sezione IV; decisione 28 dicembre 2000, n. 7048; Pres. Catallozzi, Est. Di Napoli; Parlangeli (Avv.Sinagra, Sabatini) c. Min. interno e altro (Avv. dello Stato Caputi Jambrenghi), TrionfettiDettore (Avv. Sanino), Cono e altri (Avv. Lubrano), Cossu (Avv. Gaito), Morganti e altri (Avv.Iannotta, D'Amato), Guido (Avv. Carratelli) e altri. Annulla Tar Lazio, sez. I, 25 novembre 1996,n. 2180Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 9 (SETTEMBRE 2001), pp. 421/422-425/426Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196687 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Premesso che le disposizioni sancite dagli art. 33, 5° comma, 1. n. 104 del 1992, e 20 1. n. 53 del 2000, trovano applicazione anche nei confronti degli appartenenti alle forze armate, in
quanto volte a tutelare valori fondamentali della persona umana
garantiti a livello costituzionale dagli art. 29, 1° comma, 30, 1°
comma, 32, 1° comma (cfr. Corte cost. 24 luglio 2000, n. 332, Foro it., 2000, I, 2739; Cass., sez. lav., 6 aprile 1999, n. 3306,
id., 1999,1, 2250); considerato, però, che i su richiamati art. 33, 5° comma, e 20
non configurano un diritto soggettivo di precedenza al trasferi
mento del familiare lavoratore, bensì un semplice interesse le
gittimo a scegliere la propria sede di servizio «ove possibile», in
quanto l'esigenza di tutela della persona handicappata deve es
sere fatta valere alla stregua del generale principio del bilancia
mento degli interessi, specie quando l'esercizio di tale facoltà
venga a ledere in misura consistente le aspettative di personale munito di titoli professionali poziori nonché le esigenze econo
miche ed organizzative del datore di lavoro — segnatamente per
i rapporti di lavoro pubblico non privatizzato — traducendosi in
un danno per la collettività (cfr. Cass., sez. lav., n. 3306 del
1999, cit.; Cons. Stato, commiss, spec., 19 gennaio 1998, n.
394/97, id., Rep. 1999, voce Invalidi civili e di guerra, n. 54); considerato che a fortiori tali argomentazioni valgono per i
compiti affidati alle forze armate — ex art. 52, 1° comma, Cost.,
degli appartenenti alle forze armate della legge quadro a tutela dei por tatori di handicap, nega il beneficio previsto dall'art. 33, 5° comma, 1.
104/92 al militare della guardia di finanza che aspirava all'avvicina
mento alla città di residenza di familiare disabile, per la prevalenza ri
conosciuta nella specie agli interessi della collettività, in relazione sia
alla presenza di altri aspiranti al trasferimento con titoli poziori sia alle
esigenze organizzative di un corpo militare. Il collegio ritiene implicitamente applicabile il beneficio introdotto
dalla norma in esame anche al caso di trasferimento, al contrario di
quanto ritenuto dalla Cassazione che, individuandone la ratio «nell'esi
genza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale convivenza» del lavoratore con il familiare disabile, ne limitava l'operatività al mo
mento della prima assegnazione della sede di lavoro con esclusione delle ipotesi di trasferimento in costanza di rapporto e, dopo la riforma
ex art. 19 1. 35/00, continua a richiedere il requisito della continuità
dell'assistenza (Cass. 20 gennaio 2001, n. 829, Foro it., 2001, I, 855, con nota di richiami).
Nel senso dell'ordinanza in epigrafe la predominante giurisprudenza amministrativa che ha deciso dando quasi sempre per scontata l'appli cabilità del citato art. 33, 5° comma, anche alle ipotesi di trasferimento, salvo a negarne in concreto il riconoscimento per la carenza degli altri
requisiti (oltre quello della convivenza fra il lavoratore e il disabile) ri
chiesti per l'applicabilità della disposizione, «subordinata non soltanto
alla vacanza e disponibilità del posto ma anche a tutti gli ulteriori ele
menti inerenti alle capacità ed alla professionalità del pubblico dipen dente, con riferimento ad altri aventi titolo, eventualmente maggior mente idonei alla funzione»: Cons. Stato, commiss, spec., 19 gennaio 1998, n. 394/97, id., Rep. 1999, voce Invalidi civili e di guerra, n. 54; sez. Ili 9 giugno 1998, n. 23/98, ibid., n. 60; Tar Sicilia 22 luglio 1998, n. 1580, ibid., n. 63, e 8 aprile 1999. n. 666, ibid., voce Istruzione pub blica, n. 220 (con riferimento al personale insegnante della pubblica istruzione); Tar Veneto 7 luglio 1998, n. 1307, ibid., voce Sanitario, n.
312 (con riferimento a personale del servizio sanitario nazionale); Cons. Stato, commiss, spec., 20 gennaio 1997. n. 369/96, id., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 542 (che sottolinea le esigenze
pubbliche connesse alla valutazione comparativa dei titoli professionali fra i vari aspiranti al posto); sez. II 5 aprile 1995, n. 3038/94, id.. Rep. 1996, voce Istruzione pubblica, n. 210; nello stesso senso, anche Trib.
Reggio Emilia, ord. 27 gennaio 2001 e 1° luglio 2000, giud. Strozzi, Molletti c. Min. finanze e Caci c. Min. finanze (inedite, confermate dal
collegio in sede di reclamo con ord. 23 marzo 2001 e 8 agosto 2000), che hanno riconosciuto in sede cautelare, a dipendente di ufficio finan
ziario periferico, il diritto al trasferimento in sede vicina al domicilio di
familiare handicappato, sul presupposto dell'accertato stato di bisogno di quest'ultimo e della insussistenza o mancata prova dell'interesse
dell'amministrazione a mantenere il dipendente nella sede di servizio.
In termini con Cass. 829/01, cit., per l'esclusione del beneficio nel
caso di trasferimento nel corso del rapporto di lavoro: Tar Lazio, sez. I, 18 maggio 1998, n. 1696, id., Rep. 1999, voce Impiegato dello Stato, n.
683; 9 febbraio 1998, n. 700, ibid., voce Invalidi civili e di guerra, n.
62; Tar Lombardia 27 agosto 1996, n. 1326, id., Rep. 1997, voce cit., n.
39; Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 1997, n. 425, ibid., voce Ordina
mento giudiziario, n. 112.
Per ogni riferimento in materia, v. la nota di richiami a Cass. 829/01,
cit.
Il Foro Italiano — 2001.
art. 1, 3°, 4° e 5° comma, 1. 14 novembre 2000 n. 331 — anche
in occasione del trasferimento a domanda, nei limitati casi in cui
esso sia consentito, per un'autonoma volontà di autolimitazione
dell'amministrazione militare; considerato che anche dopo il venir meno del requisito della
convivenza del familiare lavoratore con il disabile da assistere, come divisato dall'art. 20 1. n. 53 del 2000, cit., è necessario che
l'amministrazione pubblica valuti ancor più rigorosamente l'e
sistenza dell'altro requisito richiesto dall'art. 33, 5° comma, 1.
n. 104 del 1992, ovvero che sia dimostrata l'assistenza continua
in atto del lavoratore che propone domanda di trasferimento in
favore del disabile (cfr. Cass., sez. lav., n. 3306 del 1999, cit., e
Corte cost. 29 luglio 1996, n. 325, id., Rep. 1996, voce cit., n.
41), e la mancanza di altri familiari di quest'ultimo, pure non
conviventi, ma residenti nel medesimo comune (cfr. Cons. Sta
to, sez. II, 5 aprile 1995, n. 3038/94, ibid., voce Istruzione pub blica, n. 210; 5 aprile 1995, n. 3037/94, id., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 539); a maggior ragione, nel caso di
specie, dove il militare presta servizio in una località molto di
stante da quella in cui risiede il disabile, località nella quale ri
siedono altri familiari (nella specie la moglie, i figli, una nuora), in grado di accudire il suocero disabile;
considerato che è inammissibile la pretesa del militare di ve
dersi riconosciuta la preferenza al trasferimento ex art. 33, 5°
comma, cit., in forza di un'inesistente maggiore regolarità e fa
cilità di prestazione del servizio, posto che, al contrario, per gli
appartenenti alle forze armate è dato presumere esattamente il
contrario a cagione dei compiti speciali cui essi attendono e del
l'ordinamento all'interno del quale sono inseriti; ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dall'ultimo
comma del citato art. 21;
per questi motivi, accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedi mento impugnato in primo grado.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 28 dicembre 2000, n. 7048; Pres. Catallozzi, Est. Di Napoli; Parlangeli
(Avv. Sinagra, Sabatini) c. Min. interno e altro (Avv. dello
Stato Caputi Jambrenghi), Trionfetti Dettore (Avv. Sanino), Cono e altri (Avv. Lubrano), Cossu (Avv. Gaito), Morganti e altri (Avv. Iannotta, D'Amato), Guido (Avv. Carratelli) e altri. Annulla Tar Lazio, sez■ I, 25 novembre 1996, n. 2180.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Alte cariche
dello Stato — Nomina — Sindacato giurisdizionale — Fat
tispecie (Cost., art. 87, 97; d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, t.u.
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, art. 236).
L'ampio potere discrezionale di cui gode la pubblica ammini
strazione nelle nomine alle più alte cariche dello Stato non
esclude che i relativi provvedimenti siano soggetti a sinda
cato giurisdizionale, soprattutto sotto il profilo dell'eccesso
di potere determinato dai criteri o dalle modalità di scelta dei
nominati (nella specie, è stata ritenuta illegittima la delibera
zione del consiglio dei ministri concernente la nomina a pre
fetto di alcuni funzionari, le cui attitudini professionali erano
state apprezzate sulla base di una «scheda valutativa» predi
sposta dal ministero dell'interno per ciascuno di essi ma non
anche per un funzionario che, in quanto viceprefetto, aveva
una legittima aspettativa ad essere valutato ai fini della no
mina in questione). (1)
(1) La sentenza (che annulla Tar Lazio, sez. I, 25 novembre 1996, n.
2180, Foro it., Rep. 1999, voce Impiegato dello Stato, n. 635) fa appli
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PARTE TERZA 424
Diritto. — 1. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni
di inammissibilità del ricorso originario, formulate in memoria
dai controinteressati.
Si sostiene anzitutto che il ricorso sarebbe inammissibile per ché cumulativo.
L'eccezione è infondata.
La giurisprudenza di questa sezione (decisione 6 aprile 1993, n. 393, Foro it., Rep. 1993, voce Giustizia amministrativa, n.
190, e voce Impiegato dello Stato, nn. 521, 541) ha già avuto
modo di precisare come, in presenza di una pluralità di nomina
cazione di due principi, fra loro collegati, che formano, ormai, ius re
ceptum nella giurisprudenza amministrativa. Il primo è quello per cui i
provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto le nomine alle più alte cariche dello Stato sono atti oggettivamente e soggettivamente ammini strativi — da inquadrare nella categoria degli atti di alta amministra zione — e sono, pertanto, sottoposti a controllo giurisdizionale (Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 1997, n. 1150, id., Rep. 1997, voce cit., n. 442, relativa alla nomina di dirigenti dell'Ufficio italiano cambi; sez. IV 14
luglio 1995, n. 562, id., Rep. 1995, voce Giustizia amministrativa, n.
503, e Tar Lazio, sez. II, 5 giugno 1996, n. 1082, id.. Rep. 1997, voce
Impiegato dello Stato, n. 455, relative alla nomina di dirigenti generali dello Stato; Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 1993, n. 393, id., Rep. 1993, voce Giustizia amministrativa, n. 190, relativa alla nomina di diploma tici).
Il secondo principio attiene ai parametri di legittimità cui dev'essere
rapportata l'attività amministrativa preordinata alla provvista del per sonale di più alto livello e che sono direttamente identificabili, oltre che nelle discipline di rango ordinario, negli art. 97 e 113 Cost.: il che im
plica, da un lato, che i soggetti prescelti abbiano effettivamente una
qualificazione professionale adeguata al grado, alla complessità e alla delicatezza delle funzioni inerenti all'ufficio; dall'altro lato, che dagli atti del procedimento emergano i criteri seguiti dall'amministrazione ai fini della scelta o, comunque, le ragioni che l'abbiano giustificata, sì da consentirne la puntuale verifica in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 1995, n. 562, id., Rep. 1995, voce Impiegato dello
Stato, n. 466; sez. VI 10 agosto 1993, n. 566, id., Rep. 1993, voce cit., n. 504; Tar Lazio, sez. II. 1082/96, cit.); ancor più chiaramente, è stato detto che l'amministrazione, nel motivare la scelta a favore di un de terminato soggetto, deve dare ragione, oltre che dei criteri di valutazio ne adottati, del percorso logico che ha portato, nel «giudizio di relazio ne» fra tutti i valutabili, a far prevalere il soggetto prescelto (Cons. Stato, sez. IV, 562/95, cit.; 393/93, cit., ibid., n. 541; Tar Lazio, sez. I, 6 aprile 1994, n. 513, id., Rep. 1994, voce cit., n. 419; 16 dicembre
1993, n. 1751, ibid., voce Amministrazione dello Stato, n. 163), con la
conseguenza che — come nel caso oggetto della sentenza in epigrafe — è illegittimo il provvedimento di promozione adottato sulla base di una valutazione limitata ai curricula dei soli dipendenti promossi (Cons. Stato, sez. VI, 1150/97, cit.).
Parte della giurisprudenza configura come atto di alta amministra zione anche la nomina dei dirigenti generali delle aziende sanitarie lo cali (in quanto espressione del potere di indirizzo spettante alle regioni dopo la «riforma della riforma sanitaria», operata dal d.leg. 502/92), anch'essa, peraltro, da effettuare sulla base di una ponderazione non ir
ragionevole delle situazioni soggettive coinvolte, di cui dev'essere for nito un adeguato riscontro nella motivazione del provvedimento: Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 1997, n. 553, id., Rep. 1998, voce Sanità
pubblica, n. 333, e Giornale dir. amm., 1998, 43, con nota di della Cananea, Gli atti di alta amministrazione e l'obbligo di motivazione; Tar Puglia, sez. I, 8 novembre 1993, n. 745. Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 198; Tar Veneto, sez. I, 5 febbraio 1994, n. 75, ibid., n. 217. Contra, nel senso che la nomina di questi dirigenti, senza togliere valo re ai suoi aspetti fiduciari, richiede pur essa una motivazione, in rela zione alla scelta tra una pluralità di soggetti muniti dei prescritti requi siti, v. Tar Lombardia 28 novembre 1998, n. 2690, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 352; 6 ottobre 1995, n. 1218, id., Rep. 1996, voce cit., n. 305. Per ulteriori riferimenti, v. Chiappinelli, La dirigenza nel servizio sa nitario nazionale, in Lavoro nelle p.a., 1999. 973 ss.
Sarebbe, invece, del tutto «libera, fiduciaria e assolutamente discre
zionale», con conseguente esonero dall'obbligo generale di motivazio ne, la nomina dei segretari comunali da parte dei sindaci, dopo che, con la riforma introdotta dalla 1. 127/97, i segretari hanno cessato di essere funzionari o dirigenti dello Stato e sono iscritti in un apposito albo co stituito presso un'amministrazione sui generis, qual è l'agenzia dei se
gretari comunali e provinciali: Tar Veneto 10 marzo 1999, n. 326, Foro it., Rep. 1999, voce Segretario comunale, n. 36; Tar Umbria 29 ottobre 1998, n. 1017, ibid., n. 29, e Tar Lombardia, sez. Brescia, ord. 14 luglio 1998, n. 559, id., Rep. 1998, voce Comune, n. 333, entrambe commen tate da Bastioni, La mancata conferma del segretario comunale non merita motivazione?, in Giornale dir. amm., 1999, 23 ss., e I. Antonini, 1 segretari comunali e provinciali dopo la riforma contenuta nella l. n. 127 del 1997, in Lavoro nelle p.a., 1999, 965 s.
Il Foro Italiano — 2001.
ti, si abbia in realtà, per ogni tornata di nomine contestualmente
operata — e, quindi, deve soggiungersi, anche in caso di più
gruppi di nomine, con decorrenze pregresse diversificate — una
determinazione sostanzialmente unica dell'amministrazione, in
ragione del numero limitato dei posti da conferire e della neces
saria interrelazione che tale elemento pone tra i diversi atti di
nomina, a nulla rilevando poi che i provvedimenti finali siano
formalmente resi in veste unitaria o plurima. Un ulteriore profilo d'inammissibilità è stato sollevato con
riguardo alla mancanza di legittimazione attiva.
L'eccezione riproduce, in sostanza, l'obsoleto orientamento
giurisprudenziale — inaccettabile in uno Stato di diritto — che,
denegando il riconoscimento in capo a chicchessia di una posi zione soggettiva differenziata e qualificata, atta a legittimare
l'impugnazione dei provvedimenti di nomina «a scelta» alle più alte cariche dello Stato, assegna in sostanza a detti provvedi menti una patente d'intangibilità ed inoppugnabilità, quasi che
gli stessi si identifichino con veri e propri atti politici, sottratti
ope legis al sindacato giurisdizionale. In realtà, gli atti de quibus consistono in ordinari provvedimenti amministrativi, sia pure connotati da un tasso particolarmente elevato di discrezionalità, come tali non sottratti al principio di legalità e al sindacato del
giudice amministrativo, che, proprio in ragione della natura
squisitamente discrezionale dei provvedimenti, è destinato ad
indirizzarsi soprattutto verso il riscontro di eventuali profili di
eccesso di potere. In ogni caso, ritornando al profilo dell'interesse a ricorrere
avverso gli atti di nomina da parte del funzionario che, pur avendone astrattamente titolo, sia stato pretermesso dalle scelte
operate dall'amministrazione, è sufficiente richiamare la più re
cente giurisprudenza della sezione (cfr., in particolare, oltre alla
già citata decisione n. 393 del 1993, anche la n. 562 del 14 lu
glio 1995, id., Rep. 1995, voce Giustizia amministrativa, n.
503), che esclude l'attribuibilità della veste di un semplice qui
sque de populo al funzionario collocato nel grado immediata
mente inferiore a quello proprio del posto da conferire, ricono
scendo anzi allo stesso una particolare e qualificata aspettativa ad essere preso in considerazione in ogni singola tornata di no
mina per l'accesso al grado superiore, con conseguente legitti mazione a far valere eventuali illegittimità delle nomine da cui
sia stato, viceversa, pretermesso. E se è pur vero che all'ampiezza e latitudine del potere di
screzionale insito nelle nomine all'esame fa riscontro una cor
relativa riduzione dell'area del sindacato di legittimità ricono
scibile al giudice amministrativo, non può nondimeno consen
to generale, sul rafforzamento — dopo le riforme amministrative in tervenute negli anni novanta dello scorso secolo — della relazione fi duciaria tra vertici politici e amministrativi e, perciò, del potere di scelta dei vertici amministrativi da parte delle autorità politiche, v. En
drici, Il potere di scelta. Le nomine tra politica e amministrazione, Bologna, 2000, 67 ss.
Da segnalare che la sentenza in epigrafe è stata pronunciata con ri
guardo alla situazione normativa antecedente l'entrata in vigore del
d.leg. 19 maggio 2000 n. 139, che. nel riordinare la carriera prefettizia, ha fortemente ridotto il potere discrezionale del governo nella nomina dei prefetti (che sono, in tutto, centoquarantasei), relativamente alla
quota dei posti (tre quinti del totale) che debbono essere ricoperti — a norma del tuttora vigente art. 236 d.p.r. 3/57 — da funzionari della car riera prefettizia (per i restanti due quinti dei posti, resta ferma la prero gativa del governo di nominare prefetti anche persone estranee alla car riera prefettizia). In questa direzione, un ruolo determinante è attribuito ad una «commissione consultiva» (composta interamente da prefetti), con il compito di confezionare e tenere costantemente aggiornato — in base ai risultati della valutazione annuale dei viceprefetti, delle loro
esperienze professionali e dell'intero servizio da essi prestato nel corso della carriera — un elenco di viceprefetti riconosciuti idonei per la no mina a prefetto; da questo elenco, il ministro dell'interno sarà tenuto a
scegliere (con riguardo ai posti di prefetto riservati al personale della carriera prefettizia) i funzionari da proporre al consiglio dei ministri per la nomina a prefetto (art. 9 d.leg. n. 139 cit.).
Resta da chiedersi se, in reazione alla precedente, ampia discrezio nalità del governo nella nomina dei prefetti da attingere alla carriera
prefettizia, non si sia ecceduto in senso opposto, consegnando ad un or
gano composto di soli prefetti (la menzionata «commissione consulti va») una non minore discrezionalità nell'individuazione dei «promovi bili» al più alto grado della carriera. [C. Circi]
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
tirsi ad una totale eliminazione di un tale sindacato, attraverso il
disconoscimento, in capo a qualsivoglia soggetto, di un interes
se giuridicamente tutelabile all'osservanza di un minimum di
regole di diritto (prima delle quali quella che impone la logicità e coerenza delle scelte operate in rapporto a situazioni di fatto
compiutamente acclarate e adeguatamente valutate), in difetto
delle quali verrebbe meno ogni garanzia insita nel principio di
legalità dell'azione amministrativa.
Si deduce ancora che il ricorso è inammissibile per mancanza
di interesse attuale.
Anche questa eccezione d'inammissibilità del ricorso di pri mo grado
— sollevata sotto il profilo del difetto di prova (c.d. di
resistenza) in' ordine alla concreta possibilità per l'aspirante escluso di essere effettivamente considerato poziore, sulla base
dei titoli dallo stesso posseduti, rispetto a tutti, o a taluni, fra i
nominati — è infondata.
Ed infatti, fermo restando che, ai fini della decisione sulla
fondatezza nel merito dei ricorsi, può effettivamente influire
l'allegazione, e la prova, di concreti vizi di legittimità legati alla
disomogeneità e all'incoerenza del metro di valutazione adot
tato nei confronti dei diversi aspiranti (in particolare, sotto il
profilo sintomatico dell'eccesso di potere per errore sui presup
posti e per illogicità manifesta), è tuttavia da escludersi che in
mancanza di allegazione (e prova) di un vizio di tal fatta il ri
corso debba essere necessariamente dichiarato inammissibile
per carenza d'interesse. Ciò perché il ricorrente ben potrebbe (in
astratto) conseguire, eventualmente, il risultato utile dell'an
nullamento degli atti impugnati anche sotto profili diversi, qua
li, nella specie, la mancanza o insufficienza dei criteri adottati
per le nomine, il correlativo difetto assoluto di motivazione, o
ancora il carattere meramente reiterativo dei provvedimenti im
pugnati rispetto ad altri precedenti annullati, sostanziale elusi
vità rispetto a pronunzie giurisdizionali pregresse. Tanto basta, all'evidenza, per configurare un interesse dell'o
dierno ricorrente, quanto meno nella forma — pacificamente
ammessa dalla giurisprudenza — dell'interesse strumentale
volto all'integrale rifacimento delle procedure di nomina, in vi
sta di un possibile risultato utile, conseguibile in sede di rinno
vazione.
Si sostiene ancora che il ricorso è inammissibile per esclusio
ne dall'impugnazione degli atti di nomina dei dott. Claudio Pe
cenko e Francesco Paolo Palmieri.
L'eccezione è infondata, ben potendo il ricorrente ritenere
che la nomina del dott. Pecenko e Palmieri sia immune da vizi.
Il dott. Alfonso Guido ha eccepito che il ricorso è inammissi
bile (perché la delibera del consiglio dei ministri 21 agosto 1995 è meramente confermativa di quella precedente annullata dal
Tar Lazio) e, nei suoi confronti anche improcedibile per soprav
venuta carenza di interesse, essendo stato collocato a riposo il
10 marzo 1997.
L'eccezione è infondata.
A prescindere dalla circostanza che la delibera del 10 feb
braio 1993 è stata annullata in sede giurisdizionale, sicché il ca
rattere eventualmente confermativo delle nuove nomine non ne
renderebbe inammissibile l'impugnativa, il collegio osserva che
la delibera del consiglio dei ministri 21 agosto 1995 non è me
ramente confermativa delle nomine annullate dal Tar Lazio,
giacché le nuove nomine (pur riguardando gli stessi funzionari)
sono motivate con riferimento a requisiti evidenziati dai curri
cula allegati. Nessun rilievo ha poi la circostanza dell'avvenuto
collocamento a riposo del dott. Guido, essendo l'eventuale rin
novazione del procedimento destinata ad operare ex tunc.
2. - Passando all'esame di merito, con l'appello, il Parlangeli
deduce — fra l'altro — che l'organo deliberante non ha esami
nato la posizione di ciascun soggetto promovibile. Il motivo è fondato.
L'art. 236 (Riserva di posti nella nomina di prefetto) d.p.r. 10
gennaio 1957 n. 3, prevede che i posti di prefetto contemplati in
organico debbono essere coperti, per almeno tre quinti, dal per
sonale amministrativo della carriera direttiva dell'amministra
zione civile dell'interno. Tale riserva è stata di recente espres
samente confermata dall'art. 9, 1° comma, d.leg. 19 maggio
2000 n. 139, il quale ha altresì disciplinato — lo si rileva per
completezza — criteri e procedure per la scelta dei nominandi.
Stante la riserva disposta dal citato art. 236, il ricorrente,
11 Foro Italiano — 2001.
quale viceprefetto (qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire), aveva una legittima aspettativa ad essere valutato
ai fini della nomina in questione. Dalle produzioni effettuate dal ministero a seguito della di
sposta interlocutoria risulta che per i nominati sono state esibite
le schede contenenti le motivazioni delle nomine a prefetto ef
fettuate dal consiglio dei ministri nella seduta del 17 ottobre
1995 (quelle disposte nella seduta del 21 agosto 1995 si fondano
su elementi desunti dai curricula allegati), sicché l'organo deli
berante ha avuto modo di valutare positivamente ed esternare
adeguatamente le specifiche e concrete attitudini professionali dei funzionari prescelti. Per il ricorrente, al contrario, il ministe
ro si è limitato a produrre solo una scheda biografica, neppure un curriculum e meno che mai una scheda valutativa. Il ricor
rente, quindi, è stato seccamente escluso dalla rosa dei promo vibili (pur essendo investito delle funzioni vicarie), senza che
fosse in alcun modo valutata la sua idoneità alla nomina a pre
fetto.
Per le considerazioni che precedono, l'appello va accolto.
Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va annullata
la mancata nomina del Parlangeli, salvi gli ulteriori provvedi menti dell'amministrazione, che dovrà procedere, ai fini dell'e
ventuale nomina, alla valutazione del ricorrente.
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 19 settembre
2000, n. 4850; Pres. Paleologo, Est. Marchitiello; Soc.
Lombardi ecologia (Avv. Guarino) c. Soc. Ra.Di. (Avv. Pel
legrino, Caricato), A.m.i.u. - Azienda municipalizzata per
l'igiene urbana di Taranto (Avv. Tagariello) e altri. Annulla
Tar Puglia, sede Lecce, sez■ II, 22 maggio 1999, n. 355.
Comune e provincia — Gestione di servizi pubblici locali —
Società partecipata da azienda speciale — Scelta dei soci
privati — Controversie — Giurisdizione amministrativa
(R.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, approvazione del t.u. della leg
ge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei
comuni e delle province, art. 2; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordi
namento delle autonomie locali, art. 22, 23; d.leg. 5 febbraio
1997 n. 22, attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti,
91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, art. 21; 1. 15 maggio 1997 n. 127, misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo, art. 17; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di orga nizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub
bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giuris dizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4°
comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 33).
Comune e provincia — Gestione di servizi pubblici locali —
Società partecipata da azienda speciale — Scelta dei soci
privati — Impugnazione di atti amministrativi relativi alla
procedura di scelta — Legittimazione (D.m. 21 giugno
1991 n. 324, regolamento delle modalità organizzative e di
funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei
requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione, art. 2; d.m. 28 aprile 1998 n. 406, regolamento recante norme
di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad og
getto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che ef
fettuano la gestione dei rifiuti, art. 8).
Comune e provincia — Gestione di servizi pubblici locali —
Costituzione di società partecipata da azienda speciale —
Procedura concorsuale — Necessità (Cod. civ., art. 1324,
1418, 2332, 2475; d.p.r. 4 ottobre 1986 n. 902, approvazione
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