sezione lavoro; sentenza 19 luglio 2001, n. 9778; Pres. Genghini, Est. Guglielmucci, P.M. Apice(concl. diff.); Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (Avv. Siena, Bertolone) c.Soc. coop. Compagnia portuale Giuseppe Garibaldi (Avv. Saitta) e altro. Cassa Trib. BarcellonaPozzo di Gotto 14 dicembre 1998 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 10 (OTTOBRE 2001), pp. 2779/2780-2783/2784Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196306 .
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2779 PARTE PRIMA 2780
va per iscritto» alle rappresentanze sindacali aziendali e alle as
sociazioni di categoria, nonché all'ufficio provinciale del lavo
ro, che precisi i motivi dell'eccedenza e gli altri elementi pre scritti dal 3° comma dell'art. 4 1. 223/91, non è suscettibile di
essere sanata dall'accordo sindacale, in quanto compromette la
tutela dell'interesse primario del lavoratore ad una corretta in
staurazione della procedura in cui si inserisce un atto (il reces
so) per lui di massimo pregiudizio. 6.3. - La specifica tutela procedimentale compensa la libertà
concessa all'imprenditore in merito alla scelta di ridurre il per sonale, imponendo, in funzione della tutela del singolo lavorato
re, che sia trasparente e verificabile l'individuazione dei dipen denti licenziati; nessun rilievo può essere attribuito al fatto che
non sia il lavoratore il destinatario delle comunicazioni, poiché il rispetto della procedura assolve, nel sistema normativo, la
funzione di motivare i singoli recessi (Cass. 11759/98, Foro it.,
Rep. 1998, voce Lavoro (rapporto), n. 1864; 265/99, id., 1999,
I, 476; sez. un. 302/SU/00, id., 2000, I, 2156). In nessun caso,
perciò, può considerarsi valido un accordo sindacale che, qua
lunque contenuto abbia, pregiudichi il diritto anche di un sin
golo lavoratore.
6.4. - Nel caso di specie non può negarsi che, in astratto, ove
fosse stata rispettata la legge nella parte in cui impone di enun
ciare le cause delle eccedenze, le unità produttive ed i profili
professionali interessati, taluni dei lavoratori interessati avreb
bero potuto non essere coinvolti nella procedura e ciò è suffi
ciente per escludere che l'accordo sindacale possa essere abili
tato a derogare le disposizioni della 1. 223/91 e che, comunque, motivi socialmente apprezzabili possano legittimare il sacrificio
dei singoli. Del resto, dalla condivisione delle tesi del ricorso discende
rebbe la legittimazione, in via generale, ad operare ristruttura
zioni aziendali mediante l'espulsione dei lavoratori più anziani, mentre il criterio dell'anzianità contributiva, certamente ogget tivo e razionale (cfr., da ultimo, Cass. 4140/01, id., Mass., 338),
può soltanto essere adottato per scegliere i dipendenti da licen
ziare nell'ambito di ben individuate categorie e comprensori. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 19 luglio 2001, n. 9778; Pres. Genghini, Est. Guglielmucci, P.M. Api
ce (conci, diff.); Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali (Avv. Siena. Bertolone) c. Soc. coop. Compagnia
portuale Giuseppe Garibaldi (Avv. Saitta) e altro. Cassa
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 14 dicembre 1998 e decide
nel merito.
Lavoro portuale — Pensione integrativa di invalidità —
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali —
Obbligo di corresponsione successivamente al 31 gennaio 1990 — Esclusione (L. 28 gennaio 1994 n. 84, riordino della legislazione in materia portuale, art. 24; d.l. 21 ottobre 1996
n. 535, disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare
taluni collegamenti aerei, art. 1; 1. 23 dicembre 1996 n. 647, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 21 ottobre
1996 n. 535, art. 1).
Incombeva sulle compagnie e gruppi portuali, e non sul fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (su cui grava va fino al 31 gennaio 1990), l'obbligo di corrispondere ai la
voratori portuali le pensioni integrative per inidoneità al la
voro per il periodo successivo al 1° febbraio 1990 e fino al
II Foro Italiano — 2001.
l'entrata in vigore della l. 28 gennaio 1994 n. 84, il cui art.
24 ha posto definitivamente tali oneri a carico dell'Inps. (1)
Svolgimento del processo. — Il sig. Carmelo La Cava già di
pendente della Compagnia portuale Giuseppe Garibaldi soc.
coop, a responsabilità limitata, dichiarato permanentemente ina
bile al lavoro ai sensi dell'art. 156 reg. c. nav., la ha convenuta,
con ricorso del 4 ottobre 1983, innanzi al Pretore di Barcellona
Pozzo di Gotto perché fosse condannata a corrispondergli la
pensione integrativa di invalidità e la differenza relativa al trat
tamento di fine rapporto. La compagnia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione
dovendo l'attore far valere la sua pretesa nei confronti del fondo
per la gestione degli istituti contrattuali, di cui è stata disposta la
chiamata in giudizio. Il pretore ha accolto la domanda nei confronti del fondo.
Il tribunale della predetta città, con sentenza del 14 dicembre
1998, ha rigettato l'appello dallo stesso proposto. Il tribunale ha ritenuto che:
1) per accertare a chi spettasse la gestione della previdenza
integrativa nel periodo fra l'entrata in vigore della legge di sop
pressione del fondo e quella della 1. 84/94, che aveva disposto
l'applicazione dell'art. 1 1. 222/84 a favore dei lavoratori can
cellati dai registri per inidoneità ai sensi dell'art. 156 reg. c.
nav., erano decisive le disposizioni contenute nell'art. 1, 10° e
11° comma, d.l. 535/96, convertito nella 1. 647/96;
2) dagli stessi risultava, infatti, l'inequivoca volontà del legis latore di voler porre a carico del fondo qualsiasi obbligo previ denziale attinente a diritti dei lavoratori maturati e non ancora
percepiti;
3) dal tenore della domanda risultava evidente che il ricor
rente aveva inteso chiedere emolumenti sicuramente rientranti
fra le indennità contrattuali oggetto della previdenza integrativa. Il fondo chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso so
stenuto da un unico motivo.
La società cooperativa resiste con controricorso ed ha propo sto ricorso incidentale.
Il lavoratore non si è costituito.
Le parti costituite hanno presentato memoria.
Motivi della decisione. — Preliminarmente deve esser dispo sta la riunione dei ricorsi trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
Il fondo ricorrente, denunciando violazione ed erronea appli cazione del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito nella 1. 58/90,
violazione ed erronea applicazione del d.l. 535/96, convertito
nella 1. 647/96, e del d.l. 457/97, convertito nella 1. 30/98, espo ne che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, dal sistema normativo sopra delineato inequivocabilmente ri
sulta che sono poste a carico dei gruppi e delle compagnie por tuali le erogazioni delle provvidenze integrative conseguenti al
riconoscimento di stati di inidoneità al lavoro fino alla data di
entrata in vigore della 1. 28 gennaio 1994 n. 84 con il cui art. 24, 4° comma, si dispone, in favore dei lavoratori interessati, l'ap
plicazione del trattamento di cui all'art. 2 1. n. 222 del 1984.
La censura svolta dal ricorrente principale è fondata.
Il tribunale, nel ritenere legittimato il fondo a corrispondere al
lavoratore le integrazioni della pensione di invalidità e del t.f.r.,
per il periodo anteriore all'entrata in vigore della predetta 1. n.
84 del 1994, si è basato esclusivamente su una non corretta let
tura dell'I 1° comma dell'art. 1 d.l. n. 535 del 1996 (convertito con 1. n. 647 dello stesso anno). Il giudice del gravame ha inve
ce totalmente trascurato di prendere in esame, al fine di indivi
duare il soggetto tenuto a sostenere il costo della prestazione
previdenziale, la normativa succedutasi nel tempo. Ad avviso del giudice del merito, la citata disposizione identi
ficherebbe incontestabilmente tale soggetto nella gestione commissariale del fondo, e ciò perché, secondo la letterale for
(1) Non si rinvengono precedenti specifici editi ma identica soluzio ne è stata adottata, dal medesimo collegio, nelle sentenze inedite Cass., sez. lav., 26 giugno 2001, n. 8756, e 21 aprile 2001, n. 5960, Foro it., Mass., 757 e 508, analogamente motivate.
Per riferimenti, sulla legittimazione passiva del fondo gestione isti tuti contrattuali lavoratori portuali in ordine alle varie specie di com
petenze dei lavoratori portuali, v. la nota di richiami a Cass. 11 marzo 2000, il. 2840, id., 2000,1, 3214.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
mutazione della norma (nel testo riportato nella motivazione
della sentenza impugnata), «l'onere connesso alla corresponsio ne ... delle indennità contrattuali ... a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali nonché dei lavoratori dell'ex gruppo dei portabagagli di Olbia e
di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale
titolo, fa carico alla gestione di cui al 10° comma». Il tribunale
ha quindi rilevato che — vertendosi nella specie in ipotesi di
«indennità contrattuale» ed essendo stata «la richiesta giudiziale
(dell'ex lavoratore) determinata dalla mancata liquidazione delle (relative) spettanze», per liquidazione non potendo inten
dersi il versamento di somme effettuate dalla società non vo
lontariamente, ma in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla pronuncia di primo grado
— doveva essere il fondo ricor
rente a sopportare l'onere del pagamento. Una simile conclusione sarebbe stata accettabile se fosse stata
esatta la premessa e se altre disposizioni normative non avesse
ro diversamente previsto. Ma, da un lato, la premessa era errata
per la inesatta riproduzione della disposizione, e, dall'altro, la
lettura del comma immediatamente precedente —
ugualmente
trascritto, ma il cui contenuto si è trascurato di esaminare —
avrebbe consentito di pervenire alla corretta decisione.
Deve infatti osservarsi, con riferimento al primo aspetto, che
è omessa, nel testo dell'11° comma riportato nella sentenza, la
virgola che è, in quello originale, tra le parole «portuali» e
«nonché», conseguendone che il presupposto della già interve
nuta quiescenza, in uno con quello della mancata liquidazione, andava riferito esclusivamente ai «lavoratori dell'ex gruppo di
portabagagli di Olbia e di Porto Torres».
Il tribunale ha invece omesso di prendere nella dovuta consi
derazione il precedente 10° comma, secondo cui «gli oneri deri
vanti ... dall'attuazione del 4° comma dell'art. 24 1. 28 gennaio 1994 n. 84 sono posti a carico della gestione commissariale del
fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e sono
rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di
apposita rendicontazione annuale».
L'art. 24, 4° comma, 1. cit. stabilì che «ai lavoratori già can
cellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi del
l'art. 156, 1° comma, n. 2, reg. esec. c. nav. ... si applica il
trattamento di cui all'art. 2 1. 12 giugno 1984 n. 222». Per ef
fetto di tale norma le pensioni integrative, dalla data di entrata
in vigore della suddetta 1. 84/94, furono poste a totale carico
dell'Inps. Nella previgente legislazione, invece, in ipotesi di accertata
perdita della capacità di lavoro specifica (art. 1 1. n. 222 del
1984), e non anche di «una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» (art. 2), l'ente previ denziale era tenuto a corrispondere solo l'assegno ordinario di
invalidità. Era però previsto un trattamento integrativo a carico
del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, isti
tuito con 1. n. 26 del 1981 (al posto del precedente fondo assi
stenza sociale lavoratori portuali) e soppresso con il d.l. 22 gen naio 1990 n. 6 (convertito con 1. 24 marzo 1990 n. 58); l'art. 2
di quest'ultima legge dispone che «a decorrere dal 1° febbraio
1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versa
mento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla nor
mativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali».
Questa previsione rimase ferma fino all'entrata in vigore della 1.
n. 84 del 1994, avendo questa disposto, all'art. 24, 4° comma, il
totale accollo all'Inps delle pensioni integrative. Con questa disposizione, quindi, venne posto a carico del
l'Inps l'onere di corrispondere ai lavoratori in ogni caso la pen sione ordinaria di inabilità per il solo fatto di una accertata ini
doneità al lavoro portuale e ciò a prescindere dalla ricorrenza
del requisito della assoluta incapacità al lavoro, conservandosi
perciò un trattamento di favore per i lavoratori già dichiarati
inabili al lavoro portuale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 1996 (Foro it.,
1997, I, 1672) concluse per la non fondatezza dei dubbi di inco
stituzionalità della norma in questione, pur rilevandone l'ano
malia. Come si è osservato nella motivazione di questa pronun
cia, la norma non creò ex novo un trattamento previdenziale pri
vilegiato in favore della specifica categoria dei lavoratori por
tuali, ma conservò a questi un trattamento già goduto in virtù
della legislazione precedente, la quale, nei vari momenti tempo rali e per la parte non di competenza dell'Inps, lo pose prima a
carico del fondo (fino alla data del 31 gennaio 1990) e successi
vamente a carico delle compagnie e dei gruppi portuali.
Il Foro Italiano — 2001.
Con la 1. n. 84 del 1994, si provvide infine «a convertire,
trattandosi in sostanza di una misura analoga alla fiscalizzazione
degli oneri sociali gravanti sulle imprese, un onere improprio delle imprese portuali in un onere di assistenza sociale, altret
tanto improprio, a carico della gestione dell'assicurazione gene rale per l'invalidità e la vecchiaia, senza copertura della spesa
corrispondente» (così testualmente nella motivazione della sen
tenza citata).
Questa anomalia venne eliminata, prima ancora dell'entrata
in vigore della 1. n. 84 (19 febbraio 1994), dall'art. 1, 5° comma, d.l. 12 febbraio 1994, riprodotto in una serie di decreti successi
vi (e per ultimo in quello 21 ottobre 1996 n. 535, finalmente
convertito in legge) a norma del quale, a decorrere dalla data del
primo dei provvedimenti di urgenza, gli oneri derivanti dall'at
tuazione del 4° comma dell'art. 24 1. 84/94 sono stati nuova
mente posti a carico della gestione del fondo in liquidazione, fi
nanziata da un contributo a carico del bilancio dello Stato.
La ricostruzione della sequenza legislativa che ha regolato le
prestazioni previdenziali in discorso consente di affermare con
certezza che l'onere del pagamento delle pensioni integrative a
favore dei lavoratori portuali per l'inidoneità al lavoro accertata
prima del gennaio 1990, grava sulle compagnie ed i gruppi
portuali. Definitiva conferma del fatto che fossero le compagnie e i
gruppi portuali tenuti a sopportare il peso economico delle pen sioni integrative a favore dei lavoratori portuali per la già ac
certata inidoneità al lavoro e con riferimento ai ratei da corri
spondere dal 1° febbraio 1990, è fornita dall'art. 9 d.l. 30 di
cembre 1997 n. 457 (convertito con 1. n. 30 del 1998). Detta
norma, al 1° comma, prevede che solo con riferimento alle can
cellazioni per inidoneità disposte a partire dal 10 febbraio 1990,
la gestione commissariale del fondo era autorizzata a rimborsare
alle compagnie e gruppi portuali le indennità contrattuali corri
sposte ai lavoratori.
Con il 4° comma — che è quello che nella specie in modo
particolare interessa — furono, per il resto, previste forme di
aiuto economico agli enti stessi consistenti in «interventi desti
nati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle
compagnie e dei gruppi portuali ... nonché a definire situazioni
derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla
previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla
data di entrata in vigore del presente decreto», mentre, con il 5°
comma, venne disposta la soppressione, sempre da questa data,
delle «casse locali di previdenza ... per la corresponsione di
pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in
quiescenza». Si impone quindi l'accoglimento del ricorso principale. Deve invece rigettarsi l'impugnazione incidentale condizio
nata, con il cui unico motivo si eccepisce l'incompatibilità del
d.l. n. 6 del 1990, convertito con 1. 58/90, con l'art. 86 del trat
tato di Roma istitutivo della Comunità economica europea. A
questo proposito la società ricorrente deduce che, sancendo la
normativa comunitaria il divieto di applicazione di addizionali
tariffarie eccedenti il costo industriale (Corte giust., sent. C
179/90 del 1991, id., 1992, IV, 225), la previsione, di cui al 2° comma del testo sopra citato, di una rideterminazione delle ta
riffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali — al
fine di consentire alle compagnie e ai gruppi portuali di far
fronte agli oneri economici loro imposti, di natura previdenziale ed estranea al costo industriale, con riferimento alla necessità di
pagamento delle prestazioni contrattuali già a carico del fondo — aveva l'effetto di rendere non concorrenziali le tariffe prati cate nei porti italiani, tanto che la relativa richiesta che venne
avanzata non fu accolta, in quanto comportante un incremento
tariffario del 1800 per cento.
Orbene, è da rilevare che nella presente causa non è in que stione l'applicazione o meno della disposizione della quale si
denuncia il contrasto con la normativa comunitaria, conseguen done l'irrilevanza della questione dedotta con il motivo di ricor
so. Quanto poi ai prospettati profili di sospetta illegittimità co
stituzionale del testo normativo in questione, per essersi con es
so trasferiti a soggetti privati oneri di esclusiva pertinenza del
sistema previdenziale assicurativo pubblico, deve rilevarsi che
la questione venne implicitamente esaminata dal giudice delle
leggi con la sentenza n. 16 del 1996 sopra citata, alla quale va
qui fatto integrale rinvio. Si aggiunga che le misure introdotte
con il d.l. 457/97, delle quali sopra si è fatto cenno, hanno in
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2783 PARTE PRIMA 2784
contestabilmente avuto l'effetto di sanare, almeno per la gran
parte, quella «anomalia» della cui esistenza la stessa corte diede
atto.
Per tutto quanto esposto, della decisione impugnata si impone la cassazione. La non necessità di ulteriori indagini in punto di
fatto consente la decisione nel merito, in applicazione dei prin
cipi di diritto enunciati, di accoglimento dell'appello proposto dal fondo e per l'effetto la condanna della coop, a responsabilità limitata Giuseppe Garibaldi a pagare a Carmelo La Cava la pen sione integrativa di invalidità e l'integrazione sul trattamento di
fine rapporto.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 18 luglio 2001, n. 9719; Pres. Santojanni, Est. Vidiri, P.M. Buonaju
to (conci, conf.); Nicolò e altro (Avv. Perone, Barozzi) c.
Soc. Mandelli (Avv. Vesci, De Bellis). Conferma Trib. Pia
cenza 18 marzo 1998.
Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione stra
ordinaria — Credito di lavoro sorto durante la procedura di amministrazione straordinaria — Accertamento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 24, 52,
93, 111, 209; d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, provvedimenti ur
genti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, art. 1, 6; 1. 3 aprile 1979 n. 95, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, art. unico).
Il credito derivante da rapporto di lavoro subordinato, nella
specie di natura dirigenziale, sorto durante la procedura di
amministrazione straordinaria, non può essere fatto valere
davanti al giudice del lavoro ma deve essere accertato secon
do il procedimento di formazione dello stato passivo previsto
obbligatoriamente per la liquidazione coatta amministrativa e
richiamato nell'amministrazione straordinaria. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29
maggio 2001, n. 7255; Pres. Rocchi, Est. Salvago, P.M.
Giacalone (conci, conf.); Fall. soc. Ices c. Comune di Cefalù.
Regolamento di competenza d'ufficio.
Fallimento — Credito dell'appaltatore fallito — Accerta
mento — Competenza (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 24,
81).
Il giudizio con il quale il curatore fallimentare fa valere un cre
dito del fallito derivante da un preesistente contratto di ap
palto non subisce l'attrazione del foro fallimentare in quanto è relativo ad un rapporto che già si trovava nel patrimonio del fallito e che non subisce alcuna alterazione dalla circo
stanza del sopravvenuto fallimento. (2)
(1-2) Le due pronunce sembrano rappresentare, finalmente, un con vinto incanalarsi della giurisprudenza nel tracciato interpretativo inter medio che da un lato tende ad espandere la regola della vis attractiva concursus per le liti passive del fallito, e dall'altro lato tende a delimi tare questa stessa regola per le liti attive riferite a rapporti patrimoniali anteriori all'apertura della procedura (sulla irrilevanza del fallimento
dell'appaltatore ai fini della tutela processuale del diritto al prezzo, cfr.
Il Foro Italiano — 2001.
I
Svolgimento del processo. — Con ricorso ex art. 414 c.p.c.
depositato in data 25 ottobre 1994, Vincenzo Nicolò e Filippo
Impellizzeri, dirigenti della Mandelli s.p.a. in amministrazione
straordinaria dal 1° febbraio 1991, convenivano la propria datri
ce di lavoro avanti al Pretore di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere lavorato il primo presso la sud
detta società dal 1° febbraio 1991, ed il secondo dal 3 marzo
1986, in qualità di responsabili della pianificazione strategica
Macario, L'appalto nelle procedure concorsuali, in L'appalto privato, trattato diretto da Costanza, Torino, 2000, 567).
In particolare, i precedenti più immediati sono rappresentati, per il
primo aspetto, da Cass. 5 dicembre 2000, n. 15447, Foro it., Rep. 2000, voce Liquidazione coatta amministrativa, nn. 93, 94 (in tema di crediti
di lavoro nell'amministrazione straordinaria); 21 novembre 2000, n.
14998, ibid., n. 62 (in tema di crediti di lavoro nella liquidazione coatta
amministrativa delle aziende bancarie); 22 giugno 2000, n. 8514, ibid., voce Fallimento, n. 312; 21 novembre 1998, n. 11787, id., 1999, I, 1184; per il secondo aspetto, da Cass. 5 luglio 2000, n. 8990, id., Rep. 2000, voce cit., n. 309; 15 febbraio 1999, n. 1240, id., 1999, I, 1184, con nota di richiami.
Il profilo specifico dell'accertamento dei crediti maturati in costanza
di procedure è trattato da Fabiani, Il principio di esclusività per l'ac
certamento dei crediti di massa nelle procedure concorsuali giurisdi zionali e non, in Fallimento, 1999, 639, con conclusioni coerenti a
quelle di Cass. 9719/01. A queste è sotteso il ragionamento per cui quando si esamina il qua
dro normativo di riferimento delle procedure concorsuali «amministra
tive», si avverte che leggendo gli art. 207, 208 e 209 1. fall., l'art. 1 d.l.
30 gennaio 1979 n 26, convertito nella 1. 3 aprile 1979 n. 95, gli art. 86
ss. d.leg. 1° settembre 1993 n. 385, non si incontrano disposizioni che
contraddicano le regole di cui agli art. 24, 52, 93, e 111 1. fall. In base alle prime disposizioni, il procedimento di formazione del
passivo dei crediti precedenti all'apertura della procedura concorsuale è devoluto ai(l) commìssari(o) e durante il periodo in cui si va consoli
dando, nessun creditore può intraprendere alcuna iniziativa giurisdizio nale volta all'accertamento del proprio credito.
Il deposito dello stato passivo da parte dei commissari segna il pas saggio non solo dalla fase pre-contenziosa a quella giurisdizionale ma anche il passaggio dal limbo della «temporanea improponibilità della domanda» al pieno dispiegamento della tutela giurisdizionale, soffocata nel periodo di predisposizione dello stato passivo. La tutela giurisdizio nale dei crediti concorsuali viene garantita da procedimenti di natura contenziosa modellati essenzialmente su quelli di opposizione allo stato
passivo e di dichiarazione tardiva di credito. Ebbene, per ciò che attiene ai crediti concorsuali non si dubita che la sede del loro accertamento
sia, in via esclusiva, quella del procedimento speciale con conseguente attrazione di tutte le controversie dinanzi al tribunale presso il quale è avvenuto il deposito dello stato passivo. Quando si discute di crediti concorsuali il problema della competenza del giudice adito neppure viene sollevato in quanto prevale l'aspetto dell'individuazione del giu dice attraverso il meccanismo di attrazione di cui all'art. 209 1. fall,
(invocabile anche per l'amministrazione straordinaria). Viceversa,
quando si affronta l'identico problema dalla visuale dei crediti di massa talora viene fatta emergere la circostanza del mancato richiamo nella
disciplina della liquidazione coatta amministrativa dell'art. 24 1. fall.; ciò ha determinato che i giudici di legittimità abbiano talora accolto la soluzione per cui i crediti vantati verso la massa debbano essere accer tati in sede di cognizione ordinaria extraconcorsuale, sul presupposto che il mancato richiamo nella liquidazione coatta amministrativa del l'art. 24 1. fall, abbia sottratto al procedimento speciale di formazione del passivo l'accertamento dei crediti di massa (così, ad esempio, Cass. 18 marzo 1997, n. 2362, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 546; 22 mar zo 1994, n. 2724, id., Rep. 1994. voce Lavoro e previdenza (controver sie), n. 65; l'equivoco si trova ancora ripetuto pure in dottrina da Vel
lani, Competenza per attrazione e fallimento, Padova, 1996, 96; Ales
si, I debiti della massa nelle procedure concorsuali, Milano, 1987, 225).
In verità, la norma di cui all'art. 24 1. fall, si limita a stabilire una re
gola di competenza, mentre quella di cui all'art. 52 1. fall, e quella di cui all'art. 93 1. fall, descrivono il procedimento da adottare per la for mazione di un titolo idoneo a far partecipare il creditore alle ripartizioni concorsuali. Come ha esattamente osservato Cass. 9719/01, il fatto che nella liquidazione coatta amministrativa manchi il richiamo alla regola di cui all'art. 24 1. fall, non assume alcuna relazione con la circostanza che il credito verso la massa debba essere accertato con i procedimenti a cognizione ordinaria e ciò in ambedue le fasi del procedimento di formazione dello stato passivo. Infatti, sino a che lo stato passivo non è stato depositato, non vi è spazio per l'accertamento di crediti al di fuori del concorso formale come è testimoniato dal fatto che i giudici di le
gittimità escludono persino la proponibilità della domanda. Quando in
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