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sezione lavoro; sentenza 13 ottobre 2000, n. 13709; Pres. Amirante, Est. Roselli, P.M. Buonajuto...

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sezione lavoro; sentenza 13 ottobre 2000, n. 13709; Pres. Amirante, Est. Roselli, P.M. Buonajuto (concl. conf.); Biscaro (Avv. D'Ambrogio) c. Soc. York international - divisione York Italia (Avv. Chiapparelli, Giuliani). Cassa Trib. Monza 18 maggio 1996 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 4 (APRILE 2001), pp. 1231/1232-1233/1234 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196991 . Accessed: 28/06/2014 11:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.51 on Sat, 28 Jun 2014 11:53:20 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 13 ottobre 2000, n. 13709; Pres. Amirante, Est. Roselli, P.M. Buonajuto(concl. conf.); Biscaro (Avv. D'Ambrogio) c. Soc. York international - divisione York Italia (Avv.Chiapparelli, Giuliani). Cassa Trib. Monza 18 maggio 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 4 (APRILE 2001), pp. 1231/1232-1233/1234Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196991 .

Accessed: 28/06/2014 11:53

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1231 PARTE PRIMA 1232

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 13 otto

bre 2000, n. 13709; Pres. Amirante, Est. Roselli, P.M. Buo

najuto (conci, conf.); Biscaro (Avv. D'Ambrogio) c. Soc.

York international - divisione York Italia (Avv. Chiapparelli,

Giuliani). Cassa Trib. Monza 18 maggio 1996.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Decreto

di fissazione dell'udienza — Erronea indicazione della da ta dell'udienza di discussione — Impugnazione tardiva del contumace (Cod. proc. civ., art. 327,436).

E fondata l'impugnazione tardiva del contumace a cui non è

stata data la possibilità di conoscere la data della prima udienza (nella specie, nel decreto di fissazione dell'udienza

notificato all'appellato è stata erroneamente indicata una

data dell'udienza di due anni posteriore a quella effettiva mente fissata). (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 lu glio 2000, n. 9255; Pres. Senofonte, Est. Losavio, P.M.

Maccarone (conci, conf.); Marietta (Avv. Scarnati) c. Soc.

Mediolanum assicurazioni (Avv. Flauti, Giordano). Dichia

ra inammissibile ricorso avverso Giud. pace Milano 10 luglio 1996.

Impugnazioni civili in genere — Impugnazione tardiva del contumace — Mancata prova del difetto di conoscenza del

processo — Decadenza dall'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 327).

E inammissibile l'impugnazione tardiva del contumace quando

all'allegazione della nullità degli atti di cui al 2° comma del

l'art. 327 c.p.c. non si accompagni la prova, anche attraverso

presunzioni, della mancata conoscenza del processo. (2)

I

Svolgimento del processo. — Ritenuto che con sentenza del

18 maggio 1996 il Tribunale di Monza accoglieva l'appello

proposto dalla York international s.p.a. - divisione York Italia

contro la decisione pretorile di dichiarazione d'illegittimità di tre sanzioni disciplinari conservative inflitte al lavoratore di

pendente Giancarlo Biscaro; che questi ricorre per cassazione mentre la detta società resi

ste con controricorso.

Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la

violazione dell'art. 436 c.p.c., deducendo non essergli stata data

la possibilità di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udien

(1-2) Le due sentenze riguardano l'impugnazione tardiva del contu

mace, sulla quale cfr. Cass. 22 dicembre 1999, n. 925/SU, Foro it., 2000,1, 2869, con nota di R. Caponi, In tema di impugnazione da parte del contumace involontario (art. 327, 2° comma, c.p.c.).

Nella fattispecie sottesa alla prima pronuncia, l'impedimento alla conoscenza del processo è dipeso da un errore del giudice che ha tra scritto nel decreto di fissazione dell'udienza una data di due anni suc cessiva a quella effettivamente fissata e nella quale l'udienza effettiva mente si è svolta. Gli errori del giudice non sono imputabili alla parte e

quindi, quando hanno causato una decadenza, integrano il presupposto della rimessione in termini, a meno che vi sia un concorso di colpa della parte (per una più ampia analisi, v. R. Caponi, La rimessione in termini nel processo civile, Milano, 1996, 251 ss.). Nel caso di specie la corte ha ritenuto che l'impossibilità oggettiva di conoscere la vera data dell'udienza di discussione lasci presumere che l'appellato abbia

ignorato il processo entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza. Da ciò discende l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ancorché pro posto dopo l'anno di cui all'art. 327, 1° comma, c.p.c.

Nella fattispecie sottesa alla seconda pronuncia, l'impedimento alla conoscenza del processo è dipeso da una notificazione dell'atto di cita zione eseguita erroneamente in un luogo di residenza che il convenuto aveva da tempo abbandonato. La sentenza addossa l'onere della prova della mancata conoscenza del processo al contumace, conformandosi così all'orientamento maggioritario, di cui è espressione, da ultimo, Cass. 22 dicembre 1999, n. 925/SU, cit.

Il Foro Italiano — 2001.

za d'appello: questa infatti si tenne il 19 aprile 1996 mentre sul

decreto del presidente del tribunale, notificato all'appellato, era

indicata la data del 19 aprile 1998; che il ricorrente afferma perciò la nullità della sentenza qui

impugnata, resa senza che egli avesse avuto la possibilità di di

fendersi; che la medesima censura viene sostanzialmente ripetuta negli

altri due motivi di ricorso, sotto il profilo del vizio di motiva zione per omesso esame del decreto presidenziale e di violazio

ne del contraddittorio, con la conseguenza che tutti i motivi per la sostanziale identicità possono essere esaminati insieme;

che nella data dell'udienza di discussione, scritta nel decreto

di fissazione emesso dal presidente del tribunale, figura effetti

vamente l'anno 1998 e non 1996, come è reso palese dal con

fronto della cifra 8 con la cifra 6, scritta nel sottostante decreto

di sostituzione del g.i.; che l'errore o anche la semplice incerta scrittura di una data,

in atto processuale il cui esame è indispensabile alle parti per l'esercizio del diritto di difesa in giudizio, impedisce all'atto il raggiungimento dello scopo e lo rende perciò nullo ai sensi del

l'art. 156, 2° comma, c.p.c.; che la comminatoria d'inammissibilità del ricorso per cassa

zione proposto dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (art. 327, 1° comma, c.p.c.) non vale

quando la parte contumace dimostra di non avere avuto cono

scenza del processo per nullità della citazione (art. 327, 2°

comma); che alla nullità della citazione deve equipararsi quella del de

creto presidenziale ex art. 435 cit., la cui notificazione permette

all'appellato di svolgere la propria attività difensiva;

che, provata dall'attuale ricorrente, già appellato, la detta

nullità processuale, si pone la questione concernente l'onere di

provare la mancata conoscenza del processo da parte del contu

mace, ossia il secondo requisito d'ammissibilità dell'impugna zione tardiva, posto dal cpv. dell'art. 327 cit., e più precisa mente concernente la distribuzione dell'onere di provare la sus

sistenza o l'assenza di detta ignoranza, perdurata entro l'anno

dalla pubblicazione della sentenza di appello; che su tale questione non è dato di riscontrare uniformità di

orientamenti giurisprudenziali, giacché in alcune pronunce si

impone alla controparte l'onere di provare che il contumace, nonostante la nullità della notificazione, o comunque della vo

catio in ius, abbia egualmente avuto notizia del processo (Cass. 30 marzo 1963, n. 803, Foro it., Rep. 1963, voce Impugnazioni civili, n. 21; 3 ottobre 1964, n. 2490, id., 1965,1, 356; 29 luglio 1968, n. 2726, id., Rep. 1968, voce cit., n. 34; 2 ottobre 1991, n.

10248, id., Rep. 1991, voce cit., n. 37), mentre in altre si man

tiene l'onere della prova contraria a carico del contumace (Cass. 3 ottobre 1974, n. 2578, id., Rep. 1974 voce cit., n. 31; 3 marzo

1980, n. 1410, id., Rep. 1980, voce Contumut in civile, n. 4, ove

si parla di prova dell'assenza di valida notificazione di atti es

senziali all'instaurazione del contraddittorio, che abbia comun

que impedito la conoscenza del processo; 18 aprile 1985, n.

2581, id., 1985, I, 2934); né manca una pronuncia secondo cui

l'avvenuta conoscenza del processo da parte del contumace può anche essere rilevata d'ufficio, in considerazione della natura

pubblicistica della decadenza (Cass. 15 maggio 1990, n. 4196, id., Rep. 1990, voce Impugnazioni civili, n. 42);

che effettivamente a risolvere la questione possono talvolta

bastare le circostanze del processo, quale ad esempio la con

traddittoria indicazione del giudice, che rende invalida bensì la

chiamata in giudizio, ma non impedisce alla parte di conoscerne

la pendenza di fronte all'uno o all'altro dei giudici contradditto

riamente indicati (Cass. 3 agosto 1995, n. 8504, id., Rep. 1995, voce cit., n. 56);

che nel caso di specie la nullità assoluta della vocatio in ius, data dall'impossibilità oggettiva di conoscere la vera data del

l'udienza di discussione, tenutasi circa due anni prima della data

indicata nell'atto notificato, lascia presumere che l'appellato abbia ignorato il processo entro l'anno della pubblicazione della

sentenza, mentre la presunzione non può essere vinta dalle con

trarie osservazioni dell'odierno intimato: la cadenza della data

d'udienza apparente dal decreto presidenziale in giorno di do

menica non è circostanza decisiva, giacché è ragionevole che la

parte non si curi di controllare il giorno della settimana, a di

stanza di due anni da una scadenza; inoltre la prassi di un certo ufficio giudiziario di tenere le udienze ad un anno dal ricorso

può essere legittimamente ignorata dalla parte;

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

che in conclusione il ricorso per cassazione è ammissibile an

corché proposto dopo l'anno di cui all'art. 327, 1° comma; che esso è anche fondato, giacché la nullità del decreto presi

denziale di fissazione dell'udienza (art. 435 c.p.c.) si traduce

nella nullità dell'udienza e della stessa sentenza di appello

(Cass. 3 aprile 1982, n. 2056, id., Rep. 1982, voce Lavoro e

previdenza (controversie), n. 553; 1° dicembre 1989, n. 5271,

id., Rep. 1989, voce cit., n. 289; 22 febbraio 1996, n. 1402, id., Rep. 1996, voce Procedimento civile, n. 177; 16 aprile 1999, n.

3801, id., Rep. 1999, voce Appello civile, n. 114), rilevabile da parte di questa corte direttamente dagli atti di causa, trattandosi

di error in procedendo (Cass. 17 dicembre 1997, n. 12794, id.,

Rep. 1997, voce Procedimento civile, n. 257);

che, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la cau

sa dev'essere rinviata allo stesso collegio d'appello ex art. 382, 3° comma, c.p.c.

II

Svolgimento del processo. — Il Giudice di pace di Milano,

accogliendo la domanda proposta dalla Mediolanum assicura

zioni s.p.a., con sentenza 10 luglio 1996 condannava il conve

nuto Giuseppe Mauro Marietta (non costituito in giudizio e per ciò dichiarato contumace) a pagare alla società attrice la somma

di lire 541.000 dovuta come premio di assicurazione — scaduto

il 27 ottobre 1994 — relativo alla polizza n. 1289968-1247590 (avendo la stessa attrice prodotto l'originale del contratto sotto

scritto dal convenuto). Contro questa decisione Giuseppe Mauro Marietta ha propo

sto ricorso per cassazione con un unico motivo d'impugnazione, illustrato con memoria. Resiste con controricorso la Mediola

num assicurazioni s.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricor

so per decadenza dell'impugnazione e, in subordine, per essere

stato il ricorso stesso notificato, dopo un anno dalla pubblica zione della sentenza, non alla parte personalmente.

Motivi della decisione. — 1. - Nell'unico motivo d'impugna zione il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata

per effetto della nullità della notificazione dell'atto di citazione,

eseguita a mezzo del servizio postale — su richiesta del 31 gen

naio 1996 — in Collegno, nel luogo della residenza che il Mar

letta aveva abbandonato I'll luglio 1995 per trasferirsi in Man

cucco Torinese, come è documentato nel certificato di residenza

rilasciato dall'ufficio di anagrafe di questo comune (depositato unitamente al ricorso). Resistendo con controricorso la società

Mediolanun assicurazioni contesta che l'addotto trasferimento

di residenza possa essere ad essa opposto a norma dell'art. 44

c.c., poiché non risulta che esso sia stato «documentato nei

modi prescritti dalla legge», disponendo l'art. 31 disp. att. e

trans, c.c. che «il trasferimento della residenza si prova con la

doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a

quello dove si intende fissare la dimora abituale» e il prodotto certificato di residenza è inidoneo ad integrare tale prova legale. Afferma infine la resistente che, in ogni caso, se pur sussisteva

l'asserita nullità della notificazione dell'atto introduttivo del

giudizio, essa non sarebbe di per sé sufficiente al fine di evitare

la decadenza dalla impugnazione tardivamente proposta dal

contumace Marietta, giacché su di lui incombeva l'onere —

inadempiuto — di provare di non avere avuto conoscenza del

processo in ragione di quella nullità. Con la conseguenza che —

in difetto di una tale prova — il ricorso notificato oltre due anni

dopo la pubblicazione della sentenza deve essere dichiarato

inammissibile per decadenza dall'impugnazione. 2. - Concludendo l'esposizione delle ragioni per cui la notifi

cazione della citazione dovrebbe ritenersi viziata da nullità, il

ricorrente testualmente afferma che «la dimostrata nullità della

notificazione della citazione consente di escludere la decadenza

dall'impugnazione per il decorso dell'anno di cui all'art. 327

c.p.c. (avendo la Mediolanum atteso due anni prima di notifica

re la sentenza), concretando il caso di specie l'ipotesi prevista dallo stesso art. 327, ultimo comma, c.p.c.».

Il ricorrente si è dunque limitato ad addurre la nullità della

notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma una tale

prospettazione difensiva — rileva il collegio — è inidonea a su

perare la decadenza dall'impugnazione che il 1° comma del

l'art. 327 c.p.c. commina «dopo decorso un anno dalla pubbli

II Foro Italiano — 2001.

cazione della sentenza». Dispone infatti il cpv. dello stesso arti

colo che la decadenza non opera «quando la parte contumace

dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità

della citazione o della notificazione di essa», con questa univoca

espressione (che trova corrispondenza nell'analoga formulazio

ne degli art. 650 e 668 c.p.c.) ponendo a carico del contumace

l'onere di provare la mancata conoscenza come effetto dell'ad

dotta nullità.

3. - Dopo talune oscillazioni manifestate nel corso degli anni

1970 la giurisprudenza di legittimità può dirsi ora ferma nel

senso che l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del contu

mace è condizionata al concorso di due presupposti, uno ogget tivo (la nullità degli atti di cui al 1° comma dell'art. 327 c.p.c.) e l'altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del

processo a causa di quella nullità, dovendo entrambi i requisiti essere provati in giudizio dalla parte contumace (come esige la

pregnante locuzione del 2° comma dell'art. 327 c.p.c.: «...

quando la parte contumace dimostra ...») (Cass. 13012/97, Fo

ro it., Rep. 1997, voce Impugnazioni civili, n. 50; 4222/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 49; 2581/85, id., 1985,1, 2934; 1410/80, id., Rep. 1980, voce Contumacia civile, n. 4; 3514/77, id., Rep. 1977, voce cit., n. 8). E all'obiezione che la dimostrazione della

mancata conoscenza — come prova negativa — è sommamente

ardua e anzi in pratica inattingibile sembra agevole replicare che

essa ben può essere data dal contumace pur attraverso presun zioni che abbiano i caratteri cui l'art. 2729 c.c. conferisce la

speciale efficacia di conseguire la certezza probatoria. Fermo

quest'ordine di considerazioni, non pare possa condividersi la

decisione di questa corte n. 10248 del 1991 (id., Rep. 1991, vo

ce Impugnazioni civili, n. 37) secondo cui la nullità della notifi

cazione dà luogo alla presunzione semplice (della mancata co

noscenza del processo), con l'effetto di inversione dell'onere

della prova, trasferito perciò a carico di chi abbia eccepito la

decadenza dall'impugnazione, cui spetterebbe di fornire la pro va che lo stesso contumace abbia avuto la conoscenza di fatto

del giudizio nonostante quella nullità. Conclusione, questa, in

palese contrasto con il dettato dell'art. 327, 2° comma, c.p.c. che non fonda una presunzione (legale) iuris tantum (di mancata

conoscenza del processo) sulla nullità della notificazione, ma

esige dal contumace — come più sopra si è argomentato — la

prova esauriente («di non avere avuto conoscenza del proces

so») pur sulla base della nullità e per effetto di essa e pur attra

verso elementi presuntivi di giudizio. 4. - Deve dunque nella specie concludersi nel senso che la

mera allegazione della nullità induce pregiudizialmente a negare

l'applicazione dell'art. 327, 2° comma, c.p.c., giacché se pur fosse effettivamente sussistente l'addotta nullità della notifica

zione dell'atto introduttivo del giudizio, fa in ogni caso difetto

la dimostrazione di quel requisito soggettivo (la mancata cono

scenza del processo) che il ricorrente non si è offerto di provare

neppure sul fondamento di elementi presuntivi. E poiché, a norma del 1° comma dell'art. 327 c.p.c., il Mar

letta è decaduto dall'impugnazione, il suo ricorso deve essere

dichiarato inammissibile.

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