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sezione lavoro; sentenza 12 gennaio 2002, n. 325; Pres. Mileo, Est. Di Iasi, P.M. Napoletano (concl....

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sezione lavoro; sentenza 12 gennaio 2002, n. 325; Pres. Mileo, Est. Di Iasi, P.M. Napoletano (concl. conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Vesci) c. Pesaresi (Avv. Terrinoni). Conferma Trib. Roma 1° ottobre 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 4 (APRILE 2002), pp. 1027/1028-1029/1030 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196242 . Accessed: 28/06/2014 19:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 19:08:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione lavoro; sentenza 12 gennaio 2002, n. 325; Pres. Mileo, Est. Di Iasi, P.M. Napoletano (concl. conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Vesci) c. Pesaresi (Avv. Terrinoni). Conferma

sezione lavoro; sentenza 12 gennaio 2002, n. 325; Pres. Mileo, Est. Di Iasi, P.M. Napoletano(concl. conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Vesci) c. Pesaresi (Avv. Terrinoni). ConfermaTrib. Roma 1° ottobre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 4 (APRILE 2002), pp. 1027/1028-1029/1030Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196242 .

Accessed: 28/06/2014 19:08

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1027 PARTE PRIMA 1028

comma, r.d.l. n. 1827 del 1935, ed è ora fissato dall'art. 3, 9°

comma, 1. n. 335 del 1995, vale per ogni forma di assicurazione

obbligatoria e, in forza del successivo 10° comma del citato art.

3, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata

in vigore di quest'ultima legge. Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque,

deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la corte,

decidendo nel merito a norma dell'art. 384, 1° comma, c.p.c.,

rigetta le domande proposte da Fabio Barbetti e Sergio Piccardi.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 12 gen naio 2002, n. 325; Pres. Mileo, Est. Di Iasi, P.M. Napoleta

no (conci, conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Vesci) c.

Pesaresi (Avv. Terrinoni). Conferma Trib. Roma 1° ottobre

1998.

Prescrizione e decadenza — Crediti da rapporto di lavoro

subordinato — Prescrizione estintiva quinquennale — De

correnza (Cod. civ., art. 2948).

La decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situa

zione psicologica di metus del lavoratore, e non già alla stre

gua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto

astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dal! 'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con

un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabi le. (1)

Svolgimento del processo. — 11 Tribunale di Roma ha riget

tato l'appello proposto dall'ente Ferrovie dello Stato avverso la

sentenza pretorile che lo aveva condannato al pagamento di

somme a titolo di differenze retributive in favore del lavoratore

Patrizio Pesaresi che, già incaricato dell'espletamento di servizi

di pulizia in regime convenzionale, aveva in precedenza otte

nuto in via giudiziale il riconoscimento della natura subordinata

del proprio rapporto di lavoro con le Ferrovie a decorrere dalla

prima convenzione.

In particolare, il tribunale, nel confermare la sentenza preto

(1) In senso conforme, v. Cass. 10 aprile 2000, n. 4520, Foro it.,

Rep. 2000, voce Prescrizione e decadenza, n. 91; 24 marzo 1992, n.

3658, id., Rep. 1993, voce cit., n. 72; 30 agosto 1991, n. 9251, id.. Rep. 1991, voce cit., n. 74. Nella specie, la Suprema corte precisa, peraltro, che il lavoratore, formalmente autonomo, ma di cui venga riconosciuto ex post lo stato di subordinazione, in esito ad un accertamento giudi ziale sul nomen iuris del rapporto, è caratterizzato da una duplice de

bolezza, in quanto, da un lato, non ha alcuna certezza di tutela, potendo questa derivare solo dal riconoscimento (futuro ed eventuale) della na tura subordinata del rapporto, dall'altro, resta maggiormente esposto al

rischio del recesso datoriale, non essendo il datore di lavoro formal mente soggetto alla normativa limitativa del licenziamento. Ne conse

gue che la non decorrenza del termine di prescrizione in costanza del

rapporto di lavoro si connette alla «dissociazione» fra i due aspetti so

pra evidenziati, dissociazione che rende il lavoratore particolarmente «debole», in quanto subordinato sul piano fattuale, ma allo stesso tem

po non immediatamente garantito, in quanto prestatore di lavoro auto

nomo, sotto il profdo dell'inquadramento formale del rapporto. Sul principio per cui in difetto dei requisiti della stabilità del rap

porto di lavoro (o della relativa prova), la prescrizione estintiva quin quennale dei crediti decorre dalla data della cessazione del rapporto di

lavoro, v., da ultimo, Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38/SU, id., 2001,1, 845, con nota di R. Pardolesi.

Il Foro Italiano — 2002.

rile, ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale solle

vata dall'ente appellante, affermando che l'assoggettamento al

regime c.d. di stabilità reale, che consente il decorso della pre scrizione in costanza di rapporto, va verificato alla stregua del

concreto atteggiarsi del rapporto medesimo e della configura zione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgi

mento, non alla luce della diversa normativa garantistica che,

con un giudizio ex post, il giudice abbia eventualmente ricono

sciuto applicabile. Avverso la sentenza del tribunale la s.p.a. Ferrovie dello Sta

to, succeduta all'omonimo ente, ha proposto ricorso per cassa

zione con un unico motivo, successivamente illustrato da me

moria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; ha resistito con

controricorso il Pesaresi.

Motivi della decisione. — Con un unico motivo di ricorso la

società Ferrovie dello Stato censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., soste

nendo che erroneamente il tribunale avrebbe escluso la decor

renza della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto de

dotto in giudizio. In particolare, la società ricorrente sostiene che il principio

secondo il quale il diritto rivendicato non può prescriversi in co

stanza di rapporto quando l'assoggettamento al regime c.d. di

stabilità reale risulti soltanto all'esito di un accertamento ex post sarebbe riferibile esclusivamente alle ipotesi in cui, sussistendo,

anche formalmente, un rapporto di lavoro subordinato, venga successivamente accertata solo l'esistenza dei presupposti per

l'applicabilità dell'art. 18 1. n. 300 del 1970, non già alle ipotesi in cui il lavoratore, essendo solo di fatto, ma non formalmente,

subordinato (e tale venendo riconosciuto solo successivamente),

non è collocato all'interno della struttura gerarchica aziendale e

non può pertanto subire alcun condizionamento psicologico, re

stando del tutto libero di agire in ogni momento per il ricono

scimento dei propri diritti.

La censura è infondata.

È innanzitutto da rilevare che questa corte ha più volte affer

mato la non decorrenza della prescrizione non solo con riguardo a rapporti di lavoro subordinato anche dal punto di vista forma

le, dei quali sia poi stato accertato l'assoggettamento al regime di stabilità reale, ma anche con riguardo a rapporti di lavoro

autonomo dal punto di vista formale, dei quali sia stata succes

sivamente riconosciuta la natura subordinata, con conseguente

assoggettamento al regime di stabilità reale in relazione alle ca

ratteristiche del datore di lavoro (v. Cass. n. 9251 del 1991, Fo

ro it., Rep. 1991, voce Prescrizione e decadenza, n. 74; n. 3658

del 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 72, e, da ultimo, proprio con riferimento ai lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie

dello Stato, n. 4520 del 2000, id., Rep. 2000, voce cit., n. 91).

Questo collegio non ravvisa motivi per discostarsi dai prece denti giurisprudenziali sopramenzionati; tuttavia, anche alla lu

ce delle considerazioni della ricorrente, reputa opportuno ag

giungere le seguenti considerazioni.

Come già rilevato, secondo la giurisprudenza sopra citata (cui ha aderito anche il giudice di merito), la decorrenza (o meno) della prescrizione in costanza di rapporto andrebbe verificata

non alla stregua della legislazione garantistica che il giudice ab

bia eventualmente, con un giudizio ex post, riconosciuto appli cabile al rapporto, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi di

quest'ultimo e della configurazione che di esso danno le parti nel corso del suo svolgimento; applicando sic et simpliciter tale

principio alle ipotesi in cui, come nella specie, il rapporto sia

formalmente autonomo e, di fatto, subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro le cui caratteristiche comportino l'assog

gettamento al regime di stabilità reale, sembrerebbe doversi

giungere, in tema di decorrenza della prescrizione, a conclusioni

opposte rispetto a quelle raggiunte dalla citata giurisprudenza.

Infatti, ove si consideri l'effettività del rapporto in relazione

al suo concreto atteggiarsi, questo sarebbe da considerare di

natura subordinata (come riconosciuto giudizialmente a poste

riori), con conseguente assoggettamento al regime di stabilità

reale in ragione delle caratteristiche del datore di lavoro e rela

tiva decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, men

tre, ove si consideri la configurazione che le parti davano del

rapporto nel corso del suo svolgimento (in relazione alla veste

formale ad esso conferita), questo dovrebbe ritenersi autonomo,

anche in tale caso con decorrenza della prescrizione, non essen

do in nessuna delle due prospettive configurabile, né formai

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

mente, né di fatto, un rapporto subordinato non assistito da ga ranzia di stabilità reale, unica ipotesi che consentirebbe la non

decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Ciò premesso, a parere di questo collegio la questione va af

frontata avendo riguardo non tanto al concreto atteggiarsi del

rapporto ed alla configurazione data ad esso dalle parti nel corso

del suo svolgimento, quanto, e soprattutto, allo scarto esistente

fra queste due realtà, ossia alla divergenza riscontrabile fra si

tuazione reale e situazione formale del rapporto. Non può infatti sfuggire che il lavoratore che ottenga solo

successivamente il riconoscimento della natura subordinata del

proprio rapporto è pur sempre, nel corso del suddetto rapporto, in concreto, un lavoratore subordinato, perciò, di fatto, privo di

quella maggiore forza economica e «psicologica» che si attri

buisce al lavoratore autonomo e consente di affermare, nei suoi

confronti, la decorrenza della prescrizione in costanza di rap

porto. Non può, però, al contempo, sfuggire che il rapporto, ancor

ché di fatto subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro le

cui caratteristiche garantirebbero la stabilità reale, resta for

malmente autonomo, onde, in questo caso, paradossalmente, non una stabilità «reale» potrebbe riconoscersi ad esso, bensì

solo una stabilità «virtuale», non essendo possibile, in caso di

recesso del datore di lavoro, l'immediata e diretta applicabilità dell'art. 18 1. n. 300 del 1970.

La non immediata applicabilità della suddetta disciplina de

termina una duplice debolezza del lavoratore nel corso del rap

porto medesimo, in quanto egli, per un verso, non ha alcuna

certezza di tutela, potendo questa derivare solo dal futuro (ed

eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto,

e, per altro verso, resta maggiormente esposto al rischio di re

cesso datoriale, atteso che un datore di lavoro che si sappia non

formalmente soggetto alla normativa garantistica potrebbe, ve

rosimilmente, avere minori remore a recedere dal rapporto.

Nell'ipotesi considerata, dunque, la non decorrenza della pre

scrizione non va fatta discendere dall'oggettivo atteggiarsi del

rapporto o dalla veste formale di quest'ultimo, bensì dalla dis

sociazione esistente fra questi due aspetti, dissociazione che, in

costanza di rapporto, rende il lavoratore in concreto «debole»,

in quanto di fatto subordinato, e, al contempo, non (immediata

mente) garantito, in quanto formalmente autonomo.

Dovendosi la decisione impugnata ritenere corretta alla luce

dei chiarimenti e delle considerazioni sopraesposte, il ricorso va

rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 9 gen

naio 2002, n. 201; Pres. Duva, Est. Trifone, P.M. Ceniccola

(conci, conf.); Soc. Consulenze costruzioni speciali (Avv.

Mannino) c. Soc. editrice La Pagina (Avv. Chimento, Bot

talìco) e altra. Conferma Trib. Roma 14 gennaio 1999.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver

so dall'abitazione — Cessione del contratto di locazione

unitamente all'azienda — Opposizione del locatore per

gravi motivi — Conseguenze — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art.

36).

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dal! 'a

bitazione, l'opposizione del locatore ceduto, per gravi motivi,

alla cessione del contratto posta in essere dal conduttore ai

sensi dell'art. 36 l. 392/78, determina l'effetto immediato di

sospendere l'efficacia della cessione nei confronti dello stes

so locatore, fino a quando non venga definita in sede giudi

ziale l'assenza dei dedotti gravi motivi, la cui presenza (ac

[l Foro Italiano — 2002.

cenata in giudizio, o riconosciuta sussistente dal conduttore

cedente) impedisce, invece, radicalmente il prodursi degli ef

fetti della cessione per il locatore. ( 1 )

Svolgimento de! processo. — Il Pretore di Roma con sentenza

depositata il 17 dicembre 1997 — all'esito del giudizio a cogni zione ordinaria seguito alla fase sommaria del procedimento di

sfratto per morosità introdotto dalla società Consulenze costru

zioni speciali s.r.l., quale locatrice dell'appartamento in Roma

alla via Zanardelli n. 36, nei confronti della conduttrice società

editrice 11 Borghese s.r.l. e della società Nuovo Borghese s.r.l.,

cessionaria dell'azienda editoriale e della testata giornalistica II

Borghese — dichiarava risolto per inadempimento della parte

convenuta il contratto di locazione stipulato il 1° febbraio 1994

tra la società istante e la società editrice II Borghese s.r.l.; con

dannava in solido le due resistenti società a pagare per canoni

arretrati la somma di lire 82.500.000 e per oneri condominiali la

somma di lire 8.311.000, con interessi legali sui due importi e

con rifusione delle spese processuali. Avverso tale sentenza proponeva appello la società editrice

La Pagina s.r.l., nella quale si era trasformata la società Nuovo

Borghese s.r.l., che deduceva la sua estraneità al rapporto di lo

cazione, poiché essa appellante aveva accettato l'opposizione manifestata dalla società locatrice ai sensi dell'art. 36 1. n. 392

del 1978 contro la cessione della locazione a suo favore e poi

ché, comunque, non era stata mai immessa dalla società con

duttrice cedente nella detenzione dell'immobile locato.

All'esito del giudizio di impugnazione — nel quale la società

Consulenze costruzioni speciali s.r.l. resisteva al gravame, nella

contumacia del fallimento della società editrice II Borghese s.r.l. — il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 14 gennaio

(1) La sentenza in epigrafe si pone consapevolmente ed argomenta tamente in contrasto con l'orientamento finora prevalente della corte di

legittimità, secondo cui, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui

all'art. 36 1. 392/78, la cessione del contratto di locazione attuata dal

conduttore diventa efficace nei confronti del contraente ceduto (con il

conseguente trasferimento in capo al cessionario della legittimazione

passiva, rispetto alle azioni concernenti l'esistenza o la durata della lo

cazione) dal momento in cui gli viene comunicata nei modi previsti dalla legge, indipendentemente dall'opposizione del locatore per gravi

motivi, il cui accertamento positivo può soltanto determinare la risolu

zione per inadempimento del contratto di locazione: in tal senso, v., da

ultimo, Cass. 2 agosto 2000, n. 10124, Foro it., Rep. 2000, voce Loca

zione, n. 239 (e Arch, locazioni, 2001, 245), e 7 giugno 1996, n. 5305,

Foro it., 1996, 1, 3404, con nota di D. Piombo. In termini più generali, nel senso che l'efficacia nei confronti del locatore ceduto della cessione

del contratto ex art. 36 1. 392/78 si realizza dal momento della comuni

cazione, v. anche Cass. 26 maggio 1999, n. 5102, id., Rep. 1999, voce

cit., n. 341. Conformemente alla pronunzia in rassegna si era invece

espressa, nella motivazione, Cass. 12 giugno 1990, n. 5699, id.. Rep.

1990, voce cit., n. 464 (in extenso, Rass. equo canone, 1990, 221 ). La giurisprudenza sottolinea peraltro che, ai fini dell'opponibilità al

locatore e del decorso del termine di trenta giorni entro il quale que st'ultimo può opporsi per gravi motivi, è necessario che la comunica

zione della cessione del contratto venga effettuata con le modalità pre viste dalla legge, o con altre modalità ad esse equipollenti (v. Cass. 11

marzo 1998, n. 2675, Foro it., 1999, 1, 247, con nota di richiami, e

Rass. locazioni, 1998, 348, con nota di A. Roma), e sia completa (su

quest'ultimo punto, v. Cass. 19 aprile 2001, n. 5817, Foro it., Mass.,

495, dove si puntualizza che essa deve contenere «l'indicazione degli elementi essenziali che valgono ad identificare il contratto posto in es

sere tra conduttore e terzo, insieme alle altre notizie relative alla perso na del cessionario»), occorrendo, in mancanza, l'accettazione della ces

sione da parte del medesimo locatore, secondo la regola generale di cui

all'art. 1407 c.c. (v., fra le tante, Cass. 5102/99, cit.). La mancata co

municazione della cessione al locatore, comunque, non pone il condut

tore in una situazione di inadempienza, ma comporta soltanto l'inoppo nibilità della cessione stessa al locatore (cfr., da ultimo, Cass. 13 aprile

2000, n. 4802, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 240). In ordine ai gravi motivi che possono giustificare l'opposizione del

locatore alla cessione attuata dal conduttore ai sensi dell'art. 36 1.

392/78, v., inoltre, Cass. 4 marzo 1998, n. 2405, id., Rep. 1998, voce

cit., n. 303 (riportata, tra l'altro, in Riv. giur. edilizia, 1998, I, 857, con

nota di M. De Tilla), che ne ammette la configurabilità in caso di in

solvibilità del cessionario. In tema di applicazione della norma citata, v. anche, da ultimo, Cass.

26 ottobre 2000, n. 14139, Foro it., 2001, I, 1999, con riferimento al

l'ipotesi in cui il contratto di locazione oggetto di cessione riguardi un

immobile parzialmente sublocato a terzi dal conduttore cedente.

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