Sezione lavoro; sentenza 12 marzo 1980, n. 1648; Pres. Cutrupia, Est. Frisina, P. M. MorozzoDella Rocca (concl. conf.); Soc. S.a.b.e.d. (Avv. Lavagnini) c. Bampa. Cassa Trib. Massa 26novembre 1974Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 2 (FEBBRAIO 1981), pp. 485/486-489/490Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171366 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Con riferimento al primo motivo del ricorso deve affermarsi, in sintesi, che la citata disposizione dell'art. 11 legge n. 604 del
1966, concernente i lavoratori «in possesso dei requisiti di legge
per aver diritto alla pensione di vecchiaia », è applicabile nei ri
guardi dei prestatori di lavoro in possesso del requisito dell'età di
60 anni previsto dall'art. 9 r. d. 1. 14 aprile 1939 n. 636 (modifi cato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n. 218) per il diritto alla co
mune pensione di vecchiaia; ma non è applicabile nei confronti
degli addetti alle miniere, cave e torbiere, i quali ai sensi del
l'art. 1 legge 3 gennaio 1960 n. 5 hanno diritto di collocarsi in
pensione anticipata su domanda, al compimento del 55° anno di
età e con il concorso degli altri requisiti richiesti; posto che
al datore di lavoro non è consentito di anticipare, con l'intima
zione del licenziamento, la risoluzione del rapporto qualora il
lavoratore intenda rinviarla al raggiungimento del 60° anno di età.
(Omissis) Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 12 mar
zo 1980, n. 1648; Pres. Cutrupia, Est. Frisina, P. M. Moroz
zo Della Rocca (conci, conf.); Soc. S.a.b.e.d. (Avv. Lava
gnini) c. Bampa. Cassa Trib. Massa 26 novembre ,1974.
Lavoro (rapporto) — Lavoratore in cassa integrazione guadagni — Indennità sostitutiva di ferie non godute — Spettanza —
Esclusione (Cod. civ., art. 2109; legge 5 novembre 1968 n.
1115, estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi del
la cassa integrazione guadagni, ecc., art. 2; legge 8 agosto 1972 n. 464, modifiche e integrazioni alla legge 5 novembre
1968 n. 1115, art. 1, 2).
Il lavoratore non ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute durante il periodo di sospensione del lavoro con
intervento della cassa integrazione guadagni. (1)
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con atto 20
febbraio 1974 Bampa Silvino chiedeva al Pretore di Massa di
condannare la soc. Bario e derivati (S.a.b.e.d.), alle cui dipen denze aveva lavorato fino al 18 luglio 1973, data del licenzia
mento, a corrispondergli l'indennità per il mancato godimento delle ferie, determinato dal suo collocamento in cassa inte
grazione guadagni, avvenuto in data 5 febbraio 1973.
Costituitasi in giudizio, la società contestava la fondatezza
della domanda e ne chiedeva il rigetto; in subordine eccepiva la compensazione tra il credito vantato dal lavoratore ed alcune
somme di danaro a essa già versate, e cioè lire 300.000, come
da quietanza rilasciata dal Bampa il 31 luglio 1973, ed altri
importi pagati per premio e produzione durante la sospensione del rapporto di lavoro, ma non dovuti.
Con sentenza del 24 maggio 1974 il pretore, in accoglimento della domanda dell'attore, condannava la convenuta società al
pagamento di lire 273.601 per indennità sostitutiva delle ferie
non godute, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Interponeva appello la S.a.b.e.d. deducendo che il pretore
era incorso in errore, perché aveva accolto la domanda del Bam
pa, senza considerare che il diritto alle ferie e quello all'inden
nità sostitutiva presuppongono la effettiva prestazione dell'atti
vità lavorativa e che in ogni caso avrebbe dovuto accogliersi
l'eccezione di compensazione. Ma il Tribunale di Massa, con sentenza del 26 novembre
1974 (Foro it., 1975, I, 999), aderendo alle tesi definitive del re
sistente Bampa, confermava la decisione di primo grado.
I giudici d'appello affermavano che, durante il periodo in cui
il lavoratore è posto in cassa integrazione in dipendenza di
crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o,
(1) È la prima sentenza della Cassazione sul punto. Per i precedenti di merito conformi e contrari (tra i quali la sen
tenza riformata, Trib. Massa 26 novembre 1974, Foro it., 1975, I,
999), cfr. la nota di richiami a Pret. Gela 18 aprile 1980, id., 1980,
1, 2326, che ha affermato la competenza del pretore quale giudice delle controversie previdenziali sulla domanda con cui il lavoratore
richieda il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate
durante il periodo di sospensione del lavoro con trattamento di cassa
integrazione guadagni ordinaria. Sulle ferie come diritto irrinunciabile del lavoratore a fruire di
un periodo di riposo per ritemprare le proprie energie proporzionato all'attività lavorativa prestata nell'arco dell'anno, v. Corte cost. 10
maggio 1963, n. 66, id., 1963, I, 854, con nota di richiami ed in
Riv. giur. lav., 1964, II, 153, con nota di Buccisano. Al riguardo, in dottrina, cfr. Pera, Diritto del lavoro, Padova, 1980, 587.
come nel caso particolare del Bampa, di ristrutturazione azien dale (legge 8 agosto 1972 n. 464), egli conserva tutti i diritti inerenti al rapporto di lavoro sospeso e, quindi, anche quello relativo alle ferie, ed a sostegno di questa loro affermazione di
principio consideravano quanto appresso. Nel determinato periodo il lavoratore si trova nell'impossi
bilità, per cause a lui non imputabili, di effettuare la sua pre stazione principale e, tuttavia, rimane a disposizione del datore di lavoro. Sicché, in deroga ai principi generali scaturenti dalla
struttura sinallagmatica che regolano il rapporto di lavoro, tale
rapporto viene considerato sussistente ed effettivo, nonostante la sospensione dell'attività lavorativa, sia pure entro certi limiti
temporali previsti dai contratti o dalla stessa legge. L'art. 11 del c.c.n.l. 31 ottobre 1972 che regola i rapporti di
lavoro come quello in esame, dopo aver ribadito il principio sancito dalla Costituzione, secondo il quale ogni lavoratore ha
diritto ad un periodo di riposo ed in materia non è ammessa
la rinuncia o la non concessione, prevede che in caso di giusti ficato impedimento il non godimento delle ferie deve essere
compensato con una indennità sostitutiva. Ciò sta a significare che proprio perché il diritto alle ferie è strettamente colle
gato alla durata del rapporto (tanto è vero che le ferie matu
rano e variano nella loro entità con riferimento alla anzianità di servizio), il diritto in questione matura anche nel caso di
mancata prestazione della attività lavorativa da parte del lavo
ratore per cause a lui non imputabili.
L'art. 39 del citato contratto collettivo prevede, è vero, espli citamente il diritto alle ferie nel solo caso di sospensione del
rapporto dovuta a cause non imputabili ad alcuna delle parti,
prevede cioè che le assenze per malattia od infortunio siano
computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i li
miti della conservazione del posto, ma tanto non serve a far
ritenere che nel caso di sospensione del rapporto per l'interven
to della cassa integrazione non maturi il diritto alle ferie, do
vendosi considerare che nel primo caso, in assenza della speci fica previsione, si avrebbe la risoluzione del rapporto di la
voro, mentre la stessa conseguenza non potrebbe verificarsi nel
la diversa ipotesi di sospensione del rapporto per causa impu tabile all'imprenditore, in quanto la prestazione del datore di
lavoro, pur divenendo gravosa, non può comunque definirsi im
possibile.
Conseguentemente la domanda del Bampa sarebbe stata fon
data, cosi come aveva deciso il pretore. Invece destituita di
fondamento — sempre secondo il Tribunale di Massa che di
sattendeva ancora le censure mosse dall'appellante società alla
decisione pretorile — era l'eccezione di compensazione o me
glio l'istanza di conguaglio, avanzata in subordine dalla S.a.
b.e.d., perché la somma di lire 300.000 di cui alla quietanza sarebbe stata erogata al lavoratore per pura liberalità e perché le altre somme ricevute dallo stesso lavoratore come premio di produzione, costituendo esse parte integrante della retribu
zione, sarebbero state di competenza, anche durante il periodo di sospensione del rapporto ai sensi dell'art. 1, 4° comma, legge 8 agosto 1972 n. 464. E, infine, quanto alla clausola « il pa
gamento viene fatto con riserva » contenuta nella quietanza, es
sa spiegherebbe effetti solo a vantaggio del lavoratore che l'ave
va apposta e la riserva riguarderebbe semmai eventuali errori
di conteggio, non già l'imputazione dei pagamenti.
Avverso tale sentenza ricorre la società S.a.b.e.d. deducendo
quattro mezzi di annullamento, meglio illustrati con successiva
memoria difensiva. Il Bampa non si è costituito.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo la società
ricorrente denuncia nella sentenza impugnata la violazione de
gli art. 2109 cod. civ., 36 Cost., 14 del concordato interconfe
derale 27 ottobre 1946 recepito nel d. pres. 28 luglio 1960 n.
1070, 2 e 9 legge n. 1115 del 1968 e 1 e 2 legge n. 464 del
1972 — nonché omessa o contraddittoria motivazione su pun
to decisivo della causa — in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5,
cod. proc. civile.
Deduce a riguardo che il Tribunale di Massa avrebbe do
vuto negare al Bampa la indennità sostitutiva delle ferie, per
ché il diritto a queste ultime matura soltanto a favore dei la
voratori che prestino effettivamente la loro attività.
A sostegno di tale tesi si richiamano le disposizioni costitu
zionali e legislative, sopra indicate, osservandosi, tra l'altro,
che per la sentenza n. 66/1963 della Corte costituzionale (id.,
1963, I, 854) il riposo deve essere proporzionato alla quanti
tà di lavoro prestato; che il riposo annuale, imposto da una
norma inderogabile di legge per ragioni di tutela fisica del la
voratore, ha come presupposto l'effettiva prestazione dell'atti
vità lavorativa (e del resto l'art. 11 del c.c.n.l. del 1972 ado
pera il termine riposo, il quale presuppone appunto il servizio
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PARTE PRIMA
realmente prestato); si sottolinea in particolare che l'assenza
per servizio militare non è stata equiparata alla prestazione la
vorativa ai fini del diritto alle ferie, sebbene costituisca an
ch'essa causa di sospensione del rapporto di lavoro; che in ca so di sospensione del lavoro per ragioni congiunturali vi è sol
tanto una continuità giuridico-formale del rapporto di lavoro
e manca il requisito dell'effettiva prestazione; che la specifica normativa legislativa succedutasi nel tempo ha posto a carico
della cassa integrazione, oltre l'80 % della retribuzione, la sola
quota di indennità di anzianità corrispondente al periodo di
sospensione; e si sostiene, infine, che il tribunale avrebbe omes
so di rilevare, altrimenti si sarebbe contraddetto in riferimento
alla diversa soluzione che veniva adottata nello stesso giudizio
per due capi di domande analoghe, che il diritto alle ferie co
me non matura nel periodo di c. d. preavviso non lavorato (e cosi aveva deciso il pretore nel respingere già il relativo capo della domanda del Bampa, per cui non era stata proposta im
pugnazione), non matura nemmeno nell'ipotesi di sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 1362, 1367, 1369, 1371 cod. civ., 27 del concordato 23
maggio 1946 (recepito dal d. pres. n. 1089, richiamato dall'art.
32 del c.c.n.l. del 1972), in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e sostiene che il tribunale, ove avesse fatto cor
retto uso delle regole di ermeneutica contrattuale, avrebbe do
vuto negare al Bampa l'indennità sostitutiva delle ferie, perché
gli art. 32 del c.c.n.l. del 31 ottobre 1972 e 27 del concordato
23 maggio 1946, i quali attengono sia al trattamento economi
co che a quello normativo dei lavoratori sospesi, non contem
plano il diritto alle ferie in corrispondenza del periodo di sospen sione.
E con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione
degli art. 1362, 1363, 1365, 1367 e 1374 cod. civ. ed 11 del
c.c.n.l. 31 ottobre 1972, nonché ulteriore difetto di motivazione
(art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), deduce che l'interpreta zione complessiva dell'art. 11 del c.c.n.l. del 1972 avrebbe do
vuto indurre il tribunale ad escludere che l'indennità sostitu
tiva delle ferie possa maturare anche a favore dei lavoratori
che, come il Bampa, non prestino effettivamente la loro opera. Tanto premesso, si osserva come i tre motivi del ricorso sot
topongano al giudizio di questa Suprema corte, sia pure sotto
i diversi profili, costituzionali, legislativi e contrattuali, la stes
sa tematica concernente la natura e la disciplina dell'istituto
del riposo annuale nei rapporti di lavoro subordinato ed i cri
teri adottati dal tribunale nel risolvere il particolare caso con
troverso del dipendente che, collocato in cassa di integrazione, vanti il proprio diritto all'indennità sostitutiva delle c. d. ferie
relativamente al periodo di sospensione del rapporto e quindi non lavorato, per cui, essendo all'evidenza intimamente con
nessi, detti motivi debbono essere congiuntamente esaminati. Ed
essi sono, per le considerazioni che seguono, fondati.
Innanzitutto è esatto in linea generale che il riposo annuale
(le c. d. ferie), imposto da una norma inderogabile di legge per
ragioni di tutela fisica del lavoratore, ha come presupposto l'effettiva prestazione dell'attività del lavoratore. Infatti l'art.
2109 cod. civ. ricollega la prescrizione di un periodo annuale
di ferie retribuito in favore del prestatore d'opera ad un servizio
ininterrotto e quindi effettivo, mentre l'art. 14 del concordato
interconfederale 27 ottobre 1946, recepito in d. pres. n. 1070
del 1960, conferma quel concetto basilare dell'istituto delle fe
rie nel prevedere il diritto del lavoratore alle ferie annuali an
che se il servizio da lui prestato è inferiore ad un anno e nel
rapportare l'indennità sostitutiva ai mesi di servizio (effettiva
mente) prestati presso l'azienda.
Ed è altrettanto esatto che ai sensi dell'art. 36 Cost. (cfr. sent. n. 66 del 1963 della Corte costituzionale, cit.) il riposo set
timanale e quello annuale sono irrinunciabili e perciò debbono
essere effettivamente usufruiti.
L'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute va intesa quale ipotesi eccezionale di risarcimento danni per mancato recupero di energie fisiche e psichiche con una neces
saria pausa di attività lavorativa.
Dunque sul piano giuridico-istituzionale il diritto del lavora
tore al riposo annuale (oppure all'indennità risarcitoria del
mancato godimento) si configura quale conseguenza diretta e
proporzionata di un impegno lavorativo effettivo e prolungato. E, del resto, data la struttura sinallagmatica del rapporto di
lavoro, l'astensione del lavoratore dal servizio, anche se giusti ficata da forza maggiore, in genere non legittima pretese retri
butive per il periodo non lavorato.
Allora il problema specificamente prospettato in causa (il ca
so del dipendente che, sospeso dall'attività lavorativa per cause
a lui non imputabili, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie
per il periodo in cui non ha lavorato) avrebbe dovuto essere
esaminato e risolto dai giudici di merito tenendo presente i so
pra enunciati principi, per cui le previsioni legislative o con
trattuali della materia in deroga a quei principi assumevano ca
rattere eccezionale ed i casi contemplati, essendo tassativi, non
erano suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Invero, dette previsioni eccezionali sul piano legislativo ri
guardano esclusivamente casi di sospensione della prestazione lavorativa per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, e
riconoscono al lavoratore anche nel periodo della forzata inat
tività soltanto il diritto alla retribuzione oppure ad un'inden
nità nella misura e per il tempo determinato dalle leggi spe
ciali, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (art 2110 cod. civile).
L'art. 27 del concordato 23 maggio 1946 di cui al d. pres. n. 1098 del 1960, che regola la sospensione c. d. assoluta, non
fa esplicita menzione al caso del lavoratore sospeso in relazione
all'istituto delle ferie e non statuisce oltre l'obbligo retributivo.
L'art. 14 del concordato interconfederale 27 ottobre 1946,
recepito dal d. pres. 28 luglio 1960 n. 1070, stabilisce che l'in
dennità sostitutiva delle ferie spetta per quanti sono i mesi di
servizio prestati presso l'azienda, confermando cosi che duran
te la sospensione del rapporto di lavoro non matura alcun di
ritto alle ferie.
Quanto, infine alla legislazione speciale (legge n. 1115/68 e
legge 464/72), che, nel dilatare i compiti della cassa integra zione guadagni, pone a carico della stessa cassa, oltre all'80 %
della retribuzione, la quota di anzianità corrispondente al pe riodo di sospensione (e ciò dimostra che solo tale istituto resta
operante anche se il rapporto di lavoro è quiescente, perché il
vincolo contrattuale ancora formalmente sussiste), ma non pre vede affatto che il datore di lavoro sia onerato in relazione al
diverso istituto delle ferie.
Orbene, l'impugnata sentenza in sostanza prescinde comple tamente dalle sopra esposte considerazioni ed incorre palesemen te nei denunciati vizi di violazione dalle norme di legge indi
cate e delle regole di ermeneutica contrattuale.
Infatti la motivazione della decisione del Tribunale di Massa, che riconosce al Bampa il diritto dell'indennità sostitutiva della
ferie, per il periodo di forzata inattività lavorativa dovuta al
suo collocamento in cassa integrazione, in sintesi consiste in
questo: viene teorizzato, innanzitutto, il principio per cui il la
voratore collocato in cassa integrazione sarebbe equiparato al
lavoratore in effettivo servizio attivo per la sua disponibilità a
riprenderlo, e si tratterebbe di un particolare e distinto caso di
sospensione della prestazione lavorativa per fatto imputabile al
l'imprenditore, ma con rapporto di lavoro considerato sussisten
te a tutti gli effetti; poiché l'art. 11 del c.c.n.l. 31 ottobre 1972
stabilisce che in caso di giustificato impedimento, il non godi mento delle ferie deve essere compensato con l'indennità sosti
tutiva, il caso del lavoratore collocato in cassa integrazione rientra in tale previsione; se è vero che la previsione del diritto
alle ferie è resa ancora esplicita in altre norme dello stesso con
tratto collettivo (art. 391) per i soli casi di assenza dal lavoro,
per malattia, infortunio, ecc. (ipotesi di sospensione per cause
non imputabili ad alcuna delle parti), è anche vero che i primi casi richiedevano detta esplicita previsione, altrimenti si sarebbe
verificata la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre altrettan
to non richiedeva il secondo caso in cui la sospensione dell'at
tività lavorativa era dovuta a fatto imputabile al datore di la
voro.
Ma ben fondatamente il ricorrente si duole che i giudici di
merito abbiano ravvisato nella specie un peculiare caso di so
spensione del rapporto di lavoro per cause da imputarsi all'im
prenditore ed equiparabile, anche agli effetti del diritto alle fe
rie, a quello del rapporto di lavoro che segue con continuità
il suo regolare corso.
Il principio così teorizzato è privo di qualsiasi riscontro lo
gico-giuridico. La cassa integrazione guadagni è concessa unicamente per fa
vorire la sospensione e procrastinare i licenziamenti, onde pos sibilmente evitarli, in situazioni obiettivamente difficili di ca
rattere congiunturale, quali quelle determinate dalla necessità
di ristrutturazione o da crisi economica aziendale. Perciò la so
spensione non può essere considerata inadempimento dell'im
prenditore, ed è disposta a favore degli stessi lavoratori per l'in
tervento delle loro organizzazioni sindacali in base a decreto
ministeriale, non già in base a determinazione unilaterale del
datore di lavoro.
Nulla, poi, autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso
equiparare il lavoratore collocato in cassa di integrazione al
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
lavoratore in attività di servizio, in modo da conservare a quel lavoratore sospeso integro il trattamento economico in relazio
ne a tutti gli istituti contrattuali durante il periodo di indennità
lavorativa, compreso l'istituto delle ferie.
Si tratta pur sempre di un caso di sospensione assoluta e
sotto il profilo che qui interessa (il diritto alle ferie, che ha
per presupposto l'effettiva attività lavorativa) esso si presenta
analogo a quello del lavoratore sospeso per servizio militare, dove l'astensione non è affatto equiparata alla prestazione lavo
rativa.
In definitiva il legislatore non ha modificato nel caso della
sospensione per ragioni congiunturali la normativa generale sul
trattamento economico del lavoratore sospeso ed a parte la pre stazione pari all'80 % della retribuzione prevista dalle leggi n.
1115/68 e n. 264/72 con l'art. 2 legge n. 1115 si è limitato a
porre a carico della cassa anche la quota di indennità di an
zianità corrispondente al periodo di sospensione. Il che dimostra soltanto che l'indennità di anzianità decorre
e si consegue pur se il rapporto di lavoro è quiescente, perché il vincolo contrattuale ancora formalmente sussiste. Però in
questo senso il decorso dell'anzianità non implica certo la coeva
maturazione del diritto alle ferie che non è contemplato. Per di più l'indennità sostitutiva delle ferie, dato il suo ca
rattere risarcitorio, neppure è ricompreso sul coacervo della re
tribuzione da integrare come dalle citate disposizioni legisla
tive, ed è escluso che il correlativo onere si sia inteso, invece,
porre a carico del datore di lavoro.
Altresì fondate sono le censure mosse dal ricorrente al cri
terio ermeneutico seguito dal tribunale nell'indagare sul conte
nuto delle previsioni contrattuali in materia subiecta.
L'interpretazione dei comma 8° dell'art. 11 del c.c.n.l. del
1972, nel rispetto del disposto di cui all'art. 1362 cod. civ. del
tutto trascurato dal tribunale, sta chiaramente a significare che
il giustificato impedimento per non far godere le ferie, con con
seguente diritto all'indennità sostitutiva, si verifica solo per le
esigenze di servizio di cui al quinto comma, sicché la non as
segnazione ed il mancato godimento delle ferie sono stati presi in considerazione dai contraenti unicamente in relazione alle
esigenze di servizio, cioè alla necessità di dover far lavorare i
dipendenti senza poter fruire gli stessi delle ferie. Pertanto l'ipo tizzata sospensione del rapporto di lavoro non rientrava nella
previsione della detta norma.
Del resto l'interpretazione complessiva del citato art. 11 im
plica il rispetto di quanto disposto negli art. 1363 e 1379 cod.
civ. e, dovendosi così avere considerazione delle altre disposi zioni contrattuali relative alla equiparazione della prestazione effettiva di talune circoscritte forme di assenze dal lavoro, non
ché di altre disposizioni di legge od aventi forza di legge men
zionate dal ricorrente, la motivazione che accompagna la deci
sione del tribunale risulta viziata e carente anche sotto questo
profilo giuridico. In conclusione i tre esaminati mezzi di annullamento vanno
accolti alla stregua delle considerazioni svolte, mentre il quarto
mezzo ne resta assorbito perché è dichiaratamente subordinato
ai precedenti e con esso, denunciandosi violazione degli art.
2033-2113 e 1362 segg. cod. civ., si deduce che il tribunale
avrebbe dovuto, solo ove fosse accertata la sussistenza del cre
dito vantato dal lavoratore, accogliere la domanda di congua
glio. E sulla base degli enunciati principi, cassata la impugnata
sentenza in relazione ai motivi accolti, occorre rimettere la causa,
ad altro tribunale (sezione lavoro), al quale è opportuno de
mandare anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di
cassazione.
Per questi motivi, ecc.
I
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 26 febbraio
1980, n. 1347; Pres. Greco, Est. Farinaro, P. M. Grossi
(conci, conf.); Grete (Avv. Bruscia, Avezzano Comes) c. I.n.p.s. Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Roma, decr. 23 giu
gno 1975.
Patrocinio gratuito — Controversie di lavoro — Domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato — Decreto reiet
tivo dell'istanza — Ricorso in Cassazione — Inammissibilità
(Cost., art. Ill; cod. proc. civ., art. 739; legge 11 agosto 1973 n. 533, disciplina delle controversie individuali di la
voro e delle controversie in materia di previdenza e assisten
za obbligatorie, art. 13).
È inammissibile il ricorso in Cassazione ex art. \111 Cost, avverso
il decreto del giudice del lavoro che nega l'ammissione al patro cinio a spese dello Stato, trattandosi di un provvedimento non
definitivo impugnabile con il reclamo previsto per i procedimenti in camera di consiglio. (1)
II
TRIBUNALE DI BARI; decreto 20 febbraio 1980; Pres. Stea, Rei.
Ianiri; Palmitessa (Avv. Sinesi).
Patrocinio gratuito — Controversie di lavoro — Decreto reiet tivo dell'istanza — Reclamo al tribunale — Inammissibilità
(Cod. proc. civ., art. 738; legge 11 agosto 1973 n. 533, art. 13).
È inammissibile il reclamo al tribunale avverso il decreto col qua le il pretore del lavoro rigetta l'istanza di ammissione al patroci nio a spese dello Stato. (2)
III
TRIBUNALE DI BARI; sentenza 1° dicembre 1979; Pres. Cima
domo, Est. Schiraldi; Lucente (Avv. Sinesi) c. I.n.p.s. (Avv. Pesce).
Patrocinio gratuito — Controversie di lavoro — Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato — Mancata pre sentazione personale — Legittimità (Legge 11 agosto 1973 n.
533, art. 11, 13).
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere presentata dal difensore munito di procura alla lite. (3)
IV
PRETURA DI BARI; decreto 5 gennaio 1980; Giud. Berloco; Rossi (Avv. Sinesi).
Patrocinio gratuito — Controversie di lavoro — Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato — Mancata in dicazione di professionisti — Mancata presentazione personale — Illegittimità (Legge 11 agosto 1973 n. 533, art. 11, 13).
Patrocinio gratuito — Controversie di lavoro — Rilascio della
procura alla lite a difensore di fiducia — Implicita rinuncia al benefìcio (Legge 11 agosto 1973 n. 533, art. 11, 13).
Va rigettata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sia stata presentata, senza indicare almeno venti pro fessionisti, dal difensore munito di procura alla lite e non dalla
parte personalmente. (4) Il rilascio della procura alla lite implica rinuncia al benefìcio del
patrocinio a spese dello Stato. (5)
(1-2) La Cassazione muta nuovamente orientamento. Cass. 17 maggio 1979, n. 2845, Foro it., 1979, I, 2343 (con nota
di G. Pezzano), non richiamata nella motivazione della sentenza in
epigrafe, aveva ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di cui all'art. 13 legge 11 agosto 1973 n. 533 che
nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre Cass. 8 giugno 1977, n. 2358, id., Rep. 1977, voce Patrocinio gratuito, n. 4, e Cass. 20 febbraio 1976, n. 572, id., Rep. 1976, voce cit., n. 2, ne aveva ritenuto l'inammissibilità sul presupposto che si trattasse di un
provvedimento di natura meramente ordinatoria, revocabile da parte dello stesso giudice che lo aveva adottato. Per questo la novità del l'odierna sentenza, rispetto alle ultime due citate, consiste nell'aver chiarito che « trattasi di procedimento camerale » e che il provvedi mento conseguente, come tale, resta soggetto ai rimedi che la legge appresta contro di essi.
Quel che la Cassazione non ha chiarito è se esperito, con esito negativo per il non abbiente, il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. e divenuto definitivo il provvedimento questo sia poi ricorribile ex art. Ill Cost.
In dottrina, agli autori citati da Pezzano in nota alla Cass. 2845/ 1979, adde Tarzia, Manuale del processo del lavoro2, 1980, 82 ss.; Perone, Il nuovo processo del lavoro, 1975, 603, che escludono in radice l'impugnabilità del decreto pretorile; Sbaraglio, Revoca del
gratuito patrocinio (in tema di manifesta infondatezza e temerarietà della lite instaurata dal lavoratore), in Giur. it., 1977, I, 2, 263, che sostiene la reclamabilità del provvedimento dinnanzi allo stesso giu dice che lo emise; Mazziotti (Montesano), Le controversie del la voro e della sicurezza sociale, 1974, 283, che ne sostiene la ricorri bilità ex art. Ill Cost.; Tesoriere, Lineamenti di diritto processuale del lavoro2, 1978, 198, che si limita a prospettare l'alternativa tra
l'ipotesi del ricorso ex art. Ill Cost. — in ordine al quale osserva, tuttavia, mancare, nel decreto pretorile, il carattere della definitività —
e quella del « ricorso al giudice di grado superiore a quello che ha disposto il rigetto dell'istanza ».
(3-5) In termini Cass. 17 maggio 1979, n. 2845, cit. che smentisce le preoccupazioni dei giudici di merito relative sia alla necessità di
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