Sezione IV; decisione 29 luglio 1959, n. 891; Pres. ed est. Polistina; Rousseau (Avv. M. S.Giannini, Ferrara) c. Ministero dei lavori pubblici (Avv. dello Stato Buonvino), Società elettricaSelt-Valdarno (Avv. Franco, Conte) e Prefetto di FirenzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 5 (1960), pp. 109/110-111/112Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174955 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV; decisione 13 novembre 1959, n. 1122; Pres.
Polistina, Est. Granito ; Ghedìnì (Avv. Maranini,
Chiarelli) c. Alto commissariato igiene e sanità
(Avv. dello Stato Tracanna) e Prefetto di Arezzo.
Farmacia — Morte del titolare — D. legisl. 7 maggio 1958 n. 545 — Fratelli e sorelle del titolare —
Assegnazione della farmacia — Condizione (D.
legisl. 7 maggio 1948 n. 545, norme per l'esercizio
delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari ca
duti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause
dipendenti dalla guerra, art. 1, n. 4).
L'art. 1 decreto legisl. 7 maggio 1948 n. 545 dispone che le
farmacie, i cui titolari siano caduti in guerra o nella
lotta di liberazione ovvero siano deceduti per fatto di
guerra od in seguito a violenze o sevizie ad opera di
forze nazi-fasciste, possono essere assegnate, in ordine
di preferenza, a determinate categorie di congiunti del
titolare, tra cui sono i fratelli e le sorelle del medesimo,
purché comproprietari dell'azienda farmaceutica, e questa
espressione è comprensiva sia della comunione di
azienda, sia della comunione di impresa, di tutte cioè
le possibili ipotesi di compartecipazione e cointeressenza
agli utili e ai rischi dell'azienda farmaceutica. (1)
La Sezione, ecc. — Eitiene il Collegio che il ricorso
debba essere accolto.
Giova premettere che, con deliberazione in data 5
novembre 1951 la Commissione, di cui all'art. 4 decreto
legisl. 7 maggio 1948 n. 545, aveva respinto l'istanza della
dott. Ghedini, intesa ad ottenere l'assegnazione a suo favore
della farmacia di cui era stato titolare il fratello dott.
Giuseppe Ghedini, caduto in guerra, sul riflesso che la
istante non aveva fornito la prova di essere comproprie taria della azienda farmaceutica, per averla « gestita in
società di fatto col fratello ». Società che, a dire della Com
missione, avrebbe potuto essere provata « soltanto con atti
di gestione compiuti anteriormente alla data del decesso
del titolare, atti a dimostrare che effettivamente i due fra
telli . . . avessero in comune l'esercizio dell'azienda far
maceutica e partecipassero ai relativi utili e rischi, pur
spettando al Giuseppe la titolarità ».
Fu a seguito di tale pronuncia, e proprio per colmare le
lacune, ivi rilevate, della sua documentazione, che l'inte
ressata esibì nel gennaio 1955 tutta una serie di atti, intesi
a dimostrare che essa « aveva provveduto, in società di
fatto col fratello, a tutte le operazioni commerciali inerenti
al funzionamento della farmacia », chiedendo sulla base
di essi il riesame e l'accoglimento della propria domanda.
Senonchè la Commissione con la deliberazione (ora impu
ti) È da ricordare che il Consiglio di Stato con la decisione
della Sez. IV 4 dicembre 1951, n. 902 (Foro it., 1952, III, 1) ritenne che tutta la materia dell'assegnazione temporanea o
definitiva di farmacie a congiunti di caduti per gli eventi pre visti dall'art. 1 decreto legisl. n. 545 del 1948 è dominata
dal concetto informatore della legge : di dare a questi congiunti un « diritto », la cui esplicazione è sottratta ad ogni valutazione
discrezionale della pubblica Amministrazione. Però, con la deci
sione del 3 giugno 1952, n. 570 della stessa Sezione (id., Rep.
1952, voce Farmacia, nn. 14, 15), si ritenne, invece, che l'as
segnazione di farmacie nelle ipotesi previste nella ricordata
norma dà luogo ad interessi legittimi e non a diritti subiet
tivi perfetti, e con la successiva decisione dell'I! giugno dello
stesso anno, n. 584 (ibid., nn. 16, 17) sempre la Sezione IV
affermò che la materia dell'assegnazione delle farmacie è per
meata dall'interesse pubblico e pertanto le controversie relative,
anche se abbiano per oggetto l'esercizio di un potere vincolato
dell'Amministrazione, rientrano nella giurisdizione del Consi
glio di Stato. La citata decisione n. 570 del 1952 ha precisato, inoltre,
che le ipotesi previste dalla norma in esame hanno separata
autonomia. Per peculiari fattispecie, cfr. Sez. IV 10 luglio 1953, n. 746,
id., 1953, III, 308 ; Sez. IV 14 maggio 1954, n. 314, id., Rep.
1954, voce cit., n. 4.
gnata) del 4 luglio 1955 ha nuovamente disatteso l'istanza
della Ghedini rilevando che la nuova documentazione da
essa prodotta « non possa fornire una prova certa e indubbia
della comproprietà dell'azienda farmaceutica tra l'istante
e il di lei fratello ».
Le censure mosse dalla ricorrente a tale pronuncia sono
giuridicamente fondate.
Va osservato in primo luogo, che la Commissione ha
erroneamente interpretato e applicato nella specie l'art. 4
decreto legisl. n. 545 del 1948. Dispone tale norma che
« le farmacie i cui titolari sono caduti in guerra . . . ven
gono assegnate :... 4) ai fratelli e alle sorelle del titolare,
purché comproprietari dell'azienda farmaceutica » ; e con
tale espressione il legislatore ha inteso indubbiamente
riferirsi sia alla comunione di azienda, sia alla comunione
di impresa : e cioè a tutte le possibili ipotesi di compar
tecipazione e cointeressenza agli utili e ai rischi dell'azienda
farmaceutica, derivi essa da un rapporto di comunione
costituitosi fra due o più fratelli per successione ereditaria
o per acquisto operato in comune, ovvero da un rapporto associativo intercorso fra il titolare proprietario e i suoi
congiunti, per l'esercizio in comune dell'azienda, con respon sabilità solidale e illimitata.
Se la fattispecie concreta fosse stata esaminata sotto
questo profilo (già accennato, del resto, dalla stessa Com
missione nella sua prima delibera) non si sarebbe potuto
negare la rilevanza e concludenza dei documenti prodotti dall'interessata ; risultando da essi :
1) che sin dal 1932, anno di acquisto della farmacia
da parte del dott. Giuseppe Ghedini, o quanto meno dal
1933 (e cioè da data di molto anteriore al suo richiamo alle
armi) la farmacia fu gestita congiuntamente da lui e dalla
sorella Natalia ;
2) che le forniture e i pagamenti di medicinali veni
vano effettuati a nome e per conto della Ditta dott. Giuseppe e Natalia Ghedini, « nota come Società Giuseppe e Natalia
Ghedini », che a tale Ditta collettiva erano intestate le
relative fatture ed « il fido veniva appunto accordato alla
firma congiunta dei due predetti fratelli » ;
3) che la ricorrente non si limitò a prestare diretta
mente la sua opera nella gestione dell'esercizio farmaceu
tico, curando in particolare i rapporti con le ditte forni
trici, sicché « la massima parte delle ordinazioni » e la
« quasi totalità dei pagamenti » furono eseguiti personal mente da lei, ma per « entrare in società con il fratello »
e conseguire « la comproprietà della farmacia », provvide « insieme con il fratello » al pagamento rateale del prezzo di
acquisto della farmacia dovuto al precedente titolare dott.
Rossi Federico, dapprima contribuendo alla decurtazione
delle cambiali rilasciate dal fratello all'atto dell'acquisto e,
dopo la morte di lui, mediante il rinnovo a proprio nome e il
pagamento a saldo degli effetti cambiari residui ; e nei primi
mesi del 1938 provvide altresì a versare (o integrare) la
sua quota di partecipazione sociale con un apporto di
L. 25.000 ricavato da un mutuo da essa personalmente
contratto con terzi.
Queste circostanze erano più che sufficienti per affer
mare che tra i due fratelli era esistita una vera e propria
società collettiva di fatto, e ciò sia nei loro rapporti interni,
sia nei confronti dei terzi, e ad escludere ogni possibile
dubbio che la ricorrente avesse prestato la sua opera quale
collaboratrice del fratello ovvero, durante l'assenza di lui,
quale sua mandataria o negotiorum gestor. (Omissis) Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV; decisione 29 luglio 1959, n. 891 ; Pres. ed est.
Polistina ; Rousseau (Avv. M. S. Giannini, Ferrara)
c. Ministero dei lavori pubblici (Avv. dello Stato Bijon
vino), Società elettrica Selt-Valdarno (Avv. Franco,
Conte) e Prefetto di Firenze.
Acque pubbliche e private — Impianti di linee elet
triche — Esecuzione delle opere — Occupazione
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PARTE TERZA
d'urgenza —- Estremi — Fattispecie (R. d. 11 dicem
bre 1933 n. 1775, t. u. sulle acque pubbliche e gli im
pianti idroelettrici, art. 33, 116).
L'occupazione tempora/nea d'urgenza per la esecuzione delle
opere concernenti impianti di linee elettriche non deve essere preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità, bensì dalla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tali opere ; ed è legittima una dichiarazione di indif feribilità ed urgenza motivata in relazione alla particolare importanza che la linea elettrica riveste per le caratteri stiche di funzionamento, per lo sviluppo e per le finalità alle quali deve soddisfare. (1)
La Sezione, ecc. —- (Omissis). La dichiarazione di pub blica utilità è prevista nel capo II (art. 9 e 15) della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulla espropriazione per pubblica utilità, previsto dal capo V, Sez. 1 (art. 47-51) della stessa
legge. L'occupazione temporanea di urgenza prevista, in linea generale, dall'art. 71 della stessa legge, costituisce invece un istituto diverso, che non deve essere preceduto dalla dichiarazione di pubblica utilità, ma da una dichia razione di urgenza che, nei casi previsti dallo stesso art.
71, è data dalla stessa autorità che emana il provvedimento di occupazione, o in altri casi, da una dichiarazione di in differibilità ed urgenza, emanata dall'autorità al riguardo legislativamente prevista.
Uno stesso sistema è stato attuato dal t. u. 11 dicembre 1933 n. 1775, sulle acque pubbliche e sugli impianti elet
trici, e per quanto riguarda quest'ultimi l'art. 116 dispone nel 1° comma che la dichiarazione di pubblica utilità è emes sa con il decreto di autorizzazione alla linea elettrica ; nel l'ult. comma che per la dichiarazione di urgenza e indifferi bilità valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge ;
quest'ultimo articolo, dopo avere disposto nel 1° comma che il decreto di concessione importa la dichiarazione di
pubblica utilità delle opere, dispone nell'ultimo comma che : « Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile l'esecu zione dei lavori anche prima della concessione, agli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1889 n. 5188 (serie seconda).
Risulta, pertanto, espressamente da tale norma che,
per quanto riguarda gli impianti elettrici, l'occupazione temporanea di urgenza prevista dall'art. 71 sopracitato, deve essere soltanto preceduta dalla dichiarazione di indif feribilità ed urgenza.
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici (impugnato con ricorso a questo Consiglio) che ha dichiarato urgente ed indifferibile la esecuzione dei lavori, prima del decreto di autorizzazione definitiva, alla quale sarebbe stata con nessa la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiara zione di indifferibilità e urgenza è stato, pertanto, emesso in osservanza alle disposizioni succitate.
La dichiarazione di indifferibilità e urgenza è stata motivata nello stesso decreto impugnato, per le conside razioni « che la linea di cui trattasi per le caratteristiche di funzionamento, per lo sviluppo e per le finalità alle quali
(1) Vedi Trib. sup. acque 1 dicembre 1952, Foro it., Rep. 1953, voce Acque pubbliche e private, nn. 67-69, con diretto riferimento alla occupazione di urgenza di cui trattasi.
È da tener presente che la citata disposizione dell'art. 33 t. u. del 1933 richiama esplicitamente l'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e su questa norma, vedi Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 1951, id., 1952, HI, 79, nella quale si met te in risalto che l'occupazione d'urgenza, prevista da detto arti colo, 1° comma, si distingue dall'occupazione, che ha per fine l'esecuzione di opere dichiarate urgenti e indifferibili dalla legge, nel senso che per la seconda non è richiesta una urgenza qualifi cata.
Per una peculiare fattispecie in materia di occupazione d'urgenza per impianto di linea elettrica, v. Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 1955, id., 1956, III, 187.
deve soddisfare (convogliare l'energia prodotta dalla Cen trale termo elettrica di S. Barbara alla Stazione elettrica di Pontassieve e Varlungo, nelle quali è in corso d'installa zione l'impianto di nuovi trasformatori a 120 KV, e ciò
per sopperire alle aumentate richieste di energia elettrica nelle zone di Varlungo e Pontassieve) riveste carattere
di particolare importanza, per cui si ritengono pienamente giustificate, non solo la costruzione del progettato elettro
dotto, ma anche la richiesta di dichiarazione di urgenza e
di indifferibilità per l'esecuzione delle opere principali ed accessorie. (Omissis)
Per questi motivi, respinge, ecc.
Rivista di Giurisprudenza Amministrativa
Elezioni — Operazioni elettorali — Nullità di alcuni
atti — Estensione agli atti non viziati — Inammis
sibilità — Fattispecie.
Il principio della non estensione della nullità agli atti che sono immuni da vizi e non dipendono dagli atti viziati
si applica anche in materia di operazioni elettorali (appli cazione del principio in tema di annullamento di operazioni elettorali pronunciato per vizi formali inerenti alle vota
zioni di alcune sezioni). (1)
Consiglio di Stato ; Sezione V ; decisione 5 dicembre
1959, n. 926 ; Pres. Macchia P., Est. Lugo ; Miconi e Capo ricci (Avv. Salciarini) c. Agrifoglio (Avv. Martuscelli).
(1) La decisione 24 ottobre 1953 n. 653 (menzionata nel te
sto) è riassunta nel nostro Rep. 1953, voce Elezioni, n. 97. Anche per quanto concerne la votazione in ciascuna sezione
elettorale, si è rilevato che in tema di elezioni dei consigli comu
nali, la rinnovazione delle votazioni presuppone che il voto degli elettori delle sezioni, per le quali sia stata annullata la votazione, influisca in modo decisivo sui risultati complessivi delle elezioni : Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 1959, n. 503, id., 1959, III, 169.
Specificamente si è ritenuto che l'inosservanza delle norme
concernenti, in materia di elezioni dei consigli comunali, la chiu
sura, il suggello e la conservazione del materiale elettorale im
porta la nullità delle elezioni, ogni qualvolta l'inadempienza im
porti impossibilità di controllo sulla regolarità delle operazioni : Sez. V 11 luglio 1959, n. 457, ibid., 187.
E Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 1958, n. 373 (id., Rep. 1958, voce cit., n. 79) ha ritenuto che, disposto dal Consiglio di Stato l'annullamento delle elezioni svoltesi in settantacinque sezioni elettorali su ottantuno e dichiarata ferma ed efficace la votazione nelle rimanenti sei sezioni, legittimamente il prefetto dispone la rinnovazione totale delle operazioni elettorali in tutte le sezioni, ampiamente e analiticamente esponendo le cause che determi nano la impossibilità di ricostituire il corpo elettorale e le circo scrizioni delle sezioni e delle r< lative liste, riferite alla data in cui ebbe luogo la votazione annullata.
Si è ancora rilevato che, ai fini della legittimità delle elezioni amministrative in un comune, è irrilevante la nullità di una scheda che non modifichi il risultato della votazione : Sez. V 12 febbraio 1955, n. 214, id., Rep. 1955, voce cit., n. 59.
* ♦ *
La Sezione ha così motivato : « Il ricorso è infondato. « Il principio invocato dal ricorrente, che l'annullamento
delle operazioni elettorali, pronunciato per vizi formali inerenti alle votazioni di alcune sezioni, si debba estendere a tutte le se
zioni, non è nella legge. Quindi anche in questa materia si deve
applicare la regola generale della non estensione della nullità
agli atti che sono immuni da vizi e non dipendono dagli atti vi ziati. La Sezione ha espressamente affermato questa regola in un caso perfettamente analogo a quello in esame (decisione 24 ot tobre 1953, n. 653, Foro it., Rep. 1953, voce Elezione, n. 97)».
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