sezione lavoro; sentenza 12 luglio 2002, n. 10190; Pres. Mileo, Est. Amoroso, P.M. Destro (concl.diff.); Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. De Stefano) c. Camuto e altri(Avv. Costa, Camuto) e altra. Conferma Trib. Treviso 17 dicembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 12 (DICEMBRE 2002), pp. 3323/3324-3329/3330Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197053 .
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3323 PARTE PRIMA 3324
Motivi della decisione. — Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 3°
comma, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, nonché insufficienza e
contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360, nn. 3
e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nell'affer
mare la natura autonoma dei rapporti di lavoro dei soci, non ha
considerato il chiaro dettato dell'art. 2, 3° comma, che, come
norma di carattere generale, impone l'assoggettamento a contri
buzione dei compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperati va, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla natura del
rapporto stesso e anche quando l'attività del socio si configuri come adempimento del contratto sociale. In conformità di tale
indirizzo il legislatore ha esteso ai soci di cooperativa l'assicu
razione con la disoccupazione (art. 2 r.d. n. 2270 del 1924), gli
assegni familiari (art. 1 d.p.r. n. 797 del 1955) e la Tbc (r.d. n.
1343 del 1928). In pratica la normativa che disciplina l'attività
delle cooperative di lavoro, equiparando ai fini previdenziali i
soci lavoratori ai lavoratori subordinati, consente di estendere a
tale categoria di lavoratori la copertura assicurativa obbligatoria
parificando corrispondentemente, sul piano contributivo, le co
operative ai datori di lavoro.
Il motivo va accolto perché fondato.
Secondo orientamento prevalente di questa Suprema corte —
che va in questa sede ribadito in quanto si condividono le ragio ni poste a sostegno
— in tema di obblighi contributivi delle so
cietà cooperative nei confronti dei soci lavoratori, l'art. 2 r.d. n.
1422 del 1924 (da ritenersi tuttora vigente in forza dell'art. 140
r.d.l. n. 1827 del 1935, nonostante l'abrogazione, ad opera del
l'art. 141 stesso r.d.l. della legge delegata r.d. n. 3184 del 1923) è norma regolamentare (per l'esecuzione del r.d. n. 3184 del
1923) che, con una fictio, ha equiparato ai fini assicurativi la
posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei
lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbli
gazione contributiva a carico di tali società a prescindere dalla
sussistenza degli estremi della subordinazione in rapporto alla
posizione dei soci lavoratori e del fatto che la cooperativa svol
ga attività per conto proprio o per conto terzi, non rilevando in
senso contrario il disposto del d.p.r. n. 602 del 1970, che si è
limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori soci di società
ed enti cooperativi (specificamente indicati in allegato elenco)
assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri
contributivi previdenziali, senza peraltro incidere sulla discipli na dettata in via generale dal citato art. 2 r.d. n. 1422 del 1924
(cfr. Cass. 29 maggio 2000, n. 7094, Foro it., Rep. 2001, voce
Previdenza sociale, n. 209; n. 5450 del 2000, id., Rep. 2000, voce cit., n. 235, e n. 2175 del 2000, id., Rep. 2001, voce cit., n.
210, in motivazione, per la ricognizione del quadro normativo
vigente; contra, Cass. 2 settembre 1997, n. 8370, id., Rep. 1998, voce cit., n. 258).
Per altro verso si rileva che al principio della equiparazione, ai fini contributivi, della posizione del socio lavoratore di so cietà cooperativa al lavoratore subordinato, previsto dall'anzi detto art. 2 r.d. n. 1422 del 1924 relativamente all'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, può ben ri conoscersi una valenza generale che ne consente l'estensione alle assicurazioni c.d. minori. Anche tali situazioni contributive
finiscono, infatti, con l'assolvere le medesime finalità perse guite dal legislatore nella prima ipotesi in quanto strumentali al l'assicurazione del socio lavoratore che svolge la sua attività in senso lato nell'ambito del contratto sociale.
Siffatti principi sono stati disapplicati dall'impugnata senten
za che, nell'escludere l'assoggettabilità alla disciplina di cui al
l'art. 2, 3° comma, r.d. n. 1422 del 1924 della società cooperati va La Croma, operante nel settore musicale, poiché l'attività dei
soci lavoratori, anche se ascrivibile al contratto sociale, era stata
realizzata con modalità tipiche dei rapporti autonomi, non ha
considerato la sostanziale equiparazione, ai fini assicurativi in
generale, della posizione dei soci lavoratori di società coopera tive a quella dei lavoratori subordinati. Sotto tale profilo non ha
pregio l'argomento addotto da controparte circa la legittimazio ne dell'Enpals a ricevere i contributi da doversi versare in rela zione alla posizione di soci lavoratori orchestrali poiché le c.d. assicurazioni minori — come nel caso in esame — sono dovute
proprio all'Inps (v. Cass. 3 luglio 1981, n. 4327, id., Rep. 1981, voce cit., n. 618). Né tanto meno ha pregio il richiamo alle deci sioni della Corte costituzionale n. 334 del 1995 (id., Rep. 1995, voce Lavoro (rapporto), n. 1727) e n. 30 del 1996 (id., Rep.
Il Foro Italiano — 2002.
1996, voce cit., n. 1639) — che involgono la materia del fondo
di garanzia — o a leggi successivamente emanate, afferenti a
settori diversi (ad es. la 1. 24 giugno 1997 n. 196, che, all'art.
24, contiene una serie di norme riguardanti soci delle cooperati ve di lavoro) e comunque prive del carattere di retroattività (1. 3
aprile 2001 n. 142, in tema di revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posi zione del socio lavoratore, la quale, all'art. 1, 3° comma, faculta
il socio alla scelta del tipo di rapporto di lavoro instaurando, con
riflessi ai fini fiscali e previdenziali). Il ricorso va perciò accolto e la sentenza deve essere cassata.
La corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di
fatto, ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c., decide la causa nel
merito e rigetta la domanda della società cooperativa La Croma.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 12 luglio 2002, n. 10190; Pres. Mileo, Est. Amoroso, P.M. Destro
(conci, diff.); Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo
rense (Avv. De Stefano) c. Carnuto e altri (Avv. Costa, Ca
muto) e altra. Conferma Trib. Treviso 17 dicembre 1998.
Avvocato — Previdenza forense — Rimborso dei contributi — Interessi di mora e sanzioni — Esclusione — Interessi
legali su contributi arretrati per iscrizione tardiva —
Rimborsabilità — Limiti (Cod. civ., art. 2033; 1. 20 settem bre 1980 n. 576, riforma del sistema previdenziale forense, art. 18, 21; 1. 11 febbraio 1992 n. 141, modifiche ed integra zioni alla 1. 20 settembre 1980 n. 576, in materia di previden za forense e di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli avvocati e procuratori, art. 15).
L'obbligo restitutorio di cui all'art. 21 l. n. 576 del 1980 non
comprende anche gli eventuali interessi di mora e sanzioni di
cui al 4° comma dell'art. 18 l. 576/80; invece, in caso di sa
natoria a mezzo di iscrizione tardiva alla cassa forense ai
sensi dell'art. 15 l. 11 febbraio 1992 n. 141, sono rimborsa
bili gli interessi legali sui contributi soggettivi arretrati, ma
non già gli eventuali interessi di mora e sanzioni in caso di
ritardato pagamento della somma dovuta per la sanatoria
stessa. (1)
Svolgimento del processo. — 1. - Con ricorso depositato in
data 4 giugno 1996, Carnuto Sira, Franchi Cristina e Franchi
Marina, rispettivamente vedova e figlie dell'avv. Giuseppe Franchi, nella qualità di eredi di quest'ultimo deceduto nell'a
(1) Non constano precedenti per la rimborsabilità degli interessi le
gali, sui contributi arretrati per iscrizione tardiva. La riportata sentenza conferma, invece, la non rimborsabilità degli eventuali interessi di mo ra e sanzioni relativi ai contributi soggettivi rimborsabili (già affermata da Pret. Roma 16 ottobre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce Avvocato, n.
208). Sulla non spettanza della rivalutazione monetaria sulle somme rim
borsate ex art. 21 1. 576/80, Cass. 18 marzo 2002, n. 3921, id., 2002, I, 2753; Pret. Fermo 30 ottobre 1989, id., Rep. 1992, voce cit., nn. 154, 155, e Prev. forense, 1990, fase. 1, 39, con nota di L. Carbone, Cessa zione dell'iscrizione alla cassa e rimborsabilità delle sanzioni pecunia rie-, Pret. La Spezia 10 febbraio 1995, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n.
209, e Prev. forense, 1996, fase. 3, 48.
Sull'obbligo di pagamento delle sanzioni civili (e quindi della non
rimborsabilità) per il professionista che si cancella dalla cassa senza aver conseguito il diritto alla pensione, Cass. 3 marzo 1992, n. 2583, Foro it., Rep. 1993, voce cit., nn. 122, 124.
Sulla ratio della non rimborsabilità delle eventuali sanzioni pecunia rie versate alla cassa di previdenza categoriale per inadempimento agli obblighi contributivi, L. Carbone, La tutela previdenziale dei liberi
professionisti, Torino, 1998, 221 ss.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
prile 1995, adivano il Pretore di Treviso in funzione di giudice del lavoro esponendo che nel mese di giugno del 1992 il loro
dante causa aveva concordato con la Cassa nazionale di previ denza ed assistenza avvocati e procuratori, l'iscrizione alla cas
sa stessa, nonché la copertura e relativo onere contributivo per
gli anni pregressi dal 1980 (anno in cui l'iscrizione alla cassa
era divenuta obbligatoria ex lege 576/80) e fino al 1992, pari a
lire 79.000.000 circa, se versati in unica soluzione. Successiva
mente l'avv. Franchi, a seguito di insorta grave malattia, aveva
cessato l'esercizio della professione ed aveva pertanto provve duto alla cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori di
Treviso con decorrenza 1° gennaio 1993 comunicandola alla
cassa medesima.
Esponevano ancora le ricorrenti che, in epoca successiva al
decesso dell'avv. Franchi, la cassa aveva preteso il pagamento di lire 26.000.000 circa, tramite cartella esattoriale posta in ri
scossione dal concessionario della riscossione Esamarca s.p.a., avverso la quale le ricorrenti deducevano di nulla dovere in
quanto i contributi soggettivi ed i relativi interessi legali, se do
vuti, avrebbero dovuto a loro volta essere restituiti ai sensi del
l'art. 21 1. 576/80, non avendo maturato alcun trattamento pen sionistico.
Le ricorrenti chiedevano pertanto al pretore di sospendere l'esazione esattoriale e di accertare e quantificare l'entità delle
somme eventualmente dovute alla cassa, col favore delle spese del giudizio.
Il pretore disponeva preliminarmente la sospensione del ruolo
esattoriale.
Si costituiva l'Esamarca s.p.a. e chiedeva la propria estromis
sione dal giudizio, nonché il rigetto del ricorso avendo la mede
sima agito sulla base del ruolo emesso dalla cassa ed essendo
totalmente estranea alle questioni oggetto di causa, relative alla
debenza dei contributi.
Si costituiva anche la cassa chiedendo che fosse accertato e
dichiarato che la medesima cassa era creditrice nei confronti
delle ricorrenti della somma di lire 42.723.660 e che quindi fos
se respinta l'opposizione proposta con vittoria di spese di lite.
La cassa convenuta, in particolare, deduceva che ai sensi del
l'art. 21 1. 576/80, sono rimborsabili solo i contributi soggettivi, mentre restano esclusi da qualsivoglia rimborso sia i contributi
integrativi e, soprattutto, quanto pagato o da pagare a titolo ac
cessorio, compensativo e sanzionatorio.
Sulla base della documentazióne prodotta, la cassa sottoli
neava la debenza delle somme richieste a mezzo della cartella
esattoriale impugnata: in particolare precisava che a seguito di
domanda di sanatoria ex art. 15, 1° comma, 1. 141/92 (iscrizione tardiva alla cassa), presentata dall'avv. prof. Franchi in data 17
giugno 1992, con riferimento al periodo contributivo dal 1980 al
1990, la cassa aveva proceduto a quantificare quanto dovuto
dall'avv. Franchi a titolo di contributi e accessori nella somma
complessiva pari a lire 87.264.233, acconsentendo alla rateizza
zione della medesima somma.
La cassa precisava che i contributi minimi soggettivi rimbor
sabili — ex art. 21 1. 576/80 — ammontavano a lire 42.498.030
e che, pertanto, il residuo dovuto a titolo di sanzione per il man
cato versamento dei contributi nei termini di legge risultava pari a lire 45.666.203. Conclusivamente, in riferimento a tutto il pe riodo (dal 1980 al 1995, ivi compreso quanto dovuto a titolo di
contributi minimi integrativi e per indennità di maternità relati
vamente agli anni 1993, 1994, 1995 e tenuto conto di quanto era
stato pagato dall'avv. Franchi per gli anni 1991 e 1992) alla
cassa doveva essere corrisposto il complessivo importo di lire
42.723.660, di cui lire 26.242.995 costituiva la somma iscritta
nel ruolo esattoriale relativo all'anno 1995.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva discussa e
decisa con sentenza del Pretore di Treviso n. 208 del 29 mag
gio - 25 giugno 1997, il quale, dopo aver ritenuto l'applicabilità dell'art. 21 1. 576/80 e dell'art. 21 1. 21/86 (che prevedevano il
diritto al rimborso dei contributi soggettivi al professionista che
avesse cessato l'iscrizione senza aver maturato il diritto a pre stazioni pensionistiche) anche agli eredi, accertava che l'im
porto dovuto dalle ricorrenti dalla cassa per contributi minimi
integrativi e per indennità di maternità era pari a complessive lire 1.716.000 e, inoltre, che l'importo dovuto dalla cassa alle
ricorrenti era pari a complessive lire 4.658.543; di talché, ope rata la parziale compensazione di tali crediti, dichiarava che
nessuna somma era dovuta dalle ricorrenti alla cassa; compen sava le spese tra tutte le parti in causa.
Il Foro Italiano — 2002.
In particolare il pretore affermava che nella fattispecie la
somma complessivamente richiesta dalla cassa, pari a lire
42.723.660 era relativa in grandissima parte a sanzioni civili
dovute per il mancato tempestivo versamento dei contributi
soggettivi dal 1980 al 1990, atteso che solo l'importo di lire
1.716.000 si riferiva a contributi integrativi e di maternità per
gli anni dal 1993 al 1995, pure dovuti.
Il pretore affermava che i crediti vantati dalla cassa costitui
vano un accessorio dei contributi soggettivi (questi ultimi) non
più dovuti dal de cuius né dai suoi eredi in quanto ripetibili ex
art. 21 1. 576/80; inoltre, non vertendosi nella fattispecie in tema
di rimborsabilità delle sanzioni civili e interessi moratori già
pagati —
per ritardato versamento di contributi — in quanto né
i contributi soggettivi, né le relative sanzioni ed interessi erano
stati pagati, una volta definitivamente accertato che il credito
principale non era più dovuto, doveva essere esclusa la suddetta
richiedibilità in base al principio del tempus regit actum del
l'obbligazione accessoria.
2. - Avverso tale pronuncia proponeva appello la cassa con
ricorso depositato in data 15 giugno 1998 al Tribunale di Trevi
so, deducendo che l'obbligo dell'avv. Franchi di pagare i con
tributi arretrati e le sanzioni civili, le penalità e gli interessi pre visti dalla legge (art. 17 e 18 1. 576/80), era sorto ex lege sin
dall'anno 1980 per effetto della medesima 1. 576/80 e che il
medesimo avv. Franchi era stato iscritto d'ufficio alla cassa a
decorrere dal 1981; che l'avv. Franchi avvalendosi dei benefici
previsti dall'art. 14, nn. 2 e 3,1. 141/92 (legge di sanatoria) ave
va presentato domanda di iscrizione tardiva alla cassa a decorre
re dal 1980 chiedendo la riduzione delle penalità già dovute, ottenendo la rateizzazione in tre anni per il pagamento del suo
debito. Deduceva altresì l'appellante che tale debito era stato
quantificato dalla cassa nel 1992, mentre il credito restitutorio
dei contributi soggettivi versati era sorto solo successivamente a
seguito della cancellazione del professionista dalla cassa e non
era pertanto idoneo a far venir meno il debito relativo alle san
zioni civili ed interessi sulla somma originariamente dovuta.
Si costituiva la concessionaria della riscossione Esamarca
s.p.a. facendo rilevare la propria estraneità rispetto alla materia
del contendere e chiedendo l'estromissione dal giudizio. Si costituivano le eredi dell'avv. Franchi chiedendo il rigetto
del gravame e rilevando come correttamente il pretore avesse
ritenuto insussistente il debito accessorio, relativo a sanzioni ed
interessi, essendo venuto meno il debito principale. Con sentenza n. 1837 del 15-17 dicembre 1998, il tribunale
ha rigettato l'appello proposto dalla cassa confermando la sen
tenza impugnata condannando l'appellante a rifondere alle ap
pellate le spese del grado d'appello, dichiarando compensate le
spese del grado tra la cassa appellante concessionaria della ri
scossione e la Esamarca s.p.a. In limine il tribunale ha rigettato la domanda di estromissione
dal giudizio dell'Esamarca, ritenendo che la sentenza dovesse
fare stato anche nei suoi confronti.
Il tribunale ha ritenuto, nel merito, di condividere le conclu
sioni e le motivazioni della sentenza pretoriale. In particolare ha
affermato che il credito previdenziale è comunque un credito di
natura civilistica, al quale sono applicabili, se non espressa mente derogate, le norme di diritto comune. Devono quindi tro
vare applicazione le norme civilistiche in tema di indebito. Ne
deriva che la — sia pur sopravvenuta — non debenza dell'im
porto relativo ai contributi comporta il venir meno anche del
l'obbligazione accessoria.
3. - Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassa
zione la cassa con un unico motivo di impugnazione, illustrato
anche da successiva memoria.
La società Esamarca s.p.a. non si è costituita.
Resistono con controricorso le altre intimate.
Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo di ricorso
la cassa ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art.
21, 1° e 2° comma, 1. 20 settembre 1980 n. 576, con riferimento
all'art. 2033 c.c. e all'art. 14 disp. sulla legge in generale (art.
360, n. 3, c.p.c.), nonché contraddittoria motivazione su di un
punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.). In particolare, la difesa della cassa ricorrente insiste nel rite
nere che l'obbligo restitutorio dei contributi soggettivi non si
estendeva anche agli accessori.
2. - Il ricorso non è fondato.
Ancorché le censure mosse dalla difesa della cassa ricorrente
alla sentenza impugnata siano sostanzialmente esatte, non di
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3327 PARTE PRIMA 3328
meno il decisum di quest'ultima è corretto talché va solo rettifi
cata la motivazione ex art. 384, 2° comma, c.p.c. 3. - L'art. 21 1. 20 settembre 1980 n. 576 (recante la riforma
del sistema previdenziale forense) prevede che coloro che ces
sano dall'iscrizione alla cassa senza aver maturato i requisiti as
sicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il
rimborso dei contributi di cui all'art. 10 (ossia dei contributi c.d.
soggettivi, distinti dai contributi c.d. integrativi di cui al succes
sivo art. 11), nonché degli eventuali contributi minimi e per centuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di
cui alla tab. E allegata alla 1. 22 luglio 1975 n. 319. Sulle som
me da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio suc
cessivo ai relativi pagamenti. La norma ha carattere eccezionale, perché derogatoria ri
spetto al principio di solidarietà che ex art. 38 Cost, connota an
che i sistemi previdenziali categoriali. Essa quindi è di stretta
interpretazione: l'oggetto dell'obbligo restitutorio, che insorge ex post in ragione di un fatto sopravvenuto (i.e. mancata matu
razione dei requisiti assicurativi per il diritto alla pensione) e
che è del tutto diverso dalla condictio indebiti di cui all'art.
2033 c.c. (che presuppone un originario indebito, la cui man
canza nella specie è di tutta evidenza), non può che comprende re unicamente la sorte dei contributi soggettivi versati o che
avrebbero dovuto essere versati alla cassa. Non comprende in
vece — in caso di ritardato od omesso pagamento —
gli interes
si di mora e le sanzioni di cui al 4° comma dell'art. 18 1. n. 576
del 1980, cit., come sostituito dall'art. 10 1. 11 febbraio 1992 n.
141. Ciò emerge anche dal 2° comma dell'art. 21 cit. che, pre vedendo che sulle somme da rimborsare maturino gli interessi
legali, fissa il dies a quo della decorrenza degli stessi dal giorno del pagamento dei contributi soggettivi; il legislatore quindi non
ha considerato, nel dimensionare l'obbligo restitutorio, il perio do dal giorno in cui il pagamento era dovuto al giorno in cui il
pagamento è stato effettuato, mostrando così di voler escludere
dalla restituzione proprio gli interessi moratori maturati in tale
periodo a favore della cassa (oltre che, conseguentemente, an
che le sanzioni). D'altra parte la irripetibilità degli interessi moratori e delle
sanzioni, che si fondano sull'atto illecito dell'inadempimento, non cancellato ex post dalla mancata maturazione del diritto a
pensione, risponde ad un'esigenza di stabilità finanziaria della
cassa che deve poter contare sulla puntualità dell'adempimento
degli obblighi contributivi dei suoi iscritti. In questo senso del resto si è già espressa questa corte. Infatti,
Cass. 3 marzo 1992, n. 2583 (Foro it., Rep. 1993, voce Avvo
cato, n. 124) ha affermato che «la circostanza che l'attore si era
cancellato dalla cassa senza aver conseguito il diritto alla pen sione, comporta pur sempre che egli, per il tempo in cui vi era
stato iscritto, era tenuto a versare puntualmente i contributi pre videnziali e le somme aggiuntive conseguenti a qualsiasi titolo
dovute, con la conseguenza che le sanzioni civili e gli interessi relativi che era stato costretto a pagare non possono essere con siderati, ex post, come la percezione di indebiti oggettivi, ex art. 2033 c.c. (...)». E così anche Cass. 21 ottobre 1998, n. 10458
(id.. 1999, I, 913) ha affermato, in una fattispecie analoga, che «il contributo minimo di cui all'art. 11, come quello soggettivo di cui al precedente art. 10, non furono 'indebitamente percepi ti' dalla cassa, ma legittimamente riscossi, in forza delle dispo sizioni di legge vigenti. La restituzione dei contributi soggettivi è quindi possibile solo in quanto prevista espressamente dalla
legge, in caso di mancato raggiungimento dei requisiti di legge (...)». In questa pronuncia la corte ha conseguentemente esclu
so la rimborsabilità degli aggi esattoriali relativi ai contributi
rimborsabili. In conclusione quindi
— come esattamente deduce la difesa
della cassa ricorrente — deve ritenersi che l'obbligo restitutorio
di cui all'art. 21 cit. non comprende anche gli interessi di mora e le sanzioni di cui al 4° comma dell'art. 18 1. n. 576 del 1980,
cit., relativi ai contributi soggettivi rimborsabili. Erroneamente pertanto la pronuncia impugnata ha fatto appli
cazione dell'ordinaria disciplina codicistica dell'indebito og gettivo per ritenere in generale non dovuti interessi di mora e sanzioni sui contributi soggettivi rimborsabili.
4. - Non di meno il decisum della sentenza impugnata è nella
specie corretto.
Come risulta dalla narrativa di tale pronuncia (e come è in realtà pacifico tra le parti) l'avv. Franchi ha chiesto ed ottenuto di beneficiare della sanatoria prevista dall'art. 15 1. 11 febbraio
Il Foro Italiano — 2002.
1992 n. 141, che, al fine di agevolare la regolarizzazione di quei
professionisti che nel passato avessero omesso di versare i con
tributi dovuti, ha consentito eccezionalmente, entro un termine
ben preciso (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa), l'iscrizione tardiva. In particolare il 3°
comma dell'art. 15 cit. ha fissato il quantum debeatur nella mi
sura pari ai contributi dovuti per gli anni arretrati incrementati
dei soli interessi legali, ma senza sanzioni; somma questa che
poteva essere versata alla cassa in un'unica soluzione, salvo che
la giunta esecutiva della cassa non avesse concesso una dilazio
ne rateale fino a tre annualità.
In caso di mancato tempestivo pagamento della somma do
vuta a titolo di iscrizione tardiva il professionista iscritto avreb
be dovuto pagare gli interessi di mora e le sanzioni di cui al 4°
comma dell'art. 18 1. n. 576 del 1980, cit.
Ed allora occorre distinguere tra gli interessi legali sui contri
buti arretrati e gli interessi moratori eventualmente dovuti sulla
somma determinata a titolo di iscrizione tardiva.
Gli interessi legali calcolati sui contributi arretrati si saldano
alla sorte e ne attualizzano l'importo al momento dell'iscrizione
tardiva; la funzione di sanatoria delle inottemperanze pregresse che ha l'iscrizione tardiva comporta che tali interessi perdono la
connotazione di interessi di mora; il professionista che si avvale
della sanatoria è ripristinato in un nuovo obbligo, quello con
nesso all'iscrizione tardiva, che prevede nuovi termini di adem
pimento. Il mancato rispetto di tali termini, sia nel caso di pagamento
in un'unica soluzione (che doveva essere effettuato entro sei
mesi dalla domanda di iscrizione tardiva ex art. 15, 3° comma,
cit.), sia nel caso di pagamento rateale (alle scadenze fissate
dalla giunta esecutiva che in ipotesi avesse concesso anche que sto ulteriore beneficio) avrebbe comportato
— secondo la disci
plina a regime (di cui al 4° comma dell'art. 18 1. n. 576 del
1980, più volte cit.) — il pagamento sia degli interessi di mora
che delle sanzioni.
Emerge allora che in questa particolare fattispecie dell'iscri
zione tardiva con effetto sanante gli interessi sui contributi ar
retrati partecipano della stessa natura della sorte e quindi sono
rimborsabili se riferiti a contributi soggettivi. Del resto, se così
non fosse, la sanatoria del periodo pregresso non sarebbe piena
perché il professionista che, dopo la sanatoria, non maturasse
comunque il diritto a pensione, avrebbe diritto agli interessi le
gali sulle somme restituite solo a partire da una data successiva
all'iscrizione tardiva (ex art. 21,2° comma, cit.); mentre altro
professionista, a parità di condizioni, ma che non avesse benefi
ciato della sanatoria, avrebbe diritto agli interessi legali a partire dalle date (più risalenti) dei singoli pagamenti effettuati alla
cassa. Ma la finalità della sanatoria, connotata com'è da una
funzione incentivante della regolarizzazione, è proprio quella di
consentire al professionista, che si avvale di tale beneficio, di
conseguire una posizione contributiva del tutto analoga a quella che avrebbe avuto ove avesse in precedenza regolarmente pa gato i contributi.
Invece per gli interessi moratori e le sanzioni in caso di ina
dempimento rimane la generale irripetibilità come nella disci
plina a regime (di cui si è detto al paragrafo precedente). Nella specie l'avv. Franchi, ammalatosi qualche mese dopo
l'iscrizione tardiva e deceduto di lì a poco, aveva provveduto a
cancellarsi proprio a partire dal giorno successivo (1° gennaio 1993) al periodo (1980-1992) interessato dalla sanatoria (di cui
nella sostanza la sua sfortunata vicenda personale non gli ha
consentito di beneficiare); sicché nella specie si controverte
unicamente degli interessi legali sui contributi soggettivi arre
trati dovuti alla cassa dall'avv. Franchi per aver questi chiesto
ed ottenuto (nel giugno del 1992) l'iscrizione tardiva, peraltro con rateizzazione della somma a tale titolo quantificata dalla
cassa (con scadenze scaglionate negli anni 1995, 1996 e 1997) e
mai pagata per essersi l'avv. Franchi cancellato prima (a partire dal 1° gennaio 1993) e poi deceduto (nell'aprile del 1995). È pacifico infatti tra le parti che nella specie si controverte degli interessi sui contributi arretrati, anche perché la cassa non ha
mai dedotto che — nella (pur breve) sequenza «iscrizione tardi
va-cancellazione-decesso» — il termine di adempimento del
l'obbligo contributivo in forza dell'iscrizione tardiva per sca
denza della prima rata di pagamento sia venuto a cadere prima della cancellazione successiva a tale iscrizione tardiva sicché sa
rebbero maturati, in qualche misura, anche interessi moratori e
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
relative sanzioni, oltre agli interessi legali sui contributi sogget tivi arretrati.
In conclusione, in questa particolare fattispecie legata alla sa
natoria a mezzo di iscrizione tardiva alla cassa, gli interessi le
gali sui contributi soggettivi arretrati erano rimborsabili (come ha esattamente ritenuto il tribunale, anche se con una motiva
zione non corretta) in quanto, per effetto della sanatoria, parte
cipavano della stessa natura dei contributi stessi, a differenza
degli interessi moratori in caso di inadempimento dell'obbligo contributivo dopo l'iscrizione tardiva.
5. - Così corretta la motivazione, il ricorso va respinto, do
vendo affermarsi il seguente principio di diritto: «L'obbligo re
stitutorio di cui all'art. 21 1. 20 settembre 1980 n. 576 (recante la riforma del sistema previdenziale forense) — che prevede che
coloro che cessano dall'iscrizione alla cassa senza aver matu
rato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno di
ritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10 (ossia dei contributi c.d. soggettivi, distinti dai contributi c.d. integra tivi di cui al successivo art. 11) — non comprende anche gli eventuali interessi di mora e sanzioni di cui al 4° comma del
l'art. 18 1. n. 576 del 1980, cit., relativi ai contributi soggettivi rimborsabili. Invece, in caso di sanatoria a mezzo di iscrizione
tardiva alla cassa ex art. 15 1. 11 febbraio 1992 n. 141, sono
rimborsabili gli interessi legali sui contributi soggettivi arretrati, ma non già gli eventuali interessi di mora e sanzioni in caso di
ritardato pagamento della somma dovuta per la sanatoria stes
sa».
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 10 luglio 2002, n. 10055; Pres. Mileo, Est. Morcavallo, P.M. Fuzio
(conci, conf.); Inps (Avv. Coretti, Fonzo, Correrà) c. Soc.
Calcestruzzi preconfezionati Segariu (Avv. Pulsoni, Mac
cìotta). Conferma Trib. Cagliari 16 aprile 1999.
Previdenza e assistenza sociale — Sgravi contributivi —
Sgravi aggiuntivo e supplementare — Società di nuova co
stituzione — Applicabilità — Condizioni (D.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, art. 59).
In caso di formale costituzione di una nuova società, gli sgravi
aggiuntivo e supplementare, secondo la disciplina dettata
dall'art. 59 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, competono o meno a
seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o
piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un 'impresa preesistente, assumendo rilevanza determi
nante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di
permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente
collegati) sia la sussistenza di una sostanziale continuità nel
l'esercizio dell'impresa. (1)
(1) Ai fini del riconoscimento degli sgravi contributivi, la riportata sentenza ha confermato che per l'applicazione degli sgravi aggiuntivo e
supplementare di cui all'art. 59 d.p.r. 218/78, la verifica relativa alla
sussistenza di un effettivo incremento dell'occupazione deve essere
compiuta in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'im
presa. Oltre alla giurisprudenza riportata in motivazione, cfr. Cass. 22 giu
gno 2001, n. 8537, Foro it., Rep. 2001, voce Previdenza sociale, n. 328
(che ha escluso gli sgravi ad una nuova impresa in presenza di signifi cativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale); 10
gennaio 2001, n. 256, ibid., n. 341 (che ha escluso il diritto agli sgravi in un'ipotesi di riorganizzazione di un'impresa societaria, mediante un
Il Foro Italiano — 2002.
Svolgimento del processo. — Con distinti ricorsi depositati in
date 16 e 23 aprile 1994, la s.r.l. Cps - Calcestruzzi preconfe
zionati Segariu proponeva opposizione avverso i decreti emessi
in data 19 marzo 1994 dal Pretore di Cagliari, in funzione di
giudice del lavoro, che le aveva ingiunto di pagare all'Inps le ri
spettive somme di lire 1.236.779.943 e lire 422.434.050 per in
debita applicazione di sgravi contributivi aggiuntivi e supple mentari nel periodo dall'ottobre 1982 al febbraio 1993 per il
settore produzione calcestruzzo e nel periodo dal febbraio 1989
aumento di capitale e la realizzazione di un nuovo stabilimento); 4 feb braio 2000, n. 1264, id., Rep. 2000, voce cit., n. 402 (per fattispecie di
incorporazione di società); 12 novembre 1999, n. 12589, ibid., n. 386. Per la giurisprudenza relativa alla spettanza o meno degli sgravi in
ipotesi di trasferimento, trasformazione e fusione di società, per il pe riodo precedente, L. Carbone, Gli sgravi contributivi nella giurispru denza (1968-1992), id., 1993, I, 505, par. 8 e 10; Id., «Vecchi» e «nuo vi» sgravi contributivi (e fiscalizzazione) nella legislazione e nella giu risprudenza, id., 1995, I, 136, par. 3, lett. B; Id., La nuova «stagione» degli sgravi contributivi, id., 1998,1, 1447, par. 7, lett. C.
Sugli sgravi contributivi (e fiscalizzazione degli oneri sociali) segue la nota di I<. Carbone.
Gli sgravi contributivi tra'incentivi all'occupazione e «sollecita zioni» all'emersione dei lavoratori «in nero» ed «in grigio».
Sommario:
1. Premessa. 2. Sgravi contributivi ed emersione dell'economia sommersa.
2.1. La ratio della normativa sul lavoro sommerso. 2.2. La procedura automatica e la procedura progressiva di emer
sione. 2.3. Il termine per presentare la dichiarazione di emersione (ed il
triennio di regime agevolato). 2.4. I soggetti interessati alla dichiarazione di emersione. 2.5. Le agevolazioni per incentivare l'emersione del lavoro irrego
lare. 2.6. Proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni
anteriori al 2001. 2.7. «Nuova» sanzione per contrastare l'economia sommersa (e
problematiche processuali). 3. Sgravio totale triennale dal 2002. 4. Sgravi contributivi per le assunzioni in sostituzione di lavoratori in
astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro. 5. Sgravi contributivi per il lavoro part-time. 6. Sgravi contributivi per l'assunzione di disabili. 7. Sgravi contributivi per i contratti di riallineamento. 8. Sgravi contributivi per il settore marittimo. 9. Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e fiscalizza
zione. 10. Sgravi per le aziende agricole colpite da siccità nella provincia di
Foggia. 11. Gli sgravi contributivi «cessati». 12. Gli sgravi contributivi (e fiscalizzazione degli oneri sociali) nella
giurisprudenza (2000-2002). 12.1. Il «rispetto» dei contratti collettivi. 12.2. Inquadramento previdenziale, sgravi e fiscalizzazione degli
oneri sociali. 12.3. Sgravi contributivi e lavoratori in mobilità. 12.4. Sgravi e localizzazione delle prestazioni lavorative. 12.5. Sgravi e trasferimento, trasformazione e fusione di aziende. 12.6. Sgravio totale decennale. 12.7. Sgravi indebiti, restituzione e decorrenza interessi. Sentenza
Corte costituzionale ed interessi. 12.8. Sgravi per le imprese della provincia di Gorizia. 12.9. Sgravi alle imprese di navigazione. 12.10. Sgravi e lavoro straordinario. 12.11. Condono previdenziale e fiscalizzazione degli oneri sociali. 12.12. Fiscalizzazione e contratti di formazione e lavoro.
1. - Premessa. Con il presente scritto si dà conto, oltre che della nuo
va disciplina degli sgravi contributivi, anche della giurisprudenza e
prassi amministrativa, per gli anni 2000-2002. Per il periodo precedente, L. Carbone, Le proroghe «permanenti»
degli sgravi contributivi, in Foro it., 2000,1, 87. Per il periodo 2000-2002 le leggi sugli sgravi (a parte la «proroga»
dello sgravio totale triennale dal 2002 ad opera dell'art. 44, 1° comma, 1. 448/01 dello sgravio di cui alla 1. 448/98, ed alcune «proroghe» come
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