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Sezione IV; decisione 27 marzo 1961, n. 198; Pres. D'Avino P., Est. Piga; Cosentino (Avv. Grimaldi)...

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Sezione IV; decisione 27 marzo 1961, n. 198; Pres. D'Avino P., Est. Piga; Cosentino (Avv. Grimaldi) c. Ministero dell'agricoltura e foreste Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 23/24-25/26 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152014 . Accessed: 25/06/2014 07:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 07:57:48 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione IV; decisione 27 marzo 1961, n. 198; Pres. D'Avino P., Est. Piga; Cosentino (Avv. Grimaldi) c. Ministero dell'agricoltura e foreste

Sezione IV; decisione 27 marzo 1961, n. 198; Pres. D'Avino P., Est. Piga; Cosentino (Avv.Grimaldi) c. Ministero dell'agricoltura e foresteSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 23/24-25/26Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152014 .

Accessed: 25/06/2014 07:57

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PARTE TERZA

Due società possono assumere congiuntamente l'esercizio di

un'autolinea, ma VAmministrazione, nel valutare i diritti

di preferenza, deve tener conto separatamente delle posi zioni precostituite dell'una e dell'altra. (2)

La Sezione, ecc. — Ragioni di identità obiettiva

consigliano la riunione dei due ricorsi, la cui trattazione

unica consente di esaminare congiuntamente i mezzi d'im

pugnativa che in essi appaiono comuni e di sottoporre a

separato esame quanto, nell'imo o nell'altro, è singolar mente trattato.

Circoscritto soltanto all'interesse della Y.e.t.a. è il

primo dei motivi da essa dedotti, in quanto essa sola, in data 8 agosto 1957, ebbe a presentare proposte che non

furon prese in considerazione ; del che muove doglianza. La ricorrente non contesta che l'Ispettorato, in una sua

nota del 12 luglio, abbia dichiarato che ogni eventuale

proposta successiva alla riunione compartimentale dell'I]

luglio avrebbe dovuto pervenirgli entro lo stesso mese di

luglio ; eccepisce, peraltro, che illegittimamente l'Ammi

nistrazione ha dato al termine così imposto efficacia peren

toria, in proposito, e indipendentemente dal fatto che la

perentorietà appariva imposta da quelle stesse ragioni di

pubblico interesse, che erano esposte dall'Ispettorato nella

assegnazione di qusl termine.

La Sezione osserva che la pubblica Amministrazione

ha la facoltà, ma non l'obbligo, di prendere in considerazione

ogni domanda che le pervenga prima che essa abbia defi

nitivamente deliberato in merito alla concessione di una

autolinea, ma dopo che la riunione compartimentale abbia

già fornito ogni elemento per tale deliberazione. Tale

principio, già affermato da questo Consesso (Sez. IV n. 398

dell'll giugno 1954, Foro it., Rep. 1954, voce Automobili

(servizio), n. 40), non è se non una conferma del generale

principio, secondo il quale in ogni procedimento ammini

strativo l'Amministrazione, ove la legge non disponga

espressamente in contrario, può stabilire i termini per il

compimento degli atti relativi ai singoli stadi del procedi mento stesso. Termini i quali, come ben rileva la difesa

erariale, sono sempre perentori per le parti private, mentre

dipende dalla natura dei diversi rapporti la possibilità

per l'Amministrazione di derogarvi. (Omissis) Comune ai due ricorsi (3° motivo della V.e.t.a.. 2° mo

tivo, lett. 6, della S.i.t.a.) è la censura mossa al fatto

che l'Amministrazione abbia ammesso all'istnittoria, con

giuntamente. le domande delle Società Gattiani-Nardi e

S.a.t.e.m.

Deriverebbe da tale comportamento l'aver considerato

le due Imprese come fornite di unica personalità giuridica ai fini della concessione ; l'avere, in contrasto con l'art. 5

legge 28 settembre 1939 n. 1822, riconosciuto alle due Aziende

un diritto di preferenza, attribuendo loro una pregressa

posizione concessionale quale organismo unitario ; l'avere

riconosciuto che la Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. abbiano

sostanzialmente posto in essere « una nuova riorganizza zione », attribuendo a questa, sommandole, le posizioni

giuridiche di ciascuna delle due Imprese. La censura appare infondata. In via preliminare è da

condividere il rilievo fatto dalle difese delle parti resistenti :

costituite secondo le prescrizioni dell'art. 2249 cod. civ.,

la Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. sono due Società cui nulla

Sulla facoltà per l'Amministrazione di porre termini per la

presentazione delle domande di concessione di autolinee, v. Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 1001, n. 193, retro, 16, con

ampia nota di richiami.

L'obbligo per l'Amministrazione di procedere all'esame ed alla comparazione delle proposte e delle offerte delle ditte con correnti in pubbliche riunioni compartimentali, stabilito con circolare del Ministero d i trasporti del 16 aprile 1049, n. 12191, è attualmente regolato dalla circolare 18 luglio 1955, n. 21506.

(2) Non risultano precedenti in termini. Per un accenno sulla possibilità di istituire un « pool » delle

aziende concessionarie della zona, attraverso un accordo delle

singole Imprese, vedi, in motivazione, Cons. Stato. Sez. IV, 18 febbraio 1955, n. 131, Foro it., 1955, III, 144.

vieta di svolgere congiuntamente quelle attività il cui

svolgimento è a ciascuna di esse consentito. Errato è l'as

sunto che l'Amministrazione abbia esaminato le domande

ed abbia su di esse deciso, come se provenissero da un unico

soggetto, fornito di autonoma personalità giuridica : dal

provvedimento impugnato si rileva che la valutazione del

diritto di preferenza fu fatta in relazione alle situazioni

precostituite, rispettivamente, della Gattiani-Nardi, con il

servizio Case Bortolani-Marzabotto-Bologna, e della S.a.t.e.m

con l'autolinea Medelana-Sasso Marconi-Bologna. La fini

timità rispetto al nuovo servizio è riconosciuta sussistere

con separato riferimento alla posizione dell'una e dell'altra

Impresa. Sta in fatto, poi, clie nessuna fusione si è attuata fra la

Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. : l'esercizio in pool di una

determinata attività da parte di due aziende non annulla

la rispettiva autonomia ; nò dà luogo al costituirsi di un

nuovo organismo. A così chiaro principio l'Amministrazione

appare essersi attenuta, col valutare i titoli di preferenza di ciascuna Impresa, indipendentemente da quelli dell'altra.

Col suo 4° mezzo d'impugnativa, la V.e.t.a. denun

zia altra violazione dell'art. 5 legge 28 settembre 1939 n.

1822 : illegittimamente l'Amministrazione avrebbe ammesso

la finitimità fra il servizio controverso e quelli della Gat

tiani-Nardi e della S.a.t.e.m., escludendola per i servizi

della ricorrente ; illegittimamente si sarebbe considerato

irrilevante il danno economico che il nuovo servizio, con

cesso ad altra impresa, avrebbe determinato per i preesi stenti servizi della V.e.t.a. medesima.

Precise confutazioni a tali censure hanno opposto, in

memoria ed oralmente, così la difesa erariale, come il

patrocinio delle Imprese resistenti. Nè deve qui emettersi

un giudizio di legittimità su decisioni di palese contenuto

tecnico : il Collegio rileva soltanto che alle suaccennate con

futazioni dà fondamento il copioso materiale del quale esso ha potuto disporre, costituito da orari, itinerari, tempo di frequenza dei servizi delle varie imprese e da una ricca

documentazione cartografica. (Omissis) Per questi motivi, respinge, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 27 marzo 1961, n. 198 ; Pres. D'A

vino P., Est. Pig-a ; Cosentino (Avv. Grimaldi) c. Mi

nistero dell'agricoltura e foreste.

Agricoltura — Itiiorma ioiuliaria -— Decreto til espro

prio — Illegittimità — Obbligo di « restitutio in

integrum » — Contenuto — Adempimento — Ri eorso al Consiglio di Stato — Fattispecie (B. d.

26 giugno 1924 n. 1054, t. ti. delle leggi sul Consiglio di Stato, art. 27, n. 4).

L'obbligo di reintegrazione in forma specifica nascente da

sentenza del giudice ordinario, conseguente alla declarato ria di illegittimità, da parte della Corte costituzionale, di decreto di esproprio ai fini della riforma fondiaria, si

concreta nella restituzione dei beni illegittimamente espro

priati ; il suo adempimento non può essere disposto dal

giudice ordinario, ma è affidato alla stessa Amministra

zione e, nella sua inerzia, è ordinato dal Consiglio di Stato con le modalità e nei limiti di cui all'art. 27, n. 4, t. u. 26

giugno 1924 n. 1054 (nella specie, il Consiglio di Stato, dichiarato che l'obbligo di conformarsi al giudicato con

siste nella restituzione di una determinata estensione di

terreno, ha ordinato all'ente di riforma di provvedere al

l'emanazione degli atti e al compimento delle operazioni necessarie per procedere alla materiale consegna dei ter

reni stessi, in moda che la restituzione avvenga in un dato

termine). (1)

(1) Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario a cono scere della domanda di restituzione di beni illegittimamente

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

La Sezione, ecc. — Il ricorso giurisdizionale all'esame della Sezione è stato proposto per l'adempimento da parte dell'Opera valorizzazione Sila dell'obbligo di conformarsi al

giudicato, nascente da una sentenza del Tribunale di Co

senza, conseguenziale a una pronuncia della Corte costi

tuzionale dichiarativa dell'illegittimità del decreto pres. 16

settembre 1951 n. 1022 « per la parte in cui espropria terreni

compresi nel limite di trecento ettari », garantito dall'art. 2

legge 12 maggio 1950 n. 230.

Secondo la tesi prospettata nel ricorso, l'obbligo di con

formarsi al giudicato nel caso deciso si concreterebbe nella

restituzione di Ha 25.10.45 in più espropriati ai fini della

riforma fondiaria.

Nella sentenza dei Giudici ordinari, passata in cosa

giudicata, si dichiara infatti che Giuseppe Cosentino « è

tuttora esclusivo e legittimo proprietario di Ha 25.10.45, che egli aveva ed ha il diritto di conservare in piena pro

prietà in virtù dell'art. 2 legge 12 maggio 1950 n. 230 ».

Ritiene la Sezione che il ricorso debba essere accolto.

Come è stato accennato nell'esposizione del fatto e

come è stato teste ripetuto, l'obbligo di cui si controverte,

pur derivando in via immediata dalla decisione del Tribu

nale di Cosenza e della Corte di appello di Catanzaro, si

collega ad una sentenza dichiarativa di illegittimità costi

tuzionale in parte qua del decreto legislativo, che ha di

sposto l'espropriazione, pronunziata dalla Corte costitu

zionale.

Questa sentenza, che, pur dichiarandone la illegittimità, in parte, faceva sopravvivere il decreto di esproprio, faceva

sorgere, ai fini della sua stessa attuazione, alcuni delicati

problemi. Anzitutto si doveva accertare l'esatta estensione della

superficie in più espropriata. Si sarebbe poi dovuto retti

ficare lo scorporo tenendo conto della situazione nel frat

tempo determinatasi per effetto dei piani di trasformazione

e delle assegnazioni. Infine si sarebbe dovuto restituire al

Cosentino il possesso di alcuni terreni a suo tempo occu

pati per ima estensione eguale a quella in più espropriata. Ora, in applicazione dei principi generali sui limiti della

giurisprudenza ordinaria nelle controversie in cui sia inte

ressata una Amministrazione pubblica, non tutte le que stioni conseguenti alla illegittimità parziale dell'esproprio avrebbero potuto essere esaminate dal Tribunale che aveva

proposto il giudizio di costituzionalità e innanzi al quale il processo era stato riassunto.

Ed infatti, anche a voler prescindere da quei problemi che sorgono a proposito dell'efficacia delle decisioni della

Corte costituzionale dichiarative dell'illegittimità costitu

zionale solo in parte, non si può negare che la giurisdizione del giudice ordinario, in questo settore della riforma fon

diaria, in relazione ai fini di pubblico generale interesse

cui la riforma è istituzionalmente preordinata e anche a

causa dell'attività svolta dagli enti in sede di esecuzione

delle leggi di riforma, ancorché sia intervenuta una deci

sione della Corte costituzionale, trovi nell'art. 4 legge aboli

trice del contenzioso amministrativo l'insuperabile ostacolo all'emanazione di sentenze che dispongano la reintegrazione in forma specifica.

Ma questo non significa che la reintegrazione in forma

specifica non costituisca egualmente il contenuto di uno

espropriati, v., da ultimo, App. Firenze 13 maggio 1960, Foro

it., 1961, X, 532, con ampia nota di richiami. Nello stesso senso, per il caso di annullamento di un atto

espropriativo da parte del Consiglio di Stato, Itrso, Giudicato in materia di espropriazione ed esecuzione da parte della pubblica amministrazione, in Corriere amm., 1960, 1231 (comunicazione presentata al Convegno sull'esecuzione del giudicato svoltosi a

Napoli nell'aprile del 1959) ; mentre, nel medesimo caso, ha

ritenuto esperibile per la reintegrazione della posizione soggettiva del privato, l'azione davanti al giudice ordinario e non (salvo il caso in cui alla realizzazione del diritto leso si opponga una funzione pubblica) il ricorso ex art. 27, n. 4, Selvaggi, Esecu zione del giudicato di annullamento di un decreto di espropriazione, in Acque, bonifiche e costruzioni, 1960, 120 (intervento nel mede

simo Convegno).

specifico obbligo giuridico che incombe agli enti di riforma.

Significa soltanto che l'adempimento di siffatto obbligo è affidato alla stessa Amministrazione e, in sostituzione o

surrogazione di essa, e nel presupposto della sua inerzia, a questo Consiglio con le modalità e nei limiti di cui al

l'art. 27, n. 4, t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato.

Il ricorrente Cosentino, diffidando ritualmente l'Ammi

nistrazione ad ottemperare al giudicato e successivamente

adendo a questo Consiglio per chiedere l'adempimento

specifico dell'obbligo di restituzione cui l'Amministrazione

era tenuta (ai sensi del 2° comma dell'art. 4 legge 20 marzo

1865), ha esercitato un diritto che la legge gli riconosce e

che a questo Consiglio compete di garantire. E poiché l'Opera valorizzazione Sila, rispondendo alla

richiesta della segreteria di questa Sezione, non ha dedotto

l'esistenza di circostanze di fatto che potessero concretare

un impedimento giuridicamente apprezzabile alla restitu

zione, la Sezione deve dichiarare che l'obbligo di confor

marsi al giudicato del giudice ordinario e della Corte costi tuzionale si concreta nella restituzione di terreni in più

espropriati e complessivamente estesi a Ha 25.10.45.

L'Opera per la valorizzazione Sila dovrà pertanto prov vedere all'emanazione degli atti e al compimento delle

operazioni necessarie per procedere alla materiale consegna del possesso dei terreni stessi, in modo che la restituzione

avvenga non oltre la fine dell'annata agraria 1960-61.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 7 giugno 1961, n. 337 ; Pres. Landi, Est. Cuccia ; Aletti (Avv. Selvaggi) c. Ministero delle

poste e telecomunicazioni, Prefetto di Cosenza (Avv. dello Stato Del Gbeco), Comune di Rogliano.

Espropriazione per pubblico interesse Scelta del

l'area (la parte «li Amministrazione statale con

la cooperazione «lei comune — Legittimità — Pre

supposto.

Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del

l'area — Esame comparativo — Presupposto.

Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del

l'area — Idoneità — Valutazione -— Insindacabilità.

Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del

l'area -— Deliberazione della f|iunta municipale —

Delega da parte del consiglio comunale — Am

missibilità.

Espropriazione per pubblico interesse — Opere pub bliche a carico dello Stato — Dichiarazione di pub blica utilità — Piano finanziario — Necessità —

Insussistenza.

In tema dì espropriazione per pubblico interesse, l'essersi

il comune offerto di cedere gratuitamente all'Amministra zione statale un'area da esso scelta e con Vimpegno di

acquistarla a proprie spese, non costituisce motivo di

illegittimità del provvedimento con il quale detta Ammini

strazione abbia dichiarato l'urgenza e l'indifferibilità

dell'opera pubblica da costruire su tale area e del provve dimento prefettizio di occupazione di urgenza della stessa,

quando risulti che il comune si sia limitato a cooperare al fine di facilitare la costruzione dell'opera (nella specie,

edificio postale), ma che la scelta definitiva dell'area

all'uopo designata sia stata fatta dalla competente Ammi

nistrazione dello Stato. (1)

(1) In fattispecie in cui si trattava di qualificare il negozio

giuridico di cessione gratuita da parte di un comune allo Stato

dell'immobile da espropriare, è stato precisato che la gratuità del trasferimento dell'immobile assoggettato ad espropriazione, non priva l'accordo, del quale forma oggetto, della natura di ne

gozio di diritto pubblico, perchè sia realizzata la finalità di pub blico interesse: Cass. 30 giugno I960, n. 1723. Foro it.. 1960, I,

1089, con nota di richiami.

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