sezione lavoro; sentenza 12 dicembre 1997, n. 12572; Pres. Genghini, Est. Evangelista, P.M.Nardi (concl. conf.); Russo Basilicò (Avv. Riviera) c. Soc. Ferrovie dello Stato e altri. Dichiarainammissibile ricorso avverso Trib. Messina 27 ottobre 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 3 (MARZO 1999), pp. 991/992-993/994Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194212 .
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PARTE PRIMA
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 12 dicem
bre 1997, n. 12572; Pres. Genghini, Est. Evangelista, P.M.
Nardi (conci, conf.); Russo Basilicò (Avv. Riviera) c. Soc.
Ferrovie dello Stato e altri. Dichiara inammissibile ricorso av
verso Trib. Messina 27 ottobre 1994.
Cassazione civile — Notificazione del ricorso presso difensore
costituito in giudizio diverso da quello definito con la senten
za impugnata — Inammissibilità del ricorso — Fattispecie
(Cod. proc. civ., art. 330; 1. 8 luglio 1980 n. 319, compensi
spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, art. 11).
La notifica del ricorso per cassazione avvenuta presso il procu ratore costituitosi per l'intimato in grado di giudizio diverso
da quello nel quale è stato adottato il provvedimento impu
gnato è affetta da giuridica inesistenza, con conseguente insa
nabile inammissibilità del gravame (nella specie, la Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del consulente tec
nico d'ufficio avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso, in quanto notificato ai difensori delle parti costituiti nel giudizio ove era stata ac
quisita la consulenza e non alle parti personalmente, che non
si erano costituite nel giudizio di opposizione). (1)
Svolgimento del processo. — Con ordinanza collegiale del 7
giugno 1991, la sezione lavoro del Tribunale di Messina, quale
giudice di appello, nominava il signor Letterio Russo Basilicò
consulente tecnico di ufficio nella causa promossa da De Do
menico Salvatore ed altri trentasei dipendenti dell'ente Ferrovie
dello Stato contro il loro datore di lavoro, con l'incarico di
determinare talune differenze retributive spettanti a questi ulti
mi a titolo di compenso per lavoro straordinario.
Con decreto del 19 febbraio 1994, in accoglimento soltanto
parziale delle richieste dell'interessato, veniva, poi, liquidato al
detto consulente il compenso per l'opera prestata, nella misura
complessiva di lire 9.807.850, ponendosene il pagamento a cari
co dei lavoratori appellanti. Il Russo, allora, ritenendo inadeguata tale liquidazione, con
ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, notificato
il 4 maggio alle suddette parti presso i rispettivi procuratori co
stituiti, chiedeva allo stesso tribunale, ai sensi dell'art. 11 1. 8
luglio 1980 n. 319, l'accoglimento della sua originaria richiesta
(1) Con la sentenza in rassegna la Cassazione, richiamato il principio secondo cui è affetta da inesistenza la notifica del ricorso per cassazio ne presso il difensore della parte in grado di giudizio diverso da quello nel quale è stato adottato il provvedimento impugnato, con conseguen te inammissibilità del ricorso (Cass. 4 novembre 1996, n. 9539, Foro it., Rep. 1996, voce Impugnazioni civili, n. 66, citata in motivazione; 20 aprile 1995, n. 4429, ibid., n. 64, e Foro pad., 1995, I, 181, con nota di Anzilotti Nitto De' Rossi) ha ritenuto, nella specie, a fortiori inammissibile il ricorso notificato al difensore della parte nel processo nel quale era stata assunta la consulenza tecnica ma che non si era costituito nel giudizio di opposizione ex art. 11 1. 319/80, caratterizzato da una propria autonomia; né, in quel giudizio, era comparsa la parte, con conseguente ulteriore impossibilità di notificazione presso il procu ratore in quanto, ancorché il mandato conferito per il giudizio nel qua le è stata acquisita la consulenza tecnica d'ufficio debba considerarsi valido anche per l'eventuale opposizione, la mancata comparizione del la parte esclude la sua volontà di svolgere attività processuale e, quindi, di avvalersi dell'attività difensiva del procuratore.
Pur non rinvenendosi precedenti negli esatti termini, sulla problema tica si segnala Cass. 22 aprile 1995, n. 4540 (Foro it., 1995, I, 2113, con nota critica di Sbaraglio, In tema di notificazione dell'impugna zione presso il procuratore), che ha affermato il principio della giuridi ca inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso «un procuratore che non aveva rappresentato la parte davanti ai giudici di merito», ancorché collega di studio dell'effettivo difensore della parte.
Sulle varie problematiche connesse alla notifica del ricorso per cassa zione, v. AA.VV., La Cassazione civile, Torino, 1998, 542 ss.
Sul procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del com
penso del consulente tecnico, ex art. 11 cit., cfr. Trib. Lecce 3 novem bre 1995, Foro it., 1996, I, 1071, con nota di richiami, che, contraria mente a quanto riaffermato — sia pure come obiter dictum — dalla sentenza in rassegna, ritiene possibile sindacare, mediante l'opposizio ne, il criterio con il quale il giudice ha individuato la parte onerata del compenso, in base al principio dell'interesse alla consulenza.
Il Foro Italiano — 1999.
di un più elevato compenso e di imposizione del relativo paga mento a carico solidalmente di entrambe le parti.
L'adito Tribunale di Messina, con ordinanza depositata il 27
ottobre 1994, rigettava il ricorso, osservando che l'ammontare
complessivo dell'onorario liquidato corrispondeva ad una som
ma di lire 250.000 per ciascuno dei ricorrenti, superiore al mini
mo della tariffa professionale stabilita per operazioni di accer
tamento di retribuzioni, quali erano quelle eseguite nel caso di
specie dal consulente tecnico d'ufficio, in esecuzione dell'incari
co conferitogli per la determinazione delle suddette differenze,
nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a decorrere
dalla data dell'atto introduttivo del giudizio; che tali operazio
ni, sebbene relative ad un numero rilevante di posizioni indivi
duali, erano, tuttavia, di tipo ripetitivo, sì da giustificare una
decurtazione del compenso unitario; che, infine, corretta appa riva l'imposizione del pagamento a carico dei soli lavoratori,
essendo questi, come parti impugnanti, i soggetti che avevano
determinato la spesa in questione. Per la cassazione di questo provvedimento ricorre il Russo.
Nessuno degli intimati si è costituito.
Motivi della decisione. — Col primo motivo di ricorso, de
nunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.p.r. 27 luglio 1988 n. 352 e dell'art. 5 1. 8 luglio 1980 n. 319, in
una con vizi di motivazione, si osserva che erroneamente i giu dici del merito hanno ritenuto che le operazioni contabili in
questione riguardassero la determinazione delle differenze retri
butive per lavoro straordinario nei soli limiti della prescrizione
quinquennale, essendo stato, invece, conferito al consulente tec
nico d'ufficio anche l'incarico di determinare, con separato con
teggio, l'importo delle analoghe differenze riferibili a periodi
anteriori, decorrenti dalle date da ciascun lavoratore indicate.
Col secondo motivo, denunciandosi identiche violazioni di legge ed ancora vizi di motivazione, si contesta il carattere ripetitivo
degli accertamenti eseguiti e, sulla scorta dei quesiti formulati
in sede di conferimento dell'incarico, si sostiene che questo com
portava un esame dettagliato della posizione individuale di cia
scun lavoratore, caratterizzata da imponenti elementi di diffe
renziazione, quanto ai dati rilevanti, rispetto a quella di ogni
altro; si aggiunge che nessuna disposizione consente l'abbatti
mento tariffario ipotizzato dai giudici a quibus in relazione alle
ipotesi attinenti ad una molteplicità di posizioni, mentre è pre visto (art. 5 1. n. 319, cit.) un aumento fino al doppio nei casi
di «eccezionale importanza, complessità e difficoltà», fra i qua li rientrava quello di specie a cagione della suddetta diversità
delle singole situazioni e della lunghezza dei periodi di rife
rimento.
Col terzo motivo, denunciandosi violazione degli art. 11 1.
8 luglio 1980 n. 319, 421 e 61 c.p.c., si insiste sulla necessità
che l'obbligazione di pagamento delle somme corrispondenti agli onorari dovuti sia posta solidalmente a carico di entrambe le
parti del giudizio nel quale è stata prestata l'opera di consulen
za, il cui onere economico costituisce una spesa necessaria per il processo e corrispondente all'interesse generale della giustizia, necessariamente comune a dette parti, salvo, per queste ultime, il regolamento finale delle spese processuali in base al principio della soccombenza.
Ritiene la corte che l'esame del merito di queste censure sia
precluso dall'inammissibilità del ricorso, derivante da insanabi
le vizio di costituzione del rapporto processuale. L'atto introduttivo del giudizio di legittimità è stato, invero,
notificato ai procuratori costituiti, per i lavoratori e per l'ente
Ferrovie dello Stato, nel giudizio nel corso del quale è stato
svolto l'incarico di consulenza in questione, e non anche perso nalmente alle parti del procedimento svoltosi davanti al tribu
nale, ai sensi dell'art. 11 1. n. 319 del 1980, per la liquidazione
degli onorari afferenti a tale incarico.
Solo quest'ultima forma di notificazione poteva consentire
la rituale e valida instaurazione del giudizio di legittimità, atte
so che nel giudizio a quo, come emerge dagli atti processuali (cui la corte è legittimata in relazione al riscontrato vizio in
procedendo, che, inerendo alla regolarità del contraddittorio, è suscettibile di rilievo di ufficio), non risulta esservi stata alcu
na costituzione (manca, invero, nei verbali di udienza, qualsiasi menzione di intervento delle parti intimate, nè vi è attestazione
di cancelleria circa l'avvenuto deposito di fascicoli di parte o
di scritti difensivi, da cui possa desumersi una giuridica presen
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
za nel processo) o comparizione delle parti suddette a mezzo
di procuratore, così da rendere inoperante nella specie il dispo sto dell'ultima parte del 1° comma dell'art. 330 c.p.c., concer
nente la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito.
È consolidato orientamento giurisprudenziale di questa corte
che la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte costituitasi in grado di giudizio diverso da quello nel quale fu resa la sentenza ogget to di impugnazione in sede di legittimità è affetta da giuridica
inesistenza, e non già da semplice nullità, in quanto eseguita in luogo ed a persona non aventi più alcun riferimento col de
stinatario, con conseguente inammissibilità della detta impugna zione e senza possibilità di sanatoria per effetto di costituzione
degli intimati (nella specie, peraltro, non avvenuta) o per effet
to di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (Cass., sez. un., 20 novem
bre 1982, n. 6248, Foro it., Rep. 1982, voce Impugnazioni civi
li, n. 88; 3 marzo 1987, n. 2233, id., Rep. 1987, voce Esecuzio
ne forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 49; 11 maggio 1987,
n. 4338, ibid., voce Cassazione civile, n. 97; 9 aprile 1990, n.
2939, id., Rep. 1990, voce Impugnazioni civili, n. 67; 11 gen naio 1991, n. 196, id., Rep. 1991, voce Notificazione civile,
n. 23; 4 novembre 1996, n. 9539, id., Rep. 1996, voce Impu
gnazioni civili, n. 66). Questo principio trova, a fortiori, applicazione nel caso in
cui, come nella specie, l'estraneità del luogo e della persona cui è stata effettuata la notificazione, derivi dall'essere il procu ratore domiciliatario costituito non già in grado di giudizio di
verso da quello in cui è stata resa la sentenza impugnata, ma
in un diverso giudizio, quale deve considerarsi quello avente
ad oggetto la questione per la cui soluzione fu richiesta l'opera del consulente tecnico, rispetto all'altro, promosso ai sensi del
l'art. 11 1. n. 319 del 1980, per la liquidazione del compenso al detto ausiliare del giudice.
Il procedimento regolato dall'art. 29 1. 13 giugno 1942 n. 794,
il cui disposto è richiamato dall'art. 11 (6° comma) della testé
citata 1. n. 319 del 1980, trae bensì occasione dal giudizio sulla
questione che rende necessaria l'opera del consulente, ma si ca
ratterizza per una propria autonomia, resa palese da peculiari modalità di introduzione e da una speciale competenza (5° com
ma dell'art. 11), incompatibili con la sua configurazione come
una mera fase di tale giudizio e, quindi, con la possibilità di
ritenere che il solo fatto dell'avvenuta costituzione in quest'ulti mo determini analoga condizione delle medesime parti in tutte
le fasi dello svolgimento di quel procedimento. In questo ordine di idee, ispirato ad una configurazione di
reciproca autonomia, questa corte ha, infatti, rimarcato le pe culiarità dell'oggetto del ricorso del consulente tecnico d'ufficio
avverso la liquidazione effettuata dal magistrato che gli ha con
ferito l'incarico, configurandolo come atto introduttivo di un
procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito, anche alla
stregua delle regole di cui all'art. 29 1. 13 giugno 1942 n. 794
sugli onorari di avvocato e procuratore (cui rinvia il citato art.
11), ha il potere-dovere di verificare la correttezza di detta li
quidazione, in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospet tazioni dell'istante e con il solo obbligo di non superare la som
ma richiesta (in applicazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c.): sent. 27 maggio 1989, n. 2576 (id., Rep. 1989, voce
Ausiliari del giudice, n. 3); ed ha ripetutamente affermato che
nel secondo procedimento non possono farsi valere questioni attinenti all'utilità della consulenza tecnica, riservate alla cogni zione della causa di merito (Cass. 18 marzo 1992, n. 3342, id.,
Rep. 1992, voce Consulente tecnico, n. 20). L'avvenuta costituzione nel giudizio nel quale è stata resa l'o
pera del consulente tecnico d'ufficio può evitare alla parte inte
ressata al ricorso avverso il provvedimento di liquidazione (o
alla relativa resistenza) la necessità di agire previo conferimento
di nuovo e speciale mandato al suo procuratore (Cass. 25 no
vembre 1992, n. 12561, ibid., n. 21; 25 gennaio 1995, n. 883, id., Rep. 1995, voce Ausiliari del giudice, n. 2); ma ciò non
toglie che la giuridica presenza (sia pure per mezzo di tale origi
nario procuratore) nel susseguente procedimento è evento che
richiede una specifica iniziativa processuale: tale è anche il sen
so dell'art. 29, 1° comma, 1. 13 giugno 1942 n. 794, nella parte
in cui fa esplicito riferimento alla «comparizione degli interes
sati davanti al collegio» ed assegna a tal fine dei termini la
cui inosservanza è causa di nullità (Cass. 24 agosto 1990, n.
Il Foro Italiano — 1999 — Parte 7-18.
8697, id., Rep. 1990, voce Consulente tecnico, n. 28). Sicché, lo svolgimento del procedimento stesso senza che la parte abbia
esercitato questo specifico atto di iniziativa, inteso ad assicurare
la sua giuridica presenza, preclude ogni possibilità di applica
zione, secondo la riferita disciplina generale, della regola di cui
al 1° comma dell'art. 330 c.p.c., in occasione della notificazio
ne dell'impugnazione del provvedimento conclusivo, che resta
eseguibile soltanto nei confronti della parte personalmente. La conseguente declaratoria di inammissibilità dell'odierno ri
corso per cassazione, considerate le pregiudiziali ragioni da cui
è determinata, da un lato assorbe la questione della ritualità
della notificazione del ricorso stesso all'avvocatura distrettuale
dello Stato invece che all'avvocatura generale e, comunque, del
la persistenza dello ius postulandi in capo a quest'ultima, a se
guito della trasformazione dell'ente pubblico economico Ferro
vie dello Stato (in virtù di delibera Cipe del 12 agosto 1992, adottata a norma dell'art. 18 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conver
tito in 1. 8 agosto 1992 n. 359 e sulla base di quanto stabilito, in ordine alla trasformazione degli enti pubblici economici, dal
l'art. 1 d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in 1. 29 gennaio 1992 n. 35) in società per azioni e dell'entrata in vigore della
I. 24 marzo 1993 n. 75, di conversione del d.l. 23 gennaio 1993
n. 16, il cui art. 5 bis stabilisce che tale trasformazione non
esclude la suddetta persistenza, ma limitatamente alle contro
versie pendenti ed al grado di giudizio in corso alla data di
siffatta entrata in vigore; e, dall'altro lato, preclude, almeno
nella presente sede di legittimità, invalidamente adita, la possi bilità di rilievo e declaratoria del vizio formale del provvedi mento impugnato (art. 161 c.p.c.) derivante da difetto di sotto
scrizione da parte del presidente del collegio.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 15 no
vembre 1997, n. 11327; Pres. Baldassarre, Est. Salme, P.M.
Lo Cascio (conci, conf.); Tolomeo (Avv. Stella) c. Nigro
(Avv. D'Andrea). Conferma App. Roma 26 settembre 1994.
Famiglia (regime patrimoniale della) — Comunione legale —
Acquisto di un coniuge per effetto di donazione indiretta —
Esclusione dalla comunione (Cod. civ., art. 179).
Il bene acquistato da uno solo dei coniugi in regime di comu
nione dei beni, con denaro di un terzo, e pertanto oggetto di donazione indiretta, non entra nella comunione legale, an
corché il terzo non abbia dichiarato esplicitamente di voler
destinare il denaro stesso in favore del solo coniuge ac
quirente. (1)
(1) La questione affrontata dalla pronuncia in epigrafe si incentra
sulla disciplina applicabile al bene acquistato dal coniuge in regime di
comunione legale per effetto di una donazione indiretta. L'interesse della
decisione è dato dalla particolarità della quaestio iuris, per nulla fre
quente in giurisprudenza. In senso conforme, cfr. Cass. 8 maggio 1998, n. 4680, Foro it., Mass., 494 (per esteso, Famiglia e dir., 1998, 323, con nota adesiva di Gioia); 18 agosto 1994, n. 7437, Foro it., Rep.
1994, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 35, nella quale si legge che «la dichiarazione espressa all'atto di acquisto, prevista dall'art. 179, lett. f), è necessaria nei confronti dell'altro coniuge (diversa essendo
la posizione dei terzi), unicamente quando il suo consorte sia venuto
a trovarsi nella disponibilità non solo del denaro (o dei beni) acquisiti
per donazione o successione, ma anche di denaro o beni pervenutigli aliunde (per esempio, frutto del proprio lavoro), e non anche quando l'inesistenza di tale duplicità di mezzi sia ragionevolmente conoscibile
dall'altro coniuge (come nel caso di reimpiego di grossi capitali dei qua li i coniugi non avrebbero potuto disporre in base alla loro situazione
personale)»; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 6 novembre
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