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Sezione IV; decisione 7 giugno 1961, n. 337; Pres. Landi, Est. Cuccia; Aletti (Avv. Selvaggi) c....

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Sezione IV; decisione 7 giugno 1961, n. 337; Pres. Landi, Est. Cuccia; Aletti (Avv. Selvaggi) c. Ministero delle poste e telecomunicazioni, Prefetto di Cosenza (Avv. dello Stato Del Greco), Comune di Rogliano Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 25/26-29/30 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152015 . Accessed: 28/06/2014 16:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.51 on Sat, 28 Jun 2014 16:06:33 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione IV; decisione 7 giugno 1961, n. 337; Pres. Landi, Est. Cuccia; Aletti (Avv. Selvaggi) c.Ministero delle poste e telecomunicazioni, Prefetto di Cosenza (Avv. dello Stato Del Greco),Comune di RoglianoSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 25/26-29/30Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152015 .

Accessed: 28/06/2014 16:06

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

La Sezione, ecc. — Il ricorso giurisdizionale all'esame della Sezione è stato proposto per l'adempimento da parte dell'Opera valorizzazione Sila dell'obbligo di conformarsi al

giudicato, nascente da una sentenza del Tribunale di Co

senza, conseguenziale a una pronuncia della Corte costi

tuzionale dichiarativa dell'illegittimità del decreto pres. 16

settembre 1951 n. 1022 « per la parte in cui espropria terreni

compresi nel limite di trecento ettari », garantito dall'art. 2

legge 12 maggio 1950 n. 230.

Secondo la tesi prospettata nel ricorso, l'obbligo di con

formarsi al giudicato nel caso deciso si concreterebbe nella

restituzione di Ha 25.10.45 in più espropriati ai fini della

riforma fondiaria.

Nella sentenza dei Giudici ordinari, passata in cosa

giudicata, si dichiara infatti che Giuseppe Cosentino « è

tuttora esclusivo e legittimo proprietario di Ha 25.10.45, che egli aveva ed ha il diritto di conservare in piena pro

prietà in virtù dell'art. 2 legge 12 maggio 1950 n. 230 ».

Ritiene la Sezione che il ricorso debba essere accolto.

Come è stato accennato nell'esposizione del fatto e

come è stato teste ripetuto, l'obbligo di cui si controverte,

pur derivando in via immediata dalla decisione del Tribu

nale di Cosenza e della Corte di appello di Catanzaro, si

collega ad una sentenza dichiarativa di illegittimità costi

tuzionale in parte qua del decreto legislativo, che ha di

sposto l'espropriazione, pronunziata dalla Corte costitu

zionale.

Questa sentenza, che, pur dichiarandone la illegittimità, in parte, faceva sopravvivere il decreto di esproprio, faceva

sorgere, ai fini della sua stessa attuazione, alcuni delicati

problemi. Anzitutto si doveva accertare l'esatta estensione della

superficie in più espropriata. Si sarebbe poi dovuto retti

ficare lo scorporo tenendo conto della situazione nel frat

tempo determinatasi per effetto dei piani di trasformazione

e delle assegnazioni. Infine si sarebbe dovuto restituire al

Cosentino il possesso di alcuni terreni a suo tempo occu

pati per ima estensione eguale a quella in più espropriata. Ora, in applicazione dei principi generali sui limiti della

giurisprudenza ordinaria nelle controversie in cui sia inte

ressata una Amministrazione pubblica, non tutte le que stioni conseguenti alla illegittimità parziale dell'esproprio avrebbero potuto essere esaminate dal Tribunale che aveva

proposto il giudizio di costituzionalità e innanzi al quale il processo era stato riassunto.

Ed infatti, anche a voler prescindere da quei problemi che sorgono a proposito dell'efficacia delle decisioni della

Corte costituzionale dichiarative dell'illegittimità costitu

zionale solo in parte, non si può negare che la giurisdizione del giudice ordinario, in questo settore della riforma fon

diaria, in relazione ai fini di pubblico generale interesse

cui la riforma è istituzionalmente preordinata e anche a

causa dell'attività svolta dagli enti in sede di esecuzione

delle leggi di riforma, ancorché sia intervenuta una deci

sione della Corte costituzionale, trovi nell'art. 4 legge aboli

trice del contenzioso amministrativo l'insuperabile ostacolo all'emanazione di sentenze che dispongano la reintegrazione in forma specifica.

Ma questo non significa che la reintegrazione in forma

specifica non costituisca egualmente il contenuto di uno

espropriati, v., da ultimo, App. Firenze 13 maggio 1960, Foro

it., 1961, X, 532, con ampia nota di richiami. Nello stesso senso, per il caso di annullamento di un atto

espropriativo da parte del Consiglio di Stato, Itrso, Giudicato in materia di espropriazione ed esecuzione da parte della pubblica amministrazione, in Corriere amm., 1960, 1231 (comunicazione presentata al Convegno sull'esecuzione del giudicato svoltosi a

Napoli nell'aprile del 1959) ; mentre, nel medesimo caso, ha

ritenuto esperibile per la reintegrazione della posizione soggettiva del privato, l'azione davanti al giudice ordinario e non (salvo il caso in cui alla realizzazione del diritto leso si opponga una funzione pubblica) il ricorso ex art. 27, n. 4, Selvaggi, Esecu zione del giudicato di annullamento di un decreto di espropriazione, in Acque, bonifiche e costruzioni, 1960, 120 (intervento nel mede

simo Convegno).

specifico obbligo giuridico che incombe agli enti di riforma.

Significa soltanto che l'adempimento di siffatto obbligo è affidato alla stessa Amministrazione e, in sostituzione o

surrogazione di essa, e nel presupposto della sua inerzia, a questo Consiglio con le modalità e nei limiti di cui al

l'art. 27, n. 4, t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato.

Il ricorrente Cosentino, diffidando ritualmente l'Ammi

nistrazione ad ottemperare al giudicato e successivamente

adendo a questo Consiglio per chiedere l'adempimento

specifico dell'obbligo di restituzione cui l'Amministrazione

era tenuta (ai sensi del 2° comma dell'art. 4 legge 20 marzo

1865), ha esercitato un diritto che la legge gli riconosce e

che a questo Consiglio compete di garantire. E poiché l'Opera valorizzazione Sila, rispondendo alla

richiesta della segreteria di questa Sezione, non ha dedotto

l'esistenza di circostanze di fatto che potessero concretare

un impedimento giuridicamente apprezzabile alla restitu

zione, la Sezione deve dichiarare che l'obbligo di confor

marsi al giudicato del giudice ordinario e della Corte costi tuzionale si concreta nella restituzione di terreni in più

espropriati e complessivamente estesi a Ha 25.10.45.

L'Opera per la valorizzazione Sila dovrà pertanto prov vedere all'emanazione degli atti e al compimento delle

operazioni necessarie per procedere alla materiale consegna del possesso dei terreni stessi, in modo che la restituzione

avvenga non oltre la fine dell'annata agraria 1960-61.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 7 giugno 1961, n. 337 ; Pres. Landi, Est. Cuccia ; Aletti (Avv. Selvaggi) c. Ministero delle

poste e telecomunicazioni, Prefetto di Cosenza (Avv. dello Stato Del Gbeco), Comune di Rogliano.

Espropriazione per pubblico interesse Scelta del

l'area (la parte «li Amministrazione statale con

la cooperazione «lei comune — Legittimità — Pre

supposto.

Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del

l'area — Esame comparativo — Presupposto.

Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del

l'area — Idoneità — Valutazione -— Insindacabilità.

Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del

l'area -— Deliberazione della f|iunta municipale —

Delega da parte del consiglio comunale — Am

missibilità.

Espropriazione per pubblico interesse — Opere pub bliche a carico dello Stato — Dichiarazione di pub blica utilità — Piano finanziario — Necessità —

Insussistenza.

In tema dì espropriazione per pubblico interesse, l'essersi

il comune offerto di cedere gratuitamente all'Amministra zione statale un'area da esso scelta e con Vimpegno di

acquistarla a proprie spese, non costituisce motivo di

illegittimità del provvedimento con il quale detta Ammini

strazione abbia dichiarato l'urgenza e l'indifferibilità

dell'opera pubblica da costruire su tale area e del provve dimento prefettizio di occupazione di urgenza della stessa,

quando risulti che il comune si sia limitato a cooperare al fine di facilitare la costruzione dell'opera (nella specie,

edificio postale), ma che la scelta definitiva dell'area

all'uopo designata sia stata fatta dalla competente Ammi

nistrazione dello Stato. (1)

(1) In fattispecie in cui si trattava di qualificare il negozio

giuridico di cessione gratuita da parte di un comune allo Stato

dell'immobile da espropriare, è stato precisato che la gratuità del trasferimento dell'immobile assoggettato ad espropriazione, non priva l'accordo, del quale forma oggetto, della natura di ne

gozio di diritto pubblico, perchè sia realizzata la finalità di pub blico interesse: Cass. 30 giugno I960, n. 1723. Foro it.. 1960, I,

1089, con nota di richiami.

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27 PARTE TERZA 28

In tema di egpropriaziont: per pubblico interesse, l'obbligo (Iella pubblica Amministrazione di effettuare la scelta

dell'area occorrente, mediante valutazione comparativa

fra più aree, sussiste soltanto se queste le siano state

segnalate tempestivamente e con la necessaria preci sione. (2)

Il giudizio di idoneità dell'area da espropriare per la costru

zione di un'opera pubblica, espresso dalla pubblica Ammi

nistrazione, è in sindacabile in sede di giurisdizione di

legittimità. (3) Il consiglio comunale può legittimamente delegare la giunta

municipale a procedere alla scelta dell'area che il comune

intende offrire gratuitamente, previo acquisto a sue spese, all'Amministrazione statale per facilitare a questa la

costruzione di un'opera pubblica di competenza dello

Stato, ma rispondente ad inderogabili esigenze 'della

popolazione locale. (4) Per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, la cui

esecuzione è a carico dello Stato, non sussiste l'obbligo di

indicare i mezzi di finanziamento delle opere stesse. (5)

La Sezione, eco. — I tre ricorsi vanno riuniti, essendo

stati proposti dalla stessa interessata Adelaide Aletti con

tro i procedimenti susseguitisi per l'occupazione d'urgenza e l'esproprio dell'immobile di sua proprietà in Comune di

(2) Da ultimo, nello stesso senso, v. Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 1961, n. 167, Il Consiglio di Stato, 1961, I, 461 ; 6

aprile 1960, n. 330, Foro it., Rep. 1960, voce Espropriazione per p. i., n. 100 ; Ad. plen. 25 novembre 1957, n. 12, id., Rep. 1957, voce cit., n. 12.

(3) Nel senso che le considerazioni di merito relative alla scelta dell'area da espropriare rientrano nella discrezionalità tec nica della pubblica Amministrazione e si sottraggono al sindacato di legittimità, v. Cons. Stato, Sez. IV, 12 agosto 1960, n. 765, Foro it., Rep. 1960, voce Espropriazione per p. i., n. 47. E cosi pure la stessa Sezione (decisione 21 novembre 1958, n. 863, id., Rep. 1959, voce cit., n. 20) ha piecisato che il giudizio sulla scelta dell'area esproprianda attiene al potere tecnico discrezio nale dell'Amministrazione, non sindacabile in sede giurisdizionale di legittimità.

La decisione annotata mette in risalto che la valutazione attinente alla idoneità dell'area esproprianda prescelta è rimessa all'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione e come tale in sindacabile in sede di legittimità.

Peraltro, Cons Stato, Sez. V, 29 ottobre 1960, n. 760 (id., Rep. 1960, voce cit., n. 53) afferma che il riconoscimento della pubblica utilità dell'opera e la scelta dell'area su cui debba essere realizzata rientrano nella sfera dei poteri discrezionali della pubblica Amministrazione, e sfuggono al sindacato di le gittimità, salvo il controllo su eventuali vizi di eccesso di potere. Nel senso che la scelta di una determinata area ai fini dell'espro priazione per p. i. è rimessa alla valutazione di merito dell'Ammi nistrazione, sindacabile, peraltro, in sede giurisdizionale di le gittimità sotto il profilo del vizio di eccesso di potere : Sez. V 8 novembre 1952, n. 1327, id., 1952, III, 265. E secondo Cons, di Stato, Sez. V, 29 gennaio 1955, n. 192 (id., Rep. 1955, voce cit., n. 43) il giudizio dell'Amministrazione in ordire alla scelta dell'area da espropriare è sindacabile dal giudice am ministrativo in sede di legittimità se è inficiato (da contrad dizioni, illogicità o evidenti lesioni di interesse. Anche questa decisione, giova notarlo, ritiene che detto giudizio ha carattere squisitamente tecnico e di conseguenza sfugge al sindacato di legittimità, salvo le ipotesi di vizi suspecificati.

In dottrina, per riferimenti, v. Spagnuolo Vigobita, Espro priazione per edifici scolastici ed eccesso di potere nella scelta dell'area, in Edilizia, 1960, I, 1010.

(4) Questione nuova, per quanto consta. (5) V. Cass. 28 aprile 1961, n. 963 (Foro it., 1961,1, 1342), la

quale ha rilevato che la previsione di spesa e la indicazione dei mezzi di esecuzione dell'opera pubblica, prescritte dall'art. 3 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità (i successivi art. 4 e 5 riflettono le modalità di pubblicazione della domanda pei' ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità), hanno la finalità di evitare il pericolo di far subire, al proprietario del bene espropriando, una espropriazione senza la sicurezza, quanto meno presuntiva, della completa esecuzione delle opere proget tate. V. pure, in argomento : Cons, giust. amm. sic., Sez. consult., 9 luglio 1958, n. 188, id., Rep. 1959, voce Espropriazione per p. i., nn. 28-30.

Rogliano, occorrente per la costruzione dell'edificio per i

servizi postali. Col primo di detti ricorsi (n. 398/1958) si chiede l'annul

lamento del decreto min. 29 ottobre 1957, con cui è stato

approvato il progetto dell'opera e dichiarata la urgenza ed

indifferibilità dell'opera stessa, nonché del decreto prefet tizio 29 marzo 1958, che ha autorizzato l'occupazione

d'urgenza dell'area all'uopo designata. Col primo motivo si deduce che la scelta dell'area sud

detta sarebbe stata effettuata da autorità incompetente, e cioè dal Comune di Rogliano, anziché dal Ministero delle

poste, che doveva provvedere all'esecuzione dell'opera. La censura è infondata, in quanto, essendosi il Comune

impegnato a mettere a disposizione del Ministero delle

poste, gratuitamente, l'area in parola, per facilitare la

costruzione di un edificio rispondente ad inderogabili

esigenze di quella popolazione, era del tutto naturale che la

scelta dell'area stessa avvenisse d'intesa fra le due Ammini

strazioni interessate, come di fatto avvenne.

Infatti, il Consiglio di amministrazione del predetto Ministero, nella seduta del 13 aprile 1957, si pronunciò sull'ammissibilità del progetto redatto dal proprio Servizio

tecnico, con esplicito riferimento all'area sulla quale l'edi

ficio doveva sorgere, e che il Comune si era offerto di

acquistare a sue spese e di cedere gratuitamente al Mini

stero medesimo. È assodato, quindi, che il Comune non

si è sostituito all'Amministrazione postale, ma ha dato un apporto economicamente apprezzabile all'intervento

statale, apporto giustificato dai vantaggi che sarebbero

derivati alla cittadinanza dalla realizzazione di un impianto di pubblico interesse. Si tratta, del resto, di un sistema

largamente seguito per agevolare l'esecuzione, da parte dello Stato, o di enti parastatali, come ad es. l'I.n.a.-Casa, di opere dirette a risolvere problemi di interesse locale.

Con il secondo motivo si denuncia eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti per avere il Sindaco di Rogliano affermato, in contrasto con la reale situazione di fatto, che in quell'abitato non esistevano altri suoli idonei per la costruzione di che trattasi. Al riguardo la ricorrente segnala che in detto abitato esisterebbero altre aree, che specificamente indica, e che, a suo avviso, sarebbero più idonee allo scopo di quella prescelta.

Osserva il Collegio che la specifica indicazione delle altre aree è stata fatta dalla Aletti soltanto in sede di

proposizione del ricorso giurisdizionale, e quindi intem

pestivamente. Per costante giurisprudenza di questo Con

siglio (v. da ultimo decisione di questa Sezione 14 marzo

1961, n. 167) l'Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione comparativa fra più aree, quante volte queste siano state ad essa segnalate con tempestività e con la necessaria precisione, il che nella fattispecie non si è veri ficato. Infatti, la Aletti, prima che fossa emesso il provve dimento di occupazione d'urgenza, aveva fatto soltanto una

segnalazione del tutto generica oirca l'esistenza di altri suoli edificatori.

Assodato quanto sopra, devesi rilevare che, per quanto concerne l'idoneità dell'area prescelta, ogni sindacato in

questa sede è prècluso, trattandosi di valutazione rimessa all'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione. Comunque, dalle precisazioni fornite dal Comune, risulta che le altre aree dalla ricorrente indicate non sono affatto disponibili, in quanto : a) delle particelle 244 e 245, la prima è stata

già utilizzata per la costruzione di un'officina meccanica ; e la seconda è di estensione del tutto insufficiente (appena 140 mq. doc. ali. n. 5) ; b) le particelle 241 e 242, oltre ad essere anch'esse insufficienti, risultano occupate da altra officina meccanica e sono l'unico accesso per una casa di abitazione posta a monte ; c) le particelle 259 e 260 sono in parte già utilizzate per una stazione di riforni mento di carburante, e risultano, per il resto, al di sotto del piano stradale di circa 3 metri.

Relativamente, poi, al rilievo mosso dalla ricorrente che con la erigenda costruzione sarebbe inibito ogni accesso alla sua proprietà sovrastante, il Comune ha dimostrato che detta proprietà non rimane affatto isolata, in quanto fruisce di altri accessi.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Col terzo motivo la ricorrente assume che, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, occorreva

l'esplicita menzione nel relativo decreto ministeriale del contenuto del parere emesso dal Consiglio di amministra zione del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Anche questa censura è priva di fondamento, perchè nelle premesse del decreto ministeriale è espressamente richiamato il parere emesso dal Consiglio di amministra

zione nell'adunanza del 13 aprile 1957 sull'urgenza ed

indifferibilità dei lavori, il che era sufficiente per far consta

tare l'esistenza del presupposto giuridico, che legittimava la declaratoria di urgenza e indifferibilità delle opere.

Passando ad esaminare i motivi aggiunti al ricorso n. 398/1958, va rilevato che col primo di essi la ricorrente

denuncia l'incompetenza della Giunta municipale, non

potendo ritenersi valida la delega all'uopo conferitale dal

Consiglio comunale.

Osserva il Collegio che la delega era pienamente legit tima concernendo affare non di esclusiva competenza del

Consiglio comunale. Si aggiunga che la deliberazione della

Giunta è stata ratificata dal Consiglio medesimo in data

30 aprile 1957.

Va poi ribadito quanto più sopra messo in evidenza, e cioè che il Comune, per quanto concerne la scelta del

l'area, non ha posto in essere che un atto di cooperazione nei confronti del Ministero delle poste. La definitiva deci

sione in proposito è stata presa dal Ministero medesimo, come è dimostrato dal fatto che esso ha provveduto a

compilare e ad approvare il progetto dell'opera, in perfetta aderenza all'area di sedime riconosciuta idonea dal dipen dente Ufficio tecnico.

Col secondo motivo aggiunto la Aletti denuncia la

violazione degli art. 4 e 5 della legge del 1865 per non

avere il Comune specificato con quali mezzi avrebbe prov veduto all'acquisto dell'area da cedere all'Amministrazione

postale. Il rilievo è privo di consistenza, perchè le norme di

legge invocate sono applicabili soltanto quando le opere, che richiedono le espropriazioni, vengono eseguite da

comuni, da provincie o da altri enti pubblici, ai quali è

fatto obbligo di dimostrare, con apposito piano finanziario, di poter sostenere la spesa necessaria per l'esecuzione delle

opere stesse. Nella fattispecie, invece, si tratta di costru

zioni da eseguirsi, a proprio carico, dallo Stato ; nè alcuna

rilevanza può avere, ai fini dell'applicazione delle norme

di legge succitate, il fatto che l'area sia stata messa a dispo sizione dell'Amministrazione statale dal Comune interes

sato. Le disposizioni da osservare erano invece quelle della

legge comunale e provinciale, e su questo punto le deli

bere intervenute non danno luogo a rilievi, essendosi

anche pronunciata favorevolmente la Giunta prov. amm.

Parimenti infondato appare il terzo motivo aggiunto, col quale si assume che la delibera di Giunta 28 marzo

1957 non contiene, nè l'indicazione dell'area prescelta, nè l'identificazione del terreno, il che concreterebbe una

violazione dell'art. 16 della legge del 1865.

La censura è infondata, dato che, come si è detto, la scelta effettiva e definitiva dell'area è stata compiuta dal Ministero delle poste, dai cui atti pertanto doveva

risultare, come risulta, l'identificazione dell'immobile da

occupare. Esaurito l'esame del primo ricorso, non è il caso di

soffermarsi sul secondo (n. 437/1959) dato che questo, come si è rilevato al principio della presente decisione,

riproduce integralmente i motivi aggiunti, ragione per cui

le considerazioni già svolte per respingere detti motivi

aggiunti valgono anche per disattendere l'impugnativa di cui al cit. ricorso n. 437/1959.

Può pertanto passarsi all'esame del terzo ricorso (n. 829/

1960), che è articolato su due motivi.

Il primo di tali motivi riproduce integralmente la cen

sura dedotta col terzo motivo del primo ricorso (n. 398/1958).

Poiché il motivo stesso è stato riconosciuto infondato, il

Collegio non può che richiamarsi a quanto in precedenza

giudicato. Quanto al secondo motivo, ne è manifesta l'inammis

sibiliti. Con esso, infatti, si denuncia la mancata indica

zione, nel decreto ministeriale di approvazione del progetto, del termine per l'ultimazione delle opere. Senonchè, detto decreto ministeriale era stato già impugnato dalla Aletti col ricorso n. 398/1958. Fin d'allora, quindi, essa aveva avuto piena conoscenza del provvedimento stesso, ed in

quella sede avrebbe dovuto pertanto dedurre la censura che solo ora ha proposto, e cioè quando il termine per ricorrere è longe et ultra scaduto.

Per tutte le suesposte considerazioni, i primi due ricorsi vanno respinti, e il terzo va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA.

Decisione 27 settembre 1961, n. 8 ; Pres. A. De Marco P., Est. Fortino ; Cooperativa edilizia La Comunale (Avv. Orlando Cascio) c. Comune di Caltagirone (Avv. Re

Stivo), Crescimone e Milazzo (Avv. Lipari).

l'i;ino regolatore, di ricostruzione e disciplina delle costruzioni — Licenze edilizie — Impugnazioni —

Competenza del giudice amministrativo — Fatti

specie. Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle

costruzioni -— Regolamenti edilizi comunali -—

Norme in contrasto con la successiva legge urba

nistica 17 agosto 1942 n. 1150 — Caducazione. Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle

costruzioni -— Licenze edilizie — Delega del sin

daco ad un assessore — Legittimità.

Spetta al giudice amministrativo conoscere delle censure con

cernenti la violazione di norme in ordine all'altezza e al

decoro delle costruzioni, il difetto di motivazione della li

cenza edilizia e Vincompetenza dell'organo che ha appro vato il progetto. (1)

Devono ritenersi caducate le norme dei regolamenti edilizi

comunali, anteriori alla legge 17 agosto 1942 n. 1150

e con questa contrastanti. (2) Il sindaco può delegare i propri poteri in materia di licenza

edilizia ad uno degli assessori. (3)

(1) Le decisioni dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 17 dicembre 1951, e della IV Sezione 28 novembre 1958, n. 937

(ricordata nel testo), leggonsi, rispettivamente, in Foro it., 1952.

Ili, 248 e 1958, III, 257. Le decisioni : Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 1957, n.

67 ; 23 febbraio 1957, n. 76 ; 29 novembre 1957, n. 1047 ; 15 febbraio 1958, n. 30 ; 19 dicembre 1958, n. 1102 ; 28 agosto 1959, n. 595, leggonsi, rispettivamente, in Foro it., 1957, III, 150 ; id., Rep. 1957, voce Piano regolatore, n. 189 ; ibid., nn. 185-188 ; id., 1958, III, 174 ; id., Rep. 1958, voce cit., nn. 53-55 ; id., Rep. 1959, voce cit., nn. 393, 394 ; Cons, giust. amm. sic. 3 marzo 1959, n. 102, ibid., nn. 366 e 391 ; 15 ottobre 1959, n. 539, ibid., n. 392.

Le decisioni : Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 1957, n. 11 ; 19 dicembre 1958, n. 1112 ; 22 settembre 1959, n. 607 ; Cons,

giust. amm. sic. 2 febbraio 1959, n. 78, leggonsi rispettivamente, in Foro it., Rep. 1957, voce Competenza civ., n. 107 ; id., 1959, III, 51 ; id., Rep. 1959, voce Piano regolatore, nn. 148, 149 ; id., 1960, III, 1 ; id., Rep. 1959, voce cit., n. 367.

Le sentenze della Cassazione 20 giugno 1958, n. 2143 ; 27

gennaio 1959, n. 221 ; 3 febbraio 1959, n. 326 e 21 maggio 1959, n. 1532, leggonsi rispettivamente, in Foro it., Rep. 1958, voce

Competenza civ., nn. 114-116 ; id., Rep. 1959, voce cit., nn. 85

87 ; id., 1959, I, 357 ; ibid., 1111.

Per altri riferimenti, nel senso che la discriminazione delle

competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nella

materia delle licenze edilizie, va effettuata sulla base di varie

situazioni e sulla base dei presupposti delineati nella decisione

che si annota e alle quali si riferiscono le summenzionate sen

tenze della Cassazione, dal Consiglio di Stato © del Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana, v. la nota

redazionale a Cass. 18 luglio 1961, n. 1746, id., 1961, I, 1672,

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