Sezione IV penale; sentenza 23 marzo 1964; Pres. Duni P., Est. Lapiccirella, P. M. Velotti (concl.conf.); ric. LucchesiSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 7 (1964), pp. 257/258-259/260Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23154547 .
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257 GIURISPRUDENZA PENALE 258
estremi del reato di cui all'art. 82, ult. comma, del t. u., che peraltro, non ostandovi i precedenti penali degli impu tati, è estinto in virtù dell'art. 1, lett. d, del decreto di amnistia 11 luglio 1959 n. 450.
Per questi motivi, ecc.
II
La Corte, ecc. — La sentenza della Corte d'appello è
stata oggetto di ricorso per cassazione da parte del Foglietti il quale lia lamentato : a) che la detta corte avesse fatto
malgoverno delle risultanze che erano tali da doverla in
durre quanto meno al dubbio sulla sua responsabilità ; b) che male poi si fosse dalla medesima ritenuto che egli avesse
esercitato le funzioni d'un incaricato di pubblico servizio
(rectius : di un pubblico ufficiale), posto che, con le ultime
disposizioni regolanti la materia previdenziale, il datore
di lavoro sarebbe tenuto ad anticipare a proprio rischio e
pericolo le somme per assegni familiari ai dipendenti, mentre
la giurisprudenza che ha ritenuto la qualità di pubblico ufficiale di esso datore di lavoro si sarebbe formata quando la legge stabiliva l'erogazione anticipata dei fondi da parte dell'ente di previdenza, talché il datore di lavorò assumeva
la veste del distributore di somme già esatte ; c) e chiedendo, in subordinata, che, attesa la dichiarata prevalenza delle
attenuanti sulle aggravanti, venisse applicata l'amnistia in
relazione a tutti i reati di cui sopra. (Omissis) In ordine al secondo motivo, a dimostrazione della sua
infondatezza, va rilevato che proprio alla stregua delle
vigenti disposizioni, contenute nel t. u. n. 797 del 1955
che ha riunito e coordinato le molteplici norme sino allora
emanate a regolare la materia, lasciando però fermo il
sistema, già esistente, della corresponsione da parte del
datore di lavoro ai dipendenti degli assegni familiari me
diante l'anticipazione per conto dell'« I.n.a.m. » (rectius :
I.n.p.s. ; n.d.r.) e del successivo « conguaglio », questa Su
prema corte ha avuto ormai numerose occasioni di stabilire
che il datore di lavoro agisce come mandatario ex lege di detto istituto e, così, esplicando funzioni proprie di esso,
esercita una pubblica funzione e, a norma dell'art. 357
cod. pen., deve essere ritenuto pubblico ufficiale. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione IV penale ; sentenza 23 marzo 1964 ; Pres. Duni
P., Est. Lapiccireixa, P. M. Velotti (conci, conf.) ; ric. Lucchesi.
(Conferma Trib. Firenze 7 novembre 1963)
Circolazione stradale —• Sospensione «Iella patente ■—- Amnistia successiva — Guida senza patente — Tteato conligurabile (D. pres. 15 giugno 1959
n. 393, t. u. delle norme sulla circolazione stradale, art. 80, 90).
Circolazione stradale — Sospensione della patente ■— Prosciofjlimento per amnistia — Revoca del
provvedimento (D. pres. 15 giugno 1959 n. 393,
art. 91, n. 7).
Allorché Vamnistia propria per reato colposo è successiva
alla sospensione della patente il conducente sorpreso a
circolare nonostante il provvedimento di sospensione commette non il reato di guida senza il momentaneo pos sesso della patente, previsto nell'art. 90 codice stradale,
sibbene il reato di guida senza patente, di cui all'art. 80
stesso codice. (1)
(1) Per la nozione del reato di guida senza patente previsto dall'art. 80 codice stradale, cfr. Cass. 26 maggio 1961, Samma, Foro it., Rep. 1962, voce Circolazione stradale, n. 284 ; 13 di
cembre 1961, Grasseschi, ibid., n. 286 ; 19 dicembre 1961, To
La norma dell'art. 91, n. 7, codice stradale si applica anche nel caso di proscioglimento per amnistia. (2)
La Corte, ecc. — Il ricorso non merita accoglimento. È giurisprudenza costante di questa Corte suprema
(da ultimo, Sez. IV 22 giugno 1962, ric. Kizzi, Foro it.,
Rep. 1963, voce Circolazione stradale, n. 324) che debba ravvisarsi il reato di cui all'art. 80 cod. strad., e non il reato di cui all'art. 90 (guida senza il momentaneo pos sesso della patente), quando taluno sia sorpreso a gui dare nonostante che la patente gli fosse stata sospesa dall'autorità competente. La liceità dell'attività di guida postula l'esistenza di un valido rapporto di legittimazione, che non esiste, per la sopravvenuta inefficacia dell'atto
amministrativo, quando la patente sia stata sospesa ; il reato meno grave può configurarsi solo nella ipotesi in cui il conducente sia titolare di una valida autorizzazione ma sia momentaneamente sprovvisto del documento.
È stato anche deciso (Sez. IV 30 gennaio 1963, ric.
Adriano, Foro it., 1963, II, 179) che risponde della con travvenzione di cui all'art. 90 cod. strad. colui che guida senza la patente, che il prefetto avesse sospeso, ai sensi dell'art. 91, 5° comma, illegittimamente essendo già inter venuta una pronuncia dell'autorità giudiziaria che ricono sceva la mancanza dei necessari presupposti.
Il ricorrente sostiene che nella specie dovrebbe appli carsi proprio questo principio perchè il reato colposo, a lui
attribuito in conseguenza dell'incidente, si sarebbe estinto
per amnistia propria. Ma il tribunale ha giustamente osser vato che egli non ha fornito alcuna prova al riguardo, soprattutto non ha dimostrato ciò che avrebbe dovuto
dimostrare, che l'amnistia fosse stata dichiarata prima della emanazione del provvedimento prefettizio ; e da
questo comportamento processuale giustamente è stato
arguito che tale declaratoria fosse intervenuta in un mo
mento successivo e che quindi il provvedimento di sospen sione fosse ancora efficace al tempo del commesso reato.
I principi cui si è ispirata la decisione sono assoluta
mente esatti.
È vero, e questa Corte suprema ha avuto occasione di
affermarlo (Sez. II 19 maggio 1954, ric. Lercari, Foro it.,
Eep. 1955, voce Amnistia, nn. 245, 246), che l'amnistia, come causa estintiva del reato, opera nel momento in cui
interviene il decreto di clemenza e il provvedimento che
l'applica ha valore soltanto dichiarativo : ma non bisogna confondere, perchè sono due fenomeni nettamente distinti, la illegittimità dell'atto amministrativo con l'eventuale
cessazione della sua efficacia.
La legittimità del provvedimento è il segno del regolare esercizio dei poteri affidati alla pubblica amministrazione
e va quindi riguardata in relazione alla situazione formale
esistente al momento della sua emanazione. Ciò che avviene
dopo (salvo il caso della invalidità successiva che può esser
determinata solo da leggi retroattive) può incidere sulla
efficacia dell'atto non sulla sua legittimità ; e la sua effi
sonotto, ibid., n. 285 ; 5 ottobre 1960, Morvalli, id., Rep. 1961, v^oce cit., n. 250 ; 5 ottobre 1960, Bassi, ibid., n. 252 ; 11 luglio 1961, Tagliabile, ibid., n. 253 ; 13 giugno 1961, Mauro, ibid., ti. 254 ; 7 giugno 1960, Domina, ibid., n. 256 ; 5 giugno 1961, Velia, ibid., n. 257 ; per un caso di sospensione illegittima malgrado :1 già pronunciato proscioglimento per difetto di querela, Cass. 50 gennaio 1963, Adriano, id., 1963, II, 179, con nota di richiami ; lei senso che non è infondata la questione di incostituzionalità ìell'art. 91 t. u. 15 giugno 1959 n. 393, Pret. Empoli 25 otto are 1960, id., 1961, I, 184 ; per i casi in cui la patente deve essere
sospesa per investimento con lesioni lievi e lievissime, Cass. L7 ottobre 1961, Palassio, id., 1962, II, 21.
(2) Nel senso che l'amnistia impropria per il reato colposo ion si estende al provvedimento di sospensione o revoca della
aatente, Cass. 12 giugno 1963, Sesini, Foro it., 1963, II, 384, ;on nota di richiami ; per la natura del provvedimento di sospen sione o revoca della patente, Cass. 19 febbraio 1962, Mapon, id.f Rep. 1963, voce Circolazione stradale, n. 305 ; 13 novembre 1961, 7uono, id., Rep. 1962, voce cit., n. 364.
In dottrina, Abate, Sospensione e vevoca della 'patente di
juida, in Giust. pen.} 1962, I, 242,
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259 PARTE SECONDA
oacia può venir meno per fatti sopravvenuti. Il provvedi mento di sospensione cautelare della patente è soggetto sin dall'origine a una condizione risolutiva espressamente
prevista dalla legge, clie consiste nell'atto con il quale l'autorità giudiziaria comunica l'avvenuta assoluzione del
l'imputato o l'accertata mancanza dei motivi che giusti ficano la sospensione ; ed è evidente che l'atto conserva
la sua efficacia sino a che questa condizione non si è verifi
cata.
Deve quindi concludersi che sussiste il reato di cui
all'art. 80 cod. strad. (guida senza patente), e non il reato
di cui all'art. 90 (guida senza il momentaneo possesso della patente), nella ipotesi in cui taluno sia sorpreso a
guidare nonostante che la patente gli fosse stata sospesa dal prefetto ai sensi dell'art. 91, 5° comma, anche se il
reato colposo sia stato successivamente dichiarato estinto
per effetto di amnistia propria intervenuta prima dell'ac
certamento della contravvenzione.
L'impugnata sentenza non merita dunque, sotto questo
profilo, nessuna censura e il ricorso deve essere rigettato con tutte le conseguenze di legge. Il tribunale peraltro ha
aggiunto che « il prefetto anche se fosse stato notiziato
della intervenuta applicazione del beneficio stesso . . . non
aveva alcun obbligo ... di revocare il provvedimento di
sospensione » ; e questo è un errore, che la Corte deve rile
vare anche se esso non ha avuto alcuna influenza sulla
decisione.
L'art. 91, 7° comma, cod. strad. dispone che « nel
caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al
prefetto il quale revoca la sospensione, semprechè essa non
sia stata disposta per altra causa », e la norma è appli cabile anche nel caso di proscioglimento, ad esempio, per amnistia. Il termine « assoluzione » è stato usato dal legi slatore in questa disposizione in un significato improprio, nel quale debbono considerarsi comprese le sentenze che
dichiarano di non doversi provvedere per qualsiasi causa.
Sarebbe assurdo attribuire tale effetto soltanto alle sen
tenze di assoluzione pronunziate in dibattimento e non alle sentenze istruttorie, che sono tutte di proscioglimento. D'altra parte, il provvedimento di sospensione cautelare della patente è una misura provvisoria, che in tanto ha una ragion d'essere in quanto esista la possibilità di una
sanzione definitiva ; e questa possibilità deve escludersi anche per le sentenze di proscioglimento.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione IV penale ; sentenza 23 marzo 1964 ; Pres. Duni
P., Est. Zema, P. M. Velotti (conci, diff.) ; ric. Groppo.
(Conferma Trib. Alba 14 novembre 1963)
Circolazione stradale — Investimento — Obbligo <li fermarsi del conducente — Nozione (D. pres. 15 giugno 1959 n. 393, t. u. delle norme sulla circolazione
stradale, art. 133, n. 1).
Per l'art. 133 cod. strad. il conducente investitore è obbli
gato a fermarsi anche quando dall'urto alle persone o alle cose possono presumibilmente derivare lesioni o situazioni di pericolo alle persone. (1)
La Corte, ecc. — È indubbiamente esatto che l'art. 133
cod. strad. condiziona l'obbligo di fermarsi al solo caso di
« investimento di persona », dal che traspare che il legi
(1) Per una nozione ampia di «investimento», cfr. Cass. 3 ottobre 1962, Penengo, Foro it., Rep. 1963, voce Circolazione
stradale, n. 312 ; 18 dicembre 1961, Domizio, id., Rep. 1962, voce cit., n. 649 ; 17 ottobre 1961, Cosatto, ibid., n. 650 ; 6 feb braio 1962, Pacifici, ibid., n. 647.
Per riferimenti, in dottrina, Duni, Può dal conducente investi tore essere delegata ad altri Vassistenza da prestare all'investito 1, in Circolaz. e trasp., 1963, 241.
slatore ha ravvisato l'esigenza di assicurare l'identifica
zione dell'investitore e l'apprestamento di una pronta
opera di soccorso, ove occorrente, nella sola ipotesi in cui
egli sia protagonista di un incidente che invada la sfera
dell'incolumità delle persone. Ma dalla stessa esposta finalità della legge deriva logi
camente che « l'investimento di persone », costituente il
presupposto di quella condotta doverosa, non può intendersi
nel senso angusto, letterale, della frase, di « urto contro le
persone », ma deve comprendere ogni incidente, il quale, anche se abbia avuto come oggetto immediato le cote,
sia idoneo ad aver ripercussioni sfavorevoli sulle persone,
coinvolgendole in una situazione di pericolo, indipendente mente dalla circostanza se, in concreto, abbiano esse subito
lesioni. E, in proposito, hanno esattamente osservato i
giudici di merito che, ove l'obbligo della fermata fosse
condizionato al fatto della attualità di lesioni, resterebbero
fuori dalla tutela, in ordine al soccorso, quelle persone che,
per l'investimento, versassero in pericolo anche di vita,
pur non avendo ancora subito danni, e verso i quali l'esi
genza di immediato aiuto si manifesta spesso di maggior utilità (es. persone rimaste prigioniere in un veicolo, con
porte bloccate ; pedone caduto in un fosso, ecc.). Può
aggiungersi che la legge, ove avesse previsto il caso di
lesioni o morte, come condizione necessaria dell'obbligo alla fermata, non si sarebbe limitata a parlare di « investi
mento », che esprime solo l'atto del « colpire con forza »,
ma avrebbe saputo esprimersi con termini più specifici e
propri. Le considerazioni che precedono rendono chiaro che
non potrebbe certamente parlarsi di « investimento di per sona », nel senso di persona « comunque coinvolta nell'inci
dente », allorché, ad es., l'urto alla cosa fosse di tale entità
da escludere ictu oculi ogni ripercussione alle persone (es. urto di una bicicletta contro il rimorchio di nn grosso auto
treno, o leggero striscio tra veicoli, ecc.). Ma quando l'urto
alla persona o alla cosa sia tale, per la sua entità o le mo
dalità che lo hanno accompagnato, da far ragionevol mente ritenere la sua idoneità a produrre danno (lesioni) o pericolo di danno alle persone, ricorre in pieno la condi
zione di legge e il conducente ha l'obbligo di fermarsi.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione IV penale ; sentenza 12 febbraio 1964 ; Pres. Doni
P., Est. Speziale, P. M. Lokenzo (conci, conf.) ; ric.
Esposito e Marroccella.
(Conferma App. Napoli 20 marzo 1963)
Strade — Ente proprietario — Segnali (li pericolo — Omissione — Responsabilità — Limili (R. d.
8 dicembre 1933 n. 1740, t. u. norme tutela delle strade
e per la circolazione, art. 27).
L'ente proprietario della strada non è responsabile per i
danni causati dalla mancata apposizione dei segnali di
pericolo imposta nei casi previsti dall'abrogato codice
stradale, allorché l'imputato era già a conoscenza della
sdrucciolevolezza della strada. (1)
(1) Nel senso di responsabilità dell'ente proprietario per danni causati da mancanza di segnali di pericolo, Cass. 19 aprile 1963, n. 961, Foro it., 1963, I, 884, con nota di richiami ; 18 feb braio 1963, n. 371, id., Rep. 1963, voce Strade, n. 43 ; nel senso che è esclusa la responsabilità se manca il nesso di causalità, Cass. 5 luglio 1958, n. 2409, id., Rep. 1959, voce cit., n. 68 ; 9 maggio 1957, n. 1601, id., Rep. 1957, voce cit., n. 50 ; Trib. Lodi 1° feb braio 1957, ibid., n. (il ; nel senso che è esclusa la responsabilità per omissione di cartelli di pericolo se il danno era prevedibile con la normale diligenza, Cass. 3 luglio 1957, n. 2581, ibid., n. 56 ; nel senso che l'insidia stradale imprevedibile comporta responsabilità del comune proprietario della strada, Trib. Fi renze 25 maggio 1959, id., Rep. 1959, voce cit., n. 57 ; nel senso
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