+ All Categories
Home > Documents > Sezione IV pensioni militari; decisione 18 novembre 1964, n. 19061; Pres. Nicolone P., Est....

Sezione IV pensioni militari; decisione 18 novembre 1964, n. 19061; Pres. Nicolone P., Est....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: ngotram
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
Sezione IV pensioni militari; decisione 18 novembre 1964, n. 19061; Pres. Nicolone P., Est. Sterlicchio, Proc. gen. Pochettino; Roncen c. Min. difesa Source: Il Foro Italiano, Vol. 88, No. 11 (1965), pp. 581/582-585/586 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23156653 . Accessed: 28/06/2014 08:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.51 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:05 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione IV pensioni militari; decisione 18 novembre 1964, n. 19061; Pres. Nicolone P., Est. Sterlicchio, Proc. gen. Pochettino; Roncen c. Min. difesa

Sezione IV pensioni militari; decisione 18 novembre 1964, n. 19061; Pres. Nicolone P., Est.Sterlicchio, Proc. gen. Pochettino; Roncen c. Min. difesaSource: Il Foro Italiano, Vol. 88, No. 11 (1965), pp. 581/582-585/586Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156653 .

Accessed: 28/06/2014 08:24

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.51 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:05 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione IV pensioni militari; decisione 18 novembre 1964, n. 19061; Pres. Nicolone P., Est. Sterlicchio, Proc. gen. Pochettino; Roncen c. Min. difesa

GIURISPR UDENZ A AMM IN ISTR AT IVA

guerra marittimo, ritenendo illegittimamente che tale

incarico non fosse valutabile, a norma dell'art. 07 del r. de

creto n. 686 del 1957 ; — che, dovendosi accogliere il ricorso per gli anzidetti

motivi, si rendeva superfluo l'esame delle altre doglianze dedotte dal ricorrente.

Dalle riportate precise statuizioni del giudicato, appare di tutta evidenza, alla stregua dei principi sopra enunciati

circa l'ambito del giudicato, che nella specie il giudicato si era formato, in modo preciso ed univoco, sulla denun

ciata illegittimità della omessa valutazione di titoli posse duti dal ricorrente. Sicché, la statuizione dell'annullami nto

dell'atto impugnato, contenuta nel dispositivo della deci

sione in esame, non poteva che intendersi circoscritta nei

sensi e limiti contenuti nella motivazione della decisione

stessa.

Consegue che, in esecuzione di tale decisione, l'ammini

strazione avrebbe dovuto, in sede di rinnovazione del prov vedimento così annullato, eliminare l'accertato vizio di

legittimità procedendo alla valutazione dei titoli del solo

ricorrente, illegittimamente omessa nella precedente valu

tazione.

Viceversa, valutando, così come ha fatto, anche i titoli

di merito di altri ricorrenti, l'amministrazione ha esorbi

tato dai limiti dell'esercizio del potere di rinnovazione del

provvedimento, fissati dalla cennata decisione di annulla

mento.

Nò può assumere rilevanza, in contrasto con quanto

precede, l'argomentazione svolta dall'avvocatura generale dello Stato, a sostegno della procedura di l'innovazione se

guita dal consiglio di amministrazione, secondo cui il carat

tere obiettivo dei vizi accertati (omessa valutazione di ti

toli) imponeva, in sede di rinnovazione dello scrutinio, la

rimozione dei vizi stessi anche nei confronti di quei controinte

ressati che vertano in situazione analoga a quella del ricor

rente. Basta a tal riguardo osservare che le situazioni della

richiamata decisione n. 408 del 1962 non investono i criteri

circa la valutazione degli incarichi svolti dai funzionari

scrutinati, di guisa che potevano, quelle statuizioni, consi

derarsi come incidenti su di un aspet to inscindibile del prov vedimento stesso ; con esse, viceversa, com'è sopra preci

sato, è stato soltanto accertato come illegittima l'omessa

valutazione di due ben determinati titoli in possesso del

ricorrente.

Tanto meno rilevanti agli stessi fini si palesano le de

duzioni dei controinteressati contenute nelle memorie di

fensive, quando sostengono che in sede di rinnovazione di

uno scrutinio di promozione per merito comparativo, effet

tuato in esecuzione del giudicato, l'amministrazione ha il po

tere di correggere gli errori nei quali sia precedentemente incorsa.

È ben vero che la giurisprudenza di questo consiglio ha

ammesso come legittimo l'esercizio di un tale potere, ancor

ché gli errori fossero estranei al giudicato, ma sempre rife

rendosi ai casi di rinnovazione di scrutinio, in una ipotesi,

cioè, del tutto estranea a quella in esame. Nella specie, non t.rattavasi della rinnovazione dell'intera procedura di scrutinio, ma si statuiva, come risulta dalla motivazione

della decisione di annullamento, l'obbligo di valutare, nei

confronti del solo ricorrente, due ben individuati titoli,

illegittimamente non considerati nella precedente valu

tazione, con il conseguente obbligo di rinnovare il provve

dimento impugnato, in conseguenza della sicura diversa

posizione che andava a conseguire l'interessato nella gra

duatoria di merito.

Per tutto quanto precede, dovendosi ritenere fondate

le censure proposte con il secondo motivo di ricorso e il

quarto motivo aggiunto, nelle quali restano assorbite tutte

le altre dedotte, il ricorso va accolto, con il conseguente

annullamento del provvedimento impugnato, che va rin

novato nei sensi e limiti suindicati.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Sezione IV pensioni militari ; decisione 18 novembre 1964, n 19061 ; Pres. Nicolone i\, Est. Sterlicchio, Proc.

gen. Pochettino ; Roncen e. Min. difesa.

l'elisione Giudizio — Alorlc «lei ricorrente —

Interruzione Intervento adesivo autonomo «Iella

vedova non erede — Ammissibilità Termini

(R. d. 13 agosto 1933 n. 1038, regolamento di pro cedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art.

78 ; cod. proc. civ., art. 105). l'ensionc — Giudizio Morie del ricorrente — Atto

di riassunzione della vedova non erede In

terpretazione o conversione — Ammissibilità come

intervento autonoino.

l'elisione Gindizio Onere di notifica alla parte Insussistenza (E. d. 13 agosto 1933 n. 1038, art.

26 ; cod. proc. civ., art. 267). Pensione Pensione privilegiata ordinaria — Aj(

j|ra va melilo Domanda Termine Decor

renza (Legge 4 maggio 1951 n. 306, disposizioni a

favore dei titolari di pensione privilegiata ordinaria,

art. 12).

Nel giudizio pensionistico, anche se interrotto per morte

del ricorrente, la vedova è legittimata a spiegare inter

vento volontario autonomo fino a quando della causa

sia stato investito il collegio, col decreto di fissazione d'udienza. (1)

L'atto di « riassunzione » del giudizio pensionistico da parte della vedova non erede del ricorrente, esplicitamente di

retto alla prosecuzione del giudizio stesso, può essere

interpretato come implicito atto di intervento, o comunque

essere considerato tale in base ai principi della « con

versione ». (2) Per la validità dell'intervento autonomo nel giudizio pen

sionistico è sufficiente la costituzione con deposito del

l'atto in segreteria, non essendovi onere di notifica alla

parte o ai suoi eredi, per i quali è prescritta la comu

nicazione a cura dell'ufficio (realizzata, nella specie,

dall'atto conclusionale del p. m., notificato all'erede). (3)

(1) Il precedente richiamato nella decisione non risulta

edito. Conformi, per l'inammissibilità della riassunzione da

parte della vedova non erede, e per la legittimazione di quest'ul tima all'intervento, dedotta peraltro non dalla autonoma pre

tesa alla pensione di riversibilità, come ritenuto nella specie,

bensì dalla posizione di legataria ex lege per i ratei spettanti al de cuius, Corte conti 4 gennaio 1950, Foro it., Rep. 1950,

voce Pensione, n. 2(58; 21 gennaio 1948, id., 1948, III, 131,

con ampia nota di richiami. Per l'intervento ad adiuvandum,

nel giudizio già riassunto dai figli, Corte conti 7 dicembre

1960, id., Rep. 1962, voce eit., n. 331. l'er la legittimazione della vedova a ricorrere, Corte conti 14 novembre 1963, id.,

Rep. 1964, voce cit., n. 434 ; 25 marzo 196.3, ibid., n. 433 ; 14

dicembre 1962, id., Rep. 1963, voce cit., n. 364 ; 24 ottobre 1960,

id., R.ep. 1961 voce cit-, n. 189.

Con la dee. 16 gennaio 1961, ibid., n. 196, la corte ha affer

mato, invece, la legittimazione della vedova a « proseguire »

il giudizio instaurato dal marito, argomentando, in motivazione,

dalla speciale natura successoria della situazione sostanziale,

peraltro autonoma, cui darebbe luogo la disciplina pensionistica con l'istituto della « riversione », donde l'affermata inapplica

bilità del regime generale di cui all'art. 110 cod. proc. civile.

Nella giurisprudenza civile è stato ammesso l'intervento

del coniuge legatario ex lege nel giudizio relativo ad un credito

ereditario: v., nella motivazione, App. Messina 14 febbraio

1958, id., Rep. 1958, voce Appello civ., n. 91.

Sui caratteri della pensione di riversibilità ; conformi quasi

in termini alla presente decisione, Corte conti 10 maggio 1963,

id., Rep. 1964, voce Pensione, n. 98 ; Cass. 29 marzo 1960, n. 680

(nella motivazione , id., 1961. I, 854, con nota di richiami (anno

tata pure da Ciaccio, in Giust. civ., 1960, I, 1426). Sulla diffe

renza fra pensione indiretta e di riversibilità, Corte conti, Sez.

controllo, 20 novembre 1958, Foro il., Rep. 1959, voce cit., n. 32.

(2) Non constano precedenti editi.

(3) Conf. Corte conti 27 maggio 1959, Foro it., ltep. 1960,

voce Corte dei conti, n. 22. Solo apparente può considerarsi il

This content downloaded from 193.142.30.51 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:05 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione IV pensioni militari; decisione 18 novembre 1964, n. 19061; Pres. Nicolone P., Est. Sterlicchio, Proc. gen. Pochettino; Roncen c. Min. difesa

583 PARTE TERZA 584

La domanda per constatazione di aggravamento di un'infer mità invalidante, per la quale sia stata già concessa

pensione privilegiata ordinaria, deve essere proposta, a

pena di decadenza, entro dieci anni dal giorno di co

municazione del decreto concessivo del trattamento de

finitivo. (4)

La Corte, ecc. — Preliminarmente va respinta l'ecce

zione di difetto di legittimazione sollevata dal pubblico ministero nei confronti, della vedova del ricorrente, in

quanto non erede del defunto militare.

Invero, in relazione all'ipotesi, distinta da quella in

esame, di morte del militare prima dell'introduzione del

giudizio di impugnazione, la giurisprudenza della sezione

(riaffermata recentemente nella decisione 13-29 gennaio 1964, ric. Greco Arduina) ha posto in rilievo come la ve

dova abbia un proprio interesse (e quindi un proprio ti

tolo di legittimazione) ad impugnare il provvedimento di

pensione emesso nei confronti del defunto marito, allorché

ella possa vantare il diritto a pensione di riversibilità.

E ciò in quanto la riconoscibilità del diritto a pensione di riversibilità « dipende » dal riconoscimento del diritto

pensionistico in capo al marito. E la sezione ha anche

ribadito (dee. Greco cit.) che il diritto della vedova alla

pensione di riversibilità le spetta « originariamente », non

derivandole già per successione al marito, a titolo uni

versale o particolare che sia ; dal che consegue che le spetta altrettanto « originariamente » la facoltà di impugnare il

provvedimento emesso nei confronti del defunto marito.

Titolo originario di legittimazione al gravame, che va di

stinto, dunque, dal titolo derivativo di legittimazione al

ricorso spettante agli eredi, in quanto successori a titolo

universale nei diritti patrimoniali acquisiti in vita dal

de cuius (rate scadute). « Dipendenza » del diritto della vedova alla pensione

di riversibilità dal diritto pensionistico del militare, da

una parte, ed « originarietà » del medesimo diritto (sostan ziale e processuale) della vedova, dall'altra parte, non

sono, si badi, termini contraddittori, bensì complementari. Infatti, il carattere di « dipendenza » esprime il concetto

(positivo) della connessione oggettiva per identità di titolo

(ossia di fondamento causale) esistente tra la pretesa

pensionistica della vedova e quella del militare defunto ; così come il carattere dell'originarietà esprime il concetto

(negativo) che il diritto pensionistico di lei non è lo stesso

diritto già spettante al marito, trasmessole per fenomeno

successorio, ma un diritto distinto e (solo in questo senso) « autonomo » (terminologia invero non univoca, quest'ul tima, talora impiegata anche dalla giurisprudenza).

contrasto con le decisioni, già citate alla nota (1), Corte conti 4 gennaio 1950, id., Rep. 1950, voce Pensione n. 268, e 21 gen naio 1948, id., 1948, III, 131, che, pur ammettendo l'intervento, hanno affermato l'onere di notifica agli eredi, ex art. 303 cod. proc. civ., della domanda di fissazione d'udienza e del decreto susseguente : nella specie, infatti, pur riconoscendosi corretta mente all'interventrice poteri di impulso processuale, si è con statato che questi ultimi, benché successivamente, erano stati in concreto esercitati dal p. m. contestualmente all'atto conclu sionale, sicché il problema è stato circoscritto alla sola ricor renza dei requisiti di forma e sostanza idonei a far ravvisare nell'iniziativa della vedova Roncen un valido atto di intervento ai sensi dell'art. 267 cod. proc. civ., esulando da tale problema le prescrizioni del citato art. 303, che riguarda la riassunzione del giudizio interrotto. Si noti comunque, che l'art. 79 del re

golamento di procedura della Corte dei conti 13 agosto 1933 n. 1038 prescrive la notifica dell'intervento « alle parti avverse ».

(4) Giurisprudenza costante : da ultimo, Corte conti 3 feb braio 1964, Foro it., Rep. 1964, voce Pensione, n. 296 ; 12 giugno 1963, ibid., n. 291 ; 17 aprile 1963, ibid., n. 294 ; 16 febbraio 1963, ibid., n. 292 ; 7 gennaio 1963, id., Rep. 1963, voce cit., n. 222 ; 15 ottobre 1962, ibid., n. 224 ; 27 dicembre 1961, id., Rep. 1962, voce cit., n. 195 ; 24 febbraio 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 122 ; 21 ottobre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 83 (citata nella presente decisione).

Qualche difformità può rilevarsi nelle dee. 10 ottobre 1963, id., Rep. 1964, voce cit., n. 295, e 29 maggio 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 7.

Proseguendo nella linea logica dei richiamati principi, occorre convenire che la « natura originaria » della legit timazione della vedova impedisce di ammettere che ella

possa proseguire il giudizio introdotto dal marito quali ficandosi come successore della parte originaria. Quest'ul timo fenomeno, infatti, è ipotizzato e disciplinato dagli art. 110 e 111 cod. proc. civ. ; i quali presuppongono la

morte della parte dopo l'introduzione del giudizio, e le

gittimano in ogni caso alla successione nel processo esclu

sivamente il successore a titolo universale.

Tuttavia, in virtù della rilevata « dipendenza » del suo

diritto « dal titolo dedotto nel processo » dal marito ri

corrente (parte originale), la vedova può spiegare, nel

giudizio da lui tempestivamente introdotto, un « intervento »

cosiddetto « autonomo », sussumitele sotto la previsione dell'art. 105, la parte, ultima ipotesi, cod. proc. civile.

Nè tale intervento può ritenersi impedito dallo stato

d'interruzione in cui il processo si trovi per sopravvenuta morte del ricorrente, e ciò per la ragione che tale evenienza

non concreta un'ipotesi di estinzione del processo, bensì

di mera sua quiescenza, suscettibile perciò di reviviscenza ; e per l'ulteriore ragione che la morte del ricorrente fa

venir meno la parte in senso formale, e non già in senso

materiale, in quanto nella posizione di parte in senso

materiale succedono, senza soluzione di continuità, gli eredi del ricorrente, anche se in atto non presenti for

malmente nel processo (ossia anche se non hanno assunto

la veste di parte in senso formale ai sensi dell'art. 110

cod. proc. civ.). Ed è tempestivo, esso intervento, purché non avvenga quando della causa sia investito in atto il

collegio, mediante decreto di fissazione dell'udienza di

discussione (arg. ex art. 208, la parte, cod. proc. civile).

Trattandosi, poi, di intervento cosiddetto « autonomo »

(ossia non meramente adesivo),""esso attribuisce alla parte interventrice tutte le facoltà spettanti alla parte prin

cipale (ricorrente od eredi succedutigli) ; compresa quella di esercitare sul processo il cosiddetto impulso processuale successivo, ai fini dell'ulteriore svolgimento del giudizio verso la decisione finale, ed anche nell'inerzia (ossia nella

carenza di attività processuale) della parte principale (ri corrente od eredi di lui) e del pubblico ministero.

Orbene, nella fattispecie in esame, una corretta in

terpretazione « sostanziale » dell'atto depositato il 2 feb

braio 1962 dalla signora Amabile Zanella consente di

ravvisarvi un contenuto « implicito », accanto ad un pre

supposto di quello « esplicito ».

La vedova Roucen, invero, insta (espressamente) per la prosecuzione del giudizio instaurato dal marito defunto, nell'atto stesso ed in quanto si fa parte del processo in

tervenendo (implicitamente) in esso. L'intervento in causa

è, dunque, evincibile come contenuto implicito dell'atto,

presupposto dal suo contenuto esplicito di atto di im

pulso processuale successivo.

Quand'anche a ciò non si potesse pervenire in via di interpretazione di un atto che, si noti, non è posto in essere con il ministero del tecnico giurista, l'atto di « rias sunzione » in parola, considerato invalido in ordine allo

scopo dichiarato, dovrebbe ritenersi suscettibile di « con versione » in un atto di intervento ; giacché, avuto riguardo allo scopo perseguito dalla parte (che è quello di ottenere, nel proprio autonomo interesse, una pronuncia sul di

ritto pensionistico del marito) è da ritenere che essa avrebbe

voluto l'effetto proprio dell'« intervento » (del quale ultimo

la fatta costituzione in riassunzione contiene i requisiti di sostanza e di forma), qualora avesse conosciuto l'ini

doneità dell'atto stesso a conseguire l'effetto dichiarato

della riassunzione (arg. ex art. 1424 cod. civ. : cosiddetta

conversione dell'atto processuale negoziale). Invero, a proposito della sussistenza, nell'atto in esame,

dei requisiti di sostanza e di forma della costituzione in

intervento, è appena il caso di sottolineare che a quest'ul timo effetto la vedova non aveva l'onere di istituire il

contraddittorio nei confronti dell'erede Roncen Lina me

diante particolari formalità di notificazione, bastando al

l'uopo la costituzione mediante deposito dell'atto in se

This content downloaded from 193.142.30.51 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:05 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: Sezione IV pensioni militari; decisione 18 novembre 1964, n. 19061; Pres. Nicolone P., Est. Sterlicchio, Proc. gen. Pochettino; Roncen c. Min. difesa

GIUR ISPR UDENZA A.MM IN ISTRATIVA

greteria (arg. ex art. 267, la parte, cod. proc. eiv.). Nei

riguardi della figlia erede del militare, del resto, il processo è stato successivamente riassunto per iniziativa del pub blico ministero contestualmente all'atto conclusionale ; la

cui notificazione ha assolto obiettivamente, altresì, la

funzione di dar comunicazione dello spiegato intervento

all'erede della parte originaria (arg. ex art. 267, capov., cod. proc. civ., che prevede una semplice comunicazione

dell'intervento, a cura dell'ufficio, alle parti costituite). Da tutto quanto precede consegue che la pronuncia

di questo collegio in ordine al decreto in epigrafe va emessa,

sì, nei confronti della figlia erede del militare, nei cui ri

guardi il giudizio è stato riassunto dal pubblico ministero, ini altresì nei confronti della vedova, legittima inter vent rice.

Il gravame, peraltro, va respinto nel merito. Invero, a norma dell'art. 12 legge 4 maggio 1951 n. 306, la domanda

per constatazione di aggravamento di un'infermità invali

dante, per la quale sia stato già concesso il trattamento

privilegiato ordinario, deve essere proposta, a pena di

decadenza, entro un termine decennale decorrente (per consolidata giurisprudenza della sezione : dee. 12 dicem

bre 1959, ric. Piermaria, Foro it., Rep. 1960, voce Pen

sione, n. 83) dal giorno di comunicazione del provvedi mento concessivo del trattamento definitivo.

Nella fattispecie concreta poiché il Roncen cessò dal

servizio il 26 dicembre 1930 (data dell'invio in congedo) ed il provvedimento concessivo del trattamento definitivo

(assegno temporaneo) gli venne notificato il 14 febbraio

1933 (come si evince dalla narrativa in fatto che precede) deve ritenersi tardiva la domanda per constatazione di

aggravamento pervenuta all'amministrazione nel febbraio

1957 (il termine utile era venuto a scadere nel febbraio

1943). Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Segretario comunale e provinciale — Concorso spe ciale per titoli — Limite massimo «li età (E. d. 3

marzo 1934 n. 383, t. u. legge com. e prov., art. 174 ;

legge 8 giugno 1962 n. 004, modificazione allo stato

giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali, art. 8, 61, 63).

Per la partecipazione allo speciale concorso per titoli,

previsto per segretari comunali dall'art. 61 della legge 8

giugno 1962 n. 604, il limite massimo di età è di anni 35. (1)

Consiglio di Stato ; Sezione IV ; decisione 27 ottobre 1965, n. 601 ; Pres. Polistina P., Est. Paleologo ; Gandolfi (Avv.

Locati) c. Min. interno (Avv. dello Stato Faranda).

(1) Non risultano precedenti.

La decisione è così motivata : « (Omissis). È tempestiva la censura proposta contro il decreto min. per l'interno in data 14 luglio 1964, con cui fu bandito il secondo concorso per titoli a posti di segretario comunale di qualifica iniziale. Tale censura si riferisce all'art. 2 del bando, ed in particolare alla determi nazione del requisito di inammissibilità al concorso dell'età

non superiore agli anni 32. « Essa è fondata. Invero, l'art. 61 legge 8 giugno 1962 n. 604,

nel mantenere in vita, sia pure con riguardo ad una parte dei

posti disponibili, ed in via transitoria, il sistema dell'assunzione dei segretari comunali mediante concorso per soli titoli, non

prevede alcuna innovazione relativamente ai requisiti d'am missione a tali concorsi.

« D'altronde l'art. 8 della legge, che dette disposizioni per

il concorso per esami e titoli, pone nuovi requisiti (fra cui il limite massimo di età di anni 32, in sostituzione di quello prece dente di anni 35), solo per l'ammissione a tale prova.

« Sulla base del criterio letterale, le determinazioni dei requisiti contenute nell'art. 174 del t. u. 3 marzo 1934 n. 383 non possono quindi considerarsi —• con riguardo al concorso per titoli — contrarie ed incompatibili (art. 15 preleggi e 63 della legge 1962 n. 604) rispetto all'art. 8 suddetto.

« Resta da aggiungere che tale incompatibilità non può neppure riscontrarsi sotto il profilo sistematico perchè le nuove disposizioni non mostrano alcun radicale mutamento di principi in materia, che valga ad investire l'intiero ordinamento del settore. Sembra invece logico che il legislatore, il quale si è

preoccupato di tutelare provvisoriamente la posizione di sog getti non muniti di laurea che, in base alla vecchia normativa, erano in possesso del diploma di studi sufficiente per l'ingresso nella carriera dei segretari comunali, abbia voluto dettare la norma transitoria che ora è interpretata in rapporto all'intiera

categoria interessata, e non invece escluderne tacitamente una parte.

« Consegue da ciò che, in accoglimento del proposto motivo di violazione di legge, il decreto min. 14 luglio 1964 deve essere annullato ».

Caccia — Riserva di caccia — Inclusione coattiva (li fondi — Questione di costituzionalità — Manifesta infondatezza (Costituzione, art. 42 ; r. d. 5 giugno 1939 n. 1016, t. u. delle norme per la protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia, art. 44).

È manifestamente infondata la questione di costituzio nalità dell'art. 44, 3° comma, del r. decreto 5 giugno 1939 n. 1016, che prevede la inclusione coattiva di terreni, per accertate ragioni tecniche, nella bandita o nella riserva di

caccia, in riferimento all'art. 42 della Costituzione. (1)

Consiglio di Stato ; Sezione VI ; decisione 31 agosto 1965, n. 555 ; Pres. Stumpo P., Est. Chieppa ; Reina

(Avv. Vandoni, Bocca) c. Min. agricoltura (Avv. dello Stato

Azzariti), Min. giustizia, Necclii (Avv. Sorrentino).

(1) Conf. Cons. Stato, Sez. VI, 18 dicembre 1963, n. 1019, Foro it., 1964, III, 207, con nota di richiami, nella quale è stata sottolineata la novità della questione di costituzionalità.

* * *

La decisione è così motivata : « (Omissis). La questione di

legittimità costituzionale eccepita dalla difesa in sede di discus sione orale è manifestamente priva di fondamento, per cui può prescindersi da ogni esame circa la ritualità della proposizione della eccezione stessa. Infatti, si sostiene dal ricorrente che l'art. 44 del t. u. sulla caccia r. decreto 5 giugno 1939 n. 1016, per la

parte riguardante la riserva, sarebbe in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, in quanto, mentre le bandite e le zone di ripopolamento assolverebbero ad un interesse sociale, le riserve di caccia assolverebbero ad un interesse particolaristico e di carat tere privato.

« Innanzi tutto, occorre precisare che lo stesso t. u. sulla caccia pone come scopo, anche per le riserve di caccia, quello « di Curare il ripopolamento della selvaggina o di favorire la sosta » (art. 43, 1° comma), con la differenza che per le riserve la caccia e l'uccellagione sono consentite esclusivamente al con cessionario e ai suoi familiari, nonché a chi sia da loro accompa gnato ovvero abbia ottenuto un permesso scritto (soggetto ad

apposita tassa e circondato da particolari garanzie di forma). Inoltre, la concessione di riserva deve contenere le condizioni alle quali è subordinata, particolarmente circa gli obblighi re

lativi al ripopolamento e la sosta della selvaggina, ecc. (art. 44, ult. comma, 46) ; ed è stabilita la revocabilità della concessione in caso di trascuratezza grave nella manutenzione o nel caso che il terreno sia inadatto agli scopi predetti o comunque la ri serva non risponda alla anzidetta finalità di interesse faunistico

(art. 49, lett. / e g). « D'altro canto l'esercizio della caccia è sottoposto a regime

di autorizzazione amministrativa ed è svincolato dalla titolarità

This content downloaded from 193.142.30.51 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:05 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended