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sezione lavoro; sentenza 10 maggio 2002, n. 6754; Pres. Genghini, Est. Di Iasi, P.M. Sorrentino...

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sezione lavoro; sentenza 10 maggio 2002, n. 6754; Pres. Genghini, Est. Di Iasi, P.M. Sorrentino (concl. conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Vesci) c. Catanese e altri (Avv. Pistorio). Cassa Trib. Messina 26 marzo 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 1973/1974-1977/1978 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196534 . Accessed: 28/06/2014 15:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 15:54:16 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione lavoro; sentenza 10 maggio 2002, n. 6754; Pres. Genghini, Est. Di Iasi, P.M. Sorrentino (concl. conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Vesci) c. Catanese e altri (Avv. Pistorio).

sezione lavoro; sentenza 10 maggio 2002, n. 6754; Pres. Genghini, Est. Di Iasi, P.M. Sorrentino(concl. conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Vesci) c. Catanese e altri (Avv. Pistorio). CassaTrib. Messina 26 marzo 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 1973/1974-1977/1978Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196534 .

Accessed: 28/06/2014 15:54

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

putabile all'amianto (art. 13, 7° comma) (cfr., in particolare, Cass. 3 aprile 2001, n. 4913, id., Mass., n. 406).

Né può fondatamente sostenersi — come pur si è sostenuto in

dottrina — che una simile lettura finirebbe per neutralizzare la

portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le

quali (a partire dal d.p.r. 20 marzo 1956 n. 618, recante norme

modificatrici della 1. 12 aprile 1943 n. 455, istitutiva dell'assi curazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) indivi

duano le lavorazioni a rischio come quelle che «... comunque

espongono all'inalazione di fibre di amianto» e alla cui stregua,

dunque, il beneficio della rivalutazione contributiva dovrebbe

riconoscersi a tutti i lavoratori inseriti in realtà produttive nelle

quali si verifichi in qualche modo una dispersione di fibre di amianto.

Tali rilievi, infatti, non tengono conto che la 1. 257/92 stabili

sce essa stessa con specifica disposizione (art. 3) — che richia

ma, e in parte modifica, i valori limite indicati nel d.leg. 277/91 —

quale sia la concentrazione massima di fibre di amianto «re

spirabili» nell'ambiente di lavoro, mostrando così di ritenere in

sufficiente, agli effetti delle misure di tutela apprestate nelle sue

varie disposizioni per il caso di «esposizione all'amianto», la

presenza della sostanza in quantità tale da non dar luogo all'ob

bligo di adottare misure protettive specifiche. Inserita e letta in

tale contesto, la norma dell'8° comma dell'art. 13, nella parte in

cui prevede che la concessa rivalutazione interessi l'«intero pe riodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro

le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,

gestita dall'Inail», non può essere intesa altrimenti che nel senso

di presupporre lo svolgimento di una delle attività soggette ad

assicurazione obbligatoria all'Inail (in base al combinato dispo sto degli art. 1, 3 e 144 d.p.r. n. 1124 del 1965) ma con valori di

esposizione pari (o superiori) a quelli che la 1. 257/92 considera

a rischio, senza per questo porsi in contraddizione con le regole del sistema assicurativo, le quali rispondono all'esigenza

propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa al

l'attribuzione dell'eccezionale trattamento previdenziale di cui

si discute — di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malat

tia professionale. E ancora da aggiungere che, nelle sue più recenti decisioni (in

particolare, nella sentenza 3 aprile 2001, n. 4913, cit.), questa corte ha chiarito che l'accertamento della sussistenza dell'espo sizione a rischio per il periodo prescritto dalla legge deve essere

compiuto dal giudice di merito avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè — nel rispetto del cri

terio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (o, se

del caso, avvalendosi dei poteri d'ufficio ad esso riconosciuti

nel rito del lavoro) — se colui che ha fatto richiesta del benefi

cio di cui all'art. 13, 8° comma, dopo aver indicato e provato sia

la specifica lavorazione praticata, sia l'ambiente dove ha svolto

per più di dieci anni detta lavorazione, abbia anche dimostrato

che tale ambiente presentava un'esposizione al rischio delle

polveri di amianto superiore ai valori limite indicati nel ricor

dato d.leg. 277/91 (come modificato dall'art. 3 1. 257/92). Il la voratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personaliz zazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulterio

re requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato

esposto a quel rischio «qualificato» per un periodo superiore a

dieci anni; con l'avvertenza che, nel periodo in questione, do

vranno essere computate le pause «fisiologiche» di attività (ri

posi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del

rapporto di lavoro.

L'accertamento in questione non risulta compiuto dall'impu

gnata sentenza, avendo ritenuto sufficiente per il riconoscimento

del beneficio invocato l'esposizione all'amianto per oltre dieci

anni, indipendentemente dall'entità dell'esposizione. Non può, invece, trovare accoglimento per difetto d'interesse

il ricorso incidentale con cui l'Inail denunciando violazione del

principio della corrispondenza tra dispositivo e motivazione

(art. 132, nn. 4 e 5, c.p.c., 118 disp. att. stesso codice e 429

c.p.c.), nonché motivazione errata e contraddittoria, si duole che

il tribunale abbia dichiarato inammissibile la domanda articolata

dall'istituto nella memoria di costituzione, in grado d'appello, senza l'adozione della forma dell'appello incidentale.

Invero, così statuendo, il giudice a quo ha sostanzialmente

confermato la statuizione del pretore, la quale, con l'adottata

formula di «rigetto», ha, comunque, escluso ogni responsabilità

Il Foro Italiano — 2002.

dell'Inail nella vicenda oggetto di giudizio, facendo venir meno

ogni interesse ad una diversa declaratoria.

Va, pertanto, accolto il solo ricorso principale, con conse

guente cassazione dell'impugnata sentenza, restando affidato al

giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Anco

na, il compito di esaminare nuovamente la controversia, atte

nendosi al seguente principio di diritto: «Il disposto dell'8° comma dell'art. 13 1. 27 marzo 1992 n. 257 (norme relative alla

cessazione dell'impiego dell'amianto) va interpretato, in ragio ne dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel

senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli ad

detti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposi zione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal d.leg. 15 agosto 1991 n. 277 (come modificato dall'art. 3 1. 257/92). Nell'esame della fondatezza della domanda di detto beneficio il

giudice di merito deve accertare — nel rispetto dei criteri di ri

partizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. — se colui che

ha avanzato domanda del beneficio in esame, dopo avere pro vato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha

svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche

le pause 'fisiologiche' proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che

tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio

delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indi

cati nel suddetto decreto n. 277 del 1991 (come modificato dal

l'art. 3 1. 257/92)».

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 10 mag

gio 2002, n. 6754; Pres. Genghini, Est. Di Iasi, P.M. Sorren

tino (conci, conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Vesci) c.

Catanese e altri (Avv. Pistorio). Cassa Trib. Messina 26

marzo 1999.

Ferrovie, tramvie e filovie — Trasformazione dell'ente Fer

rovie dello Stato in società per azioni — Notifica della sen

tenza alla parte personalmente — Decorrenza del termine

breve d'impugnazione — Esclusione (Cod. proc. civ., art.

84, 170, 285, 292, 330; r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, approva zione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappre sentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento

dell'avvocatura dello Stato, art. 11; d.l. 23 gennaio 1993 n.

16, disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferi menti di immobili di civile abitazione, di termini per la defi

nizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti

derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre

disposizioni tributarie, art. 15; 1. 24 marzo 1993 n. 75, con

versione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1993

n. 16).

La notificazione della sentenza effettuata direttamente alle Fer

rovie dello Stato e non presso l'avvocatura dello Stato non è

idonea a fare decorrere il termine breve d'impugnazione nel

caso in cui la trasformazione dell'ente in società per azioni

sia intervenuta in corso di giudizio ed ancorché la pubblica zione della sentenza sia successiva. (1)

(1) La pronuncia è speculare al dictum di Cass. 10 agosto 2000, n.

10565, Foro it., Rep. 2000, voce Ferrovie e tramvie, n. 108, che, argo mentando dalla conservazione all'avvocatura dello Stato dello ius po stulandi in favore del soggetto trasformato, limitatamente ai giudizi in

corso (art. 15, comma 3 bis, d.l. n. 16 del 1993, nel testo introdotto

dalla legge di conversione n. 75 del 1993), ha ritenuto la persistente le

gittimazione dell'avvocatura a ricevere la notificazione della sentenza

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PARTE PRIMA 1976

Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Messina in fun

zione di giudice del lavoro dichiarava inammissibile per tardi vità l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso

la sentenza pretorile che aveva condannato la predetta società al

pagamento, in favore di Giovanna Catanese, Elio e Concetta

Massimino, di una somma di denaro a titolo di spettanze lavo

rative dovute al loro dante causa in relazione al lavoro da que st'ultimo prestato sulle navi-traghetto delle Ferrovie dello Stato.

In particolare, il tribunale riteneva che fosse idonea a far de correre il termine breve per impugnare la notificazione della sentenza di primo grado effettuata alla parte personalmente, an ziché all'avvocatura dello Stato, atteso che, in seguito alla tra sformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, era venuto meno, per factum principis, lo ius postularteli del l'avvocatura dello Stato; riteneva inoltre il tribunale che nella

specie non fosse applicabile l'art. 15, comma 3 bis, d.l. n. 16 del 1993 convertito in 1. n. 75 del 1993 (prevedente il permanere della difesa erariale per le controversie pendenti, limitatamente al grado di giudizio in corso) in quanto la sentenza era stata

pubblicata successivamente alla trasformazione dell'ente e, rea lizzandosi la conclusione del grado di giudizio con la pubblica zione della sentenza, la notifica di quest'ultima, intervenendo in un momento successivo, non doveva più essere effettuata al l'avvocatura dello Stato.

Il tribunale infine, rilevato che, in caso di notificazione della

sentenza, il termine breve per impugnare decorre anche per il

conclusiva del giudizio, «rappresentando tale legittimazione una mera e

specifica conseguenza dell'avvenuto esercizio del ministero defensio nale, e non già l'esercizio di un potere rappresentativo ulteriore, stru mentale, cioè, alla rappresentanza della parte in un grado di giudizio successivo a quello riguardato dalla suddetta disciplina transitoriamente conservativa dello ius postulando conseguentemente, la notifica di tali sentenze eseguita nei confronti dell'avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, ex art. 325 e 326

c.p.c.»; in precedenza, sempre nello stesso senso, cfr. Cass. 22 novem bre 1996, n. 10297, Foro pad., 1997, I, 181, e Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 101, erroneamente indicata come contraria nella motivazione in

epigrafe, e Cass. 14 gennaio 1999, n. 364, id., Rep. 1999, voce cit., n. 98.

In contrasto con tale indirizzo ed in senso restrittivo della disciplina transitoria del patrocinio dell'avvocatura erariale, v. però Cass. 21 gen naio 1999, n. 541, ibid., n. 93, secondo cui, nell'ipotesi in cui la sen tenza di primo grado sia stata pubblicata successivamente alla trasfor mazione dell'ente, la notifica della sentenza eseguita presso l'avvocatu ra dello Stato è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazio ne, atteso che «in tale fattispecie non opera infatti il disposto dell'art. 15, comma 3 bis, d.l. 23 gennaio 1993 n. 16 nel testo di cui alla legge di conversione 24 marzo 1993 n. 75, secondo cui quanto disposto dal citato art. 24, 3° comma, 1. 210/85 continua ad applicarsi per le contro versie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto leg ge, posto che il limite di applicazione di tale norma transitoria è se gnato, per i giudizi pendenti, dalla conclusione del grado di giudizio in corso alla stessa data, che si realizza con la pubblicazione della senten za definitiva».

In ordine alla notifica dell'impugnazione, cfr. Cass., sez. un., 29 lu glio 1996, n. 6841, id., 1997, I, 130, con nota di ulteriori richiami, ove si evidenzia che la trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in so cietà per azioni «non ha determinato l'estinzione dell'ente e la succes sione nei relativi rapporti di una diversa persona giuridica, ma solo la modificazione della forma e dell'organizzazione di un soggetto che ha mantenuto la propria identità e che è adeguatamente identificato nono stante l'irregolarità della dizione utilizzata nel ricorso, con la conse guenza che quest'ultimo è poi validamente notificato presso l'avvoca tura dello Stato che abbia assunto la difesa dell'ente nel grado di ap pello,'nella sua qualità, ai sensi dell'art. 330, 1° comma, c.p.c., di pro curatore costituito presso il giudice a quo, in quanto il comma 3 bis dell'art. 15 d.l. 23 gennaio 1993 n. 16, aggiunto dalla legge di conver sione 24 marzo 1993 n. 75, ha disposto la persistenza della difesa era riale per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore di detta legge di conversione»; più di recente, nello stesso senso, in relazione alla notifica di un appello, cfr. Cass. 25 marzo 1999, n. 2848, Gius, 1999, 1907, e Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 96.

Con riferimento all'Anas, v. Cass. 8 maggio 2001, n. 6359, id., Mass., 550, che considera irrilevante la trasformazione intervenuta nelle more del giudizio di appello, ravvisando in tale ipotesi la protra zione del patrocinio erariale, obbligatorio all'atto dell'introduzione dell'impugnazione.

Il Foro Italiano — 2002.

notificante, dichiarava altresì inammissibile per tardività l'ap

pello incidentale proposto dagli eredi di Giuseppe Massimino. Avverso la sentenza del tribunale la società Ferrovie dello

Statò ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito con

controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizio

nato, gli eredi di Giuseppe Massimino; la ricorrente principale ha inoltre resistito con controricorso al ricorso incidentale pro posto dai resistenti ed ha altresì illustrato il proprio ricorso con memoria nella quale, tra l'altro, ha dato atto che la società, a far data dal 1° luglio 2001, ha assunto la denominazione di Rete ferroviaria italiana s.p.a.

Motivi della decisione. — Preliminarmente, a norma dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione del ricorso principale e di

quello incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

Col primo dei tre motivi di ricorso principale la Ferrovie dello Stato s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del d.l. n. 16 del 1993, convertito in 1. n. 75 del 1993, nonché per vizio di motivazione.

In particolare, secondo la società ricorrente, avrebbe errato il tribunale nel ritenere idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la notificazione della sentenza di primo grado effet tuata alla parte personalmente e non all'avvocatura dello Stato,

posto che il giudizio di primo grado era in corso al momento di entrata in vigore della 1. n. 75 del 1993, onde, a norma dell'art. 15 d.l. n. 16 del 1993 (convertito nella citata 1. n. 75 del 1993), permaneva in primo grado il patrocinio dell'avvocatura dello

Stato, alla quale, pertanto, andava notificata la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.

La censura è fondata.

La questione è stata più volte esaminata da questa corte che, inizialmente, ha ritenuto, in ipotesi di pubblicazione della sen tenza in un momento successivo alla trasformazione dell'ente, che la notifica della suddetta sentenza alla parte personalmente fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, po sto che il patrocinio dell'avvocatura dello Stato permane, a norma dell'art. 15 d.l. n. 16 del 1993, solo fino alla conclusione del grado di giudizio in corso, conclusione che si realizza con la

pubblicazione della sentenza (v., in tal senso, Cass. n. 10297 del

1996, Foro it., Rep. 1997, voce Ferrovie e tramvie, n. 101, e n. 541 del 1999, id., Rep. 1999, voce cit., n. 93).

Successivamente, però, questa corte (con sentenza n. 10565 del 2000, id., Rep. 2000, voce cit., n. 108) ha ritenuto che, an che in caso di trasformazione dell'ente prima della pubblicazio ne della sentenza, l'avvocatura dello Stato sia legittimata a rice vere la relativa notificazione, rappresentando tale legittimazione una specifica conseguenza dell'avvenuto esercizio del ministero defensionale e non già l'esercizio di un potere rappresentativo ulteriore, strumentale, cioè, alla rappresentanza della parte in un

grado di giudizio successivo a quello riguardato dalla disciplina transitoriamente conservativa dello ius postulandi dell'avvoca tura dello Stato.

Questo collegio ritiene di dover aderire a tale più recente

orientamento, tenuto conto che, a norma dell'art. 84 c.p.c., il di fensore col ministero del quale la parte sta in giudizio può rice vere tutti gli atti del processo che dalla legge non siano alla

parte stessa riservati e che la notificazione della sentenza è atto

per il quale non solo non opera alcuna espressa riserva di legit timazione passiva in favore della parte personalmente, ma è

espressamente prevista la legittimazione del «procuratore co stituito» ai sensi del combinato disposto dagli art. 170 e 285

c.p.c. La notificazione della sentenza, pertanto, pur collocandosi

temporalmente dopo l'esaurimento del grado di giudizio cui la decisione si riferisce, si fonda su di un fatto giuridico costitutivo anteriore (ossia lo ius postulandi legittimamente esercitato nel medesimo grado).

Peraltro, sulla base di non dissimili considerazioni, le sezioni unite di questa corte hanno ritenuto che, pur dopo la trasforma zione dell'ente, fosse validamente notificato l'atto d'impugna zione presso l'avvocatura dello Stato che aveva assunto la dife sa dell'ente nel grado precedente, nella sua qualità di procurato re costituito presso il giudice a quo ai sensi dell'art. 330, 1°

comma, c.p.c., posto che la legittimazione a ricevere la notifica zione dell'impugnazione costituisce una mera implicazione dei

patrocinio esercitato nel precedente grado di giudizio e non può pertanto ritenersi esclusa dalla limitazione della persistenza

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

della difesa erariale al grado di giudizio in corso (v. Cass., sez.

un., n. 6841 del 1996, id., 1997, I, 130, e numerose successive

conformi a sezioni semplici). Deve pertanto ritenersi inidonea a far decorrere il termine

breve per impugnare la notificazione della sentenza di primo

grado effettuata alla parte personalmente (e non all'avvocatura

dello Stato), con conseguente tempestività (e ammissibilità)

dell'appello proposto entro l'anno dalla pubblicazione della

sentenza, non rilevando in senso contrario la circostanza che, nella specie, le Ferrovie dello Stato fossero rimaste contumaci,

posto che la notificazione della sentenza resa nei riguardi di

un'amministrazione dello Stato, pure se rimasta contumace nel

relativo giudizio, va in ogni caso effettuata, a norma dell'art. 11, 2° comma, r.d. n. 1611 del 1933, all'avvocatura dello Stato, senza che, pertanto, possa trovare applicazione l'ultimo comma

dell'art. 292 c.p.c. Per le ragioni suesposte deve ugualmente ritenersi tempestivo

(e ammissibile) l'appello incidentale proposto dagli eredi di Giuseppe Massimino e va pertanto affermata la fondatezza della

censura dai medesimi in tal senso proposta nella prima parte dell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato.

Vanno invece dichiarati inammissibili il secondo e il terzo

motivo del ricorso principale e la seconda parte dell'unico mo

tivo del ricorso incidentale condizionato, giacché con le do

glianze espresse le parti non censurano l'impugnata sentenza, ma ripropongono le censure avverso la sentenza pretorile già

proposte al giudice d'appello e da questo non esaminate per la

ritenuta inammissibilità delle impugnazioni. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alle

censure accolte, con rinvio ad altro giudice.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 9

maggio 2002, n. 6607; Pres. Delli Priscoli, Est. Meloncelli, P.M. Pivetti (conci, parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato De Felice) c. Compagnia San Paolo (Avv. Gallo, Ros

si). Conferma Comm. trib. reg. Piemonte 29 luglio 1999.

Tributi in genere — Esenzioni ed agevolazioni

— Riduzione

delFIrpeg — Fondazioni casse di risparmio

— Applicabi

lità (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, disciplina delle agevo lazioni tributarie, art. 6).

Anche anteriormente all'entrata in vigore del d.leg. 17 maggio 1999 n. 153 le fondazioni bancarie beneficiavano della ridu

zione dell'Irpeg prevista dall'art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973

». 601. (1)

(1) Non si rinvengono precedenti editi in termini nella giurispruden za della Suprema corte.

Nella giurisprudenza tributaria, l'applicabilità dell'agevolazione di

cui all'art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 alle fondazioni bancarie è

affermata da Comm. trib. reg. Toscana 29 novembre 1999, Foro it.,

Rep. 2000, voce Tributi in genere, n. 1378, e Rass. trib., 2000, 213, con

nota di Proto, Ancora sull'applicabilità dell'esonero della ritenuta sui

dividendi alle fondazioni bancarie-, Comm. trib. reg. Marche 5 novem

bre 1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1379, e Dir. e lav. Marche,

1999, 267, con nota di Marini Marini; Comm. trib. reg. Veneto 19 lu

glio 1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1380, e Corriere trib., 2000,

429, con nota di Ravaccia; Bollettino trib., 2000, 69, con nota di Fica

ri, In tema di applicabilità delle agevolazioni ex art. 6 d.p.r. 601/73

alle fondazioni bancarie; Comm. trib. I grado Trento 14 dicembre

1998, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 1243, e Rass. trib., 1999, 597, con nota di Proto; Bollettino trib.. 1999, 756 (m), con nota di Ficari,

Applicazione dell'art. 6 d.p.r. 601/73 alle fondazioni bancarie: si con

solida la giurisprudenza favorevole ma resta la necessità di fissare i

principi, Comm. trib. prov. Perugia 20 ottobre 1998, nn. 450 e 451, Fo

li. Foro Italiano — 2002.

Svolgimento del processo. — 1.1. - Il ministero delle finanze

ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tri

butaria regionale di Torino 17 giugno 1999, n. 99/13/99, depo sitata il 29 luglio 1999 e notificata il 13 settembre 1999, che, in

accoglimento dell'appello della Compagnia San Paolo, ha an

nullato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di

Torino n. 162/34/98, ed ha conseguentemente accolto la doman

da di rimborso, condannando la direzione regionale delle entra

te, sezione di Torino, al pagamento delle spese dei due gradi di

giudizio per lire 100 milioni. La stessa sentenza, inoltre, ha di

chiarato inammissibile l'appello contro il secondo ufficio delle

imposte dirette di Torino, nei confronti del quale ha compensato le spese.

1.2. -1 presupposti della controversia sono i seguenti: — la Compagnia San Paolo, ente pubblico dotato di persona

lità giuridica che ha per scopo «finalità di interesse pubblico e

di utilità sociale ...», ha tempestivamente presentato la dichia

ro Rep. 1999, voce cit., nn. 1244 e 1245; Comm. trib. prov. Ascoli Piceno 20 ottobre 1998, nn. 426, 427, 428 e 425, ibid., nn. 1246-1249; Comm. trib. prov. Reggio Emilia 24 settembre 1998, ibid., n. 1250, e Riv. dir. trib.. 1999, II, 471, con nota di Mercurio, Spetta alle fonda zioni bancarie la riduzione a metà dell'Irpeg', Comm. trib. prov. Ra venna 25 luglio 1998, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 1251; Comm. trib. prov. Forlì 24 marzo 1997, ibid., n. 1253; Comm. trib. prov. Trie ste 26 gennaio 1998, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 1206, e Corriere trib., 1998, 841, con nota di Corvaglia, Riduzione Irpeg per le fondazioni casse di risparmio; Dir. e pratica trib., 1998, II, 1150, con nota di

D'Ambra, Sul diritto delle fondazioni bancarie a ^ridurre a metà l Irpeg.

Contra, e cioè nel senso che non compete alle fondazioni bancarie

l'agevolazione di cui all'art. 6 d.p.r. 601/73, v. Cons. Stato, sez. Ili, 24 ottobre 1995, n. 103/95, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 1186, e Rass.

trib., 1997, 429, con nota di Nuzzo, Agevolazioni fiscali e fondazioni bancarie: gestione del patrimonio e scopi perseguiti', min. fin., circ. 4

ottobre 1996, n. 238/E, Fisco, 1996, 9161; Comm. trib. reg. Lombardia 23 aprile 2000, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., nn. 1375-1377; Comm. trib. prov. Pesaro 28 dicembre 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 1242, e Riv. giur. trib., 1999, 497, con nota di Provaggi.

In dottrina, oltre agli a. cit. supra, cfr. Chinetti, Enti non commer ciali: presupposti per l'applicazione dell'Irpeg ridotta nelle fondazioni bancarie, in Dir. e pratica trib., 1999, I, 1499; Ficari, La disciplina fi scale delle attività delle fondazioni bancarie, in Riv. dir. trib., 1999, I, 775; Id., La necessità di distinguere fra oggetto e scopo nella tassazio ne agevolata degli utili distribuiti alla fondazione bancaria, in Rass.

trib.. 1998, 79; Id., Il regime fiscale delle fondazioni bancarie e lo

schema di legge delega, ibid., 913; Mercurio, Brevi note sul regime fi scale delle fondazioni bancarie, in Dir. e pratica trib., 1999, I, 1220;

Id., Appunti in tema di fondazioni bancarie, id., 1997,1, 912; Provaggi, Fondazioni bancarie fra novità e conferme, in Corriere trib., 1999, 773; Id., Fondazioni bancarie: note sulla natura ai fini tributari, id..

2001, 422; Rossi, Agevolazioni fiscali e fondazioni bancarie: lo «sco

po» dell'ente conferente e le attività che è chiamato a svolgere, in

Bollettino trib., 1997, 1514; Id., Sull'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 alle casse di ri

sparmio conferenti te aziende bancarie, in Riv. dir. trib., 1997, I, 53; Dezzani, Le fondazioni bancarie non sono soggette ali'Irpeg ridotta, in

Fisco, 1996, 10703; Miscali, Appunti in tema di regime fiscale delle

fondazioni bancarie, in Riv. società, 1995, 1059; Nuzzo, Fondazioni bancarie: possesso di partecipazione di maggioranza ed attività com

merciale,in Rass. trib., 1997, 1042. Sull'ambito dell'esenzione di cui all'art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973

n. 601, v. anche Cass. 8 marzo 1995, n. 2705, Foro it., 1995, I, 3511, e Dir. e pratica trib., 1995, II, 1345, con nota di D'Annunzio, Agevola zioni Irpeg per enti «no profit», per la quale non può goderne l'ente che — seppure istituzionalmente rivolto a finalità di assistenza e beneficen

za — svolga in via esclusiva o principale attività commerciali, e 15

febbraio 1995, n. 1633, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 1154, per la

quale al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà

dell'aliquota Irpeg in favore di enti non commerciali equiparati a quelli di beneficenza od istruzione, come gli enti ecclesiastici con fini di reli

gione o di culto, non è sufficiente che detti enti siano sorti con tali

enunciati fini, ma occorre altresì accertare che l'attività esercitata dagli enti medesimi non abbia carattere commerciale e, in presenza di attività

commerciale non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumenta

lità diretta con quei fini di religione e di culto, e non si limiti quindi a

perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occor

renti. Sul regime fiscale delle fondazioni bancarie, v., di recente, Cass. 20

novembre 2001, n. 14574, id., 2002, I, 47, con nota di richiami, ad av

viso della quale le fondazioni casse di risparmio non possono godere dell'esonero dall'applicazione della ritenuta sui dividendi azionari per

cepiti.

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