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Sezione IV; decisione 27 aprile 1982, n. 309; Pres. Mezzanotte, Est. Lignani; Tomasicchio (Avv....

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Page 1: Sezione IV; decisione 27 aprile 1982, n. 309; Pres. Mezzanotte, Est. Lignani; Tomasicchio (Avv. Tomasicchio, Vitaliani) c. Pres. cons. ministri, Min. finanze (Avv. dello Stato Angelini

Sezione IV; decisione 27 aprile 1982, n. 309; Pres. Mezzanotte, Est. Lignani; Tomasicchio (Avv.Tomasicchio, Vitaliani) c. Pres. cons. ministri, Min. finanze (Avv. dello Stato Angelini Rota).Annulla T.A.R. Lazio, Sez. I, 30 settembre 1981, n. 714Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 1 (GENNAIO 1983), pp. 5/6-7/8Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176881 .

Accessed: 28/06/2014 08:52

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

infligge una sanzione pecuniaria per una costruzione abusiva, anche se il ricorso investa l'ingiunzione al pagamento di essa, mentre è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario la

contestazione della legittimità del procedimento esattoriale. (1) È inammissibile il ricorso per la illegittimità della sanzione pecu

niaria inflitta dal sindaco per una costruzione abusiva, proposto contro l'ingiunzione di pagamento di essa. (2)

Diritto. — Va esaminata preliminarmente l'eccezione di di

fetto di giurisdizione sollevata dal comune di Trento il quale sostiene che, essendo il ricorso proposto contro l'ingiunzione di

pagamento con il visto di esecutorietà del pretore e non contro

un provvedimento amministrativo di irrogazione della sanzione

pecuniaria, competente a conoscere di esso sarebbe l'autorità giu diziaria ordinaria.

L'eccezione è infondata. Il collegio ritiene infatti che non vi

(1-2) Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 1982, n. 412, Cons. Stato,

1982, I, 659, afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sul

ricorso contro l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria

per costruzione abusiva, col quale si contesti la legittimità di tale

sanzione, nell'a/i come nel quantum, secondo un orientamento che

è presupposto da tutta l'ampia giurisprudenza amministrativa che pa cificamente ha giudicato in proposito, a parte il dubbio se l'oggetto immediato dell'impugnativa possa essere l'ingiunzione, o non piut tosto debba essere il provvedimento sanzionatorio del sindaco che

essa presuppone. Tale orientamento è sostenuto anche dalla Cassazione, tra l'altro

con la sentenza 7 maggio 1980, n. 3001, Foro it., 1980, 1, 1272, con

nota di richiami, che ha affermato la giurisdizione del giudice ammi

nistrativo sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzio

ne pecuniaria, motivato con la pretesa inapplicabilità di questa, nel

l'ipotesi, nel caso ricorrente, di lavori eseguiti in difformità, e non

in mancanza di licenza edilizia, nonché con l'incongruità dell'ammon

tare (a tali richiami adde. nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo sulla misura della sanzione, Trib. Savona 21 marzo

1979, id., Rep. 1980, voce Edilizia e urbanistica, n. 880); nonché

con la sentenza 19 aprile 1982, n. 2382, id., 1982, I, 1266, con nota

di C. M. Barone, che ha affermato la medesima giurisdizione nell'op

posizione all'ingiunzione basata su illegittimità relative all'esercizio

del potere sanzionatorio (in questo ordine di idee, v. anche Cons.

Stato, sez. V, 1° ottobre 1982, n. 689, Cons. Stato, 1982, I, 1214, che

ha affermato la propria giurisdizione sul ricorso contro la sanzione

pecuniaria comminata, per difetto della previa diffida a demolire).

La richiamata sentenza della Cass. n. 2382/82 ha considerato an

che l'ambito della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti

di tale ingiunzione di pagamento, affermando per contro che questa

giurisdizione sussiste quando si contesti la inapplicabilità al caso

del r. d. n. 639/1910, oppure la incompetenza del sindaco ad emet

tere l'ingiunzione in luogo dell'esattore. Su questo secondo punto,

nello stesso senso, Trib. Forlì 28 marzo 1979, Foro it., Rep. 1980, voce

cit., n. 878. In proposito, Trib. Massa 8 febbraio 1977, id.. Rep.

1977, voce cit., n. 885, ha affermato l'incompetenza del sindaco ad

emettere l'ingiunzione fiscale per la riscossione della sanzione pe cuniaria per costruzioni abusive; mentre T.A.R. Liguria 24 ottobre

1974, n. 58, id.. Rep. 1975, voce cit., n, 1402, ha sostenuto l'applicabilità de! procedimento previsto dal r. d. n. 639/1910 per la riscossione

dei proventi delle sanzioni pecuniarie per costruzioni abusive, e

T.A.R. Campania 6 giugno 1978, n. 564, id.. Rep. 1979, voce cit.,

n. 777, conforme sul punto, ha precisato che illegittimamente, per

ciò, il comune procede alla formazione e alla approvazione di un

ruolo dei debitori di sanzioni pecuniarie per costruzioni abusive, da

dare in carico all'esattore per la riscossione; d'altro canto, Cass. 18

gennaio 1980. n. 420, id., Rep. 1980, voce Riscossione delle imposte. n. 166, ha sostenuto che all'esattore delle entrate tributarie di un

comune spetta la riscossione delle pene pecuniarie irrogate dal co

mune stesso ai sensi dell'art. 13 1. n. 765/1967, e che egli può avva

lersi dell'ufficiale esattoriale, previa autorizzazione del pretore, per la notificazione dell'ingiunzione emessa secondo la procedura del

r. d. n. 639/1910. Vedi anche i precedenti indicati nella citata nota alla sentenza

della Cassazione n. 2382/82, che si sviluppa soprattutto sotto il pro filo dell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario; a tali pre

cedenti, adde, sempre nel senso della sussistenza di questa giurisdi zione quando l'opposizione all'ingiunzione si basi sulla contestazio

ne della applicabilità del procedimento previsto dal r. d. n. 639/

1910, Cass. 11 ottobre 1979, n. 5277, id.. Rep. 1981, voce cit.,

n. 110. E Trib. Savona 21 marzo 1979, cit., nel senso della giurisdi

zione del giudice amministrativo sulla contestazione sulla misura della

sanzione, sostiene peraltro (id., Rep. 1980, voce Edilizia e urbani

stica. n. 877), che ricorra viceversa la giurisdizione del giudice ordi

nario. quando si pretenda che tale misura eccederebbe la sfera di

discrezionalità dell'amministrazione.

In genere, circa i poteri del giudice in ordine alla quantificazione di sanzione pecuniaria depenalizzata, cfr., di recente Cass. 11 no

vembre 1982. n. 5945. inedita.

siano motivi per discostarsi dall'ormai consolidato orientamento

giurisprudenziale secondo il quale la cognizione del ricorso pro

posto dal privato contro la sanzione pecuniaria inflittagli dal

sindaco per abusi edilizi spetta al giudice amministrativo, atte

soché, di fronte al potere sanzionatorio della p. a., la po sizione soggettiva del privato stesso riveste natura e con

sistenza di interesse legittimo. E questo vale anche quan do il gravame è proposto contro l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria emessa ai sensi del r. d. 14 aprile 1910

n. 639 la cui normativa è ritenuta applicabile a tutte le entrate

di diritto pubblico di cui gli enti territoriali siano creditori. Natu

ralmente la contestazione deve investire il titolo dell'ingiunzione, cioè il provvedimento sanzionatorio emanato dal sindaco, ed in

tal caso competente a conoscerne è il giudice amministrativo.

Nel caso in cui, invece, si deduca la illegittimità del procedi mento esattoriale in sé considerato lamentando vizi propri del

l'ingiunzione in quanto tale, vertendo la questione su problemi di diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordi

nario (Cass.. sez. un., 4 luglio 1981, n. 4359, Foro it., Rep. 1981, voce Edilizia e urbanistica, n. 811; 14 ottobre 1980, n. 5500, id.,

Rep. 1980, voce cit., n. 881; 11 ottobre 1979, n. 5277, id.. Rep.

1979, voce Riscossione delle imposte, n. 94; 20 febbraio 1979, n. 1246, ibid., voce Edilizia e urbanistica, nn. 785, 794).

Nella fattispecie all'esame del collegio, con il ricorso il Piffer

ha inteso censurare l'illegittimità dell'esercizio, da parte del co

mune, del potere sanzionatorio in materia edilizia e quindi l'og

getto dell'impugnativa è costituito dall'ingiunzione intesa come

provvedimento irrogativo della sanzione (tant'è che i vizi dedotti

riguardano l'asserita illegittimità dell'esercizio del potere di ir

rogare la sanzione e non altro); la competenza giurisdizionale

appartiene perciò a questo Consiglio di Stato.

È invece fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Infatti, come risulta dagli atti del processo, l'ingiunzione di

pagamento della sanzione (atto impugnato e portante la data del

31 agosto 1977) era stata preceduta dall'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria n. 9243 del 21 luglio 1976, che era

stata portata a conoscenza dell'interessato, il quale nessuna con

testazione ha mosso in proposito.

Orbene il ricorrente non ha impugnato tale provvedimento, che è quello immediatamente lesivo del suo interesse legittimo, ma ha proposto gravame contro l'ingiunzione di pagamento la

quale, essendo stata preceduta dall'ordinanza, va considerata quale atto meramente esecutivo o attuativo di quella; per di più ha dedotto censure concernenti l'ordinanza e non l'atto impugnato.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile appunto perché proposto non contro l'atto lesivo, ma contro il provvedi mento attuativo.

Del resto, se anche si volesse considerare il ricorso rivolto anche contro l'ordinanza, esso sarebbe intempestivo perché noti ficato il 14 novembre 1977 quando erano ampiamente trascorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza emanata, come già detto, in data 21 luglio 1976.

Da quanto sopra detto discende che l'esame del merito è

precluso.

CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; decisione 27 aprile 1982, n. 309; Pres. Mezzanotte, Est. Lignani; Tomasicchio (Avv.

Tomasicchio, Vitaliani) c. Pres. cons, ministri, Min. finanze

(Avv. dello Stato Angelini Rota). Annulla T.A.R. Lazio, Sez. I,

30 settembre 1981, n. 714.

Tributi in genere — Contenzioso tributario — Commissione tri

butaria centrale — Componenti — Requisiti — Susssitenza al

momento della nomina — Sufficienza (D. p. r. 26 ottobre 1972

n. 636, revisione della disciplina del contenzioso tributario,

art. 9).

L'appartenenza a determinate categorie di pubblici funzionari è

presupposto per la legittimità della nomina a membro della

Commissione tributaria centrale, ma non è anche condizione per

la conservazione dell'incarico, pertanto il sopravvenuto collo

camento a riposo nella categoria di provenienza non comporta

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PARTE TERZA

anche la perdita dell'incarico, che segue al compimento di uno

speciale limite di età. (1)

Diritto. — La legittimità del provvedimento impugnato in pri mo grado dall'avv. Tomasicchio va verificata in stretta aderenza alla motivazione in esso enunciata, con esclusione di altre que stioni che, pur ampiamente dibattute agli atti processuali, sono in realtà estranee a quella motivazione.

Ciò posto, si osserva che il decreto presidenziale, con cui è stata dichiarata la decadenza dell'avv. Tomasicchio da compo nente della Commissione tributaria centrale, si basa, in sostanza, sulle due seguenti affermazioni: a) l'interessato, già nominato

componente della Commissione tributaria centrale in base all'art. 9. 1" comma, d.p.r. n. 636/72 (e precisamente in qualità di sosti tuto avvocato generale dello Stato in servizio), essendosi poi col locato a riposo ed iscritto all'albo dei professionisti legali, « rien tra in una categoria diversa da quella cui prima apparteneva»; e cioè rientra nella previsione del 2° comma, e non più del 1°

comma; b) l'interessato « non si trova nelle condizioni volute dall'art. 9, 2° comma » (e cioè: anzianità di 10 anni di iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori; rinuncia all'iscri zione prima della nomina; limite di un sesto dei posti della com missione).

Ora, delle due affermazioni, la seconda (che consiste, in pra tica, in constatazioni di fatto) non è, di per sé, controversa; il

problema sorge invece per la prima, e cioè quella con cui si afferma che il possesso dei requisiti di partecipazione alla com missione va verificato con riguardo non già al titolo in base al

quale l'interessato è stato nominato, bensì con riguardo alla sua nuova qualificazione professionale di avvocato del libero foro.

11 collegio ritiene che questa affermazione non possa essere condivisa.

Nel sistema dell'art. 9 d.p.r. n. 636 del 1972 (contenzioso tri butario), l'appartenenza a determinate categorie di funzionari, magistrati, ecc.. è presupposto per la legittimità della nomina a membro della Commissione tributaria centrale, ma non è anche condizione per la conservazione dell'incarico, cosicché il soprav venuto collocamento a riposo nella categoria di provenienza non comporta anche la perdita dell'incarico (che segue al compimento di uno speciale limite di età); anzi, la nomina può essere con ferita anche a personale già a riposo. Non si può dire, dunque, che l'incarico nella commissione tributaria sia un accessorio o

(1) T.A.R. Lazio, sez. I, 30 settembre 198i, n. 714, ora annullata, leggesi in Trib. amm. reg., 1981. 1, 2970.

Per l'irrilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 9 d.p.r. 636/1972, nella parte in cui prevede che avvocati dello Stato ed impiegati dell'amministrazione finanziaria siano chiamati a far parte della Commissione tributaria centrale, nell'ipotesi in cui i compo nenti della sezione cui è assegnato il ricorso, che rivestono le an zidette qualifiche, siano stati già collocati a riposo, circostanza que sta che ha determinato il venir meno di ogni collegamento con il precedente apparato, v. Comm. trib. centr. 22 febbraio 1979, n. 2936, Foro it., Rep. 1979, voce Tributi in genere, n. 588.

Sulla legittimità costituzionale dell'art. 9 d.p.r. 636/1972 v. pure Corte cost. 3 agosto 1976, n. 215, id., 1976, I, 2057, con nota di richiami, nel senso dell'infondatezza; Cass. 19 novembre 1979, n. 6028, id., Rep. 1980, voce cit., n. 917; 8 giugno 1979, n. 3253 e 9 maggio 1979, n. 2644, id.. Rep. 1979, voce cit., nn. 586, 587; 6 luglio 1977, n. 2953, id., Rep. 1977, voce cit., n. 464, secondo cui la questione di costituzionalità è irrilevante, se prospettata nel ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Commissione tributaria cen trale, poiché non avendo le sentenze dichiarative di incostituzionalità ef fetto retroattivo, l'eventuale accoglimento della questione non po trebbe esplicare alcun effetto sulla decisione su cui si è esaurita l'at tività di tale organo; Comm. trib. centr. 6 maggio 1977, n. 5840, id., Rep. 1978, voce cit., n. 454, commentata da Granelli, in Bol lettino trib.. 1978, 1228, per la manifesta infondatezza.

tn ordine alla composizione delle commissioni tributarie v., da ultimo, Cass. 21 settembre 1981, n. 5161, Foro it., 1982, 1, 735, con nota di richiami, secondo cui la commissione tributaria di I grado è legittimamente composta, insieme al presidente e ad un terzo mem bro, dal vicepresidente, che non ha come sua unica funzione quella vicaria del presidente.

Per la incostituzionalità dell'art. 12, 5° comma, d.p.r. 636/1972 che escludeva dal diritto ai compensi per la partecipazione alla deci sione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle commissioni di 1 e di 11 grado che fossero impiegati amministrativi dello Stato con trattamento retributivo onnicomprensivo, v. Corte cost. 14 luglio 1982, n. 130, id., 1982, 1, 3011, con nota di richiami.

Il recente d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739 {Le leggi, 1981, 1850), conte nente norme integrative e correttive al d.p.r. 636/1972, non ha modi ficato l'art. 9.

una estensione del rapporto di servizio, si da seguirne le vicende. Interrotto il rapporto di servizio, l'incarico rimane, trovando la sua ragion sufficiente nell'atto di nomina, e questo la sua legit timazione nel pregresso rapporto (e, ove occorra, nella designa zione di cui al penult, comma dell'art. 9).

In questa luce, pare ovvio che qualora tra le vicende succes sive alla nomina vi sia « anche » l'acquisto di un titolo ulteriore

che, congiunto ad altri requisiti ed alla scelta discrezionale del l'amministrazione. potrebbe costituire presupposto per una nuova

nomina, tale vicenda sia di per sé irrilevante ai fini del possesso attuale dei requisiti di partecipazione alla commissione. In tale

evenienza, infatti, l'interessato non perde alcuno dei requisiti che avevano reso legittima la sua nomina tuttora efficace, ma accre sce la sua personalità con un nuovo requisito.

Non pare quindi sostenibile che si debba ora far pfcrno su detto nuovo requisito, per verificare se sussistano anche quelle specifiche condizioni che, sole, lo renderebbero valido presup posto di una nuova nomina e per concludere, in caso negativo, che l'interessato non è in possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Il provvedimento impugnato risulta perciò erroneo e deve essere annullato. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti del l'amministrazione e resta altresì impregiudicata, siccome estranea, come si è accennato, a! decreto impugnato, la questione della

compatibilità tra appartenenza alla Commissione tributaria centrale ed esercizio della libera professione legale.

CORTE DEI CONTI; Sezioni riunite; ordinanza 17 novembre 1982, n. 73/0; Pres. Terranova, Rei. Merolla, P.M. Mancu so; Proc. gen. c. Domingo ed altri (Avv. Coronas, Pascasio, Pa lermo, Iezzi).

CORTE DEI CONTI;

Corte dei conti — Giurisdizione in materia di pensioni — Ap pello — Esclusione — Questione non manifestamente infon data di costituzionalità (Cost., art. 3, 111, 125; r. d. 12 luglio 1934 n. 1214, t. u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, art. 3, 67).

Corte dei conti — Giudizio d'appello in materia di pensioni —

Sospensione del giudizio per questione di legittimità costitu zionale sull'ammissibilità dell'appello — Sospensione dell'ese cuzione della decisione impugnata su istanza dell'appellante (R. d. 13 agosto 1933 n. l'038, regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 91).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alla Corte costituzionale) la questione di legittimità costituzio nale degli art. 3, 1" comma, ultima parte, e 67 r. d. 12 luglio 1534 n. 1214, nella parte in cui non prevedono l'appellabilità davanti alle sezioni riunite delle decisioni emesse in materia di pensioni dalle sezioni singole centrali e regionali della Corte dei conti, in riferimento agli art. 3, 11 e 125 Cost. ( 1)

(1) Le sezioni riunite della Corte dei conti risolvono in modo me ditatamente diverso la questione che avevano già affrontato con la decisione 20 aprile 1978, n. 204/A, Foro it., 1979, III, 29, con nota di richiami. Per giustificare il mutamento di opinione, l'ordinanza fa riferimento ad argomenti diversi da quelli allora esaminati: la irrazionalità interna di un sistema che consente l'appellabilità delle sentenze rese in tema di trattamento di pensione soltanto per taluni pubblici dipendenti, per i quali in materia non sussiste la giurisdi zione della Corte dei conti, con riferimento a Corte cost. 3 aprile 1982, n. 69, id., 1982, I, 1213, con nota di richiami (la sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, ult. comma, r. d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui sancisce l'inappellabilità delle sentenze rese, in sede di opposizione allo stato passivo, su cre diti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, motivando non su di un principio costituzionale di appellabilità generalizzata, di cui ha escluso la sussistenza al di fuori dell'art. 125 Cost., ma sull'irrazionalità della discriminazione in tema di controversie di lavoro); la collocazione del giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti nella giurisdizione amministrativa o nella giurisdizione ci vile. La prima soluzione (sulla quale, in dottrina, v. in diverso senso Buscema, Trattato di contabilità pubblica, Milano, 1979, I, 793; A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1982. 1044) comporterebbe l'applicabilità del principio dell'appellabilità, ai sensi dell'art. 125 Cost.: l'ordinanza richiama la sentenza della Corte ccst. 1° febbraio 1982. n. 8, Foro it., 1982. 1, 329, con nota di richiami, resa sulla norma che limitava la possibilità di appellare le ordinanze

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