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sezione IV; decisione 28 dicembre 2000, n. 7048; Pres. Catallozzi, Est. Di Napoli; Parlangeli (Avv....

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sezione IV; decisione 28 dicembre 2000, n. 7048; Pres. Catallozzi, Est. Di Napoli; Parlangeli (Avv. Sinagra, Sabatini) c. Min. interno e altro (Avv. dello Stato Caputi Jambrenghi), Trionfetti Dettore (Avv. Sanino), Cono e altri (Avv. Lubrano), Cossu (Avv. Gaito), Morganti e altri (Avv. Iannotta, D'Amato), Guido (Avv. Carratelli) e altri. Annulla Tar Lazio, sez. I, 25 novembre 1996, n. 2180 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 9 (SETTEMBRE 2001), pp. 421/422-425/426 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196687 . Accessed: 28/06/2014 09:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.62 on Sat, 28 Jun 2014 09:59:30 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 28 dicembre 2000, n. 7048; Pres. Catallozzi, Est. Di Napoli; Parlangeli (Avv.Sinagra, Sabatini) c. Min. interno e altro (Avv. dello Stato Caputi Jambrenghi), TrionfettiDettore (Avv. Sanino), Cono e altri (Avv. Lubrano), Cossu (Avv. Gaito), Morganti e altri (Avv.Iannotta, D'Amato), Guido (Avv. Carratelli) e altri. Annulla Tar Lazio, sez. I, 25 novembre 1996,n. 2180Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 9 (SETTEMBRE 2001), pp. 421/422-425/426Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196687 .

Accessed: 28/06/2014 09:59

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Premesso che le disposizioni sancite dagli art. 33, 5° comma, 1. n. 104 del 1992, e 20 1. n. 53 del 2000, trovano applicazione anche nei confronti degli appartenenti alle forze armate, in

quanto volte a tutelare valori fondamentali della persona umana

garantiti a livello costituzionale dagli art. 29, 1° comma, 30, 1°

comma, 32, 1° comma (cfr. Corte cost. 24 luglio 2000, n. 332, Foro it., 2000, I, 2739; Cass., sez. lav., 6 aprile 1999, n. 3306,

id., 1999,1, 2250); considerato, però, che i su richiamati art. 33, 5° comma, e 20

non configurano un diritto soggettivo di precedenza al trasferi

mento del familiare lavoratore, bensì un semplice interesse le

gittimo a scegliere la propria sede di servizio «ove possibile», in

quanto l'esigenza di tutela della persona handicappata deve es

sere fatta valere alla stregua del generale principio del bilancia

mento degli interessi, specie quando l'esercizio di tale facoltà

venga a ledere in misura consistente le aspettative di personale munito di titoli professionali poziori nonché le esigenze econo

miche ed organizzative del datore di lavoro — segnatamente per

i rapporti di lavoro pubblico non privatizzato — traducendosi in

un danno per la collettività (cfr. Cass., sez. lav., n. 3306 del

1999, cit.; Cons. Stato, commiss, spec., 19 gennaio 1998, n.

394/97, id., Rep. 1999, voce Invalidi civili e di guerra, n. 54); considerato che a fortiori tali argomentazioni valgono per i

compiti affidati alle forze armate — ex art. 52, 1° comma, Cost.,

degli appartenenti alle forze armate della legge quadro a tutela dei por tatori di handicap, nega il beneficio previsto dall'art. 33, 5° comma, 1.

104/92 al militare della guardia di finanza che aspirava all'avvicina

mento alla città di residenza di familiare disabile, per la prevalenza ri

conosciuta nella specie agli interessi della collettività, in relazione sia

alla presenza di altri aspiranti al trasferimento con titoli poziori sia alle

esigenze organizzative di un corpo militare. Il collegio ritiene implicitamente applicabile il beneficio introdotto

dalla norma in esame anche al caso di trasferimento, al contrario di

quanto ritenuto dalla Cassazione che, individuandone la ratio «nell'esi

genza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale convivenza» del lavoratore con il familiare disabile, ne limitava l'operatività al mo

mento della prima assegnazione della sede di lavoro con esclusione delle ipotesi di trasferimento in costanza di rapporto e, dopo la riforma

ex art. 19 1. 35/00, continua a richiedere il requisito della continuità

dell'assistenza (Cass. 20 gennaio 2001, n. 829, Foro it., 2001, I, 855, con nota di richiami).

Nel senso dell'ordinanza in epigrafe la predominante giurisprudenza amministrativa che ha deciso dando quasi sempre per scontata l'appli cabilità del citato art. 33, 5° comma, anche alle ipotesi di trasferimento, salvo a negarne in concreto il riconoscimento per la carenza degli altri

requisiti (oltre quello della convivenza fra il lavoratore e il disabile) ri

chiesti per l'applicabilità della disposizione, «subordinata non soltanto

alla vacanza e disponibilità del posto ma anche a tutti gli ulteriori ele

menti inerenti alle capacità ed alla professionalità del pubblico dipen dente, con riferimento ad altri aventi titolo, eventualmente maggior mente idonei alla funzione»: Cons. Stato, commiss, spec., 19 gennaio 1998, n. 394/97, id., Rep. 1999, voce Invalidi civili e di guerra, n. 54; sez. Ili 9 giugno 1998, n. 23/98, ibid., n. 60; Tar Sicilia 22 luglio 1998, n. 1580, ibid., n. 63, e 8 aprile 1999. n. 666, ibid., voce Istruzione pub blica, n. 220 (con riferimento al personale insegnante della pubblica istruzione); Tar Veneto 7 luglio 1998, n. 1307, ibid., voce Sanitario, n.

312 (con riferimento a personale del servizio sanitario nazionale); Cons. Stato, commiss, spec., 20 gennaio 1997. n. 369/96, id., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 542 (che sottolinea le esigenze

pubbliche connesse alla valutazione comparativa dei titoli professionali fra i vari aspiranti al posto); sez. II 5 aprile 1995, n. 3038/94, id.. Rep. 1996, voce Istruzione pubblica, n. 210; nello stesso senso, anche Trib.

Reggio Emilia, ord. 27 gennaio 2001 e 1° luglio 2000, giud. Strozzi, Molletti c. Min. finanze e Caci c. Min. finanze (inedite, confermate dal

collegio in sede di reclamo con ord. 23 marzo 2001 e 8 agosto 2000), che hanno riconosciuto in sede cautelare, a dipendente di ufficio finan

ziario periferico, il diritto al trasferimento in sede vicina al domicilio di

familiare handicappato, sul presupposto dell'accertato stato di bisogno di quest'ultimo e della insussistenza o mancata prova dell'interesse

dell'amministrazione a mantenere il dipendente nella sede di servizio.

In termini con Cass. 829/01, cit., per l'esclusione del beneficio nel

caso di trasferimento nel corso del rapporto di lavoro: Tar Lazio, sez. I, 18 maggio 1998, n. 1696, id., Rep. 1999, voce Impiegato dello Stato, n.

683; 9 febbraio 1998, n. 700, ibid., voce Invalidi civili e di guerra, n.

62; Tar Lombardia 27 agosto 1996, n. 1326, id., Rep. 1997, voce cit., n.

39; Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 1997, n. 425, ibid., voce Ordina

mento giudiziario, n. 112.

Per ogni riferimento in materia, v. la nota di richiami a Cass. 829/01,

cit.

Il Foro Italiano — 2001.

art. 1, 3°, 4° e 5° comma, 1. 14 novembre 2000 n. 331 — anche

in occasione del trasferimento a domanda, nei limitati casi in cui

esso sia consentito, per un'autonoma volontà di autolimitazione

dell'amministrazione militare; considerato che anche dopo il venir meno del requisito della

convivenza del familiare lavoratore con il disabile da assistere, come divisato dall'art. 20 1. n. 53 del 2000, cit., è necessario che

l'amministrazione pubblica valuti ancor più rigorosamente l'e

sistenza dell'altro requisito richiesto dall'art. 33, 5° comma, 1.

n. 104 del 1992, ovvero che sia dimostrata l'assistenza continua

in atto del lavoratore che propone domanda di trasferimento in

favore del disabile (cfr. Cass., sez. lav., n. 3306 del 1999, cit., e

Corte cost. 29 luglio 1996, n. 325, id., Rep. 1996, voce cit., n.

41), e la mancanza di altri familiari di quest'ultimo, pure non

conviventi, ma residenti nel medesimo comune (cfr. Cons. Sta

to, sez. II, 5 aprile 1995, n. 3038/94, ibid., voce Istruzione pub blica, n. 210; 5 aprile 1995, n. 3037/94, id., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 539); a maggior ragione, nel caso di

specie, dove il militare presta servizio in una località molto di

stante da quella in cui risiede il disabile, località nella quale ri

siedono altri familiari (nella specie la moglie, i figli, una nuora), in grado di accudire il suocero disabile;

considerato che è inammissibile la pretesa del militare di ve

dersi riconosciuta la preferenza al trasferimento ex art. 33, 5°

comma, cit., in forza di un'inesistente maggiore regolarità e fa

cilità di prestazione del servizio, posto che, al contrario, per gli

appartenenti alle forze armate è dato presumere esattamente il

contrario a cagione dei compiti speciali cui essi attendono e del

l'ordinamento all'interno del quale sono inseriti; ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dall'ultimo

comma del citato art. 21;

per questi motivi, accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedi mento impugnato in primo grado.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 28 dicembre 2000, n. 7048; Pres. Catallozzi, Est. Di Napoli; Parlangeli

(Avv. Sinagra, Sabatini) c. Min. interno e altro (Avv. dello

Stato Caputi Jambrenghi), Trionfetti Dettore (Avv. Sanino), Cono e altri (Avv. Lubrano), Cossu (Avv. Gaito), Morganti e altri (Avv. Iannotta, D'Amato), Guido (Avv. Carratelli) e altri. Annulla Tar Lazio, sez■ I, 25 novembre 1996, n. 2180.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Alte cariche

dello Stato — Nomina — Sindacato giurisdizionale — Fat

tispecie (Cost., art. 87, 97; d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, t.u.

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili

dello Stato, art. 236).

L'ampio potere discrezionale di cui gode la pubblica ammini

strazione nelle nomine alle più alte cariche dello Stato non

esclude che i relativi provvedimenti siano soggetti a sinda

cato giurisdizionale, soprattutto sotto il profilo dell'eccesso

di potere determinato dai criteri o dalle modalità di scelta dei

nominati (nella specie, è stata ritenuta illegittima la delibera

zione del consiglio dei ministri concernente la nomina a pre

fetto di alcuni funzionari, le cui attitudini professionali erano

state apprezzate sulla base di una «scheda valutativa» predi

sposta dal ministero dell'interno per ciascuno di essi ma non

anche per un funzionario che, in quanto viceprefetto, aveva

una legittima aspettativa ad essere valutato ai fini della no

mina in questione). (1)

(1) La sentenza (che annulla Tar Lazio, sez. I, 25 novembre 1996, n.

2180, Foro it., Rep. 1999, voce Impiegato dello Stato, n. 635) fa appli

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PARTE TERZA 424

Diritto. — 1. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni

di inammissibilità del ricorso originario, formulate in memoria

dai controinteressati.

Si sostiene anzitutto che il ricorso sarebbe inammissibile per ché cumulativo.

L'eccezione è infondata.

La giurisprudenza di questa sezione (decisione 6 aprile 1993, n. 393, Foro it., Rep. 1993, voce Giustizia amministrativa, n.

190, e voce Impiegato dello Stato, nn. 521, 541) ha già avuto

modo di precisare come, in presenza di una pluralità di nomina

cazione di due principi, fra loro collegati, che formano, ormai, ius re

ceptum nella giurisprudenza amministrativa. Il primo è quello per cui i

provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto le nomine alle più alte cariche dello Stato sono atti oggettivamente e soggettivamente ammini strativi — da inquadrare nella categoria degli atti di alta amministra zione — e sono, pertanto, sottoposti a controllo giurisdizionale (Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 1997, n. 1150, id., Rep. 1997, voce cit., n. 442, relativa alla nomina di dirigenti dell'Ufficio italiano cambi; sez. IV 14

luglio 1995, n. 562, id., Rep. 1995, voce Giustizia amministrativa, n.

503, e Tar Lazio, sez. II, 5 giugno 1996, n. 1082, id.. Rep. 1997, voce

Impiegato dello Stato, n. 455, relative alla nomina di dirigenti generali dello Stato; Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 1993, n. 393, id., Rep. 1993, voce Giustizia amministrativa, n. 190, relativa alla nomina di diploma tici).

Il secondo principio attiene ai parametri di legittimità cui dev'essere

rapportata l'attività amministrativa preordinata alla provvista del per sonale di più alto livello e che sono direttamente identificabili, oltre che nelle discipline di rango ordinario, negli art. 97 e 113 Cost.: il che im

plica, da un lato, che i soggetti prescelti abbiano effettivamente una

qualificazione professionale adeguata al grado, alla complessità e alla delicatezza delle funzioni inerenti all'ufficio; dall'altro lato, che dagli atti del procedimento emergano i criteri seguiti dall'amministrazione ai fini della scelta o, comunque, le ragioni che l'abbiano giustificata, sì da consentirne la puntuale verifica in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 1995, n. 562, id., Rep. 1995, voce Impiegato dello

Stato, n. 466; sez. VI 10 agosto 1993, n. 566, id., Rep. 1993, voce cit., n. 504; Tar Lazio, sez. II. 1082/96, cit.); ancor più chiaramente, è stato detto che l'amministrazione, nel motivare la scelta a favore di un de terminato soggetto, deve dare ragione, oltre che dei criteri di valutazio ne adottati, del percorso logico che ha portato, nel «giudizio di relazio ne» fra tutti i valutabili, a far prevalere il soggetto prescelto (Cons. Stato, sez. IV, 562/95, cit.; 393/93, cit., ibid., n. 541; Tar Lazio, sez. I, 6 aprile 1994, n. 513, id., Rep. 1994, voce cit., n. 419; 16 dicembre

1993, n. 1751, ibid., voce Amministrazione dello Stato, n. 163), con la

conseguenza che — come nel caso oggetto della sentenza in epigrafe — è illegittimo il provvedimento di promozione adottato sulla base di una valutazione limitata ai curricula dei soli dipendenti promossi (Cons. Stato, sez. VI, 1150/97, cit.).

Parte della giurisprudenza configura come atto di alta amministra zione anche la nomina dei dirigenti generali delle aziende sanitarie lo cali (in quanto espressione del potere di indirizzo spettante alle regioni dopo la «riforma della riforma sanitaria», operata dal d.leg. 502/92), anch'essa, peraltro, da effettuare sulla base di una ponderazione non ir

ragionevole delle situazioni soggettive coinvolte, di cui dev'essere for nito un adeguato riscontro nella motivazione del provvedimento: Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 1997, n. 553, id., Rep. 1998, voce Sanità

pubblica, n. 333, e Giornale dir. amm., 1998, 43, con nota di della Cananea, Gli atti di alta amministrazione e l'obbligo di motivazione; Tar Puglia, sez. I, 8 novembre 1993, n. 745. Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 198; Tar Veneto, sez. I, 5 febbraio 1994, n. 75, ibid., n. 217. Contra, nel senso che la nomina di questi dirigenti, senza togliere valo re ai suoi aspetti fiduciari, richiede pur essa una motivazione, in rela zione alla scelta tra una pluralità di soggetti muniti dei prescritti requi siti, v. Tar Lombardia 28 novembre 1998, n. 2690, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 352; 6 ottobre 1995, n. 1218, id., Rep. 1996, voce cit., n. 305. Per ulteriori riferimenti, v. Chiappinelli, La dirigenza nel servizio sa nitario nazionale, in Lavoro nelle p.a., 1999. 973 ss.

Sarebbe, invece, del tutto «libera, fiduciaria e assolutamente discre

zionale», con conseguente esonero dall'obbligo generale di motivazio ne, la nomina dei segretari comunali da parte dei sindaci, dopo che, con la riforma introdotta dalla 1. 127/97, i segretari hanno cessato di essere funzionari o dirigenti dello Stato e sono iscritti in un apposito albo co stituito presso un'amministrazione sui generis, qual è l'agenzia dei se

gretari comunali e provinciali: Tar Veneto 10 marzo 1999, n. 326, Foro it., Rep. 1999, voce Segretario comunale, n. 36; Tar Umbria 29 ottobre 1998, n. 1017, ibid., n. 29, e Tar Lombardia, sez. Brescia, ord. 14 luglio 1998, n. 559, id., Rep. 1998, voce Comune, n. 333, entrambe commen tate da Bastioni, La mancata conferma del segretario comunale non merita motivazione?, in Giornale dir. amm., 1999, 23 ss., e I. Antonini, 1 segretari comunali e provinciali dopo la riforma contenuta nella l. n. 127 del 1997, in Lavoro nelle p.a., 1999, 965 s.

Il Foro Italiano — 2001.

ti, si abbia in realtà, per ogni tornata di nomine contestualmente

operata — e, quindi, deve soggiungersi, anche in caso di più

gruppi di nomine, con decorrenze pregresse diversificate — una

determinazione sostanzialmente unica dell'amministrazione, in

ragione del numero limitato dei posti da conferire e della neces

saria interrelazione che tale elemento pone tra i diversi atti di

nomina, a nulla rilevando poi che i provvedimenti finali siano

formalmente resi in veste unitaria o plurima. Un ulteriore profilo d'inammissibilità è stato sollevato con

riguardo alla mancanza di legittimazione attiva.

L'eccezione riproduce, in sostanza, l'obsoleto orientamento

giurisprudenziale — inaccettabile in uno Stato di diritto — che,

denegando il riconoscimento in capo a chicchessia di una posi zione soggettiva differenziata e qualificata, atta a legittimare

l'impugnazione dei provvedimenti di nomina «a scelta» alle più alte cariche dello Stato, assegna in sostanza a detti provvedi menti una patente d'intangibilità ed inoppugnabilità, quasi che

gli stessi si identifichino con veri e propri atti politici, sottratti

ope legis al sindacato giurisdizionale. In realtà, gli atti de quibus consistono in ordinari provvedimenti amministrativi, sia pure connotati da un tasso particolarmente elevato di discrezionalità, come tali non sottratti al principio di legalità e al sindacato del

giudice amministrativo, che, proprio in ragione della natura

squisitamente discrezionale dei provvedimenti, è destinato ad

indirizzarsi soprattutto verso il riscontro di eventuali profili di

eccesso di potere. In ogni caso, ritornando al profilo dell'interesse a ricorrere

avverso gli atti di nomina da parte del funzionario che, pur avendone astrattamente titolo, sia stato pretermesso dalle scelte

operate dall'amministrazione, è sufficiente richiamare la più re

cente giurisprudenza della sezione (cfr., in particolare, oltre alla

già citata decisione n. 393 del 1993, anche la n. 562 del 14 lu

glio 1995, id., Rep. 1995, voce Giustizia amministrativa, n.

503), che esclude l'attribuibilità della veste di un semplice qui

sque de populo al funzionario collocato nel grado immediata

mente inferiore a quello proprio del posto da conferire, ricono

scendo anzi allo stesso una particolare e qualificata aspettativa ad essere preso in considerazione in ogni singola tornata di no

mina per l'accesso al grado superiore, con conseguente legitti mazione a far valere eventuali illegittimità delle nomine da cui

sia stato, viceversa, pretermesso. E se è pur vero che all'ampiezza e latitudine del potere di

screzionale insito nelle nomine all'esame fa riscontro una cor

relativa riduzione dell'area del sindacato di legittimità ricono

scibile al giudice amministrativo, non può nondimeno consen

to generale, sul rafforzamento — dopo le riforme amministrative in tervenute negli anni novanta dello scorso secolo — della relazione fi duciaria tra vertici politici e amministrativi e, perciò, del potere di scelta dei vertici amministrativi da parte delle autorità politiche, v. En

drici, Il potere di scelta. Le nomine tra politica e amministrazione, Bologna, 2000, 67 ss.

Da segnalare che la sentenza in epigrafe è stata pronunciata con ri

guardo alla situazione normativa antecedente l'entrata in vigore del

d.leg. 19 maggio 2000 n. 139, che. nel riordinare la carriera prefettizia, ha fortemente ridotto il potere discrezionale del governo nella nomina dei prefetti (che sono, in tutto, centoquarantasei), relativamente alla

quota dei posti (tre quinti del totale) che debbono essere ricoperti — a norma del tuttora vigente art. 236 d.p.r. 3/57 — da funzionari della car riera prefettizia (per i restanti due quinti dei posti, resta ferma la prero gativa del governo di nominare prefetti anche persone estranee alla car riera prefettizia). In questa direzione, un ruolo determinante è attribuito ad una «commissione consultiva» (composta interamente da prefetti), con il compito di confezionare e tenere costantemente aggiornato — in base ai risultati della valutazione annuale dei viceprefetti, delle loro

esperienze professionali e dell'intero servizio da essi prestato nel corso della carriera — un elenco di viceprefetti riconosciuti idonei per la no mina a prefetto; da questo elenco, il ministro dell'interno sarà tenuto a

scegliere (con riguardo ai posti di prefetto riservati al personale della carriera prefettizia) i funzionari da proporre al consiglio dei ministri per la nomina a prefetto (art. 9 d.leg. n. 139 cit.).

Resta da chiedersi se, in reazione alla precedente, ampia discrezio nalità del governo nella nomina dei prefetti da attingere alla carriera

prefettizia, non si sia ecceduto in senso opposto, consegnando ad un or

gano composto di soli prefetti (la menzionata «commissione consulti va») una non minore discrezionalità nell'individuazione dei «promovi bili» al più alto grado della carriera. [C. Circi]

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

tirsi ad una totale eliminazione di un tale sindacato, attraverso il

disconoscimento, in capo a qualsivoglia soggetto, di un interes

se giuridicamente tutelabile all'osservanza di un minimum di

regole di diritto (prima delle quali quella che impone la logicità e coerenza delle scelte operate in rapporto a situazioni di fatto

compiutamente acclarate e adeguatamente valutate), in difetto

delle quali verrebbe meno ogni garanzia insita nel principio di

legalità dell'azione amministrativa.

Si deduce ancora che il ricorso è inammissibile per mancanza

di interesse attuale.

Anche questa eccezione d'inammissibilità del ricorso di pri mo grado

— sollevata sotto il profilo del difetto di prova (c.d. di

resistenza) in' ordine alla concreta possibilità per l'aspirante escluso di essere effettivamente considerato poziore, sulla base

dei titoli dallo stesso posseduti, rispetto a tutti, o a taluni, fra i

nominati — è infondata.

Ed infatti, fermo restando che, ai fini della decisione sulla

fondatezza nel merito dei ricorsi, può effettivamente influire

l'allegazione, e la prova, di concreti vizi di legittimità legati alla

disomogeneità e all'incoerenza del metro di valutazione adot

tato nei confronti dei diversi aspiranti (in particolare, sotto il

profilo sintomatico dell'eccesso di potere per errore sui presup

posti e per illogicità manifesta), è tuttavia da escludersi che in

mancanza di allegazione (e prova) di un vizio di tal fatta il ri

corso debba essere necessariamente dichiarato inammissibile

per carenza d'interesse. Ciò perché il ricorrente ben potrebbe (in

astratto) conseguire, eventualmente, il risultato utile dell'an

nullamento degli atti impugnati anche sotto profili diversi, qua

li, nella specie, la mancanza o insufficienza dei criteri adottati

per le nomine, il correlativo difetto assoluto di motivazione, o

ancora il carattere meramente reiterativo dei provvedimenti im

pugnati rispetto ad altri precedenti annullati, sostanziale elusi

vità rispetto a pronunzie giurisdizionali pregresse. Tanto basta, all'evidenza, per configurare un interesse dell'o

dierno ricorrente, quanto meno nella forma — pacificamente

ammessa dalla giurisprudenza — dell'interesse strumentale

volto all'integrale rifacimento delle procedure di nomina, in vi

sta di un possibile risultato utile, conseguibile in sede di rinno

vazione.

Si sostiene ancora che il ricorso è inammissibile per esclusio

ne dall'impugnazione degli atti di nomina dei dott. Claudio Pe

cenko e Francesco Paolo Palmieri.

L'eccezione è infondata, ben potendo il ricorrente ritenere

che la nomina del dott. Pecenko e Palmieri sia immune da vizi.

Il dott. Alfonso Guido ha eccepito che il ricorso è inammissi

bile (perché la delibera del consiglio dei ministri 21 agosto 1995 è meramente confermativa di quella precedente annullata dal

Tar Lazio) e, nei suoi confronti anche improcedibile per soprav

venuta carenza di interesse, essendo stato collocato a riposo il

10 marzo 1997.

L'eccezione è infondata.

A prescindere dalla circostanza che la delibera del 10 feb

braio 1993 è stata annullata in sede giurisdizionale, sicché il ca

rattere eventualmente confermativo delle nuove nomine non ne

renderebbe inammissibile l'impugnativa, il collegio osserva che

la delibera del consiglio dei ministri 21 agosto 1995 non è me

ramente confermativa delle nomine annullate dal Tar Lazio,

giacché le nuove nomine (pur riguardando gli stessi funzionari)

sono motivate con riferimento a requisiti evidenziati dai curri

cula allegati. Nessun rilievo ha poi la circostanza dell'avvenuto

collocamento a riposo del dott. Guido, essendo l'eventuale rin

novazione del procedimento destinata ad operare ex tunc.

2. - Passando all'esame di merito, con l'appello, il Parlangeli

deduce — fra l'altro — che l'organo deliberante non ha esami

nato la posizione di ciascun soggetto promovibile. Il motivo è fondato.

L'art. 236 (Riserva di posti nella nomina di prefetto) d.p.r. 10

gennaio 1957 n. 3, prevede che i posti di prefetto contemplati in

organico debbono essere coperti, per almeno tre quinti, dal per

sonale amministrativo della carriera direttiva dell'amministra

zione civile dell'interno. Tale riserva è stata di recente espres

samente confermata dall'art. 9, 1° comma, d.leg. 19 maggio

2000 n. 139, il quale ha altresì disciplinato — lo si rileva per

completezza — criteri e procedure per la scelta dei nominandi.

Stante la riserva disposta dal citato art. 236, il ricorrente,

11 Foro Italiano — 2001.

quale viceprefetto (qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire), aveva una legittima aspettativa ad essere valutato

ai fini della nomina in questione. Dalle produzioni effettuate dal ministero a seguito della di

sposta interlocutoria risulta che per i nominati sono state esibite

le schede contenenti le motivazioni delle nomine a prefetto ef

fettuate dal consiglio dei ministri nella seduta del 17 ottobre

1995 (quelle disposte nella seduta del 21 agosto 1995 si fondano

su elementi desunti dai curricula allegati), sicché l'organo deli

berante ha avuto modo di valutare positivamente ed esternare

adeguatamente le specifiche e concrete attitudini professionali dei funzionari prescelti. Per il ricorrente, al contrario, il ministe

ro si è limitato a produrre solo una scheda biografica, neppure un curriculum e meno che mai una scheda valutativa. Il ricor

rente, quindi, è stato seccamente escluso dalla rosa dei promo vibili (pur essendo investito delle funzioni vicarie), senza che

fosse in alcun modo valutata la sua idoneità alla nomina a pre

fetto.

Per le considerazioni che precedono, l'appello va accolto.

Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va annullata

la mancata nomina del Parlangeli, salvi gli ulteriori provvedi menti dell'amministrazione, che dovrà procedere, ai fini dell'e

ventuale nomina, alla valutazione del ricorrente.

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 19 settembre

2000, n. 4850; Pres. Paleologo, Est. Marchitiello; Soc.

Lombardi ecologia (Avv. Guarino) c. Soc. Ra.Di. (Avv. Pel

legrino, Caricato), A.m.i.u. - Azienda municipalizzata per

l'igiene urbana di Taranto (Avv. Tagariello) e altri. Annulla

Tar Puglia, sede Lecce, sez■ II, 22 maggio 1999, n. 355.

Comune e provincia — Gestione di servizi pubblici locali —

Società partecipata da azienda speciale — Scelta dei soci

privati — Controversie — Giurisdizione amministrativa

(R.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, approvazione del t.u. della leg

ge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei

comuni e delle province, art. 2; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordi

namento delle autonomie locali, art. 22, 23; d.leg. 5 febbraio

1997 n. 22, attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti,

91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, art. 21; 1. 15 maggio 1997 n. 127, misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa

e dei procedimenti di decisione e di controllo, art. 17; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di orga nizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giuris dizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4°

comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 33).

Comune e provincia — Gestione di servizi pubblici locali —

Società partecipata da azienda speciale — Scelta dei soci

privati — Impugnazione di atti amministrativi relativi alla

procedura di scelta — Legittimazione (D.m. 21 giugno

1991 n. 324, regolamento delle modalità organizzative e di

funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti

servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei

requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione, art. 2; d.m. 28 aprile 1998 n. 406, regolamento recante norme

di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad og

getto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che ef

fettuano la gestione dei rifiuti, art. 8).

Comune e provincia — Gestione di servizi pubblici locali —

Costituzione di società partecipata da azienda speciale —

Procedura concorsuale — Necessità (Cod. civ., art. 1324,

1418, 2332, 2475; d.p.r. 4 ottobre 1986 n. 902, approvazione

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