Sezione IV; decisione 30 maggio 1962, n. 407; Pres. C. Bozzi P., Est. Urciuoli; Coscè (Avv.Fragola, Accettura) c. Prefetto di Napoli (Avv. dello Stato Lancia) c. Soc. Concessioni ecostruzioni autostrade (Avv. Sorrentino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 221/222-225/226Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150560 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
torio, ehe puõ essere esplieato soltanto ai fine di garantire l'ordinato svolgimento della seduta e della deliberazione e
quindi puõ sciogliere la seduta quando si manifesti una
ragione di impedimento o di turbamento, clie ne renda
impossibile la prosecuzione. Questo potere del presidente e discrezionale nel suo
contenuto, ma non certo nel suo limite, perche, come ogni
potere amministrativo õ circoscritto nella sfera di compe tenza stabilita espressamente o implicitamente dalla legge. Pertanto il provvedimento adottato dal presidente non e
sindacabile per quanto riguarda 1'apprezzamento della gra vitä e della rilevanza dell'impedimento clie si sia verificato
nel corso di una seduta, ma e inveee soggetto a sindacato
eirea 1'attinenza della causa dello scioglimento alla materia
della disciplina della seduta, ehe compete ai presidente. Nella specie la proposta di scioglimento traeva origine
dalle contestazioni sollevate sulla legittimitä della prece dente deliberazione e sulla compatibility di un consigliere,
questioni ehe manifestamente esorbitano dall'ordine tor
male della seduta e sulle quali poteva deliberare soltanto
1'asšemblea.
Ciõ non di meno, il provvedimento di scioglimento ha
avuto esecuzione, perche il presidente ha sottoseritto il
verbale e si e allontanato dalla seduta, seguito da 12 con
siglieri, e dopo ciõ i consiglieri rimasti non potevano igno rare, come se fosse inesistente, lo scioglimento ormai av
venuto, ma dovevano provvedere ad una nuova convoca
zione del Consiglio. Il resistente osserva ehe con questa
interpretazione si darebbe la possibility a un presidente, animato da un fine di ostruzionismo, di rendere impossi bile indefinitamente il funzionamento dell'assemblea. Ma,
per eliminare questo inconveniente, poteva essere provo cate l'intervento dell'autorita tutoria, ehe, in una situa
zione cosi grave ed eccezionale, avrebbe precariamente nominato un commissario per presiedere il consiglio 6
porlo in eondizione di deliberare e di eleggere il sindaco
e la giunta. Il procedimento seguito dai consiglieri di Lecce, oltre
ad essere illegittimo per il motivo giä detto, si ravvisa
anche viziato da eccesso di potere, perche con esso sono
stati esclusi dalla deliberazione i consiglieri comunali ehe
si erano allontanati nella convinzione ehe la seduta fosse
stata sciolta.
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIQ DI STATO.
Sezione IV ; decisione 30 maggio 1962, n. 407 ; Pres. C
Bozzi P., Est. Urciuoli ; Cosce (Aw. Fragola, Ac
cettura) o. Prefetto di Napoli (Aw. dello Stato Lancia) " Soe. Conoessioni e costruzioni autostrade (Aw. Sor
RENTINO).
Espropriazione per piihhlieo interesse — Costruzione
e raddoppio di autostrada — Hieorso contro il
solo decreto prefettizio d'espropriazione — Que stione sull'espropriabilita delle opere comprese ■let progetto, approvato eon decreto ministeriale
non i in pii (j nato — I'oteri del Consiglio di Stato
(L. 21 maggio 1955 n. 463, provvedimenti per la costru
zione di autostrade e strade, ecc., art. 1, 8).
Vespropriazione per la costruzione e il raddoppio di auto
strade, ai sensi della legge 21 maggio 1955 n. 463, deve
essere limitata a quelle, fra le opere previste nel progetto
approvato, ehe possono ritenersi comprese nella dicliia
razione di pubblica utilitä ex lege prevista dal combinato
disposto degli art. 1 e 8 della eitata legge, e che il prefetto
deve, nel pronunciare I'espropriazione, identificare. (1) Il Gonsiglio di Stato, su ricorso proposto da chi non aveva
impugnato il decreto ministeriale di approvazione del pro
getto, deve dichiarare illegittimo il decreto prefettizio im
pugnato nella parte in cui aveva disposto Vespropriazione
per la costituzione di una servitii di passaggio comple
mentare non alla costruzione di autostrade, bensl alia deviazione di una strada provincials rimasta interrotta
per detta costruzione ; e a favore di soggetti diversi (pri vati proprietari di fondi rimasti interclusi a seguito della
deviazione) dal concessionario della costruzione e del I'esercizio dell'autostrada. (2)
La Sezione, ecc. — Fatto. — I Cosce Giovanni, Anna,
Mariano, Portunato, Benedetto e Maria proprietari e Pica
Elisa, usufruttuaria pro quota dei terreni appresso indicati, lianno proposto ricorso giurisdizionale, per l'anmillamento in parte del decreto n. 77602 del 13 giugno 1960, con il
quale il Prefetto di Napoli ha dichiarato l'espropriazione definitiva a favore della Societä Concessioni e costruzioni
autostrade, di alcuni immobili siti in Napoli, localitä Ponti
celli, risultanti dal piano allegato al decreto stesso, ed ha
disposto l'assoggettamento di talune proprietä private a
servitü di passaggio a favore di altri immobili. Fra i ter
reni ai quali si riferisce l'impugnato provvedimento e com
presa anche un'area di proprietä dei ricorrenti, che e stata
espropriata in parte per la costruzione di una strada e per la parte residua, mq. 280, per costruire una servitü di
passaggio a vantaggio di fondi vicini rimasti interclusi.
I ricorrenti, mentre non si dolgono della intervenuta
espropriazione, per la parte di terreno che e destinata alia
costruzione della strada, rilevano la illegittimita della detta
servitü di passo, ritenendo che la interclusione dei terreni, a favore dei quali viene costituita la servitü, generi se mai
un rapporto di mero diritto privato e non rappresenti
comunque uno scopo di pubblica utility, ehe põssa essere
soddisfatto mediante l'espropriazione. La Societä Concessioni e costruzioni autostrade si e
costituita in giudizio ed ha insistito perche il ricorso venga dichiarato inammissibile, e, comunque, respinto nel merito, in quanto rivolto a censurare il decreto di espropriazione non giä per vizi suoi, ma per vizi che attengono alia dicliia
razione di pubblica utilitä dell'opera e cioe ad un atto di
verso, impugnabile ex se, rispetto al quale il decreto pre fettizio e meramente conseguenziale. Non avendo impugnato il decreto ministeriale di approvazione del progetto, gli interessati non potrebbero proporre ora in questa sede
quelle ragioni che non hanno ritenuto di far valere a luogo e tempo opportuni.
La stessa tesi e stata sostanzialmente sostenuta anche
dalPAmministrazione intimata, costituitasi in giudizio con
il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale
(1-2) Sulla prima massima, cons., nella motivazione (che e riportata in Riv. giur. edilizia, 1961, I, 1067), la stessa Sezione del Consiglio di Stato, decisione 25 ottobre 1961, n. 458 (riassunta nel nostro Rep. 1961, voce Espropriazione per p. i., n. 205), la quale ha, inoltre, ritenuto infondata la
questione di legittimitä costituzionale dell'art. 8 della legge 21 maggio 1955 n. 463.
A proposito delle espropriazioni per impianti industrial!, cui si riferisce, nel corso della motivazione, la decisione riportata, Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 1960, n. 786, id., Rep. 1960, voce eit., nn. 226-231 ; Cons, giust. amm. sic. 17 ottobre 1958, n. 215, Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 1958, n. 790, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 210, 211.
Se non andiamo errati, «la classica giurisprudenza che risale a oltre un trentennio or sono » sui provvedimenti arnmi nistrativi dell'Alto commissario per la Provincia di Napoli, cui pure si riferisce, nel corso della motivazione, la decisione
riportata, e da identificarsi, tra l'altro, nelle decisioni 6 luglio 1934 (id., Rep. 1934, voce cit., nn. 106-107), poi cassata senza rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione con sent. 10 giugno 1934, n. 2017 (id., 1936, I, 737, con nota critica di V. E. Orlando, che cosi esordiva : «Avverto subito che questa e la prima volta che io mi decido a pubblicare una mia nota di critica ad una
sentenza, la quale mi abbia dato torto in una causa da me difesa »,
ecc.) ; e 13 luglio 1938, id., Rep. 1938, voce cit., n. 30. A proposito, infine, delle espropriazioni per edilizia scola
stica, Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 1961, n. 413, id., 1961, III, 233, con nota di richiami.
All'art. 8 della legge del 1955, di cui la Sezione ha fatto
applicazione, e succeduto nella legge 24 luglio 1961 n. 729, che
approva il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, l'art. 11, il cui testo pud leggersi su Le Leggi, 1961, 1202.
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223 PARTE TERZA 224
ha eccepito anclie la oarenza di interesse da parte dei ricor
renti, nella considerazione ehe, quale ehe sia l'esito del
loro reclamo, i medesimi sarebbero pur sempre tenuti a
sottostare ad una servitu coattiva di passaggio. Diritto. — L'inammissibilitä del ricorso, eccepita dalle
parti resistenti, avrebbe per suo presuppoato 1'art. 8 della
legge 21 maggio 1955 n. 463, secondo il quale «tutte le
opere da eseguire in conformitä della presente legge (costru zione o raddoppio di autostrade : arg. ex art. 1) in confor
mitä, dei relativi progetti, appro vati dopo la preseritta istrut
toria, sono dichiarate di pubbliea utilitä, urgenti e indif
feribili a tutti gli effetti di legge ». £ paeifico ehe il decreto di approvazione del progetto
non e stato e non e oggi impugnato, essendo il rieorso
diretto soltanto eontro il deoreto di eapropriazione, ne e
stato impugnato il deereto di ooeupazione temporanea, emesso aempre in base ai progetto.
Le indagini, a oui ha dato luogo la controveraia, neile
memorie seritte e nell'.orale diseusaione, poaaono, per subor
dinazione logica, oosi aintetizzarsi : a) quale potere esercita
il prefetto in ordine ad un progetto approvato, ai sensi
dell'art. 8 ; se competa a lui una identificazione delle opere
approvate, con riferimento alla norma fondamentale dell'art.
1 della legge, o se, non piuttosto, gli sia interdetta ogni
possibilitä di accertamento ; b) se, nel caso concreto, la
statuizione del progetto, ammesso ehe esaa foaae chiara,
preoisa, univoca, rientrava, nell'ipotesi dell'art. 1 della
legge ; c) se, circostanza questa, affermata dal rioorrente
ma contestata, data la non univocitä e perplessitä della
statuizione del progetto, non doveva il Prefetto accertare
se la serviti coattiva fosse effettivamente prevista nel
progetto. La prima indagine, come quella ehe toeea punti essen
ziali, si vorrebbe dire costituzionali del procedimento di
espropriazione, interessa maggiormente. Ci si trova di
fronte ad una procedura, la quale, anche se frequente, non e conforme agli schemi ordinari: quella, cioe, di una
dichiarazione di pubbliea utilitä per legge, nel concorso
di determinati, tassativi presupposti: ehe si tratti, come
nel easo in esame, di opere da eseguire per la costruzione o il raddoppio di autostrade e ehe un progetto, relativo, notisi bene, a dette opere, aia stato regolarmente approvato. Sembra ai Collegio ehe un processo di identificazione, nella previaione legislativa, dell'opera da eseguire sia indi
spensabile. Questo processo h piu evidente, e la giurispru denza ha avuto occasione di fermare in numerose pronunce il principio, quando il progetto, come negli impianti indu
striali tecnicamente organizzati, sia opera della parte (rilevanza dell'opera, motivazione diretta o per relationem,
comparazione con altre opere, ecc.). Meno evidente, ma
non per questo meno necessaria, e l'indagine del prefetto quando il progetto sia prediaposto ed approvato dalla pub bliea Amministrazione per 1'esecuzione di un'opera pub bliea. Il contenuto, i limiti, la portata della indagine sono
qui diversi: l'indagine va riferita all'opera e soltanto all'opera riconosciuta dalla legge di pubbliea utilitä con 1'approva zione del progetto. Questa, ciofe 1'approvazione, non copre, infatti indiseriminatamente tutte le previaioni del progetto, ma aoltanto quelle, per riferirsi ai caso concreto, previste dall'art. 1 della legge : la costruzione, cioe, o il raddoppio di autostrade : il resto poträ, per compiutezza d'indagine, costituire premessa o completamento del progetto, ma non
poträ subirne la disciplina espropriativa particolare, ehe
deve essere limitata alla costruzione o ai raddoppio delle
autostrade, senza possibilitä di attuaziöne, nella disciplina stessa, di lavori, ehe aono estranei all'opera, prevista dalla
legge. Questa indagine spetta indubbiamente ai prefetto, il quale e abilitato, proprio per una competenza funzio
nale, ad emettere i concreti provvedimenti limitativi
della propriety privata : l'occupazione e 1'espropriazione. Ond'e ehe egli ha il compito tecnico di identificare, nel
progetto, le opere ehe la legge aaaoggetta ai potere pubblico. Non certo egli poträ sindacare la scelta o i procedimenti
eseguiti, la bontä delle esecuzioni, bensi soltanto egli dovrä
accertare se le opere previste nel progetto siano tra quelle
per le quali la legge dichiara la pubblica utilitä. Questa
indagine e la conseguenza di una ermeneutica interpreta
tiva, che il Consiglio di Stato ha costantemente seguito, nei casi nei quali vengano, con statuizioni non ordinarie,
limitati, o, comunque, affievoliti diritti fondamentali.
Cosi, per ricordare una classica giurisprudenza che risale
a oltre trent'anni or sono, questo Collegio ritenne che la
insindacabilitä, legislativamente prevista, dei provvedi menti amministrativi dell'Alto commissario per la Pro
vincia di Napoli (r. decreto legge n. 1636 del 1925) andasse
limitata esclusivamente ai casi nei quali l'Alto commissario
agisse nell'ambito della sua competenza (giurisprudenza successivamente confermata). Cosi, ancora, nei caso con
creto, trattandosi di provvedimento eccezionale di espro
priazione, che ha luogo attraverso una presunzione legisla tiva di pubblicita dell'opera, la presunzione stessa va limi
tata alle ipotesi, tassativamente indicate dalla legge. II
progetto poträ, come si e detto, per comoditä di indagine,
per compiutezza di previsione, indicare opere varie, ma la
dichiarazione di pubblica utilitä deve essere, come conse
guenza deH'approvazione, limitata alle opere previste dalla
legge. Non e possibile spostare dall'area privatistica a
quella pubblicistica ipotesi che sono fuori della previsione
legislativa. La soluzione adottata trova conferma, ed e quasi per
cosi dire rincarata dalla fattispecie, nella quale il progetto indica tutt'altro che chiaramente la servitü da imporre :
esso prevede, si, il passaggio coattivo : ma nei primo decreto,
quello di occupazione temporanea, la previsione poteva essere considerata dal proprietario come passaggio limitato
all'esecuzione delle opere : e ciõ poteva far si che egli si
astenesse da un'impugnativa in sede giurisdizionale. Del
resto, la previsione stessa, cosi come b dato rilevare dagli elementi di giudizio a disposizione del Collegio, conferma la
non univocitä e le perplessitä della situazione. Comunque, e indipendentemente da questi rilievi, che hanno importanza
secondaria, anche se notevole, nei caso concreto, il Collegio trae il convincimento che un'impugnativa del progetto in se e per se, in quanto contenente opere, che venivano
implicitamente o esplicitamente o equivocamente ricono
sciute di pubblica utilitä, non era necessario ; spettava ai Prefetto, autoritä competente, di identificare, attra
verso il progetto approvato, quelle opere e soltanto quelle, che, in base alia norma dell'art. 1 della legge fondamentale,
venivano, agli effetti della dichiarazione di p. u., coperte
dall'approvazione. Resta, ora, da accertare se la imposizione di una ser
vitü coattiva di passaggio rientrasse, quasi per attrazione,
nella disciplina dell'art. 1 o se non piuttosto essa dovesse
considerarsi fuori della previsione legislativa. Come si e detto, con legge 21 maggio 1955 n. 463, e
stata autorizzata la spesa relativa alia costruzione di una
nuova rete autostradale ed e stato affidato all'A.n.a.s.
l'incarico di effettuare le relative opere. L'art. 8 dichiara
di pubblica utilitä, indifferibili ed urgenti tutte le opere che all'uopo debbono essere eseguite, in conformitä dei
relativi progetti approvati dopo la prescritta istruttoria.
Ai sensi delle predette disposizioni, il Ministero dei
lavori pubblici presidente dell'A.n.a.s., con suo decreto
n. 3072 del 14 aprile 1956, ha accordato alla Societä Con
cession! e costruzioni autostrade la concessione per la
costruzione e l'esercizio della cosi detta Autostrada del
Sole, autorizzando la Societä stessa a promuovere i relativi
atti espropriativi ai sensi della legge n. 2359 del 1865.
Con successivo decreto del 19 aprile 1956, ha poi ap
provato il progetto per la costruzione del tratto di auto
strada Capua-Napoli, al quale furono in prosieguo di tempo
apportate diverse varianti. I decreti di approvazione del
progetto delle relative opere e successive varianti non sono
stati depositati in giudizio. Risulta, invece, versato in
atti il decreto del Ministro per i lavori pubblici presidente dell'A.n.a.s., n. 966 del 24 aprile 1959, con il quale, visti
i precedenti decreti che approvano le perizie suppletive delle maggiori spese occorrenti in dipendenza di varianti
di tracciato e di maggiori lavori, si approvano i piani par
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225 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 226
cellari della Societä costruzioni relatiyi alle maggiori occu
pazioni oooorrenti per la costruzione di alouni tratti della
autostrada. A tale provvedimento era allegato il piano catastale
dei terreni da espropriare, nel quale figura anche l'im
rnobile di propriety dei ricorrenti, ehe e stato tinteggiato
parte in nero e parte in rosso, con l'indioazione a margine che la zona in nero doveva essere destinata a servitü di
passo e quella rossa a deviazioni di strada, senza altre
specificazioni. II successivo decreto 22 maggio 1959 n. 69193, con il
quale il Prefetto di Napoli ordinõ, ai sensi dell'art. 71
della legge fondamentale, l'occupazione di urgenza del
terreno in questione, riproduce sostanzialmente la stessa
dizione.
il solo nel decreto 13 giugno 1960 ora impugnato, emesso
dal prefetto a conclusione della procedura espropriativa, che viene indicato che una parte del terreno espropriato b destinata alia costruzione di una servitü di passo a favore
dei fondi contigui, rimasti interclusi.
Nessun dubbio puõ sussistere sulla facoltä del Prefetto
di procedere alia espropriazione dei suoli in questione anche
per la costituzione di una servitü, direttamente connessa
alle finalitä di pubblico interesse contemplate dalla eitata
legge del 1955.
Senonche, nella specie, e avvenuto che : 1) la servitü, mediante espropriazione, e stata disposta a favore di un
soggetto diverso da quello al quale era stata concessa la
costruzione e l'esercizio deir Autostrada del Sole; 2) la
espropriazione e intervenuta per la costruzione di una
servitü di passo a favore dei proprietari di taluni fondi
rimasti interclusi a seguito di precedenti espropriazioni,
disposte per deviare la strada provinciale Ponticelli-Napoli, rimasta interrotta per effetto della costruzione del tronco
di autostrada Capua-Napoli. L'errore in cui e incorso il Prefetto e quindi duplice
ed inficia sia i presupposti soggettivi (beneficiari dell'espro
priazione ex legge n. 463 del 1955), sia quelli oggettivi dell'atto, che assume a base dell'espropriazione opere che
non presentavano alcun diretto nesso di complementarietä o di accessories, con la costruzione dell'Autosdrada del Sole.
Ed e tanto piü rimarchevole in quanto il Prefetto ben poteva
legittimamente conseguire gli stessi risultati avvalendosi
della legge fondamentale e successive modifiche e integra zioni e facendo ricorso alia diversa procedura ivi prevista.
11 ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Per questi motivi, ecc.
GONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 26 maggio 1962, n. 463 ; Pres. Gallo
P., Est. Fortini ; Fornaoe (Aw. Blangetti, Roma
nelli) c. Gestione I.n.a.-Casa (Aw. dello Stato Bron
zini).
Case popolari ed economiche — Assej/nazionc alloggi I.n.a-Casa-— Convivenza ilclla suocera a carieo drllu
aspirante all'assegiiazione — Nozione (D. pres. 18 ottobre 1957 n. 1333, regolamento per l'assegnazione degli alloggi I.n.a.-Casa, ecc., art. 8, 12).
Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'assegnazione di
alloggi I.n.a.-Gasa deve essere computata la suocera che convive a totale carico del ricliiedente, anche se sia minore di 65 anni. (1)
(1) Sulla questione specifica non ci risultano precedents in termini.
Per Cons. Stato, Ad. gen., 7 luglio 1960, n. 350 (Foro it., Rep. 1961, voce Case popolari, n. 143), la convivenza 6 requisite essenziale per considerare un ascendente membro del nucleo familiare, al fine dell'attribuzione del relativo conteggio per l'as segnazione di alloggi I.n.a.-Casa.
La Sezione, eoc. — Fondati sono il primo e il seoondo
mezzo di impugnativa, con i quali vengono dedotti, rispet tivamente, l'eccesso di potere e la violazione dell'art. 12, in relazione all'art. 8 del decreto pres. 18 ottobre 1957
n. 1333.
Possono essi esaminarsi congiuntamente. Come e stato esposto in narrativa, la Commissione pro
vincial per l'assegnazione degli alloggi I.n.a.-Casa di To
rino ha respinto il ricorso prodotto dal Fornace avverso
la graduatoria secondo cui erano stati ad esso assegnati complessivaniente cinque punti, in quanto, per il punteggio afferente alia composizione del nucleo amiliare, gli sono stati
riconosciuti solo i due punti previsti dall'art. 8 citato
decreto pres. n. 1333, da attribuirsi ai lavoratori aventi
a carico da 4 e 5 unitä, invece dei tre punti dalla stessa norma
previsti per i lavoratori al cui nucleo familiare appartengono da 6 a 7 unitä.
II ricorso b stato respinto perche la Commissione lia
ritenuto clie «non puõ essere considerata come facente
parte del nucleo familiare la suocera del ricorrente, la quale, essendo nata il 29 ottobre 1905, non ha l'eta minima (anni
65) per essere considerata nel nucleo familiare ».
Osserva al riguardo il Collegio che il principio affer
mato dalla Commissione provinciale, «non poter essere
considerata a carico la suocera se non abbia raggiunto l'eta
minima di 65 anni », non 6 basato su alcuna norma che disci
plini la materia.
L'art. 8 del decreto pres. 18 ottobre 1957 n. 1333 dispone che, oltre al punteggio per altri requisiti, e attribuito un
punteggio in relazione alia composizione del nucleo fami
liare (da 4 a 5 persone p. due, e da 6 a 7 persone p. tre). II successivo art. 12 chiarisce che si irtende per nucleo
familiare, la famiglia costituita dal lavoi atore, dal coniuge, dai discendenti e ascendenti secolui conviventi, oltre
agli eventuali collaterali affini, sir o al quailo grado, i
quali, convivendo stabilmente col lavoratore ed a suo
carico, risultino nello stesso comune. Le eitate norme nulla dispongono relativamente all'etä
minima perche l'affine, entro il quarto grado, possa consi
derarsi a carico del capo famiglia. Le stesse istruzioni ministerial] per lo svolgimento delle
operazioni di prenotazione degli alloggi, formazione della
graduatoria ed assegnazione degli alloggi costruiti in base
alia legge 28 febbraio 1949 n. 43, piu non contemplano il
requisito dell'etä minima di 65 anni, contemplato dalle
precedenti istruzioni.
In materia assistenziale, il legislatore, allorche ha voluto
determinare il concetto di persona a carico, l'ha fatto indi
cando tutti i requisiti necessari perche una persona possa considerarsi tale.
Ad esempio, il t. u. delle norme sugli assegni familiari,
approvato con decreto pres. 30 maggio 1955, ha disposto che quando si tratta di genitori, perche possa farsi luogo alia corresponsione degli assegni al capo famiglia, e neces
sario che i genitori abbiano superato l'eta di anni 60 per
gli uomini e 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente al lavoro, che non fruiscano,
per retribuzioni o altri redditi, di proventi superiori ad un determinate) ammontare e che il lavoratore concorra al
loro mantenimento «in maniera continuativa ed in misura
sufficiente ». Cosi pure, benche in un campo diverso ed ai
fini della fissazione della etä minima per il raggiungimento della vecchiaia, il legislatore fissa, con presunzione assoluta, il verificarsi della vecchiaia stessa, per gli uomini, al rag
giungimento dei 60 anni e per la donne, ai 55 (art. 9 decreto
legisl. 14 aprile 1939 n. 636, modificato dalla legge 4 aprile 1952 n. 218). Per contro, la legislazione concernente la
concessione delle quote complementari di carovita ai geni tori a carico per i dipendenti pubblici, fissa il limite di
70 anni.
Dalla eitata legislazione speciale si desume con evidenza
che il limite di etä, ai fini della determinazione del concetto
di vivenza a carico, non e sempre fissato univocamente e
viene determinato in funzione dei fini che la legge si pro
pone, e che, quando il limite di etä non b fissato, detto con
cetto deve essere recepito in base all'accezione comune di
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