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sezione IV; decisione 23 gennaio 2002, n. 391; Pres. Venturini, Est. Poli; Provincia di Brindisi...

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sezione IV; decisione 23 gennaio 2002, n. 391; Pres. Venturini, Est. Poli; Provincia di Brindisi (Avv. Chiappetti) c. Ordine degli ingegneri della provincia di Brindisi (Avv. Gianfreda), Ordine degli architetti della provincia di Brindisi (Avv. Zurlo), Consiglio nazionale degli ingegneri (Avv. Mastrorilli) e altra. Conferma Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 27 luglio 2001, n. 4356 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 351/352-355/356 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196576 . Accessed: 28/06/2014 15:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 15:17:50 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 23 gennaio 2002, n. 391; Pres. Venturini, Est. Poli; Provincia di Brindisi(Avv. Chiappetti) c. Ordine degli ingegneri della provincia di Brindisi (Avv. Gianfreda), Ordinedegli architetti della provincia di Brindisi (Avv. Zurlo), Consiglio nazionale degli ingegneri(Avv. Mastrorilli) e altra. Conferma Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 27 luglio 2001, n. 4356Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 351/352-355/356Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196576 .

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PARTE TERZA 352

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 23 gennaio

2002, n. 391; Pres. Venturini, Est. Poli; Provincia di Brindisi

(Avv. Chiappetti) c. Ordine degli ingegneri della provincia di

Brindisi (Avv. Gianfreda), Ordine degli architetti della pro vincia di Brindisi (Avv. Zurlo), Consiglio nazionale degli in gegneri (Avv. Mastrorilli) e altra. Conferma Tar Puglia, se

de Lecce, sez. II, 27 luglio 2001, n. 4356.

Giustizia amministrativa — Intervento «ad opponendum» — Notificazione — Termini di decadenza — Esclusione

(R.d. 17 agosto 1907 n. 642, regolamento di procedura dinan

zi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, art. 40; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali ammini

strativi regionali, art. 23 bis). Giustizia amministrativa —

Legittimazione — Ordini pro

fessionali — Tutela di interessi strumentali (Cod. proc.

civ., art. 100). Giustizia amministrativa — Interesse a ricorrere — Caren

za sopravvenuta —

Presupposti —

Fattispecie (Cod. proc.

civ., art. 100).

Opere pubbliche —

Appalto — Incarichi di progettazione

Affidamento — Disciplina (L. 11 febbraio 1994 n. 109, leg ge quadro in materia di lavori pubblici, art. 17, 18; d.p.r. 21

dicembre 1999 n. 554, regolamento di attuazione della legge

quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, art. 50; d.leg. 18 agosto 2000 n.

267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art.

116).

L 'intervento dinanzi al Consiglio di Stato, avendo luogo nello

stato in cui si trova la causa, può avvenire senza alcun onere

di osservare termini di decadenza tranne quello del passaggio in decisione della causa e salva la possibilità di concedere

termine a difesa a chi intenda contraddire alla domanda. ( 1 ) Sussiste la legittimazione degli ordini professionali a difendere

(1) Il Consiglio di Stato con la decisione in epigrafe ribadisce il con solidato principio secondo cui, ai sensi dell'art. 40 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, l'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la causa, affer mando la non assoggettabilità dello stesso a termini di decadenza, salvo

legittimare la richiesta di termini a difesa; nello stesso senso, v. Cons.

Stato, sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3641, Foro it., Rep. 2000, voce Giusti zia amministrativa, n. 1011; 17 aprile 2000, n. 2288, ibid., n. 1010 (ci tata nella decisione in epigrafe), ed altresì sez. V 3 aprile 2000, n. 1909, ibid., n. 1012; tale ultima pronuncia afferma che l'intervento nel giudi zio dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa non è soggetto ad al cun termine di decadenza, salvo quello del passaggio in decisione della

causa; v. anche Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 1989, n. 526, id., Rep. 1989, voce cit., n. 686, e Tar Lombardia, sez. Brescia, 30 ottobre 1989, n. 995, id., Rep. 1990, voce cit., n. 696.

V. altresì Trga Trentino-Alto Adige, sez. Bolzano, 4 dicembre 1998, n. 363, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 860, ad avviso del quale l'intervento in giudizio può avvenire in qualsiasi momento, salvo il rispetto dell'in valicabile limite dei venti giorni e dei dieci giorni liberi prima dell'u dienza di trattazione del ricorso fissati rispettivamente per il deposito dei documenti e delle memorie illustrative; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 25 luglio 1998, n. 507, ibid., n. 861, circa la tardi vita del deposito del l'atto di intervento che non rispetti il termine di venti giorni prima della data di discussione del ricorso, così rendendo impossibile per le altre

parti fruire pienamente dei termini previsti dall'art. 23 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, per la preparazione dell'udienza di trattazione; v. poi Tar

Lombardia, sez. II, 17 febbraio 1988, n. 31, id., Rep. 1988, voce cit., n.

621, secondo cui l'intervento in giudizio depositato meno di venti gior ni prima della data fissata per la discussione è ammissibile pur se è pre cluso all'interveniente allegare documenti, e Tar Campania, sez. IV, 15

luglio 1996, n. 410, id., Rep. 1997, voce cit. n. 812, che ha statuito che, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, secondo periodo, 1. 6 dicembre 1971 n.

1034, e dell'art. 38, prima parte, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, l'inter vento in giudizio deve essere notificato alle parti entro il quarantesimo giorno precedente l'udienza di discussione e depositato non oltre il ventesimo giorno antecedente la stessa data. In precedenza, l'inammis sibilità dell'intervento nel giudizio amministrativo notificato alle parti costituite meno di dieci giorni prima dell'udienza di discussione era stata affermata da Tar Lombardia 9 dicembre 1982, n. 1171, id., 1983, III, 455. La necessità in ogni caso della notifica dell'atto di intervento alle parti prima del deposito dello stesso è affermata da Tar Sicilia, se de Catania, sez. Il, 20 novembre 1993, n. 914, id., Rep. 1994, voce cit., n. 596.

Il Foro Italiano — 2002.

in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, sia in relazione

a violazione di norme poste a tutela delia professione, sia per il perseguimento di vantaggi, anche strumentali, riferibili alla

categoria. (2)

(2) La decisione che si riporta conferma il principio già espresso da

Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339, Cons. Stato, 2001, I, 622

(citata nella stessa motivazione della pronuncia in epigrafe), circa la le

gittimazione degli ordini professionali ad agire in sede giurisdizionale

per la tutela degli interessi di categoria ogniqualvolta si tratti di perse guire vantaggi, seppure di carattere strumentale, propri della collettività

che rappresentano; nello stesso senso, v. anche Tar Campania, sez. 1, 11

giugno 1999, n. 1602, Foro it., Rep. 2000, voce Giustizia amministrati

va, n. 668; Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 28 gennaio 1999, n. 48, id., Rep. 1999, voce cit., n. 530; Tar Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 1999, n. 782, ibid., n. 531; Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 1996, n. 624, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 378. Sulla legittimazione a ricorrere delle

associazioni di categoria come connessa alla posizione di rappresenta tività delle stesse, salva la verifica che l'associazione agisca a tutela

degli associati e che l'interesse azionato sia proprio della categoria e non dei singoli associati, v. Cons, giust. amm. sic. 14 ottobre 1999, n.

540, id., Rep. 2000, voce cit., n. 669; nello stesso senso, anche Cons.

Stato, sez. IV, 25 agosto 1997, n. 908, id., Rep. 1998, voce cit., n. 446, che afferma che la legittimazione a ricorrere degli enti collettivi corri

sponde all'area, oltre che degli interessi loro propri in quanto soggetti giuridici, degli interessi collettivi di cui sono portatori, restando nor malmente estranea quella degli interessi individuali dei singoli apparte nenti al gruppo, salvo che a tale tutela non siano stati specificamente delegati per clausola dell'atto costitutivo; dello stesso tenore anche Cons. Stato, sez. IV, 25 agosto 1997, n. 907, id., Rep. 1997, voce cit., n. 460; v. inoltre Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 22 aprile 1998, n.

445, id., Rep. 1998, voce cit., n. 490, che ha affermato la legittimazione dell'ordine degli ingegneri ad impugnare la delibera di affidamento di incarico di progettazione a trattativa privata, anche per far valere censu re di ordine strumentale a tutela delle prerogative che fanno capo a tutti i professionisti aderenti alla categoria, non interferendo l'occasionale

vantaggio che un singolo possa aver tratto dall'atto impugnato. Tar Campania 25 gennaio 1999, n. 148, id., Rep. 1999, voce cit., n.

527, inoltre, ha precisato che la legittimazione a proporre ricorso da

parte di un ordine professionale non può essere esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra ordine e singoli professionisti beneficiari del l'atto impugnato poiché, per essere idoneo ad escludere la legittimazio ne dell'ordine, tale conflitto va valutato in astratto, essendo all'uopo insufficiente la circostanza, meramente eventuale e giuridicamente in

significante, che alcuni professionisti possano beneficiare del provve dimento che l'ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di

categoria; nello stesso senso, v. anche Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 1996, n. 624, cit., id., Rep. 1996, voce cit., n. 373.

V. altresì Tar Campania 14 agosto 1998, n. 2751, id., Rep. 1999, vo ce cit., n. 529, che, pronunciandosi in un giudizio avente ad oggetto il conferimento di incarichi per l'ampliamento di una rete idrica, rien trante nella sfera dell'ingegneria idraulica e non dell'edilizia civile, ha affermato che l'ordine provinciale degli architetti, ente esponenziale della categoria professionale rappresentata, è legittimato a ricorrere al

giudice amministrativo avverso atti amministrativi di conferimento di incarichi professionali, limitatamente a ciò che riguarda la sfera degli interessi collettivi della categoria, mentre non è legittimato a denunzia re i vizi riguardanti il conferimento di incarichi cui nessuno dei profes sionisti da esso rappresentati potrebbe aspirare. Per Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 1995, n. 673, id., Rep. 1995, voce cit., n. 435, l'associazione

rappresentativa di interessi collettivi, anche in caso di intervento, deve manifestare l'interesse concreto fatto valere in via di azione e coinci dente con il proprio fine associativo, a tutela del quale essa interviene in giudizio. Con specifico riferimento alla legittimazione degli ordini

professionali ad impugnare atti di gara per l'affidamento di appalti pubblici, v. Tar Friuli-Venezia Giulia 30 aprile 1996, n. 419, id., Rep. 1996, III, 577, con nota di richiami; tale sentenza afferma il difetto di

legittimazione di tali associazioni a ricorrere contro atti di procedure di

gara, poiché queste non possono concernere gli interessi di tutta la ca

tegoria, ma soltanto quelli dei professionisti invitati alla gara o che ab biano chiesto di parteciparvi.

In senso contrario, cfr. Tar Emilia-Romagna, sez. Parma, 23 aprile 1998, n. 209, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 448, che afferma la legittima zione delle associazioni di categoria ad agire in giudizio anche per far valere interessi dei singoli associati.

Secondo Tar Lombardia, sez. Brescia, 27 ottobre 1997, n. 916, ibid., n. 449, infine, la legittimazione ad agire delle associazioni sussiste sol tanto per la tutela degli interessi del gruppo, salva la possibilità, per le

stesse, di proporre intervento ad adiuvandum per il caso in cui l'inte resse da far valere riguardi alcuni soltanto tra gli associati.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

L 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di inte

resse può essere dichiarata unicamente ove sia intervenuta

una modificazione radicale della situazione di fatto e di di

ritto esistente al momento della proposizione della domanda

tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza an

che sotto un profilo meramente strumentale o morale (nella

specie, il collegio ha escluso che l'avvenuta esecuzione del

l'opera pubblica nel corso del giudizio potesse determinare

Vimprocedibilità del ricorso proposto dall'ordine professio nale degli ingegneri contro gli atti relativi al concorso per la

progettazione dell'opera stessa). (3) La progettazione esterna di opere pubbliche può essere affidata

soltanto attraverso le procedure previste dalla /. 109/94 ed

esclusivamente ai soggetti indicati ali 'art. 17, 1° comma, lett.

A), e), f), %), della legge medesima. (4)

Diritto. — 1. - L'appello è infondato e deve essere respinto.

2. - Preliminarmente deve essere esaminata e disattesa l'ecce

zione di tardività dell'intervento ad opponendum spiegato dal

consiglio nazionale degli ingegneri.

L'eccezione, oltre ad essere formulata in modo del tutto gene rico (memoria conclusiva della provincia di Brindisi del 23 no

vembre 2001), è infondata alla luce della scansione cronologica

degli adempimenti processuali posti in essere dalla difesa del

l'interventore.

L'atto di intervento è stato notificato a tutte le parti in causa il

16, 19 e 22 novembre 2001 ed è stato depositato il successivo

23 novembre.

Vertendosi in materia d'impugnativa di affidamento di inca

richi di progettazione di opere pubbliche, i termini del processo

(3) Negli stessi termini, v. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2000, n.

4861, Foro it., Rep. 2000, voce Giustizia amministrativa, n. 713; 23

agosto 2000, n. 4577, ibid., n. 716; sez. VI 8 marzo 2000, n. 1174,

ibid., n. 714; sez. IV 28 gennaio 2Ò00, n. 442, ibid., n. 715. V. inoltre le

decisioni citate in motivazione: Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2001, n.

4206, id., 2002, III, 132; 10 novembre 1999, n. 1671, id., 2000, III,

406, secondo cui l'interesse ad agire in giudizio deve avere le caratteri

stiche della concretezza ed attualità e deve consistere in un'utilità prati ca che il ricorrente può ottenere dalla pronuncia, utilità non necessa

riamente immediata e finale del provvedimento richiesto, potendo esse

re anche solo di tipo strumentale; v. anche Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 1998, n. 474, id., Rep. 1998, voce cit., n. 854. Circa la sufficienza di un

interesse morale al ricorso giurisdizionale, v. Cons. Stato, sez. VI, 9

ottobre 2000, n. 5375, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 689; 11 luglio 2000, n. 3884, ibid., n. 691; sez. V 15 settembre 1999, n. 1082, id., Rep. 1999, voce cit., n. 593, il quale afferma che nel caso in cui, nel corso

del giudizio, sopravvenga un atto -che regoli il medesimo rapporto in

senso non satisfattivo, il venir meno dell'interesse al ricorso può essere

dichiarato dal giudice soltanto se sia certa e definitiva l'inutilità del ri

corso. In tema di interesse a ricorrere, cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 settembre

2001, n. 4673, id., 2002, III, 108, con nota di C. Videtta, secondo cui, in materia di incarichi di progettazione, sussiste l'interesse all'impu

gnazione anche qualora nelle more -del giudizio l'incarico abbia avuto

corso e le opere siano* già state eseguite, poiché residua comunque sia

un interesse risarcitorio, sia un interesse morale ad un esito favorevole

dell'originario ricorso. Cfr., infine, Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1997, n. 242, id., 1998, III, 158, la quale ha affermato che l'indagine diretta a

verificare l'effettiva sopravvenuta carenza di interesse di un ricorso de

ve essere compiuta dal giudice con i) massimo rigore, per evitare che la

declaratoria di sopravvenuta carenza si risolva in una sostanziale elu

sione dell'obbligo di pronunciarsi sulla domanda.

(4) In giurisprudenza non si rinvengono precedenti in tema.

In dottrina, v. A. Costantini, Gli appalti di servizi di progettazione nella Merloni «ter», in Riv. trim, appalti, 1999, 27; A. Mascolini, La

progettazione nella nuova legge quadro sui lavori pubblici, id., 1998,

251; La progettazione dei lavori pubblici: affidamenti ed incarichi

nella recente legislazione nazionale e comunitaria a cura di C. De Ro

se, in Cons. Stato, 1999, II, 619, 931, 1193 e 1363, spec. 931 ss.; in ge

nerale, sull'affidamento di incarichi di progettazione, v. G. Pascone, Gli incarichi ed i concorsi di progettazione, in Appaiti urbanistica edi

lizia., 1996, 1077; G. Formichella, L'affidamento degli incarichi di

progettazione nella l. 109/94 e successive modificazioni, in Nuove au

tonomie, 1997, 159; M. Miguidi, Il conferimento degli incarichi di pro

gettazione: aspetti teorici e formulario degli atti necessari per l'affi

damento, in Ammin. it., 1997, 898.

Il Foro Italiano — 2002.

sono dimezzati ex art. 23 bis, lett. a), 1. n. 1034 del 1971, ivi

compresi quelli concernenti la notificazione ed il deposito del

l'atto di intervento.

Quanto all'individuazione del primo termine (di notificazio ne), in mancanza di una norma espressa relativa al processo di

appello, si è ritenuto, a mente dell'art. 40 r.d. n. 642 del 1907, che l'intervento, avendo luogo nello stato in cui si trova la con

testazione, possa avvenire senza alcun onere di osservare termi

ni di decadenza, tranne quello implicito del passaggio in deci

sione della causa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2000, n.

3641, Foro it., Rep. 2000, voce Giustizia amministrativa, n.

1011; sez. V 7 settembre 1989, n. 526, id.f Rep. 1989, voce cit., n. 686) e salva la possibilità di concedere un termine a difesa a

chi intenda controbattere alla domanda di intervento (cfr. Cons.

Stato, sez. IV, 17 aprile 2000, n. 2288, id.; Rep. 2000, voce cit., n. 1010).

Tale richiesta, peraltro, nel caso di speci'e è mancata.

Circa il secondo termine (di deposito dell'atto di intervento), è appena il caso di notare che l'art. 38 r.d. n. 642 del 1907, cit. — novellato dalla 1. n. 205 del 2000 — fissa un termine peren torio di dieci giorni decorrente dalla notificazione.

Nella specie tale termine — dimidiato in forza del richiamato

art. 23 bis 1. n. 1034 del 1971 — è stato rispettato. 3. -

Oggetto del presente giudizio è la deliberazione della

giunta provinciale di Brindisi — n. 14 del 27 gennaio 2001 —

con cui:

a) è stata revocata la precedente deliberazione giuntale — n.

373 dell'8 novembre 2000 — recante l'approvazione del bando

di gara e relativo disciplinare per l'affidamento a liberi profes sionisti di una serie di incarichi di progettazione di opere pub bliche analiticamente individuate e di importo complessivo su

periore a duecentomila Ecu (tale circostanza è lealmente ricono

sciuta dalla stessa difesa appellante);

b) per ragioni di somma urgenza —

legate alla perdita dei fi

nanziamenti comunitari nel quadro dei fondi strutturali regione

Puglia POR 2000/2006 — è stata affidata alla B.S.H. - Brun

Service Holding s.p.a., società mista a partecipazione minorita

ria della provincia di Brindisi costituita ai sensi dell'art. 116 t.u.

enti locali, l'incarico di progettazione di tutte le opere pubbliche in contestazione.

4. - L'impugnata sentenza:

a) ha respinto una prima eccezione d'inammissibilità del ri

corso introduttivo — articolato dall'ordine degli ingegneri di

Brindisi — affermando che sebbene nel caso di specie la società

B.S.H. avesse esternalizzato, mediante procedure di evidenza

pubblica, la scelta dei progettisti, comunque permaneva la legit timazione dell'ordine ad impugnare provvedimenti che affidano

incarichi di progettazione ad una s.p.a. mista che fisiologica mente avrebbe potuto svolgere direttamente l'attività in que stione (tale capo di sentenza non è stato

* gravato da specifica

impugnativa ed è quindi coperto dalla forza, del giudicato inter

no); b) ha respinto una seconda eccezione d'inammissibilità del

ricorso, escludendo che l'azione proposta dall'ordine degli in

gegneri sia finalizzata alla tutela di alcuni soltanto degli asso

ciati (anche tale capo di sentenza non è stato specificamente im

pugnato);

c) ha respinto l'eccezione d'improcedibilità del ricorso per

sopravvenuta carenza di interesse, per essere state completate, nelle more del giudizio di primo grado, le contestate attività di

progettazione, riconoscendo la permanenza in capo all'ordine di

un interesse morale e dell'interesse a conformare la futura azio

ne amministrativa in casi simili; d) ha accolto il secondo motivo di ricorso incentrato sulla

violazione degli art. 50, 62 e 65 d.p.r. n. 554 del 1999, nella

parte in cui impongono, per l'affidamento delle progettazioni di

importo superiore a duecentomila Ecu, il pubblico incanto o la

licitazione privata, nonché dell'art. 28 1. reg. n. 13 del 2000.

5. - Con il primo motivo d'appello si contesta, sotto un diver

so profilo, la presenza in concreto dell'interesse ad agire, anche

di carattere strumentale, in capo all'ordine degli ingegneri, in

considerazione dell'impossibilità per l'gmministrazione, all'e

sito di un'eventuale annullamento giurisdizionale dell'atto im

pugnato, di reiterare il procedimento essendo scaduti i termini

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355 PARTE TERZA

per la presentazione delle domande di finanziamento dei pro

getti di opere pubbliche. La censura è infondata.

Esattamente il primo giudice ha valutato la sussistenza del

l'interesse ad agire, in astratto, con riferimento al contenuto

della domanda, e non secundum eventum litis.

Proprio in tema di affidamenti di incarichi di progettazione di opere pubbliche si è ritenuto legittimato un ordine professionale

(degli architetti) a perseguire giudizialmente l'osservanza di

prescrizioni a garanzia della par condicio dei partecipanti a pro cedure selettive, nonostante fosse stato avvantaggiato un singolo socio.

Gli ordini professionali, infatti, sono legittimati a difendere in

sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui

hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti

della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conse

guimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumen

tale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; sez. V 3 giugno 1996, n. 624, id., Rep. 1996, voce cit., n. 378). Con l'unico li mite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i

singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla

disciplina o potestà dell'ordine professionale, come ad esempio, in tema d'impugnativa di provvedimenti concernenti i requisiti richiesti dalla pubblica amministrazione per l'acceso all'impie

go, circostanza questa che non ricorre nella vicenda in trattazio

ne (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 1997, n. 527, id., 1997,

III, 482). Proprio perché gli ordini professionali non possono occuparsi

di questioni che interessino i singoli associati, è giocoforza che

la delibazione della concretezza e dell'attualità della lesione

della posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio deb

ba essere vagliata dal giudice con riferimento ai suoi profili collettivi e dunque necessariamente morali, astratti e generici.

6. - Con il secondo mezzo si reitera l'eccezione di sopravve nuta carenza di interesse al ricorso da parte dell'ordine degli in

gegneri a cagione dell'avvenuto espletamento degli incarichi di

progettazione. La doglianza è infondata.

La dichiarazione d'improcedibilità del ricorso di primo grado, anche in sede di appello, consegue unicamente alla radicale mo

dificazione della situazione di fatto e di diritto esistente al mo

mento della proposizione della domanda, tale da rendere certa e

definitiva l'inutilità della sentenza anche sotto un profilo mera

mente strumentale (che non ricorrerebbe nella fattispecie odier

na; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2001, n. 4206, id., 2002,

III, 132; 10 novembre 1999, n. 1671, id., 2000, III, 406); o mo rale, che invece deve ritenersi sussistente in considerazione

della già delineata peculiare natura dell'interesse corporativo di

cui è portatore l'ente esponenziale, ravvisabile anche nel pre cetto conformativo dell'azione amministrativa de futuro: sotto

tale angolazione, si è escluso che l'avvenuta esecuzione dell'o

pera pubblica nelle more del giudizio possa determinare l'im

procedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso

proposto contro gli atti relativi al concorso per il progetto di

opera pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2001, n.

3361). 7. - Con il terzo ed ultimo mezzo la provincia di Brindisi

contesta l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, della norma sancita dall'art. 116 t.u. enti locali, in forza della

quale è stata costituita la società B.H.S., che consentirebbe, pur in assenza di concessione formale di servizio pubblico, di affi

dare direttamente l'attività di progettazione delle opere pubbli che in contestazione, da apprezzarsi in un più ampio contesto di

azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate fra loro e

convergenti verso un obiettivo comune di interventi per favorire

la crescita e lo sviluppo del territorio, scopi questi ben presenti nello statuto della società.

Anche questa censura non può essere accolta.

Conviene delineare la cornice normativa al cui interno enu

cleare la regola da applicare al caso concreto.

Secondo l'art. 17, 1° comma, 1. n. 109 del 1994, «le presta zioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed ese

cutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di sup

porto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico

Il Foro Italiano — 2002.

del procedimento e del dirigente competente alla formazione del

programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità

montane, le Ausi, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli art.

24, 25 e 26 1. 8 giugno 1990 n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui

le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per

legge; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di

cui alla 1. 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazio

ni;

e) dalle società di professionisti di cui al 6°comma, lett. a);

f) dalle società di ingegneria di cui al 6° comma, lett. b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui

alle lett. d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili».

Completa ii quadro la disposizione recata dall'art. 18, comma

2 quater, 1. n. 109 del 1994, secondo cui «è vietato l'affida

mento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, in

dagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo deter

minato od altre procedure diverse da quelle previste dalla pre sente legge».

Dall'esame congiunto delle illustrate disposizioni si evince,

già sul piano letterale, che in Italia la progettazione esterna di

opere pubbliche (che non costituisce gestione di servizio pub

blico) può essere affidata dalle stazioni appaltanti esclusiva

mente a mezzo delle procedure previste dalla medesima legge, e

quindi, in sostanza, solo ai soggetti enumerati dal 1° comma

dell'art. 17, lett. d), e),f), g) (conforme sul punto è anche l'art.

50, 1° comma, d.p.r. n. 554 del 1999). All'interno di tale catalogo non sono contemplate le società

miste di cui all'invocato art. 116 t.u. enti locali.

Quest'ultima norma, invero, individua esattamente i compiti cui possono attendere tali società: la gestione di pubblici servizi

(fattispecie che non viene in considerazione nel caso di specie), e la realizzazione di infrastrutture ed opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti (con

esclusione, quindi, dell'attività di progettazione che rimane ap

pannaggio dei professionisti —

singoli o associati — e delle so

cietà d'ingegneria di cui all'art. 17, 1° comma, 1. n. 109 cit.). Le uniche eccezioni che si rinvengono nel sistema normativo

sono quelle inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva dei

lavori affidata al concessionario di lavori pubblici (art. 19, 2°

comma, 1. n. 109), nonché l'attività di progettazione che posso no svolgere le società di trasformazione urbanistica (art. 120 t.u.

enti locali). Ma si tratta appunto di eccezioni alla regola generale che ve

de unici protagonisti dell'attività di progettazione di opere pub bliche i soggetti contemplati dall'art. 17, 1° comma, 1. n. 109 cit.

8. - Sulla scorta delle argomentazioni illustrate l'appello deve

essere respinto.

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