Sezione IV; decisione 6 marzo 1963, n. 141; Pres. A. De Marco P., Est. Conte; Montini ed altri(Avv. Ciabattini) c. Min. lavoro (Avv. dello Stato Vitucci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 9 (1963), pp. 379/380-381/382Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152916 .
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S79 t>ARTE TERZA 380
trasformazione ed ampliamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.
[, ̂ Per quanto la dichiarazione di pubblica utilità delle sud dette opere discenda direttamente dalla legge, la giurispru denza di questo Consesso ha costantemente messo in evidenza che il prefetto non possa e non debba limitarsi ad una mec canica applicazione della norma, ma sia invece tenuto ad accertare preventivamente se la iniziativa da attuare possa inquadrarsi effettivamente nella generica previsione legis lativa, presenti cioè tutti i caratteri propri di uno stabili mento industriale tecnicamente organizzato. Incombe, quindi, al prefetto l'obbligo di valutare, avvalendosi, se
necessario, anche dell'ausilio dei competenti organi tecnici, i progetti delle iniziative da realizzare, non solo sotto il
profilo tecnico ed economico, ma anche sotto quello finan
ziario, e di procedere, quando vi siano interessi concorrenti, ad una comparazione delle varie iniziative, che si inten derebbe realizzare sugli stessi suoli, allo scopo di dare la
preferenza a quella fra esse che presenti maggiore inte resse ai fini del perseguimento di quegli scopi, in vista dei
quali l'espropriazione è stata appunto preordinata. La questione, che, in logica connessione con quella pre
cedente, si pone ora, è di stabilire se l'obbligo di codesta
preventiva valutazione sussista anche quando il prefetto, accogliendo la richiesta di un operatore economico, disponga, prima ancora di iniziare la procedura d'espropriazione, l'occupazione d'urgenza di beni immobili di proprietà pri vata, ai sensi della legge n. 1482 del 1948.
Le ragioni, che inducono questo Collegio ad optare sen z'altro per la soluzione affermativa, vanno ricercate non tanto nel fatto che l'occupazione è qui preordinata ai fini di una futura espropriazione (chè il provvedimento di occu
pazione conserverebbe pur sempre la sua piena validità ed efficacia anche se, per una qualsiasi ragione sopravvenuta, il richiedente dovesse eventualmente, nel corso del biennio, abbandonare l'iniziativa già intrapresa), quanto nella cir costanza che la previsione legislativa non si riferisce a tutte le opere che si rendano necessarie per dar vita, nell'Italia
meridionale, ad una qualsiasi iniziativa economico-produt tiva, bensì solo a quelle che risultino strettamente connesse alla costruzione, ricostruzione, ecc. di uno stabilimento
industriale tecnicamente organizzato : di uno stabilimento, cioè, nel quale, mediante impiego di manodopera qualifi cata e con l'ausilio di macchinari, opportunamente coordi nati tra loro, azionati da forza motrice e stabilmente instal
lati, si proceda ad una trasformazione, o quanto meno a sostanziali modifiche strutturali, di una o più materie prime, per ottenerne un bene (prodotto o servizio) atto a soddisfare direttamente determinate esigenze del mercato.
E la ragione di ciò appare del tutto evidente sol che si consideri che l'intervento del legislatore è volto non già ad assicurare particolari vantaggi ai singoli operatori eco
nomici, bensì al perseguimento del ben diverso obiettivo di
neutralizzare, attraverso un complesso sistema di agevola zioni e di incentivi, quelle condizioni ambientali che ave vano ritardato così a lungo la radicazione, nelle zone del l'Italia meridionale ed insulare, di iniziative industriali, atte a creare nuove e stabili occasioni di lavoro e di reddito per la numerosa manodopera locale, che più non poteva tro vare utile impiego nell'agricoltura.
Ne discende che, nel sistema normativo in questione, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza deve ritenersi rife rita esclusivamente a quelle opere che vengono considerate di pubblica utilità, in quanto direttamente e strettamente connesse alla realizzazione di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato, di quelle opere cioè che sono, dai
competenti organi, ritenute idonee a sollevare, in modo radicale e definitivo, le sorti di quelle aree, che, a buon
diritto, sono state considerate particolarmente depresse e come tali meritevoli di particolari provvidenze. La preven tiva valutazione della natura e della consistenza delle opere, che il privato operatore intenda realizzare, costituisce, quindi, l'indispensabile presupposto non solo della definitiva espro priazione, ma anche del provvedimento di occupazione di
urgenza dei suoli altrui, necessari per la costruzione, l'am
pliamento, ecc. di un progettato stabilimento industriale. Il provvedimento prefettizio che prescinda da codeste
valutazioni o che, comunque, non faccia constare che l'ini
ziativa per la cui realizzazione viene disposta l'occupazione
d'urgenza rientri effettivamente nella categoria di opere
previste dalla legge, deve perciò considerarsi illegittimo, per mancanza del principale ed essenziale presupposto sul quale tale atto deve necessariamente fondarsi.
Passando ora ad esaminare, alla stregua delle consi
derazioni suesposte, le doglianze che al riguardo ha pro
posto la ricorrente, si rileva, dalla documentazione versata
in atti, che il Prefetto di Potenza ha adottato le sue deter
minazioni su una domanda, del tutto generica, avanzata
dall'amministratore unico della Società chimica del Ba
sente, nella quale si faceva cenno, senza però fornire alcuna
precisazione al riguardo, a proposito della Società, di alle
stire, in Potenza, uno stabilimento per la produzione di
ossigeno, acetilene ed altri gas e per la fabbricazione di
detersivi ed affini. L'unico documento allegato alla domanda
era costituito, infatti, da un progetto delle opere in mura
tura da eseguire, nel qual mentre erano indicate con suf
ficiente precisione le piante ed il profilo delle palazzine de
stinate ai servizi ed agli uffici, gli altri fabbricati venivano delineati come dei semplici capannoni a forma rettangolare, suscettibili di essere utilizzati anche per scopi non stretta mente connessi ad una attività produttiva. Nessuna indica zione veniva peraltro fornita dai richiedenti circa il macchi
nario da installare, il processo produttivo che si intendeva
adottare, il volume della produzione da realizzare, il costo
presunto della iniziativa, il termine entro il quale inten
deva realizzarla ed i mezzi finanziari sui quali la Società si riprometteva di fare assegnamento. Nè risulta che il
Prefetto abbia effettuato per suo conto diretti accertamenti in proposito, neppure dopo che, in sede di compilazione dello stato di consistenza, il ricorrente aveva fatto inserire a ver bale le sue riserve sulla regolarità della procedura seguita.
Infatti, l'unica motivazione che sorregge, o che per me
glio dire dovrebbe sorreggere, il provvedimento di occupa zione, è rappresentata dalla apodittica affermazione che, con il provvedimento richiesto, viene a darsi applicazione ad una norma di legge dettata per il conseguimento di un fine di pubblica utilità, assolutamente insufficiente a giusti ficare il sacrificio che nella specie si intendeva imporre agli interessi privati. (Omissis)
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 6 marzo 1963, n. 141 ; Pres. A. De
Marco P., Est. Conte ; Montini ed altri (Avv. Ciabat
tini) c. Min. lavoro (Avv. dello Stato Vitucci).
Trentino-Alto Adige — Case popolari — Assegna zione alloggi I.n.a.-Casa nella Provincia di Bol
zano — Criteri di ripartizione tra gli apparte nenti ai gruppi etnici, tedesco ed italiano — Fat
tispecie (Legge 28 febbraio 1949 n. 43, provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, art. 10 ; d. pres. 26
gennaio 1959 n. 28, norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia
di case popolari, art. 2).
Poiché all'assegnazione degli alloggi I.n.a.-Casa, costruiti
nella Provincia di Bolzano, può procedersi solo dopo che si sia provveduto, mediante rilevazione statistica, al
l'accertamento dei contributi, corrisposti dai lavoratori del
gruppo etnico italiano e del gruppo etnico tedesco, è
illegittima l'assegnazione effettuata « in via provvisoria »
con riserva di provvedere ad un eventuale « conguaglio »
dopo che sia stata effettuata la prescritta rilevazione sta tistica. (1)
(1) Sulla questione non risulta alcun specifico precedente giurisprudenziale. I rapporti tra Stato e Regione Trentino-Alto Adige in materia di edilizia popolare sono stati esaminati, sotto vari aspetti, dalla Corte cost, con sentenze 26 gennaio 1960, n. 2, 4 aprile 1960, n. 19, 6 luglio 1960, n. 53, Foro it., 1960, I, 1278 e 30 giugno 1960, n. 43, ibid., 1638.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
La Sezione, ecc. — Un solo motivo di impugnazione è
stato dedotto dal ricorrente, il quale denuncia l'illegittimità del bando impugnato sotto il profilo della violazione di
legge, e precisamente della legge 28 febbraio 1949 n. 43 e
dell'art. 2, ult. comma, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 28 del 1959.
La doglianza, peraltro, per quanto concerne la violazione
della legge 28 febbraio 1949 n. 43, è priva di pregio. Si afferma
nel ricorso che tra i requisiti fissati in detta legge, ai fini
dell'assegnazione di alloggi I.n.a.-Casa, non sarebbe in
clusa l'appartenenza a determinati gruppi linguistici. Per
tanto sarebbe illegittimo il bando impugnato elio riserva la
prenotazione dei sei alloggi messi a concorso esclusivamente
a lavoratori di lingua tedesca.
È agevole rilevare che, nell'àmbito del territorio
della Provincia di Bolzano, la disciplina dell'assegnazione di alloggi I.n.a.-Casa va integrata con la norma speciale dettata dall'art. 2, ult. comma, decreto pres. n. 28 del
1959, recante norme di attuazione dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di case popolari. Quest'ultima norma stabilisce appunto un criterio di ripar tizione proporzionale degli alloggi fondato sull'apparte nenza dei beneficiari all'uno o all'altro gruppo linguistico.
Occorre, pertanto, esaminare se l'Amministrazione abbia
prestato osservanza al precetto dell'art. 2 del decreto del
1959. La risposta è negativa. Stabilisce testualmente l'ult. comma di detto articolo
che, « fermi restando i criteri di cui all'art. 10, 4° comma, della legge 28 febbraio 1949 n. 43, il Comitato di attuazione
del piano I.n.a.-Casa provvederà a determinare i programmi di costruzione per i comuni della Provincia di Bolzano in
modo che la disponibilità degli alloggi da costruire nel com
plesso della Provincia ed in ciascun comune sia ripartita fra i lavoratori dei due gruppi linguistici in proporzione della entità dei contributi versati dai lavoratori apparte nenti a ciascun gruppo ».
Il bando impugnato, che ha per oggetto la prenotazione di sei alloggi nel Comune di Laces (frazione Zafig), riserva, come si è accennato, tutti e sei gli appartamenti « ai lavo
ratori del gruppo linguistico tedesco » e ciò senza che sia
stato preventivamente accertato il rapporto proporzionale tra il gruppo linguistico tedesco e quello italiano in base
all'entità dei contributi rispettivamente versati alla ge stione I.n.a.-Casa.
La violazione del precetto legislativo è talmente mani
festa da non richiedere più ampia illustrazione.
La difesa dell'Amministrazione osserva che nella specie si tratterebbe di una misura provvisoria in attesa della rile
vazione dei dati concernenti i versamenti contributivi, rilevazione già imposta e non eseguita, e che il Comitato di
attuazione del piano I.n.a.-Casa si è espressamente riser
vato di procedere ad un'« eventuale programmazione di
conguaglio » allorché si conosceranno i risultati della rile
vazione.
Senonchè la circostanza allegata, che risulta comprovata dai documenti versati in atti e precisamente dai rapporti sulle sessioni 39a, 42a e 43a del Comitato di attuazione del
piano incremento occupazione operaia, case per lavora
tori, costituisce una ulteriore prova dell'illegittimità consu
mata dalla Amministrazione, risultando così incontesta
bilmente che l'attribuzione esclusiva degli alloggi ai lavo
ratori del gruppo linguistico tedesco è stata disposta indi
pendentemente da qualsiasi accertamento dell'entità dei
contributi I.n.a.-Casa corrisposti dai lavoratori dell'uno e
dell'altro gruppo. Tale accertamento, in base al disposto dell'art. 2, ult.
comma, decreto del 1959, costituisce un presupposto im
prescindibile per poter addivenire alla ripartizione degli
alloggi ; e la mancata o intempestiva esecuzione delle rile
vazioni statistiche necessarie, affinchè quel presupposto si
realizzi, non legittima l'adozione di criteri diversi da quelli
prescritti dalla legge. Nè vale opporre la « provvisorietà » della disposta ripar
tizione degli alloggi, ammesso che di « ripartizione » possa
parlarsi là dove tutti gli alloggi disponibili sono, come nel
caso in esame, integralmente riservati a lavoratori di un
solo gruppo linguistico. Che un siffatto regime provvisorio
non è in alcun modo contemplato dalla legge, la quale, come
chiaramente risulta dalla sua lettera, fa obbligo all'Ammini
strazione di ripartire proporzionalmente gli alloggi in rela
zione all'entità dei contributi versati. E ciò senza dire che
la pretesa « provvisorietà » non vale ad eliminare l'ingiustizia
patita dai lavoratori del gruppo linguistico escluso dalla
prenotazione. La prenotazione dei sei alloggi messi a con
corso, come si specifica nel bando, è fatta in vista dell'asse
gnazione con « promessa di vendita ». Vale a dire che ai la
voratori aprioristicamente esclusi dal bando viene negato un beneficio che, nel concorso delle necessarie condizioni,
potrebbe loro competere fin d'ora, e si offre in cambio la
« promessa » di un beneficio consimile, che, nella migliore delle ipotesi, avrebbe un minor valore perchè attribuito in
tempo successivo.
Le osservazioni che precedono dànno ragione dell'ille
gittimità del bando impugnato e, correlativamente, della
fondatezza dell'impugnazione. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Adunanza plenaria ; decisione 25 febbraio 1963, n. 3 ; Pres. C. Bozzi P., Est. Potenza; Min. sanità (Avv. dello Stato Foligno) c. Nobile (Avv. Ottaviano).
Farmacia — Nuova istituzione — Comune con sedi
in soprannumero soggette a riassorbimento —
Pubblico concorso — Necessità (R. d. 27 luglio 1934 n. 1265, t. u. delle leggi sanitarie, art. 105 ; r. d.
30 settembre 1938 n. 1706, regolamento per il ser
vizio farmaceutico, art. 23).
Le sedi farmaceutiche di nuova istituzione vanno conferite soltanto in base a pubblico concorso, e non mediante
concorso interno, anche se nell'àmbito del comune vi
siano farmacie in soprannumero soggette a riassorbi
mento. (1)
L'Adunanza, ecc. — È pacifico che la farmacia messa a
concorso è farmacia di nuova istituzione. Non si con
testa neppure che l'art. 105 t. u. approvato con r. decreto
27 luglio 1934 n. 1265 stabilisce che al conferimento delle
sedi farmaceutiche di nuova istituzione si debba proce dere esclusivamente con il procedimento del pubblico
concorso, ma la decisione impugnata ha ritenuto che al
ricordato principio non possa farsi luogo se nell'àmbito
del comune vi siano farmacie in soprannumero. Deve peraltro
porsi in chiaro che alcuna precisa norma prevede la su
esposta eccezione. Il 1° comma dell'art. 23 r. decreto 30
settembre 1938 n. 1706 deroga all'enunciato principio
generale per le sedi « vacanti » e cioè è limitato all'ipotesi di farmacie che non siano di nuova istituzione e il cui
titolare sia venuto meno. È, questa, l'ipotesi in cui si
deroga alla regola del pubblico concorso, nel caso che non
vi siano esercizi soprannumerari. La esplicita previsione
per le farmacie già in esercizio non accompagnata da un'ana
loga previsione per le farmacie di nuova istituzione, costi
tuisce già di per sè una chiara indicazione che la deroga non vale per queste ultime. La decisione impugnata ha
ritenuto di poter pervenire alla medesima conclusione,
sulla base dell'art. 380 t. u. delle leggi sanitarie, il quale, com'è noto, prescrive che le farmacie risultanti in sopran numero alla pianta organica vanno gradatamente rias
sorbite. Tale necessità di riassorbimento imporrebbe che
anche nel caso di farmacia di nuova istituzione si proceda
(1) Il principio della necessità del pubblico concorso per il
conferimento di farmacie di nuova istituzione e della conseguente inammissibilità del concorso interno, affermato nella decisione
Cons. Stato, Ad. plen., 25 maggio 1954, n. 17 (Foro it., 1955,
III, 12, con nota di richiami), richiamata nella motivazione, viene ritenuto, nella presente decisione, applicabile anche per
gli esercizi farmaceutici di nuova istituzione nei comuni ove vi
siano sedi in soprannumero soggette a riassorbimento.
Sull'argomento vedila circolare dell'A.c.i.s. 25 gennaio 1957, n." 340-20500, A.Or. 86/13202, Div. 4, in Memoriale comuni,
1957, 134.
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