Sezione IV; decisione 7 giugno 1961, n. 337; Pres. Landi, Est. Cuccia; Aletti (Avv. Selvaggi) c.Ministero delle poste e telecomunicazioni, Prefetto di Cosenza (Avv. dello Stato Del Greco),Comune di RoglianoSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 25/26-29/30Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152015 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
La Sezione, ecc. — Il ricorso giurisdizionale all'esame della Sezione è stato proposto per l'adempimento da parte dell'Opera valorizzazione Sila dell'obbligo di conformarsi al
giudicato, nascente da una sentenza del Tribunale di Co
senza, conseguenziale a una pronuncia della Corte costi
tuzionale dichiarativa dell'illegittimità del decreto pres. 16
settembre 1951 n. 1022 « per la parte in cui espropria terreni
compresi nel limite di trecento ettari », garantito dall'art. 2
legge 12 maggio 1950 n. 230.
Secondo la tesi prospettata nel ricorso, l'obbligo di con
formarsi al giudicato nel caso deciso si concreterebbe nella
restituzione di Ha 25.10.45 in più espropriati ai fini della
riforma fondiaria.
Nella sentenza dei Giudici ordinari, passata in cosa
giudicata, si dichiara infatti che Giuseppe Cosentino « è
tuttora esclusivo e legittimo proprietario di Ha 25.10.45, che egli aveva ed ha il diritto di conservare in piena pro
prietà in virtù dell'art. 2 legge 12 maggio 1950 n. 230 ».
Ritiene la Sezione che il ricorso debba essere accolto.
Come è stato accennato nell'esposizione del fatto e
come è stato teste ripetuto, l'obbligo di cui si controverte,
pur derivando in via immediata dalla decisione del Tribu
nale di Cosenza e della Corte di appello di Catanzaro, si
collega ad una sentenza dichiarativa di illegittimità costi
tuzionale in parte qua del decreto legislativo, che ha di
sposto l'espropriazione, pronunziata dalla Corte costitu
zionale.
Questa sentenza, che, pur dichiarandone la illegittimità, in parte, faceva sopravvivere il decreto di esproprio, faceva
sorgere, ai fini della sua stessa attuazione, alcuni delicati
problemi. Anzitutto si doveva accertare l'esatta estensione della
superficie in più espropriata. Si sarebbe poi dovuto retti
ficare lo scorporo tenendo conto della situazione nel frat
tempo determinatasi per effetto dei piani di trasformazione
e delle assegnazioni. Infine si sarebbe dovuto restituire al
Cosentino il possesso di alcuni terreni a suo tempo occu
pati per ima estensione eguale a quella in più espropriata. Ora, in applicazione dei principi generali sui limiti della
giurisprudenza ordinaria nelle controversie in cui sia inte
ressata una Amministrazione pubblica, non tutte le que stioni conseguenti alla illegittimità parziale dell'esproprio avrebbero potuto essere esaminate dal Tribunale che aveva
proposto il giudizio di costituzionalità e innanzi al quale il processo era stato riassunto.
Ed infatti, anche a voler prescindere da quei problemi che sorgono a proposito dell'efficacia delle decisioni della
Corte costituzionale dichiarative dell'illegittimità costitu
zionale solo in parte, non si può negare che la giurisdizione del giudice ordinario, in questo settore della riforma fon
diaria, in relazione ai fini di pubblico generale interesse
cui la riforma è istituzionalmente preordinata e anche a
causa dell'attività svolta dagli enti in sede di esecuzione
delle leggi di riforma, ancorché sia intervenuta una deci
sione della Corte costituzionale, trovi nell'art. 4 legge aboli
trice del contenzioso amministrativo l'insuperabile ostacolo all'emanazione di sentenze che dispongano la reintegrazione in forma specifica.
Ma questo non significa che la reintegrazione in forma
specifica non costituisca egualmente il contenuto di uno
espropriati, v., da ultimo, App. Firenze 13 maggio 1960, Foro
it., 1961, X, 532, con ampia nota di richiami. Nello stesso senso, per il caso di annullamento di un atto
espropriativo da parte del Consiglio di Stato, Itrso, Giudicato in materia di espropriazione ed esecuzione da parte della pubblica amministrazione, in Corriere amm., 1960, 1231 (comunicazione presentata al Convegno sull'esecuzione del giudicato svoltosi a
Napoli nell'aprile del 1959) ; mentre, nel medesimo caso, ha
ritenuto esperibile per la reintegrazione della posizione soggettiva del privato, l'azione davanti al giudice ordinario e non (salvo il caso in cui alla realizzazione del diritto leso si opponga una funzione pubblica) il ricorso ex art. 27, n. 4, Selvaggi, Esecu zione del giudicato di annullamento di un decreto di espropriazione, in Acque, bonifiche e costruzioni, 1960, 120 (intervento nel mede
simo Convegno).
specifico obbligo giuridico che incombe agli enti di riforma.
Significa soltanto che l'adempimento di siffatto obbligo è affidato alla stessa Amministrazione e, in sostituzione o
surrogazione di essa, e nel presupposto della sua inerzia, a questo Consiglio con le modalità e nei limiti di cui al
l'art. 27, n. 4, t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato.
Il ricorrente Cosentino, diffidando ritualmente l'Ammi
nistrazione ad ottemperare al giudicato e successivamente
adendo a questo Consiglio per chiedere l'adempimento
specifico dell'obbligo di restituzione cui l'Amministrazione
era tenuta (ai sensi del 2° comma dell'art. 4 legge 20 marzo
1865), ha esercitato un diritto che la legge gli riconosce e
che a questo Consiglio compete di garantire. E poiché l'Opera valorizzazione Sila, rispondendo alla
richiesta della segreteria di questa Sezione, non ha dedotto
l'esistenza di circostanze di fatto che potessero concretare
un impedimento giuridicamente apprezzabile alla restitu
zione, la Sezione deve dichiarare che l'obbligo di confor
marsi al giudicato del giudice ordinario e della Corte costi tuzionale si concreta nella restituzione di terreni in più
espropriati e complessivamente estesi a Ha 25.10.45.
L'Opera per la valorizzazione Sila dovrà pertanto prov vedere all'emanazione degli atti e al compimento delle
operazioni necessarie per procedere alla materiale consegna del possesso dei terreni stessi, in modo che la restituzione
avvenga non oltre la fine dell'annata agraria 1960-61.
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 7 giugno 1961, n. 337 ; Pres. Landi, Est. Cuccia ; Aletti (Avv. Selvaggi) c. Ministero delle
poste e telecomunicazioni, Prefetto di Cosenza (Avv. dello Stato Del Gbeco), Comune di Rogliano.
Espropriazione per pubblico interesse Scelta del
l'area (la parte «li Amministrazione statale con
la cooperazione «lei comune — Legittimità — Pre
supposto.
Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del
l'area — Esame comparativo — Presupposto.
Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del
l'area — Idoneità — Valutazione -— Insindacabilità.
Espropriazione per pubblico interesse — Scelta del
l'area -— Deliberazione della f|iunta municipale —
Delega da parte del consiglio comunale — Am
missibilità.
Espropriazione per pubblico interesse — Opere pub bliche a carico dello Stato — Dichiarazione di pub blica utilità — Piano finanziario — Necessità —
Insussistenza.
In tema dì espropriazione per pubblico interesse, l'essersi
il comune offerto di cedere gratuitamente all'Amministra zione statale un'area da esso scelta e con Vimpegno di
acquistarla a proprie spese, non costituisce motivo di
illegittimità del provvedimento con il quale detta Ammini
strazione abbia dichiarato l'urgenza e l'indifferibilità
dell'opera pubblica da costruire su tale area e del provve dimento prefettizio di occupazione di urgenza della stessa,
quando risulti che il comune si sia limitato a cooperare al fine di facilitare la costruzione dell'opera (nella specie,
edificio postale), ma che la scelta definitiva dell'area
all'uopo designata sia stata fatta dalla competente Ammi
nistrazione dello Stato. (1)
(1) In fattispecie in cui si trattava di qualificare il negozio
giuridico di cessione gratuita da parte di un comune allo Stato
dell'immobile da espropriare, è stato precisato che la gratuità del trasferimento dell'immobile assoggettato ad espropriazione, non priva l'accordo, del quale forma oggetto, della natura di ne
gozio di diritto pubblico, perchè sia realizzata la finalità di pub blico interesse: Cass. 30 giugno I960, n. 1723. Foro it.. 1960, I,
1089, con nota di richiami.
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27 PARTE TERZA 28
In tema di egpropriaziont: per pubblico interesse, l'obbligo (Iella pubblica Amministrazione di effettuare la scelta
dell'area occorrente, mediante valutazione comparativa
fra più aree, sussiste soltanto se queste le siano state
segnalate tempestivamente e con la necessaria preci sione. (2)
Il giudizio di idoneità dell'area da espropriare per la costru
zione di un'opera pubblica, espresso dalla pubblica Ammi
nistrazione, è in sindacabile in sede di giurisdizione di
legittimità. (3) Il consiglio comunale può legittimamente delegare la giunta
municipale a procedere alla scelta dell'area che il comune
intende offrire gratuitamente, previo acquisto a sue spese, all'Amministrazione statale per facilitare a questa la
costruzione di un'opera pubblica di competenza dello
Stato, ma rispondente ad inderogabili esigenze 'della
popolazione locale. (4) Per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, la cui
esecuzione è a carico dello Stato, non sussiste l'obbligo di
indicare i mezzi di finanziamento delle opere stesse. (5)
La Sezione, eco. — I tre ricorsi vanno riuniti, essendo
stati proposti dalla stessa interessata Adelaide Aletti con
tro i procedimenti susseguitisi per l'occupazione d'urgenza e l'esproprio dell'immobile di sua proprietà in Comune di
(2) Da ultimo, nello stesso senso, v. Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 1961, n. 167, Il Consiglio di Stato, 1961, I, 461 ; 6
aprile 1960, n. 330, Foro it., Rep. 1960, voce Espropriazione per p. i., n. 100 ; Ad. plen. 25 novembre 1957, n. 12, id., Rep. 1957, voce cit., n. 12.
(3) Nel senso che le considerazioni di merito relative alla scelta dell'area da espropriare rientrano nella discrezionalità tec nica della pubblica Amministrazione e si sottraggono al sindacato di legittimità, v. Cons. Stato, Sez. IV, 12 agosto 1960, n. 765, Foro it., Rep. 1960, voce Espropriazione per p. i., n. 47. E cosi pure la stessa Sezione (decisione 21 novembre 1958, n. 863, id., Rep. 1959, voce cit., n. 20) ha piecisato che il giudizio sulla scelta dell'area esproprianda attiene al potere tecnico discrezio nale dell'Amministrazione, non sindacabile in sede giurisdizionale di legittimità.
La decisione annotata mette in risalto che la valutazione attinente alla idoneità dell'area esproprianda prescelta è rimessa all'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione e come tale in sindacabile in sede di legittimità.
Peraltro, Cons Stato, Sez. V, 29 ottobre 1960, n. 760 (id., Rep. 1960, voce cit., n. 53) afferma che il riconoscimento della pubblica utilità dell'opera e la scelta dell'area su cui debba essere realizzata rientrano nella sfera dei poteri discrezionali della pubblica Amministrazione, e sfuggono al sindacato di le gittimità, salvo il controllo su eventuali vizi di eccesso di potere. Nel senso che la scelta di una determinata area ai fini dell'espro priazione per p. i. è rimessa alla valutazione di merito dell'Ammi nistrazione, sindacabile, peraltro, in sede giurisdizionale di le gittimità sotto il profilo del vizio di eccesso di potere : Sez. V 8 novembre 1952, n. 1327, id., 1952, III, 265. E secondo Cons, di Stato, Sez. V, 29 gennaio 1955, n. 192 (id., Rep. 1955, voce cit., n. 43) il giudizio dell'Amministrazione in ordire alla scelta dell'area da espropriare è sindacabile dal giudice am ministrativo in sede di legittimità se è inficiato (da contrad dizioni, illogicità o evidenti lesioni di interesse. Anche questa decisione, giova notarlo, ritiene che detto giudizio ha carattere squisitamente tecnico e di conseguenza sfugge al sindacato di legittimità, salvo le ipotesi di vizi suspecificati.
In dottrina, per riferimenti, v. Spagnuolo Vigobita, Espro priazione per edifici scolastici ed eccesso di potere nella scelta dell'area, in Edilizia, 1960, I, 1010.
(4) Questione nuova, per quanto consta. (5) V. Cass. 28 aprile 1961, n. 963 (Foro it., 1961,1, 1342), la
quale ha rilevato che la previsione di spesa e la indicazione dei mezzi di esecuzione dell'opera pubblica, prescritte dall'art. 3 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità (i successivi art. 4 e 5 riflettono le modalità di pubblicazione della domanda pei' ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità), hanno la finalità di evitare il pericolo di far subire, al proprietario del bene espropriando, una espropriazione senza la sicurezza, quanto meno presuntiva, della completa esecuzione delle opere proget tate. V. pure, in argomento : Cons, giust. amm. sic., Sez. consult., 9 luglio 1958, n. 188, id., Rep. 1959, voce Espropriazione per p. i., nn. 28-30.
Rogliano, occorrente per la costruzione dell'edificio per i
servizi postali. Col primo di detti ricorsi (n. 398/1958) si chiede l'annul
lamento del decreto min. 29 ottobre 1957, con cui è stato
approvato il progetto dell'opera e dichiarata la urgenza ed
indifferibilità dell'opera stessa, nonché del decreto prefet tizio 29 marzo 1958, che ha autorizzato l'occupazione
d'urgenza dell'area all'uopo designata. Col primo motivo si deduce che la scelta dell'area sud
detta sarebbe stata effettuata da autorità incompetente, e cioè dal Comune di Rogliano, anziché dal Ministero delle
poste, che doveva provvedere all'esecuzione dell'opera. La censura è infondata, in quanto, essendosi il Comune
impegnato a mettere a disposizione del Ministero delle
poste, gratuitamente, l'area in parola, per facilitare la
costruzione di un edificio rispondente ad inderogabili
esigenze di quella popolazione, era del tutto naturale che la
scelta dell'area stessa avvenisse d'intesa fra le due Ammini
strazioni interessate, come di fatto avvenne.
Infatti, il Consiglio di amministrazione del predetto Ministero, nella seduta del 13 aprile 1957, si pronunciò sull'ammissibilità del progetto redatto dal proprio Servizio
tecnico, con esplicito riferimento all'area sulla quale l'edi
ficio doveva sorgere, e che il Comune si era offerto di
acquistare a sue spese e di cedere gratuitamente al Mini
stero medesimo. È assodato, quindi, che il Comune non
si è sostituito all'Amministrazione postale, ma ha dato un apporto economicamente apprezzabile all'intervento
statale, apporto giustificato dai vantaggi che sarebbero
derivati alla cittadinanza dalla realizzazione di un impianto di pubblico interesse. Si tratta, del resto, di un sistema
largamente seguito per agevolare l'esecuzione, da parte dello Stato, o di enti parastatali, come ad es. l'I.n.a.-Casa, di opere dirette a risolvere problemi di interesse locale.
Con il secondo motivo si denuncia eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti per avere il Sindaco di Rogliano affermato, in contrasto con la reale situazione di fatto, che in quell'abitato non esistevano altri suoli idonei per la costruzione di che trattasi. Al riguardo la ricorrente segnala che in detto abitato esisterebbero altre aree, che specificamente indica, e che, a suo avviso, sarebbero più idonee allo scopo di quella prescelta.
Osserva il Collegio che la specifica indicazione delle altre aree è stata fatta dalla Aletti soltanto in sede di
proposizione del ricorso giurisdizionale, e quindi intem
pestivamente. Per costante giurisprudenza di questo Con
siglio (v. da ultimo decisione di questa Sezione 14 marzo
1961, n. 167) l'Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione comparativa fra più aree, quante volte queste siano state ad essa segnalate con tempestività e con la necessaria precisione, il che nella fattispecie non si è veri ficato. Infatti, la Aletti, prima che fossa emesso il provve dimento di occupazione d'urgenza, aveva fatto soltanto una
segnalazione del tutto generica oirca l'esistenza di altri suoli edificatori.
Assodato quanto sopra, devesi rilevare che, per quanto concerne l'idoneità dell'area prescelta, ogni sindacato in
questa sede è prècluso, trattandosi di valutazione rimessa all'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione. Comunque, dalle precisazioni fornite dal Comune, risulta che le altre aree dalla ricorrente indicate non sono affatto disponibili, in quanto : a) delle particelle 244 e 245, la prima è stata
già utilizzata per la costruzione di un'officina meccanica ; e la seconda è di estensione del tutto insufficiente (appena 140 mq. doc. ali. n. 5) ; b) le particelle 241 e 242, oltre ad essere anch'esse insufficienti, risultano occupate da altra officina meccanica e sono l'unico accesso per una casa di abitazione posta a monte ; c) le particelle 259 e 260 sono in parte già utilizzate per una stazione di riforni mento di carburante, e risultano, per il resto, al di sotto del piano stradale di circa 3 metri.
Relativamente, poi, al rilievo mosso dalla ricorrente che con la erigenda costruzione sarebbe inibito ogni accesso alla sua proprietà sovrastante, il Comune ha dimostrato che detta proprietà non rimane affatto isolata, in quanto fruisce di altri accessi.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Col terzo motivo la ricorrente assume che, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, occorreva
l'esplicita menzione nel relativo decreto ministeriale del contenuto del parere emesso dal Consiglio di amministra zione del Ministero delle poste e telecomunicazioni.
Anche questa censura è priva di fondamento, perchè nelle premesse del decreto ministeriale è espressamente richiamato il parere emesso dal Consiglio di amministra
zione nell'adunanza del 13 aprile 1957 sull'urgenza ed
indifferibilità dei lavori, il che era sufficiente per far consta
tare l'esistenza del presupposto giuridico, che legittimava la declaratoria di urgenza e indifferibilità delle opere.
Passando ad esaminare i motivi aggiunti al ricorso n. 398/1958, va rilevato che col primo di essi la ricorrente
denuncia l'incompetenza della Giunta municipale, non
potendo ritenersi valida la delega all'uopo conferitale dal
Consiglio comunale.
Osserva il Collegio che la delega era pienamente legit tima concernendo affare non di esclusiva competenza del
Consiglio comunale. Si aggiunga che la deliberazione della
Giunta è stata ratificata dal Consiglio medesimo in data
30 aprile 1957.
Va poi ribadito quanto più sopra messo in evidenza, e cioè che il Comune, per quanto concerne la scelta del
l'area, non ha posto in essere che un atto di cooperazione nei confronti del Ministero delle poste. La definitiva deci
sione in proposito è stata presa dal Ministero medesimo, come è dimostrato dal fatto che esso ha provveduto a
compilare e ad approvare il progetto dell'opera, in perfetta aderenza all'area di sedime riconosciuta idonea dal dipen dente Ufficio tecnico.
Col secondo motivo aggiunto la Aletti denuncia la
violazione degli art. 4 e 5 della legge del 1865 per non
avere il Comune specificato con quali mezzi avrebbe prov veduto all'acquisto dell'area da cedere all'Amministrazione
postale. Il rilievo è privo di consistenza, perchè le norme di
legge invocate sono applicabili soltanto quando le opere, che richiedono le espropriazioni, vengono eseguite da
comuni, da provincie o da altri enti pubblici, ai quali è
fatto obbligo di dimostrare, con apposito piano finanziario, di poter sostenere la spesa necessaria per l'esecuzione delle
opere stesse. Nella fattispecie, invece, si tratta di costru
zioni da eseguirsi, a proprio carico, dallo Stato ; nè alcuna
rilevanza può avere, ai fini dell'applicazione delle norme
di legge succitate, il fatto che l'area sia stata messa a dispo sizione dell'Amministrazione statale dal Comune interes
sato. Le disposizioni da osservare erano invece quelle della
legge comunale e provinciale, e su questo punto le deli
bere intervenute non danno luogo a rilievi, essendosi
anche pronunciata favorevolmente la Giunta prov. amm.
Parimenti infondato appare il terzo motivo aggiunto, col quale si assume che la delibera di Giunta 28 marzo
1957 non contiene, nè l'indicazione dell'area prescelta, nè l'identificazione del terreno, il che concreterebbe una
violazione dell'art. 16 della legge del 1865.
La censura è infondata, dato che, come si è detto, la scelta effettiva e definitiva dell'area è stata compiuta dal Ministero delle poste, dai cui atti pertanto doveva
risultare, come risulta, l'identificazione dell'immobile da
occupare. Esaurito l'esame del primo ricorso, non è il caso di
soffermarsi sul secondo (n. 437/1959) dato che questo, come si è rilevato al principio della presente decisione,
riproduce integralmente i motivi aggiunti, ragione per cui
le considerazioni già svolte per respingere detti motivi
aggiunti valgono anche per disattendere l'impugnativa di cui al cit. ricorso n. 437/1959.
Può pertanto passarsi all'esame del terzo ricorso (n. 829/
1960), che è articolato su due motivi.
Il primo di tali motivi riproduce integralmente la cen
sura dedotta col terzo motivo del primo ricorso (n. 398/1958).
Poiché il motivo stesso è stato riconosciuto infondato, il
Collegio non può che richiamarsi a quanto in precedenza
giudicato. Quanto al secondo motivo, ne è manifesta l'inammis
sibiliti. Con esso, infatti, si denuncia la mancata indica
zione, nel decreto ministeriale di approvazione del progetto, del termine per l'ultimazione delle opere. Senonchè, detto decreto ministeriale era stato già impugnato dalla Aletti col ricorso n. 398/1958. Fin d'allora, quindi, essa aveva avuto piena conoscenza del provvedimento stesso, ed in
quella sede avrebbe dovuto pertanto dedurre la censura che solo ora ha proposto, e cioè quando il termine per ricorrere è longe et ultra scaduto.
Per tutte le suesposte considerazioni, i primi due ricorsi vanno respinti, e il terzo va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA.
Decisione 27 settembre 1961, n. 8 ; Pres. A. De Marco P., Est. Fortino ; Cooperativa edilizia La Comunale (Avv. Orlando Cascio) c. Comune di Caltagirone (Avv. Re
Stivo), Crescimone e Milazzo (Avv. Lipari).
l'i;ino regolatore, di ricostruzione e disciplina delle costruzioni — Licenze edilizie — Impugnazioni —
Competenza del giudice amministrativo — Fatti
specie. Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle
costruzioni -— Regolamenti edilizi comunali -—
Norme in contrasto con la successiva legge urba
nistica 17 agosto 1942 n. 1150 — Caducazione. Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle
costruzioni -— Licenze edilizie — Delega del sin
daco ad un assessore — Legittimità.
Spetta al giudice amministrativo conoscere delle censure con
cernenti la violazione di norme in ordine all'altezza e al
decoro delle costruzioni, il difetto di motivazione della li
cenza edilizia e Vincompetenza dell'organo che ha appro vato il progetto. (1)
Devono ritenersi caducate le norme dei regolamenti edilizi
comunali, anteriori alla legge 17 agosto 1942 n. 1150
e con questa contrastanti. (2) Il sindaco può delegare i propri poteri in materia di licenza
edilizia ad uno degli assessori. (3)
(1) Le decisioni dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 17 dicembre 1951, e della IV Sezione 28 novembre 1958, n. 937
(ricordata nel testo), leggonsi, rispettivamente, in Foro it., 1952.
Ili, 248 e 1958, III, 257. Le decisioni : Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 1957, n.
67 ; 23 febbraio 1957, n. 76 ; 29 novembre 1957, n. 1047 ; 15 febbraio 1958, n. 30 ; 19 dicembre 1958, n. 1102 ; 28 agosto 1959, n. 595, leggonsi, rispettivamente, in Foro it., 1957, III, 150 ; id., Rep. 1957, voce Piano regolatore, n. 189 ; ibid., nn. 185-188 ; id., 1958, III, 174 ; id., Rep. 1958, voce cit., nn. 53-55 ; id., Rep. 1959, voce cit., nn. 393, 394 ; Cons, giust. amm. sic. 3 marzo 1959, n. 102, ibid., nn. 366 e 391 ; 15 ottobre 1959, n. 539, ibid., n. 392.
Le decisioni : Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 1957, n. 11 ; 19 dicembre 1958, n. 1112 ; 22 settembre 1959, n. 607 ; Cons,
giust. amm. sic. 2 febbraio 1959, n. 78, leggonsi rispettivamente, in Foro it., Rep. 1957, voce Competenza civ., n. 107 ; id., 1959, III, 51 ; id., Rep. 1959, voce Piano regolatore, nn. 148, 149 ; id., 1960, III, 1 ; id., Rep. 1959, voce cit., n. 367.
Le sentenze della Cassazione 20 giugno 1958, n. 2143 ; 27
gennaio 1959, n. 221 ; 3 febbraio 1959, n. 326 e 21 maggio 1959, n. 1532, leggonsi rispettivamente, in Foro it., Rep. 1958, voce
Competenza civ., nn. 114-116 ; id., Rep. 1959, voce cit., nn. 85
87 ; id., 1959, I, 357 ; ibid., 1111.
Per altri riferimenti, nel senso che la discriminazione delle
competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nella
materia delle licenze edilizie, va effettuata sulla base di varie
situazioni e sulla base dei presupposti delineati nella decisione
che si annota e alle quali si riferiscono le summenzionate sen
tenze della Cassazione, dal Consiglio di Stato © del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, v. la nota
redazionale a Cass. 18 luglio 1961, n. 1746, id., 1961, I, 1672,
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