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Sezione IV; decisione 4 aprile 1962, n. 313; Pres. D'Avino P., Est. Crisci; Soc. Istituto immobili e...

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Sezione IV; decisione 4 aprile 1962, n. 313; Pres. D'Avino P., Est. Crisci; Soc. Istituto immobili e Campora (Avv. Stoppani) c. Provveditore alle opere pubbliche per il Lazio e Prefetto di Roma (Avv. dello Stato Tracanna) e Comune di Grottaferrata (Avv. Bozzelli, Cervati) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 8 (1962), pp. 273/274-275/276 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150718 . Accessed: 25/06/2014 07:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.13 on Wed, 25 Jun 2014 07:32:04 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione IV; decisione 4 aprile 1962, n. 313; Pres. D'Avino P., Est. Crisci; Soc. Istituto immobili eCampora (Avv. Stoppani) c. Provveditore alle opere pubbliche per il Lazio e Prefetto di Roma(Avv. dello Stato Tracanna) e Comune di Grottaferrata (Avv. Bozzelli, Cervati)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 8 (1962), pp. 273/274-275/276Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150718 .

Accessed: 25/06/2014 07:32

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273 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 274

È ormai pacifica la giurisprudenza nel ritenere che i

predetti termini debbano essere previsti anche per le opere la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla legge (IV Se

zione 4 marzo 1960, n. 245, l'oro it., Hep. 1960, voce

Espropriazione per p. i., n. 60 ; IV Sezione 14 luglio 1959, n. 767, id., Eep. 1959, voce cit., 196) ; e proprio con ri

guardo alla legge del 1947 l'Adunanza plenaria di questo

Consiglio, nel confermare l'essenzialità di tali termini, ha precisato che essi devono essere stabiliti con il provvedi mento con cui il prefetto, formato il piano particolareggiato,

l'approva, ne ordina il deposito e la pubblicazione (dee. 2 luglio 1958, n. 18, id., 1959, III, 178). La stessa decisione

ha anche chiarito che la censura relativa va proposta in sede di impugnazione del decreto di espropriazione :

il che valga a confermare ulteriormente l'ammissibilità

del motivo dedotto dal ricorrente in questa appropriata sede.

La gravità dei vizi constatati è più che sufficiente a far

dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato ; tale illegittimità è del resto rincarata dalla omessa valuta

zione comparativa e motivata delle iniziative industriali

che si sarebbero dovute realizzare sull'area.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 4 aprile 1962, n. 313 ; Pres. D'Avino

P., Est. Ckisci ; Soo. Istituto immobili e Campora (Avv.

Stoppani) e. Provveditore alle opere pubbliche per il Lazio e Prefetto di Roma (Avv. dello Stato Tra

canna) e Comune di G rottaferrata (Avv. Bozzelli,

Cebvati).

Espropriazione per pubblico interesse — Termine

massimo per il compimento delle espropriazioni e dei lavori — Estremi (L. 25 giugno 1865 n. 2359,

espropriazione per pubblica utilità, art. 13).

Espropriazione per pubblico interesse — Inizio

delle espropriazioni — Estremi (L. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 13, 16, 17).

Il termine massimo per il compimento delle espropriazioni e dei lavori può essere fissato con riferimento ad eventi

che, pur verificandosi in tempi diversi e a discrezione

dell'Amministrazione, siano sicuramente deducibili dalla

dichiarazione di pubblica utilità. (1) L'inizio delle espropriazioni, di cui all'art. 13 della legge

25 giugno 1865 n. 2359, può essere ricollegato ad atti

che, pur non avendo rilevanza esterna, appartengono al procedimento espropriativo. (2)

La Sezione, eco. — I due ricorsi debbono essere riuniti

per evidenti ragioni di connessione. Nel merito si osserva.

Per ciò che riguarda il primo motivo : la giurisprudenza del

Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare che i

termini per l'inizio della espropriazione e dei lavori, di cui

all'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, debbono essere

stabiliti in modo certo nella dichiarazione di pubblica utilità

o nell'atto ad essa equivalente (cfr. IY Sez. 24 ottobre

(1) Con la decisione annotata, la IV Sezione del Consiglio di

Stato, pur affermando che il termine massimo per il compimento delle espropriazioni e dei lavori di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 dev'essere stabilito in modo certo nella

dichiarazione di pubblica utilità o nell'atto ad essa equivalente, ha ritenuto rispettata la ratio della legge qualora detto termine

sia determinato in funzione della data di consegna dei lavori.

In senso contrario v., nella motivazione, Cons. Stato, Ad.

plen., 7 giugno 1961, n. 17, retro, 62 ; Sez. IV 24 ottobre 1956, n. 1150, Foro it., Rep. 1956, voce Espropriazione per p. i., n. 31.

(2) Per qualche riferimento, vedi Cons. Stato, Ad. plen., 2 luglio 1958, n. 18, Foro it., 1959, III, 177, che ha ritenuto che « l'atto amministrativo che dà inizio alla fase del procedi mento di espropriazione ... si concreta nel provvedimento con

cui il prefetto, formato il piano particolareggiato, lo approva ordinandone il deposito e la pubblicazione ».

1956, n. 1150 Foro it., Rep. 1956, voce Espropriazione

per p. i., n. 31 ; Cons, giust. amm. 23 ottobre 1957, n. 90,

id., Rep. 1957, voce cit., n. 39). Altrettanto deve dirsi

per i termini di compimento delle espropriazioni e dei lavori,

contemplati unitamente ai primi dal citato art. 13.

Come osservano esattamente i ricorrenti, la necessità

della certezza dei termini, si ricollega anche all'esigenza di tutelare il privato proprietario, rendendo preventiva mente noto, e in maniera sicura, il periodo durante il

quale il suo fondo sarà assoggettato al vincolo dipendente dalla dichiarazione di pubblica utilità ed entro il quale dovranno attuarsi le attività essenziali del procedimento di espropriazione e di costruzione dell'opera cui la dichia

razione di pubblica utilità è preordinata. Per la medesima ragione va però osservato che, quando

nella prefissione dei termini sia stata sostanzialmente

garantita l'accennata esigenza, il precetto della legge si

deve considerare adempiuto nella sua ratio, senza che possa

pretendersi che i termini stessi siano in ogni caso deter minati in via diretta e mediante l'espressa indicazione

di una data.

In particolare, per quanto attiene ai termini fissati

per l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori, è chiaro

che si tratta di termini massimi oltre i quali i predetti

adempimenti non possono essere compiuti. Ciò non esclude

la facoltà dell'Amministrazione di portare anche prima a compimento le operazioni suddette ; purché il termine

massimo sia sicuramente deducibile dalla dichiarazione di

pubblica utilità e non venga di fatto superato. Nel caso di specie, mentre i termini per l'inizio delle

espropriazioni e dei lavori sono fissati eon riferimento a

una data direttamente stabilita nel provvedimento (ri

spettivamente : 4 e 8 mesi dalla data del decreto provvedi toriale, cioè dal 15 marzo 1960), i termini per l'ultimazione

sono fissati con riferimento ad eventi che possono verifi

carsi in tempi diversi, a discrezione dell'Amministrazione

(per le espropriazioni delle aree : 24 mesi dall'occupazione delle aree ; per i lavori : 24 mesi dalla data di consegna).

Se però si pensa che la data di consegna deve essere

necessariamente antecedente o al massimo contempo ranea all'inizio dei lavori (che, secondo lo stesso provvedi mento, deve avvenire entro 8 mesi dal 15 marzo 1960), e che, del pari, la data di occupazione delle aree, costituendo

il presupposto indispensabile per le consegne e per lo

inizio dei lavori, non può essere che antecedente o al massimo

contemporanea alla data di inizio dei lavori (fissata, come

si è detto, nel termine massimo di 8 mesi dal 15 marzo

1960), si giunge alla conclusione che il termine massimo

per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, pur essendo variabile nel tempo a seconda che la occupazione delle aree e la consegna dei lavori avvengano in un certo

giorno o in un altro (giorno da cui comincia a decorrere

il periodo di 24 mesi stabilito nel decreto) non potrà mai

superare i 32 mesi (8 più 24) dal 15 marzo 1960. Con il

che, essendo l'Amministrazione libera di stabilire termini

più o meno lunghi a seconda del suo discrezionale apprezza mento, deve ritenersi sostanzialmente garantita l'esi

genza di determinare e di far conoscere preventivamente, in sede di dichiarazione di pubblica utilità, il termine

massimo entro il quale la proprietà privata potrà essere

assoggettata a vincolo in relazione al procedimento da

instaurarsi sulla base di detta dichiarazione.

Circa il secondo motivo, risulta dagli atti (documenti esibiti dal Comune di Grottaferrata il 30 luglio 1960) che il Comune, con lettera n. 6123 dell'8 luglio 1960, tras

mise alla Prefettura di Roma l'elenco e il piano parcellare dei beni da espropriare, per la pubblicazione ai sensi del

l'art. 17 della legge 25 giugno 1865.

Deve quindi innanzitutto escludersi che nel nuovo

procedimento, conseguente alla rinnovazione della dichia

razione di pubblica utilità effettuata con decreto del 15

marzo 1960, siano stati utilizzati elementi attinenti al

precedente procedimento decaduto in seguito all'annulla

mento del decreto 9 novembre 1957. Le deduzioni in tal

senso formulate dai ricorrenti sulla base di una irrilevante

espressione contenuta nel decreto 15 marzo 1960 («Visto

Il Fobo Italiano — Volume LXXXV — Parte 111-20.

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parte terza 276

il piano parcellare con l'elenco dei proprietari espro

priando ») sono smentite dagli atti citati, anche se possa

ragionevolmente supporsi che il Comune, nel rinnovare

ab imis il procedimento espropriativo si sia giovato degli accertamenti in precedenza compiuti, i cui dati, del resto, non variano in seguito all'annullamento del decreto 8

novembre 1957.

Kesta pertanto da esaminare se nelle operazioni, che

risultano compiute alla data dell'8 luglio 1960, possa rav

visarsi quell'inizio del procedimento di espropriazione il

cui termine, ai sensi del decreto provveditoriale, scadeva

entro quattro mesi dal 15 marzo I960, cioè il 15 luglio. I ricorrenti, invero, sostengono che l'inizio delle espro

priazioni, cui accenna l'art. 13 della legge del 1865, può

ricollegarsi solo ad atti aventi rilevanza esterna, come

l'avviso del deposito del progetto o la pubblicazione all'albo

pretorio del comune dell'elenco delle ditte espropriande, atti che, nella specie, non risultano compiuti entro il ter

mine ultimo del 15 luglio 1960.

L'accennata tesi appare, peraltro, eccessivamente ri

goristica, giacché il legislatore, nello esigere che sia pre ventivamente stabilito il termine per l'inizio delle espro

priazioni, ha inteso evidentemente ottenere che il provvedi mento espropriativo (le cui fasi sono disciplinate dagli art.

16 e segg. della legge) sia messo in moto dall'espropriante entro un periodo certo decorrente dalla dichiarazione di

pubblica utilità, a riprova dell'effettiva intenzione di

portare a compimento l'espropriazione richiesta, e al fine

di evitare che un eccessivo indugio nella predisposizione del piano particolareggiato di esecuzione e delle altre

operazioni tecniche descritte nell'art. 16 determini l'irra

zionale e pregiudizievole accelerazione delle successive

attività, la cui conclusione è anch'essa vincolata a un

termine massimo.

Nella generica locuzione usata dalla legge (« termini

entro i quali dovranno incominciarsi .... le espropriazioni ») non può invece ritenersi inclusa la precisazione che l'inizio

delle espropriazioni stesse debba ricollegarsi agli atti con

rilevanza esterna che concludono la prima fase del procedi mento espropriativo (ordine prefettizio di deposito del

piano e relativi avvisi ai sensi dell'art. 17), anziché ad atti

(come la predisposizione del piano e dell'elenco e la tras

missione dei medesimi al prefetto per il deposito), che,

pur non essendo resi noti ai privati interessati attraverso

apposite forme di pubblicità, appartengono indiscutibil

mente al procedimento espropriativo quale è regolato dal capo III della legge fondamentale, art. 16.

Poiché il resistente Comune ha fornito la prova non

contestata di avere posto tempestivamente in essere le

attività preliminari del procedimento espropriativo, il

termine di inizio delle espropriazioni deve ritenersi, nella

specie, osservato, anche se, in circostanze non imputabili alla espropriante, il Prefetto abbia ritardato ad ordinare

il deposito degli atti a lui trasmessi 1*8 luglio 1960, oltre

il 15 luglio dello stesso anno. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

I

Sezione V ; decisione 24 febbraio 1962, n. 163 ; Pres. Poli

stina P., Est. Laschena ; Soc. Purfina italiana (Avv.

Carnelutti, D'Alessio) e. Comune di Rieti (Avv.

Pennesi).

Olii minorali e idrocarburi — Distributori automa

tiri (li carburante — RiHuto di nulla osta del co

mune — Definitivi) à (R. d. 1. 2 novembre 1933 n.

1741, disciplina dell'importazione, della lavorazione, del

deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei

carburanti, art. 18, 2° comma ; r. d. 20 luglio 1934

n. 1303, regolamento per l'esecuzione del r. d. 1. 2 no

vembre 1933 n. 1741, art. 46).

Il diniego di nulla osta del comune (e delle altre amministra

zioni competenti) all'installazione di distributori automa

tici di carburante ha carattere definitivo e può formare

oggetto d'immediato ricorso giurisdizionale amministra

tivo. (1) II

Sezione V ; decisione 24 febbraio 1962, n. 152 ; Pres. Poli

stina P., Est. De Marco ; Ditta Garrone raffineria

petroli (Avv. Zignoni, Lorusso Caputi) c. Comune

di Pistoia.

Olii minerali e idrocarburi — Distributori automa

tici «li carburante — Revoca dell'autorizzazione

prelettizia, disposta dal comune — Illecjittimità

(R. d. 1. 2 novembre 1933 n. 1741, art. 18, 2° comma ; 1. 23 febbraio 1950 n. 170, disciplina di alcune categorie di distributori automatici di carburante, art. 2).

Il comune può ritirare il nulla osta all'installazione di distri

butori automatici di carburanti, ma non può revocare

l'autorizzazione prefettizia all'installazione e ordinare il

rilascio del suolo comunale. (2)

I

La Sezione, ecc. — In via preliminare, va disattesa

l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai resi

stenti sull'assunto cbe il provvedimento comunale impu

gnato (diniego del nulla osta alla installazione di distribu

tori di carburante) sarebbe un atto meramente preparatorio del provvedimento prefettizio e, pertanto, non impugna bile ex se.

Osserva la Sezione che, ai sensi dell'art. 18, 2° comma, r. decreto legge 2 novembre 1933 n. 1741, e dell'art. 46

r. decreto 20 luglio 1934 n. 1303, l'autorizzazione prefettizia alla installazione dei distributori di carburante è subordi

nata al rilascio del nulla osta delle amministrazioni inte

ressate. In particolare, la determinazione del comune deve

riflettere la ubicazione dell'impianto e le eventuali condi

zioni, cui lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale e all'occupazione del suolo comunale. Dalle disposi zioni indicate si evince che, qualora intervenga la deter

minazione negativa di uno di quegli enti (nella specie, del comune), alla volontà dei quali la legge condiziona l'au

torizzazione o la concessione, la pronuncia stessa vincola

l'Amministrazione dello Stato, titolare del potere autoriz

zativo e, naturalmente, impedisce l'ulteriore corso del pro

cedimento, che potrà essere ripreso soltanto e quando la

determinazione negativa sia eliminata. In siffatta situa

zione è indubbio che l'atto definitivo, impugnabile in s. g., è la determinazione comunale la quale lede immediatamente

l'interesse del singolo (Sez. V 19 ottobre 1951, n. 917, Foro it., Rep. 1951, voce Regolamenti com., nn. 16-18 ; 27 agosto 1954, n. 851, id., Rep. 1954, voce Concessioni

amm., nn. 19, 20; 16 luglio 1955, n. 952, id., Rep. 1955,

voce cit., nn. 22-24; 11 luglio 1959, n. 509, id., Rep. 1959, voce Olii minerali, n. 34).

Per questi motivi, ecc.

II

La Sezione, ecc. — Con l'impugnata deliberazione la

Giunta municipale di Pistoia ha revocato le concessioni

(1-2) Sulla prima massima, cons., in senso conforme, Cons.

Stato, Sez. Y, 18 marzo 1961, n. 107, Foro it., Rep. 1961, voce

Olii minerali, n. 30 ; 5 marzo 1960, n. 144, id., Rep. 1960, voce

cit., n. 25 ; 16 luglio 1955, n. 952, id., Rep. 1955, voce Conces

sioni amministrative, n. 23. Sulla seconda massima, cons., in senso conforme, Cons.

Stato, Sez. V, 21 ottobre 1961, n. 546, id., Rep. 1961, voce cit., n. 33 ; nonché Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 1958, n. 307 (id., 1958, III, 224, con nota di richiami), per la quale è illegittimo il

provvedimento del sindaco che, dopo l'autorizzazione prefettizia, ordina la sospensione dei lavori d'installazione del distributore.

In dottrina, cons. Aliotta, Carburante (distributori di), voce dell' Enciclopedia del diritto, VI, pag. 276.

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