Sezione IV; decisione 27 marzo 1961, n. 198; Pres. D'Avino P., Est. Piga; Cosentino (Avv.Grimaldi) c. Ministero dell'agricoltura e foresteSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 23/24-25/26Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152014 .
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PARTE TERZA
Due società possono assumere congiuntamente l'esercizio di
un'autolinea, ma VAmministrazione, nel valutare i diritti
di preferenza, deve tener conto separatamente delle posi zioni precostituite dell'una e dell'altra. (2)
La Sezione, ecc. — Ragioni di identità obiettiva
consigliano la riunione dei due ricorsi, la cui trattazione
unica consente di esaminare congiuntamente i mezzi d'im
pugnativa che in essi appaiono comuni e di sottoporre a
separato esame quanto, nell'imo o nell'altro, è singolar mente trattato.
Circoscritto soltanto all'interesse della Y.e.t.a. è il
primo dei motivi da essa dedotti, in quanto essa sola, in data 8 agosto 1957, ebbe a presentare proposte che non
furon prese in considerazione ; del che muove doglianza. La ricorrente non contesta che l'Ispettorato, in una sua
nota del 12 luglio, abbia dichiarato che ogni eventuale
proposta successiva alla riunione compartimentale dell'I]
luglio avrebbe dovuto pervenirgli entro lo stesso mese di
luglio ; eccepisce, peraltro, che illegittimamente l'Ammi
nistrazione ha dato al termine così imposto efficacia peren
toria, in proposito, e indipendentemente dal fatto che la
perentorietà appariva imposta da quelle stesse ragioni di
pubblico interesse, che erano esposte dall'Ispettorato nella
assegnazione di qusl termine.
La Sezione osserva che la pubblica Amministrazione
ha la facoltà, ma non l'obbligo, di prendere in considerazione
ogni domanda che le pervenga prima che essa abbia defi
nitivamente deliberato in merito alla concessione di una
autolinea, ma dopo che la riunione compartimentale abbia
già fornito ogni elemento per tale deliberazione. Tale
principio, già affermato da questo Consesso (Sez. IV n. 398
dell'll giugno 1954, Foro it., Rep. 1954, voce Automobili
(servizio), n. 40), non è se non una conferma del generale
principio, secondo il quale in ogni procedimento ammini
strativo l'Amministrazione, ove la legge non disponga
espressamente in contrario, può stabilire i termini per il
compimento degli atti relativi ai singoli stadi del procedi mento stesso. Termini i quali, come ben rileva la difesa
erariale, sono sempre perentori per le parti private, mentre
dipende dalla natura dei diversi rapporti la possibilità
per l'Amministrazione di derogarvi. (Omissis) Comune ai due ricorsi (3° motivo della V.e.t.a.. 2° mo
tivo, lett. 6, della S.i.t.a.) è la censura mossa al fatto
che l'Amministrazione abbia ammesso all'istnittoria, con
giuntamente. le domande delle Società Gattiani-Nardi e
S.a.t.e.m.
Deriverebbe da tale comportamento l'aver considerato
le due Imprese come fornite di unica personalità giuridica ai fini della concessione ; l'avere, in contrasto con l'art. 5
legge 28 settembre 1939 n. 1822, riconosciuto alle due Aziende
un diritto di preferenza, attribuendo loro una pregressa
posizione concessionale quale organismo unitario ; l'avere
riconosciuto che la Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. abbiano
sostanzialmente posto in essere « una nuova riorganizza zione », attribuendo a questa, sommandole, le posizioni
giuridiche di ciascuna delle due Imprese. La censura appare infondata. In via preliminare è da
condividere il rilievo fatto dalle difese delle parti resistenti :
costituite secondo le prescrizioni dell'art. 2249 cod. civ.,
la Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. sono due Società cui nulla
Sulla facoltà per l'Amministrazione di porre termini per la
presentazione delle domande di concessione di autolinee, v. Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 1001, n. 193, retro, 16, con
ampia nota di richiami.
L'obbligo per l'Amministrazione di procedere all'esame ed alla comparazione delle proposte e delle offerte delle ditte con correnti in pubbliche riunioni compartimentali, stabilito con circolare del Ministero d i trasporti del 16 aprile 1049, n. 12191, è attualmente regolato dalla circolare 18 luglio 1955, n. 21506.
(2) Non risultano precedenti in termini. Per un accenno sulla possibilità di istituire un « pool » delle
aziende concessionarie della zona, attraverso un accordo delle
singole Imprese, vedi, in motivazione, Cons. Stato. Sez. IV, 18 febbraio 1955, n. 131, Foro it., 1955, III, 144.
vieta di svolgere congiuntamente quelle attività il cui
svolgimento è a ciascuna di esse consentito. Errato è l'as
sunto che l'Amministrazione abbia esaminato le domande
ed abbia su di esse deciso, come se provenissero da un unico
soggetto, fornito di autonoma personalità giuridica : dal
provvedimento impugnato si rileva che la valutazione del
diritto di preferenza fu fatta in relazione alle situazioni
precostituite, rispettivamente, della Gattiani-Nardi, con il
servizio Case Bortolani-Marzabotto-Bologna, e della S.a.t.e.m
con l'autolinea Medelana-Sasso Marconi-Bologna. La fini
timità rispetto al nuovo servizio è riconosciuta sussistere
con separato riferimento alla posizione dell'una e dell'altra
Impresa. Sta in fatto, poi, clie nessuna fusione si è attuata fra la
Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. : l'esercizio in pool di una
determinata attività da parte di due aziende non annulla
la rispettiva autonomia ; nò dà luogo al costituirsi di un
nuovo organismo. A così chiaro principio l'Amministrazione
appare essersi attenuta, col valutare i titoli di preferenza di ciascuna Impresa, indipendentemente da quelli dell'altra.
Col suo 4° mezzo d'impugnativa, la V.e.t.a. denun
zia altra violazione dell'art. 5 legge 28 settembre 1939 n.
1822 : illegittimamente l'Amministrazione avrebbe ammesso
la finitimità fra il servizio controverso e quelli della Gat
tiani-Nardi e della S.a.t.e.m., escludendola per i servizi
della ricorrente ; illegittimamente si sarebbe considerato
irrilevante il danno economico che il nuovo servizio, con
cesso ad altra impresa, avrebbe determinato per i preesi stenti servizi della V.e.t.a. medesima.
Precise confutazioni a tali censure hanno opposto, in
memoria ed oralmente, così la difesa erariale, come il
patrocinio delle Imprese resistenti. Nè deve qui emettersi
un giudizio di legittimità su decisioni di palese contenuto
tecnico : il Collegio rileva soltanto che alle suaccennate con
futazioni dà fondamento il copioso materiale del quale esso ha potuto disporre, costituito da orari, itinerari, tempo di frequenza dei servizi delle varie imprese e da una ricca
documentazione cartografica. (Omissis) Per questi motivi, respinge, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 27 marzo 1961, n. 198 ; Pres. D'A
vino P., Est. Pig-a ; Cosentino (Avv. Grimaldi) c. Mi
nistero dell'agricoltura e foreste.
Agricoltura — Itiiorma ioiuliaria -— Decreto til espro
prio — Illegittimità — Obbligo di « restitutio in
integrum » — Contenuto — Adempimento — Ri eorso al Consiglio di Stato — Fattispecie (B. d.
26 giugno 1924 n. 1054, t. ti. delle leggi sul Consiglio di Stato, art. 27, n. 4).
L'obbligo di reintegrazione in forma specifica nascente da
sentenza del giudice ordinario, conseguente alla declarato ria di illegittimità, da parte della Corte costituzionale, di decreto di esproprio ai fini della riforma fondiaria, si
concreta nella restituzione dei beni illegittimamente espro
priati ; il suo adempimento non può essere disposto dal
giudice ordinario, ma è affidato alla stessa Amministra
zione e, nella sua inerzia, è ordinato dal Consiglio di Stato con le modalità e nei limiti di cui all'art. 27, n. 4, t. u. 26
giugno 1924 n. 1054 (nella specie, il Consiglio di Stato, dichiarato che l'obbligo di conformarsi al giudicato con
siste nella restituzione di una determinata estensione di
terreno, ha ordinato all'ente di riforma di provvedere al
l'emanazione degli atti e al compimento delle operazioni necessarie per procedere alla materiale consegna dei ter
reni stessi, in moda che la restituzione avvenga in un dato
termine). (1)
(1) Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario a cono scere della domanda di restituzione di beni illegittimamente
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
La Sezione, ecc. — Il ricorso giurisdizionale all'esame della Sezione è stato proposto per l'adempimento da parte dell'Opera valorizzazione Sila dell'obbligo di conformarsi al
giudicato, nascente da una sentenza del Tribunale di Co
senza, conseguenziale a una pronuncia della Corte costi
tuzionale dichiarativa dell'illegittimità del decreto pres. 16
settembre 1951 n. 1022 « per la parte in cui espropria terreni
compresi nel limite di trecento ettari », garantito dall'art. 2
legge 12 maggio 1950 n. 230.
Secondo la tesi prospettata nel ricorso, l'obbligo di con
formarsi al giudicato nel caso deciso si concreterebbe nella
restituzione di Ha 25.10.45 in più espropriati ai fini della
riforma fondiaria.
Nella sentenza dei Giudici ordinari, passata in cosa
giudicata, si dichiara infatti che Giuseppe Cosentino « è
tuttora esclusivo e legittimo proprietario di Ha 25.10.45, che egli aveva ed ha il diritto di conservare in piena pro
prietà in virtù dell'art. 2 legge 12 maggio 1950 n. 230 ».
Ritiene la Sezione che il ricorso debba essere accolto.
Come è stato accennato nell'esposizione del fatto e
come è stato teste ripetuto, l'obbligo di cui si controverte,
pur derivando in via immediata dalla decisione del Tribu
nale di Cosenza e della Corte di appello di Catanzaro, si
collega ad una sentenza dichiarativa di illegittimità costi
tuzionale in parte qua del decreto legislativo, che ha di
sposto l'espropriazione, pronunziata dalla Corte costitu
zionale.
Questa sentenza, che, pur dichiarandone la illegittimità, in parte, faceva sopravvivere il decreto di esproprio, faceva
sorgere, ai fini della sua stessa attuazione, alcuni delicati
problemi. Anzitutto si doveva accertare l'esatta estensione della
superficie in più espropriata. Si sarebbe poi dovuto retti
ficare lo scorporo tenendo conto della situazione nel frat
tempo determinatasi per effetto dei piani di trasformazione
e delle assegnazioni. Infine si sarebbe dovuto restituire al
Cosentino il possesso di alcuni terreni a suo tempo occu
pati per ima estensione eguale a quella in più espropriata. Ora, in applicazione dei principi generali sui limiti della
giurisprudenza ordinaria nelle controversie in cui sia inte
ressata una Amministrazione pubblica, non tutte le que stioni conseguenti alla illegittimità parziale dell'esproprio avrebbero potuto essere esaminate dal Tribunale che aveva
proposto il giudizio di costituzionalità e innanzi al quale il processo era stato riassunto.
Ed infatti, anche a voler prescindere da quei problemi che sorgono a proposito dell'efficacia delle decisioni della
Corte costituzionale dichiarative dell'illegittimità costitu
zionale solo in parte, non si può negare che la giurisdizione del giudice ordinario, in questo settore della riforma fon
diaria, in relazione ai fini di pubblico generale interesse
cui la riforma è istituzionalmente preordinata e anche a
causa dell'attività svolta dagli enti in sede di esecuzione
delle leggi di riforma, ancorché sia intervenuta una deci
sione della Corte costituzionale, trovi nell'art. 4 legge aboli
trice del contenzioso amministrativo l'insuperabile ostacolo all'emanazione di sentenze che dispongano la reintegrazione in forma specifica.
Ma questo non significa che la reintegrazione in forma
specifica non costituisca egualmente il contenuto di uno
espropriati, v., da ultimo, App. Firenze 13 maggio 1960, Foro
it., 1961, X, 532, con ampia nota di richiami. Nello stesso senso, per il caso di annullamento di un atto
espropriativo da parte del Consiglio di Stato, Itrso, Giudicato in materia di espropriazione ed esecuzione da parte della pubblica amministrazione, in Corriere amm., 1960, 1231 (comunicazione presentata al Convegno sull'esecuzione del giudicato svoltosi a
Napoli nell'aprile del 1959) ; mentre, nel medesimo caso, ha
ritenuto esperibile per la reintegrazione della posizione soggettiva del privato, l'azione davanti al giudice ordinario e non (salvo il caso in cui alla realizzazione del diritto leso si opponga una funzione pubblica) il ricorso ex art. 27, n. 4, Selvaggi, Esecu zione del giudicato di annullamento di un decreto di espropriazione, in Acque, bonifiche e costruzioni, 1960, 120 (intervento nel mede
simo Convegno).
specifico obbligo giuridico che incombe agli enti di riforma.
Significa soltanto che l'adempimento di siffatto obbligo è affidato alla stessa Amministrazione e, in sostituzione o
surrogazione di essa, e nel presupposto della sua inerzia, a questo Consiglio con le modalità e nei limiti di cui al
l'art. 27, n. 4, t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato.
Il ricorrente Cosentino, diffidando ritualmente l'Ammi
nistrazione ad ottemperare al giudicato e successivamente
adendo a questo Consiglio per chiedere l'adempimento
specifico dell'obbligo di restituzione cui l'Amministrazione
era tenuta (ai sensi del 2° comma dell'art. 4 legge 20 marzo
1865), ha esercitato un diritto che la legge gli riconosce e
che a questo Consiglio compete di garantire. E poiché l'Opera valorizzazione Sila, rispondendo alla
richiesta della segreteria di questa Sezione, non ha dedotto
l'esistenza di circostanze di fatto che potessero concretare
un impedimento giuridicamente apprezzabile alla restitu
zione, la Sezione deve dichiarare che l'obbligo di confor
marsi al giudicato del giudice ordinario e della Corte costi tuzionale si concreta nella restituzione di terreni in più
espropriati e complessivamente estesi a Ha 25.10.45.
L'Opera per la valorizzazione Sila dovrà pertanto prov vedere all'emanazione degli atti e al compimento delle
operazioni necessarie per procedere alla materiale consegna del possesso dei terreni stessi, in modo che la restituzione
avvenga non oltre la fine dell'annata agraria 1960-61.
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 7 giugno 1961, n. 337 ; Pres. Landi, Est. Cuccia ; Aletti (Avv. Selvaggi) c. Ministero delle
poste e telecomunicazioni, Prefetto di Cosenza (Avv. dello Stato Del Gbeco), Comune di Rogliano.
Espropriazione per pubblico interesse Scelta del
l'area (la parte «li Amministrazione statale con
la cooperazione «lei comune — Legittimità — Pre
supposto.
Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del
l'area — Esame comparativo — Presupposto.
Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del
l'area — Idoneità — Valutazione -— Insindacabilità.
Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del
l'area -— Deliberazione della f|iunta municipale —
Delega da parte del consiglio comunale — Am
missibilità.
Espropriazione per pubblico interesse — Opere pub bliche a carico dello Stato — Dichiarazione di pub blica utilità — Piano finanziario — Necessità —
Insussistenza.
In tema dì espropriazione per pubblico interesse, l'essersi
il comune offerto di cedere gratuitamente all'Amministra zione statale un'area da esso scelta e con Vimpegno di
acquistarla a proprie spese, non costituisce motivo di
illegittimità del provvedimento con il quale detta Ammini
strazione abbia dichiarato l'urgenza e l'indifferibilità
dell'opera pubblica da costruire su tale area e del provve dimento prefettizio di occupazione di urgenza della stessa,
quando risulti che il comune si sia limitato a cooperare al fine di facilitare la costruzione dell'opera (nella specie,
edificio postale), ma che la scelta definitiva dell'area
all'uopo designata sia stata fatta dalla competente Ammi
nistrazione dello Stato. (1)
(1) In fattispecie in cui si trattava di qualificare il negozio
giuridico di cessione gratuita da parte di un comune allo Stato
dell'immobile da espropriare, è stato precisato che la gratuità del trasferimento dell'immobile assoggettato ad espropriazione, non priva l'accordo, del quale forma oggetto, della natura di ne
gozio di diritto pubblico, perchè sia realizzata la finalità di pub blico interesse: Cass. 30 giugno I960, n. 1723. Foro it.. 1960, I,
1089, con nota di richiami.
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