sezione lavoro; ordinanza 21 ottobre 1994, n. 822; Pres. Alvaro, Rel. Prestipino, P.M. Martone(concl. conf.); Soc. Coin (Avv. E. Romanelli, Marinoni, Longo, Berti) c. Scopelliti (Avv.Angelini, Degiovanni). Regolamento di competenza avverso Pret. Trieste, ord. 12 agosto 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 1 (GENNAIO 1995), pp. 157/158-161/162Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189209 .
Accessed: 25/06/2014 07:56
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.2.32.36 on Wed, 25 Jun 2014 07:56:20 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
posizione ai sensi della 1. n. 689 del 1981, ritenuto che l'Aima,
per giustificare l'emissione del provvedimento di che trattasi,
«avrebbe ben potuto avvalersi del potere di ingiunzione, assai
più incisivo, ad essa attribuito dalla nuova disciplina in materia
di aiuti comunitari nel settore agricolo, di cui alla 1. n. 898
del 1986, per la determinazione e la riscossione delle somme
dovute per entrambi i titoli, risarcitorio e sanzionatorio (restitu
zione dell'indebito e applicazione della sanzione pecuniaria cor
rispondente) espressamente menzionati dalla legge stessa». La
1. 23 dicembre 1986 n. 898, in materia di controllo degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva, prevede (art. 2) una
fattispecie di illecito penale per l'indebita percezione di contri
buti ottenuta, mediante l'esposizione di dati e notizie false»,
ed attribuisce al giudice penale che pronunzia sentenza di con
danna il potere-dovere di determinare anche l'importo indebita
mente percepito e di condannare il percettore alla restituzione.
Indipendentemente dalla sanzione penale (che si realizza quan
do l'importo indebitamente percepito supera un certo valore)
il percettore è tenuto al pagamento di una sazione pecuniaria
(pari all'importo indebitamente percepito); e l'amministrazione
competente ha il potere di determinare, in via di autotutela,
e con provvedimento immediatamente esecutivo, le somme do
vute dal trasgressore, sia a titolo dell'indebito che di quello di
sanzione amministrativa pecuniaria. In tal caso, con la medesi
ma ordinanza-ingiunzione l'amministrazione determina sia la
somma dovuta in restituzione che la somma amministrativa, e
ne ordina il pagamento. Non viene invece espressamente previ
sta l'ipotesi in cui l'amministrazione determini di richiedere il
solo pagamento dell'indebito. In relazione all'ipotesi prevista,
si stabilisce (art. 4) che all'accertamento delle violazioni ammi
nistrative, con riguardo agli aiuti fraudolentemente ottenuti e
all'irrogazione delle relative sanzioni si applica (con alcune mo
dificazioni) il «capo primo della 1. 24 novembre 1981 n. 689». Dovendosi peraltro considerare che, nel corpo legislativo richia
mato, l'ordinanza-ingiunzione si applica esclusivamente per ir
rogare la sanzione amministrativa, eccezione fatta per l'ipotesi
(art. 35) di violazione in materia di previdenza e assistenza ob
bligatorie, in cui in caso di omissione totale o parziale del ver
samento, con l'ordinanza che ingiunge il pagamento della san
zione amministrativa pecuniaria, l'ente gestore ingiunge «ai de
bitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati
e delle somme aggiuntive ... a titolo di sanzione civile». In
tale fattispecie normativa la garanzia giurisdizionale si attua an
cora con l'opposizione al pretore; ma è previsto — con l'inte
grale rinvio al rito del lavoro — il doppio grado di giudizio
di merito.
Quel che, peraltro, qui interessa considerare è che l'ammini
stratore competente, nel caso di specie, non ha inteso utilizzare
10 schema previsto dalla normativa speciale — che passa attra
verso l'unitario accertamento e contestuale pretesa della somma
indebitamente percepita e della sanzione amministrativa pecu
niaria — ma, per autonoma determinazione (che può astratta
mente corrispondere ad una valutazione circa la certa sussisten
za dell'indebita percezione, ma non della ricorrenza del mezzo
fraudolento) ha richiesto la sola restituzione dell'indebito. Al
l'uopo ha evitato di utilizzare lo strumento di riscossione costi
tuito dall'ordinanza-ingiunzione (istituito dalla normativa vigente
nel particolare settore degli aiuti comunitari) previsto esclusiva
mente per l'ipotesi di emissione congiunta dell'ordine di paga
mento relativo alla pretesa restitutoria ed a quella sanzionato
ria, sul presupposto della ricorrenza della fattispecie caratteriz
zata dall'utilizzazione dei mezzi fraudolenti.
Si è perciò avvalsa del più generale strumento di riscossione
dei crediti erariali e della riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, preveduta dal r.d. n. 639 del 1910, e cioè dalla
speciale procedura dell'ingiunzione vidimata e resa esecutiva dal
pretore, come espressione del potere di autotutela della pubbli
ca amministrazione a prescindere da un previo accertamento giu
diziale della pretesa stessa. Avendo la pubblica amministrazione
espressamente dichiarato di agire in forza della normativa pre
vista dal r.d. n. 639 del 1910, alla stregua della quale, giudice
competente sull'opposizione, ratione valoris, era il tribunale, non
poteva il pretore affermare la propria competenza sostenendo
che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere secondo la 1.
n. 898 del 1986, radicandosi la competenza con riguardo alla
disciplina procedimentale concretamente attuata dalla pubblica
amministrazione. E, in effetti, quando l'ordinamento configuri,
11 Foro Italiano — 1995.
rispetto ad atti amministrativi emessi dalla medesima autorità,
un diverso giudice competente per l'opposizione, a seconda del
tipo di provvedimento adottato, l'individuazione del giudice com
petente deve partire dal dato certo ed inequivocabile della qua
lificazione data dallo stesso provvedimento impugnato. E se è
vero che la disciplina adottata è solo potenzialmente idonea a
divenire definitiva e irretrattabile, perché il contollo sostanziale
sulla conformità all'ordinamento della forma procedimentale pre
scelta, e in ultima analisi sulla qualificazione del provvedimento
adottato, appartiene all'organo giurisdizionale davanti al quale
il provvedimento è impugnato, è pur vero, però, che questo
potere appartiene all'organo della giurisdizione ordinaria indi
viduato come competente. La questione intorno alla qualifica
zione giuridica del tipo di provvedimento adottabile dalla pub
blica amministrazione costituisce un posterius rispetto all'indi
viduazione del giudice competente per l'impugnazione dello
stesso. Diversamente opinando, il giudizio sulla competenza —
per sua natura pregiudiziale alle questioni di merito — verrebbe
a dipendere dall'esito dell'indagine circa la qualificazione giuri dica, e cioè in una delle possibili res in iudicium dedictae e, dunque, si determinerebbe secundum eventum litis.
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto (re
stando assorbito il secondo). In conseguenza, la sentenza impu
gnata deve essere cassata; dichiarata la competenza del Tribu
nale di Roma, davanti il quale la causa dovrà essere riassunta.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; ordinanza 21 otto
bre 1994, n. 822; Pres. Alvaro, Rei. Prestipino, P.M. Mar
tone (conci, conf.); Soc. Coin (Aw. E. Romanelli, Marino
ni, Longo, Berti) c. Scopelliti (Aw. Angelini, Degiovan
ni). Regolamento di competenza avverso Pret. Trieste, ord.
12 agosto 1993.
Competenza civile — Regolamento necessario o facoltativo —
Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 42, 43, 669 septies).
È inammissibile il regolamento, necessario o facoltativo, di com
petenza avverso l'ordinanza cautelare emessa sulla base della
nuova disciplina sul procedimento cautelare generale (nella
specie, si trattava di regolamento facoltativo proposto contro
l'ordinanza con cui il pretore, dichiaratosi competente, aveva
accolto l'istanza di provvedimento di urgenza). (1)
(1) Per la prima volta dall'entrata in vigore della nuova disciplina
sul procedimento cautelare generale di cui agli art. 669 bis ss. c.p.c., la Suprema corte affronta il problema dell'ammissibilità o meno del
regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice della
cautela risolve in senso esplicito o implicito una questione di competen
za. La Suprema corte era stata adita in via di regolamento facoltativo
proposto — ex art. 43 c.p.c. — avverso l'ordinanza con cui il giudice
della cautela, affermata la propria competenza, aveva accolto l'istanza
cautelare; tuttavia, la pronuncia in epigrafe per l'ampia motivazione
che la sorregge sembra avere una portata più generale che investe anche
il regolamento necessario di cui all'art. 42 c.p.c. La dichiarazione di inammissibilità del regolamento (sia esso necessa
rio o facoltativo) costituisce una vera e propria inversione di rotta ri
spetto al passato; infatti, a partire dal fondamentale intervento di Cass.
11 luglio 1977, n. 3091 (Foro it., 1977, I, 2653, con nota di Pietrosan
n), la giurisprudenza, quantomeno in riferimento ai provvedimenti cau
telari non soggetti al giudizio di convalida (fra i quali appunto i provve
dimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.), aveva sempre ritenuto pro
ponibile il regolamento operando solo una distinzione fra a) le ipotesi
di provvedimento emesso ante causarti contro cui il regolamento era
ammesso a prescindere dal se il giudice avesse risolto in sen
This content downloaded from 185.2.32.36 on Wed, 25 Jun 2014 07:56:20 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
Svolgimento del processo. — Con ricorso dell'11 maggio 1993
Rossella Scopelliti conveniva davanti al Pretore del lavoro di
Trieste la s.p.a. Coin, della quale era dipendente, e chiedeva
che, previa dichiarazione dell'illegittimità del trasferimento dal
la filiale di Trieste alla filiale di Udine che era stato disposto nei suoi confronti, la società convenuta fosse condannata a rein
tegrarla nell'originario posto di lavoro; con il medesimo atto
la ricorrente chiedeva che fosse emesso, ai sensi dell'art. 700
c.p.c., il provvedimento di urgenza. Il pretore, con due distinti decreti apposti in calce al ricorso
ed emessi il 13 maggio 1993, fissava l'udienza del 31 maggio
1993 per la discussione della richiesta del provvedimento caute
lare e l'udienza del 12 aprile 1994 per la trattazione del giudizio di merito.
so esplicito o implicito una questione di competenza, b) e le ipotesi di provvedimento concesso in corso di causa, contro il quale il regola mento era in via tendenziale ammesso purché il giudice si fosse espres samente pronunciato sulla competenza; per un quadro preciso di tali
orientamenti, v., da ultimo, Cass. 29 gennaio 1993, n. 1164, id., 1993,
I, 2206, con nota di A. Fortini. Le motivazioni addotte dalla corte a fondamento della esclusione del
la proponibilità del regolamento sono essenzialmente due: a) in primo
luogo l'impossibilità di configurare l'ordinanza cautelare di rigetto o di accoglimento come «sentenza sulla competenza» stante l'assoluto di
fetto di efficacia preclusiva risultante dal 1° comma dell'art. 669 septies
c.p.c., nella parte in cui prevede che il rigetto della domanda per motivi
anche di competenza non ne preclude la riproposizione, e dall'art.
669 decies c.p.c., nella parte in cui prevede che l'ordinanza di accogli mento è sempre soggetta a revoca e modifica da parte dello stesso giu dice che l'ha emessa; b) in secondo luogo la possibilità in entrambi i casi di denunciare il vizio di incompetenza avvalendosi del reclamo
di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. Il principio sostenuto dall'odierna pronuncia riproduce — sia pure
con motivazioni più ampie — il pensiero della dottrina maggioritaria, la quale ha infatti escluso la proponibilità sia del regolamento necessa
rio di competenza, per l'assoluta mancanza di efficacia preclusiva del
l'ordinanza di incompetenza (anche nei confronti del giudice che l'ha
emessa), sia del regolamento facoltativo, per ciò che l'ordinanza con
cessiva della misura cautelare è suscettibile di reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. anche per eventuali vizi di incompetenza (si consideri comunque che gli interventi dei diversi autori sono tutti precedenti l'intervento
di Corte cost. 23 giugno 1994, n. 253, id., 1994, I, 2005, con nota
di B. Capponi, che ha affermato il principio della reclamabilità anche
dell'ordinanza di rigetto di cui all'art. 669 septies c.p.c.); cosi A. Pro to Pisani, La nuova disciplina sul processo civile, Napoli, 1991, 343; F. Tommaseo, Commento agli art. 73-77 l. 26 novembre 1990 n. 353, in Corriere giur., 1991, 98; G. Verde (L.F. Di Nanni), Codice di pro cedura civile. Legge 26 novembre 1990 n. 353, Torino, 1991, 254; F. Car
pi - V. Colesanti - M. Taruffo, Commentario breve al codice di proce dura civile. Appendice di aggiornamento, Padova, 1991, 218 ss.; G. Frus, in Le riforme del processo civile a cura di S. Chiarloni, Bologna, 1992, 678 ss.; L. Salvaneschi, in Provvedimenti urgenti per il processo civile.
Commentario a cura di G. Tarzia e F. Cipriani, Padova, 1992, 327 ss.; C. Rapisarda Sassoon, in Le riforme della giustizia civile. Commento al
la l. 353 de11990 e alla 1. 374 del 1991 a cura di M. Taruffo, Torino,
1993, 504 ss.; C. Consolo (F.P. Luiso - B. Sassani), La riforma del pro cesso civile, Milano, 1991, 480 (per il quale «un discorso sul regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., in una materia che si alimenta della cele rità nel provvedere appare all'atto pratico ozioso»). In senso analogo, v.
anche G. Oberto, Il nuovo processo cautelare, Milano, 1992, 42 ss.; G.
Mammone (E. Dini), Iprovvedimenti d'urgenza, Milano, 1993, 478 ss.; C. Cecchella (R. Vaccarella - B. Capponi), Il processo civile dopo le
riforme, Torino, 1992, 365 ss., i quali esplicitamente escludono l'ammis
sibilità di qualsivoglia regolamento sia esso necessario o facoltativo, su
istanza di parte o d'ufficio. In senso analogo anche G. Arieta (L. Montesano), Il nuovo proces
so civile, Napoli, 1991, 135 ss. e 154 ss., che esclude l'esperibilità del
regolamento pur riconoscendo all'ordinanza di incompetenza quel mi nimo effetto preclusivo consistente nell'impossibilità di riproporre la
domanda allo stesso giudice. In senso parzialmente difforme, v. invece G. Olivieri, I provvedi
menti cautelari nel nuovo processo civile, in Riv. dir. proc., 1991, 688
ss., spec. 709, che ammette il regolamento ove si configuri come attuale
un conflitto negativo di competenza. Concordano sulla mancanza di una qualsiasi efficacia vincolante del
l'ordinanza di incompetenza, ma ammettono l'esperibilità del regola mento come unico mezzo idoneo a garantire una pronuncia «definitiva
e irrevocabile» sul punto, G. Monteleone, Spigolature e dubbi sulla
legge 26 novembre 1990 n. 353, id., 1992, 40; A. Attardi, Le nuove
disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, 240; R. Frasca (G. D'Aiet
ti - E. Manzi - C. Miele), I provvedimenti cautelari. La riforma del
proceso civile, Milano, 1991, 61 (il quale dalla regola di cui al 1° com
II Foro Italiano — 1995.
Costituitasi nel procedimento cautelare, la società Coin preli
minarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del Pretore
di Trieste, essendo a suo dire competente il Pretore di Udine,
e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, di cui chiede
va il rigetto. Con ordinanza del 12 agosto 1993 il pretore, dichiarata la
propria competenza, intimava alla società di riammettere la di
pendente nel posto di lavoro dalla medesima occupato presso la filiale di Trieste.
Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per regolamen to di competenza la società Coin. Ha resistito con scrittura di
fensiva la Scopelliti, che in via preliminare ha eccepito l'inam
missibilità del ricorso. Il p.m. ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione. — Preliminare ed assorbente è l'esa
me dell'eccezione con la quale la Scopelliti, sul presupposto che
la causa di merito era stata introdotta con il medesimo atto
con il quale era stato pure chiesto il provvedimento cautelare,
chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in base al rilievo — cui ha aderito il p.m. e che ricalca un indirizzo
giurisprudenziale già espresso da questa corte — che il provve
dimento di urgenza, essendo stato emesso dal pretore in pen
denza della causa di merito, non sarebbe passibile di impugna
zione con il regolamento di competenza (ancorché vi sia stata
sul punto una espressa pronuncia) per non essere lo stesso ido
neo ad assumere il contenuto sostanziale di sentenza.
Anche se per ragioni diverse da quelle indicate dalla ricorren
te, l'eccezione deve essere accolta.
In materia di procedimenti cautelari, prima delle modifiche
introdotte dalla 1. 26 novembre 1990 n. 353 (contenente provve dimenti urgenti per il processo civile) e nel vigore, quindi, della
previgente disciplina — la quale, come ora viene rilevato in dot
trina, era caratterizzata «da modelli procedimentali diversi» —
la giurisprudenza, riguardo al regolamento di competenza, ave
va cercato di delineare regole il più possibile conformi ai sud
detti singoli modelli procedimentali e ai relativi provvedimenti. In proposito, da parte delle sezioni unite di questa corte, nella
sentenza n. 3091 dell' 11 luglio 1977 (Foro it., 1977, I, 2653), erano state formulate le seguenti distinzioni: 1) procedimenti cautelari che dovevano essere seguiti da un apposito giudizio
di convalida (come il sequestro) e in relazione ai quali il regola mento di competenza era ritenuto ammissibile contro il provve dimento emanato a chiusura della fase interdittale soltanto se
il giudice avesse espressamente pronunciato sulla competenza, affermandola o declinandola; 2) procedimenti che non richiede
vano alcuna forma di convalida o conferma (come quello previ
sto dall'art. 700 c.p.c.), rispetto ai quali occorreva ulteriormen
te distinguere a seconda che il provvedimento fosse emesso pri ma della causa o durante la pendenza della causa, nel senso
che: la) nel primo caso si riteneva sempre ammissibile il regola
mento di competenza, sia che fosse stata emessa una pronuncia
espressa sulla competenza, sia che si fosse provveduto sul meri
to con una semplice pronuncia implicita sulla competenza stes
sa; 2b) nel secondo caso si affermava l'inammissibilità del rego
lamento, «salvo che il giudice si fosse espressamente pronunzia to su una questione di competenza tempestivamente sollevata»,
dato che il provvedimento, strettamente ed inscindibilmente con
nesso con la questione di merito, era destinato a rimanere inevi
tabilmente assorbito dalla sentenza conclusiva.
A questi principi, per quanto concerne il provvedimento di
urgenza previsto dall'art. 700 c.p.c., si erano uniformate le suc
cessive pronunce emanate dalla Corte di cassazione, le quali,
grosso modo, avevano condiviso le linee argomentative svolte
nella suddetta sentenza delle sezioni unite.
Per un verso, si era consolidato l'indirizzo relativo al provve dimento reso dal pretore prima della causa, in relazione al qua
ma dell'art. 669 septies c.p.c. fa derivare la inammissibilità del solo
regolamento d'ufficio). Peculiare la posizione di A. Smetti, Appunti sulla nuova disciplina
delle misure cautelari, in Riv. dir. proc., 1991, 372 ss., il quale, facen
do leva sul principio di effettività del diritto d'azione di cui all'art.
24 Cost., ritiene dover estendere alle ordinanze declinatorie di compe tenza il principio di cui all'art. 44 c.p.c. (consistente nell'obbligo di
indicare il giudice competente) e quindi, anche in conseguenza dell'ope rare della c.d. translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., ammette, sia
pure in via dubitativa, il regolamento come unico rimedio contro il
provvedimento declinatorio.
This content downloaded from 185.2.32.36 on Wed, 25 Jun 2014 07:56:20 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
le era stata costantemente affermata l'ammissibilità dell'impu
gnazione per regolamento di competenza, sia nel caso di pro nuncia esplicita, declinatoria o confermativa della competenza, sia nell'ipotesi di pronuncia soltanto implicita, presupposta da
quella sul merito, dato che il provvedimento, cosi emesso, «de
finisce il procedimento sommario e incide sugli interessi sostan
ziali delle parti allo stesso modo di una sentenza» (v., per tutte,
Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1609, id., 1989, I, 2499). Per un altro verso, qualche deviazione (apparentemente mar
ginale, ma non di poco conto) si era verificata con riferimento
al provvedimento emesso in corso di causa, riguardo al quale si era andata affermando la tesi della inammissibilità del rego lamento anche in caso di espressa pronuncia sulla competenza, dato che, come si argomentava, il provvedimento «non era ido
neo ad assumere il contenuto sostanziale della sentenza» (v. le
ordinanze n. 47 del 26 gennaio 1984, id., Rep. 1984, voce Com
petenza civile, n. 149 e n. 711 del 24 novembre 1986, id., Rep.
1986, voce cit., n. 129, entrambe segnalate dalla resistente). Ciò posto, poiché il procedimento promosso dalla Scopelliti,
che è stato introdotto con il ricorso dell'11 maggio 1993 e che
si è concluso con l'ordinanza del 12 agosto 1993, è retto dalle
nuove disposizioni contenute nell'art. 74 della suddetta 1. 26
novembre 1990 n. 353 (il quale, come è noto, ai sensi dell'art.
50 1. 21 novembre 1991 n. 374, è entrato in vigore il 1° gennaio
1993, restando lo stesso fuori dalla previsione di cui all'art. 2, 5° comma, 1. 4 dicembre 1992 n. 477 e successive modifiche), non possono essere più richiamati i principi giurisprudenziali
sopra indicati, proprio perché tali principi si basavano su una
disciplina che è stata ormai modificata. La pluralità di modelli procedimentali distinti, relativi ai diversi provvedimenti cautela
ri, infatti, è stata sostituita da un unico modello, dato che il
legislatore, con gli art. da 669 bis a 669 quaterdecies, immessi
nel codice di procedura civile dopo l'art. 669, ha dettato un'u
nica disciplina nella materia dei sequestri, della denuncia di nuova
opera o di danno temuto, dei provvedimenti di urgenza e, in
quanto compatibili, di tutti gli altri provvedimenti cautelari pre visti dal codice civile e dalle leggi speciali. Di tal che, essendo
ora la materia retta da tale unica disciplina, è giunto il momen
to per riesaminare, funditus, la questione relativa alla ammissi
bilità del regolamento di competenza avverso i suddetti provve dimenti cautelari, dipendendo la soluzione di tale questione —
oltre che, ovviamente, dalla funzione, dalla struttura e dalla
natura dei provvedimenti medesimi — anche dalla (nuova) nor
mativa in concreto dettata dal legislatore.
Orbene, per la soluzione della questione, va innanzi tutto con
siderato che, al contrario di quanto era in precedenza disposto, i suddetti art. 669 bis ss. c.p.c. non fanno alcuna distinzione
a seconda che il provvedimento sia emanato prima dell'inizio
della causa di merito o nella pendenza di questa: uniforme, in
quanto unica, infatti, è la normativa riguardo sia al giudice com
petente (che è sempre quello chiamato «a conoscere del meri
to»: art. 669 ter), sia al procedimento (art. 669 sexies), sia al
l'ordinanza di incompetenza o di rigetto (art. 669 septies), sia
alle modifiche o alla revoca del provvedimento di accoglimento
(art. 669 decies), sia al reclamo avverso il provvedimento di ac
coglimento (art. 669 terdecies). Ne consegue che la tesi — che
nella vigenza della precedente normativa, per trarre la conclu
sione della ammissibilità o della inammissibilità del ricorso per
regolamento di competenza, faceva leva sul presupposto sopra indicato e ormai non più esistente (emanazione del provvedi mento di urgenza prima o durante la causa di merito) — non
ha più ragion d'essere, essendo unica la struttura del procedi mento e sussistendo, riguardo al provvedimento, identità di fun
zione (oltre che di natura e di struttura). In secondo luogo, dovendosi esaminare le singole disposizio
ni di cui ai suddetti art. 669 bis ss. del codice di rito relative agli effetti derivanti dai provvedimenti emessi a conclusione del
procedimento (e dovendosi nella interpretazione delle medesime
condividere i risultati cui è pervenuta una autorevole dottrina),
non possono sorgere dubbi sul fatto, come deve essere imme
diatamente rilevato, che il regolamento di competenza non è
ammissibile per impugnare il provvedimento con il quale il giu dice adito declina la propria competenza: l'art. 669 septies, 1°
comma, infatti, espressamente stabilisce che «l'ordinanza di in
competenza non preclude la riproposizione della domanda» e,
in tal senso, in difetto di qualsiasi efficacia preclusiva, la norma
è univoca nell'indicare che l'ordinanza non può essere equipa rata a una sentenza di incompetenza e, quindi, nell'escludere
Il Foro Italiano — 1995.
la proponibilità del ricorso per regolamento necessario di com
petenza. Alla medesima conclusione, peraltro, deve pervenirsi in caso
di ordinanza di rigetto per motivi diversi dalla incompetenza, e cioè per motivi di rito o di merito. In tale ipotesi lo stesso
art. 669 septies dispone che il precedente rigetto «non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quan do si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte
nuove ragioni di fatto». Questa espressione è talmente ampia
(dato che nella stessa vanno compresi, come giustamente si os
serva in dottrina, il sopravvenire di un nuovo fatto costitutivo
del diritto o la prospettazione con una diversa argomentazione
giuridica del fatto costitutivo in precedenza dedotto o l'allega zione di nuovi mezzi di prova) da far ragionevolmente ritenere
la non operatività, anche in questo caso, del principio di preclu sione (o, quanto meno, l'esistenza di una attenuata preclusio
ne), con conseguente inammissibilità, per le sopra esposte ra
gioni, del regolamento facoltativo di competenza. Infine, a parte che sarebbe veramente incongruente l'assunto
che negasse la proponibilità del regolamento nel caso di rigetto dell'istanza e che ammettesse tale impugnazione nel caso di ac
coglimento, anche in quest'ultima ipotesi si deve negare che il
provvedimento sia dotato di rigida efficacia preclusiva, dato che
l'art. 669 decies stabilisce che «nel corso dell'istruttoria il giudi ce istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, mo
dificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare
anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano muta
menti nelle circostanze». Questa disposizione, comunque la si
intenda — vale a dire sia che si aderisca a quella corrente dot
trinaria che ritiene che la norma faccia riferimento non solo
alla sopravvenienza di nuovi fatti, ma anche all'allegazione di
fatti preesistenti in precedenza non dedotti e all'utilizzazione
di nuove risultanze istruttorie, sia che si segua quella tesi che
limita la portata della norma ai «mutamenti extraprocessuali delle circostanze di fatto» — indica in modo chiaro che anche
il provvedimento di accoglimento può essere sottoposto a riesa
me da parte del medesimo giudice che lo ha emanato e, per
conseguenza, non si può parlare di efficacia preclusiva nel sen
so attribuito alla sentenza.
Questi risultati interpretativi, derivanti dall'analisi della disci
plina inerente alla efficacia dei singoli provvedimenti (di rigetto o di accoglimento), risultano rafforzati dalla preminente ragio
ne, già a dire il vero sottolineata da qeusta corte nella indicata
sentenza delle sezioni unite n. 3091 del 1977, che gli art. 42
e 43 c.p.c., relativi al regolamento (necessario e facoltativo) di
competenza, non possono che essere oggetto di interpretazione
rigorosa. Al riguardo, pur dovendosi ammettere che il regolamento di
competenza possa essere esperito anche per impugnare provve dimenti che non abbiano la forma della sentenza, tuttavia di
quest'ultima deve sussistere il valore sostanziale, dovendo trat
tarsi di «statuizioni con effetti sostanziali di carattere definiti
vo, non revocabili, e che si avvicinino al concetto sostanziale
della cosa giudicata» (v. la suddetta sentenza in motivazione). E si deve, quindi, escludere la possibilità di impugnare con il
regolamento di competenza i provvedimenti cautelari (in parti
colare, per quanto qui interessa, il provvedimento di urgenza
previsto dall'art. 700 c.p.c.), sia perché tali provvedimenti, co
me è stato precisato in dottrina, hanno soltanto la funzione
di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale median
te l'eliminazione del pregiudizio che può derivare dalla durata
del processo a cognizione piena; sia perché essi sono caratteriz
zati, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, nel senso
che sono inidonei a regolare il rapporto in via definitiva e che
sono destinati a rimanere assorbiti o superati da altri provvedi menti che potranno essere emessi nel corso del giudizio (anche nel medesimo grado). Caratteristiche, codeste, che impediscono di equipararli alle sentenze.
Tenuto conto di tutte le considerazioni esposte, senza che possa avere rilievo il fatto che il provvedimento venga emesso prima o dopo l'inizio della causa di merito, si deve affermare che l'or
dinanza, con la quale il giudice, adito in un procedimento cau
telare, dichiara la propria incompetenza, o rigetta il ricorso per motivi di rito o di merito o accoglie in tutto o in parte il ricor
so, non è soggetta all'impugnazione per regolamento di compe
tenza, essendo la stessa solamente passibile di reclamo nei casi
previsti dalla legge (art. 669 ter decies). Il ricorso proposto dalla società Coin deve essere, quindi, di
chiarato inammissibile.
This content downloaded from 185.2.32.36 on Wed, 25 Jun 2014 07:56:20 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions