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sezione lavoro; sentenza 2 aprile 2002, n. 4686; Pres. Trezza, Est. Stile, P.M. Matera (concl....

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sezione lavoro; sentenza 2 aprile 2002, n. 4686; Pres. Trezza, Est. Stile, P.M. Matera (concl. conf.); Inps (Avv. Sgroi, Fonzo, Coretti) c. Comune di Zerfaliu (Avv. Sequi), Comune di Uras (Avv. Frau) e altro. Conferma Trib. Oristano 29 aprile 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 2055/2056-2057/2058 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196542 . Accessed: 25/06/2014 01:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.13 on Wed, 25 Jun 2014 01:01:05 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 2 aprile 2002, n. 4686; Pres. Trezza, Est. Stile, P.M. Matera (concl.conf.); Inps (Avv. Sgroi, Fonzo, Coretti) c. Comune di Zerfaliu (Avv. Sequi), Comune di Uras(Avv. Frau) e altro. Conferma Trib. Oristano 29 aprile 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2002), pp. 2055/2056-2057/2058Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196542 .

Accessed: 25/06/2014 01:01

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2055 PARTE PRIMA 2056

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 2 aprile

2002, n. 4686; Pres. Trezza, Est. Stile, P.M. Matera (conci,

conf.); Inps (Avv. Sgroi, Fonzo, Coretti) c. Comune di Zer

faliu (Avv. Sequi), Comune di Uras (Avv. Frau) e altro.

Conferma Trib. Oristano 29 aprile 1999.

Procedimento civile — Legittimazione attiva o passiva

Nozione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 81, 112).

La questione relativa alla legittimazione ad agire si distingue da quella relativa alla titolarità, dal lato attivo e passivo, del

rapporto fatto valere in giudizio e la relativa verifica può es

sere compiuta anche d'ufficio in ogni stato e grado de! giudi zio sulla base della domanda dell'attore (nella specie, la

Corte di cassazione ha dichiarato d'ufficio la carenza di le

gittimazione ad agire dell'Inps in materia di obbligazioni contributive nascenti dal rapporto di lavoro subordinato con

gli enti locali degli assistenti sociali, avendo l'istituto previ denziale fondato la propria domanda sulla sussistenza di

rapporti di impiego pubblico, che le norme considerano pre

supposto di insorgenza dell'obbligazione contributiva nei

confronti di un diverso soggetto giuridico, la Cpdel, alla

quale è successivamente subentrato l'Inpdap). ( 1 )

Svolgimento del processo. — Con separati ricorsi al Pretore di

Oristano, depositati il 29 aprile 1994 e il 2 maggio 1994, i co muni di Zerfaliu, Seneghe e Uras proponevano opposizione av

verso i decreti ingiuntivi nn. 261/94, 252/94 e 255/94 con i quali era stato loro ingiunto di pagare, in favore dell'Inps, gli importi asseritamente dovuti a titolo di contributi ed oneri accessori per l'attività svolta dagli assistenti sociali.

I comuni opponenti deducevano, in particolare, la natura au

tonoma dei rapporti oggetto di giudizio e la carenza dei presup

posti per l'emanazione dei decreti ingiuntivi. II pretore, istruite le cause con produzioni documentali e pro

va per testi, con sentenze nn. 448/97 del 4 giugno 1997, 843/97

e 844/97 del 12 dicembre 1997, rigettava le opposizioni, com

pensando le spese del giudizio. Osservava come la materia sottoposta al suo esame avesse

tratto le sue origini dalla 1. reg. n. 4 del 1988, con la quale la re

gione sarda aveva inteso riordinare le funzioni socio

assistenziali e in particolare dall'art. 55 della predetta legge, la

quale aveva previsto che «in attesa della definitiva copertura

degli organici comunali per l'esercizio delle funzioni previste dal d.p.r. 348/79 ed ai fini dell'espletamento delle funzioni so

cio-assistenziali... i comuni possono stipulare convenzioni an

nuali finanziate dalla regione aventi ad oggetto rapporti di lavo

ro con operatori sociali»; come il rapporto dedotto in giudizio fosse conseguente alla conclusione delle convenzioni previste da detta disposizione; come si dovesse affermare la giurisdizio ne dell'autorità giudiziaria ordinaria, giacché l'oggetto del giu dizio non era costituito dall'accertamento della natura di pub blico dipendente dell'assistente sociale, quanto dalla pretesa

dell'Inps in ordine ai contributi previdenziali; come la qualifica di lavoro subordinato potesse attribuirsi al rapporto in questione sulla base della considerazione che l'assistente sociale conven

zionato doveva sopperire all'esigenza per la quale si prevedeva l'istituzione di un posto nella pianta organica del comune; come

inoltre fossero presenti agli altri indici rivelatori di un rapporto

(1) La sentenza, laddove precisa che la verifica della legittimazione (ordinaria) ad agire si effettua sulla base del diritto o rapporto sostan ziale così come affermato dall'attore e non della sua reale esistenza, af ferma un principio acquisito: da ultimo, v. Cass. 21 giugno 2001, n.

8476, Foro it., Mass., 728; 17 maggio 2001, n. 6766, ibid., 586; 14 marzo 2001, n. 3732, ibid., 297, nonché 5 novembre 2001, n. 13631, id., 2001, I, 3501, con nota dì richiami.

In dottrina, v. Attardi, Legittimazione ad agire, voce del Digesto civ., Torino, 1993, X, 524 ss.; nella manualistica, R. Caponi-A. Proto

Pisani, Lineamenti di diritto processuale civile, Napoli, 2001, 214; F.P.

Luiso, Diritto processuale civile, 3a ed., Milano, 2000, I, 200 ss.; Man

drioli, Diritto processuale civile, 13" ed., Torino, 2000, I, 53 ss., il

quale osserva che la giurisprudenza «ed in particolare quella della Cas

sazione, soltanto da qualche tempo ha cominciato a recepire questa no zione della legittimazione ad agire. In precedenza, la figura era ricon dotta senz'altro alla titolarità del diritto sostanziale, per un tipico feno meno di vischiosità rispetto alla nozione 'concreta' dell'azione, preva lente fino a pochi decenni orsono».

Il Foro Italiano — 2002.

di lavoro subordinato: prestazione di un numero prestabilito di

ore di lavoro, retribuzione commisurata al numero di ore effetti

vamente lavorate, carenza di alcun rischio nell'attività dell'assi

stente sociale su cui non gravava l'obbligo di conseguire alcun

risultato, inserimento nell'organizzazione del comune; come,

infine, la regione sarda fosse stata ingiustamente chiamata in

causa essendo stati, i rapporti, instaurati dai comuni nell'ambito

della loro autonomia organizzativa. I comuni indicati in epigrafe proponevano separati appelli

avverso le predette sentenze; si costituivano sia l'Inps che la re

gione autonoma della Sardegna. Nel corso del giudizio venivano acquisiti i piani socio

assistenziali dei comuni.

Riunite le cause, con sentenza del 9 febbraio - 10 aprile 1999, l'adito Tribunale di Oristano accoglieva gli appelli e, in riforma

della sentenza impugnata, revocava i decreti opposti, assolven

do i comuni dalle proposte domande.

In particolare, il tribunale accoglieva l'eccezione di difetto di

legittimazione dell'Inps, per essere invece legittimata la Cpdel, essendo gli «assistenti» in parola

— secondo la prospettazione dello stesso istituto —

dipendenti da ente locale, svolgenti un

servizio a carattere permanente e non eccezionale e contingente, e quindi con obblighi d'iscrizione alla Cpdel, ai sensi del 3° comma dell'art. 5 r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in 1. 9

gennaio 1939 n. 41.

Peraltro, in concreto — ad avviso del tribunale —, non si

ravvisavano nei rapporti in questione i connotati del lavoro su

bordinato e, perciò, anche sotto questo profilo, il gravame dove

va ritenersi fondato.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l'Inps con tre moti

vi.

Resistono i comuni di Zerfaliu e di Uras con controricorso.

Non si è costituito invece il comune di Seneghe. Motivi delia decisione. — Con il primo motivo il ricorrente,

denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 416 e 437

c.p.c. nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), deduce che i comuni appellanti hanno eccepito la carenza di le

gittimazione dell'ente previdenziale solo in secondo grado, violando, in tal modo, sia la disposizione di cui al 2° comma

dell'art. 416 c.p.c., che impone ai convenuti di proporre, nella

memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni non rile

vabili di ufficio, sia il divieto, posto dal 2° comma dell'art. 437 c.p.c., di sollevare nuove eccezioni in appello.

Nella specie, rientrando l'eccezione di carenza di legittima zione attiva dell'ente previdenziale tra quelle da proporsi a pena di decadenza nella memoria di costituzione, erroneamente il tri

bunale ne aveva ritenuto la proponibilità per la prima volta in

sede di appello, non integrando — a parere del ricorrente — una

eccezione in senso stretto.

II motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza della corte, la cosiddetta legitima tio ad causam è espressione del principio dettato dall'art. 81

c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un

diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previ sti dalla legge, e comporta

— trattandosi di materia attinente al

contraddittorio ed al fine di prevenire una sentenza inutiliter

data — la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del pro cesso (con il solo limite della formazione del giudicato interno

sulla questione), ed in via preliminare al merito, dell'astratta

coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, se

condo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono

destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

Pertanto, nettamente si distingue dall'accertamento in con

creto che l'attore e il convenuto siano, da lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è

questione diversa, concernente il merito della causa, cosicché

deve formare oggetto di specifica censura in sede d'impugna zione, non potendo essere sollevata per prima volta in Cassazio

ne (cfr., ex plurimis, Cass. 9 febbraio 1999, n. 1105, Foro it.,

Rep. 1999, voce Impiegato degli enti locali, n. 191). Il dato normativo che viene in rilievo nella fattispecie (dato,

peraltro, già verificato in senso conforme dalla giurisprudenza della corte: Cass. 3042/86, id., Rep. 1986, voce cit., n. 188; 3011/89, id., 1990,1, 147; 2661/94, id., Rep. 1994, voce Sanita rio, nn. 149, 150) è rappresentato dall'ordinamento della Cassa

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in 1. 9 gennaio 1939 n.

41, e successive modificazioni ed integrazioni), che, al 3° com

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ma dell'art. 5 (capo II, titolo I), impone l'iscrizione obbligatoria alla Cpdel (alla quale è successivamente subentrato l'Istituto

nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione

pubblica — Inpdap — ai sensi del d.leg. n. 479 del 1994) degli impiegati, comunque assunti, che siano adibiti a servizi di ca

rattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo de

terminato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche (norma da leggere in

relazione all'art. 1, in ordine alle funzioni della cassa, nonché

agli art. 23, 24, 27, 32, 33, 46, 47, i quali confermano l'obbligo di iscrizione alla cassa degli impiegati non di ruolo).

Come già affermato da questa corte in analoghe occasioni,

l'ampiezza della previsione non consente dubbi sul fatto che

tutti i rapporti suscettibili di essere qualificati di impiego pub blico determinano l'obbligo contributivo disciplinato dalle ri

chiamate norme e proprio questa è la situazione giuridica pro

spettata dall'Inps, considerato altresì che è divenuta indiscussa

in giurisprudenza una nozione di rapporto di pubblico impiego tale da comportarne la coincidenza con il lavoro subordinato

prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico e

con inserimento nella sua organizzazione pubblicistica (adibito,

quindi, in questo senso, ad un servizio di carattere permanente, cioè rientrante, in definitiva, nei fini istituzionali dell'ente pub blico), indipendentemente dalla forma dell'assunzione, dall'esi

stenza di termini di durata del rapporto, dallo stato giuridico ed

economico (cfr., tra le più recenti, Cass., sez. un., 844/98, id.,

Rep. 1998, voce Impiegato dello Stato, n. 198; 4823/98, id.,

Rep. 1999, voce cit., n. 251). Pertanto, allorché in sede amministrativa (anche con circolari

del ministero del tesoro) si è precisato che i dipendenti addetti a

servizi eccezionali e contingenti, determinati da esigenze occa

sionali, sono esclusi dal regime speciale dell'iscrizione alla

Cpdel e ricadono nel regime generale dell'assicurazione al

l'Inps, il riferimento è da intendere al lavoro di carattere non

subordinato.

A tale conclusione si perviene considerando che gli art. 10,

11, e 12 1. n. 520 del 1961, secondo i quali il personale che

svolge prestazioni saltuarie, utilizzato per esigenze particolari e

temporanee, non ha diritto a trattamenti di previdenza, di quie scenza e all'indennità di licenziamento, sono stati giudicati le

gittimi dalla Corte costituzionale solo nella parte in cui presup

pongono l'autonomia dei rapporti di lavoro (sentenza n. 121 del

1993, id., 1993, I, 2432; cfr. anche Corte cost. n. 115 del 1994,

id., 1994, I, 2656, con riferimento all'art. 6 bis d.l. 9/93, con vertito in 1. 67/93 — norma peraltro abrogata dall'art. 74 d.leg. 29/93 — che stabiliva che i contratti degli enti locali qualificati come di opera o per prestazioni patrimoniali non originavano

obblighi previdenziali o assistenziali). Comunque, anche a pre scindere da questi rilievi, ai fini della legitimatio ad causam ri

leva la prospettazione dell'Inps, la cui pretesa è puntualmente fondata sulla sussistenza di rapporti di impiego pubblico, che le

norme considerano presupposto di insorgenza dell'obbligazione contributiva nei confronti di un diverso soggetto giuridico (in

termini, Cass. 1105/99, cit.). L'accertamento circa la natura autonoma e non subordinata

dei rapporti in questione, contenuto nella sentenza impugnata,

potrebbe restare rilevante ai soli fini dell'eventuale contribuzio

ne residua dovuta all'Inps per le forme di assicurazione non

comprese nel regime speciale (cfr. Cass. 23 giugno 1989, n.

3011, cit.). Senonché, tale ultimo profilo

— di cui vi è cenno nel secondo

motivo di ricorso, ove si denuncia violazione e falsa applicazio ne degli art. 38 r.d.l. n. 1827 del 1935, convertito in 1. n. 1155

del 1936, 5 r.d.l. 630/30, convertito in 1. n. 41 del 1939 — è

stato prospettato dall'istituto in maniera del tutto generica, sen

za alcun riferimento concreto a forme di assicurazione non

comprese nel regime speciale e rispetto alle quali fosse dovuta

una «contribuzione residua».

Tale motivo è, pertanto, inammissibile e rende superfluo l'esame del successivo, attinente all'individuazione della natura — subordinata od autonoma — dei dedotti rapporti di lavoro.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Il Foro Italiano — 2002.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 4 marzo

2002, n. 3096; Pres. Sciarelli, Est. Cellerino, P.M. Finocchi

Ghersi (conci, diff.); Gualtieri (Avv. Marasco) c. Soc. Tou ristrade (Avv. Battaglia). Cassa Trib. Lamezia Terme 19

febbraio 1999.

Lavoro (rapporto di) — Licenziamento — Giustificato moti

vo oggettivo —

Accorpamento di servizi — Fattispecie (L.

15 luglio 1966 n. 604, norme sui licenziamenti individuali, art. 1,3).

Perché integri giustificato motivo di licenziamento, l'accorpa mento di servizi, con conseguente esubero di personale, deve

essere attuato per fronteggiare situazioni sfavorevoli non

contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività

produttiva imponendo un'indilazionabile ed effettiva neces

sità di riduzione dei costi per la più economica gestione del

l'azienda (nella specie, in cui era stato provato l'accorpa mento di servizi con esubero di tre posizioni lavorative dispo sto su delibera dell'assemblea dei soci della società datrice

di lavoro, è stato escluso il ricorrere del giustificato motivo in

difetto di indicazioni circa le predette evenienze). (1)

(1) Cass. 3096/02 in epigrafe enuncia un principio già affermato più volte nella giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le più recenti, Cass. 29

marzo 1999, n. 3030, Foro it., Rep. 1999, voce Lavoro (rapporto), n.

1694; 17 agosto 1998, n. 8057, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1605; 27 no

vembre 1996, n. 10527, ibid., n. 1620, e, per esteso, Dir. lav., 1998, II,

173, con nota di G. Della Rocca, Oneri probatori nel licenziamento

per giustificato motivo oggettivo', 12 giugno 1995, n. 6621, Foro it.,

Rep. 1995, voce cit., n. 1479.

Diversamente da quanto indicato in sentenza, però, Cass. 29 marzo

2001, n. 4670, id., Mass., 387, e, per esteso, Notiziario giur. lav., 2001,

441, che analogamente a Cass. n. 3096, in epigrafe, richiede che risulti

l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato dal

datore di lavoro, non fa cenno invece alla indilazionabilità ed effettiva

necessità della riduzione dei costi al fine di fronteggiare una situazione

sfavorevole non contingente dell'azienda (nel caso deciso da Cass.

4670/01 il licenziamento era stato determinato dalla soppressione della

funzione relativa all'area ispettiva della Sicilia, cui era preposto il di

pendente, con accorpamento delle relative mansioni nell'unica area

ispettiva Campania-Sicilia, e il giudice del merito, nonostante l'effetti

va soppressione della funzione ispettiva dell'area in questione, aveva

ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto il numero degli agenti

operanti in Sicilia era rimasto invariato, non si era verificato in quella zona alcun decremento di vendite, ed anche in altre regioni, ove pure l'area ispettiva era stata mantenuta, non vi erano clienti speciali da se

guire; Cass. n. 4670 cit. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, censurando l'esercizio, ad opera del giudice, di un sindacato nel merito

della scelta organizzativa imprenditoriale). In tale più ampia prospetti va del giustificato motivo oggettivo, Cass. 20 dicembre 2001, n. 16106, Foro it., Mass., 1292; 23 ottobre 2001, n. 13021, ibid., 1054, e 14 giu

gno 2000, n. 8135, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 1649, hanno affermato

che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di soppressione del posto di

lavoro, integrante — nell'impossibilità di una diversa collocazione del

dipendente — il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è neces

sario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite

al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta, definitiva elimi

nazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono essere soltanto diver

samente ripartite e attribuite nel quadro del personale già esistente, se

condo insindacabili e valide, o necessitate, scelte datoriali relative ad

una ridistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale, senza che

detta operazione comporti il venir meno della effettività di tale soppres sione. Sempre in tale linea interpretativa, secondo Cass. 23 giugno

1998, n. 6222, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1608, il riassetto organizza tivo per una più economica gestione dell'azienda vale ad integrare il

giustificato motivo oggettivo stesso, restando insindacabile nei suoi

profili di congruità ed opportunità la relativa scelta imprenditoriale, senza che la necessaria verifica dell'effettività di tale scelta comporti

un'indagine in ordine ai margini di convenienza e di onerosità dei costi

connessi al sistema organizzativo modificato dall'imprenditore, dato

che la trasformazione ben potrebbe comportare un maggiore costo, nella previsione dell'ottenimento di migliori risultati (nella specie, la

Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sus

sistente il giustificato motivo oggettivo nell'ipotesi di datore di lavoro

che aveva disposto di far eseguire l'attività di progettazione fuori dal

l'azienda, affidandola a studi esterni e così sopprimendo i posti di lavo

ro dei dipendenti addetti a tale attività). Cfr., altresì, Cass. 16 dicembre

2000, n. 15894, id., Rep. 2000, voce cit., n. 1629, per la quale il con

trollo giudiziale sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo

comporta la verifica dell'assolvimento da parte del datore di lavoro

dell'onere di provare l'effettività della dedotta ristrutturazione organiz

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