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sezione lavoro; sentenza 12 luglio 2002, n. 10190; Pres. Mileo, Est. Amoroso, P.M. Destro (concl....

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sezione lavoro; sentenza 12 luglio 2002, n. 10190; Pres. Mileo, Est. Amoroso, P.M. Destro (concl. diff.); Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. De Stefano) c. Camuto e altri (Avv. Costa, Camuto) e altra. Conferma Trib. Treviso 17 dicembre 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 12 (DICEMBRE 2002), pp. 3323/3324-3329/3330 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197053 . Accessed: 25/06/2014 05:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 05:56:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 12 luglio 2002, n. 10190; Pres. Mileo, Est. Amoroso, P.M. Destro (concl.diff.); Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. De Stefano) c. Camuto e altri(Avv. Costa, Camuto) e altra. Conferma Trib. Treviso 17 dicembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 12 (DICEMBRE 2002), pp. 3323/3324-3329/3330Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197053 .

Accessed: 25/06/2014 05:56

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3323 PARTE PRIMA 3324

Motivi della decisione. — Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 3°

comma, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, nonché insufficienza e

contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360, nn. 3

e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nell'affer

mare la natura autonoma dei rapporti di lavoro dei soci, non ha

considerato il chiaro dettato dell'art. 2, 3° comma, che, come

norma di carattere generale, impone l'assoggettamento a contri

buzione dei compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperati va, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla natura del

rapporto stesso e anche quando l'attività del socio si configuri come adempimento del contratto sociale. In conformità di tale

indirizzo il legislatore ha esteso ai soci di cooperativa l'assicu

razione con la disoccupazione (art. 2 r.d. n. 2270 del 1924), gli

assegni familiari (art. 1 d.p.r. n. 797 del 1955) e la Tbc (r.d. n.

1343 del 1928). In pratica la normativa che disciplina l'attività

delle cooperative di lavoro, equiparando ai fini previdenziali i

soci lavoratori ai lavoratori subordinati, consente di estendere a

tale categoria di lavoratori la copertura assicurativa obbligatoria

parificando corrispondentemente, sul piano contributivo, le co

operative ai datori di lavoro.

Il motivo va accolto perché fondato.

Secondo orientamento prevalente di questa Suprema corte —

che va in questa sede ribadito in quanto si condividono le ragio ni poste a sostegno

— in tema di obblighi contributivi delle so

cietà cooperative nei confronti dei soci lavoratori, l'art. 2 r.d. n.

1422 del 1924 (da ritenersi tuttora vigente in forza dell'art. 140

r.d.l. n. 1827 del 1935, nonostante l'abrogazione, ad opera del

l'art. 141 stesso r.d.l. della legge delegata r.d. n. 3184 del 1923) è norma regolamentare (per l'esecuzione del r.d. n. 3184 del

1923) che, con una fictio, ha equiparato ai fini assicurativi la

posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei

lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbli

gazione contributiva a carico di tali società a prescindere dalla

sussistenza degli estremi della subordinazione in rapporto alla

posizione dei soci lavoratori e del fatto che la cooperativa svol

ga attività per conto proprio o per conto terzi, non rilevando in

senso contrario il disposto del d.p.r. n. 602 del 1970, che si è

limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori soci di società

ed enti cooperativi (specificamente indicati in allegato elenco)

assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri

contributivi previdenziali, senza peraltro incidere sulla discipli na dettata in via generale dal citato art. 2 r.d. n. 1422 del 1924

(cfr. Cass. 29 maggio 2000, n. 7094, Foro it., Rep. 2001, voce

Previdenza sociale, n. 209; n. 5450 del 2000, id., Rep. 2000, voce cit., n. 235, e n. 2175 del 2000, id., Rep. 2001, voce cit., n.

210, in motivazione, per la ricognizione del quadro normativo

vigente; contra, Cass. 2 settembre 1997, n. 8370, id., Rep. 1998, voce cit., n. 258).

Per altro verso si rileva che al principio della equiparazione, ai fini contributivi, della posizione del socio lavoratore di so cietà cooperativa al lavoratore subordinato, previsto dall'anzi detto art. 2 r.d. n. 1422 del 1924 relativamente all'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, può ben ri conoscersi una valenza generale che ne consente l'estensione alle assicurazioni c.d. minori. Anche tali situazioni contributive

finiscono, infatti, con l'assolvere le medesime finalità perse guite dal legislatore nella prima ipotesi in quanto strumentali al l'assicurazione del socio lavoratore che svolge la sua attività in senso lato nell'ambito del contratto sociale.

Siffatti principi sono stati disapplicati dall'impugnata senten

za che, nell'escludere l'assoggettabilità alla disciplina di cui al

l'art. 2, 3° comma, r.d. n. 1422 del 1924 della società cooperati va La Croma, operante nel settore musicale, poiché l'attività dei

soci lavoratori, anche se ascrivibile al contratto sociale, era stata

realizzata con modalità tipiche dei rapporti autonomi, non ha

considerato la sostanziale equiparazione, ai fini assicurativi in

generale, della posizione dei soci lavoratori di società coopera tive a quella dei lavoratori subordinati. Sotto tale profilo non ha

pregio l'argomento addotto da controparte circa la legittimazio ne dell'Enpals a ricevere i contributi da doversi versare in rela zione alla posizione di soci lavoratori orchestrali poiché le c.d. assicurazioni minori — come nel caso in esame — sono dovute

proprio all'Inps (v. Cass. 3 luglio 1981, n. 4327, id., Rep. 1981, voce cit., n. 618). Né tanto meno ha pregio il richiamo alle deci sioni della Corte costituzionale n. 334 del 1995 (id., Rep. 1995, voce Lavoro (rapporto), n. 1727) e n. 30 del 1996 (id., Rep.

Il Foro Italiano — 2002.

1996, voce cit., n. 1639) — che involgono la materia del fondo

di garanzia — o a leggi successivamente emanate, afferenti a

settori diversi (ad es. la 1. 24 giugno 1997 n. 196, che, all'art.

24, contiene una serie di norme riguardanti soci delle cooperati ve di lavoro) e comunque prive del carattere di retroattività (1. 3

aprile 2001 n. 142, in tema di revisione della legislazione in

materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posi zione del socio lavoratore, la quale, all'art. 1, 3° comma, faculta

il socio alla scelta del tipo di rapporto di lavoro instaurando, con

riflessi ai fini fiscali e previdenziali). Il ricorso va perciò accolto e la sentenza deve essere cassata.

La corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di

fatto, ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c., decide la causa nel

merito e rigetta la domanda della società cooperativa La Croma.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 12 luglio 2002, n. 10190; Pres. Mileo, Est. Amoroso, P.M. Destro

(conci, diff.); Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo

rense (Avv. De Stefano) c. Carnuto e altri (Avv. Costa, Ca

muto) e altra. Conferma Trib. Treviso 17 dicembre 1998.

Avvocato — Previdenza forense — Rimborso dei contributi — Interessi di mora e sanzioni — Esclusione — Interessi

legali su contributi arretrati per iscrizione tardiva —

Rimborsabilità — Limiti (Cod. civ., art. 2033; 1. 20 settem bre 1980 n. 576, riforma del sistema previdenziale forense, art. 18, 21; 1. 11 febbraio 1992 n. 141, modifiche ed integra zioni alla 1. 20 settembre 1980 n. 576, in materia di previden za forense e di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed

assistenza per gli avvocati e procuratori, art. 15).

L'obbligo restitutorio di cui all'art. 21 l. n. 576 del 1980 non

comprende anche gli eventuali interessi di mora e sanzioni di

cui al 4° comma dell'art. 18 l. 576/80; invece, in caso di sa

natoria a mezzo di iscrizione tardiva alla cassa forense ai

sensi dell'art. 15 l. 11 febbraio 1992 n. 141, sono rimborsa

bili gli interessi legali sui contributi soggettivi arretrati, ma

non già gli eventuali interessi di mora e sanzioni in caso di

ritardato pagamento della somma dovuta per la sanatoria

stessa. (1)

Svolgimento del processo. — 1. - Con ricorso depositato in

data 4 giugno 1996, Carnuto Sira, Franchi Cristina e Franchi

Marina, rispettivamente vedova e figlie dell'avv. Giuseppe Franchi, nella qualità di eredi di quest'ultimo deceduto nell'a

(1) Non constano precedenti per la rimborsabilità degli interessi le

gali, sui contributi arretrati per iscrizione tardiva. La riportata sentenza conferma, invece, la non rimborsabilità degli eventuali interessi di mo ra e sanzioni relativi ai contributi soggettivi rimborsabili (già affermata da Pret. Roma 16 ottobre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce Avvocato, n.

208). Sulla non spettanza della rivalutazione monetaria sulle somme rim

borsate ex art. 21 1. 576/80, Cass. 18 marzo 2002, n. 3921, id., 2002, I, 2753; Pret. Fermo 30 ottobre 1989, id., Rep. 1992, voce cit., nn. 154, 155, e Prev. forense, 1990, fase. 1, 39, con nota di L. Carbone, Cessa zione dell'iscrizione alla cassa e rimborsabilità delle sanzioni pecunia rie-, Pret. La Spezia 10 febbraio 1995, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n.

209, e Prev. forense, 1996, fase. 3, 48.

Sull'obbligo di pagamento delle sanzioni civili (e quindi della non

rimborsabilità) per il professionista che si cancella dalla cassa senza aver conseguito il diritto alla pensione, Cass. 3 marzo 1992, n. 2583, Foro it., Rep. 1993, voce cit., nn. 122, 124.

Sulla ratio della non rimborsabilità delle eventuali sanzioni pecunia rie versate alla cassa di previdenza categoriale per inadempimento agli obblighi contributivi, L. Carbone, La tutela previdenziale dei liberi

professionisti, Torino, 1998, 221 ss.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

prile 1995, adivano il Pretore di Treviso in funzione di giudice del lavoro esponendo che nel mese di giugno del 1992 il loro

dante causa aveva concordato con la Cassa nazionale di previ denza ed assistenza avvocati e procuratori, l'iscrizione alla cas

sa stessa, nonché la copertura e relativo onere contributivo per

gli anni pregressi dal 1980 (anno in cui l'iscrizione alla cassa

era divenuta obbligatoria ex lege 576/80) e fino al 1992, pari a

lire 79.000.000 circa, se versati in unica soluzione. Successiva

mente l'avv. Franchi, a seguito di insorta grave malattia, aveva

cessato l'esercizio della professione ed aveva pertanto provve duto alla cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori di

Treviso con decorrenza 1° gennaio 1993 comunicandola alla

cassa medesima.

Esponevano ancora le ricorrenti che, in epoca successiva al

decesso dell'avv. Franchi, la cassa aveva preteso il pagamento di lire 26.000.000 circa, tramite cartella esattoriale posta in ri

scossione dal concessionario della riscossione Esamarca s.p.a., avverso la quale le ricorrenti deducevano di nulla dovere in

quanto i contributi soggettivi ed i relativi interessi legali, se do

vuti, avrebbero dovuto a loro volta essere restituiti ai sensi del

l'art. 21 1. 576/80, non avendo maturato alcun trattamento pen sionistico.

Le ricorrenti chiedevano pertanto al pretore di sospendere l'esazione esattoriale e di accertare e quantificare l'entità delle

somme eventualmente dovute alla cassa, col favore delle spese del giudizio.

Il pretore disponeva preliminarmente la sospensione del ruolo

esattoriale.

Si costituiva l'Esamarca s.p.a. e chiedeva la propria estromis

sione dal giudizio, nonché il rigetto del ricorso avendo la mede

sima agito sulla base del ruolo emesso dalla cassa ed essendo

totalmente estranea alle questioni oggetto di causa, relative alla

debenza dei contributi.

Si costituiva anche la cassa chiedendo che fosse accertato e

dichiarato che la medesima cassa era creditrice nei confronti

delle ricorrenti della somma di lire 42.723.660 e che quindi fos

se respinta l'opposizione proposta con vittoria di spese di lite.

La cassa convenuta, in particolare, deduceva che ai sensi del

l'art. 21 1. 576/80, sono rimborsabili solo i contributi soggettivi, mentre restano esclusi da qualsivoglia rimborso sia i contributi

integrativi e, soprattutto, quanto pagato o da pagare a titolo ac

cessorio, compensativo e sanzionatorio.

Sulla base della documentazióne prodotta, la cassa sottoli

neava la debenza delle somme richieste a mezzo della cartella

esattoriale impugnata: in particolare precisava che a seguito di

domanda di sanatoria ex art. 15, 1° comma, 1. 141/92 (iscrizione tardiva alla cassa), presentata dall'avv. prof. Franchi in data 17

giugno 1992, con riferimento al periodo contributivo dal 1980 al

1990, la cassa aveva proceduto a quantificare quanto dovuto

dall'avv. Franchi a titolo di contributi e accessori nella somma

complessiva pari a lire 87.264.233, acconsentendo alla rateizza

zione della medesima somma.

La cassa precisava che i contributi minimi soggettivi rimbor

sabili — ex art. 21 1. 576/80 — ammontavano a lire 42.498.030

e che, pertanto, il residuo dovuto a titolo di sanzione per il man

cato versamento dei contributi nei termini di legge risultava pari a lire 45.666.203. Conclusivamente, in riferimento a tutto il pe riodo (dal 1980 al 1995, ivi compreso quanto dovuto a titolo di

contributi minimi integrativi e per indennità di maternità relati

vamente agli anni 1993, 1994, 1995 e tenuto conto di quanto era

stato pagato dall'avv. Franchi per gli anni 1991 e 1992) alla

cassa doveva essere corrisposto il complessivo importo di lire

42.723.660, di cui lire 26.242.995 costituiva la somma iscritta

nel ruolo esattoriale relativo all'anno 1995.

La causa, istruita solo documentalmente, veniva discussa e

decisa con sentenza del Pretore di Treviso n. 208 del 29 mag

gio - 25 giugno 1997, il quale, dopo aver ritenuto l'applicabilità dell'art. 21 1. 576/80 e dell'art. 21 1. 21/86 (che prevedevano il

diritto al rimborso dei contributi soggettivi al professionista che

avesse cessato l'iscrizione senza aver maturato il diritto a pre stazioni pensionistiche) anche agli eredi, accertava che l'im

porto dovuto dalle ricorrenti dalla cassa per contributi minimi

integrativi e per indennità di maternità era pari a complessive lire 1.716.000 e, inoltre, che l'importo dovuto dalla cassa alle

ricorrenti era pari a complessive lire 4.658.543; di talché, ope rata la parziale compensazione di tali crediti, dichiarava che

nessuna somma era dovuta dalle ricorrenti alla cassa; compen sava le spese tra tutte le parti in causa.

Il Foro Italiano — 2002.

In particolare il pretore affermava che nella fattispecie la

somma complessivamente richiesta dalla cassa, pari a lire

42.723.660 era relativa in grandissima parte a sanzioni civili

dovute per il mancato tempestivo versamento dei contributi

soggettivi dal 1980 al 1990, atteso che solo l'importo di lire

1.716.000 si riferiva a contributi integrativi e di maternità per

gli anni dal 1993 al 1995, pure dovuti.

Il pretore affermava che i crediti vantati dalla cassa costitui

vano un accessorio dei contributi soggettivi (questi ultimi) non

più dovuti dal de cuius né dai suoi eredi in quanto ripetibili ex

art. 21 1. 576/80; inoltre, non vertendosi nella fattispecie in tema

di rimborsabilità delle sanzioni civili e interessi moratori già

pagati —

per ritardato versamento di contributi — in quanto né

i contributi soggettivi, né le relative sanzioni ed interessi erano

stati pagati, una volta definitivamente accertato che il credito

principale non era più dovuto, doveva essere esclusa la suddetta

richiedibilità in base al principio del tempus regit actum del

l'obbligazione accessoria.

2. - Avverso tale pronuncia proponeva appello la cassa con

ricorso depositato in data 15 giugno 1998 al Tribunale di Trevi

so, deducendo che l'obbligo dell'avv. Franchi di pagare i con

tributi arretrati e le sanzioni civili, le penalità e gli interessi pre visti dalla legge (art. 17 e 18 1. 576/80), era sorto ex lege sin

dall'anno 1980 per effetto della medesima 1. 576/80 e che il

medesimo avv. Franchi era stato iscritto d'ufficio alla cassa a

decorrere dal 1981; che l'avv. Franchi avvalendosi dei benefici

previsti dall'art. 14, nn. 2 e 3,1. 141/92 (legge di sanatoria) ave

va presentato domanda di iscrizione tardiva alla cassa a decorre

re dal 1980 chiedendo la riduzione delle penalità già dovute, ottenendo la rateizzazione in tre anni per il pagamento del suo

debito. Deduceva altresì l'appellante che tale debito era stato

quantificato dalla cassa nel 1992, mentre il credito restitutorio

dei contributi soggettivi versati era sorto solo successivamente a

seguito della cancellazione del professionista dalla cassa e non

era pertanto idoneo a far venir meno il debito relativo alle san

zioni civili ed interessi sulla somma originariamente dovuta.

Si costituiva la concessionaria della riscossione Esamarca

s.p.a. facendo rilevare la propria estraneità rispetto alla materia

del contendere e chiedendo l'estromissione dal giudizio. Si costituivano le eredi dell'avv. Franchi chiedendo il rigetto

del gravame e rilevando come correttamente il pretore avesse

ritenuto insussistente il debito accessorio, relativo a sanzioni ed

interessi, essendo venuto meno il debito principale. Con sentenza n. 1837 del 15-17 dicembre 1998, il tribunale

ha rigettato l'appello proposto dalla cassa confermando la sen

tenza impugnata condannando l'appellante a rifondere alle ap

pellate le spese del grado d'appello, dichiarando compensate le

spese del grado tra la cassa appellante concessionaria della ri

scossione e la Esamarca s.p.a. In limine il tribunale ha rigettato la domanda di estromissione

dal giudizio dell'Esamarca, ritenendo che la sentenza dovesse

fare stato anche nei suoi confronti.

Il tribunale ha ritenuto, nel merito, di condividere le conclu

sioni e le motivazioni della sentenza pretoriale. In particolare ha

affermato che il credito previdenziale è comunque un credito di

natura civilistica, al quale sono applicabili, se non espressa mente derogate, le norme di diritto comune. Devono quindi tro

vare applicazione le norme civilistiche in tema di indebito. Ne

deriva che la — sia pur sopravvenuta — non debenza dell'im

porto relativo ai contributi comporta il venir meno anche del

l'obbligazione accessoria.

3. - Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassa

zione la cassa con un unico motivo di impugnazione, illustrato

anche da successiva memoria.

La società Esamarca s.p.a. non si è costituita.

Resistono con controricorso le altre intimate.

Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo di ricorso

la cassa ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art.

21, 1° e 2° comma, 1. 20 settembre 1980 n. 576, con riferimento

all'art. 2033 c.c. e all'art. 14 disp. sulla legge in generale (art.

360, n. 3, c.p.c.), nonché contraddittoria motivazione su di un

punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.). In particolare, la difesa della cassa ricorrente insiste nel rite

nere che l'obbligo restitutorio dei contributi soggettivi non si

estendeva anche agli accessori.

2. - Il ricorso non è fondato.

Ancorché le censure mosse dalla difesa della cassa ricorrente

alla sentenza impugnata siano sostanzialmente esatte, non di

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3327 PARTE PRIMA 3328

meno il decisum di quest'ultima è corretto talché va solo rettifi

cata la motivazione ex art. 384, 2° comma, c.p.c. 3. - L'art. 21 1. 20 settembre 1980 n. 576 (recante la riforma

del sistema previdenziale forense) prevede che coloro che ces

sano dall'iscrizione alla cassa senza aver maturato i requisiti as

sicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il

rimborso dei contributi di cui all'art. 10 (ossia dei contributi c.d.

soggettivi, distinti dai contributi c.d. integrativi di cui al succes

sivo art. 11), nonché degli eventuali contributi minimi e per centuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di

cui alla tab. E allegata alla 1. 22 luglio 1975 n. 319. Sulle som

me da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio suc

cessivo ai relativi pagamenti. La norma ha carattere eccezionale, perché derogatoria ri

spetto al principio di solidarietà che ex art. 38 Cost, connota an

che i sistemi previdenziali categoriali. Essa quindi è di stretta

interpretazione: l'oggetto dell'obbligo restitutorio, che insorge ex post in ragione di un fatto sopravvenuto (i.e. mancata matu

razione dei requisiti assicurativi per il diritto alla pensione) e

che è del tutto diverso dalla condictio indebiti di cui all'art.

2033 c.c. (che presuppone un originario indebito, la cui man

canza nella specie è di tutta evidenza), non può che comprende re unicamente la sorte dei contributi soggettivi versati o che

avrebbero dovuto essere versati alla cassa. Non comprende in

vece — in caso di ritardato od omesso pagamento —

gli interes

si di mora e le sanzioni di cui al 4° comma dell'art. 18 1. n. 576

del 1980, cit., come sostituito dall'art. 10 1. 11 febbraio 1992 n.

141. Ciò emerge anche dal 2° comma dell'art. 21 cit. che, pre vedendo che sulle somme da rimborsare maturino gli interessi

legali, fissa il dies a quo della decorrenza degli stessi dal giorno del pagamento dei contributi soggettivi; il legislatore quindi non

ha considerato, nel dimensionare l'obbligo restitutorio, il perio do dal giorno in cui il pagamento era dovuto al giorno in cui il

pagamento è stato effettuato, mostrando così di voler escludere

dalla restituzione proprio gli interessi moratori maturati in tale

periodo a favore della cassa (oltre che, conseguentemente, an

che le sanzioni). D'altra parte la irripetibilità degli interessi moratori e delle

sanzioni, che si fondano sull'atto illecito dell'inadempimento, non cancellato ex post dalla mancata maturazione del diritto a

pensione, risponde ad un'esigenza di stabilità finanziaria della

cassa che deve poter contare sulla puntualità dell'adempimento

degli obblighi contributivi dei suoi iscritti. In questo senso del resto si è già espressa questa corte. Infatti,

Cass. 3 marzo 1992, n. 2583 (Foro it., Rep. 1993, voce Avvo

cato, n. 124) ha affermato che «la circostanza che l'attore si era

cancellato dalla cassa senza aver conseguito il diritto alla pen sione, comporta pur sempre che egli, per il tempo in cui vi era

stato iscritto, era tenuto a versare puntualmente i contributi pre videnziali e le somme aggiuntive conseguenti a qualsiasi titolo

dovute, con la conseguenza che le sanzioni civili e gli interessi relativi che era stato costretto a pagare non possono essere con siderati, ex post, come la percezione di indebiti oggettivi, ex art. 2033 c.c. (...)». E così anche Cass. 21 ottobre 1998, n. 10458

(id.. 1999, I, 913) ha affermato, in una fattispecie analoga, che «il contributo minimo di cui all'art. 11, come quello soggettivo di cui al precedente art. 10, non furono 'indebitamente percepi ti' dalla cassa, ma legittimamente riscossi, in forza delle dispo sizioni di legge vigenti. La restituzione dei contributi soggettivi è quindi possibile solo in quanto prevista espressamente dalla

legge, in caso di mancato raggiungimento dei requisiti di legge (...)». In questa pronuncia la corte ha conseguentemente esclu

so la rimborsabilità degli aggi esattoriali relativi ai contributi

rimborsabili. In conclusione quindi

— come esattamente deduce la difesa

della cassa ricorrente — deve ritenersi che l'obbligo restitutorio

di cui all'art. 21 cit. non comprende anche gli interessi di mora e le sanzioni di cui al 4° comma dell'art. 18 1. n. 576 del 1980,

cit., relativi ai contributi soggettivi rimborsabili. Erroneamente pertanto la pronuncia impugnata ha fatto appli

cazione dell'ordinaria disciplina codicistica dell'indebito og gettivo per ritenere in generale non dovuti interessi di mora e sanzioni sui contributi soggettivi rimborsabili.

4. - Non di meno il decisum della sentenza impugnata è nella

specie corretto.

Come risulta dalla narrativa di tale pronuncia (e come è in realtà pacifico tra le parti) l'avv. Franchi ha chiesto ed ottenuto di beneficiare della sanatoria prevista dall'art. 15 1. 11 febbraio

Il Foro Italiano — 2002.

1992 n. 141, che, al fine di agevolare la regolarizzazione di quei

professionisti che nel passato avessero omesso di versare i con

tributi dovuti, ha consentito eccezionalmente, entro un termine

ben preciso (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa), l'iscrizione tardiva. In particolare il 3°

comma dell'art. 15 cit. ha fissato il quantum debeatur nella mi

sura pari ai contributi dovuti per gli anni arretrati incrementati

dei soli interessi legali, ma senza sanzioni; somma questa che

poteva essere versata alla cassa in un'unica soluzione, salvo che

la giunta esecutiva della cassa non avesse concesso una dilazio

ne rateale fino a tre annualità.

In caso di mancato tempestivo pagamento della somma do

vuta a titolo di iscrizione tardiva il professionista iscritto avreb

be dovuto pagare gli interessi di mora e le sanzioni di cui al 4°

comma dell'art. 18 1. n. 576 del 1980, cit.

Ed allora occorre distinguere tra gli interessi legali sui contri

buti arretrati e gli interessi moratori eventualmente dovuti sulla

somma determinata a titolo di iscrizione tardiva.

Gli interessi legali calcolati sui contributi arretrati si saldano

alla sorte e ne attualizzano l'importo al momento dell'iscrizione

tardiva; la funzione di sanatoria delle inottemperanze pregresse che ha l'iscrizione tardiva comporta che tali interessi perdono la

connotazione di interessi di mora; il professionista che si avvale

della sanatoria è ripristinato in un nuovo obbligo, quello con

nesso all'iscrizione tardiva, che prevede nuovi termini di adem

pimento. Il mancato rispetto di tali termini, sia nel caso di pagamento

in un'unica soluzione (che doveva essere effettuato entro sei

mesi dalla domanda di iscrizione tardiva ex art. 15, 3° comma,

cit.), sia nel caso di pagamento rateale (alle scadenze fissate

dalla giunta esecutiva che in ipotesi avesse concesso anche que sto ulteriore beneficio) avrebbe comportato

— secondo la disci

plina a regime (di cui al 4° comma dell'art. 18 1. n. 576 del

1980, più volte cit.) — il pagamento sia degli interessi di mora

che delle sanzioni.

Emerge allora che in questa particolare fattispecie dell'iscri

zione tardiva con effetto sanante gli interessi sui contributi ar

retrati partecipano della stessa natura della sorte e quindi sono

rimborsabili se riferiti a contributi soggettivi. Del resto, se così

non fosse, la sanatoria del periodo pregresso non sarebbe piena

perché il professionista che, dopo la sanatoria, non maturasse

comunque il diritto a pensione, avrebbe diritto agli interessi le

gali sulle somme restituite solo a partire da una data successiva

all'iscrizione tardiva (ex art. 21,2° comma, cit.); mentre altro

professionista, a parità di condizioni, ma che non avesse benefi

ciato della sanatoria, avrebbe diritto agli interessi legali a partire dalle date (più risalenti) dei singoli pagamenti effettuati alla

cassa. Ma la finalità della sanatoria, connotata com'è da una

funzione incentivante della regolarizzazione, è proprio quella di

consentire al professionista, che si avvale di tale beneficio, di

conseguire una posizione contributiva del tutto analoga a quella che avrebbe avuto ove avesse in precedenza regolarmente pa gato i contributi.

Invece per gli interessi moratori e le sanzioni in caso di ina

dempimento rimane la generale irripetibilità come nella disci

plina a regime (di cui si è detto al paragrafo precedente). Nella specie l'avv. Franchi, ammalatosi qualche mese dopo

l'iscrizione tardiva e deceduto di lì a poco, aveva provveduto a

cancellarsi proprio a partire dal giorno successivo (1° gennaio 1993) al periodo (1980-1992) interessato dalla sanatoria (di cui

nella sostanza la sua sfortunata vicenda personale non gli ha

consentito di beneficiare); sicché nella specie si controverte

unicamente degli interessi legali sui contributi soggettivi arre

trati dovuti alla cassa dall'avv. Franchi per aver questi chiesto

ed ottenuto (nel giugno del 1992) l'iscrizione tardiva, peraltro con rateizzazione della somma a tale titolo quantificata dalla

cassa (con scadenze scaglionate negli anni 1995, 1996 e 1997) e

mai pagata per essersi l'avv. Franchi cancellato prima (a partire dal 1° gennaio 1993) e poi deceduto (nell'aprile del 1995). È pacifico infatti tra le parti che nella specie si controverte degli interessi sui contributi arretrati, anche perché la cassa non ha

mai dedotto che — nella (pur breve) sequenza «iscrizione tardi

va-cancellazione-decesso» — il termine di adempimento del

l'obbligo contributivo in forza dell'iscrizione tardiva per sca

denza della prima rata di pagamento sia venuto a cadere prima della cancellazione successiva a tale iscrizione tardiva sicché sa

rebbero maturati, in qualche misura, anche interessi moratori e

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Page 5: sezione lavoro; sentenza 12 luglio 2002, n. 10190; Pres. Mileo, Est. Amoroso, P.M. Destro (concl. diff.); Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. De Stefano) c. Camuto

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

relative sanzioni, oltre agli interessi legali sui contributi sogget tivi arretrati.

In conclusione, in questa particolare fattispecie legata alla sa

natoria a mezzo di iscrizione tardiva alla cassa, gli interessi le

gali sui contributi soggettivi arretrati erano rimborsabili (come ha esattamente ritenuto il tribunale, anche se con una motiva

zione non corretta) in quanto, per effetto della sanatoria, parte

cipavano della stessa natura dei contributi stessi, a differenza

degli interessi moratori in caso di inadempimento dell'obbligo contributivo dopo l'iscrizione tardiva.

5. - Così corretta la motivazione, il ricorso va respinto, do

vendo affermarsi il seguente principio di diritto: «L'obbligo re

stitutorio di cui all'art. 21 1. 20 settembre 1980 n. 576 (recante la riforma del sistema previdenziale forense) — che prevede che

coloro che cessano dall'iscrizione alla cassa senza aver matu

rato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno di

ritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10 (ossia dei contributi c.d. soggettivi, distinti dai contributi c.d. integra tivi di cui al successivo art. 11) — non comprende anche gli eventuali interessi di mora e sanzioni di cui al 4° comma del

l'art. 18 1. n. 576 del 1980, cit., relativi ai contributi soggettivi rimborsabili. Invece, in caso di sanatoria a mezzo di iscrizione

tardiva alla cassa ex art. 15 1. 11 febbraio 1992 n. 141, sono

rimborsabili gli interessi legali sui contributi soggettivi arretrati, ma non già gli eventuali interessi di mora e sanzioni in caso di

ritardato pagamento della somma dovuta per la sanatoria stes

sa».

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 10 luglio 2002, n. 10055; Pres. Mileo, Est. Morcavallo, P.M. Fuzio

(conci, conf.); Inps (Avv. Coretti, Fonzo, Correrà) c. Soc.

Calcestruzzi preconfezionati Segariu (Avv. Pulsoni, Mac

cìotta). Conferma Trib. Cagliari 16 aprile 1999.

Previdenza e assistenza sociale — Sgravi contributivi —

Sgravi aggiuntivo e supplementare — Società di nuova co

stituzione — Applicabilità — Condizioni (D.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, art. 59).

In caso di formale costituzione di una nuova società, gli sgravi

aggiuntivo e supplementare, secondo la disciplina dettata

dall'art. 59 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, competono o meno a

seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o

piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un 'impresa preesistente, assumendo rilevanza determi

nante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di

permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente

collegati) sia la sussistenza di una sostanziale continuità nel

l'esercizio dell'impresa. (1)

(1) Ai fini del riconoscimento degli sgravi contributivi, la riportata sentenza ha confermato che per l'applicazione degli sgravi aggiuntivo e

supplementare di cui all'art. 59 d.p.r. 218/78, la verifica relativa alla

sussistenza di un effettivo incremento dell'occupazione deve essere

compiuta in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'im

presa. Oltre alla giurisprudenza riportata in motivazione, cfr. Cass. 22 giu

gno 2001, n. 8537, Foro it., Rep. 2001, voce Previdenza sociale, n. 328

(che ha escluso gli sgravi ad una nuova impresa in presenza di signifi cativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale); 10

gennaio 2001, n. 256, ibid., n. 341 (che ha escluso il diritto agli sgravi in un'ipotesi di riorganizzazione di un'impresa societaria, mediante un

Il Foro Italiano — 2002.

Svolgimento del processo. — Con distinti ricorsi depositati in

date 16 e 23 aprile 1994, la s.r.l. Cps - Calcestruzzi preconfe

zionati Segariu proponeva opposizione avverso i decreti emessi

in data 19 marzo 1994 dal Pretore di Cagliari, in funzione di

giudice del lavoro, che le aveva ingiunto di pagare all'Inps le ri

spettive somme di lire 1.236.779.943 e lire 422.434.050 per in

debita applicazione di sgravi contributivi aggiuntivi e supple mentari nel periodo dall'ottobre 1982 al febbraio 1993 per il

settore produzione calcestruzzo e nel periodo dal febbraio 1989

aumento di capitale e la realizzazione di un nuovo stabilimento); 4 feb braio 2000, n. 1264, id., Rep. 2000, voce cit., n. 402 (per fattispecie di

incorporazione di società); 12 novembre 1999, n. 12589, ibid., n. 386. Per la giurisprudenza relativa alla spettanza o meno degli sgravi in

ipotesi di trasferimento, trasformazione e fusione di società, per il pe riodo precedente, L. Carbone, Gli sgravi contributivi nella giurispru denza (1968-1992), id., 1993, I, 505, par. 8 e 10; Id., «Vecchi» e «nuo vi» sgravi contributivi (e fiscalizzazione) nella legislazione e nella giu risprudenza, id., 1995, I, 136, par. 3, lett. B; Id., La nuova «stagione» degli sgravi contributivi, id., 1998,1, 1447, par. 7, lett. C.

Sugli sgravi contributivi (e fiscalizzazione degli oneri sociali) segue la nota di I<. Carbone.

Gli sgravi contributivi tra'incentivi all'occupazione e «sollecita zioni» all'emersione dei lavoratori «in nero» ed «in grigio».

Sommario:

1. Premessa. 2. Sgravi contributivi ed emersione dell'economia sommersa.

2.1. La ratio della normativa sul lavoro sommerso. 2.2. La procedura automatica e la procedura progressiva di emer

sione. 2.3. Il termine per presentare la dichiarazione di emersione (ed il

triennio di regime agevolato). 2.4. I soggetti interessati alla dichiarazione di emersione. 2.5. Le agevolazioni per incentivare l'emersione del lavoro irrego

lare. 2.6. Proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni

anteriori al 2001. 2.7. «Nuova» sanzione per contrastare l'economia sommersa (e

problematiche processuali). 3. Sgravio totale triennale dal 2002. 4. Sgravi contributivi per le assunzioni in sostituzione di lavoratori in

astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro. 5. Sgravi contributivi per il lavoro part-time. 6. Sgravi contributivi per l'assunzione di disabili. 7. Sgravi contributivi per i contratti di riallineamento. 8. Sgravi contributivi per il settore marittimo. 9. Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e fiscalizza

zione. 10. Sgravi per le aziende agricole colpite da siccità nella provincia di

Foggia. 11. Gli sgravi contributivi «cessati». 12. Gli sgravi contributivi (e fiscalizzazione degli oneri sociali) nella

giurisprudenza (2000-2002). 12.1. Il «rispetto» dei contratti collettivi. 12.2. Inquadramento previdenziale, sgravi e fiscalizzazione degli

oneri sociali. 12.3. Sgravi contributivi e lavoratori in mobilità. 12.4. Sgravi e localizzazione delle prestazioni lavorative. 12.5. Sgravi e trasferimento, trasformazione e fusione di aziende. 12.6. Sgravio totale decennale. 12.7. Sgravi indebiti, restituzione e decorrenza interessi. Sentenza

Corte costituzionale ed interessi. 12.8. Sgravi per le imprese della provincia di Gorizia. 12.9. Sgravi alle imprese di navigazione. 12.10. Sgravi e lavoro straordinario. 12.11. Condono previdenziale e fiscalizzazione degli oneri sociali. 12.12. Fiscalizzazione e contratti di formazione e lavoro.

1. - Premessa. Con il presente scritto si dà conto, oltre che della nuo

va disciplina degli sgravi contributivi, anche della giurisprudenza e

prassi amministrativa, per gli anni 2000-2002. Per il periodo precedente, L. Carbone, Le proroghe «permanenti»

degli sgravi contributivi, in Foro it., 2000,1, 87. Per il periodo 2000-2002 le leggi sugli sgravi (a parte la «proroga»

dello sgravio totale triennale dal 2002 ad opera dell'art. 44, 1° comma, 1. 448/01 dello sgravio di cui alla 1. 448/98, ed alcune «proroghe» come

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