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sezione lavoro; sentenza 14 dicembre 2001, n. 15820; Pres. Saggio, Est. Roselli, P.M. Napoletano...

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sezione lavoro; sentenza 14 dicembre 2001, n. 15820; Pres. Saggio, Est. Roselli, P.M. Napoletano (concl. conf.); Bergonzi (Avv. Messina) c. Soc. Du Pont de Nemours italiana (Avv. De Marchis, Squassi). Conferma Trib. Monza 3 marzo 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 45/46-47/48 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197707 . Accessed: 28/06/2014 16:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.97 on Sat, 28 Jun 2014 16:09:24 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 14 dicembre 2001, n. 15820; Pres. Saggio, Est. Roselli, P.M. Napoletano(concl. conf.); Bergonzi (Avv. Messina) c. Soc. Du Pont de Nemours italiana (Avv. De Marchis,Squassi). Conferma Trib. Monza 3 marzo 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 45/46-47/48Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197707 .

Accessed: 28/06/2014 16:09

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

— che il rimettente ritiene assolutamente inderogabile, non ade

rendo a diverse interpretazioni emerse nella giurisprudenza di

legittimità per casi particolari — violerebbe il principio costitu

zionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), non essendo giustificata la

diversità di disciplina rispetto all'adozione di minori, consenti

ta, a seguito della dichiarazione della parziale illegittimità co

stituzionale dell'art. 44, 5° comma. 1. 4 maggio 1983 n. 184

(sentenza n. 44 del 1990, id., 1990,1, 353), per realizzare l'unità

familiare. Sarebbe anche violato il diritto tanto dell'adottante

quanto dell'adottando a svolgere la propria personalità nell'am

bito della comunità familiare (art. 2 Cost.). Come pure non sa

rebbero garantiti, in contrasto con i diritti riconosciuti alla fami

glia fondata sul matrimonio (art. 29, 1° comma. Cost.), l'unità

nel nuovo nucleo familiare, e, in contrasto con la tutela giuridi ca e sociale da assicurare ai figli nati fuori del matrimonio (art. 30, 3° comma. Cost.), il diritto del figlio maggiorenne di fare

parte integrante della famiglia del proprio genitore, mediante

l'adozione da parte del coniuge di questi. 2. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

Il giudice rimettente, denunciando una ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina del divario minimo di età che de

ve intercorrere tra l'adottante e l'adottando maggiorenne, requi sito che ritiene non superabile mediante una diversa interpreta zione del sistema normativo pur rimessa al giudice comune nel

l'applicazione della legge, indica quale termine di comparazio ne la regola prevista per l'adozione di minori, sul presupposto che le situazioni siano identiche quando l'adozione riguardi il

figlio del coniuge dell'adottante.

Questa premessa è stata già ritenuta inesatta (sentenza n. 89

del 1993, id., 1993, I, 3200), giacché l'adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto a quelli che ca

ratterizzano l'adozione dei minori. Quest'ultima ha come essen

ziale obiettivo l'interesse del minore ad un ambiente familiare

stabile ed armonioso, nel quale si possa sviluppare la sua perso nalità, in un equilibrato contesto affettivo ed educativo che ha

come riferimento idonei genitori adottivi.

L'adozione di minori è, inoltre, caratterizzata dall'in

serimento nella famiglia di definitiva accoglienza e dal rapporto con i genitori adottivi, i quali, assumendo la responsabilità edu

cativa del minore adottato, divengono titolari dei poteri e dei

doveri che caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti

dei figli. Ciò implica il pieno inserimento del minore nella co munità familiare adottiva e l'obbligo dell'adottante di mantene

re, istruire ed educare l'adottato così come è previsto per i figli dall'art. 147 c.c. (richiamato dall'art. 48 1. n. 184 del 1983).

L'adozione di persone maggiori di età si caratterizza in modo

diverso. Non implica necessariamente l'instaurarsi o il perma nere della convivenza familiare e non determina la soggezione alla potestà del genitore adottivo, che non assume l'obbligo di

mantenere, istruire ed educare l'adottato.

Non mancano, dunque, differenze tra i due istituti idonee a

giustificare una diversità di disciplina che consenta solo per l'adozione di minori il superamento del divario di età ordina

riamente richiesto tra adottante e adottato, in ragione del rac

cordo tra l'unità familiare e l'ineliminabile momento formativo

ed educativo che caratterizza lo sviluppo della personalità del minore in una famiglia e che solo quella famiglia può assicurare

(sentenza n. 89 del 1993). Rimane invece rimessa alla valuta

zione del legislatore la ponderazione di nuove esigenze sociali,

che eventualmente sollecitino una innovazione in questa disci

plina. Le considerazioni già svolte in relazione alla funzione ed agli

effetti dell'adozione di persone maggiori di età — quali risulta

no dal disegno normativo dell'istituto, che in particolare non

comporta necessariamente l'inserimento dell'adottato nella co

munità familiare, e non quali le parti interessate eventualmente

ritengano di perseguire — consentono di escludere anche la

violazione degli altri parametri di valutazione della legittimità costituzionale indicati dal giudice rimettente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., solle

vata, in riferimento agli art. 2, 3, 29, 1° comma, e 30, 3° com

ma, Cost., dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Il Foro Italiano — 2002.

CORTE DI CASSAZIONE; CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 14 di

cembre 2001, n. 15820; Pres. Saggio, Est. Roselli, P.M. Na

poletano (conci, conf.); Bergonzi (Avv. Messina) c. Soc. Du

Pont de Nemours italiana (Avv. De Marchis, Squassi). Con

ferma Trib. Monza 3 marzo 1998.

Lavoro (rapporto di) — Contratto a tempo determinato —

Contratto a termine previsto dall'art. 8 1. 223/91 — Rife

ribilità al sistema delineato dalla 1. 230/62 — Esclusione (L. 18 aprile 1962 n. 230, disciplina del contratto di lavoro a

tempo determinato, art. 1, 2; 1. 23 luglio 1991 n. 223, norme

in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di di

soccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mer

cato del lavoro, art. 8).

La fattispecie di contratto a termine prevista dall'art. 8 l.

223/91 è ipotesi nuova e diversa rispetto a quelle già previste dalla l. n. 230 del 1962, con la conseguenza che il termine

può essere apposto anche in mancanza delle cause giustifica tive da quest'ultima legge stabilite. (1)

Ritenuto che con sentenza del 3 marzo 1998 il Tribunale di

Monza, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la

domanda proposta da Leopoldina Bergonzi nei confronti della

s.p.a. Du Pont de Nemours italiana ed avente ad oggetto la di

chiarazione di nullità del licenziamento intimato alla prima dalla

seconda nonché di reintegrazione ex art. 18 1. 20 maggio 1970

n. 300; che il tribunale respingeva la tesi della lavoratrice, secondo

cui il contratto di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 8 1. 23 luglio 1991 n. 223 per la durata di dodici mesi, doveva in realtà consi

derarsi come a tempo indeterminato giacché nel caso di specie non ricorreva alcuna delle cause giustificative della limitazione

temporale, previste dalla 1. 18 aprile 1962 n. 230;

che, in altre parole, il collegio d'appello riteneva l'ipotesi formulata dall'art. 8 1. n. 223 del 1991 come autonoma, ossia

non integrabile dagli altri elementi previsti in altre leggi, e in

particolare nella 1. n. 230 del 1962; che perciò doveva essere disattesa l'affermazione secondo cui

il licenziamento intimato alla scadenza del termine, pattuito ma

nullo, era illegittimo per difetto di giustificato motivo; che contro questa sentenza ricorre per cassazione la Bergonzi,

mentre la s.p.a. Du Pont de Nemours italiana resiste con contro

ricorso; che la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che con l'unico motivo la ricorrente lamenta la

violazione dell'art. 8 1. n. 223 del 1991 in relazione all'art. 1 1.

n. 230 del 1962, sostenendo la legittimità del contratto di assun

zione a termine dei lavoratori in mobilità solo a condizione che

ricorra uno degli altri requisiti oggettivi, stabiliti dalla legge ge nerale in materia n. 230 del 1962, ossia negando l'autonomia

della fattispecie descritta dall'art. 8 cit.;

che, non ricorrendo nessuno di quei requisiti, l'apposizione del termine era nulla ed il recesso della datrice di lavoro doveva

ritenersi ingiustificato, contrariamente a quanto ritenuto dal tri

bunale nella sentenza qui impugnata; che il motivo di ricorso non è fondato; che ai sensi dell'art. 8, 2° comma, 1. n. 223 del 1991 «i lavo

ratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro

a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di

contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella previ sta per gli apprendisti dalla 1. 19 gennaio 1955 n. 25 e succes

sive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgi

mento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeter

minato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi

in aggiunta a quello previsto dal 4° comma»;

(1) I. - La Cassazione ribadisce la tesi già affermata da Cass. 10 lu

glio 2000, n. 9174, Foro it., 2000, I, 3487, ed anche, per la giurispru denza di merito, da Trib. Cassino 6 dicembre 1999, id., Rep. 2000, voce

Lavoro (rapporto), n. 750; Pret. Frosinone-Alagni 22 settembre 1999,

ibid._, n. 765; Trib. Milano 29 luglio 1999, ibid., n. 756.

II. - Sulla riforma del contratto a termine, v., da ultimo, G. Manna

cio, Contratto a termine: prime riflessioni sulla nuova disciplina, in

questo fascicolo, I, 57.

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PARTE PRIMA

che con tale disposizione il legislatore ha configurato una

nuova e diversa ipotesi, rispetto a quelle già previste dalla 1. n.

230 del 1962, di lecita apposizione di un termine finale al rap

porto di lavoro, al fine di ampliare le possibilità di assunzione di

lavoratori in mobilità, sia pure in occupazioni temporanee, e di

mantenere gli stessi in attività in vista della successiva ed

eventuale stipulazione di contratti a tempo indeterminato; che la considerazione esposta dalla ricorrente, secondo cui

nell'attuale sistema giuslavoristico il contratto a tempo indeter

minato costituisce la regola e quello a tempo determinato l'ec

cezione, non comporta la necessità di integrare la singola previ sione legislativa eccezionale con elementi di altre e distinte fat

tispecie; che in definitiva la tesi sostenuta nel ricorso è priva di alcun

fondamento, sia nella lettera sia nello spirito del più volte citato

art. 8; che in tal senso questa corte si è già espressa con la sentenza

10 luglio 2000, n. 9174 (Foro it., 2000,1, 3487); che la direttiva Cee 99/70, richiamata dalla ricorrente in me

moria e intesa ad evitare l'abuso dei contratti di lavoro subordi

nato a tempo determinato, non infirma l'art. 8 cit., il quale af

fida la previsione contrattuale del termine non all'arbitrio delle

parti bensì ad una situazione oggettiva, quale la crisi dell'im

presa datrice di lavoro;

che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 20

novembre 2001, n. 14574; Pres. Olla, Est. Papa, P.M. Cafie

ro (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Caputi Iam

brenghi) c. Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto (Avv.

Anello, Ciano). Cassa Comm. trib. reg. Umbria 14 luglio 1999 e decide nel merito.

Tributi in genere — Esenzioni ed agevolazioni — Fondazio

ni casse di risparmio — Dividendi percepiti — Ritenuta — Esonero — Esclusione (L. 29 dicembre 1962 n. 1745, istitu

zione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distri

buiti dalle società e modificazioni della disciplina della nomi

natività obbligatoria dei titoli azionari, art. 10 bis; 1. 30 luglio 1990 n. 218, disposizioni in materia di ristrutturazione e inte

grazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubbli co, art. 2).

Le fondazioni casse di risparmio non possono godere dell'eso

nero dall'applicazione della ritenuta sui dividendi azionari

percepiti. (1)

(1) Ad avviso della Suprema corte la soluzione al problema dell'ap plicabilità della norma di esonero di cui all'art. 10 bis 1. 29 dicembre 1962 n. 1745 (introdotto dall'art. 6 d.l. 21 febbraio 1967 n. 22, conver tito nella 1. 21 aprile 1967 n. 209 e tuttora in vigore in forza dell'art. 73

d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600) alle fondazioni casse di risparmio per i dividendi percepiti non passa attraverso la norma di cui all'art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 (che riduce alla metà l'Irpeg dovuta da fon dazioni e da enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza e di istruzione), atteso che il regime da questo dettato «è strumentale ad una materia tributaria radicalmente diversa da quella oggetto della di

sciplina dell'art. 10 bis 1. 1745/62; che non vi è sovrapponibilità tra le

fattispecie astratte considerate dalle due disposizioni; e che non v'è to tale compatibilità tra i due regimi».

La conclusione nel senso dell'applicabilità della ritenuta (e quindi nel senso del mancato godimento dell'esenzione) viene raggiunta sulla considerazione che, da una parte, le fondazioni bancarie non hanno «esclusivamente» scopi di utilità sociale e, dall'altra, che il disposto dell'art. 12, 6° comma, d.leg. 17 maggio 1999 n. 153 (che esclude il di

II Foro Italiano — 2002.

Svolgimento del processo. — 1. - Con istanza 7 ottobre 1996,

la fondazione Cassa di risparmio di Spoleto chiese alla direzio

ne regionale delle entrate dell'Umbria di esprimere il suo parere a favore del proprio esonero dalla ritenuta sui dividendi da par

tecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 10 bis 1. 29 dicembre

1962 n. 1745, introdotto dall'art. 6 d.l. 21 febbraio 1967 n. 22, convertito in 1. 21 aprile 1967 n. 209. Tanto, in forza del pre cetto di cui all'art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 (sulle age volazioni e sanatorie tributarie), costituente, a suo avviso, para

digma normativo di portata generale, in ordine al diritto delle

fondazioni ad un trattamento agevolato in tema di redditi da ca

pitale. Con nota 23 novembre 1996, l'ufficio finanziario espresse

parere negativo, atteso che il disposto dell'art. 6 d.p.r. 601/73,

per un verso, è insuscettibile d'interpretazione analogica o an

che, semplicemente, estensiva; e, per altro verso, e comunque, non attribuisce alle «fondazioni bancarie» il diritto al tratta

mento agevolato (riduzione alla metà dell'imposta sul reddito

delle persone giuridiche) da esso riconosciuto.

2. - La fondazione Cassa di risparmio di Spoleto impugnò sif

fatto parere davanti alla Commissione tributaria provinciale di

Perugia. Con l'impugnazione, ripercorse innanzitutto lo sviluppo le

gislativo volto alla ristrutturazione e privatizzazione del settore

creditizio pubblico (dalla 1. 30 luglio 1990 n. 218 al d.leg. 20 novembre 1990 n. 356). In questa prospettiva, sottolineò come il

tutto si sia concretizzato nel distacco (o scorporo) dell'azienda

bancaria (con la sua attribuzione ad una società per azioni con

feritaria) dall'ente conferente trasformatosi in «fondazione»,

deputata a gestire il pacchetto di maggioranza rappresentativo del controvalore dell'azienda scorporata. Puntualizzò, poi, che

l'ente conferente-fondazione è stato sussunto nel novero degli enti non profited oriented; e che — in forza del dettato legis lativo — allo stesso è stato attribuito soltanto scopo e finalità di

interesse pubblico e di utilità sociale, senza che in contrario po tesse valere la sua attività di amministrazione della partecipa

ritto al rimborso o al riporto a nuovo del credito di imposta sui dividen di percepiti dalle fondazioni) si spiega solo sul presupposto dell'assog gettamento dei dividendi percepiti dalle fondazioni alla ritenuta a titolo di imposta.

Nella giurisprudenza di merito, nel senso dell'applicabilità della rite

nuta, Comm. trib. reg. Lombardia 23 aprile 2000, Foro it.. Rep. 2000, voce Tributi in genere, nn. 1375-1377; Comm. trib. prov. Pesaro 28 di cembre 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 1242, e Riv. giur. trib., 1999, 497, con nota di G. Provaggi, Fondazioni bancarie: sull'applicazione dell'esonero dalla ritenuta sui dividendi; Comm. trib. prov. Milano 24 febbraio 1998, Rass. trib.. 1999, 549, con nota di A.M. Proto, Benefi ciari delta riduzione Irpeg e fondazioni bancarie; Comm. trib. prov. Fi renze 10 luglio 1997, Foro it., 1997, III, 552, e Rass. trib., 1997, 1029, con nota di E. Nuzzo, Fondazioni bancarie: possesso di partecipazione di maggioranza ed attività commerciale, e Dir. e pratica trib., 1998, II, 1150, con nota di V. D'Ambra, Sul diritto delle fondazioni bancarie a ridurre a metà l'Irpeg.

Contra, e cioè nel senso dell'esonero, generalmente sulla considera zione che le fondazioni bancarie rientrano nel novero degli enti agevo lati ex art. 6 d.p.r. 601/73. il cui ambito viene fatto coincidere con

quello di cui all'art. 10 bis 1. 1745/62, Comm. trib. reg. Toscana 29 no vembre 1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1378, e Rass. trib., 2000, 213, con nota di Proto, Ancora sull'applicabilità dell'esonero della ritenuta sui dividendi alle fondazioni bancarie-, Comm. trib. reg. Marche 5 novembre 1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1379. e Dir. e lav. Marche, 1999, 267, con nota di V. Marini Marini, Agevolazioni in tema di imposizione diretta degli enti non commerciali: le fondazioni bancarie; Comm. trib. reg. Veneto 19 luglio 1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1380, e Corriere trib., 2000, 429, con nota di Ravaccia, Ribadita l'applicazione delle agevolazioni Irpeg alle fondazioni banca

rie; Bollettino trib., 2000, 69, con nota di V. Ficari, In tema di applica bilità delle agevolazioni ex art. 6 d.p.r. 601/73 alle fondazioni bancarie

(di questo a., v. anche La necessità di distinguere fra oggetto e scopo nella tassazione agevolata degli utili distribuiti alla fondazione banca

ria, in Rass. trib., 1998, 79); Comm. trib. prov. Perugia 20 ottobre

1998, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 1244; Comm. trib. prov. Ascoli Piceno 20 ottobre 1998, ibid., n. 1249; Comm. trib. prov. Trieste 26

gennaio 1998, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1206, e Riv. dir. trib., 1999, II, 481, con nota di V. Mercurio, Spetta alle fondazioni bancarie la ri

duzione a metà dell'Irpeg, e Corriere trib., 1998, 841, con nota di M.G. Corvaglia, Riduzione Irpeg per te fondazioni casse di risparmio (in motivazione): Comm. trib. prov. Venezia 1° luglio 1997, Foro it.,

Rep. 1997, voce cit., n. 1187.

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