sezione IV; ordinanza 30 agosto 1994, n. 1009; Pres. Lignani, Rel. Malinconico; Gennaro (Avv.Gennaro) c. Min. grazia e giustizia (Avv. dello Stato Salvatorelli). Conferma Tar Lombardia, sez.Brescia, 8 luglio 1994, n. 566Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 3 (MARZO 1995), pp. 139/140-143/144Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189159 .
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PARTE TERZA
Per questi motivi, il Consiglio di Stato in sede giurisdiziona
le, sezione sesta, definitivamente pronunciando a norma del
l'art. 27, n. 4, del t.u. 1054/24 dispone, in sostituzione della
Società italiana autori ed editori e della presidenza del consiglio dei ministri, che al regolamento di cui al d.p.r. 20 ottobre 1962
n. 1842, e successive modifiche di cui ai d.p.r. 14 novembre
1974 n. 859, 2 agosto 1986 n. 726, e 7 novembre 1994 n. 671,
vengano apportate le ulteriori modificazioni ed integrazioni di
seguito elencate:
a) All'articolo 13 i commi 1° e 2° sono sostituiti dai seguenti: «A fini di solidarietà fra soci e fra iscritti la società deduce
dalle somme riscosse per diritti d'autore nei territori di gestione diretta un importo da un minimo del 4°7o sino ad un massimo
del 10% del totale al netto delle provvigioni. La misura della deduzione è determinata dall'assemblea delle
commissioni di sezione, su proposta del consiglio di ammini
strazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanzia
rio, e può essere differenziata, sentite le singole commissioni
di sezione, in relazione ai generi delle opere ed ai tipi di utiliz zazione».
b) All'art. 33 il 1° comma è sostituito dal seguente: «Il consi
glio di amministrazione è composto dal presidente della società, che lo presiede, e di nove membri, in possesso del diritto di
elettorato attivo e passivo, cosi distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui un au
tore socio ed un autore iscritto per la sezione musica, un autore
socio ed un autore iscritto per la sezione drammatica operette e riviste (D.O.R.); cinque membri editori o produttori, eletti
dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci e
un iscritto editori di musica, un socio ed un iscritto editori di opere letterarie o produttori di opere cinematografiche».
c) All'art. 34, 3° comma, dalla lettera C bis introdotta con
il d.p.r. 671/94 sono soppresse le parole: «e la destinazione».
d) All'art. 36, 1 ° comma, le lettere a, b, c, d ed e sono sosti
tuite dalle seguenti:
«a) per la sezione lirica cinque commissari soci ed uno iscrit
to, dei quali due soci ed un iscritto autori della parte musicale
ovvero della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori
ed opere analoghe, tre soci editori di dette opere e congiunta mente concessionari di diritti di rappresentazione;
b) per la sezione nusica, undici commissari soci e otto iscritti,
dei quali: sei autori di musica ripartiti in due soci autori ed un iscritto di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e
opere analoghe e di composizioni sinfoniche, due sod e un iscritto
autori di composizioni varie; due soci ed un iscritto autori della
parte letteraria di composizioni varie; sei soci e cinque iscritti
editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;
c) per la sezione drammatica, operette e riviste, sei soci e
quattro iscritti commissari dei quali: due soci e un iscritto auto
ri di opere drammatiche o di genere affine ovvero della parte letteraria di operette, riviste ed opere analoghe, un socio ed un
iscritto autori della parte musicale, due soci ed un iscritto di
opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisio
ne, un socio ed un iscritto concessionari o cessionari di diritti
di rappresentazione ovvero editori e congiuntamente concessio
nari di diritti di rappresentazione;
d) per la sezione opere letterarie e arti figurative, due soci
e quattro commissari iscritti dei quali: un socio e due iscritti
autori, un socio e due iscritti editori di opere letterarie o figu
rative;
é) per la sezione cinema, due soci e due iscritti commissari
dei quali: un socio ed un iscritto autori di opere cinematografi che o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneg
giature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero
direttori artistici), un socio e un iscritto produttori o concessio
nari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate».
e) All'art. 37 il 3° comma è sostituito dal seguente: Hanno
diritto di voto con esclusione degli eredi:
a) gli iscritti ordinari, che hanno diritto di essere votati a norma del n. 1 del comma precedente, nonché tutti gli altri
iscritti ordinari; b) i soci che rivestano tale qualità alla data in cui sono indet
te le elezioni e la conservino alla data della votazione».
f) All'art. 41, 1° comma, dal numero 6 bis introdotto con
Il Foro Italiano — 1995.
d.p.r. 671/94 sono eliminate le parole «e la destinazione».
g) All'art. 60 bis introdotto con d.p.r. 671/94 la lettera b) del 1° comma è sostituita dalla seguente:
«b) hanno diritto di voto, con esclusione degli eredi gli iscritti ordinari produttori e concessionari, che abbiano diritto di esse
re votati a norma della precedente lettera a) nonché tutti gli altri iscritti».
h) Dichiara compensate le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità am
ministrativa.
I
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; ordinanza 30 agosto 1994, n. 1009; Pres. Lignani, Rei. Malinconico; Gennaro (Aw.
Gennaro) c. Min. grazia e giustizia (Aw. dello Stato Salva
torelli). Conferma Tar Lombardia, sez■ Brescia, 8 luglio 1994, n. 566.
Giustizia amministrativa — Ricorso al Consiglio di Stato — Sottoscrizione di avvocato patrocinante in Cassazione — Di
fetto — Inammissibilità (R.d. 26 giugno 1924 n. 1054, t.u. sul Consiglio di Stato, art. 35; 1. 4 agosto 1955 n. 848, ratifi ca ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma
il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla conven
zione stessa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952: convenzione, art. 6).
Neppure in forza dell'art. 6, lett. c), della convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo può ritenersi ammis
sibile un ricorso al Consiglio di Stato (nella specie, contro
un'ordinanza di rigetto della domanda di tutela cautelare), che non sia stato sottoscritto da un avvocato ammesso al pa trocinio davanti alla Corte di cassazione. (1)
(1-2) I. - L'art. 6, 3° comma, della convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con 1. 4 agosto 1955 n. 848, garantisce ad ogni accusato di un reato, il diritto, tra l'altro, a (lett. c): «difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta . . .». Non risul tano applicazioni di questa disposizione al processo amministrativo.
Anche dopo l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, tutta la cospicua giurisprudenza amministrativa in materia di sottoscrizione del ricorso ai giudici amministrativi, presuppone la necessità dell'inter vento di un avvocato o procuratore legale, pur se sono rare affermazio ni generali in tal senso che siano esplicite, o almeno massimate come tali (per una di queste: Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 1980, n. 900, Foro it., Rep. 1981, voce Giustizia amministrativa, n. 156; cfr. anche Tar Lombardia, sez. Brescia, 27 novembre 1991, n. 905, id., 1992, III, 19, con nota che segnala l'assenza di precedenti, che ha dichiarato l'i nammissibilità dello speciale ricorso ex art. 25 1. 241/90, contro il dinie
go dell'amministrazione di consentire l'accesso a documenti, sottoscrit to solo da un praticante procuratore).
Si rinvengono pronunce nel senso che anche davanti ai tribunali am ministrativi regionali, e ai giudici amministrativi in generale, la parte può assumere personalmente la propria difesa: Tar Lombardia 19 no vembre 1975, n. 368, id., Rep. 1976, voce cit., n. 219; e, anzi, non è necessaria una sua dichiarazione formale in tal senso: Cons, giust. amm. sic. 23 luglio 1984, n. 117, id., Rep. 1984, voce cit., n. 127; ma relativamente a casi nei quali era abilitata al patrocinio legale.
II. - Per quel che riguarda il giudizio davanti ai tribunali amministra tivi regionali, la giurisprudenza che si è formata dopo la loro istituzione è ferma nell'interpretare l'art. 19, 2° comma, 1. 1034/71 (che dispone che nei giudizi davanti a tali tribunali «. . .è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale»), nel senso che nei giudizi sia suffi ciente l'intervento del solo avvocato, e non sia necessario il ministero
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
II
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; sezione di Brescia; ordinanza 8 luglio 1994, n. 566; Pres. Ingrassia, Rei. Rocco; Gennaro (Aw. Genna
ro) c. Min. grazia e giustizia (Aw. dello Stato Piotti).
Giustizia amministrativa — Sospensione del provvedimento im
pugnato — Domanda — Sottoscrizione di avvocato o procu ratore legale — Difetto — Inammissibilità (L. 4 agosto 1955
n. 848, art. 6; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tri
bunali amministrativi regionali, art. 19).
Neppure in forza dell'art. 6, lett. c), della convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo può ritenersi ammis
sibile la domanda ad un tribunale amministrativo regionale, di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, che non sia stata sottoscritta da un avvocato o da un procu ratore legale. (2)
I
Ritenuto che l'appello in epigrafe non risulta sottoscritto da
un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti avanti le giurisdi zioni superiori, ma solo dall'interessata di persona, non abilitata;
Ritenuto che l'art. 35 t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato
(r.d. n. 1054 del 1974) prescrive che il ricorso al Consiglio di Stato sia sottoscritto «da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione»; e che è pacifico trattarsi requisito di
ammissibilità;
di un procuratore legalmente esercente richiesto dall'art. 82 c.p.c.: Cons.
Stato, sez. V, 11 novembre 1994, n. 1264, Cons. Stato, 1994, I, 1552; Tar Calabria, sez. Catanzaro, 10 aprile 1981, n. 79, Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 155.
L'affermazione è assai importante, perché la giurisprudenza è ferma nel consentire il patrocinio di un avvocato davanti a qualsiasi tribunale amministrativo regionale, indipendentemente dal distretto nel quale è
iscritto all'albo: Tar Lazio, sez. I, 9 agosto 1988, n. 1121, id., Rep. 1989, voce cit., n. 140; Tar Calabria, sez. Catanzaro, 10 aprile 1981, n. 79, id.. Rep. 1981, voce cit., n. 157; Tar Abruzzo 26 marzo 1980, n. 48, id., Rep. 1980, voce cit., n. 207; Tar Lazio, sez. Ili, 19 marzo
1979, n. 253, id., Rep. 1979, voce cit., n. 175; Tar Calabria 2 ottobre
1975, n. 106, id., Rep. 1976, voce cit., n. 218. Mentre i procuratori legali possono patrocinare solo davanti al tribunale amministrativo re
gionale entro la cui circoscrizione sia ricompreso il distretto di iscrizio ne all'albo: Tar Friuli-Venezia Giulia 19 gennaio 1993, n. 28, id., Rep. 1993, voce cit., n. 125; Tar Lazio, sez. I, 22 giugno 1977, n. 658, id.,
Rep. 1978, voce cit., n. 228 (tuttavia, nel caso in cui la circoscrizione di un tribunale amministrativo regionale comprenda più distretti di cor te di appello, e sia corrispondentemente diviso in più sezioni, il procu ratore legale iscritto in uno di tali distretti può patrocinare avanti ad
ognuna di queste: Tar Puglia, sez. Lecce, 16 febbraio 1989, n. 78, id.,
Rep. 1989, voce cit., n. 141; Tar Abruzzo 11 novembre 1983, n. 361, id., Rep. 1984, voce cit., n. 123).
III. - Per quel che riguarda il giudizio di secondo grado, la giurispru denza è costante nel ritenere condizione di ammissibilità dell'appello la sua sottoscrizione da parte di un avvocato che, per di più, al momen
to della sua proposizione, sia abilitato al patrocinio davanti le giurisdi zioni superiori: Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 1990, n. 849, id.,
Rep. 1991, voce cit., n. 137; sez. IV 17 novembre 1987, n. 659, id., Rep. 1988, voce cit., n. 143; 4 maggio 1984, n. 321, id., Rep. 1984, voce cit., n. 122; sez. V 4 novembre 1977, n. 963, id., Rep. 1978, voce
cit., n. 225; sez. VI 11 aprile 1975, n. 112, id., Rep. 1975, voce cit., n. 387.
Però è stato dichiarato ammissibile il ricorso al Consiglio di Stato
per regolamento di competenza sottoscritto dal procuratore patrocinan te nel giudizio di primo grado (del quale tale regolamento è considerato un incidente processuale), anche se non abilitato al patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori: Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 1985, n. 417,
id., Rep. 1985, voce cit., n. 85 (e nello stesso senso, in un caso nel
quale il regolamento era stato sottoscritto dall'avvocato dello Stato che
difendeva l'amministrazione nel giudizio davanti al tribunale ammini
strativo regionale: Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1989, n. 189, id.,
Rep. 1989, voce cit., n. 102). IV. - Per riferimenti cfr. Pret. Monza (ord. 29 ottobre 1994, id.,
1995, I, 391, con nota di richiami e osservazioni di G. Costantino, Le limitazioni territoriali all'attività forense sono costituzionalmente il
legittime/) che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione sulla
nullità degli atti compiuti dal procuratore extra districtum.
Il Foro Italiano — 1995.
Considerato che l'art. 6, 3° comma, della convenzione euro
pea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, invocato dall'inte
ressata, non può essere interpretato nel senso che sia vietato
alla legislazione degli Stati contraenti imporre alle parti di un
giudizio, in determinate giurisdizioni o materie, di esercitare il proprio diritto di difesa esclusivamente a mezzo di un profes sionista appositamente albilitato;
Ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento impugnato in
primo grado deriva un danno grave e irreparabile cosi come
previsto dall'ultimo comma del citato art. 21;
per questi motivi, dichiara inammissibile il suindicato appello (ricorso n. 6129/94).
II
Rilevato che la parte ricorrente — che ha proposto il ricorso
in epigrafe senza assistenza di avvocato o procuratore legale, e senza, comunque, possedere tali titoli abilitanti al patrocinio — richiede a questo giudice la disapplicazione dell'art. 19, 2°
comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, il quale, per l'appunto,
afferma, tra l'altro, che «per i giudizi davanti ai tribunali am
ministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale».
Rilevato che la ricorrente fonda la surriferita istanza sull'art.
6, lett. c), della convenzione per la salvaguardia dei diritti del
l'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 no
vembre 1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stes
sa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952, resi entrambi esecutivi
nel nostro ordinamento con la 1. 4 agosto 1955 n. 848, e che
la medesima ricorrente testualmente ritiene che tale norma abro
ghi «le norme precedenti e successive con essa in contrasto, giu sta sentenza della Corte costituzionale 183/73 (Foro it., 1974,
I, 314) e n. 205/76 (id., 1976, I, 205) e della Corte di giustizia europea 106/77 (id., 1978, IV, 201)».
Ritenuto che l'assunto della ricorrente risulta palesemente er
roneo, in quanto le decisioni giurisdizionali da essa menzionate
affermano un potere del giudice nazionale di disapplicare le nor
me del diritto interno ritenute difformi non già nei confronti
di qualsivoglia fonte normativa di derivazione internazionale, ma contrastanti con le norme prodotte dai competenti organi della Comunità economica europea, e vincolanti per ciascuno
Stato ad essa aderente (cfr. 1. 14 ottobre 1957 n. 1203 e succ.
mod. e int.), essendo, per contro, assodato che il sistema di
tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, discipli nato dall'anzidetta 1. 848/55, non presuppone analoghi poteri da parte degli organi giurisdizionali degli Stati aderenti alla re
lativa convenzione, ma solo la conformazione degli ordinamen
ti interni ai principi della convenzione e nell'ambito delle garan zie autonomamente contemplate dagli ordinamenti medesimi.
Ritenuto che, ad ogni buon conto, l'espressione «se defendre
lui mème ou avoir l'assistence d'un défenseur de son choix», contenuta nella norma invocata dalla ricorrente, non implica,
per gli ordinamenti dei paesi aderenti alla convenzione, l'obbli
go di prevedere, in ogni evenienza, una Ubera facoltà della par te di affidarsi, o meno, al difensore di sua fiducia, ma l'obbligo di contemplare, per tutti i procedimenti giurisdizionali comun
que attivabili, una difesa della parte, essendo rimessa alla scelta
discrezionale degli ordinamenti medesimi la previsione di una
difesa obbligatoria mediante patrocinante abilitato, ovvero me
diante difesa in proprio a cura della stessa parte processuale. Ritenuto che, per quanto segnatamente concerne l'ordinamento
italiano, la difesa in proprio della parte sfornita di abilitazione professionale è consentita soltanto in ipotesi residuali in cui as
sume spiccata prevalenza un giudizio su meri elementi di fatto
(cfr., ad es., il medesimo art. 19, ultimo comma, 1. 1034/71;
l'art. 86 c.p.c.; gli art. 22 e 23 1. 24 novembre 1981 n. 689;
gli art. 15 ss. d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, peraltro prossima mente abrogati dall'art. 12 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546; cfr.
pure l'art. 82 c.p.c. come sostituito dall'art. 20 1. 21 novembre
1991 n. 374), nel mentre l'assistenza obbligatoria del patroci
nante professionale viene opportunamente prescritta per i giudi
zi fondati, in via del tutto essenziale, sull'interpretazione della
norma giuridica; e che il presente giudizio, proprio perché si
sostanzia nell'affermazione sulla legittimità, o meno, di prowe
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PARTE TERZA
dimenti emanati dalla pubblica amministrazione, rientra a buon
titolo in tale secondo ambito.
Ritenuto, pertanto, che essendo il ricorso inammissibile in
quanto proposto da soggetto privo di ius postulandi, deve rite
nersi consequenzialmente inammissibile pure la proposta istan
za cautelare.
Rilevato, da ultimo, che la parte ricorrente non ha assolto
alcun onere tributario in sede di presentazione dell'impugnati
va, e che, pertanto, gli atti del fascicolo debbono essere tra
smessi all'ufficio del registro di Brescia, ai sensi degli art. 19 e 31 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, ai fini della regolarizzazione coattiva delle corrispondenti imposte di bollo, ivi pure compre sa quella contemplata dall'art. 9, 3° comma, d.l. 11 luglio 1992
n. 333, convertito in 1. 8 agosto 1992 n. 359.
Visto l'art. 21, ultimo comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Per questi motivi, dichiara inammissibile la suindicata domanda incidentale di sospensione.
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 23 luglio 1994, n. 793; Pres. Catallozzi, Est. Volpe; Comune di Sovere (Aw.
Simoncini) c. Lumina (Aw. Fustinoni). Annulla Tar Lom
bardia, sez. Brescia, 20 novembre 1981, n. 412.
Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Carenza di opere di urbanizzazione — Annullamento d'ufficio — Ponderazio
ne degli interessi — Fattispecie (L. 7 agosto 1942 n. 1150,
legge urbanistica, art. 31).
È legittimo il parziale annullamento di licenza edilizia, per la costruzione di due edifici, per carenza di opere di urbanizza
zione primaria, ove l'interesse pubblico a non pregiudicare un successivo più corretto assetto della zona interessata tra
mite strumenti di programmazione esecutiva, sia stato con
temperato con l'interesse privato, salvando quello dei due fab bricati assentiti che era già stato ultimato, a discapito di quel lo in fase iniziale di realizzazione. (1)
(1) I. - Sulla necessità di opere di urbanizzazione primaria, ai fini del rilascio di concessione (per aree non comprese in p.p.a.), v. Cons.
Stato, sez. IV, 9 aprile 1994, n. 265, Foro it., 1995, ID, 8, con nota di richiami; con specifico riferimento all'art. 31 legge urbanistica, cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 1981, n. 262, id., Rep. 1982, voce Edili zia e urbanistica, n. 503, e 16 marzo 1979, n. 143, id., Rep. 1979, voce cit., n. 494, quest'ultima con specificazione dell'irrilevanza della successiva realizzazione da parte del privato interessato, non potendo la licenza essere legittimata a posteriori', nonché, con riguardo alla co struzione di insediamento produttivo in zona isolata, Cons. Stato, sez.
V, 4 gennaio 1993, n. 26, id., 1993, III, 573, con nota di richiami; si è ritenuto altresì' che la necessità di opere di urbanizzazione riguarda anche le successive modifiche dei manufatti (Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 1973, n. 446, id., 1973, III, 292). Quanto all'impegno dei privati di
procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione contemporanea mente alla costruzione dei manufatti oggetto della concessione, si è rite nuta l'insufficienza di una mera dichiarazione preventiva e astratta di realizzazione di quanto si renda necessario (Cons. Stato, sez. IV, 26
maggio 1983, n. 358, id., Rep. 1984, voce cit., n. 470); l'impegno del
privato non può peraltro surrogare la mancanza di piano di lottizzazio
ne, giacché la convenzione di lottizzazione prevede come contenuto mi nimo necessario l'accollo anche di una parte delle opere di urbanizza zione secondaria (Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 1985, n. 308, id., Rep. 1985, voce cit., n. 594).
II. - È conforme ai principi in materia di autotutela che il dovere dell'autorità comunale di assicurare la conformità dell'edificazione alle
prescrizioni urbanistiche non esclude gli aspetti di discrezionalità nella
ponderazione dell'intensità che in concreto assume l'interesse pubblico
Il Foro Italiano — 1995.
Diritto. — L'appello è fondato.
Con la sentenza appellata il primo giudice ha annullato il
provvedimento del sindaco di Sovere di annullamento parziale di una precedente licenza edilizia, accogliendo entrambe le cen
sure mosse allo stesso dall'odierno appellato. Il tribunale ammi
nistrativo, in particolare, ha ritenuto che:
a) l'autorizzazione di un intervento edificatorio plurimo (nel la specie, con un'unica licenza edilizia era stata autorizzata la
costruzione di due distinti fabbricati) non necessitava del previo
approntamento di uno strumento urbanistico esecutivo, quale un piano di lottizzazione, considerato che si tratterebbe di una
zona (di completamento), in parte urbanizzata, fornita di infra
strutture necessarie e servizi;
b) insufficienza della motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che giustificavano l'adozione di un siffatto provvedi mento repressivo, al punto da richiedere il sacrificio dell'inte
resse privato di fronte a quello pubblico. Il collegio è dell'avviso che le tesi ritenute fondate dal primo
giudice siano, invece, prive di pregio e che il provvedimento di ritiro, impugnato in primo grado, sia esente dalle censure
dedotte in quella sede.
Dall'istruttoria svolta in appello è emerso che la zona di cui
trattasi, all'epoca del rilascio della licenza edilizia, non era com
pletamente urbanizzata (si veda la pagina 44 della relazione del
dirigente del servizio urbanistica della regione Lombardia, arch.
Iannilli Valerio, depositata a seguito della seconda decisione in
terlocutoria della sezione). In particolare, risulta accertato che:
a) le uniche infrastrutture primarie presenti nella zona erano:
strade residenziali, rete idrica, illuminazione e fognatura;
b) le dette strutture erano collocate lungo la via f.lli Calvi
(area in cui è stato realizzato il fabbricato assentito) e, quindi, lambivano il lotto inedificato dell'appellato;
c) l'accesso alla proprietà avveniva, a valle, dalla via f.lli Calvi, avente calibro di m 5, e a monte, attraversando via Guadagnini e via Fantoni, aventi calibro tra m 3 e m 4;
d) la zona in questione era all'epoca dei fatti completamente
sprovvista di ogni infrastruttura secondaria.
Risultano, pertanto, mancanti le ulteriori opere di urbanizza
zione primaria costituite dagli spazi di sosta o di parcheggio, dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas nonché
dagli spazi di verde attrezzato (si veda l'art. 4, 1° comma, 1.
29 settembre 1964 n. 847). Le strade residenziali, poi, erano
di estensione alquanto limitata in considerazione alla dimensio
specifico alla rimozione dell'atto abilitativo alla costruzione, per far
posto ad una diversa strutturazione urbanistica (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 1974, n. 191, id., Rep. 1974, voce cit., n. 225; 16 maggio 1975, n. 676, id., Rep. 1975, voce Giustizia amministrativa, n. 2058), a meno che l'esistenza della discrezionalità sia esclusa o dalla carenza di un piano di lottizzazione, che, condizionando in modo necessario il rilascio della licenza edilizia, impone l'annullamento di ufficio per inosservanza di tale obbligo (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 1973, n. 958, id., Rep. 1973, voce Edilizia e urbanistica, nn. 538, 539), o dalla decadenza per mancato inizio dei lavori (Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 1973, n. 1021, ibid., n. 499).
La discrezionalità nell'esercizio del potere di annullamento di ufficio
(e di revoca) della licenza edilizia, connota la posizione soggettiva del titolare come interesse legittimo, sottraendo al controllo del giudice or dinario il riscontro di legittimità dell'atto di autotutela (Cass. 2 feb braio 1977, n. 455, id., 1977, I, 1944, con nota di richiami).
In via generale, la valutazione degli interessi contrastanti con il sem
plice e generico interesse al ripristino della legalità, consiste nella consi derazione e tutela delle posizioni giuridiche nel frattempo acquistate dai terzi sulla base dell'atto viziato (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre
1993, n. 982, Cons. Stato, 1993, I, 1658; in caso di concessione tacita mente assentita: Tar Puglia, sez. Lecce, 12 maggio 1992, n. 199, Foro
it., Rep. 1992, voce cit., n. 517), il sacrificio delle quali richiede co
munque adeguata motivazione (Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 1993, n. 1485, inedita), a meno che l'autotutela segua all'atto annullato di un lasso di tempo talmente breve da non consentire il consolidamento di una posizione giuridica soggettiva (Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre
1989, n. 1312, id., Rep. 1990, voce Atto amministrativo, n. 142; 25 febbraio 1989, n. 173, id., 1990, III, 304, in motivazione).
In dottrina, sull'annullamento di ufficio dell'atto amministrativo ille
gittimo, Cappello, Annullamento di ufficio degli atti amministrativi, in Nuova rass., 1983, 1168; Angelelli, L'autotutela della p.a. e le sue
principali manifestazioni, in Ammin. it., 1981, 44; in materia edilizia:
Annunziata, Poteri di autotutela dell'autorità amministrativa e poteri del giudice in materia edilizia, in Riv. giur. edilizia, 1978, I, 459.
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