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Sezione IV; decisione 30 maggio 1962, n. 407; Pres. C. Bozzi P., Est. Urciuoli; Coscè (Avv....

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Sezione IV; decisione 30 maggio 1962, n. 407; Pres. C. Bozzi P., Est. Urciuoli; Coscè (Avv. Fragola, Accettura) c. Prefetto di Napoli (Avv. dello Stato Lancia) c. Soc. Concessioni e costruzioni autostrade (Avv. Sorrentino) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 221/222-225/226 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150560 . Accessed: 25/06/2014 09:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.47 on Wed, 25 Jun 2014 09:50:53 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione IV; decisione 30 maggio 1962, n. 407; Pres. C. Bozzi P., Est. Urciuoli; Coscè (Avv.Fragola, Accettura) c. Prefetto di Napoli (Avv. dello Stato Lancia) c. Soc. Concessioni ecostruzioni autostrade (Avv. Sorrentino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 221/222-225/226Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150560 .

Accessed: 25/06/2014 09:50

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

torio, ehe puõ essere esplieato soltanto ai fine di garantire l'ordinato svolgimento della seduta e della deliberazione e

quindi puõ sciogliere la seduta quando si manifesti una

ragione di impedimento o di turbamento, clie ne renda

impossibile la prosecuzione. Questo potere del presidente e discrezionale nel suo

contenuto, ma non certo nel suo limite, perche, come ogni

potere amministrativo õ circoscritto nella sfera di compe tenza stabilita espressamente o implicitamente dalla legge. Pertanto il provvedimento adottato dal presidente non e

sindacabile per quanto riguarda 1'apprezzamento della gra vitä e della rilevanza dell'impedimento clie si sia verificato

nel corso di una seduta, ma e inveee soggetto a sindacato

eirea 1'attinenza della causa dello scioglimento alla materia

della disciplina della seduta, ehe compete ai presidente. Nella specie la proposta di scioglimento traeva origine

dalle contestazioni sollevate sulla legittimitä della prece dente deliberazione e sulla compatibility di un consigliere,

questioni ehe manifestamente esorbitano dall'ordine tor

male della seduta e sulle quali poteva deliberare soltanto

1'asšemblea.

Ciõ non di meno, il provvedimento di scioglimento ha

avuto esecuzione, perche il presidente ha sottoseritto il

verbale e si e allontanato dalla seduta, seguito da 12 con

siglieri, e dopo ciõ i consiglieri rimasti non potevano igno rare, come se fosse inesistente, lo scioglimento ormai av

venuto, ma dovevano provvedere ad una nuova convoca

zione del Consiglio. Il resistente osserva ehe con questa

interpretazione si darebbe la possibility a un presidente, animato da un fine di ostruzionismo, di rendere impossi bile indefinitamente il funzionamento dell'assemblea. Ma,

per eliminare questo inconveniente, poteva essere provo cate l'intervento dell'autorita tutoria, ehe, in una situa

zione cosi grave ed eccezionale, avrebbe precariamente nominato un commissario per presiedere il consiglio 6

porlo in eondizione di deliberare e di eleggere il sindaco

e la giunta. Il procedimento seguito dai consiglieri di Lecce, oltre

ad essere illegittimo per il motivo giä detto, si ravvisa

anche viziato da eccesso di potere, perche con esso sono

stati esclusi dalla deliberazione i consiglieri comunali ehe

si erano allontanati nella convinzione ehe la seduta fosse

stata sciolta.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIQ DI STATO.

Sezione IV ; decisione 30 maggio 1962, n. 407 ; Pres. C

Bozzi P., Est. Urciuoli ; Cosce (Aw. Fragola, Ac

cettura) o. Prefetto di Napoli (Aw. dello Stato Lancia) " Soe. Conoessioni e costruzioni autostrade (Aw. Sor

RENTINO).

Espropriazione per piihhlieo interesse — Costruzione

e raddoppio di autostrada — Hieorso contro il

solo decreto prefettizio d'espropriazione — Que stione sull'espropriabilita delle opere comprese ■let progetto, approvato eon decreto ministeriale

non i in pii (j nato — I'oteri del Consiglio di Stato

(L. 21 maggio 1955 n. 463, provvedimenti per la costru

zione di autostrade e strade, ecc., art. 1, 8).

Vespropriazione per la costruzione e il raddoppio di auto

strade, ai sensi della legge 21 maggio 1955 n. 463, deve

essere limitata a quelle, fra le opere previste nel progetto

approvato, ehe possono ritenersi comprese nella dicliia

razione di pubblica utilitä ex lege prevista dal combinato

disposto degli art. 1 e 8 della eitata legge, e che il prefetto

deve, nel pronunciare I'espropriazione, identificare. (1) Il Gonsiglio di Stato, su ricorso proposto da chi non aveva

impugnato il decreto ministeriale di approvazione del pro

getto, deve dichiarare illegittimo il decreto prefettizio im

pugnato nella parte in cui aveva disposto Vespropriazione

per la costituzione di una servitii di passaggio comple

mentare non alla costruzione di autostrade, bensl alia deviazione di una strada provincials rimasta interrotta

per detta costruzione ; e a favore di soggetti diversi (pri vati proprietari di fondi rimasti interclusi a seguito della

deviazione) dal concessionario della costruzione e del I'esercizio dell'autostrada. (2)

La Sezione, ecc. — Fatto. — I Cosce Giovanni, Anna,

Mariano, Portunato, Benedetto e Maria proprietari e Pica

Elisa, usufruttuaria pro quota dei terreni appresso indicati, lianno proposto ricorso giurisdizionale, per l'anmillamento in parte del decreto n. 77602 del 13 giugno 1960, con il

quale il Prefetto di Napoli ha dichiarato l'espropriazione definitiva a favore della Societä Concessioni e costruzioni

autostrade, di alcuni immobili siti in Napoli, localitä Ponti

celli, risultanti dal piano allegato al decreto stesso, ed ha

disposto l'assoggettamento di talune proprietä private a

servitü di passaggio a favore di altri immobili. Fra i ter

reni ai quali si riferisce l'impugnato provvedimento e com

presa anche un'area di proprietä dei ricorrenti, che e stata

espropriata in parte per la costruzione di una strada e per la parte residua, mq. 280, per costruire una servitü di

passaggio a vantaggio di fondi vicini rimasti interclusi.

I ricorrenti, mentre non si dolgono della intervenuta

espropriazione, per la parte di terreno che e destinata alia

costruzione della strada, rilevano la illegittimita della detta

servitü di passo, ritenendo che la interclusione dei terreni, a favore dei quali viene costituita la servitü, generi se mai

un rapporto di mero diritto privato e non rappresenti

comunque uno scopo di pubblica utility, ehe põssa essere

soddisfatto mediante l'espropriazione. La Societä Concessioni e costruzioni autostrade si e

costituita in giudizio ed ha insistito perche il ricorso venga dichiarato inammissibile, e, comunque, respinto nel merito, in quanto rivolto a censurare il decreto di espropriazione non giä per vizi suoi, ma per vizi che attengono alia dicliia

razione di pubblica utilitä dell'opera e cioe ad un atto di

verso, impugnabile ex se, rispetto al quale il decreto pre fettizio e meramente conseguenziale. Non avendo impugnato il decreto ministeriale di approvazione del progetto, gli interessati non potrebbero proporre ora in questa sede

quelle ragioni che non hanno ritenuto di far valere a luogo e tempo opportuni.

La stessa tesi e stata sostanzialmente sostenuta anche

dalPAmministrazione intimata, costituitasi in giudizio con

il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale

(1-2) Sulla prima massima, cons., nella motivazione (che e riportata in Riv. giur. edilizia, 1961, I, 1067), la stessa Sezione del Consiglio di Stato, decisione 25 ottobre 1961, n. 458 (riassunta nel nostro Rep. 1961, voce Espropriazione per p. i., n. 205), la quale ha, inoltre, ritenuto infondata la

questione di legittimitä costituzionale dell'art. 8 della legge 21 maggio 1955 n. 463.

A proposito delle espropriazioni per impianti industrial!, cui si riferisce, nel corso della motivazione, la decisione riportata, Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 1960, n. 786, id., Rep. 1960, voce eit., nn. 226-231 ; Cons, giust. amm. sic. 17 ottobre 1958, n. 215, Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 1958, n. 790, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 210, 211.

Se non andiamo errati, «la classica giurisprudenza che risale a oltre un trentennio or sono » sui provvedimenti arnmi nistrativi dell'Alto commissario per la Provincia di Napoli, cui pure si riferisce, nel corso della motivazione, la decisione

riportata, e da identificarsi, tra l'altro, nelle decisioni 6 luglio 1934 (id., Rep. 1934, voce cit., nn. 106-107), poi cassata senza rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione con sent. 10 giugno 1934, n. 2017 (id., 1936, I, 737, con nota critica di V. E. Orlando, che cosi esordiva : «Avverto subito che questa e la prima volta che io mi decido a pubblicare una mia nota di critica ad una

sentenza, la quale mi abbia dato torto in una causa da me difesa »,

ecc.) ; e 13 luglio 1938, id., Rep. 1938, voce cit., n. 30. A proposito, infine, delle espropriazioni per edilizia scola

stica, Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 1961, n. 413, id., 1961, III, 233, con nota di richiami.

All'art. 8 della legge del 1955, di cui la Sezione ha fatto

applicazione, e succeduto nella legge 24 luglio 1961 n. 729, che

approva il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, l'art. 11, il cui testo pud leggersi su Le Leggi, 1961, 1202.

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223 PARTE TERZA 224

ha eccepito anclie la oarenza di interesse da parte dei ricor

renti, nella considerazione ehe, quale ehe sia l'esito del

loro reclamo, i medesimi sarebbero pur sempre tenuti a

sottostare ad una servitu coattiva di passaggio. Diritto. — L'inammissibilitä del ricorso, eccepita dalle

parti resistenti, avrebbe per suo presuppoato 1'art. 8 della

legge 21 maggio 1955 n. 463, secondo il quale «tutte le

opere da eseguire in conformitä della presente legge (costru zione o raddoppio di autostrade : arg. ex art. 1) in confor

mitä, dei relativi progetti, appro vati dopo la preseritta istrut

toria, sono dichiarate di pubbliea utilitä, urgenti e indif

feribili a tutti gli effetti di legge ». £ paeifico ehe il decreto di approvazione del progetto

non e stato e non e oggi impugnato, essendo il rieorso

diretto soltanto eontro il deoreto di eapropriazione, ne e

stato impugnato il deereto di ooeupazione temporanea, emesso aempre in base ai progetto.

Le indagini, a oui ha dato luogo la controveraia, neile

memorie seritte e nell'.orale diseusaione, poaaono, per subor

dinazione logica, oosi aintetizzarsi : a) quale potere esercita

il prefetto in ordine ad un progetto approvato, ai sensi

dell'art. 8 ; se competa a lui una identificazione delle opere

approvate, con riferimento alla norma fondamentale dell'art.

1 della legge, o se, non piuttosto, gli sia interdetta ogni

possibilitä di accertamento ; b) se, nel caso concreto, la

statuizione del progetto, ammesso ehe esaa foaae chiara,

preoisa, univoca, rientrava, nell'ipotesi dell'art. 1 della

legge ; c) se, circostanza questa, affermata dal rioorrente

ma contestata, data la non univocitä e perplessitä della

statuizione del progetto, non doveva il Prefetto accertare

se la serviti coattiva fosse effettivamente prevista nel

progetto. La prima indagine, come quella ehe toeea punti essen

ziali, si vorrebbe dire costituzionali del procedimento di

espropriazione, interessa maggiormente. Ci si trova di

fronte ad una procedura, la quale, anche se frequente, non e conforme agli schemi ordinari: quella, cioe, di una

dichiarazione di pubbliea utilitä per legge, nel concorso

di determinati, tassativi presupposti: ehe si tratti, come

nel easo in esame, di opere da eseguire per la costruzione o il raddoppio di autostrade e ehe un progetto, relativo, notisi bene, a dette opere, aia stato regolarmente approvato. Sembra ai Collegio ehe un processo di identificazione, nella previaione legislativa, dell'opera da eseguire sia indi

spensabile. Questo processo h piu evidente, e la giurispru denza ha avuto occasione di fermare in numerose pronunce il principio, quando il progetto, come negli impianti indu

striali tecnicamente organizzati, sia opera della parte (rilevanza dell'opera, motivazione diretta o per relationem,

comparazione con altre opere, ecc.). Meno evidente, ma

non per questo meno necessaria, e l'indagine del prefetto quando il progetto sia prediaposto ed approvato dalla pub bliea Amministrazione per 1'esecuzione di un'opera pub bliea. Il contenuto, i limiti, la portata della indagine sono

qui diversi: l'indagine va riferita all'opera e soltanto all'opera riconosciuta dalla legge di pubbliea utilitä con 1'approva zione del progetto. Questa, ciofe 1'approvazione, non copre, infatti indiseriminatamente tutte le previaioni del progetto, ma aoltanto quelle, per riferirsi ai caso concreto, previste dall'art. 1 della legge : la costruzione, cioe, o il raddoppio di autostrade : il resto poträ, per compiutezza d'indagine, costituire premessa o completamento del progetto, ma non

poträ subirne la disciplina espropriativa particolare, ehe

deve essere limitata alla costruzione o ai raddoppio delle

autostrade, senza possibilitä di attuaziöne, nella disciplina stessa, di lavori, ehe aono estranei all'opera, prevista dalla

legge. Questa indagine spetta indubbiamente ai prefetto, il quale e abilitato, proprio per una competenza funzio

nale, ad emettere i concreti provvedimenti limitativi

della propriety privata : l'occupazione e 1'espropriazione. Ond'e ehe egli ha il compito tecnico di identificare, nel

progetto, le opere ehe la legge aaaoggetta ai potere pubblico. Non certo egli poträ sindacare la scelta o i procedimenti

eseguiti, la bontä delle esecuzioni, bensi soltanto egli dovrä

accertare se le opere previste nel progetto siano tra quelle

per le quali la legge dichiara la pubblica utilitä. Questa

indagine e la conseguenza di una ermeneutica interpreta

tiva, che il Consiglio di Stato ha costantemente seguito, nei casi nei quali vengano, con statuizioni non ordinarie,

limitati, o, comunque, affievoliti diritti fondamentali.

Cosi, per ricordare una classica giurisprudenza che risale

a oltre trent'anni or sono, questo Collegio ritenne che la

insindacabilitä, legislativamente prevista, dei provvedi menti amministrativi dell'Alto commissario per la Pro

vincia di Napoli (r. decreto legge n. 1636 del 1925) andasse

limitata esclusivamente ai casi nei quali l'Alto commissario

agisse nell'ambito della sua competenza (giurisprudenza successivamente confermata). Cosi, ancora, nei caso con

creto, trattandosi di provvedimento eccezionale di espro

priazione, che ha luogo attraverso una presunzione legisla tiva di pubblicita dell'opera, la presunzione stessa va limi

tata alle ipotesi, tassativamente indicate dalla legge. II

progetto poträ, come si e detto, per comoditä di indagine,

per compiutezza di previsione, indicare opere varie, ma la

dichiarazione di pubblica utilitä deve essere, come conse

guenza deH'approvazione, limitata alle opere previste dalla

legge. Non e possibile spostare dall'area privatistica a

quella pubblicistica ipotesi che sono fuori della previsione

legislativa. La soluzione adottata trova conferma, ed e quasi per

cosi dire rincarata dalla fattispecie, nella quale il progetto indica tutt'altro che chiaramente la servitü da imporre :

esso prevede, si, il passaggio coattivo : ma nei primo decreto,

quello di occupazione temporanea, la previsione poteva essere considerata dal proprietario come passaggio limitato

all'esecuzione delle opere : e ciõ poteva far si che egli si

astenesse da un'impugnativa in sede giurisdizionale. Del

resto, la previsione stessa, cosi come b dato rilevare dagli elementi di giudizio a disposizione del Collegio, conferma la

non univocitä e le perplessitä della situazione. Comunque, e indipendentemente da questi rilievi, che hanno importanza

secondaria, anche se notevole, nei caso concreto, il Collegio trae il convincimento che un'impugnativa del progetto in se e per se, in quanto contenente opere, che venivano

implicitamente o esplicitamente o equivocamente ricono

sciute di pubblica utilitä, non era necessario ; spettava ai Prefetto, autoritä competente, di identificare, attra

verso il progetto approvato, quelle opere e soltanto quelle, che, in base alia norma dell'art. 1 della legge fondamentale,

venivano, agli effetti della dichiarazione di p. u., coperte

dall'approvazione. Resta, ora, da accertare se la imposizione di una ser

vitü coattiva di passaggio rientrasse, quasi per attrazione,

nella disciplina dell'art. 1 o se non piuttosto essa dovesse

considerarsi fuori della previsione legislativa. Come si e detto, con legge 21 maggio 1955 n. 463, e

stata autorizzata la spesa relativa alia costruzione di una

nuova rete autostradale ed e stato affidato all'A.n.a.s.

l'incarico di effettuare le relative opere. L'art. 8 dichiara

di pubblica utilitä, indifferibili ed urgenti tutte le opere che all'uopo debbono essere eseguite, in conformitä dei

relativi progetti approvati dopo la prescritta istruttoria.

Ai sensi delle predette disposizioni, il Ministero dei

lavori pubblici presidente dell'A.n.a.s., con suo decreto

n. 3072 del 14 aprile 1956, ha accordato alla Societä Con

cession! e costruzioni autostrade la concessione per la

costruzione e l'esercizio della cosi detta Autostrada del

Sole, autorizzando la Societä stessa a promuovere i relativi

atti espropriativi ai sensi della legge n. 2359 del 1865.

Con successivo decreto del 19 aprile 1956, ha poi ap

provato il progetto per la costruzione del tratto di auto

strada Capua-Napoli, al quale furono in prosieguo di tempo

apportate diverse varianti. I decreti di approvazione del

progetto delle relative opere e successive varianti non sono

stati depositati in giudizio. Risulta, invece, versato in

atti il decreto del Ministro per i lavori pubblici presidente dell'A.n.a.s., n. 966 del 24 aprile 1959, con il quale, visti

i precedenti decreti che approvano le perizie suppletive delle maggiori spese occorrenti in dipendenza di varianti

di tracciato e di maggiori lavori, si approvano i piani par

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225 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 226

cellari della Societä costruzioni relatiyi alle maggiori occu

pazioni oooorrenti per la costruzione di alouni tratti della

autostrada. A tale provvedimento era allegato il piano catastale

dei terreni da espropriare, nel quale figura anche l'im

rnobile di propriety dei ricorrenti, ehe e stato tinteggiato

parte in nero e parte in rosso, con l'indioazione a margine che la zona in nero doveva essere destinata a servitü di

passo e quella rossa a deviazioni di strada, senza altre

specificazioni. II successivo decreto 22 maggio 1959 n. 69193, con il

quale il Prefetto di Napoli ordinõ, ai sensi dell'art. 71

della legge fondamentale, l'occupazione di urgenza del

terreno in questione, riproduce sostanzialmente la stessa

dizione.

il solo nel decreto 13 giugno 1960 ora impugnato, emesso

dal prefetto a conclusione della procedura espropriativa, che viene indicato che una parte del terreno espropriato b destinata alia costruzione di una servitü di passo a favore

dei fondi contigui, rimasti interclusi.

Nessun dubbio puõ sussistere sulla facoltä del Prefetto

di procedere alia espropriazione dei suoli in questione anche

per la costituzione di una servitü, direttamente connessa

alle finalitä di pubblico interesse contemplate dalla eitata

legge del 1955.

Senonche, nella specie, e avvenuto che : 1) la servitü, mediante espropriazione, e stata disposta a favore di un

soggetto diverso da quello al quale era stata concessa la

costruzione e l'esercizio deir Autostrada del Sole; 2) la

espropriazione e intervenuta per la costruzione di una

servitü di passo a favore dei proprietari di taluni fondi

rimasti interclusi a seguito di precedenti espropriazioni,

disposte per deviare la strada provinciale Ponticelli-Napoli, rimasta interrotta per effetto della costruzione del tronco

di autostrada Capua-Napoli. L'errore in cui e incorso il Prefetto e quindi duplice

ed inficia sia i presupposti soggettivi (beneficiari dell'espro

priazione ex legge n. 463 del 1955), sia quelli oggettivi dell'atto, che assume a base dell'espropriazione opere che

non presentavano alcun diretto nesso di complementarietä o di accessories, con la costruzione dell'Autosdrada del Sole.

Ed e tanto piü rimarchevole in quanto il Prefetto ben poteva

legittimamente conseguire gli stessi risultati avvalendosi

della legge fondamentale e successive modifiche e integra zioni e facendo ricorso alia diversa procedura ivi prevista.

11 ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Per questi motivi, ecc.

GONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 26 maggio 1962, n. 463 ; Pres. Gallo

P., Est. Fortini ; Fornaoe (Aw. Blangetti, Roma

nelli) c. Gestione I.n.a.-Casa (Aw. dello Stato Bron

zini).

Case popolari ed economiche — Assej/nazionc alloggi I.n.a-Casa-— Convivenza ilclla suocera a carieo drllu

aspirante all'assegiiazione — Nozione (D. pres. 18 ottobre 1957 n. 1333, regolamento per l'assegnazione degli alloggi I.n.a.-Casa, ecc., art. 8, 12).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'assegnazione di

alloggi I.n.a.-Gasa deve essere computata la suocera che convive a totale carico del ricliiedente, anche se sia minore di 65 anni. (1)

(1) Sulla questione specifica non ci risultano precedents in termini.

Per Cons. Stato, Ad. gen., 7 luglio 1960, n. 350 (Foro it., Rep. 1961, voce Case popolari, n. 143), la convivenza 6 requisite essenziale per considerare un ascendente membro del nucleo familiare, al fine dell'attribuzione del relativo conteggio per l'as segnazione di alloggi I.n.a.-Casa.

La Sezione, eoc. — Fondati sono il primo e il seoondo

mezzo di impugnativa, con i quali vengono dedotti, rispet tivamente, l'eccesso di potere e la violazione dell'art. 12, in relazione all'art. 8 del decreto pres. 18 ottobre 1957

n. 1333.

Possono essi esaminarsi congiuntamente. Come e stato esposto in narrativa, la Commissione pro

vincial per l'assegnazione degli alloggi I.n.a.-Casa di To

rino ha respinto il ricorso prodotto dal Fornace avverso

la graduatoria secondo cui erano stati ad esso assegnati complessivaniente cinque punti, in quanto, per il punteggio afferente alia composizione del nucleo amiliare, gli sono stati

riconosciuti solo i due punti previsti dall'art. 8 citato

decreto pres. n. 1333, da attribuirsi ai lavoratori aventi

a carico da 4 e 5 unitä, invece dei tre punti dalla stessa norma

previsti per i lavoratori al cui nucleo familiare appartengono da 6 a 7 unitä.

II ricorso b stato respinto perche la Commissione lia

ritenuto clie «non puõ essere considerata come facente

parte del nucleo familiare la suocera del ricorrente, la quale, essendo nata il 29 ottobre 1905, non ha l'eta minima (anni

65) per essere considerata nel nucleo familiare ».

Osserva al riguardo il Collegio che il principio affer

mato dalla Commissione provinciale, «non poter essere

considerata a carico la suocera se non abbia raggiunto l'eta

minima di 65 anni », non 6 basato su alcuna norma che disci

plini la materia.

L'art. 8 del decreto pres. 18 ottobre 1957 n. 1333 dispone che, oltre al punteggio per altri requisiti, e attribuito un

punteggio in relazione alia composizione del nucleo fami

liare (da 4 a 5 persone p. due, e da 6 a 7 persone p. tre). II successivo art. 12 chiarisce che si irtende per nucleo

familiare, la famiglia costituita dal lavoi atore, dal coniuge, dai discendenti e ascendenti secolui conviventi, oltre

agli eventuali collaterali affini, sir o al quailo grado, i

quali, convivendo stabilmente col lavoratore ed a suo

carico, risultino nello stesso comune. Le eitate norme nulla dispongono relativamente all'etä

minima perche l'affine, entro il quarto grado, possa consi

derarsi a carico del capo famiglia. Le stesse istruzioni ministerial] per lo svolgimento delle

operazioni di prenotazione degli alloggi, formazione della

graduatoria ed assegnazione degli alloggi costruiti in base

alia legge 28 febbraio 1949 n. 43, piu non contemplano il

requisito dell'etä minima di 65 anni, contemplato dalle

precedenti istruzioni.

In materia assistenziale, il legislatore, allorche ha voluto

determinare il concetto di persona a carico, l'ha fatto indi

cando tutti i requisiti necessari perche una persona possa considerarsi tale.

Ad esempio, il t. u. delle norme sugli assegni familiari,

approvato con decreto pres. 30 maggio 1955, ha disposto che quando si tratta di genitori, perche possa farsi luogo alia corresponsione degli assegni al capo famiglia, e neces

sario che i genitori abbiano superato l'eta di anni 60 per

gli uomini e 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente al lavoro, che non fruiscano,

per retribuzioni o altri redditi, di proventi superiori ad un determinate) ammontare e che il lavoratore concorra al

loro mantenimento «in maniera continuativa ed in misura

sufficiente ». Cosi pure, benche in un campo diverso ed ai

fini della fissazione della etä minima per il raggiungimento della vecchiaia, il legislatore fissa, con presunzione assoluta, il verificarsi della vecchiaia stessa, per gli uomini, al rag

giungimento dei 60 anni e per la donne, ai 55 (art. 9 decreto

legisl. 14 aprile 1939 n. 636, modificato dalla legge 4 aprile 1952 n. 218). Per contro, la legislazione concernente la

concessione delle quote complementari di carovita ai geni tori a carico per i dipendenti pubblici, fissa il limite di

70 anni.

Dalla eitata legislazione speciale si desume con evidenza

che il limite di etä, ai fini della determinazione del concetto

di vivenza a carico, non e sempre fissato univocamente e

viene determinato in funzione dei fini che la legge si pro

pone, e che, quando il limite di etä non b fissato, detto con

cetto deve essere recepito in base all'accezione comune di

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