sezione lavoro; sentenza 11 maggio 1987, n. 4332; Pres. Afeltra, Est. Giustiniani, P. M. DiRenzo (concl. conf.); Soc. Celte (Avv. Gianquinto, Persiani) c. Min. tesoro e I.n.p.s. (Avv.Palmieri, Fonzo). Conferma Trib. Venezia 22 marzo 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 10 (OTTOBRE 1987), pp. 2747/2748-2751/2752Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179203 .
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2747 PARTE PRIMA 2748
Avverso la suddetta decisione il comune di Sanremo ha propo sto ricorso per cassazione. L'amministrazione finanziaria dello
Stato ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso inci
dentale, condizionato.
Motivi della decisione. — I ricorsi devono essere riuniti, a nor
ma dell'art. 335 c.p.c. Col primo motivo del ricorso principale il comune di Sanremo
deduce violazione dell'art. 81 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 (art.
360, n. 3, c.p.c.), lamentando che la Commissione centrale abbia
negato la natura pubblicistica delle entrate derivanti dall'esercizio
diretto della casa da giuoco da parte del comune di Sanremo ed
osservando che è irrilevante che detti proventi derivino dall'im
piego di capitale e di lavoro, dato che essi non costituiscono altro
che un mezzo (autorizzato dalla legge) per procacciare un'entrata
finanziaria all'ente pubblico. Col secondo mezzo, il comune di Sanremo deduce la violazio
ne dell'art. 81 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 ed omessa motiva
zione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), rilevando, in subordine, che, nel caso di gestione diretta, quanto meno la quota di proventi
corrispondente al canone di concessione (che avrebbe potuto es
sere imposta al concessionario) è da considerare intassabile.
11 ricorso è fondato, per esclusivo effetto dello ius superveniens costituito dall'art. 19 d.l. 1° luglio 1986 n. 318 convertito in I.
9 agosto 1986 n. 488, che sotto la rubrica «Entrate speciali a
favore dei comuni di Sanremo e Venezia» dispone: «Le entrate
derivanti ai comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui
al r.d.l. 22 dicembre 1927 n. 2448, conv. dalla 1. 27 dicembre
1928 n. 3125. . . sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro
istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bi
lancio al titolo I, entrate tributarie. Non si fa luogo al rimborso
delle imposte dirette già pagate». In forza della suddetta normativa, viene a cadere l'impostazio
ne su cui si basa la decisione impugnata (conforme alla giurispru denza di questa corte: cfr. Cass. 15 ottobre 1984, n. 5168 e n.
5169, Foro it., Rep. 1985, voce Ricchezza mobile (imposta), n.
2-4 e n. 5170, id., 1984, I, 2723) perché il carattere non redditua
le delle entrate della gestione (anche direttamente esercitata dal
comune) della casa da giuoco è stato tempestivamente stabilito
dalla legge con effetto retroattivo, salvo il limite del divieto di
rimborso delle imposte già pagate.
Pertanto, la controversia va rimessa alla Commissione centrale
per un nuovo esame, perché è evidente che la disposizione si ap
plica alla imposta di ricchezza mobile, che ha per suo presuppo sto un «reddito» ai sensi dell'art. 81 t.u. del 1958; reddito che
non può essere concretato da un'entrata pubblicistica e tributaria.
La nuova legge, in sostanza, ha esteso retroattivamente alle
gestioni dirette il principio già affermato per l'entrata derivante
dal canone di concessione a terzi, che è di carattere pubblicistico, a prescindere dall'oggetto della concessione (cfr. le sentenze già
citate).
L'accoglimento del ricorso principale rende necessario l'esame
di quello incidentale condizionato, col quale l'amministrazione
finanziaria dello Stato deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 72 t.u. n. 645 del 1958, nonché vizio di motivazione (art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c.), censurando la sentenza impugnata nella
parte relativa alla declaratoria di non autonoma assoggettabilità
all'imposta fabbricati dell'imponibile destinato all'esercizio diret
to del casinò, perché nel caso di accoglimento del ricorso princi
pale verrebbe meno il presupposto dell'anzidetta declaratoria.
Anche il ricorso incidentale deve essere accolto, perché la deci
sione impugnata esclude la tassabilità con l'imposta sui fabbricati
dell'immobile destinato a casinò «data la sua destinazione stru
mentale alla produzione del reddito derivante dalla gestione della
casa da giuoco, riconosciuto tassabile ai fini dell'imposta di r.m.
La suddetta decisione non può essere mantenuta ferma, perché si deve procedere ad un nuovo più puntuale accertamento dei
fatti in funzione della normativa del 1986, coordinandola con
cui non vi rientrano gli immobili di proprietà della provincia che non siano soggetti a vincoli di destinazione — Comm. trib. centrale 5 feb braio 1981, n. 1282, id., Rep. 1981, voce cit., n. 7 — né il fabbricato destinato a monumento nazionale con diritto di usufrutto riservato all'ex
proprietario — Comm. trib. centrale 12 aprile 1972, n. 3372, id., Rep. 1972, voce cit., n. 12 — né l'edificio scolastico, pur sottoposto al control lo dello Stato — Comm. trib. centrale 3 febbraio 1972, n. 1166, ibid., n. 13). [S. Di Paola]
Il Foro Italiano — 1987.
le disposizioni degli art. 69, 72 e 77 t.u. del 1958 (è appena il
caso di dire che non possono avere influenza le norme emanate
in sede di riforma tributaria, come quella che esenta gli immobili
comunali indicati nell'art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601). Sotto il primo profilo, rileva la necessità che il fabbricato sia
suscettibile di reddito autonomo, per le sue caratteristiche intrin
seche ed obiettive, ovvero per difetto di un vincolo di destinazio
ne direttamente ed immutabilmente fissato dalla legge e non dalla
volontà del possessore (Cass. 21 luglio 1979, n. 4370, id., Rep.
1979, voce Tributi in genere, n. 358; 7 settembre 1970, n. 1286,
id., 1970, I, 2868; 12 gennaio 1979, n. 1228, id., Rep. 1979, voce
Fabbricati (imposta), n. 7; 30 marzo 1981, n. 1819, id., Rep.
1981, voce cit., n. 1). Sotto il secondo profilo (che costituisce una specificazione del
primo, perché la strumentalità del fabbricato rispetto alla produ zione di un reddito derivante dall'esercizio di un'attività commer
ciale equivale all'impossibilità di attribuire al medesimo fabbricato
un autonomo reddito, indipendente dall'attività con esso esercita
ta), si deve in primo luogo osservare che non rileva l'abrogazione dell'art. 10, 2° comma, 1. 11 luglio 1942 n. 843, ai sensi dell'art.
288 t.u. del 1958, in forza della quale, nel caso che il possessore delle costruzioni destinate ad attività commerciali non possa esse
re assoggettato (perché soggettivamente esente) all'imposta di r.m.
per l'attività commerciale esercitata nelle stesse costruzioni, tutta
via le medesime restano escluse dal tributo edilizio. Invero, la
legge del 1986 non contiene una esenzione «soggettiva», perché attribuisce la qualifica di non redditualità alle «entrate» oggetti vamente considerate, per cui più correttamente non deve parlarsi di norma di esenzione, ma di «esclusione» delle entrate suddette
dall'ambito di operatività della imposizione diretta.
In secondo luogo, dovrà essere risolto dal giudice di rinvio il
problema se le attività di cui è causa possono (in tutto o in parte) essere ancora intese oggettivamente come attività commerciali, ai
sensi dell'art. 2195 c.c., nonostante la qualificazione pubblicistico tributaria delle entrate che ne derivano.
Il problema, nel passato, si è posto per gli immobili dell'ammi
nistrazione postale (azienda che riscuote tasse — e non prezzi
privati — in corrispettivo dei servizi resi al pubblico) ed è stato
risolto in sede amministrativa nel senso dell'applicabilità dell'art.
72 t.u. del 1958, perché l'attività dell'azienda postale è oggettiva mente commerciale (cfr. circolare 14 ottobre 1969, n. 154).
Sotto il terzo profilo, appare evidente, l'inapplicabilità dell'art.
77, lett. c), t.u. del 1958, che fa riferimento al «demanio pubbli co infruttifero» e di altri enti pubblici territoriali, e cioè ai beni
indicati dal combinato disposto dagli art. 824 e 822 c.c.
Pertanto, anche in ordine al trattamento tributario della co
struzione (che presenta profili specifici, rispetto al trattamento
tributario delle entrate), la controversia deve essere rinviata per nuovo esame alla Commissione centrale.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 11 maggio
1987, n. 4332; Pres. Afeltra, Est. Giustiniani, P. M. Di Renzo
(conci, conf.); Soc. Celte (Avv. Gianquinto, Persiani) c. Min.
tesoro e I.n.p.s. (Avv. Palmieri, Fonzo). Conferma Trib. Ve
nezia 22 marzo 1985.
Previdenza sociale — Imprese impiantistiche metalmeccaniche —
Sgravi contributivi — Limiti (D.l. 30 dicembre 1979 n. 663, finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle p.a. in base alla 1. 1° giugno 1977
n. 285, sull'occupazione giovanile, art. 22; 1. 29 febbraio 1980
n. 33, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 di
cembre 1979 n. 663 art. 1).
La disposizione contenuta nell'art. 22, 2° comma, d.l. 30 dicem
bre 1979 n. 663, come modificato dall'art. 1 legge di conversio
ne 29 febbraio 1980 n. 33, nella parte in cui estende anche
alle imprese impiantistiche metalmeccaniche il beneficio della
fiscalizzazione degli oneri sociali in precedenza concesso alle
imprese manifatturiere ed estrattive ha valore innovativo e non
di interpretazione autentica e dispiega pertanto i propri effetti soltanto per il futuro. (1)
(1) La decisione in epigrafe conferma una giurisprudenza costante: v. Cass. 13 aprile 1987, n. 3693, Foro it., Mass., 626; 15 ottobre 1986, n. 6061,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Motivi della decisione. — Con il primo motivo la soc. Celte
denunzia: falsa ed errata applicazione ed interpretazione dell'art.
12 disp. sulla legge in generale con riferimento all'art. 77 Cost.
Premesso che l'art. 22, 2° comma, 1. n. 33/80 recita: «L'e
spressione imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1
d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni nella 1.
7 aprile 1977 n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese
impiantistiche del settore metalmeccanico», la società ricorrente
assume che erroneamente il Tribunale di Venezia ha tratto dal
l'interpretazione della «genesi» e dal «collocamento» della pre detta disposizione di legge la convinzione che «nessun dato
oggettivo autorizza l'interprete a rinvenire nel testo l'espressione di una univoca volontà del legislatore di porre, con la modifica
apportata in sede di conversione, un precetto di portata generale, svincolato dalla disciplina specifica introdotta con la decretazione
d'urgenza e dai limiti temporali della relativa regolamentazione». Sostiene che, giusta l'art. 77 Cost., la legge di conversione, nel
nostro ordinamento, non si somma al decreto-legge, ma lo sosti
tuisce; e, nell'emanare la legge di conversione, il potere legislati vo riacquista tutti i poteri e tutte le competenze che gli sono propri.
Sicché, nel caso di specie, contrariamente all'opinione del tribu
nale, il sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali — ad avviso
della ricorrente — deve intendersi esteso retroattivamente anche
alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico — come
essa Celte — per volere del legislatore, che ha chiarito, nella leg
ge di conversione, la propria volontà.
Con il secondo motivo di ricorso soc. Celte lamenta falsa
ed errata applicazione dell'art. 12 disp. sulla legge in generale, in relazione all'art. 81 Cost, e conseguente vizio logico.
Sostiene in proposito la ricorrente che, contrariamente a quan to ritenuto dal tribunale (e cioè che la tesi della legge interpretati va sarebbe contrastata dalla considerazione che la legge di
conversione non prevede alcuna modifica dei termini di copertu ra finanziaria individuati nel decreto), se la legge di conversione
avesse voluto «aggiungere» una nuova categoria di beneficiati,
rispetto a quella del decreto-legge, fosse cioè innovativa, solo in
tal caso avrebbe dovuto aggiornare la copertura finanziaria pre vista dal decreto legge; non avendolo fatto, ciò è indice — ad
avviso della ricorrente — che la legge ha ritenuto anche le impre se impiantistiche del settore metalmeccanico già comprese nella
previsione del decreto-legge. Con il terzo motivo di ricorso infine la soc. Celte denunzia:
omessa considerazione e quindi omessa motivazione sui correnti
criteri interpretativi della legge: conseguente vizio logico-giuridico. Premesso che nel nostro ordinamento esistono leggi di inter
pretazione autentica e che tale tipo di leggi, in genere, sono re
troattive, la ricorrente si duole che il tribunale abbia omesso di
id., Rep. 1986, voce Previdenza sociale, n. 439; Pret. Modena 31 agosto 1985, ibid., n. 467; Trib. Venezia 22 marzo 1985, id., Rep. 1985, voce
cit., n. 461; Pret. Pordenone 15 aprile 1985, ibid., n. 462; Pret. Lucca
5 luglio 1985, ibid., n. 463. In senso contrario v. invece Pret. Milano
10 maggio 1985, ibid., n. 481, secondo cui l'art. 22 d.l. n. 663/79 ha
carattere interpretativo e non innovativo.
In merito a tale ultimo articolo, v. da ultimo Cass. 26 marzo 1985, n. 2136, id., 1985, I, 1008, con nota di richiami, che ha dichiarato appli cabile lo sgravio contributivo in esso previsto anche alle quote di contri
buti sociali di malattia dovute dal datore di lavoro per i dipendenti che
appartengono alla categoria dei dirigenti. Per un quadro riepilogativo delle aziende cui deve applicarsi, secondo
la giurisprudenza, il beneficio dello sgravio di cui all'art. 18 d.l. n. 918/68
si rinvia alla nota di richiami a Cass. 22 gennaio 1987, n. 592 e altre, in questo fascicolo, I, 2801.
Per alcune questioni relative alla 1. n. 33/80 ed in particolare alle vicen
de riguardanti i termini per l'invio all'I.n.p.s. dei certificati di malattia, v. Cass. 23 luglio 1986, n. 4725 e 9 aprile 1986, n. 2494, Foro it., 1986,
I, 2111, con nota di richiami; 5 novembre 1985, n. 5392, ibid., 472, con
nota di de Angelis. Per un'altra questione di costituzionalità relativa
alla 1. n. 33/80, v. Corte cost. 17 dicembre 1985, n. 349, id., Rep. 1986, voce cit., n. 727.
In materia v. anche Cass. 13 maggio 1987, n. 4422, id., 1987, I, 1723, con nota di richiami, che ha escluso la sussistenza della questione di co
stituzionalità relativamente alla 1. n. 155/85 che interpreta l'art. 12 1.
n. 153/69 riguardante l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale dei
contributi dovuti al «fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle
imprese di spedizione e agenzie marittime», in riferimento agli art. 101
e 104, 1° comma, Cost. In dottrina, sulle leggi di interpretazione autentica, v. da ultimo V.
Cocozza, Sulla legittimità costituzionale delle leggi di interpretazione au
tentica, in Dir. e giur., 1986, 529 ss.
11 Foro Italiano — 1987.
considerare che sia la struttura letterale della norma, sia la sua
ratio consentivano di ritenere la natura interpretativa e non inno
vativa della norma stessa. Invero, secondo la ricorrente, sarebbe
assurda una «estensione» dei benefici soltanto con decorrenza dal
1980 alle «imprese impiantistiche del settore metalmeccanico», im
prese che secondo una interpretazione logica, lo stesso legislatore
già riteneva comprese nella espressione «imprese manifatturiere
ed estrattive» di cui alla norma legislativa del 1977; anche la ratio
della norma imponeva soltanto una chiarificazione in relazione
alla classificazione delle attività economiche predisposte dal
l'ISTAT. I tre motivi di ricorso avanti elencati non hanno giuridico fon
damento e vanno respinti. Essi possono essere trattati congiunta
mente, attesa la loro interdipendenza. Invero, nonostante le
indubbie suggestioni del dato testuale («deve intendersi compren
siva»), la disposizione in esame (art. 22, 2° comma, d.l. n. 663/79, come modificato ed integrato dalla legge di conversione n. 33/80) non ha il carattere di interpretazione autentica della disposizione richiamata (art. 1 d.l. n. 15, convertito con modificazioni nella
1. n. 102 del 1977). La disposizione in esame, infatti, è stata inserita, nel testo del
decreto-legge, dalla legge di conversione.
Orbene, come risulta dal preambolo, il d.l. n. 663/79 è diretto
ad «assicurare ai sensi della 1. 23 dicembre 1978 n. 833 il finan
ziamento del servizio sanitario nazionale. . . dal 1° gennaio 1980, nonché (a) prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali. . .».
È evidente, pertanto, che una prima considerazione si pone: sol
tanto dal 1° gennaio 1980 decorre il finanziamento del servizio
sanitario nazionale, finanziamento che il decreto-legge persegue anche mediante la «proroga» della fiscalizzazione degli oneri
sociali. Coerente con l'obiettivo perseguito dal decreto-legge, l'art. 22
— nel quale la legge di conversione inserirà, poi, la disposizione in esame — non solo fa decorrere dal 1980 (precisamente «dal
periodo di paga successivo al 31 dicembre 1979») la disciplina della «fiscalizzazione degli oneri sociali» contestualmente «proro
gata» (sia pure con modifiche), ma limita allo stesso anno la pre vista copertura dell'onere finanziario relativo. In particolare, va
osservato — per una interpretazione sistematica della norma in
oggetto — che l'art. 22 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 recita te
stualmente: «A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 le aliquote complessive della contri
buzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a cari
co delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15,
convertito, con modificazioni, nella 1. 7 aprile 1977 n. 102 (fisca lizzazione in favore delle imprese industriali ed artigiane, escluse
quelle edili ed affini), delle imprese di cui all'art. 1 1. 8 agosto
1977 n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 1. 5 agosto 1978 n.
502 (estensione delle norme avanti citate alle imprese commerciali
di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici servizi),
nonché delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979 n. 20,
convertito, con modificazioni, nella 1. 31 marzo 1979 n. 92 (art.
5: le imprese manifatturiere ed estrattive, di cui all'art. 1,1° com
ma, d.l. 7 febbraio 1977 n. 15. . . sono individuate con riferi
mento alla classificazione delle attività economiche, predisposte dall'1ST AT) sono ridotte di quattro punti percentuali per il per sonale maschile e dieci punti percentuali per il personale fem
minile». Va precisato ancora più in particolare che il menzionato art.
1 1. 7 aprile 1977 n. 102, di conversione del d.l. 7 febbraio 1977
n. 15, disponeva: fino alla revisione del sistema di finanziamento
delle assicurazioni sociali obbligatorie alle imprese manufatturie
re ed estrattive è concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza. . . a decorrere dal 1° febbraio
1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima,
e fino al 31 gennaio 1978 (termine prorogato poi al 31 dicembre
1979) e che la 1. 29 febbraio 1980 n. 33, di conversione del men
zionato d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, ha modificato l'art. 22 del
decreto medesimo nei sensi seguenti: «In attesa del riordino orga
nico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione
degli anni sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre (1979) e fino al 31 dicembre
1980. . .» (è rimasto immutato il resto). Ha poi aggiunto un se
condo comma: «L'espressione 'imprese manifatturiere ed estrat
tive' di cui all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con
modificazioni nella 1. 7 aprile 1977 n. 102, deve intendersi com
prensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico».
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2751 PARTE PRIMA 2752
Al successivo 5° comma, sostanzialmente invariato rispetto al
decreto-legge, ha infine previsto: «All'onere derivante dall'appli cazione del presente articolo, valutato per l'anno 1980 in lire 2.038
miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscrit
to al capitolo 6858 dello stato di previsione del ministero del te
soro per l'anno finanziario medesimo».
Ciò posto, dall'esame delle disposizioni di legge davanti indica
te, si evince chiaramente che la pretesa della soc. Celte di consi
derare di interpretazione autentica la norma in questione (art. 22 1. n. 33/80) e quindi retroattiva, sicché il beneficio della fisca
lizzazione degli oneri sociali potesse retroattivamente estendesi al
periodo compreso dal 1° febbraio 1977 al 31 dicembre 1979, si
palesa priva di fondamento giuridico, in quanto vi è stata una
progressiva estensione dei benefici come esattamente ha ritenuto
il Tribunale di Venezia.
Ritiene la corte che la norma in esame, introdotta peraltro —
come avanti si è detto — con la legge di conversione, non possa
disporre che per l'avvenire, sebbene non rechi alcuna statuizione
esplicita sulla sua decorrenza. Infatti, nel caso di specie, il princi
pio generale di introduttività della legge (art. 11 preleggi), anche
se — nel nostro ordinamento — riveste dignità costituzionale sol
tanto nel campo penale, concorre con la lettura sistematica della
norma — nell'ambito sia dell'intero testo legislativo che dello spe cifico articolo nel quale è inserita — ad escludere il carattere in
terpretativo di questa e la conseguente sua efficacia retroattiva.
Né rileva in contrario il tenore strettamente letterale delle paro le usate dal legislatore. Infatti il carattere — quantomeno non
univoco — della espressione («deve intendersi comprensiva») ren
de la norma inidonea di per sé a derogare al principio generale, avanti menzionato, dell'irretroattività della legge.
Vero è che il legislatore ben può, quando una legge abbia dato
luogo ad incertezze interpretative, precisare in modo definitivo
ed obbligatorio erga omnes il suo reale pensiero mediante l'ema
nazione di apposita legge interpretativa, che diviene obbligatoria come qualsiasi altra legge ordinaria nei confronti di tutti i cittadi
ni dello Stato, ma è pur vero che per poter attribuire valore inter
pretativo e quindi retroattivo ad una norma giuridica (compito del legislatore è quello non di interpretare, ma di creare la nor
ma) occorre che una tale volontà risulti in modo chiaro dal testo
della legge. È necessario, cioè, che nella struttura della norma
(come già posto in luce dal tribunale, secondo gli insegnamenti di questa Corte suprema) siano compresi un momento logico, consistente nell'enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il senso di un precetto antecedente cui essa si riannoda e
si ricollega nella formula e nella ratio iuris, ed un momento pre
cettivo, consistente nel fissare tale apprezzamento come il solo
valevole con esclusione di ogni altra interpretazione. Tutto ciò non si ravvisa nella norma in esame, il cui tenore
«letterale» e «sistematico» consente di ritenere invece la norma
stessa innovativa rispetto alla normativa precedente, nel senso del
l'estensione dal 1980 anche alle imprese impiantistiche metalmec
caniche del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, già in precedenza concesso alle «imprese manifatturiere ed estrattive».
D'altronde, dal punto di vista letterale le due definizioni diver
gono sostanzialmente: una cosa è l'impresa «manifatturiera», co
me pure quella «estrattiva», individuabile, peraltro, con riferimento
alla classificazione 1STAT (art. 5 1. 31 marzo 1979), altra cosa, con caratteri del tutto autonomi e diversi, è l'impresa impiantisti ca metalmeccanica (non vi è bisogno di una dissertazione lingui stica sul punto).
È poi appena il caso di osservare che — oltreché la legislazione
precedente — anche la legislazione successiva nella stessa materia
(art. 38 d.l. 30 agosto 1980 n. 503 e art. 1 1. 28 novembre 1980
n. 782) continua a prevedere separatamente le «imprese impianti stiche del settore metalmeccanico», anziché includerle nella no
zione di «imprese manufatturiere ed estrattive». Se ne deve dedurre
che esattamente il tribunale ha ritenuto che nessun dato oggettivo autorizza l'interprete a rinvenire nel testo della norma esaminata
una univoca volontà di interpretazione autentica da parte del le
gislatore con effetti retroattivi, sicché è da concludersi che, del
pari esattamente, il tribunale ha ritenuto che la norma stessa non
attribuisce il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali alle
imprese impiantistiche del settore metalmeccanico anteriormente
al 1° gennaio 1980.
Il ricorso della soc. Celte, va, dunque, respinto.
Il Foro Italiano — 1987.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 8 maggio
1987, n. 4265; Pres. Menichino, Est. Giannantonio, P. M.
Golia (conci, conf.); Soc. I.a.t.i. (Avv. Cevolotto, Trentini) c. I.n.p.s. (Avv. Romoli, Lironcurti). Conferma Trib. Bolo
gna 11 novembre 1983.
Previdenza sociale — Omissioni contributive — Sanatoria delle
sanzioni amministrative — Applicabilità ai pagamenti rateali — Modalità (Cod. civ., art. 1193; d.l. 30 dicembre 1979 n.
663, finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché pro
roga dei contratti stipulati dalle p.a. in base alla 1. 1° giugno 1977 n. 285, sulla occupazione giovanile, art. 23 quater; 1. 29
febbraio 1980 n. 33, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, art. unico).
La sanatoria delle sanzioni civili, prevista dall'art. 23 quater d.l.
30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980 n.
33, si applica anche alle omissioni contributive già regolate con
l'I.n.p.s. mediante l'accollo di pagamenti rateali da parte del
l'interessato, ma limitatamente alle rate non ancora scadute. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 21 ottobre
1986, n. 6179; Pres. Antoci, Est. Frisina, P. M. Nicita (conci,
conf.); I.n.p.s. (Avv. Romoli, Palmieri) c. Soc. confezioni Ar
netta (Avv. Aureli, Codecà). Conferma Trib. Varese 18 set
tembre 1982.
Previdenza sociale — Omissioni contributive — Sanatoria delle
sanzioni amministrative — Applicabilità ai pagamenti rateali — Modalità (Cod. civ., art. 1193; d.l. 30 dicembre 1979 n.
663, art. 23 quater, 1. 29 febbraio 1980 n. 33, art. unico).
La sanatoria delle sanzioni civili, prevista dall'art. 23 quater d.l.
30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980 n.
33, si applica anche alle omissioni contributive già regolate con
l'I.n.p.s. mediante l'accollo di pagamenti rateali da parte del
l'interessato, nel qua! caso le rate già pagate devono essere im
putate tutte a contributi e non a sanzioni. (2)
I
Svolgimento del processo. — Con ricorso in data 2 luglio 1982
la s.a.s. I.a.t.i. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bolo
gna, quale giudice del lavoro, l'I.n.p.s. Assumeva che, come de
bitrice di lire 513.989.214 per contributi omessi dal 1° aprile 1974
(1-2) Si segnala il revirement di Cass. 4265/87 rispetto alla 6179/86, le cui rispettive motivazioni non mancano di sostenersi anche sotto il
profilo della costituzionalità della interpretazione prospettata. Nel senso
che, in ipotesi di pagamento rateale, i versamenti pregressi rispetto al condono non possono subire mutamenti nel titolo di attribuzione, v. Pret. Milano 17 luglio 1984, Foro it., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n.
530, che ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di co stituzionalità dell'art. 23 quater d.l. 663/79 sollevata sotto il profilo della
disparità di trattamento tra aziende che abbiano effettuato pagamenti ra teali concordati con l'I.n.p.s. e aziende che abbiano versato semplici acconti.
Sull'applicabilità del condono ex art. 23 quater ai contributi sociali di malattia, v. Cass. 15 giugno 1985, n. 3619, ibid., n. 533. Mentre sulla sua inapplicabilità ai contributi agricoli unificati, v. Cass. 16 novembre
1985, n. 5639, ibid., n. 532.
Questione di costituzionalità della norma in discorso (e di altre) è stata sollevata da Pret. Roma, ord. 8 ottobre 1981, id., 1982, I, 2691, con nota di richiami, che ha denunciato la possibilità di fruire del condono da parte anche di coloro che provvedono a regolarizzare posizioni debito rie verso istituti previdenziali non espressamente individuati dalla legge.
In dottrina, v. G. Romoli, Brevi considerazioni sul condono previden ziale, in Prev. soc., 1983, 1742; G. Costantini, Inadempimento dell'ob
bligazione contributiva previdenziale: questioni in tema di ammissione al pagamento rateale del debito e di «condono» degli oneri accessori, in Riv. it. dir. lav., 1986, II, 418.
Per riferimenti in tema di sanzioni da omissione contributiva, v. Pret.
Roma, ord. 15 marzo 1985, Foro it., 1986, I, 3196, con nota di richiami. Sul sistema sanzionatorio, in generale, cfr., recentemente G. Dondi,
L'inadempimento contributivo: profili sanzionatori, Maggioli, Rimini, 1987.
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