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sezione IV; decisione 9 novembre 1985, n. 504; Pres. Paleologo, Est. Catricalà; Regione Lombardia...

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sezione IV; decisione 9 novembre 1985, n. 504; Pres. Paleologo, Est. Catricalà; Regione Lombardia (Avv. Giussani, Di Stefano) c. Commissione statale di controllo (Avv. dello Stato Bruno). Conferma T.A.R. Lombardia 13 febbraio 1979, n. 40 Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 3 (MARZO 1986), pp. 115/116-117/118 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180269 . Accessed: 28/06/2014 07:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.171 on Sat, 28 Jun 2014 07:33:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 9 novembre 1985, n. 504; Pres. Paleologo, Est. Catricalà; RegioneLombardia (Avv. Giussani, Di Stefano) c. Commissione statale di controllo (Avv. dello StatoBruno). Conferma T.A.R. Lombardia 13 febbraio 1979, n. 40Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 3 (MARZO 1986), pp. 115/116-117/118Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180269 .

Accessed: 28/06/2014 07:33

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PARTE TERZA

Per l'accertamento del grado di « insufficiente » coltivazione,

innanzi tutto, sono richiesti « elementi di comparazione » che

vanno previamente definiti da « commissioni provinciali » compo ste da esperti e da rappresentanti delle categorie professionali

interessate; dove questi elementi manchino (e tale è il caso della

regione Lazio, per concorde ammissione delle parti nel presente

giudizio) sembra evidente che un accertamento siffatto non è

possibile sicché un provvedimento di assegnazione che pretendes se assumere a suo fondamento un giudizio negativo circa l'inten

sità o il grado di utilizzazione del terreno da parte del proprieta rio (o di altro « avente diritto ») sarebbe per definizione illegitti mo. Si comprende quindi come sia irrilevante il fatto che il

tribunale abbia, in base alla risposta negativa data dal c.t.u. al

secondo quesito (concernente, appunto, l'accertamento della con

dizione di « sufficiente coltivazione » del fondo controverso),

ravvisato illegittimo, per carenza di istruttoria e di motivazione, il

provvedimento di concessione del terreno de quo alla cooperativa « Frangipane », in base ai rilievo che esso non appariva sorretto

da autonomi accertamenti atti ad evidenziare, nella situazione

concreta, elementi negativi identici o almeno equivalenti a quelli

presi in considerazione della norma.

In realtà, la legge non consente accertamenti discrezionali di

questo tipo (richiedendo, invece, la previa definizione — come

sopra si è visto — di elementi oggettivi di comparazione), sicché

gli accertamenti effettuati dalla commissione provinciale, quan

d'anche approfonditi ed esaurienti (del che, peraltro, non vi è

sicura prova agli atti), non sarebbero comunque idonei a sorreg

gere il provvedimento impugnato. Da tanto, si evince altresì che

una nuova consulenza sarebbe, sotto tale profilo, inutile, onde va

disattesa anche la richiesta istruttoria in via subordinata avanzata

dall'appellante cooperativa.

La controversia si incentra, perciò sul punto se il fondo

denominato « Prato Rotatore » possa o meno considerarsi « ab

bandonato », ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 1. n. 440/78.

Ora, però, emerge dalle risultanze probatorie che il Bargiacchi,

pur omettendo di praticare colture intensive sul terreno de quo,

10 ha tuttavia utilizzato secondo la sua naturale « vocazione », e

cioè lo ha adibito a pascolo di bestiame bovino « tolfatano », che

appartiene a una specie particolare, perché riesce a vivere in

condizioni difficili nutrendosi di « risorse foraggere » disdegnate

da altre specie di animali.

Sia o meno il Bargiacchi corresponsabile del degrado colturale

del fondo (degrado che tuttavia risale a molti anni addietro e

dipende anche da particolari condizioni ambientali, come ha

accertato il c.t.u. nominato dal T.A.R. in base a considerazioni

che non sono convincentemente contestate dagli attuali appellan

ti); è certo comunque che, per un verso, tale scarsa attitudine del

fondo a una coltura più intensiva risponde alle prevalenti caratte

ristiche di altri limitrofi terreni, e che, per altro verso, anche il

pascolo rientra tra le forme di utilizzazione produttiva dei terreni

agricoli (art. 2135 c.c.), sicché l'aver adibito il fondo « Rotatore »

a pascolo (o « parcheggio », secondo l'appellante cooperativa)

degli animali, ancorché nell'esercizio di attività strumentale per la

macellazione e la vendita delle carni da parte del Bargiacchi, è

circostanza di per sé idonea ad escludere lo stato di abbandono

previsto dalla norma ove manchino, come nella specie mancano,

diverse indicazioni nei piani o programmi di utilizzazione agraria

o forestale del territorio circostante.

In mancanza di tali piani o programmi — vale la pena di

sottolineare — soccorrono i generici criteri indicati dalla 1. 9

maggio 1975 n. 153, che non escludono, ma — al contrrario —

espressamente consentono forme di utilizzazione (dei terreni co

munque « non coltivati ») alternative alla « coltivazione » in senso

stretto, purché dirette al miglioramento delle strutture produttive

o addirittura, in direzione opposta, a realizzare il « rimboschimen

to e la difesa del suolo e dell'ambiente » (art. 1, lett. b, 1. n.

153/75: si vedano anche le disposizioni del titolo III della legge).

È chiaro che i criteri sottesi alla nuova disciplina legale della

materia incidono in notevole misura sulle discrezionali valutazioni

delle autorità preposte al governo del settore, ancorandole a

parametri obiettivi se non addirittura a preventive scelte di

carattere politico-programmatico. In mancanza degli uni e delle

altre, pertanto, deve escludersi il potere, in capo all'autorità

amministrativa, di sottrarre al proprietario (o, in sua vece, al

conduttore) l'uso del suolo che sia comunque preordinato ad una

attività produttiva nel settore agricolo, tanto più quando — come

nella specie risulta per il Bargiacchi — l'azienda agricola abbia

addirittura ottenuto positivi riconoscimenti in ambito comunitario.

La circostanza, poi, che il fondo de quo sia stato medio tempore

messo a coltura dalla cooperativa « Frangipane » con lusinghieri

risultati appare irrilevante ai fini della presente controversia,

11 Foro Italiano — 1986.

atteso che, da un lato, i finanziamenti pubblici erogati a tal fine

dalla regione impediscono di valutare l'effettivo grado di efficien

za produttiva che la impresa organizzata dalla stessa cooperativa sul terreno de quo avrebbe raggiunto in condizioni normali, e

che, per altro verso, la possibilità di utilizzazione del fondo per

colture più o meno intensive non potrebbe far presumere, quan d'anche fosse provata ex post, lo stato originario di abbandono,

costituente — come si è detto — l'unica condizione legale nella

specie configurabile per legittimare la sottrazione del terreno

all'« avente diritto ».

Discende da tutte le osservazioni che precedono che la gravata

sentenza, pur con le correzioni e le integrazioni della parte motiva ai sensi sopra esposti, merita di essere confermata, sicché

i due appelli principali devono essere respinti. (Omissis)

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 9 novembre

1985, n. 504; Pres. Paleologo, Est. Catricalà; Regione Lom

bardia (Avv. Giussani, Di Stefano) c. Commissione statale di

controllo (Avv. dello Stato Bruno). Conferma T.A.R. Lombar

dia 13 febbraio 1979, n. 40.

Giustizia amministrativa — Deliberazione regionale — Annulla

mento in sede di controllo — Invasione della competenza

statale — Ricorso — Difetto di giurisdizione amministrativa.

Sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso col

quale una regione impugna l'annullamento di una sua delibera

zione, da parte della competente commissione statale, con

l'affermazione che essa riguardava materia riservata alla compe

tenza dello Stato, anche se nel ricorso stesso viene contestata la

fondatezza della ricostruzione dei fatti operata in sede di

controllo. (1)

(1) La sentenza appellata è riassunta in Foro it., Rep. 1979, voci

Corte costituzionale, n. 32, e Regione, n. 230.

La decisione basa la declaratoria di difetto di giurisdizione del

giudice amministrativo sul ricorso della regione contro l'annullamento

di una propria deliberazione da parte della commissione statale di

controllo, sulla distinzione dalla contestazione sul corretto esercizio dei

poteri statali di controllo (sulla quale la giurisdizione, al contrario,

sussisterebbe), della « riappropriazione » regionale della denegata com

petenza, che la regione stessa potrebbe prospettare solo mediante

elevazione del conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

In questi termini, la decisione trova un precedente nella sentenza del

T.A.R. Veneto 24 luglio 1980, n. 686, id., Rep. 1981, voce Corte

costituzionale, n. 28, e Giustizia amministrativa, n. 77; e anche nella

decisione della sez. V del Consiglio di Stato 2 ottobre 1982, n. 699,

id., Rep. 1983, voce Giustiza amministrativa, n. 81.

Ma in giurisprudenza è individuabile anche un altro e meno

restrittivo orientamento, secondo il quale il giudice amministrativo non

difetta di giurisdizione neppure sul ricorso che la regione gli presenta,

contro un atto statale per gli stessi motivi per cui poteva sollevare

conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, e che ha

preferito non proporre: Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 1979, n.

732, id., 1981, III, 446, con nota di richiami di precedenti in ambedue

i sensi. E, più specificamente, T.A.R. Toscana 28 dicembre 1984, n.

1990, id., 1986, III, 24, con nota di richiami, ha ammesso la propria

giurisdizione sul ricorso presentato dalla regione, contro l'annulla

mento di una propria deliberazione da parte della commissione statale

di controllo, basato sulla incompetenza regionale in materia.

Va sottolineato che la decisione ora riportata ha negato la giurisdi zione del giudice amministrativo sul ricorso della regione, malgrado che questa non contestasse la riserva all'amministrazione statale « del

l'aggiornamento del personale statale della scuola », per la quale era

motivato l'annullamento della sua deliberazione da parte della commis sione di controllo; ma affermasse che questa deliberazione, in concre

to, non rientrasse in tale materia. In ogni caso, il giudice amministrativo non difetta di giurisdizione

sul ricorso che investe questioni di riparto di competenza tra ammi nistrazione statale e regionale, il quale sia proposto da un soggetto

privato, e comunque non legittimato a sollevare conflitto di attribuzio ni davanti alla Corte costituzionale: T.A.R. Piemonte 16 novembre

1982, n. 831, id., Rep. 1983, voce Regione, n. 197. E T.A.R. Toscana 6 novembre 1980, n. 993, id., Rep. 1981, voce Giustizia amministrati

va, n. 760, nel caso di contemporanea pendenza del giudizio ammini strativo iniziato da un soggetto del genere, e del conflitto di attribu zioni sollevato dalla regione, limita la sospendibilità del primo in attesa dell'esito del secondo, alla sola ipotesi di identità dell'atto

impugnato nella due sedi. Il problema dell'interferenza col giudizio costituzionale per conflitto di

attribuzioni si pone anche per i giudizi davanti ai giudici ordinari: App. Venezia 21 gennaio 1982, id., Rep. 1983, voce Regione, n. 341, ha affermato che la domanda della regione volta ad affermare

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Diritto. — I. - Al fine di stabilire se la presente controversia

appartenga alla giurisdizione di questo consiglio, ovvero integri gli estremi del conflitto di giurisdizione, occorre esaminare sia la

natura dei motivi d'impugnazione, sia il contenuto del provvedi mento impugnato. Quest'ultimo consiste nell'annullamento, opera to dalla commissione di controllo, della delibera regionale di riconoscimento del libero corso di formazione sull'educazione alla

sessualità per insegnanti della scuola dell'obbligo e i genitori nella gestione sociale della scuola. Motivazione dell'atto di con

trollo negativo è la seguente: « l'aggiornamento del personale statale della scuola è riservato allo Stato e iniziative del genere non rientrano nella competenza regionale ». Siffatta motivazione

integra di per sé un'ipotesi di conflitto, poiché esse nega l'esisten

za dell'attribuzione di potere ad un ente (la regione) e la

rivendica ad altro, lo Stato, del quale la commissione è organo. L'atto impugnato ha dunque valore di vindicatio potestatis, che,

per sua natura, è idonea a porre in essere ragioni di turbativa di

competenza costituzionali, se comporti l'invasione della sfera di

competenza di altro ente.

II. - Di fronte alla presunta invasione, la regione ha reagito con ricorso al T.A.R. adducendo, tra gli altri motivi, il travisa mento dei fatti. La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che vi è giurisdizione del Consiglio di Stato a conoscere delle

controversie sugli atti di annullamento dei provvedimenti regiona li allorché la regione contesti il corretto esercizio del potere di

controllo; spetta invece alla Corte costituzionale di conoscere della domanda giurisdizionale tendente alla « riappropriazione »

della denegata competenza. La richiesta di annullamento di que sto ultimo tipo ben può essere profilata sotto forma di vizio dell'atto impugnato, ma la prospettazione che la parte dia al

motivo di ricorso non esime il giudice da un'approfondita analisi, nel concreto, della reale natura della domanda. Nel caso di specie i due profili del motivo intitolato « travisamento dei fatti » non

tendevano a denunziare un errore di fatto che avrebbe determi nato la commissione all'annullamento, ma, viceversa, ad accredi

tare un'interpretazione dei fatti, tale da far ricomprendere la

materia nella competenza regionale. La controversia, quindi, non si sottrae alla competenza della

Corte costituzionale, posto che il conflitto di attribuzione non

può essere risolto prescindendo dalla interpretazione dei fatti, oltre che dalle situazioni di diritto.

III. - In conclusione la fattispecie integra un caso paradigmati co di conflitto, in quanto l'atto impugnato si basa sulla motiva zione di un'asserita invasione di sfera di competenza statale e tutti i motivi di ricorso in primo grado sono rivolti a far valere la denegata attribuzione istituzionale del potere esercitato. La

sentenza impugnata deve essere confermata. (Omissis)

l'infondatezza della pretesa del ministro delle finanze di riservare a sé il potere di accertare quali siano i tributi regionali propri, concreta un conflitto di attribuzioni riservato alla Corte costituzionale.

In dottrina, Serges, Giudizio amministrativo e conflitto di attribu zioni fra Stato e regione, in Dir. e società, 1981, 635.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 26 settembre

1985, n. 475; Pres. Quartulli, Est. Camera; Parmentola

(Avv. De Lucia) c. E.n.p.a.s. (Avv. dello Stato Polizzi).

Conferma T.A.R. Campania, sede Salerno, 5 agosto 1982, n. 170.

Impiegato dello Stato e pubblico — Buonuscita E.n.p.a.s. —

Indennità integrativa speciale — Computabilità — Esclusione

(L. 27 maggio 1959 n. 324, miglioramenti economici al persona

le statale in attività e in quiescenza, art. 1; 1. 3 marzo 1960 n.

185, modifica della 1. 27 maggio 1959 n. 324, art. 1; d.p.r. 29

dicembre 1973 n. 1032, t.u. delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello

Stato, art. 38; 1. 20 marzo 1980 n. 75, proroga del termine

previsto dall'art. 1 1. 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di

trattamento economico del personale civile e militare dello Stato

in servizio e in quiescenza; norme in materia di computo della

tredicesima mensilità e di riliquidazione della indennità di

buonuscita e norme di attuazione e interpretazione dell'art. 6 1.

29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi

al fondo sociale e riapertura dei termini per l'opzione, art. 2).

Il Foro Italiano — 1986.

L'indennità integrativa speciale non entra a far parte della base

retributiva alla quale commisurare l'indennità di buonuscita che

l'E.n.p.a.s. deve corrispondere al dipendente statale cessato dal

servizio. (1)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; sezione III; sentenza 6 novembre 1985, n. 1764; Pres. Fe

lici, Est. Moschini; Fabbietti (Avv. Moricca) c. I.n.p.s. (Aw.

Sacerdoti, Gorga).

Impiegato dello Stato e pubblico — Buonuscita I.n.p.s. — Inden nità integrativa speciale — Computabilità (L. 27 maggio 1959

n. 324, art. 1, 2; 1. 20 marzo 1975 n. 70, disposizioni sul

riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del

personale dipendente, art. 13, 26; 1. 3 giugno 1975 n. 160, norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale, art. 22; d.p.r. 26 maggio 1976 n. 411, disciplina del rapporto di lavoro del personale

degli enti pubblici di cui alla 1. 20 marzo 1975 n. 70, art. 25;

d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, norme per l'applicazione della

indennità di contingenza, art. 2; 1. 31 marzo 1977 n. 91, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio 1977

n. 12, art. 1; 1. 7 luglio 1980 n. 299, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980 n. 153, concernente norme

per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980, art. 3; 1. 29 maggio 1982 n. 297, disciplina del trattamen

to di fine rapporto e norme in materia pensionistica, art. 4; 1.

29 marzo 1983 n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego, art.

4).

L'indennità integrativa speciale deve essere computata dall'I.n.p.s. al fine di determinare l'ammontare dell'indennità di buonuscita

che deve corrispondere ai propri dipendenti cessati dal servi

zio. (2)

(1-2) Si accentua il contrasto nella giurisprudenza che affronta il

problema della computabilità o meno della indennità integrativa specia le nella determinazione dell'ammontare delle indennità di buonuscita,

anzianità, fine servizio e simili, spettanti ai pubblici dipendenti all'atto della loro cessazione dal servizio.

Per la soluzione negativa, ora riaffermata dalla riportata decisione del Consiglio di Stato, si era già espresso T.A.R. Campania, sez. I, 18 ottobre 1983, n. 1019, ugualmente in riferimento alla indennità di buonuscita corrisposta dall'E.n.p.a.s., Foro it., 1985, III, 78, con nota di richiami; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 1985, n. 602, Cons. Stato, 1985, I, 1481, sempre in riferimento a detta indennità, e 3 aprile 1985, n. 121, ibid., 441, in riferimento alla indennità di anzianità spettante ai dipendenti del l'I.n.a.d.e.l.; nonché T.A.R. Liguria 15 luglio 1985, n. 455, Trib. amm. reg., 1985, I, 2867, e T.A.R. Lazio, sez. III, 30 marzo 1985, ibid., 1201, entrambe in riferimento alla indennità di buonuscita E.n.p.a.s., che però hanno dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità della relativa normativa.

iPer la soluzione positiva, ora ribadita, v. T.AjR. Lazio, sez. III, 24 luglio 1984, n. 382, Foro it., 1985, III, 267, con no ta di Verrienti, con ampi richiami giurisprudenziali, in riferi mento all'indennità di buonuscita spettante al dipendente dell'I.n.p.s.; a tali richiami, adde, successivamente, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, sez. Ili, 14 novembre il984, n. 580, Trib. amm. reg., 1984, I, 3606, in riferimento al trattamento di quiescenza dei

dipendenti dell'I.n.a.i.l.; nonché T.A.R. Toscana 22 giugno 1985, n. 597, id. 1985, I, 2909, in riferimento alla indennità di buonuscita dell'E.n.p.a.s. Tutte queste pronunce, poi, meno l'ultima, esplicitamente richiamano l'applicabilità ai casi decisi della limitazione temporale prevista dagli art. 1 e 2 d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, norme per l'applicazione della indennità di contingenza nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dall'art. 1 della relativa legge di conversione 31 marzo 1977 n. 91; su questo penultimo punto, cfr. anche T.A.R. Valle d'Aosta 25 maggio 1985, n. 48, ibid., 2216, che ha affermato che tale limitazione temporale non è applicabile per la determinazione dell'in dennità di fine servizio spettante ai dipendenti di una regione a statuto speciale come la Valle d'Aosta, per la quale è presupposta comunque la computabilità dell'indennità integrativa speciale, ma in base a legge regionale.

Per altri riferimenti sulla natura della indennità integrativa speciale, Corte cost. 6 dicembre 1984, n. 227, Foro it., 1985, I, 1615, con nota di richiami, che ha negato l'incostituzionalità della normativa che consente che essa concorra a formare il reddito complessivo netto, ai fini della determinazione delle aliquote a questo applicabili, e che non la esenta dal prelievo d'imposta. Cfr. anche T.A.R. Lazio, sez. I, 31 maggio 1984, Trib. amm. reg., 1984, I, 1948, che ha dichiarato la illegittimità del pignoramento esattoriale anche di tale indennità spet

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