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sezione IV; decisione 31 gennaio 2005, n. 216; Pres. Patroni Griffi, Est. Poli; Bay (Avv. Montini,...

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sezione IV; decisione 31 gennaio 2005, n. 216; Pres. Patroni Griffi, Est. Poli; Bay (Avv. Montini, Iaria) c. Min. interno (Avv. dello Stato Elefante) e altro. Conferma Tar Veneto, sez. I, 14 novembre 2002, n. 3806 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 537/538-539/540 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201587 . Accessed: 28/06/2014 18:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 18:33:26 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 31 gennaio 2005, n. 216; Pres. Patroni Griffi, Est. Poli; Bay (Avv.Montini, Iaria) c. Min. interno (Avv. dello Stato Elefante) e altro. Conferma Tar Veneto, sez. I,14 novembre 2002, n. 3806Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 537/538-539/540Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201587 .

Accessed: 28/06/2014 18:33

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 31 gennaio 2005, n. 216; Pres. Patroni Griffi, Est. Poli; Bay (Avv.

Montini, Iaria) c. Min. interno (Avv. dello Stato Elefante) e

altro. Conferma Tar Veneto, sez. /, 14 novembre 2002, n.

3806.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dimissioni —

Accettazione — Revoca — Esclusione — Fattispecie

(D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, t.u. delle disposizioni concer nenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 124; 1. 23 dicembre 1994 n. 724, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 13).

Posto che l'estinzione del rapporto d'impiego per dimissioni

volontarie si verifica in virtù del provvedimento che le accet

ta, non è titolare del potere di revoca delle dimissioni a nor

ma dell'art. 13 l. 724/94 chi già godesse della pensione al

momento dell'entrata in vigore del d.l. 553/94, recante il

blocco dei trattamenti pensionistici anticipati. ( 1 )

(1) I. - Il decìsum si fonda sul carattere eccezionale, rispetto al regi me della revoca delle dimissioni volontarie del pubblico dipendente, dell'art. 13 1. 724/94, che ha conferito ai lavoratori pubblici (il cui rap porto è stato contrattualizzato) la facoltà di revoca delle domande di

pensionamento, ancorché accettate dagli enti di appartenenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. La decisione precisa che il dies a quo di efficacia delle disposizioni eccettuative del blocco delle

pensioni di anzianità va in realtà ancorato all'entrata in vigore del d.l. 553/94 (non convertito ed i cui effetti sono rimasti salvi ex art. 13 1.

724/94). Sulla irietroattività dèlie previsioni di eccezione al blocco delle pen

sioni di anzianità disposto dall'art. 1 d.l. 28 settembre 1994 n. 553, v. anche Cass. 25 febbraio 2000, n. 2178, Foro it.. Rep. 2001, voce Previ denza sociale, n. 581.

Sul dies a quo di operatività delle disposizioni eccettuative, aggan ciato all'entrata in vigore del d.l. 553/94, v. Cass. 14 luglio 1998, n.

6883, id., Rep. 2000, voce cit., n. 672; 18 gennaio 1999, n. 441, id.,

Rep. 1999, voce cit., n. 609. Sull'infondatezza della questione di legittimità costituzionale concer

nente l'art. 13, 5° comma, lett. b), 1. 724/94, v. Corte conti, sez. giur. reg. Lazio, 23 aprile 1997, n. 1073, id.. Rep. 1998, voce Pensione, n. 37.

II. - La pronuncia in epigrafe dà altresì conto del contrasto esistente nella giurisprudenza amministrativa in ordine all'ultimo momento utile

per la revoca delle dimissioni. Secondo un primo indirizzo, il pubblico dipendente non può revocare

le proprie dimissioni qualora sia stato emanato il provvedimento del l'amministrazione di accettazione, a norma dell'art. 124 d.p.r. 3/57: Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2003, n. 2574, id., Rep. 2003, voce Im

piegato dello Stato, n. 1158; sez. VI 1° marzo 2001, n. 1099, id., Rep. 2001, voce cit., n. 927; sez. II 24 settembre 1997, n. 2280, id., Rep. 1999, voce cit., n. 1449; Cons, giust. amm. sic., sez. consult., 11 giugno 1996, n. 334/96, id., Rep. 1997, voce cit., n. 1138; Cons. Stato, sez. V, 16 dicembre 1993, n. 1313, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1121.

Sembrerebbe propendere per questa opinione, che àncora la cessa zione del rapporto alla data di emanazione del provvedimento di accet tazione delle dimissioni, Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2002, n. 5901, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 1157.

Secondo una tesi intermedia, la facoltà di revoca delle dimissioni può essere esercitata anche quando il provvedimento di accettazione sia stato adottato, purché l'interessato non ne abbia avuto ancora cono scenza: Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1041; sez. IV 19 aprile 2001, n. 2342, id., Rep. 2001, voce cit., n. 930; sez. V 3 ottobre 2000, n. 5283, id.. Rep. 2000, voce cit., n.

1509; Tar Sardegna 2 maggio 2000, n. 351, id., Rep. 2001, voce cit., n.

929; Tar Lombardia, sez. I, 15 aprile 1994, n. 273, id., Rep. 1994, voce

cit., n. 1124. Per l'indirizzo più elastico, la revoca delle dimissioni può intervenire

anche dopo l'adozione e la comunicazione dell'accettazione, purché non sia effettivamente cessato il servizio: Cons. Stato, sez. V, 5 marzo

2002, n. 1299, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1037, citata in motivazione; sez. II 28 febbraio 1996, n. 378, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1205.

Sulla legittimità dell'accettazione delle dimissioni successivamente

revocate, ancorché sottoposte a condizione, qualora il mancato avvera mento della condizione (e la revoca conseguente) siano sopravvenuti non in costanza di servizio, ma dopo il volontario allontanamento del

dipendente, v. Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 1992, n. 392, id., 1993, III, 172.

In dottrina, C. Angelone, Le dimissioni volontarie dal pubblico im

piego e le forme di manifestazione della volontà dell'amministrazione, in P.Q.M., 1993, fase. 1, 65; A. Pollice, Sulla possibilità di revoca delle dimissioni già accettate, in Ammin. it., 1995, 355.

III. - Escludono che il ritardo dell'accettazione sia vizio di legittimità del relativo provvedimento, in mancanza di termini normativamente

previsti, Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1780, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 1044; sez. IV 15 ottobre 1987, n. 608, id., Rep. 1987, voce cit., n. 1134.

Reputa, invece, che ipotesi di possibile rifiuto o ritardo dell'accetta

II Foro Italiano — 2005.

Diritto. — 1. - L'appello è infondato e deve essere respinto.

2. - Per una migliore comprensione della vicenda che occupa, in fatto, giova premettere quanto segue.

I) Piero Giuseppe Bay, già segretario generale del comune di

Verona, ha presentato in data 22 giugno 1994 domanda di di missioni volontarie con collocamento a riposo a far data dall'8

agosto 1994.

II) Con d.m. n. 17200.6014 del 26 luglio 1994, la domanda di dimissioni veniva accolta con la richiesta decorrenza giuridi ca ed economica.

Ili) Seguiva il d.m. 22 agosto 1994, prot. n. 2026.D\SCP, re cante il collocamento a riposo, dalla medesima data, nonché la

determinazione del trattamento economico.

IV) Il Bay, in data 27 gennaio 1995, presentava istanza di re

voca della domanda di pensionamento a mente dell'art. 13, 8°

comma, 1. n. 724 del 1994. i V) Con nota del ministero dell'interno —

prot. n. 9501176

datata 6 febbraio 1995 — si negava la revoca del precedente d.m.

n. 17200.6014 del 26 luglio 1994, sulla scorta delle seguenti ra gioni: a) il dipendente non era effettivamente in servizio alla data

di entrata in vigore della 1. n. 724 del 1994; b) non apparteneva alla categoria di dipendenti nei cui confronti era stata sospesa

temporaneamente l'applicazione dell'istituto del trattamento

pensionistico di anzianità, unici beneficiari della speciale riam missione in servizio prevista dal richiamato art, 13, 8° comma.

VI) L'impugnata sentenza ha respinto, con dovizia di argo menti, il ricorso del Bay, riconoscendo la fondatezza delle tesi

sostenute dall'amministrazione; in particolare: a) ha escluso che

fqssero applicabili le norme sancite dai d.l. 553/94 e 654/94, in quanto la domanda di revoca era stata avanzata espressamente ai

sensi del menzionato art. 13, 8° comma; b) ha individuato esat

tamente i beneficiari della disposizione speciale in coloro che erano stati «vittime» della sospensione degli istituti di pensio namento anticipato, con esclusione di quanti — al pari del ricor rente — alla data del 28 settembre 1994 (di entrata in vigore del

d.l. 553/94 recante il blocco dei trattamenti pensionistici antici

pati), avevano già in godimento la .pensione e dunque non erano

interessati dalle norme sopravvenute; c) ha riconosciuto che una

diversa interpretazione della norma in questione avrebbe sortito

contraccolpi eccessivamente negativi sull'organizzazione am

ministrativa, in quanto essa postula il diritto incondizionato alla

riassunzione in servizio del dipendente.

zione abbiano carattere eccezionale, in virtù della natura parzialmente vincolata del provvedimento di accettazione e che, in conseguenza, an che l'esercizio del potere di ritardare l'accettazione esige congrua e

specifica motivazione, Tar Campania, sez. II, 29 marzo 1994, n. 152, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1123.

In particolare, sulla tassatività della fattispecie di ritardo contemplata dall'art. 124 d.p.r. 3/57 in ipotesi di pendenza di procedimento discipli nare, v. Cons. Stato, comm. spec., 20 gennaio 1997, n. 1420, id., Rep. 1997, voce cit., nn. 1131, 1134.

Sull'inidoneità del ritardo a fungere da equipollente dell'accettazio

ne, cfr. Cons. Stato, Sez. II, 26 marzo 1997, n. 2524, id., Rep. 1998, vo ce cit., n. 1206.

Sull'illegittimità del provvedimento di accettazione adottato da or

gano incompetente, Cons, Stato, sez. VI, 15 aprile 1996, n. 555, id.,

Rep. 1996, voce cit., n. 1030; Cons, giust. amm. sic. 1° giugno 1993, n.

215, id., Rep. 1993, voce cit., n. 1178. IV. - Nel regime della contrattualizzazione, pare invece irrilevante

l'atto di assenso del datore di lavoro previsto dall'art. 124 t.u. sugli im

piegati civili dello Stato. Le dimissioni, configuràhdo un recesso unilaterale, hanno natura di

negozio unilaterale recettizio, idoneo a produrre effetti indipendente mente dall'apporto di volontà dell'amministrazione ed insuscettibile di revoca che andrebbe ad intervenire su un rapporto già risolto e, in con

seguenza, incapace di rivivere. Sembrerebbe propendere per questa tesi Trib. Grosseto 23 febbraio 1999-, id., Rep, 1999, voce cit., n. 1447.

In materia di revoca, la giurisprudenza ordinaria precisa che l'even

tuale differimento della data di collocamento a riposo da parte del

l'amministrazione non equivale ad accettazione della revoca, ma ad una nuova proposta di lavoro, che s'intende accettata dal dipendente col

comportamento concludente della permanenza in servizio: App. Milano 29 novembre 2002, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1156.

In dottrina, sulle dimissioni volontarie e, in generale, sulle modalità di estinzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, D. Ca

lafiore, L'estinzione del rapporto di lavoro privatizzato presso le pub bliche amini strazioni, in Riv. critica dir. lav., 2001, 589; A.M. Perrino, Il rapporto di lavoro pubblico, Padova, 2004, 535,

V. - Sulla riammissione in servizio conseguente alla 1. 350/03, come novellata dalla 1. 126/04, v. Cons. Stato, sez. II, 10 novembre 2004, n.

10458/04, in questo fascicolo, III, 540, con nota di richiami e nota di A.M. Perrino [A.M. Perrino]

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539 PARTE TERZA 540

VII) Con l'appello in trattazione il Bay ha contestato tutte le

affermazioni poste a base dell'impugnata sentenza, reiterando il

complesso delle doglianze articolate in prime cure.

3. - L'art. 13, 8° comma, 1. n. 724 del 1994 così recita: «Per i

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1

d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed inte grazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le do

mande di pensionamento ancorché accettate dagli enti di appar tenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sen

si dei decreti di cui al 9° comma da coloro che siano cessati dal

servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione av

viene con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio ma

turata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in

connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione

per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuità del

rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento

economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di

congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti».

3.1. - Dalla lettura sistematica ed organica dell'art. 13, 8°

comma, 1. 23 dicembre 1994 n. 724 e dei d.l. 28 settembre 1994

n. 553 e 26 novembre 1994 n. 654, che lo hanno preceduto, si

evince chiaramente che il legislatore non ha inteso consentire a

coloro i quali fossero già regolarmente in pensione, in virtù di

provvedimenti non soggetti alla sospensione dei regimi di pen sionamento anticipato e di anzianità, di rientrare in servizio a lo

ro piacimento, anche a distanza di mesi e in realtà senza limiti

di tempo, quanto evitare che coloro i quali erano rimasti vittime

della sospensione degli istituti di pensionamento anticipato si

trovassero, senza alternativa, nella condizione di non poter rientrare in servizio ovvero di non percepire il trattamento pen sionistico sino alla data del riordinamento organico della mate

ria, restando assoggettati ad una disciplina non conosciuta e non

prevista all'atto della domanda.

3.2. - L'art. 13, 8° comma, cit. introduce una norma di carat

tere eccezionale rispetto ai principi che governano la revoca

della domanda di dimissioni volontarie presentate dai pubblici

impiegati. L'estinzione del rapporto di impiego per dimissioni volonta

rie si verifica, infatti, in virtù del provvedimento che le accetta,

pertanto, la facoltà di revoca di queste ultime non è più eserci

tarle quando tale atto — come nel caso di specie — sia stato

già emanato o comunque comunicato (cfr., ex plurimis, sez. V

14 maggio 2003, n. 2574, Foro it., Rep. 2003, voce Impiegato dello Stato, n. 1158; sez. IV 15 dicembre 2003, n. 8220, id., Rep. 2004, voce cit., n. 1109).

Anche la giurisprudenza meno rigorosa che consente — nel

l'interesse pubblico o privato — all'amministrazione di revoca

re la propria accettazione alla domanda di dimissioni (e il con

seguente provvedimento di collocamento a riposo), individua un

limite insormontabile nell'effettiva cessazione del servizio (cfr. sez. VI 15 marzo 2004, n. 1311, ibid., n. 1097; sez. V 5 marzo

2002, n. 1299, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1037, concernènte

un'ipotesi di revoca dell'accettazione per ritiro delle dimissioni

volontarie).

Sicché, cessato in concreto il servizio per l'intervenuto collo

camento a riposo, non vi è più spazio per interventi di autotute

la, rimanendo aperta esclusivamente la strada della procedura di

riammissione secondo l'archetipo fissato dall'art. 132 t.u. sugli

impiegati civili dello Stato, ovvero in base alla disciplina di settore per particolari categorie di pubblici impiegati.

3.3. - Seguendo questa impostazione il Consiglio di Stato,

chiamato a pronunciarsi sul più volte menzionato 8° comma, ha

ritenuto, restrittivamente, che la disposizione abbia natura di

chiarativa e debba intendersi riferita alle sole domande di pen sionamento già presentate alla data, di entrata in vigore della

norma medesima (sez. VI 19 settembre 2000, n. 4878, id., Rep. 2000, voce cit., n. 1513).

3.4. - Alla luce del dato testuale della norma, è inaccoglibile,

pertanto, la tesi prospettata dal ricorrente, secondo cui l'art. 13, 8° comma, non avrebbe configurato un vero e proprio diritto

soggettivo, bensì una mera posizione di interesse legittimo es

sendo riconducibile al genus della riammissione in servizio di

visata dall'art. 132 t.u. sugli impiegati civili dello Stato, donde la necessità che l'amministrazione spiegasse per quale ragione non fosse possibile la riammissione in servizio del dipendente.

4. - In conclusione l'appello deve essere respinto.

Il Foro Italiano — 2005.

CONSIGLIO DI STATO; sezione II; parere 10 novembre

2004, n. 10458/04; Pres. Santoro, Rei. Borea; Min. infra

strutture e trasporti.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Sottoposizione a procedimento penale

— Sospensione dal rapporto d'im

piego — Proscioglimento dal processo penale con «for

mula piena» — Impiegati già a riposo alla data di entrata in vigore della 1.350/03 — Diritto di prolungare o di ripri stinare il rapporto d'impiego — «Restitutio in integrum» — Cumulabilità (L. 24 dicembre 2003 n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2004), art. 3, comma 57; d.l. 16 marzo

2004 n. 66, interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, suc

cessivamente conclusosi con proscioglimento; 1. 11 maggio 2004 n. 126, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

16 marzo 2004 n. 66).

Spetta anche ai dipendenti già a riposo alla data di entrata in

vigore della l. 350/03 (nel testo novellato dalla l. 126/04) il

diritto da tale legge conferito ai pubblici dipendenti già so

spesi dal servizio in ragione di procedimenti penali pendenti e collocati anticipatamente in quiescenza, successivamente

prosciolti perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha

commesso, o perché il fatto non costituisce reato o non è pre visto dalla legge come reato ovvero con decreto di archivia

zione per infondatezza della notizia di reato, di prolungare o

di ripristinare il rapporto d'impiego per un periodo di tempo

uguale a quello della sospensione patita, o uguale al servizio

perduto a causa dell'anticipato collocamento a riposo a se

guito dei suddetti procedimenti penali, nel qual caso spetta anche la restitutio in integrum prevista per la sospensione cautelare dall'impiego. (1)

(1) I. - Questione nuova. Va osservato che la c.d. «formula piena» non esiste più nel nostro

ordinamento. Referente di diritto positivo (con riferimento al diritto di restitutio in

integrum) è l'art. 653 c.p.p. (come novellato dall'art. 1 1. 97/01), il

quale preclude l'esercizio dell'azione disciplinare in ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha

commesso. Sulla incostituzionalità dell'art. 10, 1° comnia, 1. 27 marzo 2001 n.

97 in relazione agli effetti sul procedimento disciplinare della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata anterior mente all'entrata in vigore della legge, v. Corte cost. 25 luglio 2002, n.

394, Foro it., 2004,1, 382. In dottrina, in argomento, v. S. Larizza, Nuoye norme sul rapporto

tra processo penale e disciplinare per i dipendenti pubblici (commento alla I. 27 marzo 2001 n. 97), in Dir. pen. e proc., 2001, 1202; V. Teno

re, in G. Noviello-V. Tenore, La responsabilità ed il procedimento di

sciplinare nel pubblico impiego privatizzato, Milano, 2002, 292; D.

Rodella, Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplina re ai sensi della l. 27 marzo 2001 n. 97 e della recentissima giurispru denza, in Ammin. it., 2003, 394.

II. - Con riguardo ad uno dei primi casi di applicazione della norma, la Corte costituzionale, con sentenza n. 284 del 15 luglio 2005 (in que sto fascicolo, I, 2627), ha dichiarato inammissibile il conflitto di attri buzione tra poteri dello Stato promosso con ricorso del Consiglio supe riore della magistratura a seguito di istanza di riammissione in servizio

proposta da alcuni magistrati collocati anticipatamente in quiescenza a

seguito di processi penali dai quali sono stati assolti con «formula pie na».

III. - Sulla questione affrontata dal parere in epigrafe, si rinvia alle osservazioni di A.M. Perrino, che seguono.

IV. - Sul diritto di restitutio in integrum, ossia sul diritto di ottenere tutte le somme non percepite per il periodo eccedente la durata della

sospensione, v. Cons. Stato, ad. plen., 28 febbraio 2002, n. 2, Foro it., 2003, III, 371, nonché, da ultimo, in senso conforme, Cons. Stato, sez.

VI, 12 agosto 2002, ri. 4161, id., Rep. 2003, voce Impiegato dello Sta

to, n. 1108, e, in senso contrario, Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre

2002, n. 4649, id., Rep. 2002, voce cit., n. 983.

* * *

La parabola della riammissione in servizio dell'ex dipendente: da speranza a diritto (ma non per tutti).

1. - Le regole generali in materia di riammissione in servizio del

pubblico impiegato. Nel sistema dell'impiego pubblico il rapporto è scandito da provvedimenti amministrativi nominativi rispondenti, come tutti i provvedimenti amministrativi, a finalità di interesse pubblico.

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