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sezione lavoro; sentenza 19 luglio 2001, n. 9778; Pres. Genghini, Est. Guglielmucci, P.M. Apice...

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sezione lavoro; sentenza 19 luglio 2001, n. 9778; Pres. Genghini, Est. Guglielmucci, P.M. Apice (concl. diff.); Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (Avv. Siena, Bertolone) c. Soc. coop. Compagnia portuale Giuseppe Garibaldi (Avv. Saitta) e altro. Cassa Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 14 dicembre 1998 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 10 (OTTOBRE 2001), pp. 2779/2780-2783/2784 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196306 . Accessed: 28/06/2014 13:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 13:58:23 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 19 luglio 2001, n. 9778; Pres. Genghini, Est. Guglielmucci, P.M. Apice(concl. diff.); Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (Avv. Siena, Bertolone) c.Soc. coop. Compagnia portuale Giuseppe Garibaldi (Avv. Saitta) e altro. Cassa Trib. BarcellonaPozzo di Gotto 14 dicembre 1998 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 10 (OTTOBRE 2001), pp. 2779/2780-2783/2784Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196306 .

Accessed: 28/06/2014 13:58

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2779 PARTE PRIMA 2780

va per iscritto» alle rappresentanze sindacali aziendali e alle as

sociazioni di categoria, nonché all'ufficio provinciale del lavo

ro, che precisi i motivi dell'eccedenza e gli altri elementi pre scritti dal 3° comma dell'art. 4 1. 223/91, non è suscettibile di

essere sanata dall'accordo sindacale, in quanto compromette la

tutela dell'interesse primario del lavoratore ad una corretta in

staurazione della procedura in cui si inserisce un atto (il reces

so) per lui di massimo pregiudizio. 6.3. - La specifica tutela procedimentale compensa la libertà

concessa all'imprenditore in merito alla scelta di ridurre il per sonale, imponendo, in funzione della tutela del singolo lavorato

re, che sia trasparente e verificabile l'individuazione dei dipen denti licenziati; nessun rilievo può essere attribuito al fatto che

non sia il lavoratore il destinatario delle comunicazioni, poiché il rispetto della procedura assolve, nel sistema normativo, la

funzione di motivare i singoli recessi (Cass. 11759/98, Foro it.,

Rep. 1998, voce Lavoro (rapporto), n. 1864; 265/99, id., 1999,

I, 476; sez. un. 302/SU/00, id., 2000, I, 2156). In nessun caso,

perciò, può considerarsi valido un accordo sindacale che, qua

lunque contenuto abbia, pregiudichi il diritto anche di un sin

golo lavoratore.

6.4. - Nel caso di specie non può negarsi che, in astratto, ove

fosse stata rispettata la legge nella parte in cui impone di enun

ciare le cause delle eccedenze, le unità produttive ed i profili

professionali interessati, taluni dei lavoratori interessati avreb

bero potuto non essere coinvolti nella procedura e ciò è suffi

ciente per escludere che l'accordo sindacale possa essere abili

tato a derogare le disposizioni della 1. 223/91 e che, comunque, motivi socialmente apprezzabili possano legittimare il sacrificio

dei singoli. Del resto, dalla condivisione delle tesi del ricorso discende

rebbe la legittimazione, in via generale, ad operare ristruttura

zioni aziendali mediante l'espulsione dei lavoratori più anziani, mentre il criterio dell'anzianità contributiva, certamente ogget tivo e razionale (cfr., da ultimo, Cass. 4140/01, id., Mass., 338),

può soltanto essere adottato per scegliere i dipendenti da licen

ziare nell'ambito di ben individuate categorie e comprensori. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 19 luglio 2001, n. 9778; Pres. Genghini, Est. Guglielmucci, P.M. Api

ce (conci, diff.); Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori

portuali (Avv. Siena. Bertolone) c. Soc. coop. Compagnia

portuale Giuseppe Garibaldi (Avv. Saitta) e altro. Cassa

Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 14 dicembre 1998 e decide

nel merito.

Lavoro portuale — Pensione integrativa di invalidità —

Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali —

Obbligo di corresponsione successivamente al 31 gennaio 1990 — Esclusione (L. 28 gennaio 1994 n. 84, riordino della legislazione in materia portuale, art. 24; d.l. 21 ottobre 1996

n. 535, disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare

taluni collegamenti aerei, art. 1; 1. 23 dicembre 1996 n. 647, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 21 ottobre

1996 n. 535, art. 1).

Incombeva sulle compagnie e gruppi portuali, e non sul fondo

gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (su cui grava va fino al 31 gennaio 1990), l'obbligo di corrispondere ai la

voratori portuali le pensioni integrative per inidoneità al la

voro per il periodo successivo al 1° febbraio 1990 e fino al

II Foro Italiano — 2001.

l'entrata in vigore della l. 28 gennaio 1994 n. 84, il cui art.

24 ha posto definitivamente tali oneri a carico dell'Inps. (1)

Svolgimento del processo. — Il sig. Carmelo La Cava già di

pendente della Compagnia portuale Giuseppe Garibaldi soc.

coop, a responsabilità limitata, dichiarato permanentemente ina

bile al lavoro ai sensi dell'art. 156 reg. c. nav., la ha convenuta,

con ricorso del 4 ottobre 1983, innanzi al Pretore di Barcellona

Pozzo di Gotto perché fosse condannata a corrispondergli la

pensione integrativa di invalidità e la differenza relativa al trat

tamento di fine rapporto. La compagnia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione

dovendo l'attore far valere la sua pretesa nei confronti del fondo

per la gestione degli istituti contrattuali, di cui è stata disposta la

chiamata in giudizio. Il pretore ha accolto la domanda nei confronti del fondo.

Il tribunale della predetta città, con sentenza del 14 dicembre

1998, ha rigettato l'appello dallo stesso proposto. Il tribunale ha ritenuto che:

1) per accertare a chi spettasse la gestione della previdenza

integrativa nel periodo fra l'entrata in vigore della legge di sop

pressione del fondo e quella della 1. 84/94, che aveva disposto

l'applicazione dell'art. 1 1. 222/84 a favore dei lavoratori can

cellati dai registri per inidoneità ai sensi dell'art. 156 reg. c.

nav., erano decisive le disposizioni contenute nell'art. 1, 10° e

11° comma, d.l. 535/96, convertito nella 1. 647/96;

2) dagli stessi risultava, infatti, l'inequivoca volontà del legis latore di voler porre a carico del fondo qualsiasi obbligo previ denziale attinente a diritti dei lavoratori maturati e non ancora

percepiti;

3) dal tenore della domanda risultava evidente che il ricor

rente aveva inteso chiedere emolumenti sicuramente rientranti

fra le indennità contrattuali oggetto della previdenza integrativa. Il fondo chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso so

stenuto da un unico motivo.

La società cooperativa resiste con controricorso ed ha propo sto ricorso incidentale.

Il lavoratore non si è costituito.

Le parti costituite hanno presentato memoria.

Motivi della decisione. — Preliminarmente deve esser dispo sta la riunione dei ricorsi trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

Il fondo ricorrente, denunciando violazione ed erronea appli cazione del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito nella 1. 58/90,

violazione ed erronea applicazione del d.l. 535/96, convertito

nella 1. 647/96, e del d.l. 457/97, convertito nella 1. 30/98, espo ne che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, dal sistema normativo sopra delineato inequivocabilmente ri

sulta che sono poste a carico dei gruppi e delle compagnie por tuali le erogazioni delle provvidenze integrative conseguenti al

riconoscimento di stati di inidoneità al lavoro fino alla data di

entrata in vigore della 1. 28 gennaio 1994 n. 84 con il cui art. 24, 4° comma, si dispone, in favore dei lavoratori interessati, l'ap

plicazione del trattamento di cui all'art. 2 1. n. 222 del 1984.

La censura svolta dal ricorrente principale è fondata.

Il tribunale, nel ritenere legittimato il fondo a corrispondere al

lavoratore le integrazioni della pensione di invalidità e del t.f.r.,

per il periodo anteriore all'entrata in vigore della predetta 1. n.

84 del 1994, si è basato esclusivamente su una non corretta let

tura dell'I 1° comma dell'art. 1 d.l. n. 535 del 1996 (convertito con 1. n. 647 dello stesso anno). Il giudice del gravame ha inve

ce totalmente trascurato di prendere in esame, al fine di indivi

duare il soggetto tenuto a sostenere il costo della prestazione

previdenziale, la normativa succedutasi nel tempo. Ad avviso del giudice del merito, la citata disposizione identi

ficherebbe incontestabilmente tale soggetto nella gestione commissariale del fondo, e ciò perché, secondo la letterale for

(1) Non si rinvengono precedenti specifici editi ma identica soluzio ne è stata adottata, dal medesimo collegio, nelle sentenze inedite Cass., sez. lav., 26 giugno 2001, n. 8756, e 21 aprile 2001, n. 5960, Foro it., Mass., 757 e 508, analogamente motivate.

Per riferimenti, sulla legittimazione passiva del fondo gestione isti tuti contrattuali lavoratori portuali in ordine alle varie specie di com

petenze dei lavoratori portuali, v. la nota di richiami a Cass. 11 marzo 2000, il. 2840, id., 2000,1, 3214.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

mutazione della norma (nel testo riportato nella motivazione

della sentenza impugnata), «l'onere connesso alla corresponsio ne ... delle indennità contrattuali ... a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali nonché dei lavoratori dell'ex gruppo dei portabagagli di Olbia e

di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale

titolo, fa carico alla gestione di cui al 10° comma». Il tribunale

ha quindi rilevato che — vertendosi nella specie in ipotesi di

«indennità contrattuale» ed essendo stata «la richiesta giudiziale

(dell'ex lavoratore) determinata dalla mancata liquidazione delle (relative) spettanze», per liquidazione non potendo inten

dersi il versamento di somme effettuate dalla società non vo

lontariamente, ma in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla pronuncia di primo grado

— doveva essere il fondo ricor

rente a sopportare l'onere del pagamento. Una simile conclusione sarebbe stata accettabile se fosse stata

esatta la premessa e se altre disposizioni normative non avesse

ro diversamente previsto. Ma, da un lato, la premessa era errata

per la inesatta riproduzione della disposizione, e, dall'altro, la

lettura del comma immediatamente precedente —

ugualmente

trascritto, ma il cui contenuto si è trascurato di esaminare —

avrebbe consentito di pervenire alla corretta decisione.

Deve infatti osservarsi, con riferimento al primo aspetto, che

è omessa, nel testo dell'11° comma riportato nella sentenza, la

virgola che è, in quello originale, tra le parole «portuali» e

«nonché», conseguendone che il presupposto della già interve

nuta quiescenza, in uno con quello della mancata liquidazione, andava riferito esclusivamente ai «lavoratori dell'ex gruppo di

portabagagli di Olbia e di Porto Torres».

Il tribunale ha invece omesso di prendere nella dovuta consi

derazione il precedente 10° comma, secondo cui «gli oneri deri

vanti ... dall'attuazione del 4° comma dell'art. 24 1. 28 gennaio 1994 n. 84 sono posti a carico della gestione commissariale del

fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e sono

rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di

apposita rendicontazione annuale».

L'art. 24, 4° comma, 1. cit. stabilì che «ai lavoratori già can

cellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi del

l'art. 156, 1° comma, n. 2, reg. esec. c. nav. ... si applica il

trattamento di cui all'art. 2 1. 12 giugno 1984 n. 222». Per ef

fetto di tale norma le pensioni integrative, dalla data di entrata

in vigore della suddetta 1. 84/94, furono poste a totale carico

dell'Inps. Nella previgente legislazione, invece, in ipotesi di accertata

perdita della capacità di lavoro specifica (art. 1 1. n. 222 del

1984), e non anche di «una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» (art. 2), l'ente previ denziale era tenuto a corrispondere solo l'assegno ordinario di

invalidità. Era però previsto un trattamento integrativo a carico

del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, isti

tuito con 1. n. 26 del 1981 (al posto del precedente fondo assi

stenza sociale lavoratori portuali) e soppresso con il d.l. 22 gen naio 1990 n. 6 (convertito con 1. 24 marzo 1990 n. 58); l'art. 2

di quest'ultima legge dispone che «a decorrere dal 1° febbraio

1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versa

mento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla nor

mativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali».

Questa previsione rimase ferma fino all'entrata in vigore della 1.

n. 84 del 1994, avendo questa disposto, all'art. 24, 4° comma, il

totale accollo all'Inps delle pensioni integrative. Con questa disposizione, quindi, venne posto a carico del

l'Inps l'onere di corrispondere ai lavoratori in ogni caso la pen sione ordinaria di inabilità per il solo fatto di una accertata ini

doneità al lavoro portuale e ciò a prescindere dalla ricorrenza

del requisito della assoluta incapacità al lavoro, conservandosi

perciò un trattamento di favore per i lavoratori già dichiarati

inabili al lavoro portuale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 1996 (Foro it.,

1997, I, 1672) concluse per la non fondatezza dei dubbi di inco

stituzionalità della norma in questione, pur rilevandone l'ano

malia. Come si è osservato nella motivazione di questa pronun

cia, la norma non creò ex novo un trattamento previdenziale pri

vilegiato in favore della specifica categoria dei lavoratori por

tuali, ma conservò a questi un trattamento già goduto in virtù

della legislazione precedente, la quale, nei vari momenti tempo rali e per la parte non di competenza dell'Inps, lo pose prima a

carico del fondo (fino alla data del 31 gennaio 1990) e successi

vamente a carico delle compagnie e dei gruppi portuali.

Il Foro Italiano — 2001.

Con la 1. n. 84 del 1994, si provvide infine «a convertire,

trattandosi in sostanza di una misura analoga alla fiscalizzazione

degli oneri sociali gravanti sulle imprese, un onere improprio delle imprese portuali in un onere di assistenza sociale, altret

tanto improprio, a carico della gestione dell'assicurazione gene rale per l'invalidità e la vecchiaia, senza copertura della spesa

corrispondente» (così testualmente nella motivazione della sen

tenza citata).

Questa anomalia venne eliminata, prima ancora dell'entrata

in vigore della 1. n. 84 (19 febbraio 1994), dall'art. 1, 5° comma, d.l. 12 febbraio 1994, riprodotto in una serie di decreti successi

vi (e per ultimo in quello 21 ottobre 1996 n. 535, finalmente

convertito in legge) a norma del quale, a decorrere dalla data del

primo dei provvedimenti di urgenza, gli oneri derivanti dall'at

tuazione del 4° comma dell'art. 24 1. 84/94 sono stati nuova

mente posti a carico della gestione del fondo in liquidazione, fi

nanziata da un contributo a carico del bilancio dello Stato.

La ricostruzione della sequenza legislativa che ha regolato le

prestazioni previdenziali in discorso consente di affermare con

certezza che l'onere del pagamento delle pensioni integrative a

favore dei lavoratori portuali per l'inidoneità al lavoro accertata

prima del gennaio 1990, grava sulle compagnie ed i gruppi

portuali. Definitiva conferma del fatto che fossero le compagnie e i

gruppi portuali tenuti a sopportare il peso economico delle pen sioni integrative a favore dei lavoratori portuali per la già ac

certata inidoneità al lavoro e con riferimento ai ratei da corri

spondere dal 1° febbraio 1990, è fornita dall'art. 9 d.l. 30 di

cembre 1997 n. 457 (convertito con 1. n. 30 del 1998). Detta

norma, al 1° comma, prevede che solo con riferimento alle can

cellazioni per inidoneità disposte a partire dal 10 febbraio 1990,

la gestione commissariale del fondo era autorizzata a rimborsare

alle compagnie e gruppi portuali le indennità contrattuali corri

sposte ai lavoratori.

Con il 4° comma — che è quello che nella specie in modo

particolare interessa — furono, per il resto, previste forme di

aiuto economico agli enti stessi consistenti in «interventi desti

nati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle

compagnie e dei gruppi portuali ... nonché a definire situazioni

derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla

previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla

data di entrata in vigore del presente decreto», mentre, con il 5°

comma, venne disposta la soppressione, sempre da questa data,

delle «casse locali di previdenza ... per la corresponsione di

pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in

quiescenza». Si impone quindi l'accoglimento del ricorso principale. Deve invece rigettarsi l'impugnazione incidentale condizio

nata, con il cui unico motivo si eccepisce l'incompatibilità del

d.l. n. 6 del 1990, convertito con 1. 58/90, con l'art. 86 del trat

tato di Roma istitutivo della Comunità economica europea. A

questo proposito la società ricorrente deduce che, sancendo la

normativa comunitaria il divieto di applicazione di addizionali

tariffarie eccedenti il costo industriale (Corte giust., sent. C

179/90 del 1991, id., 1992, IV, 225), la previsione, di cui al 2° comma del testo sopra citato, di una rideterminazione delle ta

riffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali — al

fine di consentire alle compagnie e ai gruppi portuali di far

fronte agli oneri economici loro imposti, di natura previdenziale ed estranea al costo industriale, con riferimento alla necessità di

pagamento delle prestazioni contrattuali già a carico del fondo — aveva l'effetto di rendere non concorrenziali le tariffe prati cate nei porti italiani, tanto che la relativa richiesta che venne

avanzata non fu accolta, in quanto comportante un incremento

tariffario del 1800 per cento.

Orbene, è da rilevare che nella presente causa non è in que stione l'applicazione o meno della disposizione della quale si

denuncia il contrasto con la normativa comunitaria, conseguen done l'irrilevanza della questione dedotta con il motivo di ricor

so. Quanto poi ai prospettati profili di sospetta illegittimità co

stituzionale del testo normativo in questione, per essersi con es

so trasferiti a soggetti privati oneri di esclusiva pertinenza del

sistema previdenziale assicurativo pubblico, deve rilevarsi che

la questione venne implicitamente esaminata dal giudice delle

leggi con la sentenza n. 16 del 1996 sopra citata, alla quale va

qui fatto integrale rinvio. Si aggiunga che le misure introdotte

con il d.l. 457/97, delle quali sopra si è fatto cenno, hanno in

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2783 PARTE PRIMA 2784

contestabilmente avuto l'effetto di sanare, almeno per la gran

parte, quella «anomalia» della cui esistenza la stessa corte diede

atto.

Per tutto quanto esposto, della decisione impugnata si impone la cassazione. La non necessità di ulteriori indagini in punto di

fatto consente la decisione nel merito, in applicazione dei prin

cipi di diritto enunciati, di accoglimento dell'appello proposto dal fondo e per l'effetto la condanna della coop, a responsabilità limitata Giuseppe Garibaldi a pagare a Carmelo La Cava la pen sione integrativa di invalidità e l'integrazione sul trattamento di

fine rapporto.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 18 luglio 2001, n. 9719; Pres. Santojanni, Est. Vidiri, P.M. Buonaju

to (conci, conf.); Nicolò e altro (Avv. Perone, Barozzi) c.

Soc. Mandelli (Avv. Vesci, De Bellis). Conferma Trib. Pia

cenza 18 marzo 1998.

Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione stra

ordinaria — Credito di lavoro sorto durante la procedura di amministrazione straordinaria — Accertamento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 24, 52,

93, 111, 209; d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, provvedimenti ur

genti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, art. 1, 6; 1. 3 aprile 1979 n. 95, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, art. unico).

Il credito derivante da rapporto di lavoro subordinato, nella

specie di natura dirigenziale, sorto durante la procedura di

amministrazione straordinaria, non può essere fatto valere

davanti al giudice del lavoro ma deve essere accertato secon

do il procedimento di formazione dello stato passivo previsto

obbligatoriamente per la liquidazione coatta amministrativa e

richiamato nell'amministrazione straordinaria. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29

maggio 2001, n. 7255; Pres. Rocchi, Est. Salvago, P.M.

Giacalone (conci, conf.); Fall. soc. Ices c. Comune di Cefalù.

Regolamento di competenza d'ufficio.

Fallimento — Credito dell'appaltatore fallito — Accerta

mento — Competenza (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 24,

81).

Il giudizio con il quale il curatore fallimentare fa valere un cre

dito del fallito derivante da un preesistente contratto di ap

palto non subisce l'attrazione del foro fallimentare in quanto è relativo ad un rapporto che già si trovava nel patrimonio del fallito e che non subisce alcuna alterazione dalla circo

stanza del sopravvenuto fallimento. (2)

(1-2) Le due pronunce sembrano rappresentare, finalmente, un con vinto incanalarsi della giurisprudenza nel tracciato interpretativo inter medio che da un lato tende ad espandere la regola della vis attractiva concursus per le liti passive del fallito, e dall'altro lato tende a delimi tare questa stessa regola per le liti attive riferite a rapporti patrimoniali anteriori all'apertura della procedura (sulla irrilevanza del fallimento

dell'appaltatore ai fini della tutela processuale del diritto al prezzo, cfr.

Il Foro Italiano — 2001.

I

Svolgimento del processo. — Con ricorso ex art. 414 c.p.c.

depositato in data 25 ottobre 1994, Vincenzo Nicolò e Filippo

Impellizzeri, dirigenti della Mandelli s.p.a. in amministrazione

straordinaria dal 1° febbraio 1991, convenivano la propria datri

ce di lavoro avanti al Pretore di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere lavorato il primo presso la sud

detta società dal 1° febbraio 1991, ed il secondo dal 3 marzo

1986, in qualità di responsabili della pianificazione strategica

Macario, L'appalto nelle procedure concorsuali, in L'appalto privato, trattato diretto da Costanza, Torino, 2000, 567).

In particolare, i precedenti più immediati sono rappresentati, per il

primo aspetto, da Cass. 5 dicembre 2000, n. 15447, Foro it., Rep. 2000, voce Liquidazione coatta amministrativa, nn. 93, 94 (in tema di crediti

di lavoro nell'amministrazione straordinaria); 21 novembre 2000, n.

14998, ibid., n. 62 (in tema di crediti di lavoro nella liquidazione coatta

amministrativa delle aziende bancarie); 22 giugno 2000, n. 8514, ibid., voce Fallimento, n. 312; 21 novembre 1998, n. 11787, id., 1999, I, 1184; per il secondo aspetto, da Cass. 5 luglio 2000, n. 8990, id., Rep. 2000, voce cit., n. 309; 15 febbraio 1999, n. 1240, id., 1999, I, 1184, con nota di richiami.

Il profilo specifico dell'accertamento dei crediti maturati in costanza

di procedure è trattato da Fabiani, Il principio di esclusività per l'ac

certamento dei crediti di massa nelle procedure concorsuali giurisdi zionali e non, in Fallimento, 1999, 639, con conclusioni coerenti a

quelle di Cass. 9719/01. A queste è sotteso il ragionamento per cui quando si esamina il qua

dro normativo di riferimento delle procedure concorsuali «amministra

tive», si avverte che leggendo gli art. 207, 208 e 209 1. fall., l'art. 1 d.l.

30 gennaio 1979 n 26, convertito nella 1. 3 aprile 1979 n. 95, gli art. 86

ss. d.leg. 1° settembre 1993 n. 385, non si incontrano disposizioni che

contraddicano le regole di cui agli art. 24, 52, 93, e 111 1. fall. In base alle prime disposizioni, il procedimento di formazione del

passivo dei crediti precedenti all'apertura della procedura concorsuale è devoluto ai(l) commìssari(o) e durante il periodo in cui si va consoli

dando, nessun creditore può intraprendere alcuna iniziativa giurisdizio nale volta all'accertamento del proprio credito.

Il deposito dello stato passivo da parte dei commissari segna il pas saggio non solo dalla fase pre-contenziosa a quella giurisdizionale ma anche il passaggio dal limbo della «temporanea improponibilità della domanda» al pieno dispiegamento della tutela giurisdizionale, soffocata nel periodo di predisposizione dello stato passivo. La tutela giurisdizio nale dei crediti concorsuali viene garantita da procedimenti di natura contenziosa modellati essenzialmente su quelli di opposizione allo stato

passivo e di dichiarazione tardiva di credito. Ebbene, per ciò che attiene ai crediti concorsuali non si dubita che la sede del loro accertamento

sia, in via esclusiva, quella del procedimento speciale con conseguente attrazione di tutte le controversie dinanzi al tribunale presso il quale è avvenuto il deposito dello stato passivo. Quando si discute di crediti concorsuali il problema della competenza del giudice adito neppure viene sollevato in quanto prevale l'aspetto dell'individuazione del giu dice attraverso il meccanismo di attrazione di cui all'art. 209 1. fall,

(invocabile anche per l'amministrazione straordinaria). Viceversa,

quando si affronta l'identico problema dalla visuale dei crediti di massa talora viene fatta emergere la circostanza del mancato richiamo nella

disciplina della liquidazione coatta amministrativa dell'art. 24 1. fall.; ciò ha determinato che i giudici di legittimità abbiano talora accolto la soluzione per cui i crediti vantati verso la massa debbano essere accer tati in sede di cognizione ordinaria extraconcorsuale, sul presupposto che il mancato richiamo nella liquidazione coatta amministrativa del l'art. 24 1. fall, abbia sottratto al procedimento speciale di formazione del passivo l'accertamento dei crediti di massa (così, ad esempio, Cass. 18 marzo 1997, n. 2362, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 546; 22 mar zo 1994, n. 2724, id., Rep. 1994. voce Lavoro e previdenza (controver sie), n. 65; l'equivoco si trova ancora ripetuto pure in dottrina da Vel

lani, Competenza per attrazione e fallimento, Padova, 1996, 96; Ales

si, I debiti della massa nelle procedure concorsuali, Milano, 1987, 225).

In verità, la norma di cui all'art. 24 1. fall, si limita a stabilire una re

gola di competenza, mentre quella di cui all'art. 52 1. fall, e quella di cui all'art. 93 1. fall, descrivono il procedimento da adottare per la for mazione di un titolo idoneo a far partecipare il creditore alle ripartizioni concorsuali. Come ha esattamente osservato Cass. 9719/01, il fatto che nella liquidazione coatta amministrativa manchi il richiamo alla regola di cui all'art. 24 1. fall, non assume alcuna relazione con la circostanza che il credito verso la massa debba essere accertato con i procedimenti a cognizione ordinaria e ciò in ambedue le fasi del procedimento di formazione dello stato passivo. Infatti, sino a che lo stato passivo non è stato depositato, non vi è spazio per l'accertamento di crediti al di fuori del concorso formale come è testimoniato dal fatto che i giudici di le

gittimità escludono persino la proponibilità della domanda. Quando in

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