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sezione IV; ordinanza cautelare 7 febbraio 2001, n. 898; Pres. Trotta, Rel. Poli; Min. finanze ealtro (Avv. dello Stato Greco) c. Miale (Avv. Presti). Annulla Tar Abruzzo 367/00Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 9 (SETTEMBRE 2001), pp. 419/420-421/422Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196685 .
Accessed: 25/06/2014 07:31
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PARTE TERZA
zione particolarmente alto, quindi, oltre a determinare in capo ai
proponenti margini significativi di profitto, produce il chiaro ef
fetto di scoraggiare la definizione di politiche di riduzione di prezzi sul mercato da parte del nuovo entrante che (par. 251) «ove effettivamente riuscisse, attraverso le proprie offerte
commerciali, a incrementare il traffico sviluppato dai propri utenti, risulterebbe inevitabilmente penalizzato da costi di inter
connessione». A fronte di tali argomenti non vale obiettare che
Tim e Opi fossero obbligate a consentire l'interconnessione ed
avessero il buon diritto di rivedere all'uopo un prezzo ormai
non più remunerativo, posto che nella specie l'addebito non
contesta l'esistenza di un simile diritto ma l'intervento di
un'intesa anticoncorrenziale volta alla fissazione illecita di una
base comune di prezzo diretta a salvaguardare i profitti dei due
gestori ed a penalizzare sul versante concorrenziale il terzo
nuovo entrante.
Ancora non convincente si appalesa l'insistito richiamo alla
diversità delle condizioni economiche conclusivamente praticate da parte di Tim ed Opi verso Wind (cinquecento lire al minuto
Tim; cinquecentocinquanta lire Opi). La valutazione del garante in merito alla marginalità di detta
differenza non è illogica se sol si considera che il terzo gestore non aveva possibilità di scelta tra le due offerte, in quanto il non
eludibile fine di assicurare alla propria clientela le chiamate ver
so tutti i mobili esistenti imponeva l'interconnessione. Corretta
appare allora la conclusione dei primi giudici, a tenore della
quale «la necessità di attivare l'interconnessione con entrambe
le reti rendeva sostanzialmente irrilevante il risparmio realizza
bile sul traffico diretto verso l'altra, poiché — considerati in pa
rità i flussi diretti verso le due reti — il terzo poteva considerar
si gravato di un costo medio per interconnessione di lire cinque
centoventicinque per minuto».
6.3. - Le considerazioni svolte possono essere sostanzial
mente estese alle condizioni praticate all'indirizzo dei nuovi ge stori fissi.
Anche in questo caso le evidenze documentali attestano (par. 152-156; 252-253) che entrambi i gestori mobili hanno indivi duato, nei contratti di interconnessione, condizioni sostanzial
mente parificabili a quelle offerte all'utenza di Telecom Italia, al netto del compenso di lire duecento/minuto corrisposto a tale
gestore (cfr. par. 157-160). I margini si avvicinano, in definiti va, a cinquecento lire al minuto, rivelandosi anche in questo ca
so significativamente più elevati rispetto alla best practice eu
ropea indicata dalla commissione per le tariffe di terminazione
su rete mobile.
Anche con riferimento a detta contestazione, la rivendicazio
ne delle appellanti del diritto a non vedere ridotti i margini di
utile collegati al traffico f/m originato da Telecom non vale a
confutare l'ovvia considerazione che la salvaguardia dei livelli
di ricavo non può essere perseguita attraverso un'intesa che fi nisce per imporre ad un nuovo gestore di rete fissa, non dotato della forza di mercato di Telecom, un'efficace ingresso sul mer
cato della telefonia.
6.4. - Sulla base dei rilievi fin qui svolti si devono allora re
spingere tutte le censure mosse dalle due appellanti avverso la sentenza di primo grado nella parte riguardante l'integrazione del terzo illecito contestato. Vale soggiungere che il parere del
l'Agcom del 22 settembre 1999, pure rivelatosi critico per le due infrazioni precedentemente esaminate, ha convenuto che
per la terza infrazione andava riconosciuto un comportamento finalizzato alla «fissazione di prezzi identici da parte degli ope ratori Tim e Opi».
7. - Si può ora passare all'esame delle censure riguardanti l'entità delle sanzioni, naturalmente con riguardo esclusivo alla seconda ed alla terza infrazione.
7.1. - Con riferimento alla seconda infrazione Tim ribadisce l'assunto secondo il quale l'Agcm non avrebbe tenuto conto della sostanziale mancanza di effetti prodotti dalla manovra di rimodulazione per l'anno 1999 e sulla decisione dei due opera tori di non dare seguito all'intesa in parola. Opi osserva, da una
parte, che la non gravità dei comportamenti avrebbe suggerito la sanzionabilità con la sola diffida; per altro verso, che non risul tano chiari i criteri seguiti per la determinazione del quantum, non registrandosi corrispondenza tra fatturato documentato in istruttoria e percentuale applicata.
Il Foro Italiano — 2001.
Le censure non sono fondate.
Quanto alla censura svolta da Tim, rinviando alle considera
zioni precedentemente articolate in merito alla ricorrenza dei
presupposti dell'intesa sanzionabile, si deve in questa sede riba
dire come l'accordo di fine 1998, intervenuto tra i due gestori mobili operanti sul mercato, oltre a sortire pratico effetto sia pu re per un arco di tempo limitato, presentasse una chiara inciden
za potenziale sulla libera competizione sul mercato. La volontà
di preservare una fonte di ricavo, fisiologica nel gioco impren ditoriale, non può essere esplicata attraverso politiche di prezzo dirette, in un'ottica di concertazione, ad evitare l'alea della con
correnza e, nella specie, a fronteggiare i rischi collegati all'in
gresso di nuovi competitori ed alla nuova disciplina in punto di
titolarità della tariffa. Detti elementi denotano una significativa
portata anticoncorrenziale dell'intesa che non consente di con
dividere neanche la tesi Opi circa l'eccessiva gravità della san
zione irrogata. Deve del pari condividersi il ragionamento sviluppato dal
primo giudice circa la tardività delle censure articolate da Opi dirette a segnalare il difetto di motivazione in merito al quan tum. A fronte di censure di prime cure indirizzate a mettere in
dubbio la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle
sanzioni, solo con la memoria depositata il 21 aprile 2000 è
stato, infatti, proposto uno specifico motivo attinente alla misu
ra delle due prime sanzioni.
8. - Si deve anche condividere l'assunto del Tar secondo il
quale la terza sanzione non è stata toccata in prime cure da
puntuali contestazioni. In ogni caso non appare dimostrato in
fatto il presupposto secondo il quale nella specie le intese tra le
parti, volte a precostituire la base per le trattative con i terzi ge stori fissi e mobili, siano state preventivamente comunicate al
l'Agcom senza dare luogo a rilievi.
9. - Infine, merita condivisione la tesi svolta dal Tar secondo
cui il mercato f/m costituisce un mercato separato ed autonomo
rispetto al mercato della telecomunicazione radiomobile, do
vendo a tal fine attribuire rilievo, al di là del profilo tecnico, ai
caratteri di autonomia del prodotto rispetto ad altri settori delle
telecomunicazioni radiomobili.
10. - In conclusione, gli appelli riuniti devono essere accolti, nella parte relativa alla prima infrazione, ed in parte respinti. In
riforma parziale della prima sentenza, il provvedimento impu
gnato in prime cure deve essere pertanto annullato in parte qua.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; ordinanza cautelare 7 febbraio 2001, n. 898; Pres. Trotta, Rei. Poli; Min. finanze e altro (Avv. dello Stato Greco) c. Miale (Avv. Presti). Annul la Tar Abruzzo 367/00.
Militare — Trasferimento — Avvicinamento a familiare
handicappato — Diritto — Esclusione (L. 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, art. 33; 1. 8 marzo 2000 n.
53, disposizioni per il sostegno della maternità e della pater nità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordi namento dei tempi delle città, art. 20).
Non sussistono i presupposti per disporre cautelarmente il tra
sferimento di militare della guardia di finanza in altra sede di
servizio al fine di avvicinamento a familiare disabile, ai sensi
dell'art. 33, 5° comma, l. n. 104 del 1992, anche dopo la mo
difica introdotta con l'art. 20 l. n. 53 del 2000, in considera
zione degli interessi della collettività connessi, nel caso di da tore di lavoro pubblico, alle sue esigenze organizzative ed al le aspettative di personale più qualificato. ( 1 )
(1) Il Consiglio di Stato, con un'ordinanza cautelare puntualmente motivata, pur affermando l'astratta applicabilità anche nei confronti
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Premesso che le disposizioni sancite dagli art. 33, 5° comma, 1. n. 104 del 1992, e 20 1. n. 53 del 2000, trovano applicazione anche nei confronti degli appartenenti alle forze armate, in
quanto volte a tutelare valori fondamentali della persona umana
garantiti a livello costituzionale dagli art. 29, 1° comma, 30, 1°
comma, 32, 1° comma (cfr. Corte cost. 24 luglio 2000, n. 332, Foro it., 2000, I, 2739; Cass., sez. lav., 6 aprile 1999, n. 3306,
id., 1999,1, 2250); considerato, però, che i su richiamati art. 33, 5° comma, e 20
non configurano un diritto soggettivo di precedenza al trasferi
mento del familiare lavoratore, bensì un semplice interesse le
gittimo a scegliere la propria sede di servizio «ove possibile», in
quanto l'esigenza di tutela della persona handicappata deve es
sere fatta valere alla stregua del generale principio del bilancia
mento degli interessi, specie quando l'esercizio di tale facoltà
venga a ledere in misura consistente le aspettative di personale munito di titoli professionali poziori nonché le esigenze econo
miche ed organizzative del datore di lavoro — segnatamente per
i rapporti di lavoro pubblico non privatizzato — traducendosi in
un danno per la collettività (cfr. Cass., sez. lav., n. 3306 del
1999, cit.; Cons. Stato, commiss, spec., 19 gennaio 1998, n.
394/97, id., Rep. 1999, voce Invalidi civili e di guerra, n. 54); considerato che a fortiori tali argomentazioni valgono per i
compiti affidati alle forze armate — ex art. 52, 1° comma, Cost.,
degli appartenenti alle forze armate della legge quadro a tutela dei por tatori di handicap, nega il beneficio previsto dall'art. 33, 5° comma, 1.
104/92 al militare della guardia di finanza che aspirava all'avvicina
mento alla città di residenza di familiare disabile, per la prevalenza ri
conosciuta nella specie agli interessi della collettività, in relazione sia
alla presenza di altri aspiranti al trasferimento con titoli poziori sia alle
esigenze organizzative di un corpo militare. Il collegio ritiene implicitamente applicabile il beneficio introdotto
dalla norma in esame anche al caso di trasferimento, al contrario di
quanto ritenuto dalla Cassazione che, individuandone la ratio «nell'esi
genza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale convivenza» del lavoratore con il familiare disabile, ne limitava l'operatività al mo
mento della prima assegnazione della sede di lavoro con esclusione delle ipotesi di trasferimento in costanza di rapporto e, dopo la riforma
ex art. 19 1. 35/00, continua a richiedere il requisito della continuità
dell'assistenza (Cass. 20 gennaio 2001, n. 829, Foro it., 2001, I, 855, con nota di richiami).
Nel senso dell'ordinanza in epigrafe la predominante giurisprudenza amministrativa che ha deciso dando quasi sempre per scontata l'appli cabilità del citato art. 33, 5° comma, anche alle ipotesi di trasferimento, salvo a negarne in concreto il riconoscimento per la carenza degli altri
requisiti (oltre quello della convivenza fra il lavoratore e il disabile) ri
chiesti per l'applicabilità della disposizione, «subordinata non soltanto
alla vacanza e disponibilità del posto ma anche a tutti gli ulteriori ele
menti inerenti alle capacità ed alla professionalità del pubblico dipen dente, con riferimento ad altri aventi titolo, eventualmente maggior mente idonei alla funzione»: Cons. Stato, commiss, spec., 19 gennaio 1998, n. 394/97, id., Rep. 1999, voce Invalidi civili e di guerra, n. 54; sez. Ili 9 giugno 1998, n. 23/98, ibid., n. 60; Tar Sicilia 22 luglio 1998, n. 1580, ibid., n. 63, e 8 aprile 1999. n. 666, ibid., voce Istruzione pub blica, n. 220 (con riferimento al personale insegnante della pubblica istruzione); Tar Veneto 7 luglio 1998, n. 1307, ibid., voce Sanitario, n.
312 (con riferimento a personale del servizio sanitario nazionale); Cons. Stato, commiss, spec., 20 gennaio 1997. n. 369/96, id., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 542 (che sottolinea le esigenze
pubbliche connesse alla valutazione comparativa dei titoli professionali fra i vari aspiranti al posto); sez. II 5 aprile 1995, n. 3038/94, id.. Rep. 1996, voce Istruzione pubblica, n. 210; nello stesso senso, anche Trib.
Reggio Emilia, ord. 27 gennaio 2001 e 1° luglio 2000, giud. Strozzi, Molletti c. Min. finanze e Caci c. Min. finanze (inedite, confermate dal
collegio in sede di reclamo con ord. 23 marzo 2001 e 8 agosto 2000), che hanno riconosciuto in sede cautelare, a dipendente di ufficio finan
ziario periferico, il diritto al trasferimento in sede vicina al domicilio di
familiare handicappato, sul presupposto dell'accertato stato di bisogno di quest'ultimo e della insussistenza o mancata prova dell'interesse
dell'amministrazione a mantenere il dipendente nella sede di servizio.
In termini con Cass. 829/01, cit., per l'esclusione del beneficio nel
caso di trasferimento nel corso del rapporto di lavoro: Tar Lazio, sez. I, 18 maggio 1998, n. 1696, id., Rep. 1999, voce Impiegato dello Stato, n.
683; 9 febbraio 1998, n. 700, ibid., voce Invalidi civili e di guerra, n.
62; Tar Lombardia 27 agosto 1996, n. 1326, id., Rep. 1997, voce cit., n.
39; Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 1997, n. 425, ibid., voce Ordina
mento giudiziario, n. 112.
Per ogni riferimento in materia, v. la nota di richiami a Cass. 829/01,
cit.
Il Foro Italiano — 2001.
art. 1, 3°, 4° e 5° comma, 1. 14 novembre 2000 n. 331 — anche
in occasione del trasferimento a domanda, nei limitati casi in cui
esso sia consentito, per un'autonoma volontà di autolimitazione
dell'amministrazione militare; considerato che anche dopo il venir meno del requisito della
convivenza del familiare lavoratore con il disabile da assistere, come divisato dall'art. 20 1. n. 53 del 2000, cit., è necessario che
l'amministrazione pubblica valuti ancor più rigorosamente l'e
sistenza dell'altro requisito richiesto dall'art. 33, 5° comma, 1.
n. 104 del 1992, ovvero che sia dimostrata l'assistenza continua
in atto del lavoratore che propone domanda di trasferimento in
favore del disabile (cfr. Cass., sez. lav., n. 3306 del 1999, cit., e
Corte cost. 29 luglio 1996, n. 325, id., Rep. 1996, voce cit., n.
41), e la mancanza di altri familiari di quest'ultimo, pure non
conviventi, ma residenti nel medesimo comune (cfr. Cons. Sta
to, sez. II, 5 aprile 1995, n. 3038/94, ibid., voce Istruzione pub blica, n. 210; 5 aprile 1995, n. 3037/94, id., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 539); a maggior ragione, nel caso di
specie, dove il militare presta servizio in una località molto di
stante da quella in cui risiede il disabile, località nella quale ri
siedono altri familiari (nella specie la moglie, i figli, una nuora), in grado di accudire il suocero disabile;
considerato che è inammissibile la pretesa del militare di ve
dersi riconosciuta la preferenza al trasferimento ex art. 33, 5°
comma, cit., in forza di un'inesistente maggiore regolarità e fa
cilità di prestazione del servizio, posto che, al contrario, per gli
appartenenti alle forze armate è dato presumere esattamente il
contrario a cagione dei compiti speciali cui essi attendono e del
l'ordinamento all'interno del quale sono inseriti; ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dall'ultimo
comma del citato art. 21;
per questi motivi, accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedi mento impugnato in primo grado.
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 28 dicembre 2000, n. 7048; Pres. Catallozzi, Est. Di Napoli; Parlangeli
(Avv. Sinagra, Sabatini) c. Min. interno e altro (Avv. dello
Stato Caputi Jambrenghi), Trionfetti Dettore (Avv. Sanino), Cono e altri (Avv. Lubrano), Cossu (Avv. Gaito), Morganti e altri (Avv. Iannotta, D'Amato), Guido (Avv. Carratelli) e altri. Annulla Tar Lazio, sez■ I, 25 novembre 1996, n. 2180.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Alte cariche
dello Stato — Nomina — Sindacato giurisdizionale — Fat
tispecie (Cost., art. 87, 97; d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, t.u.
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, art. 236).
L'ampio potere discrezionale di cui gode la pubblica ammini
strazione nelle nomine alle più alte cariche dello Stato non
esclude che i relativi provvedimenti siano soggetti a sinda
cato giurisdizionale, soprattutto sotto il profilo dell'eccesso
di potere determinato dai criteri o dalle modalità di scelta dei
nominati (nella specie, è stata ritenuta illegittima la delibera
zione del consiglio dei ministri concernente la nomina a pre
fetto di alcuni funzionari, le cui attitudini professionali erano
state apprezzate sulla base di una «scheda valutativa» predi
sposta dal ministero dell'interno per ciascuno di essi ma non
anche per un funzionario che, in quanto viceprefetto, aveva
una legittima aspettativa ad essere valutato ai fini della no
mina in questione). (1)
(1) La sentenza (che annulla Tar Lazio, sez. I, 25 novembre 1996, n.
2180, Foro it., Rep. 1999, voce Impiegato dello Stato, n. 635) fa appli
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