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sezione lavoro; sentenza 11 maggio 1987, n. 4332; Pres. Afeltra, Est. Giustiniani, P. M. Di Renzo...

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sezione lavoro; sentenza 11 maggio 1987, n. 4332; Pres. Afeltra, Est. Giustiniani, P. M. Di Renzo (concl. conf.); Soc. Celte (Avv. Gianquinto, Persiani) c. Min. tesoro e I.n.p.s. (Avv. Palmieri, Fonzo). Conferma Trib. Venezia 22 marzo 1985 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 10 (OTTOBRE 1987), pp. 2747/2748-2751/2752 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179203 . Accessed: 25/06/2014 02:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.36 on Wed, 25 Jun 2014 02:09:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 11 maggio 1987, n. 4332; Pres. Afeltra, Est. Giustiniani, P. M. DiRenzo (concl. conf.); Soc. Celte (Avv. Gianquinto, Persiani) c. Min. tesoro e I.n.p.s. (Avv.Palmieri, Fonzo). Conferma Trib. Venezia 22 marzo 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 10 (OTTOBRE 1987), pp. 2747/2748-2751/2752Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179203 .

Accessed: 25/06/2014 02:09

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2747 PARTE PRIMA 2748

Avverso la suddetta decisione il comune di Sanremo ha propo sto ricorso per cassazione. L'amministrazione finanziaria dello

Stato ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso inci

dentale, condizionato.

Motivi della decisione. — I ricorsi devono essere riuniti, a nor

ma dell'art. 335 c.p.c. Col primo motivo del ricorso principale il comune di Sanremo

deduce violazione dell'art. 81 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 (art.

360, n. 3, c.p.c.), lamentando che la Commissione centrale abbia

negato la natura pubblicistica delle entrate derivanti dall'esercizio

diretto della casa da giuoco da parte del comune di Sanremo ed

osservando che è irrilevante che detti proventi derivino dall'im

piego di capitale e di lavoro, dato che essi non costituiscono altro

che un mezzo (autorizzato dalla legge) per procacciare un'entrata

finanziaria all'ente pubblico. Col secondo mezzo, il comune di Sanremo deduce la violazio

ne dell'art. 81 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 ed omessa motiva

zione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), rilevando, in subordine, che, nel caso di gestione diretta, quanto meno la quota di proventi

corrispondente al canone di concessione (che avrebbe potuto es

sere imposta al concessionario) è da considerare intassabile.

11 ricorso è fondato, per esclusivo effetto dello ius superveniens costituito dall'art. 19 d.l. 1° luglio 1986 n. 318 convertito in I.

9 agosto 1986 n. 488, che sotto la rubrica «Entrate speciali a

favore dei comuni di Sanremo e Venezia» dispone: «Le entrate

derivanti ai comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui

al r.d.l. 22 dicembre 1927 n. 2448, conv. dalla 1. 27 dicembre

1928 n. 3125. . . sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro

istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bi

lancio al titolo I, entrate tributarie. Non si fa luogo al rimborso

delle imposte dirette già pagate». In forza della suddetta normativa, viene a cadere l'impostazio

ne su cui si basa la decisione impugnata (conforme alla giurispru denza di questa corte: cfr. Cass. 15 ottobre 1984, n. 5168 e n.

5169, Foro it., Rep. 1985, voce Ricchezza mobile (imposta), n.

2-4 e n. 5170, id., 1984, I, 2723) perché il carattere non redditua

le delle entrate della gestione (anche direttamente esercitata dal

comune) della casa da giuoco è stato tempestivamente stabilito

dalla legge con effetto retroattivo, salvo il limite del divieto di

rimborso delle imposte già pagate.

Pertanto, la controversia va rimessa alla Commissione centrale

per un nuovo esame, perché è evidente che la disposizione si ap

plica alla imposta di ricchezza mobile, che ha per suo presuppo sto un «reddito» ai sensi dell'art. 81 t.u. del 1958; reddito che

non può essere concretato da un'entrata pubblicistica e tributaria.

La nuova legge, in sostanza, ha esteso retroattivamente alle

gestioni dirette il principio già affermato per l'entrata derivante

dal canone di concessione a terzi, che è di carattere pubblicistico, a prescindere dall'oggetto della concessione (cfr. le sentenze già

citate).

L'accoglimento del ricorso principale rende necessario l'esame

di quello incidentale condizionato, col quale l'amministrazione

finanziaria dello Stato deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 72 t.u. n. 645 del 1958, nonché vizio di motivazione (art.

360, nn. 3 e 5, c.p.c.), censurando la sentenza impugnata nella

parte relativa alla declaratoria di non autonoma assoggettabilità

all'imposta fabbricati dell'imponibile destinato all'esercizio diret

to del casinò, perché nel caso di accoglimento del ricorso princi

pale verrebbe meno il presupposto dell'anzidetta declaratoria.

Anche il ricorso incidentale deve essere accolto, perché la deci

sione impugnata esclude la tassabilità con l'imposta sui fabbricati

dell'immobile destinato a casinò «data la sua destinazione stru

mentale alla produzione del reddito derivante dalla gestione della

casa da giuoco, riconosciuto tassabile ai fini dell'imposta di r.m.

La suddetta decisione non può essere mantenuta ferma, perché si deve procedere ad un nuovo più puntuale accertamento dei

fatti in funzione della normativa del 1986, coordinandola con

cui non vi rientrano gli immobili di proprietà della provincia che non siano soggetti a vincoli di destinazione — Comm. trib. centrale 5 feb braio 1981, n. 1282, id., Rep. 1981, voce cit., n. 7 — né il fabbricato destinato a monumento nazionale con diritto di usufrutto riservato all'ex

proprietario — Comm. trib. centrale 12 aprile 1972, n. 3372, id., Rep. 1972, voce cit., n. 12 — né l'edificio scolastico, pur sottoposto al control lo dello Stato — Comm. trib. centrale 3 febbraio 1972, n. 1166, ibid., n. 13). [S. Di Paola]

Il Foro Italiano — 1987.

le disposizioni degli art. 69, 72 e 77 t.u. del 1958 (è appena il

caso di dire che non possono avere influenza le norme emanate

in sede di riforma tributaria, come quella che esenta gli immobili

comunali indicati nell'art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601). Sotto il primo profilo, rileva la necessità che il fabbricato sia

suscettibile di reddito autonomo, per le sue caratteristiche intrin

seche ed obiettive, ovvero per difetto di un vincolo di destinazio

ne direttamente ed immutabilmente fissato dalla legge e non dalla

volontà del possessore (Cass. 21 luglio 1979, n. 4370, id., Rep.

1979, voce Tributi in genere, n. 358; 7 settembre 1970, n. 1286,

id., 1970, I, 2868; 12 gennaio 1979, n. 1228, id., Rep. 1979, voce

Fabbricati (imposta), n. 7; 30 marzo 1981, n. 1819, id., Rep.

1981, voce cit., n. 1). Sotto il secondo profilo (che costituisce una specificazione del

primo, perché la strumentalità del fabbricato rispetto alla produ zione di un reddito derivante dall'esercizio di un'attività commer

ciale equivale all'impossibilità di attribuire al medesimo fabbricato

un autonomo reddito, indipendente dall'attività con esso esercita

ta), si deve in primo luogo osservare che non rileva l'abrogazione dell'art. 10, 2° comma, 1. 11 luglio 1942 n. 843, ai sensi dell'art.

288 t.u. del 1958, in forza della quale, nel caso che il possessore delle costruzioni destinate ad attività commerciali non possa esse

re assoggettato (perché soggettivamente esente) all'imposta di r.m.

per l'attività commerciale esercitata nelle stesse costruzioni, tutta

via le medesime restano escluse dal tributo edilizio. Invero, la

legge del 1986 non contiene una esenzione «soggettiva», perché attribuisce la qualifica di non redditualità alle «entrate» oggetti vamente considerate, per cui più correttamente non deve parlarsi di norma di esenzione, ma di «esclusione» delle entrate suddette

dall'ambito di operatività della imposizione diretta.

In secondo luogo, dovrà essere risolto dal giudice di rinvio il

problema se le attività di cui è causa possono (in tutto o in parte) essere ancora intese oggettivamente come attività commerciali, ai

sensi dell'art. 2195 c.c., nonostante la qualificazione pubblicistico tributaria delle entrate che ne derivano.

Il problema, nel passato, si è posto per gli immobili dell'ammi

nistrazione postale (azienda che riscuote tasse — e non prezzi

privati — in corrispettivo dei servizi resi al pubblico) ed è stato

risolto in sede amministrativa nel senso dell'applicabilità dell'art.

72 t.u. del 1958, perché l'attività dell'azienda postale è oggettiva mente commerciale (cfr. circolare 14 ottobre 1969, n. 154).

Sotto il terzo profilo, appare evidente, l'inapplicabilità dell'art.

77, lett. c), t.u. del 1958, che fa riferimento al «demanio pubbli co infruttifero» e di altri enti pubblici territoriali, e cioè ai beni

indicati dal combinato disposto dagli art. 824 e 822 c.c.

Pertanto, anche in ordine al trattamento tributario della co

struzione (che presenta profili specifici, rispetto al trattamento

tributario delle entrate), la controversia deve essere rinviata per nuovo esame alla Commissione centrale.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 11 maggio

1987, n. 4332; Pres. Afeltra, Est. Giustiniani, P. M. Di Renzo

(conci, conf.); Soc. Celte (Avv. Gianquinto, Persiani) c. Min.

tesoro e I.n.p.s. (Avv. Palmieri, Fonzo). Conferma Trib. Ve

nezia 22 marzo 1985.

Previdenza sociale — Imprese impiantistiche metalmeccaniche —

Sgravi contributivi — Limiti (D.l. 30 dicembre 1979 n. 663, finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle p.a. in base alla 1. 1° giugno 1977

n. 285, sull'occupazione giovanile, art. 22; 1. 29 febbraio 1980

n. 33, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 di

cembre 1979 n. 663 art. 1).

La disposizione contenuta nell'art. 22, 2° comma, d.l. 30 dicem

bre 1979 n. 663, come modificato dall'art. 1 legge di conversio

ne 29 febbraio 1980 n. 33, nella parte in cui estende anche

alle imprese impiantistiche metalmeccaniche il beneficio della

fiscalizzazione degli oneri sociali in precedenza concesso alle

imprese manifatturiere ed estrattive ha valore innovativo e non

di interpretazione autentica e dispiega pertanto i propri effetti soltanto per il futuro. (1)

(1) La decisione in epigrafe conferma una giurisprudenza costante: v. Cass. 13 aprile 1987, n. 3693, Foro it., Mass., 626; 15 ottobre 1986, n. 6061,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Motivi della decisione. — Con il primo motivo la soc. Celte

denunzia: falsa ed errata applicazione ed interpretazione dell'art.

12 disp. sulla legge in generale con riferimento all'art. 77 Cost.

Premesso che l'art. 22, 2° comma, 1. n. 33/80 recita: «L'e

spressione imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1

d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni nella 1.

7 aprile 1977 n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese

impiantistiche del settore metalmeccanico», la società ricorrente

assume che erroneamente il Tribunale di Venezia ha tratto dal

l'interpretazione della «genesi» e dal «collocamento» della pre detta disposizione di legge la convinzione che «nessun dato

oggettivo autorizza l'interprete a rinvenire nel testo l'espressione di una univoca volontà del legislatore di porre, con la modifica

apportata in sede di conversione, un precetto di portata generale, svincolato dalla disciplina specifica introdotta con la decretazione

d'urgenza e dai limiti temporali della relativa regolamentazione». Sostiene che, giusta l'art. 77 Cost., la legge di conversione, nel

nostro ordinamento, non si somma al decreto-legge, ma lo sosti

tuisce; e, nell'emanare la legge di conversione, il potere legislati vo riacquista tutti i poteri e tutte le competenze che gli sono propri.

Sicché, nel caso di specie, contrariamente all'opinione del tribu

nale, il sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali — ad avviso

della ricorrente — deve intendersi esteso retroattivamente anche

alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico — come

essa Celte — per volere del legislatore, che ha chiarito, nella leg

ge di conversione, la propria volontà.

Con il secondo motivo di ricorso soc. Celte lamenta falsa

ed errata applicazione dell'art. 12 disp. sulla legge in generale, in relazione all'art. 81 Cost, e conseguente vizio logico.

Sostiene in proposito la ricorrente che, contrariamente a quan to ritenuto dal tribunale (e cioè che la tesi della legge interpretati va sarebbe contrastata dalla considerazione che la legge di

conversione non prevede alcuna modifica dei termini di copertu ra finanziaria individuati nel decreto), se la legge di conversione

avesse voluto «aggiungere» una nuova categoria di beneficiati,

rispetto a quella del decreto-legge, fosse cioè innovativa, solo in

tal caso avrebbe dovuto aggiornare la copertura finanziaria pre vista dal decreto legge; non avendolo fatto, ciò è indice — ad

avviso della ricorrente — che la legge ha ritenuto anche le impre se impiantistiche del settore metalmeccanico già comprese nella

previsione del decreto-legge. Con il terzo motivo di ricorso infine la soc. Celte denunzia:

omessa considerazione e quindi omessa motivazione sui correnti

criteri interpretativi della legge: conseguente vizio logico-giuridico. Premesso che nel nostro ordinamento esistono leggi di inter

pretazione autentica e che tale tipo di leggi, in genere, sono re

troattive, la ricorrente si duole che il tribunale abbia omesso di

id., Rep. 1986, voce Previdenza sociale, n. 439; Pret. Modena 31 agosto 1985, ibid., n. 467; Trib. Venezia 22 marzo 1985, id., Rep. 1985, voce

cit., n. 461; Pret. Pordenone 15 aprile 1985, ibid., n. 462; Pret. Lucca

5 luglio 1985, ibid., n. 463. In senso contrario v. invece Pret. Milano

10 maggio 1985, ibid., n. 481, secondo cui l'art. 22 d.l. n. 663/79 ha

carattere interpretativo e non innovativo.

In merito a tale ultimo articolo, v. da ultimo Cass. 26 marzo 1985, n. 2136, id., 1985, I, 1008, con nota di richiami, che ha dichiarato appli cabile lo sgravio contributivo in esso previsto anche alle quote di contri

buti sociali di malattia dovute dal datore di lavoro per i dipendenti che

appartengono alla categoria dei dirigenti. Per un quadro riepilogativo delle aziende cui deve applicarsi, secondo

la giurisprudenza, il beneficio dello sgravio di cui all'art. 18 d.l. n. 918/68

si rinvia alla nota di richiami a Cass. 22 gennaio 1987, n. 592 e altre, in questo fascicolo, I, 2801.

Per alcune questioni relative alla 1. n. 33/80 ed in particolare alle vicen

de riguardanti i termini per l'invio all'I.n.p.s. dei certificati di malattia, v. Cass. 23 luglio 1986, n. 4725 e 9 aprile 1986, n. 2494, Foro it., 1986,

I, 2111, con nota di richiami; 5 novembre 1985, n. 5392, ibid., 472, con

nota di de Angelis. Per un'altra questione di costituzionalità relativa

alla 1. n. 33/80, v. Corte cost. 17 dicembre 1985, n. 349, id., Rep. 1986, voce cit., n. 727.

In materia v. anche Cass. 13 maggio 1987, n. 4422, id., 1987, I, 1723, con nota di richiami, che ha escluso la sussistenza della questione di co

stituzionalità relativamente alla 1. n. 155/85 che interpreta l'art. 12 1.

n. 153/69 riguardante l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale dei

contributi dovuti al «fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle

imprese di spedizione e agenzie marittime», in riferimento agli art. 101

e 104, 1° comma, Cost. In dottrina, sulle leggi di interpretazione autentica, v. da ultimo V.

Cocozza, Sulla legittimità costituzionale delle leggi di interpretazione au

tentica, in Dir. e giur., 1986, 529 ss.

11 Foro Italiano — 1987.

considerare che sia la struttura letterale della norma, sia la sua

ratio consentivano di ritenere la natura interpretativa e non inno

vativa della norma stessa. Invero, secondo la ricorrente, sarebbe

assurda una «estensione» dei benefici soltanto con decorrenza dal

1980 alle «imprese impiantistiche del settore metalmeccanico», im

prese che secondo una interpretazione logica, lo stesso legislatore

già riteneva comprese nella espressione «imprese manifatturiere

ed estrattive» di cui alla norma legislativa del 1977; anche la ratio

della norma imponeva soltanto una chiarificazione in relazione

alla classificazione delle attività economiche predisposte dal

l'ISTAT. I tre motivi di ricorso avanti elencati non hanno giuridico fon

damento e vanno respinti. Essi possono essere trattati congiunta

mente, attesa la loro interdipendenza. Invero, nonostante le

indubbie suggestioni del dato testuale («deve intendersi compren

siva»), la disposizione in esame (art. 22, 2° comma, d.l. n. 663/79, come modificato ed integrato dalla legge di conversione n. 33/80) non ha il carattere di interpretazione autentica della disposizione richiamata (art. 1 d.l. n. 15, convertito con modificazioni nella

1. n. 102 del 1977). La disposizione in esame, infatti, è stata inserita, nel testo del

decreto-legge, dalla legge di conversione.

Orbene, come risulta dal preambolo, il d.l. n. 663/79 è diretto

ad «assicurare ai sensi della 1. 23 dicembre 1978 n. 833 il finan

ziamento del servizio sanitario nazionale. . . dal 1° gennaio 1980, nonché (a) prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali. . .».

È evidente, pertanto, che una prima considerazione si pone: sol

tanto dal 1° gennaio 1980 decorre il finanziamento del servizio

sanitario nazionale, finanziamento che il decreto-legge persegue anche mediante la «proroga» della fiscalizzazione degli oneri

sociali. Coerente con l'obiettivo perseguito dal decreto-legge, l'art. 22

— nel quale la legge di conversione inserirà, poi, la disposizione in esame — non solo fa decorrere dal 1980 (precisamente «dal

periodo di paga successivo al 31 dicembre 1979») la disciplina della «fiscalizzazione degli oneri sociali» contestualmente «proro

gata» (sia pure con modifiche), ma limita allo stesso anno la pre vista copertura dell'onere finanziario relativo. In particolare, va

osservato — per una interpretazione sistematica della norma in

oggetto — che l'art. 22 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 recita te

stualmente: «A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 le aliquote complessive della contri

buzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a cari

co delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15,

convertito, con modificazioni, nella 1. 7 aprile 1977 n. 102 (fisca lizzazione in favore delle imprese industriali ed artigiane, escluse

quelle edili ed affini), delle imprese di cui all'art. 1 1. 8 agosto

1977 n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 1. 5 agosto 1978 n.

502 (estensione delle norme avanti citate alle imprese commerciali

di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici servizi),

nonché delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979 n. 20,

convertito, con modificazioni, nella 1. 31 marzo 1979 n. 92 (art.

5: le imprese manifatturiere ed estrattive, di cui all'art. 1,1° com

ma, d.l. 7 febbraio 1977 n. 15. . . sono individuate con riferi

mento alla classificazione delle attività economiche, predisposte dall'1ST AT) sono ridotte di quattro punti percentuali per il per sonale maschile e dieci punti percentuali per il personale fem

minile». Va precisato ancora più in particolare che il menzionato art.

1 1. 7 aprile 1977 n. 102, di conversione del d.l. 7 febbraio 1977

n. 15, disponeva: fino alla revisione del sistema di finanziamento

delle assicurazioni sociali obbligatorie alle imprese manufatturie

re ed estrattive è concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza. . . a decorrere dal 1° febbraio

1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima,

e fino al 31 gennaio 1978 (termine prorogato poi al 31 dicembre

1979) e che la 1. 29 febbraio 1980 n. 33, di conversione del men

zionato d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, ha modificato l'art. 22 del

decreto medesimo nei sensi seguenti: «In attesa del riordino orga

nico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione

degli anni sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo a

quello in corso al 31 dicembre (1979) e fino al 31 dicembre

1980. . .» (è rimasto immutato il resto). Ha poi aggiunto un se

condo comma: «L'espressione 'imprese manifatturiere ed estrat

tive' di cui all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con

modificazioni nella 1. 7 aprile 1977 n. 102, deve intendersi com

prensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico».

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2751 PARTE PRIMA 2752

Al successivo 5° comma, sostanzialmente invariato rispetto al

decreto-legge, ha infine previsto: «All'onere derivante dall'appli cazione del presente articolo, valutato per l'anno 1980 in lire 2.038

miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscrit

to al capitolo 6858 dello stato di previsione del ministero del te

soro per l'anno finanziario medesimo».

Ciò posto, dall'esame delle disposizioni di legge davanti indica

te, si evince chiaramente che la pretesa della soc. Celte di consi

derare di interpretazione autentica la norma in questione (art. 22 1. n. 33/80) e quindi retroattiva, sicché il beneficio della fisca

lizzazione degli oneri sociali potesse retroattivamente estendesi al

periodo compreso dal 1° febbraio 1977 al 31 dicembre 1979, si

palesa priva di fondamento giuridico, in quanto vi è stata una

progressiva estensione dei benefici come esattamente ha ritenuto

il Tribunale di Venezia.

Ritiene la corte che la norma in esame, introdotta peraltro —

come avanti si è detto — con la legge di conversione, non possa

disporre che per l'avvenire, sebbene non rechi alcuna statuizione

esplicita sulla sua decorrenza. Infatti, nel caso di specie, il princi

pio generale di introduttività della legge (art. 11 preleggi), anche

se — nel nostro ordinamento — riveste dignità costituzionale sol

tanto nel campo penale, concorre con la lettura sistematica della

norma — nell'ambito sia dell'intero testo legislativo che dello spe cifico articolo nel quale è inserita — ad escludere il carattere in

terpretativo di questa e la conseguente sua efficacia retroattiva.

Né rileva in contrario il tenore strettamente letterale delle paro le usate dal legislatore. Infatti il carattere — quantomeno non

univoco — della espressione («deve intendersi comprensiva») ren

de la norma inidonea di per sé a derogare al principio generale, avanti menzionato, dell'irretroattività della legge.

Vero è che il legislatore ben può, quando una legge abbia dato

luogo ad incertezze interpretative, precisare in modo definitivo

ed obbligatorio erga omnes il suo reale pensiero mediante l'ema

nazione di apposita legge interpretativa, che diviene obbligatoria come qualsiasi altra legge ordinaria nei confronti di tutti i cittadi

ni dello Stato, ma è pur vero che per poter attribuire valore inter

pretativo e quindi retroattivo ad una norma giuridica (compito del legislatore è quello non di interpretare, ma di creare la nor

ma) occorre che una tale volontà risulti in modo chiaro dal testo

della legge. È necessario, cioè, che nella struttura della norma

(come già posto in luce dal tribunale, secondo gli insegnamenti di questa Corte suprema) siano compresi un momento logico, consistente nell'enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il senso di un precetto antecedente cui essa si riannoda e

si ricollega nella formula e nella ratio iuris, ed un momento pre

cettivo, consistente nel fissare tale apprezzamento come il solo

valevole con esclusione di ogni altra interpretazione. Tutto ciò non si ravvisa nella norma in esame, il cui tenore

«letterale» e «sistematico» consente di ritenere invece la norma

stessa innovativa rispetto alla normativa precedente, nel senso del

l'estensione dal 1980 anche alle imprese impiantistiche metalmec

caniche del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, già in precedenza concesso alle «imprese manifatturiere ed estrattive».

D'altronde, dal punto di vista letterale le due definizioni diver

gono sostanzialmente: una cosa è l'impresa «manifatturiera», co

me pure quella «estrattiva», individuabile, peraltro, con riferimento

alla classificazione 1STAT (art. 5 1. 31 marzo 1979), altra cosa, con caratteri del tutto autonomi e diversi, è l'impresa impiantisti ca metalmeccanica (non vi è bisogno di una dissertazione lingui stica sul punto).

È poi appena il caso di osservare che — oltreché la legislazione

precedente — anche la legislazione successiva nella stessa materia

(art. 38 d.l. 30 agosto 1980 n. 503 e art. 1 1. 28 novembre 1980

n. 782) continua a prevedere separatamente le «imprese impianti stiche del settore metalmeccanico», anziché includerle nella no

zione di «imprese manufatturiere ed estrattive». Se ne deve dedurre

che esattamente il tribunale ha ritenuto che nessun dato oggettivo autorizza l'interprete a rinvenire nel testo della norma esaminata

una univoca volontà di interpretazione autentica da parte del le

gislatore con effetti retroattivi, sicché è da concludersi che, del

pari esattamente, il tribunale ha ritenuto che la norma stessa non

attribuisce il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali alle

imprese impiantistiche del settore metalmeccanico anteriormente

al 1° gennaio 1980.

Il ricorso della soc. Celte, va, dunque, respinto.

Il Foro Italiano — 1987.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 8 maggio

1987, n. 4265; Pres. Menichino, Est. Giannantonio, P. M.

Golia (conci, conf.); Soc. I.a.t.i. (Avv. Cevolotto, Trentini) c. I.n.p.s. (Avv. Romoli, Lironcurti). Conferma Trib. Bolo

gna 11 novembre 1983.

Previdenza sociale — Omissioni contributive — Sanatoria delle

sanzioni amministrative — Applicabilità ai pagamenti rateali — Modalità (Cod. civ., art. 1193; d.l. 30 dicembre 1979 n.

663, finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché pro

roga dei contratti stipulati dalle p.a. in base alla 1. 1° giugno 1977 n. 285, sulla occupazione giovanile, art. 23 quater; 1. 29

febbraio 1980 n. 33, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, art. unico).

La sanatoria delle sanzioni civili, prevista dall'art. 23 quater d.l.

30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980 n.

33, si applica anche alle omissioni contributive già regolate con

l'I.n.p.s. mediante l'accollo di pagamenti rateali da parte del

l'interessato, ma limitatamente alle rate non ancora scadute. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 21 ottobre

1986, n. 6179; Pres. Antoci, Est. Frisina, P. M. Nicita (conci,

conf.); I.n.p.s. (Avv. Romoli, Palmieri) c. Soc. confezioni Ar

netta (Avv. Aureli, Codecà). Conferma Trib. Varese 18 set

tembre 1982.

Previdenza sociale — Omissioni contributive — Sanatoria delle

sanzioni amministrative — Applicabilità ai pagamenti rateali — Modalità (Cod. civ., art. 1193; d.l. 30 dicembre 1979 n.

663, art. 23 quater, 1. 29 febbraio 1980 n. 33, art. unico).

La sanatoria delle sanzioni civili, prevista dall'art. 23 quater d.l.

30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980 n.

33, si applica anche alle omissioni contributive già regolate con

l'I.n.p.s. mediante l'accollo di pagamenti rateali da parte del

l'interessato, nel qua! caso le rate già pagate devono essere im

putate tutte a contributi e non a sanzioni. (2)

I

Svolgimento del processo. — Con ricorso in data 2 luglio 1982

la s.a.s. I.a.t.i. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bolo

gna, quale giudice del lavoro, l'I.n.p.s. Assumeva che, come de

bitrice di lire 513.989.214 per contributi omessi dal 1° aprile 1974

(1-2) Si segnala il revirement di Cass. 4265/87 rispetto alla 6179/86, le cui rispettive motivazioni non mancano di sostenersi anche sotto il

profilo della costituzionalità della interpretazione prospettata. Nel senso

che, in ipotesi di pagamento rateale, i versamenti pregressi rispetto al condono non possono subire mutamenti nel titolo di attribuzione, v. Pret. Milano 17 luglio 1984, Foro it., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n.

530, che ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di co stituzionalità dell'art. 23 quater d.l. 663/79 sollevata sotto il profilo della

disparità di trattamento tra aziende che abbiano effettuato pagamenti ra teali concordati con l'I.n.p.s. e aziende che abbiano versato semplici acconti.

Sull'applicabilità del condono ex art. 23 quater ai contributi sociali di malattia, v. Cass. 15 giugno 1985, n. 3619, ibid., n. 533. Mentre sulla sua inapplicabilità ai contributi agricoli unificati, v. Cass. 16 novembre

1985, n. 5639, ibid., n. 532.

Questione di costituzionalità della norma in discorso (e di altre) è stata sollevata da Pret. Roma, ord. 8 ottobre 1981, id., 1982, I, 2691, con nota di richiami, che ha denunciato la possibilità di fruire del condono da parte anche di coloro che provvedono a regolarizzare posizioni debito rie verso istituti previdenziali non espressamente individuati dalla legge.

In dottrina, v. G. Romoli, Brevi considerazioni sul condono previden ziale, in Prev. soc., 1983, 1742; G. Costantini, Inadempimento dell'ob

bligazione contributiva previdenziale: questioni in tema di ammissione al pagamento rateale del debito e di «condono» degli oneri accessori, in Riv. it. dir. lav., 1986, II, 418.

Per riferimenti in tema di sanzioni da omissione contributiva, v. Pret.

Roma, ord. 15 marzo 1985, Foro it., 1986, I, 3196, con nota di richiami. Sul sistema sanzionatorio, in generale, cfr., recentemente G. Dondi,

L'inadempimento contributivo: profili sanzionatori, Maggioli, Rimini, 1987.

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