+ All Categories
Home > Documents > sezione lavoro; sentenza 12 dicembre 1997, n. 12572; Pres. Genghini, Est. Evangelista, P.M. Nardi...

sezione lavoro; sentenza 12 dicembre 1997, n. 12572; Pres. Genghini, Est. Evangelista, P.M. Nardi...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: hadieu
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sezione lavoro; sentenza 12 dicembre 1997, n. 12572; Pres. Genghini, Est. Evangelista, P.M. Nardi (concl. conf.); Russo Basilicò (Avv. Riviera) c. Soc. Ferrovie dello Stato e altri. Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Messina 27 ottobre 1994 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 3 (MARZO 1999), pp. 991/992-993/994 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194212 . Accessed: 25/06/2014 04:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 04:00:58 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione lavoro; sentenza 12 dicembre 1997, n. 12572; Pres. Genghini, Est. Evangelista, P.M.Nardi (concl. conf.); Russo Basilicò (Avv. Riviera) c. Soc. Ferrovie dello Stato e altri. Dichiarainammissibile ricorso avverso Trib. Messina 27 ottobre 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 3 (MARZO 1999), pp. 991/992-993/994Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194212 .

Accessed: 25/06/2014 04:00

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 04:00:58 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 12 dicem

bre 1997, n. 12572; Pres. Genghini, Est. Evangelista, P.M.

Nardi (conci, conf.); Russo Basilicò (Avv. Riviera) c. Soc.

Ferrovie dello Stato e altri. Dichiara inammissibile ricorso av

verso Trib. Messina 27 ottobre 1994.

Cassazione civile — Notificazione del ricorso presso difensore

costituito in giudizio diverso da quello definito con la senten

za impugnata — Inammissibilità del ricorso — Fattispecie

(Cod. proc. civ., art. 330; 1. 8 luglio 1980 n. 319, compensi

spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori

per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, art. 11).

La notifica del ricorso per cassazione avvenuta presso il procu ratore costituitosi per l'intimato in grado di giudizio diverso

da quello nel quale è stato adottato il provvedimento impu

gnato è affetta da giuridica inesistenza, con conseguente insa

nabile inammissibilità del gravame (nella specie, la Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del consulente tec

nico d'ufficio avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso, in quanto notificato ai difensori delle parti costituiti nel giudizio ove era stata ac

quisita la consulenza e non alle parti personalmente, che non

si erano costituite nel giudizio di opposizione). (1)

Svolgimento del processo. — Con ordinanza collegiale del 7

giugno 1991, la sezione lavoro del Tribunale di Messina, quale

giudice di appello, nominava il signor Letterio Russo Basilicò

consulente tecnico di ufficio nella causa promossa da De Do

menico Salvatore ed altri trentasei dipendenti dell'ente Ferrovie

dello Stato contro il loro datore di lavoro, con l'incarico di

determinare talune differenze retributive spettanti a questi ulti

mi a titolo di compenso per lavoro straordinario.

Con decreto del 19 febbraio 1994, in accoglimento soltanto

parziale delle richieste dell'interessato, veniva, poi, liquidato al

detto consulente il compenso per l'opera prestata, nella misura

complessiva di lire 9.807.850, ponendosene il pagamento a cari

co dei lavoratori appellanti. Il Russo, allora, ritenendo inadeguata tale liquidazione, con

ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, notificato

il 4 maggio alle suddette parti presso i rispettivi procuratori co

stituiti, chiedeva allo stesso tribunale, ai sensi dell'art. 11 1. 8

luglio 1980 n. 319, l'accoglimento della sua originaria richiesta

(1) Con la sentenza in rassegna la Cassazione, richiamato il principio secondo cui è affetta da inesistenza la notifica del ricorso per cassazio ne presso il difensore della parte in grado di giudizio diverso da quello nel quale è stato adottato il provvedimento impugnato, con conseguen te inammissibilità del ricorso (Cass. 4 novembre 1996, n. 9539, Foro it., Rep. 1996, voce Impugnazioni civili, n. 66, citata in motivazione; 20 aprile 1995, n. 4429, ibid., n. 64, e Foro pad., 1995, I, 181, con nota di Anzilotti Nitto De' Rossi) ha ritenuto, nella specie, a fortiori inammissibile il ricorso notificato al difensore della parte nel processo nel quale era stata assunta la consulenza tecnica ma che non si era costituito nel giudizio di opposizione ex art. 11 1. 319/80, caratterizzato da una propria autonomia; né, in quel giudizio, era comparsa la parte, con conseguente ulteriore impossibilità di notificazione presso il procu ratore in quanto, ancorché il mandato conferito per il giudizio nel qua le è stata acquisita la consulenza tecnica d'ufficio debba considerarsi valido anche per l'eventuale opposizione, la mancata comparizione del la parte esclude la sua volontà di svolgere attività processuale e, quindi, di avvalersi dell'attività difensiva del procuratore.

Pur non rinvenendosi precedenti negli esatti termini, sulla problema tica si segnala Cass. 22 aprile 1995, n. 4540 (Foro it., 1995, I, 2113, con nota critica di Sbaraglio, In tema di notificazione dell'impugna zione presso il procuratore), che ha affermato il principio della giuridi ca inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso «un procuratore che non aveva rappresentato la parte davanti ai giudici di merito», ancorché collega di studio dell'effettivo difensore della parte.

Sulle varie problematiche connesse alla notifica del ricorso per cassa zione, v. AA.VV., La Cassazione civile, Torino, 1998, 542 ss.

Sul procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del com

penso del consulente tecnico, ex art. 11 cit., cfr. Trib. Lecce 3 novem bre 1995, Foro it., 1996, I, 1071, con nota di richiami, che, contraria mente a quanto riaffermato — sia pure come obiter dictum — dalla sentenza in rassegna, ritiene possibile sindacare, mediante l'opposizio ne, il criterio con il quale il giudice ha individuato la parte onerata del compenso, in base al principio dell'interesse alla consulenza.

Il Foro Italiano — 1999.

di un più elevato compenso e di imposizione del relativo paga mento a carico solidalmente di entrambe le parti.

L'adito Tribunale di Messina, con ordinanza depositata il 27

ottobre 1994, rigettava il ricorso, osservando che l'ammontare

complessivo dell'onorario liquidato corrispondeva ad una som

ma di lire 250.000 per ciascuno dei ricorrenti, superiore al mini

mo della tariffa professionale stabilita per operazioni di accer

tamento di retribuzioni, quali erano quelle eseguite nel caso di

specie dal consulente tecnico d'ufficio, in esecuzione dell'incari

co conferitogli per la determinazione delle suddette differenze,

nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a decorrere

dalla data dell'atto introduttivo del giudizio; che tali operazio

ni, sebbene relative ad un numero rilevante di posizioni indivi

duali, erano, tuttavia, di tipo ripetitivo, sì da giustificare una

decurtazione del compenso unitario; che, infine, corretta appa riva l'imposizione del pagamento a carico dei soli lavoratori,

essendo questi, come parti impugnanti, i soggetti che avevano

determinato la spesa in questione. Per la cassazione di questo provvedimento ricorre il Russo.

Nessuno degli intimati si è costituito.

Motivi della decisione. — Col primo motivo di ricorso, de

nunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.p.r. 27 luglio 1988 n. 352 e dell'art. 5 1. 8 luglio 1980 n. 319, in

una con vizi di motivazione, si osserva che erroneamente i giu dici del merito hanno ritenuto che le operazioni contabili in

questione riguardassero la determinazione delle differenze retri

butive per lavoro straordinario nei soli limiti della prescrizione

quinquennale, essendo stato, invece, conferito al consulente tec

nico d'ufficio anche l'incarico di determinare, con separato con

teggio, l'importo delle analoghe differenze riferibili a periodi

anteriori, decorrenti dalle date da ciascun lavoratore indicate.

Col secondo motivo, denunciandosi identiche violazioni di legge ed ancora vizi di motivazione, si contesta il carattere ripetitivo

degli accertamenti eseguiti e, sulla scorta dei quesiti formulati

in sede di conferimento dell'incarico, si sostiene che questo com

portava un esame dettagliato della posizione individuale di cia

scun lavoratore, caratterizzata da imponenti elementi di diffe

renziazione, quanto ai dati rilevanti, rispetto a quella di ogni

altro; si aggiunge che nessuna disposizione consente l'abbatti

mento tariffario ipotizzato dai giudici a quibus in relazione alle

ipotesi attinenti ad una molteplicità di posizioni, mentre è pre visto (art. 5 1. n. 319, cit.) un aumento fino al doppio nei casi

di «eccezionale importanza, complessità e difficoltà», fra i qua li rientrava quello di specie a cagione della suddetta diversità

delle singole situazioni e della lunghezza dei periodi di rife

rimento.

Col terzo motivo, denunciandosi violazione degli art. 11 1.

8 luglio 1980 n. 319, 421 e 61 c.p.c., si insiste sulla necessità

che l'obbligazione di pagamento delle somme corrispondenti agli onorari dovuti sia posta solidalmente a carico di entrambe le

parti del giudizio nel quale è stata prestata l'opera di consulen

za, il cui onere economico costituisce una spesa necessaria per il processo e corrispondente all'interesse generale della giustizia, necessariamente comune a dette parti, salvo, per queste ultime, il regolamento finale delle spese processuali in base al principio della soccombenza.

Ritiene la corte che l'esame del merito di queste censure sia

precluso dall'inammissibilità del ricorso, derivante da insanabi

le vizio di costituzione del rapporto processuale. L'atto introduttivo del giudizio di legittimità è stato, invero,

notificato ai procuratori costituiti, per i lavoratori e per l'ente

Ferrovie dello Stato, nel giudizio nel corso del quale è stato

svolto l'incarico di consulenza in questione, e non anche perso nalmente alle parti del procedimento svoltosi davanti al tribu

nale, ai sensi dell'art. 11 1. n. 319 del 1980, per la liquidazione

degli onorari afferenti a tale incarico.

Solo quest'ultima forma di notificazione poteva consentire

la rituale e valida instaurazione del giudizio di legittimità, atte

so che nel giudizio a quo, come emerge dagli atti processuali (cui la corte è legittimata in relazione al riscontrato vizio in

procedendo, che, inerendo alla regolarità del contraddittorio, è suscettibile di rilievo di ufficio), non risulta esservi stata alcu

na costituzione (manca, invero, nei verbali di udienza, qualsiasi menzione di intervento delle parti intimate, nè vi è attestazione

di cancelleria circa l'avvenuto deposito di fascicoli di parte o

di scritti difensivi, da cui possa desumersi una giuridica presen

This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 04:00:58 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

za nel processo) o comparizione delle parti suddette a mezzo

di procuratore, così da rendere inoperante nella specie il dispo sto dell'ultima parte del 1° comma dell'art. 330 c.p.c., concer

nente la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito.

È consolidato orientamento giurisprudenziale di questa corte

che la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte costituitasi in grado di giudizio diverso da quello nel quale fu resa la sentenza ogget to di impugnazione in sede di legittimità è affetta da giuridica

inesistenza, e non già da semplice nullità, in quanto eseguita in luogo ed a persona non aventi più alcun riferimento col de

stinatario, con conseguente inammissibilità della detta impugna zione e senza possibilità di sanatoria per effetto di costituzione

degli intimati (nella specie, peraltro, non avvenuta) o per effet

to di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (Cass., sez. un., 20 novem

bre 1982, n. 6248, Foro it., Rep. 1982, voce Impugnazioni civi

li, n. 88; 3 marzo 1987, n. 2233, id., Rep. 1987, voce Esecuzio

ne forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 49; 11 maggio 1987,

n. 4338, ibid., voce Cassazione civile, n. 97; 9 aprile 1990, n.

2939, id., Rep. 1990, voce Impugnazioni civili, n. 67; 11 gen naio 1991, n. 196, id., Rep. 1991, voce Notificazione civile,

n. 23; 4 novembre 1996, n. 9539, id., Rep. 1996, voce Impu

gnazioni civili, n. 66). Questo principio trova, a fortiori, applicazione nel caso in

cui, come nella specie, l'estraneità del luogo e della persona cui è stata effettuata la notificazione, derivi dall'essere il procu ratore domiciliatario costituito non già in grado di giudizio di

verso da quello in cui è stata resa la sentenza impugnata, ma

in un diverso giudizio, quale deve considerarsi quello avente

ad oggetto la questione per la cui soluzione fu richiesta l'opera del consulente tecnico, rispetto all'altro, promosso ai sensi del

l'art. 11 1. n. 319 del 1980, per la liquidazione del compenso al detto ausiliare del giudice.

Il procedimento regolato dall'art. 29 1. 13 giugno 1942 n. 794,

il cui disposto è richiamato dall'art. 11 (6° comma) della testé

citata 1. n. 319 del 1980, trae bensì occasione dal giudizio sulla

questione che rende necessaria l'opera del consulente, ma si ca

ratterizza per una propria autonomia, resa palese da peculiari modalità di introduzione e da una speciale competenza (5° com

ma dell'art. 11), incompatibili con la sua configurazione come

una mera fase di tale giudizio e, quindi, con la possibilità di

ritenere che il solo fatto dell'avvenuta costituzione in quest'ulti mo determini analoga condizione delle medesime parti in tutte

le fasi dello svolgimento di quel procedimento. In questo ordine di idee, ispirato ad una configurazione di

reciproca autonomia, questa corte ha, infatti, rimarcato le pe culiarità dell'oggetto del ricorso del consulente tecnico d'ufficio

avverso la liquidazione effettuata dal magistrato che gli ha con

ferito l'incarico, configurandolo come atto introduttivo di un

procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito, anche alla

stregua delle regole di cui all'art. 29 1. 13 giugno 1942 n. 794

sugli onorari di avvocato e procuratore (cui rinvia il citato art.

11), ha il potere-dovere di verificare la correttezza di detta li

quidazione, in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospet tazioni dell'istante e con il solo obbligo di non superare la som

ma richiesta (in applicazione del principio di cui all'art. 112

c.p.c.): sent. 27 maggio 1989, n. 2576 (id., Rep. 1989, voce

Ausiliari del giudice, n. 3); ed ha ripetutamente affermato che

nel secondo procedimento non possono farsi valere questioni attinenti all'utilità della consulenza tecnica, riservate alla cogni zione della causa di merito (Cass. 18 marzo 1992, n. 3342, id.,

Rep. 1992, voce Consulente tecnico, n. 20). L'avvenuta costituzione nel giudizio nel quale è stata resa l'o

pera del consulente tecnico d'ufficio può evitare alla parte inte

ressata al ricorso avverso il provvedimento di liquidazione (o

alla relativa resistenza) la necessità di agire previo conferimento

di nuovo e speciale mandato al suo procuratore (Cass. 25 no

vembre 1992, n. 12561, ibid., n. 21; 25 gennaio 1995, n. 883, id., Rep. 1995, voce Ausiliari del giudice, n. 2); ma ciò non

toglie che la giuridica presenza (sia pure per mezzo di tale origi

nario procuratore) nel susseguente procedimento è evento che

richiede una specifica iniziativa processuale: tale è anche il sen

so dell'art. 29, 1° comma, 1. 13 giugno 1942 n. 794, nella parte

in cui fa esplicito riferimento alla «comparizione degli interes

sati davanti al collegio» ed assegna a tal fine dei termini la

cui inosservanza è causa di nullità (Cass. 24 agosto 1990, n.

Il Foro Italiano — 1999 — Parte 7-18.

8697, id., Rep. 1990, voce Consulente tecnico, n. 28). Sicché, lo svolgimento del procedimento stesso senza che la parte abbia

esercitato questo specifico atto di iniziativa, inteso ad assicurare

la sua giuridica presenza, preclude ogni possibilità di applica

zione, secondo la riferita disciplina generale, della regola di cui

al 1° comma dell'art. 330 c.p.c., in occasione della notificazio

ne dell'impugnazione del provvedimento conclusivo, che resta

eseguibile soltanto nei confronti della parte personalmente. La conseguente declaratoria di inammissibilità dell'odierno ri

corso per cassazione, considerate le pregiudiziali ragioni da cui

è determinata, da un lato assorbe la questione della ritualità

della notificazione del ricorso stesso all'avvocatura distrettuale

dello Stato invece che all'avvocatura generale e, comunque, del

la persistenza dello ius postulandi in capo a quest'ultima, a se

guito della trasformazione dell'ente pubblico economico Ferro

vie dello Stato (in virtù di delibera Cipe del 12 agosto 1992, adottata a norma dell'art. 18 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conver

tito in 1. 8 agosto 1992 n. 359 e sulla base di quanto stabilito, in ordine alla trasformazione degli enti pubblici economici, dal

l'art. 1 d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in 1. 29 gennaio 1992 n. 35) in società per azioni e dell'entrata in vigore della

I. 24 marzo 1993 n. 75, di conversione del d.l. 23 gennaio 1993

n. 16, il cui art. 5 bis stabilisce che tale trasformazione non

esclude la suddetta persistenza, ma limitatamente alle contro

versie pendenti ed al grado di giudizio in corso alla data di

siffatta entrata in vigore; e, dall'altro lato, preclude, almeno

nella presente sede di legittimità, invalidamente adita, la possi bilità di rilievo e declaratoria del vizio formale del provvedi mento impugnato (art. 161 c.p.c.) derivante da difetto di sotto

scrizione da parte del presidente del collegio.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 15 no

vembre 1997, n. 11327; Pres. Baldassarre, Est. Salme, P.M.

Lo Cascio (conci, conf.); Tolomeo (Avv. Stella) c. Nigro

(Avv. D'Andrea). Conferma App. Roma 26 settembre 1994.

Famiglia (regime patrimoniale della) — Comunione legale —

Acquisto di un coniuge per effetto di donazione indiretta —

Esclusione dalla comunione (Cod. civ., art. 179).

Il bene acquistato da uno solo dei coniugi in regime di comu

nione dei beni, con denaro di un terzo, e pertanto oggetto di donazione indiretta, non entra nella comunione legale, an

corché il terzo non abbia dichiarato esplicitamente di voler

destinare il denaro stesso in favore del solo coniuge ac

quirente. (1)

(1) La questione affrontata dalla pronuncia in epigrafe si incentra

sulla disciplina applicabile al bene acquistato dal coniuge in regime di

comunione legale per effetto di una donazione indiretta. L'interesse della

decisione è dato dalla particolarità della quaestio iuris, per nulla fre

quente in giurisprudenza. In senso conforme, cfr. Cass. 8 maggio 1998, n. 4680, Foro it., Mass., 494 (per esteso, Famiglia e dir., 1998, 323, con nota adesiva di Gioia); 18 agosto 1994, n. 7437, Foro it., Rep.

1994, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 35, nella quale si legge che «la dichiarazione espressa all'atto di acquisto, prevista dall'art. 179, lett. f), è necessaria nei confronti dell'altro coniuge (diversa essendo

la posizione dei terzi), unicamente quando il suo consorte sia venuto

a trovarsi nella disponibilità non solo del denaro (o dei beni) acquisiti

per donazione o successione, ma anche di denaro o beni pervenutigli aliunde (per esempio, frutto del proprio lavoro), e non anche quando l'inesistenza di tale duplicità di mezzi sia ragionevolmente conoscibile

dall'altro coniuge (come nel caso di reimpiego di grossi capitali dei qua li i coniugi non avrebbero potuto disporre in base alla loro situazione

personale)»; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 6 novembre

This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 04:00:58 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended