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sezione IV; decisione 28 febbraio 2005, n. 763; Pres. Riccio, Est. Poli; Min. difesa (Avv. dello...

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sezione IV; decisione 28 febbraio 2005, n. 763; Pres. Riccio, Est. Poli; Min. difesa (Avv. dello Stato Giordano) c. Caputo. Annulla Tar Piemonte, sez. I, 22 dicembre 1994, n. 695 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 3 (MARZO 2006), pp. 135/136-139/140 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201329 . Accessed: 28/06/2014 08:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 08:44:13 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 28 febbraio 2005, n. 763; Pres. Riccio, Est. Poli; Min. difesa (Avv. delloStato Giordano) c. Caputo. Annulla Tar Piemonte, sez. I, 22 dicembre 1994, n. 695Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 3 (MARZO 2006), pp. 135/136-139/140Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201329 .

Accessed: 28/06/2014 08:44

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PARTE TERZA

costruire n. 14 del 22 marzo 2004 non sarebbe affetto dal vizio

procedimentale rilevato dal Tar, poiché: — alcune specifiche formalità di pubblicazione di progetti

aventi rilevanza urbanistica e ambientale, sono state prescritte da normative di settore, non rilevanti nella specie;

— l'art. 87, 4° comma, non ha inteso rimettere alla eteroge nea valutazione degli organi comunali la determinazione delle

modalità di pubblicizzazione dell'istanza; — l'affissione della richiesta all'albo pretorio va considerata

proporzionata e idonea a sensibilizzare la popolazione coinvol

ta. tenuto anche conto del fatto che per le stazioni radio base

non occorre la valutazione di impatto ambientale.

10.2. - Ritiene la sezione che le articolate censure della so

cietà e del comune (così riassunte e da trattare congiuntamente) vadano respinte.

L'espressione «lo sportello locale competente provvede a

pubblicizzare l'istanza» va interpretata nel senso che: — della proposizione dell'istanza va data notizia alla popola

zione locale, mediante formalità diverse dalla mera sua acquisi zione e visibilità «interna» presso gli uffici comunali;

— l'amministrazione di volta in volta deve determinare le

modalità per rendere nota la proposizione dell'istanza «all'e

sterno» degli uffici; — le sue valutazioni (che si devono ispirare ai principi di tra

sparenza, di economicità, di efficacia e del buon andamento)

possono anche non essere formalizzate in un provvedimento,

poiché possono risultare dalla stessa esternazione delle forme di

pubblicità (che, a titolo esemplificativo, possono consistere in

pubblicazioni su giornali anche di rilievo locale, in affissione di

manifesti, pubbliche riunioni istruttorie); — in sede giurisdizionale, il giudice amministrativo può veri

ficare se le valutazioni dell'amministrazione — sulle effettuate

modalità di pubblicizzazione — siano state coerenti con tali

principi ovvero se, per l'inidoneità delle attuate forme di pub blicità, l'amministrazione non abbia concretamente consentito

la partecipazione di eventuali interessati.

La verifica del giudice amministrativo deve dunque riguarda re l'idoneità delle forme stabilite in concreto, per rendere nota

l'istanza «all'esterno» degli uffici comunali.

Nella specie, ad avviso della sezione sussiste il vizio proce dimentale rilevato dalla sentenza impugnata, per due distinte ra

gioni. In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dagli appel

lanti, la pubblicazione all'albo pretorio comporta la conoscibi

lità solo per chi si rechi all'interno degli uffici e selezioni, tra

gli atti affissi, l'istanza cui ha dato particolare rilievo il legisla tore delegato.

In altri termini, tale pubblicazione non costituisce una moda

lità tale da agevolare l'individuazione del procedimento pen dente e la consultazione degli atti, o da comportare la conosci

bilità dell'istanza all'esterno degli uffici, come invece esige l'art. 87, 4° comma, d.leg. n. 259 del 2003.

In secondo luogo, nella specie neppure vi è stata l'affissione

all'albo della richiesta poi accolta dal comune, poiché: — all'albo pretorio, dal 12 al 26 agosto 2003, è stata affissa

l'originaria istanza di autorizzazione del 29 luglio 2003 (basata sull'art. 5, 2° comma, d.leg. n. 198 del 2002);

— il comune ha accolto la successiva richiesta protocollata il

12 novembre 2003, neppure affissa all'albo pretorio (e basata sull'ormai entrato in vigore art. 87, 4° comma, e sulla ulteriore

documentazione richiesta dall'amministrazione in data 8 agosto 2003, avente per oggetto l'«atto notarile di proprietà», la «pla nimetria generale ante operam e post operarti», la «relazione

contenente la descrizione della conformazione e della morfolo

gia dell'area interessata dall'intervento», la «planimetria» del

piano regolatore «con l'indicazione delle abitazioni presenti» e la «dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna

del sistema irradiante»). 10.3. - Nel suo gravame, il comune ha altresì dedotto che la

censura accolta in primo grado sarebbe inammissibile e infon

data, poiché l'obbligo della pubblicizzazione, sancito dall'art.

87, 4° comma, doveva essere soddisfatto dall'Arpa (quale orga no competente ad effettuare i controlli previsti dall'art. 14 1. 22 febbraio 2001 n. 36), al quale non è stato notificato il ricorso

originario. 10.4. - Anche tale doglianza va respinta. L'art. 87, 4° comma, ha prescritto una formalità di carattere

procedimentale che deve comunque precedere l'emanazione del

Il Foro Italiano — 2006.

provvedimento abilitativo alla realizzazione della stazione radio

base.

Il comune, prima di rilasciare il permesso di costruire, avreb

be dovuto verificare che in precedenza era mancata la pubbli cizzazione dell'istanza (ad iniziativa propria, o di altre autorità

coinvolte nel procedimento). Vanno pertanto confermate le statuizioni di accoglimento del

quinto motivo del ricorso di primo grado e di annullamento del

permesso di costruire.

11.- Per le ragioni che precedono: — va respinto l'appello incidentale, con cui gli originari ri

correnti hanno chiesto l'accoglimento delle censure respinte in

primo grado; — va dichiarato improcedibile il secondo appello, formulato

dalla società in via incidentale (e derivata dalla riproposizione delle censure respinte in primo grado);

— vanno respinti l'appello principale della società e quello incidentale del comune di San Carlo Canavese.

Pertanto, va confermata la sentenza impugnata, salvi gli ulte

riori provvedimenti amministrativi.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 28 febbraio 2005, n. 763; Pres. Riccio, Est. Poli; Min. difesa (Avv. dello

Stato Giordano) c. Caputo. Annulla Tar Piemonte, sez■ I, 22

dicembre 1994, n. 695.

Militare — Trasferimento di autorità — Indennità di trasfe rimento — Esclusione (L. 18 dicembre 1973 n. 836, tratta

mento economico di missione e di trasferimento dei dipen denti statali, art. 4; 1. 2 aprile 1979 n. 97, norme sullo stato

giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei ma

gistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, art. 13; d.p.r. 18 luglio 1986 n. 545, approvazione del regolamento di disciplina mi

litare, ai sensi dell'art. 5, 1° comma. 1. 11 luglio 1978 n. 382, art. 48; 1. 10 marzo 1987 n. 100, norme relative al trattamento

economico di trasferimento del personale militare, art. 1).

L'indennità di trasferimento, di cui all'art. 1 l. 10 marzo 1987

n. 100, non spetta al sergente dell'esercito trasferito d'auto

rità, dal momento che il carattere retroattivo della promozio ne (nella specie, a sergente maggiore) non ha effetto per la

retribuzione delle indennità. (1)

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 19 luglio 2004, n. 5212; Pres. Riccio, Est. Poli; Casula (Avv. Carroz

za) c. Min. difesa e altro (Avv. dello Stato Giordano). Con

ferma Tar Toscana, sez. /, 11 febbraio 2002, n. 156.

Militare — Indennità di accasermamelo — Carabiniere celibe obbligato ad alloggiare in caserma — Esclusione —

Fattispecie (Cost., art. 3, 52; r.d. 14 giugno 1934 n. 1169, ap

provazione del regolamento organico per l'arma dei carabi

nieri reali, art. 264, 336; d.p.r. 18 luglio 1986 n. 545, art. 48; 1. 10 marzo 1987 n. 100, art. 1; 1. 29 marzo 2001 n. 86, dispo sizioni in materia di personale delle forze armate e delle forze di polizia).

L'indennità di c.d. accasermamelo non spetta al carabiniere celibe obbligato, prima della novella apportata al relativo

regolamento interno a decorrere dal 15 aprile 1992, ad al

loggiare in caserma. (2)

(1-2) Entrambe le decisioni in rassegna fanno riferimento alla corre

sponsione dell'indennità di cui alla 1. 10 marzo 1987 n. 100, art. 1, ai sensi del quale essa spetta al personale delle forze armate, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede.

Nella prima delle pronunce riportate il Consiglio di Stato, annullando

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I

Fatto e diritto. — 1. - Renato Caputo, sergente dell'esercito, è stato trasferito d'autorità in data 31 maggio 1988 dal 15°

gruppo squadrone carri «cavalleggeri di Lodi» in Lenta, al 17°

comando militare di zona di Torino.

2. - In relazione a detto trasferimento ha richiesto la corre

sponsione dell'indennità di cui all'art. 1 1. n. 100 del 1987.

3. - Il distretto militare di Torino — cfr. foglio n. 1309\Amm.

quanto deciso dal giudice regionale, accoglie il ricorso proposto dal ministero della difesa, deducendo l'irretroattività, ai fini dell'erogazio ne dell'indennità de qua della promozione a sergente maggiore. Ri chiamando la propria giurisprudenza (peraltro non consolidata al mo mento della proposizione del ricorso di primo grado, elemento che in

appello induce il giudice a compensare tra le parti le spese di entrambi i

giudizi), il collegio ritiene equiparabile il trattamento economico di tra sferimento per il personale militare allo stesso regime giuridico dell'in dennità di missione (di recente. Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2004, n.

1156, Foro it., Rep. 2004, voce Militare, n. 38); pertanto, la decorrenza retroattiva delle promozioni eventualmente conseguite dal personale destinatario dell'indennità non comporta l'attribuzione ex novo del

compenso, ovvero il ricalcolo di questa per i periodi già decorsi alla data del decreto di promozione. Nel caso di specie, il ricorrente di pri mo grado, all'epoca del trasferimento sergente dell'esercito, ha lamen tato la mancata corresponsione dell'indennità in virtù della promozione al grado di sergente maggiore. Tra il personale militare che non ha ti tolo al beneficio in parola, in forza del 3° comma dell'art. 1 1. n. 100 rientrano quei soggetti obbligati ad alloggiare in caserma: sono da an noverare tra questi, in base all'art. 48 d.p.r. n. 545 del 1986 — regola mento di disciplina militare — i sergenti, i graduati ed i militari sem

plici, salva diversa autorizzazione del comandante di reparto. La pro mozione a sergente maggiore, dunque, se da un lato costituisce accesso ad un grado cui non segue più l'obbligo di accasermamento, dall'altro si scontra tuttavia con la norma sancita dall'art. 4 1. n. 836 del 1973 se condo cui la decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistema zioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da

corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data di promo zione o di sistemazione in ruolo (così Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5832, ibid., voce Impiegato dello Stato, n. 668; 25 settembre 2002, n. 4922, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 696; 7 febbraio 2001, n. 493, id., Rep. 2001, voce Militare, n. 36).

Nella seconda decisione in epigrafe il Consiglio di Stato, conferman do la decisione del giudice di primo grado, rigetta l'appello proposto dal sottufficiale dell'arma dei carabinieri, che rivendicava la correspon sione dell'indennità di cui alla 1. 10 marzo 1987 n. 100, art. 1, senza te ner conto però che la legge esclude che della suddetta indennità possa beneficiare il personale di leva e quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.

Secondo Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2001, n. 5074, id., Rep. 2002, voce cit., n. 35, per la corresponsione dell'indennità prevista dalla 1. 10 marzo 1987 n. 100 devono concorrere due requisiti: uno, di carattere oggettivo, relativo alla natura di trasferimento d'ufficio che deve caratterizzare l'assegnazione a nuovo ufficio, e l'altro, di carattere

soggettivo, derivante dal principio per cui il beneficio non spetta ai sottufficiali e militari di truppa celibi che abbiano l'obbligo di alloggio in caserma, salvo che non siano stati espressamente autorizzati ad al

loggiare fuori caserma.

Nell'occasione, il collegio non si discosta dalla propria giurispruden za sul punto e richiama Cons. Stato, sez. IV, ! 1 febbraio 1998, n. 262, id., Rep. 1998, voce Carabinieri, n. 12, secondo cui l'indennità di mis sione prevista dall'art. 13 I. 2 aprile 1979 n. 97 (come modificato dal l'art. 6 1. 19 febbraio 1981 n. 27) spetta, in base all'art. 1 1. 10 marzo 1987 n. 100, anche al personale dei carabinieri, salvo che si tratti di

soggetto celibe obbligato, prima della novella apportata al relativo re

golamento interno a decorrere dal 15 aprile 1992, ad alloggiare in ca serma.

In generale, sulla natura dell'indennità in questione, v. Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2000, n. 5199, id.. Rep. 2000, voce Militare, n. 58

(precedente invocato in senso contrario dall'appellante, che il collegio

però ritiene pressoché non motivato sul punto), secondo cui essa non ha

natura retributiva, ma vale semplicemente al ristoro dei disagi che il

militare affronta nel reperire una diversa sistemazione in una nuova se

de di servizio, allorché il trasferimento intervenga alle scadenze previ ste dall'art. 1, che il legislatore reputa eccessivamente ravvicinate nel

tempo; pertanto, essa non è suscettibile di rivalutazione monetaria au

tomatica ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in caso di ritardo nel pagamento, mentre sulla stessa l'amministrazione è tenuta a corrispondere gli inte

ressi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei a quella in cui è

avvenuto il pagamento; ad avviso poi di Cons. Stato, sez. IV, 25 set tembre 2002, n. 4896, id., Rep. 2003, voce Impiegato dello Stato, n.

689, detta indennità deve ritenersi sottoposta, nel silenzio della legge, allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione (in merito alla

spettanza di quest'ultima, nella specie ai graduati della guardia di fi

II Foro Italiano — 2006.

datato 10 ottobre 1991 — negava il beneficio «per esplicita pre

visione della 1. 100/87 il particolare trattamento non è dovuto in

quanto non si verificano le condizioni richieste all'atto del tra

sferimento. Il grado rivestito infatti era quello di sergente. Al ri

guardo, in effetti, soccorre l'art. 4 1. 836/73 che così recita: la

decorrenza retroattiva delle promozioni, non ha effetto per la

retribuzione delle indennità da corrispondersi. La domanda pre sentata dal sottufficiale non trova quindi possibilità di accogli mento».

4. - Avverso tale diniego ha proposto ricorso il Caputo al Tar

Piemonte, che con sentenza della sezione I, n. 695 del 22 di

cembre 1994:

a) ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso a

cagione dell'omessa impugnativa della circolare n. 7219 del 9

giugno 1987 (che al punto n. 5 prevede che il trattamento in

questione non compete al personale che riveste il grado di ser

gente), tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza

del giudicato interno;

b) ha accolto il secondo motivo imperniato sul carattere retro

attivo della promozione a sergente maggiore; c) ha condannato l'amministrazione alla rifusione delle spese

di giudizio. 5. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ministe

ro della difesa ha proposto appello avverso la su menzionata

sentenza. Con l'unico mezzo articolato, l'amministrazione con

testa la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1. n. 100 del

1987 in relazione all'art. 4 1. n. 836 del 1973 deducendo l'irre

troattività, ai fini dell'erogazione della indennità in questione, della promozione a sergente maggiore.

6. - Non si costituiva l'intimato.

7. - La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del

14 dicembre 2004. 8. -

L'appello è fondato e deve essere accolto.

9. - La questione di diritto sottesa al gravame in trattazione è

stata affrontata e risolta dalla sezione, da oltre un lustro (cfr., ex

plurimis e da ultimo, sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5164, Foro

it., Rep. 2004, voce Impiegato dello Stato, n. 675; 7 febbraio

nanza, v. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 29 luglio 1996, n. 610, id.,

1997, III, 237, con nota di richiami). Ancora sull'indennità di cui alla 1. n. 100 del 1987, ad avviso di

Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2003, n. 1670. id.. Rep. 2003, voce Mi

litare, n. 43, il godimento del posto letto in caserma configura un'ipo tesi di fruizione di «alloggio gratuito» in caserma che giustifica la ridu zione di un terzo dell'indennità.

Per ciò che concerne, invece, i provvedimenti di trasferimento dispo sti d'autorità dall'amministrazione militare, essi attengono semplice mente a modalità di svolgimento del servizio sul territorio e fanno parte di un corpus omogeneo e completo di regole, caratterizzato da un'as soluta peculiarità, in cui trovano collocazione disposizioni intese a far fronte ad esigenze organizzative, di coesione interna e massima opera tività che attengono a mere modalità di svolgimento del servizio sul ter ritorio (così, Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2003, n. 384, ibid., n. 57, secondo cui al sottufficiale della guardia di finanza, trasferito d'autorità ad altra sede di servizio prima del compimento del periodo di quattro anni nella sede di provenienza, non spetta il trattamento economico

previsto dalla 1. 10 marzo 1987 n. 100). Sempre in merito ai provvedimenti di trasferimento d'autorità dispo

sti dall'amministrazione militare, ad avviso di Cons. Stato, sez. IV, 8

maggio 2000, n. 2641, id., 2000, III, 361, con nota di richiami, essi

rientrano, secondo l'esegesi storica, letterale e sistematica delle norme sancite dalla 1. 11 luglio 1978 n. 382 e dal d.p.r. 18 luglio 1986 n. 545, nel genus degli ordini e, in quanto precetti imperativi tipici della disci

plina militare, sono sottratti alla disciplina generale dettata dalla I. 7

agosto 1990 n. 241 (è escluso, pertanto, l'obbligo di motivazione e le altre garanzie procedimentali). Se a questo si aggiunge l'assoluta pecu liarità dell'ordinamento militare (Cost., art. 52, 3° comma. In merito, v.

Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 1996, n. 773, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 110), risulta palese come l'obbligo di alloggiare in caserma debba

considerarsi costituzionalmente legittimo, non implicando una lesione

dei diritti fondamentali della persona. Sul più generale profilo del trasferimento d'ufficio del dipendente

pubblico, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2001, n. 1685, id., 2001, III, 518, con nota di richiami, secondo cui esso deve essere connotato

dalla prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse del dipendente, senza che rilevino, al fine dell'attribuzione dell'indennità di trasferi

mento, le eventuali dichiarazioni di disponibilità dell'interessato (nella

specie, la controversia verteva sull'attribuzione dell'indennità di mis

sione ai magistrati trasferiti d'ufficio a seguito del conferimento di fun zioni superiori).

Sul punto, in dottrina, v. A.M. Perrino, li rapporto di lavoro pubbli co, Padova, 2004, par. 12.6 e 18.2.

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PARTE TERZA

2001, n. 493, id., Rep. 2001, voce Militare, n. 36, cui si rinvia a mente dell'art. 9 1. n. 205 del 2000), nel senso che il trattamento

economico di trasferimento previsto per il personale militare

dagli art. 1 1. n. 100 del 1987 e 13 1. n. 97 del 1979, è sottoposto allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione; pertanto, la decorrenza retroattiva delle promozioni eventualmente con

seguite dal personale destinatario dell'indennità non comporta l'attribuzione ex novo del compenso, ovvero il ricalcolo di que sta per i periodi già decorsi alla data del decreto di promozione.

Gli snodi del ragionamento su cui si fonda il principio di di

ritto sono i seguenti: a) la disciplina giuridica dell'indennità di trasferimento pre

vista dall'art. 1, 1° comma, 1. n. 100 del 1987, in forza del

l'esplicito richiamo ivi contenuto all'art. 13 1. n. 97 del 1979, è

quella propria dell'indennità divisata da quest'ultima disposi

zione, e non è circoscritta alla sola quantificazione del tratta

mento economico (cfr. ad. plen. 28 aprile 1999, n. 7, id., Rep.

1999, voce Carabinieri, n. 17);

b) venendo in rilievo una particolare categoria di indennità di

missione, trova applicazione la norma sancita dall'art. 4 1. n.

836 del 1973 secondo cui «la decorrenza retroattiva nelle pro mozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la de

terminazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni

compiute sia all'interno della repubblica, sia all'estero, e per i

periodi di missione già decorsi alla data di promozione o di si

stemazione in ruolo»;

c) i soggetti, che in forza del 3° comma dell'art. 1 1. n. 100

cit., sono obbligati ad alloggiare in caserma, non hanno titolo al

beneficio in parola; fra questi sono da annoverare, in base al

l'art. 48 d.p.r. n. 545 del 1986 — regolamento di disciplina mi

litare — i sergenti, i graduati e i militari semplici, salva diversa

autorizzazione del comandante di reparto (cfr., ex plurimis, sez.

IV 19 luglio 2004, n. 5211, id., Rep. 2004, voce Militare, n. 44). È evidente, pertanto, che nel caso di specie, la promozione a

sergente maggiore (grado cui non segue più l'obbligo di acca

sermamento), con effetti retroattivi (dal 6 marzo 1987) è inido

nea a configurare il presupposto per l'erogazione dell'indennità

in questione. 10. - In conclusione l'appello deve essere accolto e, in rifor

ma dell'impugnata sentenza, respinto il ricorso di primo grado.

II

Fatto e diritto. — 1. - Con ricorso ritualmente notificato,

l'appellante — sottufficiale dell'arma dei carabinieri — insor

geva contro la sentenza del Tar indicata in epigrafe, che aveva

confermato la decisione del comando generale dell'arma dei ca

rabinieri circa la non spettanza dell'indennità di cui all'art. 1 1.

n. 100 del 1987, nel presupposto del suo stato di celibe, con ob

bligo di accasermamento fino al 15 aprile 1992.

2. - Si costituivano le intimate amministrazioni deducendo

l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

3. - La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del

18 maggio 2004.

4. - L'appello è infondato e deve essere respinto.

5. - La questione oggetto del presente giudizio consiste nello

stabilire se al sottufficiale celibe dell'arma dei carabinieri, che

antecedentemente al 15 aprile 1992 sia stato trasferito autorita

tivamente per ragioni di servizio, spetti o meno l'indennità pre vista dall'art. 1 1. n. 100 del 1987.

6. - La sezione, sul punto, non ha ragione di discostarsi dai

propri precedenti — richiamati espressamente dall'impugnata

sentenza — in forza dei quali l'indennità in contestazione spetta anche al personale dei carabinieri, salvo che si tratti di soggetto celibe obbligato, prima della novella apportata al relativo rego lamento interno a decorrere dal 15 aprile 1992, ad alloggiare in

caserma (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 1998, n. 262, Fo

ro it., Rep. 1998, voce Carabinieri, n. 12). 7. - E vero che il ricorrente, a sostegno del proprio appello,

cita un difforme precedente di questa sezione (decisione 28 set

tembre 2000, n. 5199, id., Rep. 2000, voce Militare, n. 58, pres socché non motivata sul punto), ma tale richiamo non scalfisce

l'opposta conclusione, per le seguenti ragioni: a) l'art. 1, 3° comma, 1. n. 100 del 1987, stabilisce con chia

rezza che l'indennità non compete al personale di leva ed a

quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma;

b) l'art. 48 d.p.r. n. 545 del 1986 — regolamento di disciplina militare —

dispone che i sergenti, i graduati e i militari semplici

Il Foro Italiano — 2006.

hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto, salvo

diversa autorizzazione del comandante di reparto e ferme re

stando le particolari disposizioni vigenti per il personale del

l'arma dei carabinieri;

c) l'art. 264 del regolamento generale dell'arma dei carabi

nieri, nel testo vigente al momento del trasferimento dell'ap

pellante, prevedeva che i sottufficiali, gli appuntati ed i carabi

nieri celibi fossero alloggiati in caserma, salvo quanto previsto dal successivo art. 336; quest'ultimo sanciva che le stesse cate

gorie di personale «... possono, a richiesta, alloggiare fuori ca

serma ...» con l'osservanza di taluni obblighi;

d) successivamente il menzionato art. 264 ha subito ulteriore

modifica e (nella diciottesima versione vigente a far data dal 15

aprile 1992) ha previsto espressamente che il personale celibe in

servizio permanente effettivo non ha l'obbligo di alloggiare in

caserma, pur dovendo sempre rispettare gli obblighi minimi

previsti dall'art. 336, qualora richieda di alloggiare fuori (dimo ra nel comune di stanza del reparto, comunicazione del recapito,

pronta disponibilità); e) dall'esame diacronico delle su riferite norme emerge che

per i sottufficiali dell'arma, fino all'aprile del 1992 sussisteva,

come regola generale, l'obbligo di accasermamento, derogabile

previa richiesta (cui non può che corrispondere un'autorizzazio

ne del comandante di reparto o di corpo) e previo accertamento

del rispetto degli obblighi minimi dianzi illustrati; f) in chiave comparata occorre rilevare che analoga soluzione

del problema era stata approntata per il corpo della guardia di

finanza (sia pure con un ambito temporale diverso), tanto che la

giurisprudenza della sezione non ha mancato di rilevare, co

stantemente, che ai sottufficiali finanzieri celibi era imposto

l'obbligo di alloggiare in caserma ex art. 7 d.m. 30 novembre

1991, senza poter fruire dell'indennità in esame, fatta salva

l'autorizzazione del comandante di reparto ad alloggiare fuori

sede (cfr., ex plurimis, sez. IV 25 gennaio 2003, n. 384, id.,

Rep. 2003, voce cit., n. 56);

g) è costituzionalmente legittimo che l'obbligo di alloggia mento in caserma possa discendere esclusivamente da una di

sposizione regolamentare, stante: I) l'assoluta peculiarità del

l'ordinamento militare che riceve speciale menzione dalla stessa

Carta costituzionale — art. 52, 3° comma —; II) il suo espri mersi in un corpus omogeneo e completo di regole, all'interno

dell'ordinamento giuridico generale, in cui trovano collocazione

disposizioni intese a far fronte ad esigenze organizzative, di

coesione interna e massima operatività che attengono a mere

modalità di svolgimento del servizio sul territorio, il ché esclude

la configurabilità di una mancanza di tutela di diritti fondamen

tali della persona (cfr., ex plurimis, sez. IV n. 384 del 2003. cit.; n. 1677 del 2001, id., Rep. 2001, voce cit., n. 19).

8. - Deve essere affrontata e respinta —

perché manifesta

mente infondata — la questione di costituzionalità della norma

sancita dal 3° comma dell'art. 1 1. n. 100 cit., sollevata dall'ap

pellante sotto plurime angolazioni (disparità di trattamento e

contrasto con l'art. 3 Cost, nella misura in cui ricomprende tra i

beneficiari del trattamento: i divorziati e i vedovi senza prole; i

sottufficiali con grado di brigadiere o superiore laddove sono

invece ricompresi quelli delle altre armi dell'esercito, nonché il

personale della polizia di Stato; coloro che pur non tenuti, al

loggiano in caserma). Oltre gli aspetti di sicura costituzionalità messi precedente

mente in luce, è evidente che il legislatore, in presenza di situa

zioni differenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ha eser

citato in modo ragionevole la propria discrezionalità normativa

affidando alle singole armi e corpi di polizia ad ordinamento ci

vile e militare (con l'intermediazione dell'esercizio della pote stà regolamentare), il compito di bilanciare le contrapposte esi

genze di vita, di servizio e finanziarie (queste ultime espressa mente poste in risalto dal 4° comma dell'art. 1 cit.), avuto ri

guardo all'erogazione dell'indennità in questione. Anche il richiamo operato dalla difesa appellante alla disci

plina legale dell'indennità divisata dalla successiva 1. n. 86 del

2001 (inapplicabile ratione temporis), rafforza il giudizio sulla

manifesta infondatezza della dedotta questione di incostituzio

nalità: allorquando la legge ha voluto considerare (in una certa

misura) il personale celibe nel novero dei beneficiari, lo ha fatto

espressamente, modellando in modo originale i presupposti og

gettivi e soggettivi di erogazione della nuova provvidenza eco

nomica.

9. - In conclusione l'appello deve essere respinto.

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