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Sezione IV; decisione 8 novembre 1961, n. 557; Pres. C. Bozzi P., Est. Piga; Rossi (Avv. Cuciniello)...

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione IV; decisione 8 novembre 1961, n. 557; Pres. C. Bozzi P., Est. Piga; Rossi (Avv. Cuciniello) c. Prefetto di Verona e Ministero delle poste e telecomunicazioni (Avv. dello Stato Azzariti), Soc. Forza elettrica Valeggio sul Mincio (S.a.f.e.v.) (Avv. Sequi, Avrese) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 237/238-239/240 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150564 . Accessed: 28/06/2014 15:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.75 on Sat, 28 Jun 2014 15:22:25 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione IV; decisione 8 novembre 1961, n. 557; Pres. C. Bozzi P., Est. Piga; Rossi (Avv.Cuciniello) c. Prefetto di Verona e Ministero delle poste e telecomunicazioni (Avv. dello StatoAzzariti), Soc. Forza elettrica Valeggio sul Mincio (S.a.f.e.v.) (Avv. Sequi, Avrese)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 237/238-239/240Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150564 .

Accessed: 28/06/2014 15:22

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237 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 238

mento dia luogo ad una semplice occupazione, anche se

prolungata nel tempo, owero si risolva nel massimo sacri

fioio e pertanto dia vita, in ooncreto, ad una vera espro

priazione. Affinche si abbia una «occupazione» occorre, in altri termini, che il sacrificio del proprietario sia ricondu

cibile ad uno dei possibili modi, nei quali soltanto il bene

puõ essere utilizzato da altri senza che ne sia snaturata

l'essenza. Se cosi non fosse, allora bisognerebbe ricorrere

all'istituto dell'espropriazione cbe rappresenta l'unico mezzo

adeguato e consentito dalla norma costituzionale per la

realizzazione del fine pubblico che richiede il sacrificio

totale e permanente della propriety privata. In questo senso ha effettiva validity il precetto costitu

zionale che garantisce la propriety : la garantisce, cioõ, sostituendo alia perdita sostanziale del bene un giusto in

dennizzo, che e quello corrispondente all'espropriazione ot

tenuta per motivi di pubblico interesse, secondo un par ticolare procedimento che offre al proprietario i mezzi per difendere il proprio diritto e per pretendere la piena rein

tegrazione patrimoniale del pregiudizio economico subito.

Ora, quando, come nel caso concreto, Pimmobile viene

occupato per venti anni (e certamente oltre, per effetto

delle immancabili proroghe della concessione), e viene uti

lizzato, snaturandone l'attuale fisionomia e destinazione

(ville padronali con parco annesso, che, per esplicita am

missione della pubblica autorita, debbono essere totalmente

distrutte per far posto all'ampliamento dello stabilimento

della Soc. G-arrone) la norma applicata (art. 19 r. decreto

legge n. 1741 del 1933) non e quella idonea, in quanto non di semplice occupazione di suolo si tratta, ma di tras

formazione totale del bene, il quale perde le sue fondamen

tali, essenziali caratteristiche e la sua attuale funzione

economica. La durata dell'occupazione, anche se corri

spondente a quella della concessione, puõ non alterare la

fisionomia del bene ; ma se, attraverso la distruzione di

opere esistenti, il bene viene ad assolvere una funzione

economica completamente diversa, funzione che non po trebbe pih risorgere nel momento della restituzione al pro

prietario, allora si e fuori della ipotesi dell'occupazione. NV; vale richiamarsi all'ampio concetto di « suolo » dato

dalla giurisprudenza anteriore alia Costituzione, se e vero,

infatti, che l'espressione non va limitata al puro e semplice terreno, ma e comprensiva dei beni che su di esso insi

stono, b, altresi, vero che, quando il bene non soltanto viene

«occupato», ma, attraverso l'occupazione, viene total

mente trasformato, si ha non piii un'occupazione, ma un

oambiamento totale e definitivo della natura del bene :

in tal caso si viene a realizzare, attraverso l'occupazione, un fine amministrativo che, proprio in base al prinoipio costituzionale della garanzia della propriety, deve essere

perseguito soltanto mediante il procedimento espropriativo,

previa dichiarazione di pubblica utilitä dell'opera. Per gli esposti motivi il primo ricorso deve essere ac

colto per quanto di ragione, intendendõsi assorbita la do

manda di sospensione del provvedimento ministeriale im

pugnato, cbe viene annullato.

II decreto prefettizio impugnato col secondo ricorso e

viziato per illegittimitä derivata, poi che aveva per presup

posto il provvedimento ministeriale predetto. Per esattezza devesi tuttavia precisare che il secondo

ricorso era di per se inammissibile nella parte in cui inve

stiva il decreto prefettizio in quanto nominava il perito

per la stima dei beni da oceupare (atto preparatorio non

impugnabile ex se), ma non nella parte in cui lamentava

che nel decreto la durata dell'occupazione fosse determinata

in anni venti dalla data dello stesso auziehe dalla data di

inizio della concessione alla Societa Garrone (e piu preci samente dalla data di collaudo delle attrezzature 24 gen naio 1953) : tale censura era poi ovviamente fondata, avuto

riguardo al chiaro disposto dell'art. 19 piu volte citato.

Pertanto, per questa parte, il decreto prefettizio andava

comunque annullato per vizio proprio ; ma ora vien meno

per difetto del presupposto. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV; decisione 8 novembre 1961, n. 557 ; Pres.

C. Bozzi P., Est. Piga ; Rossi (Aw. Cuciniello) c. Pre

fetto di Verona e Ministero delle poste e telecomuni

cazioni (Aw. dello Stato Azzabiti), Soc. Forza elettrica

Valeggio sul Mineio (S.a.f.e.v.) (Aw. Seqtji, Aveese).

Telefono — Unee teleloniche — Servitü di passag

gio — Costituzione — Provvedimento prelettizio — IMormativa applicabilc (R. d. 11 dicembre 1933

n. 1775, t. u. sulle acque pubbliche e gli impianti elet

trioi, art. 116 ; r. d. 27 febbraio 1936 n. 645, codice po stale e delle telecomunicazioni, art. 180).

il illegittimo il deoreto con cui il prefetto impone una servitü

di passaggio di linea telefonica non destinata ad uso

pubblico, diohiarando di avvalersi dei poteri conferiti dal t. u. sulle acque e impianti elettrici e dalla legge sulle

espropriazioni per pubblico interesse, ai fini della costi

tuzione di servitk per Vesecuzione di opere di pubblico interesse e non giä del procedimento previsto dal codice

postale. (1)

La Sezione, eco. — Ai fini della valutazione della ecce

zione di inammissibilita del ricorso sul profilo della non

definitivita dell'atto impugnato, b necessario identificare

il provvedimento contro cui e stato proposto il ricorso.

E la qualificazione dell'atto deve avvenire attraverso

l'individuazione del potere coneretamente eseroitato.

Nella specie, il Prefetto di Verona ha imposto una ser

vitü dicbiarando, nell'atto stesso di imposizione, di avva

lersi dei poteri, cbe il t. u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e la

legge generale 25 giugno 1865 n. 2359 conferiscono all'Am

ministrazione ai fini della costituzione di servitü per l'ese

cuzione di un'opera di pubblico interesse. In una situazione

come questa, nella quale e la stessa Amministrazione cbe, nel suo provvedimento, indica il potere che ba inteso eser

citare, il giudice non puõ ebe prendere atto della volonta

dicbiarata e qualificare il provvedimento cosi come l'Am

ministrazione lo ba qualificato. Nella situazione di causa

ci si trova pertanto in presenza di un atto di imposizione di servitü per l'impianto di una linea telefonica di servizio, costituita ai sensi della legge generale sulla espropriazione e del t. u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Cade in tal modo l'eccezione preliminare di inammissi

bilitä sollevata sul profilo ehe la servitü era stata costituita

ai sensi della legge 27 febbraio 1936 n. 645, ma alio stesso

tempo risulta di tutta evidenza l'illegittimita cbe infirma

il provvedimento impugnato. Lamenta infatti il ricorrente cbe, in violazione della

legge, cbe specificamente attribuisce il potere di imporre servitü per l'impianto di linea telefonica, sia stata costi

tuita egualmente una servitü di linea telefonica e ciõ

nell'esercizio di potestä e secondo regole procedurali cbe coneernono fattispecie diverse ed autorizzano sia pure identiebe limitazioni del diritto di proprietä, ma in vista

di esigenze diverse.

Come si e accennato il motivo e fondato, in quanto il

principio stesso della tipicita degli atti amministrativi

esclude cbe l'Amministrazione possa, in vista di finalitä

di pubblico interesse, per la cui realizzazione b previsto uno speciale procedimento, avvalersi di altri procedimenti

(1) Per questioni varie sulla imposizione di servitü tele

fonica, cons. Trib. Napoli 4 luglio 1959, Foro it., Rep. 1959, voce Telefono, n. 2 ; Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 1955, n. 822, id., Rep. 1955, voce cit., n. 2 ; Cass. 19 ottobre 1954, n. 3854, id., Rep. 1954, voce cit., n. 3.

P. stato rawisato 1'eccesso di potere nell'applicazione di una norma di legge per un fine diverso da quello nella norma stessa stabilito (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 1960, n. 1100, id., Rep. 1960, voce Atto amministrativo, n. 143).

Circa le cause recondite di un provvedimento, vedi Cons. Stato, Sez. Y, 24 marzo 1956, n. 210 e 21 dicembre 1956, n. 1133, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 56, 57.

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239 PARTE TERZA 240

e quindi realizzare pubblici interessi, violando le norme clie

regolano l'azione dei pubblici poteri. No vale opporre in contrario che si sarebbe trattato

di un mero errore materiale, ooncernente la indicazione

delle leggi nel preambolo del provvedimento. La difesa del ricorrente ha egregiamente dimostrato

come nella specie, trattandosi di costituire l'impianto di

una linea telefonica non destinata ad uso pubblico, l'art. 180

del codice postale non avrebbe, forse, consentito 1'imposi zione della servitu ; e che il Prefetto ritenne di poter elu

dere le difficoltä, derivanti dalla mancanza di dichiara

zione di pubblica utility esercitando, realmente, i poteri di cui alPart. 116 t. u. delle leggi sulle acque.

Sembra infatti che la ragione del richiamo all'art. 116

t. u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici debba

ricercarsi nella intenzione, peraltro non chiaramente mani

festata, di far rientrare l'impianto della linea telefonica

tra le opere occorrenti all'esercizio di un elettrodotto

costituito dalla stessa Societä S.a.f.e.v. e per le quali la

dichiarazione di pubblica utility,, ai sensi dell'art. 33 t. u.

sulle acque, ö implicita nel decreto di concessione.

Ma non e il caso di scendere ad ulteriori particolari su tal punto, poiche quanto giä detto basta ai fini dell'ac

coglimento del ricorso.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione VI ; decisione 19 aprile 1961, n. 368 ; Pres. Stumpo

P., Est. Anelli ; Soc. valorizzazione idroterapia radioat

tivitä Ischia-Lacco (Aw. Sorrentino) c. Distretto

minerario di Napoli (Avv. dello Stato Simi) e Soc.

C.i.n.a.r.i.m.e. (Aw. Marocco).

Acque minerali — Permesso di ricerca — Provvedi

mento dell'ingegnere capo del distrelto rainc

rario — Definitivita (D. pres. 28 giugno 1955 n. 620, decentramanto dei servizi del Ministero dell'industria, art. 2).

Miniera e cava — Minerali radioattivi dell'Isola

d'Ischia — Riserva di rieerca a iavore di apposita societä — Acque termomineral! — Esclusione —

Ricerca — Preferenza a iavore della societä — In

sussistenza.

Miniera e cava — Permesso di ricerca -— Motiva

zione — Insullieienza — Fattispeeie.

II provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, ehe conceda o neghi il permesso di ricerca di acque ter mili e minerali, b definitivo. (1)

Fra i minerali radioattivi, la cwi ricerca ž dall'art. 5 della

legge 14 settembre 1941 n. 1069 riservata ad una istituenda societä a parteoipazione statale (ora Societä valorizzazione

idroterapia radioattivitä Ischia-Lacco), non possono com

prendersi anohe le acque termominerali ; pertanto, nella concorrenza di due domande di permessi di ricerca di tali acque, relative alia medesima zona dell'Isola d'Ischia, non compete preferenza alla predetta societä. (2)

il illegittimo il rilascio di permesso di ricerca mineraria

ad uno dei due aspiranti, quando non sia motivato in

ordine alle ragioni per cui I'assegnatario b stato preferito, ma, si limiti ad affermare che entrambi gli aspiranti

1 sono in possesso dei requisiti di capacitä tecnica e fi nanziaria. (3)

(1-3) La com.peten.za dell'ingegnere capo al rilascio di per messo di ricerca di minerali d'interesse locale, quali le acque minerali, e stata affermata dalla VI Sez. del Cons. Stato 14 novembre 1959, n. 822, Foro it., Eep. 1959, voce Miniera, n. 11.

Sulla ripartizione di competenza fra Ministro e ingegnere capo, ai sensi del decreto pres. 28 giugno 1955 n. 620, v. Sež. IX 9 gennaio 1957, n. 967, id., Rep. 1957, voce cit., n. 13.

Circa la comparazione fra aspiranti a permesso di ricerca ; mineraria, v. Cons. Stato, Sez. VI, 27 gennaio I960, n. 17, id., j

La Sezione, eoc. — Priva di fondamento e l'eccezione

preliminare sollevata dalla resistente Societa C.i.n.a.r.i.m.e.

per pretesa noa definitivitä dell'impugnato provvedimento

dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli, che alia predetta Societa ha accordato il permesso di ricerca

di aoque termominerali in localitä «S. Montano » del

Comune di Lacco Ameno.

Invero, per espressa disposizione dell'art. 5 r. decreto

29 luglio 1927 n. 1443, nel testo sostituito dall'art. 2 decreto

pres. 28 giugno 1955 n. 620, il provvedimento dell'ingegnere

capo del distretto minerario, che conceda o neghi il per messo di ricerca, e definitivo.

Di fronte al chiarissimo dettato legislativo, del tutto

inconferente si appalesa il richiamo fatto dalla resistente alia disciplina del provvedimento di concessione (per l'art. 5

dello stesso decreto pres. 28 giugno 1955 n. 620, atto non

definitivo), richiamo che non giova se non a constatare

come i due atti, separati ed a,utonomi, del permesso di

ricerca e della concessione mineraria, abbiano ricevuto dalla pifi recente legislazione, per ciõ che attiene al loro

carattere definitivo e non, una disciplina difforme (d'al tronde, tutt'altro che inesplicabile, nel quadro generale delle norme sul decentramento amministrativo, le quali hanno, in genere, preferito conservare tanto maggiore inge renza all'autorita centrale, quanto maggiore importanza, sul piano nazionale, hanno riconosciuto alia funzione

esercitata). Passando all'esame del merito, la Sezione rileva che il

primo motivo di ricorso non e fondato.

Denuucia con esso la ricorrente Societa valorizzazione

idroterapia radioattivita Ischia-Lacco (V.i.r.i.l.) la viola zione degli art. 1 e 5 legge 14 settembre 1941 n. 1069, che, secondo il suo assunto, le avrebbero riservato la zona di terreno per la quale e stato accordato alia Societa

C.i.n.a.r.i.m.e. l'anzidetto permesso di ricerca. Secondo la

ricorrente, nella concorrenza di due domande di permessi di ricerca di acque termominerali, relative alia medesima zona l'Amministrazione, in applicazione della legge spe ciale dianzi menzionata, derogativa delle norme generali contenute nella legge mineraria, avrebbe dovuto, indipen dentemente dall'applicazione dei criteri da quest'ultimo stabiliti, dare senz'altro la preferenza alia domanda della

ricorrente.

Va in contrario rilevato che nelle finalita elencate dall'art. 1 della eitata legge 14 settembre 1941 n. 1069

(ed in ispecie in quelle, cui la ricorrente si richiama, dello

«studio scientifico per la valorizzazione delle acque ter mali e delle sorgenti di gas e vapori » e della « ricerca e

sfruttamento di minerali radioattivi e loro derivati»), per il raggiungimento delle quali e stata dal successivo art. 5 accordata la menzionata riserva, non rientra la ricerca delle acque termominerali.

Giova, a tal proposito, sottolineare come la legislazione mineraria tenga distinti i due concetti di sostanza radioat tiva e di acqua minerale e termale.

Invero, l'art. 2 della legge mineraria (cit. r. decreto 29 luglio 1927 n. 1443, modificato dalla legge 7 novembre 1941 n. 1360), nel tracciare la classificazione delle varie sostanze minerali, considera distintamente, sia pure sotto la medesima lett. e), tre gruppi di sostanze ? 1) le sostanze radioattive; 2) le acque minerali e termali;

3) i vapori ed i gas.

Rep. 1960, voce cit., n. 12 ; 0 maggio 1956, n. 267, id., Rep. 1956, voce cit., n. 15, annotata da Negri, Domande in concorrenza

per permesso di ricerca, in Riv. dir. minerario, 1956, 254, e fra

aspiranti a permesso di ricerca di acqua termominerale, Sez. VI 30 dicembre 1959, n. 1025, Foro it., Rep. 1959, voce Acque minerali, n. 2.

V. pure Sez. VI 4 dicembre 1957, n. 925, id., Rep. 1957, voce cit., n. 4 ; 8 febbraio 1956, n. 100, id., Rep. 1956, voce cit., n. 1 e, in dottrina, Calsola.ro, In tema di coesistenza di piii concessioni minerarie e con particolare riferimento alle acque minerali, in Riv. dir. minerario, 1954, 21.

Sulla disciplina legislativa delle acque minerali, vedi Papal do, Acque minerali e stabilimenti termali, voce &e\\'Enciclope dia del diritto, I, Milano, 1958, pag. 450.

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