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sezione IV; ordinanza 2 marzo 1999, n. 421; Pres. De Lise, Rel. Camera; Salomone (Avv. Sanino) c....

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sezione IV; ordinanza 2 marzo 1999, n. 421; Pres. De Lise, Rel. Camera; Salomone (Avv. Sanino) c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Palmieri). Annulla Tar Lazio, sez. I, ord. 24 febbraio 1999, n. 684 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 451/452-453/454 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193670 . Accessed: 28/06/2014 07:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.49 on Sat, 28 Jun 2014 07:30:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; ordinanza 2 marzo 1999, n. 421; Pres. De Lise, Rel. Camera; Salomone (Avv. Sanino)c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Palmieri). Annulla Tar Lazio, sez. I, ord. 24 febbraio1999, n. 684Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 451/452-453/454Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193670 .

Accessed: 28/06/2014 07:30

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PARTE TERZA

Pertanto affermare che una questione sia di diritto soggettivo anziché d'interesse legittimo non significa attribuirle maggiore santità e rilievo. Significa solo riconoscere al regime del rappor to una minore importanza per il raggiungimento degli scopi di

buona amministrazione della comunità nazionale.

Non sempre è stato così. Quando, dal 1865 al 1889, gli inte

ressi individuali diversi da quelli di diritto soggettivo non ave

vano tutela in giudizio, era comprensibile che i giudici fossero

portati ad attirare nel concetto di diritto pieno nei confronti

delle amministrazioni situazioni che tali in realtà non erano, se avessero dovuto valutarsi nel discrimine fra due categorie

opposte, entrambe fornite di garanzia giurisdizionale. Si tratta

va allora, infatti, di assicurare, oppure di negare del tutto, la

tutela di quelle in giudizio.

Qualcuna delle situazioni allora con poca logica considerate

di diritto soggettivo è anzi rimasta in seguito, per la forza della

tradizione, e per la mancanza di un giudice paritetico dei con

flitti, nella provincia del giudice ordinario.

Ma dalla creazione della IV sezione del Consiglio di Stato

non v'è ragione per allontanarsi da una distinzione tanto neces

saria per il buon andamento dello Stato (e nella sostanza infatti

riconosciuta ovunque nel mondo) quanto in sé evidente.

Il fatto che questa distinzione sia stata, oltre cinquant'anni

fa, recepita nella Costituzione, divenendo uno dei principi es

senziali dell'ordinamento giurisdizionale, esclude ora che il legis latore ordinario possa modificarla con singole leggi, attribuen

do in campi particolari ai concetti di diritto soggettivo e d'inte

resse legittimo significati speciali e derogatori. Nulla di ciò è peraltro accaduto negli art. 22 ss. 1. 7 agosto

1990 n. 241. Disciplinando il diritto di accesso ai documenti

amministrativi il legislatore usa, come al solito, la generica espres sione «diritto».

Ma che non sia diritto pieno, riconosciuto pariteticamente nei

confronti dell'amministrazione come potrebbe esserlo rispetto ad un ente di diritto privato, risulta ad ogni passo.

Non solo l'amministrazione stessa ha, a diversi livelli, potestà

regolamentare, non limitata nel suo esercizio alla sola interpre tazione della legge, potestà che dev'essere considerata, sotto va

ri profili, come reiterabile. Ma anche nell'ambito di dati regola menti le amministrazioni conservano potere discrezionale (art.

24, 6° comma).

Soprattutto, come risulta già dall'art. 22, l'intiero istituto è

direttamente rivolto a fini d'imparzialità e buon andamento del

l'amministrazione.

Non si tratta dunque, in prima linea, di singoli rapporti con

flittuali fra parti contrapposte e come tali evidentemente parita rie. Anche se l'istituto può avere qualche ruolo nel prevenire liti o nel favorire la prova di situazioni litigiose (per la quale ultima cosa, tuttavia, esistono apposite e più pregnanti disposi

zioni), esso non è predeterminato a ciò. Il suo scopo essenziale è dimostrato anche dall'istituzione di un'importante commissio

ne per l'accesso ai documenti, e dall'esame della composizione e delle competenze di essa.

Si ché la posizione del privato rispetto allo svolgimento della

vicenda è appunto quella d'interesse legittimo. Nell'avvalersi della particolare celerità ed efficacia della tute

la offertagli dal giudice amministrativo, il ricorrente deve, come

qualunque altro, osservare le regole della corrispondente pro cedura.

In definitiva, la mancata notifica ad almeno uno dei con

trointeressati, del ricorso proposto contro le determinazioni am

ministrative in materia di diritto di accesso comporta l'inam

missibilità della domanda. Né potrebbe trovare applicazione la diversa regola del proces

so civile racchiusa nell'art. 102 di quel codice di procedura. 5. - Del resto anche il secondo motivo di appello è fondato. Il vigente regolamento per l'accesso ai documenti ammini

strativi della provincia di Milano stabilisce in modo assoluta

mente puntuale che sono in ogni caso esclusi dal diritto di ac cesso tutti i documenti relativi al trattamento economico dei

dipendenti. Si tratta di una norma che preclude in modo tassativo l'ac

cessibilità ai documenti indicati dal sindacato appellato e che,

pertanto, avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione non oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso l'atto di diniego, applicativo della disposizione regolamentare.

6. - Conclusivamente, quindi, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata, e dichiarazio ne d'inammissibilità dell'originario ricorso.

Il Foro Italiano — 1999.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; ordinanza 2 marzo 1999, n. 421; Pres. De Lise, Rei. Camera; Salomone (Avv. Sani

no) c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Palmieri). Annulla Tar Lazio, sez. I, ord. 24 febbraio 1999, n. 684.

Giustizia amministrativa — Notaio — Concorso — Prova di

preselezione — Ammissione alle prove scritte — Esclusione — Istanza cautelare — Accoglimento (L. 6 dicembre 1971

n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art.

21).

Va disposta la ammissione del candidato con riserva alle prove scritte del concorso notarile, allorché tale ammissione non ar

rechi pregiudizio all'amministrazione (nella specie, non si richie

deva l'annullamento del bando, ma si contestavano soltanto le

modalità di espletamento della prova di preselezione). (1)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; ordinanza 24 febbraio 1999, n. 684; Pres.

Schinaia, Rei. Lucrezio Monticelli; Salomone (Avv. Sani

no, Celani) c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato

Palmieri).

Giustizia amministrativa — Notaio — Concorso — Prova di

preselezione — Graduatoria — Sospensione cautelare — Di

niego (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 21).

Va respinta la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzio ne del provvedimento che fissa la graduatoria degli ammessi

alle prove scritte del concorso notarile, allorché il sistema im

piegato offra sufficiente garanzia dell'anonimato, non emer

gano elementi macroscopici di illogicità e vi sia un evidente

interesse pubblico ad un sollecito svolgimento del concorso. (2)

(1-2) La giurisprudenza amministrativa è chiamata ad affrontare il tema delle modalità di svolgimento del concorso notarile. La disciplina della materia, già contenuta nella 1. 89/13, è stata recentemente innova

ta, con l'introduzione di una prova di preselezione informatica, dal l'art. 1 1. 328/95, il cui regolamento di attuazione è contenuto nel d.m.

74/97, come modificato dai d.m. 290/97 e 339/98; in argomento, cfr.

Ieva, Ritorno dal futuro ... la mia esperienza nella commissione pre selezione informatica del concorso notarile, in Riv. not., 1987, 1116; Bottaro, La «preselezione informatica» — chi era costei? (cronistoria di un'ipotesi fantascientifica di soluzione), in Vita not., 1993, 441; Lau

rini, La preselezione informatica tra tecnologia e tradizione, in Nota

riato, 1995, 537; Licini, La preselezione informatica nei concorsi per notaio sta per divenire operativa, in Studium iuris, 1997, 681.

Tale prova di preselezione consiste in una serie di quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, circoscritti a dati normativi e formulati in modo da assicurare parità di trattamento per coloro che vi partecipa no; in virtù della graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascuno nella prova di preselezione, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a con corso e, in ogni caso, non inferiore a novecento; sono comunque am messi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ulti mo che risulterebbe ammesso.

Nel caso di specie, il concorso è stato bandito per 230 posti e, quindi, il numero di candidati ammessi avrebbe dovuto essere pari a 1.150; in realtà, all'esito della prova di preselezione, oltre 1.500 candidati, avendo conseguito il punteggio massimo, sono stati ammessi a sostene re le prove scritte. Il ricorrente, non rientrando tra questi ultimi, invoca l'annullamento della graduatoria, previa sospensione, adducendo la con trarietà alla 1. 328/95 delle modalità di svolgimento della prova di pre selezione ed il conseguente verificarsi di una disparità di trattamento con riflessi sugli esiti dell'intera procedura.

Il Tar Lazio ha respinto la domanda incidentale di sospensione rite nendo prevalente l'interesse pubblico ad un sollecito svolgimento del concorso e disattendendo le censure di manifesta illogicità della discipli na normativa. Adito in appello, il Consiglio di Stato, decidendo in con trario avviso, ha riformato l'ordinanza del tribunale amministrativo ed ha disposto l'ammissione con riserva al concorso notarile del candidato escluso, non ritenendo che essa potesse, in ogni caso, arrecare pregiudi zio all'amministrazione.

Stante la novità della questione sottoposta alla cognizione dei due organi, non constano precedenti specifici in termini.

In ordine alla condizione dei candidati classificatisi ex aequo con l'ul timo punteggio utile per essere ammessi alle prove concorsuali, v. Tar

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I

Considerato che l'appellante non chiede l'annullamento del

bando di concorso, ma contesta solo le modalità di espletamen to delle prove preselettive;

che le censure non sembrano prive di fumus boni iuris; che in ogni caso l'ammissione dell'appellante all'espletamen

to delle prove di concorso non arreca pregiudizio all'ammini

strazione.

Per questi motivi, accoglie l'appello (ricorso n. 1608/99) e,

per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dispone l'am

missione con riserva al concorso dell'appellante.

II

Ritenuto che, allo stato, non sembrano sussistere le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva, consi

derato che: — la difesa dell'amministrazione ha fornito all'odierna came

ra di consiglio, mediante il riferimento alla nota n. 2/99 S.P.

in data 29 gennaio 1999 del competente ufficio del ministero

di grazia e giustizia (depositata nel fascicolo relativo al ricorso

n. 1640/99 la cui domanda di sospensiva è stata discussa conte

stualmente a quella di cui al presente ricorso), delucidazioni in

ordine alle caratteristiche del sistema impiegato con particolare riferimento alla garanzia dell'anonimato;

— non emergono, ad un sommario esame, elementi macro

scopici di illogicità in relazione alle linee seguite dal legislatore; — vi è un evidente interesse pubblico ad un sollecito svolgi

mento del concorso in questione cui hanno richiesto di parteci

pare un rilevante numero di candidati (circa cinquemila). Per questi motivi, respinge la suindicata domanda incidentale

di sospensione.

Sicilia, sez. I, 24 aprile 1992, n. 146, Foro it., Rep. 1992, voce Sicilia, nn. 239, 240, secondo cui, nell'ipotesi tutt'altro che improbabile o in

frequente, che più candidati si classifichino ex aequo con l'ultimo pun

teggio utile per essere ammessi alle successive fasi concorsuali, per assi curare il rispetto del limite numerico indicato dalla legge, è dovere del l'amministrazione precisare nel bando di concorso i criteri di preferenza ritenuti opportuni al fine di graduare i candidati classificatisi ex aequo.

Sulla funzione della preselezione, la cui finalità si inserisce nel qua dro del principio del buon andamento della pubblica amministrazione

ed i cui effetti non incidono sul diritto di parità, né su quello a parteci pare ai concorsi in posizione di eguaglianza, v. Tar Sicilia, sez. I, 6

marzo 1989, n. 193, id., Rep. 1989, voce cit., n. 97. Sulla non ravvisa

bilità di una disparità di trattamento tra i candidati, allorché sia previ sta dal bando l'assegnazione di compiti differenti (a ciascun candidato ovvero a gruppi di candidati), ove l'assegnazione sia effettuata per sor

teggio, v. Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 1994, n. 1687, id., Rep. 1994, voce Concorso a pubblico impiego, n. 122.

Per quanto attiene all'ammissione con riserva, quale atto, posto sia

nell'interesse del candidato che in quello generale al corretto svolgimen to delle prove, avente la finalità di consentire la partecipazione ai con

corsi in pendenza di impugnativa contro il provvedimento di esclusione, v. Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 1997, n. 274, e sez. II 19 giugno 1996, n. 3074, id., Rep. 1997, voce cit., nn. 39, 37. Sulla non suscettibi

lità dell'ammissione con riserva alle prove di esame ad arrecare un dan no grave ed irreparabile all'amministrazione, v. Cons. Stato, sez. IV, ord. 4 giugno 1996, n. 789, e 10 ottobre 1995, n. 1415, id., Rep. 1996, voce cit., nn. 29, 30.

Sulla vicenda dell'iscrizione con riserva di ricorrenti originariamente esclusi dai corsi di laurea universitari, v. Cons. Stato, sez. VI, ord.

28 febbraio 1997, n. 286, Tar Lazio, sez. Ili, ord. 18 dicembre 1996, n. 1533, e Tar Emilia-Romagna, sez. I, ord. 5 dicembre 1996, n. 781,

id., 1997, III, 193, con nota di richiami e osservazioni di Fracchia.

Per un inquadramento generale della figura del notaio nel nostro or

dinamento, v. Mazzola, Notaio e notariato, voce del Digesto civ., To

rino, 1995, XII, 230.

Il Foro Italiano — 1999.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 23 dicembre

1998, n. 1904; Pres. Catallozzi, Est. D'Agostino; C.R. (Aw. A. e R. Romano, Ferrari) c. Min. beni culturali e ambientali

(Avv. dello Stato De Socio). Annulla Tar Liguria, sez. I, 22

febbraio 1992, n. 107.

Giustizia amministrativa — Piano regolatore — Variante — Ri

corso — Termine — Decorrenza (R.d. 17 agosto 1907 n. 642,

regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, art. 1, 2; 1. 17 agosto 1942 n. 1150,

legge urbanistica, art. 10; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istitu

zione dei tribunali amministrativi regionali, art. 19, 21).

// dies a quo per l'impugnazione della variante al piano regola tore generale decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione quan do concerne l'intero territorio comunale o vaste aree di esso

ma non quando la variante riguarda un bene determinato,

imponendo sullo stesso un vincolo specifico preordinato all'e

spropriazione, poiché in tal caso il dies a quo decorre, in man

canza di notificazione, dalla piena conoscenza del provvedi mento regionale di approvazione. (1)

(1) La prima parte della massima riflette un orientamento consolida to del Consiglio di Stato secondo cui il termine per l'impugnazione del lo strumento urbanistico generale e delle sue varianti decorre dalla pub blicazione nell'albo pretorio dell'avviso dell'intervenuto deposito: conf. Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 1998, n. 1173, Riv. giur. edilizia, 1999, I, 130; 12 novembre 1996, n. 1204, Foro it., Rep. 1997, voce

Giustizia amministrativa, n. 373; 18 gennaio 1996, n. 45, id., 1996, III, 324, con nota di richiami.

Ai fini della decorrenza del termine non è peraltro richiesta la notifi cazione agli interessati: conf. Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 1989, n. 589, id., Rep. 1989, voce cit., n. 302, che esclude la decorrenza da una pretesa notifica individuale; 28 maggio 1986, n. 367, id., Rep. 1986, voce cit., n. 313, sull'esclusione della necessità di notifica indivi duale con riguardo a coloro che hanno presentato osservazioni; 3 feb braio 1981, n. 129, id., Rep. 1981, voce cit., n. 322.

La precisazione di una decorrenza del termine solo dalla scadenza del periodo di pubblicazione dell'avviso di deposito si trova anche in Tar Marche 4 luglio 1996, n. 303, id., Rep. 1997, voce cit., n. 374; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 1995, n. 304, id., Rep. 1995, voce

cit., n. 299; Tar Calabria 25 marzo 1995, n. 279, ibid., n. 300; Tar Marche 13 ottobre 1994, n. 274, ibid., n. 301; Cons. Stato, sez. V, 21 dicembre 1992, n. 1543, id., Rep. 1993, voce cit., n. 312; Cons,

giust. amm. sic. 29 dicembre 1989, n. 484 (in riferimento al programma di fabbricazione), id., Rep. 1992, voce cit., n. 286; Cons. Stato, sez.

IV, 16 maggio 1991, n. 392, id., Rep. 1991, voce cit., n. 303; 23 gen naio 1989, n. 20, id., Rep. 1989, voce cit., n. 305.

Tale orientamento era stato ribadito di recente proprio con riguardo ad una fattispecie pressoché identica a quella esaminata dalla decisione in rassegna: in tale occasione la sezione IV (8 gennaio 1992, n. 9, id.,

Rep. 1992, voce cit., n. 328) aveva annullato una sentenza del Tar Cam

pania (sez. I 25 settembre 1985, n. 486, id., 1986, III, 395, con nota di richiami) che reagendo all'indirizzo accolto dal Consiglio di Stato ave va ritenuto tempestivo il ricorso contro il vincolo di un'area di proprietà privata introdotto da una variante al piano regolatore vigente, se al pro prietario interessato non sia stato notificato l'avviso del deposito presso il comune della variante stessa, anche se sia stato proposto dopo più di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio di tale avviso.

Nondimeno, l'esigenza di un ripensamento della questione relativa alla decorrenza del termine d'impugnazione della variante di piano era stata sottolineata da Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 1993, n. 593, id.,

Rep. 1993, voce cit., n. 311, citata in motivazione, «con riferimento a quelle ipotesi in cui la variante di piano incide in concreto su un

determinato immobile senza quella adeguata considerazione globale, sia

pure riferita a una parte del territorio comunale, che è connaturale alla

logica dello strumento urbanistico e che costituisce la base logica del ricevuto orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di impu

gnazione decorre dalla pubblicazione». La sentenza in epigrafe perviene alla soluzione garantistica prospetta

ta dalla decisione ultima citata in considerazione dell'effettiva natura

e portata dell'atto di variante impugnato il quale «pur assunto in forma

di strumento urbanistico non perde la sua obiettiva natura di atto im

positivo di vincolo specifico preordinato all'espropriazione, cioè di atto

a destinatari determinati e solo occasionalmente rivolto all'intera comu

nità locale indistintamente considerata».

Peraltro, in senso conforme alla decisione in rassegna si segnalano alcune pronunce del Tar Lazio (sez. II 3 maggio 1994, n. 565, id.,

Rep. 1994, voce cit., n. 266; sez. I 6 novembre 1985, n. 1256, id.,

Rep. 1986, voce cit., n. 312; 3 marzo 1976, n. 132, id., Rep. 1976, voce cit., n. 781) secondo le quali il termine per l'impugnativa della

delibera di adozione della variante al piano regolatore generale, da par te delle persone direttamente contemplate, non decorre dalla data in

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