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sezione lavoro; sentenza 19 settembre 1986, n. 5682; Pres. Franceschelli, Est. Nocella, P. M....

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sezione lavoro; sentenza 19 settembre 1986, n. 5682; Pres. Franceschelli, Est. Nocella, P. M. Pandolfelli (concl. diff.); Ente minerario siciliano (Avv. Alessi) c. Alabiso. Conferma Trib. Caltanissetta 30 dicembre 1982 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 861/862-863/864 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179406 . Accessed: 28/06/2014 17:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.52 on Sat, 28 Jun 2014 17:58:43 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 19 settembre 1986, n. 5682; Pres. Franceschelli, Est. Nocella, P. M.Pandolfelli (concl. diff.); Ente minerario siciliano (Avv. Alessi) c. Alabiso. Conferma Trib.Caltanissetta 30 dicembre 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 861/862-863/864Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179406 .

Accessed: 28/06/2014 17:58

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 19 settem

bre 1986, n. 5682; Pres. Franceschelli, Est. Nocella, P. M.

Pandolfelli (conci, diff.); Ente minerario siciliano (Aw. Alessi) c. Alabiso. Conferma Trib. Caltanissetta 30 dicembre 1982.

Lavoro (rapporto) — Mansioni e qualifica — Spostamento a man

sioni diverse — Irriducibilità retributiva — Limiti — Fattispe cie (Cod. civ., art. 2103).

Il lavoratore, abitualmente occupato in miniera e temporanea mente spostato ad attività esterna, ha diritto a conservare l'in

dennità di «sottosuolo», prevista dalla contrattazione collettiva

di settore, essendo essa collegata non ad una specifica modalità

della prestazione o compensativa di un particolare disagio nella

medesima, ma all'intrinseca qualità professionale del lavoro. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato I'll aprile

1979, Alabiso Carmelo esponeva che: aveva prestato la propria attività nella miniera Lucia in territorio di Agrigento fino al 15

maggio 1976; era stato distaccato temporaneamente a decorrere

dal 16 maggio 1976 presso il centro operativo E.m.s. di Caltanis

setta, dove prestava ancora servizio quale operaio addetto al re

parto stamperia; non aveva ottenuto la corresponsione dell'indennità di trasferta e non aveva percepito l'indennità di

sottosuolo e C.i.p., di cui avrebbe fruito qualora avesse prestato la sua opera presso la miniera. L'Alabiso chiedeva, pertanto che

il Pretore di Caltanissetta dichiarasse che egli aveva diritto all'in

dennità di trasferta e condannasse l'Ente minerario siciliano al

pagamento di essa a decorrere dal 15 maggio 1975, oltre gli inte

ressi legali, ed al riconoscimento del danno per il mancato guada

gno relativo alle indennità di sottosuolo e C.i.p., oltre gli interessi

legali. Costituitosi in giudizio l'E.m.s. chiedeva il rigetto delle propo

ste domande, assumendo che il ricorrente era stato trasferito a

Caltanissetta e non aveva quindi diritto all'indennità di trasferta

e che mancavano i presupposti del diritto alle altre indennità ri

chieste.

Con sentenza del 30 settembre 1981 l'adito pretore accoglieva le domande.

Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 30 dicembre 1982,

parzialmente accogliendo l'appello proposto dall'E.m.s., riformava

la sentenza impugnata, dichiarando che l'appellato non aveva di

ritto alla indennità C.i.p. e la confermava per il resto.

(1) La Cassazione conferma — con motivazione per la verità alquanto stringata e sostanzialmente elusiva dei quesiti di fondo — il proprio orien tamento in relazione al diritto del lavoratore minerario a conservare l'in dennità di sottosuolo anche in caso di spostamento ad attività esterna. Tale orientamento può farsi risalire a Cass. 10 agosto 1979, n. 4672 (Fo ro it., Rep. 1979, voce Lavoro (rapporto), n. 419), consapevolmente ri chiamata dalla sentenza che si riporta, se pure in quell'occasione la corte

argomentò nel senso della conservazione prevalentemente in considerazio ne del carattere continuativo e reiterato nel tempo della corresponsione dell'indennità.

Oggi viceversa la medesima conclusione viene attinta in attuazione del

l'orientamento, ormai pacifico e consolidato, che vuole inclusi nell'area della irriducibilità retributiva i soli trattamenti legati alla specifica qualità professionale acquisita dal lavoratore. V. infatti in questo senso: Cass. 26 febbraio 1986, n. 1232, Giusi, civ., 1986, I, 1663 (secondo cui il giudi ce di merito deve valutare se l'alloggio gratuito concesso al lavoratore in relazione a precedenti mansioni che comportavano l'obbligo di reperi bilità, possa considerarsi collegato alla specifica qualità delle medesime); 29 giugno 1985, n. 3921, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 837 (nel caso si trattava dell'uso gratuito del telefono connesso con la reperibilità); 12 febbraio 1985, nn. 1189 e 1198, ibid., nn. 838, 839; 12 novembre 1984, n. 5715, id., 1985, I, 482, con nota di richiami, cui adde Cass. 16 luglio 1983, n. 4917, id., Rep. 1984, voce cit., n. 588; 27 maggio 1983, n. 3671, ibid., n. 616; Pret. Torino 2 marzo 1983 e 29 novembre 1982, ibid., nn.

1610, 1911. Per l'orientamento che invece fa leva sulla continuità della correspon

sione dell'indennità al fine di inferirne la conservazione, v. Pret. Ferrara 31 marzo 1983, ibid., n. 1506 (e in Riv. it. dir. lav., 1984, II, 418, con nota di Nicolini), relativa all'indennità di cassa; Pret. Torino 12 aprile 1983, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 1608, sul trattamento estero.

In dottrina da ultimo sul tema, v. Menicucci, Tutela retributiva e mu tamento di mansioni, in Dir. lav., 1985, I, 89. Più in generale v. D'An

tona, Appunti suite fonti di determinazione della retribuzione, in Riv.

giur. lav., 1986, I, 3. Sul tormentato problema della ammissibilità di modificazioni peggiora

tive delle mansioni nel contesto di processi di ristrutturazione industriale, v., da ultimo, Trib. Napoli 19 settembre 1986, Foro it., 1986, I, 2095.

Il Foro Italiano — 1987 — Parte 7-56.

Il tribunale osservava: posto il criterio distintivo tra trasferte, e trasferimento nella provvisorietà e nella definitività dell'asse

gnazione fuori della sede in cui il lavoratore svolge la sua attività

ed affermata la necessità di far riferimento in proposito alla vo

lontà del datore di lavoro, doveva escludersi nella fattispecie la

sussistenza nel predetto della volontà di trasferire l'Alabiso, «stante

il carattere strettamente temporaneo» del distacco del lavoratore, dalla miniera Lucia al centro operativo di Caltanissetta, carattere

che si poteva desumere dalla nota in data 3 maggio 1976 con

cui l'E.m.s. aveva comunicato alla miniera e al centro l'autoriz zazione a mettere il lavoratore a disposizione di quest'ultimo. Né

poteva il distacco dall'Alabiso essere qualificato come trasferi

mento soltanto in relazione alla durata dell'assegnazione al cen

tro di Caltanissetta, visto che il c.c.n.l. prevede anche missioni

di lunga durata (art. 20), anche a voler prescindere dalla volontà

del datore di lavoro da cui era dato desumere un'intenzione di

segno opposto. Essendo poi pacifico tra le parti che l'indennità di sottosuolo

era percepita dall'Alabiso nel periodo in cui prestava la sua ope ra, in miniera, tale compenso doveva essere conservato, per il

principio dell'irriducibilità della retribuzione, anche nel periodo successivo in cui egli fu adibito a mansioni esterne atteso che

l'emolumento corrisposto dal datore di lavoro in modo stabile

e permanente in base a specifica norma collettiva per prestazioni non occasionali né contingenti di disagio e di rischio aveva carat

tere continuativo, obbligatorio e determinato e costituiva, per !a

presenza di tali caratteri, non già una indennità in senso proprio ma parte integrante della retribuzione. Avendo l'Alabiso assolto

l'onere probatorio relativo al carattere retributivo della indennità

avrebbe dovuto l'E.m.s. dimostrare che durante la trasferta ave

va corrisposto tale indennità o un trattamento più favorevole di

quello corrisposto in miniera: prova che non poteva ritenersi for

nita dai prospetti allegati provenienti dal datore di lavoro, e, co

me tali, idonei a provare fatti a lui sfavorevoli ma non quelli favorevoli.

Non poteva applicarsi, invece, il principio dell'irriducibilità della

retribuzione nell'ipotesi di indennità prevista dal contratto inte

grativo provinciale per i lavori eseguiti all'interno della miniera

in condizioni di particolare disagio (come l'indennità C.i.p.), es

sendo essi privi del carattere della continuità escluso quando l'e

molumento sia dovuto a titolo di remunerazione di particolari modalità della prestazione, il cui venir meno toglie alla remune

razione stessa ogni ragion d'essere.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione

l'E.m.s., formulando due motivi di annullamento. L'intimato non

si è costituito.

Motivi della decisione. — (Omissis). La sentenza impugnata non è censurabile nemmeno per quanto riguarda l'affermato di

ritto alla conservazione dell'indennità di sottosuolo dopo l'asse

gnazione del lavoratore a mansioni esterne alla miniera, per effetto

del principio dell'irriducibilità dalla retribuzione, previsto dall'art.

2103 c.c. (nel testo modificato dall'art. 13 1. n. 300 del 1970) a cagione del fatto che l'emolumento, corrisposto dal datore di

lavoro, in modo continuativo obligatorio e determinato, compen sava prestazioni non occasionali né contingenti di disagio o di

rischio ed aveva quindi carattere retributivo.

Con sentenza n. 4672 del 10 agosto 1979 (Foro it., Rep. 1979

voce Lavoro (rapporto), n. 419), questa Corte suprema ha, infat

ti, affermato che: «l'indennità di sottosuolo, prevista dall'art. 17

del c.c.n.l. per gli addetti all'industria mineraria (corrispondente all'art. 18 parte comune del c.c.n.l. 11 giugno 1979), costituendo

parte integrante della retribuzione è dovuta, per il principio del

l'irriducibilità della retribuzione, anche al lavoratore che venga successivamente adibito a mansioni diverse, da espletarsi all'e

sterno della miniera, senza alcuna particolare situazione di disa

gio o di rischio che ne giustifichi l'attribuzione. In tale caso, essendo esclusa la possibilità di cumulo di indennità relative alle

diverse mansioni, al predetto lavoratore può competere in modo

esclusivo la retribuzione prevista per il lavoro all'esterno, solo

ove questa retribuzione, tenuto conto delle altre eventuali speciali

indennità, si presenti in concreto più favorevole della prima». La sentenza suddetta, che merita piena adesione, ha però evi

denziato soltanto gli aspetti retributivi della questione. A norma dell'art. 2103 c.c. (nuovo testo) la garanzia dell'irri

ducibilità della retribuzione, nel caso in cui le nuove mansioni

siano equivalenti a quella da ultimo effettivamente svolte, resta

necessariamente collegato alle qualità immutabili ed essenziali del

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PARTE PRIMA

l'aspetto professionale della mansione originaria e non agli emo

lumenti, anche se retributivi, autonomamente corrispettivi di ca

ratteristiche estrinseche e non naturali della mansione e cioè

compensativi di attività connesse a particolari circostanze di mo

do, di tempo e di luogo (Cass. 8 giugno 1983, n. 3926, id., Rep.

1983, voce cit., n. 1065). Conseguentemente mentre i compensi, casualmente collegati con la specifica qualità e condizioni di svol

gimento della mansione prevista come contrattualmente normale

e stabile con corrispondente pagamento degli stessi in modo con

tinuativo e determinato, presuppongono la correlazione con la

qualità professionale del lavoratore, e, quindi, devono essere con

servati, al contrario i trattamenti occasionali, contingenti e mute

voli in quanto attinenti a condizioni e modalità della prestazione, estrinseche e anormali rispetto al contenuto professionale dell'at

tività svolta, non possono essere conservati.

L'indennità di sottosuolo, nonostante che la denominazione ap

paia riferirsi ad una condizione ambientale, attiene propriamen

te, per il suo carattere di stabilità all'intrinseca qualità professionale del lavoro svolto in miniera e premia il contenuto professionale della prestazione lavorativa: essa dev'essere quindi conservata in

caso di adibizione a lavori esterni alla miniera.

A differenza di essa — ed è cosi spiegata l'apparente contrad

dizione denunciata dal ricorrente — l'indennità C.i.p., corrispo sta in relazione al livello di lavorazione in miniera e variante a

seconda dei diversi livelli, attiene ad una situazione ambientale, di carattere contingente e mutevole, che non incide sull'aspetto

professionale dell'attività svolta: essa, pertanto, non dev'essere

conservata al mutamento delle mansioni del lavoratore.

Come già affermato nella citata sentenza di questa corte, l'in

dennità di sottosuolo, nell'ipotesi di adibizione del lavoratore a

diverse mansioni, non può cumularsi alla nuova retribuzione glo balmente superiore, essendo in tale caso assicurata per eccesso

l'immutabilità della retribuzione e, nell'ipotesi di nuova retribu

zione globalmente inferiore, viene conservata come assegno ad

personam fino al riassorbimento di essa, in un successivo livello

retributivo superiore. Nella specie la sentenza ha considerato quest'ultima ipotesi, de

cidendo allo stato degli atti, quando la retribuzione globale era

inferiore a quella percepita anteriormente al mutamento delle man

sioni. Pertanto non hanno rilevanza che censure inerenti alla di

stribuzione dell'onere probatorio relativo alla percezione di

trattamenti già o meno favorevoli, che potranno avere rilevanza

nel successivo corso del rapporto. Il ricorso dev'essere pertanto rigettato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 settem

bre 1986, n. 5618; Pres. Granata, Est. Di Salvo, P. M. Be

nanti (conci, conf.); Bianconi (Avv. Canestrelli, Del Sarto) c. Baldasserini; Baldasserini (Avv. Panariti, Rainaldi) c. Bian

coni. Conferma App. Firenze 2 dicembre 1981.

Titoli di credito — Libretto di deposito bancario al portatore — Natura giuridica (Cod. civ., art. 1993, 1994, 2003).

Titoli di credito — Ammortamento — Giudizio di opposizione — Domande di rivendica e di restituzione — Onere della prova

(Cod. civ., art. 948, 1994, 2016).

Il libretto di deposito a risparmio al portatore ha natura di titolo

di credito. (1)

(1) Sulla natura giuridica del libretto a risparmio al portatore, la sen tenza che si riporta resta nel seminato: cfr. infatti Cass. 11 novembre

1982, n. 5949, Foro it., Rep. 1982, voce Titoli dì credito, n. 14 (che ne desume che il pegno sul libretto si costituisce, ai sensi degli art. 1997 e 2786 c.c., semplicemente mediante la consegna del titolo al creditore

pignoratizio ed il correlativo spossessamento del debitore); App. Bari 30 novembre 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 14, e in Giur. merito, 1978, 527, con nota di Caputo, Natura giuridica del libretto di risparmio al

portatore (per dedurre che il sequestro non può avere effetto se non viene attuato sul titolo, a norma dell'art. 1997 c.c.); Cass. 23 febbraio 1973, n. 527, Foro it., 1973, I, 1414 (con riguardo diretto al libretto di deposito al portatore con indicazione di nome, per inferirne che il suo trasferimen

II Foro Italiano — 1987.

Nel giudizio di opposizione a decreto di ammortamento di titoli

di credito (nella specie, libretto di deposito a risparmio al por

tatore) nel quale l'ammortante, erede del dante causa dell'op

ponente, propone riconvenzionalmente domande di revindica

e di restituzione del titolo, spetta all'ammortante-opposto di

mostrare i fatti posti a fondamento della domanda, ivi compre so il requisito soggettivo della malafede dell'opponente. (2)

Svolgimento del processo. — Con atto del 24 luglio 1978, Ma

ria Bianca Baldasserini conveniva avanti al Tribunale di Pisa Bian

coni Giovannoni Ivana e la Cassa di risparmio di S. Miniato

chiedendo il rigetto del ricorso per ammortamento proposto dalla

Bianconi e conseguente ordine all'istituto di credito di togliere l'annotazione di fermo sul libretto di risparmio al portatore n.

440016M, o, in subordine e nel merito, sentirsi dichiarare legitti ma portatrice del libretto medesimo, ed in ogni caso condannare

la convenuta al risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda, l'attrice, premessa l'inapplicabilità al caso dell'art. 1 1. 30 luglio 1951 n.. 948, assumeva la legittimità del possesso del libretto per averlo ricevuto dalla sorella Maria

(defunta) ed imputava all'azione di ammortamento carattere emu

lativo in quanto l'erede testamentaria era a conoscenza delle ra

gioni per cui essa Baldasserini era in possesso del libretto.

Si costituiva in giudizio l'erede Ivana Bianconi la quale chiede

va il rigetto dell'opposizione; proponeva domanda riconvenzio

nale di rivendica (negando che la Baldasserini avesse ricevuto il

libretto in buona fede) nonché domanda riconvenzionale di resti

tuzione affermando che, comunque, non era valido il rapporto di rilascio del libretto.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 17 dicembre 1980, re

to a terzi finalizzato ad una liberalità costituisce donazione diretta la cui validità è condizionata al rispetto delle forme previste dall'art. 782 c.c., problema del quale la sentenza che si riporta non si occupa stante la maturata preclusione processuale); 21 novembre 1969, n. 3792, id., Rep. 1970, voce Banca, n. 42; 22 giugno 1968, n. 2074, id., 1969, I, 138; 2 marzo 1949, n. 392, id., Rep. 1949, voce Titoli di credito, n. 9 (tutte con specifico riferimento al libretto al portatore); vedi anche Cass. 26 novembre 1968, n. 3824, id., 1969, I, 1929. Il problema della qualifica zione del libretto di deposito al portatore è stato altresì' affrontato dalla

giurisprudenza penale che con riguardo al reato di illecita esportazione di capitali all'estero, di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n. 31 (che fa divieto di esportare «valuta nazionale od estera, titoli azionari ed obbli

gazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento»), ha statuito che l'esportazione di libretti di risparmio al portatore, ritenuti titoli di

credito, integra tale fattispecie criminosa, cfr. Cass. 11 maggio 1982, Di

Gregorio, id., 1982, II, 182, con osservazioni di C. Peluso, ed in Cass.

pen., 1984, 186, con nota di A. Di Amato, I! libretto di deposito al

portatore come oggetto di contrabbando valutario; Trib. Sanremo 20 aprile 1978, Foro it., Rep. 1979, voce Cambio e valuta, n. 47; nonché con rife rimento al libretto postale al portatore (ritenuto titolo di credito) Cass. 20 maggio 1982, Alluto, id., Rep. 1983, voce cit., n. 66.

In dottrina vi è invece difformità di vedute. Mentre vi è unanimità nel riconoscere ai libretti di deposito nominativi la natura di documenti di legittimazione di semplici documenti probatori (da ultimo M. Porzio, Il conto corrente bancario, il deposito e la concessione di credito, in Trat tato di dir. priv., diretto da Rescigno, 12, 1985, 914, giacché «essi non sono destinati alla circolazione ed assolvono solo la funzione di facilitare l'identificazione dell'avente diritto alla prestazione, in quanto titolare del contratto di deposito»), dei libretti al portatore vi è chi afferma la natura di documenti di legittimazione (ad es. F. Chiomenti, Il titolo dì credito.

Fattispecie e disciplina, 1977, 599-624, spec. 607, nota 19; Id., Il libretto di risparmio al portatore è titolo di credito?, in Riv. dir. comm., 1976, I, 276; G. Ferri, I titoli di credito, in Trattato, diretto da F. Vassalli, 1965 , 52), e chi ritiene trattarsi di titoli di credito (causali, in quanto legati alla causa di emissione ed al rapporto che ne è derivato: G. Cotti

no, Diritto commerciale, 1978, II, 73; F. Messineo, Il libretto di rispar mio al portatore titolo di credito, in Banca, borsa, ecc., 1957, II, 148; G. Molle, Il certificato di deposito, id., 1965, I, 273), mentre altri li considera titoli impropri (A. Maggiolo, Il libretto di deposito, voce del Novissimo digesto, 1963, IX, 888).

(2) Non constano precedenti in termini. Sulla struttura del giudizio di

opposizione al decreto di ammortamento di titoli di credito cfr. da ultimi A. Pavone La Rosa, La cambiale, in Trattato di dir. civ. e comm., diret to da A. Cicu e F. Messineo, 1982, 738; F. Martorano, Lineamenti

generali dei titoli di credito e dei titoli cambiari, 1979, 243; G. A. Miche

li, Ammortamento dei titoli di credito, in AA.VV., I titoli di credito, a cura da G. L. Pellizzi, 1980, 597; I. Poznansy, Natura del procedi mento di ammortamento, in Giust. civ., 1982, I, 1938. Sull'onere della

prova nel giudizio di opposizione ad ammortamento cfr. Cass. 26 giugno 1976, n. 2653, Foro it., 1976, I, 2653.

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