sezione IV; decisione 23 novembre 2002, n. 6435; Pres. Salvatore, Est. Carinci; Brigante (Avv.Grassellini, Mazza Ricci) c. Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia. Annulla Tar Friuli-Venezia Giulia 2 luglio 2001, n. 407Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 9 (SETTEMBRE 2003), pp. 489/490-503/504Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198460 .
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489 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 490
I
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 23 novembre 2002, n. 6435; Pres. Salvatore, Est. Carinci; Brigante (Avv.
Grassellini, Mazza Ricci) c. Consiglio dell'ordine degli av
vocati di Gorizia. Annulla Tar Friuli-Venezia Giulia 2 luglio 2001, n. 407.
CONSIGLIO DI STATO;
Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Interesse
all'accesso — Presupposti — Legittimazione — Fattispe cie (L. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di pro cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, art. 22, 23; d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, re golamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti ammini strativi, in attuazione dell'art. 24, 2° comma, 1. 7 agosto 1990
n. 241, art. 2). Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Consiglio
dell'ordine degli avvocati — Verbali relativi a procedi mento disciplinare — Legittimazione (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 25).
Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Rilascio di estratti — Omissioni — Obbligo di motivazione — Fatti specie (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 25).
L'interesse che legittima la richiesta di accesso ad atti e docu
menti amministrativi ex art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 e 2
d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352 deve essere personale e concre
to, nonché ricollegabile alla persona che sia titolare di una
situazione giuridicamente rilevante; il diritto di accesso ai
documenti della pubblica amministrazione, conseguentemen te, non può essere trasformato in uno strumento di «ispezione
popolare» volto alla verifica della legittimità e dell 'efficienza dell'azione amministrativa (nella specie, è stato riconosciuto
legittimo il provvedimento emanato dal consiglio dell'ordine
degli avvocati nella parte in cui aveva negato ad un avvocato
l'accesso ai verbali delle riunioni concernenti la determina
zione dei contributi di iscrizione all'ordine e l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, richiesti allo scopo di va
lutare la legittimità dell'operato del consiglio). (1) E illegittimo il provvedimento emanato dal consiglio dell'ordi
ne degli avvocati nella parte in cui nega ad un avvocato l'ac
cesso ai verbali relativi a procedimenti disciplinari iniziati a
suo carico. (2)
(1-2) L'art. 22 1. 241/90 attribuisce la legittimazione ad esercitare il
c.d. diritto di accesso a «chiunque vi abbia interesse per la tutela di si
tuazioni giuridicamente rilevanti».
Alla luce del dettato normativo la decisione 6435/02 precisa in primo
luogo, secondo la posizione prevalente di dottrina e giurisprudenza, che
il c.d. diritto di accesso non può essere trasformato ovvero considerato come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'operato dell'azione amministrativa. Negli stessi termini, v. Tar Campania, sez. Salerno, 23 giugno 2000, n. 510, Foro it., Rep. 2001, voce Atto amministrativo, n. 190; Cons. Stato, sez.
VI, 17 marzo 2000, n. 1414, id., Rep. 2000, voce cit., n. 325; 1° marzo
2000, n. 1122, ibid., n. 326; Tar Lazio, sez. I, 27 gennaio 2000, n. 416,
id., Rep. 2001, voce cit., n. 189; Tar Puglia, sez. I, 21 aprile 1999, n.
278, id., Rep. 2000, voce cit., n. 322; Tar Piemonte, sez. II, 8 ottobre
1998, n. 370, ibid., n. 328; Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 1998, n.
820, id., Rep. 1998, voce cit., n. 293; sez. IV 5 maggio 1998, n. 752,
ibid., n. 296; sez. V 14 aprile 1997, n. 362, id., Rep. 1997, voce cit., n.
241; sez. VI 1° ottobre 1996, n. 1288, id., Rep. 1996, voce cit., n. 264; Tar Sicilia, sez. II, 7 aprile 1995, n. 320, id., Rep. 1995, voce cit., n.
247; Tar Campania, sez. Salerno, 25 ottobre 1994, n. 557, ibid., n. 205; Tar Toscana, sez. I, 21 luglio 1994, n. 443, ibid., n. 206; Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 1993, n. 1036, id., Rep. 1993, voce cit., n. 236; sez. VI 30 ottobre 1993, n. 783, id., Rep. 1994, voce cit., n. 176. Va pe raltro osservato che in taluni casi la legislazione prevede — ma si tratta
appunto di un'eccezione — che l'accesso possa essere esercitato da
chiunque: v. d.leg. 39/97, in tema di ambiente, e, sul punto, v. Tar
Lombardia, sez. Brescia, 30 aprile 1999, n. 397, id., Rep. 1999, voce
Ambiente (tutela dell'), n. 82, che ha precisato come il decreto legisla tivo citato «appresta, sulla falsariga della disciplina comunitaria, una
tutela desoggettivata, che prescinde, cioè, da qualunque limitazione di
ordine soggettivo all'accesso e, dunque, dall'accertamento di qualsivo
glia posizione di interesse, instaurando una sorta di controllo sociale
diffuso sulla qualità del bene ambiente; ne deriva l'affermazione di un
Il Foro Italiano — 2003 — Parte III-12.
Ai sensi dell'art. 25, 3° comma, l. 7 agosto 1990 n. 241 le omis
sioni operate negli estratti dei documenti rilasciati a seguito di istanza di accesso devono essere motivate, atteso che non è
ammissibile l'integrazione della motivazione dei provvedi menti amministrativi in sede giurisdizionale, grazie alle difese
esposte nel corso del giudizio (nella specie, il consiglio del
l'ordine degli avvocati aveva trasmesso, a fronte di domanda
principio di accessibilità generale ed indifferenziata...» in ordine «alle informazioni in merito a 'misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente' sullo stato dell'ambiente...», giungendo fi nanco ad ampliare la nozione di atto accessibile estendendola a «.. .
qualsiasi atto ed attività della pubblica amministrazione, che in qualche modo possa pregiudicare lo stato dei settori indicati dalla direttiva (ac
que, aria, suolo, fauna, flora, territorio, spazi)». La decisione 6435/02 passa poi ad analizzare e precisare quali siano i
soggetti legittimati attivi all'esercizio dell'azione richiedendo, sulla scorta del dettato normativo, la sussistenza in capo ad essi di un inte resse personale, concreto e riconducibile al titolare di una situazione
giuridicamente rilevante [v., negli stessi termini, Cass. 25 maggio 2001, n. 218/SU, id., Rep. 2001, voce Avvocato, n. 132 (la Suprema corte era stata chiamata a decidere sul ricorso proposto avverso una decisione del
consiglio nazionale forense nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato e, nello specifico, si è pronunciata sul problema della violazione del dovere di riservatezza denunciato dal ricorrente per avere il consiglio nazionale forense consentito all'avvocato del denun
ziarne l'accesso ad alcuni documenti del procedimento disciplinare: la
Suprema corte ha escluso la violazione di detto dovere argomentando che «.. . il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministra
tivi, anche se disciplinari,... compete a chiunque abbia un concreto e
apprezzabile interesse personale a prenderne visione»); Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 1999, n. 1248, id., Rep. 1999, voce Atto amministra
tivo, n. 277; Tar Sicilia, sede Catania, sez. I, 8 giugno 1999, n. 1102,
id., Rep. 2000. voce Avvocato, n. 70]. La giurisprudenza ha specificato che la nozione di interesse giuridicamente rilevante è più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione: v., sul punto, Tar Lazio, sez. I
ter, 26 novembre 2002, n. 10725, <www.giust.it>; Tar Piemonte, sez. I, 26 settembre 2000, n. 995, Foro it., Rep. 2001, voce Atto amministrati
vo, n. 195; Tar Lazio, sez. II, 13 ottobre 1999, n. 1904, id., Rep. 2000, voce cit., n. 285; Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1131, id..
Rep. 1998, voce cit., n. 301; Tar Lazio, sez. Ili, 30 gennaio 1997, n.
201, id., Rep. 1997, voce cit., n. 255, e sez. I 21 marzo 1997, n. 471,
id., 1997, III, 397, con nota di richiami.
Nel senso che l'interesse all'accesso si configura indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudi ziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti me
diante l'accesso, v. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2003, n. 1677,
<www.giust.it>. Ai sensi degli art. 7 ss. 1. 241/90 legittimati all'esercizio dell'azione
sono pure i soggetti che partecipano al procedimento amministrativo. Si
noti peraltro che, ai sensi dell'art. 10 1. 241/90, per i soggetti parteci
panti al procedimento trattasi di una legittimazione ex lege: sul punto, v. Tar Lazio, sez. I, 20 marzo 1999, n. 712, Foro it., Rep. 2000, voce
cit., n. 298. In tema di interesse qualificato ai fini della legittimazione all'accesso e, quindi, di soggetti legittimati a formulare la relativa
istanza, si segnala infine Tar Lazio, sez. III, 27 luglio 1994, n. 1434,
id., 1994, III, 478, con nota di richiami. Tale sentenza esamina il pro blema della legittimazione all'accesso agli atti della cassa nazionale di
assistenza e previdenza degli avvocati e procuratori sia con riferimento
all'istanza avanzata dal Codacons, sia con riferimento a quella avanzata
da un iscritto per ottenere in locazione un alloggio di proprietà della
cassa medesima. La soluzione è diversa in ragione dei soggetti richie
denti: da un lato riconosce infatti, in capo all'iscritto alla cassa, un inte
resse qualificato ad accedere a tutti i documenti, gli atti e le delibere
inerenti la gestione del patrimonio immobiliare della cassa escludendo
invece la possibilità di avere notizie in ordine alla eventuale prorogano
degli organi dirigenti e alle assunzioni compiuti dopo la loro scadenza; d'altro lato nega la legittimazione al Codacons, in quanto associazione
di soggetti che non hanno un interesse qualificato a conoscere atti della
cassa.
Da ultimo, cfr. Tar Lazio, sez. I ter, 26 novembre 2002, n. 10725,
<www.giust.it>, che rileva come la nozione di interesse giuridicamente rilevante, che vale a fondare la legittimazione alla richiesta di accesso, vada intesa in senso più ampio rispetto a quella di interesse all'impu
gnazione e vada riferita a chiunque si trovi in relazione anche solo me
diata o indiretta con gli effetti degli atti, indipendentemente dal fatto
che sia in atto configurabile la lesione di una posizione giuridica pro tetta, nonché Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2003 n. 1677, ibid., che so
stiene come l'interesse all'accesso si configuri indipendentemente da
ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale
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PARTE TERZA 492
di accesso avanzata da un proprio iscritto, taluni verbali
delle delibere consiliari solo per estratto, senza che, in rife rimento alle parti omesse, fosse stata data alcuna spiegazio
ne). (3)
II
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 1° ottobre 2002, n. 5110; Pres. Giovannino Est. De Nictolis; Leveratto
e altra (Avv. Pedullà) c. Inps (Avv. Coretti, Fonzo). An
nulla Tar Liguria, sez. II, 27 dicembre 2001, n. 1372.
eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso.
Sul versante passivo, ovvero dei soggetti nei confronti dei quali è
esperibile l'esercizio del c.d. diritto di accesso, v., da ultimo, Cons.
Stato, sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4711, Foro it., 2003, III, 205, con nota di richiami di I. Paola.
Tornando alla problematica dell'accesso, v. inoltre Cons. Stato, sez.
VI, 17 marzo 2000, n. 1414, id., Rep. 2000, voce cit., n. 353, che ri
comprende tra i soggetti passivi dell'accesso ai documenti amministra tivi anche i gestori di servizi pubblici; in tema di accesso esercitato nei confronti di enti pubblici economici, v. Tar Abruzzo, sez. Pescara, 12 febbraio 2000, n. 103, ibid., n. 343, e Cons. Stato, ad. plen., 22 aprile 1999, n. 4, id., Rep. 1999, voce cit., n. 301; Tar Lazio, sez. II, 22 luglio 1998, n. 1201, ibid., n. 305 (tale sentenza si occupa di una controversia insorta nei confronti della società Poste italiane, trasformata in società
per azioni e qualificata come concessionaria ex lege di un pubblico ser
vizio, svolgente funzioni che si configurano oggettivamente come mu nus pubblico: da ciò la conclusione favorevole all'ammissibilità del l'esercizio del diritto di accesso nei suoi confronti); Cons. Stato, sez.
IV, 15 gennaio 1998, n. 14, id., Rep. 1998, voce cit., n. 313. V. inoltre, con riferimento alla società Ferrovie dello Stato, Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683, id., 1999, III, 67, con nota di richiami (che, tra l'altro, si occupa principalmente dell'analisi della situazione giuri dicamente rilevante legittimante all'accesso in tema di legittimazione ad accedere da parte di enti portatori di interessi collettivi, ammettendo anche l'esperibilità dell'accesso relativamente ad atti privatistici della
pubblica amministrazione), e Tar Puglia, sez. I, 17 luglio 1997, n. 512, id., 1997, III, 499, con nota di richiami in punto soggetti passivi del c.d. diritto d'accesso. Tale sentenza, in particolare, ritiene illegittimo il di
niego opposto dalla società Ferrovie dello Stato avverso istanza di ac cesso presentata da una dipendente in riferimento agli atti della gra duatoria relativa a un concorso interno per il passaggio a qualifica su
periore, argomentando che trattasi di atti afferenti a rapporto di lavoro retto da disciplina privatistica.
Da ultimo, cfr. Tar Lombardia, sez. II, 5 marzo 2003, n. 360
<www.giust.it>, che fa rientrare nel novero delle pubbliche ammini strazioni nei cui confronti è esercitatile il c.d. diritto di accesso TAnas anche a seguito della privatizzazione prevista dall'art. 7 d.l. n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito nella 1. n. 178 dell'8 agosto 2002, in
quanto trattasi di privatizzazione in senso solo formale ed atteso che gli atti per i quali era stato richiesto l'accesso rientrano tra i documenti amministrativi previsti dall'art. 22 1. 241/90 (il progetto esecutivo delle
opere viarie, il cronoprogramma dei relativi lavori ed i dettagli proget tuali costituiscono atti utilizzati ai fini dell'attività pubblicistica del
l'Anas). In generale, cfr. inoltre Tar Toscana, sez. I, 20 dicembre 1999, n.
1079, Foro it., Rep. 2000, voce Avvocato, n. 145; Cons, giust. amm. sic. 18 marzo 1998, n. 164, id., Rep. 1998, voce Atto amministrativo, n.
315; 2 ottobre 1997, n. 367, id., Rep. 1997, voce Avvocato, n. 66, e Tar
Sicilia, sede Catania, sez. III, 1° dicembre 1993, n. 849, id., Rep. 1994, voce Atto amministrativo, n. 204, che riconoscono l'applicazione delle norme sul c.d. diritto di accesso anche nei confronti dei consigli degli ordini degli avvocati, i quali sono investiti di poteri aventi natura am ministrativa e pongono in essere atti della medesima natura.
Quanto ai documenti che possono formare oggetto della richiesta di
accesso, v. Tar Lazio, sez. Ili, 30 settembre 1999, n. 2982, id., Rep. 2000, voce cit., n. 332, che, in tema di segreto professionale ex art. 8, 2° comma, d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, rileva come la preclusione al diritto di accesso non possa riguardare gli atti interni, preordinati al l'emanazione di un provvedimento amministrativo non incluso tra
quelli enumerati (nella specie, è stata dichiarata illegittima una norma
regolamentare che sottraeva all'accesso atti legali e documentazioni contenute nei fascicoli relativi all'attività di contenzioso e di consulen
za, in quanto coperti da segreto professionale); Tar Lazio, sez. II, 28 febbraio 2001, n. 1606, id., Rep. 2001, voce cit., n. 217; 18 luglio 2001, n. 6638, ibid., n. 216: tale ultima pronuncia ha precisato che oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi, in qualsiasi forma redatti ed intesi in senso più ampio, relativi non solo all'attività di di ritto pubblico, ma anche — v. pure infra — a quella di diritto privato
Il Foro Italiano — 2003.
Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Dichiara zioni dei lavoratori contenute nei verbali ispettivi Inps —
Regolamento di esclusione dell'accesso — Disapplicazione
(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 24). Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Giudizio
successivo a diniego — Integrazione del contraddittorio —
Fattispecie (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 25).
Sono illegittimi e devono essere disapplicati gli articoli del re
golamento per la disciplina dell'accesso, adottato dall'Inps, nella parte in cui prevedono che debbano essere sottratte al
almeno là dove questa costituisca cura concreta degli interessi della
collettività (esulano per esempio le mere notizie o dichiarazioni di scienza non ancora tradotte in appositi strumenti documentali); negli stessi termini, Tar Campania, sez. Salerno, 23 giugno 2000, n. 510,
ibid., n. 215, e Tar Lazio, sez. I, 26 novembre 1998, n. 3241, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 232, i quali precisano che oggetto dell'accesso devo no essere documenti fisicamente esistenti e non informazioni e notizie
comunicabili all'interessato soltanto dopo l'estrapolazione delle stesse
dal contenuto complessivo dei documenti. A titolo meramente esempli ficativo, secondo Tar Lazio, sez. Ili, 16 ottobre 2000, n. 8234, id.. Rep. 2001, voce Lavoro (rapporto), n. 887, non possono formare oggetto di
accesso documenti aventi ad oggetto le complete generalità di un di
pendente con mansioni di caposcalo aeroportuale, in quanto gli atti e
l'attività di gestione del rapporto di lavoro dei concessionari di pubblici servizi, di natura privatistica, non possono essere considerati né docu
menti amministrativi né attività di pubblico servizio ai fini dell'eserci zio del diritto di accesso ex art. 22 1. 7 agosto 1990 n. 241; secondo Tar
Lombardia, sez. Brescia, 21 marzo 2000, n. 261, id., Rep. 2000, voce
Comune, n. 435, e Tar Lazio, sez. I, 27 gennaio 2000, n. 416, id., Rep. 2001, voce Banca, credito e risparmio, n. 97, possono invece formare
oggetto della domanda di accesso sia le delibere del consiglio e della
giunta comunali costituenti atti pubblici, sia gli atti e i documenti re
datti o acquisiti dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di gestione delle crisi bancarie in quanto non riconducibili alle competenze di vi
gilanza ad essa attribuite dall'ordinamento.
V., inoltre, Tar Lombardia 25 maggio 1998, n. 1119, id., Rep. 1998, voce Atto amministrativo, n. 349, secondo cui le regole di trasparenza trovano applicazione per le gare bandite dall'Agip, che rientra fra i
soggetti cui si applica la direttiva 93/38/Cee (recepita con d.leg. 158/95), in tema di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, nonché degli enti che operano nel settore delle comunicazioni.
Sull'accessibilità degli atti sottoposti alla disciplina dei rapporti tra i
soggetti privati, v. Tar Lazio, sez. II, 18 luglio 2001, n. 6638, id., Rep. 2001, voce cit., n. 202, nonché Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2000, n.
3253, id., Rep. 2000, voce cit., n. 309, e ad. plen. 22 aprile 1999, n. 5, id., 1999, III, 305, con nota di richiami.
(3) Nulla in termini. In generale, sull'inammissibilità dell'integrazione successiva, spe
cialmente in giudizio, della motivazione del provvedimento, v. Cons.
Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1396, Foro it., Rep. 2001, voce Atto
amministrativo, n. 273; Comm. trib. prov. Siracusa 3 marzo 2001, ibid., voce Catasto, n. 10; Tar Lazio, sez. II, 11 luglio 2000, n. 5808, ibid., voce Atto amministrativo, n. 274; Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2000, n. 1499, id., Rep. 2000, voce cit., n. 403; sez. I 15 dicembre 1999, n.
1028/99, ibid., n. 405; sez. VI 4 novembre 1999, n. 1735, ibid., voce
Giustizia amministrativa, n. 907; 19 ottobre 1999, n. 1476, id., Rep. 1999, voce Atto amministrativo, n. 391; 10 agosto 1999, n. 1026, ibid., n. 392; 19 luglio 1999, n. 992, ibid., n. 393; 7 luglio 1999, n. 916, ibid., n. 394; Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 18 maggio 1999, n. 649/97, id., Rep. 2000, voce cit., n. 404; Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 12 febbraio 1999, n. 143, id., Rep. 1999, voce cit., n. 400; Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 10, ibid., n. 395; 3 novembre 1998, n.
1507, ibid., n. 396; sez. IV 27 ottobre 1998, n. 1395, id., Rep. 1998, voce cit., n. 473; Cons, giust. amm. sic. 28 settembre 1998, n. 556, id.,
Rep. 1999, voce cit., nn. 398, 399; Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 1998, n.
1028, ibid., n. 397; sez. IV 29 gennaio 1998, n. 102, id., Rep. 1998, vo ce cit., n. 474; sez. V 4 novembre 1997, n. 1230, ibid., n. 475; sez. VI 3 novembre 1997, n. 1569, ibid., n. 476; Tar Sicilia, sez. Catania, ord. 20 settembre 1997, n. 2408, id., Rep. 1997, voce cit., n. 369; Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 1997, n. 732, ibid., n. 367; Tar Sicilia, sez. Catania, 5
maggio 1997, n. 691, ibid., n. 370; Cons. Stato, sez. V, ord. 20 novem bre 1996, n. 2284, ibid., voce Giustizia amministrativa, n. 781; Cons,
giust. amm. sic. 18 ottobre 1996, n. 344, ibid., voce Atto amministrati
vo, n. 368; Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 1996, n. 988, id., Rep. 1996, voce cit., n. 329; sez. V 8 luglio 1995, n. 1025, id., Rep. 1995, voce
cit., n. 370; Cons, giust. amm. sic. 30 giugno 1995, n. 241, ibid., n. 372; Tar Sicilia, sez. Catania, 2 giugno 1995, n. 1541, ibid., n. 373; Tar
Lombardia, sez. Ili, 20 maggio 1995, n. 743, id., Rep. 1996, voce cit., n. 330; Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 1995, n. 619, id., Rep. 1995, voce
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
l'accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso del
procedimento ispettivo. (4) Nell'ambito di un giudizio promosso ex art. 25 l. 7 agosto 1990
n. 241 avverso il diniego di accesso opposto dalla pubblica amministrazione alle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori
nel corso di un procedimento ispettivo presso l'azienda datri
ce di lavoro, il contraddittorio deve essere esteso a tutti i la
voratori che possono trarre pregiudizio dalla richiesta esibi
zione. (5)
III
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 3 maggio 2002, n. 2366; Pres. Giovannino Est. De Nictolis; Soc. Sose
ri (Avv. Raho) c. Min. lavoro e altri. Annulla Tar Lazio, sez.
Ili, 19 giugno 2001, n. 5355.
Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Dichiara zioni dei lavoratori contenute nei verbali ispettivi — Re golamento ministeriale di esclusione dell'accesso — Di sapplicazione (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 24; d.m. 4 no vembre 1994 n. 757, regolamento concernente le categorie di
documenti formati o stabilmente detenuti dal ministero del la
voro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai
sensi dell'art. 24, 4° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241, art. 2). Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Giudizio
successivo a diniego —
Integrazione del contraddittorio —
Fattispecie (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 25).
L'art. 2, 1° comma, lett. c), d.m. 4 novembre 1994 n. 757, con
cernente le categorie di documenti formati o stabilmente de
tenuti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale sot
tratti al diritto d'accesso, si pone in contrasto con la norma
primaria di cui all'art. 24 l. n. 241 del 1990 e deve essere di sapplicato. (6)
Nell'ambito di un giudizio promosso ex art. 25 l. 7 agosto 1990
n. 241 avverso il diniego di accesso opposto dalla pubblica amministrazione alle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori
nel corso di un procedimento ispettivo presso l'azienda datri
ce di lavoro, il contraddittorio deve essere esteso a tutti i la
voratori che possono trarre pregiudizio dalla richiesta esibi
zione. (7)
IV
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA; sentenza 14 novembre 2002, n. 797; Pres.
cit., n. 371; Trib. sup. acque 6 luglio 1994, n. 43, id., Rep. 1994, voce
cit., n. 291; Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 1994, n. 164, ibid., n. 306; Cons, giust. amm. sic. 29 gennaio 1994, n. 14, ibid., n. 309; Tar Lazio, sez. II, 17 novembre 1993, n. 1419, ibid., n. 310; Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 1993, n. 977, ibid., n. 307.
In senso parzialmente difforme, cfr., infine, Tar Marche 2 febbraio
1995, n. 53, id., Rep. 1995, voce cit., n. 375, che ritiene possibile, nel corso di un giudizio, la giustificazione da parte dell'amministrazione di un provvedimento adottato giacché questa, a differenza della motiva
zione, consiste non solo nell'indicazione delle norme che sovrintendo no ad esso, ma anche nell'indicazione del tipo di potere esercitato e dei suoi presupposti; Cons, giust. amm. sic. 29 ottobre 1994, n. 357, ibid., n. 374, il quale asserisce che non è principio inderogabile dell'ordina mento l'impossibilità di un'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento impugnato limitatamente ai casi non suscettibili di schiarimenti dell'affare, ai sensi dell'art. 44 r.d. 1054/24; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 30 aprile 1994, n. 257, id., Rep. 1994, voce cit., n. 311, che ammette genericamente la possibilità di un'integrazione postuma della motivazione degli atti con i quali l'amministrazione impone limi tazioni del diritto di accesso alla documentazione; Con. Stato, sez. VI, 28 maggio 1993, n. 388, id., Rep. 1993, voce cit., n. 287, che ammette la possibilità per la pubblica amministrazione di integrare con successi vi atti la motivazione di precedenti atti quando questi siano già stati
impugnati in sede giurisdizionale, ove si tratti di mera rettifica di un er
rore materiale. Chiaramente favorevole all'integrazione della motivazione in giudi
zio si mostra Cons, giust. amm. sic. 20 aprile 1993, n. 149, id., 1993, III, 616, con nota di richiami. Tale ultima decisione, tra l'altro, si se
gnala perché, a proposito dell'integrazione, richiama la disciplina sul
l'accesso, precisando che «a) quanto meno nei casi di limitazione al
c.d. diritto d'accesso previsti dall'art. 24, l'amministrazione possa non
Il Foro Italiano — 2003.
Pennetti, Est. Ferrari; Soc. Mazzilli (Aw. Noschese) c.
Inps (Aw. Sabina) e altri.
Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Dichiara zioni dei lavoratori contenute nei verbali ispettivi Inps — Art. 17 del regolamento Inps — Disapplicazione (L. 7 ago sto 1990 n. 241, art. 22, 24, 25; d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, art. 8).
E illegittimo e deve essere disapplicato l'art. 17 del regola mento per la disciplina dell'accesso, adottato dall'Inps con
determinazione n. 1951 del 16 febbraio 1994, secondo cui
debbono essere sottratte all'accesso le dichiarazioni rese dai
lavoratori nel corso del procedimento ispettivo, atteso che
nell'ipotesi in esame il diniego non riguarda i documenti e le
informazioni in essi contenute, bensì la qualità dei soggetti dichiaranti e ciò in forza d'un potere non conferito alla pub blica amministrazione dalla legge. (8)
V
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO; sentenza 3 luglio 2002, n. 3259; Pres. Baccarini, Est. De Zotti; Fassanelli (Avv. Sicchiero) c. Consiglio nota
rile di Padova e altro.
Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Notaio —
Procedimento disciplinare — Diniego — Illegittimità (L. 16 febbraio 1913 n. 89, ordinamento del notariato e degli ar
chivi notarili; r.d. 10 settembre 1914 n. 1326, regolamento per l'esecuzione della 1. 16 febbraio 1913 n. 89; 1. 7 agosto 1990
n. 241, art. 22,24, 25).
E illegittimo il diniego opposto ad un iscritto al consiglio nota
rile per la richiesta di accesso agli atti relativi ad un proce dimento disciplinare sulla base di quanto disposto dalle nor
me specifiche (I. not. 16 febbraio 1913 n. 89 e relativo rego lamento approvato con r.d. 10 settembre 1914 n. 1326, che
limitano la possibilità di ottenere il rilascio di documenti
amministrativi), considerato che tali norme, risalenti all'ini
zio del secolo scorso, sono da ritenersi abrogate nella parte in cui non consentono l'esercizio del diritto di accesso e sono
da integrare con le nuove norme ove il diritto sia previsto ma
informe condizionate ed incompatibili con la sua piena espli cazione. (9)
esternare sin dall'inizio una completa motivazione del provvedimento, in deroga al principio generale di cui al precedente art. 1 ; b) che nei ca
si suddetti l'amministrazione possa validamente integrare, anche in
corso di giudizio, la motivazione del provvedimento impugnato in sede
giurisdizionale, con conseguente eventuale cessazione della materia del contendere in ordine al dedotto vizio di difetto di motivazione; c) che tale integrazione possa essere oggetto di motivi aggiunti da parte del ri
corrente; d) che l'eventuale dichiarazione giudiziale di cessazione della materia del contendere conseguente all'integrazione in parola, derivan
do da fatto imputabile all'amministrazione, comporti la necessaria con danna di quest'ultima alle spese di giudizio ed agli onorari di lite, non
ché l'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario responsa bile del procedimento. Pertanto, nella fattispecie in esame, tenuto anche conto delle esigenze di riservatezza connesse con la salvaguardia del
l'ordine pubblico e della prevenzione e repressione della criminalità
(art. 24 1. n. 241 del 1990), legittimamente l'amministrazione ha inte
grato la motivazione del provvedimento impugnato». (4, 6, 8-9) Le decisioni in rassegna affrontano il tema del rapporto tra
trasparenza e riservatezza, accordando la prevalenza alla prima nel caso
in cui il dato che si intende conoscere sia rilevante ai fini della difesa di
un interesse giuridico. Nello stesso senso, v. Tar Lombardia, sez. II, 23
giugno 2000, n. 4615, Foro it., Rep. 2000, voce Atto amministrativo, n.
319; Tar Campania, sez. Salerno, 23 giugno 2000, n. 510, id., Rep. 2001, voce cit., n. 205; Cons, giust. amm. sic. 22 marzo 2000, n. 124,
id., Rep. 2000, voce cit., n. 318, che sottolinea come sia legittimo il di
niego di accesso per motivi di riservatezza nel caso in cui si chiede di
accedere, senza un particolare motivo seriamente giustificativo, agli atti
di un procedimento disciplinare a carico di terzi. V. inoltre Tar Lazio, sez. Ili, 16 ottobre 2000, n. 8234, id., Rep. 2001, voce cit., n. 233, che
legittima il Codacons a prendere visione degli atti relativi alla gestione del servizio aereo di una aviolinea concessionaria solo e nei limiti di
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495 PARTE TERZA 496
I
Diritto. — Come esposto in narrativa, l'avv. Roberto Antonio
Brigante ha impugnato dinanzi al Tar Friuli-Venezia Giulia, con tre distinti ricorsi, le determinazioni che il consiglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia aveva assunto in ordine alle richieste
da lui presentate per accedere a talune delibere consiliari e ad
atti connessi, ai sensi degli art. 22 ss. 1. 7 agosto 1990 n. 241. Il
quanto è strettamente necessario per tutelare gli utenti da possibili comportamenti dei gestori non consoni alle regole generali in materia di trasporto aereo, alla carta dei servizi, ovvero comunque incompati bili con la natura dei servizi aerei. Sempre nell'ottica fin qui eviden
ziata, cfr. Tar Puglia, sez. II, 22 luglio 1999, n. 521, id., Rep. 2000, vo ce cit., n. 316; Tar Veneto 21 settembre 1998, n. 1554, id., Rep. 1999, voce cit., n. 317 (che giunge a ritenere legittimo il diniego di accesso ad un verbale ispettivo condotto a carico di società cooperativa edilizia, non potendo lo stesso costituire un tipo di documento necessario per la tutela del socio escluso dalla cooperativa in sede di controversia relati va alla esclusione medesima), nonché Cons. Stato, sez. VI, 22 novem bre 1999, n. 1912, id., Rep. 2000, voce cit., n. 329, che si pronunzia sul
diniego d'accesso nell'ipotesi in cui sia lo stesso lavoratore che ha reso le dichiarazioni a richiederne copia, non sussistendo in tal caso rischi di azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei la voratori o di terzi.
Sempre nel senso della prevalenza dell'accesso sulla tutela della ri
servatezza, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1131, id., Rep. 1999, voce cit., n. 259; 24 marzo 1998, n. 498, id., Rep. 1998, voce cit., n. 369; Tar Lazio, sez. II, 15 gennaio 1998, n. 70, ibid., n. 275, nonché Cons. Stato, ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5, id., 1997, III, 199, con nota di richiami; tale ultima pronuncia riconosce al responsabile del servizio tossicodipendenze di una Usi, a tutela dei suoi interessi giuri dicamente rilevanti, il diritto di prendere visione delle lettere, note o
segnalazioni con le quali tossicodipendenti in cura, o loro genitori, hanno esposto lamentele sul suo operato, indipendentemente da esigen ze di riservatezza dei tossicodipendenti stessi, o dai timori, comunque infondati, di possibili ritorsioni a loro danno, con la possibilità financo di estrarre copia dei documenti richiesti.
Nel senso invece di riconoscere la prevalenza della riservatezza sul
l'accesso, cfr. Tar Abruzzo, sez. Pescara, 23 febbraio 2001, n. 198, id.,
Rep. 2001, voce cit., n. 207 (che nega il c.d. diritto di accesso alla do cumentazione che ha indotto la pubblica amministrazione ad una ispe zione amministrativa, in relazione all'esigenza di salvaguardare vita
privata e riservatezza degli autori delle denunce e degli esposti che hanno preceduto l'ispezione); Tar Lazio, sez. II, 8 novembre 2000, n.
9061, ibid., voce Stato civile, n. 29 (che parimenti nega l'accesso alla documentazione relativa alla identità di una madre naturale che abbia
espresso la volontà di rimanere anonima ai sensi dell'art. 70, 1° com
ma, r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 nel testo novellato dall'art. 2 1. 15 mag gio 1997 n. 127), nonché Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 65, id., Rep. 1999, voce Atto amministrativo, n. 314.
Sul problema della possibilità di pretendere l'esercizio del c.d. diritto di accesso (visione dei documenti ed estrazione delle copie) presso uf fici periferici della pubblica amministrazione anziché presso gli uffici centrali, v., da ultimo, Cons. Stato, ad. plen., 2 luglio 2001, n. 5, id., 2003,1, 263, con nota di M. Occhiena.
L'art. 24, lett. d), 1. 241/90 ammette la visione (la quale non com
porta l'estrazione di copia; pure l'art. 10, relativo all'accesso endopro cedimentale, si riferisce alla sola visione); sul punto, v. Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 1999, n. 1627, id., Rep. 1999, voce cit., n. 307, se condo cui la «visione degli atti» ipotizzata nell'art. 24 1. 7 agosto 1990 n. 241 non costituisce una modalità dell'esecuzione del diritto di acces so ai provvedimenti amministrativi, cioè un accesso consistente nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento, ma l'esame e l'estrazione di copia previsti dall'art. 25 1. cit. costitui scono modalità congiunte dell'esercizio del diritto. Sull'argomento, v. anche Tar Veneto 16 marzo 1995, n. 439, id., Rep. 1995, voce cit., n.
216, che precisa come la disciplina sulle modalità di accesso alla do cumentazione amministrativa distingua, anche nelle normative di detta
glio, tra «esame ed estrazione di copia» degli atti richiesti e semplice «visione» degli stessi, nonché Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 9 ottobre 1993, n. 871, id., Rep. 1994, voce cit., n. 171, che ribadisce come anche in assenza dei regolamenti di cui agli art. 24, 4° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241 e 8 d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, l'interessato ha diritto non solo alla semplice «visione» ma anche al rilascio di copia degli atti dei procedimenti ancora in itinere. In termini, v., infine, Tar Molise 9 luglio 1993, n. 162, id., Rep. 1993, voce cit., n. 188, che pre cisa come il termine «esibizione» ex art. 25 1. 7 agosto 1990 n. 241
esprime il concetto di «produzione all'esterno» e non permette di rife rirne o circoscriverne il significato al solo campo processuale né uni camente alla «visione», salve restando le esigenze e le cautele in mate
II Foro Italiano — 2003.
tribunale, riuniti i tre ricorsi, li ha rigettati, osservando che le
istanze risultavano in parte soddisfatte e in parte si appalesava no inammissibili.
Con l'appello proposto l'avv. Brigante sostiene che il tribu
nale sia caduto in errore, non avendo rilevato il palese contrasto
esistente tra le determinazioni assunte dal consiglio dell'ordine
e le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia. Ripropone, quindi, tutti i motivi di illegittimità già
ria di riservatezza di persone fisiche (nella specie, è stata comunque ga rantita la visione di atti relativi ad accertamenti sanitari concernenti il
richiedente). La disapplicazione delle norme regolamentari in contrasto con quelle
di cui alla 1. 241/90, espressamente sancita da Cons. Stato 2366/02 e da Tar Basilicata 797/02, pone il problema della qualificazione giuridica della posizione vantata dal richiedente l'accesso (in generale, sull'isti tuto della disapplicazione, v. la nota di richiami di L. Giù a Cass., sez.
un., 10 dicembre 2001, n. 15603, id., 2002, I, 1812; da ultimo, nel sen so che il giudice amministrativo può disapplicare atti non impugnati nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva e regolamenti illegittimi, v. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35, Cons. Stato, 2003, I, 25), atteso che la decisione del Consiglio di Stato espressamente collega la
disapplicazione alla sussistenza di diritti soggettivi. Nel senso che si tratterebbe di un diritto, v. Cons. Stato, sez. VI, 9
maggio 2002, n. 2542, id., 2002, I, 1098; sez. IV 19 marzo 2001, n.
1621, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 191; 24 luglio 2000, n. 4092, id.,
Rep. 2000, voce cit., n. 337; v. altresì sez. VI 22 gennaio 2001, n. 191, id., Rep. 2001, voce cit., n. 218, ove si nega che il giudizio in materia di accesso abbia carattere impugnatorio.
Per l'opinione secondo cui si tratterebbe di un interesse legittimo, v. invece Cons. Stato, ad. plen., 24 giugno 1999, n. 16, id., 1999, III, 433, con nota di richiami di F. Caringella (v. anche infra).
Va segnalato che in data 10 aprile 2003 il senato della repubblica ha
approvato il testo del disegno di legge S 1281 recante «modifiche ed
integrazioni alla 1. 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa». Esso è destinato ad incidere in modo rile vante anche sull'istituto dell'accesso. In particolare, il «diritto d'acces so» è definito come «il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi»; sono considerati «interessati», tutti i sog getti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; i «controinteressati», invece, sono definiti come «tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natu ra del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza». Il governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso con specifico riferimento all'ipotesi di documenti che «riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con parti colare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, fi
nanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi
soggetti cui si riferiscono». Deve comunque «essere garantito ai richie denti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia ne cessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consen tito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile».
(5, 7) Sulla notifica del ricorso ai controinteressati, v. Cons. Stato, sez. VI, 23 ottobre 2001, n. 5593, Foro it.. Rep. 2001, voce Giustizia amministrativa, nn. 651, 671, che evidenzia l'inammissibilità del ricor so proposto contro il diniego di accesso ai sensi dell'art. 25 1. 7 agosto 1990 n. 241 nel caso di omessa notificazione ad almeno uno dei con
trointeressati, specificando ulteriormente che non può qualificarsi tale il datore di lavoro; sempre sulla posizione dei controinteressati quali de stinatari necessari della notificazione del ricorso, v. Cons. Stato, sez.
VI, 8 novembre 2000, n. 6012, ibid., n. 230. In linea di massima sono da considerarsi controinteressati i soggetti che abbiano un interesse strettamente personale cui si riferisce l'atto oggetto dell'originaria ri chiesta d'accesso: sulla nozione di controinteressati, v. Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2000, n. 753, id., Rep. 2000, voce cit., n. 828, che li definisce quali soggetti interessati alla riservatezza dei documenti ri chiesti con la domanda di accesso (v. altresì Tar Campania, sez. V, 27 marzo 2003, n. 3025, <www.giust.it>; Tar Calabria 17 marzo 2003, n.
198, ibid.y, Tar Emilia-Romagna, sez. I, 4 aprile 2000, n. 443, Foro it.,
Rep. 2000, voce cit., n. 859, e Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 1999, n. 2118, ibid., n. 831, che qualifica ulteriormente i controinteressati come i soggetti ai quali i documenti per i quali è stato richiesto l'acces so si riferiscono.
La tesi dell'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad un controinteressato è stata sposata da Cons. Stato, ad. plen., 24 giugno 1999, n. 16, cit. (nello stesso senso, v. sez. IV 26 giugno 2002, n. 3549,
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
sollevati in primo grado e insiste nelle istanze formulate, con
particolare riferimento alla declaratoria del diritto a ottenere l'e
sibizione degli atti originali. L'appello è fondato solo in parte. E utile ricordare che l'avv. Brigante aveva indirizzato al con
siglio dell'ordine degli avvocati di Gorizia richieste per «l'ac cesso con le formalità di rito, con la connessa facoltà di estra
zione di copia di quanto di suo interesse», a verbali relativi a
talune sedute dello stesso organo, nonché a «tutti gli atti pre
supposti, conseguenziali e connessi». Le richieste, per la preci sione, erano riferite ai seguenti atti:
— verbale del 25 ottobre 2000, relativo all'apertura di proce dimento disciplinare nei suoi confronti (richiesta del 29 marzo 2001);
— verbale del 10 gennaio 2001, concernente la determinazio
ne delle tasse e dei contributi di iscrizione all'ordine per l'anno
2001 (altra richiesta del 29 marzo 2001); — verbale del 26 gennaio 2001, concernente l'approvazione
del bilancio consuntivo dell'anno 2000 e del bilancio preventivo
per l'anno 2001 (altra richiesta del 29 marzo 2001); — verbale dell'udienza del 19 marzo 2001 e verbale della se
duta consiliare di pari data, concernenti procedimenti disciplina ri 10/D/00 e 01/D/01 nei suoi confronti (altra richiesta del 29 marzo 2001);
— verbale del 4 aprile 2001, concernente procedimento di
sciplinare nei suoi confronti (richiesta del 19 aprile 2001). Egli ha motivato di volta in volta le sue richieste, specifican
do che le stesse erano volte alla tutela di interessi giuridica mente rilevanti connessi alla valutazione della legittimità del
l'operato del consiglio, da far valere dinanzi alle competenti autorità ed ai fini difensivi nei procedimenti disciplinari.
Come può agevolmente verificarsi, gli atti richiesti si colle gano indubbiamente a un interesse personale del richiedente, laddove il medesimo ha riferito di voler tutelare la sua posizione di professionista iscritto all'ordine, con riferimento ai procedi menti disciplinari iniziati a suo carico.
Non altrettanto può ritenersi per le richieste che concernono
la determinazione di contributi di iscrizione all'ordine e l'ap
provazione dei bilanci consuntivo e preventivo, rispetto alle
quali il richiedente non ha dato dimostrazione dell'esistenza di
una situazione personale meritevole di tutela, certamente non
rinvenibile nell'indicazione riferita all'intento di voler valutare
la legittimità dell'operato del consiglio dell'ordine, da far valere
dinanzi alle competenti autorità.
In effetti, l'interesse che legittima la richiesta di accesso di
atti e documenti amministrativi ex art. 22 1. 7 agosto 1990 che
nell'art. 2 d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, dev'essere — secondo
pacifica giurisprudenza —
personale e concreto, nonché ricolle
gabile alla persona che sia titolare di una situazione giuridica mente rilevante (Cons. Stato, sez. IV, n. 5930 del 3 novembre
2000, Foro it., Rep. 2001, voce Atto amministrativo, n. 192; sez.
V n. 1248 del 1° ottobre 1999, id., Rep. 1999, voce cit., n. 277;
sez. IV n. 1577 del 13 ottobre 1999, ibid., n. 276). Più in parti colare, la stessa giurisprudenza, anche se non limita in ambiti ri
stretti l'interesse posto a fondamento della richiesta di esibizio
ne di documenti, esclude che il diritto di accesso possa trasfor
marsi in uno strumento di «ispezione popolare» volta alla veri
fica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa
(Cons. Stato, sez. VI, n. 1122 del 1° marzo 2000, id., Rep. 2000,
voce cit., n. 326). Per gli atti che si riferiscono alla determina
zione dei contributi di iscrizione all'ordine, e all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, mancando la dimostrazione
dell'esistenza di un interesse personale (e non quale associato)
del richiedente, giustamente, quindi, il tribunale amministrativo
ha negato il diritto di accesso.
Per quanto riguarda le determinazioni che si riferiscono ai
procedimenti disciplinari iniziati a suo carico, le doglianze del
l'appellante si rivelano invece fondate.
<www.giustizia-amministrativa.it>). Va ribadito che la decisione del
l'adunanza plenaria si segnala per la qualificazione del «diritto» d'ac
cesso nei termini di interesse legittimo, opinione da cui discende l'ap
plicabilità delle regole processuali dettate con riferimento al giudizio di
legittimità (compresa, appunto, quella sulla notifica ai controinteressa
ti). [L. Carrozza]
Il Foro Italiano — 2003.
Le note dell'interessato contengono tutte l'indicazione dei
verbali e la richiesta specifica «di accesso con le formalità di rito, con annessa facoltà di estrazione di copia di quanto di suo
interesse». Non può ignorarsi che l'istituto dell'accesso, così
come disciplinato dagli art. 22 ss. 1. 7 agosto 1990 n. 241, prima ancora che all'estrazione di eventuali copie, è diretto ad assicu
rare al privato la possibilità di prendere visione degli atti origi nali di cui il medesimo abbia interesse. A sostegno di tale as
sunto, oltre che ragioni di ordine logico, sovviene il testo lette
rale della disposizione, in cui è esplicitamente affermato che «il
diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di
copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indi cati dalla presente legge». È agevole verificare, peraltro, che né
tale legge, né le disposizioni del d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, hanno mai parlato di alternatività tra le due forme di accesso.
Anzi, il regolamento interno dell'ordine appellato, nel discipli nare la materia, ha esplicitamente precisato, all'art. 1, 2° com
ma, che «per diritto di accesso si deve intendere il diritto di con
sultare e di leggere i documenti e di avere copia», con ciò
escludendo in modo chiaro qualsiasi soluzione di alternatività.
Deve quindi ritenersi errata, sul punto, l'affermazione del tri
bunale amministrativo che ha ritenuto — per il semplice fatto
che risultava già assolto l'onere di rilascio delle copie — che
non sussistesse, per l'amministrazione, l'obbligo dell'ostensio
ne all'interessato degli originali degli atti richiesti. Né preclu sione poteva derivare dalla mancata estensione del contradditto
rio a parti controinteressate, non essendo stata data alcuna indi
cazione dell'esistenza, nel caso specifico, di terzi soggetti por tatori di interessi contrari.
L'appellante ha pure lamentato che non tutti i verbali rila
sciati in copia sono esaustivi delle richieste da lui presentate. Per la verità, l'amministrazione aveva fatto presente al richie
dente, con nota del 4 aprile 2001, che taluni verbali gli erano
stati già inviati per autonoma determinazione del consiglio del
l'ordine. Con nota del 24 dello stesso mese, la stessa ammini
strazione ha inoltre precisato, dopo aver trasmesso estratti dei
verbali n. 24 del 25 ottobre 2000, n. 1 del 10 gennaio 2001,
nonché quello del giorno 26 dello stesso mese, che nella seduta
del 21 febbraio 2001 non vi era «nulla che la riguardi». Non risulta che l'appellante abbia contestato tale ultima de
terminazione. Dagli atti depositati in giudizio, risulta però che
taluni verbali sono stati realmente trasmessi solo per estratto,
senza che, in riferimento alle parti omesse, sia stata data alcuna
spiegazione. Il 3° comma dell'art. 25 1. n. 241 del 1990 ha sta
bilito che «il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono
essere motivati». Nel presente caso nessuna spiegazione è stata
data con riferimento alle omissioni operate negli estratti dei do
cumenti. È noto peraltro, che in sede processuale non sono am
messe integrazioni della motivazione del provvedimento ammi
nistrativo (Cons. Stato, sez. VI, n. 916 del 7 luglio 1999, id.,
Rep. 1999, voce cit., n. 394; sez. IV n. 1395 del 27 ottobre
1998, id., Rep. 1998, voce cit., n. 473), e nessun valore può
quindi attribuirsi alle indicazioni che la difesa dell'ordine ha fornito in tale sede.
Le esposte considerazioni portano quindi alla conclusione
che, nell'indicata parte, la richiesta dell'appellante si appalesa fondata e va accolta, con affermazione del diritto del medesimo
a prendere visione diretta degli originali dei verbali del consi
glio dell'ordine che si riferiscono ai procedimenti disciplinari iniziati a suo carico. Di questi egli ha altresì diritto a estrarre
copia, unitamente ai documenti negli stessi richiamati ed ap
partenenti ai relativi procedimenti (2° comma dell'art. 2 d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352). Ove dovessero sussistere ragioni che
non consentano l'ostensione di determinate parti degli stessi,
ovvero di atti appartenenti allo stesso procedimento, l'ammini
strazione sarà tenuta a darne specifica motivazione.
Con riferimento agli altri capi di domanda, l'appello va rite nuto infondato.
II
Fatto e diritto. — (Omissis). 3.1. - Il regolamento dell'Inps che disciplina l'accesso, nell'allegato A dedicato agli «atti e do
cumenti sottratti all'accesso a tutela della riservatezza» indica ai
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499 PARTE TERZA 500
punti 9 e 12 i «documenti attinenti all'instaurazione ed allo
svolgimento del rapporto contributivo Inps-datori di lavoro» e le
«dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi».
In base al medesimo regolamento sono sottratti all'accesso
atti legali e documentazioni contenuti nei fascicoli relativi ad
attività di contenzioso e precontenzioso, tra cui i verbali ispetti vi.
Le previsioni non differiscono da altre disposizioni regola mentari, già esaminate dalla giurisprudenza di questo consesso,
e, in particolare, dall'art. 2, 1° comma, lett. c), d.m. 4 novembre
1994 n. 757, recante «regolamento concernente le categorie di
documenti formati o stabilmente detenuti dal ministero del lavo
ro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sen
si dell'art. 24, 4° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241», a norma del
quale «1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti catego rie di atti in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita pri vata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: c) documenti contenenti noti
zie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro
divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite
pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».
Si pone la questione interpretativa se i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive siano sottratti senz'altro all'ac
cesso, ovvero solo quando, in concreto, dalla loro divulgazione
possono derivare azioni discriminatorie, indebite pressioni o
pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Dall'esame sistematico delle disposizioni si evince che il re
golamento ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori
che nel corso delle indagini ispettive disposte dall'Inps rendono
dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.
Il divieto di accesso tutela i lavoratori contro il pericolo di
azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi. 3.2. - Tuttavia, tale previsione regolamentare risulta in con
trasto con la norma primaria di cui all'art. 24 1. n. 241 del 1990,
e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa
prevale sulla riservatezza, come puntualmente dedotto dall'ap
pellante. Giova osservare che l'art. 24 1. 7 agosto 1990 n. 241 bilancia
i due contrapposti interessi stabilendo che ove l'accesso sia ne
cessario per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, lo
stesso prevale sull'esigenza di tutela della riservatezza dei terzi, ma può essere esercitato solo mediante visione degli atti (e non
anche mediante estrazione di copia): in tal senso si è pronun ciata l'adunanza plenaria di questo consesso: «La questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riserva
tezza dei terzi deve essere risolto nel senso che l'accesso, qualo ra venga in rilievo per la cura o la difesa dei propri interessi giu ridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo: infatti, sia la norma primaria (art. 24, 2° comma, lett. d, 1. 7 agosto 1990 n. 241) sia la norma regolamentare (art. 8, 5°
comma, lett. d, d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352) hanno cercato di
contemperare esigenze diverse, stabilendo che i richiedenti, di
fronte a documenti che riguardano la vita privata o la riservatez
za di altri soggetti, non possono ottenere copia dei documenti, né trascriverli, ma possono solo prendere visione degli «atti» di
quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro inte
ressi. Si deve, pertanto, concludere che l'interesse alla riserva
tezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del di
ritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato
per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse» (Cons. Stato, ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5, Foro it., 1997, III, 199).
La prevalenza del diritto di difesa sulla riservatezza, sancito
da una norma primaria impone di disapplicare le norme regola mentari in contrasto (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998, n.
498, id., Rep. 1998, voce Atto amministrativo, n. 264; sez. VI 3
maggio 2002, n. 2366, che segue). Tale disapplicazione è con
sentita, vertendosi in tema di diritti soggettivi. 3.3. - Sicché, nel caso di specie, si dovrebbe, da un lato, con
sentire l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori per i quali sia cessato il rapporto di lavoro, per i quali è venuto meno il pe ricolo di pregiudizio; dall'altro lato, andrebbe consentito l'ac
cesso anche alle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori, previa
Il Foro Italiano — 2003.
disapplicazione del regolamento, e limitatamente alla sola «vi
sione» dei verbali.
Va però considerato che i terzi le cui dichiarazioni formano
oggetto di richiesta di accesso sono controinteressati ai quali il
ricorso di accesso deve essere notificato. Nel caso di specie il
contraddittorio non è integro, perché il ricorso di primo grado non risulta notificato ai dipendenti.
Ne consegue la necessità di annullare la sentenza di primo
grado, con rinvio al medesimo giudice, per l'integrazione del
contraddittorio, una volta che vengano resi noti al ricorrente i
nomi dei dipendenti che hanno reso dichiarazioni.
Ili
Fatto e diritto. — 1. - La società odierna appellante esercita
va nei confronti del ministero del lavoro l'accesso in relazione
ai verbali delle dichiarazioni rilasciate dai propri lavoratori di pendenti nel corso di un procedimento ispettivo a carico della
società medesima.
L'amministrazione, con provvedimento del 3 gennaio 2001,
respingeva l'istanza, ritenendo che l'accesso fosse vietato in ba
se all'art. 2, 1° comma, lett. c), d.m. 4 novembre 1994 n. 757.
La società ha proposto ricorso al Tar del Lazio che, con la
sentenza in epigrafe, ha respinto tutti i motivi di censura.
L'originaria ricorrente ha proposto appello riproponendo le
censure di cui al ricorso di primo grado e muovendo motivate
critiche alla sentenza gravata. La sezione ha disposto adempimenti istruttori, che sono stati
regolarmente espletati. 1.1. - Lamenta, in sintesi l'appellante, che: — l'art. 2, lett. c), d.m. n. 757 del 1994 laddove sottrae al
l'accesso i documenti acquisiti nel corso di ispezioni, non im
porrebbe un divieto astratto e assoluto di accesso, bensì un di
vieto nei soli casi in cui dall'accesso potrebbe derivare un pre
giudizio ai lavoratori; — il diniego di accesso è viziato anche nella parte in cui non
indica il termine finale del divieto, atteso che era interesse del
richiedente sapere quando l'accesso sarebbe stato consentito; — l'interesse all'accesso prevale sulla riservatezza dei terzi; — l'istanza di accesso doveva dall'amministrazione essere
portata a conoscenza dei terzi, e, in particolare, dei lavoratori
che hanno reso le dichiarazioni oggetto della richiesta, onde ve
rificare se avessero interesse o meno ad opporsi all'accesso.
2. - L'appello è parzialmente fondato; tuttavia, stante il di
fetto d'integrità del contraddittorio, la sentenza di primo grado va annullata con rinvio al giudice di prime cure.
2.1. - Dispone l'art. 2, 1° comma, lett. c), d.m. 4 novembre
1994 n. 757, recante «regolamento concernente le categorie di
documenti formati o stabilmente detenuti dal ministero del lavo
ro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sen si dell'art. 24, 4° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241», che «1. Sono
sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in rela
zione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riserva
tezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, impre se e associazioni: c) documenti contenenti notizie acquisite nel
corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione
possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o
pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi».
Si pone la questione interpretativa se i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive siano sottratti senz'altro all'ac
cesso, ovvero solo quando, in concreto, dalla loro divulgazione
possono derivare azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.
Neil'interpretare la norma, occorre anche tenere conto del
successivo art. 3, secondo cui i documenti relativi a notizie ac
quisite nel corso di attività ispettive, sono sottratti all'accesso
«c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data
sottoposti al segreto istruttorio penale». Dall'esame combinato delle due norme si evince che il rego
lamento ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che
nel corso delle indagini ispettive disposte dal ministero del lavo
ro rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.
Il divieto di accesso tutela i lavoratori contro il pericolo di
azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Tale esigenza di tutela viene meno, secondo il regolamento,
quando cessa il rapporto di lavoro, sicché l'accesso può essere
in tal caso consentito, a meno che non vi sia una preclusione de
rivante dal segreto istruttorio penale. 2.2. - Tuttavia, tale previsione regolamentare risulta in con
trasto con la norma primaria di cui all'art. 24 1. n. 241 del 1990,
e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa
prevale sulla riservatezza, come puntualmente dedotto dall'ap
pellante. Giova osservare che l'art. 24 1. 7 agosto 1990 n. 241 bilancia
i due contrapposti interessi stabilendo che ove l'accesso sia ne
cessario per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, lo stesso prevale sull'esigenza di tutela della riservatezza dei terzi,
ma può essere esercitato solo mediante visione degli atti (e non
anche mediante estrazione di copia); in tal senso si è pronun ciata l'adunanza plenaria di questo consesso: «La questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riserva
tezza dei terzi deve essere risolto nel senso che l'accesso, qualo ra venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giu
ridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del
terzo; infatti, sia la norma primaria (art. 24, 2° comma, lett. d, 1.
7 agosto 1990 n. 241), sia la norma regolamentare (art. 8, 5°
comma, lett. d, d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352), hanno cercato di
contemperare esigenze diverse, stabilendo che i richiedenti, di
fronte a documenti che riguardano la vita privata o la riservatez
za di altri soggetti, non possono ottenere copia dei documenti,
né trascriverli, ma possono solo prendere visione degli 'atti' di
quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro inte
ressi. Si deve, pertanto, concludere che l'interesse alla riserva
tezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del di
ritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato
per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse» (Cons. Stato,
ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5, Foro it., 1997, III, 199). La prevalenza del diritto di difesa sulla riservatezza, sancito
da una norma primaria, impone di disapplicare le norme rego lamentari in contrasto (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998, n.
498, id., Rep. 1998, voce Atto amministrativo, n. 264). Tale di
sapplicazione è consentita, vertendosi in tema di diritti soggetti vi.
Sicché, nel caso di specie, si dovrebbe, da un lato, consentire
l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori per i quali sia
cessato il rapporto di lavoro (dall'istruttoria espletata, risulta
cessato il rapporto di lavoro con i dipendenti Barbato, Nurchi,
Cristofanilli), in applicazione del regolamento; dall'altro lato,
andrebbe consentito l'accesso anche alle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori (che sono, in base all'istruttoria: Basili, Di Mag
gi, Morales), previa disapplicazione del regolamento, e limita
tamente alla sola «visione» dei verbali.
Va però considerato che i terzi le cui dichiarazioni formano
oggetto di richiesta di accesso sono controinteressati ai quali il
ricorso di accesso deve essere notificato. Nel caso di specie il
contraddittorio non è integro, perché il ricorso risulta notificato
solo ai dipendenti Barbato e Nurchi. Ne consegue la necessità di annullare la sentenza di primo
grado, con rinvio al medesimo giudice, per l'integrazione del
contraddittorio.
IV
Diritto. — 1. - Il ricorso è fondato.
Come ha chiarito l'Inps nella propria memoria difensiva, il
diniego di accesso ai documenti è stato opposto in applicazione dell'art. 17 del regolamento, dello stesso istituto, di disciplina del diritto di accesso, che considera riservate, e quindi sottratte
all'accesso a tutela della riservatezza, le dichiarazioni dei lavo
ratori che abbiano costituito la base per la redazione del verbale
ispettivo. È bene a tal riguardo precisare che il predetto art. 17 conside
ra riservati «ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352 i ti
pi di documenti indicati nell'allegato A, punto II ...» (1° com
ma). In effetti, al punto 12 di detto allegato, punto II, figurano le
«dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per
la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni,
Il Foro Italiano — 2003.
discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi». Pro
segue poi l'art. 17 affermando che il vincolo della riservatezza
trova applicazione per le tipologie di atti e documenti indicati
nell'allegato A nei casi in cui la divulgazione degli stessi possa
cagionare danno o pregiudizio all'amministrazione o ai terzi (2°
comma). In ogni caso la deroga al predetto vincolo è consentita,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, 2° comma, lett. d), 1. 7
agosto 1990 n. 241 e dall'art. 8, 5° comma, lett. d), ultima parte,
d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, per la visione degli atti dei proce dimenti amministrativi la cui conoscenza sia indispensabile per curare e difendere gli interessi giuridici del richiedente (3° comma).
Al riguardo il collegio ritiene di doversi conformare ad un
proprio recente precedente (Tar Basilicata 19 luglio 2001, n.
627), favorevole alla tesi prospettata dalla ricorrente, secondo il
quale nell'ipotesi in esame il diniego non riguarda i documenti e
le informazioni in essi contenute bensì la qualità dei soggetti di
chiaranti, e ciò in forza d'un potere di diniego non conferito
dalla legge (nello stesso senso, Tar Emilia-Romagna, sez. I, 4
aprile 2000, n. 443, Foro it., Rep. 2000, voce Previdenza so
ciale, n. 883; Tar Puglia, sede Lecce, sez. I, 20 gennaio 2000, n.
169). In particolare poi la conoscenza delle dichiarazioni rese dai
lavoratori agli ispettori, e poste alla base delle omissioni contri
butive contestate, non è idonea di per sé a ledere direttamente
gli interessi professionali dei lavoratori o la loro privacy, come
normalmente accade con l'ostensione di quei dati che attengono effettivamente alla sfera di riservatezza; piuttosto, la cognizione delle dichiarazioni dei lavoratori, in relazione alla loro condi
zione di parte debole del rapporto di lavoro, può agevolare
comportamenti illeciti degli imprenditori, come ad esempio in
timidazioni o licenziamenti, oltre ad ostacolare l'attività accer
tatrice dell'istituto.
Sotto il primo profilo però è indubbio che il lavoratore sia ti
tolare di efficaci strumenti di tutela approntati dall'autonomia
collettiva, dalle norme in materia di licenziamento, dall'ordina
mento penale, ecc.; oltretutto simili ritorsioni potrebbero essere
poste in essere anche senza conoscere le dichiarazioni, atteso
che l'identità dei lavoratori, menzionati nominativamente nei
verbali ispettivi notificati, è conosciuta dalla società e comun
que proprio l'insistenza di questa nel voler acquisire le dichia
razioni ha di per sé un carattere indiziarne tale da costituire una
indiretta forma di garanzia per i lavoratori, tale da far scattare
nei confronti del datore di lavoro una presunzione di discrimi
nazione in caso di comportamenti lesivi nei confronti di quelli. Sotto il secondo profilo invece appare evidente che l'art. 17
del regolamento tutela in maniera indiretta gli interessi profes sionali dei lavoratori poiché, consentendo di mantenere segreti i
dati ricavati dalle loro dichiarazioni, sottrae l'istituto al con
traddittorio con l'impresa al fine di proteggere gli elementi pro
batori posti alla base dei recuperi e delle sanzioni effettuate.
Ora, se il regolamento tutela in via diretta l'interesse pubblico all'accertamento delle omissioni contributive e all'applicazione delle relative sanzioni, allora lo stesso diritto alla riservatezza
finisce per atteggiarsi a puro interesse legittimo protetto indi
rettamente, cioè solo nell'ambito del contestuale soddisfaci
mento dell'interesse pubblico. Viceversa è da ritenere che l'amministrazione, in materia di
accesso, non possa effettuare una qualificazione ed un bilancia
mento degli interessi diverso da quello configurato dal legislato
re, negando l'accesso per ragioni apprezzabili ma nell'esercizio
d'un potere discrezionale che, come innanzi è stato specificato,
non le è stato conferito.
È stato rilevato al riguardo (Tar Puglia, sede Lecce, sez. I, 20
gennaio 2000, n. 169) che l'esigenza di evitare pressioni o di scriminazioni nei confronti dei lavoratori, tali da ostacolare gli
accertamenti, potrebbe giustificare al più il differimento del
l'accesso, ma non la sua negazione. A tutto ciò deve essere aggiunto che l'impugnato diniego rin
via di fatto alla fase processuale (comunque eventuale) il soddi
sfacimento delle esigenze di trasparenza dell'azione ammini
strativa, e che comunque lo stesso diritto alla prova può risultare
vulnerato dalla non corretta applicazione delle norme in materia
di accesso.
Oltretutto, con riguardo al caso di specie, l'applicazione del
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PARTE TERZA 504
rito del lavoro comporta rigide preclusioni in tema di produzio ne probatoria ed inoltre, pur esistendo la possibilità di stimolare
i poteri istruttori d'ufficio, le ragioni e le prospettazioni della
difesa risultano indubbiamente inficiate dall'imperfetta e non
completa conoscenza degli elementi in possesso dell'ammini
strazione procedente. Poiché dunque nella specie, per quanto fin qui detto, non vi è
vera e propria intrusione nell'altrui sfera di riservatezza, per ri
conoscere la fondatezza della domanda proposta è sufficiente
apprezzare l'esistenza della situazione legittimante e la funzio
nalità del documento richiesto alla tutela medesima.
Tanto premesso, il collegio ritiene di dover disapplicare in
parte qua il regolamento in quanto le pur apprezzabili esigenze
poste alla base della sottrazione all'accesso dei documenti ri
chiesti non rientrano fra quelle che il legislatore ha espressa mente considerato (Tar Lazio, sez. Ili, 4 luglio 2002, n. 6127).
Di qui dunque il diritto della società ricorrente di esaminare e
di estrarre copia di quanto richiesto con l'istanza di accesso del
6 giugno 2002 rivolta all'Inps e con assorbimento delle residue
censure contenute nel presente gravame.
V
Diritto. — Come esposto in fatto il ricorrente ha azionato il
diritto di accesso nei confronti del consiglio dell'ordine profes sionale, chiedendo, ai sensi dell'art. 25 1. 241/90, copia autenti
ca della lettera-esposto con la quale si sollecitava l'avvio di un
procedimento disciplinare nei suoi confronti, e di ogni altro atto
istruttorio acquisito od effettuato dal momento della ricezione
dell'anzidetto esposto sino alla deliberazione del 13 marzo
2001. Il consiglio notarile di Padova non si è costituito in giudizio
ma con lettera del 20 marzo 2002, depositata in atti dal ricor
rente, ha comunicato a quest'ultimo, per il tramite del suo lega le, di non avere alcuna difficoltà a rilasciare l'estratto del ver
bale della riunione del giorno 13 marzo 2001 che riporta la deli
bera adottata in pari data; di non ritenere possibile, invece, il
rilascio di copia delle comunicazioni intercorse tra gli eredi
Piovene ed il consiglio notarile, ivi compreso l'esposto per cui è
causa, in quanto le norme specifiche (1. not. 89/13 e relativo re
golamento approvato con r.d. 1326/14), prevedono unicamente
il rilascio di copie «a coloro ai quali le delibere si riferiscono» (art. 101 regolamento cit.) mentre nulla dispongono in ordine ad
altri atti di cui il consiglio notarile sia depositario; che per tale
ragione è stato proposto un quesito agli organi centrali e, nel
frattempo, sospesa ogni determinazione al riguardo. Ciò stante la sezione osserva preliminarmente che la 1. 241/90
è applicabile agli ordini professionali, ai quali viene ricono sciuta natura di enti pubblici in relazione alle loro potestà certi ficative e disciplinari (in tal senso, cfr. Corte giust. amm. sic. 1°
luglio 1999, n. 298, Foro it., Rep. 1999, voce Giustizia ammini
strativa, n. 524; 2 ottobre 1997, n. 367, id., Rep. 1997, voce Av
vocato, n. 66; Tar Lazio, sez. I, 28 gennaio 2000, n. 466, id.,
2000,111,175). Ne consegue che il ricorso è, sotto questo profilo, ammissi
bile. Quanto al rapporto tra la 1. 241/90 e le norme che disciplina
no l'attività professionale dei notai, alle quali fa riferimento il rifiuto impugnato, la sezione osserva che il diritto di accesso, salvi i limiti posti dalla stessa 1. 241/90, non può essere subordi nato alle norme vigenti presso le amministrazioni pubbliche menzionate dall'art. 23, trattandosi di diritto creato ex novo
proprio per superare la tradizionale configurazione restrittiva ed
inaccessibile dell'azione amministrativa, per affermare il prin cipio di trasparenza e per garantire la tutela delle situazioni giu ridicamente rilevanti del cittadino nei confronti dei soggetti che detengono atti e documenti in funzione dei poteri autoritativi di cui sono titolari e che spesso utilizzano senza alcun controllo o
possibilità di contraddittorio. Ne consegue che il consiglio del notariato non poteva e non
potrà opporre al ricorrente alcuna delle norme, risalenti all'ini
zio del secolo, che limitano la possibilità di ottenere il rilascio di atti e documenti amministrativi, atteso che tali disposizioni sono da ritenere abrogate nella parte in cui non consentono
Il Foro Italiano — 2003.
l'esercizio del diritto di accesso e sono da integrare con le nuo
ve norme dove il diritto sia previsto ma in forme condizionate
ed incompatibili con la sua piena esplicazione, come previsto
dagli art. 22 ss. 1. 241/90. Posto che il diritto all'accesso da parte del ricorrente sussiste,
esso non poteva essere limitato, come sostiene il responsabile del procedimento, alla semplice visione degli atti (ed in parti colare dell'esposto) in quanto la legge prevede esame ed estra
zione di copia del documento come modalità congiunte del
l'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta (Cons.
Stato, sez. IV, 26 ottobre 1999, n. 1627, id., Rep. 1999, voce
Atto amministrativo, n. 307). Nel caso di specie l'oggetto della richiesta del ricorrente ri
guarda, come chiarito, il rilascio di copia dell'esposto e della ri sposta del consiglio notarile, nonché degli atti del procedimento istruttorio intercorsi sino al momento dell'adozione della deli
bera del 13 marzo 2001.
Tale richiesta è legittima e merita perciò di essere accolta con
le seguenti precisazioni. Il notaio Fassanelli ha diritto ad ottenere il rilascio di copia
autentica dell'esposto avanzato nei suoi confronti e mirante alla
promozione di azione disciplinare, poiché è evidente che egli ha
un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i fatti che gli
vengono contestati e per i quali può subire conseguenze di ca
rattere amministrativo; l'ente inoltre non può opporre alcun in
teresse antagonista né proprio né di terzi al rilascio della copia, ed in particolare il diritto alla riservatezza, poiché, anche a pre scindere dalla circostanza evidente che l'esposto contiene fatti
noti ad ambedue le parti, il diritto alla riservatezza non può es
sere opposto al soggetto che dai fatti riferiti o contenuti negli atti a lui ignoti può subire conseguenze giuridiche e la cui cono
scenza sia necessaria per esercitare o tutelare i propri diritti.
Ne consegue che il consiglio del notariato, nel momento stes
so in cui ha comunicato al ricorrente l'esistenza dell'esposto e
le sue finalità, era obbligato a consentire al destinatario il pieno diritto di accedere alla sua completa conoscenza e dunque a rila
sciarne copia.
Analoghe considerazioni valgono in ordine alle eventuali ri
sposte che l'amministrazione ha fornito all'autore dell'esposto,
sempre che esse abbiano attinenza con l'esposto stesso e con il
procedimento avviato in seguito ad esso.
Anche di tale corrispondenza il ricorrente ha perciò diritto di estrarre copia.
Quanto agli atti istruttori assunti dall'amministrazione nella
fase intermedia (dalla presentazione dell'esposto sino alla deli
bera del 13 marzo 2001) e di cui non è noto il contenuto, essi
pure devono essere messi a disposizione del ricorrente perché ne
prenda visione e, se lo richiede, ne estragga copia, salvo il pote re dell'ente di differirne la visione con determinazione motiva
ta, ai sensi dell'art. 24, 6° comma, «sino a quando la conoscen za di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgi mento dell'azione amministrativa», evenienza che, tuttavia, nella specie non sembra sussistere poiché con la delibera del 13
marzo 2001 il collegio notarile ha già sostanzialmente formaliz
zato ed esternato la propria intenzione, che è quella di attendere
l'esito delle cause civili pendenti prima di avviare (ovvero di
archiviare) il procedimento nei confronti del ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto.
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