sezione IV; decisione 23 gennaio 2002, n. 397; Pres. Trotta, Est. Poli; Soc. Sam (Avv. Marone,Vaiano) c. Soc. Helitalia e altre (Avv. Abbamonte, Sanino) e altra; Soc. Elilario Italia e altra(Avv. Marone, Vaiano) c. Soc. Helitalia e altre. Conferma Tar Campania, sez. I, 18 settembre2001, n. 4228Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 5 (MAGGIO 2003), pp. 351/352-359/360Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198622 .
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PARTE TERZA
re la determinazione della stazione appaltante, né da offuscarne
il reale significato. E vero che in essa si cita un passo che non è
dato testualmente rinvenire nel corpo del bando di gara né nella
lettera invito. Tuttavia, è testuale il ragionamento che, muoven
do dal concetto di collegamento sostanziale, culmina nella valo
rizzazione dell'identità di compagine societaria, ciò che rende
evidente la riconducibilità delle due offerte alla stessa entità im
prenditoriale e, perciò, allo stesso centro di interessi.
In breve, poiché la volontà espressa nei provvedimenti del
l'amministrazione dev'essere interpretata secondo criteri so
stanziali, che prevalgono su aspetti di mera forma, deve affer
marsi che l'amministrazione ha escluso la società aggiudicataria in applicazione della clausola della lettera invito sopra citata. Il
riferimento alle altre circostanze concorrenti non fa altro che
aggravare, per un verso, la posizione concreta della concorrente
esclusa e, per altro verso, attestare la ragionevolezza e opportu nità della scelta fatta al tempo di redazione della lex specialis.
11. - Né può dirsi che questa conclusione sia estranea alla
materia del contendere così come impostata dall'appellante. Sia
il primo motivo di gravame sia i successivi, oltre ad invocare la
nozione di collegamento sostanziale e la predetta riconducibilità
delle offerte al comune centro decisionale, possono interpretarsi nel senso che sostengono la legittimità delle scelte dell'ammini
strazione alla luce della composizione soggettiva della società e
delle clausole della lex specialis applicate in tale occasione. E
ciò è sufficiente per riformare sul punto la decisione di prime cure, in accoglimento degli appelli.
12. - L'accoglimento del principale motivo dedotto nei due
appelli impone la considerazione degli altri motivi di impugna zione esposti nel ricorso di primo grado, assorbiti dal tribunale
ma puntualmente riproposti dall'appellata. Con il primo motivo la Coedmar si duole del fatto che l'am
ministrazione avrebbe riaperto la gara ed escluso l'aggiudicata ria senza prima provvedere al ritiro, in autotutela, del provve dimento di aggiudicazione.
Il motivo è infondato, poiché l'aggiudicazione alla Coedmar
non aveva chiuso il procedimento, ma aveva il contenuto di una
mera aggiudicazione provvisoria, come confermato, a tacer
d'altro, dalla lettera invito: al secondo capoverso, sotto il titolo
«istruttoria relativa al sorteggio», essa si richiamava al concor
rente che risulta provvisoriamente aggiudicatario, per indivi
duarlo quale destinatario della richiesta di produzione della do
cumentazione probatoria entro dieci giorni dalla conclusione di
tutte le procedure di gara. La determinazione di riaprire la gara, in una con l'esclusione
della Coedmar, non è stata presa nell'esercizio di poteri di au
totutela previa apertura di un procedimento di secondo grado, ma si è collocata all'interno dell'unitario ed originario procedi mento ad evidenza pubblica: era un segmento del procedimento suddetto. Non era dunque necessario il preventivo formale ritiro
in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria, la quale è rimasta
invece implicitamente travolta dalla sintetica ma univoca deci
sione della stazione appaltante di riaprire la gara a causa dell'e
sclusione dell'odierna appellante. Atteso che non si è aperto un separato procedimento di se
condo grado, è infondato anche il motivo con cui è stata dedotta
la violazione dell'art. 7 1. n. 241 del 1990. Sicché non rileva os
servare che la formale determinazione di esclusione sia stata
preceduta da apposito invito rivolto anche alla Coedmar, con cui
si partecipava l'intenzione di riaprire la gara. Le considerazioni che precedono, infine, sono sufficienti a
dimostrare l'infondatezza della censura di violazione dell'art. 3
1. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, nonché della do
glianza con cui è stata impugnata la lettera invito nella parte in
cui aveva ampliato i casi di esclusione dalla gara. 13. - Ne segue il rigetto di tutti i motivi dedotti in prime cure
e l'accoglimento dei due appelli nonché, per l'effetto, in riforma
della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.
Il Foro Italiano — 2003.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 23 gennaio 2002, n. 397; Pres. Trotta, Est. Poli; Soc. Sam (Avv. Maro
ne, Vaiano) c. Soc. Helitalia e altre (Avv. Abbamonte, Sani
no) e altra; Soc. Elilario Italia e altra (Avv. Marone, Vaiano) c. Soc. Helitalia e altre. Conferma Tar Campania, sez■ 1, 18
settembre 2001, n. 4228.
Giustizia amministrativa — Appello
— Legittimazione —
Interventore «ad opponendum» in primo grado. Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione —
Bando di gara — Clausole non immediatamente lesive —
Impugnazione differita.
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione —
Bando di gara — Lettera di invito — «Lex specialis».
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione — Bando di gara
— Interpretazione
— Fattispecie. Giustizia amministrativa — Impugnazione
— Bando di gara — Associazione temporanea di imprese
— Legittimazione della singola impresa (D.leg. 24 luglio 1992 n. 358, t.u. delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in at
tuazione delle direttive 77/62/Cee, 80/767/Cee e 88/295/Cee, art. 10).
È ammissibile l'appello proposto dall'interventore ad oppo nendum in primo grado, qualora questi vanti un interesse
qualificato che lo renda controinteressato in senso sostan
ziale. (1)
(1) La legittimazione ad appellare le sentenze del Tar viene prevista in generale dal Consiglio di Stato soltanto in capo alle parti necessarie soccombenti in primo grado (v. Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2000, n.
4575, Foro it., Rep. 2000, voce Giustizia amministrativa, n. 610; sez. VI 6 settembre 2000, n. 4694, ibid., n. 611), intendendo però per neces sarie non solo quelle parti identificate o identificabili dal provvedi mento impugnato, ma anche quelle che, pur non formalmente contem
plate nel provvedimento, devono necessariamente essere evocate in
giudizio in quanto titolari di un interesse contrastante con quello de dotto in giudizio e tale da essere pregiudicato dalla sentenza (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2001, n. 5356, Cons. Stato, 2001, I, 2290; 11 settembre 2001, n. 4731, ibid., 2059; sez. VI 28 marzo 2000, n. 1799, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 612).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha favorito, negli ultimi an
ni, un progressivo ampliamento dei soggetti legittimati ad impugnare in
appello le sentenze di primo grado, ammettendo la legittimazione anche di coloro che, pur non rivestendo la posizione processuale formale di
controinteressati, in quanto non identificati né identificabili, traggano tuttavia un vantaggio diretto e personale dall'atto impugnato, riferibile ad una situazione di interesse contrapposta e di identico spessore, quanto al contenuto sostanziale, rispetto a quella fatta valere nel giudi zio del Tar (Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2001, n. 2713, Foro amm., 2001, 1203; sez. IV 13 ottobre 1999, n. 1571, Foro it.. Rep. 1999, voce
cit., n. 509; Cons, giust. amm. sic. 7 aprile 1999, n. 143, ibid., n. 510; v. anche Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 1997, n. 456, id., 1998, III, 7, con nota di richiami).
Risulta dunque pienamente legittimato ad impugnare la decisione a lui sfavorevole l'interventore ad opponendum che rivesta una posizione giuridica qualificata rispetto all'assetto di interessi coinvolto dalla pro nuncia del giudice di primo grado (Cons. Stato, ad. plen., 8 maggio 1996, n. 2, id., 1997, III, 36; e, successivamente, in senso conforme, sez. IV 28 maggio 1997, n. 582, id., 1998, III, 6; più di recente, v. sez. IV 7 luglio 2000, n. 3801, id., Rep. 2000, voce cit., n. 615; 8 giugno 2000, n. 3280, ibid., n. 616; 17 aprile 2000. n. 2288, ibid., n. 617, che ammette la legittimazione all'impugnazione anche nel caso in cui l'in terventore ad opponendum sia stato erroneamente estromesso dal giudi zio di primo grado; 20 dicembre 2000, n. 6848, id., Rep. 2001, voce
cit., n. 491). In alcuni casi, la giurisprudenza è stata favorevole ad am
pliare ancora di più il novero dei soggetti legittimati ad impugnare, qualora essi rivestano la qualità di legittimi contraddittori, in quanto titolari di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante caratteriz zata da un interesse sostanziale di segno opposto a quello fatto valere con il ricorso originario e che rischi di essere incisa o pregiudicata dalla
pronuncia di primo grado, nonostante non siano né parti necessarie, né interventori ad opponendum (Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6848, cit.).
Qualora invece l'interventore ad opponendum non risulti titolare di una posizione autonoma rispetto alle altre parti, sarà legittimato a pro porre appello soltanto nei confronti dei capi della sentenza che lo ri
guardino direttamente (Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 1999, n. 502, id., Rep. 1999, voce cit., n. 549).
In dottrina, la decisione (Cons. Stato, ad. plen., 8 maggio 1996, cit.) di ammettere il ricorso in appello dell'interventore ad opponendum è stata accolta con favore (v. M. D'Orsogna, L'intervento nel processo amministrativo: uno strumento cardine per la tutela dei terzi, in Dir.
proc. amm., 1999, 381, dove si sostiene che la posizione giuridica sog
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Le clausole contenute in un bando di gara per l'aggiudicazione di un pubblico appalto, che siano lesive dell'interesse del
partecipante, non devono essere impugnate nel termine di de
cadenza decorrente dall'effettiva conoscenza delle stesse, bensì successivamente, quando viene adottato il provvedi mento che si discosta dal contenuto precettivo del bando,
qualora costituiscano parametro di legittimità dell'operato del seggio di gara, dal momento che la lesione della posizione
soggettiva del ricorrente non sorge al momento della parteci
pazione alla gara, ma successivamente. (2) La lex specialis della gara è quella che risulta dalle prescrizio
ni contenute nel bando e nella lettera di invito, che prevalgo no sul contenuto della delibera di indizione della gara stes
sa. (3)
gettiva dell'interventore è presa in considerazione nell'ambito del pro cesso come situazione di mero fatto perché il suo interesse sostanziale non viene investito direttamente dal potere della pubblica amministra
zione, ma si tratta comunque di situazione giuridica soggettiva tutelata
dall'ordinamento, anche se in altra sede, per esempio in sede civilistica: in funzione di ciò viene ammessa la possibilità di proporre l'appello; v.
anche M. Ramatoli, Riflessioni in tema di interveniente e controinte
ressato nel giudizio amministrativo, id., 1997, 118; M. Pazardjiklian,
Riflessioni sulla legittimazione all'appello da parte dell'interveniente «ad opponendum», ibid., 853). Sull'identificazione dei soggetti legitti mati all'intervento ad opponendum, v. R. Ferrara, in Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa a cura di A. Romano, Padova, 2001, sub art. 22 1. 1034/71.
(2) Il problema del termine entro il quale vanno impugnate le pre scrizioni dei bandi di gara ha dato luogo a diversi orientamenti giuris
prudenziali. V., da ultimo, in materia, Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio
2000, n. 707, e sez. V 22 marzo 1999, n. 302, Foro it., 2000, III, 113, con nota di M. Occhiena.
Da una parte infatti, il Consiglio di Stato è rigoroso nel prevedere che, in materia di prescrizioni che attengano all'ammissione o all'e
sclusione dalla gara, l'effetto lesivo di una clausola di esclusione con
tenuta nel bando, o nella lettera di invito, deve essere fatto valere nel
termine di decadenza del bando stesso (Tar Piemonte 18 gennaio 2001, n. 92, Trib. amm. reg., 2001, I, 837; Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2001, n. 3852, Foro it.. Rep. 2001, voce Contratti della p.a., n. 155; 20
giugno 2001, n. 3264, ibid., voce Giustizia amministrativa, n. 316; 15
giugno 2001, n. 3187, ibid., n. 411; 24 ottobre 2001, n. 5602, Cons.
Stato, 2001, I, 2358; sez. IV 22 marzo 2001, n. 1684, Foro it.. Rep. 2001, voce cit., n. 323; sez. II 7 marzo 2001, n. 149/01, ibid., n. 468; sez. V 17 maggio 2000, n. 2884, id., Rep. 2000, voce cit., n. 347; 11
gennaio 1999, n. 1757, id., Rep. 1999, voce cit., n. 302), ritenendo
quindi inammissibile l'impugnazione rivolta solo contro il provvedi mento di esclusione, o l'impugnazione contestuale del bando e del
provvedimento (Tar Lombardia, sez. Brescia, 12 febbraio 2001, n. 70, Trib. amm. reg., 2001, I, 1273; 3 giugno 2001, n. 153, Foro it.. Rep. 2001, voce Contratti della p.a., n. 303; Tar Campania, sez. II. 16 feb
braio 2001, n. 759, Trib. amm. reg., 2001, I, 1365; sez. V 17 aprile 2001, n. 1691, ibid., 2401; Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 9 marzo
2001, n. 159, ibid., 1950). Dalla parte opposta, la posizione viene miti
gata dalla possibilità che questo avvenga soltanto qualora il concorrente
subisca un pregiudizio diretto ed attuale per effetto delle clausole rite
nute illegittime (Cons. Stato, sez. V, 24 dicembre 2001, n. 6386, Cons.
Stato, 2001, I, 2721; Cons, giust. amm. sic. 3 dicembre 2001, n. 635, ibid., 2778; Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2000, n. 5293, Foro it., Rep. 2000, voce Giustizia amministrativa, n. 341; Tar Lazio, sez. III, 13 marzo 2000, n. 1716, ibid., n. 345; Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 16
novembre 2000, n. 3593, id., Rep. 2001, voce cit., n. 362; Tar Lazio, sez. I bis, 27 febbraio 2001, n. 1475, Trib. amm. reg., 2001,1, 821; Tar
Molise 13 febbraio 2001, n. 40, ibid., 1338): l'onere di immediata im
pugnazione del bando non sussiste ad esempio qualora le clausole del
bando stesso presentino effettivi profili di incertezza interpretativa (Cons. Stato, sez. V, 24 dicembre 2001, n. 6376, Cons. Stato, 2001, I,
2713; 24 ottobre 2001, n. 5602, cit.; sez. IV 11 ottobre 2001, n. 5356,
cit.; Tar Lazio, sez. II, 16 maggio 2001, n. 4176, Trib. amm. reg., 2001,
I, 2135; Tar Sicilia, sez. II, 25 luglio 2001, n. 1083, ibid., 3498), ovvero
nel caso in cui le clausole attengano alle modalità di presentazione del
l'offerta (Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 7 febbraio 2001, n. 28, Foro
it., Rep. 2001, voce Responsabilità civile, n. 241). Viene invece previsto l'onere di impugnazione immediata qualora
siano contestate clausole che impediscano la partecipazione alla gara
(v. Tar Liguria, sez. II, 22 novembre 2000, n. 1259, Trib. amm. reg., 2001, I, 211, dove si fa l'esempio del caso in cui vengano introdotti
nella procedura limiti e vincoli tali da precludere, di per sé ed ex ante, la possibilità di aggiudicarsi la gara; v. anche Trga Trentino-Alto Adige 12 aprile 2001, n. 290, ibid., 1701; Tar Friuli-Venezia Giulia 13 marzo
2001, n. 132, ibid, 1723; v. anche Cons. Stato, sez. V, 25 settembre
2000, n. 5071, Foro it., Rep. 2000, voce Giustizia amministrativa, n.
329, che prevede l'onere di impugnazione immediata anche nel caso di
concorso pubblico) o clausole irragionevoli (Cons. Stato, sez. V, 23
Il Foro Italiano — 2003.
Il bando di gara, inteso come dichiarazione negoziale, va inter
pretato secondo le consuete regole sancite dal codice civile in
tema di ermeneutica dei contratti (nella specie, è stata rite
nuta illegittima l'esclusione da una gara di appalto concorso
per l'erogazione di un servizio di soccorso sanitario in eli
cottero, per il mancato rispetto di una clausola del bando
che, a pena di esclusione, richiedeva l'esibizione di una di
chiarazione rilasciata dal concedente dell'aeromobile, con la
quale il concedente stesso rinunciasse ad avvalersi della fa coltà di recesso dal contratto d'uso, dal momento che nel
contratto stesso non erano contenute clausole risolutive
espresse o altre pattuizioni legittimanti il libero recesso del
concedente l'aeromobile). (4)
L'impresa aderente ad un'associazione temporanea di imprese
maggio 2000, n. 2990, ibid., n. 342; Trga Trentino-Alto Adige 19 di
cembre 2000, n. 499, Trib. amm. reg., 2001, I, 581; Tar Puglia, sez. I, 19 aprile 2001, n. 1201, ibid., 2477). Le clausole infatti sono conside rate immediatamente lesive, oltre che nel momento in cui impediscano la partecipazione alla gara, qualora non consentano la formulazione
dell'offerta, perché tali da rendere oggettivamente impossibile il cal
colo della convenienza a partecipare alla gara (Tar Veneto, sez. Ili, 20
novembre 2000, n. 2220, ibid., 194). In senso conforme, v. anche Tar
Lazio, sez. II, 14 febbraio 2002, n. 1028, Foro it., 2002, III, 470, con
nota di R. Montanaro (dove si afferma l'onere di immediata impugna zione, in capo alle imprese partecipanti, delle norme del bando di gara relative alla determinazione di non procedere alla aggiudicazione, in
assenza di una pluralità di offerte appropriate: in questo caso infatti si
ritiene che la lesione sia immediata). Adde, Cons. Stato, sez. V, 5 mar
zo 2001, n. 1247, id., 2003, III, 159, con nota di C. Videtta. Non sorge invece un obbligo di immediata impugnazione nel caso,
come quello di specie, in cui le norme non siano immediatamente lesi
ve né illegittime, in quanto non comportano l'inevitabile esclusione
dalla gara, ma lo diventano in occasione dell'adozione del provvedi mento di esclusione, che applica le clausole stesse in modo da provoca re una lesione in capo al concorrente (Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2001, n. 4529, Cons. Stato, 2001, I, 1820; Tar Campania, sez. I, 18 settembre 2001, n. 4228, Trib. amm. reg., 2001, I, 3781). In questo ca
so, però, secondo parte della giurisprudenza quello che va impugnato è
solamente l'atto di esclusione: qualora fossero impugnati unitamente
anche la lettera di invito o il bando di gara, il relativo ricorso potrebbe risultare irricevibile, nella parte in cui ha per oggetto la lex specialis della gara, in quanto sarebbero scaduti i termini per l'impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2001, n. 5840, Cons. Stato, 2001, I,
2479). Il problema dell'immediata lesività o meno delle clausole risulta
ancora molto controverso in giurisprudenza (v., ad esempio, Cons.
Stato 15 giugno 2001, cit., il quale sostiene che la regola secondo la
quale il bando non immediatamente lesivo è impugnabile solo unita
mente ai provvedimenti, concreti, che ne fanno applicazione, soffre di
diverse eccezioni: la prima, già evidenziata, secondo cui, se le clau
sole del bando impediscono la partecipazione alla gara, fissando de
terminati requisiti soggettivi dei concorrenti, esse vanno immediata
mente impugnate; la seconda nel caso in cui le prescrizioni contenute
nelle clausole siano tanto irragionevoli da non permettere la formula
zione di un'offerta; la terza qualora sia richiesta, a pena di esclu
sione, l'esibizione di un documento che la pubblica amministrazione
potrebbe acquistare d'ufficio). Al momento, la questione dell'indivi
duazione dei casi in cui è necessaria l'immediata impugnazione è sta
ta deferita all'adunanza plenaria da Cons. Stato, sez. V, ord. 6 mag gio 2002, n. 2406, <www.giust.it>.
Sul tema generale dell'impugnabilità dei bandi di gara, v., da ultimo, N. Signoretta, Impugnabilità del bando di gara, in Amm. e contabilità
Stato e enti pubbi, 2000, 591; F. Saitta, La legittimazione ad impu
gnare i bandi di gara: considerazioni critiche sugli orientamenti giuris
prudenziali. in Riv. trim, appalti, 2001, 527; per ciò che concerne in
vece il problema più specifico dei termini per l'impugnazione di clau
sole del bando, v. A. Iannotta, Clausole illogiche del bando di gara e
onere di immediata impugnazione, in Contratti Stato e enti pubbi.. 1999, 255; F. Martinelli-M. Santini, La lesività immediata delle clau
sole contenute nei bandi di gara: nuove ipotesi al vaglio del giudice amministrativo, in Urbanistica e appalti, 2000, 1225; Id., Il Consiglio di Stato si divide sull'impugnazione dei bandi di gara, id.. 2002, 313; P. Pavesi, Note in tema di impugnabilità del bando di gara e di incari
chi di progettazione di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, in Contratti Stato e enti pubbi., 2001, 583; S. Mielli, Sull'inammissi
bilità delle censure proposte avverso clausole dei bando di gara imme
diatamente lesive divenute ormai inoppugnabili, ibid., 43. L'argomento viene anche affrontato, inserito in un contesto più ampio, da H. Caroli
Casavola, La pubblicazione e l'impugnazione degli atti amministrativi
generali, in Giornale dir. amm., 1999, 38.
(3-4) I. - Altro problema risulta quello dell'interpretazione delle
clausole di esclusione. La giurisprudenza oscilla tra una posizione maggioritaria che sostie
ne un'interpretazione in favore della più ampia partecipazione delle
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355 PARTE TERZA 356
è titolare della legittimazione attiva nel caso di impugnazione
degli atti di gara, sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell'offerta, sia che questo debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione. (5)
Diritto. — 1. -1 due ricorsi principali in appello, proposti av
verso la medesima sentenza, devono essere riuniti ex art. 335
c.p.c. 2. - Per una migliore intelligenza della vicenda in trattazione
giova ricostruire i fatti salienti di causa.
I) La regione Campania ha bandito — il 5 dicembre 2000 —
una gara comunitaria da svolgersi con il sistema dell'appalto concorso, per l'erogazione del servizio di soccorso sanitario in
elicottero, nell'osservanza delle norme sancite dalla direttiva
Cee 92/50 del 18 giugno 1992, recepita con d.leg. n. 157 del 17
marzo 1995 nel testo modificato dal d.leg. n. 65 del 2000.
II) Con determinazione del 9 marzo 2001, il seggio di gara
imprese alla gara (v. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586, Foro it.. Rep. 2001, voce Contratti della p.a., n. 194, il quale afferma che le clausole dubbie vanno interpretate con riferimento al contenuto sostanziale dell'adempimento: Tar Basilicata 19 giugno 2001, n. 608, Trib. amm. reg., 2001, I, 3028, il quale sostiene che le clausole dubbie vanno interpretate secondo il significato che è stato loro ragionevol mente attribuito dalle imprese in buona fede; Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 19 maggio 2001, n. 378, ibid., 2574; sez. Catanzaro 31 luglio 2001, n. 1185, ibid., 3492; Tar Piemonte, sez. II, 21 aprile 2001, n. 905, ibid., 2229; 24 marzo 2001. n. 615, ibid., 1641; Tar Lombardia, sez. Brescia, 22 ottobre 2001, n. 820, ibid., 4067; Tar Abruzzo 20 marzo 2001, n. 136, ibid.. 1816; Tar Campania, sede Salerno, sez. 1, 3 maggio 2001, n. 441, ibid., 2462), e una posizione minoritaria che. in caso di incertezza interpretativa, è favorevole ad un'interpretazione letterale delle clausole (v. Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5397, Foro it., Rep. 2001, voce Opere pubbliche, n. 375, che insiste sulla stretta
interpretazione da dare alle clausole, in funzione del fatto che incidono sul contenuto e sulla serietà delle offerte, e di conseguenza sulla pai condicio dei partecipanti; 22 maggio 2001, n. 2830, ibid., voce Con tratti della p.a., n. 209; Trga Trentino-Alto Adige, sez. Trento, 14 giu gno 2001, n. 416, Trib. amm. reg., 2001, I, 2809; Tar Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2001, n. 143, ibid.. 1726; Tar Piemonte 10 marzo 2001, n. 570. ibid., 1635), anche qualora si tratti di clausole meramente formali (Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2001. n. 6250, Giornale dir. amm., 2002. 194). 1 criteri interpretativi devono comunque essere im
prontati alla ragionevolezza delle scelte giurisprudenziali (Trga Trenti no-Alto Adige, sez. Bolzano, 7 luglio 2001, n. 171, Trib. amm. reg., 2001,1. 2814).
Le due posizioni appaiono convergere laddove si afferma che il crite rio di interpretazione teleologica, favorevole alla partecipazione del
maggior numero di imprese possibile, in funzione dell'interesse della
pubblica amministrazione ad una maggiore opportunità di scelta, è sup pletivo e quindi recede nel caso in cui una determinata formalità sia chiaramente prescritta (Tar Campania, sez. II, 2 marzo 2001, n. 1005, ibid., 1831; Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4885, Cons. Stato, 2001, I, 2104; in materia, v., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV. 29 agosto 2001, n. 4572, Foro it., 2002, III, 120, con nota di richiami).
II. - Per ciò che concerne invece le clausole prive di esplicita e speci fica sanzione per il caso di inosservanza, la giurisprudenza si attesta su un filone che prevede un'interpretazione secondo ragione, avendo ri
guardo al carattere sostanziale e non meramente formale dell'adempi mento (Tar Sardegna 8 giugno 2001, n. 671, Trib. amm. reg., 2001, I, 3098): le cause di esclusione dei concorrenti per le inadempienze nella
presentazione dell'offerta, possono essere ricavate con criterio teleolo
gico, il quale mira, in via suppletiva, ad individuare l'interesse parti colare dell'amministrazione sotteso all'esclusione e a garantire la parità dei concorrenti (Trga Trentino-Alto Adige, sez. Trento. 12 aprile 2001, n. 289, ibid., 1701).
III. - Viene peraltro generalmente affermato che il bando, inteso co me dichiarazione negoziale, va interpretato secondo le regole previste dal codice civile in materia di contratti: il principio di interpretazione secondo buona fede sancito dall'art. 1366 c.c. va dunque applicato con riferimento non solo alla necessità di tutelare l'affidamento di chi è ri sultato aggiudicatario, ma anche nel senso di garantire l'effettiva possi bilità per tutti gli interessati di partecipare alle gare, conoscendo ciò che l'amministrazione esattamente richiede, con la conseguente neces sità di interpretare il contratto nel senso che determinati termini rive stono obiettivamente nel linguaggio comune alla maggior parte dei
soggetti che operano in un particolare settore economico e che siano interessati ad entrare in contatto con l'amministrazione; attenendosi
quindi al significato obiettivo della terminologia usata nei confronti di tutti i potenziali interessati (Corte conti, sez. contr. Stato, 11 dicembre 1996, n. 171, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 113; v. anche Tar Basili cata 19 giugno 2001, n. 608, cit.).
IV. - La prevalenza della normativa prevista dal bando di gara, o
Il Foro Italiano — 2003.
escludeva l'Ati Helitalia per violazione dell'art. 7 del bando e
dell'art. 2 del capitolato d'oneri allegato: nella specie, si conte
stava all'Ati la mancanza di un valido titolo contrattuale che
attestasse la disponibilità assoluta di mantenere in esercizio il
limitato gli elicotteri indispensabili per il servizio, disponibilità da provarsi mediante esibizione di apposita rinuncia — rila
sciata dal concedente l'aeromobile all'Ari — di avvalersi della
facoltà di recesso dal contratto di uso dell'aeromobile stesso.
Ili) Con ricorso n.r.g. 3521/2001 l'Ati Helitalia impugnava il provvedimento di esclusione, il bando ed il capitolato d'oneri se
interpretati nel senso fatto proprio dalla commissione aggiudi catrice. Interveniva ad opponendum l'Ari Elilario con atto noti
ficato il 6 aprile 2001. IV) A seguito di ordinanza cautelare del Tar Campania, sez. I,
1813/01 — confermata con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2674 dell'8 maggio 2001 — l'Ari Helitalia è stata
ammessa con riserva a partecipare alla gara in contestazione.
dalla lettera di invito, sulle norme primarie, tale per cui le regole del bando vanno applicate anche nel caso in cui alcune di esse non siano
più conformi allo ius superveniens (Cons. Stato, sez. V. 15 novembre 2001, n. 5843, Cons. Stato, 2001, I, 2479; Tar Toscana, sez. II, 6 giu gno 2001, n. 717, Trib. amm. reg., 2001, I, 2865; Trga Trentino-Alto
Adige, sez. Bolzano, 3 settembre 2001. n. 236, ibid., 3709) è dovuta al fatto che il bando è considerato lex specialis e non può essere disappli cato nel corso del procedimento, salvo l'esercizio del potere di autoan nullamento (Tar Calabria, sez. II, 26 settembre 2001, n. 1448, ibid., 3832): le prescrizioni dello stesso bando prevalgono addirittura sul contenuto della delibera di indizione della gara (v. Cons. Stato, sez. IV. 29 agosto 2001, n. 4572, cit.).
(5) In materia di legittimazione ad agire in giudizio di un'impresa fa cente parte di un'associazione temporanea di imprese, la giurispruden za è costante.
Infatti le singole imprese costituite in raggruppamento temporaneo sono legittimate ad impugnare in via autonoma l'aggiudicazione della
gara cui abbiano preso parte nell'ambito del raggruppamento stesso (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 1999, n. 112, Foro it., Rep. 1999, voce Giustizia amministrativa, n. 560; sez. VI 31 maggio 1999, n. 702, ibid., n. 559; sez. IV 1° febbraio 1994, n. 83, id.. Rep. 1994, voce cit., n. 380; Tar Piemonte, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 47, id., Rep. 1998, voce cit., n. 470; Tar Lazio, sez. II, 4 settembre 1996, n. 1663, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 602) senza che questo comporti delle conseguenze sul rap porto di mandato che lega le imprese (Tar Campania, sez. II, 2 agosto 2001, n. 3683. Trib. amm. reg., 2001, I, 3409, il quale sottolinea l'irri levanza del fatto che il bando di gara consideri l'impresa capogruppo come unica interlocutrice dell'ente appaltante; Cons. Stato, sez. IV, 22
aprile 1996, n. 528, Foro it.. Rep. 1996, voce cit., n. 359; Tar Sicilia, sez. Catania, 20 maggio 1997, n. 885, id., Rep. 1997, voce cit., n. 573; Tar Puglia, sez. I, 5 settembre 1997, n. 528, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 471; Tar Campania, sez. I, 14 marzo 2000, n. 708, id., Rep. 2000, voce cit., n. 652), né che escluda la facoltà per il raggruppamento di imprese di impugnare gli atti nella persona della capogruppo mandataria (Tar Campania, sez. I, 28 ottobre 1999, n. 2767, ibid., voce Opere pubbli che, n. 506; Tar Lazio, sez. Ili ter, 1° febbraio 2001, n. 814. Trib. amm.
reg.. 2001, I. 773: Cons, giust. amm. sic. 26 febbraio 2001, n. 111. Fo ro it.. Rep. 2001, voce cit., n. 515).
Tale orientamento è giustificato dal fatto che il raggruppamento va considerato esclusivamente come il mezzo tecnico attraverso il quale ciascuna delle imprese persegue un interesse legittimo a conseguire l'aggiudicazione, distinto da quello delle altre, interesse necessaria mente tutelabile anche in via giudiziaria (Tar Lazio, sez. Latina, 18 marzo 1994. n. 302, id., Rep. 1997, voce Giustizia amministrativa, n. 452; Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2001. n. 6451, <www.giust.it>). La facoltà di impugnazione autonoma è ammessa anche prima della formale costituzione dell'associazione temporanea infierì (Cons, giust. amm. sic. 23 aprile 2001, n. 192, Foro it., Rep. 2001, voce Opere pub bliche.. n. 525; Tar Lombardia, sez. Ili, 28 aprile 1999, n. 1390, id.. Rep. 2000, voce Contratti della p.a., n. 125; Tar Emilia-Romagna, sez. Parma, 25 ottobre 2001, n. 880, Trib. amm. reg., 2001. I, 4106; Tar Pu
glia, sede Lecce, sez. II, 16 novembre 2000, n. 3594, ibid., 373, il quale sembra ammettere la facoltà di impugnazione della singola componente l'associazione temporanea solo nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora stato formato).
Nel caso in cui contro gli atti del procedimento di affidamento di un
appalto abbiano proposto separati ricorsi sia la società mandante che
quella mandataria di un raggruppamento temporaneo, l'intervenuta ri nuncia dell'ultima al proprio ricorso determina l'inammissibilità del ri corso della mandante, giacché la conclusione del giudizio da parte di chi aveva la rappresentanza di tutto il raggruppamento non può non ri flettersi anche sul ricorso dell'impresa componente (Tar Lazio, sez. III ter, 1° febbraio 2001, n. 814, cit.).
Sull'argomento, v., da ultimo, Tar Lazio, sez. II, 21 aprile 1992. n. 1129, Foro it.. 1993, III. 190.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
V) Nella seduta dell'8 maggio 2001 la commissione ha pro
posto di aggiudicare l'appalto all'Ati Helitalia.
VI) Con ricorso n.r.g. 5163/2001 e motivi aggiunti notificati il 29 maggio 2001, la Sam s.r.l., nella qualità di mandante del
l'Ati Elilario, ha impugnato: a) il provvedimento di esclusione
del 9 marzo 2001 nella parte in cui la commissione non ha preso in considerazione la mancanza, in capo all'Ati Helitalia, di ulte
riori tassativi requisiti di partecipazione alla gara; b) la su ri
chiamata proposta di aggiudicazione dell'appalto concorso al
l'Ati Helitalia; c) la nota — n. prot. 1083 del 18 maggio 2001 — del dirigente del settore servizi regionali di emergenza della
giunta regionale della Campania, con cui si dispone l'acquisi zione della documentazione di cui all'art. 32 del bando al fine di
formalizzare gli atti di aggiudicazione e stipulare il contratto.
L'Ati Helitalia ha proposto ricorso incidentale contestando, sotto vari profili, l'ammissione dell'Ati Elilario alla gara.
VII) L'impugnata sentenza: a) ha riunito i ricorsi n.r.g. 3521
e 5163 del 2001; b) ha rigettato l'eccezione di inammissibilità
dell'intervento ad opponendum spiegato dall'Ati Elilario, solle
vata dalla ricorrente Ati Helitalia; c) ha respinto l'eccezione, sollevata dalla regione Campania, di intempestività del ricorso
proposto avverso il bando di gara; d) ha accolto il primo motivo
di censura articolato dall'Ati Helitalia riconoscendo l'illogicità
dell'interpretazione del bando posta a base del provvedimento di esclusione; e) ha dichiarato assorbiti i restanti motivi artico
lati dall'Ati Helitalia; f) ha respinto l'eccezione, sollevata dal
l'Ati Helitalia in resistenza al ricorso n.r.g. 5163/2001, di di fetto di legittimazione attiva della Sam s.r.l.; g) ha respinto le
censure sollevate da quest'ultima, in via principale, avverso la
mancata esclusione dell'Ati Helitalia, in via derivata, nei con
fronti della proposta di aggiudicazione formulata dalla commis
sione; h) ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad
agire il ricorso incidentale proposto dall'Ati Helitalia; i) infine, ha compensato integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Vili) Propongono appello principale la Sam s.r.l. (n.r.g. 9641/2001) e l'Ati Elilario (n.r.g. 10688/2001), interpone gra vame incidentale l'Ati Helitalia.
3. - Nell'ordine logico della trattazione delle questioni, è pre
giudiziale l'esame dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello
principale proposto dall'Ati Elilario, formulata dall'Ati Helita
lia in considerazione: a) che 1*Ati Elilario ha preso parte al
contenzioso sviluppato in primo grado esclusivamente come
interventore ad opponendum nel primo giudizio (ricorso n.r.g. 3521/2001); b) che non avendo contestato il provvedimento di
aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Ati Helitalia — og
getto del secondo ricorso di primo grado (n.r.g. 5163/2001) —
non avrebbe legittimazione ad impugnare. 3.1. - L'eccezione è infondata.
La legittimazione ad appellare dell'interventore ad opponen dum in primo grado è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di
questo consiglio allorquando quest'ultimo vanti un interesse
qualificato sostanziale, inciso dalla sentenza di primo grado (cfr. ad. plen. 8 maggio 1996, n. 2, Foro it., 1997, III, 36; 24 lu glio 1997, n. 15, ibid., 574; sez. IV 8 giugno 2000, n. 3280, id., Rep. 2000, voce Giustizia amministrativa, n. 616; 28 maggio 1997, n. 582, id., 1998, III, 6; sez. V 6 maggio 1997, n. 456, ibid., 7), che lo rende controinteressato in senso sostanziale, an
che se non in senso formale, perché non menzionato nell'atto
impugnato o comunque non facilmente identificabile grazie a
questo. Nella specie è pacifico che l'Ati Elilario, a fronte dell'esclu
sione dell'unica concorrente, avesse un interesse qualificato e
concreto ad opporsi al ricorso proposto dall'Ati esclusa onde ri
sultare aggiudicataria dell'appalto.
Quanto all'ulteriore profilo d'inammissibilità, concernente
l'omessa partecipazione al secondo giudizio di primo grado, è
appena il caso di notare, da un lato, che la sentenza impugnata ha riunito gli originari ricorsi di primo grado — che rimangono autonomi — decidendoli con unica sentenza che ben può essere
gravata nella parte relativa all'autonomo giudizio in cui è stato
spiegato intervento ad opponendum; dall'altro, che la proposta di aggiudicazione all'Ati Helitalia, operata dalla commissione
sulla scorta delle ordinanze cautelari che hanno ammesso con ri
serva quest'ultima alla gara, sarebbe inesorabilmente travolta
dall'eventuale rigetto, nel merito, del ricorso di primo grado
proposto avverso il provvedimento di esclusione.
4. - Prima di esaminare il contenuto dell'appello principale
proposto dall'Ati Elitalia è opportuno riportare nella parte che
Il Foro Italiano — 2003.
qui interessa, il testo dell'art. 7 del bando, in parte qua ripro duttivo dell'art. 2 del capitolato d'oneri: «Di tali elicotteri, la
DA (ditta aggiudicataria) dovrà essere alla data del bando pro
prietaria per non meno di sedici carati, sempre che non vi sia di
chiarazione di esercente in capo ad altro soggetto; ovvero essere
esercente degli stessi in virtù di valido titolo convenzionale, do
vendo contenere tale titolo specifica clausola, validamente sti
pulata, che contempli per il dante causa la rinuncia a valersi di
clausola risolutiva espressa o di qualunque altra pattuizione che
attribuisca al concedente la facoltà di recedere dal contratto
prima della scadenza del termine finale del servizio. Le predette condizioni devono sussistere alla data del bando e permanere
per tutta la durata del servizio. Gli aeromobili dovranno, altresì, essere liberi da pesi ed ipoteche, escluse unicamente l'ipoteca connessa al finanziamento per l'acquisto degli aeromobili stes
si».
4.1. - Con il primo motivo d'appello viene reiterata l'ecce
zione di irricevibilità del ricorso originario proposto dall'Ati
Helitalia nella parte in cui contesta il bando.
L'eccezione è infondata.
Le prescrizioni che attengono all'ammissione ovvero all'e
sclusione dalla gara — e, più in generale, ai criteri di aggiudica
zione ed alle modalità di svolgimento di quest'ultima — conte
nute nel bando devono essere impugnate, se lesive dell'interesse
del partecipante, nel termine di decadenza decorrente dall'effet
tiva conoscenza delle stesse — solitamente quindi, dal momento
in cui si presenta domanda di partecipazione o direttamente l'of
ferta — (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 1999, n. 302, id., 2000, III, 113; 11 gennaio 1999, n. 1757/98, id., Rep. 1999, vo ce cit., n. 302).
Qualora, invece, come nel caso di specie, le clausole del ban
do assurgano a parametro di legittimità dell'operato del seggio di gara, è evidente che la lesione della posizione soggettiva del
ricorrente non sorge al momento della partecipazione alla gara, bensì successivamente in occasione dell'adozione del provve dimento che si discosta dal contenuto precettivo del bando (nel caso in esame il provvedimento di esclusione).
La lex specialis della gara, infatti, è quella che risulta dalle
prescrizioni contenute nel bando e nella lettera di invito, che
addirittura prevalgono sul contenuto della delibera di indizione
della gara stessa (cfr., ex plurimis. Cons. Stato, sez. IV, 29 ago sto 2001, n. 4572, id., 2002, III, 120; sez. VI 4 marzo 1998, n.
241, id.. Rep. 1998, voce Contratti della p.a., n. 160). Il bando, inteso come dichiarazione negoziale, va interpretato
secondo le consuete regole sancite dal codice civile in materia
di ermeneutica dei contratti.
E noto che in materia di contratti conclusi dall'amministra
zione, debbono essere privilegiati i c.d. metodi di interpretazio ne oggettiva, dando minor valore a quelle regole di interpreta zione soggettiva tese a ricostruire la volontà delle parti anche in
contrasto con il dato letterale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 no
vembre 1998, n. 1619, id., Rep. 1999, voce cit., n. 205; Corte
conti, sez. contr. Stato, 11 dicembre 1996, n. 171, id., Rep. 1997, voce cit., n. 112).
Anche il principio sancito dall'art. 1366 c.c. (interpretazione secondo buona fede), deve essere applicato non solo con riferi
mento alla necessità di tutelare l'affidamento di chi è risultato
aggiudicatario, ma anche nel senso di garantire l'effettiva pos sibilità per tutti gli interessati di partecipare alle gare, cono
scendo ciò che l'amministrazione esattamente richiede, con la
conseguente esigenza di interpretare il contratto privilegiando il
senso che determinati termini rivestono obiettivamente nel lin
guaggio comune alla maggior parte dei soggetti che operano in
un particolare settore economico e che siano interessati ad en
trare in contatto con l'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez.
IV, 20 novembre 1998, n. 1619, cit.; Corte conti n. 171 del
1996, cit.). Orbene, l'art. 7 del bando è lineare ed univoco nel richiedere
testualmente, a pena di esclusione, che il concorrente esibisca
una dichiarazione rilasciata dal concedente l'aeromobile in cui
quest'ultimo si impegna a non avvalersi di eventuale clausola
risolutive espressa o altra pattuizione attributiva della facoltà di
recesso dal contratto di concessione in uso dell'aeromobile stes
so.
L'Ati Helitalia non ha presentato tale documento giacché nei
contratti di leasing degli elicotteri da utilizzarsi per il servizio di
elitrasporto, conclusi dalle imprese mandanti, non erano conte
nute clausole risolutive espresse o altre pattuizioni legittimanti il recesso libero del concedente l'aeromobile.
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PARTE TERZA 360
La prescrizione del bando, diversamente da quanto sostenuto
dall'appellante, non richiede affatto che tale rinuncia alla fa
coltà di libera recedibilità del concedente debba sempre essere
esibita, anche in mancanza della preventiva attribuzione di tale
facoltà.
Del resto sarebbe del tutto illogico e contraddittorio pretende re che nel medesimo titolo contrattuale, avente ad oggetto l'uso
di aeromobili, fosse pattuita da un lato, la clausola di libera re
cedibilità dal contratto e dall'altro, la rinuncia a valersi di tale
strumento negoziale di autotutela o di pentimento. Conseguen temente il bando non poteva essere interpretato nel senso indi
cato dalla commissione nel provvedimento dì esclusione, che si
appalesa illegittimo. 4.2. - Da quanto fin qui illustrato discende non solo il rigetto
della riproposta eccezione di intempestività del ricorso origina rio articolato contro l'atto di esclusione, ma anche la reiezione, nel merito, dei motivi d'appello sviluppati, per contrastare le
esatte conclusioni cui è pervenuta l'impugnata sentenza che ha
riconosciuto l'illegittimità dell'esclusione dell'Ati Helitalia
perché in contrasto con le prescrizioni del bando e del capitolato d'oneri dianzi richiamati.
4.3. - Per quanto concerne, infine, i motivi d'appello rubricati
sub n. 2, la sezione osserva che gli stessi, oltre ad essere infon
dati nel merito come si vedrà meglio oltre, sono in primo luogo inammissibili perché sviluppati nell'errato presupposto che
FAti Elilario abbia proposto autonomo ricorso di primo grado
(n.r.g. 5163/2001) per censurare le ulteriori irregolarità della
procedura concorsuale non rilevate dalla commissione di gara. Viceversa, come risulta dalla precedente ricostruzione in fatto, il ricorso di primo grado n.r.g. 5163/2001 è stato proposto dalla
Sam s.r.l.
5. - Può passarsi, ora. all'esame dell'appello principale inter
posto dalla Sam s.r.l.
5.1. - Pregiudizialmente deve essere esaminata e disattesa
l'eccezione d'inammissibilità del ricorso (di primo grado e di
appello), riproposta dall'Ati Helitalia anche con l'appello inci
dentale, sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva della
singola mandante di un'associazione temporanea di imprese e
della sua carenza d'interesse ad agire, nel caso concreto, non
potendo risultare ex se aggiudicataria della gara. L'eccezione non ha pregio sotto entrambi i profili. 5.1.1. - Il collegio non intende discostarsi dal consolidato in
dirizzo del Consiglio di Stato secondo cui nel caso d'impugna tiva di atti di una procedura di selezione del contraente, sussiste
la legittimazione attiva — intesa come titolarità in astratto della
posizione soggettiva di cui si chiede tutela — dell'impresa sin
gola facente parte di un'Ati, sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell'offerta, sia che
questo debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione (cfr., ex
plurimis, Cons, giust. amm. sic. 23 aprile 2001, n. 192, id., Rep. 2001, voce Opere pubbliche, nn. 517, 525; 26 febbraio 2001, n.
Ill, ibid., n. 515; Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 1999, n. 702, id.. Rep. 1999, voce Giustizia amministrativa, n. 559; sez. V 3 febbraio 1999, n. 112, ibid., n. 560; sez. IV 1° febbraio 1994, n.
83, id., Rep. 1994, voce cit., n. 380; 28 maggio 1988, n. 478,
id.. Rep. 1988, voce cit., n. 362). Il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile
gratuito all'impresa capogruppo, attribuisce al legale rappre sentante di quest'ultima la rappresentanza processuale nei con
fronti dell'amministrazione e delle imprese terze controinteres
sate, ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espres sa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferi
mento ed in quella nazionale di recepimento, non solo in mate
ria di appalti di servizi (cfr. art. 11 d.leg. n. 157 del 1995), ma anche in tema di appalti di lavori (cfr. art. 11 e 13 1. n. 109 del
1994) e forniture (cfr. art. 11 d.leg. n. 358 del 1992). Solo in presenza di una specifica disposizione normativa di
rango primario potrebbe ammettersi la limitazione del diritto
costituzionale di agire in giudizio che sicuramente permane in
capo ai componenti di un raggruppamento temporaneo che non
dà vita, in base alla disciplina legale, ad un autonomo centro di
imputazione di situazioni soggettive, non determinando di per sé, organizzazione o associazione fra le imprese riunite ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,
degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali inerenti all'ese
cuzione del contratto di appalto. 5.1.2. - Del pari insussistente è la dedotta carenza di interesse
ad agire della Sam s.r.l.
Il Foro Italiano — 2003.
Nell'astratta eventualità che l'aggiudicazione informale della
gara all'Ati Helitalia venisse caducata, in accoglimento del ri
corso sollevato in via derivata dalla singola impresa mandante
(che nella sostanza si duole della omessa considerazione da
parte del seggio di gara di altre cause di esclusione rinvenibili
nell'offerta dell'Ati Helitalia), il procedimento dovrebbe ri
prendere dal punto in cui è stato rilevato il vizio di legittimità: nel caso di specie, quindi, dalla fase della valutazione dell'unica
offerta rimasta in giuoco, formulata dall'Ati Elilario di cui fa
parte la Sam s.r.l.
Da qui il sicuro interesse di quest'ultima ad agire in giudizio, anche individualmente, contro il provvedimento di aggiudica zione alla controinteressata.
5.2. - Le censure di merito riproposte in sede di gravame dalla
Sam s.r.l. sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
5.2.1. - Sono inammissibili le censure rubricate sub n. 1 del
l'atto d'appello, in quanto sollevate con riferimento ai capi di
sentenza relativi al ricorso di primo grado n.r.g. 3521/2001 cui
non ha partecipato la Sam s.r.l.
5.2.2. - Sono infondate quelle sollevate col secondo ricorso
introduttivo — n.r.g. 5163/2001 — e con i motivi aggiunti noti
ficati in data 29 maggio 2001. Esse si appuntano sul cattivo esercizio, da parte della com
missione, del potere di esclusione dell'Ati Helitalia, che non
avrebbe dovuto essere ammessa per cause ulteriori rispetto al
l'unica posta a base del provvedimento del 9 marzo 2001.
Premette il collegio che il mancato esercizio di tale potere è
frutto di una valutazione tecnica complessa — intrisa di ele
menti di discrezionalità amministrativa concernenti le modalità
di cura dell'interesse pubblico da soddisfare con l'erogazione del servizio — delle clausole del bando, della lettera di invito e
dell'allegato capitolato d'oneri che pertiene in via esclusiva alla
stazione appaltante e che può essere sindacato dal giudice am
ministrativo in sede di legittimità solo in presenza di macrosco
piche aberrazioni.
Come esattamente rilevato dal primo giudice, la doglianza in
centrata sulla pretesa violazione, da parte dell'offerta vincitrice, del divieto di subappalto (comminato dall'art. 6 del capitolato d'oneri), è infondata sotto un duplice aspetto: a) la pretesa vio
lazione della clausola attiene alla fase esecutiva del rapporto contrattuale e non può essere presa in considerazione ai fini
della valutazione dell'ammissibilità dell'offerta; b) l'attività
svolta dalla pretesa ditta subappaltatrice in realtà si esaurisce nel
mero coordinamento di attività logistiche che non riguardano in
via immediata e diretta le prestazioni di elisoccorso oggetto del
l'appalto.
Quanto all'esibizione da parte dell'Ati Helitalia di certificati
della camera di commercio dai quali risulterebbe un oggetto so
ciale non corrispondente a quello del servizio da appaltare, ri
sulta per tabulas l'infondatezza del rilievo avuto riguardo alla
nota esplicativa depositata in sede di chiarimenti resi alla com
missione di gara in data 7 marzo 2001.
Lo stesso è a dire per la carenza della licenza di trasporto merci e per l'omessa esibizione della copia autentica della li
cenza di lavoro aereo.
Miglior sorte non tocca, infine, ai motivi aggiunti con cui la
ricorrente si duole dell'eccessiva rapidità con cui la commissio
ne, dopo aver avuto contezza dell'ammissione con riserva del
l'Ati Helitalia alle procedure concorsuali, avrebbe aperto i pli chi, valutato i progetti e proposto per l'aggiudicazione quest'ul tima in violazione della lettera d'invito.
La rapidità nello svolgimento dell'azione amministrativa, rallentata dal contenzioso giudiziario, non costituisce motivo di
illegittimità. Lo scopo della misura cautelare concessa in sede giurisdizio
nale era proprio quello di far partecipare l'impresa esclusa alle
ulteriori fasi della gara, che, si badi, non si è conclusa con l'ag
giudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto, essen
dosi arrestata al momento antecedente e prodromico della pro
posta di aggiudicazione formulata dalla commissione all'organo di amministrazione attiva della regione.
In ordine alla mancata convocazione delle ditte per la seduta
pubblica in cui si è data lettura della graduatoria di merito ed al
l'omessa redazione del prescritto verbale il collegio rileva trat
tarsi di mere irregolarità. 6. - Sulla scorta delle argomentazioni fin qui sviluppate gli
appelli principali devono essere respinti. La reiezione di questi ultimi rende manifesta la carenza di
interesse dell'Ati Helitalia a coltivare l'appello incidentale.
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