sezione IV; decisione 9 dicembre 2002, n. 6674; Pres. Salvatore, Est. Poli; Regione Molise (Avv.dello Stato Basilica) c. Comune di Bojano (Avv. Colalillo). Annulla Tar Molise 31 gennaio 2002, n.53Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 561/562-565/566Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198742 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
provato a seguito della specifica istruttoria disposta per accerta
re la sussistenza o meno della suddetta circostanza di fatto.
Invero, dai documenti depositati, anche in udienza (c.c.n.l. relativo agli addetti dell'industria della gomma, cavi elettrici ed
affini nonché industria delle materie plastiche; verbali di accor
do tra la r.s.u. e l'azienda ed accordo tra il consiglio di fabbrica
e l'azienda), risulta chiaramente quanto segue:
a) le previsioni del c.c.n.l. per i lavoratori dell'industria della
gomma e della plastica — ancorché non sembrino disciplinare
in maniera automatica e diretta il lavoro sulle ventiquattro ore
per cicli settimanali — consentono, tuttavia, di organizzare, ne
gli stabilimenti de quibus, il lavoro a ciclo continuo, quale scelta di specie dell'imprenditore, da concordare con le rappre sentanze sindacali;
b) tale scelta industriale di ricorrere al «ciclo continuo», spe cie nei reparti «recupero solventi» e «spalmatura» (maggior mente interessati dalla contestata ordinanza di bonifica acusti
ca), risulta effettuata soventemente, attraverso specifici accordi
sindacali tra azienda e parti sociali;
c) la mancanza di un tempestivo aggiornamento dei predetti accordi — il cui contenuto, peraltro, difficilmente potrebbe es
sere considerato obsoleto nel caso di specie — non induce a ri
tenere che il minimum di modalità di svolgimento del «ciclo
continuo» nei citati reparti estrusione e spalmatura non sia in
concreto sempre applicabile. Pertanto, ritiene il collegio che — contrariamente all'assunto
delle odierne parti controinteressate — gli impianti delle società
appellanti possono essere considerati a ciclo produttivo conti
nuo. Ne consegue che, ancorché privi del primo requisito con
templato nell'art. 2 d.m. 11 dicembre 1996 (impossibilità di in
terruzione dell'attività produttiva senza provocare danni all'im
pianto), gli stabilimenti in questione posseggono, comunque, il
secondo dei requisiti previsti dal citato art. 2 (applicazione nei
loro confronti dei contratti collettivi di lavoro sulle ventiquattro ore per cicli settimanali) e ciò li esonera — allo stato — dal ri
spetto dei limiti di inquinamento acustico, fissati dalla vigente normativa per la generalità degli altri impianti industriali ed in
particolare dal rispetto del criterio del «limite differenziale» fis
sato dai d.p.c.m. 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997.
3. - È evidente, poi, che, allorquando il comune interessato
avrà provveduto all'azzonamento acustico del territorio comu
nale, con l'adozione dell'apposito strumento necessario ad indi
viduare le eventuali aree sulle quali garantire un adeguato ab
battimento del rumore, la situazione de qua potrà essere valutata
e disciplinata in maniera diversa.
4. - Alla luce delle su esposte considerazioni, l'appello va ac
colto e, per l'effetto, va annullata l'impugnata sentenza.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 9 dicembre
2002, n. 6674; Pres. Salvatore, Est. Poli; Regione Molise
(Avv. dello Stato Basilica) c. Comune di Bojano (Avv. Co
lalillo). Annulla Tar Molise 31 gennaio 2002, n. 53.
Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere — Finanziamenti statali e comunitari — Assegnazione —
Principi generali dell'evidenza pubblica — Applicabilità. Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione —
Gara — Bando — Clausola espressa di esclusione — In
terpretazione più favorevole — Inapplicabilità (R.d. 23
maggio 1924 n. 827, regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, art. 75,
89).
Le gare a cui partecipano enti locali per vedersi assegnati dei
finanziamenti pubblici limitati, pur non rientrando in senso
proprio nella categoria delle procedure contrattuali ad evi
denza pubblica, devono essere governate dai medesimi prin
II Foro Italiano — 2003.
cipì generali (nella specie, si trattava di un progetto cofinan ziato dalla Comunità europea e dallo Stato italiano). (1)
Un'interpretazione finalistica, o comunque non esclusivamente
letterale, della disciplina della gara per l'aggiudicazione di
un contratto, è consentita quando l'amministrazione non ab
bia definito in modo puntuale le formalità e le modalità cui le
imprese devono conformarsi nel formulare le offerte, ovvero
quando non sia chiaro se l'inosservanza sia sanzionata con
l'esclusione dalla gara; al di fuori di tali casi il superamento dell'inosservanza implicherebbe un'indebita sostituzione del
giudice amministrativo all'amministrazione nella determina
zione dei requisiti dell' off erta, e si tradurrebbe in una disap
plicazione di atti, preclusa nel giudizio di legittimità. (2)
(1) Nulla in termini. La tematica dell'applicabilità dei principi dell'evidenza pubblica ai
procedimenti per l'attribuzione di sovvenzioni e finanziamenti prove nienti dall'Unione europea, affrontata dal Consiglio di Stato in questa decisione, presenta alcune analogie con l'istituto enunciato dall'art. 12 1. 7 agosto 1990 n. 241, concernente i finanziamenti pubblici, secondo cui l'attribuzione di contributi o di vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche è soggetta alla predeter minazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità a cui le stes se amministrazioni procedenti devono attenersi.
La necessità della predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità per la distribuzione di finanziamenti, sovvenzioni e sussidi
pubblici si ricollega all'intero sistema della 1. 241/90, la quale ha come
scopo quello di favorire al massimo la trasparenza dell'agire ammini
strativo, al fine di evitare attribuzioni incoerenti o arbitrarie (v. Cons.
Stato, ad. gen., 28 settembre 1995, n. 95/95, Foro it.. Rep. 1998, voce Atto amministrativo, n. 162).
L'amministrazione procedente, infatti, con l'emanazione di un bando si autolimita, causando negli operatori un affidamento circa il rispetto delle procedure ivi previste (Corte conti, sez. contr., 10 maggio 1993, n. 76, id., Rep. 1994, voce Trieste, n. 3); l'art. 12 può quindi essere ri tenuto una manifestazione dei principi di ragionevolezza, congruità ed efficienza dell'azione amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo
1999, n. 259, id., Rep. 1999, voce Economia nazionale, n. 44). Sull'art. 12 cit., nel senso che la concessione di contributi a istituti,
enti ed associazioni è subordinata alla predeterminazione ed alla pub blicazione dei criteri e delle modalità per la suddetta attribuzione, v. Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 31 agosto 1998, n. 163/98, ibid., voce Atto amministrativo, n. 123.
II tema della predeterminazione delle scelte amministrative e l'art. 12 1. 241/90 in particolare hanno attirato spesso l'attenzione della dottrina.
Si è evidenziato come il principio della predeterminazione dei criteri a cui attenersi nell'agire non abbia portata generale, ma sia piuttosto limitato ai «provvedimenti che attribuiscono vantaggi economici di
qualunque genere», e criticata la sua collocazione, affermando che sa rebbe stato meglio inserirlo nella parte relativa ai principi generali del l'azione amministrativa (A. Police, La predeterminazione delle deci sioni amministrative, Napoli, 1997, 168 ss.).
L'atto generale adottato a seguito dell'attività (discrezionale) con cui la pubblica amministrazione si autovincola diventa quindi parametro di
legittimità dei provvedimenti puntuali che si pronunziano in merito alle
singole richieste di beneficio economico, proponendosi come fonte prin cipale di regolazione dei rapporti concessori di sovvenzionamento (R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo, Roma-Bari, 2002, 72).
Per una visione complessiva dei limiti che l'amministrazione stessa si pone prima di fare scelte discrezionali, v. P.M. Vipiana, L'autolimite della pubblica amministrazione, Milano, 1990, la quale individua come
parametro giuridico al quale ricondurre il fondamento dell'autolimite il
principio di pari trattamento e di imparzialità dell'amministrazione, al l'interno del quale ricomprende anche il principio di uguaglianza (P.M. Vipiana, op. cit., 136 ss.).
Su tale argomento, v. anche I. Franco, Il nuovo procedimento ammi
nistrativo, Bologna, 1995, 196 ss.; G. Mele, Commento all'art. 12, in V. Italia-M. Bassani (a cura di), Procedimento amministrativo e di ritto di accesso ai documenti, Milano, 1995, 320 ss.; E. Balestra, L. 7
agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento ammi nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Capo III -
Partecipazione al procedimento amministrativo. Commento all'art. 12, in Nuove leggi civ., 1995, 67.
(2) In tema d'interpretazione dei bandi della pubblica amministra
zione, la giurisprudenza oscilla tra due posizioni: quella per cui i bandi vanno interpretati, qualora non chiari, in modo tale da ammettere il
maggior numero di concorrenti e favorire così una maggior possibilità di scelta alla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 6 marzo
2002, n. 1351, Foro it., Rep. 2002, voce Contratti della p.a., nn. 382, 427; 25 marzo 2002, n. 1695, ibid., voce Opere pubbliche, n. 339, e
Cons. Stato, 2002, I, 615; 3 ottobre 2002, n. 5215, ibid., 2113; sez. VI
28 ottobre 2002, n. 5898, ibid., 2333; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 12 lu
glio 2002, n. 611, Trib. amm. reg., 2002, I, 3037; Tar Sicilia, sez. II, 16
novembre 2001, n. 1551, ibid., 363) e quella secondo cui è invece ne
cessaria un'interpretazione il più possibile letterale delle clausole, an
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PARTE TERZA 564
Diritto. — 1. - L'appello è fondato e deve essere accolto.
2. - In fatto giova premettere quanto segue. 2.1. - La regione Molise — con deliberazioni giuntali del 7
novembre 2000, n. 1511 e 24 aprile 2001, n. 395 — approvava
il completamento della programmazione dei piani operativi re
gionali — Por — del Molise per il periodo 2000/2006, confer
mati dal comitato di sorveglianza comunitario nella seduta del 5
dicembre 2000.
2.2. - Con determinazione del direttore generale delle politi che agricole, alimentari e forestali — del 21 giugno 2001 — nel
presupposto esplicito dell'urgenza dell'attivazione delle proce dure per la realizzazione delle misure cofinanziate, venivano
approvati contestualmente più bandi per ciascuna misura (per un
totale di sei), fra cui quella n. 4.8 relativa allo «sviluppo e mi
glioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo
dell'agricoltura». Il bando era pubblicato nel Bollettino ufficiale del 30 giugno 2001.
2.3. - Al punto 9 del bando — rubricato «termini e modalità di
presentazione delle domande» — si richiedeva a pena di irrice
che a scapito del principio di massima partecipazione (Tar Sicilia, sez.
II, 21 febbraio 2002, n. 567, ibid., 1641). La prima posizione viene alla luce in particolar modo qualora le
clausole non comminino in modo inequivoco l'esclusione per l'inos servanza di determinate prescrizioni (Tar Lombardia, sez. Ili, 13 no vembre 2001, n. 7228, ibid., 147; v. anche Tar Marche 22 febbraio
2002, n. 208, ibid., 1512, il quale specifica che i motivi di esclusione di una gara pubblica devono essere espressamente previsti dal bando): in
questo caso infatti la legittimità dell'esclusione va valutata seguendo il c.d. criterio teleologico, o finalistico, alla stregua del quale l'esclusione
può essere operata solo nel momento in cui la prescrizione violata sia correlata al concreto interesse dell'amministrazione (Tar Calabria, sez.
I, 18 luglio 2002, n. 1865, ibid., 3632; Tar Lazio, sez. II, 3 aprile 2002, n. 2723, ibid., 1711; Tar Lombardia, sez. Ili, 4 aprile 2002, n. 1302, ibid., 1869). Le clausole ambigue andrebbero dunque interpretate in modo da tutelare l'affidamento degli interessati di buona fede (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2002, n. 3205, Foro it.. Rep. 2002, voce Con tratti della p.a., n. 310), consentendo un'esegesi non letterale qualora la pubblica amministrazione non abbia definito in modo puntuale ed analitico le formalità e le modalità cui le imprese devono conformarsi nel formulare le offerte, ovvero quando non sia chiaro se l'inosservanza sia sanzionata con l'esclusione dalla gara; al di fuori di tali casi il supe ramento dell'inosservanza non sarebbe consentito, dal momento che costituirebbe un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione
(Tar Puglia, sede Lecce, sez. I. 22 marzo 2002, n. 1300, Trib. amm.
reg., 2002,1, 2092). Le clausole del bando, che costituiscono lex specialis e alle quali oc
corre rigorosamente uniformarsi, devono essere comunque interpretate in modo da risultare coerenti, oltre che con la lettera, con la ratio che ne ha determinato la previsione, ratio che comprende l'applicazione del
principio della più ampia partecipazione (Tar Sicilia, sede Catania, sez.
I, 5 marzo 2002, n. 414, ibid., 2176; Tar Lombardia, sez. Ili, 4 aprile 2002, n. 1302, cit.), dal momento che interesse primario della pubblica amministrazione è quello di individuare il miglior contraente possibile (Tar Molise 26 novembre 2001, n. 569, ibid., 260).
Nel caso però le regole procedurali non abbiano natura meramente formale, ma siano poste a tutela della par condicio tra i concorrenti, la loro violazione comporta legittimamente l'esclusione dalla gara (Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2002, n. 3956, Cons. Stato, 2002,1, 1587).
La seconda posizione sostiene che vada escluso qualunque procedi mento ermeneutico in funzione integrativa delle clausole del bando, qualora allo scopo di evidenziare pretesi significati inespressi tale pro cedimento generi incertezza nell'applicazione (Tar Calabria, sez. II, 11
giugno 2002, n. 1634, Trib. amm. reg., 2002, I, 3198). L'interpretazio ne del bando di gara che conduce alla maggior partecipazione possibile degli aspiranti va ammessa soltanto nel momento in cui sussista un'ef fettiva incertezza interpretativa (Tar Toscana 31 maggio 2002, n. 1146, ibid., 2540; Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002. n. 5941, Foro it..
Rep. 2002, voce cit., n. 312, e Cons. Stato, 2002, I, 2355); nel caso in vece di un'esplicita e inequivoca clausola di esclusione il criterio te
leologico recede rispetto al criterio letterale (Cons, giust. amm. sic. 19
aprile 2002, n. 195, Foro it.. Rep. 2002, voce Opere pubbliche, n. 406, e Cons. Stato, 2002,1, 933).
Il problema si pone in modo evidente qualora il bando preveda delle clausole generali di esclusione per qualunque difformità dalle clausole del bando.
In questi casi la giurisprudenza è nel senso della legittimità dell'e sclusione dalla gara soltanto qualora l'omissione o l'irregolarità inci dano su elementi essenziali dell'offerta (Tar Veneto, sez. 1. 4 luglio 2002, n. 3261. Trib. amm. reg., 2002, I, 2960), o qualora l'addebito
imputabile al concorrente sia riconducibile a prescrizioni poste a tutela di interessi sostanziali della pubblica amministrazione, ovvero a salva
guardia della par condicio fra i partecipanti (Tar Sardegna 31 luglio 2002, n. 1195, ibid., 3671).
In materia, v., da ultimo. Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2002. n. 397, Foro it., 2003, III. 352, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 2003.
vibilità che 1 plichi contenenti le domande di finanziamento
avanzate dai comuni riportassero, oltre l'indicazione del mit
tente, la seguente dizione: domanda di finanziamento ai sensi
della misura 4.8 del Por Molise.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande era fis
sato al 30 agosto 2001.
2.4. - Il 17 agosto 2001 il comune di Bojano inoltrava do
manda di finanziamento per la sistemazione di una strada rurale.
2.5. - Il successivo 4 settembre, la regione Molise — assesso
rato alle politiche agricole — comunicava al comune appellato
che la domanda proposta doveva essere dichiarata irricevibile
per la mancata indicazione, sul plico contenente la domanda
stessa, della dizione: domanda di finanziamento ai sensi della
misura 4.8 del Por Molise. Si segnalava, nella medesima comu
nicazione, che il plico, a causa della mancata indicazione, era
stato aperto al protocollo dell'ufficio.
2.6. - In accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impu
gnata sentenza ha annullato il provvedimento regionale del 4
settembre 2001, nel presupposto che: a) la procedura in esame
non fosse assimilabile in toto a quelle di evidenza pubblica in
materia di contratti, trattandosi di selezione riservata esclusiva
mente ai comuni molisani, priva, dunque, dei caratteri della se
gretezza; b) la prescrizione contenuta nel punto 9 del bando po tesse essere interpretata teleologicamente come causa di mera
irregolarità e non di esclusione.
3. - In primo luogo la sezione osserva che la procedura com
petitiva cui ha preso parte il comune di Bojano, pur non rien
trando in senso proprio nella categoria delle procedure contrat
tuali di evidenza pubblica, debba essere governata dai medesimi
principi generali. Si tratta, in definitiva, di una gara cui partecipano enti pubbli
ci locali, per vedersi assegnate delle limitate risorse finanziarie, messe a disposizione dalla Comunità europea e cofinanziate
dallo Stato italiano, in un quadro di stringente rigore temporale e procedimentale, come sempre avviene con riferimento a risor
se comunitarie e pubbliche in generale. Sotto tale angolazione, a prescindere dall'esigenza di rispetta
re la segretezza delle offerte (caratteristica esclusa o attenuata
nella procedura selettiva in esame, perché le domande di parte
cipazione erano formulate da enti pubblici sulla base di proce dimenti accessibili da chiunque), il rispetto del principio gene ralissimo della par condicio fra gli enti concorrenti, deve co
munque ritenersi prevalente su quello della massima partecipa zione (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2002, n.
3590, Foro it., Rep. 2002, voce Contratti della p.a., n. 655). La controversia in esame, dunque, deve essere decisa facendo
applicazione dei consueti principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di contratti pubblici.
3.1. - La lex specialis della gara è quella che risulta dalle pre scrizioni contenute nel bando e nella lettera di invito, che addi
rittura prevalgono sul contenuto della delibera di indizione della
gara stessa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2001, n. 4572.
id., 2002, III, 120; 20 novembre 1998, n. 1619, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 205; sez. VI 4 marzo 1998, n. 241, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 160).
Il principio ermeneutico, invocato dalla difesa dell'appellato, secondo il quale in tema di contratti d'appalto, tra più interpre tazioni del bando di gara è da preferire quella che conduce alla
partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine
di consentire, nell'interesse pubblico una selezione più accurata
tra un ventaglio più ampio di offerte, è applicabile solo quando sussista un'effettiva incertezza interpretativa, e non quando la
lex specialis della gara sia univoca (come nel caso di specie), nel richiedere un certo adempimento a pena di esclusione (cfr., ex plurimis. Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2001, n. 4572, cit.; Cons, giust. amm. sic. 14 ottobre 1999, n. 538, id., Rep. 2000, voce cit., n. 144; Cons. Stato, sez. IV, n. 1619 del 1998, cit.; sez. VI 22 maggio 1998, n. 801, id., Rep. 1999, voce cit., n.
311). In materia di gare pubbliche, l'inosservanza delle prescrizioni
del bando o della lettera di invito circa le modalità di presenta zione delle offerte, implica l'esclusione dalla gara quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse del
l'amministrazione appaltante o poste a garanzia della par con dicio dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1619 del
1998, cit.; Cons, giust. amm. sic. 21 novembre 1997, n. 500, id..
Rep. 1998, voce cit., n. 249); ed anche se tali prescrizioni siano ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, purché pertinenti e congrue rispetto allo scopo perseguito (cfr. Cons, giust. amm.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
sic. 9 giugno 1998, n. 339, ibid., n. 176; Cons. Stato, sez. IV, n. 1619 del 1998, cit.).
Secondo altro, più severo indirizzo, deve reputarsi legittima la clausola di bando che preveda l'esclusione dalla gara nel caso
di incompletezza o irregolarità di qualunque dei documenti ri
chiesti, giacché la pubblica amministrazione non può sottrarsi alle conseguenze derivanti dal più rigoroso regime che essa
stessa ha prescelto, essendo irrilevante che la prescrizione non
risponda ad un interesse sostanziale dell'amministrazione.
Nel caso di specie, l'interesse compromesso in astratto in
connessione con la tutela del principio della par condicio (da valutarsi con giudizio prognostico ex ante, riferito cioè al mo
mento di predisposizione della clausola), è quello della spedi tezza dell'azione dell'amministrazione e del buon funziona mento dell'apparato organizzativo della regione Molise, chia
mato a fronteggiare alcune centinaia di domande di finanzia
mento relative a misure diverse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n.
4572 del 2001, cit.; 29 maggio 1998, n. 789, ibid., n. 406); ri guardo alle modalità per la trasmissione delle offerte all'ammi
nistrazione aggiudicatrice e rispetto al periodo intercorrente fra
la ricezione e il momento dell'apertura ufficiale delle buste, con
la formale cognizione e valutazione delle offerte stesse, cfr.
Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2001, n. 2479, id., Rep. 2001, vo
ce Giustizia amministrativa, nn. 618, 936, e voce Opere pubbli che, n. 365).
In generale, circa i poteri del giudice amministrativo nell'ap
prezzare lo scopo avuto di mira dalla stazione appaltante, si ne
ga che, in presenza di una comminatoria di esclusione della do
manda di partecipazione alla gara, il giudice possa procedere ad
un'autonoma valutazione della ragionevolezza della previsione al fine di verificarne la rispondenza ad un interesse effettivo
dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4572 del
2001, cit.; Cons, giust. amm. sic. n. 500 del 1997, cit.). In ogni caso, la clausola in questione non appare ictu oculi
imporre un onere sproporzionato rispetto agli scopi divisati
dalla regione, ovvero ex se eccessivamente gravoso, risolvendo
si in una mera apposizione, sull'esterno del plico contenente la
domanda di finanziamento, di una lineare e breve dicitura.
3.2. - Quanto all'ulteriore tesi sviluppata dall'appellato co
mune, secondo cui l'omissione in cui sarebbe incorso consiste
rebbe di una mera irregolarità documentale che l'amministra
zione, senza motivazione alcuna, avrebbe posto a base del
provvedimento impugnato, in violazione dei principi di corret
tezza, impedendo di riproporre una domanda regolare entro il
termine perentorio del 30 agosto 2001 (la comunicazione di e
sclusione è del 4 settembre 2001), essa non è proponibile, al
lorché tali irregolarità siano in contrasto con le espresse pre scrizioni del bando presidiate dalla comminatoria di esclusione
e non sia espressamente prevista la facoltà di regolarizzazione
(qui è flagrante e non contestata la violazione del bando, non
ché la mancanza della possibilità di regolarizzare un tale aspet to; cfr., explurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 4572 del 2001, cit.; sez. V 7 settembre 1995, n. 1277, id., Rep. 1996, voce Contrat
ti della p.a., n. 170). Tale condotta della regione avrebbe, infatti, surrettiziamente
introdotto, in violazione del principio della par condicio, un
meccanismo di regolarizzazione non previsto dal bando ma, an
zi, escluso dalla comminatoria di irricevibilità.
Un'interpretazione finalistica, o comunque non esclusiva
mente letterale, della disciplina della gara per l'aggiudicazione di un contratto è consentita, ed anzi è doverosa, quando l'am
ministrazione non abbia definito in modo puntuale ed analitico
le formalità e le modalità cui le imprese devono conformarsi nel
formulare le offerte, ovvero quando non sia chiaro se l'inosser
vanza sia sanzionata con l'esclusione dalla gara; al di fuori di
tali casi (come nella presente fattispecie), il superamento dell'i
nosservanza implicherebbe un'indebita sostituzione del giudice amministrativo all'amministrazione nella determinazione dei
requisiti dell'offerta, e si tradurrebbe in una disapplicazione di
atti, preclusa nel giudizio di legittimità (cfr., da ultimo, negli esatti termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 4572 del 2001, cit.; sez. V
19 febbraio 1998, n. 1253/97, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 169). 4. - Alla luce dei su esposti principi, devono essere pertanto
disattesi sia il primo motivo dell'originario ricorso che il secon
do, espressamente riproposto in sede di gravame dall'appellato, con cui si deduce l'irragionevolezza della previsione di irricevi
bilità e la violazione del principio di correttezza da parte della
regione Molise, per non aver consentito al comune di Bojano di
ripresentare tempestivamente una nuova regolare domanda di
finanziamento.
Il Foro Italiano — 2003.
CONSIGLIO DI STATO; commissione speciale pubblico im
piego; parere 22 aprile 2002, n. 507/2001; Pres. Salvatorf, Rei. De Nictolis; Min. economia.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Mansioni su
periori — Retribuzione (L. 11 luglio 1980 n. 312, nuovo as
setto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato, art. 115; d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, norme ge nerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am
ministrazioni pubbliche, art. 52).
L'art. 115 l. n. 312 del 1980, in conformità con la disciplina
generale della retribuzione delle mansioni superiori nel pub blico impiego ex art. 52, 4° comma, d.leg. n. 165 del 2001, va
interpretato nel senso che le stesse vanno retribuite per il pe riodo di «effettiva prestazione», con esclusione dei periodi in
cui il dipendente è assente per congedo ordinario o straordi
nario. (1)
Premesso e considerato. — 1. - Il ministero dell'economia e
delle finanze ha sottoposto al Consiglio di Stato in sede consul
tiva un quesito in ordine all'interpretazione ed applicazione del
l'art. 115 1. 11 luglio 1980 n. 312, relativo allo svolgimento di
mansioni superiori da parte del personale dei monopoli di Stato.
La questione è se le mansioni superiori debbano essere retri
buite solo per i giorni di effettivo svolgimento, o anche per i
giorni di assenza dal servizio per qualsiasi titolo.
Riferisce il ministero richiedente che il dipartimento della
funzione pubblica e il ministero del tesoro - ragioneria generale
dello Stato, interpellati sulla questione, hanno espresso il parere che le mansioni superiori possano essere retribuite solo per i
giorni in cui siano state effettivamente esercitate.
Tuttavia la terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto tre
ricorsi straordinari proposti da dipendenti dell'amministrazione
dei monopoli di Stato, ritenendo che la retribuzione per mansio
ni superiori compete anche durante i periodi di assenza dal ser
vizio, comportando l'adibizione a mansioni superiori una spe ciale responsabilità che permane anche durante l'assenza.
2. - La terza sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che il
quesito riguardi questioni di carattere generale in materia di
pubblico impiego, e ha sottoposto al presidente del consiglio di
Stato l'opportunità di deferire l'affare alla commissione spe ciale per il pubblico impiego.
Il presidente del Consiglio di Stato, con proprio decreto 27
febbraio 2002, ha deferito l'affare a questa commissione spe ciale.
3. - La questione di diritto, nel caso di specie riferita al per sonale dei monopoli di Stato, ma di carattere generale riguar dando tutti i pubblici impiegati, è quella delle modalità di retri
buzione delle mansioni superiori, ove ricorrano tutti i presuppo sti di diritto e di fatto per la loro retribuzione.
(1) Con il parere che si riporta, il Consiglio di Stato conferma il con solidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di criteri di calcolo delle differenze retributive spettanti in caso di svolgi mento di mansioni superiori. In base a siffatto indirizzo, affermatosi in
particolare nel comparto sanitario, mentre ai fini del calcolo della supe riore retribuzione vanno considerate le giornate di assenza per festività e riposi — in quanto eventi che non interrompono la necessaria conti nuità nell'espletamento delle mansioni — vanno, per contro, esclusi i
periodi di congedo ordinario e straordinario (cfr., ex multis, Cons. Sta
to, sez. V. 20 ottobre 2000, n. 5650, Foro it., Rep. 2001, voce Sani
tario, n. 273; 13 gennaio 1998, n. 70, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 94; 7
maggio 1996, n. 514, id., Rep. 1997, voce cit., n. 343; 11 dicembre
1995, n. 1684, id., Rep. 1996, voce cit., n. 128; Tar Lazio, sez. I, 19 ot tobre 1998, n. 3007, id., Rep. 2000, voce Impiegato dello Stato, n. 911).
Il Consiglio di Stato, nel provvedimento in rassegna, chiarisce più specificamente che mentre le festività e i riposi hanno la funzione isti tuzionale di garantire il riposo fisico e psichico del lavoratore e assu mono carattere di generalità per tutti i dipendenti, i periodi di congedo ordinario e straordinario interrompono il nesso di continuità del rap porto (e di corrispettività della retribuzione), posto che durante questi periodi «l'amministrazione deve provvedere all'assegnazione delle mansioni superiori ad un terzo dipendente rispetto al titolare e al sosti tuto assente», sul quale peraltro finisce per gravare interamente la
«speciale responsabilità connessa all'esercizio delle mansioni superio ri» durante i periodi di assenza del lavoratore sostituito «a cascata».
Da sottolineare, infine, l'ulteriore elemento interpretativo fornito dai
giudici amministrativi, ove sottolineano la conformità di tale interpre tazione al dato letterale ex art. 52, 4° comma, d.leg. n. 165 del 2001, che riconosce il diritto del dipendente al trattamento previsto per la
qualifica superiore in relazione al «periodo di effettiva prestazione».
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