sezione IV; ordinanza 10 luglio 2001, n. 3868; Pres. Trotta, Est. Saltelli; Accorinti (Avv. DeVirgilio Vincenti) c. Min. giustizia (Avv. dello Stato Palmieri). Conferma Tar Lazio, sez. I, ord.n. 2368 del 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 12 (DICEMBRE 2001), pp. 545/546-549/550Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196801 .
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545 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 546
I
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; ordinanza 10 luglio 2001, n. 3868; Pres. Trotta, Est. Saltelli; Accorinti (Avv. De Virgilio Vincenti) c. Min. giustizia (Avv. dello Stato
Palmieri). Conferma Tar Lazio, sez■ I, ord. n. 2368 del 2001.
CONSIGLIO DI STATO;
Concorso a pubblico impiego — Elaborati scritti — Criteri di valutazione — Motivazione — Indicazione del voto —
Fattispecie. Ordinamento giudiziario — Concorso per uditore giudizia
rio — Predeterminazione dei criteri di valutazione per le
singole prove — Esclusione.
Le valutazioni degli elaborati di un concorso pubblico da parte della commissione di esame sono sufficientemente motivate
con l'indicazione del voto o con l'affermazione della non
sufficienza (fattispecie relativa ad un concorso per uditore
giudiziario). (1) La commissione giudicatrice di un concorso per uditore giudi
ziario non è tenuta a fissare i criteri di valutazione del merito
di ogni singola prova, essendo la valutazione espressione notoriamente di ampia discrezionalità tecnica. (2)
II
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO; sezione I; sentenza 27 luglio 2001, n. 6825; Pres.
Schinaia, Est. Gaviano; lovino (Avv. Scoca, Iovino) c. Min.
giustizia (Avv. dello Stato Palmieri) e altro.
Ordinamento giudiziario — Concorso per uditore giudizia rio — Criteri di valutazione predeterminati per le singole prove —
Predisposizione in maniera non rituale — Invali
dità dei giudizi — Fattispecie.
Sono invalidi, e devono quindi essere annullati, i giudizi della
commissione giudicatrice di un concorso per uditore giudi ziario, la quale, dopo essersi impegnata ad elaborare per
ogni materia di esame paradigmi tali da fornire ai commissa
ri un affidabile supporto per la correzione dei compiti e la
formulazione dei giudizi, lo faccia attraverso atti non giuridi camente imputabili alla commissione ed astrattamente censu
rabili anche dal punto di vista dei loro contenuti intrinseci
(nella specie, il tribunale ha ritenuto che le prove debbano
essere sottoposte ad una nuova valutazione da parte della
medesima commissione, precisando che le nuove valutazioni
degli elaborati dovranno essere motivate in forma discorsiva
e che le sottocommissioni dovranno essere tutte effettivamente
presiedute dal presidente titolare della commissione). (3)
(1) Per riferimenti alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi in ordine alla sufficienza o meno, per potersi dire assolto l'obbligo di motivazione, dell'indicazione del punteggio assegnato alle singole prove scritte, v. Corte cost., ord. 6 luglio 2001, n.
233, G.U., la s.s., n. 27 del 2001, e ord. 3 novembre 2000, n. 466, Foro
it., 2001, I, 757, con nota di richiami, che hanno dichiarato manifesta mente inammissibile, in quanto tendente impropriamente ad ottenere un avallo di una determinata interpretazione della disposizione impugnata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 1. 7 agosto 1990 n.
241, nella parte in cui escluderebbe l'obbligo di motivazione per i giu dizi sulle prove scritte di un esame di abilitazione all'esercizio di atti vità professionale (nella specie, di avvocato), ritenendo sufficiente il
giudizio espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio. Per una connessione tra l'utilizzo della valutazione espressa in un
voto e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, v. Tar
Puglia, sede Lecce, sez. Il, 14 giugno 1996, n. 510, id., Rep. 1997, voce
Concorso a pubblico impiego, n. 185, secondo cui la possibilità di uti
lizzare nelle procedure concorsuali, per la valutazione delle prove scritte d'esame, il punteggio in luogo della motivazione specifica di
pende dal livello di predeterminazione dei criteri di valutazione, nel
senso che l'espressione del solo voto può ritenersi sufficiente solo nel
caso in cui i detti criteri risultino predeterminati in modo rigido. (2-3) Nel senso che la predeterminazione dei criteri di valutazione
delle prove scritte (e non dei titoli) di un concorso non può essere con
siderata elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedu ra concorsuale, trattandosi di attività riservata alla discrezionalità del
l'amministrazione, rispetto alla quale il sindacato di legittimità è estre
mamente ristretto, per cui la mancanza di tali criteri non può di per sé
Il Foro Italiano — 2001 — Parte III-20.
I
Rilevato che l'appello non sembra assistito prima facie dal
necessario fumus boni iuris, in quanto:
a) stante la natura impugnatoria del giudizio amministrativo
di legittimità, le censure rivolte avverso l'asserita variazione
della traccia del tema di civile e del criterio di «compensazione» enunciato dalla commissione di concorso, quale criterio di va
lutazione delle prove, sembrano inammissibili per carenza di
comportare l'illegittimità del concorso, quando i giudizi espressi per i
singoli candidati non presentino comunque aspetti d'irrazionalità e di violazione della par condicio, v. Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2000, n.
5229, Foro it., Rep. 2000, voce Concorso a pubblico impiego, n. 167. Lo stesso Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 1991, n. 604 (id.. Rep. 1991, voce cit., n. 90) ha ritenuto che tuttavia, qualora la commissione giudi catrice rilevi la necessità, per procedere ad una correzione equanime degli elaborati, di individuare i criteri valutativi, così autolimitando i
propri poteri col darsi una regola di comportamento, è illegittima poi la mancata predeterminazione dei criteri medesimi, in mancanza di una revoca della precedente determinazione, con conseguente illegittimità dell'intero procedimento successivo. In senso analogo, v. Tar Calabria 15 maggio 1998, n. 403, id., Rep. 2000, voce Sanitario, n. 254, secondo cui la predeterminazione dei criteri valutativi dei quali non si faccia,
poi, autonoma e specifica applicazione, sia pure sommariamente, con
riferimento, debitamente esplicito, ai singoli tìtoli e alle varie pubblica zioni esibiti dai concorrenti non vale a soddisfare in prescritta condi
zione, specie per quanto riguarda le pubblicazioni, di adeguata motiva zione.
In tema di predeterminazione dei criteri di massima per la valutazio ne dei titoli e/o degli elaborati in un pubblico concorso, v. pure Cons.
Stato, sez. VI, 24 ottobre 2000, n. 5682, ibid., voce Concorso a pubbli co impiego, n. 130, e 23 novembre 1994, n. 1687, id., Rep. 1994, voce
cit., n. 115, secondo cui la commissione giudicatrice dispone in propo sito di ampia discrezionalità, sicché può legittimamente provvedere mediante recepimento formale ed espresso di parametri elaborati da
terzi; Tar Calabria 7 giugno 1999, n. 747, id., Rep. 2000, voce cit., n.
136, e Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 1984, n. 631, id., Rep. 1985, voce cit., n. 46, secondo cui, in sede di concorso per titoli ed esami, la
determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli va fatta nella prima seduta della commissione esaminatrice al fine di ga rantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la co
gnizione dei titoli posseduti dai concorrenti suggerisca la predisposi zione di criteri non obiettivi; Tar Calabria 26 aprile 1996, n. 342 e Cons, giust. amra. sic. 2 novembre 1992, n. 333, id., Rep. 1996, voce
cit., n. 119, e id., Rep. 1993, voce cit., n. 94; Trga Trentino-Alto Adige, sez. Bolzano, 20 agosto 1991. n. 114, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 152, secondo cui la predeterminazione dei criteri di massima spetta alla commissione giudicatrice e non all'amministrazione che ha bandito il
concorso; Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 1989, n. 647, id.. Rep. 1989, voce cit., n. 108; Cons, giust. amm. sic. 30 maggio 1988, n. 97, id.,
Rep. 1988, voce cit., n. 58; Cons. Stato, sez. VI, 2 giugno 1987, n. 354,
id.. Rep. 1987, voce cit., n. 74, e sez. V 3 ottobre 1984, n. 690, id., Rep. 1984, voce cit., n. 53, secondo cui le commissioni giudicatrici dei pub blici concorsi dispongono di un'ampia discrezionalità in sede di prede terminazione dei criteri di massima, che può essere censurata, in sede
di legittimità, soltanto per il vizio di eccesso di potere sotto il profilo
dell'illogicità e contraddittorietà manifeste; Tar Sicilia, sez. II, 13 feb braio 1989, n. 56, id., Rep. 1989, voce Sicilia, n. 93, secondo cui ille
gittimamente un comune, a seguito di concorso per titoli indetto per l'assunzione di tecnici ai sensi dell'art. 14 1. reg. Sicilia 26/86, formula la graduatoria senza la previa predeterminazione dei criteri da utilizzare
per la valutazione dei titoli astrattamente indicati nella delibera d'indi zione del concorso e nel relativo bando.
Per l'inapplicabilità ai concorsi universitari per posti di docenza di ruolo della necessaria predeterminazione di criteri di massima da parte della commissione giudicatrice, v. Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2000, n. 1940, id., Rep. 2000, voce Istruzione pubblica, n. 250; 3 novembre
1999, n. 1702, ibid., n. 257; Tar Lazio, sez. III, 22 febbraio 1999, n.
395, ibid., n. 260; Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 1989, n. 5, id., 1990, III, 16, con nota di richiami.
Nel senso che la rinnovazione delle operazioni concorsuali inerenti
alla valutazione dei titoli prodotti dai candidati, per ragioni attinenti al
l'omessa predeterminazione dei criteri di massima, non può far carico
all'originaria commissione giudicatrice, la cui composizione deve esse
re quindi rideterminata, v. Tar Umbria 25 maggio 1993, n. 220, id.,
Rep. 1994, voce Concorso a pubblico impiego, n. 118. Secondo Tar
Lombardia, sez. III, 24 marzo 1993, n. 234, id., Rep. 1993, voce cit., n.
116. la rinnovazione integrale della procedura concorsuale comporta una nuova predeterminazione dei criteri di massima, cui non possono
provvedere i componenti della precedente commissione, che hanno già
assoggettato a concreta valutazione i titoli presentati.
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547 PARTE TERZA 548
interesse, avendo l'appellato riportato un giudizio di non suffi
cienza in due prove scritte;
b) nella commissione che ha corretto le tre prove dell'appel lante risulta compreso il docente universitario, come richiesto
dalla normativa in vigore;
c) l'eventuale cancellatura o abrasione asseritamente conte
nuta nel verbale, in mancanza di una specifica norma sanziona
toria ed in difetto di altri elementi, non incide sulla legittimità del verbale stesso, potendo eventualmente influire sulla sua ge nuinità che — allo stato — non appare in discussione, non ri
sultando proposta nei suoi confronti querela di falso;
d) secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di que sto consesso dal quale non vi è motivo per discostarsi, le valuta
zioni degli elaborati di un concorso pubblico da parte di una
commissione di esami sono sufficientemente motivate con l'in
dicazione del voto o con l'affermazione della non sufficienza;
e) le elaborazioni statistiche, in mancanza di altri e più consi
stenti elementi di prova, non possono assurgere a fondamento
del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento;
f) i tempi di correzione, che lo stesso appellante ammette es
sere di circa venticinque minuti per ogni elaborato, appaiono
prima facie congrui;
g) i criteri di valutazione generale risultano fissati dalla
commissione, la quale —
per contro — non era tenuta a fissare i
criteri di valutazione del merito di ogni singola prova, la valuta
zione essendo notoriamente espressione di ampia discrezionalità
tecnica;
h) appaiono peraltro inammissibili i motivi volti a censurare
il merito del giudizio di insufficienza delle prove dell'appellante e, per contro, i giudizi di sufficienza assegnati alle prove di altri
concorrenti.
Per questi motivi, respinge l'appello.
II
Diritto. — Il ricorso è fondato.
1. - La commissione esaminatrice del concorso nella seduta
del 2 marzo 2000 ha adottato, come traspare dal relativo verbale
n. 168, i criteri generali e le modalità di valutazione che avrebbe
seguito nel giudicare gli elaborati concorsuali dei candidati.
I criteri che sono stati direttamente esplicitati in tale sede si
manifestano, peraltro, notevolmente generici e sommari (in pra tica, di stile), tanto che potrebbero essere pressoché identica
mente utilizzati da qualunque commissione esaminatrice, per
qualsiasi concorso che richieda di valutare delle prove scritte in
materie giuridiche. La stessa commissione, con ogni probabilità consapevole
della loro lacunosità, ne ha riconosciuto, in pratica, l'incomple tezza, attraverso l'opportuna previsione che sarebbe stato «ela
borato per ogni materia un paradigma schematicamente struttu
rato sulle questioni poste dai singoli temi, in modo da fornire ai
commissari un affidabile supporto per la correzione dei compiti e la formulazione dei giudizi».
Come si vedrà, tuttavia, questi paradigmi, i quali avrebbero
dovuto costituire parte integrante dei criteri di massima della
commissione, non risultano essere stati adottati dalla medesima
nei modi previsti dalla legge. 2. - La resistente amministrazione ha prodotto agli atti di cau
sa alcuni documenti, nei quali dovrebbero essere identificati, in
tesi, i previsti paradigmi. A tali documenti, però, ad avviso della
sezione non è possibile attribuire la qualificazione di paradigmi della commissione.
Si deve introduttivamente notare che i documenti in atti, già ictu oculi notevolmente differenziati tra loro, sono accomunati
dalla carenza assoluta di una pur minima veste formale e dalla
mancanza di garanzie circa la loro provenienza ed autenticità.
Per il loro supporto cartaceo non è stata impiegata la consueta
modulistica ministeriale, di cui pure la commissione era sicura
mente munita: uno degli schemi in questione, quello relativo al
l'elaborato di diritto penale, è stato addirittura redatto su carta
recante l'intestazione dell'università di Pavia.
La stesura materiale dei presunti paradigmi, inoltre, è stata ef
fettuata con macchine, impostazione grafica e caratteri diversi
per ciascuno di loro.
Tutto questo non può non suggerire subito l'idea che i docu
II Foro Italiano — 2001.
menti in questione siano stati confezionati all'esterno della sede
istituzionale della commissione.
È possibile ipotizzare che essi siano stati redatti da singoli
commissari, a titolo di contributo propositivo individuale rivolto
all'organo nel suo complesso. Tali atti, tuttavia, non evidenziano nessun tipo di sottoscri
zione o sigla che valga a fornire indicazioni sulla loro paterni
tà/provenienza. Soprattutto, manca qualsiasi traccia di verbaliz
zazione o altra risultanza documentale che possa far ritenere av
venuta una loro approvazione a guisa di paradigmi della com
missione, alla quale essi non si presentano in alcun modo giuri dicamente imputabili.
3. - Per contro, un eventuale recepimento dei paradigmi da
parte della commissione non avrebbe potuto prescindere dalle
garanzie formali che normalmente circondano le determinazioni
di una commissione esaminatrice.
La necessità all'uopo di una forma documentale discendeva
già dai principi generali che esigono la verbalizzazione delle
deliberazioni degli organi collegiali. La forma documentale era
poi ulteriormente imposta dall'art. 12 d.p.r. 9 maggio 1994 n.
487, il quale, per comprensibili ragioni di trasparenza (alla
quale richiama anche la sua rubrica), impone la verbalizzazione
dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concor
suali (i c.d. criteri di massima). Secondo le stesse valutazioni
della commissione, invero, i paradigmi avrebbero dovuto inte
grare e specificare i criteri di massima: donde la ragionevole
conseguenza dell'estensibilità ai primi del rigore formale pre scritto per i secondi.
La commissione, auto-vincolatasi con la deliberazione og
getto del verbale n. 168/00 all'adozione di paradigmi schemati
camente strutturati, per completare criteri di massima e rispetta re la propria auto-limitazione avrebbe dovuto, quindi, riunirsi in
seduta plenaria e deliberare a maggioranza sui paradigmi, fa
cendo constare tutto ciò mediante la redazione di un regolare
processo verbale.
4. - L'esame dei documenti in atti non permette neppure di
stabilire in quale momento i presunti paradigmi sarebbero stati
redatti (e a maggior ragione, eventualmente, approvati), man
cando al riguardo ogni riferimento formale. Anche per questo
aspetto è avvertibile la mancanza del prescritto verbale, ove si
consideri che la verbalizzazione è voluta dalla legge, in questa
materia, anche al fine di ufficializzare la data di adozione dei
criteri di massima, che per legge deve avere luogo in occasione '
della prima riunione della commissione (art. 12 d.p.r. 487/94). E con questo risulta obliterata un'ulteriore garanzia voluta
dall'ordinamento in favore dei concorrenti, quella della sicurez
za della predeterminazione dei parametri e degli strumenti di
valutazione delle loro prove. Non essendo possibile, difatti, sta
bilire con un minimo di sicurezza la collocazione temporale del
materiale di cui si tratta, viene conseguentemente impedita la
verifica della sua legittimità sotto il profilo indicato.
5. - Altro aspetto che merita di essere sottolineato è quello della mancanza di omogeneità tra i documenti in questione.
Mentre, infatti, quello relativo al tema di diritto penale si ri
solve in alcune telegrafiche indicazioni, occupanti poche righe,
all'opposto il presunto paradigma di diritto amministrativo co
stituisce uno scritto assai particolareggiato, che si sviluppa per ben sei pagine.
Questa disomogeneità rende evidente che la redazione dei
relativi testi è stata effettuata in applicazione di criteri del tutto
diversi e contrastanti tra loro: il che conferma come di tali testi
sia mancato il necessario vaglio a livello collegiale, che avrebbe
potuto e dovuto dare un'impronta unitaria a materiale tanto di
sparato. 6. - Tirando le fila del discorso va ribadito, dunque, che la
mancanza di un verbale (o comunque di una qualsivoglia prova
documentale) attestante l'avvenuto recepimento dei paradigmi da parte della commissione — la quale non risulta averli mai
fatti propri —
impedisce di qualificare i documenti in discorso
quali suoi atti giuridicamente esistenti.
Tali documenti, a ben vedere, non possono essere considerati
neanche come atti amministrativi, data la mancanza dei relativi
elementi essenziali, ed in particolare di quello della sottoscri
zione: si tratta di fogli liberi nei quali manca la stessa parvenza di un atto di un pubblico potere.
Ne discende che le esigenze di uniformità dei giudizi e di pa
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
rità di trattamento dei concorrenti che la commissione aveva ri
tenuto di dover perseguire attraverso l'ausilio dei paradigmi so
no rimaste insoddisfatte, in violazione del principio di coerenza
nonché dell'auto-limitazione che la commissione si era asse
gnata. 7. - Si è detto fin qui dell'impossibilità di ravvisare i «para
digmi della commissione» nel materiale versato in atti dall'av
vocatura generale dello Stato.
A ciò si deve aggiungere che è del tutto incerto il punto se
tale materiale, di fatto, sia stato utilizzato o meno ai fini della
correzione.
In base alle risultanze disponibili si può ipotizzare tanto che la
commissione abbia recepito (ma solo materialmente, in viola
zione della regola sulla necessità di verbalizzazione) i docu
menti in questione, quanto, al contrario, che, al cospetto di boz
ze tanto dissimili tra loro, la commissione — sempre senza for
malizzare alcuna decisione — abbia mutato avviso, abbando
nando l'originaria idea di avvalersi di paradigmi. La sezione non è in grado di stabilire, quindi, se, in via di
fatto, i documenti ai quali è stata appena negata la qualificazio ne di «paradigmi della commissione» siano stati, nondimeno, concretamente utilizzati, da questa o da suoi singoli componen ti, occasionalmente o in modo sistematico, come supporto per le
attività di valutazione di sua competenza. Di qui un'intollerabile incertezza sui criteri ed i parametri di
giudizio effettivamente seguiti dalla commissione, che pure aveva riconosciuto di dover integrare i propri generici criteri di
massima (e questo è l'unico elemento certo di cui la sezione di
spone): incertezza che amplifica la rilevanza dei vizi sopra indi
viduati. In una situazione come questa lo stesso giudizio di «non ido
neo», che pure la legge permette alla commissione di enunciare, di regola, senza particolari motivazioni esplicative (cfr. le sen
tenze della sezione 961/86, Foro it., Rep. 1987, voce Ordina
mento giudiziario, n. 67; 1233/94 e 1835/01), finisce con l'as sumere una portata enigmatica e, in definitiva, quasi tautologi
ca, per la mancanza di idonei parametri di riferimento.
8. - Poiché non si può escludere, dunque, che il materiale in
questione sia stato de facto utilizzato, benché mai adottato dalla
commissione nella sua collegialità, si rende possibile (pur in as
senza di corrispondenti, puntuali censure della parte ricorrente) una ricognizione del contenuto dei singoli pretesi paradigmi, al
l'opportuno fine di completare l'esame delle problematiche in
sorte intorno ad essi nel complessivo contenzioso riguardante le
prove scritte del concorso di cui si tratta.
9. - Al riguardo deve essere preliminarmente segnalato il po tenziale rischio che la presenza di paradigmi di valutazione irri
gidisca l'attività di valutazione di una commissione, portandola — anche, magari, per una malintesa esigenza di rapidità di cor
rezione — ad esaminare le prove dei candidati alla luce non
tanto delle cognizioni raggiunte dalle scienze giuridiche nella
materia oggetto di ciascuna traccia (come si dovrebbe fare),
quanto del grado di conformità — maggiore o minore —
degli elaborati rispetto al paradigma di riferimento. È appena il caso
di puntualizzare, per contro, che l'utilizzazione di un paradig ma, se può rivestire per una commissione un ruolo di ausilio
orientativo, non potrebbe, però, in alcun modo esonerarla dal
procedere a valutazioni di idoneità del tutto autonome e svin
colate da esso.
Specialmente per un concorso di elevato livello di qualifica
zione, come quello per l'accesso alla magistratura ordinaria, il
rischio segnalato non può essere trascurato: l'applicazione dei
paradigmi potrebbe tradursi in una posizione di svantaggio spe cialmente per i candidati che, per la preparazione particolar mente approfondita o le spiccate capacità critiche, addivenissero
alla redazione di elaborati con forti spunti di originalità nello
schema espositivo e/o nei contenuti.
Il rischio indicato non permette di per sé di escludere a priori che una commissione possa dotarsi di strumenti del genere. Tutto dipende, però, dai criteri seguiti nella confezione del sin
golo paradigma, il quale non dovrebbe mai travalicare i limiti di
uno schema di riferimento — pur congruamente articolato — e
raggiungere proporzioni e sembianze di un vero e proprio mo
dello di tema svolto, la cui capacità di irrigidimento e distorsio ne dei giudizi sarebbe ben ardua da negare.
10. - Si può passare, a questo punto, ad una veloce ricogni zione dei contenuti dei singoli paradigmi.
Il Foro Italiano — 2001.
10a. - Il paradigma di diritto amministrativo, per il fatto di
presentarsi come un vero e proprio tema svolto, trascende la
natura di un mero «paradigma schematicamente strutturato»
(modello che avrebbe dovuto integrare), e, secondo quanto ap
pena osservato, amplifica intollerabilmente il rischio di irrigi dimenti e distorsioni nell'opera di valutazione della commissio
ne. Di qui la sua inidoneità alla funzione assegnatagli. 10b. - Anche il paradigma di diritto penale si presenta astrat
tamente censurabile.
Esso, innanzi tutto, per il suo esaurirsi in una rapidissima e
generica elencazione di argomenti da trattare, non è in grado di
fungere da affidabile supporto nella correzione dei compiti e
nella formulazione dei giudizi, rivelandosi inadatto a tale scopo.
Presentando, infatti, il vizio esattamente opposto a quello rinve
nibile nel paradigma di diritto amministrativo, non lascia com
prendere nulla di ciò che, in ipotesi, la commissione avrebbe
valorizzato ai fini delle valutazioni di sua competenza, non for
nendo, in particolare, alcuna indicazione sulla misura, la pro
porzione, nonché la relazione tra gli argomenti di cui si deside
rava la trattazione.
Lo stesso paradigma si pone anche in contrasto con la sua
traccia. Questa richiedeva ai concorrenti di trattare del «delitto
di false comunicazioni sociali, con particolare riferimento al
l'elemento soggettivo». Nello schema in atti, però, l'elemento
soggettivo della figura da illustrare, la cui analisi costituiva la
parte centrale del titolo assegnato, viene relegato in una posi zione decisamente marginale: lo schema dedica ben quattro arti
colati punti alla descrizione dell'elemento oggettivo della figu
ra, ed un unico e non articolato punto, il penultimo, all'ele
mento soggettivo, con il risultato di proporre un modello di
svolgimento della traccia imperniato ben più sugli aspetti ine
renti all'elemento oggettivo del delitto che su quelli propri del
l'elemento soggettivo, finito invece inspiegabilmente svalutato.
10c. - Neppure il paradigma di diritto civile, infine, per quanto
— diversamente dai primi due — di congrua estensione,
rispetta la traccia di riferimento assegnata. Questa, invero, im
poneva che, premessi brevi cenni sui contratti aleatori, i candi
dati trattassero, «in particolare, della rendita vitalizia e del con
tratto vitalizio assistenziale, soffermandosi sui profili della ri
soluzione per eccessiva onerosità e dell'inadempimento del
l'obbligo della prestazione alimentare». Lo schema svolto, in
vece, trascura la parte introduttiva sull'alea in generale e trala
scia la disamina della rendita vitalizia, per dedicarsi in modo
pressoché esclusivo alle problematiche attinenti al vitalizio assi
stenziale.
11. - I paradigmi in atti, pertanto, oltre a non essere giuridi camente imputabili alla commissione, risultano astrattamente
censurabili anche dal punto di vista dei loro intrinseci contenuti.
Ed in questa prospettiva non si può mancare di evidenziare,
infine, anche l'accentuato divario di proporzioni e di tecnica
espositiva che differenzia gli scritti di cui si tratta, squilibrio su
scettibile di integrare gli estremi di un ulteriore profilo di incoe
renza-contraddittorietà dell'operato della commissione.
12. - I vizi delineati nei paragrafi che precedono, essendo
causa d'invalidità dei giudizi della commissione, comportano il
loro annullamento in accoglimento del primo motivo di gravame e dei motivi aggiunti di ricorso (sub A), rimanendo assorbite le
censure che residuano.
Ne discende, quale necessaria conseguenza alla luce dei prin
cipi generali, che le prove concorsuali del ricorrente dovranno
essere sottoposte ad una nuova, corretta valutazione, alla quale non potrà che far luogo la commissione competente (la cui le
gittimazione è stata contestata dalla parte ricorrente in modo
meramente apodittico). A questi fini la commissione, dato il considerevole numero
dei ricorsi di cui la sezione ha deciso in data 4 luglio 2001 l'ac
coglimento, sarà in condizione di adottare modalità idonee a ri
pristinare un'adeguata situazione di anonimato tra i candidati
interessati.
Le particolari esigenze di garanzia che devono essere assicu
rate in sede di riesame delle prove inducono a prescrivere che le
nuove valutazioni degli elaborati dovranno essere motivate in
forma discorsiva, e che le sottocommissioni dovranno essere
tutte effettivamente presiedute dal presidente titolare della
commissione.
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