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sezione IV penale; sentenza 23 febbraio 2005; Pres. Olivieri, Est. Battisti, P.M. Salzano (concl....

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sezione IV penale; sentenza 23 febbraio 2005; Pres. Olivieri, Est. Battisti, P.M. Salzano (concl. conf.); ric. Pagliaro. Annulla Trib. L'Aquila, ord. 22 novembre 2004 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 657/658-659/660 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201505 . Accessed: 25/06/2014 06:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.107 on Wed, 25 Jun 2014 06:48:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV penale; sentenza 23 febbraio 2005; Pres. Olivieri, Est. Battisti, P.M. Salzano (concl.conf.); ric. Pagliaro. Annulla Trib. L'Aquila, ord. 22 novembre 2004Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 657/658-659/660Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201505 .

Accessed: 25/06/2014 06:48

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GIURISPRUDENZA PENALE

dell'art. 129 c.p.p., osservando che i giudici del gravame non

avevano dato risposta al rilievo che i fatti per i quali si doveva

procedere all'iscrizione nel registro erano privi di rilevanza pe nale, tanto vero che il Tornaselo era stato assolto con ampia

formula; che comunque la corte di merito aveva dato un'inter

pretazione assai restrittiva al concetto di discrezionalità, che

connota il potere del p.m. nell'iscrizione delle notizie di reato; che in ogni caso la medesima corte nel giustificare il dolo si era

limitata a indicare alcune qualità soggettive del ricorrente, quali

l'esperienza, la competenza funzionale e l'elemento fattuale

della reiterazione della condotta, senza soffermarsi sulla con

vinzione dell'irrilevanza penale dei fatti denunciati.

Il ricorso merita accoglimento. Ed invero in tema di immediata declaratoria di casi di non

punibilità, la Corte di cassazione, in applicazione del principio del favor innocentiae, cui maggiormente si ispira il vigente co

dice di rito, evidenziato da alcune disposizioni (art. 69, 1°

comma, nn. 2 e 3, 531, 2° comma, c.p.p.), può prendere in esa

me gli atti, per accertare se sussista in modo evidente una ragio ne di proscioglimento, pur nei limiti propri del giudizio di legit timità (Cass. 28 gennaio 1997, Mango, Foro it., Rep. 1997, voce

Cassazione penale, n. 41; 20 novembre 1998, Forlani, id.. Rep. 1999, voce Prescrizione penale, n. 25; 5 ottobre 1998, Fabiani,

ibid., voce Cassazione penale, n. 91).

L'omessa iscrizione nel registro degli indagati del Tornaselo

e il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di que st'ultimo riguardava in particolare la falsa annotazione sul regi stro delle presenze della procura di Rovigo dell'orario di uscita

alle ore 14, nonostante la sua anticipazione, che lo stesso magi strato aveva autorizzato.

Orbene, al di là del rilievo, frettolosamente svalutato dal giu dice del gravame, che all'iscrizione ben potevano procedere i

due stessi sostituti, che avevano denunciato al capo dell'ufficio

il presunto illecito, non essendo ostativi al riguardo la gerarchia e i profili organizzativi dell'ufficio, si esigeva dall'imputato un

atto, che comunque lo poneva in una condizione di incompati bilità, e che lo avrebbe esposto, quanto meno sul piano discipli

nare, alla censura di un comportamento, se non di concorso nel

reato, di connivenza o di acquiescenza di una condotta, autoriz

zata e posta in essere dal dipendente, che si presentava prima

facie come penalmente illecita. E tutto ciò non può non aver in

ciso, quanto meno sul piano soggettivo sulla doverosità dell'at

to, scriminata nella specie dal principio nemo tenetur se detege

re, ed in particolare dalla necessità di proteggere, prima di ogni

cosa, sé stesso dal pericolo di un'inchiesta, che poi si sarebbe

rivelata superflua e priva di fondamento, stante l'intervenuto

giudicato assolutorio nei confronti del dipendente. Viene pertanto a mancare nel caso in esame la coscienza del

comportamento omissivo e di conseguenza l'impugnata senten

za deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non

costituisce reato.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione IV penale; sentenza 23

febbraio 2005; Pres. Olivieri, Est. Battisti, P.M. Salzano

(conci, conf.); ric. Pagliaro. Annulla Trib. L'Aquila, ord. 22 novembre 2004.

Misure cautelari personali — Misure coercitive — Applica zione congiunta — Casi non espressamente previsti dalla

legge — Esclusione (Cod. proc. pen., art. 281, 282, 283).

In tema di misure cautelari personali, è preclusa, in tutti i casi

in cui non sia espressamente consentita da norme processua li, l'applicazione congiunta di misure coercitive che pur sia

no astrattamente compatibili, quali il divieto di espatrio,

l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto e obbligo di dimora, di cui agli ar,t. 281, 282 e 283 c.p.p. (1)

Svolgimento del processo. — 1. - Il g.i.p. del Tribunale di Pe

scara, con ordinanza del 13 ottobre 2004, applicava a Stefano

Pagliaro le misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbli

go di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte la settimana, in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, di

sposta perché il Pagliaro, colto nella flagranza del reato di de

tenzione e cessione di eroina, era, per questi reati, gravemente indiziato.

2. - Il difensore proponeva appello eccependo l'illegittimità

dell'applicazione congiunta di due misure cautelari e il tribuna

le, con ordinanza del 22 novembre 2004, nel ritenerla, invece,

legittima, poneva in evidenza che, «sebbene la sola disposizione che preveda il cumulo tra più misure cautelari sia quella di cui

all'art. 276 c.p.p., relativa all'ipotesi della trasgressione delle

prescrizioni, non può, tuttavia, escludersi che la necessità di

un'applicazione congiunta delle due misure possa prospettarsi sin dall'inizio al fine di una più efficace tutela delle esigenze alle quali è preposta altra meno grave misura».

3. - Il difensore ricorre per cassazione denunciando «viola

zione degli art. 125, 272, 282, 283 e 299 c.p.p., nonché difetto di motivazione», deducendo che «il principio della possibilità di

applicare simultaneamente due misure cautelari non può essere

condiviso, ché le misure dovrebbero essere applicate esclusiva

(1) La pronuncia si allinea a Cass. 29 novembre 2001, Colella (Foro it., Rep. 2002, voce Misure cautelari personali, n. 227), ribadendo la

prospettiva di superamento del precedente indirizzo (Cass. 14 aprile 2000, Goglia, id., Rep. 2000, voce cit., n. 129, ove si ammetteva, per contro, la libera cumulabilità delle misure coercitive «minori») sulla scorta dell'agevole argumentum a contrario che muove dall'interve

nuta interpolazione del «nuovo» comma 1 bis dell'art. 307 c.p.p. (in trodotto dall'art. 2 d.l. 24 novembre 2000 n. 341, convertito, con modi

ficazioni, nella 1. 19 gennaio 2001 n. 4): il giudice — vi si prevede —

può disporre il cumulo delle misure di cui agli art. 281, 282 e 283 c.p.p. solo qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, 2°

comma, lett. a), c.p.p.; in ogni altro caso — e fatta salva la fattispecie di cui all'art. 276, 1° comma, c.p.p., con riguardo all'ipotesi di tra

sgressione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, per la

quale il cumulo è espressamente previsto — l'applicabilità contempo ranea di più misure coercitive «minori» deve, ormai, ritenersi esclusa

(in senso conforme, cfr., in dottrina, tra gli altri, Ceresa Gastaldo, So

stituzione e ripristino della custodia cautelare dopo la scarcerazione

automatica, in AA.VV., Il decreto «antiscarcerazioni» a cura di Bar

gis, Torino, 2001, 44). Il cumulo di più misure coercitive era stato considerato ammissibile,

per l'ipotesi di scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini

di custodia, da Cass. 19 marzo 1991, D'Ambrosio (Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 325), avuto riguardo al generico allora vigente art. 307, 1°

comma, c.p.p. (destinato ad essere successivamente novellato, in termi

ni di maggiore pregnanza, dal medesimo art. 2 d.l. n. 341 del 2000,

cit.).

Un'ipotesi di cumulo istituzionale e automatico era dapprima previ sta dall'art. 281, comma 2 bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 9 d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella 1. 7 agosto 1992 n.

356), a mente del quale «con l'ordinanza che applica una delle altre mi

sure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni ca

so il divieto di espatrio»; Corte cost. 31 marzo 1994, n. 109 (id., 1994,

I, 1654, con nota di richiami) ne ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale, diagnosticandone un contrasto con gli art. 3 e 13, 2°

comma, Cost, (in tema, cfr., tra gli altri, Montagna, Il divieto di espa trio nell'ambito dei rapporti con le altre misure coercitive, in Giur. co

stà., 1994, 943 ss.).

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PARTE SECONDA

mente nell'ambito di figure tassativamente definite e ciò in os

sequio al principio di legalità, mentre la contestuale applicazio ne dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla

polizia giudiziaria sembra contraddire vistosamente il suddetto

principio, giacché si è in presenza di un mixtum compositum di

due diverse misure, tipicamente previste dalla legge, che finisce

con il costituire uno strumento di limitazione della libertà del

cittadino non conforme al modello normativo».

Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso è fondato.

Ritiene la corte che debba essere seguito, sul punto, il più re

cente indirizzo della giurisprudenza, secondo il quale «in tema

di misure cautelari personali, è preclusa, in tutti i casi in cui non

sia espressamente consentita dalle norme processuali, l'applica zione congiunta di misure coercitive che pur siano tra loro

astrattamente compatibili, quali il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed il divieto od obbligo di soggiorno, di cui agli art. 281, 282 e 283 c.p.p.» (Cass. 29 novembre 2001, Colella, Foro it., Rep. 2002, voce Misure cau

telari personali, n. 227; contra, Cass. 14 aprile 2000, Goglia, id., Rep. 2000, voce cit., n. 129).

È, invero, da sottolineare — come sottolinea, nella motiva

zione, Cass. 29 novembre 2001, Colella — che l'art. 2, 6°

comma, d.l. 24 novembre 2000 n. 341, convertito, con modifi

cazioni, nella 1. 19 gennaio 2001 n. 4, attraverso l'introduzione

dell'art. 307, comma 1 bis, c.p.p., ha affiancato all'unica previ sione autorizzativa preesistente

— l'art. 276 c.p.p. in materia di

violazione dèlie prescrizioni concernenti una misura cautelare — il caso delle misure non detentive applicate dopo la decor

renza del termine massimo di custodia per la sola eventualità

che si proceda cùn riguardo ai gravi delitti elencati all'art. 407, 2° comma, lett. a), c.p.p. e come proprio tale specifica delimita

zione dei casi di applicazione congiunta escluda che possa pro

spettarsi una regola generale di possibile coesistenza delle misu

re cautelari non detentive.

Il tribunale ha citato Cass. 14 aprile 2000, Goglia a conforto

della tesi della possibilità dell'applicazione congiunta di misure

cautelari non detentive.

Detta sentenza, però, è stata pronunciata anteriormente al ci

tato d.l. 24 novembre 2000 n. 341, donde l'inevitabile determi

nazione cui è pervenuta la sentenza 29 novembre 2001, Colella.

2. - L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, dovendo il giudice di merito applicare una sola misura e spet tando alla discrezionalità dello stesso la relativa scelta.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione V penale; sentenza 19 di cembre 2003; Pres. Foscarini, Est. Ferrua, P.M. D'Angelo

(conci, conf.); ric. P.m. in c. Comità. Annulla Trib. Catan

zaro, ord. 21 febbraio 2003.

Concorso di reati — Frode informatica — Intercettazione

fraudolenta di comunicazioni informatiche — Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico — Utiliz

zazione indebita, falsificazione o alterazione di carte di credito — Fattispecie (Cod. pen., art. 81, 615 ter, 617 qna te r, 640 ter, d.l. 3 maggio 1991 n. 143, provvedimenti urgenti

per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle

transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio, art. 12; 1. 5 luglio 1991 n. 197, conver

sione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143).

Sia il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o te

lematico, sia quello di intercettazione fraudolenta di comuni

cazioni informatiche o telematiche possono concorrere con i

reati di frode informatica e di utilizzazione indebita e falsifi cazione di carta di credito (nella specie, è stata annullata, per contraddittorietà, un'ordinanza del tribunale del riesame, in

quanto, pur evidenziando gravi indizi circa l'utilizzazione da

parte dell'indagato di carte di credito contraffatte per il tra

mite del terminale Pos a lui intestato, si era ritenuto che ciò

valesse esclusivamente ai fini dell'addebito di frode telemati

ca e non anche in ordine all'indebita introduzione in un si

stema protetto). (1)

(1) Con la sentenza in epigrafe la Suprema corte, su ricorso presen tato dalla procura competente, annulla un'ordinanza con la quale, in

sede di riesame, era stata revocata la misura cautelare degli arresti do miciliari relativamente ad alcuni dei reati ascritti all'indagato e. in rela zione agli altri, era stata sostituita detta misura con l'obbligo di pre sentazione alle forze di pubblica sicurezza.

I fatti contestati riguardavano lo svolgimento di una presunta attività associativa finalizzata alla commissione di vari reati informatici; ma la

questione di diritto sulla quale si concentra l'attenzione dei giudici di

legittimità concerne la possibilità di ritenere configurabile, almeno in

teoria, il concorso tra i reati oggetto d'indagine nel caso concreto. E ciò in quanto il tribunale del riesame, pur evidenziando la sussi

stenza di gravi indizi circa l'utilizzo di carte di credito contraffatte per il tramite del terminale Pos intestato all'indagato, aveva ritenuto che una tale situazione consentisse esclusivamente, l'addebito del reato di frode informatica e non anche degli ulteriori reati che nella fattispecie apparivano almeno astrattamente, individuabili.

I reati in esame sono alcuni tra quelli introdotti nel codice penale ita liano dalla 1. 23 dicembre 1993 n. 547, ossia la frode informatica (art. 640 ter c.p.), l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

(art. 615 ter c.p.), l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni infor matiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); a questi si aggiunge il re ato di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito, con modifi

cazioni, dalla 1. 5 luglio 1991 n. 197, ai sensi del quale «chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non es sendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'ac

quisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito [. ..]. Alla stessa

pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento ana

logo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi». In proposito, tra i lavori

più recenti, cfr. C. Sarzana Di Sant'Ippolito, informatica, Internet e diritto penale, T ed., Milano. 2003; L. Picotti, Reati informatici, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1999, XXVI; C. Parodi A. Calice, Responsabilità penali e Internet - Le ipotesi di responsabi lità penale nell'uso dell'informatica e della telematica, Milano, 2001; D. Ammirati, Internet e legge penale, Torino, 2001; G. Pica, Reati in

formatici e telematici, voce del Digesto pen., Torino, aggiornamento 2000, 521; C. Pecorella, Il diritto penale dell'informatica, Padova, 2000; S. Resta, / «computer's crimes» tra informatica e telematica, Padova, 2000; G. Pica, Diritto penale delle tecnologie informatiche -

«Computer's crimes» e reati telematici. Torino. 1999. Nell'odierna sentenza, la sezione V penale della Cassazione afferma

che tra i reati suddetti è sempre possibile il concorso in quanto «trattasi di delitti diversi». La questione, tutt'altro che pacifica, è già stata og getto di indagine in dottrina e giurisprudenza, in particolare in relazione alla configurabilità del concorso di reati tra accesso abusivo a sistema

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