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sezione IV; sentenza 27 febbraio 2002, causa C-46/01; Pres. von Bahr, Avv. gen. Léger (concl....

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sezione IV; sentenza 27 febbraio 2002, causa C-46/01; Pres. von Bahr, Avv. gen. Léger (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 407/408-423/424 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197833 . Accessed: 28/06/2014 18:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 18:50:59 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione IV; sentenza 27 febbraio 2002, causa C-46/01; Pres. von Bahr, Avv. gen. Léger (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana

sezione IV; sentenza 27 febbraio 2002, causa C-46/01; Pres. von Bahr, Avv. gen. Léger (concl.conf.); Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italianaSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 407/408-423/424Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197833 .

Accessed: 28/06/2014 18:50

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407 PARTE QUARTA 408

per gli interessati di far valere una disposizione da essa inter

pretata allo scopo di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (v. citata sentenza Grzelczyk, punto 51 ).

75. - Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della corte,

le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno

Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell'efficacia nel tem

po di tale sentenza (v. citata sentenza Grzelczyk, punto 52). 76. - Infatti, la corte ha adottato tale soluzione soltanto in pre

senza di circostanze ben precise, quando, da un lato, vi era un

rischio di gravi ripercussioni economiche dovute in particolare all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede

sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, e quan

do, dall'altro lato, risultava che i singoli e le autorità nazionali

erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla nor

mativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante in

certezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incer

tezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi

comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalle istituzioni

comunitarie (v. citata sentenza Grzelczyk, punto 53). 77. - E sufficiente rilevare, al riguardo, che la maggiorazione

controversa nella causa principale è completamente differente,

per le sue modalità e per la sua finalità, dai provvedimenti og

getto delle sentenze invocate dal governo francese, di modo che

quest'ultimo non può richiamarsi a tali sentenze al fine di dimo

strare l'esistenza di un'incertezza oggettiva e rilevante in ordine

alla validità, con riguardo al diritto comunitario, di tale maggio razione. Peraltro, in considerazione della constatazione operata al precedente punto 67 della presente sentenza, non risulta pro vato che il numero dei dipendenti pubblici di sesso maschile in

quiescenza che siano in grado di provare di aver preso a carico

l'allevamento dei propri figli sia tale da provocare ripercussioni economiche gravi.

78. - Conseguentemente, non vi sono motivi per limitare nel

tempo gli effetti della presente sentenza.

Per questi motivi, la corte, pronunciandosi sulle questioni

sottopostele dal Conseil d'Etat con ordinanza 28 luglio 1999, dichiara e statuisce:

Le pensioni erogate sulla base di un regime quale il regime

pensionistico francese dei pubblici dipendenti rientrano nella

sfera di applicazione dell'art. 119 del trattato Ce (gli art. 117

120 del trattato Ce sono stati sostituiti dagli art. 136 Ce-143

Ce). Malgrado il disposto dell'art. 6, n. 3, dell'accordo sulla poli

tica sociale, il principio della parità delle retribuzioni è violato

da una disposizione quale l'art. L.12, lett. b), del code des pen sions civiles et militaires de retraite, nei limiti in cui essa esclu

de dal beneficio delle maggiorazioni di anzianità da essa isti

tuito ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia i dipendenti

pubblici di sesso maschile che siano in grado di provare di aver

preso a carico l'allevamento dei propri figli.

li Foro Italiano — 2002.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione IV; sentenza 27 febbraio 2002, causa C-46/01; Pres.

von Bahr, Avv. gen. Léger (conci, conf.); Commissione

delle Comunità europee c. Repubblica italiana.

Unione europea —

Repubblica italiana — Rifiuti — Senten

za della corte di inadempimento (Trattato Ce, art. 226; di

rettiva 16 settembre 1996 n. 96/59/Ce del consiglio, concer

nente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrife nili, art. 4, 11).

La Repubblica italiana, non avendo predisposto e comunicato

alla commissione delle Comunità europee, entro il 16 settem

bre 1999, né la sintesi degli inventari prevista all'art. 4, n. 1,

della direttiva dei consiglio 16 settembre 1996 n. 96/59/Ce,

concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlo

rotrifenili (PCB/PCT), né i programmi e le bozze di piano di

cui all 'art. 11 della stessa direttiva, è venuta meno agli ob

blighi che le incombono in forza di tali disposizioni. ( 1 )

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione V; sentenza 27 febbraio 2002, causa C-6/00; Pres.

Jann, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Abfall Service AG

(ASA) c. Bundesminister fur Umwelt, Jugend und Familie.

Unione europea —

Spedizione, smaltimento e recupero di ri

fiuti — Domanda di pronunzia pregiudiziale (Trattato Ce, art. 234; direttiva 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee del consiglio, relativa ai rifiuti; regolamento 1° febbraio 1993 n. 259/93/Cee

del consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle

spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, non

ché in entrata e in uscita dal suo territorio).

Dal sistema istituito dal regolamento del consiglio 1° febbraio 1993 n. 259/93/Cee relativo alla sorveglianza e al controllo

delle spedizioni di rifiuti ali 'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modifi cato dalla decisione della commissione 18 maggio 1998 n.

98/368/Ce, discende quanto segue: — l'autorità competente di spedizione, ai sensi dell'art. 2, lett.

c), dello stesso regolamento è competente a verificare se un

progetto di spedizione classificato nella notifica come «spedi zione di rifiuti a fini di ricupero» corrisponda effettivamente a tale classificazione, e

— la detta autorità, qualora tale classificazione sia errala, de

ve opporsi alla spedizione sollevando un 'obiezione basata su

tale errore di classificazione, nel termine previsto dall'art. 7, n. 2, del detto regolamento. (2)

II deposito di rifiuti in una miniera in disuso non costituisce ne

cessariamente un 'operazione di smaltimento, ai sensi del

l'ali. II A, punto D 12, della direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla

direttiva del consiglio 18 marzo 1991 n. 91/156/Cee, e dalla

decisione della commissione 24 maggio 1996 n. 96/350/Ce; tale deposito deve costituire oggetto di una valutazione caso

per caso, a! fine di stabilire se si tratti di un 'operazione di

smaltimento o di un 'operazione di ricupero ai sensi della

detta direttiva: tale deposito costituisce un ricupero se esso

mira principalmente a che i rifiuti possano svolgere una fun zione utile, sostituendosi all'impiego di altri materiali che

avrebbero dovuto essere usati per svolgere tale funzione. (3)

(1) Per un commento al d.leg. 22 maggio 1999 n. 209, attuazione della direttiva 96/59/Ce relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, v. Montagna, Regole per lo smaltimento e per la decontaminazione di Pcb e degli apparecchi contenitori, in Dir. pen. e

proc., 1999, 1213.

(2-3) La questione affrontata dalla corte ha notevoli punti di contatto con la travagliatissima storia nazionale delle terre e rocce da scavo: al

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Ill

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione II; sentenza 21 febbraio 2002, causa C-65/00; Pres.

Colneric, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Commissione

delle Comunità europee c. Repubblica italiana.

Unione europea —

Repubblica italiana — Rifiuti pericolosi — Sentenza della corte di inadempimento (Trattato Ce, art.

226; direttiva 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee del consiglio, art. 10, 11; direttiva 12 dicembre 1991 n. 91/689/Cee del consi

glio, relativa ai rifiuti pericolosi, art. 3; d.leg. 5 febbraio 1997 n. 22, attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti,

91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, art. 33).

La Repubblica italiana, permettendo alle imprese ed agli stabi

limenti che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti peri colosi oggetto della direttiva del consiglio 12 dicembre 1991

n. 91/689/Cee, relativa ai rifiuti pericolosi, di essere dispen sati dall'autorizzazione prevista dall'art. IO della direttiva

del consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del consiglio 18 marzo 1991

n. 91/156/Cee, senza che tale dispensa sia condizionata alla

sussistenza dei requisiti di cui al! 'art. 3, n. 2, della direttiva

91/689, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in

forza del combinato disposto dell'art. 11 della direttiva

75/442, modificata dalla direttiva 91/156, e dell'art. 3 della

direttiva 91/689. (4)

riguardo, v. Amendola, Rifiuti da scavo e tombamento di cave: un so

noro «schiaffo» all'Unione europea, in Dir. pen. eproc., 2002, 36; Co

sentino, Residui di lavorazione nelle cave: scarichi o rifiuti? (nota a

Trib. Massa Carrara 28 giugno 2001, che ha ritenuto che, attesa la par ticolarità morfologica delle aree destinate alla coltivazione delle cave di

marmo, è ivi impossibile posare condotte o tubazioni: ciò nondimeno

può configurarsi uno scarico condottato anche in assenza di una con

dotta in senso tecnico con la conseguenza che, ove il refluo derivante

dalla lavorazione del marmo venga trattenuto in loco per essere poi

riutilizzato, non si realizza un'ipotesi di abbandono di rifiuti semiliqui

di, bensì uno scarico di acque provenienti dalla lavorazione di rocce

naturali consentita dall'art. 29 d.leg. 152/99), in Ambiente, 2002, 277;

Fimiani, Mancata contaminazione ed effettivo riutilizzo: in questi casi

le terre da scavo non sono rifiuti, in Ambiente e sicurezza, 2002, fase.

4, 77; Paone, Terre e rocce da scavo: siamo al capolinea!, in Ambiente,

2001,617. Ricordiamo che l'art. 1, 17°-19° comma, 1. 21 dicembre 2001 n. 443,

ha così statuito: «Il 3° comma, lett. b), dell'art. 7 ed il 1° comma, lett./èw), dell'art.

8 d.leg. n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da

scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse

dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche

quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sem

preché la composizione media dell'intera massa non presenti una con

centrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle nor

me vigenti». «Il rispetto dei limiti di cui al 17° comma è verificato mediante ac

certamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. 1 limiti mas

simi accettabili sono individuati dall'ali. 1, tabella 1, colonna B, del

decreto del ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, e successive

modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richie

da un limite inferiore». «Per i materiali di cui al 17° comma si intende per effettivo utilizzo

per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a

differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione

che siano rispettati i limiti di cui al 18° comma e la ricollocazione sia

effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio

interessato».

(4) La sentenza che si riporta, relativa alle procedure semplificate

per il recupero dei rifiuti pericolosi, non è attuale in quanto il regime

previsto nei d.m. 5 settembre 1994 e 16 gennaio 1995 è comunque ve

nuto meno nel 1998. In materia di rifiuti pericolosi, v. Corte giust. 22 giugno 2000, causa

Il Foro Italiano — 2002.

I

1. - Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della

corte il 2 febbraio 2001, la commissione delle Comunità euro

pee ha proposto, a norma dell'art. 226 Ce, un ricorso diretto a

far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo predispo sto e comunicato alla detta istituzione, entro il 16 settembre

1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari

di cui agli art. 11 e 4, n. 1, della direttiva del consiglio 16 set

tembre 1996 n. 96/59/Ce, concernente lo smaltimento dei poli clorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (G.U. L 243, pag. 31), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza

delle suddette disposizioni. 2. - Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 96/59:

«Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento control

lato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di

apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati,

in vista della loro eliminazione completa in base alle disposi zioni della presente direttiva».

3. - L'art. 4, n. 1, della direttiva 96/59 recita:

«Per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 gli Stati

membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm

' e ne trasmet

tono una sintesi alla commissione non oltre tre anni dall'ado

zione della presente direttiva. Nel caso di condensatori di poten

za, il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il

totale dei singoli elementi di un insieme composito». 4. - L'art. 11 della direttiva 96/59 così dispone: «1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli

Stati membri predispongono: — un programma per la decontaminazione e/o lo smalti

mento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti; — una bozza di piano per la raccolta e il successivo smalti

mento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma del

l'art. 4, par. 1, come previsto all'art. 6, par. 3.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto pro

gramma e detta bozza di piano alla commissione».

5. - Considerato che la Repubblica italiana non aveva predi

sposto i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari

di cui agli art. 11 e 4, n. 1, della direttiva 96/59, e non le aveva

comunicato tali documenti, la commissione ha avviato il proce dimento per inadempimento a norma dell'art. 226 Ce. Dopo

aver invitato la Repubblica italiana a presentare le sue osserva

zioni, il 3 agosto 2000 la commissione ha emesso un parere motivato richiedendo a tale Stato membro di adottare i provve

dimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla sua

notifica. Non essendo pervenuta risposta al detto parere da parte del governo italiano, la commissione ha proposto il ricorso in

esame.

6. - Nel ricorso, la commissione sostiene che la Repubblica

italiana, non avendo predisposto né comunicato alla stessa

commissione, entro il 16 settembre 1999, i programmi, le bozze

di piano e le sintesi degli inventari previsti agli art. 11 e 4, n. 1,

C-318/98, Foro it., 2000, IV, 467, con nota di richiami di Paone, e

Cass. 26 giugno 1997, Aprà, id., 1998, 11, 531, con nota di richiami di

Paone.

Sull'argomento, in dottrina, v. P. Giampietro, La via giudiziaria al

l'individuazione dei rifiuti pericolosi, in Ambiente, 2000, 705; Fodel

la, Il protocollo di Basilea sulla responsabilità per danni derivanti dal

movimento transfrontaliera di rifiuti pericolosi: il «perfetto» è davvero

«nemico del buono»?, in Riv. giur. ambiente, 2000, 575; Muratori, Fi

nalmente aggiornate le norme tecniche per l'incenerimento dei rifiuti

pericolosi (commento al d.m. 25 febbraio 2000 n. 124), in Ambiente,

2000, 611 ; Prati, Il divieto dì miscelazione dei rifiuti pericolosi, in Riv.

giur. ambiente, 2000, 544; Santoloci, Trasporto rifiuti pericolosi: giro di vite della Corte di cassazione sui formulari assenti o irregolari, in

Dir. e giur. agr. e ambiente, 2000, 692; Id., Sulla legittimità del seque stro ad iniziativa della polizia giudiziaria del veicolo utilizzalo per il

trasporto di rifiuti pericolosi con formulario inesatto, in Riv. pen.,

2000, 727; Aliotta, Il trasporto transfrontaliera di rifiuti pericolosi e/o ai fini dello smaltimento, in Ambiente, 1999, 951.

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PARTE QUARTA

della direttiva 96/59, è venuta meno agli obblighi che le incom

bono in forza delle dette disposizioni. 7. - Il governo italiano fa valere, in primo luogo, che la diret

tiva 96/59 è stata recepita nell'ordinamento italiano con d.leg. 22 maggio 1999 n. 209 (G.U.R.I. n. 151 del 30 giugno 1999, pag. 23). L'art. 3 di questo decreto imporrebbe ai detentori di

apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dmJ, inclusi i condensatori di potenza, un obbligo di comunicazione

con cadenza biennale. Le dette comunicazioni costituirebbero la

base per la predisposizione degli inventari e della sintesi di cui

all'art. 4 della direttiva 96/59. Tuttavia, il governo italiano ha

ammesso di non aver ancora ottemperato al proprio obbligo di

comunicazione.

8. - In secondo luogo, tale governo precisa che il ritardo ac

cumulato rispetto ai termini fissati dagli art. 4, n. 1, e 11 della

direttiva 96/59 per inviare la documentazione ivi richiesta è do

vuto alla difficoltà di predisporre un inventario esaustivo dei

PCB esistenti in assenza di metodi standardizzati da utilizzare

per le determinazioni analitiche relative alla presenza di PCB.

Infatti, i metodi standardizzati per l'effettuazione delle analisi,

indispensabili per valutare in maniera uniforme la presenza delle sostanze che rientrano nella definizione comunitaria dei

PCB, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 96/59, sarebbero stati

adottati soltanto con la decisione della commissione 16 gennaio 2001 n. 2001/68/Ce, che definisce due parametri relativi ai PCB

ai sensi dell'art. 10, lett. a), della direttiva 96/59 (G.U. L 23, pag. 31).

9. - La commissione replica che, in forza dell'art. 10, lett. a), della direttiva 96/59, prima che la commissione fissasse i para metri per determinare il tenore in PCB dei materiali contamina

ti, le misurazioni erano effettuate riferendosi ai metodi di valu

tazione vigenti sia a livello nazionale, sia negli Stati uniti. Per

tanto, grazie ai metodi esistenti applicati dagli Stati membri fino

a quel momento, la mancanza di un parametro a livello europeo non avrebbe potuto in alcun caso impedire a questi ultimi di

predisporre la documentazione richiesta dalla direttiva 96/59. La

commissione ritiene quindi che il governo italiano fosse in con

dizione di fare altrettanto.

10. - In via preliminare, si deve constatare che lo stesso go verno italiano ammette di non aver ottemperato all'obbligo di

predisporre e comunicare alla commissione, entro il 16 settem

bre 1999, tanto la sintesi degli inventari di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva 96/59, quanto il programma per la decontamina

zione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB

in essi contenuti, e la bozza di piano per la raccolta e il succes

sivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario,

previsti all'art. 11, n. 1, della detta direttiva. Infatti, questo stes

so governo ha riconosciuto, nel controricorso depositato il 30

marzo 2001, che non si era ancora ottemperato a tale obbligo. 11. - Tuttavia, si deve esaminare se, come sostiene il governo

italiano, il mancato rispetto di tale obbligo possa essere giustifi cato dall'assenza, alla data del 16 settembre 1999, di parametri comunitari per determinare il tenore in PCB dei materiali con

taminati, in quanto i detti parametri sono stati adottati soltanto il 16 gennaio 2001.

12. - Al riguardo, si deve osservare che, in virtù dell'art. 10, lett. a), della direttiva 96/59, le misurazioni effettuate prima della definizione dei detti parametri rimanevano valide.

13. - Quindi, la direttiva 96/59 autorizzava espressamente gli Stati membri a mantenere l'applicazione dei propri parametri

per determinare il tenore in PCB, senza che vi fosse la necessità

di attendere l'adozione di parametri a livello europeo per proce dere ad effettuare le dovute analisi. La giustificazione addotta

dal governo italiano non può pertanto essere accolta.

14. - Ne consegue che la Repubblica italiana, non avendo

predisposto e comunicato alla commissione, entro il 16 settem

bre 1999, né la sintesi degli inventari previsti all'art. 4, n. 1, della direttiva 96/59, né i programmi e le bozze di piano di cui all'art. 11 della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che

le incombono in forza di tali disposizioni. Per questi motivi, la corte (quarta sezione) dichiara e statui

sce:

La Repubblica italiana, non avendo predisposto e comunicato

Il Foro Italiano — 2002.

alla commissione delle Comunità europee, entro il 16 settembre

1999, né la sintesi degli inventari prevista all'art. 4, n. 1, della

direttiva del consiglio 16 settembre 1996 n. 96/59/Ce, concer

nente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili

(PCB/PCT), né i programmi e le bozze di piano di cui all'art. 11

della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incom

bono in forza di tali disposizioni.

II

1. - Con ordinanza 16 dicembre 1999, pervenuta alla corte

I'll gennaio 2001, il Verwaltungsgerichtshof ha sollevato, ai

sensi dell'art. 234 Ce, cinque questioni pregiudiziali sull'inter

pretazione del regolamento (Cee) del consiglio 1° febbraio 1993

n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e

in uscita dal suo territorio (G.U. L 30, pag. 1), come modificato

dalla decisione della commissione 18 maggio 1998 n. 98/368/Ce

(G.U. L 165, pag. 20), nonché della direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti (G.U. L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del consiglio 18 marzo

1991 n. 91/156/Cee (G.U. L 78, pag. 32) e dalla decisione della commissione 24 maggio 1996 n. 96/350/Ce (G.U. L 135, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»).

2. - Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una

controversia tra la Abfall Service AG (ASA) (in prosieguo: l'«AbfaIl Service») e il Bundesminister fur Umwelt, Jugend und

Familie (in prosieguo: il «BMU»), riguardo alla legittimità della decisione con la quale quest'ultimo si è opposto ad una spedi zione di rifiuti previsto dalla Abfall Service.

Ambito normativo

La direttiva

3. - La direttiva in esame ha come obiettivo essenziale la

protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti

nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammas

so e del deposito dei rifiuti. In particolare, nel quarto 'conside

rando' della direttiva 75/442 si sottolinea che è necessario favo

rire il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recu

pero per preservare le risorse naturali.

4. - La direttiva definisce all'art. 1, lett. e), lo «smaltimento»

come «tutte le operazioni previste nell'ali. II A», e, alla lett./), il «ricupero» come «tutte le operazioni previste nell'ali. II B».

5. - Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva:

«Gli Stati membri adottano le misure appropriate per pro muovere:

a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produ zione e della nocività dei rifiuti (...);

b) in secondo luogo: — il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutiliz

zo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie

o — l'uso di rifiuti come fonte di energia». 6. - Ai sensi dell'ali. II A della direttiva, intitolato «Operazio

ni di smaltimento»:

«NB: Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di

smaltimento così come esse sono effettuate in pratica. (...) D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)

(...) D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pom

pabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali, ecc.)

(...) D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori

in una miniera, ecc.)

(...)». 7. - Ai sensi dell'ali. II B delia direttiva, intitolato «Operazio

ni che comportano una possibilità di ricupero»:

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

«NB: Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di

ricupero così come esse sono effettuate in pratica. (...)

(...) R 5 Riciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche

(...) R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o

dell'ecologia

(. . .)>>.

Il regolamento

8. - Il regolamento disciplina in particolare la sorveglianza e

il controllo delle spedizioni di rifiuti tra Stati membri.

9. - Il regolamento definisce, all'art. 2, lett. /'), lo «smalti

mento» quale «definito nell'art. 1, lett. e), della direttiva

75/442/Cee», e, alla lett. k), il «ricupero» quale «definito dal

l'art. I, lett.f), della direttiva 75/442/Cee». 10. - Il titolo II del regolamento, intitolato «Spedizioni di ri

fiuti all'interno della Comunità», contiene in particolare due ca

pitoli distinti che trattano, il primo, della procedura applicabile alle spedizioni di rifiuti destinati ad essere smaltiti (capitolo A, art. 3-5) e, il secondo, della procedura applicabile alle spedizio ni di rifiuti destinati ad essere ricuperati (capitolo B, art. 6-11).

La procedura prevista per questa seconda categoria di rifiuti è

meno onerosa rispetto a quella applicabile alla prima categoria. 11. - In forza dell'art. 6, n. 1, del regolamento, quando il pro

duttore o il detentore di rifiuti intende trasferire rifiuti destinati

al ricupero, come previsto dall'ali. Ili del detto regolamento (li

sta ambra di rifiuti), da uno Stato membro all'altro e/o farli

transitare attraverso uno o più altri Stati membri, invia una noti

fica all'autorità competente di destinazione trasmettendone co

pia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al

destinatario.

12. - Ai sensi dell'art. 6, n. 3, del regolamento, la notifica si

effettua mediante il documento di accompagnamento rilasciato

dall'autorità competente di spedizione. L'art. 6, n. 5, precisa

quali informazioni devono essere fornite dal notificatore sul do

cumento di accompagnamento, concernenti in particolare le

operazioni relative al ricupero menzionate nell'ali. II B della di

rettiva (art. 6, n. 5, quinto trattino). 13. - Ai sensi dell'art. 6, n. 6, del detto regolamento, il notifi

catore deve stipulare con il destinatario un contratto per il ricu

pero dei rifiuti ed una copia del contratto deve essere fornita, a

richiesta, all'autorità competente. 14. - All'art. 7, n. 2, del regolamento si stabiliscono il termi

ne, le condizioni e le modalità che devono rispettare le autorità

competenti di destinazione, di spedizione e di transito per for

mulare obiezioni sul progetto notificato di spedizione di rifiuti

destinati ad essere ricuperati. La detta disposizione prevede in

particolare che le obiezioni devono essere basate sul n. 4 della

disposizione stessa.

15. - L'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento così dispone: «Le autorità competenti di destinazione e di spedizione pos

sono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programma ta:

— conformemente alla direttiva 75/442/Cee, in particolare all'art. 7, oppure,

— se la spedizione non è conforme alle leggi ed ai regola menti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine

pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pub

blica, oppure, — se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in

passato, di spedizioni illegali. In questo caso, l'autorità compe

tente di spedizione può rifiutare qualsiasi spedizione che coin

volga la persona in questione conformemente alla legislazione

nazionale, oppure — se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da

convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli

Stati membri interessati, oppure —

qualora il rapporto tra i rifiuti ricuperabili e non ricupera

li Foro Italiano — 2002.

bili, il valore stimato dei materiali destinati al ricupero finale o

il costo del ricupero e il costo dello smaltimento della parte non

ricuperabile non giustifichino il ricupero in base a considerazio

ni economiche ed ambientali».

16. - L'art. 26 del regolamento prevede: «1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

(...)

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti inte

ressate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o

frode

(...) 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per

vietare e punire il traffico illecito».

17. - Ai sensi dell'art. 30, n. 1, del regolamento: «Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per as

sicurare che le spedizioni di rifiuti abbiano luogo in conformità

del presente regolamento. Tali disposizioni possono prevedere

ispezioni degli stabilimenti e delle imprese in conformità del

l'art. 13 della direttiva 75/442/Cee e controlli per campione delle spedizioni».

Causa principale e questioni pregiudiziali

18. - Il 2 marzo 1998 l'Abfall Service, con sede in Graz (Au

stria), ha notificato al BMU, in quanto autorità competente di

spedizione, l'intenzione di trasferire 7.000 tonnellate di rifiuti

pericolosi all'impresa Salzwerke AG, con sede in Germania.

19. - Secondo tale notifica, i rifiuti di cui trattasi erano scorie

e ceneri che costituivano i residui dell'attività di inceneritori di

rifiuti, trasformati in un «prodotto specifico» in un impianto di

trattamento dei rifiuti della città di Vienna (Austria). Tali rifiuti erano destinati ad essere depositati in una ex miniera di sale a

Kochendorf (Germania), per riempirvi gallerie (riporti di minie

ra). 20. - Nei documenti allegati alla notifica, l'Abfall Service ha

definito come «ricupero» l'uso dei rifiuti da trasferire e l'ha

classificato come rientrante nell'operazione menzionata all'ali.

11 B, punto R 5, della direttiva.

21. - L'autorità competente di destinazione, vale a dire il Re

gierungsprasidium di Stoccarda (Germania), ha informato

l'Abfall Service che probabilmente non vi sarebbero stati osta

coli all'approvazione da parte sua di detta notifica, in quanto

operazione di ricupero. 22. - Con decisione 19 giugno 1998 il BMU ha sollevato

un'obiezione contro tale spedizione ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett.

a), quinto trattino, del regolamento. Tale obiezione si basava sul

fatto che la spedizione prevista avrebbe costituito in realtà

un'operazione di smaltimento, cioè l'operazione menzionata al

l'ali. II A, punto D 12, della direttiva.

23. - L'Abfall Service ha presentato ricorso contro la decisio

ne del BMU dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. Essa ha soste

nuto in particolare che la motivazione dell'obiezione, secondo

cui l'operazione prevista costituirebbe non un ricupero ma

piuttosto uno smaltimento, non corrisponde alla fattispecie di

cui all'art. 7, n. 4, lett. a), quinto trattino, del regolamento. 24. - Di conseguenza, il Verwaltungsgerichtshof, ritenendo

che la soluzione della causa dinanzi ad esso pendente dipenda

da un'interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di so

spendere il procedimento e di sottoporre alla corte le seguenti

questioni pregiudiziali:

«1) Se spetti all'autorità competente di spedizione, ai sensi

del regolamento (Ce) del consiglio 1° febbraio 1993 n. 259, re

lativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti

all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita

dal suo territorio (...), verificare l'esattezza della classificazio

ne come ricupero secondo il procedimento di ricupero di cui al

l'ali. II B) della direttiva 75/442/Ce, assegnata dal notificato ai

rifiuti che devono essere ricuperati, ai sensi dell'art. 6, n. 5,

quinto trattino, del regolamento 259/93 e vietare la spedizione

dei rifiuti qualora detta classificazione sia errata.

2) Se l'autorità competente di spedizione possa far valere

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PARTE QUARTA

nella motivazione dell'obiezione sollevata avverso la spedizione dei rifiuti, secondo cui la programmata spedizione dei rifiuti

verrebbe effettuata, contrariamente a quanto indicato dal notifi

catore sul documento d'accompagnamento, non a fini di recupe ro bensì di smaltimento, il motivo di opposizione contemplato dall'art. 7, n. 4, lett. a), quinto trattino, del regolamento 259/93.

3) In caso di soluzione negativa della seconda questione: A quali disposizioni del regolamento 259/93 o altre disposi

zioni di diritto comunitario possa richiamarsi l'autorità compe tente di spedizione ai fini del diniego di spedizione di rifiuti, quando la spedizione stessa, contrariamente a quanto indicato

dal notificatore, venga effettuata non a fini di recupero, bensì a

fini di smaltimento.

4) Se ogni sistemazione di rifiuti in una miniera debba essere

considerata, indipendentemente dalle concrete circostanze della

sistemazione, quale smaltimento di rifiuti ai sensi del regola mento 259/93 in combinato disposto con l'ali. II A della diretti

va 75/242/Cee (procedimento D 12).

5) In caso di soluzione negativa della quarta questione:

Quali criteri si debbano utilizzare per classificare un'opera zione nell'ambito dell'ali. II della direttiva 75/442/Ce».

Sulle prime tre questioni

25. - Con le prime tre questioni, che occorre esaminare in

sieme, il giudice a quo chiede in sostanza, da un lato, se l'auto

rità competente di spedizione, ai sensi dell'art. 2, lett. c), del re

golamento, sia competente a verificare se un progetto di spedi zione classificato nella notifica come «spedizione di rifiuti a fini

di ricupero» corrisponda effettivamente a tale classificazione e,

dall'altro, in tal caso, se tale autorità possa opporsi a detta spe dizione nel caso in cui la classificazione data dal notificatore sia

errata, e chiede inoltre su quale disposizione di diritto comunita

rio essa debba quindi basarsi.

26. - L'Abfall Service sostiene che l'autorità competente di

spedizione non è competente a verificare l'esattezza della clas

sificazione come operazione di ricupero data dal notificatore e

che, nell'ipotesi in cui tale classificazione sia errata, la detta

autorità non ha nemmeno il diritto di vietare la spedizione dei

rifiuti, eccettuato il caso di notifica manifestamente irregolare. 27. - A tale proposito, l'Abfall Service sostiene che spetta

solo all'autorità competente di destinazione emettere un'obie

zione in caso di classificazione errata dell'oggetto della spedi zione. Essa sostiene in particolare che, per quanto riguarda il

motivo di obiezione previsto dall'art. 7, n. 4, lett. a), quinto

trattino, del regolamento, solo l'autorità competente di destina

zione può disporre in tempo utile delle informazioni relative al

l'impianto di ricupero e ai costi di ricupero e di smaltimento

nello Stato di destinazione, informazioni che le permetteranno di sollevare l'obiezione con piena cognizione di causa.

28. - L'Abfall Service aggiunge che, qualora l'autorità com

petente di spedizione e l'autorità competente di destinazione

potessero controllare simultaneamente la finalità della spedizio ne, vi sarebbe un rischio che queste due autorità adottino deci

sioni divergenti. 29. - Peraltro, l'Abfall Service sostiene che il regolamento va

interpretato alla luce del principio della libera circolazione delle

merci e nel rispetto del principio di priorità da dare al ricupero dei rifiuti, il che implicherebbe che l'autorità competente di

spedizione non possa vedersi riconoscere la facoltà di sollevare

un'obiezione per un motivo relativo alla classificazione errata

dell'oggetto della spedizione. Infatti, da un lato, vi sarebbe un

rischio che l'autorità competente di spedizione utilizzi tale fa

coltà allo scopo di tutelare interessi economici nazionali e, dal

l'altro, l'esercizio di tale facoltà costituirebbe una limitazione

ingiustificata al principio di priorità al ricupero. 30. - Per contro, i governi austriaco e tedesco, il governo

francese, nelle osservazioni presentate all'udienza, nonché il

governo olandese e la commissione, ritengono che l'autorità

competente di spedizione sia competente a verificare l'esattezza

delle informazioni fornite dal notificatore, in particolare per

quanto riguarda la classificazione della finalità della spedizione dei rifiuti.

Il Foro Italiano — 2002.

31.- Per quanto riguarda la questione su quale disposizione di

diritto comunitario l'autorità competente di spedizione debba

basarsi per opporsi ad un progetto di spedizione presentato a

torto come destinato al ricupero dei rifiuti, i governi austriaco e

tedesco sostengono che l'obiezione di cui all'art. 7, n. 4, lett. a),

quinto trattino, del regolamento può essere utilizzata in questo

caso, per analogia. Il governo olandese e la commissione non

sono d'accordo con tale interpretazione della detta disposizione. 32. - I governi austriaco e tedesco sostengono inoltre che

l'autorità competente di spedizione potrebbe altresì basarsi sul

l'art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento per opporsi a una spedizione classificata a torto come spedizione per il ricu

pero dei rifiuti. Il governo tedesco considera che l'art. 4, n. 3,

lett. a), i), del regolamento, che riguarda le spedizioni di rifiuti

da smaltire, potrebbe parimenti essere utilizzato dall'autorità

competente di spedizione, previa riclassificazione dell'oggetto della spedizione.

33. - Il governo francese, nelle osservazioni presentate all'u

dienza, e il governo olandese sostengono che, nel caso in cui,

contrariamente a quanto ha sostenuto il notificatore, non si tratti

di una spedizione per il ricupero, ma di una spedizione per lo

smaltimento dei rifiuti, l'autorità competente di spedizione può riclassificare la spedizione, il che l'autorizza a sollevare un'o

biezione ai sensi dell'art. 4, n. 3, del regolamento. 34. - La commissione sostiene dal canto suo che, in forza del

principio generale di legalità, l'autorità competente di spedizio ne deve sollevare un'obiezione contro una spedizione la cui fi

nalità è stata erroneamente classificata dal notificatore, senza

che sia necessario a tale scopo che detta autorità si basi su una

disposizione precisa del regolamento.

Giudizio della corte

35. - Occorre rammentare, in limine, che la questione delle

spedizioni di rifiuti è disciplinata in modo armonizzato a livello

comunitario dal regolamento, per garantire la tutela dell'am

biente (sentenza 13 dicembre 2001, causa C-324/99, Daimler

Chrysler, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42). 36. -1 casi in cui gli Stati membri possono opporsi a una spe

dizione di rifiuti tra di loro, per quanto riguarda i rifiuti destinati

ad essere smaltiti, sono quelli tassativamente elencati dall'art. 4, n. 3, del regolamento (sentenza DaimlerChrisler, cit., punto 50)

e, per quanto riguarda i rifiuti destinati ad essere recuperati sog

getti al procedimento di cui agli art. 6-8 dello stesso regola

mento, quelli che sono tassativamente elencati dall'art. 7, n. 4,

del detto regolamento, ai sensi del n. 2 di tale disposizione. 37. - Tuttavia, l'applicazione di tali disposizioni del regola

mento, che definiscono le obiezioni che le autorità competenti di spedizione, di transito e di destinazione possono opporre alle

spedizioni di rifiuti destinati, rispettivamente, ad essere smaltiti

o ad essere recuperati, presuppone che la finalità della spedizio ne costituisca preliminarmente oggetto di una classificazione

corretta con riguardo alle definizioni delle operazioni di smalti

mento e di recupero di cui all'art. 1, lett. e) ed f), della direttiva,

disposizioni che rinviano rispettivamente agli all. II A e II B di

quest'ultima. 38. - La necessità di classificare correttamente la finalità della

spedizione di rifiuti discende non soltanto dalle disposizioni del

regolamento riguardanti i motivi di obiezione alle spedizioni, rammentate al punto 36 della presente sentenza, ma anche, più in generale, dall'insieme del regolamento, che, come si afferma

nel suo ottavo 'considerando', applica procedure diverse in fun

zione della destinazione dei rifiuti, a seconda in particolare che

questi siano destinati ad essere smaltiti o recuperati. Sarebbe

compromesso uno degli obiettivi del regolamento, vale a dire

l'obiettivo di facilitare le spedizioni di rifiuti destinati ad essere recuperati, rispetto alle spedizioni di rifiuti destinati ad essere

smaltiti, grazie alla fissazione di norme meno onerose per i pri

mi, qualora non fosse controllata la classificazione della finalità

delle spedizioni di rifiuti. 39. - In forza del regolamento, è compito del notificatore

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

stesso classificare la finalità della spedizione di rifiuti nel do

cumento di accompagnamento per mezzo del quale la notifica

alle autorità competenti viene effettuata.

40. - Tuttavia dal sistema istituito dal regolamento discende

che tutte le autorità competenti destinatarie della detta notifica

devono verificare se la classificazione adottata dal notificatore

sia conforme alle disposizioni del regolamento stesso ed opporsi alla spedizione nel caso in cui tale classificazione sia errata.

41. - Tale obbligo deriva in particolare dall'art. 26 del rego lamento, che impone agli Stati membri di vietare e di sanzionare

qualsiasi traffico illecito, in particolare quello che risulta dal

fatto che il notificatore ha dato una classificazione scientemente

errata della finalità della spedizione, e dall'art. 30, n. 1, dello

stesso regolamento, che impone espressamente agli Stati mem

bri l'obbligo generale di adottare le disposizioni necessarie per

garantire che le spedizioni di rifiuti abbiano luogo in conformità

delle disposizioni del detto regolamento. 42. - La validità di tale interpretazione non viene meno per

effetto dell'argomentazione a cui fa riferimento l'Abfall Servi

ce, secondo la quale l'autorità di spedizione non sarebbe in gra do di verificare l'esattezza della classificazione come «spedi zione per il ricupero dei rifiuti» data all'operazione dal notifi

catore.

43. - Anzitutto, infatti, detta autorità, in forza dell'art. 6, n. 1,

del regolamento, riceve una copia della notifica del progetto di

spedizione di rifiuti destinati ad essere recuperati e dispone così

di informazioni relative alla spedizione uguali a quelle comuni

cate all'autorità di destinazione. Inoltre, l'autorità di spedizione

può del pari, in forza dell'art. 6, n. 4, del regolamento, chiedere

al notificatore informazioni e documenti supplementari relativi

al progetto di spedizione e, in forza dell'art. 6, n. 6, può chiede

re al notificatore di fornirgli una copia del contratto stipulato

per il ricupero dei rifiuti. L'autorità di spedizione dispone così

dei mezzi che le consentono di esercitare il suo controllo sul

l'esattezza della classificazione della finalità della spedizione. 44. - Inoltre, non può essere accolto l'argomento dell'Abfall

Service secondo il quale non è possibile ammettere che sia le

autorità competenti di destinazione, sia le autorità competenti di

spedizione devono verificare l'esattezza della classificazione

data alla spedizione dal notificatore, poiché ciò potrebbe portare a classificazioni divergenti di una stessa spedizione. Infatti, il

rischio di tali divergenze di classificazione è insito nel sistema

creato dal regolamento stesso, che affida contemporaneamente a

tutte le autorità competenti il compito di vigilare sul fatto che le

spedizioni siano effettuate conformemente alle disposizioni del

detto regolamento. 45. - Infine, non si possono accogliere neanche gli argomenti

dedotti dall'Abfall Service, relativi al principio della libera cir

colazione delle merci e al principio della priorità al ricupero dei

rifiuti. Da un lato, dal regolamento discende che l'autorità di

spedizione può opporsi ad una spedizione di rifiuti, per il fatto

che la classificazione della finalità della spedizione sarebbe er

rata, solo nel caso in cui tale classificazione non sia conforme al

regolamento e non allo scopo di limitare il commercio tra gli Stati membri. Dall'altro, il principio di priorità al ricupero dei

rifiuti, che mira a promuovere tale ricupero, si applica per defi

nizione solo ai rifiuti effettivamente destinati ad essere recupe rati e pertanto non impedisce che un controllo di tale destina

zione sia effettuato, compreso quello disposto dall'autorità

competente di spedizione. 46. - Per quanto riguarda la questione su quale disposizione di

diritto comunitario deve basarsi l'autorità competente di spedi zione per opporsi ad una spedizione erroneamente classificata

nella notifica, occorre rilevare anzitutto come dalla stessa for

mulazione dell'art. 7, n. 4, lett. a), quinto trattino, del regola mento emerge che la detta disposizione può essere applicata solo nel caso in cui almeno una parte dei rifiuti da spedire debba

essere recuperata. Tale disposizione non può quindi essere ap

plicata dall'autorità competente di spedizione per opporsi ad

una spedizione di rifiuti che a suo avviso sono unicamente de

stinati ad essere smaltiti.

47. - Qualora ritenga che la finalità di una spedizione sia stata

Il Foro Italiano — 2002.

erratamente classificata nella notifica, l'autorità competente di

spedizione deve basare la sua obiezione alla spedizione sul mo

tivo relativo a tale errore di classificazione, senza fare riferi

mento ad una delle disposizioni speciali del regolamento che

definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti. Tale obiezione, come le altre obiezioni

previste dal regolamento, mirano ad impedire la spedizione. 48. - Il notificatore potrà in tal caso rinunciare a spedire i ri

fiuti in un altro Stato membro, o presentare una nuova notifica,

oppure presentare apposito ricorso contro la decisione dell'auto

rità competente di spedizione che abbia sollevato un'obiezione

alla spedizione. In ogni caso, non spetta ad un'autorità compe tente procedere d'ufficio alla riclassificazione della finalità di

una spedizione di rifiuti, dal momento che tale riclassificazione

unilaterale avrebbe come conseguenza che una stessa spedizione sarebbe esaminata da diverse autorità competenti alla luce di di

sposizioni di distinti capitoli del regolamento, il che sarebbe in

compatibile con il sistema istituito da quest'ultimo. 49. - Peraltro, occorre rammentare che la corte ha statuito che

il procedimento definito dal regolamento garantisce al notifica

tore che il suo progetto di spedizione sarà esaminato nei termini

fissati dal suddetto regolamento e che egli sarà informato, al più tardi alla scadenza di tali termini, della possibilità di effettuare

la spedizione e delle sue eventuali modalità (sentenza Daimler

Chrysler., cit., punto 70). Di conseguenza, l'obiezione dell'auto

rità competente di spedizione relativa alla classificazione errata

di una spedizione notificata come spedizione di rifiuti destinati

ad essere recuperati deve essere sollevata entro il termine previ sto dall'art. 7, n. 2, del regolamento.

50. - Alla luce delle presenti considerazioni, si devono risol

vere le prime tre questioni come segue: dal sistema istituito dal

regolamento in parola discende che l'autorità competente di

spedizione, ai sensi dell'art. 2, lett. c), dello stesso regolamento è competente a verificare se un progetto di spedizione classifi

cato nella notifica come «spedizione di rifiuti a fini di ricupero»

corrisponda effettivamente a tale classificazione, e che la detta

autorità, qualora tale classificazione sia errata, deve opporsi alla

spedizione sollevando un'obiezione basata su tale errore di clas

sificazione, nel termine previsto dall'art. 7, n. 2, del detto rego lamento.

Sulla quarta e quinta questione

51. - Con la quarta e quinta questione, che occorre esaminare

insieme, il giudice a quo chiede in sostanza se il deposito di ri

fiuti in una miniera in disuso costituisca necessariamente un'o

perazione di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'ali. Il A, punto D 12, della direttiva, o se siffatto deposito debba invece costi

tuire oggetto di una valutazione caso per caso, per stabilire se si

tratti di un'operazione di smaltimento o di un'operazione di ri

cupero dei rifiuti ai sensi della direttiva e, in tal caso, esso chie

de in base a quali criteri debba essere effettuata tale valutazione.

52. - L'Abfall Service, nonché i governi austriaco e tedesco,

ritengono che il deposito di rifiuti in una miniera in disuso deb

ba essere classificato come smaltimento o come ricupero in fun

zione delle circostanze proprie di ciascun caso.

53. - Per quanto riguarda i criteri da utilizzare per effettuare

tale classificazione, l'Abfall Service sostiene come dalla diretti

va emerga che la preservazione delle risorse naturali come ma

terie prime e l'intento del recupero dei rifiuti costituiscono gli obiettivi che permettono di caratterizzare un'operazione di ricu

pero. Essa sostiene che la pericolosità o meno dei rifiuti do

vrebbe altresì essere presa in considerazione, poiché il fatto che

taluni rifiuti sono pericolosi induce a ritenere che l'operazione che li riguarda sia un'operazione di smaltimento.

54. - Secondo i governi austriaco e tedesco, la classificazione

di un'operazione di deposito di rifiuti in una miniera in disuso alla luce delle disposizioni della direttiva dipende essenzial

mente dalla questione se i rifiuti di cui trattasi presentino le ca

ratteristiche appropriate, alla luce delle tecniche minerarie, per

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PARTE QUARTA

essere utilizzati come materiali di riempimento. Il governo tede

sco aggiunge che l'obiettivo della preservazione delle risorse

naturali perseguito dalla direttiva implica la necessità di basarsi

sull'obiettivo principale dell'operazione per classificare que st'ultima, poiché il fatto che taluni rifiuti siano utilizzati come

sostituti di risorse naturali induce a considerare che l'operazione costituisca un ricupero di questi ultimi.

55. - Il governo francese, nelle osservazioni all'udienza, non

ché il governo olandese e la commissione, considerano al con

trario che qualsiasi deposito di rifiuti in una miniera in disuso

deve essere classificato come operazione di smaltimento, poiché esso si ricollega all'operazione menzionata all'ali. II A, lett. D

12, della direttiva. Il governo olandese e la commissione preci sano che tale tipo di deposito potrebbe altresì essere considerato

in alcuni casi nel senso che esso si ricollega alle operazioni di

cui ai punti D 1 e D 3 del suddetto allegato. 56. - I governi francese e olandese aggiungono che il rici

claggio, il reimpiego o il ricupero sono operazioni che presup

pongono che i rifiuti siano soggetti ad un trattamento preventivo

per la loro riutilizzazione. Secondo tali governi, questa condi

zione non sarebbe soddisfatta in caso di deposito di rifiuti in una

miniera in disuso.

57. - Inoltre, secondo la commissione, è possibile che vi siano

utilizzazioni di rifiuti che non siano espressamente comprese nelle operazioni descritte negli all. II A e II B della direttiva; tali

utilizzazioni rientrano tuttavia nell'ambito di applicazione di

quest'ultima ed in quello del regolamento.

Giudizio della corte

58. - Si deve osservare, in limine, che né il regolamento né la

direttiva contengono una definizione generale delle nozioni di

smaltimento e di ricupero dei rifiuti, ma che essi si limitano a

rinviare agli all. II A e II B della detta direttiva, nei quali sono

elencate diverse operazioni che rientrano nell'una o nell'altra di

tali nozioni. 59. - Come si precisa nella nota introduttiva contenuta negli

all. II A e II B della direttiva, ciascuno di questi allegati è diretto

a ricapitolare le operazioni di smaltimento e di recupero come

esse sono effettuate nella pratica. Risulta peraltro dalla formula

zione delle operazioni presente nei detti allegati che alcune di

tali operazioni sono descritte in termini molto generici e corri

spondono in realtà a categorie di operazioni, e che alcuni esem

pi di operazioni precise sono talvolta forniti per illustrare la ca

tegoria di operazioni di cui trattasi.

60. - Di conseguenza occorre constatare che gli all. IIA e II B

della direttiva mirano a ricapitolare le operazioni di smaltimento

o di ricupero più frequenti e non ad elencare in modo preciso ed

esauriente tutte le operazioni di smaltimento o di recupero dei

rifiuti ai sensi della direttiva.

61. - Dal criterio così adottato dal legislatore comunitario di

scende, da un lato, che taluni metodi di smaltimento o di ricupe ro dei rifiuti possono non essere menzionati espressamente nelle

operazioni elencate negli all. II A e II B della direttiva, in parti colare poiché il loro impiego è emerso soltanto successivamente

all'ultimo adattamento dei detti allegati al progresso scientifico

e tecnico, e, dall'altro, che talune operazioni possono corri

spondere contemporaneamente alla formulazione di operazioni menzionate sia nell'ali. II A sia nell'ali, il B della direttiva.

62. - Orbene, dalla direttiva risulta che qualsiasi trattamento

dei rifiuti rientranti nel suo ambito di applicazione deve poter essere classificato o come smaltimento, o come ricupero dei ri

fiuti, al fine di applicare le norme diverse stabilite dalla detta di

rettiva per queste due categorie di operazioni, in particolare per

quanto riguarda il regime di autorizzazione al quale sono sog

getti gli stabilimenti o le imprese che effettuano tali operazioni. Come risulta dal punto 38 della presente sentenza, l'applicazio ne del regolamento presuppone altresì, per la determinazione

delle norme applicabili ad una spedizione di rifiuti, che la desti

nazione di questi possa essere classificata o come smaltimento, o come ricupero.

63. - Di conseguenza, ai fini dell'applicazione della direttiva

e del regolamento, qualsiasi operazione di trattamento dei rifiuti

Il Foro Italiano — 2002.

deve poter essere classificata come smaltimento oppure come

ricupero e una stessa operazione non può essere classificata

contemporaneamente come smaltimento e come ricupero. 64. - Di conseguenza, allorché un'operazione di trattamento

di rifiuti non può essere ricollegata ad una sola delle operazioni o categorie di operazioni menzionate negli ali. Il A o II B della

direttiva, alla luce della sola formulazione delle operazioni di

cui trattasi, tale operazione va classificata caso per caso alla lu

ce degli obiettivi della direttiva stessa.

65. - Ciò vale nel caso di specie, in quanto il deposito di sco

rie e di ceneri in una miniera in disuso costituisce un'operazione

che, alla luce della sola formulazione delle operazioni di cui

trattasi, può essere ricollegata all'operazione di smaltimento

menzionata all'ali. II A, punto D 12, della direttiva, o all'opera zione di ricupero di cui all'ali. II B, punto R 5, della detta diret

tiva.

66. - A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi del

l'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, gli Stati membri devono

adottare misure appropriate per promuovere il ricupero dei ri

fiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione

intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché l'uso di ri

fiuti come fonte di energia. 67. - Occorre rilevare anzitutto che, come al par. 82 delle sue

conclusioni ha osservato l'avvocato generale, sebbene la nozio

ne di «ricupero» implichi in genere un previo trattamento dei ri

fiuti, dal detto art. 3, n. 1, lett. b), né da alcun'altra disposizione della direttiva non emerge che il fatto che taluni rifiuti abbiano

costituito oggetto di siffatto trattamento sia una condizione ne

cessaria per classificare un'operazione come «ricupero» ai sensi

dell'art. 1, lett./), della direttiva.

68. - Occorre parimenti osservare che, come al par. 84 delle

sue conclusioni ha precisato l'avvocato generale, dal detto art.

3, n. 1, lett. b), né da alcun'altra disposizione della direttiva non

emerge che il fatto che taluni rifiuti siano o meno pericolosi sia

di per sé un criterio rilevante per stabilire se un'operazione di

trattamento dei rifiuti debba essere classificata come «ricupero» ai sensi dell'art. 1, lett./), della direttiva.

69. - Discende per contro dall'art. 3, n. 1, lett. b), della diret

tiva, nonché dal quarto 'considerando' della stessa che la carat

teristica essenziale di un'operazione di ricupero di rifiuti consi

ste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possono

svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri mate

riali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale

funzione, il che consente di preservare le risorse naturali.

70. - Spetta al giudice a quo applicare tale criterio al caso di

specie, al fine di classificare come operazione di smaltimento o

come operazione di ricupero il deposito in una miniera in disuso

dei rifiuti di cui trattasi. 71. - Alla luce delle presenti considerazioni, si devono risol

vere la quarta e la quinta questione come segue: il deposito di

rifiuti in una miniera in disuso non costituisce necessariamente

un'operazione di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'ali. II A,

punto D 12, della direttiva. Tale deposito deve costituire oggetto di una valutazione caso per caso, al fine di stabilire se si tratti di

un'operazione di smaltimento o di un'operazione di ricupero dei

rifiuti ai sensi della detta direttiva. Tale deposito costituisce un

ricupero se esso mira principalmente a che i rifiuti possano

svolgere una funzione utile, sostituendosi all'impiego di altri

materiali che avrebbero dovuto essere usati per svolgere tale

funzione.

Per questi motivi, la corte (quinta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof con or

dinanza 16 dicembre 1999, dichiara:

1) Dal sistema istituito dal regolamento (Cee) del consiglio 1° febbraio 1993 n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo

delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato

dalla decisione della commissione 18 maggio 1998 n.

98/368/Ce, discende quanto segue: — l'autorità competente di spedizione, ai sensi dell'art. 2,

lett. c), dello stesso regolamento è competente a verificare se un

progetto di spedizione classificato nella notifica come «spedi

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

zione di rifiuti a fini di ricupero» corrisponda effettivamente a

tale classificazione, e — la detta autorità, qualora tale classificazione sia errata,

deve opporsi alla spedizione sollevando un'obiezione basata su

tale errore di classificazione, nel termine previsto dall'art. 7, n.

2, del detto regolamento.

2) Il deposito di rifiuti in una miniera in disuso non costitui

sce necessariamente un'operazione di smaltimento, ai sensi del

l'ali. II A, punto D 12, della direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla di

rettiva del consiglio 18 marzo 1991 n. 91/156/Cee, e dalla deci

sione della commissione 24 maggio 1996 n. 96/350/Ce.

Tale deposito deve costituire oggetto di una valutazione caso

per caso, al fine di stabilire se si tratti di un'operazione di smal

timento o di un'operazione di ricupero ai sensi della detta diret

tiva.

Tale deposito costituisce un ricupero se esso mira principal mente a che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sosti

tuendosi all'impiego di altri materiali che avrebbero dovuto es

sere usati per svolgere tale funzione.

Ili

1. - Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 feb

braio 2000, la commissione delle Comunità europee ha proposto a questa corte, a norma dell'art. 226 Ce, un ricorso diretto a far

dichiarare che la Repubblica italiana, permettendo alle imprese ed agli stabilimenti che effettuano operazioni di recupero di ri

fiuti pericolosi oggetto della direttiva del consiglio 12 dicembre

1991 n. 91/689/Cee, relativa ai rifiuti pericolosi (G.U. L 377,

pag. 20), di essere dispensati dall'autorizzazione prevista dal

l'art. 10 della direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti (G.U. L 194, pag. 39), come modi ficata dalla direttiva del consiglio 18 marzo 1991 n. 91/156/Cee

(G.U. L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), senza che tale dispensa sia condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti all'art. 3, n. 2, della direttiva 91/689, è venuta meno

agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11 della diret

tiva 75/442 e dell'art. 3 della direttiva 91/689.

Sfondo normativo

Normativa comunitaria

Direttiva 75/442

2. - La direttiva 75/442 ha lo scopo di assicurare lo smalti

mento e il ricupero dei rifiuti nonché di incoraggiare l'adozione

di misure intese a limitare la formazione di rifiuti, in particolare tramite la promozione delle tecnologie pulite e dei prodotti rici

clabili e riutilizzabili. 3. - L'art. 4, 1° comma, della direttiva 75/442 dispone come

segue: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicura

re che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la

salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che po trebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

— senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la

fauna e la flora; — senza causare inconvenienti da rumori od odori; — senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare inte

resse».

4. - Conformemente all'art. 10 della direttiva 75/442, «[a]i fi

ni dell'applicazione dell'art. 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'ali. Il B devono otte

nere un'autorizzazione a tal fine». I punti R 1-R 13 dell'ali. II B

della direttiva 75/442 elencano le operazioni di ricupero quali

vengono effettuate in pratica. 5. - L'art. 11 della direttiva 75/442 recita:

«1. Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/Cee del con

siglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (...),

li Foro Italiano — 2002.

modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del

Portogallo, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui

all'art. 9 o all'art. 10:

a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi

allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione e

b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti.

Tale dispensa si può concedere solo: —

qualora le autorità competenti abbiano adottato per cia

scun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quan tità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere di

spensata dall'autorizzazione

e — qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smalti

mento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'art. 4.

2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel par. 1 sono

soggetti a iscrizione presso le competenti autorità.

3. Gli Stati membri informano la commissione delle norme

generali adottate in virtù del par. 1».

Direttiva 91/689

6. - Elaborata in applicazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva

75/442, la direttiva 91/689, ai sensi del suo art. 1, n. 1, mira a

ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi. A tenore del suo art. 1, n. 2:

«Fatta salva la presente direttiva, la direttiva 75/442/Cee ri

guarda i rifiuti pericolosi». 7. - L'art. 3 della direttiva 91/689 dispone: «1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabili

menti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento

dei propri rifiuti prevista all'art. 11, par. 1, lett. a), della diretti

va 75/442/Cee non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.

2. Conformemente all'art. 11, par. 1, lett. b), della direttiva

75/442/Cee, uno Stato membro può dispensare dall'art. 10 della

presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:

— qualora detto Stato membro adotti norme generali che fis

sano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni

specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei ri

fiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero

e — qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero

siano tali da rispettare le condizioni imposte all'art. 4 della di

rettiva 75/442/Cee.

3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al par. 2 sono registrati

presso le autorità competenti. 4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni

del par. 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comuni

cate alla commissione al più tardi tre mesi prima della loro en

trata in vigore. La commissione consulta gli Stati membri. Alla

luce di tali consultazioni la commissione propone che tali norme

siano adottate secondo la procedura di cui all'art. 18 della diret

tiva 75/442/Cee».

Normativa nazionale

8. - Le disposizioni concernenti la dispensa dall'autorizzazio

ne di cui all'art. 11 della direttiva 75/442 sono state trasposte nell'ordinamento italiano con il d.leg. 5 febbraio 1997 n. 22, re

cante «attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti,

91/689/Cee, sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi» (suppl. ord. n. 33 alla G.U.R.I. n. 38 del 15 febbraio 1997), come modificato dal d.leg. 8 novembre

1997 n. 389 (G.U.R.I. n. 261 dell'8 novembre 1997; in prosie guo: il «d.leg. 22/97»).

9. - Per quanto riguarda, più in particolare, gli stabilimenti e

le imprese che recuperano i rifiuti oggetto della direttiva

91/689, l'art. 33 d.leg. 22/97 prevede per essi la possibilità di avvalersi, a talune condizioni, di procedure semplificate che li

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423 PARTE QUARTA

dispensano dall'autorizzazione di cui all'art. 10 della direttiva

75/442. 10. - Conformemente a tali procedure semplificate, gli stabi

limenti o le imprese che intendono intraprendere operazioni di

recupero di rifiuti pericolosi senza richiederne l'autorizzazione

hanno l'obbligo di comunicare l'inizio delle attività alla provin cia competente, allegando una relazione dalla quale risulti la

sussistenza di tutti i requisiti previsti per accedere alla procedu ra semplificata. Dichiarare il possesso dei requisiti per accedere

alla procedura semplificata significa essere dispensati dall'auto

rizzazione prevista dall'art. 10 della direttiva 75/442. La pro vincia competente verifica, sulla base di tale dichiarazione, la

sussistenza dei detti requisiti. 11.- Data la complessità e la tecnicità delle norme in materia,

il d.leg. 22/97 non descrive né identifica in modo dettagliato tali

requisiti. Esso opera un rinvio, dichiarando che le norme tecni

che che fisseranno i tipi, la quantità e le condizioni per il recu

pero nell'ambito delle procedure semplificate saranno adottate

ricorrendo a decreti ministeriali.

12. - L'art. 33, 6° comma, d.leg. 22/97 specifica che, sino al

l'adozione delle dette norme tecniche, le procedure semplificate si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti

elencati rispettivamente nell'ali. 3 al decreto del ministro del

l'ambiente 5 settembre 1994, relativo all'attuazione degli art. 2

e 5 d.l. 8 luglio 1994 n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di con

sumo in un processo produttivo o in un processo di combustio

ne, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (suppl. ord. n.

126 alla G.U.R.I. n. 212 del 10 settembre 1994), e nell'ali. 1 al

decreto del ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, recante

norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la

produzione di energia dai residui derivanti da cicli di produzio ne o di consumo (suppl. ord. alla G.U.R.I. n. 24 del 30 gennaio

1995), nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Contesto di fatto e procedimento precontenzioso

13. - In conformità della procedura di cui all'art. 226, 1°

comma, Ce, dopo aver posto la Repubblica italiana in condizio

ne di presentare le sue osservazioni, la commissione, con lettera

14 luglio 1999, ha emesso un parere motivato nei confronti di

tale Stato membro, invitandolo ad adottare i provvedimenti ne

cessari per conformarsi agli obblighi ad esso derivanti dall'art.

11 della direttiva 75/442 e dall'art. 3 della direttiva 91/689 entro

il termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere. 14. - Poiché le autorità italiane, a seguito del suddetto parere,

si sono limitate a trasmettere alla commissione uno schema di

decreto interministeriale relativo alle attività di recupero dei ri

fiuti pericolosi ai sensi degli art. 31 e 33 d.leg. 22/97, la com

missione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

Il ricorso

15. - La commissione fa valere che la mancata adozione della

normativa tecnica necessaria per la disciplina del regime della

dispensa dall'autorizzazione è stata considerata dal d.leg. 22/97

come ragione per mantenere in vigore i due d.m. 5 settembre

1994 e 16 gennaio 1995. 16. - Secondo la commissione, le procedure semplificate ap

plicabili agli stabilimenti ed alle imprese che recuperano i rifiuti

pericolosi oggetto della direttiva 91/689 sono ancora attual

mente subordinate alle sole condizioni previste dai suddetti de

creti ministeriali, i quali non rispondono ai requisiti prescritti dall'art. 3, n. 2, della direttiva 91/689.

17. - Quanto allo schema di decreto interministeriale trasmes

so dalle autorità italiane alla commissione, quest'ultima rileva

che non si tratta di uno strumento normativo efficace, ma solo di

una bozza di decreto che peraltro non risulta nemmeno essere

stata inviata al Consiglio di Stato italiano per il prescritto e pre ventivo parere di legittimità.

18. - Di conseguenza, sulla base delle informazioni in suo

Il Foro Italiano — 2002.

possesso, la commissione conclude che la Repubblica italiana

non ha posto fine all'inadempimento contestatole.

19. - Il governo italiano non contesta l'inadempimento, e af

ferma che provvederà quanto prima ad eliminare le insufficien

ze riscontrate nell'attuazione dell'art. 11 della direttiva 75/442 e

dell'art. 3 della direttiva 91/689. Esso aggiunge che il ministero

dell'ambiente ed il ministero dell'industria daranno tempestiva comunicazione della definitiva emanazione del decreto intermi

nisteriale relativo alle attività di recupero dei rifiuti pericolosi ai

sensi degli art. 31-33 d.leg. 22/97. 20. -

Dagli elementi esposti in precedenza risulta che, alla

scadenza del termine fissato nel parere motivato, le condizioni

alle quali era soggetta la dispensa dall'autorizzazione prescritta dall'art. 10 della direttiva 75/442 erano definite esclusivamente

dai d.m. 5 settembre 1994 e 16 gennaio 1995, laddove, per gli stabilimenti o le imprese di cui all'art. 11, n. 1, 1° comma, lett.

b), della direttiva 75/442, tali decreti non riproducevano i requi siti di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva 91/689. Ne consegue

che, alla stessa data, le imprese e gli stabilimenti che provvede vano al recupero dei rifiuti pericolosi oggetto delle direttiva

91/689, in Italia, erano dispensati dall'autorizzazione prevista dall'art. 10 della direttiva 75/442, senza che tale dispensa fosse

condizionata alla sussistenza dei suddetti requisiti. 21. - Poiché il combinato disposto dell'art. 11, n. 1, 1° com

ma, lett. è), della direttiva 75/442 e dell'art. 3, n. 2, della diret

tiva 91/689 consente ad uno Stato membro di derogare all'art.

10 della direttiva 75/442, il quale impone che qualsiasi stabili

mento o qualsiasi impresa ottenga un'autorizzazione, solo qua lora detto Stato membro adotti provvedimenti diretti ad assicu

rare la sussistenza dei requisiti previsti dal detto art. 3 della di

rettiva 91/689 per gli stabilimenti o le imprese che recuperano

rifiuti, si deve constatare che la Repubblica italiana è venuta

meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11 della

direttiva 75/442 e dell'art. 3 della direttiva 91/689.

22. - Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica

italiana, permettendo alle imprese ed agli stabilimenti che ef

fettuano operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi oggetto della direttiva 91/689 di essere dispensati dall'autorizzazione

prevista dall'art. 10 della direttiva 75/442, senza che tale di

spensa sia condizionata alla sussistenza dei requisiti di cui al

l'art. 3, n. 2, della direttiva 91/689, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'art. 11

della direttiva 75/442 e dell'art. 3 della direttiva 91/689.

Per questi motivi, la corte (seconda sezione) dichiara e statui

sce:

La Repubblica italiana, permettendo alle imprese ed agli sta

bilimenti che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti peri colosi oggetto della direttiva del consiglio 12 dicembre 1991 n.

91/689/Cee, relativa ai rifiuti pericolosi, di essere dispensati dall'autorizzazione prevista dall'art. 10 della direttiva del con

siglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come

modificata dalla direttiva del consiglio 18 marzo 1991 n.

91/156/Cee, senza che tale dispensa sia condizionata alla sussi

stenza dei requisiti di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva 91/689, è

venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del com

binato disposto dell'art. 11 della direttiva 75/442, modificata

dalla direttiva 91/156, e dell'art. 3 della direttiva 91/689.

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