sezione IV; decisione 5 giugno 1995, n. 412; Pres. Pezzana, Est. Numerico; Sezione speciale perl'assicurazione del credito all'esportazione (Avv. dello Stato Cenerini) c. Lloyds Bank Plc (Avv.Raffaelli, Bozzi). Annulla Tar Lazio, sez. III, 20 settembre 1994, n. 1693Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 12 (DICEMBRE 1995), pp. 603/604-605/606Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190722 .
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PARTE TERZA
Diritto. — 1. - Il comune appellante censura la sentenza im
pugnata, che ha dichiarato illegittimo un provvedimento di lo
calizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale
pubblica ex art. 51 1. n. 865 del 1971 per la mancata apposizio ne dei termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni.
Deduce che i provvedimenti di tal genere comportano che le
opere in essi comprese sono dichiarate di pubblica utilità ed
i lavori urgenti ed indifferibili; sono collegati ai p.e.e.p., per i quali la giurisprudenza'ha riconosciuto non necessaria l'appo sizione dei termini per l'esecuzione dei lavori e per le espro
priazioni. Deduce altresì che i predetti termini sono stati comunque fis
sati con la delibera di giunta municipale 1215/84.
L'appello è infondato. Dopo le acquisizioni di cui alla deci sione dell'adunanza plenaria 23 maggio 1984, n. 11 (Foro it.,
1984, III, 329) — secondo cui «l'art. 13 legge espr. in materia
di termini non è applicabile per espropriazioni conseguenti ai
piani di zona per l'edilizia economica e popolare, essendo sosti
tuito ed assorbito dalle disposizioni speciali che delimitano nel
tempo ope legis l'efficacia dei piani stessi, nonché da quelle che in vario modo disciplinano i ritmi temporali di attuazione
di essi» — la questione della necessità della fissazione nei prov vedimenti di localizzazione di interventi di edilizia residenziale
pubblcia dei termini per le espropriazioni e i lavori è stata va
riamente risolta dalla sezione.
Dapprima, la decisione 15 marzo 1986, n. 175 (id., Rep. 1986,
strazione di fissare i termini di cui all'art. 13 I. 25 giugno 1865 n. 2359
per le espropriazioni delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare previsti dalla l. 18 aprile 1962 n. 167, in Ciust. civ., 1984, I, 3219; nonché, da ultimo, Caudillo, Proroghe legali e termini della
pubblica utilità nei piani di zona: due questioni alla ribalta, in Giur.
merito, 1995, III, 584), tanto che la Corte costituzionale ha ribadito anche in questo settore la necessità di fissazione dei termini (sent. 30
marzo 1992, n. 141, Foro it., 1992, I, 2052, con nota di richiami). Per le delibere di localizzazione delle aree per gli interventi costruttivi
di edilizia economica e popolare, previsti dall'art. 51 1. 22 ottobre 1971 n. 865, per i comuni che non dispongano di piano per l'edilizia econo mica e popolare (ma la procedura di localizzazione, la cui delibera con clusiva comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità
e urgenza delle opere previste, è stata estesa dall'art. 3 d.l. 2 maggio 1974 n. 115, convertito in 1. 27 giugno 1974 n. 247, agli interventi di
edilizia residenziale a totale carico dello Stato o comunque fruenti di contributo statale o regionale), si è ritenuto da una parte della giuri sprudenza che, istaurandosi un regime giuridico analogo al piano di
zona, l'operatività della localizzazione è soggetta ai tempi di efficacia di detti piani (Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 1986, n. 175, id., Rep. 1986, voce Edilizia popolare, n. 25; Tar Sardegna 15 dicembre 1988, n. 1450, id., Rep. 1989, voce Espropriazione per p.i., n. 270), mentre le decisioni più recenti appaiono indotte dalla ratio dell'art. 51 di con sentire la sollecita attuazione dei programmi costruttivi, ad applicare il meccanismo di tutela del privato, cui sovrintende l'art. 13 1. 25 giu gno 1865 n. 2359, e dunque a richiedere la fissazione dei termini per i lavori e la procedura con la stessa delibera di localizzazione (Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 1987, n. 237, id., Rep. 1987, voce Edilizia
popolare, n. 58; 27 marzo 1991, n. 213, id., Rep. 1991, voce cit., n.
21; 20 marzo 1992, n. 319, id., Rep. 1992, voce cit., n. 27, e da ultimo, 29 maggio 1995, n. 403, Cons. Stato, 1995, I, 647; Tar Basilicata 26 settembre 1985, n. 305, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 28; Tar Molise 3 marzo 1986, n. 27, ibid., n. 32; 19 dicembre 1986, n. 158, ibid., n. 37; Tar Abruzzo 18 marzo 1994, n. 127, id., Rep. 1994, voce Espro priazione per p.i., n. 62; Tar Campania, sez. V, 17 maggio 1994, n.
181, ibid., voce Edilizia popolare, n. 22). In dottrina, v. Zironi, Approvazione della procedura di localizzazio
ne di intervento edilizio ex art. 51 l. n. 865 del 1971 e fissazione dei termini per le relative procedure di espropriazione e ultimazione lavori, in Riv. giur. urbanistica, 1993, 523.
Sulla inammissibilità di integrazione ex nunc (e tanto meno di conva lida ex tunc) con la fissazione dei termini in atto successivo, conf., in generale, Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 1994, n. 940, cit.; con
tra, con individuazione dell'atto successivo che può contenere la fissa zione, nel provvedimento che dispone l'occupazione d'urgenza, Cons.
Stato, sez. IV, 25 settembre 1990, n. 712, Foro it., Rep. 1991, voce
cit., n. 17, ed anche Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 1989, n. 353, id., Rep. 1989, voce Espropriazione per p.i., n. 77, con riferimento
però a diversa ipotesi di dichiarazione di pubblica utilità implicita (per l'esplicita esclusione, invece, della integrabilità da parte del decreto di
occupazione, Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 1987, n. 64, id., Rep. 1987, voce cit., n. 103, che riconferma la necessità della fissazione con 10 stesso atto di approvazione del progetto dell'opera pubblica).
11 Foro Italiano — 1995.
voce Edilizia popolare, n. 25) ha dato al problema soluzione
negativa, sull'assunto che «la ricomprensione delle aree nell'am
bito di una localizzazione assunta ai sensi dell'art. 51 1. 22 otto
bre 1971 n. 865 importa la sottoposizione delle stesse al regime
giuridico proprio del piano di zona e quindi l'operatività di det ta localizzazione secondo i tempi di efficacia di detta localiz
zazione».
Successivamente, la decisione 15 aprile 1987, n. 237 (id., Rep. 1987, voce cit., n. 58), sul rilievo che per tali provvedimenti il rinvio di legge alle norme per l'attuazione dei p.e.e.p. non
attiene alle norme che limitano nel tempo l'efficacia dei piani medesimi e che i termini stabiliti per la validità del p.e.e.p. so no correlati alla funzione programmatoria di questo piano, lad
dove le localizzazioni ex art. 51 attengono ad interventi già spe
cificati, deliberati e finanziati, ha ribaltato il precedente orien
tamento, affermando che «le localizzazioni ex art. 51 1. 22 ottobre
1971 n. 865 non possono prescindere dalla fissazione dei termi
ni per le espropriazioni ed i lavori di cui all'art. 13 legge espr.».
Quest'ultimo orientamento si è poi consolidato con sez. IV
27 marzo 1991, n. 213 (id., Rep. 1991, voce cit., n. 21) e 20
marzo 1992, n. 319 (id., Rep. 1992, voce cit., n. 27). Da tale orientamento non si ha raigone di dissentire, né l'ap
pellante adduce decisivi argomenti in contrario.
2. - Nemmeno giova all'appellante dedurre che comunque i termini furono fissati nel successivo provvedimento di occupa zione d'urgenza (prospettazione che, invero, ha un precedente favorevole in sez. IV 25 settembre 1990, n. 712, id., Rep. 1991,
voce cit., n. 17). Secondo le acquisizioni di ad. plen. 26 agosto 1991, n. 6,
cit., infatti, «non è ipotizzabile una sanatoria con efficacia ex
tunc mediante convalida, né ex nunc mediante integrazione po stuma dell'atto incompleto, in ordine alla omessa indicazione
dei termini iniziale e finale del procedimento espropriativo nel
primo atto del procedimento». 3. - Per le suesposte considerazioni, l'appello va respinto.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 5 giugno 1995, n. 412; Pres. Pezzana, Est. Numerico; Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (Avv. dello Stato
Cenerini) c. Lloyds Bank Pie (Avv. Raffaelli, Bozzi). An
nulla Tar Lazio, sez. Ili, 20 settembre 1994, n. 1693.
Atto amministrativo — Accesso ai documenti — Attività di di ritto privato — Esclusione (L. 7 agosto 1990 n. 241, nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, art. 22, 23, 24, 25).
Non è eserciiabile il c.d. diritto di accesso ai documenti ammi nistrativi nei confronti di un ente pubblico economico, che
esplichi la sua attività senza esercitare poteri autoritativi, ma mediante atti di diritto privato, e per di più non in regime di monopolio. (1)
(1) I. - La decisione afferma come non pertinente il precedente costi tuito da Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 1994, n. 2, relativo all'Efim, che, infatti, è sintetizzato in Foro it., Rep. 1994, voce Atto amministra
tivo, n. 197, senza l'emersione della questione della esperibilità del di ritto di accesso nei confronti di atti di diritto privato di enti pubblici; né questo aspetto appare rilevante dalla motivazione, riportata in Cons.
Stato, 1994, I, 39. Più pertinente appare Tar Lazio, sez. I, 24 gennaio 1992, n. 70, Foro
it., 1993, III, con nota di richiami, che ha negato l'accesso ai documen ti amministrativi relativi all'acquisizione e successiva locazione da parte della direzione generale degli istituti di previdenza, di appartamenti da affittare ai dipendenti locali assicurati, appunto sulla base del rilievo
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Diritto. — È fondato l'appello della Sezione speciale per l'as
sicurazione del credito all'esportazione (Sace) avente ad oggetto la contestazione di un preteso «diritto» di accesso documentale
avanzato dalla Lloyds Bank Pie. verso determinazioni Sace
recanti: — disciplina dell'attività di determinazione dell'indennizzo in
relazione a polizze oggetto di indagine penale (delib. 1° luglio
1993); — puntuale diniego di pagamento in favore di Lloyds degli
indennizzi per la polizza 1452-88-11 (delib. 28 dicembre 1993); — delib. 28 ottobre 1993 di costituzione del fondo vincolato
al pagamento dei debiti connessi agli escrow accounts.
Si sorvola sul primo motivo, che propone il problema della
collisione — in occasione dell'attivazione dell'accesso — tra le
che l'amministrazione, al riguardo, non ha agito in via autoritativa, oltre che non per il perseguimento di un interesse della collettività.
Nella giurisprudenza successiva, per altri riferimenti, sempre in senso
negativo al diritto di accesso, in relazione ad atti di diritto privato, cfr. Tar Lazio, sez. II, 25 novembre 1992, n. 2202, id., Rep. 1993, voce cit., n. 233, che ha disconosciuto l'esistenza di situazioni giuridica mente rilevanti legittimanti al rilascio delle deliberazioni della Sip relati
ve al conferimento di incarichi e all'erogazione di compensi a avvocati
esterni pur nominativamente indicati, in capo ad un utente del servizio
telefonico, il quale, inoltre, agiva pure come rappresentante di associa
zioni dirette alla tutela dei fruitori dei servizi pubblici, e dei consumato
ri in genere, nonché come azionista della società.
Viceversa, Tar Lazio, sez. Ili, 27 luglio 1994, n. 1434, id., 1994,
III, 478, con nota di richiami, ha affermato il diritto di un iscritto
alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza degli avvocati e procura
tori, che abbia chiesto invano di ottenere in locazione un alloggio di
proprietà di essa, di accedere a tutti i documenti, gli atti e le delibere
inerenti alla gestione del patrimonio immobiliare della cassa medesima,
e, in particolare, a conoscere i criteri in base ai quali vengono assegnati
gli appartamenti, le assegnazioni degli ultimi cinque anni e degli acqui sti immobiliari compiuti recentemente. E Tar Toscana, sez. Ili, 10 no
vembre 1994, n. 369, Trib. amm. reg., 1995, I, 229, ha ammesso l'ac
cesso da parte dell'acquirente di un immobile comunale ad un'asta pub blica, che si era visto negare successivamente la concessione edilizia su
di esso, ai parametri sulla cui base il tecnico del comune aveva procedu to alla sua stima.
E ancora: Tar Lazio, sez. I, 4 febbraio 1995, n. 190, ibid., 973 ha
negato, evidentemente al ricorrente vittorioso nel giudizio di primo gra
do, l'accesso agli elementi e alle determinazioni sulla base dei quali l'amministrazione ha proposto appello, in base all'argomento secondo il quale anche ai rapporti di essa col proprio difensore si applica il
principio della riservatezza.
Sempre per quel che riguarda la natura non di diritto amministrativo
degli atti ai quali si chieda l'accesso, ma da una prospettiva del tutto
opposta, v. Tar Lazio, sez. I, 15 febbraio 1995, n. 252, ibid., 980, che lo ha negato nei confronti di atti formati da autorità giurisdizionali nella loro funzione istituzionale.
In riferimento all'accenno contenuto nella decisione riportata, circa
il contesto concorrenziale nel quale opera la Sace, per qualche altro
riferimento al rapporto tra diritto di accesso e funzionamento del mer
cato, v. Tar Piemonte, sez. I, 5 agosto 1994, n. 418, Foro it., 1995,
III, 444, con nota di richiami, che ha affermato la legittimità del dinie
go che un istituto pubblico di istruzione secondaria abbia opposto alla
domanda di un istituto privato orgnizzatore di corsi di recupero, di conoscere i nomi e gli indirizzi degli alunni rimandati, al fine di recla
mizzare presso di loro tali corsi.
II. - La decisione riportata, per la definizione della Sace come ente
pubblico economico, richiama Cass. 19 gennaio 1988, n. 391, id., Rep.
1988, voce impiegato dello Stato, n. 161 (che, peraltro, conferma il
proprio precedente 27 novembre 1987, n. 8807, id., Rep. 1987, voce
cit., n. 122; v. anche, per altri profili del ruolo e della disciplina di
tale ente, Cass. 12 gennaio 1989, n. 84, id., Rep. 1989, voce Esporta
zione, n. 9). La medesima definizione della Sace come ente pubblico economico
è costante nella giurisprudenza della Corte dei conti, sez. controllo enti,
in numerose pronunce che anche precisano e applicano la disciplina della sua gestione: 21 novembre 1978, n. 1458, id., Rep. 1979, voce
Impiegato dello Stato, n. 341 (v. anche sez. contr. 9 novembre 1978, n. 908, ibid., voce Contabilità dello Stato, nn. 4, 6); 22 maggio 1979,
n. 1491, id., Rep. 1980, voce Amministrazione dello Stato, n. 95; 12
novembre 1985, n. 1837, id., Rep. 1986, voce Esportazione, n. 9; 5
maggio 1987, n. 1918, id., Rep. 1987, voce cit., n. 6; 10 dicembre 1991, n. 63, id., Rep. 1992, voce cit., nn. 10, 13; 7 gennaio 1992, n. 63/Rel.,
ibid., nn. 7, 12; 21 gennaio 1992, n. 5, ibid., n. 16; 16 e 21 giugno
1993, nn. 29 e 29/Rel., id., Rep. 1994, voce cit., nn. 15, 19.
In dottrina, C. Franchini, La disciplina giuridica del commercio con
l'estero, Padova, 1987, 42.
Il Foro Italiano — 1995.
funzioni probatorie di giudizi su controversie analoghe o con
nesse davanti a differenti autorità giudiziarie. Non è, infatti, necessario prendere posizione sul punto, poi
ché è fondato, in modo assorbente, il secondo motivo del
l'appello. La Sace è sicuramente un ente pubblico economico (cfr. Cass.,
sez. un., 19 gennaio 1988, n. 391, Foro it., Rep. 1988, voce
Impiegato dello Stato, n. 161), posto che la sua attività preva
lente, sebbene strumentale rispetto a finalità statuali di promo vimento delle esportazioni, si avvale dei normali strumenti pri
vatistici nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.
Ora, se la 1. 7 agosto 1990 n. 241, mira ad ottenere la corret
tezza, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica ammi
nistrazione, questo obiettivo appare perseguibile nei confronti
della pubblica amministrazione che si presenti come autorità.
Laddove e nei limiti in cui l'ente agisca con il diritto dei pri
vati, senza godere di potestà particolari o di situazioni di supre
mazia, non è giustificabile alcuna intrusione attraverso il mezzo
dell'accesso.
Esattamente, la Sace cita gli art. 23, 24, 6° comma, 25, 1°
e 5° comma, e l'art. 22, 1° comma, 1. n. 241, che tutti si rifan
no ai concetti di amministrazione, di azione e attività ammini
strativa, di documenti amministrativi e determinazioni ammini
strative, dove il concetto di «amministrativo» indica la funzione
di potestà pubbliche autoritative. In sostanza, il c.d. diritto di
accesso — che poi diritto vero e proprio non è, se è vero che
la pubblica amministrazione può rinviarne l'esercizio qualora
enunci pregiudizi alla propria funzione in atto (non si è mai
visto un debitore che possa lecitamente rinviare l'adempimento
del proprio obbligo al di là dei termini prescritti) — rappresenta una sorte di contrappeso in favore dell'amministrato nei con
fronti di una posizione del soggetto pubblico o assimilato (ivi
incluso un concessionario privato) che si trovi in una condizio
ne di potestà ed eserciti strumenti pubblicistici.
Questo non avviene usualmente per la Sace, che, tra l'altro,
opera sul mercato dell'assicurazione dell'esportazione non in re
gime di monopolio. La diversa soluzione suggerita dal Tar trae fondamento da
un'interpretazione estensiva di dubbia costituzionalità, in quan
to la Sace vedrebbe alterata la parità di condizioni rispetto alle
altre parti dei giudizi (il giudice italiano non potrebbe disporre
l'accesso nei confronti di analoghe determinazioni interne o pri vate della Lloyds) e giacché la stessa Sace agirebbe in un regime
deteriore rispetto ad altri soggetti, svolgenti, con il medesimo
fine di lucro e con apparati privatistici analoghi sul piano fun
zionale, la stessa attività dell'ente pubblico.
La decisione apparentemente diversa adottata dalla VI sezio
ne (13 gennaio 1994, n. 2, id., Rep. 1994, voce Atto ammini
strativo, n. 197), riferita al personale dell'Efim nella fase di
liquidazione di quell'ente, non appare calzante, perché in quel
caso, per un verso, la questione qui affrontata non fu prospet
tata e, per altro verso, i documenti allora richiesti concerneva
no, comunque, l'attività pubblicistica dell'ente, che per certi set
tori si mantiene anche negli enti pubblici economici.
Non pare che la Sace, in questa vicenda, abbia attivato facol
tà pubblicistiche, né che il giudice civile, adito dalla Lloyds per
realizzare il proprio preteso credito, non possa giudicare sul com
portamento della Sace, compreso quello relativo alla delibera
9 dicembre 1993 circa la gestione di escrow accounts su cui ac
creditare le somme inerenti operazioni assicurative poste al va
glio dell'autorità penale italiana.
Per le ragioni esposte l'appello va accolto, con annullamento
della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario in tema
di accesso.
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