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sezione IV; decisione 31 gennaio 2005, n. 216; Pres. Patroni Griffi, Est. Poli; Bay (Avv.Montini, Iaria) c. Min. interno (Avv. dello Stato Elefante) e altro. Conferma Tar Veneto, sez. I,14 novembre 2002, n. 3806Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 537/538-539/540Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201587 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 31 gennaio 2005, n. 216; Pres. Patroni Griffi, Est. Poli; Bay (Avv.
Montini, Iaria) c. Min. interno (Avv. dello Stato Elefante) e
altro. Conferma Tar Veneto, sez. /, 14 novembre 2002, n.
3806.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dimissioni —
Accettazione — Revoca — Esclusione — Fattispecie
(D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, t.u. delle disposizioni concer nenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 124; 1. 23 dicembre 1994 n. 724, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 13).
Posto che l'estinzione del rapporto d'impiego per dimissioni
volontarie si verifica in virtù del provvedimento che le accet
ta, non è titolare del potere di revoca delle dimissioni a nor
ma dell'art. 13 l. 724/94 chi già godesse della pensione al
momento dell'entrata in vigore del d.l. 553/94, recante il
blocco dei trattamenti pensionistici anticipati. ( 1 )
(1) I. - Il decìsum si fonda sul carattere eccezionale, rispetto al regi me della revoca delle dimissioni volontarie del pubblico dipendente, dell'art. 13 1. 724/94, che ha conferito ai lavoratori pubblici (il cui rap porto è stato contrattualizzato) la facoltà di revoca delle domande di
pensionamento, ancorché accettate dagli enti di appartenenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. La decisione precisa che il dies a quo di efficacia delle disposizioni eccettuative del blocco delle
pensioni di anzianità va in realtà ancorato all'entrata in vigore del d.l. 553/94 (non convertito ed i cui effetti sono rimasti salvi ex art. 13 1.
724/94). Sulla irietroattività dèlie previsioni di eccezione al blocco delle pen
sioni di anzianità disposto dall'art. 1 d.l. 28 settembre 1994 n. 553, v. anche Cass. 25 febbraio 2000, n. 2178, Foro it.. Rep. 2001, voce Previ denza sociale, n. 581.
Sul dies a quo di operatività delle disposizioni eccettuative, aggan ciato all'entrata in vigore del d.l. 553/94, v. Cass. 14 luglio 1998, n.
6883, id., Rep. 2000, voce cit., n. 672; 18 gennaio 1999, n. 441, id.,
Rep. 1999, voce cit., n. 609. Sull'infondatezza della questione di legittimità costituzionale concer
nente l'art. 13, 5° comma, lett. b), 1. 724/94, v. Corte conti, sez. giur. reg. Lazio, 23 aprile 1997, n. 1073, id.. Rep. 1998, voce Pensione, n. 37.
II. - La pronuncia in epigrafe dà altresì conto del contrasto esistente nella giurisprudenza amministrativa in ordine all'ultimo momento utile
per la revoca delle dimissioni. Secondo un primo indirizzo, il pubblico dipendente non può revocare
le proprie dimissioni qualora sia stato emanato il provvedimento del l'amministrazione di accettazione, a norma dell'art. 124 d.p.r. 3/57: Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2003, n. 2574, id., Rep. 2003, voce Im
piegato dello Stato, n. 1158; sez. VI 1° marzo 2001, n. 1099, id., Rep. 2001, voce cit., n. 927; sez. II 24 settembre 1997, n. 2280, id., Rep. 1999, voce cit., n. 1449; Cons, giust. amm. sic., sez. consult., 11 giugno 1996, n. 334/96, id., Rep. 1997, voce cit., n. 1138; Cons. Stato, sez. V, 16 dicembre 1993, n. 1313, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1121.
Sembrerebbe propendere per questa opinione, che àncora la cessa zione del rapporto alla data di emanazione del provvedimento di accet tazione delle dimissioni, Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2002, n. 5901, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 1157.
Secondo una tesi intermedia, la facoltà di revoca delle dimissioni può essere esercitata anche quando il provvedimento di accettazione sia stato adottato, purché l'interessato non ne abbia avuto ancora cono scenza: Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1041; sez. IV 19 aprile 2001, n. 2342, id., Rep. 2001, voce cit., n. 930; sez. V 3 ottobre 2000, n. 5283, id.. Rep. 2000, voce cit., n.
1509; Tar Sardegna 2 maggio 2000, n. 351, id., Rep. 2001, voce cit., n.
929; Tar Lombardia, sez. I, 15 aprile 1994, n. 273, id., Rep. 1994, voce
cit., n. 1124. Per l'indirizzo più elastico, la revoca delle dimissioni può intervenire
anche dopo l'adozione e la comunicazione dell'accettazione, purché non sia effettivamente cessato il servizio: Cons. Stato, sez. V, 5 marzo
2002, n. 1299, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1037, citata in motivazione; sez. II 28 febbraio 1996, n. 378, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1205.
Sulla legittimità dell'accettazione delle dimissioni successivamente
revocate, ancorché sottoposte a condizione, qualora il mancato avvera mento della condizione (e la revoca conseguente) siano sopravvenuti non in costanza di servizio, ma dopo il volontario allontanamento del
dipendente, v. Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 1992, n. 392, id., 1993, III, 172.
In dottrina, C. Angelone, Le dimissioni volontarie dal pubblico im
piego e le forme di manifestazione della volontà dell'amministrazione, in P.Q.M., 1993, fase. 1, 65; A. Pollice, Sulla possibilità di revoca delle dimissioni già accettate, in Ammin. it., 1995, 355.
III. - Escludono che il ritardo dell'accettazione sia vizio di legittimità del relativo provvedimento, in mancanza di termini normativamente
previsti, Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1780, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 1044; sez. IV 15 ottobre 1987, n. 608, id., Rep. 1987, voce cit., n. 1134.
Reputa, invece, che ipotesi di possibile rifiuto o ritardo dell'accetta
II Foro Italiano — 2005.
Diritto. — 1. - L'appello è infondato e deve essere respinto.
2. - Per una migliore comprensione della vicenda che occupa, in fatto, giova premettere quanto segue.
I) Piero Giuseppe Bay, già segretario generale del comune di
Verona, ha presentato in data 22 giugno 1994 domanda di di missioni volontarie con collocamento a riposo a far data dall'8
agosto 1994.
II) Con d.m. n. 17200.6014 del 26 luglio 1994, la domanda di dimissioni veniva accolta con la richiesta decorrenza giuridi ca ed economica.
Ili) Seguiva il d.m. 22 agosto 1994, prot. n. 2026.D\SCP, re cante il collocamento a riposo, dalla medesima data, nonché la
determinazione del trattamento economico.
IV) Il Bay, in data 27 gennaio 1995, presentava istanza di re
voca della domanda di pensionamento a mente dell'art. 13, 8°
comma, 1. n. 724 del 1994. i V) Con nota del ministero dell'interno —
prot. n. 9501176
datata 6 febbraio 1995 — si negava la revoca del precedente d.m.
n. 17200.6014 del 26 luglio 1994, sulla scorta delle seguenti ra gioni: a) il dipendente non era effettivamente in servizio alla data
di entrata in vigore della 1. n. 724 del 1994; b) non apparteneva alla categoria di dipendenti nei cui confronti era stata sospesa
temporaneamente l'applicazione dell'istituto del trattamento
pensionistico di anzianità, unici beneficiari della speciale riam missione in servizio prevista dal richiamato art, 13, 8° comma.
VI) L'impugnata sentenza ha respinto, con dovizia di argo menti, il ricorso del Bay, riconoscendo la fondatezza delle tesi
sostenute dall'amministrazione; in particolare: a) ha escluso che
fqssero applicabili le norme sancite dai d.l. 553/94 e 654/94, in quanto la domanda di revoca era stata avanzata espressamente ai
sensi del menzionato art. 13, 8° comma; b) ha individuato esat
tamente i beneficiari della disposizione speciale in coloro che erano stati «vittime» della sospensione degli istituti di pensio namento anticipato, con esclusione di quanti — al pari del ricor rente — alla data del 28 settembre 1994 (di entrata in vigore del
d.l. 553/94 recante il blocco dei trattamenti pensionistici antici
pati), avevano già in godimento la .pensione e dunque non erano
interessati dalle norme sopravvenute; c) ha riconosciuto che una
diversa interpretazione della norma in questione avrebbe sortito
contraccolpi eccessivamente negativi sull'organizzazione am
ministrativa, in quanto essa postula il diritto incondizionato alla
riassunzione in servizio del dipendente.
zione abbiano carattere eccezionale, in virtù della natura parzialmente vincolata del provvedimento di accettazione e che, in conseguenza, an che l'esercizio del potere di ritardare l'accettazione esige congrua e
specifica motivazione, Tar Campania, sez. II, 29 marzo 1994, n. 152, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1123.
In particolare, sulla tassatività della fattispecie di ritardo contemplata dall'art. 124 d.p.r. 3/57 in ipotesi di pendenza di procedimento discipli nare, v. Cons. Stato, comm. spec., 20 gennaio 1997, n. 1420, id., Rep. 1997, voce cit., nn. 1131, 1134.
Sull'inidoneità del ritardo a fungere da equipollente dell'accettazio
ne, cfr. Cons. Stato, Sez. II, 26 marzo 1997, n. 2524, id., Rep. 1998, vo ce cit., n. 1206.
Sull'illegittimità del provvedimento di accettazione adottato da or
gano incompetente, Cons, Stato, sez. VI, 15 aprile 1996, n. 555, id.,
Rep. 1996, voce cit., n. 1030; Cons, giust. amm. sic. 1° giugno 1993, n.
215, id., Rep. 1993, voce cit., n. 1178. IV. - Nel regime della contrattualizzazione, pare invece irrilevante
l'atto di assenso del datore di lavoro previsto dall'art. 124 t.u. sugli im
piegati civili dello Stato. Le dimissioni, configuràhdo un recesso unilaterale, hanno natura di
negozio unilaterale recettizio, idoneo a produrre effetti indipendente mente dall'apporto di volontà dell'amministrazione ed insuscettibile di revoca che andrebbe ad intervenire su un rapporto già risolto e, in con
seguenza, incapace di rivivere. Sembrerebbe propendere per questa tesi Trib. Grosseto 23 febbraio 1999-, id., Rep, 1999, voce cit., n. 1447.
In materia di revoca, la giurisprudenza ordinaria precisa che l'even
tuale differimento della data di collocamento a riposo da parte del
l'amministrazione non equivale ad accettazione della revoca, ma ad una nuova proposta di lavoro, che s'intende accettata dal dipendente col
comportamento concludente della permanenza in servizio: App. Milano 29 novembre 2002, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1156.
In dottrina, sulle dimissioni volontarie e, in generale, sulle modalità di estinzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, D. Ca
lafiore, L'estinzione del rapporto di lavoro privatizzato presso le pub bliche amini strazioni, in Riv. critica dir. lav., 2001, 589; A.M. Perrino, Il rapporto di lavoro pubblico, Padova, 2004, 535,
V. - Sulla riammissione in servizio conseguente alla 1. 350/03, come novellata dalla 1. 126/04, v. Cons. Stato, sez. II, 10 novembre 2004, n.
10458/04, in questo fascicolo, III, 540, con nota di richiami e nota di A.M. Perrino [A.M. Perrino]
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539 PARTE TERZA 540
VII) Con l'appello in trattazione il Bay ha contestato tutte le
affermazioni poste a base dell'impugnata sentenza, reiterando il
complesso delle doglianze articolate in prime cure.
3. - L'art. 13, 8° comma, 1. n. 724 del 1994 così recita: «Per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1
d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed inte grazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le do
mande di pensionamento ancorché accettate dagli enti di appar tenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sen
si dei decreti di cui al 9° comma da coloro che siano cessati dal
servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione av
viene con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio ma
turata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in
connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione
per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuità del
rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento
economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di
congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti».
3.1. - Dalla lettura sistematica ed organica dell'art. 13, 8°
comma, 1. 23 dicembre 1994 n. 724 e dei d.l. 28 settembre 1994
n. 553 e 26 novembre 1994 n. 654, che lo hanno preceduto, si
evince chiaramente che il legislatore non ha inteso consentire a
coloro i quali fossero già regolarmente in pensione, in virtù di
provvedimenti non soggetti alla sospensione dei regimi di pen sionamento anticipato e di anzianità, di rientrare in servizio a lo
ro piacimento, anche a distanza di mesi e in realtà senza limiti
di tempo, quanto evitare che coloro i quali erano rimasti vittime
della sospensione degli istituti di pensionamento anticipato si
trovassero, senza alternativa, nella condizione di non poter rientrare in servizio ovvero di non percepire il trattamento pen sionistico sino alla data del riordinamento organico della mate
ria, restando assoggettati ad una disciplina non conosciuta e non
prevista all'atto della domanda.
3.2. - L'art. 13, 8° comma, cit. introduce una norma di carat
tere eccezionale rispetto ai principi che governano la revoca
della domanda di dimissioni volontarie presentate dai pubblici
impiegati. L'estinzione del rapporto di impiego per dimissioni volonta
rie si verifica, infatti, in virtù del provvedimento che le accetta,
pertanto, la facoltà di revoca di queste ultime non è più eserci
tarle quando tale atto — come nel caso di specie — sia stato
già emanato o comunque comunicato (cfr., ex plurimis, sez. V
14 maggio 2003, n. 2574, Foro it., Rep. 2003, voce Impiegato dello Stato, n. 1158; sez. IV 15 dicembre 2003, n. 8220, id., Rep. 2004, voce cit., n. 1109).
Anche la giurisprudenza meno rigorosa che consente — nel
l'interesse pubblico o privato — all'amministrazione di revoca
re la propria accettazione alla domanda di dimissioni (e il con
seguente provvedimento di collocamento a riposo), individua un
limite insormontabile nell'effettiva cessazione del servizio (cfr. sez. VI 15 marzo 2004, n. 1311, ibid., n. 1097; sez. V 5 marzo
2002, n. 1299, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1037, concernènte
un'ipotesi di revoca dell'accettazione per ritiro delle dimissioni
volontarie).
Sicché, cessato in concreto il servizio per l'intervenuto collo
camento a riposo, non vi è più spazio per interventi di autotute
la, rimanendo aperta esclusivamente la strada della procedura di
riammissione secondo l'archetipo fissato dall'art. 132 t.u. sugli
impiegati civili dello Stato, ovvero in base alla disciplina di settore per particolari categorie di pubblici impiegati.
3.3. - Seguendo questa impostazione il Consiglio di Stato,
chiamato a pronunciarsi sul più volte menzionato 8° comma, ha
ritenuto, restrittivamente, che la disposizione abbia natura di
chiarativa e debba intendersi riferita alle sole domande di pen sionamento già presentate alla data, di entrata in vigore della
norma medesima (sez. VI 19 settembre 2000, n. 4878, id., Rep. 2000, voce cit., n. 1513).
3.4. - Alla luce del dato testuale della norma, è inaccoglibile,
pertanto, la tesi prospettata dal ricorrente, secondo cui l'art. 13, 8° comma, non avrebbe configurato un vero e proprio diritto
soggettivo, bensì una mera posizione di interesse legittimo es
sendo riconducibile al genus della riammissione in servizio di
visata dall'art. 132 t.u. sugli impiegati civili dello Stato, donde la necessità che l'amministrazione spiegasse per quale ragione non fosse possibile la riammissione in servizio del dipendente.
4. - In conclusione l'appello deve essere respinto.
Il Foro Italiano — 2005.
CONSIGLIO DI STATO; sezione II; parere 10 novembre
2004, n. 10458/04; Pres. Santoro, Rei. Borea; Min. infra
strutture e trasporti.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Sottoposizione a procedimento penale
— Sospensione dal rapporto d'im
piego — Proscioglimento dal processo penale con «for
mula piena» — Impiegati già a riposo alla data di entrata in vigore della 1.350/03 — Diritto di prolungare o di ripri stinare il rapporto d'impiego — «Restitutio in integrum» — Cumulabilità (L. 24 dicembre 2003 n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004), art. 3, comma 57; d.l. 16 marzo
2004 n. 66, interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, suc
cessivamente conclusosi con proscioglimento; 1. 11 maggio 2004 n. 126, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
16 marzo 2004 n. 66).
Spetta anche ai dipendenti già a riposo alla data di entrata in
vigore della l. 350/03 (nel testo novellato dalla l. 126/04) il
diritto da tale legge conferito ai pubblici dipendenti già so
spesi dal servizio in ragione di procedimenti penali pendenti e collocati anticipatamente in quiescenza, successivamente
prosciolti perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha
commesso, o perché il fatto non costituisce reato o non è pre visto dalla legge come reato ovvero con decreto di archivia
zione per infondatezza della notizia di reato, di prolungare o
di ripristinare il rapporto d'impiego per un periodo di tempo
uguale a quello della sospensione patita, o uguale al servizio
perduto a causa dell'anticipato collocamento a riposo a se
guito dei suddetti procedimenti penali, nel qual caso spetta anche la restitutio in integrum prevista per la sospensione cautelare dall'impiego. (1)
(1) I. - Questione nuova. Va osservato che la c.d. «formula piena» non esiste più nel nostro
ordinamento. Referente di diritto positivo (con riferimento al diritto di restitutio in
integrum) è l'art. 653 c.p.p. (come novellato dall'art. 1 1. 97/01), il
quale preclude l'esercizio dell'azione disciplinare in ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha
commesso. Sulla incostituzionalità dell'art. 10, 1° comnia, 1. 27 marzo 2001 n.
97 in relazione agli effetti sul procedimento disciplinare della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata anterior mente all'entrata in vigore della legge, v. Corte cost. 25 luglio 2002, n.
394, Foro it., 2004,1, 382. In dottrina, in argomento, v. S. Larizza, Nuoye norme sul rapporto
tra processo penale e disciplinare per i dipendenti pubblici (commento alla I. 27 marzo 2001 n. 97), in Dir. pen. e proc., 2001, 1202; V. Teno
re, in G. Noviello-V. Tenore, La responsabilità ed il procedimento di
sciplinare nel pubblico impiego privatizzato, Milano, 2002, 292; D.
Rodella, Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplina re ai sensi della l. 27 marzo 2001 n. 97 e della recentissima giurispru denza, in Ammin. it., 2003, 394.
II. - Con riguardo ad uno dei primi casi di applicazione della norma, la Corte costituzionale, con sentenza n. 284 del 15 luglio 2005 (in que sto fascicolo, I, 2627), ha dichiarato inammissibile il conflitto di attri buzione tra poteri dello Stato promosso con ricorso del Consiglio supe riore della magistratura a seguito di istanza di riammissione in servizio
proposta da alcuni magistrati collocati anticipatamente in quiescenza a
seguito di processi penali dai quali sono stati assolti con «formula pie na».
III. - Sulla questione affrontata dal parere in epigrafe, si rinvia alle osservazioni di A.M. Perrino, che seguono.
IV. - Sul diritto di restitutio in integrum, ossia sul diritto di ottenere tutte le somme non percepite per il periodo eccedente la durata della
sospensione, v. Cons. Stato, ad. plen., 28 febbraio 2002, n. 2, Foro it., 2003, III, 371, nonché, da ultimo, in senso conforme, Cons. Stato, sez.
VI, 12 agosto 2002, ri. 4161, id., Rep. 2003, voce Impiegato dello Sta
to, n. 1108, e, in senso contrario, Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre
2002, n. 4649, id., Rep. 2002, voce cit., n. 983.
* * *
La parabola della riammissione in servizio dell'ex dipendente: da speranza a diritto (ma non per tutti).
1. - Le regole generali in materia di riammissione in servizio del
pubblico impiegato. Nel sistema dell'impiego pubblico il rapporto è scandito da provvedimenti amministrativi nominativi rispondenti, come tutti i provvedimenti amministrativi, a finalità di interesse pubblico.
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