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sezione lavoro; sentenza 13 luglio 2001, n. 9547; Pres. Annunziata, Est. Mammone, P.M. Mele (concl....

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sezione lavoro; sentenza 13 luglio 2001, n. 9547; Pres. Annunziata, Est. Mammone, P.M. Mele (concl. conf.); Soc. Master rappresentanze (Avv. Ariosto) c. Soc. Clorochimiplast (Avv. Chiariello). Regolamento di competenza avverso Trib. Trani 24 maggio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 2 (FEBBRAIO 2002), pp. 465/466-469/470 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196403 . Accessed: 28/06/2014 09:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.135 on Sat, 28 Jun 2014 09:11:29 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 13 luglio 2001, n. 9547; Pres. Annunziata, Est. Mammone, P.M. Mele(concl. conf.); Soc. Master rappresentanze (Avv. Ariosto) c. Soc. Clorochimiplast (Avv.Chiariello). Regolamento di competenza avverso Trib. Trani 24 maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 2 (FEBBRAIO 2002), pp. 465/466-469/470Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196403 .

Accessed: 28/06/2014 09:11

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1998, n. 5098, Foro it., 1999, I, 1262; 6 agosto 1990, n. 7882,

id., Rep. 1990, voce Lavoro e previdenza (controversie), n.

113). In altri termini, soltanto se un eventuale contratto scritto con

sente di appurare l'esistenza del luogo diverso da quello dell'i

nizio della prestazione deve escludersi la coincidenza del luogo dove è sorto il rapporto con quello dove il rapporto stesso sia

«iniziato», valendo in caso contrario la regola dell'identifica

zione del luogo territorialmente competente con quello dove,

senza alcuna formalizzazione del negozio e senza alcuna pre ventiva contrattazione, ha di fatto avuto inizio la prestazione la

vorativa.

Nel caso di specie, avendo il Boiano iniziato la sua attività

senza la formalizzazione del contratto di lavoro e senza che ri

sulti un'avvenuta contrattazione, deve considerarsi competente territorialmente il Tribunale di Napoli.

Né per andare in contrario avviso può addursi che, avendo il

disposto dell'art. 413, 2° comma, c.p.c. previsto solo due fori

alternativi (in quanto il foro dell'azienda e quello della dipen denza sono utilizzabili sempre che il dipendente sia addetto al

l'una o all'altra con la conseguenza che qualora il luogo del la

voro è quello della dipendenza, non è possibile utilizzare il foro

della sede dell'azienda), qualora si ritenesse in mancanza di

prova diversa essere sempre il luogo di origine del rapporto

quello di inizio della prestazione lavorativa, la tesi patrocinata dal ricorrente porterebbe alla pratica inapplicabilità della previ sione dell'art. 413,7° comma, c.p.c.

Ed invero, al di là da ogni altra considerazione, tale assunto

poggia su un orientamento non condiviso dalla dottrina e dalla

giurisprudenza maggioritaria, che hanno evidenziato come i fori

speciali previsti dall'art. 413, 2° comma, c.p.c., fra di loro alter

nativi, sono non due ma tre, la cui scelta è rimessa, quindi, al

l'attore (cfr., al riguardo, tra le altre, Cass. 9 giugno 1998, n.

5704, id., Rep. 1998, voce cit., n. 101), sicché sulla base di tale

condivisibile orientamento non è prospettabile l'inconveniente

posto a fondamento del suddetto assunto.

Né sotto altro versante vale obiettare, come ha fatto il Tribu

nale di Napoli, che nessuna delle «convenute società» ha as

sunto il Boiano né ha proceduto al suo licenziamento, sicché se

le allegazioni di quest'ultimo rendevano plausibile l'opponibi lità sostanziale del complesso dei diritti nascenti dal rapporto di

lavoro ormai cessato alle convenute compagini sociali (la Ros

setti trattamento acque s.p.a., in cui si era fusa per incorporazio ne la Isolazioni termiche ing. Rossetti s.p.a., ed ancora la Riva e

Mariani group s.p.a.), non valevano però a stabilire il foro ter

ritorialmente competente, quale quello di cui all'art. 413, 2°

comma, c.p.c., mancando in radice il requisito richiesto, quello cioè della conclusione del contratto, per non avere le suddette

società concluso detto contratto.

Come è noto, l'art. 2112 c.c. (nel testo modificato dall'art. 47

1. 29 dicembre 1990 n. 428) stabilisce al 1° comma che «in caso

di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con

l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne deri

vano» (e la stessa cosa è a dirsi, in base al 4° comma, nei casi di

usufrutto e di affitto di azienda). Come si deve, pertanto, ritene

re — verificatasi la fattispecie prevista dalla norma — la cessa

zione del rapporto di lavoro fra le parti originarie non determina

la costituzione di un nuovo rapporto fra il lavoratore addetto al

l'azienda ceduta e il cessionario, perché, viceversa, il rapporto

prosegue in capo a quest'ultimo, che subentra ex lege nella stes

sa posizione del cedente. Come è stabilito dal 4° comma del

suddetto art. 47 1. n. 428 del 1990, infatti, «il trasferimento d'a

zienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento», men

tre il recesso da parte del datore di lavoro può essere intimato al

lavoratore solamente se ricorrono i presupposti previsti, in gene

rale, dalla legge (v. il medesimo 4° comma) o negli altri casi

espressamente stabiliti (v. il 5° comma, che fa riferimento ad

ipotesi particolari, determinate dallo stato di crisi o d'insolvenza

dell'impresa). Ora, dal complesso di tali disposizioni (unitamente a quelle

contenute nell'art. 413 c.p.c.) non solo non può ricavarsi — non

riscontrandosi alcun elemento in tali sensi — la tesi seguita dal

Tribunale di Napoli, ma si deve addirittura escludere che nell'i

potesi di cessione di azienda possa ravvisarsi una sorta di dop

pio binario a seconda che venga in evidenza la disciplina so

stanziale o quella processuale del rapporto di lavoro; e si deve,

quindi, affermare che la continuazione di tale rapporto in capo

Il Foro Italiano — 2002.

al cessionario dell'azienda (o all'usufruttuario e all'affittuario)

determina, ai fini dell'individuazione del giudice competente

per territorio, la ricerca del luogo in cui è sorto il rapporto con

l'originario datore di lavoro, ammenoché in modo espresso non

risulti dagli atti che il rapporto stesso sia stato costituito ex novo

con il cessionario (v., ad esempio, le ipotesi contemplate nel 6°

comma del suddetto art. 47 1. n. 428 del 1990) (cfr., in tali esatti

termini, Cass. 23 luglio 1994, n. 6842, id., Rep. 1994, voce cit.,

n. 112). Nella specie, pur restando accertato che il Boiano era stato

assunto inizialmente da una società diversa da quelle parti in

causa della presente controversia, e pur non essendo provato in

atti alcuna interruzione nel tempo del rapporto lavorativo del

suddetto Boiano, la tesi accreditata dal Tribunale di Napoli

dell'«opponibilità» dei soli diritti nascenti dal rapporto di lavo

ro alle società oggi in giudizio finisce per introdurre un'inam

missibile discriminazione tra effetti processuali e sostanziali

scaturenti dall'art. 2112 c.c., che non trova alcun fondamento

nella lettera e nella ratio di quest'ultima disposizione. Per concludere, quindi, in accoglimento del ricorso deve esse

re dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli in funzione

di giudice del lavoro.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 13 luglio

2001, n. 9547; Pres. Annunziata, Est. Mammone, P.M. Mele

(conci, conf.); Soc. Master rappresentanze (Avv. Ariosto) c.

Soc. Clorochimiplast (Avv. Chiariello). Regolamento di

competenza avverso Trib. Trani 24 maggio 2000.

Competenza civile — Questione di rito pregiudiziale a que stione di competenza

— Regolamento di competenza —

Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 20, 409, 413). Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Rap

porto di agenzia — Natura societaria dell'agente —

Competenza dei tribunale in funzione di giudice del lavoro — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 409).

La questione concernente non l'individuazione del giudice

competente, ma la natura della controversia e la sua sogge

zione o meno al rito del lavoro pone un problema di rito ap

plicabile e di ripartizione degli affari all'interno dello stesso

ufficio, in relazione al quale non è ammissibile il regolamento di competenza; qualora, invece, la contestazione della com

petenza del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro

si ponga come strumentale all'individuazione del giudice

competente per territorio, il regolamento di competenza è

ammissibile e la Corte di cassazione è chiamata a pronun ciarsi su entrambe le questioni, che si pongono reciproca mente in stretta connessione. (1)

(1) Nello stesso senso della massima in epigrafe, cfr. Cass. 9 marzo

2001, n. 3485, Foro it., Mass., 282, secondo cui «è ammissibile il re

golamento di competenza proposto contro la sentenza di un tribunale,

adito con il rito ordinario, che abbia declinato la propria competenza a

favore di un diverso tribunale del lavoro, sussistendo la condizione di

ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diver

si»; nonché, Cass. 5 dicembre 2000, n. 15447, id., 2001, I, 1898, in

motivazione. Il regolamento diviene invece inammissibile quando, in relazione a

controversia di lavoro successiva all'istituzione del giudice unico di

primo grado, lo stesso abbia ad oggetto la soggezione o meno della

controversia alle norme speciali del processo del lavoro ed incida, per tanto, solo sul rito applicabile e non più sulla competenza: per l'univo

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467 PARTE PRIMA 468

Le controversie attinenti il rapporto di agenzia rientrano nella

competenza del giudice del lavoro ex art. 409, n. 3, c.p.c. solo

ove l'attività continuativa e coordinata sia svolta, quantome no in misura prevalente, personalmente dall'agente; condi

zione non riscontrabile nel caso in cui la qualità di agente sia

assunta da una società, sia essa di capitali o di persone, an

che qualora l'attività di agente sia svolta personalmente da

uno dei soci, atteso che l'ente costituisce pur sempre un au

tonomo centro di imputazione giuridica che si frappone tra

socio e preponente. (2)

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Trani

la società Clorochimiplast esponeva di avere stipulato in Bar

letta un contratto di mandato senza rappresentanza per la ven

dita dei suoi prodotti in Sicilia con la società Master e, ritenen

do che la stessa avesse illegittimamente proceduto al recesso dal

contratto, chiedeva la sua condanna al pagamento dell'indennità

di preavviso, delle provvigioni maturate nel mese di luglio 1988

e dell'indennità di clientela.

Costituitasi, la società Master esponeva di avere promosso in

Caltanissetta la procedura di conciliazione per la definizione

delle proprie residue spettanze e che il tentativo era fallito per assenza della controparte, la quale aveva, invece, artificiosa

mente promosso il suo ricorso, allo scopo precipuo di incardina

re la competenza dinanzi al Tribunale di Trani. Eccepiva, co

munque, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione,

obbligatorio ex art. 410, 410 bis, 412 c.p.c. e l'incompetenza territoriale del giudice adito. Spiegava, altresì, domanda ricon

venzionale per ottenere il pagamento di lire 20.000.000 a titolo

di risarcimento del danno e di lire 49.039.094 per provvigioni, delle quali era stato omesso il pagamento.

Costituitasi sulla riconvenzionale, la società Clorochimiplast

eccepiva a sua volta l'incompetenza funzionale del giudice a

dìto, in favore del Tribunale ordinario di Trani, anche in virtù di

ca giurisprudenza, cfr. Cass. 5 aprile 2001, n. 5071, id., Mass., 423; 3

aprile 2001, n. 4889, ibid., 405; 16 febbraio 2001, n. 2263, ibid., 166; nonché Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1045/SU, id., 2000, I, 3462, con nota di richiami. In argomento, da ultimo, Cass. 6 aprile 2001, n. 5174, in questo fascicolo, I, 509.

(2) E questo l'orientamento nettamente prevalente: nello stesso sen

so, cfr. Cass. 19 dicembre 2000, n. 15922, Foro it., Rep. 2000, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 58; 27 novembre 2000, n.

15241, ibid., n. 60; 6 novembre 2000, n. 14454, ibid., n. 61; 27 febbraio 1998, n. 2157, id., Rep. 1998, voce cit., n. 80; 17 giugno 1997, n. 5434, id., Rep. 1997, voce cit., n. 52; 21 marzo 1997, n. 2509, ibid., n. 53; 27 marzo 1996, n. 2710, e 26 marzo 1996, n. 2653, ibid., nn. 54 e 55, e Giur. it., 1997, I, 1, 342; 19 dicembre 1995, n. 12960, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 86; 21 gennaio 1995, n. 693, ibid., n. 87, e Dir. lav., 1995, II, 202, con nota di Caiafa; 4 gennaio 1995, n. 120, Foro it.,

Rep. 1995, voce cit., n. 88; 18 novembre 1994, n. 9775, id., 1995, I, 1487, con nota di ulteriori richiami.

In senso difforme, però, cfr. Cass. 3 giugno 1997, n. 4928, id., Rep. 1997, voce cit., n. 56, e Arch, civ., 1997, 970, che ritiene configurabile il rapporto di parasubordinazione ove risulti che l'attività venga in con creto prestata «con modalità tali che sussista quello stato di dipendenza socio-economica che costituisce l'elemento essenziale della parasubor dinazione e di cui l'attività prevalentemente personale è l'indice rive latore tipico, ben potendo il profilo societario limitarsi ad un semplice patto fra i soci avente ad oggetto la distribuzione del lavoro e dei ricavi, con sintomatica attenuazione, pertanto, dell'elemento costituito dal l'esercizio in comune di un'attività economica, previsto dall'art. 2247

c.c., come pure di quello, di cui all'art. 2082 stesso codice, dell'orga nizzazione al fine della produzione o dello scambio di beni o di servi

zi»; nonché, sempre nello stesso senso, Cass. 15 aprile 1997, n. 3208, Foro it.. Rep. 1997, voce cit., n. 58.

In dottrina, anche per ulteriori riferimenti, cfr. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1999, 852; Id., Controversie indi viduali di lavoro, Torino, 1993, 98 ss.; Montesano-Vaccarella, Ma nuale di diritto processuale del lavoro, Napoli, 1996, 31; Di Nunzio, Prevalente personalità della prestazione nel lavoro parasubordinato ed

implicazioni sulla relativa disciplina, in Giur. it., 1996, I, 1, 321 ss.; Borghesi, Il processo del lavoro, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 251; Vaccarella, Controversie in materia di lavoro (profili proces suali), voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani. Roma, 1988, IX, 7; Verde-Olivieri, Processo del lavoro, voce dell' Enciclopedia del dirit to, Milano, 1987, XXXVI, 211.

In generale, in tema di parasubordinazione, di recente, v. Cass. 14 febbraio 2001, n. 2120, in questo fascicolo, I, 514, con nota di L. Car bone, La previdenza (e disciplina) delle «nuove» collaborazioni coor dinate e continuative dei liberi professionisti.

Il Foro Italiano — 2002.

apposita clausola inserita nel contratto, che controparte riteneva

nulla.

Con sentenza del 19 maggio 2000 il Tribunale di Trani, in

composizione monocratica quale giudice del lavoro, accoglieva l'eccezione di incompetenza per materia e dichiarava compe tente il Tribunale ordinario di Trani. Riteneva il giudicante che

non esistessero le condizioni di applicazione del rito speciale, trattandosi di rapporto di agenzia intercorso tra società di perso ne, in cui, mancando il carattere prevalentemente personale del

l'attività, non poteva trovare applicazione la competenza fissata

dall'art. 409, n. 3, c.p.c. Avverso questa sentenza propone ricorso per regolamento di

competenza la società Master rappresentanze, cui risponde con

comparsa la società Clorochimiplast. Entrambe le società hanno

depositato memorie.

Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni indicate in

epigrafe. Motivi della decisione. — Con l'unico motivo la società

Master contesta la sentenza sia per l'affermazione della com

petenza per materia che per quella della competenza per territo

rio. Sotto il primo profilo rileva che la circostanza che l'agente avesse organizzato la sua attività in forma societaria non era

ostativa alla qualificazione delle prestazioni rese a favore dei

terzi quali prevalentemente personali, atteso che, invece, avreb

be dovuto accertarsi in concreto se avesse assunto prevalente ri

lievo l'apporto lavorativo a carattere personale, continuativo e

coordinato, nell'ambito di una più complessa organizzazione aziendale, ovvero se la forma societaria fosse talmente preva lente da far escludere lo stato di dipendenza socioeconomica del

prestatore di opera nei confronti del committente che costituisce

l'essenza della parasubordinazione e che, consente, ai sensi del

l'art. 409 c.p.c., il ricorso al rito speciale. L'applicabilità del

rito speciale comporterebbe la competenza per territorio del

giudice del domicilio dell'agente, ex art. 413, 4° comma, c.p.c. In ogni caso, la società ricorrente rileva come anche con rife

rimento al rito ordinario il giudice nel determinare la competen za territoriale non abbia considerato i parametri di legge, ovvero

il foro del convenuto, il foro del luogo di esecuzione dell'obbli

gazione ed il foro in cui è sorta l'obbligazione. Sotto tutti questi

aspetti la competenza avrebbe dovuto essere fissata in Caltanis

setta, in quanto in tale località essa ricorrente aveva la sua sede

e doveva essere eseguita l'obbligazione di pagamento delle

somme ad essa spettanti a titolo di provvigioni. In Caltanissetta,

inoltre, era sorta l'obbligazione, atteso che ivi era stata accettata

la proposta di parte committente.

Conclude, pertanto, la ricorrente perché sia dichiarata la

competenza per materia e per territorio del Tribunale di Calta

nissetta in funzione di giudice del lavoro o, in subordine, quale

giudice ordinario. Pregiudiziale all'esame del merito del regolamento è l'accer

tamento della sua ammissibilità in base alla normativa che in

troduce il giudice unico di primo grado. Il d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51, come modificato dalla 1. 16

giugno 1998 n. 188, ha soppresso, con effetto dal 2 giugno 1999, l'ufficio del pretore, ed ha devoluto, nella materia civile, le cause precedentemente di competenza del pretore al tribunale

(art. 49 e 50). Tale situazione ordinamentale fa venir meno la

condizione di ammissibilità del regolamento, costituita dalla

possibilità di scelta tra due giudici diversi, e comporta l'inam

missibilità del regolamento di competenza. Ove il contrasto verta non sull'individuazione del giudice

competente, ma sulla natura della controversia — e cioè se la

stessa sia soggetta o meno al rito del lavoro — si pone un pro blema non di competenza, dato che l'ufficio deve essere ormai

individuato esclusivamente (e pacificamente) nel tribunale, ma

di rito applicabile e di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, in relazione al quale non è ammissibile il regola mento di competenza (cfr. Cass., sez. un., 7 febbraio 1994, n.

1238, Foro it., 1994, I, 1401, e numerose altre sentenze confor

mi, tra cui, di recente, la pronunzia 23 gennaio 1999, n. 649, id.,

Rep. 1999, voce Competenza civile, n. 27). Tale inammissibilità investe il regolamento proposto sia di

ufficio, che necessario e facoltativo, atteso che la modifica legis lativa più volte richiamata, pur non negando l'interesse della

parte a che la controversia sia decisa dal giudice competente,

impedisce che tale interesse possa essere fatto valere in assoluto

con lo strumento del regolamento di competenza (cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1045/SU, id., 2000,1, 3462).

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Nel caso di specie, tuttavia, l'istanza di regolamento ha ad

oggetto la contestazione non solo della competenza del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c., ma

anche dell'affermazione della competenza territoriale del Tri

bunale di Trani. La corte, pertanto, è chiamata a pronunziarsi su

entrambe le questioni, che si pongono reciprocamente in stretta

connessione.

Secondo una consolidata giurisprudenza, le controversie atti

nenti il contratto di agenzia —

quale è stato qualificato dal giu dice di merito senza incorrere in censura alcuna il rapporto giu ridico corrente tra le parti

— rientrano nella competenza del

giudice del lavoro ex art. 409, n. 3, c.p.c. solo ove l'attività

continuativa e coordinata sia svolta, quantomeno in misura pre valente, personalmente dall'agente. Tale situazione, tuttavia, non è riscontrabile nel caso la qualità di agente sia assunta da

una società di capitali o da una società di persone, in cui l'atti

vità sia prestata dal socio di una società in accomandita sempli

ce, dato che la società costituita secondo tale modello giuridico costituisce pur sempre un autonomo centro di imputazione che

si pone tra socio e preponente (Cass. 19 dicembre 1995, n.

12960, id., Rep. 1995, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 86; 21 gennaio 1995, n. 693, ibid., n. 87; v. anche Cass. 27

novembre 2000, n. 15241, id., Rep. 2000, voce cit., n. 60; 27

febbraio 1998, n. 2157, id., Rep. 1998, voce cit., n. 80; e 17

giugno 1997, n. 5434, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 52). La con clusione è la stessa anche nel caso che l'attività di agente sia

svolta personalmente da uno solo dei soci, proprio perché questa attività è comunque mediata dalla società, che costituisce centro

autonomo di imputazione di effetti giuridici (Cass. 23 gennaio 1990, n. 399, id., Rep. 1990, voce cit., n. 66).

Tale indirizzo trae ulteriore rafforzamento dalla modifica del

l'art. 413 c.p.c. introdotta dall'art. 1 1. 11 febbraio 1992 n. 128,

che fissa la competenza territoriale del giudice del luogo in cui

si trova il solo domicilio dell'agente, in quanto con questa nor

ma il legislatore ha voluto inserire la posizione dell'agente nella

logica complessiva del rito del lavoro, che estende lo strumento

del rito speciale a tutti quei soggetti che sono in grado di oppor re una minore resistenza alla controparte contrattuale per la loro

particolare posizione nell'ambito del rapporto di lavoro, per l'e

sistenza sia della subordinazione in senso tecnico sia di un par ticolare stato di affidamento economico (in questo senso, cfr. la

già citata sentenza 15241/00). Nel caso di specie il giudice di merito ha fatto applicazione di

questi principi, di modo che, non muovendo il ricorso alcuna

contestazione ai presupposti di fatto da cui è partita l'afferma

zione di competenza (svolgimento personale dell'attività di

agente da parte di uno solo dei soci), deve ritenersi corretta

mente affermata l'inapplicabilità dell'art. 409, n. 3, e, conse

guentemente, dell'art. 413, 4° comma, c.p.c.

Inquadrata la controversia nell'ambito del processo civile or

dinario, il punto della competenza territoriale deve essere, per

tanto, esaminato sulla base dei criteri indicati negli art. 19 e 20

c.p.c., e cioè in base ai principi generali in materia di determi

nazione del foro delle società o, in alternativa, del foro facolta

tivo per le cause relative a diritti di obbligazione. Nella specie l'attrice società Clorochimiplast (parte prepo

nente nel rapporto di agenzia), vertendosi in causa relativa a di

ritti di obbligazione, determinò la competenza in relazione al

luogo in cui era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, in ap

plicazione dell'art. 20 c.p.c. Circa il luogo in cui fu stipulato il contratto esiste disaccordo

tra le parti. La ricorrente società Master afferma che l'accordo

negoziale fu raggiunto in Caltanissetta, ove l'agente ricevette la

«lettera di conferimento e il contratto di rappresentanza firmato

dall'amministratore Bollino ... dell'8 settembre 1995». La resi

stente società Clorochimiplast sostiene, invece, che quella tra

smessa in data 8 settembre 1995 era solo una proposta contrat

tuale, cui fece seguito l'accettazione dell'agente pervenuta suc

cessivamente ad essa preponente in data 20 settembre 1995

presso la sua sede di Barletta.

Rileva il collegio, procedendo all'apprezzamento di elementi

che attengono al merito della controversia in ragione della sede

di statuizione sulla competenza, che dall'esame dei documenti

allegati al ricorso della parte resistente emerge che in effetti il

contratto non fu stipulato in unico contesto temporale e che la

proposta contrattuale fu trasmessa dalla società Clorochimiplast in data 8 settembre 1995 a mezzo del servizio postale, con ri

II Foro Italiano — 2002.

chiesta esplicita di restituzione assieme a dichiarazione di ac

cettazione. Questa circostanza vale ad escludere la tesi che il

contratto fosse stato stipulato in Caltanissetta, in quanto è evi

dente che l'accettazione avrebbe potuto essere conosciuta solo

in un momento successivo al suo inoltro, nel momento in cui sa

rebbe giunta presso la sede della preponente in Barletta.

È in questa località che deve ritenersi, dunque, sorta l'obbli

gazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c., atteso che tra soggetti lontani

il forum contractus è quello in cui è pervenuta al proponente l'accettazione dell'altra parte e non quello in cui quest'ultima ha sottoscritto il contratto, già in precedenza firmato dal propo nente. Nella specie, dunque, è al giudice del luogo ove è stata

conosciuta l'accettazione dalla proponente Clorochimiplast (ov vero il Tribunale di Trani) che la parte attrice poteva rivolgersi in via facoltativa.

Da questa conclusione deriva che la sentenza del giudice di

merito, pur non avendo ex professo esaminato il punto della

competenza per territorio, perviene ad una pronunzia conforme

a diritto, atteso che, comunque, risulta affermata la competenza territoriale del Tribunale di Trani.

Consegue il rigetto del ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 3 lu

glio 2001, n. 9023; Pres. Vela, Est. Prestipino, P.M. Marto

ne (conci, diff.); De Feo e altri (Avv. Ferraro) c. Banco di

Napoli (Avv. Persiani, Barbagallo, Tosi). Cassa Trib. Reg

gio Emilia 21 gennaio 1999.

Previdenza e assistenza sociale — Personale in quiescenza del Banco di Napoli

— Trattamento pensionistico — Con

gelamento della perequazione — Ambito — Applicabilità — Fattispecie (L. 30 luglio 1990 n. 218, disposizioni in ma teria di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli isti

tuti di credito di diritto pubblico; d.leg. 20 novembre 1990 n.

357, disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi;

d.l. 19 settembre 1992 n. 384, misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposi zioni fiscali; 1. 23 ottobre 1992 n. 421, delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia

di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza ter

ritoriale; 1. 14 novembre 1992 n. 438, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384; d.leg. 30

dicembre 1992 n. 503, norme per il riordinamento del sistema

previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma del

l'art. 3 1. 23 ottobre 1992 n. 421; 1. 8 agosto 1995 n. 335, ri

forma del sistema pensionistico obbligatorio e complementa re; d.l. 24 settembre 1996 n. 497, disposizioni urgenti per il

risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco

di Napoli; 1. 19 novembre 1996 n. 588, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 settembre 1996 n. 497; 1. 27 di

cembre 1997 n. 449, misure per la stabilizzazione della finan

za pubblica).

Ai lavoratori dipendenti del Banco di Napoli già in quiescenza alla data del 31 dicembre 1990 non può essere riconosciuto il

diritto alla perequazione del trattamento pensionistico deri

vante dalla clausola di aggancio alla retribuzione dei dipen denti di pari grado in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio

1993, in quanto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 era vi

gente nell'ordinamento il blocco totale di qualsiasi forma di

perequazione dei trattamenti di pensione per effetto del d.l.

19 settembre 1992 n. 384, convertito nella l. 14 novembre

1992 n. 438. (1)

(1-2) La questione sottoposta all'esame delle sezioni unite ha ad og

getto il trattamento previdenziale del personale dipendente degli enti

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