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sezione IV; ordinanza 10 luglio 2001, n. 3868; Pres. Trotta, Est. Saltelli; Accorinti (Avv. De...

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sezione IV; ordinanza 10 luglio 2001, n. 3868; Pres. Trotta, Est. Saltelli; Accorinti (Avv. De Virgilio Vincenti) c. Min. giustizia (Avv. dello Stato Palmieri). Conferma Tar Lazio, sez. I, ord. n. 2368 del 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 12 (DICEMBRE 2001), pp. 545/546-549/550 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196801 . Accessed: 28/06/2014 08:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.81 on Sat, 28 Jun 2014 08:42:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; ordinanza 10 luglio 2001, n. 3868; Pres. Trotta, Est. Saltelli; Accorinti (Avv. DeVirgilio Vincenti) c. Min. giustizia (Avv. dello Stato Palmieri). Conferma Tar Lazio, sez. I, ord.n. 2368 del 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 12 (DICEMBRE 2001), pp. 545/546-549/550Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196801 .

Accessed: 28/06/2014 08:42

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545 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 546

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; ordinanza 10 luglio 2001, n. 3868; Pres. Trotta, Est. Saltelli; Accorinti (Avv. De Virgilio Vincenti) c. Min. giustizia (Avv. dello Stato

Palmieri). Conferma Tar Lazio, sez■ I, ord. n. 2368 del 2001.

CONSIGLIO DI STATO;

Concorso a pubblico impiego — Elaborati scritti — Criteri di valutazione — Motivazione — Indicazione del voto —

Fattispecie. Ordinamento giudiziario — Concorso per uditore giudizia

rio — Predeterminazione dei criteri di valutazione per le

singole prove — Esclusione.

Le valutazioni degli elaborati di un concorso pubblico da parte della commissione di esame sono sufficientemente motivate

con l'indicazione del voto o con l'affermazione della non

sufficienza (fattispecie relativa ad un concorso per uditore

giudiziario). (1) La commissione giudicatrice di un concorso per uditore giudi

ziario non è tenuta a fissare i criteri di valutazione del merito

di ogni singola prova, essendo la valutazione espressione notoriamente di ampia discrezionalità tecnica. (2)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO; sezione I; sentenza 27 luglio 2001, n. 6825; Pres.

Schinaia, Est. Gaviano; lovino (Avv. Scoca, Iovino) c. Min.

giustizia (Avv. dello Stato Palmieri) e altro.

Ordinamento giudiziario — Concorso per uditore giudizia rio — Criteri di valutazione predeterminati per le singole prove —

Predisposizione in maniera non rituale — Invali

dità dei giudizi — Fattispecie.

Sono invalidi, e devono quindi essere annullati, i giudizi della

commissione giudicatrice di un concorso per uditore giudi ziario, la quale, dopo essersi impegnata ad elaborare per

ogni materia di esame paradigmi tali da fornire ai commissa

ri un affidabile supporto per la correzione dei compiti e la

formulazione dei giudizi, lo faccia attraverso atti non giuridi camente imputabili alla commissione ed astrattamente censu

rabili anche dal punto di vista dei loro contenuti intrinseci

(nella specie, il tribunale ha ritenuto che le prove debbano

essere sottoposte ad una nuova valutazione da parte della

medesima commissione, precisando che le nuove valutazioni

degli elaborati dovranno essere motivate in forma discorsiva

e che le sottocommissioni dovranno essere tutte effettivamente

presiedute dal presidente titolare della commissione). (3)

(1) Per riferimenti alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi in ordine alla sufficienza o meno, per potersi dire assolto l'obbligo di motivazione, dell'indicazione del punteggio assegnato alle singole prove scritte, v. Corte cost., ord. 6 luglio 2001, n.

233, G.U., la s.s., n. 27 del 2001, e ord. 3 novembre 2000, n. 466, Foro

it., 2001, I, 757, con nota di richiami, che hanno dichiarato manifesta mente inammissibile, in quanto tendente impropriamente ad ottenere un avallo di una determinata interpretazione della disposizione impugnata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 1. 7 agosto 1990 n.

241, nella parte in cui escluderebbe l'obbligo di motivazione per i giu dizi sulle prove scritte di un esame di abilitazione all'esercizio di atti vità professionale (nella specie, di avvocato), ritenendo sufficiente il

giudizio espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio. Per una connessione tra l'utilizzo della valutazione espressa in un

voto e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, v. Tar

Puglia, sede Lecce, sez. Il, 14 giugno 1996, n. 510, id., Rep. 1997, voce

Concorso a pubblico impiego, n. 185, secondo cui la possibilità di uti

lizzare nelle procedure concorsuali, per la valutazione delle prove scritte d'esame, il punteggio in luogo della motivazione specifica di

pende dal livello di predeterminazione dei criteri di valutazione, nel

senso che l'espressione del solo voto può ritenersi sufficiente solo nel

caso in cui i detti criteri risultino predeterminati in modo rigido. (2-3) Nel senso che la predeterminazione dei criteri di valutazione

delle prove scritte (e non dei titoli) di un concorso non può essere con

siderata elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedu ra concorsuale, trattandosi di attività riservata alla discrezionalità del

l'amministrazione, rispetto alla quale il sindacato di legittimità è estre

mamente ristretto, per cui la mancanza di tali criteri non può di per sé

Il Foro Italiano — 2001 — Parte III-20.

I

Rilevato che l'appello non sembra assistito prima facie dal

necessario fumus boni iuris, in quanto:

a) stante la natura impugnatoria del giudizio amministrativo

di legittimità, le censure rivolte avverso l'asserita variazione

della traccia del tema di civile e del criterio di «compensazione» enunciato dalla commissione di concorso, quale criterio di va

lutazione delle prove, sembrano inammissibili per carenza di

comportare l'illegittimità del concorso, quando i giudizi espressi per i

singoli candidati non presentino comunque aspetti d'irrazionalità e di violazione della par condicio, v. Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2000, n.

5229, Foro it., Rep. 2000, voce Concorso a pubblico impiego, n. 167. Lo stesso Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 1991, n. 604 (id.. Rep. 1991, voce cit., n. 90) ha ritenuto che tuttavia, qualora la commissione giudi catrice rilevi la necessità, per procedere ad una correzione equanime degli elaborati, di individuare i criteri valutativi, così autolimitando i

propri poteri col darsi una regola di comportamento, è illegittima poi la mancata predeterminazione dei criteri medesimi, in mancanza di una revoca della precedente determinazione, con conseguente illegittimità dell'intero procedimento successivo. In senso analogo, v. Tar Calabria 15 maggio 1998, n. 403, id., Rep. 2000, voce Sanitario, n. 254, secondo cui la predeterminazione dei criteri valutativi dei quali non si faccia,

poi, autonoma e specifica applicazione, sia pure sommariamente, con

riferimento, debitamente esplicito, ai singoli tìtoli e alle varie pubblica zioni esibiti dai concorrenti non vale a soddisfare in prescritta condi

zione, specie per quanto riguarda le pubblicazioni, di adeguata motiva zione.

In tema di predeterminazione dei criteri di massima per la valutazio ne dei titoli e/o degli elaborati in un pubblico concorso, v. pure Cons.

Stato, sez. VI, 24 ottobre 2000, n. 5682, ibid., voce Concorso a pubbli co impiego, n. 130, e 23 novembre 1994, n. 1687, id., Rep. 1994, voce

cit., n. 115, secondo cui la commissione giudicatrice dispone in propo sito di ampia discrezionalità, sicché può legittimamente provvedere mediante recepimento formale ed espresso di parametri elaborati da

terzi; Tar Calabria 7 giugno 1999, n. 747, id., Rep. 2000, voce cit., n.

136, e Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 1984, n. 631, id., Rep. 1985, voce cit., n. 46, secondo cui, in sede di concorso per titoli ed esami, la

determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli va fatta nella prima seduta della commissione esaminatrice al fine di ga rantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la co

gnizione dei titoli posseduti dai concorrenti suggerisca la predisposi zione di criteri non obiettivi; Tar Calabria 26 aprile 1996, n. 342 e Cons, giust. amra. sic. 2 novembre 1992, n. 333, id., Rep. 1996, voce

cit., n. 119, e id., Rep. 1993, voce cit., n. 94; Trga Trentino-Alto Adige, sez. Bolzano, 20 agosto 1991. n. 114, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 152, secondo cui la predeterminazione dei criteri di massima spetta alla commissione giudicatrice e non all'amministrazione che ha bandito il

concorso; Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 1989, n. 647, id.. Rep. 1989, voce cit., n. 108; Cons, giust. amm. sic. 30 maggio 1988, n. 97, id.,

Rep. 1988, voce cit., n. 58; Cons. Stato, sez. VI, 2 giugno 1987, n. 354,

id.. Rep. 1987, voce cit., n. 74, e sez. V 3 ottobre 1984, n. 690, id., Rep. 1984, voce cit., n. 53, secondo cui le commissioni giudicatrici dei pub blici concorsi dispongono di un'ampia discrezionalità in sede di prede terminazione dei criteri di massima, che può essere censurata, in sede

di legittimità, soltanto per il vizio di eccesso di potere sotto il profilo

dell'illogicità e contraddittorietà manifeste; Tar Sicilia, sez. II, 13 feb braio 1989, n. 56, id., Rep. 1989, voce Sicilia, n. 93, secondo cui ille

gittimamente un comune, a seguito di concorso per titoli indetto per l'assunzione di tecnici ai sensi dell'art. 14 1. reg. Sicilia 26/86, formula la graduatoria senza la previa predeterminazione dei criteri da utilizzare

per la valutazione dei titoli astrattamente indicati nella delibera d'indi zione del concorso e nel relativo bando.

Per l'inapplicabilità ai concorsi universitari per posti di docenza di ruolo della necessaria predeterminazione di criteri di massima da parte della commissione giudicatrice, v. Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2000, n. 1940, id., Rep. 2000, voce Istruzione pubblica, n. 250; 3 novembre

1999, n. 1702, ibid., n. 257; Tar Lazio, sez. III, 22 febbraio 1999, n.

395, ibid., n. 260; Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 1989, n. 5, id., 1990, III, 16, con nota di richiami.

Nel senso che la rinnovazione delle operazioni concorsuali inerenti

alla valutazione dei titoli prodotti dai candidati, per ragioni attinenti al

l'omessa predeterminazione dei criteri di massima, non può far carico

all'originaria commissione giudicatrice, la cui composizione deve esse

re quindi rideterminata, v. Tar Umbria 25 maggio 1993, n. 220, id.,

Rep. 1994, voce Concorso a pubblico impiego, n. 118. Secondo Tar

Lombardia, sez. III, 24 marzo 1993, n. 234, id., Rep. 1993, voce cit., n.

116. la rinnovazione integrale della procedura concorsuale comporta una nuova predeterminazione dei criteri di massima, cui non possono

provvedere i componenti della precedente commissione, che hanno già

assoggettato a concreta valutazione i titoli presentati.

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547 PARTE TERZA 548

interesse, avendo l'appellato riportato un giudizio di non suffi

cienza in due prove scritte;

b) nella commissione che ha corretto le tre prove dell'appel lante risulta compreso il docente universitario, come richiesto

dalla normativa in vigore;

c) l'eventuale cancellatura o abrasione asseritamente conte

nuta nel verbale, in mancanza di una specifica norma sanziona

toria ed in difetto di altri elementi, non incide sulla legittimità del verbale stesso, potendo eventualmente influire sulla sua ge nuinità che — allo stato — non appare in discussione, non ri

sultando proposta nei suoi confronti querela di falso;

d) secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di que sto consesso dal quale non vi è motivo per discostarsi, le valuta

zioni degli elaborati di un concorso pubblico da parte di una

commissione di esami sono sufficientemente motivate con l'in

dicazione del voto o con l'affermazione della non sufficienza;

e) le elaborazioni statistiche, in mancanza di altri e più consi

stenti elementi di prova, non possono assurgere a fondamento

del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento;

f) i tempi di correzione, che lo stesso appellante ammette es

sere di circa venticinque minuti per ogni elaborato, appaiono

prima facie congrui;

g) i criteri di valutazione generale risultano fissati dalla

commissione, la quale —

per contro — non era tenuta a fissare i

criteri di valutazione del merito di ogni singola prova, la valuta

zione essendo notoriamente espressione di ampia discrezionalità

tecnica;

h) appaiono peraltro inammissibili i motivi volti a censurare

il merito del giudizio di insufficienza delle prove dell'appellante e, per contro, i giudizi di sufficienza assegnati alle prove di altri

concorrenti.

Per questi motivi, respinge l'appello.

II

Diritto. — Il ricorso è fondato.

1. - La commissione esaminatrice del concorso nella seduta

del 2 marzo 2000 ha adottato, come traspare dal relativo verbale

n. 168, i criteri generali e le modalità di valutazione che avrebbe

seguito nel giudicare gli elaborati concorsuali dei candidati.

I criteri che sono stati direttamente esplicitati in tale sede si

manifestano, peraltro, notevolmente generici e sommari (in pra tica, di stile), tanto che potrebbero essere pressoché identica

mente utilizzati da qualunque commissione esaminatrice, per

qualsiasi concorso che richieda di valutare delle prove scritte in

materie giuridiche. La stessa commissione, con ogni probabilità consapevole

della loro lacunosità, ne ha riconosciuto, in pratica, l'incomple tezza, attraverso l'opportuna previsione che sarebbe stato «ela

borato per ogni materia un paradigma schematicamente struttu

rato sulle questioni poste dai singoli temi, in modo da fornire ai

commissari un affidabile supporto per la correzione dei compiti e la formulazione dei giudizi».

Come si vedrà, tuttavia, questi paradigmi, i quali avrebbero

dovuto costituire parte integrante dei criteri di massima della

commissione, non risultano essere stati adottati dalla medesima

nei modi previsti dalla legge. 2. - La resistente amministrazione ha prodotto agli atti di cau

sa alcuni documenti, nei quali dovrebbero essere identificati, in

tesi, i previsti paradigmi. A tali documenti, però, ad avviso della

sezione non è possibile attribuire la qualificazione di paradigmi della commissione.

Si deve introduttivamente notare che i documenti in atti, già ictu oculi notevolmente differenziati tra loro, sono accomunati

dalla carenza assoluta di una pur minima veste formale e dalla

mancanza di garanzie circa la loro provenienza ed autenticità.

Per il loro supporto cartaceo non è stata impiegata la consueta

modulistica ministeriale, di cui pure la commissione era sicura

mente munita: uno degli schemi in questione, quello relativo al

l'elaborato di diritto penale, è stato addirittura redatto su carta

recante l'intestazione dell'università di Pavia.

La stesura materiale dei presunti paradigmi, inoltre, è stata ef

fettuata con macchine, impostazione grafica e caratteri diversi

per ciascuno di loro.

Tutto questo non può non suggerire subito l'idea che i docu

II Foro Italiano — 2001.

menti in questione siano stati confezionati all'esterno della sede

istituzionale della commissione.

È possibile ipotizzare che essi siano stati redatti da singoli

commissari, a titolo di contributo propositivo individuale rivolto

all'organo nel suo complesso. Tali atti, tuttavia, non evidenziano nessun tipo di sottoscri

zione o sigla che valga a fornire indicazioni sulla loro paterni

tà/provenienza. Soprattutto, manca qualsiasi traccia di verbaliz

zazione o altra risultanza documentale che possa far ritenere av

venuta una loro approvazione a guisa di paradigmi della com

missione, alla quale essi non si presentano in alcun modo giuri dicamente imputabili.

3. - Per contro, un eventuale recepimento dei paradigmi da

parte della commissione non avrebbe potuto prescindere dalle

garanzie formali che normalmente circondano le determinazioni

di una commissione esaminatrice.

La necessità all'uopo di una forma documentale discendeva

già dai principi generali che esigono la verbalizzazione delle

deliberazioni degli organi collegiali. La forma documentale era

poi ulteriormente imposta dall'art. 12 d.p.r. 9 maggio 1994 n.

487, il quale, per comprensibili ragioni di trasparenza (alla

quale richiama anche la sua rubrica), impone la verbalizzazione

dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concor

suali (i c.d. criteri di massima). Secondo le stesse valutazioni

della commissione, invero, i paradigmi avrebbero dovuto inte

grare e specificare i criteri di massima: donde la ragionevole

conseguenza dell'estensibilità ai primi del rigore formale pre scritto per i secondi.

La commissione, auto-vincolatasi con la deliberazione og

getto del verbale n. 168/00 all'adozione di paradigmi schemati

camente strutturati, per completare criteri di massima e rispetta re la propria auto-limitazione avrebbe dovuto, quindi, riunirsi in

seduta plenaria e deliberare a maggioranza sui paradigmi, fa

cendo constare tutto ciò mediante la redazione di un regolare

processo verbale.

4. - L'esame dei documenti in atti non permette neppure di

stabilire in quale momento i presunti paradigmi sarebbero stati

redatti (e a maggior ragione, eventualmente, approvati), man

cando al riguardo ogni riferimento formale. Anche per questo

aspetto è avvertibile la mancanza del prescritto verbale, ove si

consideri che la verbalizzazione è voluta dalla legge, in questa

materia, anche al fine di ufficializzare la data di adozione dei

criteri di massima, che per legge deve avere luogo in occasione '

della prima riunione della commissione (art. 12 d.p.r. 487/94). E con questo risulta obliterata un'ulteriore garanzia voluta

dall'ordinamento in favore dei concorrenti, quella della sicurez

za della predeterminazione dei parametri e degli strumenti di

valutazione delle loro prove. Non essendo possibile, difatti, sta

bilire con un minimo di sicurezza la collocazione temporale del

materiale di cui si tratta, viene conseguentemente impedita la

verifica della sua legittimità sotto il profilo indicato.

5. - Altro aspetto che merita di essere sottolineato è quello della mancanza di omogeneità tra i documenti in questione.

Mentre, infatti, quello relativo al tema di diritto penale si ri

solve in alcune telegrafiche indicazioni, occupanti poche righe,

all'opposto il presunto paradigma di diritto amministrativo co

stituisce uno scritto assai particolareggiato, che si sviluppa per ben sei pagine.

Questa disomogeneità rende evidente che la redazione dei

relativi testi è stata effettuata in applicazione di criteri del tutto

diversi e contrastanti tra loro: il che conferma come di tali testi

sia mancato il necessario vaglio a livello collegiale, che avrebbe

potuto e dovuto dare un'impronta unitaria a materiale tanto di

sparato. 6. - Tirando le fila del discorso va ribadito, dunque, che la

mancanza di un verbale (o comunque di una qualsivoglia prova

documentale) attestante l'avvenuto recepimento dei paradigmi da parte della commissione — la quale non risulta averli mai

fatti propri —

impedisce di qualificare i documenti in discorso

quali suoi atti giuridicamente esistenti.

Tali documenti, a ben vedere, non possono essere considerati

neanche come atti amministrativi, data la mancanza dei relativi

elementi essenziali, ed in particolare di quello della sottoscri

zione: si tratta di fogli liberi nei quali manca la stessa parvenza di un atto di un pubblico potere.

Ne discende che le esigenze di uniformità dei giudizi e di pa

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

rità di trattamento dei concorrenti che la commissione aveva ri

tenuto di dover perseguire attraverso l'ausilio dei paradigmi so

no rimaste insoddisfatte, in violazione del principio di coerenza

nonché dell'auto-limitazione che la commissione si era asse

gnata. 7. - Si è detto fin qui dell'impossibilità di ravvisare i «para

digmi della commissione» nel materiale versato in atti dall'av

vocatura generale dello Stato.

A ciò si deve aggiungere che è del tutto incerto il punto se

tale materiale, di fatto, sia stato utilizzato o meno ai fini della

correzione.

In base alle risultanze disponibili si può ipotizzare tanto che la

commissione abbia recepito (ma solo materialmente, in viola

zione della regola sulla necessità di verbalizzazione) i docu

menti in questione, quanto, al contrario, che, al cospetto di boz

ze tanto dissimili tra loro, la commissione — sempre senza for

malizzare alcuna decisione — abbia mutato avviso, abbando

nando l'originaria idea di avvalersi di paradigmi. La sezione non è in grado di stabilire, quindi, se, in via di

fatto, i documenti ai quali è stata appena negata la qualificazio ne di «paradigmi della commissione» siano stati, nondimeno, concretamente utilizzati, da questa o da suoi singoli componen ti, occasionalmente o in modo sistematico, come supporto per le

attività di valutazione di sua competenza. Di qui un'intollerabile incertezza sui criteri ed i parametri di

giudizio effettivamente seguiti dalla commissione, che pure aveva riconosciuto di dover integrare i propri generici criteri di

massima (e questo è l'unico elemento certo di cui la sezione di

spone): incertezza che amplifica la rilevanza dei vizi sopra indi

viduati. In una situazione come questa lo stesso giudizio di «non ido

neo», che pure la legge permette alla commissione di enunciare, di regola, senza particolari motivazioni esplicative (cfr. le sen

tenze della sezione 961/86, Foro it., Rep. 1987, voce Ordina

mento giudiziario, n. 67; 1233/94 e 1835/01), finisce con l'as sumere una portata enigmatica e, in definitiva, quasi tautologi

ca, per la mancanza di idonei parametri di riferimento.

8. - Poiché non si può escludere, dunque, che il materiale in

questione sia stato de facto utilizzato, benché mai adottato dalla

commissione nella sua collegialità, si rende possibile (pur in as

senza di corrispondenti, puntuali censure della parte ricorrente) una ricognizione del contenuto dei singoli pretesi paradigmi, al

l'opportuno fine di completare l'esame delle problematiche in

sorte intorno ad essi nel complessivo contenzioso riguardante le

prove scritte del concorso di cui si tratta.

9. - Al riguardo deve essere preliminarmente segnalato il po tenziale rischio che la presenza di paradigmi di valutazione irri

gidisca l'attività di valutazione di una commissione, portandola — anche, magari, per una malintesa esigenza di rapidità di cor

rezione — ad esaminare le prove dei candidati alla luce non

tanto delle cognizioni raggiunte dalle scienze giuridiche nella

materia oggetto di ciascuna traccia (come si dovrebbe fare),

quanto del grado di conformità — maggiore o minore —

degli elaborati rispetto al paradigma di riferimento. È appena il caso

di puntualizzare, per contro, che l'utilizzazione di un paradig ma, se può rivestire per una commissione un ruolo di ausilio

orientativo, non potrebbe, però, in alcun modo esonerarla dal

procedere a valutazioni di idoneità del tutto autonome e svin

colate da esso.

Specialmente per un concorso di elevato livello di qualifica

zione, come quello per l'accesso alla magistratura ordinaria, il

rischio segnalato non può essere trascurato: l'applicazione dei

paradigmi potrebbe tradursi in una posizione di svantaggio spe cialmente per i candidati che, per la preparazione particolar mente approfondita o le spiccate capacità critiche, addivenissero

alla redazione di elaborati con forti spunti di originalità nello

schema espositivo e/o nei contenuti.

Il rischio indicato non permette di per sé di escludere a priori che una commissione possa dotarsi di strumenti del genere. Tutto dipende, però, dai criteri seguiti nella confezione del sin

golo paradigma, il quale non dovrebbe mai travalicare i limiti di

uno schema di riferimento — pur congruamente articolato — e

raggiungere proporzioni e sembianze di un vero e proprio mo

dello di tema svolto, la cui capacità di irrigidimento e distorsio ne dei giudizi sarebbe ben ardua da negare.

10. - Si può passare, a questo punto, ad una veloce ricogni zione dei contenuti dei singoli paradigmi.

Il Foro Italiano — 2001.

10a. - Il paradigma di diritto amministrativo, per il fatto di

presentarsi come un vero e proprio tema svolto, trascende la

natura di un mero «paradigma schematicamente strutturato»

(modello che avrebbe dovuto integrare), e, secondo quanto ap

pena osservato, amplifica intollerabilmente il rischio di irrigi dimenti e distorsioni nell'opera di valutazione della commissio

ne. Di qui la sua inidoneità alla funzione assegnatagli. 10b. - Anche il paradigma di diritto penale si presenta astrat

tamente censurabile.

Esso, innanzi tutto, per il suo esaurirsi in una rapidissima e

generica elencazione di argomenti da trattare, non è in grado di

fungere da affidabile supporto nella correzione dei compiti e

nella formulazione dei giudizi, rivelandosi inadatto a tale scopo.

Presentando, infatti, il vizio esattamente opposto a quello rinve

nibile nel paradigma di diritto amministrativo, non lascia com

prendere nulla di ciò che, in ipotesi, la commissione avrebbe

valorizzato ai fini delle valutazioni di sua competenza, non for

nendo, in particolare, alcuna indicazione sulla misura, la pro

porzione, nonché la relazione tra gli argomenti di cui si deside

rava la trattazione.

Lo stesso paradigma si pone anche in contrasto con la sua

traccia. Questa richiedeva ai concorrenti di trattare del «delitto

di false comunicazioni sociali, con particolare riferimento al

l'elemento soggettivo». Nello schema in atti, però, l'elemento

soggettivo della figura da illustrare, la cui analisi costituiva la

parte centrale del titolo assegnato, viene relegato in una posi zione decisamente marginale: lo schema dedica ben quattro arti

colati punti alla descrizione dell'elemento oggettivo della figu

ra, ed un unico e non articolato punto, il penultimo, all'ele

mento soggettivo, con il risultato di proporre un modello di

svolgimento della traccia imperniato ben più sugli aspetti ine

renti all'elemento oggettivo del delitto che su quelli propri del

l'elemento soggettivo, finito invece inspiegabilmente svalutato.

10c. - Neppure il paradigma di diritto civile, infine, per quanto

— diversamente dai primi due — di congrua estensione,

rispetta la traccia di riferimento assegnata. Questa, invero, im

poneva che, premessi brevi cenni sui contratti aleatori, i candi

dati trattassero, «in particolare, della rendita vitalizia e del con

tratto vitalizio assistenziale, soffermandosi sui profili della ri

soluzione per eccessiva onerosità e dell'inadempimento del

l'obbligo della prestazione alimentare». Lo schema svolto, in

vece, trascura la parte introduttiva sull'alea in generale e trala

scia la disamina della rendita vitalizia, per dedicarsi in modo

pressoché esclusivo alle problematiche attinenti al vitalizio assi

stenziale.

11. - I paradigmi in atti, pertanto, oltre a non essere giuridi camente imputabili alla commissione, risultano astrattamente

censurabili anche dal punto di vista dei loro intrinseci contenuti.

Ed in questa prospettiva non si può mancare di evidenziare,

infine, anche l'accentuato divario di proporzioni e di tecnica

espositiva che differenzia gli scritti di cui si tratta, squilibrio su

scettibile di integrare gli estremi di un ulteriore profilo di incoe

renza-contraddittorietà dell'operato della commissione.

12. - I vizi delineati nei paragrafi che precedono, essendo

causa d'invalidità dei giudizi della commissione, comportano il

loro annullamento in accoglimento del primo motivo di gravame e dei motivi aggiunti di ricorso (sub A), rimanendo assorbite le

censure che residuano.

Ne discende, quale necessaria conseguenza alla luce dei prin

cipi generali, che le prove concorsuali del ricorrente dovranno

essere sottoposte ad una nuova, corretta valutazione, alla quale non potrà che far luogo la commissione competente (la cui le

gittimazione è stata contestata dalla parte ricorrente in modo

meramente apodittico). A questi fini la commissione, dato il considerevole numero

dei ricorsi di cui la sezione ha deciso in data 4 luglio 2001 l'ac

coglimento, sarà in condizione di adottare modalità idonee a ri

pristinare un'adeguata situazione di anonimato tra i candidati

interessati.

Le particolari esigenze di garanzia che devono essere assicu

rate in sede di riesame delle prove inducono a prescrivere che le

nuove valutazioni degli elaborati dovranno essere motivate in

forma discorsiva, e che le sottocommissioni dovranno essere

tutte effettivamente presiedute dal presidente titolare della

commissione.

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