Sezione IV; decisione 8 novembre 1961, n. 557; Pres. C. Bozzi P., Est. Piga; Rossi (Avv.Cuciniello) c. Prefetto di Verona e Ministero delle poste e telecomunicazioni (Avv. dello StatoAzzariti), Soc. Forza elettrica Valeggio sul Mincio (S.a.f.e.v.) (Avv. Sequi, Avrese)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 237/238-239/240Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150564 .
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237 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 238
mento dia luogo ad una semplice occupazione, anche se
prolungata nel tempo, owero si risolva nel massimo sacri
fioio e pertanto dia vita, in ooncreto, ad una vera espro
priazione. Affinche si abbia una «occupazione» occorre, in altri termini, che il sacrificio del proprietario sia ricondu
cibile ad uno dei possibili modi, nei quali soltanto il bene
puõ essere utilizzato da altri senza che ne sia snaturata
l'essenza. Se cosi non fosse, allora bisognerebbe ricorrere
all'istituto dell'espropriazione cbe rappresenta l'unico mezzo
adeguato e consentito dalla norma costituzionale per la
realizzazione del fine pubblico che richiede il sacrificio
totale e permanente della propriety privata. In questo senso ha effettiva validity il precetto costitu
zionale che garantisce la propriety : la garantisce, cioõ, sostituendo alia perdita sostanziale del bene un giusto in
dennizzo, che e quello corrispondente all'espropriazione ot
tenuta per motivi di pubblico interesse, secondo un par ticolare procedimento che offre al proprietario i mezzi per difendere il proprio diritto e per pretendere la piena rein
tegrazione patrimoniale del pregiudizio economico subito.
Ora, quando, come nel caso concreto, Pimmobile viene
occupato per venti anni (e certamente oltre, per effetto
delle immancabili proroghe della concessione), e viene uti
lizzato, snaturandone l'attuale fisionomia e destinazione
(ville padronali con parco annesso, che, per esplicita am
missione della pubblica autorita, debbono essere totalmente
distrutte per far posto all'ampliamento dello stabilimento
della Soc. G-arrone) la norma applicata (art. 19 r. decreto
legge n. 1741 del 1933) non e quella idonea, in quanto non di semplice occupazione di suolo si tratta, ma di tras
formazione totale del bene, il quale perde le sue fondamen
tali, essenziali caratteristiche e la sua attuale funzione
economica. La durata dell'occupazione, anche se corri
spondente a quella della concessione, puõ non alterare la
fisionomia del bene ; ma se, attraverso la distruzione di
opere esistenti, il bene viene ad assolvere una funzione
economica completamente diversa, funzione che non po trebbe pih risorgere nel momento della restituzione al pro
prietario, allora si e fuori della ipotesi dell'occupazione. NV; vale richiamarsi all'ampio concetto di « suolo » dato
dalla giurisprudenza anteriore alia Costituzione, se e vero,
infatti, che l'espressione non va limitata al puro e semplice terreno, ma e comprensiva dei beni che su di esso insi
stono, b, altresi, vero che, quando il bene non soltanto viene
«occupato», ma, attraverso l'occupazione, viene total
mente trasformato, si ha non piii un'occupazione, ma un
oambiamento totale e definitivo della natura del bene :
in tal caso si viene a realizzare, attraverso l'occupazione, un fine amministrativo che, proprio in base al prinoipio costituzionale della garanzia della propriety, deve essere
perseguito soltanto mediante il procedimento espropriativo,
previa dichiarazione di pubblica utilitä dell'opera. Per gli esposti motivi il primo ricorso deve essere ac
colto per quanto di ragione, intendendõsi assorbita la do
manda di sospensione del provvedimento ministeriale im
pugnato, cbe viene annullato.
II decreto prefettizio impugnato col secondo ricorso e
viziato per illegittimitä derivata, poi che aveva per presup
posto il provvedimento ministeriale predetto. Per esattezza devesi tuttavia precisare che il secondo
ricorso era di per se inammissibile nella parte in cui inve
stiva il decreto prefettizio in quanto nominava il perito
per la stima dei beni da oceupare (atto preparatorio non
impugnabile ex se), ma non nella parte in cui lamentava
che nel decreto la durata dell'occupazione fosse determinata
in anni venti dalla data dello stesso auziehe dalla data di
inizio della concessione alla Societa Garrone (e piu preci samente dalla data di collaudo delle attrezzature 24 gen naio 1953) : tale censura era poi ovviamente fondata, avuto
riguardo al chiaro disposto dell'art. 19 piu volte citato.
Pertanto, per questa parte, il decreto prefettizio andava
comunque annullato per vizio proprio ; ma ora vien meno
per difetto del presupposto. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV; decisione 8 novembre 1961, n. 557 ; Pres.
C. Bozzi P., Est. Piga ; Rossi (Aw. Cuciniello) c. Pre
fetto di Verona e Ministero delle poste e telecomuni
cazioni (Aw. dello Stato Azzabiti), Soc. Forza elettrica
Valeggio sul Mineio (S.a.f.e.v.) (Aw. Seqtji, Aveese).
Telefono — Unee teleloniche — Servitü di passag
gio — Costituzione — Provvedimento prelettizio — IMormativa applicabilc (R. d. 11 dicembre 1933
n. 1775, t. u. sulle acque pubbliche e gli impianti elet
trioi, art. 116 ; r. d. 27 febbraio 1936 n. 645, codice po stale e delle telecomunicazioni, art. 180).
il illegittimo il deoreto con cui il prefetto impone una servitü
di passaggio di linea telefonica non destinata ad uso
pubblico, diohiarando di avvalersi dei poteri conferiti dal t. u. sulle acque e impianti elettrici e dalla legge sulle
espropriazioni per pubblico interesse, ai fini della costi
tuzione di servitk per Vesecuzione di opere di pubblico interesse e non giä del procedimento previsto dal codice
postale. (1)
La Sezione, eco. — Ai fini della valutazione della ecce
zione di inammissibilita del ricorso sul profilo della non
definitivita dell'atto impugnato, b necessario identificare
il provvedimento contro cui e stato proposto il ricorso.
E la qualificazione dell'atto deve avvenire attraverso
l'individuazione del potere coneretamente eseroitato.
Nella specie, il Prefetto di Verona ha imposto una ser
vitü dicbiarando, nell'atto stesso di imposizione, di avva
lersi dei poteri, cbe il t. u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e la
legge generale 25 giugno 1865 n. 2359 conferiscono all'Am
ministrazione ai fini della costituzione di servitü per l'ese
cuzione di un'opera di pubblico interesse. In una situazione
come questa, nella quale e la stessa Amministrazione cbe, nel suo provvedimento, indica il potere che ba inteso eser
citare, il giudice non puõ ebe prendere atto della volonta
dicbiarata e qualificare il provvedimento cosi come l'Am
ministrazione lo ba qualificato. Nella situazione di causa
ci si trova pertanto in presenza di un atto di imposizione di servitü per l'impianto di una linea telefonica di servizio, costituita ai sensi della legge generale sulla espropriazione e del t. u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.
Cade in tal modo l'eccezione preliminare di inammissi
bilitä sollevata sul profilo ehe la servitü era stata costituita
ai sensi della legge 27 febbraio 1936 n. 645, ma alio stesso
tempo risulta di tutta evidenza l'illegittimita cbe infirma
il provvedimento impugnato. Lamenta infatti il ricorrente cbe, in violazione della
legge, cbe specificamente attribuisce il potere di imporre servitü per l'impianto di linea telefonica, sia stata costi
tuita egualmente una servitü di linea telefonica e ciõ
nell'esercizio di potestä e secondo regole procedurali cbe coneernono fattispecie diverse ed autorizzano sia pure identiebe limitazioni del diritto di proprietä, ma in vista
di esigenze diverse.
Come si e accennato il motivo e fondato, in quanto il
principio stesso della tipicita degli atti amministrativi
esclude cbe l'Amministrazione possa, in vista di finalitä
di pubblico interesse, per la cui realizzazione b previsto uno speciale procedimento, avvalersi di altri procedimenti
(1) Per questioni varie sulla imposizione di servitü tele
fonica, cons. Trib. Napoli 4 luglio 1959, Foro it., Rep. 1959, voce Telefono, n. 2 ; Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 1955, n. 822, id., Rep. 1955, voce cit., n. 2 ; Cass. 19 ottobre 1954, n. 3854, id., Rep. 1954, voce cit., n. 3.
P. stato rawisato 1'eccesso di potere nell'applicazione di una norma di legge per un fine diverso da quello nella norma stessa stabilito (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 1960, n. 1100, id., Rep. 1960, voce Atto amministrativo, n. 143).
Circa le cause recondite di un provvedimento, vedi Cons. Stato, Sez. Y, 24 marzo 1956, n. 210 e 21 dicembre 1956, n. 1133, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 56, 57.
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239 PARTE TERZA 240
e quindi realizzare pubblici interessi, violando le norme clie
regolano l'azione dei pubblici poteri. No vale opporre in contrario che si sarebbe trattato
di un mero errore materiale, ooncernente la indicazione
delle leggi nel preambolo del provvedimento. La difesa del ricorrente ha egregiamente dimostrato
come nella specie, trattandosi di costituire l'impianto di
una linea telefonica non destinata ad uso pubblico, l'art. 180
del codice postale non avrebbe, forse, consentito 1'imposi zione della servitu ; e che il Prefetto ritenne di poter elu
dere le difficoltä, derivanti dalla mancanza di dichiara
zione di pubblica utility esercitando, realmente, i poteri di cui alPart. 116 t. u. delle leggi sulle acque.
Sembra infatti che la ragione del richiamo all'art. 116
t. u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici debba
ricercarsi nella intenzione, peraltro non chiaramente mani
festata, di far rientrare l'impianto della linea telefonica
tra le opere occorrenti all'esercizio di un elettrodotto
costituito dalla stessa Societä S.a.f.e.v. e per le quali la
dichiarazione di pubblica utility,, ai sensi dell'art. 33 t. u.
sulle acque, ö implicita nel decreto di concessione.
Ma non e il caso di scendere ad ulteriori particolari su tal punto, poiche quanto giä detto basta ai fini dell'ac
coglimento del ricorso.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione VI ; decisione 19 aprile 1961, n. 368 ; Pres. Stumpo
P., Est. Anelli ; Soc. valorizzazione idroterapia radioat
tivitä Ischia-Lacco (Aw. Sorrentino) c. Distretto
minerario di Napoli (Avv. dello Stato Simi) e Soc.
C.i.n.a.r.i.m.e. (Aw. Marocco).
Acque minerali — Permesso di ricerca — Provvedi
mento dell'ingegnere capo del distrelto rainc
rario — Definitivita (D. pres. 28 giugno 1955 n. 620, decentramanto dei servizi del Ministero dell'industria, art. 2).
Miniera e cava — Minerali radioattivi dell'Isola
d'Ischia — Riserva di rieerca a iavore di apposita societä — Acque termomineral! — Esclusione —
Ricerca — Preferenza a iavore della societä — In
sussistenza.
Miniera e cava — Permesso di ricerca -— Motiva
zione — Insullieienza — Fattispeeie.
II provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, ehe conceda o neghi il permesso di ricerca di acque ter mili e minerali, b definitivo. (1)
Fra i minerali radioattivi, la cwi ricerca ž dall'art. 5 della
legge 14 settembre 1941 n. 1069 riservata ad una istituenda societä a parteoipazione statale (ora Societä valorizzazione
idroterapia radioattivitä Ischia-Lacco), non possono com
prendersi anohe le acque termominerali ; pertanto, nella concorrenza di due domande di permessi di ricerca di tali acque, relative alia medesima zona dell'Isola d'Ischia, non compete preferenza alla predetta societä. (2)
il illegittimo il rilascio di permesso di ricerca mineraria
ad uno dei due aspiranti, quando non sia motivato in
ordine alle ragioni per cui I'assegnatario b stato preferito, ma, si limiti ad affermare che entrambi gli aspiranti
1 sono in possesso dei requisiti di capacitä tecnica e fi nanziaria. (3)
(1-3) La com.peten.za dell'ingegnere capo al rilascio di per messo di ricerca di minerali d'interesse locale, quali le acque minerali, e stata affermata dalla VI Sez. del Cons. Stato 14 novembre 1959, n. 822, Foro it., Eep. 1959, voce Miniera, n. 11.
Sulla ripartizione di competenza fra Ministro e ingegnere capo, ai sensi del decreto pres. 28 giugno 1955 n. 620, v. Sež. IX 9 gennaio 1957, n. 967, id., Rep. 1957, voce cit., n. 13.
Circa la comparazione fra aspiranti a permesso di ricerca ; mineraria, v. Cons. Stato, Sez. VI, 27 gennaio I960, n. 17, id., j
La Sezione, eoc. — Priva di fondamento e l'eccezione
preliminare sollevata dalla resistente Societa C.i.n.a.r.i.m.e.
per pretesa noa definitivitä dell'impugnato provvedimento
dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli, che alia predetta Societa ha accordato il permesso di ricerca
di aoque termominerali in localitä «S. Montano » del
Comune di Lacco Ameno.
Invero, per espressa disposizione dell'art. 5 r. decreto
29 luglio 1927 n. 1443, nel testo sostituito dall'art. 2 decreto
pres. 28 giugno 1955 n. 620, il provvedimento dell'ingegnere
capo del distretto minerario, che conceda o neghi il per messo di ricerca, e definitivo.
Di fronte al chiarissimo dettato legislativo, del tutto
inconferente si appalesa il richiamo fatto dalla resistente alia disciplina del provvedimento di concessione (per l'art. 5
dello stesso decreto pres. 28 giugno 1955 n. 620, atto non
definitivo), richiamo che non giova se non a constatare
come i due atti, separati ed a,utonomi, del permesso di
ricerca e della concessione mineraria, abbiano ricevuto dalla pifi recente legislazione, per ciõ che attiene al loro
carattere definitivo e non, una disciplina difforme (d'al tronde, tutt'altro che inesplicabile, nel quadro generale delle norme sul decentramento amministrativo, le quali hanno, in genere, preferito conservare tanto maggiore inge renza all'autorita centrale, quanto maggiore importanza, sul piano nazionale, hanno riconosciuto alia funzione
esercitata). Passando all'esame del merito, la Sezione rileva che il
primo motivo di ricorso non e fondato.
Denuucia con esso la ricorrente Societa valorizzazione
idroterapia radioattivita Ischia-Lacco (V.i.r.i.l.) la viola zione degli art. 1 e 5 legge 14 settembre 1941 n. 1069, che, secondo il suo assunto, le avrebbero riservato la zona di terreno per la quale e stato accordato alia Societa
C.i.n.a.r.i.m.e. l'anzidetto permesso di ricerca. Secondo la
ricorrente, nella concorrenza di due domande di permessi di ricerca di acque termominerali, relative alia medesima zona l'Amministrazione, in applicazione della legge spe ciale dianzi menzionata, derogativa delle norme generali contenute nella legge mineraria, avrebbe dovuto, indipen dentemente dall'applicazione dei criteri da quest'ultimo stabiliti, dare senz'altro la preferenza alia domanda della
ricorrente.
Va in contrario rilevato che nelle finalita elencate dall'art. 1 della eitata legge 14 settembre 1941 n. 1069
(ed in ispecie in quelle, cui la ricorrente si richiama, dello
«studio scientifico per la valorizzazione delle acque ter mali e delle sorgenti di gas e vapori » e della « ricerca e
sfruttamento di minerali radioattivi e loro derivati»), per il raggiungimento delle quali e stata dal successivo art. 5 accordata la menzionata riserva, non rientra la ricerca delle acque termominerali.
Giova, a tal proposito, sottolineare come la legislazione mineraria tenga distinti i due concetti di sostanza radioat tiva e di acqua minerale e termale.
Invero, l'art. 2 della legge mineraria (cit. r. decreto 29 luglio 1927 n. 1443, modificato dalla legge 7 novembre 1941 n. 1360), nel tracciare la classificazione delle varie sostanze minerali, considera distintamente, sia pure sotto la medesima lett. e), tre gruppi di sostanze ? 1) le sostanze radioattive; 2) le acque minerali e termali;
3) i vapori ed i gas.
Rep. 1960, voce cit., n. 12 ; 0 maggio 1956, n. 267, id., Rep. 1956, voce cit., n. 15, annotata da Negri, Domande in concorrenza
per permesso di ricerca, in Riv. dir. minerario, 1956, 254, e fra
aspiranti a permesso di ricerca di acqua termominerale, Sez. VI 30 dicembre 1959, n. 1025, Foro it., Rep. 1959, voce Acque minerali, n. 2.
V. pure Sez. VI 4 dicembre 1957, n. 925, id., Rep. 1957, voce cit., n. 4 ; 8 febbraio 1956, n. 100, id., Rep. 1956, voce cit., n. 1 e, in dottrina, Calsola.ro, In tema di coesistenza di piii concessioni minerarie e con particolare riferimento alle acque minerali, in Riv. dir. minerario, 1954, 21.
Sulla disciplina legislativa delle acque minerali, vedi Papal do, Acque minerali e stabilimenti termali, voce &e\\'Enciclope dia del diritto, I, Milano, 1958, pag. 450.
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