sezione lavoro; sentenza 2 aprile 2002, n. 4686; Pres. Trezza, Est. Stile, P.M. Matera (concl.conf.); Inps (Avv. Sgroi, Fonzo, Coretti) c. Comune di Zerfaliu (Avv. Sequi), Comune di Uras(Avv. Frau) e altro. Conferma Trib. Oristano 29 aprile 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 2055/2056-2057/2058Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196542 .
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2055 PARTE PRIMA 2056
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 2 aprile
2002, n. 4686; Pres. Trezza, Est. Stile, P.M. Matera (conci,
conf.); Inps (Avv. Sgroi, Fonzo, Coretti) c. Comune di Zer
faliu (Avv. Sequi), Comune di Uras (Avv. Frau) e altro.
Conferma Trib. Oristano 29 aprile 1999.
Procedimento civile — Legittimazione attiva o passiva
—
Nozione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 81, 112).
La questione relativa alla legittimazione ad agire si distingue da quella relativa alla titolarità, dal lato attivo e passivo, del
rapporto fatto valere in giudizio e la relativa verifica può es
sere compiuta anche d'ufficio in ogni stato e grado de! giudi zio sulla base della domanda dell'attore (nella specie, la
Corte di cassazione ha dichiarato d'ufficio la carenza di le
gittimazione ad agire dell'Inps in materia di obbligazioni contributive nascenti dal rapporto di lavoro subordinato con
gli enti locali degli assistenti sociali, avendo l'istituto previ denziale fondato la propria domanda sulla sussistenza di
rapporti di impiego pubblico, che le norme considerano pre
supposto di insorgenza dell'obbligazione contributiva nei
confronti di un diverso soggetto giuridico, la Cpdel, alla
quale è successivamente subentrato l'Inpdap). ( 1 )
Svolgimento del processo. — Con separati ricorsi al Pretore di
Oristano, depositati il 29 aprile 1994 e il 2 maggio 1994, i co muni di Zerfaliu, Seneghe e Uras proponevano opposizione av
verso i decreti ingiuntivi nn. 261/94, 252/94 e 255/94 con i quali era stato loro ingiunto di pagare, in favore dell'Inps, gli importi asseritamente dovuti a titolo di contributi ed oneri accessori per l'attività svolta dagli assistenti sociali.
I comuni opponenti deducevano, in particolare, la natura au
tonoma dei rapporti oggetto di giudizio e la carenza dei presup
posti per l'emanazione dei decreti ingiuntivi. II pretore, istruite le cause con produzioni documentali e pro
va per testi, con sentenze nn. 448/97 del 4 giugno 1997, 843/97
e 844/97 del 12 dicembre 1997, rigettava le opposizioni, com
pensando le spese del giudizio. Osservava come la materia sottoposta al suo esame avesse
tratto le sue origini dalla 1. reg. n. 4 del 1988, con la quale la re
gione sarda aveva inteso riordinare le funzioni socio
assistenziali e in particolare dall'art. 55 della predetta legge, la
quale aveva previsto che «in attesa della definitiva copertura
degli organici comunali per l'esercizio delle funzioni previste dal d.p.r. 348/79 ed ai fini dell'espletamento delle funzioni so
cio-assistenziali... i comuni possono stipulare convenzioni an
nuali finanziate dalla regione aventi ad oggetto rapporti di lavo
ro con operatori sociali»; come il rapporto dedotto in giudizio fosse conseguente alla conclusione delle convenzioni previste da detta disposizione; come si dovesse affermare la giurisdizio ne dell'autorità giudiziaria ordinaria, giacché l'oggetto del giu dizio non era costituito dall'accertamento della natura di pub blico dipendente dell'assistente sociale, quanto dalla pretesa
dell'Inps in ordine ai contributi previdenziali; come la qualifica di lavoro subordinato potesse attribuirsi al rapporto in questione sulla base della considerazione che l'assistente sociale conven
zionato doveva sopperire all'esigenza per la quale si prevedeva l'istituzione di un posto nella pianta organica del comune; come
inoltre fossero presenti agli altri indici rivelatori di un rapporto
(1) La sentenza, laddove precisa che la verifica della legittimazione (ordinaria) ad agire si effettua sulla base del diritto o rapporto sostan ziale così come affermato dall'attore e non della sua reale esistenza, af ferma un principio acquisito: da ultimo, v. Cass. 21 giugno 2001, n.
8476, Foro it., Mass., 728; 17 maggio 2001, n. 6766, ibid., 586; 14 marzo 2001, n. 3732, ibid., 297, nonché 5 novembre 2001, n. 13631, id., 2001, I, 3501, con nota dì richiami.
In dottrina, v. Attardi, Legittimazione ad agire, voce del Digesto civ., Torino, 1993, X, 524 ss.; nella manualistica, R. Caponi-A. Proto
Pisani, Lineamenti di diritto processuale civile, Napoli, 2001, 214; F.P.
Luiso, Diritto processuale civile, 3a ed., Milano, 2000, I, 200 ss.; Man
drioli, Diritto processuale civile, 13" ed., Torino, 2000, I, 53 ss., il
quale osserva che la giurisprudenza «ed in particolare quella della Cas
sazione, soltanto da qualche tempo ha cominciato a recepire questa no zione della legittimazione ad agire. In precedenza, la figura era ricon dotta senz'altro alla titolarità del diritto sostanziale, per un tipico feno meno di vischiosità rispetto alla nozione 'concreta' dell'azione, preva lente fino a pochi decenni orsono».
Il Foro Italiano — 2002.
di lavoro subordinato: prestazione di un numero prestabilito di
ore di lavoro, retribuzione commisurata al numero di ore effetti
vamente lavorate, carenza di alcun rischio nell'attività dell'assi
stente sociale su cui non gravava l'obbligo di conseguire alcun
risultato, inserimento nell'organizzazione del comune; come,
infine, la regione sarda fosse stata ingiustamente chiamata in
causa essendo stati, i rapporti, instaurati dai comuni nell'ambito
della loro autonomia organizzativa. I comuni indicati in epigrafe proponevano separati appelli
avverso le predette sentenze; si costituivano sia l'Inps che la re
gione autonoma della Sardegna. Nel corso del giudizio venivano acquisiti i piani socio
assistenziali dei comuni.
Riunite le cause, con sentenza del 9 febbraio - 10 aprile 1999, l'adito Tribunale di Oristano accoglieva gli appelli e, in riforma
della sentenza impugnata, revocava i decreti opposti, assolven
do i comuni dalle proposte domande.
In particolare, il tribunale accoglieva l'eccezione di difetto di
legittimazione dell'Inps, per essere invece legittimata la Cpdel, essendo gli «assistenti» in parola
— secondo la prospettazione dello stesso istituto —
dipendenti da ente locale, svolgenti un
servizio a carattere permanente e non eccezionale e contingente, e quindi con obblighi d'iscrizione alla Cpdel, ai sensi del 3° comma dell'art. 5 r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in 1. 9
gennaio 1939 n. 41.
Peraltro, in concreto — ad avviso del tribunale —, non si
ravvisavano nei rapporti in questione i connotati del lavoro su
bordinato e, perciò, anche sotto questo profilo, il gravame dove
va ritenersi fondato.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l'Inps con tre moti
vi.
Resistono i comuni di Zerfaliu e di Uras con controricorso.
Non si è costituito invece il comune di Seneghe. Motivi delia decisione. — Con il primo motivo il ricorrente,
denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 416 e 437
c.p.c. nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), deduce che i comuni appellanti hanno eccepito la carenza di le
gittimazione dell'ente previdenziale solo in secondo grado, violando, in tal modo, sia la disposizione di cui al 2° comma
dell'art. 416 c.p.c., che impone ai convenuti di proporre, nella
memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni non rile
vabili di ufficio, sia il divieto, posto dal 2° comma dell'art. 437 c.p.c., di sollevare nuove eccezioni in appello.
Nella specie, rientrando l'eccezione di carenza di legittima zione attiva dell'ente previdenziale tra quelle da proporsi a pena di decadenza nella memoria di costituzione, erroneamente il tri
bunale ne aveva ritenuto la proponibilità per la prima volta in
sede di appello, non integrando — a parere del ricorrente — una
eccezione in senso stretto.
II motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della corte, la cosiddetta legitima tio ad causam è espressione del principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un
diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previ sti dalla legge, e comporta
— trattandosi di materia attinente al
contraddittorio ed al fine di prevenire una sentenza inutiliter
data — la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del pro cesso (con il solo limite della formazione del giudicato interno
sulla questione), ed in via preliminare al merito, dell'astratta
coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, se
condo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono
destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
Pertanto, nettamente si distingue dall'accertamento in con
creto che l'attore e il convenuto siano, da lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è
questione diversa, concernente il merito della causa, cosicché
deve formare oggetto di specifica censura in sede d'impugna zione, non potendo essere sollevata per prima volta in Cassazio
ne (cfr., ex plurimis, Cass. 9 febbraio 1999, n. 1105, Foro it.,
Rep. 1999, voce Impiegato degli enti locali, n. 191). Il dato normativo che viene in rilievo nella fattispecie (dato,
peraltro, già verificato in senso conforme dalla giurisprudenza della corte: Cass. 3042/86, id., Rep. 1986, voce cit., n. 188; 3011/89, id., 1990,1, 147; 2661/94, id., Rep. 1994, voce Sanita rio, nn. 149, 150) è rappresentato dall'ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in 1. 9 gennaio 1939 n.
41, e successive modificazioni ed integrazioni), che, al 3° com
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ma dell'art. 5 (capo II, titolo I), impone l'iscrizione obbligatoria alla Cpdel (alla quale è successivamente subentrato l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica — Inpdap — ai sensi del d.leg. n. 479 del 1994) degli impiegati, comunque assunti, che siano adibiti a servizi di ca
rattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo de
terminato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche (norma da leggere in
relazione all'art. 1, in ordine alle funzioni della cassa, nonché
agli art. 23, 24, 27, 32, 33, 46, 47, i quali confermano l'obbligo di iscrizione alla cassa degli impiegati non di ruolo).
Come già affermato da questa corte in analoghe occasioni,
l'ampiezza della previsione non consente dubbi sul fatto che
tutti i rapporti suscettibili di essere qualificati di impiego pub blico determinano l'obbligo contributivo disciplinato dalle ri
chiamate norme e proprio questa è la situazione giuridica pro
spettata dall'Inps, considerato altresì che è divenuta indiscussa
in giurisprudenza una nozione di rapporto di pubblico impiego tale da comportarne la coincidenza con il lavoro subordinato
prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico e
con inserimento nella sua organizzazione pubblicistica (adibito,
quindi, in questo senso, ad un servizio di carattere permanente, cioè rientrante, in definitiva, nei fini istituzionali dell'ente pub blico), indipendentemente dalla forma dell'assunzione, dall'esi
stenza di termini di durata del rapporto, dallo stato giuridico ed
economico (cfr., tra le più recenti, Cass., sez. un., 844/98, id.,
Rep. 1998, voce Impiegato dello Stato, n. 198; 4823/98, id.,
Rep. 1999, voce cit., n. 251). Pertanto, allorché in sede amministrativa (anche con circolari
del ministero del tesoro) si è precisato che i dipendenti addetti a
servizi eccezionali e contingenti, determinati da esigenze occa
sionali, sono esclusi dal regime speciale dell'iscrizione alla
Cpdel e ricadono nel regime generale dell'assicurazione al
l'Inps, il riferimento è da intendere al lavoro di carattere non
subordinato.
A tale conclusione si perviene considerando che gli art. 10,
11, e 12 1. n. 520 del 1961, secondo i quali il personale che
svolge prestazioni saltuarie, utilizzato per esigenze particolari e
temporanee, non ha diritto a trattamenti di previdenza, di quie scenza e all'indennità di licenziamento, sono stati giudicati le
gittimi dalla Corte costituzionale solo nella parte in cui presup
pongono l'autonomia dei rapporti di lavoro (sentenza n. 121 del
1993, id., 1993, I, 2432; cfr. anche Corte cost. n. 115 del 1994,
id., 1994, I, 2656, con riferimento all'art. 6 bis d.l. 9/93, con vertito in 1. 67/93 — norma peraltro abrogata dall'art. 74 d.leg. 29/93 — che stabiliva che i contratti degli enti locali qualificati come di opera o per prestazioni patrimoniali non originavano
obblighi previdenziali o assistenziali). Comunque, anche a pre scindere da questi rilievi, ai fini della legitimatio ad causam ri
leva la prospettazione dell'Inps, la cui pretesa è puntualmente fondata sulla sussistenza di rapporti di impiego pubblico, che le
norme considerano presupposto di insorgenza dell'obbligazione contributiva nei confronti di un diverso soggetto giuridico (in
termini, Cass. 1105/99, cit.). L'accertamento circa la natura autonoma e non subordinata
dei rapporti in questione, contenuto nella sentenza impugnata,
potrebbe restare rilevante ai soli fini dell'eventuale contribuzio
ne residua dovuta all'Inps per le forme di assicurazione non
comprese nel regime speciale (cfr. Cass. 23 giugno 1989, n.
3011, cit.). Senonché, tale ultimo profilo
— di cui vi è cenno nel secondo
motivo di ricorso, ove si denuncia violazione e falsa applicazio ne degli art. 38 r.d.l. n. 1827 del 1935, convertito in 1. n. 1155
del 1936, 5 r.d.l. 630/30, convertito in 1. n. 41 del 1939 — è
stato prospettato dall'istituto in maniera del tutto generica, sen
za alcun riferimento concreto a forme di assicurazione non
comprese nel regime speciale e rispetto alle quali fosse dovuta
una «contribuzione residua».
Tale motivo è, pertanto, inammissibile e rende superfluo l'esame del successivo, attinente all'individuazione della natura — subordinata od autonoma — dei dedotti rapporti di lavoro.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Il Foro Italiano — 2002.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 4 marzo
2002, n. 3096; Pres. Sciarelli, Est. Cellerino, P.M. Finocchi
Ghersi (conci, diff.); Gualtieri (Avv. Marasco) c. Soc. Tou ristrade (Avv. Battaglia). Cassa Trib. Lamezia Terme 19
febbraio 1999.
Lavoro (rapporto di) — Licenziamento — Giustificato moti
vo oggettivo —
Accorpamento di servizi — Fattispecie (L.
15 luglio 1966 n. 604, norme sui licenziamenti individuali, art. 1,3).
Perché integri giustificato motivo di licenziamento, l'accorpa mento di servizi, con conseguente esubero di personale, deve
essere attuato per fronteggiare situazioni sfavorevoli non
contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività
produttiva imponendo un'indilazionabile ed effettiva neces
sità di riduzione dei costi per la più economica gestione del
l'azienda (nella specie, in cui era stato provato l'accorpa mento di servizi con esubero di tre posizioni lavorative dispo sto su delibera dell'assemblea dei soci della società datrice
di lavoro, è stato escluso il ricorrere del giustificato motivo in
difetto di indicazioni circa le predette evenienze). (1)
(1) Cass. 3096/02 in epigrafe enuncia un principio già affermato più volte nella giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le più recenti, Cass. 29
marzo 1999, n. 3030, Foro it., Rep. 1999, voce Lavoro (rapporto), n.
1694; 17 agosto 1998, n. 8057, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1605; 27 no
vembre 1996, n. 10527, ibid., n. 1620, e, per esteso, Dir. lav., 1998, II,
173, con nota di G. Della Rocca, Oneri probatori nel licenziamento
per giustificato motivo oggettivo', 12 giugno 1995, n. 6621, Foro it.,
Rep. 1995, voce cit., n. 1479.
Diversamente da quanto indicato in sentenza, però, Cass. 29 marzo
2001, n. 4670, id., Mass., 387, e, per esteso, Notiziario giur. lav., 2001,
441, che analogamente a Cass. n. 3096, in epigrafe, richiede che risulti
l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato dal
datore di lavoro, non fa cenno invece alla indilazionabilità ed effettiva
necessità della riduzione dei costi al fine di fronteggiare una situazione
sfavorevole non contingente dell'azienda (nel caso deciso da Cass.
4670/01 il licenziamento era stato determinato dalla soppressione della
funzione relativa all'area ispettiva della Sicilia, cui era preposto il di
pendente, con accorpamento delle relative mansioni nell'unica area
ispettiva Campania-Sicilia, e il giudice del merito, nonostante l'effetti
va soppressione della funzione ispettiva dell'area in questione, aveva
ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto il numero degli agenti
operanti in Sicilia era rimasto invariato, non si era verificato in quella zona alcun decremento di vendite, ed anche in altre regioni, ove pure l'area ispettiva era stata mantenuta, non vi erano clienti speciali da se
guire; Cass. n. 4670 cit. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, censurando l'esercizio, ad opera del giudice, di un sindacato nel merito
della scelta organizzativa imprenditoriale). In tale più ampia prospetti va del giustificato motivo oggettivo, Cass. 20 dicembre 2001, n. 16106, Foro it., Mass., 1292; 23 ottobre 2001, n. 13021, ibid., 1054, e 14 giu
gno 2000, n. 8135, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 1649, hanno affermato
che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di soppressione del posto di
lavoro, integrante — nell'impossibilità di una diversa collocazione del
dipendente — il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è neces
sario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite
al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta, definitiva elimi
nazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono essere soltanto diver
samente ripartite e attribuite nel quadro del personale già esistente, se
condo insindacabili e valide, o necessitate, scelte datoriali relative ad
una ridistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale, senza che
detta operazione comporti il venir meno della effettività di tale soppres sione. Sempre in tale linea interpretativa, secondo Cass. 23 giugno
1998, n. 6222, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1608, il riassetto organizza tivo per una più economica gestione dell'azienda vale ad integrare il
giustificato motivo oggettivo stesso, restando insindacabile nei suoi
profili di congruità ed opportunità la relativa scelta imprenditoriale, senza che la necessaria verifica dell'effettività di tale scelta comporti
un'indagine in ordine ai margini di convenienza e di onerosità dei costi
connessi al sistema organizzativo modificato dall'imprenditore, dato
che la trasformazione ben potrebbe comportare un maggiore costo, nella previsione dell'ottenimento di migliori risultati (nella specie, la
Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sus
sistente il giustificato motivo oggettivo nell'ipotesi di datore di lavoro
che aveva disposto di far eseguire l'attività di progettazione fuori dal
l'azienda, affidandola a studi esterni e così sopprimendo i posti di lavo
ro dei dipendenti addetti a tale attività). Cfr., altresì, Cass. 16 dicembre
2000, n. 15894, id., Rep. 2000, voce cit., n. 1629, per la quale il con
trollo giudiziale sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo
comporta la verifica dell'assolvimento da parte del datore di lavoro
dell'onere di provare l'effettività della dedotta ristrutturazione organiz
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