sezione IV; sentenza 27 novembre 1984 (causa 258/83); Pres. Bosco, Avv. gen. Slynn (concl.conf.); Soc. calzaturificio Brennero c. Wendel GmbHSource: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 1 (GENNAIO 1986), pp. 11/12-13/14Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180183 .
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PARTE QUARTA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se
zione IV; sentenza 27 novembre 1984 (causa 258/83); Pres.
Bosco, Avv. gen. Slynn (conci, conf.); Soc. calzaturificio Bren
nero c. Wendel GmbH.
a norma dell'art. 37, 2° comma, della convenzione con « Re
chtsbeschwerde », sostenendo che il giudice dinanzi al quale viene proposta opposizione contro la decisione che accorda l'ese
cuzione non può disporre la costituzione di una garanzia senza
pronunciarsi contemporaneamente sull'opposizione 5. - Il Bundesgerichtshof non si era pronunciato sull'opposizio
ne, ma aveva seguito il suggerimento della Wendel di decidere in
via preliminare sulla costituzione della garanzia. Trattandosi cosi
di una decisione interlocutoria dell'Oberlandesgericht, non sareb
be certo se una « Rechtsbeswerde » proposta contro di essa sia
ricevibile. Infatti, in base al diritto di procedura civile tedesco, tale ricorso non sarebbe ricevibile qualora sia diretto contro
un'ordinanza interlocutoria di un Oberlandesgericht; il Bundesge richtshof potrebbe quindi prenderlo in esame soltanto se esso
fosse contemplato dalla convenzione.
6. - Ritenendo che l'interpretazione, su questo punto, degli art.
37 e 38 della convenzione sia necessaria ai fini del decidere, il
Bundesgerichtshof ha sottoposto alla corte le seguenti questioni
pregiudiziali: 1. Se l'Oberlandesgericht dinanzi al quale, nella Repubblica
federale di Germania, il debitore abbia proposto opposizione, ai
sensi degli art. 36 e 37 della convenzione, contro la decisione con
cui è stata concessa l'esecuzione, possa ordinare a norma dell'art.
38, 2° comma, della convenzione, che l'esecuzione sia subordinata
alla costituzione di una garanzia, solo nel contesto della sua
decisione finale in ordine all'opposizione ovvero anche con prov vedimento provvisorio nel corso del procedimento stesso.
2. Se, avverso un provvedimento provvisorio con cui viene
disposta la costituzione di una garanzia, emanato dall'Oberlande
sgericht in base all'art. 38, 2° comma, della convenzione nel corso
del giudizio sull'opposizione, sia ammessa in applicazione diretta
o analogica dell'art. 37, 2° comma, della convenzione, la Rech
tsbeschwerde dinanzi al Bundesgerichtshof. Sulla prima questione (art. 38). — 7. - La ditta Brennero, il
governo italiano e la commissione delle Comunità europee sosten
gono che l'art. 38 della convenzione non permette al giudice
dell'opposizione proposta contro la decisione che accorda l'esecu
zione di emettere un provvedimento interlocutorio inteso alla
costituzione di una garanzia senza pronunciarsi sull'opposizione. Il potere di emettere siffatto provvedimento sarebbe escluso dalla
stessa lettera dell'art. 38, a termini del quale il giudice dell'oppo sizione può subordinare alla costituzione di una garanzia l'« ese
cuzione », che sarebbe possibile solo dopo il rigetto dell'opposi zione. L'esercizio, da parte del giudice adito, del potere di
ordinare la costituzione di una garanzia mediante provvedimento interlocutorio contrasterebbe inoltre con lo scopo della conven
zione, la quale mirerebbe per l'appunto a rendere il più possibile
semplice e sbrigativa la procedura di esecuzione di una decisione
giudiziaria emessa in un altro Stato contraente.
8. - Secondo il governo tedesco, il potere del giudice dell'oppo sizione di ordinare la costituzione di una garanzia in via interlo
cutoria, durante il procedimento di opposizione, è inteso ad
evitare al debitore i rischi inerenti all'incertezza ancora sussisten
te circa l'esito del procedimento nello Stato d'origine poiché l'art.
38 riguarda soltanto l'ipotesi in cui la decisione da eseguire non
abbia ancora la forza di cosa giudicata nello Stato d'origine. 9. - All'udienza, la ditta Wendel ha appoggiato questo punto di
vista, facendo segnatamente valere che, mentre l'art. 38 concer
ne il caso in cui la decisione da eseguire è ancora impugnabile nello Stato d'origine, l'art. 39, che autorizza, in via provvisoria,
provvedimenti cautelari, si applica solo nel caso in cui detta
decisione sia divenuta definitiva in base al diritto dello Stato
d'origine. Pertanto, in un caso come quello di specie, solo l'art.
38 sarebbe pertinente, mentre l'art. 39 non potrebbe trovare
applicazione. 10. - Occorre innanzitutto ricordare, in proposito, che la
convenzione mira a limitare le condizioni alle quali può essere
subordinata in un altro Stato contraente l'esecuzione per l'otteni
mento de\\'exequatur, pur concedendo alla parte contro cui è
stata chiesta l'esecuzione la possibilità di proporre opposizione. A differenza del procedimento iniziale inteso all'autorizzazione del
l'esecuzione, il procedimento dinanzi al giudice dell'opposizione ha carattere contraddittorio.
11. - L'art. 39 della convenzione disciplina i diritti della parte che ha ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione, impugnata con
l'opposizione. Fintantoché non sia stata emessa una decisione
sull'opposizione, può procedersi in base a detta disposizione, soltanto a « provvedimenti conservativi sui beni della parte con tro cui è chiesta l'esecuzione ». Ne deriva che non può essere adottato alcun provvedimento esecutivo fino a quando il giudice dell'opposizione non abbia statuito.
Delibazione delle sentenze straniere ed esecuzione di atti di
autorità straniere — Convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968 — Esecuzione di sentenza straniera — Opposizione —
Poteri del giudice dell'opposizione — Provvedimento di costitu
zione di garanzia — Ammissibilità — Condizioni — Decisione
sull'opposizione — Ricorso in Cassazione — Ammissibilità —
Condizioni (Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
sentenze in materia civile e commerciale, art. 37, 38).
L'art. 38, 2" comma, della convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere
interpretato nel senso che il giudice dinanzi al quale venga
proposta opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione con
cessa in base alla convenzione può subordinare l'esecuzione alla
costituzione di una garanzia solo al momento in cui statuisce
sull'opposizione. (1) L'art. 37, 2° comma, della convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968 dev'essere interpretato nel senso che esso consente il
ricorso in Cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, la « Rechtsbeschwerde » soltanto contro la decisione che sta
tuisce sull'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione con
cessa in base alla convenzione. (2)
Diritto. — 1. - Con ordinanza 12 ottobre 1983, pervenuta in
cancelleria il 18 novembre 1983, il Bundesgerichtshof ha sottopo
sto a questa corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo
all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della conven
zione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdiziona le e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(in seguito: la convenzione), due questioni pregiudiziali vertenti
sull'interpretazione degli art. 37 e 38 della convenzione.
2. - Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una
controversia fra due imprese che fabbricano calzature: il calzatu
rificio Brennero, con sede in Italia, e la ditta Wendel, con sede
nella Repubblica federale di Germania. La prima otteneva da un
tribunale italiano, nei confronti della seconda, un provvedimento del quale mira ad ottenere l'esecuzione nel territorio della Re
pubblica federale di Germania in base alla convenzione.
3. - Detto provvedimento veniva munito della formula esecutiva
dal presidente della quarta sezione civile del Landgericht di
Detmold, il quale autorizzava al tempo stesso provvedimenti cautelari sui beni della ditta tedesca. Poiché quest'ultima propo neva opposizione contro questa decisione a norma dell'art. 36, 1°
comma, della convenzione, l'Oberlandesgericht di Hamm dispone va, prima di pronunziarsi sull'opposizione, che l'esecuzione del
provvedimento di cui trattasi fosse subordinata alla costituzione, da parte della ditta italiana, di una garanzia, anche se l'esecuzio
ne si limitava a provvedimenti cautelari. 4. - La Brennero impugnava la decisione dell'Orberlandesgericht
(1) Non constano precedenti in termini. Peraltro la corte aveva avuto modo di occuparsi dei poteri del giudice dell'opposizione in occasione
dell'interpretazione dell'art. 38, 1° comma, della convenzione: cfr. Corte giust. 22 novembre 1977, causa 43/77, Foro it., 1978, IV, 65, con nota di richiami.
In particolare, sui problemi sollevati nella giurisprudenza italiana dall'art. 39, richiamato dalla corte, cfr. le decisioni riportate in Pocar, Codice delle convenzioni sulla giurisdizione e l'esecuzione delle senten ze straniere nella CEE, 1980, 335, nonché Cass., ord. 14 marzo 1984, n. 155, Foro it., 1984, I, 1855, con nota di richiami; App. Trieste 25
giugno 1984, Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1984, 601, e App. Trieste
30 luglio 1984, id., 4985, 155, cui adde in dottrina TrombettajPanigadi, A proposito di provvedimenti conservativi ex art. 39 della convenzione di Bruxelles del 1968, id., 1985, 113 ss.
(2) Non constano precedenti in termini. L'affermazione della corte (cpv. 15) secondo cui l'art. 37 va
interpretato alla luce dell'esigenza di semplificare i provvedimenti nello Stato in cui viene chiesta l'esecuzione, è coerente con tutta la
giurisprudenza comunitaria sulle norme del titolo III della convenzione, la cui interpretazione è ispirata all'obiettivo di assicurare la libera circolazione dei giudicati nell'ambito della CEE (cfr. al riguardo Corte
giust. 16 agosto 1981, causa 166/80, Foro it., 1982, IV, 217, con nota di richiami).
In generale sulla convenzione di Bruxelles v., da ultimo, Corte giust. 19 giugno 1984, causa 71/83, id., 1985, IV, 212, con nota di richiami e nella giurisprudenza italiana Cass. 16 gennaio 1985, n. 96, id., 1985, I, 2686, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1986.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
12. - In questa prospettiva va interpretato l'art. 38, 2° comma, della convenzione, a tenore del quale il giudice dell'opposizione
può « subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare ». Questa norma assume rilievo per il
fatto che, dal momento in cui il giudice statuisce sull'opposizione, non trovano più applicazione le limitazioni contemplate dall'art.
39: dei provvedimenti esecutivi sono quindi possibili anche se la
decisione emessa può ancora costituire oggetto di ricorso in
cassazione o di « Rechtsbeschwerde » in conformità all'art. 37, 2°
comma e se persino la sentenza emessa nello Stato d'origine è ancora impugnabile, ipotesi espressamente contemplata dall'art. 38. A questo momento la tutela degli interessi del debitore può esigere che l'esecuzione venga subordinata alla costituzione di una garanzia.
13. - Ne deriva che l'art. 38, 2° comma, della convenzione
dev'essere interpretato nel senso che il giudice dinanzi al quale
venga proposta opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione
concessa in base alla convenzione può subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia solo al momento in cui statuisce
sull'opposizione. Sulla seconda questione (art. 37). — 14. - La ditta Brennero ha
sottolineato che l'uniforme interpretazione della convenzione sa
rebbe compromessa qualora la decisione provvisoria o interlocu
toria del giudice dell'opposizione non fosse impugnabile con
ricorso in cassazione o con « Rechtsbeschwerde ». Secondo la
commissione e il governo tedesco, per contro, l'art. 37, 2° comma, della convenzione è chiaro in quanto consente espressamente la « Rechtsbeschwerde » solo contro la decisione definitiva sull'oppo sizione.
15. - In base al 2° comma dell'art. 37, la decisione emessa
sull'opposizione può costituire oggetto soltanto di ricorso in
cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, di « Rech
tsbeschwerde ». Nell'ambito della struttura generale della conven
zione e alla luce di uno dei suoi scopi principali, cioè la
semplificazione dei provvedimenti nello Stato in cui l'esecuzione
viene chiesta, detta disposizione non può essere interpretata estensivamente in modo da consentire un gravame contro una
decisione diversa da quella emessa sull'opposizione, per esempio
l'impugnazione di un provvedimento preparatorio o interlocutorio
con cui si dispongano mezzi istruttori.
16. - La seconda questione va dunque risolta come segue: l'art.
37, 2° comma, della convenzione deve essere interpretato nel
senso che esso consente il ricorso in cassazione e, nella Repubbli ca federale di Germania, la « Rechtsbeschwerde » soltanto contro la decisione che statuisce sull'opposizione.
17. - Anche se nella fattispecie, la soluzione fornita alla seconda questione può indurre il Bundesgerichtshof a dichiarare irricevibile la « Rechtsbeschwerde » contro la decisione dell'Ober
landesgericht, mentre detta decisione dovrebbe considerarsi illegit tima alla luce della soluzione fornita alla prima questione, spetta nondimeno all'Oberladesgericht, al momento in cui gli sarà nuo
vamente rimessa la causa, revocare la decisione interlocutoria nella parte in cui dispone la costituzione di una garanzia senza statuire sull'opposizione. (Omissis)
Per questi motivi, la corte (quarta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 12 ottobre 1983, dichiara:
1) L'art. 38, 2° comma, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che il giudice dinanzi al quale venga proposta opposi zione contro l'autorizzazione all'esecuzione concessa in base alla convenzione può subordinare l'esecuzione alla costituzione di una
garanzia solo al momento in cui statuisce sull'opposizione. 2) L'art. 37, 2° comma, della convenzione 27 settembre 1968
dev'essere interpretato nel senso che esso consente il ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, la « Rech tsbeschwerde » soltanto contro la decisione che statuisce sull'op posizione.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 12 luglio 1984 (causa 170/83); Pres. Koompans, Avv.
gen. Lenz (conci, conf.); Hydrotherm Geraetebau GmbH c. Ditta Compact.
Comunità europee — CEE — Concorrenza — Accordi di distri buzione esclusiva — Divieto — Esenzione — Condizioni di
applicazione — Nozione di impresa (Trattato CEE, art. 85, 177; reg. 22 marzo 1967 n. 67 CEE della commissione, relativo
Il Foro Italiano — 1986.
all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie di
accordi di distribuzione esclusiva).
Comunità europee — CBE — Concorrenza — Accordi di distri
buzione esclusiva — Divieto — Esenzione — Condizioni di
applicazione — Limitazioni territoriali (Trattato CEE, art. 85,
177; reg. 22 marzo 1967 n. 67 CEE della commissione). Comunità europee — CEE — Concorrenza — Accordi di distribu
zione esclusiva — Divieto — Esenzione — Diritto di proprietà industriale — Liceità — Condizioni (Trattato CEE, art. 85,
177; reg. 22 marzo 1967 n. 67 CEE della commissione).
Il regolamento della commissione 22 marzo 1967 n. 67, relativo
all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie di
accordi di distribuzione esclusiva, dev'essere applicato anche
qualora una delle parti contraenti sia costituita da più imprese
giuridicamente autonome, purché queste imprese costituiscano, sotto il profilo contrattuale, un'unità economica. (1)
Il regolamento della commissione n. 67/67 può essere applicato
qualora l'accordo si estenda non solo ad una determinata parte del territorio del mercato comune, ma anche a paesi situati al
di fuori della Comunità. (2)
(1) La massima si ricollega al principio, oramai consolidato, secondo cui la nozione di impresa giuridicamente rilevante ai fini dell'applicazione del reg. 67/67, cosi come in genere della disciplina comunitaria antitrust, va individuata non solo in base all'elemento formale della capacità giuridica ma anche a quello dell'effettiva indipendenza, o autonomia, sul piano dei comportamenti economici. Pertanto qualora una società detenga l'effettivo controllo (azionario o contrattuale) di una o più altre società, l'intero gruppo, all'interno del quale deve ritenersi non esista una reale concorrenza, anche se formato da entità giuridicamente distinte, viene considerato come un'unica impresa agli effetti della normativa in parola (sul punto v. in particolare Corte giust. 14 luglio 1972, causa 53/69, Foro it., 1973, IV, 9, con nota di A. Tizzano; 6 marzo 1974, cause 6 e 7/73, id., 1974, IV, 261 e 31 ottobre 1974, causa 15/74, id., 1975, IV, 71; in dottrina v. per un inquadramento generale Franceschelli-Plaisant-Lassier, Droit européen de la concurrence, Paris, 1978, 40-44 e Frigna ni-Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CEE, Napoli, 1983, 17-23, cui acide P. Vanden Hove, The new Commission Regulations n. 1983/83 and 1984/83 on the application of article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive distribution and purchasing agree ments, European Legal Issues, 1984, 41 ss.; V. Korah, Group exemptios for exclusive distribution and purchasing in the EEC, 1984, 21 C.M.L. Rev. 53; P. Van Ommeslaghe e B. Van De Valle De Ghelcke, Les articles 85 et 86 du Traité de Rome à travers les arrets de la Cour de Justice et les decisions de la Commission, in Cahiers de droit européen, 1984, 64 ss.; per un esame approfondito della questione v. A. Guarino, Verso una concezione più ampia della nozione di impresa in diritto antitrust europeo, in Giur. comm., 1985, 643 ss.).
Va precisato che tale linea interpretativa è restata invariata anche sotto l'imperio dei due nuovi regolamenti emanati dalla commissione il 22 maggio 1983 in sostituzione del reg. 67/67 (n. 1983/83 e 1984/83 entrambi in G.V.C.E. L 173 del 30 giugno 1983), come risulta confermato dalla relativa comunicazione della commissione pubblicata in G.U.C.E. C 101/2 del 13 aprile 1984.
Una sola osservazione in merito. L'espressione contenuta nell'art. 1 del reg. 67/67 (e confermata nei successivi regolamenti 1983/83 e 1984/83), che limita l'esenzione per categoria agli accordi di esclusiva cui partecipino « solo due imprese », oltre a non incidere, come si è visto, sui contratti conclusi da una molteplicità di imprese (giuridica mente) distinte ma costituenti una soia parte in senso economico, non viene neanche in rilievo (come specificato dalla suindicata comunica zione della commissione) nei casi in cui un =olo fornitore stipuli una pluralità di accordi di distribuzione, di identico contenuto e per gli stessi prodotti, con una serie di rivenditori. La formula contenuta nei citati regolamenti sembra pertanto assumere significato pratico solo in relazione alla ipotesi in cui un singolo rivenditore pattuisca con due o più fornitori economicamente indipendenti una esclusiva di vendita o di acquisto. In questi casi, peraltro, la scelta di non concedere l'esenzione per categoria (che non pregiudica comunque la possibilità di ottenere, ricorrendone le condizioni, un'esenzione a titolo individua le) si giustifica per il più pronunciato effetto restrittivo che un accordo cosi strutturato avrebbe sulla concorrenza fra produttori (interbrand competition).
(2) Non constano precedenti in termini. D'altra parte la questione appare, già a prima vista, di scarso fondamento.
È noto infatti che l'ordinamento comunitario reagisce, sanzionandole, a quelle intese che producono effetti restrittivi sulla concorrenza all'in terno del mercato comune (e cioè indipendentemente dal luogo di conclusione delle stesse o dalla sede delle imprese partecipanti, che possono entrambi situarsi al di fuori della Comunità). Quello che conta è, dunque, la pura localizzazione degli effetti distorisivi entro i confini della CEE, mentre un'eventuale estensione degli effetti medesi mi anche a paesi terzi non può che risultare del tutto irrilevante (in merito v. Corte giust. 25 novembre 1971, causa 22/71, Foro it., 1972,
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