sezione lavoro; sentenza 13 ottobre 2000, n. 13709; Pres. Amirante, Est. Roselli, P.M. Buonajuto(concl. conf.); Biscaro (Avv. D'Ambrogio) c. Soc. York international - divisione York Italia (Avv.Chiapparelli, Giuliani). Cassa Trib. Monza 18 maggio 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 4 (APRILE 2001), pp. 1231/1232-1233/1234Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196991 .
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1231 PARTE PRIMA 1232
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 13 otto
bre 2000, n. 13709; Pres. Amirante, Est. Roselli, P.M. Buo
najuto (conci, conf.); Biscaro (Avv. D'Ambrogio) c. Soc.
York international - divisione York Italia (Avv. Chiapparelli,
Giuliani). Cassa Trib. Monza 18 maggio 1996.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Decreto
di fissazione dell'udienza — Erronea indicazione della da ta dell'udienza di discussione — Impugnazione tardiva del contumace (Cod. proc. civ., art. 327,436).
E fondata l'impugnazione tardiva del contumace a cui non è
stata data la possibilità di conoscere la data della prima udienza (nella specie, nel decreto di fissazione dell'udienza
notificato all'appellato è stata erroneamente indicata una
data dell'udienza di due anni posteriore a quella effettiva mente fissata). (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 lu glio 2000, n. 9255; Pres. Senofonte, Est. Losavio, P.M.
Maccarone (conci, conf.); Marietta (Avv. Scarnati) c. Soc.
Mediolanum assicurazioni (Avv. Flauti, Giordano). Dichia
ra inammissibile ricorso avverso Giud. pace Milano 10 luglio 1996.
Impugnazioni civili in genere — Impugnazione tardiva del contumace — Mancata prova del difetto di conoscenza del
processo — Decadenza dall'impugnazione (Cod. proc. civ., art. 327).
E inammissibile l'impugnazione tardiva del contumace quando
all'allegazione della nullità degli atti di cui al 2° comma del
l'art. 327 c.p.c. non si accompagni la prova, anche attraverso
presunzioni, della mancata conoscenza del processo. (2)
I
Svolgimento del processo. — Ritenuto che con sentenza del
18 maggio 1996 il Tribunale di Monza accoglieva l'appello
proposto dalla York international s.p.a. - divisione York Italia
contro la decisione pretorile di dichiarazione d'illegittimità di tre sanzioni disciplinari conservative inflitte al lavoratore di
pendente Giancarlo Biscaro; che questi ricorre per cassazione mentre la detta società resi
ste con controricorso.
Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la
violazione dell'art. 436 c.p.c., deducendo non essergli stata data
la possibilità di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udien
(1-2) Le due sentenze riguardano l'impugnazione tardiva del contu
mace, sulla quale cfr. Cass. 22 dicembre 1999, n. 925/SU, Foro it., 2000,1, 2869, con nota di R. Caponi, In tema di impugnazione da parte del contumace involontario (art. 327, 2° comma, c.p.c.).
Nella fattispecie sottesa alla prima pronuncia, l'impedimento alla conoscenza del processo è dipeso da un errore del giudice che ha tra scritto nel decreto di fissazione dell'udienza una data di due anni suc cessiva a quella effettivamente fissata e nella quale l'udienza effettiva mente si è svolta. Gli errori del giudice non sono imputabili alla parte e
quindi, quando hanno causato una decadenza, integrano il presupposto della rimessione in termini, a meno che vi sia un concorso di colpa della parte (per una più ampia analisi, v. R. Caponi, La rimessione in termini nel processo civile, Milano, 1996, 251 ss.). Nel caso di specie la corte ha ritenuto che l'impossibilità oggettiva di conoscere la vera data dell'udienza di discussione lasci presumere che l'appellato abbia
ignorato il processo entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza. Da ciò discende l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ancorché pro posto dopo l'anno di cui all'art. 327, 1° comma, c.p.c.
Nella fattispecie sottesa alla seconda pronuncia, l'impedimento alla conoscenza del processo è dipeso da una notificazione dell'atto di cita zione eseguita erroneamente in un luogo di residenza che il convenuto aveva da tempo abbandonato. La sentenza addossa l'onere della prova della mancata conoscenza del processo al contumace, conformandosi così all'orientamento maggioritario, di cui è espressione, da ultimo, Cass. 22 dicembre 1999, n. 925/SU, cit.
Il Foro Italiano — 2001.
za d'appello: questa infatti si tenne il 19 aprile 1996 mentre sul
decreto del presidente del tribunale, notificato all'appellato, era
indicata la data del 19 aprile 1998; che il ricorrente afferma perciò la nullità della sentenza qui
impugnata, resa senza che egli avesse avuto la possibilità di di
fendersi; che la medesima censura viene sostanzialmente ripetuta negli
altri due motivi di ricorso, sotto il profilo del vizio di motiva zione per omesso esame del decreto presidenziale e di violazio
ne del contraddittorio, con la conseguenza che tutti i motivi per la sostanziale identicità possono essere esaminati insieme;
che nella data dell'udienza di discussione, scritta nel decreto
di fissazione emesso dal presidente del tribunale, figura effetti
vamente l'anno 1998 e non 1996, come è reso palese dal con
fronto della cifra 8 con la cifra 6, scritta nel sottostante decreto
di sostituzione del g.i.; che l'errore o anche la semplice incerta scrittura di una data,
in atto processuale il cui esame è indispensabile alle parti per l'esercizio del diritto di difesa in giudizio, impedisce all'atto il raggiungimento dello scopo e lo rende perciò nullo ai sensi del
l'art. 156, 2° comma, c.p.c.; che la comminatoria d'inammissibilità del ricorso per cassa
zione proposto dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (art. 327, 1° comma, c.p.c.) non vale
quando la parte contumace dimostra di non avere avuto cono
scenza del processo per nullità della citazione (art. 327, 2°
comma); che alla nullità della citazione deve equipararsi quella del de
creto presidenziale ex art. 435 cit., la cui notificazione permette
all'appellato di svolgere la propria attività difensiva;
che, provata dall'attuale ricorrente, già appellato, la detta
nullità processuale, si pone la questione concernente l'onere di
provare la mancata conoscenza del processo da parte del contu
mace, ossia il secondo requisito d'ammissibilità dell'impugna zione tardiva, posto dal cpv. dell'art. 327 cit., e più precisa mente concernente la distribuzione dell'onere di provare la sus
sistenza o l'assenza di detta ignoranza, perdurata entro l'anno
dalla pubblicazione della sentenza di appello; che su tale questione non è dato di riscontrare uniformità di
orientamenti giurisprudenziali, giacché in alcune pronunce si
impone alla controparte l'onere di provare che il contumace, nonostante la nullità della notificazione, o comunque della vo
catio in ius, abbia egualmente avuto notizia del processo (Cass. 30 marzo 1963, n. 803, Foro it., Rep. 1963, voce Impugnazioni civili, n. 21; 3 ottobre 1964, n. 2490, id., 1965,1, 356; 29 luglio 1968, n. 2726, id., Rep. 1968, voce cit., n. 34; 2 ottobre 1991, n.
10248, id., Rep. 1991, voce cit., n. 37), mentre in altre si man
tiene l'onere della prova contraria a carico del contumace (Cass. 3 ottobre 1974, n. 2578, id., Rep. 1974 voce cit., n. 31; 3 marzo
1980, n. 1410, id., Rep. 1980, voce Contumut in civile, n. 4, ove
si parla di prova dell'assenza di valida notificazione di atti es
senziali all'instaurazione del contraddittorio, che abbia comun
que impedito la conoscenza del processo; 18 aprile 1985, n.
2581, id., 1985, I, 2934); né manca una pronuncia secondo cui
l'avvenuta conoscenza del processo da parte del contumace può anche essere rilevata d'ufficio, in considerazione della natura
pubblicistica della decadenza (Cass. 15 maggio 1990, n. 4196, id., Rep. 1990, voce Impugnazioni civili, n. 42);
che effettivamente a risolvere la questione possono talvolta
bastare le circostanze del processo, quale ad esempio la con
traddittoria indicazione del giudice, che rende invalida bensì la
chiamata in giudizio, ma non impedisce alla parte di conoscerne
la pendenza di fronte all'uno o all'altro dei giudici contradditto
riamente indicati (Cass. 3 agosto 1995, n. 8504, id., Rep. 1995, voce cit., n. 56);
che nel caso di specie la nullità assoluta della vocatio in ius, data dall'impossibilità oggettiva di conoscere la vera data del
l'udienza di discussione, tenutasi circa due anni prima della data
indicata nell'atto notificato, lascia presumere che l'appellato abbia ignorato il processo entro l'anno della pubblicazione della
sentenza, mentre la presunzione non può essere vinta dalle con
trarie osservazioni dell'odierno intimato: la cadenza della data
d'udienza apparente dal decreto presidenziale in giorno di do
menica non è circostanza decisiva, giacché è ragionevole che la
parte non si curi di controllare il giorno della settimana, a di
stanza di due anni da una scadenza; inoltre la prassi di un certo ufficio giudiziario di tenere le udienze ad un anno dal ricorso
può essere legittimamente ignorata dalla parte;
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
che in conclusione il ricorso per cassazione è ammissibile an
corché proposto dopo l'anno di cui all'art. 327, 1° comma; che esso è anche fondato, giacché la nullità del decreto presi
denziale di fissazione dell'udienza (art. 435 c.p.c.) si traduce
nella nullità dell'udienza e della stessa sentenza di appello
(Cass. 3 aprile 1982, n. 2056, id., Rep. 1982, voce Lavoro e
previdenza (controversie), n. 553; 1° dicembre 1989, n. 5271,
id., Rep. 1989, voce cit., n. 289; 22 febbraio 1996, n. 1402, id., Rep. 1996, voce Procedimento civile, n. 177; 16 aprile 1999, n.
3801, id., Rep. 1999, voce Appello civile, n. 114), rilevabile da parte di questa corte direttamente dagli atti di causa, trattandosi
di error in procedendo (Cass. 17 dicembre 1997, n. 12794, id.,
Rep. 1997, voce Procedimento civile, n. 257);
che, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la cau
sa dev'essere rinviata allo stesso collegio d'appello ex art. 382, 3° comma, c.p.c.
II
Svolgimento del processo. — Il Giudice di pace di Milano,
accogliendo la domanda proposta dalla Mediolanum assicura
zioni s.p.a., con sentenza 10 luglio 1996 condannava il conve
nuto Giuseppe Mauro Marietta (non costituito in giudizio e per ciò dichiarato contumace) a pagare alla società attrice la somma
di lire 541.000 dovuta come premio di assicurazione — scaduto
il 27 ottobre 1994 — relativo alla polizza n. 1289968-1247590 (avendo la stessa attrice prodotto l'originale del contratto sotto
scritto dal convenuto). Contro questa decisione Giuseppe Mauro Marietta ha propo
sto ricorso per cassazione con un unico motivo d'impugnazione, illustrato con memoria. Resiste con controricorso la Mediola
num assicurazioni s.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricor
so per decadenza dell'impugnazione e, in subordine, per essere
stato il ricorso stesso notificato, dopo un anno dalla pubblica zione della sentenza, non alla parte personalmente.
Motivi della decisione. — 1. - Nell'unico motivo d'impugna zione il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata
per effetto della nullità della notificazione dell'atto di citazione,
eseguita a mezzo del servizio postale — su richiesta del 31 gen
naio 1996 — in Collegno, nel luogo della residenza che il Mar
letta aveva abbandonato I'll luglio 1995 per trasferirsi in Man
cucco Torinese, come è documentato nel certificato di residenza
rilasciato dall'ufficio di anagrafe di questo comune (depositato unitamente al ricorso). Resistendo con controricorso la società
Mediolanun assicurazioni contesta che l'addotto trasferimento
di residenza possa essere ad essa opposto a norma dell'art. 44
c.c., poiché non risulta che esso sia stato «documentato nei
modi prescritti dalla legge», disponendo l'art. 31 disp. att. e
trans, c.c. che «il trasferimento della residenza si prova con la
doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a
quello dove si intende fissare la dimora abituale» e il prodotto certificato di residenza è inidoneo ad integrare tale prova legale. Afferma infine la resistente che, in ogni caso, se pur sussisteva
l'asserita nullità della notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio, essa non sarebbe di per sé sufficiente al fine di evitare
la decadenza dalla impugnazione tardivamente proposta dal
contumace Marietta, giacché su di lui incombeva l'onere —
inadempiuto — di provare di non avere avuto conoscenza del
processo in ragione di quella nullità. Con la conseguenza che —
in difetto di una tale prova — il ricorso notificato oltre due anni
dopo la pubblicazione della sentenza deve essere dichiarato
inammissibile per decadenza dall'impugnazione. 2. - Concludendo l'esposizione delle ragioni per cui la notifi
cazione della citazione dovrebbe ritenersi viziata da nullità, il
ricorrente testualmente afferma che «la dimostrata nullità della
notificazione della citazione consente di escludere la decadenza
dall'impugnazione per il decorso dell'anno di cui all'art. 327
c.p.c. (avendo la Mediolanum atteso due anni prima di notifica
re la sentenza), concretando il caso di specie l'ipotesi prevista dallo stesso art. 327, ultimo comma, c.p.c.».
Il ricorrente si è dunque limitato ad addurre la nullità della
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma una tale
prospettazione difensiva — rileva il collegio — è inidonea a su
perare la decadenza dall'impugnazione che il 1° comma del
l'art. 327 c.p.c. commina «dopo decorso un anno dalla pubbli
II Foro Italiano — 2001.
cazione della sentenza». Dispone infatti il cpv. dello stesso arti
colo che la decadenza non opera «quando la parte contumace
dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità
della citazione o della notificazione di essa», con questa univoca
espressione (che trova corrispondenza nell'analoga formulazio
ne degli art. 650 e 668 c.p.c.) ponendo a carico del contumace
l'onere di provare la mancata conoscenza come effetto dell'ad
dotta nullità.
3. - Dopo talune oscillazioni manifestate nel corso degli anni
1970 la giurisprudenza di legittimità può dirsi ora ferma nel
senso che l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del contu
mace è condizionata al concorso di due presupposti, uno ogget tivo (la nullità degli atti di cui al 1° comma dell'art. 327 c.p.c.) e l'altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del
processo a causa di quella nullità, dovendo entrambi i requisiti essere provati in giudizio dalla parte contumace (come esige la
pregnante locuzione del 2° comma dell'art. 327 c.p.c.: «...
quando la parte contumace dimostra ...») (Cass. 13012/97, Fo
ro it., Rep. 1997, voce Impugnazioni civili, n. 50; 4222/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 49; 2581/85, id., 1985,1, 2934; 1410/80, id., Rep. 1980, voce Contumacia civile, n. 4; 3514/77, id., Rep. 1977, voce cit., n. 8). E all'obiezione che la dimostrazione della
mancata conoscenza — come prova negativa — è sommamente
ardua e anzi in pratica inattingibile sembra agevole replicare che
essa ben può essere data dal contumace pur attraverso presun zioni che abbiano i caratteri cui l'art. 2729 c.c. conferisce la
speciale efficacia di conseguire la certezza probatoria. Fermo
quest'ordine di considerazioni, non pare possa condividersi la
decisione di questa corte n. 10248 del 1991 (id., Rep. 1991, vo
ce Impugnazioni civili, n. 37) secondo cui la nullità della notifi
cazione dà luogo alla presunzione semplice (della mancata co
noscenza del processo), con l'effetto di inversione dell'onere
della prova, trasferito perciò a carico di chi abbia eccepito la
decadenza dall'impugnazione, cui spetterebbe di fornire la pro va che lo stesso contumace abbia avuto la conoscenza di fatto
del giudizio nonostante quella nullità. Conclusione, questa, in
palese contrasto con il dettato dell'art. 327, 2° comma, c.p.c. che non fonda una presunzione (legale) iuris tantum (di mancata
conoscenza del processo) sulla nullità della notificazione, ma
esige dal contumace — come più sopra si è argomentato — la
prova esauriente («di non avere avuto conoscenza del proces
so») pur sulla base della nullità e per effetto di essa e pur attra
verso elementi presuntivi di giudizio. 4. - Deve dunque nella specie concludersi nel senso che la
mera allegazione della nullità induce pregiudizialmente a negare
l'applicazione dell'art. 327, 2° comma, c.p.c., giacché se pur fosse effettivamente sussistente l'addotta nullità della notifica
zione dell'atto introduttivo del giudizio, fa in ogni caso difetto
la dimostrazione di quel requisito soggettivo (la mancata cono
scenza del processo) che il ricorrente non si è offerto di provare
neppure sul fondamento di elementi presuntivi. E poiché, a norma del 1° comma dell'art. 327 c.p.c., il Mar
letta è decaduto dall'impugnazione, il suo ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
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