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sezione IV; sentenza 15 novembre 1983 (causa 288/82); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Rozes...

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sezione IV; sentenza 15 novembre 1983 (causa 288/82); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Rozes (concl. conf.); Duijnstee c. Goderbauer Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 93/94-99/100 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177496 . Accessed: 28/06/2014 10:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 10:21:04 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; sentenza 15 novembre 1983 (causa 288/82); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen.Rozes (concl. conf.); Duijnstee c. GoderbauerSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 93/94-99/100Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177496 .

Accessed: 28/06/2014 10:21

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se

zione IV; sentenza 15 novembre 1983 (causa 288/82); Pres.

Mertens de Wilmars, Aw. gen. Rozes (conci, conf.); Duijnstee

c. Goderbauer.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; ventidue paesi, fra i quali taluni Stati aderenti alla convenzione,

per una invenzione che il Goderbauer aveva fatto quando era

dipendente di detta società. L'istanza del Duijnstee, che si basava

sul fatto che l'ufficio olandese dei brevetti aveva riconosciuto alla

società B.V. Schroefboutenfabriek il diritto al brevetto olandese

per l'invenzione del Goderbauer, veniva respinta il 19 dicembre

1979.

4. - Con citazione 21 dicembre 1979, il Goderbauer conveniva a

sua volta il curatore del fallimento avanti l'Arrondissementsrecht

bank di Maastricht sostenendo che, se e in quanto i brevetti e le

domande di brevetti indicati nella citazione appartenessero alla

società fallita, egli aveva al riguardo il diritto di ritenzione nei

confronti del curatore su tali brevetti e domande. Il Duijnstee

presentava una domanda riconvenzionale che in sostanza coincide

va con la precedente istanza di provvedimento urgente del 28

novembre 1979.

5. - Con sentenza 24 aprile 1980, l'Arrondissementsrechtbank

respingeva sia la domanda del Goderbauer sia la domanda

riconvenzionale del Duijnstee. Questa sentenza veniva confermata

in appello dal Gerechtshof di 's-Hertogenbosch con sentenza 20

maggio 1981.

6. - Avverso quest'ultima decisione il Duijnstee ha presentato ricorso per cassazione deducendo la violazione della legge olande se sui brevetti di invenzione.

7. - Benché il ricorso per cassazione si basi solo sul motivo attinente alla violazione del diritto olandese in materia di brevetti, lo Hoge Raad ha cionondimeno espresso dubbi quanto alla

propria competenza a conoscere della causa in considerazione di taluni elementi che interessano il diritto di altri Stati e che, a norma dell'art. 16, 4°, della convenzione potrebbero comportare la

competenza esclusiva dei giudici di altri Stati contraenti.

8. - In primo luogo, lo Hoge Raad si è chiesto se, ammesso che nel caso di specie la competenza esclusiva a conoscere della causa

spetti a un giudice di un altro Stato contraente, tale competenza debba essere riconosciuta anche se nessuna delle parti vi abbia fatto riferimento. Infatti, a termini dell'art. 419, n. 1, del codice di procedura civile olandese lo Hoge Raad limita la sua indagine « ai motivi su cui è basato il ricorso », mentre l'art. 19 della

convenzione dispone che « il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'art.

16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giudisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompe tenza ».

9. - Con la prima questione, lo Hoge Raad chiede pertanto alla

corte di precisare se l'obbligo, imposto al giudice di uno Stato

contraente dall'art. 19 della convenzione, di dichiarare d'ufficio la

propria incompetenza comporti che una disposizione quale l'art.

419, n. 1, del codice olandese di procedura civile venga posta in

non cale, di guisa che il giudice di cassazione debba includere

nella sua indagine la questione se il provvedimento giurisdizionale

impugnato sia stato emesso in una controversia ai sensi dell'art.

19 e, in caso affermativo, anche qualora la questione di cui

trattasi non sia stata sollevata con un motivo di cassazione.

10. - Onde risolvere la questione, vanno presi in considerazione

gli scopi perseguiti dalla convenzione.

11. - Come emerge dalla stessa convenzione, gli Stati contraenti, nell'intento di « potenziare nella comunità la tutela giuridica delle

persone residenti sul suo territorio », hanno ritenuto che fosse a tal

fine necessario « determinare la competenza dei rispettivi organi

giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il ricono

scimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecu

zione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni

giudiziarie ».

12. - Tanto le disposizioni riguardanti la determinazione della

competenza quanto quelle relative al riconoscimento e all'esecuzio

ne delle decisioni hanno quindi lo scopo di potenziare la tutela

giuridica delle persone stabilite nella Comunità.

13. - Orbene, il principio della certezza del diritto nell'ordi

namento comunitario e gli scopi perseguiti dalla convenzione, ai

sensi dell'art. 220 del trattato, sul quale essa è basata, esigono che

la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che risultano

dalla convenzione per gli Stati contraenti e per gli interessati,

vadano garantite, indipendentemente dalle norme vigenti in mate

ria nell'ordinamento giuridico di detti Stati.

14. - Si deve concludere che la convenzione, intesa a determina

re la competenza dei giudici degli Stati contraenti nell'ordinamen

to intracomunitario in materia civile, deve prevalere sulle norme

interne con essa incompatibili. 15. - La prima questione va quindi risolta nel senso che l'art.

19 della convenzione impone al giudice nazionale l'obbligo di

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settembre

1968 — Competenza esclusiva del giudice di altro Stato — In

competenza del giudice adito — Dichiarazione d'ufficio (Con

venzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la

competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in ma

teria civile e commerciale, art. 16, 19).

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settembre

1968 — Controversia relativa a diritti sul brevetto derivanti

da rapporto di lavoro — Competenza esclusiva — Insussistenza

(Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, art. 16).

L'art. 19 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968,

concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale, impone al giudice

nazionale l'obbligo di dichiararsi d'ufficio incompetente ogni

qualvolta constati l'esistenza della competenza esclusiva di un

giudice di altro Stato contraente ai sensi dell'art. 16 della

convenzione, anche se la norma processuale nazionale limita

l'indagine del giudice nell'ambito di un ricorso per cassazione ai

mezzi dedotti dalle parti. (1)

La nozione di controversia « in materia di registrazione o di

validità dei brevetti », di cui all'art. 16, n. 4, della convenzione

di Bruxelles 27 settembre 1968, va considerata come una

nozione autonoma destinata a ricevere applicazione unifor

me in tutti gli Stati contraenti. (2)

La nozione di controversia in materia di registrazione o di

validità di brevetti non comprende le controversie fra dipenden

ti, autori di invenzioni per le quali sia stato chiesto o ottenuto

un brevetto, e datori di lavoro quando la lite verte sui loro

rispettivi diritti sul brevetto derivanti dal rapporto di lavoro. (3).

Diritto. — 1. - Con sentenza 29 ottobre 1982, pervenuta in

cancelleria il 3 novembre successivo, lo Hoge Raad dei Paesi

Bassi ha sottoposto a questa corte, a norma del protocollo 3

giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di

giustizia della convenzione 27 settembre 1968, concernente la

competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale (in prosieguo: « la convenzione »), tre

questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli art. 16, 4°,

e 19 della convenzione.

2. - Dette questioni sono state sollevate nell'ambito d'un ricorso

per cassazione proposto dal sig. Ferdinand M. J. J. Duijnstee

avverso la sentenza 20 maggio 1981 del Gerechtshof di 's-Herto

genbosch, che conferma una sentenza dell'Arrondissementsrecht

bank di Maastricht.

3. - Il 28 novembre 1979, il sig. Duijnstee, in qualità di

curatore del fallimento della società B.V. Schroefboutenfabriek,

chiedeva all'Arrondissementsrechtbank di Maastricht, con istanza

di proyvedimento urgente, di ingiungere al sig. Lodewijk Goder

bauer, ex direttore di detta impresa, di trasferire alla società

fallita le domande di brevetto depositate ed i brevetti ottenuti in

(1) Non constano precedenti in termini. La definizione della portata dell'art. 19 della convenzione, oltre che

alle ragioni di ordine generale esposte in motivazione, va ricollegata altresì all'esigenza di una rigorosa applicazione del regime delle

competenze esclusive ex art. 16, sottolineata anche nella relazione

Jenard alla convenzione (in G.U.C.E. 5 marzo 1979, n. 59, 38). In

generale per indicazioni di giurisprudenza e dottrina sull'art. 19, cfr.

Pocar, Codice delle convenzioni sulla giurisdizione e l'esecuzione delle

sentenze straniere nella CEE, 1980, 233.

(2-3) Non constano precedenti in termini. Peraltro, consolida

ta è la giurisprudenza della corte circa la necessità di un'inter

pretazione autonoma della convenzione: sent. 21 giugno 1978, causa

150/77, Foro it., 1978, IV, 449; 22 febbraio 1979, causa 133/78, id., 1979,

IV, 245; 22 marzo 1983, causa 34/82, id., 1984, IV, 130, con note di ri

chiami. Sulle finalità e la portata dell'art. 16 della convenzione, cfr. Corte

giust. 14 dicembre 1977, causa 73/77, id., 19/8, IV, 216, con nota di

richiami, nella quale la corte si pronunciò in particolare sull'interpre

tazione del numero 1 della disposizione. In linea con l'interpretazione restrittiva dell'art. 16, n. 4, cfr. nella

giurisprudenza italiana Trib. Milano 15 settembre 1977, riportata in

Pocar, Codice, cit., 175.

Sulla convenzione di Bruxelles v., da ultimo, Corte giust. 14 luglio

1983, causa 201/82, Foro it., 1984, IV, 130, con nota di richiami, e

nella giurisprudenza italiana Cass. 6 febbraio 1984, n. 879, id., 1984, I,

1890, con nota di richiami.

Il Foro Italiano —- 1985 — Parte IV-8.

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PARTE QUARTA

dichiararsi d'ufficio incompetente ogni qual volta constati l'esisten

za della competenza esclusiva d'un giudice d'un altro Stato contraente ai sensi dell'art. 16 della convenzione, anche se la

norma processuale nazionale limiti l'indagine del giudice nell'ambi

to di un ricorso per cassazione ai mezzi dedotti dalle parti. 16. - Con la seconda questione, lo Hoge Raad chiede se la

nozione di controversia « in materia di registrazione o di validità di brevetti » ai sensi dell'art. 16, 4°, della convenzione, che

attribuisce competenza esclusiva ai giudici dello Stato contraente

competente per il rilascio del brevetto, debba essere definita in

base al diritto dello Stato contraente ai cui giudici detta disposi zione fa riferimento ovvero in base alla lex fori o ancora, in base

ad una interpretazione autonoma della stessa disposizione.

17. - La corte ha avuto più volte l'occasione di pronunciarsi sui

criteri di riferimento da usare per la qualificazione delle nozioni

che figurano nella convenzione. Cosi, nella sentenza 22 febbraio

1979 (causa 133/78, Gourdain, Racc. 1979, pag. 743; Foro it.,

1979, IV, 245) essa ha affermato che « onde garantire, nella

misura del possibile, la parità e l'uniformità dei diritti e delle

obbligazioni che derivano da questa per gli Stati contraenti e per le persone interessate » occorre che l'art. 1 della convenzione non

sia interpretato « come un semplice rinvio al diritto nazionale di

questo o di quello Stato contraente » e che le nozioni usate

nell'art. 1 siano considerate come « nozioni autonome da interpre tarsi con riferimento agli scopi ed al sistema della convenzione

nonché ai principi generali che si desumono dal complesso degli ordinamenti nazionali ». L'esigenza d'una interpretazione autonoma è stata sottolineata dalla corte anche nella sentenza 21 giugno 1978 (causa 150/77, Ott, Racc. 1978, pag. 1432; Foro it., 1978,

IV, 449), per quanto riguarda le nozioni che figurano negli art. 13

e 14, 2° comma della convenzione, e nella sentenza 22 marzo

1983 (causa 34/82, Peters Bau-unternehmung; Foro it., 1984, IV,

131) con riguardo alle nozioni che figurano nell'art. 5, 1°, della

convenzione.

18. - Nel caso di specie, tanto una interpretazione in base alla

legge dello Stato contraente i cui giudici sono competenti a

termini dell'art. 16, 4°, quanto una interpretazione in base alle lex

fori rischierebbero di portare a soluzioni divergenti, compromet tendo cosi la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che

risultano dalla convenzione per le persone interessate.

19. - Pertanto, la nozione di controversia « in materia di

registrazione o di validità di brevetti » di cui all'art. 16, 4° va

considerata come una nozione autonoma destinata a ricevere una

applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti.

20. - La soluzione data alla seconda questione obbliga la corte

a precisare il contenuto della nozione di controversia « in materia

di registrazione o di validità di brevetti », in quanto lo Hoge Raad ha chiesto, con la terza questione, se detta nozione possa

comprendere una controvesia come quella che è oggetto della

causa principale. 21. - Per risolvere la terza questione, occorre ancora richiamarsi

agli scopi e al sistema della convenzione. 22. - All'uopo, va osservato che la competenza esclusiva per le

controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti, attribuita ai giudici degli Stati contraenti nel cui territorio sono

stati richiesti o effettuati il deposito o la registrazione del

brevetto, è giustificato dal fatto che questi giudici sono quelli che

meglio sono situati per conoscere dei casi nei quali la controversia

verte direttamente sulla validità del brevetto o sull'esistenza del

deposito o della registrazione. 23. - Per contro, com'è espressamente detto nella relazione di

esperti concernente la convenzione di Bruxelles (G.U. n. L 59, p. 36), per « le altre azioni, compresa l'azione di contraffazione, sono

applicabili le norme generali della convenzione ». Questa precisa zione conferma il carattere restrittivo dell'art. 16, 4°.

24. - Ne. consegue che vanno considerate controversie <- in

materia di registrazione o di validità di brevetti » le controversie nelle quali l'attribuzione d'una competenza esclusiva ai giudici del

luogo di rilascio del brevetto è giustificata alla luce dei summen

zionati elementi, quali le liti vertenti sulla validità, sull'esistenza o

sulla decadenza del brevetto ovvero sulla rivendicazione d'un

diritto di parità per un deposito precedente. 25. - Qualora, viceversa, la controversia non verta direttamente

sulla validità del brevetto o sull'esistenza del deposito o della

registrazione, si deve ritenere che nessuna ragione particolare militi a favore dell'attribuzione della competenza esclusiva ai

giudici dello Stato contraente in cui il brevetto è stato richiesto o

rilasciato e che, di conseguenza, .una controversia del genere non

rientri nella sfera d'applicazione dell'art. 16, 4°.

26. - In un caso come quello di specie, né la validità dei

Il Foro Italiano — 1985.

brevetti né la regolarità della loro registrazione nei vari paesi sono controverse tra le parti nella causa principale. La soluzione della controversia dipende infatti unicamente dal se il titolare del diritto al brevetto sia il Goderbauer ovvero la società in istato di fallimento B. V. Schroefboutenfabriek, il che va accertato in base ai rapporti giuridici già intercorsi fra gli interessati. Non si deve

quindi applicare la norma del foro speciale di cui all'art. 16, 4°. 27. - In proposito, va ricordato che tanto la convenzione di

Monaco di Baviera 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo quanto la convenzione di Lussemburgo 15 settembre 1975 sul brevetto comunitario (G.U. 1976 L 17) non ancora in vigore fanno una nettissima distinzione tra la competenza per le controversie con cernenti il diritto al brevetto, soprattutto nel caso in cui il brevetto riguardi l'invenzione di un dipendente, e la competenza per le liti in materia di registrazione o di validità dei brevetti. Benché queste due convenzioni non si applichino nella fattispecie, il fatto che esse ammettano espressamente una distinzione del

genere costituisce un elemento che corrobora l'interpretazione data dalla corte alle disposizioni corrispondenti dalla convenzione di Bruxelles.

28. - La terza questione va quindi risolta nel senso che la nozione di controversia « in materia di registrazione o di validità di brevetti » non comprende le controversie fra dipendenti, autori di invenzioni per le quali sia stato chiesto o ottenuto un brevetto, e datori di lavoro quando la lite verta sui loro rispettivi diritti sul brevetto derivanti dal rapporto di lavoro. (Omissis)

Per questi motivi, la corte (quarta sezione), pronunziandosi sulle

questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 29 ottobre 1982, dichiara:

1. L'art. 19 della convenzione impone al giudice nazionale

l'obbligo di dichiararsi d'ufficio incompetente ogni qualvolta con stati l'esistenza della competenza esclusiva d'un giudice d'un altro Stato contraente ai sensi dell'art. 16 della convenzione, anche se la norma processuale nazionale limita l'indagine del giudice nel l'ambito di un ricorso per cassazione ai mezzi dedotti dalle parti.

2. La nozione di controversia « in materia di registrazione o di

validità dei brevetti », di cui all'art. 16, 4°, va considerata come una nozione autonoma destinata a ricevere una applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti.

3. La nozione di controversia: « in materia di registrazione o di validità di brevetti » non comprende le controversie fra dipenden ti, autori di invenzioni per le quali sia stato chiesto o ottenuto un brevetto e datori di lavoro quando la lite verte sui loro rispettivi diritti sul brevetto derivanti dal rapporto di lavoro.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*)

Comunità economica europea

Circolazione merci

Regolamento della commissione del 13 novembre 1984 n. 3163/84/CEE, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (G.U. 15 novembre 1984, L 297, 9).

Regolamento del consiglio del 27 novembre 1984 n. 3400/84/CEE, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (G.U. 10 dicembre 1984, L 320, 1).

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legislazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti « autoritativi » del consiglio e della commissione delle CE (« regolamenti », « direttive », « decisioni » CEE ed Euratom; « decisioni » e « raccomandazioni » CECA) ; nonché, in misura pili limitata, gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anóhe di atti di diversa natura e

provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di direttive, gli atti del parlamento europeo, ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comunitaria.

Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'ordine CEE, CECA, Euratom, con una sezione finale per le

disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la CEE è aggiunta una sezione finale « Varie », che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconduci bili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal 1978 anche su Le leggi appendice CE (A. Tizzano).

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Regolamento del consiglio del 27 novembre 1984 n. 3385/84/CEE, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa dogana le comune per un certo numero di prodotti industriali (G.C/. 10 dicembre 1984, L 321, 1).

Agricoltura Generalità

Direttiva del consiglio del 29 novembre 1984 n. 84/587/CEE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimenta zione degli animali (G.V. 8 dicembre 1984, L 319, 13).

Strutture

Decisione della commissione dell'I 1 ottobre 1984 n.

84/542/CEE, che modifica la decisione 78/463/CEE che istituisce

una tipologia comunitaria delle aziende agricole (G.U. 10 no

vembre 1984, L 293, 22; Le leggi, 1984: appendice CE, 237).

Regolamento della commissione del 30 novembre 1984 n.

3368/84/CEE, che completa il regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazio

ne dei redditi nelle aziende agricole (G.U. 1° dicembre 1984, L

313, 40; Le leggi, 1984: appendice CE, 231).

Carni suine

Regolamento del consiglio del 13 novembre 1984 n. 3220/84/CEE, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (G. U. 20 novembre 1984, L 301, 1).

Grassi

Regolamento della Commissione dell'I 1 dicembre 1984 n. 3470/84/ CBE, che modifica il regolamento (CEE) n. 2672/84 relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano (G. U. 12 dicembre 1984, L 324, 15; Le leggi, 1984: appendice CE, 232).

Vino e vitivinicoli

Regolamento della commissione dell'I 1 dicembre 1984 n. 3469/84/CEE, che deroga al regolamento (CEE) n. 2102/84 per quanto concerne le dichiarazioni di raccolta dell'uva in Italia (G.U. 12 dicembre 1984, L 324, 14; Le leggi, 1984: appendice CE, 232).

Trasporti

Regolamento del consiglio del 19 dicembre 1984 n. 3620/84/CEE, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto (G.U. 21 dicembre 1984, L 333, 58; Le leggi, 1984: appendice CE, 233).

Raccomandazione del consiglio del 19 dicembre 1984 n. 84/646/CEE, alle aziende ferroviarie nazionali degli Stati membri relativa al potenziamento della loro cooperazione nel traffico interna zionale di viaggiatori e di merci (G.U. 21 dicembre 1984, L 333, 63; Le leggio 1984: appendice CE, 271).

Direttiva del consiglio del 19 dicembre 1984 n. 84/647/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (G-U. 22 dicembre 1984, L 335, 72).

Concorrenza

Decisione della commissione del 23 novembre 1984 n.

84/588/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato (IV/28.775 - UNIDI) (G.U. 11 dicembre 1984, L

322, 10).

Aiuti degli Stati

Decisione della commissione del 2 maggio 1984 n. 84/557/CEE, relativa agli aiuti statali previsti dalla legge regionale siciliana 6

maggio 1981 n. 97, recante provvedimenti a sostegno dei settori

produttivi e norme varie in materia di agricoltura (G.U. 23

novembre 1984, L 305, 40; Le leggi, 1984; appendice CE, 240). Decisione della commissione del 2 maggio 1984 n. 84/562/CEE,

relativa agli aiuti di Stato previsti dalla legge regionale siciliana 5

agosto 1982, n. 87, recante provvedimenti in materia di credito

agrario e interventi urgenti per alcuni comparti produttivi (G.U. 29 novembre 1984, L 311, 29; Le leggi, 1984: appendice CE, 249).

Decisione della commissione del 30 maggio 1984 n.

84/563/CEE, relativa agli aiuti previsti dalla legge regionale siciliana 5 agosto 1982 n. 105, recante variazioni al bilancio della

regione e al bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della

regione per l'anno finanziario 1982 (G.U. 29 novembre 1984, L

311, 33; Le leggi, 1984: appendice CE, 252).

Il Foro Italiano — 1985.

Ravvicinamento delle legislazioni

Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/525/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in

materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol

pezzo (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 1). Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/526/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in

materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di

alluminio non saldate (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 20). . Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/527/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in

materia di bombole per gas saldate in acciaio non legate (G.U. 19

novembre 1984, L 300, 48). Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/528/CEE,

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e

di movimentazione (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 72). Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/529/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

agli ascensori elettrici (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 86). Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/530/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combusti

bili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi e dai metodi di controllo di questi ultimi (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 95).

Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/531/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati

alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 106).

Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/532/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 111).

Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/533/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 123).

Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/534/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (G.U. 19

novembre 1984, L 300, 130). Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/535/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di

saldatura (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 142). Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/536/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 149).

Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/537/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori

azionati a mano (G.U. 19 novembre 1984, L 300, 156). Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/538/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (G.U. 19

novembre 1984, L 300, 171). Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 n. 84/539/CEE,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria

(G.U. 19 novembre 1984, L 300, 179).

Ora legale

Terza direttiva del consiglio del 12 dicembre 1984 n. 84/634/CEE, concernente le disposizioni relative all'ora legale (G.U. 19 dicembre

1984, L 331, 33; Le leggi, 1984: appendice CE, 267).

Politica economica

Politica commerciale

Direttiva del consiglio del 27 novembre 1984 n. 84/568/CEE, relativa agli obblighi reciproci degli organismi di assicurazione crediti

all'esportazione degli Stati membri che operano per conto o con il

sostegno dello Stato, oppure degli enti pubblici che agiscono in luogo di tali organismi, per quanto riguarda le garanzie congiunte di un

contratto che comporta una o più subforniture in uno o più Stati

membri delle Comunità europee (G.U. 4 dicembre 1984, L 314, 24; Le

leggi, 1984: appendice CE, 255).

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PARTE QUARTA

Politica di congiuntura

Decisione del consiglio del 10 dicembre 1984 n. 84/655/CEE, relativa al rinnovo del meccanismo di concorso finanziario a medio termine (G.U. 29 dicembre 1984, L 341, 90; Le leggi, 1984: appendice CE, 275).

Politica sociale

Raccomandazione del consiglio del 13 dicembre 1984 n.

84/635/CEE, sulla promozione di azioni positive a favore delle

donne (G.U. 19 dicembre 1984, L 331, 34; Le leggi, 1984: ap

pendice CE, 267). Decisione del consiglio del 13 dicembre 1984 n. 84/636/CEE,

che istituisce un terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità (G.U. 19

dicembre 1984, L 331, 36; Le leggi, 1984: appendice CE, 269).

Varie

Ambiente

Direttiva del consiglio del 6 dicembre 1984 n. 84/631/CEE, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità

delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (G.U. 13 di

cembre 1984, L 326, 31; Le leggi, 1984: appendice CE, 257).

Informatica

Decisione del consiglio del 22 novembre 1984 n. 84/559/CEE, che modifica la decisione 79/783/CBE per quanto riguarda le azioni

generali nel settore dell'informatica (G.U. 27 novembre 1984, L 308, 49).

Sicurezza stradale

Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di consiglio, del 19 dicembre 1984 n. 84/C 341/01, relativa alla sicurezza stradale (G.U. 21 dicembre 1984, C 341, 1; Le leggi, 1984: appendice CE, 277).

T elecomunicazioni

Raccomandazione del consiglio del 12 novembre 1984 n.

84/549/CEE, relativa all'attuazione dell'armonizzazione nel settore

delle telecomunicazioni (G.U. 16 novembre 1984, L 298, 49; Le

leggi, 1984: appendice CE, 237). Raccomandazione del consiglio del 12 novembre 1984 n.

84/550/CEE, concernente la prima fase di apertura degli appalti

pubblici per le telecomunicazioni (G.U. 16 novembre 1984, L 298,

51; Le leggi, 1984: appendice CE, 238).

Disposizioni comuni

Commissione

Decisione dei rappresentanti comuni dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di consiglio europeo, del 4

dicembre 1984 n. 84/651/Euratom, CECA, CEE, relativa alla nomina

dei membri della commissione delle Comunità europee (G.U. 29 dicembre 1984, L 341, 86; Le leggi, 1984: appendice CE, 274).

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee del 4 dicembre 1984 n. 84/652/Euratom, CECA,

CEE, relativa alla nomina del presidente della commissione delle Comunità europee (G.U. 29 dicembre 1984, L 341, 87; Le leggi, 1984:

appendice CE, 274).

Corte di giustizia

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee del 17 dicembre 1984 n. 84/654/Euratom, CECA,

CEE) relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia (G.U. 29 dicembre 1984, L 341, 89; Le leggi, 1984: appendice CE, 275).

Disposizioni finanziarie

Decisione del consiglio del 23 ottobre 1984 n. 84/541/Euratom, CECA, CEE, relativa ad un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità

europee (G.U. 8 novembre 1984, L 291, 38; Le leggi, 1984: appendice CE, 236).

Adozione definitiva del bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 delle

Comunità europee per l'esercizio 1984 n. 84/579/Euratom, CECA, CEE

(G.U. 17 dicembre 1984, L 329, 1).

Il Foro Italiano — 1985.

Rivista di giurisprudenza comunitaria I

Comunità europee — CEE — Tariffa doganale comune —

Franchigia per gli apparecchi scientifici — Valore scientifico

equivalente — Valutazione — Illegittimità — Eccezione innanzi

al giudice nazionale — Ammissibilità — Infondatezza (Trattato

CEE, art. 173; reg. 10 luglio 1975 n. 1798 CEE del consiglio, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa

doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico

o culturale; reg. 2 dicembre 1975 n. 3195 CEE della commissione, che fissa le disposizioni di applicazione del reg. del consiglio n.

1798/75).

La persona o le persone interessate da una decisione adottata

dalla commissione a norma dell'art. 4 del regolamento della

commissione 2 dicembre 1975 n. 3195, che fissa le disposizioni di

applicazione del regolamento del consiglio n. 1798/75, relativo

all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico e culturale,

possono dedurre l'illegittimità della decisione dinanzi al giudice nazionale nell'ambito del ricorso proposto contro la fissazione del

dazio doganale, con la conseguenza che la questione della validità della decisione può essere sottoposta alla corte nell'ambito di un

procedimento pregiudiziale. (1) Non essendo provata l'esistenza di un errore manifesto o di uno

sviamento di potere, non può essere dichiarata l'invalidità della

decisione della commissione 5 ottobre 1978 n. 78/851, che comple ta la decisione 23 maggio 1977 che esclude dal beneficio della

franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico denominato «Packard 2425 Tri-Carb Spectrometer» con

telestampante. (2)

Corte di giustizia delle Comunità europee; sentenza 27 settem bre 1983 (causa 216/82); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Slynn; Universitat Hamburg c. Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder.

II

Comunità europee — CEE — Tariffa doganale comune —

Franchigia per apparecchi scientifici — Ricorso d'annullamento

di una decisione (Trattato CEE, art. 109, 173; decisione 10

agosto 1981 n. 692 CEE della commissione, che stabilisce che

l'importazione degli apparecchi (elaboratori elettronici) denomi

nati «Control Data-Cyber 170-720; Cyber 170-750» non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune).

Va annullata la decisione CEE del 10 agosto 1981 n. 692, che

stabilisce che l'importazione degli apparecchi denominati « Con

trol Data-Cyber 170-270; Cyber 170-750 » non può avvenire in fran

chigia dai dazi della tariffa doganale comune dal momento che

non è stato possibile accertare se la commissione, nell'adottarla, abbia seguito criteri precisi conformi alla normativa comunita ria. (3)

Corte di giustizia delle Comunità europee; Sezione II; sentenza

17 marzo 1983 (causa 294/81); Pres. Pescatore, Avv. gen. Slynn (conci, conf.); Control Data Belgium NU SA c. Commissione CEE.

Ili

Comunità europee — CEE — Tariffa doganale comune —

Sostanze stupefacenti illegalmente importate — Dazi doganali —

Inapplicabilità (Trattato CEE, art. 2, 3, 29, 177; reg. 27

giugno 1968 n. 803 CEE del consiglio, relativo al valore

doganale delle merci; direttiva 25 giugno 1979 n. 623 CEE del

consiglio, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislati

ve, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione

doganale).

L'importazione di stupefacenti non compresi nel circuito econo

mico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere

destinati ad uso medico e scientifico non determina alcun debito

tributario. (4)

Corte di giustizia delle Comunità europee; sentenza 26 ottobre

1982 (causa 221/81); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen.

Capotorti (conci, conf.); Wilfried Wolf c. Hauptzollamt di

Dusseldorf.

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