sezione lavoro; sentenza 20 dicembre 2001, n. 16098; Pres. Ianniruberto, Est. De Matteis, P.M.Napoletano (concl. conf.); Speziali (Avv. Carollo) c. Soc. FM Martinelli trasporti (Avv.Valcanover, Giovannini). Conferma Trib. Rovereto 18 dicembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 4 (APRILE 2002), pp. 1051/1052-1053/1054Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196247 .
Accessed: 28/06/2014 13:38
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 13:38:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA 1052
cautelare, rigettata l'istanza di provvedere inaudita altera parte, fissava l'udienza del 19 marzo 2001 per la comparizione delle
parti, ordinando al ricorrente di notificare ricorso e decreto di
convocazione a controparte; —
pur se ritualmente notificati, i convenuti non si costituiva
no in giudizio. La causa veniva allora istruita, oltre che con i
documenti depositati dal ricorrente, raccogliendo sommarie in
formazioni rese da Marina Lucia Costa, architetto che aveva
progettato i lavori per cui è causa; — all'udienza del 10 aprile 2001, parte ricorrente dava atto
che i convenuti avevano autorizzato l'ingresso nella loro pro prietà, ed all'udienza del 16 maggio 2001 che i lavori erano stati terminati.
All'udienza del 22 maggio 2001, fissata per la decisione del
ricorso, parte ricorrente domandava un breve rinvio, rappresen tando che controparte aveva formulato un'offerta transattiva per il pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 13 giugno 2001, peraltro, la difesa del ricor
rente evidenziava come non si era potuto raggiungere un accor
do, avendo controparte formulato una non congrua offerta per il
ristoro delle spese legali. Si instava pertanto per una dichiara
zione di cessazione della materia del contendere relativamente alla richiesta autorizzatoria ex art. 843 c.c., ma si domandava altresì una condanna dei convenuti al pagamento delle spese di
lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ritenuto che occorre preliminarmente decidere circa l'am
missibilità della condanna al pagamento delle spese processuali con l'ordinanza che definisce il procedimento cautelare, nel ca
so sia cessata la materia del contendere relativamente al prov vedimento richiesto dal ricorrente;
— non ignora questo tribunale l'esistenza di un orientamento della giurisprudenza di merito contrario a tale possibilità. In
particolare, è stato sostenuto che, in tal caso, il giudice dovrebbe
limitarsi a dichiarare con ordinanza la cessazione della materia del contendere sulla richiesta cautelare, ed a concedere un ter mine ex art. 669 octies c.p.c. per l'instaurazione della causa di
merito; ovvero, a dichiarare sempre con ordinanza la cessazione della materia del contendere, riservando il ristoro delle spese sostenuto per il giudizio cautelare ad un distinto ed eventuale
procedimento, promosso ex novo a cura dell'originario ricor rente (cfr. Pret. Monza 22 luglio 1993, Foro it., 1994, I, 932, e Trib. Pescara 4 dicembre 1993, ibid., 882);
— ritiene tuttavia questo tribunale essere preferibile la diver sa tesi giurisprudenziale, che, in applicazione analogica dell'art. 669 septies c.p.c., reputa il giudice tenuto a statuire con ordi nanza sulle spese processuali, alla stregua del principio di soc
combenza virtuale, nel caso di cessazione della materia del contendere sulla domanda cautelare.
Milita a favore di tale conclusione un'evidente ragione di or dine logico ed una chiara argomentazione giuridica. Sotto il
primo profilo, è facile rilevare che, riservando ad un giudizio di merito la decisione in ordine alle spese, si costringerebbe il ri corrente ad una defatigante nuova iniziativa processuale, pur se il diritto in precedenza azionato ha sostanzialmente già ricevuto
tutela, con evidente pregiudizio del valore dell'economia pro cessuale; e con altrettanto evidente pregiudizio della stessa po sizione sostanziale del convenuto, che sarebbe in seguito espo sto ad una condanna a spese processuali certamente più ingenti di quelle maturate all'esito della fase interdittale. Sono il secon do profilo, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere vada assimilata più al provvedimento di diniego, di
sciplinato dall'art. 669 septies c.p.c. e comportante il dovere di statuire con ordinanza sulle spese di lite, piuttosto che al prov vedimento di accoglimento, disciplinato dall'art. 669 octies
c.p.c. e comportante il dovere di non statuire sulle spese e di ri servare tale decisione all'esito del giudizio di merito definito con sentenza.
Tali conclusioni trovano conforto, in assenza di uno specifico pronunciamento della Corte di cassazione sul punto, nelle deci sioni della maggioritaria giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano 2 giugno 1998, id., Rep. 1999, voce Procedimenti cau
telari, n. 60; Pret. Vallo della Lucania 27 novembre 1998, ibid., n. 62; Trib. Roma 9 febbraio 1995, id., Rep. 1996, voce Spese giudiziali civili, n. 7); nella consolidata giurisprudenza della
Suprema corte prima dell'entrata in vigore della 1. 353/90 e del c.d. procedimento cautelare uniforme di cui agli art. 669 bis ss.
(cfr., ex pluribus. Cass. 6133/98, id., Rep. 1999, voce Procedi
li. Foro Italiano — 2002.
menti cautelari, n. 58); negli scritti dell'unanime dottrina pro cessualcivilistica.
Considerato che detto della necessità di definire con la pre sente ordinanza la materia delle spese processuali, a seguito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deve affrontarsi il tema della soccombenza virtuale; ciò posto, non può esservi dubbio sul fatto che tale soccombenza vada
ascritta a parte convenuta.
Infatti, con riferimento al fumus boni iuris del ricorso, è do
cumentalmente provato come il ricorrente abbia per ben due
volte richiesto per iscritto ai coniugi Giacoletto l'autorizzazione
ad accedere al fondo altrui ex art. 843 c.c., corredando tali ri
chieste con la dettagliata indicazione dei lavori da eseguire; ed è
parimenti provato come tale accesso fosse necessario per lo
svolgimento dei lavori.
Quanto al periculum in mora, vi è prova documentale del
l'obbligazione contrattuale del ricorrente di provvedere ai lavori
entro il 28 maggio 2001, e comunque della previsione da parte della concessione edilizia di un termine di scadenza per la con
clusione dei lavori. Trattasi, intuitivamente, di tempi incompati bili con la definizione di un ordinario processo civile, ed il cui
mancato rispetto può comportare per il ricorrente quel «pregiu dizio imminente ed irreparabile» lumeggiato dall'art. 700 c.p.c., relativamente al proprio diritto di porre in essere i lavori sul mu
ro di confine.
Osservato che giusto quanto sopra esposto, deve essere enun
ciato il principio secondo il quale, la declaratoria giuridica di
cessazione della materia del contendere nel processo cautelare, a seguito di spontanea attuazione del provvedimento richiesto
da parte del convenuto, impone al giudice la statuizione sulle
spese, alla stregua del principio di soccombenza virtuale.
Evidenziato che nel caso oggetto di causa, deve quindi di
chiararsi la contumacia dei convenuti, non costituitisi nono
stante la regolare notifica dell'atto introduttivo; deve pronun ciarsi la cessazione della materia del contendere in relazione
alla domanda cautelare proposta da Cesare Vallosio nei con
fronti di Domenico Giacoletto e Maria Grazia Ronchetto; deve
ascriversi a Domenico Giacoletto e Maria Grazia Ronchetto la
soccombenza virtuale relativamente ai fatti di causa; deve quin di condannarsi Domenico Giacoletto e Maria Grazia Ronchetto, in solido tra loro, a rifondere a Cesare Vallosio le spese di lite del presente procedimento, liquidate come da dispositivo in
conformità alla nota presentata.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 20 di cembre 2001, n. 16098; Pres. Ianniruberto, Est. De Matteis, P.M. Napoletano (conci, conf.); Speziali (Avv. Carollo) c. Soc. FM Martinelli trasporti (Avv. Valcanover, Giovanni
no. Conferma Trib. Rovereto 18 dicembre 1998.
Lavoro (rapporto di) — Trasporti su strada — Lavoro
straordinario — Prova (Cod. civ., art. 2712).
In tema di accertamento deI lavoro straordinario eventualmente svolto da un autotrasportatore, i dischi cronotachigrafici, in
originate od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia
disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappre sentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la
preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né dell'effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappre sentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch 'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dal
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 13:38:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
l'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio
dei propri poteri istruttori. ( 1 )
Svolgimento del processo. — Il Pretore di Rovereto ha re
spinto la domanda di Speziali Ermanno volta ad ottenere la con
danna dell'ex datore di lavoro Martinelli trasporti s.r.l. al paga mento di lire 47.016.683, oltre accessori, a titolo di differenze
retributive per lavoro straordinario, indennità di trasferta, pre mio di operosità ed altre.
Il Tribunale di Rovereto, con sentenza 3-18 dicembre 1998, ti.
439, ha respinto l'appello dello Speziali. Il tribunale ha provveduto in primo luogo a qualificare la pre
stazione lavorativa dell'appellante (autista) come discontinua, e
come tale soggetta alla disciplina di cui all'art. 11 bis del con
tratto collettivo di settore, che prevede un orario di lavoro di
quarantotto ore settimanali e centonovantadue nell'arco delle
quattro settimane consecutive. Ha motivato tale convinzione
con l'esito della prova testimoniale, che non ha consentito di
accertare se gli autisti fossero tenuti a prestazioni ulteriori, ri
spetto alla guida, nel corso delle varie operazioni di carico e
scarico, di sdoganamento, e simili, oppure se fossero obbligati a
tenersi a disposizione. Né a tale scopo ha ritenuto prova adeguata la produzione di
copie dei dischi cronotachigrafici. In secondo luogo ha valutato il patto di conglobamento dello
straordinario, sottoscritto dallo stesso ricorrente nella sua qua lità di rappresentante sindacale, e quindi operante nei suoi con
fronti; ha riconosciuto che lo stesso non importa rinuncia alle
ore di lavoro straordinario eccedenti allo straordinario forfetiz
zato, ma ha ritenuto che nella specie manca la prova che l'ap
pellante abbia svolto lavoro straordinario in misura eccedente il
limite previsto dall'art. 11 bis del contratto collettivo conglo bato con quanto previsto dalla contrattazione aziendale. Ha
compensato le spese del giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo
Speziali, con unico motivo.
L'intimata si è costituita con controricorso, resistendo; ha de
positato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione. — Con unico motivo, intitolato «erro
neità della motivazione — insufficiente istruttoria — illogicità
della motivazione — violazione di legge», il ricorrente si dilun
ga nel censurare Piter motivazionale della sentenza pretorile, basato su un concetto astratto di continuità o discontinuità delle
mansioni di autista; plaude al contrario alla correzione motiva
zionale operata dal tribunale, che ha ricondotto tale valutazione
alla dimensione contrattuale, ma la censura per averla voluta
rapportare ai singoli viaggi dello Speziali, anziché alle modalità
lavorative uniformemente praticate in azienda.
Giunto a questo punto del ragionamento censorio, il ricor
rente si duole della valutazione della prova testimoniale operata dal tribunale e della mancata ammissione della prova costituita
dai cronotachigrafi. Si duole infine dell'interpretazione che la sentenza impugnata
avrebbe dato al patto di conglobamento del lavoro straordinario.
Conclude perché la sentenza impugnata sia cassata senza rin
vio, o con rinvio ad altro giudice. Il motivo è inammissibile, perché non indica le norme di leg
(1) La Corte di cassazione conferma, nella pronuncia in epigrafe, il
proprio orientamento in materia di utilizzo, in sede processuale, delle
«riproduzioni meccaniche», quali, in particolare, i dischi cronotachigra fici installati sui mezzi di trasporto su strada allo scopo di controllare l'orario di lavoro degli autisti. Al riguardo, infatti, non solo è indispen sabile che la parte ricorrente produca copia dei fogli di registrazione, non potendo il giudice sostituirsi d'ufficio alla parte per colmare il suo eventuale inadempimento (cfr. Pret. Frosinone 18 luglio 1991, Foro ir.,
Rep. 1991, voce Lavoro (rapporto), n. 1061, e Orient, giur. lav., 1991,
657), ma, affinché tali riproduzioni facciano piena prova di quanto in
esse contenuto, occorre, in applicazione dell'art. 2712 c.c., che la parte resistente non ne disconosca la conformità ai fatti rappresentati, richie
dendosi in quest'ultimo caso l'acquisizione di ulteriori elementi con
fermativi, forniti da parte ricorrente o assunti ex officio dal giudicante (in tal senso, v. il precedente conforme di Cass. 8 luglio 1994, n. 6437, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 872, e Mass. giur. lav., 1994, 524).
In materia di orario di lavoro e riposi settimanali degli autotraspor tatori, v. anche, di recente, Corte giust. 18 gennaio 2001, causa C
297/99, e 28 settembre 2000, causa C-193/99, Foro it., 2001, IV, 337, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 2002.
ge che sarebbero state violate, non deduce i vizi nel ragiona mento del tribunale, erra nell'interpretare la sentenza impugnata sul patto di conglobamento, la quale non ha escluso l'obbligo retributivo per le prestazioni ulteriori, ma ha rigettato la doman
da per difetto di prova delle stesse.
Quanto al valore probatorio dei cronotachigrafì, questa corte
ha già statuito che, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, e quindi dello straordinario eventual
mente svolto da tale dipendente, i dischi cronotachigrafici, in
originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia di
sconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresenta ti, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro, e
dell'eventuale straordinario, né dell'effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita
dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia
supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere in
diziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giu dice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori. Tale
giudice, accertata, alla stregua degli elementi suindicati, l'ef
fettuazione della prestazione lavorativa (ordinaria o straordina
ria), può invece desumere dalle memorizzazioni emergenti dai
dispositivi anzidetti le specifiche entità delle prestazioni lavora
tive, anche a titolo di straordinario, eventualmente ricorrendo,
per la determinazione del relativo corrispettivo, ad eventuali ac
certamenti tecnici e salva, in ipotesi di perdurante incertezza al
riguardo, la possibilità di procedere in via equitativa ai sensi
dell'art. 432 c.p.c. (Cass. 8 luglio 1994, n. 6437, Foro it.. Rep. 1994, voce Lavoro (rapporto), n. 872).
Il ricorso va pertanto respinto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 20
dicembre 2001, n. 16060; Pres. Marvulli, Est. Morelli, P.M. Lo Cascio (conci, conf.); Soc. Assitalia (Avv. Iannot
ta) c. Fall. soc. Distillerie Fustella (Avv. Panariti, Panzeri), Mediocredito Toscano; Mediocredito Toscano (Avv. Tampo
ni, Ragazzini) c. Soc. Assitalia e altri. Cassa App. Milano 31
ottobre 1997.
Fallimento — Accertamento del passivo —
Privilegio spe ciale — Necessità dell'individuazione del bene — Esclu
sione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 54, 93, 1 13).
L 'ammissione aI passivo fallimentare di un credilo in via pri
vilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non polendosi escludere la loro acquisizione successiva al
l'attivo fallimentare, con la conseguenza che deve demandar
si alla fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei
beni stessi, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privi
legio speciale. ( 1 )
(1) Dopo lunghi tormenti interpretativi, scanditi da oscillazioni talora motivate da considerazioni dogmatiche e talora influenzate in misura decisiva dalle peculiarità delle fattispecie concrete, il giudice di legit timità ritorna sul tema dell'accertamento del privilegio speciale acces sorio ad un credito azionato nei confronti di un soggetto fallito.
La decisione resa a sezioni unite mira a comporre il conflitto inter
pretativo sorto all'interno della prima sezione civile della Cassazione
che, anche in tempi recenti, si era divisa fra pronunce volte ad indivi
duare la sede della formazione del riparto come luogo deputato ad ac certare l'effettività della sussistenza del privilegio speciale (Cass. 13 novembre 1992, n. 12207, Foro it., Rep. 1993, voce Fallimento, n. 443;
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 13:38:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions