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Sezione lavoro; sentenza 12 marzo 1980, n. 1648; Pres. Cutrupia, Est. Frisina, P. M. Morozzo Della...

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Sezione lavoro; sentenza 12 marzo 1980, n. 1648; Pres. Cutrupia, Est. Frisina, P. M. Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Soc. S.a.b.e.d. (Avv. Lavagnini) c. Bampa. Cassa Trib. Massa 26 novembre 1974 Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 2 (FEBBRAIO 1981), pp. 485/486-489/490 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171366 . Accessed: 24/06/2014 21:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.105 on Tue, 24 Jun 2014 21:23:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione lavoro; sentenza 12 marzo 1980, n. 1648; Pres. Cutrupia, Est. Frisina, P. M. MorozzoDella Rocca (concl. conf.); Soc. S.a.b.e.d. (Avv. Lavagnini) c. Bampa. Cassa Trib. Massa 26novembre 1974Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 2 (FEBBRAIO 1981), pp. 485/486-489/490Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171366 .

Accessed: 24/06/2014 21:23

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Con riferimento al primo motivo del ricorso deve affermarsi, in sintesi, che la citata disposizione dell'art. 11 legge n. 604 del

1966, concernente i lavoratori «in possesso dei requisiti di legge

per aver diritto alla pensione di vecchiaia », è applicabile nei ri

guardi dei prestatori di lavoro in possesso del requisito dell'età di

60 anni previsto dall'art. 9 r. d. 1. 14 aprile 1939 n. 636 (modifi cato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n. 218) per il diritto alla co

mune pensione di vecchiaia; ma non è applicabile nei confronti

degli addetti alle miniere, cave e torbiere, i quali ai sensi del

l'art. 1 legge 3 gennaio 1960 n. 5 hanno diritto di collocarsi in

pensione anticipata su domanda, al compimento del 55° anno di

età e con il concorso degli altri requisiti richiesti; posto che

al datore di lavoro non è consentito di anticipare, con l'intima

zione del licenziamento, la risoluzione del rapporto qualora il

lavoratore intenda rinviarla al raggiungimento del 60° anno di età.

(Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 12 mar

zo 1980, n. 1648; Pres. Cutrupia, Est. Frisina, P. M. Moroz

zo Della Rocca (conci, conf.); Soc. S.a.b.e.d. (Avv. Lava

gnini) c. Bampa. Cassa Trib. Massa 26 novembre ,1974.

Lavoro (rapporto) — Lavoratore in cassa integrazione guadagni — Indennità sostitutiva di ferie non godute — Spettanza —

Esclusione (Cod. civ., art. 2109; legge 5 novembre 1968 n.

1115, estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi del

la cassa integrazione guadagni, ecc., art. 2; legge 8 agosto 1972 n. 464, modifiche e integrazioni alla legge 5 novembre

1968 n. 1115, art. 1, 2).

Il lavoratore non ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute durante il periodo di sospensione del lavoro con

intervento della cassa integrazione guadagni. (1)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con atto 20

febbraio 1974 Bampa Silvino chiedeva al Pretore di Massa di

condannare la soc. Bario e derivati (S.a.b.e.d.), alle cui dipen denze aveva lavorato fino al 18 luglio 1973, data del licenzia

mento, a corrispondergli l'indennità per il mancato godimento delle ferie, determinato dal suo collocamento in cassa inte

grazione guadagni, avvenuto in data 5 febbraio 1973.

Costituitasi in giudizio, la società contestava la fondatezza

della domanda e ne chiedeva il rigetto; in subordine eccepiva la compensazione tra il credito vantato dal lavoratore ed alcune

somme di danaro a essa già versate, e cioè lire 300.000, come

da quietanza rilasciata dal Bampa il 31 luglio 1973, ed altri

importi pagati per premio e produzione durante la sospensione del rapporto di lavoro, ma non dovuti.

Con sentenza del 24 maggio 1974 il pretore, in accoglimento della domanda dell'attore, condannava la convenuta società al

pagamento di lire 273.601 per indennità sostitutiva delle ferie

non godute, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Interponeva appello la S.a.b.e.d. deducendo che il pretore

era incorso in errore, perché aveva accolto la domanda del Bam

pa, senza considerare che il diritto alle ferie e quello all'inden

nità sostitutiva presuppongono la effettiva prestazione dell'atti

vità lavorativa e che in ogni caso avrebbe dovuto accogliersi

l'eccezione di compensazione. Ma il Tribunale di Massa, con sentenza del 26 novembre

1974 (Foro it., 1975, I, 999), aderendo alle tesi definitive del re

sistente Bampa, confermava la decisione di primo grado.

I giudici d'appello affermavano che, durante il periodo in cui

il lavoratore è posto in cassa integrazione in dipendenza di

crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o,

(1) È la prima sentenza della Cassazione sul punto. Per i precedenti di merito conformi e contrari (tra i quali la sen

tenza riformata, Trib. Massa 26 novembre 1974, Foro it., 1975, I,

999), cfr. la nota di richiami a Pret. Gela 18 aprile 1980, id., 1980,

1, 2326, che ha affermato la competenza del pretore quale giudice delle controversie previdenziali sulla domanda con cui il lavoratore

richieda il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate

durante il periodo di sospensione del lavoro con trattamento di cassa

integrazione guadagni ordinaria. Sulle ferie come diritto irrinunciabile del lavoratore a fruire di

un periodo di riposo per ritemprare le proprie energie proporzionato all'attività lavorativa prestata nell'arco dell'anno, v. Corte cost. 10

maggio 1963, n. 66, id., 1963, I, 854, con nota di richiami ed in

Riv. giur. lav., 1964, II, 153, con nota di Buccisano. Al riguardo, in dottrina, cfr. Pera, Diritto del lavoro, Padova, 1980, 587.

come nel caso particolare del Bampa, di ristrutturazione azien dale (legge 8 agosto 1972 n. 464), egli conserva tutti i diritti inerenti al rapporto di lavoro sospeso e, quindi, anche quello relativo alle ferie, ed a sostegno di questa loro affermazione di

principio consideravano quanto appresso. Nel determinato periodo il lavoratore si trova nell'impossi

bilità, per cause a lui non imputabili, di effettuare la sua pre stazione principale e, tuttavia, rimane a disposizione del datore di lavoro. Sicché, in deroga ai principi generali scaturenti dalla

struttura sinallagmatica che regolano il rapporto di lavoro, tale

rapporto viene considerato sussistente ed effettivo, nonostante la sospensione dell'attività lavorativa, sia pure entro certi limiti

temporali previsti dai contratti o dalla stessa legge. L'art. 11 del c.c.n.l. 31 ottobre 1972 che regola i rapporti di

lavoro come quello in esame, dopo aver ribadito il principio sancito dalla Costituzione, secondo il quale ogni lavoratore ha

diritto ad un periodo di riposo ed in materia non è ammessa

la rinuncia o la non concessione, prevede che in caso di giusti ficato impedimento il non godimento delle ferie deve essere

compensato con una indennità sostitutiva. Ciò sta a significare che proprio perché il diritto alle ferie è strettamente colle

gato alla durata del rapporto (tanto è vero che le ferie matu

rano e variano nella loro entità con riferimento alla anzianità di servizio), il diritto in questione matura anche nel caso di

mancata prestazione della attività lavorativa da parte del lavo

ratore per cause a lui non imputabili.

L'art. 39 del citato contratto collettivo prevede, è vero, espli citamente il diritto alle ferie nel solo caso di sospensione del

rapporto dovuta a cause non imputabili ad alcuna delle parti,

prevede cioè che le assenze per malattia od infortunio siano

computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i li

miti della conservazione del posto, ma tanto non serve a far

ritenere che nel caso di sospensione del rapporto per l'interven

to della cassa integrazione non maturi il diritto alle ferie, do

vendosi considerare che nel primo caso, in assenza della speci fica previsione, si avrebbe la risoluzione del rapporto di la

voro, mentre la stessa conseguenza non potrebbe verificarsi nel

la diversa ipotesi di sospensione del rapporto per causa impu tabile all'imprenditore, in quanto la prestazione del datore di

lavoro, pur divenendo gravosa, non può comunque definirsi im

possibile.

Conseguentemente la domanda del Bampa sarebbe stata fon

data, cosi come aveva deciso il pretore. Invece destituita di

fondamento — sempre secondo il Tribunale di Massa che di

sattendeva ancora le censure mosse dall'appellante società alla

decisione pretorile — era l'eccezione di compensazione o me

glio l'istanza di conguaglio, avanzata in subordine dalla S.a.

b.e.d., perché la somma di lire 300.000 di cui alla quietanza sarebbe stata erogata al lavoratore per pura liberalità e perché le altre somme ricevute dallo stesso lavoratore come premio di produzione, costituendo esse parte integrante della retribu

zione, sarebbero state di competenza, anche durante il periodo di sospensione del rapporto ai sensi dell'art. 1, 4° comma, legge 8 agosto 1972 n. 464. E, infine, quanto alla clausola « il pa

gamento viene fatto con riserva » contenuta nella quietanza, es

sa spiegherebbe effetti solo a vantaggio del lavoratore che l'ave

va apposta e la riserva riguarderebbe semmai eventuali errori

di conteggio, non già l'imputazione dei pagamenti.

Avverso tale sentenza ricorre la società S.a.b.e.d. deducendo

quattro mezzi di annullamento, meglio illustrati con successiva

memoria difensiva. Il Bampa non si è costituito.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo la società

ricorrente denuncia nella sentenza impugnata la violazione de

gli art. 2109 cod. civ., 36 Cost., 14 del concordato interconfe

derale 27 ottobre 1946 recepito nel d. pres. 28 luglio 1960 n.

1070, 2 e 9 legge n. 1115 del 1968 e 1 e 2 legge n. 464 del

1972 — nonché omessa o contraddittoria motivazione su pun

to decisivo della causa — in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5,

cod. proc. civile.

Deduce a riguardo che il Tribunale di Massa avrebbe do

vuto negare al Bampa la indennità sostitutiva delle ferie, per

ché il diritto a queste ultime matura soltanto a favore dei la

voratori che prestino effettivamente la loro attività.

A sostegno di tale tesi si richiamano le disposizioni costitu

zionali e legislative, sopra indicate, osservandosi, tra l'altro,

che per la sentenza n. 66/1963 della Corte costituzionale (id.,

1963, I, 854) il riposo deve essere proporzionato alla quanti

tà di lavoro prestato; che il riposo annuale, imposto da una

norma inderogabile di legge per ragioni di tutela fisica del la

voratore, ha come presupposto l'effettiva prestazione dell'atti

vità lavorativa (e del resto l'art. 11 del c.c.n.l. del 1972 ado

pera il termine riposo, il quale presuppone appunto il servizio

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PARTE PRIMA

realmente prestato); si sottolinea in particolare che l'assenza

per servizio militare non è stata equiparata alla prestazione la

vorativa ai fini del diritto alle ferie, sebbene costituisca an

ch'essa causa di sospensione del rapporto di lavoro; che in ca so di sospensione del lavoro per ragioni congiunturali vi è sol

tanto una continuità giuridico-formale del rapporto di lavoro

e manca il requisito dell'effettiva prestazione; che la specifica normativa legislativa succedutasi nel tempo ha posto a carico

della cassa integrazione, oltre l'80 % della retribuzione, la sola

quota di indennità di anzianità corrispondente al periodo di

sospensione; e si sostiene, infine, che il tribunale avrebbe omes

so di rilevare, altrimenti si sarebbe contraddetto in riferimento

alla diversa soluzione che veniva adottata nello stesso giudizio

per due capi di domande analoghe, che il diritto alle ferie co

me non matura nel periodo di c. d. preavviso non lavorato (e cosi aveva deciso il pretore nel respingere già il relativo capo della domanda del Bampa, per cui non era stata proposta im

pugnazione), non matura nemmeno nell'ipotesi di sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 1362, 1367, 1369, 1371 cod. civ., 27 del concordato 23

maggio 1946 (recepito dal d. pres. n. 1089, richiamato dall'art.

32 del c.c.n.l. del 1972), in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e sostiene che il tribunale, ove avesse fatto cor

retto uso delle regole di ermeneutica contrattuale, avrebbe do

vuto negare al Bampa l'indennità sostitutiva delle ferie, perché

gli art. 32 del c.c.n.l. del 31 ottobre 1972 e 27 del concordato

23 maggio 1946, i quali attengono sia al trattamento economi

co che a quello normativo dei lavoratori sospesi, non contem

plano il diritto alle ferie in corrispondenza del periodo di sospen sione.

E con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione

degli art. 1362, 1363, 1365, 1367 e 1374 cod. civ. ed 11 del

c.c.n.l. 31 ottobre 1972, nonché ulteriore difetto di motivazione

(art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), deduce che l'interpreta zione complessiva dell'art. 11 del c.c.n.l. del 1972 avrebbe do

vuto indurre il tribunale ad escludere che l'indennità sostitu

tiva delle ferie possa maturare anche a favore dei lavoratori

che, come il Bampa, non prestino effettivamente la loro opera. Tanto premesso, si osserva come i tre motivi del ricorso sot

topongano al giudizio di questa Suprema corte, sia pure sotto

i diversi profili, costituzionali, legislativi e contrattuali, la stes

sa tematica concernente la natura e la disciplina dell'istituto

del riposo annuale nei rapporti di lavoro subordinato ed i cri

teri adottati dal tribunale nel risolvere il particolare caso con

troverso del dipendente che, collocato in cassa di integrazione, vanti il proprio diritto all'indennità sostitutiva delle c. d. ferie

relativamente al periodo di sospensione del rapporto e quindi non lavorato, per cui, essendo all'evidenza intimamente con

nessi, detti motivi debbono essere congiuntamente esaminati. Ed

essi sono, per le considerazioni che seguono, fondati.

Innanzitutto è esatto in linea generale che il riposo annuale

(le c. d. ferie), imposto da una norma inderogabile di legge per

ragioni di tutela fisica del lavoratore, ha come presupposto l'effettiva prestazione dell'attività del lavoratore. Infatti l'art.

2109 cod. civ. ricollega la prescrizione di un periodo annuale

di ferie retribuito in favore del prestatore d'opera ad un servizio

ininterrotto e quindi effettivo, mentre l'art. 14 del concordato

interconfederale 27 ottobre 1946, recepito in d. pres. n. 1070

del 1960, conferma quel concetto basilare dell'istituto delle fe

rie nel prevedere il diritto del lavoratore alle ferie annuali an

che se il servizio da lui prestato è inferiore ad un anno e nel

rapportare l'indennità sostitutiva ai mesi di servizio (effettiva

mente) prestati presso l'azienda.

Ed è altrettanto esatto che ai sensi dell'art. 36 Cost. (cfr. sent. n. 66 del 1963 della Corte costituzionale, cit.) il riposo set

timanale e quello annuale sono irrinunciabili e perciò debbono

essere effettivamente usufruiti.

L'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute va intesa quale ipotesi eccezionale di risarcimento danni per mancato recupero di energie fisiche e psichiche con una neces

saria pausa di attività lavorativa.

Dunque sul piano giuridico-istituzionale il diritto del lavora

tore al riposo annuale (oppure all'indennità risarcitoria del

mancato godimento) si configura quale conseguenza diretta e

proporzionata di un impegno lavorativo effettivo e prolungato. E, del resto, data la struttura sinallagmatica del rapporto di

lavoro, l'astensione del lavoratore dal servizio, anche se giusti ficata da forza maggiore, in genere non legittima pretese retri

butive per il periodo non lavorato.

Allora il problema specificamente prospettato in causa (il ca

so del dipendente che, sospeso dall'attività lavorativa per cause

a lui non imputabili, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie

per il periodo in cui non ha lavorato) avrebbe dovuto essere

esaminato e risolto dai giudici di merito tenendo presente i so

pra enunciati principi, per cui le previsioni legislative o con

trattuali della materia in deroga a quei principi assumevano ca

rattere eccezionale ed i casi contemplati, essendo tassativi, non

erano suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Invero, dette previsioni eccezionali sul piano legislativo ri

guardano esclusivamente casi di sospensione della prestazione lavorativa per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, e

riconoscono al lavoratore anche nel periodo della forzata inat

tività soltanto il diritto alla retribuzione oppure ad un'inden

nità nella misura e per il tempo determinato dalle leggi spe

ciali, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (art 2110 cod. civile).

L'art. 27 del concordato 23 maggio 1946 di cui al d. pres. n. 1098 del 1960, che regola la sospensione c. d. assoluta, non

fa esplicita menzione al caso del lavoratore sospeso in relazione

all'istituto delle ferie e non statuisce oltre l'obbligo retributivo.

L'art. 14 del concordato interconfederale 27 ottobre 1946,

recepito dal d. pres. 28 luglio 1960 n. 1070, stabilisce che l'in

dennità sostitutiva delle ferie spetta per quanti sono i mesi di

servizio prestati presso l'azienda, confermando cosi che duran

te la sospensione del rapporto di lavoro non matura alcun di

ritto alle ferie.

Quanto, infine alla legislazione speciale (legge n. 1115/68 e

legge 464/72), che, nel dilatare i compiti della cassa integra zione guadagni, pone a carico della stessa cassa, oltre all'80 %

della retribuzione, la quota di anzianità corrispondente al pe riodo di sospensione (e ciò dimostra che solo tale istituto resta

operante anche se il rapporto di lavoro è quiescente, perché il

vincolo contrattuale ancora formalmente sussiste), ma non pre vede affatto che il datore di lavoro sia onerato in relazione al

diverso istituto delle ferie.

Orbene, l'impugnata sentenza in sostanza prescinde comple tamente dalle sopra esposte considerazioni ed incorre palesemen te nei denunciati vizi di violazione dalle norme di legge indi

cate e delle regole di ermeneutica contrattuale.

Infatti la motivazione della decisione del Tribunale di Massa, che riconosce al Bampa il diritto dell'indennità sostitutiva della

ferie, per il periodo di forzata inattività lavorativa dovuta al

suo collocamento in cassa integrazione, in sintesi consiste in

questo: viene teorizzato, innanzitutto, il principio per cui il la

voratore collocato in cassa integrazione sarebbe equiparato al

lavoratore in effettivo servizio attivo per la sua disponibilità a

riprenderlo, e si tratterebbe di un particolare e distinto caso di

sospensione della prestazione lavorativa per fatto imputabile al

l'imprenditore, ma con rapporto di lavoro considerato sussisten

te a tutti gli effetti; poiché l'art. 11 del c.c.n.l. 31 ottobre 1972

stabilisce che in caso di giustificato impedimento, il non godi mento delle ferie deve essere compensato con l'indennità sosti

tutiva, il caso del lavoratore collocato in cassa integrazione rientra in tale previsione; se è vero che la previsione del diritto

alle ferie è resa ancora esplicita in altre norme dello stesso con

tratto collettivo (art. 391) per i soli casi di assenza dal lavoro,

per malattia, infortunio, ecc. (ipotesi di sospensione per cause

non imputabili ad alcuna delle parti), è anche vero che i primi casi richiedevano detta esplicita previsione, altrimenti si sarebbe

verificata la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre altrettan

to non richiedeva il secondo caso in cui la sospensione dell'at

tività lavorativa era dovuta a fatto imputabile al datore di la

voro.

Ma ben fondatamente il ricorrente si duole che i giudici di

merito abbiano ravvisato nella specie un peculiare caso di so

spensione del rapporto di lavoro per cause da imputarsi all'im

prenditore ed equiparabile, anche agli effetti del diritto alle fe

rie, a quello del rapporto di lavoro che segue con continuità

il suo regolare corso.

Il principio così teorizzato è privo di qualsiasi riscontro lo

gico-giuridico. La cassa integrazione guadagni è concessa unicamente per fa

vorire la sospensione e procrastinare i licenziamenti, onde pos sibilmente evitarli, in situazioni obiettivamente difficili di ca

rattere congiunturale, quali quelle determinate dalla necessità

di ristrutturazione o da crisi economica aziendale. Perciò la so

spensione non può essere considerata inadempimento dell'im

prenditore, ed è disposta a favore degli stessi lavoratori per l'in

tervento delle loro organizzazioni sindacali in base a decreto

ministeriale, non già in base a determinazione unilaterale del

datore di lavoro.

Nulla, poi, autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso

equiparare il lavoratore collocato in cassa di integrazione al

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

lavoratore in attività di servizio, in modo da conservare a quel lavoratore sospeso integro il trattamento economico in relazio

ne a tutti gli istituti contrattuali durante il periodo di indennità

lavorativa, compreso l'istituto delle ferie.

Si tratta pur sempre di un caso di sospensione assoluta e

sotto il profilo che qui interessa (il diritto alle ferie, che ha

per presupposto l'effettiva attività lavorativa) esso si presenta

analogo a quello del lavoratore sospeso per servizio militare, dove l'astensione non è affatto equiparata alla prestazione lavo

rativa.

In definitiva il legislatore non ha modificato nel caso della

sospensione per ragioni congiunturali la normativa generale sul

trattamento economico del lavoratore sospeso ed a parte la pre stazione pari all'80 % della retribuzione prevista dalle leggi n.

1115/68 e n. 264/72 con l'art. 2 legge n. 1115 si è limitato a

porre a carico della cassa anche la quota di indennità di an

zianità corrispondente al periodo di sospensione. Il che dimostra soltanto che l'indennità di anzianità decorre

e si consegue pur se il rapporto di lavoro è quiescente, perché il vincolo contrattuale ancora formalmente sussiste. Però in

questo senso il decorso dell'anzianità non implica certo la coeva

maturazione del diritto alle ferie che non è contemplato. Per di più l'indennità sostitutiva delle ferie, dato il suo ca

rattere risarcitorio, neppure è ricompreso sul coacervo della re

tribuzione da integrare come dalle citate disposizioni legisla

tive, ed è escluso che il correlativo onere si sia inteso, invece,

porre a carico del datore di lavoro.

Altresì fondate sono le censure mosse dal ricorrente al cri

terio ermeneutico seguito dal tribunale nell'indagare sul conte

nuto delle previsioni contrattuali in materia subiecta.

L'interpretazione dei comma 8° dell'art. 11 del c.c.n.l. del

1972, nel rispetto del disposto di cui all'art. 1362 cod. civ. del

tutto trascurato dal tribunale, sta chiaramente a significare che

il giustificato impedimento per non far godere le ferie, con con

seguente diritto all'indennità sostitutiva, si verifica solo per le

esigenze di servizio di cui al quinto comma, sicché la non as

segnazione ed il mancato godimento delle ferie sono stati presi in considerazione dai contraenti unicamente in relazione alle

esigenze di servizio, cioè alla necessità di dover far lavorare i

dipendenti senza poter fruire gli stessi delle ferie. Pertanto l'ipo tizzata sospensione del rapporto di lavoro non rientrava nella

previsione della detta norma.

Del resto l'interpretazione complessiva del citato art. 11 im

plica il rispetto di quanto disposto negli art. 1363 e 1379 cod.

civ. e, dovendosi così avere considerazione delle altre disposi zioni contrattuali relative alla equiparazione della prestazione effettiva di talune circoscritte forme di assenze dal lavoro, non

ché di altre disposizioni di legge od aventi forza di legge men

zionate dal ricorrente, la motivazione che accompagna la deci

sione del tribunale risulta viziata e carente anche sotto questo

profilo giuridico. In conclusione i tre esaminati mezzi di annullamento vanno

accolti alla stregua delle considerazioni svolte, mentre il quarto

mezzo ne resta assorbito perché è dichiaratamente subordinato

ai precedenti e con esso, denunciandosi violazione degli art.

2033-2113 e 1362 segg. cod. civ., si deduce che il tribunale

avrebbe dovuto, solo ove fosse accertata la sussistenza del cre

dito vantato dal lavoratore, accogliere la domanda di congua

glio. E sulla base degli enunciati principi, cassata la impugnata

sentenza in relazione ai motivi accolti, occorre rimettere la causa,

ad altro tribunale (sezione lavoro), al quale è opportuno de

mandare anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di

cassazione.

Per questi motivi, ecc.

I

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 26 febbraio

1980, n. 1347; Pres. Greco, Est. Farinaro, P. M. Grossi

(conci, conf.); Grete (Avv. Bruscia, Avezzano Comes) c. I.n.p.s. Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Roma, decr. 23 giu

gno 1975.

Patrocinio gratuito — Controversie di lavoro — Domanda di

ammissione al patrocinio a spese dello Stato — Decreto reiet

tivo dell'istanza — Ricorso in Cassazione — Inammissibilità

(Cost., art. Ill; cod. proc. civ., art. 739; legge 11 agosto 1973 n. 533, disciplina delle controversie individuali di la

voro e delle controversie in materia di previdenza e assisten

za obbligatorie, art. 13).

È inammissibile il ricorso in Cassazione ex art. \111 Cost, avverso

il decreto del giudice del lavoro che nega l'ammissione al patro cinio a spese dello Stato, trattandosi di un provvedimento non

definitivo impugnabile con il reclamo previsto per i procedimenti in camera di consiglio. (1)

II

TRIBUNALE DI BARI; decreto 20 febbraio 1980; Pres. Stea, Rei.

Ianiri; Palmitessa (Avv. Sinesi).

Patrocinio gratuito — Controversie di lavoro — Decreto reiet tivo dell'istanza — Reclamo al tribunale — Inammissibilità

(Cod. proc. civ., art. 738; legge 11 agosto 1973 n. 533, art. 13).

È inammissibile il reclamo al tribunale avverso il decreto col qua le il pretore del lavoro rigetta l'istanza di ammissione al patroci nio a spese dello Stato. (2)

III

TRIBUNALE DI BARI; sentenza 1° dicembre 1979; Pres. Cima

domo, Est. Schiraldi; Lucente (Avv. Sinesi) c. I.n.p.s. (Avv. Pesce).

Patrocinio gratuito — Controversie di lavoro — Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato — Mancata pre sentazione personale — Legittimità (Legge 11 agosto 1973 n.

533, art. 11, 13).

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere presentata dal difensore munito di procura alla lite. (3)

IV

PRETURA DI BARI; decreto 5 gennaio 1980; Giud. Berloco; Rossi (Avv. Sinesi).

Patrocinio gratuito — Controversie di lavoro — Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato — Mancata in dicazione di professionisti — Mancata presentazione personale — Illegittimità (Legge 11 agosto 1973 n. 533, art. 11, 13).

Patrocinio gratuito — Controversie di lavoro — Rilascio della

procura alla lite a difensore di fiducia — Implicita rinuncia al benefìcio (Legge 11 agosto 1973 n. 533, art. 11, 13).

Va rigettata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sia stata presentata, senza indicare almeno venti pro fessionisti, dal difensore munito di procura alla lite e non dalla

parte personalmente. (4) Il rilascio della procura alla lite implica rinuncia al benefìcio del

patrocinio a spese dello Stato. (5)

(1-2) La Cassazione muta nuovamente orientamento. Cass. 17 maggio 1979, n. 2845, Foro it., 1979, I, 2343 (con nota

di G. Pezzano), non richiamata nella motivazione della sentenza in

epigrafe, aveva ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di cui all'art. 13 legge 11 agosto 1973 n. 533 che

nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre Cass. 8 giugno 1977, n. 2358, id., Rep. 1977, voce Patrocinio gratuito, n. 4, e Cass. 20 febbraio 1976, n. 572, id., Rep. 1976, voce cit., n. 2, ne aveva ritenuto l'inammissibilità sul presupposto che si trattasse di un

provvedimento di natura meramente ordinatoria, revocabile da parte dello stesso giudice che lo aveva adottato. Per questo la novità del l'odierna sentenza, rispetto alle ultime due citate, consiste nell'aver chiarito che « trattasi di procedimento camerale » e che il provvedi mento conseguente, come tale, resta soggetto ai rimedi che la legge appresta contro di essi.

Quel che la Cassazione non ha chiarito è se esperito, con esito negativo per il non abbiente, il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. e divenuto definitivo il provvedimento questo sia poi ricorribile ex art. Ill Cost.

In dottrina, agli autori citati da Pezzano in nota alla Cass. 2845/ 1979, adde Tarzia, Manuale del processo del lavoro2, 1980, 82 ss.; Perone, Il nuovo processo del lavoro, 1975, 603, che escludono in radice l'impugnabilità del decreto pretorile; Sbaraglio, Revoca del

gratuito patrocinio (in tema di manifesta infondatezza e temerarietà della lite instaurata dal lavoratore), in Giur. it., 1977, I, 2, 263, che sostiene la reclamabilità del provvedimento dinnanzi allo stesso giu dice che lo emise; Mazziotti (Montesano), Le controversie del la voro e della sicurezza sociale, 1974, 283, che ne sostiene la ricorri bilità ex art. Ill Cost.; Tesoriere, Lineamenti di diritto processuale del lavoro2, 1978, 198, che si limita a prospettare l'alternativa tra

l'ipotesi del ricorso ex art. Ill Cost. — in ordine al quale osserva, tuttavia, mancare, nel decreto pretorile, il carattere della definitività —

e quella del « ricorso al giudice di grado superiore a quello che ha disposto il rigetto dell'istanza ».

(3-5) In termini Cass. 17 maggio 1979, n. 2845, cit. che smentisce le preoccupazioni dei giudici di merito relative sia alla necessità di

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