sezione IV; decisione 28 ottobre 1986, n. 688; Pres. Paleologo, Est. Malinconico; Soc. Proter ealtri (Avv. Caltavuturo, Lubrano) c. Min. sanità (Avv. dello Stato Mataloni). Annulla T.A.R.Lazio, sez. I, 18 maggio 1983, nn. 420, 432Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 133/134-141/142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179443 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 28 ottobre 1986, n. 688; Pres. Paleologo, Est. Malinconico; Soc. Proter e al
tri (Avv. Caltavuturo, Lubrano) c. Min. sanità (Avv. dello
Stato Maialoni). Annulla T.A.R. Lazio, sez. I, 18 maggio 1983, nn. 420, 432.
Sanità pubblica — Preparati galenici — Norme ministeriali per la produzione — Illegittimità (R.d. 3 marzo 1927 n. 478, rego lamento contenente norme sulla produzione e il commercio delle
specialità medicinali, art. 9, 11; r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, t.u. delle leggi sanitarie, art. 122, 123, 124, 143, 144, 161, 162,
174, 358; r.d. 30 settembre 1938 n. 1706, regolamento del ser
vizio farmaceutico, art. 34, 35, 38; 1.1° maggio 1941 n. 422, modifiche e aggiunte ad alcuni articoli delle leggi sanitarie ap
provato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 2; 1. 23 dicembre
1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 29). Sanità pubblica — Preparati chemioterapici e altri — Norme mi
nisteriali per la produzione — Illegittimità (R.d. 27 luglio 1934
n. 1265, art. 182). Sanità pubblica — Preparati galenici — Sottoposizione al regime
dei prezzi amministrati — Legittimità (R.d. 3 marzo 1927 n.
478, art. 18; r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 125; d.l. 12 set
tembre 1983 n. 463, misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposi zioni per vari settori della p.a. e proroga di taluni termini, art.
12; 1. 11 novembre 1983 n. 638, conversione in legge, con mo
dificazioni, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, art. unico). Sanità pubblica — Preparati galenici — Norme ministeriali per
la produzione — Omissione del nome del produttore — Legit timità (R.d. 3 marzo 1927 n. 478, art. 10, 11).
È illegittimo il decreto 26 giugno 1981, con cui il ministro della
sanità, pur in difetto di una previsione legislativa, ha discipli nato la produzione di preparati galenici officinali per uso uma
no, in particolare limitando la producibilità di tali preparati solo a quelli compresi nell'elenco-indice allegato, e sottoponen do la loro produzione ad un regime autorizzatorio. (1)
È illegittimo il decreto 26 giugno 1981, con cui il ministro della
sanità, pur in difetto di una previsione legislativa, ha discipli nato la produzione di preparati galenici officinali per uso uma
no, nella parte in cui include nell'elenco-indice allegato, assieme
a tali preparati, anche preparati chemioterapici, opoteramici e
prodotti biologici, vietando la preparazione di prodotti diversi
da quelli ivi inclusi, e trasferendo dal consiglio superiore della
sanità alla commissione permanente per la revisione e la pub blicazione della farmacopea ufficiale la competenza ad emette
re il parere sulla domanda di autorizzazione alla produzione. (2) È legittimo il decreto 26 giugno 1981, con cui il ministro della
sanità, pur in difetto di una previsione legislativa, ha discipli nato la produzione di preparati galenici officinali per uso uma
no, nella parte in cui prevede la sottoposizione della vendita
di tali preparati al regime dei prezzi amministrati. (3) È legittimo il decreto 26 giugno 1981, con cui il ministro della
sanità, pur in difetto di una previsione legislativa, ha discipli nato la produzione di preparati galenici officinali per uso uma
no, nella parte in cui dispone che il medico debba prescrìvere tali preparati omettendo l'indicazione del nome del produttore, e che il farmacista li possa consegnare senza attenersi all'indi
cazione che il medico ciò nonostante avesse apposto. (4)
(1-2, 4) Non si rinvengono precedenti editi sul caso di specie, a pre scindere, ovviamente, dalle annullate decisioni T.A.R. Lazio, sez. I, 18
maggio 1983, n. 420 e n. 432, la prima delle quali è massimata in Foro
it., Rep. 1983, voce Sanità pubblica, 160. In questo quadro, la sentenza in epigrafe sviluppa il proprio iter argo
mentativo secondo una duplice angolazione: dal punto di vista, e nell'ot
tica, dei principi della gerarchia e della tipicità delle fonti del diritto, ritenendo, sotto questo profilo, illegittimo il decreto ministeriale 26 giu gno 1981, in quanto privo di una base legislativa; in relazione alla vexata
questio dell'identità e della natura dei prodotti galenici, di cui manca
una definizione positiva, idonea a differenziarli dalle specialità medicinali «a dose e forma di medicamento».
In questo senso, è fuor di discussione che l'art. 29 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, prevede che sia la legge a porre le norme (almeno quelle di massima) relative al regime autorizza torio avente ad oggetto i «farmaci»: ossia non solo le specialità medicina li in senso stretto, ma pure i prodotti galenici. E, sotto questo riguardo, ben poco si può aggiungere alle considerazioni svolte nella sentenza che
Il Foro Italiano — 1987.
Diritto. — (Omissis). 2. - Col primo motivo di gravame le ditte
appellanti censurano il decreto 26 giugno 1981 del ministero della
sanità, per aver esso con norme generali ed astratte di contenuto
innovativo, disciplinato il sistema della produzione e del com
mercio dei prodotti galenici, in contrasto col disposto dell'art.
29 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario
nazionale, che ha invece riservato alla legge il compito di dettare
norme in questa materia e senza una base legislativa, non poten dosi rinvenire la fonte del potere regolamentare nel t.u. delle leg
gi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, testo
quest'ultimo che, ad avviso delle appellanti, è anzi in contrasto
con le disposizioni emanate dal ministro della sanità, derivando
ne cosi a carico dell'impugnato decreto un ulteriore vizio d'ille
gittimità. La censura muove, quindi, dal presupposto della novità della
disciplina introdotta dal decreto, oggetto del presente giudizio, in relazione ai prodotti galenici officinali. È pertanto preliminare ad ogni considerazione sulla materia del contendere una, sia pur limitata, ricognizione della normativa riguardante i galenici.
In proposito non può non essere sottolineata la sostanziale ca
renza di una disciplina aggiornata, atta ad orientare l'interprete non solo nella soluzione dei complessi e delicati problemi che
derivano dalla regolamentazione dei medicinali, ma, ancor pri ma, nella stessa interpretazione letterale delle norme, spesso con
notate da una terminologia eterogenea, ancorché rivolta ad
individuare uno stesso tipo di prodotti, e spesso neppure più ade
rente al dato scientifico.
Proprio con riferimento ai prodotti galenici, ad esempio, man
ca una definizione legislativa che ne precisi l'essenza; ed anche
quando a tale carenza si trovi rimedio, resta pur sempre priva di una specifica disciplina, quanto meno, una parte di tali pro dotti definiti «galenici officinali», che qui vengono appunto in
considerazione.
Nel t.u. delle leggi sanitarie, sopra citato, si rinviene un esplici to richiamo ai prodotti galenici nel capo V («Dell'esercizio di
si riporta, le quali non solo rappresentano una ovvia esemplificazione del costante indirizzo giurisprudenziale, ma si legano anche, a tutta evi denza, alle elaborazioni dominanti in seno alla dottrina costituzionalisti
ca, secondo un insegnamento ormai consolidato, di cui è espressione la nutrita letteratura in argomento (cfr., per tutti, C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, tomo I e II, 349 ss., 786 ss., 797 ss., e passim; G. Zagrebelsky, Il sistema costituzionale delle fonti del dirit
to, Torino, 1984, 39 ss., 205 ss. passim, cui si rinvia per ulteriori appro fondimenti).
In ordine al secondo profilo affrontato in motivazione, è ben vero che
manca, a livello di normazione positiva, una qualsivoglia definizione di
prodotto galenico, mentre, al contrario, la nozione di specialità medicina le risulta sufficientemente definita (cfr. A. Papaldo, Medicinali, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1976, XXVI, 64 ss., e R. Ferrara, Contributo allo studio della tutela del consumatore. Profili pubblicistici, Milano, 1983, 185 ss.); d'altro lato, come è noto, l'ordinamento italiano è caratterizzato, su questo terreno, da una vistosa situazione di «deserto
normativo», secondo quanto rivela, emblematicamente, la vicenda, in parte affine, dei prodotti cosmetici e di dermocosmesi, per i quali si è avuta sólo ora, dopo una reiterata inadempienza alle direttive comunitarie, una
disciplina sufficientemente organica e definitoria rappresentata dalla 1. 11 ottobre 1986 n. 713 (Le leggi, 1986, 2316). In questo contesto, è dun
que pur verosimile che un futuro intervento del legislatore, nel solco del cit. art. 29 1. n. 833/78, potrebbe assimilare la disciplina dei prodotti galenici — previa una loro definizione — a quella delle specialità medici
nali, ma sembra altrettanto vero che, in questo momento, non vi sono elementi di diritto positivo su cui fondare tale operazione di equiparazio ne o di assimilazione; di ciò fa prova, fra l'altro, l'ordinanza Corte cost. 5 ottobre 1983, n. 296, Foro it., 1984, I, 313, con nota di richiami, in cui si riafferma l'irriducibilità, de iure condito, della disciplina dei pro dotti galenici a quella delle specialità medicinali, dichiarandosi inammis sibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, nella parte in cui non sancisce l'obbligo della previa regi strazione presso il ministero della sanità anche per il commercio dei pro dotti galenici, in riferimento agli art. 3 e 32 Cost.
(3) La sentenza in epigrafe è conforme al parere Cons. Stato, sez. I, 23 ottobre 1981, n. 1234, Foro it., Rep. 1983, voce Sanità pubblica, nn.
167, 168, con cui si afferma la sottoposizione dei preparati galenici offici nali al regime dei prezzi amministrati, analogamente a quanto avviene
per le specialità medicinali. Per riferimenti più generali al regime di determinazione autoritativa
dei prezzi delle specialità medicinali, cfr., orientativamente, Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 1985, n. 467, id., Rep. 1985, voce cit., n. 206, e T.A.R. Lazio, sez. III, 3 maggio 1984, n. 287, id., 1985, III, 115, con nota di richiami.
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PARTE TERZA
attività soggette a vigilanza sanitaria») e precisamente nell'art.
144 (sostituito dall'art. 2 1. 1° maggio 1941 n. 422), in cui si
dispone che l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati
in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione
del ministro per l'interno (ora della sanità), il quale la concede
sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, tenuta presente
l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.
La norma, peraltro, non definisce il concetto di galenico e tale
definizione non si rinviene neppure in altre disposizioni normati
ve, che pure accennano ai preparati galenici, come i decreti del
l'alto commissario per l'igiene e la sanità del 9 e 10 marzo 1949
e 16 luglio 1951; come l'art. 9 d.l. 8 luglio 1974 n. 264, converti
to in 1. 17 agosto 1974 n. 386; come, la tariffa dei galenici pre
confezionati (d.m. 11 luglio 1974 in G.U. 22 luglio 1974, n. 191), precedentemente indistinta da quella dei galenici magistrali (v.
art. 9 d.m. 15 giugno 1966 in G.U. 10 agosto 1966, n. 198);
come, infine, il decreto ministeriale oggetto della presente impu
gnazione.
L'interprete non può che rivolgersi, dunque, al comune signifi
cato delle parole usate dal legislatore, naturalmente tenendo pre
sente la particolare connotazione scientifica della relativa
terminologia. Giova a tale proposito richiamare la definizione che
di tali prodotti dà l'Enciclopedia medica italiana: «Medicamenti
galenici venivano detti un tempo quelli risultanti da diverse mani
polazioni delle droghe ... di natura vegetale o animale; farmaci,
per ciò, complessi e di composizione non ben definita e costante,
in contrapposizione ai medicamenti chimici, che hanno caratteri
stiche ben definite, costanti e controllabili. Le preparazioni gale
niche si distinguevano a loro volta in magistrali ed officinali: le
prime preparate estemporaneamente dal farmacista su ricetta del
medico (magister), le seconde tenute pronte nell'officina farma
ceutica, perché di formula fissa stabilita dalla farmacopea.
Successivamente si è estesa la denominazione di galenico a tut
te le preparazioni farmaceutiche, ed attualmente si indicano co
me galenici tutti quei medicamenti che non sono specialità
medicinali ... In tal modo preparazioni galeniche sarebbero tut
ti i medicamenti che il farmacista 'spedisce' sotto suo controllo
e responsabilità, diversamente dalle specialità medicinali, di cui
è responsabile unicamente il preparatore». Il galenico, dunque, nasce connotato scientificamente in senso
positivo; esso è il farmaco (inteso nel senso di medicinale già
in forma e dose di medicamento) derivante dall'impiego di dro
ghe medicinali, cioè di prodotti naturali, del regno vegetale ed
animale, usati singolarmente o tra loro combinati.
Sempre sotto il profilo scientifico, la droga medicinale non as
sicura quel carattere ben definito e costante che è proprio del
prodotto chimico e si distingue ulteriormente dal preparato bio
logico, ottenuto mediante il trattamento di organi e tessuti ani
mali od umani oppure mediante l'elaborazione di microorganismi
patogeni o saprofiti. Da questa definizione in positivo si è passati poi nella pratica,
anche amministrativa, alla definizione del galenico «in negativo»,
cioè come quel medicamento che non è specialità medicinale. Que
st'ultima, che è definita, sulla base dell'art. 174, 2° comma, t.u.l.s.,
dall'art. 9 del regolamento per la preparazione ed il commercio
delle specialità medicinali (r.d. 3 marzo 1927 n. 478), viene co
munemente individuata nel prodotto terapeutico, semplice o com
posto, che è eventualmente connotato da specifiche indicazioni
terapeutiche da parte del produttore, ma soprattutto dotato di
una «veste commerciale», e cioè di una denominazione sua pro
pria, inconfondibile con altre. In tal senso va infatti interpretato il citato art. 9 del regolamento delle specialità medicinali, emana
to in un'epoca nella quale il semplice preconfezionamento o la
chiusura del recipiente da parte del produttore potevano effetti
vamente valere a distinguere la specialità medicinale del galenico
preparato in farmacia (art. 9, n. 1, r.d. 478 del 1927). Con la
previsione della stessa possibilità di preconfezionare i galenici of
ficinali, contenuta nel citato art. 144 t.u.l.s., veniva successiva
mente a cadere quest'ultimo criterio di distinzione delle specialità medicinali (Cass. 23 aprile 1969, Zaini, Foro it., Rep. 1970, voce
Sanità pubblica, nn. 99, 100), concentrandosi appunto il caratte
re distintivo nell'attribuzione di effetti terapeutici (art. 9, n. 2) o nell'imposizione di un nome speciale, costituente marchio di
fabbrica (art. 9, n. 3) Tale conclusione, del resto, risulta avvalorata dalla definizione
di «specialità medicinale» contenuta nella direttiva n. 65 in data
26 gennaio 1965 del consiglio dei ministri delle Comunità euro
II Foro Italiano — 1987.
pee, che all'art. 1 cosi definisce tale prodotto: «ogni medicinale
precedentemente preparato, immesso in commercio con una de
nominazione speciale ed una confezione particolare».
Infine, non impediscono la classificazione di un medicamento
come specialità medicinale né la sua conformità a formule della
Farmacopea ufficiale, né la sua eventuale semplicità strutturale,
né la sua idoneità alla combinazione con altre sostanze nella pro
duzione di ulteriori farmaci.
Cosi delineato, per esclusione, l'ambito dei prodotti galenici,
essi restano pur sempre medicinali a dose o forma di medicamen
to, la cui vendita non è permessa che ai farmacisti (art. 122 t.u.l.s.).
Resta inoltre fermo che i galenici potranno essere «magistrali»,
cioè preparati dal farmacista sulla base di una ricetta medica,
oppure «officinali», cioè preconfezionati da un'officina autoriz
zata ai sensi dell'art. 144 dello stesso t.u.
Siano essi magistrali od officinali, però, tali prodotti devono
essere somministrati dal farmacista sotto la sua responsabilità;
essi dovranno, se la preparazione è contemplata nella Farmaco
pea ufficiale, corrispondere alle formule ed alle norme di appron
tamento in essa descritte. In caso contrario, dovranno
corrispondere alla ricetta che il medico avrà predisposto (art. 35,
2° e 3° comma, r.d. n. 1706 del 1938). Il farmacista non potrà
rifiutarsi di spedire la ricetta firmata da un medico per medicinali
(anche galenici) esistenti nella farmacia ed in caso tali medicinali
non fossero già pronti dovrà provvedervi nel tempo strettamente
necessario per eseguire magistralmente le preparazioni.
3. - Tale sistema, delineato dal t.u. delle leggi sanitarie e dal
suo regolamento particolare di attuazione (r.d. n. 1706 del 1938,
sul servizio farmaceutico) non distingue, quanto a produzione e
commercio di medicinali galenici, tra magistrali ed officinali, tant'è
che costantemente la disciplina di questi ultimi si è modellata su
quella delle preparazioni magistrali, essendo i prodotti officinali,
per cosi dire, un semplice surrogato dell'attività del farmacista,
il quale se li trova già preconfezionati, senza doverli preparare
di volta in volta.
Si osservi, a questo proposito, che nel t.u. delle leggi sanitarie
la produzione dei galenici in forma industriale è prevista in fun
zione strettamente accessoria al servizio farmaceutico, tantè che
l'autorizzazione all'apertura di nuove officine deve tener conto
proprio della loro rispondenza al predetto servizio. Il regolamen
to per il servizio farmaceutico (r.d. n. 1706 del 1938), d'altra
parte, pur dando attuazione al t.u.l.s., non si occupa dei galenici
officinali proprio perché questi sono prodotti pur sempre sommi
nistrati dal farmacista, ancorché preconfezionati dall'industria.
Ben diversa risulta essere, invece, la posizione del farmacista
nei confronti delle specialità medicinali, per le quali il t.u. delle
leggi sanitarie richiede non solo la generica autorizzazione alla
produzione (art. 161), ma anche la registrazione del prodotto,
cioè l'autorizzazione specifica alla sua commercializzazione (art.
162). Correlativamente, solo per le specialità medicinali il t.u.l.s.
prevedeva una sanzione penale, in caso di commercializzazione
di prodotti sforniti di registrazione, a carico sia dei produttori,
sia dei commercianti, sia dei farmacisti che detenessero tali pro
dotti per la vendita.
La particolare caratteristica della specialità medicinale, tenden
zialmente presentata dallo stesso produttore come fornita di par
ticolari effetti terapeutici, ma suscettibile di provocare danni alla
salute del paziente, o per la composizione del prodotto o per il
suo dosaggio o per le eventuali allergie che essa può determinare,
rende in effetti indispensabile un controllo precedente alla sua
commercializzazione, controllo realizzato con la forma della regi
strazione. Una volta rilasciata quest'ultima, peraltro, la respon
sabilità grava sul produttore, non potendo essa essere imputata
né allo Stato come conseguenza del provvedimento autorizzato
rio, né al farmacista, che anzi è obbligato a vendere le specialità
medicinali delle quali è provvisto ed a procurare quelle delle quali sia sprovvisto (art. 38 r.d. n. 1706 del 1938), salvo naturalmente
il controllo esteriore sull'integrità della confezione.
Per quanto attiene ai prodotti galenici invece, lo stesso regola mento del 1938, relativo al servizio farmaceutico, senza distin
guere tra preparazioni «magistrali» ed «officinali», dispone all'art.
35 che i medicamenti composti debbono corrispondere alla for
mula prescritta dalla Farmacopea ed essere preparati con le cau
tele in essa descritte (2° comma), mentre qualsiasi medicinale non
descritto nella Farmacopea deve essere somministrato dal farma
cista allo stato di purezza, genuinità ed ottima conservazione (3°
comma) e tale somministrazione sarà obbligatoria solo in caso
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
di ricetta firmata dal medico (art. 38, 1° comma). La responsabi lità di tale somministrazione ricade, quindi, direttamente sul far
macista, salve naturalmente le eventuali, concorrenti responsabilità del medico curante e del produttore.
Queste sono dunque le garanzie previste a livello legislativo per la somministrazione di farmaci che non siano specialità medici nali: monopolio del farmacista nella distribuzione all'utente (ciò è comune alle specialità), preparazione del farmaco secondo quanto
prescritto nella Farmacopea (se esso è in essa previsto) oppure
(in caso contrario) secondo la ricetta del medico; diretta respon sabilità del farmacista per i medicinali cosi somministrati. Non
vi è, pertanto, sotto questo profilo distinzione tra galenici offici nali e magistrali.
La contemplazione delle sostanze e preparazioni medicinali nella
Farmacopea imporrà, evidentemente, che i corrispondenti pro dotti galenici si adeguino ai saggi, alle formule ed ai metodi in
essa descritti. Se invece la Farmacopea non preveda quelle so
stanze e preparazioni, la somministrazione avverrà ad opera del
farmacista (pur se il prodotto è officinale), che risponderà quan to a purezza e genuinità delle sostanze impiegate e che sarà obbli
gato a fornirle se gli venga presentata la ricetta medica.
Manca invece a livello legislativo, e ciò è ammesso dall'ammi
nistrazione, un preventivo controllo dell'amministrazione medesi
ma sulla composizione del galenico (anche officinale) e sulle sue
proprietà. 4. - Venendo ora alla prima censura mossa dalle ditte appellan
ti, risulta preliminare la verifica del carattere innovativo o meno
della disciplina introdotta dal decreto impugnato con riferimento
ai galenici officinali. A questo proposito la risposta non può che essere positiva.
Il decreto in questione espressamente dà atto nelle premesse di
voler dettare specifiche condizioni per il rilascio della autorizza
zione alla produzione di galenici, mentre invece nel t.u. delle leg
gi sanitarie si prevedeva solamente l'autorizzazione all'apertura di nuove officine. Coerentemente alle premesse, il d.m. 26 giu
gno 1981 da un lato impone alle ditte titolari di officine farma
ceutiche di produrre solo i prodotti galenici compresi nell'elenco-indice allegato al decreto (art. 1) e dall'altro sottopo ne la produzione di tali galenici ad un vero e proprio regime
autorizzatorio, su domanda della ditta interessata (art. 3). L'innovazione non è, del resto, negata dalla stessa amministra
zione, che anzi la giustifica con la necessità di ovviare alla man
canza di registrazione per prodotti che, pur vantando talora
impieghi terapeutici simili alle specialità medicinali, sono sforniti
rispetto a questi ultimi di un controllo preventivo a garanzia della
salute pubblica. Osserva in proposito il collegio che tale intento, pur apprezza
bile, non può essere realizzata con lo strumento del decreto mini
steriale, non solo perché esso assume nel caso di specie una natura
regolamentare, senza fondarsi però su alcuna fonte primaria, ma
anche perché viene profondamente alterato il sistema delineato
dal t.u. delle leggi sanitarie e dal regolamento di attuazione sui
medicinali.
Che il decreto impugnato contenga disposizioni generali ed
astratte (e quindi di carattere normativo) non può essere messo in discussione. Né si tratta di «norme interne», perché esse hanno
per destinatari non solo le farmacie, quali concessionarie del pub blico servizio, ma le ditte produttrici e persino i medici (art. 8).
Manca tuttavia il necessario sostegno legislativo al potere rego lamentare di cui s'è fatto esercizio.
Esso, infatti, non può rinvenirsi secondo l'assunto dei primi
giudici, nel generale potere di vigilanza, attribuito all'autorità sa
nitaria sui «fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e pre
parati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali», (art. 143 r.d. n. 1265 del 1934); potere che,
sempre secondo il T.A.R., legittimerebbe l'emanazione di norme
regolamentari anche in seguito all'emanazione della 1. 23 dicem
bre 1978 n. 833 (art. 29), non avendo ancora la legge primaria
«occupato» la materia de qua.
Quanto al potere di vigilanza, basterà ricordare come sia ormai
opinione assolutamente consolidata quella per cui il fondamento
della potestà regolamentare non è costituito dalla generica capa cità dell'autorità pubblica di emanare atti autoritativi, bensì dalla
legge, sia per la preminenza che quest'ultima ha, nel nostro siste
ma, sull'amministrazione sia per la disposizione gerarchica delle
fonti del diritto positivo, tutte tendenzialmente tipiche, nel qua dro di una Costituzione rigida qual è quella attuale. Tanto più
Il Foro Italiano — 1987.
deve accedersi a questa conclusione con riferimento ai regola menti ministeriali, che neppure possono vantare il generale fon
damento previsto dalla 1. 31 gennaio 1926 n. 100 per i regolamenti
governativi. Nel caso di specie, anzi, va sottolineato che i regola menti di attuazione del t.u. delle leggi sanitarie, siano essi di ca
rattere generale oppure di carattere particolare, sono riservati dallo stesso t.u. all'autorità governativa (art. 358).
Quanto poi alla presunta efficacia differita dell'art. 29 1. n.
833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, può sol
tanto convenirsi sulla perdurante efficacia dei regolamenti ema
nati prima dell'entrata in vigore della citata normativa di grado
superiore. Non può invece accedersi alla tesi difensiva dell'ammi
nistrazione, fatta propria dal T.A.R., secondo cui le materie elen
cate nel citato art. 29 restano soggette all'ulteriore normazione
regolamentare fino a che su di esse, non si provveda con legge dello Stato. Com'è noto, ove non sussistano riserve di legge a
livello costituzionale, la linea di demarcazione tra competenza le
gislativa e competenza regolamentare è mobile ed è affidata alle
valutazioni del potere legislativo. Avendo nel caso di specie il
legislatore stabilito che «... per la disciplina della autorizzazio
ne alla produzione ed all'immissione in commercio dei farma
ci . . .» (art. 29, lett. a), nonché «. . . per la revisione e la
pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale . . .» (art. 29, lett. h) si provvede con legge dello Stato, non è lecito all'interpre te ipotizzare proroghe di competenza regolamentare, operando invece immediatamente, dall'entrata in vigore della 1. 833 del 1978, la distribuzione di compiti tra le diverse fonti di diritto nella ma
teria in considerazione.
5. - L'amministrazione appellata ha, tuttavia, sostenuto la le
gittimità dell'impugnato decreto, con riferimento alla medesima
censura, rilevando che la regolamentazione in esso contenuta non
è estranea alla normativa in vigore ed ha citato in proposito gli art. 11 del regolamento per la produzione ed il commercio delle
specialità medicinali (r.d. 3 marzo 1927 n. 478) e 34 (recte 35), 2° comma, del regolamento per il servizio farmaceutico (r.d. 30
settembre 1938 n. 1706).
Osserva, tuttavia, il collegio che le norme richiamate, oltre ad
essere pur sempre di rango secondario, non contengono alcuna
previsione di successivi regolamenti. Le due norme in esame, in
fatti, hanno ben diversa finalità: l'art. 11 r.d. n. 478 del 1927
non prevede alcuna disposizione in ordine al regime di autorizza
zione alla vendita di prodotti galenici, preoccupandosi unicamen te di evitare che prodotti terapeutici semplici e composti (ivi
compresi i preparati galenici), siano messi in commercio come
specialità medicinali, pur non avendone le caratteristiche; l'art.
35 (non 34), 2° comma, r.d. n. 1706 del 1938, impone invece
la corrispondenza dei medicamenti composti alle formule prescritte dalla Farmacopea, ma nulla stabilisce quanto all'autorizzazione
da rilasciare a determinati soggetti per la loro produzione né im
pone il «numero chiuso» delle preparazioni, tanto più che è spe cificamente rivolto alle preparazioni del farmacista.
Ne deriva che neppure le disposizioni richiamate dall'appellata amministrazione possono fornire la base ad un regolamento che
ha come oggetto principale l'imposizione di «specifiche condizio
ni per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione dei galenici, nonché per il mantenimento delle autorizzazioni rilasciate» e co
me finalità quella, prospettata dalle difese dell'amministrazione, di ovviare alla mancata previsione di un obbligo di registrazione dei galenici officinali, stante la sostanziale identità di impiego tra questi ultimi e le specialità medicinali, per le quali è legislati vamente imposta invece la registrazione.
6. - Prima di concludere nel senso della mancanza di una ne
cessaria base normativa primaria al decreto qui impugnato, il col
legio deve tuttavia verificare, anche al di là della prospettazione delle parti, se quel fondamento possa essere rinvenuto negli arti
coli di legge che rinviano, per la disciplina dei farmaci e, più in generale, per il disimpegno del servizio farmaceutico, alla Far
macopea ufficiale (art. 123 e 124 t.u. delle leggi sanitarie e 1
1. 9 novembre 1961 n. 1242). Il decreto ministeriale qui impugna to in effetti, altro non è che la riproposizione (con modificazioni) del contenuto del terzo volume della Vili edizione della Farma
copea, contenente il nuovo formulario nazionale dei prodotti ga lenici.
Anche della Farmacopea non esiste una definizione legislativa; tuttavia si è concordi nel ritenere che essa, inizialmente semplice raccolta di ricette per medici e speziali, si sia trasformata moder
namente (in Italia a partire dalla prima Farmacopea del regno d'Italia del 1892) in un «codice farmaceutico», com'è detto nella
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PARTE TERZA
prefazione dell'ottava edizione della Farmacopea italiana, cioè in
un complesso di disposizioni rivolte principalmente a permettere il controllo della qualità dei farmaci, mediante l'indicazione dei
saggi, delle formule e delle norme per la preparazione dei medici
nali. Essa si compone di tre parti: nella prima, preceduta da una
serie di avvertenze generali, sono esposte le monografie relative
a sostanze di uso farmaceutico ed a preparazioni farmaceutiche;
nella seconda sono indicati i prodotti reattivi, le tecniche ed i
metodi generali ai quali si fa riferimento nelle monografie; nella
terza parte sono raccolte delle tabelle che, eccetto la prima, con
tengono i criteri applicativi di disposizioni legislative che regola
no l'esercizio della professione del farmacista.
La Farmacopea ufficiale viene comunemente ritenuta fonte se
condaria (regolamento ministeriale) comprendente sia norme tec
niche (per la preparazione dei medicinali), sia norme amministrative
di carattere esecutivo rispetto al t.u. delle leggi sanitarie ed al
regolamento per il servizio farmaceutico (r.d. n. 1706 del 1938);
nell'uno e nell'altro caso, norme che vanno definite giuridiche
rivolgendosi esse, ormai, non solo agli operatori sanitari, ma an
che ai terzi, principalmente alle ditte produttrici di medicinali,
ed assumendo esse rilievo in diverse occasioni prima fra tutte l'ac
certamento di eventuali responsabilità civili, penali o disciplinari. Nel t.u. delle leggi sanitarie si accenna alla Farmacopea ufficiale
negli art. 123 e 124, dove si specifica che in questo «codice far
maceutico» sono indicate le sostanze medicinali prescritte come
obbligatorie per la farmacia ed i prodotti che non possono essere
venduti senza ricetta medica, eventualmente non rinnovabile.
Nell'art. 11 r.d. 3 marzo 1927 n. 478 e negli art. 34 e 35 r.d.
30 settembre 1938 n. 1706 si fa riferimento alla Farmacopea sia
come compendio di norme tecniche per la preparazione dei medi
cinali, sia come raccolta di disposizioni per regolare il servizio
pratico della farmacia (in particolare nella Farmacopea sono in
dicati gli apparecchi indispensabili al farmacista, le sostanze da
tenere in armadio chiuso o con particolare contrassegno o al ri
paro dalla luce). Dalle menzionate disposizioni e dalla tradizionale funzione del
la Farmacopea, tuttavia, si evince che non è compito proprio di
tale testo dettare norme che regolino l'autorizzazione alla produ zione ed alla commercializzazione dei prodotti farmaceutici, tan
t'è che l'obbligo della registrazione delle specialità medicinali, che
ben possono consistere di sostanze contemplate nella Farmaco
pea, è imposto dalla legge (art. 162 t.u.l.s.), senza alcun rinvio
alla Farmacopea. Neppure il decreto in esame, quindi, per quan to faccia parte integrante di quest'ultimo testo, poteva sotto tale
profilo dettare norme nella materia delle autorizzazioni a produr re medicinali. Il riconoscimento, a livello legislativo, di una fonte
regolamentare qual è la Farmacopea ufficiale, in difetto della espli cita delimitazione della materia oggetto della disciplina di que st'ultima (art. 124 t.u.l.s.), non può, infatti, che essere contenuto
nell'ambito della naturale e tradizionale funzione della Far
macopea. Se ne deve dedurre, quindi, che l'impugnato decreto, finalizza
to a disciplinare con vere e proprie norme giuridiche l'autorizza
zione alla produzione di singole preparazioni galeniche, da un
lato è privo della necessaria base legislativa; dall'altro è in con
trasto con l'art. 29, 2° comma, lett. a), 1. n. 833 del 1978, de
mandando tale norma alla legge primaria di stabilire (quanto meno
nelle linee fondamentali) il regime di autorizzazione alla produ zione ed al commercio dei farmaci; in ultima analisi il decreto
contrasta con lo stesso sistema delineato dal t.u. delle leggi sani
tarie n. 1265 del 1934.
Certo potrebbe sostenersi de iure condendo, probabilmente con
fondatezza di argomentazioni, che un controllo preventivo sulla
produzione del galenico officiale da parte dell'industria farma
ceutica accompagnato dal «numero chiuso» delle preparazioni ga
leniche, sarebbe garanzia più consistente per la salute pubblica, e servirebbe anche a razionalizzare il mercato dei farmaci. Ma
tale obiettivo non appare, allo stato, raggiungibile amministrati
vamente sulla base della vigente legislazione. 7. - Col secondo motivo di impugnazione le ditte appellanti
lamentano la violazione dell'art. 182 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265.
Il decreto ministeriale 26 giugno 1981 avrebbe carattere sostan
zialmente innovativo rispetto alla citata disposizione legislativa,
perché, includendo nell'elenco-indice del formulario nazionale (as sieme ai preparati galenici) chemioterapici, opoterapici e prodotti
biologici, avrebbe asoggettato ad un nuovo regime autorizzatorio
(quello descritto in precedenza) questi preparati, per i quali inve
li, Foro Italiano — 1987.
ce il t.u. delle leggi sanitarie del 1934 prevede una diversa disci
plina e precisamente: l'autorizzazione da parte del ministro del
l'interno (ora della sanità) alla produzione e la determinazione
da parte dello stesso ministro, sentito il Consiglio superiore di
sanità, dei prodotti che, prima di essere immessi in commercio,
vanno sottoposti a controllo per verificarne innocuità, purezza ed efficacia.
Qui l'innovazione apportata dal d.m. del 1981 appare di mino
re incidenza, rispetto a quella introdotta per i galenici officinali.
Infatti il t.u. della leggi sanitarie già prevedeva sia un'autorizza
zione alla produzione sia un controllo sul prodotto (sia pure even
tuale) prima della sua commercializzazione. La modificazione può
peraltro ravvisarsi, da un lato, nell'introduzione del «numero chiu
so» anche per i prodotti di questo tipo che siano inseriti nel for
mulario nazionale; e dall'altro, nel cambiamento dell'organo
competente ad esprimere il parere sulla domanda di autorizzazio
ne (e quindi anche sul suo eventuale rigetto), posto che in base
all'art. 4 d.m. del 1981 sulla domanda di produzione di preparati non compresi nel formulario dovrebbe pronunciare la commissio
ne permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmaco
pea ufficiale, mentre secondo l'art. 182, 2° comma, è obbligatorio il parere del Consiglio superiore di sanità tutte le volte che si
intenda negare o revocare l'autorizzazione alla produzione dei re
lativi prodotti. Anche in questo caso, dunque, deve effettivamente riscontrarsi
un'illegittima deroga al disposto del t.u. delle leggi sanitarie da
parte di una norma regolamentare priva della necessaria base nor
mativa primaria. Né può accogliersi il rilievo dell'amministrazio
ne, secondo cui i prodotti inclusi nel formulario allegato al decreto
de quo non rientrerebbero nel disposto dell'art. 182 t.u.l.s., avendo
«un raggio d'azione piuttosto ampio e non un impiego specifico contro determinate infezioni», come richiede la citata norma. A
prescindere, infatti, dalla constatazione che una tale valenza scien
tifica non traspare da alcun atto procedimentale, assume rilievo
assorbente la circostanza che l'art. 182 non limita la propria di
sciplina ai chemioterapici idonei a debellare una singola malattia,
bensì ai prodotti che vantano un effetto specifico contro infezio
ni determinate, ben potendo però essere ampio lo spettro di inci
denza del medicinale, che, pur essendo idoneo a debellare, per
esempio, diversi tipi di batteri, non assuma per ciò solo una ge nerica azione disinfettante.
8. - L'accoglimento del primo e del secondo motivo di impu
gnazione esime il collegio dall'esame dei motivi terzo, prospetta to in via subordinata, e quarto, relativamente alla prima parte di quest'ultimo, nella quale si censura il decreto impugnato per aver esso escluso dal mercato, senza motivazione, prodotti gale nici fino a quel momento leciti e poi, invece, non contemplati nel «numero chiuso» del formulario galenico.
9. - Col quarto motivo di ricorso (nei profili diversi da quello
già esaminato) le ditte appellanti lamentano inoltre l'eccesso di
potere per illogicità e disparità di trattamento, nonché la viola
zione delle norme in tema di determinazione autoritativa dei prezzi dei medicinali. In particolare sarebbe illegittimo il sistema di «prezzi amministrati» introdotto per i galenici officinali, specialmente
quando tali preparazioni hanno composizione ed indicazioni tera
peutiche corrispondenti a quelle di una «specialità da banco» sog
getta a «prezzo libero», ancorché vigilato. L'affermazione delle ditte appellanti è errata nella sua generalità. Non può sostenersi infatti che i galenici siano estranei alla pre
visione dell'art. 125 r.d. n. 1265 del 1934, richiamato dalla sen
tenza impugnata, che prevede l'emanazione di una «tariffa di
vendita dei medicinali», termine ampio che non comprende sola
mente le specialità medicinali, tant'è che la stessa norma espres samente prevede per questi ultimi prodotti (ed altri assimilati) l'indicazione del prezzo di vendita sull'etichetta, e che tale prezzo deve risultare dal decreto del ministero che autorizza il commer
cio di una specialità medicinale (art. 18, n. 4, del regolamento
per le specialità medicinali, di cui al r.d. n. 478 del 1927). D'altra parte, come ricordato dall'amministrazione, la deter
minazione autoritativa del prezzo per i galenici da parte del C.i.p. è stata riconosciuta legittima da parte del Consiglio di Stato nel
parere 23 ottobre 1981, n. 1234 (id., Rep. 1983, voce cit., n.
167), ed è presupposta dall'art. 12, 5° comma, d.l. n. 463 del
1983, convertito in 1. n. 638 del 1983.
Inoltre il preteso contrasto tra il trattamento riservato alla spe cialità da banco ed i prodotti galenici, pur forniti di analoghe
utilizzazioni, non risulta attuale, posto che, come ricordato dal
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
l'amministrazione, nel decreto impugnato c'è solo un rinvio alla
futura disciplina del prezzo, ma nessuna disposizione immediata
mente vincolante. La doglianza è, dunque, sotto tale profilo, inam
missibile. 10. - Col quinto motivo di ricorso, infine, le ditte appellanti
lamentano l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà non
ché per difetto di motivazione, con riferimento all'art. 8 del de
creto impugnato, ai sensi del quale il medico deve prescrivere il galenico con l'indicazione della sola denominazione seguita dalla
sigla F.N. mentre il farmacista può dispensare farmaci galenici
prescindendo dalla indicazione della ditta produttrice apposta even
tualmente dal medico in contrasto col divieto sopra menzionato.
Nel rigettare tale notivo di impugnazione il T.A.R. si sarebbe
limitato a valutare solo il riflesso, marginale al problema, della
libera concorrenza tra le ditte, trascurando invece proprio l'a
spetto decisivo della questione, e cioè una contraddizione logica tra il conclamato intento di accentuare il controllo qualitativo sui galenici officinali, tramite l'autorizzazione alla loro produzio
ne, ed il successivo anonimato finale del medicamento, che vani
ficherebbe l'effetto dell'autorizzazione, rendendo possibili forme
di concorrenza commerciale, difficilmente controllabili, a scapito dell'interesse pubblico.
Osserva in proposito il collegio che, accertata l'illegittimità del
nuovo sistema autorizzatorio introdotto dal d.m. del 1981, do
vrebbe considerarsi caduto il presupposto della contraddizione la
mentata dalle appellanti. Poiché, tuttavia, l'art. 8 del citato decreto
prescinde dal sistema di immissione dei prodotti galenici sul mer
cato, non può per ciò solo ritenersi cessato l'interesse delle ditte
appellanti all'esame della doglianza. In proposito, però, deve essere condiviso l'assunto dei primi
giudici. In realtà il carattere «anonimo» del prodotto galenico è frutto della sua stessa essenza, trattandosi di un medicinale che,
privo per definizione di una specifica «veste commerciale», o è
conforme alle prescrizioni della Farmacopea o è somministrato
sulla base di una ricetta medica. Proprio la sopra menzionata
funzione centrale del farmacista nella somministrazione dei far
maci, con sua contestuale assunzione di responsabilità, rende per fettamente logico che sia il medesimo farmacista ad operare la
scelta sui possibili galenici preconfezionati da somministrare, an
corché il medico, accanto all'indicazione della sostanza medicina
le abbia aggiunto anche il nome del produttore. Invero l'art. 8
del decreto ministeriale impugnato specifica una caratteristica già evidenziata dall'art. 11 r.d. 3 marzo 1927 n. 478, e cioè che i
prodotti terapeutici semplici e composti, preparati secondo le for
mule della Farmacopea ufficiale, non possono essere messi in com
mercio con un nome particolare e cioè come specialità medicinali, a meno che non ne abbiano le caratteristiche. La stessa norma
vale sostanzialmente per le preparazioni magistrali (art. 10). Va dunque dichiarata la legittimità del citato art. 8.
11. - In conclusione sono fondati e vanno accolti i motivi di
appello indicati ai numeri 1 e 2 e va conseguentemente riformata
la sentenza di prime cure; ciò comporta l'annullamento delle di
sposizioni che fanno divieto alle ditte farmaceutiche di produrre
preparazioni galeniche non comprese nel formulario, e che im
pongono alle ditte stesse un'autorizzazione ulteriore rispetto a quel la prevista dall'art. 144 t.u.l.s. Naturalmente la Farmacopea ufficiale mantiene il proprio valore precettivo per quanto riguar da le preparazioni in essa contemplate, posto che alle sue formule
dovranno adeguarsi le ditte farmaceutiche, cosi come il farmaci
sta. Resterà invece fermo per quest'ultimo l'obbligo di verificare, ove la composizione non sia descritta nella Farmacopea, la sua
aderenza alla ricetta del medico.
Vanno invece respinti il quarto ed il quinto motivo, mentre
rimangono assorbiti il terzo motivo ed il quarto nella sua prima
parte. (Omissis)
Il Foro Italiano — 1987 — Parte III-11.
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 9 agosto 1986, n. 630; Pres. Laschena, Est. Pajno; Min. beni culturali (Avv. dello Stato Ferri) c. Comune di Bordighera (Avv. Tarello,
Romanelli) e Soc. Edilmo. Annulla T.A.R. Liguria 21 aprile 1983, n. 441.
Antichità e belle arti — Immobile collegato alla storia dell'arte
pittorica e letteraria — Vincolo — Discrezionalità tecnica —
Sindacabilità — Limiti (L. 1° giugno 1939 n. 1089, tutela delle
cose di interesse artistico o storico, art. 1, 2, 3). Antichità e belle arti — Immobile collegato alla storia dell'arte
pittorica e letteraria — Stato di degrado — Vincolo — Ammis
sibilità (L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 2). Antichità e belle arti — Vincolo — Eccesso di potere — Svia
mento — Esclusione — Fattispecie (L. 1° giugno 1939 n. 1089,
2). Antichità e belle arti — Vincolo — Controdeduzioni del proprie
tario — Irrilevanza (L. 1° giugno 1939 n. 1089).
Il potere di imposizione deI vincolo d'interesse artistico e lettera
rio, risolvendosi nell'esercizio di un'attività tecnico-discrezionale e rientrando, perciò, nel merito dell'azione amministrativa, non
è sindacabile da parte del giudice amministrativo, salvo il caso
in cui l'inosservanza delle regole non giuridiche, alle quali l'at
tività valutativa dovrebbe ispirarsi, non trasmodi, per un'erro
nea rappresentazione dei fatti o per un vizio dell' iter logico, nel vizio di eccesso di potere. (1)
(1) I contrasti sorti tra il comune di Bordighera e il ministero dei beni culturali ed ambientali circa la destinazione del «Giardino Moreno», che «ha notevole riferimento con la storia dell'arte pittorica e letteraria, in
quanto parte del giardino da cui l'insigne pittore francese Claude Monet trasse ispirazione e soggetto di alcune sue opere» e che «conserva ancora notevoli esemplari di palme ed altre alberature» e «fu citato da vari scrit tori fra cui il Fogazzaro», hanno offerto l'occasione al giudice di legitti mità per ribadire, con ampia motivazione, il consolidato orientamento in ordine all'esercizio del potere di imposizione del vincolo di particolare interesse ai sensi della 1. 1089/39.
Infatti, è costantemente affermato dai giudici amministrativi che «l'im
posizione del vincolo di particolare interesse di cui alla 1. 1089/39, sia ex art. 2 che ex art. 1 e 3, è il frutto di una attività tecnico-discrezionale
dell'amministrazione, non sindacabile, in quanto tale, in sede di legittimi tà se non sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazio ne»: v., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 1985, n. 93, Foro
it., Rep. 1985, voce Antichità, n. 19; 4 dicembre 1984, n. 682, ibid., n. 47; T.A.R. Lazio 15 aprile 1983, n. 367, id., Rep. 1983, voce cit., n. 18; Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 1982, n. 640, ibid., n. 19; sez. IV 24 novembre 1978, n. 1034, id., Rep. 1979, voce cit., n. 32; sez. VI 17 gennaio 1978, n. 77, id., Rep. 1978, voce cit., n. 30; Trib. Viterbo 6 aprile 1977, id., Rep. 1976, voce cit., n. 18; C°ns. Stato, sez. VI, 18
gennaio 1977, n. 25, ibid., n. 22; 23 aprile 1976, n. 189, id., Rep. 1976, voce cit., n. 189; sez. IV 11 dicembre 1973, n. 1225, id., Rep. 1974, voce cit., n. 7; 13 marzo 1973, n. 199, id., 1973, III, 259, con nota di richiami.
Quanto alle ragioni che inducono a considerare l'imposizione del vin colo come esercizio di un potere tecnico-discrezionale e, più in generale, sull'ubi consistam della discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo, nella sentenza in epigrafe, ha fissato dei punti fermi nella intricata matas sa della discrezionalità tecnica. «L'interesse pubblico alla tutela della co sa che attenga direttamente o indirettamente alla storia dell'arte, o alla cultura è direttamente collegato con una valutazione in termini di parti colare interesse della cosa per propri pregi intrinseci o per il riferimento della medesima alle vicende della storia dell'arte o della cultura, sicché
l'espressione precipua dell'attività tecnico discrezionale dell'amministra zione si ha, nella materia di cui si discute, nel momento della formulazio ne del giudizio di particolare rilevanza del bene, discendente a sua volta o dal riconoscimento di un particolare pregio del medesimo o dal ricono scimento di un particolare collegamento di esso con le vicende della sto
ria, della cultura e dell'arte». Tale attività va tenuta sostanzialmente distinta dalla discrezionalità amministrativa in quanto «pur implicando un ap
prezzamento di conformità della cosa valutata ad un modello astratto
alla stregua di criteri estetici o culturali» si risolve in un'attività ricogniti va e cognitiva («in quanto volta ad accertare l'esistenza della peculiare
qualità della cosa da sottoporre a tutela»), piuttosto che volitiva («come
quando l'amministrazione è chiamata ad operare, per il perseguimento di un determinato interesse, una scelta fra diverse soluzioni possibili»); ma si tratta, pur sempre, di attività discrezionale. Per le differenze fra
discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica la riportata sen tenza è in linea con autorevole e diffusa dottrina v. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1984, 573 s.
Dalla riconduzione dell'attività volta all'imposizione del vincolo alla
c.d. discrezionalità tecnica deriva che le relative scelte si pongono sul
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