Sezione IV; decisione 4 aprile 1962, n. 313; Pres. D'Avino P., Est. Crisci; Soc. Istituto immobili eCampora (Avv. Stoppani) c. Provveditore alle opere pubbliche per il Lazio e Prefetto di Roma(Avv. dello Stato Tracanna) e Comune di Grottaferrata (Avv. Bozzelli, Cervati)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 8 (1962), pp. 273/274-275/276Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150718 .
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273 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 274
È ormai pacifica la giurisprudenza nel ritenere che i
predetti termini debbano essere previsti anche per le opere la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla legge (IV Se
zione 4 marzo 1960, n. 245, l'oro it., Hep. 1960, voce
Espropriazione per p. i., n. 60 ; IV Sezione 14 luglio 1959, n. 767, id., Eep. 1959, voce cit., 196) ; e proprio con ri
guardo alla legge del 1947 l'Adunanza plenaria di questo
Consiglio, nel confermare l'essenzialità di tali termini, ha precisato che essi devono essere stabiliti con il provvedi mento con cui il prefetto, formato il piano particolareggiato,
l'approva, ne ordina il deposito e la pubblicazione (dee. 2 luglio 1958, n. 18, id., 1959, III, 178). La stessa decisione
ha anche chiarito che la censura relativa va proposta in sede di impugnazione del decreto di espropriazione :
il che valga a confermare ulteriormente l'ammissibilità
del motivo dedotto dal ricorrente in questa appropriata sede.
La gravità dei vizi constatati è più che sufficiente a far
dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato ; tale illegittimità è del resto rincarata dalla omessa valuta
zione comparativa e motivata delle iniziative industriali
che si sarebbero dovute realizzare sull'area.
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 4 aprile 1962, n. 313 ; Pres. D'Avino
P., Est. Ckisci ; Soo. Istituto immobili e Campora (Avv.
Stoppani) e. Provveditore alle opere pubbliche per il Lazio e Prefetto di Roma (Avv. dello Stato Tra
canna) e Comune di G rottaferrata (Avv. Bozzelli,
Cebvati).
Espropriazione per pubblico interesse — Termine
massimo per il compimento delle espropriazioni e dei lavori — Estremi (L. 25 giugno 1865 n. 2359,
espropriazione per pubblica utilità, art. 13).
Espropriazione per pubblico interesse — Inizio
delle espropriazioni — Estremi (L. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 13, 16, 17).
Il termine massimo per il compimento delle espropriazioni e dei lavori può essere fissato con riferimento ad eventi
che, pur verificandosi in tempi diversi e a discrezione
dell'Amministrazione, siano sicuramente deducibili dalla
dichiarazione di pubblica utilità. (1) L'inizio delle espropriazioni, di cui all'art. 13 della legge
25 giugno 1865 n. 2359, può essere ricollegato ad atti
che, pur non avendo rilevanza esterna, appartengono al procedimento espropriativo. (2)
La Sezione, eco. — I due ricorsi debbono essere riuniti
per evidenti ragioni di connessione. Nel merito si osserva.
Per ciò che riguarda il primo motivo : la giurisprudenza del
Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare che i
termini per l'inizio della espropriazione e dei lavori, di cui
all'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, debbono essere
stabiliti in modo certo nella dichiarazione di pubblica utilità
o nell'atto ad essa equivalente (cfr. IY Sez. 24 ottobre
(1) Con la decisione annotata, la IV Sezione del Consiglio di
Stato, pur affermando che il termine massimo per il compimento delle espropriazioni e dei lavori di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 dev'essere stabilito in modo certo nella
dichiarazione di pubblica utilità o nell'atto ad essa equivalente, ha ritenuto rispettata la ratio della legge qualora detto termine
sia determinato in funzione della data di consegna dei lavori.
In senso contrario v., nella motivazione, Cons. Stato, Ad.
plen., 7 giugno 1961, n. 17, retro, 62 ; Sez. IV 24 ottobre 1956, n. 1150, Foro it., Rep. 1956, voce Espropriazione per p. i., n. 31.
(2) Per qualche riferimento, vedi Cons. Stato, Ad. plen., 2 luglio 1958, n. 18, Foro it., 1959, III, 177, che ha ritenuto che « l'atto amministrativo che dà inizio alla fase del procedi mento di espropriazione ... si concreta nel provvedimento con
cui il prefetto, formato il piano particolareggiato, lo approva ordinandone il deposito e la pubblicazione ».
1956, n. 1150 Foro it., Rep. 1956, voce Espropriazione
per p. i., n. 31 ; Cons, giust. amm. 23 ottobre 1957, n. 90,
id., Rep. 1957, voce cit., n. 39). Altrettanto deve dirsi
per i termini di compimento delle espropriazioni e dei lavori,
contemplati unitamente ai primi dal citato art. 13.
Come osservano esattamente i ricorrenti, la necessità
della certezza dei termini, si ricollega anche all'esigenza di tutelare il privato proprietario, rendendo preventiva mente noto, e in maniera sicura, il periodo durante il
quale il suo fondo sarà assoggettato al vincolo dipendente dalla dichiarazione di pubblica utilità ed entro il quale dovranno attuarsi le attività essenziali del procedimento di espropriazione e di costruzione dell'opera cui la dichia
razione di pubblica utilità è preordinata. Per la medesima ragione va però osservato che, quando
nella prefissione dei termini sia stata sostanzialmente
garantita l'accennata esigenza, il precetto della legge si
deve considerare adempiuto nella sua ratio, senza che possa
pretendersi che i termini stessi siano in ogni caso deter minati in via diretta e mediante l'espressa indicazione
di una data.
In particolare, per quanto attiene ai termini fissati
per l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori, è chiaro
che si tratta di termini massimi oltre i quali i predetti
adempimenti non possono essere compiuti. Ciò non esclude
la facoltà dell'Amministrazione di portare anche prima a compimento le operazioni suddette ; purché il termine
massimo sia sicuramente deducibile dalla dichiarazione di
pubblica utilità e non venga di fatto superato. Nel caso di specie, mentre i termini per l'inizio delle
espropriazioni e dei lavori sono fissati eon riferimento a
una data direttamente stabilita nel provvedimento (ri
spettivamente : 4 e 8 mesi dalla data del decreto provvedi toriale, cioè dal 15 marzo 1960), i termini per l'ultimazione
sono fissati con riferimento ad eventi che possono verifi
carsi in tempi diversi, a discrezione dell'Amministrazione
(per le espropriazioni delle aree : 24 mesi dall'occupazione delle aree ; per i lavori : 24 mesi dalla data di consegna).
Se però si pensa che la data di consegna deve essere
necessariamente antecedente o al massimo contempo ranea all'inizio dei lavori (che, secondo lo stesso provvedi mento, deve avvenire entro 8 mesi dal 15 marzo 1960), e che, del pari, la data di occupazione delle aree, costituendo
il presupposto indispensabile per le consegne e per lo
inizio dei lavori, non può essere che antecedente o al massimo
contemporanea alla data di inizio dei lavori (fissata, come
si è detto, nel termine massimo di 8 mesi dal 15 marzo
1960), si giunge alla conclusione che il termine massimo
per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, pur essendo variabile nel tempo a seconda che la occupazione delle aree e la consegna dei lavori avvengano in un certo
giorno o in un altro (giorno da cui comincia a decorrere
il periodo di 24 mesi stabilito nel decreto) non potrà mai
superare i 32 mesi (8 più 24) dal 15 marzo 1960. Con il
che, essendo l'Amministrazione libera di stabilire termini
più o meno lunghi a seconda del suo discrezionale apprezza mento, deve ritenersi sostanzialmente garantita l'esi
genza di determinare e di far conoscere preventivamente, in sede di dichiarazione di pubblica utilità, il termine
massimo entro il quale la proprietà privata potrà essere
assoggettata a vincolo in relazione al procedimento da
instaurarsi sulla base di detta dichiarazione.
Circa il secondo motivo, risulta dagli atti (documenti esibiti dal Comune di Grottaferrata il 30 luglio 1960) che il Comune, con lettera n. 6123 dell'8 luglio 1960, tras
mise alla Prefettura di Roma l'elenco e il piano parcellare dei beni da espropriare, per la pubblicazione ai sensi del
l'art. 17 della legge 25 giugno 1865.
Deve quindi innanzitutto escludersi che nel nuovo
procedimento, conseguente alla rinnovazione della dichia
razione di pubblica utilità effettuata con decreto del 15
marzo 1960, siano stati utilizzati elementi attinenti al
precedente procedimento decaduto in seguito all'annulla
mento del decreto 9 novembre 1957. Le deduzioni in tal
senso formulate dai ricorrenti sulla base di una irrilevante
espressione contenuta nel decreto 15 marzo 1960 («Visto
Il Fobo Italiano — Volume LXXXV — Parte 111-20.
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parte terza 276
il piano parcellare con l'elenco dei proprietari espro
priando ») sono smentite dagli atti citati, anche se possa
ragionevolmente supporsi che il Comune, nel rinnovare
ab imis il procedimento espropriativo si sia giovato degli accertamenti in precedenza compiuti, i cui dati, del resto, non variano in seguito all'annullamento del decreto 8
novembre 1957.
Kesta pertanto da esaminare se nelle operazioni, che
risultano compiute alla data dell'8 luglio 1960, possa rav
visarsi quell'inizio del procedimento di espropriazione il
cui termine, ai sensi del decreto provveditoriale, scadeva
entro quattro mesi dal 15 marzo I960, cioè il 15 luglio. I ricorrenti, invero, sostengono che l'inizio delle espro
priazioni, cui accenna l'art. 13 della legge del 1865, può
ricollegarsi solo ad atti aventi rilevanza esterna, come
l'avviso del deposito del progetto o la pubblicazione all'albo
pretorio del comune dell'elenco delle ditte espropriande, atti che, nella specie, non risultano compiuti entro il ter
mine ultimo del 15 luglio 1960.
L'accennata tesi appare, peraltro, eccessivamente ri
goristica, giacché il legislatore, nello esigere che sia pre ventivamente stabilito il termine per l'inizio delle espro
priazioni, ha inteso evidentemente ottenere che il provvedi mento espropriativo (le cui fasi sono disciplinate dagli art.
16 e segg. della legge) sia messo in moto dall'espropriante entro un periodo certo decorrente dalla dichiarazione di
pubblica utilità, a riprova dell'effettiva intenzione di
portare a compimento l'espropriazione richiesta, e al fine
di evitare che un eccessivo indugio nella predisposizione del piano particolareggiato di esecuzione e delle altre
operazioni tecniche descritte nell'art. 16 determini l'irra
zionale e pregiudizievole accelerazione delle successive
attività, la cui conclusione è anch'essa vincolata a un
termine massimo.
Nella generica locuzione usata dalla legge (« termini
entro i quali dovranno incominciarsi .... le espropriazioni ») non può invece ritenersi inclusa la precisazione che l'inizio
delle espropriazioni stesse debba ricollegarsi agli atti con
rilevanza esterna che concludono la prima fase del procedi mento espropriativo (ordine prefettizio di deposito del
piano e relativi avvisi ai sensi dell'art. 17), anziché ad atti
(come la predisposizione del piano e dell'elenco e la tras
missione dei medesimi al prefetto per il deposito), che,
pur non essendo resi noti ai privati interessati attraverso
apposite forme di pubblicità, appartengono indiscutibil
mente al procedimento espropriativo quale è regolato dal capo III della legge fondamentale, art. 16.
Poiché il resistente Comune ha fornito la prova non
contestata di avere posto tempestivamente in essere le
attività preliminari del procedimento espropriativo, il
termine di inizio delle espropriazioni deve ritenersi, nella
specie, osservato, anche se, in circostanze non imputabili alla espropriante, il Prefetto abbia ritardato ad ordinare
il deposito degli atti a lui trasmessi 1*8 luglio 1960, oltre
il 15 luglio dello stesso anno. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
I
Sezione V ; decisione 24 febbraio 1962, n. 163 ; Pres. Poli
stina P., Est. Laschena ; Soc. Purfina italiana (Avv.
Carnelutti, D'Alessio) e. Comune di Rieti (Avv.
Pennesi).
Olii minorali e idrocarburi — Distributori automa
tiri (li carburante — RiHuto di nulla osta del co
mune — Definitivi) à (R. d. 1. 2 novembre 1933 n.
1741, disciplina dell'importazione, della lavorazione, del
deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei
carburanti, art. 18, 2° comma ; r. d. 20 luglio 1934
n. 1303, regolamento per l'esecuzione del r. d. 1. 2 no
vembre 1933 n. 1741, art. 46).
Il diniego di nulla osta del comune (e delle altre amministra
zioni competenti) all'installazione di distributori automa
tici di carburante ha carattere definitivo e può formare
oggetto d'immediato ricorso giurisdizionale amministra
tivo. (1) II
Sezione V ; decisione 24 febbraio 1962, n. 152 ; Pres. Poli
stina P., Est. De Marco ; Ditta Garrone raffineria
petroli (Avv. Zignoni, Lorusso Caputi) c. Comune
di Pistoia.
Olii minerali e idrocarburi — Distributori automa
tici «li carburante — Revoca dell'autorizzazione
prelettizia, disposta dal comune — Illecjittimità
(R. d. 1. 2 novembre 1933 n. 1741, art. 18, 2° comma ; 1. 23 febbraio 1950 n. 170, disciplina di alcune categorie di distributori automatici di carburante, art. 2).
Il comune può ritirare il nulla osta all'installazione di distri
butori automatici di carburanti, ma non può revocare
l'autorizzazione prefettizia all'installazione e ordinare il
rilascio del suolo comunale. (2)
I
La Sezione, ecc. — In via preliminare, va disattesa
l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai resi
stenti sull'assunto cbe il provvedimento comunale impu
gnato (diniego del nulla osta alla installazione di distribu
tori di carburante) sarebbe un atto meramente preparatorio del provvedimento prefettizio e, pertanto, non impugna bile ex se.
Osserva la Sezione che, ai sensi dell'art. 18, 2° comma, r. decreto legge 2 novembre 1933 n. 1741, e dell'art. 46
r. decreto 20 luglio 1934 n. 1303, l'autorizzazione prefettizia alla installazione dei distributori di carburante è subordi
nata al rilascio del nulla osta delle amministrazioni inte
ressate. In particolare, la determinazione del comune deve
riflettere la ubicazione dell'impianto e le eventuali condi
zioni, cui lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale e all'occupazione del suolo comunale. Dalle disposi zioni indicate si evince che, qualora intervenga la deter
minazione negativa di uno di quegli enti (nella specie, del comune), alla volontà dei quali la legge condiziona l'au
torizzazione o la concessione, la pronuncia stessa vincola
l'Amministrazione dello Stato, titolare del potere autoriz
zativo e, naturalmente, impedisce l'ulteriore corso del pro
cedimento, che potrà essere ripreso soltanto e quando la
determinazione negativa sia eliminata. In siffatta situa
zione è indubbio che l'atto definitivo, impugnabile in s. g., è la determinazione comunale la quale lede immediatamente
l'interesse del singolo (Sez. V 19 ottobre 1951, n. 917, Foro it., Rep. 1951, voce Regolamenti com., nn. 16-18 ; 27 agosto 1954, n. 851, id., Rep. 1954, voce Concessioni
amm., nn. 19, 20; 16 luglio 1955, n. 952, id., Rep. 1955,
voce cit., nn. 22-24; 11 luglio 1959, n. 509, id., Rep. 1959, voce Olii minerali, n. 34).
Per questi motivi, ecc.
II
La Sezione, ecc. — Con l'impugnata deliberazione la
Giunta municipale di Pistoia ha revocato le concessioni
(1-2) Sulla prima massima, cons., in senso conforme, Cons.
Stato, Sez. Y, 18 marzo 1961, n. 107, Foro it., Rep. 1961, voce
Olii minerali, n. 30 ; 5 marzo 1960, n. 144, id., Rep. 1960, voce
cit., n. 25 ; 16 luglio 1955, n. 952, id., Rep. 1955, voce Conces
sioni amministrative, n. 23. Sulla seconda massima, cons., in senso conforme, Cons.
Stato, Sez. V, 21 ottobre 1961, n. 546, id., Rep. 1961, voce cit., n. 33 ; nonché Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 1958, n. 307 (id., 1958, III, 224, con nota di richiami), per la quale è illegittimo il
provvedimento del sindaco che, dopo l'autorizzazione prefettizia, ordina la sospensione dei lavori d'installazione del distributore.
In dottrina, cons. Aliotta, Carburante (distributori di), voce dell' Enciclopedia del diritto, VI, pag. 276.
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