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sezione IV; decisione 23 novembre 2002, n. 6435; Pres. Salvatore, Est. Carinci; Brigante (Avv....

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sezione IV; decisione 23 novembre 2002, n. 6435; Pres. Salvatore, Est. Carinci; Brigante (Avv. Grassellini, Mazza Ricci) c. Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia. Annulla Tar Friuli- Venezia Giulia 2 luglio 2001, n. 407 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 9 (SETTEMBRE 2003), pp. 489/490-503/504 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198460 . Accessed: 28/06/2014 08:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 08:33:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 23 novembre 2002, n. 6435; Pres. Salvatore, Est. Carinci; Brigante (Avv.Grassellini, Mazza Ricci) c. Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia. Annulla Tar Friuli-Venezia Giulia 2 luglio 2001, n. 407Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 9 (SETTEMBRE 2003), pp. 489/490-503/504Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198460 .

Accessed: 28/06/2014 08:33

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489 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 490

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 23 novembre 2002, n. 6435; Pres. Salvatore, Est. Carinci; Brigante (Avv.

Grassellini, Mazza Ricci) c. Consiglio dell'ordine degli av

vocati di Gorizia. Annulla Tar Friuli-Venezia Giulia 2 luglio 2001, n. 407.

CONSIGLIO DI STATO;

Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Interesse

all'accesso — Presupposti — Legittimazione — Fattispe cie (L. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di pro cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi, art. 22, 23; d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, re golamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti ammini strativi, in attuazione dell'art. 24, 2° comma, 1. 7 agosto 1990

n. 241, art. 2). Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Consiglio

dell'ordine degli avvocati — Verbali relativi a procedi mento disciplinare — Legittimazione (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 25).

Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Rilascio di estratti — Omissioni — Obbligo di motivazione — Fatti specie (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 25).

L'interesse che legittima la richiesta di accesso ad atti e docu

menti amministrativi ex art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 e 2

d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352 deve essere personale e concre

to, nonché ricollegabile alla persona che sia titolare di una

situazione giuridicamente rilevante; il diritto di accesso ai

documenti della pubblica amministrazione, conseguentemen te, non può essere trasformato in uno strumento di «ispezione

popolare» volto alla verifica della legittimità e dell 'efficienza dell'azione amministrativa (nella specie, è stato riconosciuto

legittimo il provvedimento emanato dal consiglio dell'ordine

degli avvocati nella parte in cui aveva negato ad un avvocato

l'accesso ai verbali delle riunioni concernenti la determina

zione dei contributi di iscrizione all'ordine e l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, richiesti allo scopo di va

lutare la legittimità dell'operato del consiglio). (1) E illegittimo il provvedimento emanato dal consiglio dell'ordi

ne degli avvocati nella parte in cui nega ad un avvocato l'ac

cesso ai verbali relativi a procedimenti disciplinari iniziati a

suo carico. (2)

(1-2) L'art. 22 1. 241/90 attribuisce la legittimazione ad esercitare il

c.d. diritto di accesso a «chiunque vi abbia interesse per la tutela di si

tuazioni giuridicamente rilevanti».

Alla luce del dettato normativo la decisione 6435/02 precisa in primo

luogo, secondo la posizione prevalente di dottrina e giurisprudenza, che

il c.d. diritto di accesso non può essere trasformato ovvero considerato come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'operato dell'azione amministrativa. Negli stessi termini, v. Tar Campania, sez. Salerno, 23 giugno 2000, n. 510, Foro it., Rep. 2001, voce Atto amministrativo, n. 190; Cons. Stato, sez.

VI, 17 marzo 2000, n. 1414, id., Rep. 2000, voce cit., n. 325; 1° marzo

2000, n. 1122, ibid., n. 326; Tar Lazio, sez. I, 27 gennaio 2000, n. 416,

id., Rep. 2001, voce cit., n. 189; Tar Puglia, sez. I, 21 aprile 1999, n.

278, id., Rep. 2000, voce cit., n. 322; Tar Piemonte, sez. II, 8 ottobre

1998, n. 370, ibid., n. 328; Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 1998, n.

820, id., Rep. 1998, voce cit., n. 293; sez. IV 5 maggio 1998, n. 752,

ibid., n. 296; sez. V 14 aprile 1997, n. 362, id., Rep. 1997, voce cit., n.

241; sez. VI 1° ottobre 1996, n. 1288, id., Rep. 1996, voce cit., n. 264; Tar Sicilia, sez. II, 7 aprile 1995, n. 320, id., Rep. 1995, voce cit., n.

247; Tar Campania, sez. Salerno, 25 ottobre 1994, n. 557, ibid., n. 205; Tar Toscana, sez. I, 21 luglio 1994, n. 443, ibid., n. 206; Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 1993, n. 1036, id., Rep. 1993, voce cit., n. 236; sez. VI 30 ottobre 1993, n. 783, id., Rep. 1994, voce cit., n. 176. Va pe raltro osservato che in taluni casi la legislazione prevede — ma si tratta

appunto di un'eccezione — che l'accesso possa essere esercitato da

chiunque: v. d.leg. 39/97, in tema di ambiente, e, sul punto, v. Tar

Lombardia, sez. Brescia, 30 aprile 1999, n. 397, id., Rep. 1999, voce

Ambiente (tutela dell'), n. 82, che ha precisato come il decreto legisla tivo citato «appresta, sulla falsariga della disciplina comunitaria, una

tutela desoggettivata, che prescinde, cioè, da qualunque limitazione di

ordine soggettivo all'accesso e, dunque, dall'accertamento di qualsivo

glia posizione di interesse, instaurando una sorta di controllo sociale

diffuso sulla qualità del bene ambiente; ne deriva l'affermazione di un

Il Foro Italiano — 2003 — Parte III-12.

Ai sensi dell'art. 25, 3° comma, l. 7 agosto 1990 n. 241 le omis

sioni operate negli estratti dei documenti rilasciati a seguito di istanza di accesso devono essere motivate, atteso che non è

ammissibile l'integrazione della motivazione dei provvedi menti amministrativi in sede giurisdizionale, grazie alle difese

esposte nel corso del giudizio (nella specie, il consiglio del

l'ordine degli avvocati aveva trasmesso, a fronte di domanda

principio di accessibilità generale ed indifferenziata...» in ordine «alle informazioni in merito a 'misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente' sullo stato dell'ambiente...», giungendo fi nanco ad ampliare la nozione di atto accessibile estendendola a «.. .

qualsiasi atto ed attività della pubblica amministrazione, che in qualche modo possa pregiudicare lo stato dei settori indicati dalla direttiva (ac

que, aria, suolo, fauna, flora, territorio, spazi)». La decisione 6435/02 passa poi ad analizzare e precisare quali siano i

soggetti legittimati attivi all'esercizio dell'azione richiedendo, sulla scorta del dettato normativo, la sussistenza in capo ad essi di un inte resse personale, concreto e riconducibile al titolare di una situazione

giuridicamente rilevante [v., negli stessi termini, Cass. 25 maggio 2001, n. 218/SU, id., Rep. 2001, voce Avvocato, n. 132 (la Suprema corte era stata chiamata a decidere sul ricorso proposto avverso una decisione del

consiglio nazionale forense nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato e, nello specifico, si è pronunciata sul problema della violazione del dovere di riservatezza denunciato dal ricorrente per avere il consiglio nazionale forense consentito all'avvocato del denun

ziarne l'accesso ad alcuni documenti del procedimento disciplinare: la

Suprema corte ha escluso la violazione di detto dovere argomentando che «.. . il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministra

tivi, anche se disciplinari,... compete a chiunque abbia un concreto e

apprezzabile interesse personale a prenderne visione»); Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 1999, n. 1248, id., Rep. 1999, voce Atto amministra

tivo, n. 277; Tar Sicilia, sede Catania, sez. I, 8 giugno 1999, n. 1102,

id., Rep. 2000. voce Avvocato, n. 70]. La giurisprudenza ha specificato che la nozione di interesse giuridicamente rilevante è più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione: v., sul punto, Tar Lazio, sez. I

ter, 26 novembre 2002, n. 10725, <www.giust.it>; Tar Piemonte, sez. I, 26 settembre 2000, n. 995, Foro it., Rep. 2001, voce Atto amministrati

vo, n. 195; Tar Lazio, sez. II, 13 ottobre 1999, n. 1904, id., Rep. 2000, voce cit., n. 285; Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1131, id..

Rep. 1998, voce cit., n. 301; Tar Lazio, sez. Ili, 30 gennaio 1997, n.

201, id., Rep. 1997, voce cit., n. 255, e sez. I 21 marzo 1997, n. 471,

id., 1997, III, 397, con nota di richiami.

Nel senso che l'interesse all'accesso si configura indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudi ziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti me

diante l'accesso, v. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2003, n. 1677,

<www.giust.it>. Ai sensi degli art. 7 ss. 1. 241/90 legittimati all'esercizio dell'azione

sono pure i soggetti che partecipano al procedimento amministrativo. Si

noti peraltro che, ai sensi dell'art. 10 1. 241/90, per i soggetti parteci

panti al procedimento trattasi di una legittimazione ex lege: sul punto, v. Tar Lazio, sez. I, 20 marzo 1999, n. 712, Foro it., Rep. 2000, voce

cit., n. 298. In tema di interesse qualificato ai fini della legittimazione all'accesso e, quindi, di soggetti legittimati a formulare la relativa

istanza, si segnala infine Tar Lazio, sez. III, 27 luglio 1994, n. 1434,

id., 1994, III, 478, con nota di richiami. Tale sentenza esamina il pro blema della legittimazione all'accesso agli atti della cassa nazionale di

assistenza e previdenza degli avvocati e procuratori sia con riferimento

all'istanza avanzata dal Codacons, sia con riferimento a quella avanzata

da un iscritto per ottenere in locazione un alloggio di proprietà della

cassa medesima. La soluzione è diversa in ragione dei soggetti richie

denti: da un lato riconosce infatti, in capo all'iscritto alla cassa, un inte

resse qualificato ad accedere a tutti i documenti, gli atti e le delibere

inerenti la gestione del patrimonio immobiliare della cassa escludendo

invece la possibilità di avere notizie in ordine alla eventuale prorogano

degli organi dirigenti e alle assunzioni compiuti dopo la loro scadenza; d'altro lato nega la legittimazione al Codacons, in quanto associazione

di soggetti che non hanno un interesse qualificato a conoscere atti della

cassa.

Da ultimo, cfr. Tar Lazio, sez. I ter, 26 novembre 2002, n. 10725,

<www.giust.it>, che rileva come la nozione di interesse giuridicamente rilevante, che vale a fondare la legittimazione alla richiesta di accesso, vada intesa in senso più ampio rispetto a quella di interesse all'impu

gnazione e vada riferita a chiunque si trovi in relazione anche solo me

diata o indiretta con gli effetti degli atti, indipendentemente dal fatto

che sia in atto configurabile la lesione di una posizione giuridica pro tetta, nonché Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2003 n. 1677, ibid., che so

stiene come l'interesse all'accesso si configuri indipendentemente da

ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale

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PARTE TERZA 492

di accesso avanzata da un proprio iscritto, taluni verbali

delle delibere consiliari solo per estratto, senza che, in rife rimento alle parti omesse, fosse stata data alcuna spiegazio

ne). (3)

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 1° ottobre 2002, n. 5110; Pres. Giovannino Est. De Nictolis; Leveratto

e altra (Avv. Pedullà) c. Inps (Avv. Coretti, Fonzo). An

nulla Tar Liguria, sez. II, 27 dicembre 2001, n. 1372.

eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso.

Sul versante passivo, ovvero dei soggetti nei confronti dei quali è

esperibile l'esercizio del c.d. diritto di accesso, v., da ultimo, Cons.

Stato, sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4711, Foro it., 2003, III, 205, con nota di richiami di I. Paola.

Tornando alla problematica dell'accesso, v. inoltre Cons. Stato, sez.

VI, 17 marzo 2000, n. 1414, id., Rep. 2000, voce cit., n. 353, che ri

comprende tra i soggetti passivi dell'accesso ai documenti amministra tivi anche i gestori di servizi pubblici; in tema di accesso esercitato nei confronti di enti pubblici economici, v. Tar Abruzzo, sez. Pescara, 12 febbraio 2000, n. 103, ibid., n. 343, e Cons. Stato, ad. plen., 22 aprile 1999, n. 4, id., Rep. 1999, voce cit., n. 301; Tar Lazio, sez. II, 22 luglio 1998, n. 1201, ibid., n. 305 (tale sentenza si occupa di una controversia insorta nei confronti della società Poste italiane, trasformata in società

per azioni e qualificata come concessionaria ex lege di un pubblico ser

vizio, svolgente funzioni che si configurano oggettivamente come mu nus pubblico: da ciò la conclusione favorevole all'ammissibilità del l'esercizio del diritto di accesso nei suoi confronti); Cons. Stato, sez.

IV, 15 gennaio 1998, n. 14, id., Rep. 1998, voce cit., n. 313. V. inoltre, con riferimento alla società Ferrovie dello Stato, Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683, id., 1999, III, 67, con nota di richiami (che, tra l'altro, si occupa principalmente dell'analisi della situazione giuri dicamente rilevante legittimante all'accesso in tema di legittimazione ad accedere da parte di enti portatori di interessi collettivi, ammettendo anche l'esperibilità dell'accesso relativamente ad atti privatistici della

pubblica amministrazione), e Tar Puglia, sez. I, 17 luglio 1997, n. 512, id., 1997, III, 499, con nota di richiami in punto soggetti passivi del c.d. diritto d'accesso. Tale sentenza, in particolare, ritiene illegittimo il di

niego opposto dalla società Ferrovie dello Stato avverso istanza di ac cesso presentata da una dipendente in riferimento agli atti della gra duatoria relativa a un concorso interno per il passaggio a qualifica su

periore, argomentando che trattasi di atti afferenti a rapporto di lavoro retto da disciplina privatistica.

Da ultimo, cfr. Tar Lombardia, sez. II, 5 marzo 2003, n. 360

<www.giust.it>, che fa rientrare nel novero delle pubbliche ammini strazioni nei cui confronti è esercitatile il c.d. diritto di accesso TAnas anche a seguito della privatizzazione prevista dall'art. 7 d.l. n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito nella 1. n. 178 dell'8 agosto 2002, in

quanto trattasi di privatizzazione in senso solo formale ed atteso che gli atti per i quali era stato richiesto l'accesso rientrano tra i documenti amministrativi previsti dall'art. 22 1. 241/90 (il progetto esecutivo delle

opere viarie, il cronoprogramma dei relativi lavori ed i dettagli proget tuali costituiscono atti utilizzati ai fini dell'attività pubblicistica del

l'Anas). In generale, cfr. inoltre Tar Toscana, sez. I, 20 dicembre 1999, n.

1079, Foro it., Rep. 2000, voce Avvocato, n. 145; Cons, giust. amm. sic. 18 marzo 1998, n. 164, id., Rep. 1998, voce Atto amministrativo, n.

315; 2 ottobre 1997, n. 367, id., Rep. 1997, voce Avvocato, n. 66, e Tar

Sicilia, sede Catania, sez. III, 1° dicembre 1993, n. 849, id., Rep. 1994, voce Atto amministrativo, n. 204, che riconoscono l'applicazione delle norme sul c.d. diritto di accesso anche nei confronti dei consigli degli ordini degli avvocati, i quali sono investiti di poteri aventi natura am ministrativa e pongono in essere atti della medesima natura.

Quanto ai documenti che possono formare oggetto della richiesta di

accesso, v. Tar Lazio, sez. Ili, 30 settembre 1999, n. 2982, id., Rep. 2000, voce cit., n. 332, che, in tema di segreto professionale ex art. 8, 2° comma, d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, rileva come la preclusione al diritto di accesso non possa riguardare gli atti interni, preordinati al l'emanazione di un provvedimento amministrativo non incluso tra

quelli enumerati (nella specie, è stata dichiarata illegittima una norma

regolamentare che sottraeva all'accesso atti legali e documentazioni contenute nei fascicoli relativi all'attività di contenzioso e di consulen

za, in quanto coperti da segreto professionale); Tar Lazio, sez. II, 28 febbraio 2001, n. 1606, id., Rep. 2001, voce cit., n. 217; 18 luglio 2001, n. 6638, ibid., n. 216: tale ultima pronuncia ha precisato che oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi, in qualsiasi forma redatti ed intesi in senso più ampio, relativi non solo all'attività di di ritto pubblico, ma anche — v. pure infra — a quella di diritto privato

Il Foro Italiano — 2003.

Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Dichiara zioni dei lavoratori contenute nei verbali ispettivi Inps —

Regolamento di esclusione dell'accesso — Disapplicazione

(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 24). Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Giudizio

successivo a diniego — Integrazione del contraddittorio —

Fattispecie (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 25).

Sono illegittimi e devono essere disapplicati gli articoli del re

golamento per la disciplina dell'accesso, adottato dall'Inps, nella parte in cui prevedono che debbano essere sottratte al

almeno là dove questa costituisca cura concreta degli interessi della

collettività (esulano per esempio le mere notizie o dichiarazioni di scienza non ancora tradotte in appositi strumenti documentali); negli stessi termini, Tar Campania, sez. Salerno, 23 giugno 2000, n. 510,

ibid., n. 215, e Tar Lazio, sez. I, 26 novembre 1998, n. 3241, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 232, i quali precisano che oggetto dell'accesso devo no essere documenti fisicamente esistenti e non informazioni e notizie

comunicabili all'interessato soltanto dopo l'estrapolazione delle stesse

dal contenuto complessivo dei documenti. A titolo meramente esempli ficativo, secondo Tar Lazio, sez. Ili, 16 ottobre 2000, n. 8234, id.. Rep. 2001, voce Lavoro (rapporto), n. 887, non possono formare oggetto di

accesso documenti aventi ad oggetto le complete generalità di un di

pendente con mansioni di caposcalo aeroportuale, in quanto gli atti e

l'attività di gestione del rapporto di lavoro dei concessionari di pubblici servizi, di natura privatistica, non possono essere considerati né docu

menti amministrativi né attività di pubblico servizio ai fini dell'eserci zio del diritto di accesso ex art. 22 1. 7 agosto 1990 n. 241; secondo Tar

Lombardia, sez. Brescia, 21 marzo 2000, n. 261, id., Rep. 2000, voce

Comune, n. 435, e Tar Lazio, sez. I, 27 gennaio 2000, n. 416, id., Rep. 2001, voce Banca, credito e risparmio, n. 97, possono invece formare

oggetto della domanda di accesso sia le delibere del consiglio e della

giunta comunali costituenti atti pubblici, sia gli atti e i documenti re

datti o acquisiti dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di gestione delle crisi bancarie in quanto non riconducibili alle competenze di vi

gilanza ad essa attribuite dall'ordinamento.

V., inoltre, Tar Lombardia 25 maggio 1998, n. 1119, id., Rep. 1998, voce Atto amministrativo, n. 349, secondo cui le regole di trasparenza trovano applicazione per le gare bandite dall'Agip, che rientra fra i

soggetti cui si applica la direttiva 93/38/Cee (recepita con d.leg. 158/95), in tema di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, nonché degli enti che operano nel settore delle comunicazioni.

Sull'accessibilità degli atti sottoposti alla disciplina dei rapporti tra i

soggetti privati, v. Tar Lazio, sez. II, 18 luglio 2001, n. 6638, id., Rep. 2001, voce cit., n. 202, nonché Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2000, n.

3253, id., Rep. 2000, voce cit., n. 309, e ad. plen. 22 aprile 1999, n. 5, id., 1999, III, 305, con nota di richiami.

(3) Nulla in termini. In generale, sull'inammissibilità dell'integrazione successiva, spe

cialmente in giudizio, della motivazione del provvedimento, v. Cons.

Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1396, Foro it., Rep. 2001, voce Atto

amministrativo, n. 273; Comm. trib. prov. Siracusa 3 marzo 2001, ibid., voce Catasto, n. 10; Tar Lazio, sez. II, 11 luglio 2000, n. 5808, ibid., voce Atto amministrativo, n. 274; Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2000, n. 1499, id., Rep. 2000, voce cit., n. 403; sez. I 15 dicembre 1999, n.

1028/99, ibid., n. 405; sez. VI 4 novembre 1999, n. 1735, ibid., voce

Giustizia amministrativa, n. 907; 19 ottobre 1999, n. 1476, id., Rep. 1999, voce Atto amministrativo, n. 391; 10 agosto 1999, n. 1026, ibid., n. 392; 19 luglio 1999, n. 992, ibid., n. 393; 7 luglio 1999, n. 916, ibid., n. 394; Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 18 maggio 1999, n. 649/97, id., Rep. 2000, voce cit., n. 404; Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 12 febbraio 1999, n. 143, id., Rep. 1999, voce cit., n. 400; Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 10, ibid., n. 395; 3 novembre 1998, n.

1507, ibid., n. 396; sez. IV 27 ottobre 1998, n. 1395, id., Rep. 1998, voce cit., n. 473; Cons, giust. amm. sic. 28 settembre 1998, n. 556, id.,

Rep. 1999, voce cit., nn. 398, 399; Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 1998, n.

1028, ibid., n. 397; sez. IV 29 gennaio 1998, n. 102, id., Rep. 1998, vo ce cit., n. 474; sez. V 4 novembre 1997, n. 1230, ibid., n. 475; sez. VI 3 novembre 1997, n. 1569, ibid., n. 476; Tar Sicilia, sez. Catania, ord. 20 settembre 1997, n. 2408, id., Rep. 1997, voce cit., n. 369; Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 1997, n. 732, ibid., n. 367; Tar Sicilia, sez. Catania, 5

maggio 1997, n. 691, ibid., n. 370; Cons. Stato, sez. V, ord. 20 novem bre 1996, n. 2284, ibid., voce Giustizia amministrativa, n. 781; Cons,

giust. amm. sic. 18 ottobre 1996, n. 344, ibid., voce Atto amministrati

vo, n. 368; Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 1996, n. 988, id., Rep. 1996, voce cit., n. 329; sez. V 8 luglio 1995, n. 1025, id., Rep. 1995, voce

cit., n. 370; Cons, giust. amm. sic. 30 giugno 1995, n. 241, ibid., n. 372; Tar Sicilia, sez. Catania, 2 giugno 1995, n. 1541, ibid., n. 373; Tar

Lombardia, sez. Ili, 20 maggio 1995, n. 743, id., Rep. 1996, voce cit., n. 330; Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 1995, n. 619, id., Rep. 1995, voce

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Page 4: sezione IV; decisione 23 novembre 2002, n. 6435; Pres. Salvatore, Est. Carinci; Brigante (Avv. Grassellini, Mazza Ricci) c. Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia. Annulla

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

l'accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso del

procedimento ispettivo. (4) Nell'ambito di un giudizio promosso ex art. 25 l. 7 agosto 1990

n. 241 avverso il diniego di accesso opposto dalla pubblica amministrazione alle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori

nel corso di un procedimento ispettivo presso l'azienda datri

ce di lavoro, il contraddittorio deve essere esteso a tutti i la

voratori che possono trarre pregiudizio dalla richiesta esibi

zione. (5)

III

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 3 maggio 2002, n. 2366; Pres. Giovannino Est. De Nictolis; Soc. Sose

ri (Avv. Raho) c. Min. lavoro e altri. Annulla Tar Lazio, sez.

Ili, 19 giugno 2001, n. 5355.

Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Dichiara zioni dei lavoratori contenute nei verbali ispettivi — Re golamento ministeriale di esclusione dell'accesso — Di sapplicazione (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 24; d.m. 4 no vembre 1994 n. 757, regolamento concernente le categorie di

documenti formati o stabilmente detenuti dal ministero del la

voro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai

sensi dell'art. 24, 4° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241, art. 2). Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Giudizio

successivo a diniego —

Integrazione del contraddittorio —

Fattispecie (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 25).

L'art. 2, 1° comma, lett. c), d.m. 4 novembre 1994 n. 757, con

cernente le categorie di documenti formati o stabilmente de

tenuti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale sot

tratti al diritto d'accesso, si pone in contrasto con la norma

primaria di cui all'art. 24 l. n. 241 del 1990 e deve essere di sapplicato. (6)

Nell'ambito di un giudizio promosso ex art. 25 l. 7 agosto 1990

n. 241 avverso il diniego di accesso opposto dalla pubblica amministrazione alle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori

nel corso di un procedimento ispettivo presso l'azienda datri

ce di lavoro, il contraddittorio deve essere esteso a tutti i la

voratori che possono trarre pregiudizio dalla richiesta esibi

zione. (7)

IV

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA; sentenza 14 novembre 2002, n. 797; Pres.

cit., n. 371; Trib. sup. acque 6 luglio 1994, n. 43, id., Rep. 1994, voce

cit., n. 291; Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 1994, n. 164, ibid., n. 306; Cons, giust. amm. sic. 29 gennaio 1994, n. 14, ibid., n. 309; Tar Lazio, sez. II, 17 novembre 1993, n. 1419, ibid., n. 310; Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 1993, n. 977, ibid., n. 307.

In senso parzialmente difforme, cfr., infine, Tar Marche 2 febbraio

1995, n. 53, id., Rep. 1995, voce cit., n. 375, che ritiene possibile, nel corso di un giudizio, la giustificazione da parte dell'amministrazione di un provvedimento adottato giacché questa, a differenza della motiva

zione, consiste non solo nell'indicazione delle norme che sovrintendo no ad esso, ma anche nell'indicazione del tipo di potere esercitato e dei suoi presupposti; Cons, giust. amm. sic. 29 ottobre 1994, n. 357, ibid., n. 374, il quale asserisce che non è principio inderogabile dell'ordina mento l'impossibilità di un'integrazione postuma della motivazione del

provvedimento impugnato limitatamente ai casi non suscettibili di schiarimenti dell'affare, ai sensi dell'art. 44 r.d. 1054/24; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 30 aprile 1994, n. 257, id., Rep. 1994, voce cit., n. 311, che ammette genericamente la possibilità di un'integrazione postuma della motivazione degli atti con i quali l'amministrazione impone limi tazioni del diritto di accesso alla documentazione; Con. Stato, sez. VI, 28 maggio 1993, n. 388, id., Rep. 1993, voce cit., n. 287, che ammette la possibilità per la pubblica amministrazione di integrare con successi vi atti la motivazione di precedenti atti quando questi siano già stati

impugnati in sede giurisdizionale, ove si tratti di mera rettifica di un er

rore materiale. Chiaramente favorevole all'integrazione della motivazione in giudi

zio si mostra Cons, giust. amm. sic. 20 aprile 1993, n. 149, id., 1993, III, 616, con nota di richiami. Tale ultima decisione, tra l'altro, si se

gnala perché, a proposito dell'integrazione, richiama la disciplina sul

l'accesso, precisando che «a) quanto meno nei casi di limitazione al

c.d. diritto d'accesso previsti dall'art. 24, l'amministrazione possa non

Il Foro Italiano — 2003.

Pennetti, Est. Ferrari; Soc. Mazzilli (Aw. Noschese) c.

Inps (Aw. Sabina) e altri.

Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Dichiara zioni dei lavoratori contenute nei verbali ispettivi Inps — Art. 17 del regolamento Inps — Disapplicazione (L. 7 ago sto 1990 n. 241, art. 22, 24, 25; d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, art. 8).

E illegittimo e deve essere disapplicato l'art. 17 del regola mento per la disciplina dell'accesso, adottato dall'Inps con

determinazione n. 1951 del 16 febbraio 1994, secondo cui

debbono essere sottratte all'accesso le dichiarazioni rese dai

lavoratori nel corso del procedimento ispettivo, atteso che

nell'ipotesi in esame il diniego non riguarda i documenti e le

informazioni in essi contenute, bensì la qualità dei soggetti dichiaranti e ciò in forza d'un potere non conferito alla pub blica amministrazione dalla legge. (8)

V

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO; sentenza 3 luglio 2002, n. 3259; Pres. Baccarini, Est. De Zotti; Fassanelli (Avv. Sicchiero) c. Consiglio nota

rile di Padova e altro.

Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Notaio —

Procedimento disciplinare — Diniego — Illegittimità (L. 16 febbraio 1913 n. 89, ordinamento del notariato e degli ar

chivi notarili; r.d. 10 settembre 1914 n. 1326, regolamento per l'esecuzione della 1. 16 febbraio 1913 n. 89; 1. 7 agosto 1990

n. 241, art. 22,24, 25).

E illegittimo il diniego opposto ad un iscritto al consiglio nota

rile per la richiesta di accesso agli atti relativi ad un proce dimento disciplinare sulla base di quanto disposto dalle nor

me specifiche (I. not. 16 febbraio 1913 n. 89 e relativo rego lamento approvato con r.d. 10 settembre 1914 n. 1326, che

limitano la possibilità di ottenere il rilascio di documenti

amministrativi), considerato che tali norme, risalenti all'ini

zio del secolo scorso, sono da ritenersi abrogate nella parte in cui non consentono l'esercizio del diritto di accesso e sono

da integrare con le nuove norme ove il diritto sia previsto ma

informe condizionate ed incompatibili con la sua piena espli cazione. (9)

esternare sin dall'inizio una completa motivazione del provvedimento, in deroga al principio generale di cui al precedente art. 1 ; b) che nei ca

si suddetti l'amministrazione possa validamente integrare, anche in

corso di giudizio, la motivazione del provvedimento impugnato in sede

giurisdizionale, con conseguente eventuale cessazione della materia del contendere in ordine al dedotto vizio di difetto di motivazione; c) che tale integrazione possa essere oggetto di motivi aggiunti da parte del ri

corrente; d) che l'eventuale dichiarazione giudiziale di cessazione della materia del contendere conseguente all'integrazione in parola, derivan

do da fatto imputabile all'amministrazione, comporti la necessaria con danna di quest'ultima alle spese di giudizio ed agli onorari di lite, non

ché l'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario responsa bile del procedimento. Pertanto, nella fattispecie in esame, tenuto anche conto delle esigenze di riservatezza connesse con la salvaguardia del

l'ordine pubblico e della prevenzione e repressione della criminalità

(art. 24 1. n. 241 del 1990), legittimamente l'amministrazione ha inte

grato la motivazione del provvedimento impugnato». (4, 6, 8-9) Le decisioni in rassegna affrontano il tema del rapporto tra

trasparenza e riservatezza, accordando la prevalenza alla prima nel caso

in cui il dato che si intende conoscere sia rilevante ai fini della difesa di

un interesse giuridico. Nello stesso senso, v. Tar Lombardia, sez. II, 23

giugno 2000, n. 4615, Foro it., Rep. 2000, voce Atto amministrativo, n.

319; Tar Campania, sez. Salerno, 23 giugno 2000, n. 510, id., Rep. 2001, voce cit., n. 205; Cons, giust. amm. sic. 22 marzo 2000, n. 124,

id., Rep. 2000, voce cit., n. 318, che sottolinea come sia legittimo il di

niego di accesso per motivi di riservatezza nel caso in cui si chiede di

accedere, senza un particolare motivo seriamente giustificativo, agli atti

di un procedimento disciplinare a carico di terzi. V. inoltre Tar Lazio, sez. Ili, 16 ottobre 2000, n. 8234, id., Rep. 2001, voce cit., n. 233, che

legittima il Codacons a prendere visione degli atti relativi alla gestione del servizio aereo di una aviolinea concessionaria solo e nei limiti di

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495 PARTE TERZA 496

I

Diritto. — Come esposto in narrativa, l'avv. Roberto Antonio

Brigante ha impugnato dinanzi al Tar Friuli-Venezia Giulia, con tre distinti ricorsi, le determinazioni che il consiglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia aveva assunto in ordine alle richieste

da lui presentate per accedere a talune delibere consiliari e ad

atti connessi, ai sensi degli art. 22 ss. 1. 7 agosto 1990 n. 241. Il

quanto è strettamente necessario per tutelare gli utenti da possibili comportamenti dei gestori non consoni alle regole generali in materia di trasporto aereo, alla carta dei servizi, ovvero comunque incompati bili con la natura dei servizi aerei. Sempre nell'ottica fin qui eviden

ziata, cfr. Tar Puglia, sez. II, 22 luglio 1999, n. 521, id., Rep. 2000, vo ce cit., n. 316; Tar Veneto 21 settembre 1998, n. 1554, id., Rep. 1999, voce cit., n. 317 (che giunge a ritenere legittimo il diniego di accesso ad un verbale ispettivo condotto a carico di società cooperativa edilizia, non potendo lo stesso costituire un tipo di documento necessario per la tutela del socio escluso dalla cooperativa in sede di controversia relati va alla esclusione medesima), nonché Cons. Stato, sez. VI, 22 novem bre 1999, n. 1912, id., Rep. 2000, voce cit., n. 329, che si pronunzia sul

diniego d'accesso nell'ipotesi in cui sia lo stesso lavoratore che ha reso le dichiarazioni a richiederne copia, non sussistendo in tal caso rischi di azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei la voratori o di terzi.

Sempre nel senso della prevalenza dell'accesso sulla tutela della ri

servatezza, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1131, id., Rep. 1999, voce cit., n. 259; 24 marzo 1998, n. 498, id., Rep. 1998, voce cit., n. 369; Tar Lazio, sez. II, 15 gennaio 1998, n. 70, ibid., n. 275, nonché Cons. Stato, ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5, id., 1997, III, 199, con nota di richiami; tale ultima pronuncia riconosce al responsabile del servizio tossicodipendenze di una Usi, a tutela dei suoi interessi giuri dicamente rilevanti, il diritto di prendere visione delle lettere, note o

segnalazioni con le quali tossicodipendenti in cura, o loro genitori, hanno esposto lamentele sul suo operato, indipendentemente da esigen ze di riservatezza dei tossicodipendenti stessi, o dai timori, comunque infondati, di possibili ritorsioni a loro danno, con la possibilità financo di estrarre copia dei documenti richiesti.

Nel senso invece di riconoscere la prevalenza della riservatezza sul

l'accesso, cfr. Tar Abruzzo, sez. Pescara, 23 febbraio 2001, n. 198, id.,

Rep. 2001, voce cit., n. 207 (che nega il c.d. diritto di accesso alla do cumentazione che ha indotto la pubblica amministrazione ad una ispe zione amministrativa, in relazione all'esigenza di salvaguardare vita

privata e riservatezza degli autori delle denunce e degli esposti che hanno preceduto l'ispezione); Tar Lazio, sez. II, 8 novembre 2000, n.

9061, ibid., voce Stato civile, n. 29 (che parimenti nega l'accesso alla documentazione relativa alla identità di una madre naturale che abbia

espresso la volontà di rimanere anonima ai sensi dell'art. 70, 1° com

ma, r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 nel testo novellato dall'art. 2 1. 15 mag gio 1997 n. 127), nonché Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 65, id., Rep. 1999, voce Atto amministrativo, n. 314.

Sul problema della possibilità di pretendere l'esercizio del c.d. diritto di accesso (visione dei documenti ed estrazione delle copie) presso uf fici periferici della pubblica amministrazione anziché presso gli uffici centrali, v., da ultimo, Cons. Stato, ad. plen., 2 luglio 2001, n. 5, id., 2003,1, 263, con nota di M. Occhiena.

L'art. 24, lett. d), 1. 241/90 ammette la visione (la quale non com

porta l'estrazione di copia; pure l'art. 10, relativo all'accesso endopro cedimentale, si riferisce alla sola visione); sul punto, v. Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 1999, n. 1627, id., Rep. 1999, voce cit., n. 307, se condo cui la «visione degli atti» ipotizzata nell'art. 24 1. 7 agosto 1990 n. 241 non costituisce una modalità dell'esecuzione del diritto di acces so ai provvedimenti amministrativi, cioè un accesso consistente nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento, ma l'esame e l'estrazione di copia previsti dall'art. 25 1. cit. costitui scono modalità congiunte dell'esercizio del diritto. Sull'argomento, v. anche Tar Veneto 16 marzo 1995, n. 439, id., Rep. 1995, voce cit., n.

216, che precisa come la disciplina sulle modalità di accesso alla do cumentazione amministrativa distingua, anche nelle normative di detta

glio, tra «esame ed estrazione di copia» degli atti richiesti e semplice «visione» degli stessi, nonché Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 9 ottobre 1993, n. 871, id., Rep. 1994, voce cit., n. 171, che ribadisce come anche in assenza dei regolamenti di cui agli art. 24, 4° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241 e 8 d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, l'interessato ha diritto non solo alla semplice «visione» ma anche al rilascio di copia degli atti dei procedimenti ancora in itinere. In termini, v., infine, Tar Molise 9 luglio 1993, n. 162, id., Rep. 1993, voce cit., n. 188, che pre cisa come il termine «esibizione» ex art. 25 1. 7 agosto 1990 n. 241

esprime il concetto di «produzione all'esterno» e non permette di rife rirne o circoscriverne il significato al solo campo processuale né uni camente alla «visione», salve restando le esigenze e le cautele in mate

II Foro Italiano — 2003.

tribunale, riuniti i tre ricorsi, li ha rigettati, osservando che le

istanze risultavano in parte soddisfatte e in parte si appalesava no inammissibili.

Con l'appello proposto l'avv. Brigante sostiene che il tribu

nale sia caduto in errore, non avendo rilevato il palese contrasto

esistente tra le determinazioni assunte dal consiglio dell'ordine

e le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia. Ripropone, quindi, tutti i motivi di illegittimità già

ria di riservatezza di persone fisiche (nella specie, è stata comunque ga rantita la visione di atti relativi ad accertamenti sanitari concernenti il

richiedente). La disapplicazione delle norme regolamentari in contrasto con quelle

di cui alla 1. 241/90, espressamente sancita da Cons. Stato 2366/02 e da Tar Basilicata 797/02, pone il problema della qualificazione giuridica della posizione vantata dal richiedente l'accesso (in generale, sull'isti tuto della disapplicazione, v. la nota di richiami di L. Giù a Cass., sez.

un., 10 dicembre 2001, n. 15603, id., 2002, I, 1812; da ultimo, nel sen so che il giudice amministrativo può disapplicare atti non impugnati nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva e regolamenti illegittimi, v. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35, Cons. Stato, 2003, I, 25), atteso che la decisione del Consiglio di Stato espressamente collega la

disapplicazione alla sussistenza di diritti soggettivi. Nel senso che si tratterebbe di un diritto, v. Cons. Stato, sez. VI, 9

maggio 2002, n. 2542, id., 2002, I, 1098; sez. IV 19 marzo 2001, n.

1621, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 191; 24 luglio 2000, n. 4092, id.,

Rep. 2000, voce cit., n. 337; v. altresì sez. VI 22 gennaio 2001, n. 191, id., Rep. 2001, voce cit., n. 218, ove si nega che il giudizio in materia di accesso abbia carattere impugnatorio.

Per l'opinione secondo cui si tratterebbe di un interesse legittimo, v. invece Cons. Stato, ad. plen., 24 giugno 1999, n. 16, id., 1999, III, 433, con nota di richiami di F. Caringella (v. anche infra).

Va segnalato che in data 10 aprile 2003 il senato della repubblica ha

approvato il testo del disegno di legge S 1281 recante «modifiche ed

integrazioni alla 1. 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa». Esso è destinato ad incidere in modo rile vante anche sull'istituto dell'accesso. In particolare, il «diritto d'acces so» è definito come «il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi»; sono considerati «interessati», tutti i sog getti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; i «controinteressati», invece, sono definiti come «tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natu ra del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero

compromesso il loro diritto alla riservatezza». Il governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso con specifico riferimento all'ipotesi di documenti che «riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con parti colare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, fi

nanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi

soggetti cui si riferiscono». Deve comunque «essere garantito ai richie denti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia ne cessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consen tito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile».

(5, 7) Sulla notifica del ricorso ai controinteressati, v. Cons. Stato, sez. VI, 23 ottobre 2001, n. 5593, Foro it.. Rep. 2001, voce Giustizia amministrativa, nn. 651, 671, che evidenzia l'inammissibilità del ricor so proposto contro il diniego di accesso ai sensi dell'art. 25 1. 7 agosto 1990 n. 241 nel caso di omessa notificazione ad almeno uno dei con

trointeressati, specificando ulteriormente che non può qualificarsi tale il datore di lavoro; sempre sulla posizione dei controinteressati quali de stinatari necessari della notificazione del ricorso, v. Cons. Stato, sez.

VI, 8 novembre 2000, n. 6012, ibid., n. 230. In linea di massima sono da considerarsi controinteressati i soggetti che abbiano un interesse strettamente personale cui si riferisce l'atto oggetto dell'originaria ri chiesta d'accesso: sulla nozione di controinteressati, v. Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2000, n. 753, id., Rep. 2000, voce cit., n. 828, che li definisce quali soggetti interessati alla riservatezza dei documenti ri chiesti con la domanda di accesso (v. altresì Tar Campania, sez. V, 27 marzo 2003, n. 3025, <www.giust.it>; Tar Calabria 17 marzo 2003, n.

198, ibid.y, Tar Emilia-Romagna, sez. I, 4 aprile 2000, n. 443, Foro it.,

Rep. 2000, voce cit., n. 859, e Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 1999, n. 2118, ibid., n. 831, che qualifica ulteriormente i controinteressati come i soggetti ai quali i documenti per i quali è stato richiesto l'acces so si riferiscono.

La tesi dell'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad un controinteressato è stata sposata da Cons. Stato, ad. plen., 24 giugno 1999, n. 16, cit. (nello stesso senso, v. sez. IV 26 giugno 2002, n. 3549,

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

sollevati in primo grado e insiste nelle istanze formulate, con

particolare riferimento alla declaratoria del diritto a ottenere l'e

sibizione degli atti originali. L'appello è fondato solo in parte. E utile ricordare che l'avv. Brigante aveva indirizzato al con

siglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia richieste per «l'ac cesso con le formalità di rito, con la connessa facoltà di estra

zione di copia di quanto di suo interesse», a verbali relativi a

talune sedute dello stesso organo, nonché a «tutti gli atti pre

supposti, conseguenziali e connessi». Le richieste, per la preci sione, erano riferite ai seguenti atti:

— verbale del 25 ottobre 2000, relativo all'apertura di proce dimento disciplinare nei suoi confronti (richiesta del 29 marzo 2001);

— verbale del 10 gennaio 2001, concernente la determinazio

ne delle tasse e dei contributi di iscrizione all'ordine per l'anno

2001 (altra richiesta del 29 marzo 2001); — verbale del 26 gennaio 2001, concernente l'approvazione

del bilancio consuntivo dell'anno 2000 e del bilancio preventivo

per l'anno 2001 (altra richiesta del 29 marzo 2001); — verbale dell'udienza del 19 marzo 2001 e verbale della se

duta consiliare di pari data, concernenti procedimenti disciplina ri 10/D/00 e 01/D/01 nei suoi confronti (altra richiesta del 29 marzo 2001);

— verbale del 4 aprile 2001, concernente procedimento di

sciplinare nei suoi confronti (richiesta del 19 aprile 2001). Egli ha motivato di volta in volta le sue richieste, specifican

do che le stesse erano volte alla tutela di interessi giuridica mente rilevanti connessi alla valutazione della legittimità del

l'operato del consiglio, da far valere dinanzi alle competenti autorità ed ai fini difensivi nei procedimenti disciplinari.

Come può agevolmente verificarsi, gli atti richiesti si colle gano indubbiamente a un interesse personale del richiedente, laddove il medesimo ha riferito di voler tutelare la sua posizione di professionista iscritto all'ordine, con riferimento ai procedi menti disciplinari iniziati a suo carico.

Non altrettanto può ritenersi per le richieste che concernono

la determinazione di contributi di iscrizione all'ordine e l'ap

provazione dei bilanci consuntivo e preventivo, rispetto alle

quali il richiedente non ha dato dimostrazione dell'esistenza di

una situazione personale meritevole di tutela, certamente non

rinvenibile nell'indicazione riferita all'intento di voler valutare

la legittimità dell'operato del consiglio dell'ordine, da far valere

dinanzi alle competenti autorità.

In effetti, l'interesse che legittima la richiesta di accesso di

atti e documenti amministrativi ex art. 22 1. 7 agosto 1990 che

nell'art. 2 d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, dev'essere — secondo

pacifica giurisprudenza —

personale e concreto, nonché ricolle

gabile alla persona che sia titolare di una situazione giuridica mente rilevante (Cons. Stato, sez. IV, n. 5930 del 3 novembre

2000, Foro it., Rep. 2001, voce Atto amministrativo, n. 192; sez.

V n. 1248 del 1° ottobre 1999, id., Rep. 1999, voce cit., n. 277;

sez. IV n. 1577 del 13 ottobre 1999, ibid., n. 276). Più in parti colare, la stessa giurisprudenza, anche se non limita in ambiti ri

stretti l'interesse posto a fondamento della richiesta di esibizio

ne di documenti, esclude che il diritto di accesso possa trasfor

marsi in uno strumento di «ispezione popolare» volta alla veri

fica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa

(Cons. Stato, sez. VI, n. 1122 del 1° marzo 2000, id., Rep. 2000,

voce cit., n. 326). Per gli atti che si riferiscono alla determina

zione dei contributi di iscrizione all'ordine, e all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, mancando la dimostrazione

dell'esistenza di un interesse personale (e non quale associato)

del richiedente, giustamente, quindi, il tribunale amministrativo

ha negato il diritto di accesso.

Per quanto riguarda le determinazioni che si riferiscono ai

procedimenti disciplinari iniziati a suo carico, le doglianze del

l'appellante si rivelano invece fondate.

<www.giustizia-amministrativa.it>). Va ribadito che la decisione del

l'adunanza plenaria si segnala per la qualificazione del «diritto» d'ac

cesso nei termini di interesse legittimo, opinione da cui discende l'ap

plicabilità delle regole processuali dettate con riferimento al giudizio di

legittimità (compresa, appunto, quella sulla notifica ai controinteressa

ti). [L. Carrozza]

Il Foro Italiano — 2003.

Le note dell'interessato contengono tutte l'indicazione dei

verbali e la richiesta specifica «di accesso con le formalità di rito, con annessa facoltà di estrazione di copia di quanto di suo

interesse». Non può ignorarsi che l'istituto dell'accesso, così

come disciplinato dagli art. 22 ss. 1. 7 agosto 1990 n. 241, prima ancora che all'estrazione di eventuali copie, è diretto ad assicu

rare al privato la possibilità di prendere visione degli atti origi nali di cui il medesimo abbia interesse. A sostegno di tale as

sunto, oltre che ragioni di ordine logico, sovviene il testo lette

rale della disposizione, in cui è esplicitamente affermato che «il

diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di

copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indi cati dalla presente legge». È agevole verificare, peraltro, che né

tale legge, né le disposizioni del d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, hanno mai parlato di alternatività tra le due forme di accesso.

Anzi, il regolamento interno dell'ordine appellato, nel discipli nare la materia, ha esplicitamente precisato, all'art. 1, 2° com

ma, che «per diritto di accesso si deve intendere il diritto di con

sultare e di leggere i documenti e di avere copia», con ciò

escludendo in modo chiaro qualsiasi soluzione di alternatività.

Deve quindi ritenersi errata, sul punto, l'affermazione del tri

bunale amministrativo che ha ritenuto — per il semplice fatto

che risultava già assolto l'onere di rilascio delle copie — che

non sussistesse, per l'amministrazione, l'obbligo dell'ostensio

ne all'interessato degli originali degli atti richiesti. Né preclu sione poteva derivare dalla mancata estensione del contradditto

rio a parti controinteressate, non essendo stata data alcuna indi

cazione dell'esistenza, nel caso specifico, di terzi soggetti por tatori di interessi contrari.

L'appellante ha pure lamentato che non tutti i verbali rila

sciati in copia sono esaustivi delle richieste da lui presentate. Per la verità, l'amministrazione aveva fatto presente al richie

dente, con nota del 4 aprile 2001, che taluni verbali gli erano

stati già inviati per autonoma determinazione del consiglio del

l'ordine. Con nota del 24 dello stesso mese, la stessa ammini

strazione ha inoltre precisato, dopo aver trasmesso estratti dei

verbali n. 24 del 25 ottobre 2000, n. 1 del 10 gennaio 2001,

nonché quello del giorno 26 dello stesso mese, che nella seduta

del 21 febbraio 2001 non vi era «nulla che la riguardi». Non risulta che l'appellante abbia contestato tale ultima de

terminazione. Dagli atti depositati in giudizio, risulta però che

taluni verbali sono stati realmente trasmessi solo per estratto,

senza che, in riferimento alle parti omesse, sia stata data alcuna

spiegazione. Il 3° comma dell'art. 25 1. n. 241 del 1990 ha sta

bilito che «il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono

essere motivati». Nel presente caso nessuna spiegazione è stata

data con riferimento alle omissioni operate negli estratti dei do

cumenti. È noto peraltro, che in sede processuale non sono am

messe integrazioni della motivazione del provvedimento ammi

nistrativo (Cons. Stato, sez. VI, n. 916 del 7 luglio 1999, id.,

Rep. 1999, voce cit., n. 394; sez. IV n. 1395 del 27 ottobre

1998, id., Rep. 1998, voce cit., n. 473), e nessun valore può

quindi attribuirsi alle indicazioni che la difesa dell'ordine ha fornito in tale sede.

Le esposte considerazioni portano quindi alla conclusione

che, nell'indicata parte, la richiesta dell'appellante si appalesa fondata e va accolta, con affermazione del diritto del medesimo

a prendere visione diretta degli originali dei verbali del consi

glio dell'ordine che si riferiscono ai procedimenti disciplinari iniziati a suo carico. Di questi egli ha altresì diritto a estrarre

copia, unitamente ai documenti negli stessi richiamati ed ap

partenenti ai relativi procedimenti (2° comma dell'art. 2 d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352). Ove dovessero sussistere ragioni che

non consentano l'ostensione di determinate parti degli stessi,

ovvero di atti appartenenti allo stesso procedimento, l'ammini

strazione sarà tenuta a darne specifica motivazione.

Con riferimento agli altri capi di domanda, l'appello va rite nuto infondato.

II

Fatto e diritto. — (Omissis). 3.1. - Il regolamento dell'Inps che disciplina l'accesso, nell'allegato A dedicato agli «atti e do

cumenti sottratti all'accesso a tutela della riservatezza» indica ai

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499 PARTE TERZA 500

punti 9 e 12 i «documenti attinenti all'instaurazione ed allo

svolgimento del rapporto contributivo Inps-datori di lavoro» e le

«dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi».

In base al medesimo regolamento sono sottratti all'accesso

atti legali e documentazioni contenuti nei fascicoli relativi ad

attività di contenzioso e precontenzioso, tra cui i verbali ispetti vi.

Le previsioni non differiscono da altre disposizioni regola mentari, già esaminate dalla giurisprudenza di questo consesso,

e, in particolare, dall'art. 2, 1° comma, lett. c), d.m. 4 novembre

1994 n. 757, recante «regolamento concernente le categorie di

documenti formati o stabilmente detenuti dal ministero del lavo

ro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sen

si dell'art. 24, 4° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241», a norma del

quale «1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti catego rie di atti in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita pri vata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: c) documenti contenenti noti

zie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro

divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite

pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».

Si pone la questione interpretativa se i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive siano sottratti senz'altro all'ac

cesso, ovvero solo quando, in concreto, dalla loro divulgazione

possono derivare azioni discriminatorie, indebite pressioni o

pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Dall'esame sistematico delle disposizioni si evince che il re

golamento ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori

che nel corso delle indagini ispettive disposte dall'Inps rendono

dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

Il divieto di accesso tutela i lavoratori contro il pericolo di

azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi. 3.2. - Tuttavia, tale previsione regolamentare risulta in con

trasto con la norma primaria di cui all'art. 24 1. n. 241 del 1990,

e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa

prevale sulla riservatezza, come puntualmente dedotto dall'ap

pellante. Giova osservare che l'art. 24 1. 7 agosto 1990 n. 241 bilancia

i due contrapposti interessi stabilendo che ove l'accesso sia ne

cessario per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, lo

stesso prevale sull'esigenza di tutela della riservatezza dei terzi, ma può essere esercitato solo mediante visione degli atti (e non

anche mediante estrazione di copia): in tal senso si è pronun ciata l'adunanza plenaria di questo consesso: «La questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riserva

tezza dei terzi deve essere risolto nel senso che l'accesso, qualo ra venga in rilievo per la cura o la difesa dei propri interessi giu ridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo: infatti, sia la norma primaria (art. 24, 2° comma, lett. d, 1. 7 agosto 1990 n. 241) sia la norma regolamentare (art. 8, 5°

comma, lett. d, d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352) hanno cercato di

contemperare esigenze diverse, stabilendo che i richiedenti, di

fronte a documenti che riguardano la vita privata o la riservatez

za di altri soggetti, non possono ottenere copia dei documenti, né trascriverli, ma possono solo prendere visione degli «atti» di

quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro inte

ressi. Si deve, pertanto, concludere che l'interesse alla riserva

tezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del di

ritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato

per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse» (Cons. Stato, ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5, Foro it., 1997, III, 199).

La prevalenza del diritto di difesa sulla riservatezza, sancito

da una norma primaria impone di disapplicare le norme regola mentari in contrasto (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998, n.

498, id., Rep. 1998, voce Atto amministrativo, n. 264; sez. VI 3

maggio 2002, n. 2366, che segue). Tale disapplicazione è con

sentita, vertendosi in tema di diritti soggettivi. 3.3. - Sicché, nel caso di specie, si dovrebbe, da un lato, con

sentire l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori per i quali sia cessato il rapporto di lavoro, per i quali è venuto meno il pe ricolo di pregiudizio; dall'altro lato, andrebbe consentito l'ac

cesso anche alle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori, previa

Il Foro Italiano — 2003.

disapplicazione del regolamento, e limitatamente alla sola «vi

sione» dei verbali.

Va però considerato che i terzi le cui dichiarazioni formano

oggetto di richiesta di accesso sono controinteressati ai quali il

ricorso di accesso deve essere notificato. Nel caso di specie il

contraddittorio non è integro, perché il ricorso di primo grado non risulta notificato ai dipendenti.

Ne consegue la necessità di annullare la sentenza di primo

grado, con rinvio al medesimo giudice, per l'integrazione del

contraddittorio, una volta che vengano resi noti al ricorrente i

nomi dei dipendenti che hanno reso dichiarazioni.

Ili

Fatto e diritto. — 1. - La società odierna appellante esercita

va nei confronti del ministero del lavoro l'accesso in relazione

ai verbali delle dichiarazioni rilasciate dai propri lavoratori di pendenti nel corso di un procedimento ispettivo a carico della

società medesima.

L'amministrazione, con provvedimento del 3 gennaio 2001,

respingeva l'istanza, ritenendo che l'accesso fosse vietato in ba

se all'art. 2, 1° comma, lett. c), d.m. 4 novembre 1994 n. 757.

La società ha proposto ricorso al Tar del Lazio che, con la

sentenza in epigrafe, ha respinto tutti i motivi di censura.

L'originaria ricorrente ha proposto appello riproponendo le

censure di cui al ricorso di primo grado e muovendo motivate

critiche alla sentenza gravata. La sezione ha disposto adempimenti istruttori, che sono stati

regolarmente espletati. 1.1. - Lamenta, in sintesi l'appellante, che: — l'art. 2, lett. c), d.m. n. 757 del 1994 laddove sottrae al

l'accesso i documenti acquisiti nel corso di ispezioni, non im

porrebbe un divieto astratto e assoluto di accesso, bensì un di

vieto nei soli casi in cui dall'accesso potrebbe derivare un pre

giudizio ai lavoratori; — il diniego di accesso è viziato anche nella parte in cui non

indica il termine finale del divieto, atteso che era interesse del

richiedente sapere quando l'accesso sarebbe stato consentito; — l'interesse all'accesso prevale sulla riservatezza dei terzi; — l'istanza di accesso doveva dall'amministrazione essere

portata a conoscenza dei terzi, e, in particolare, dei lavoratori

che hanno reso le dichiarazioni oggetto della richiesta, onde ve

rificare se avessero interesse o meno ad opporsi all'accesso.

2. - L'appello è parzialmente fondato; tuttavia, stante il di

fetto d'integrità del contraddittorio, la sentenza di primo grado va annullata con rinvio al giudice di prime cure.

2.1. - Dispone l'art. 2, 1° comma, lett. c), d.m. 4 novembre

1994 n. 757, recante «regolamento concernente le categorie di

documenti formati o stabilmente detenuti dal ministero del lavo

ro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sen si dell'art. 24, 4° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241», che «1. Sono

sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in rela

zione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riserva

tezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, impre se e associazioni: c) documenti contenenti notizie acquisite nel

corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione

possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o

pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».

Si pone la questione interpretativa se i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive siano sottratti senz'altro all'ac

cesso, ovvero solo quando, in concreto, dalla loro divulgazione

possono derivare azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

Neil'interpretare la norma, occorre anche tenere conto del

successivo art. 3, secondo cui i documenti relativi a notizie ac

quisite nel corso di attività ispettive, sono sottratti all'accesso

«c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data

sottoposti al segreto istruttorio penale». Dall'esame combinato delle due norme si evince che il rego

lamento ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che

nel corso delle indagini ispettive disposte dal ministero del lavo

ro rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

Il divieto di accesso tutela i lavoratori contro il pericolo di

azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Tale esigenza di tutela viene meno, secondo il regolamento,

quando cessa il rapporto di lavoro, sicché l'accesso può essere

in tal caso consentito, a meno che non vi sia una preclusione de

rivante dal segreto istruttorio penale. 2.2. - Tuttavia, tale previsione regolamentare risulta in con

trasto con la norma primaria di cui all'art. 24 1. n. 241 del 1990,

e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa

prevale sulla riservatezza, come puntualmente dedotto dall'ap

pellante. Giova osservare che l'art. 24 1. 7 agosto 1990 n. 241 bilancia

i due contrapposti interessi stabilendo che ove l'accesso sia ne

cessario per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, lo stesso prevale sull'esigenza di tutela della riservatezza dei terzi,

ma può essere esercitato solo mediante visione degli atti (e non

anche mediante estrazione di copia); in tal senso si è pronun ciata l'adunanza plenaria di questo consesso: «La questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riserva

tezza dei terzi deve essere risolto nel senso che l'accesso, qualo ra venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giu

ridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del

terzo; infatti, sia la norma primaria (art. 24, 2° comma, lett. d, 1.

7 agosto 1990 n. 241), sia la norma regolamentare (art. 8, 5°

comma, lett. d, d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352), hanno cercato di

contemperare esigenze diverse, stabilendo che i richiedenti, di

fronte a documenti che riguardano la vita privata o la riservatez

za di altri soggetti, non possono ottenere copia dei documenti,

né trascriverli, ma possono solo prendere visione degli 'atti' di

quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro inte

ressi. Si deve, pertanto, concludere che l'interesse alla riserva

tezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del di

ritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato

per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse» (Cons. Stato,

ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5, Foro it., 1997, III, 199). La prevalenza del diritto di difesa sulla riservatezza, sancito

da una norma primaria, impone di disapplicare le norme rego lamentari in contrasto (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998, n.

498, id., Rep. 1998, voce Atto amministrativo, n. 264). Tale di

sapplicazione è consentita, vertendosi in tema di diritti soggetti vi.

Sicché, nel caso di specie, si dovrebbe, da un lato, consentire

l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori per i quali sia

cessato il rapporto di lavoro (dall'istruttoria espletata, risulta

cessato il rapporto di lavoro con i dipendenti Barbato, Nurchi,

Cristofanilli), in applicazione del regolamento; dall'altro lato,

andrebbe consentito l'accesso anche alle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori (che sono, in base all'istruttoria: Basili, Di Mag

gi, Morales), previa disapplicazione del regolamento, e limita

tamente alla sola «visione» dei verbali.

Va però considerato che i terzi le cui dichiarazioni formano

oggetto di richiesta di accesso sono controinteressati ai quali il

ricorso di accesso deve essere notificato. Nel caso di specie il

contraddittorio non è integro, perché il ricorso risulta notificato

solo ai dipendenti Barbato e Nurchi. Ne consegue la necessità di annullare la sentenza di primo

grado, con rinvio al medesimo giudice, per l'integrazione del

contraddittorio.

IV

Diritto. — 1. - Il ricorso è fondato.

Come ha chiarito l'Inps nella propria memoria difensiva, il

diniego di accesso ai documenti è stato opposto in applicazione dell'art. 17 del regolamento, dello stesso istituto, di disciplina del diritto di accesso, che considera riservate, e quindi sottratte

all'accesso a tutela della riservatezza, le dichiarazioni dei lavo

ratori che abbiano costituito la base per la redazione del verbale

ispettivo. È bene a tal riguardo precisare che il predetto art. 17 conside

ra riservati «ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352 i ti

pi di documenti indicati nell'allegato A, punto II ...» (1° com

ma). In effetti, al punto 12 di detto allegato, punto II, figurano le

«dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per

la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni,

Il Foro Italiano — 2003.

discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi». Pro

segue poi l'art. 17 affermando che il vincolo della riservatezza

trova applicazione per le tipologie di atti e documenti indicati

nell'allegato A nei casi in cui la divulgazione degli stessi possa

cagionare danno o pregiudizio all'amministrazione o ai terzi (2°

comma). In ogni caso la deroga al predetto vincolo è consentita,

ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, 2° comma, lett. d), 1. 7

agosto 1990 n. 241 e dall'art. 8, 5° comma, lett. d), ultima parte,

d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, per la visione degli atti dei proce dimenti amministrativi la cui conoscenza sia indispensabile per curare e difendere gli interessi giuridici del richiedente (3° comma).

Al riguardo il collegio ritiene di doversi conformare ad un

proprio recente precedente (Tar Basilicata 19 luglio 2001, n.

627), favorevole alla tesi prospettata dalla ricorrente, secondo il

quale nell'ipotesi in esame il diniego non riguarda i documenti e

le informazioni in essi contenute bensì la qualità dei soggetti di

chiaranti, e ciò in forza d'un potere di diniego non conferito

dalla legge (nello stesso senso, Tar Emilia-Romagna, sez. I, 4

aprile 2000, n. 443, Foro it., Rep. 2000, voce Previdenza so

ciale, n. 883; Tar Puglia, sede Lecce, sez. I, 20 gennaio 2000, n.

169). In particolare poi la conoscenza delle dichiarazioni rese dai

lavoratori agli ispettori, e poste alla base delle omissioni contri

butive contestate, non è idonea di per sé a ledere direttamente

gli interessi professionali dei lavoratori o la loro privacy, come

normalmente accade con l'ostensione di quei dati che attengono effettivamente alla sfera di riservatezza; piuttosto, la cognizione delle dichiarazioni dei lavoratori, in relazione alla loro condi

zione di parte debole del rapporto di lavoro, può agevolare

comportamenti illeciti degli imprenditori, come ad esempio in

timidazioni o licenziamenti, oltre ad ostacolare l'attività accer

tatrice dell'istituto.

Sotto il primo profilo però è indubbio che il lavoratore sia ti

tolare di efficaci strumenti di tutela approntati dall'autonomia

collettiva, dalle norme in materia di licenziamento, dall'ordina

mento penale, ecc.; oltretutto simili ritorsioni potrebbero essere

poste in essere anche senza conoscere le dichiarazioni, atteso

che l'identità dei lavoratori, menzionati nominativamente nei

verbali ispettivi notificati, è conosciuta dalla società e comun

que proprio l'insistenza di questa nel voler acquisire le dichia

razioni ha di per sé un carattere indiziarne tale da costituire una

indiretta forma di garanzia per i lavoratori, tale da far scattare

nei confronti del datore di lavoro una presunzione di discrimi

nazione in caso di comportamenti lesivi nei confronti di quelli. Sotto il secondo profilo invece appare evidente che l'art. 17

del regolamento tutela in maniera indiretta gli interessi profes sionali dei lavoratori poiché, consentendo di mantenere segreti i

dati ricavati dalle loro dichiarazioni, sottrae l'istituto al con

traddittorio con l'impresa al fine di proteggere gli elementi pro

batori posti alla base dei recuperi e delle sanzioni effettuate.

Ora, se il regolamento tutela in via diretta l'interesse pubblico all'accertamento delle omissioni contributive e all'applicazione delle relative sanzioni, allora lo stesso diritto alla riservatezza

finisce per atteggiarsi a puro interesse legittimo protetto indi

rettamente, cioè solo nell'ambito del contestuale soddisfaci

mento dell'interesse pubblico. Viceversa è da ritenere che l'amministrazione, in materia di

accesso, non possa effettuare una qualificazione ed un bilancia

mento degli interessi diverso da quello configurato dal legislato

re, negando l'accesso per ragioni apprezzabili ma nell'esercizio

d'un potere discrezionale che, come innanzi è stato specificato,

non le è stato conferito.

È stato rilevato al riguardo (Tar Puglia, sede Lecce, sez. I, 20

gennaio 2000, n. 169) che l'esigenza di evitare pressioni o di scriminazioni nei confronti dei lavoratori, tali da ostacolare gli

accertamenti, potrebbe giustificare al più il differimento del

l'accesso, ma non la sua negazione. A tutto ciò deve essere aggiunto che l'impugnato diniego rin

via di fatto alla fase processuale (comunque eventuale) il soddi

sfacimento delle esigenze di trasparenza dell'azione ammini

strativa, e che comunque lo stesso diritto alla prova può risultare

vulnerato dalla non corretta applicazione delle norme in materia

di accesso.

Oltretutto, con riguardo al caso di specie, l'applicazione del

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PARTE TERZA 504

rito del lavoro comporta rigide preclusioni in tema di produzio ne probatoria ed inoltre, pur esistendo la possibilità di stimolare

i poteri istruttori d'ufficio, le ragioni e le prospettazioni della

difesa risultano indubbiamente inficiate dall'imperfetta e non

completa conoscenza degli elementi in possesso dell'ammini

strazione procedente. Poiché dunque nella specie, per quanto fin qui detto, non vi è

vera e propria intrusione nell'altrui sfera di riservatezza, per ri

conoscere la fondatezza della domanda proposta è sufficiente

apprezzare l'esistenza della situazione legittimante e la funzio

nalità del documento richiesto alla tutela medesima.

Tanto premesso, il collegio ritiene di dover disapplicare in

parte qua il regolamento in quanto le pur apprezzabili esigenze

poste alla base della sottrazione all'accesso dei documenti ri

chiesti non rientrano fra quelle che il legislatore ha espressa mente considerato (Tar Lazio, sez. Ili, 4 luglio 2002, n. 6127).

Di qui dunque il diritto della società ricorrente di esaminare e

di estrarre copia di quanto richiesto con l'istanza di accesso del

6 giugno 2002 rivolta all'Inps e con assorbimento delle residue

censure contenute nel presente gravame.

V

Diritto. — Come esposto in fatto il ricorrente ha azionato il

diritto di accesso nei confronti del consiglio dell'ordine profes sionale, chiedendo, ai sensi dell'art. 25 1. 241/90, copia autenti

ca della lettera-esposto con la quale si sollecitava l'avvio di un

procedimento disciplinare nei suoi confronti, e di ogni altro atto

istruttorio acquisito od effettuato dal momento della ricezione

dell'anzidetto esposto sino alla deliberazione del 13 marzo

2001. Il consiglio notarile di Padova non si è costituito in giudizio

ma con lettera del 20 marzo 2002, depositata in atti dal ricor

rente, ha comunicato a quest'ultimo, per il tramite del suo lega le, di non avere alcuna difficoltà a rilasciare l'estratto del ver

bale della riunione del giorno 13 marzo 2001 che riporta la deli

bera adottata in pari data; di non ritenere possibile, invece, il

rilascio di copia delle comunicazioni intercorse tra gli eredi

Piovene ed il consiglio notarile, ivi compreso l'esposto per cui è

causa, in quanto le norme specifiche (1. not. 89/13 e relativo re

golamento approvato con r.d. 1326/14), prevedono unicamente

il rilascio di copie «a coloro ai quali le delibere si riferiscono» (art. 101 regolamento cit.) mentre nulla dispongono in ordine ad

altri atti di cui il consiglio notarile sia depositario; che per tale

ragione è stato proposto un quesito agli organi centrali e, nel

frattempo, sospesa ogni determinazione al riguardo. Ciò stante la sezione osserva preliminarmente che la 1. 241/90

è applicabile agli ordini professionali, ai quali viene ricono sciuta natura di enti pubblici in relazione alle loro potestà certi ficative e disciplinari (in tal senso, cfr. Corte giust. amm. sic. 1°

luglio 1999, n. 298, Foro it., Rep. 1999, voce Giustizia ammini

strativa, n. 524; 2 ottobre 1997, n. 367, id., Rep. 1997, voce Av

vocato, n. 66; Tar Lazio, sez. I, 28 gennaio 2000, n. 466, id.,

2000,111,175). Ne consegue che il ricorso è, sotto questo profilo, ammissi

bile. Quanto al rapporto tra la 1. 241/90 e le norme che disciplina

no l'attività professionale dei notai, alle quali fa riferimento il rifiuto impugnato, la sezione osserva che il diritto di accesso, salvi i limiti posti dalla stessa 1. 241/90, non può essere subordi nato alle norme vigenti presso le amministrazioni pubbliche menzionate dall'art. 23, trattandosi di diritto creato ex novo

proprio per superare la tradizionale configurazione restrittiva ed

inaccessibile dell'azione amministrativa, per affermare il prin cipio di trasparenza e per garantire la tutela delle situazioni giu ridicamente rilevanti del cittadino nei confronti dei soggetti che detengono atti e documenti in funzione dei poteri autoritativi di cui sono titolari e che spesso utilizzano senza alcun controllo o

possibilità di contraddittorio. Ne consegue che il consiglio del notariato non poteva e non

potrà opporre al ricorrente alcuna delle norme, risalenti all'ini

zio del secolo, che limitano la possibilità di ottenere il rilascio di atti e documenti amministrativi, atteso che tali disposizioni sono da ritenere abrogate nella parte in cui non consentono

Il Foro Italiano — 2003.

l'esercizio del diritto di accesso e sono da integrare con le nuo

ve norme dove il diritto sia previsto ma in forme condizionate

ed incompatibili con la sua piena esplicazione, come previsto

dagli art. 22 ss. 1. 241/90. Posto che il diritto all'accesso da parte del ricorrente sussiste,

esso non poteva essere limitato, come sostiene il responsabile del procedimento, alla semplice visione degli atti (ed in parti colare dell'esposto) in quanto la legge prevede esame ed estra

zione di copia del documento come modalità congiunte del

l'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta (Cons.

Stato, sez. IV, 26 ottobre 1999, n. 1627, id., Rep. 1999, voce

Atto amministrativo, n. 307). Nel caso di specie l'oggetto della richiesta del ricorrente ri

guarda, come chiarito, il rilascio di copia dell'esposto e della ri sposta del consiglio notarile, nonché degli atti del procedimento istruttorio intercorsi sino al momento dell'adozione della deli

bera del 13 marzo 2001.

Tale richiesta è legittima e merita perciò di essere accolta con

le seguenti precisazioni. Il notaio Fassanelli ha diritto ad ottenere il rilascio di copia

autentica dell'esposto avanzato nei suoi confronti e mirante alla

promozione di azione disciplinare, poiché è evidente che egli ha

un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i fatti che gli

vengono contestati e per i quali può subire conseguenze di ca

rattere amministrativo; l'ente inoltre non può opporre alcun in

teresse antagonista né proprio né di terzi al rilascio della copia, ed in particolare il diritto alla riservatezza, poiché, anche a pre scindere dalla circostanza evidente che l'esposto contiene fatti

noti ad ambedue le parti, il diritto alla riservatezza non può es

sere opposto al soggetto che dai fatti riferiti o contenuti negli atti a lui ignoti può subire conseguenze giuridiche e la cui cono

scenza sia necessaria per esercitare o tutelare i propri diritti.

Ne consegue che il consiglio del notariato, nel momento stes

so in cui ha comunicato al ricorrente l'esistenza dell'esposto e

le sue finalità, era obbligato a consentire al destinatario il pieno diritto di accedere alla sua completa conoscenza e dunque a rila

sciarne copia.

Analoghe considerazioni valgono in ordine alle eventuali ri

sposte che l'amministrazione ha fornito all'autore dell'esposto,

sempre che esse abbiano attinenza con l'esposto stesso e con il

procedimento avviato in seguito ad esso.

Anche di tale corrispondenza il ricorrente ha perciò diritto di estrarre copia.

Quanto agli atti istruttori assunti dall'amministrazione nella

fase intermedia (dalla presentazione dell'esposto sino alla deli

bera del 13 marzo 2001) e di cui non è noto il contenuto, essi

pure devono essere messi a disposizione del ricorrente perché ne

prenda visione e, se lo richiede, ne estragga copia, salvo il pote re dell'ente di differirne la visione con determinazione motiva

ta, ai sensi dell'art. 24, 6° comma, «sino a quando la conoscen za di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgi mento dell'azione amministrativa», evenienza che, tuttavia, nella specie non sembra sussistere poiché con la delibera del 13

marzo 2001 il collegio notarile ha già sostanzialmente formaliz

zato ed esternato la propria intenzione, che è quella di attendere

l'esito delle cause civili pendenti prima di avviare (ovvero di

archiviare) il procedimento nei confronti del ricorrente.

Il ricorso va dunque accolto.

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