sezione lavoro; sentenza 12 gennaio 2002, n. 325; Pres. Mileo, Est. Di Iasi, P.M. Napoletano(concl. conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Vesci) c. Pesaresi (Avv. Terrinoni). ConfermaTrib. Roma 1° ottobre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 4 (APRILE 2002), pp. 1027/1028-1029/1030Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196242 .
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1027 PARTE PRIMA 1028
comma, r.d.l. n. 1827 del 1935, ed è ora fissato dall'art. 3, 9°
comma, 1. n. 335 del 1995, vale per ogni forma di assicurazione
obbligatoria e, in forza del successivo 10° comma del citato art.
3, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata
in vigore di quest'ultima legge. Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque,
deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la corte,
decidendo nel merito a norma dell'art. 384, 1° comma, c.p.c.,
rigetta le domande proposte da Fabio Barbetti e Sergio Piccardi.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 12 gen naio 2002, n. 325; Pres. Mileo, Est. Di Iasi, P.M. Napoleta
no (conci, conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Vesci) c.
Pesaresi (Avv. Terrinoni). Conferma Trib. Roma 1° ottobre
1998.
Prescrizione e decadenza — Crediti da rapporto di lavoro
subordinato — Prescrizione estintiva quinquennale — De
correnza (Cod. civ., art. 2948).
La decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situa
zione psicologica di metus del lavoratore, e non già alla stre
gua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto
astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dal! 'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con
un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabi le. (1)
Svolgimento del processo. — 11 Tribunale di Roma ha riget
tato l'appello proposto dall'ente Ferrovie dello Stato avverso la
sentenza pretorile che lo aveva condannato al pagamento di
somme a titolo di differenze retributive in favore del lavoratore
Patrizio Pesaresi che, già incaricato dell'espletamento di servizi
di pulizia in regime convenzionale, aveva in precedenza otte
nuto in via giudiziale il riconoscimento della natura subordinata
del proprio rapporto di lavoro con le Ferrovie a decorrere dalla
prima convenzione.
In particolare, il tribunale, nel confermare la sentenza preto
(1) In senso conforme, v. Cass. 10 aprile 2000, n. 4520, Foro it.,
Rep. 2000, voce Prescrizione e decadenza, n. 91; 24 marzo 1992, n.
3658, id., Rep. 1993, voce cit., n. 72; 30 agosto 1991, n. 9251, id.. Rep. 1991, voce cit., n. 74. Nella specie, la Suprema corte precisa, peraltro, che il lavoratore, formalmente autonomo, ma di cui venga riconosciuto ex post lo stato di subordinazione, in esito ad un accertamento giudi ziale sul nomen iuris del rapporto, è caratterizzato da una duplice de
bolezza, in quanto, da un lato, non ha alcuna certezza di tutela, potendo questa derivare solo dal riconoscimento (futuro ed eventuale) della na tura subordinata del rapporto, dall'altro, resta maggiormente esposto al
rischio del recesso datoriale, non essendo il datore di lavoro formal mente soggetto alla normativa limitativa del licenziamento. Ne conse
gue che la non decorrenza del termine di prescrizione in costanza del
rapporto di lavoro si connette alla «dissociazione» fra i due aspetti so
pra evidenziati, dissociazione che rende il lavoratore particolarmente «debole», in quanto subordinato sul piano fattuale, ma allo stesso tem
po non immediatamente garantito, in quanto prestatore di lavoro auto
nomo, sotto il profdo dell'inquadramento formale del rapporto. Sul principio per cui in difetto dei requisiti della stabilità del rap
porto di lavoro (o della relativa prova), la prescrizione estintiva quin quennale dei crediti decorre dalla data della cessazione del rapporto di
lavoro, v., da ultimo, Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38/SU, id., 2001,1, 845, con nota di R. Pardolesi.
Il Foro Italiano — 2002.
rile, ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale solle
vata dall'ente appellante, affermando che l'assoggettamento al
regime c.d. di stabilità reale, che consente il decorso della pre scrizione in costanza di rapporto, va verificato alla stregua del
concreto atteggiarsi del rapporto medesimo e della configura zione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgi
mento, non alla luce della diversa normativa garantistica che,
con un giudizio ex post, il giudice abbia eventualmente ricono
sciuto applicabile. Avverso la sentenza del tribunale la s.p.a. Ferrovie dello Sta
to, succeduta all'omonimo ente, ha proposto ricorso per cassa
zione con un unico motivo, successivamente illustrato da me
moria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; ha resistito con
controricorso il Pesaresi.
Motivi della decisione. — Con un unico motivo di ricorso la
società Ferrovie dello Stato censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., soste
nendo che erroneamente il tribunale avrebbe escluso la decor
renza della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto de
dotto in giudizio. In particolare, la società ricorrente sostiene che il principio
secondo il quale il diritto rivendicato non può prescriversi in co
stanza di rapporto quando l'assoggettamento al regime c.d. di
stabilità reale risulti soltanto all'esito di un accertamento ex post sarebbe riferibile esclusivamente alle ipotesi in cui, sussistendo,
anche formalmente, un rapporto di lavoro subordinato, venga successivamente accertata solo l'esistenza dei presupposti per
l'applicabilità dell'art. 18 1. n. 300 del 1970, non già alle ipotesi in cui il lavoratore, essendo solo di fatto, ma non formalmente,
subordinato (e tale venendo riconosciuto solo successivamente),
non è collocato all'interno della struttura gerarchica aziendale e
non può pertanto subire alcun condizionamento psicologico, re
stando del tutto libero di agire in ogni momento per il ricono
scimento dei propri diritti.
La censura è infondata.
È innanzitutto da rilevare che questa corte ha più volte affer
mato la non decorrenza della prescrizione non solo con riguardo a rapporti di lavoro subordinato anche dal punto di vista forma
le, dei quali sia poi stato accertato l'assoggettamento al regime di stabilità reale, ma anche con riguardo a rapporti di lavoro
autonomo dal punto di vista formale, dei quali sia stata succes
sivamente riconosciuta la natura subordinata, con conseguente
assoggettamento al regime di stabilità reale in relazione alle ca
ratteristiche del datore di lavoro (v. Cass. n. 9251 del 1991, Fo
ro it., Rep. 1991, voce Prescrizione e decadenza, n. 74; n. 3658
del 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 72, e, da ultimo, proprio con riferimento ai lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie
dello Stato, n. 4520 del 2000, id., Rep. 2000, voce cit., n. 91).
Questo collegio non ravvisa motivi per discostarsi dai prece denti giurisprudenziali sopramenzionati; tuttavia, anche alla lu
ce delle considerazioni della ricorrente, reputa opportuno ag
giungere le seguenti considerazioni.
Come già rilevato, secondo la giurisprudenza sopra citata (cui ha aderito anche il giudice di merito), la decorrenza (o meno) della prescrizione in costanza di rapporto andrebbe verificata
non alla stregua della legislazione garantistica che il giudice ab
bia eventualmente, con un giudizio ex post, riconosciuto appli cabile al rapporto, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi di
quest'ultimo e della configurazione che di esso danno le parti nel corso del suo svolgimento; applicando sic et simpliciter tale
principio alle ipotesi in cui, come nella specie, il rapporto sia
formalmente autonomo e, di fatto, subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro le cui caratteristiche comportino l'assog
gettamento al regime di stabilità reale, sembrerebbe doversi
giungere, in tema di decorrenza della prescrizione, a conclusioni
opposte rispetto a quelle raggiunte dalla citata giurisprudenza.
Infatti, ove si consideri l'effettività del rapporto in relazione
al suo concreto atteggiarsi, questo sarebbe da considerare di
natura subordinata (come riconosciuto giudizialmente a poste
riori), con conseguente assoggettamento al regime di stabilità
reale in ragione delle caratteristiche del datore di lavoro e rela
tiva decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, men
tre, ove si consideri la configurazione che le parti davano del
rapporto nel corso del suo svolgimento (in relazione alla veste
formale ad esso conferita), questo dovrebbe ritenersi autonomo,
anche in tale caso con decorrenza della prescrizione, non essen
do in nessuna delle due prospettive configurabile, né formai
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
mente, né di fatto, un rapporto subordinato non assistito da ga ranzia di stabilità reale, unica ipotesi che consentirebbe la non
decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Ciò premesso, a parere di questo collegio la questione va af
frontata avendo riguardo non tanto al concreto atteggiarsi del
rapporto ed alla configurazione data ad esso dalle parti nel corso
del suo svolgimento, quanto, e soprattutto, allo scarto esistente
fra queste due realtà, ossia alla divergenza riscontrabile fra si
tuazione reale e situazione formale del rapporto. Non può infatti sfuggire che il lavoratore che ottenga solo
successivamente il riconoscimento della natura subordinata del
proprio rapporto è pur sempre, nel corso del suddetto rapporto, in concreto, un lavoratore subordinato, perciò, di fatto, privo di
quella maggiore forza economica e «psicologica» che si attri
buisce al lavoratore autonomo e consente di affermare, nei suoi
confronti, la decorrenza della prescrizione in costanza di rap
porto. Non può, però, al contempo, sfuggire che il rapporto, ancor
ché di fatto subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro le
cui caratteristiche garantirebbero la stabilità reale, resta for
malmente autonomo, onde, in questo caso, paradossalmente, non una stabilità «reale» potrebbe riconoscersi ad esso, bensì
solo una stabilità «virtuale», non essendo possibile, in caso di
recesso del datore di lavoro, l'immediata e diretta applicabilità dell'art. 18 1. n. 300 del 1970.
La non immediata applicabilità della suddetta disciplina de
termina una duplice debolezza del lavoratore nel corso del rap
porto medesimo, in quanto egli, per un verso, non ha alcuna
certezza di tutela, potendo questa derivare solo dal futuro (ed
eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto,
e, per altro verso, resta maggiormente esposto al rischio di re
cesso datoriale, atteso che un datore di lavoro che si sappia non
formalmente soggetto alla normativa garantistica potrebbe, ve
rosimilmente, avere minori remore a recedere dal rapporto.
Nell'ipotesi considerata, dunque, la non decorrenza della pre
scrizione non va fatta discendere dall'oggettivo atteggiarsi del
rapporto o dalla veste formale di quest'ultimo, bensì dalla dis
sociazione esistente fra questi due aspetti, dissociazione che, in
costanza di rapporto, rende il lavoratore in concreto «debole»,
in quanto di fatto subordinato, e, al contempo, non (immediata
mente) garantito, in quanto formalmente autonomo.
Dovendosi la decisione impugnata ritenere corretta alla luce
dei chiarimenti e delle considerazioni sopraesposte, il ricorso va
rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 9 gen
naio 2002, n. 201; Pres. Duva, Est. Trifone, P.M. Ceniccola
(conci, conf.); Soc. Consulenze costruzioni speciali (Avv.
Mannino) c. Soc. editrice La Pagina (Avv. Chimento, Bot
talìco) e altra. Conferma Trib. Roma 14 gennaio 1999.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver
so dall'abitazione — Cessione del contratto di locazione
unitamente all'azienda — Opposizione del locatore per
gravi motivi — Conseguenze — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art.
36).
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dal! 'a
bitazione, l'opposizione del locatore ceduto, per gravi motivi,
alla cessione del contratto posta in essere dal conduttore ai
sensi dell'art. 36 l. 392/78, determina l'effetto immediato di
sospendere l'efficacia della cessione nei confronti dello stes
so locatore, fino a quando non venga definita in sede giudi
ziale l'assenza dei dedotti gravi motivi, la cui presenza (ac
[l Foro Italiano — 2002.
cenata in giudizio, o riconosciuta sussistente dal conduttore
cedente) impedisce, invece, radicalmente il prodursi degli ef
fetti della cessione per il locatore. ( 1 )
Svolgimento de! processo. — Il Pretore di Roma con sentenza
depositata il 17 dicembre 1997 — all'esito del giudizio a cogni zione ordinaria seguito alla fase sommaria del procedimento di
sfratto per morosità introdotto dalla società Consulenze costru
zioni speciali s.r.l., quale locatrice dell'appartamento in Roma
alla via Zanardelli n. 36, nei confronti della conduttrice società
editrice 11 Borghese s.r.l. e della società Nuovo Borghese s.r.l.,
cessionaria dell'azienda editoriale e della testata giornalistica II
Borghese — dichiarava risolto per inadempimento della parte
convenuta il contratto di locazione stipulato il 1° febbraio 1994
tra la società istante e la società editrice II Borghese s.r.l.; con
dannava in solido le due resistenti società a pagare per canoni
arretrati la somma di lire 82.500.000 e per oneri condominiali la
somma di lire 8.311.000, con interessi legali sui due importi e
con rifusione delle spese processuali. Avverso tale sentenza proponeva appello la società editrice
La Pagina s.r.l., nella quale si era trasformata la società Nuovo
Borghese s.r.l., che deduceva la sua estraneità al rapporto di lo
cazione, poiché essa appellante aveva accettato l'opposizione manifestata dalla società locatrice ai sensi dell'art. 36 1. n. 392
del 1978 contro la cessione della locazione a suo favore e poi
ché, comunque, non era stata mai immessa dalla società con
duttrice cedente nella detenzione dell'immobile locato.
All'esito del giudizio di impugnazione — nel quale la società
Consulenze costruzioni speciali s.r.l. resisteva al gravame, nella
contumacia del fallimento della società editrice II Borghese s.r.l. — il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 14 gennaio
(1) La sentenza in epigrafe si pone consapevolmente ed argomenta tamente in contrasto con l'orientamento finora prevalente della corte di
legittimità, secondo cui, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui
all'art. 36 1. 392/78, la cessione del contratto di locazione attuata dal
conduttore diventa efficace nei confronti del contraente ceduto (con il
conseguente trasferimento in capo al cessionario della legittimazione
passiva, rispetto alle azioni concernenti l'esistenza o la durata della lo
cazione) dal momento in cui gli viene comunicata nei modi previsti dalla legge, indipendentemente dall'opposizione del locatore per gravi
motivi, il cui accertamento positivo può soltanto determinare la risolu
zione per inadempimento del contratto di locazione: in tal senso, v., da
ultimo, Cass. 2 agosto 2000, n. 10124, Foro it., Rep. 2000, voce Loca
zione, n. 239 (e Arch, locazioni, 2001, 245), e 7 giugno 1996, n. 5305,
Foro it., 1996, 1, 3404, con nota di D. Piombo. In termini più generali, nel senso che l'efficacia nei confronti del locatore ceduto della cessione
del contratto ex art. 36 1. 392/78 si realizza dal momento della comuni
cazione, v. anche Cass. 26 maggio 1999, n. 5102, id., Rep. 1999, voce
cit., n. 341. Conformemente alla pronunzia in rassegna si era invece
espressa, nella motivazione, Cass. 12 giugno 1990, n. 5699, id.. Rep.
1990, voce cit., n. 464 (in extenso, Rass. equo canone, 1990, 221 ). La giurisprudenza sottolinea peraltro che, ai fini dell'opponibilità al
locatore e del decorso del termine di trenta giorni entro il quale que st'ultimo può opporsi per gravi motivi, è necessario che la comunica
zione della cessione del contratto venga effettuata con le modalità pre viste dalla legge, o con altre modalità ad esse equipollenti (v. Cass. 11
marzo 1998, n. 2675, Foro it., 1999, 1, 247, con nota di richiami, e
Rass. locazioni, 1998, 348, con nota di A. Roma), e sia completa (su
quest'ultimo punto, v. Cass. 19 aprile 2001, n. 5817, Foro it., Mass.,
495, dove si puntualizza che essa deve contenere «l'indicazione degli elementi essenziali che valgono ad identificare il contratto posto in es
sere tra conduttore e terzo, insieme alle altre notizie relative alla perso na del cessionario»), occorrendo, in mancanza, l'accettazione della ces
sione da parte del medesimo locatore, secondo la regola generale di cui
all'art. 1407 c.c. (v., fra le tante, Cass. 5102/99, cit.). La mancata co
municazione della cessione al locatore, comunque, non pone il condut
tore in una situazione di inadempienza, ma comporta soltanto l'inoppo nibilità della cessione stessa al locatore (cfr., da ultimo, Cass. 13 aprile
2000, n. 4802, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 240). In ordine ai gravi motivi che possono giustificare l'opposizione del
locatore alla cessione attuata dal conduttore ai sensi dell'art. 36 1.
392/78, v., inoltre, Cass. 4 marzo 1998, n. 2405, id., Rep. 1998, voce
cit., n. 303 (riportata, tra l'altro, in Riv. giur. edilizia, 1998, I, 857, con
nota di M. De Tilla), che ne ammette la configurabilità in caso di in
solvibilità del cessionario. In tema di applicazione della norma citata, v. anche, da ultimo, Cass.
26 ottobre 2000, n. 14139, Foro it., 2001, I, 1999, con riferimento al
l'ipotesi in cui il contratto di locazione oggetto di cessione riguardi un
immobile parzialmente sublocato a terzi dal conduttore cedente.
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