+ All Categories
Home > Documents > sezione lavoro; sentenza 20 febbraio 1995, n. 1827; Pres. Panzarani, Est. Vidiri, P.M. La Valva...

sezione lavoro; sentenza 20 febbraio 1995, n. 1827; Pres. Panzarani, Est. Vidiri, P.M. La Valva...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: phamlien
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
5
sezione lavoro; sentenza 20 febbraio 1995, n. 1827; Pres. Panzarani, Est. Vidiri, P.M. La Valva (concl. conf.); Mazzarelli (Avv. D'Amati) c. Soc. Rai - Radiotelevisione italiana (Avv. D'Angelantonio), e Inpgi (Avv. Tripodi); Soc. Rai - Radiotelevisione italiana c. Mazzarelli e Inpgi. Conferma Trib. Roma 6 febbraio 1992 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 1151/1152-1157/1158 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188727 . Accessed: 28/06/2014 17:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 17:15:42 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione lavoro; sentenza 20 febbraio 1995, n. 1827; Pres. Panzarani, Est. Vidiri, P.M. La Valva (concl. conf.); Mazzarelli (Avv. D'Amati) c. Soc. Rai - Radiotelevisione italiana (Avv.

sezione lavoro; sentenza 20 febbraio 1995, n. 1827; Pres. Panzarani, Est. Vidiri, P.M. La Valva(concl. conf.); Mazzarelli (Avv. D'Amati) c. Soc. Rai - Radiotelevisione italiana (Avv.D'Angelantonio), e Inpgi (Avv. Tripodi); Soc. Rai - Radiotelevisione italiana c. Mazzarelli e Inpgi.Conferma Trib. Roma 6 febbraio 1992Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 1151/1152-1157/1158Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188727 .

Accessed: 28/06/2014 17:15

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 17:15:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione lavoro; sentenza 20 febbraio 1995, n. 1827; Pres. Panzarani, Est. Vidiri, P.M. La Valva (concl. conf.); Mazzarelli (Avv. D'Amati) c. Soc. Rai - Radiotelevisione italiana (Avv.

1151 PARTE PRIMA 1152

di guerra, invalidi civili, invalidi del lavoro, ecc.) per una ali

quota complessiva del quindici per cento del personale in servi

zio...» (1° comma). «Nel limite percentuale dei posti dovuti ai sensi del preceden

te comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà

dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascenso risti, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spet tacolo (cinema, teatri, sale da concerto, ecc.), guardiani di par

cheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe...» (2° comma).

Il successivo art. 12, riferendosi agli enti pubblici, stabilisce

aliquote distinte per categorie: operai, personale delle carriere

esecutive o equipollenti, personale ausiliario o equiparato. Da questo sistema, interpretato con la necessaria salvaguar

dia dei principi di libera iniziativa economica di cui all'art. 41

Cost., e di tutela della salute di cui all'art. 32 Cost., risulta

che il datore di lavoro privato: a) deve rispettare l'aliquota del

quindici per cento senza dover osservare una rigida ripartizione tra qualifiche dei lavoratori, cosi assumendo eventualmente in

validi in soprannumero rispetto all'organico di ciascuna qualifi

ca, vale a dire matenendo la detta aliquota con riguardo a tutta

l'area occupazionale dell'azienda e non solo a determinati setto

ri o reparti di essa (Cass. 10 marzo 1992, n. 2897, Foro it.,

Rep. 1992, voce Lavoro (collocamento), n. 58; 14 dicembre 1993, n. 12339, id., Rep. 1993, voce cit., n. 37). In particolare, l'im

prenditore non può pretendere l'assegnazione dei lavoratori con

particolari attitudini o qualificazioni professionali, come potrebbe fare col collocamento ordinario, se non nei limiti dell'indicazio

ne, nella richiesta d'avviamento, della categoria operaia e im

piegatizia (Cass. 16 luglio 1986, n. 4608, id., Rep. 1986, voce

cit., n. 170); b) non può assegnare l'invalido a mansioni incom

patibili con le sue condizioni sanitarie; c) non può essere co

stretto a costituire posti di lavoro inutili né ad alterare l'assetto

produttivo e aziendale (Cass. 13 settembre 1991, n. 9565). A questi criteri si è attenuto il tribunale, il quale, sulla base

di una consulenza tecnica, ha constatato che l'attuale ricorrente

poteva essere assegnato solo a mansioni di scarsa qualificazione

professionale, quali fotocopiatura, riordino di locali e arredi,

pulizia e fattorinaggio, e che queste mansioni venivano espleta te già da altre due persone in modo sufficiente (tra l'altro, una

di loro era un invalido civile); né le stesse potevano essere tra

sferite ad altre mansioni.

Si consideri che l'imprenditore può recedere anticipatamente dal patto di prova, e quindi a maggior ragione può rifiutare

l'assunzione, quando risulti l'inidoneità del lavoratore avviato

all'esercizio di mansioni disponibili all'interno dell'azienda (Cass. 12 novembre 1993, n. 11165, id., Rep. 1993, voce cit., n. 42).

Circa quest'ultimo punto, l'affermazione del tribunale secon do cui la redistribuzione delle mansioni non può avvenire in

violazione dell'art. 2103 c.c., dev'essere confermata con la pre cisazione che la necessità di osservare l'art. 11 1. n. 482 del

1968 può integrare una delle «ragioni organizzative» che per mettono il trasferimento di qualche lavoratore già in organico ad altra unità produttiva. Non può però comportare l'assegna zione del lavoratore già in servizio (nella specie, un invalido

civile addetto alle pulizie o una donna occupata nella stessa man

sione a tempo parziale) a mansioni superiori, che egli non è

capace di espletare. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato.

Il Foro Italiano — 1995.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 20 feb

braio 1995, n. 1827; Pres. Panzarani, Est. Vronu, P.M. La

Valva (conci, conf.); Mazzarelli (Aw. D'Amati) c. Soc. Rai - Radiotelevisione italiana (Aw. D'Angelantonio), e Inpgi

(Aw. Tripodi); Soc. Rai - Radiotelevisione italiana c. Maz

zarelli e Inpgi. Conferma Trib. Roma 6 febbraio 1992.

Lavoro (rapporto di) — Contratto a tempo determinato — Spet tacoli e programmi radiofonici o televisivi — Legittimità —

Condizioni (L. 18 aprile 1962 n. 230, disciplina del contratto a tempo determinato, art. 1; 1. 23 maggio 1977 n. 266, modi

fica della disciplina della 1. 18 aprile 1962 n. 230, art. unico). Lavoro (rapporto di) — Contratto a tempo determinato — So

stituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione

del posto — C.d. scorrimento — Legittimità (L. 18 aprile 1962 n. 230, art. 1, 3).

Lavoro (rapporto di) — Lavoro giornalistico subordinato —

Criteri di identificazione (Cod. civ., art. 2094; 1. 18 aprile 1962 n. 230, art. 1).

Giornalista — Attività giornalistica — Criteri di identificazione

(L. 3 febbraio 1963 n. 69, ordinamento della professione di

giornalista, art. 2).

Sono legittimi i contratti a termine conclusi con chi aveva se

gnalato sue applicazioni specifiche in argomento ai fini del l'assunzione, per l'effettuazione di tre (poi divenute cinque)

puntate monografiche su pittori locali inserite nell'ambito di

un programma contenitore, in quanto sussistano sia la condi

zione di carattere soggettivo dell'apporto lavorativo (funzio nalità necessaria, anche se in via strumentale e complementa

re, a caratterizzare il programma) sia quella di carattere og

gettivo (finalizzazione a soddisfare esigenze momentanee,

individualità, unicità, episodicità rispetto all'attività impren

ditoriale) del programma stesso. (1) È legittimo il contratto a termine stipulato per la sostituzione

di altro lavoratore avente diritto alla conservazione del posto,

pur allorquando alle mansioni già svolte da quest'ultimo sia

stato adibito altro lavoratore, a sua volta assegnato al posto

già occupato dall'assente, essendo irrilevante la mancata coin

cidenza tra l'inizio dell'assenza del sostituito e l'inizio del rap

porto di lavoro del sostituto. (2) Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e su

bordinato, sia pure con tutte le peculiarità proprie dell'attivi

tà giornalistica, rileva il vincolo di natura personale che as

soggetti il prestatore di lavoro al potere direttivo del datore

di lavoro, postulando, la subordinazione, che il giornalista abbia ad esempio l'incarico di trattare in via continuativa un

argomento, mettendo comunque costantemente a disposizio ne del datore di lavoro le sue energie intellettuali con la reda

zione dei relativi articoli. (3)

(1-2) Con la peculiarità del caso concreto sottoposto al suo esame, la Corte di cassazione conferma la propria giurisprudenza, copiosamen te citata, circa la massima sub 1 (cfr. anche i richiami nella nota a Trib. Roma 20 gennaio 1990, Foro it., 1991, I, 2241; cfr., inoltre, circa la specificità del programma «contenuto», Cass. 4 marzo 1993, n. 2599, id., Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 535).

Ugualmente consolidato, nei termini di cui al principio sub 2, è l'in dirizzo di legittimità in tema di c.d. scorrimento: cfr., di recente, Cass. 17 febbraio 1993, n. 1952, ibid., n. 529, e Dir. e pratica lav., 1993, 1013, con nota di A. Chiello, Contratto a termine e scorrimento delle

mansioni, e in cui è anche presente il riferimento all'irrilevanza della non contestualità indicata alla massima sub 2; cfr., inoltre, i riferimenti in L. de Angelis, La giurisprudenza nella stagione della flessibilità: il contratto di lavoro a termine (nota a Cass. 17 novembre 1987, n.

8421), in Foro it., 1988, I, 2664.

(3) In tema di lavoro subordinato giornalistico, cfr., da ultimo, Cass. 10 marzo 1994, n. 2352, Foro it., Mass., 190, secondo cui, appunto nel lavoro giornalistico, la subordinazione è attenuata — ed è questa un'affermazione consolidata: cfr., tra le ultime, Cass. 18 febbraio 1993, n. 1989, id., Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 581 — per la creati vità e particolare autonomia che caratterizzano le prestazioni di lavoro, e pertanto rileva, ai fini di individuare l'opera dipendente, la posizione tecnico gerarchica del lavoratore, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro che inerisca all'intrinseco svolgimento delle presta zioni, restando irrilevante, in difetto di tale requisito, l'eventuale sussi stenza di connotati propri del rapporto di lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la forma della retribuzione.

This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 17:15:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione lavoro; sentenza 20 febbraio 1995, n. 1827; Pres. Panzarani, Est. Vidiri, P.M. La Valva (concl. conf.); Mazzarelli (Avv. D'Amati) c. Soc. Rai - Radiotelevisione italiana (Avv.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di

lavoro intellettuale, inserita in servizio, programma o testata

continuativi o periodici, volta alla raccolta, al commento ed

alla elaborazione di notizie attuali, destinate a formare ogget to di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'in

formazione, si da porre il lavoratore come il mediatore intel

lettuale fra il fatto e la diffusione di esso, con la funzione,

cioè, di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rile

vanza in ragione della cerchia dei destinatari dell'informazio

ne, e confezionarne quindi il messaggio con apporto soggetti vo ed inventivo. (4)

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il primo motivo il Mazzarelli denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme

di legge: art. 1 e 3 1. 230/62, 115 e 116 c.p.c. nonché difetto

di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art.

360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Sostiene a tale riguardo il ricorrente che il tribunale ha errato

nel non dichiarare la nullità delle clausole di limitazione tempo

rale apposte al primo, secondo, quarto e sesto contratto stipu

lato con la Rai. Ed infatti il programma «Rotoquindici» per il quale era stato assunto, non esisteva nel periodo interessato

da tali contratti (ossia dal marzo 1981 al marzo 1982), costi

tuendo una semplice indicazione burocratica-amministrativa ov

vero una «imputazione di bilancio». Per di più il tribunale ave

va omesso di motivare sulla «specificità» del programma da

realizzare, sulla predeterminazione della sua durata temporale, ed aveva ancora trascurato di indicare le ragioni per le quali

una attività di informazione giornalistica su alcuni pittori locali

richiedesse specifiche competenze non rinvenibili nel personale

giornalistico stabilmente in organico presso la Rai calabrese. Il

ricorrente lamenta pertanto la violazione della 1. 230/62, nel

testo modificato dalla 1. 2 maggio 1977 n. 266, che consente

l'apposizione del termine nelle assunzioni di personale «riferite

a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici

o televisivi»; ed invero mentre l'aggettivo «specifico» sta a si

gnificare che il programma deve possedere una propria peculia rità rispetto a quelli rientranti nella programmazione tipica del

la normale attività radiotelevisiva, esso ricorrente era stato im

piegato per normali servizi informativi non aventi alcuna carat

ili argomento, cfr., di recente, Cass. 18 febbraio 1993, n. 1989, cit., e Pret. Milano 5 agosto 1994, Orient, giur. lav., 1994, 535, secondo

cui, sempre nella logica della subordinazione attenuata, va valorizzato

ai fini qualificatori l'inserimento continuativo del giornalista nell'attivi

tà d'impresa, essendo sufficiente, secondo Cass. 1989/93, l'impegno del

collaboratore di porre la propria opera a disposizione del datore di la

voro anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra; Cass. 13 feb

braio 1990, n. 1037, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 426, per la quale l'eventuale carattere saltuario e facoltativo dell'utilizzazione del giorna lista esclude la subordinazione; 10 gennaio 1987, n. 109, id., Rep. 1987, voce cit., n. 653, che, alla luce della tesi dell'inserimento continuativo, considera autonomo il rapporto del giornalista solo ove siano convenu

te singole, ancorché continuative, prestazioni in una sorta di successio

ne di incarichi professionali. Per Trib. Milano 8 settembre 1993, Riv. it. dir. lav., 1994, II, 85,

con nota di A. Fortunat, L'«inserimento organico» del lavoratore in

azienda come fonte di presunzione del suo assoggettamento all'obbligo di obbedienza, e Dir. e pratica lav., 1994, 127, con nota di C. Fossati, nella qualificazione di un rapporto di lavoro giornalistico, l'esistenza

di un obbligo del lavoratore di predisporre uno o più articoli determi

nati, unitamente all'inserimento dello stesso nella struttura della reda

zione, determinano una presunzione forte circa la subordinazione, non

rilevando la dimensione e le qualità della struttura redazionale.

In dottrina, sul lavoro giornalistico subordinato, cfr., di recente, F.

Santoni, Rapporti speciali di lavoro, Giappichelli, Torino, 1993, 221 ss.

Sul problema della subordinazione in generale, cfr., di recente, Cass.

17 novembre 1994, n. 9718, Foro it., Mass., 924, nonché la rassegna Autonomia e subordinazione: «nomen iuris» e rilevanza delle manife

stazioni di volontà delle parti, in Orient, giur. lav., 1994, 21 ss. In

dottrina, per una sintesi del ricco dibattito in argomento, cfr. F. Ca

rinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto del lavoro. 2.

Il rapporto di lavoro subordinato, 3a ed., Utet, Torino, 1992, 19 ss.,

ed ivi riferimenti, in particolare ai contributi di L. Spagnxiolo Vigori

ta, M. Pedrazzoli, P. Ichino, R. Pessi, L. Mengoni. Tra i contributi

successivi, cfr. M. Tiraboschi, Autonomia e subordinazione nelle tec

niche di interpretazione dei precedenti giudiziari, in Riv. giur. lav.,

1994, II, 353 ss.; M. I. Benvenuti, Il problema della qualificazione del rapporto di lavoro nell'ordinamento inglese: profili comparatistici,

Il Foro Italiano — 1995.

teristica di «specificità» in quanto l'arte locale costituisce nor

male argomento di informazione per una emittente regionale. Il motivo è destituito di fondamento e pertanto va rigettato. L'art. 1, 2° comma, lett. e), 1. 230/62 statuisce, come si è

detto, che è consentita l'apposizione di un termine alla durata

del contratto «nelle assunzioni di personale riferite a specifici

spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi».

Questa corte ha più volte ribadito che nelle ipotesi contem

plate nella suddetta disposizione il rapporto lavorativo deve ri

spondere ad una esigenza di carattere temporaneo, che, essendo

destinata ad esaurirsi in un certo tempo, non consenta uno sta

bile inserimento del lavoratore nella organizzazione dell'impre

sa, come avviene in tutte le altre fattispecie, aventi carattere

tassativo, di cui all'art. 1 1. n. 230 del 1962. Pertanto, anche

per le assunzioni di personale riferite a spettacoli ovvero a spe

cifici programmi radiofonici o televisivi la specificità dello spet tacolo o del programma mentre non implica la straordinarietà

o la occasionalità, richiede che lo spettacolo o il programma

stesso, oltre ad essere destinato ad una temporanea necessità

(ancorché ripetuto nel tempo ed in diverse puntate), sia caratte

rizzato dall'appartenenza ad una specie di un certo genus e sia,

inoltre, individuato, determinato e nominato (cfr. tra le altre

Cass. 23 giugno 1987, n. 5503, Foro it., Rep. 1987, voce Lavo

ro (rapporto), n. 593; 10 febbraio 1988, n. 1429, id., Rep. 1988, voce cit., n. 550; 6 dicembre 1988, n. 6661, ibid., n. 549; 6

luglio 1990, n. 7100, id., Rep. 1990, voce cit., n. 497). Sotto altro versante, sempre questa corte ha ripetutamente

precisato che l'assunzione a tempo determinato deve riguardare

soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca con vincolo di ne

cessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello «spe cifico» spettacolo e nello «specifico» programma, sicché non

può essere considerata sufficiente ad integrare l'ipotesi di legit

timo ricorso al contratto a tempo determinato la semplice qua

lifica, tecnica o artistica del personale, correlata alla produzio ne di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi (cfr. Cass.

12 marzo 1982, n. 1600 e 8 luglio 1982, n. 4064, id., Rep. 1982,

voce cit., nn. 763, 749; 18 agosto 1983, n. 5386, id., Rep. 1983,

voce cit., n. 859). In altri termini, nel settore in esame l'assunzione a termine

per risultare legittima necessita di una duplice condizione: la

in Riv. it. dir. lav., 1994, I, 95 ss.; S. Grasselli, Lavoro autonomo

e subordinato nello spettacolo e nello sport, in Dir. e pratica lav., 1994,

1621; L. Gaeta, Lavoro a distanza e subordinazione, Esi, Napoli, 1993; L. Montuschi, Il contratto di lavoro fra pregiudizio e orgoglio lavori

stico, in Lavoro e dir., 1993, 21 ss.; L. Bonaretti, Partecipazione agli utili e lavoro subordinato, in Dir. e pratica lav., 1993, 73 ss.; M. D'An

tona, Alla ricerca dell'autonomia individuale (passando per l'uguaglian

za), in Riv. giur. lav., 1992, I, 86 ss.; P. Ichino, Chi ha paura dell'au

tonomia individuale?, ibid., 81 ss.; F. Benvenuti, Le nuove flessibilità: autonomia o subordinazione?, in Dir. e pratica lav., 1992, 336.

(4) Cfr., di recente, Cass. 19 gennaio 1993, n. 626, Foro it., 1993,

I, 1102, con nota di P. Lorusso, e Riv. it. dir. lav., 1993, II, 762, con nota di M. Caro, Requisiti essenziali per l'inquadramento dei tele

fotocineoperatori come giornalisti, che ha escluso che l'attività del fo

tografo sia giornalistica; Cass. 16 gennaio 1993, n. 536, Foro it., Rep.

1993, voce Giornalista, n. 3, che ha ugualmente escluso che sia giornali stica l'attività del tele-cine-operatore che non partecipi alla selezione,

montaggio, e in genere all'elaborazione del materiale.

Sulle nozioni di giornalista, inviato speciale, pubblicista e corrispon

dente, cfr. Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166, 7 febbraio 1992, n. 1245, 18 aprile 1990, n. 3191, id., 1992, I, 3323, con nota di R. Moccia, Il mestiere di scrivere: mansioni e qualifiche nel rapporto di lavoro gior

nalistico, la prima anche Giust. civ., 1993, I, 3072, con nota di L.

Cavallo, Alla ricerca dei criteri di individuazione dell'attività giorna listica.

Ancora sulla nozione di attività giornalistica in termini sostanzial

mente analoghi a Cass. 1827/95 in epigrafe, cfr. Cass. 19 maggio 1990,

n. 4547, Foro it., Rep. 1990, voce Lavoro (rapporto), n. 533; cfr., inol

tre, Pret. Milano 10 luglio 1993, Dir. e pratica lav., 1994, 249 (m), secondo cui essa può essere svolta anche attraverso l'immagine, essendo

determinante non il mezzo usato ma l'attività di raccolta, cernita, siste

mazione ed elaborazione critica dell'informazione e della notizia; Pret.

Torino 1° agosto 1992, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 584.

Sul particolare rapporto di collaborazione fissa, cfr., da ultimo, Trib.

Milano 12 ottobre 1993, Riv. critica dir. lav., 1994, 338.

In tema di lavoro giornalistico, cfr., di recente, Cass. 17 marzo 1993,

n. 3145, Foro it., Rep. 1993, voce Giornalista, n. 5; Trib. Milano 29

gennaio 1994, Orient, giur. lav., 1994, 185.

This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 17:15:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezione lavoro; sentenza 20 febbraio 1995, n. 1827; Pres. Panzarani, Est. Vidiri, P.M. La Valva (concl. conf.); Mazzarelli (Avv. D'Amati) c. Soc. Rai - Radiotelevisione italiana (Avv.

1155 PARTE PRIMA 1156

prima di carattere soggettivo, riguardante l'apporto lavorativo, che deve risultare funzionalmente necessario, anche se in via

strumentale e complementare, a caratterizzare quel dato pro

gramma o spettacolo; e la seconda invece di carattere oggettivo,

che, oltre a soddisfare delle esigenze temporanee, deve altresì

assumere delle proprie peculiari caratteristiche, capaci di attri

buirgli una propria «individualità» ed «unicità» e di configurar lo come momento episodico dell'attività imprenditoriale. Solo

alla presenza di tali presupposti si realizza compiutamente la

ratio sottesa alla 1. 23 maggio 1977 n. 266, che ha inteso con

sentire al servizio radio-televisivo di apprestare, a vantaggio del

l'intera collettività, una maggiore varietà e ricchezza di program mi e spettacoli facendo ricorso all'apporto delle diverse compo nenti culturali, artistiche e sociali al fine di rappresentare, in

modo più completo e più dialettico, la realtà che si vuole illu

strare.

Proprio a siffatte finalità possono rispondere le assunzioni

a termine disposte per la realizzazione e la esecuzione di quegli spettacoli o programmi «contenitori» (relativi, ad esempio, a fatti ed aspetti di vita regionale), che includono nel loro svolgi mento singoli spettacoli o programmi «contenuti» (relativi ad

esempio, al folclore o all'arte regionale o a specifici temi sociali

della comunità territoriale), aventi ad oggetto materie con qual che aspetto comune e pertanto inseribili in un contesto più am

pio e generale, quello appunto proprio del «contenitore». Ed

infatti l'esigenza di fornire al pubblico un servizio, che si avval

ga di esperienze e di apporti unici ed insostituibili in specifici e particolari settori dell'arte, della cultura e delle problematiche sociali, può indurre alla stipula di contratti a termine per cia

scuno dei singoli programmi o spettacoli «contenuti». Anche in tali casi è richiesto da un lato che l'apporto lavorativo si

inserisca con vincolo di necessità da realizzare, e dall'altro che

detto spettacolo o programma risulti individuato, determinato

e nominato, e si presenti inoltre caratterizzato dall'appartenen za ad una specie di un certo genus.

Orbene, agli indicati principi si è attenuto nella sua decisione il giudice d'appello, che sulla base delle risultanze istruttorie ha riconosciuto l'esistenza di un programma contenitore (che anche se non apparso più con la denominazione «Radioquindi-, ci» come titolo teletrasmesso, esisteva comunque come specifi co programma), all'interno del quale erano state previste dap prima tre puntate di trenta minuti ciascuna dedicata ai pittori locali Reginaldo, Turchiaro e Enofrio, e di poi altre due punta te della stessa durata per altri due pittori, Marino e Ricca. La

determinazione di siffatti programmi televisi monografici, limi tati nel tempo, ben individuati perché dedicati ciascuno di essi ad un pittore calabrese, veniva affidata con una pluralità di contratti a termine al Mazzarelli, il quale nel compilare il mo dulo informativo per la sua assunzione, aveva segnalato le sue

pubblicazioni specifiche in tema di arte, a dimostrazione del

possesso di specifiche competenze indispensabili per la natura delle puntate che si intendevano realizzare. Il giudice d'appello ha cosi precisato che il tema da trattare dal Mazzarelli, perché attinente ad una manifestazione dell'arte pittorica locale, dove va considerarsi specifico rispetto alle più ampie e generali fina lità culturali proprie del programma contenitore.

Un siffatto argomentare sulla presenza degli elementi richiesti

per la validità dei contratti a termine, per risultare sorretto da una esatta valutazione delle prove e per presentarsi immune da vizi logici e di diritto, non consente alcuna censura in questa sede.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o

falsa applicazione di norme di legge, e specificatamente degli art. 1 e 3 1. 230/62, 115 e 116 c.p.c. nonché difetto di motiva zione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), sostenendo che il termine apposto al terzo con tratto (25 maggio 1981-25 luglio 1981 per la sede di Potenza) doveva considerarsi nullo non ricorrendo le condizioni volute dalla lett. b) della 1. 230/62. Lamenta in particolare che la sua assunzione era «asseritamente» avvenuta per la sostituzione del

giornalista Martorano, mentre egli, assunto come redattore or

dinario, aveva svolto le mansioni proprie di tale qualifica e non

quelle di capo-servizio, qualifica del Martorano. In realtà la sua opera era stata utilizzata per la sostituzione di personale diverso da quello indicato nel contratto a termine, e cioè per la sostituzione non del Martorano ma di due praticanti, che

partecipavano ad uno stage a Roma e la cui assenza non era tra quelle previste dalla 1. 230/62 come condizione per la legitti

II Foro Italiano — 1995.

ma assunzione a termine di sostituti. Per di più il Martorano,

pur essendo formalmente compreso nell'organico della sede Rai

di Potenza, era all'epoca privo di qualsiasi incarico ed escluso

dalla attività lavorativa per cui non poteva configurarsi, per la sua assenza, una esigenza di sostituzione.

Anche questo motivo appare destituito di fondamento.

È stato affermato più volte da questa corte che il lavoratore

assunto a termine non deve necessariamente sostituire il dipen dente assente «con diritto alla conservazione del posto», poten do esser adibito alle mansioni di un dipendente presente, a sua

volta assegnato al posto già occupato dall'assente (Cass. 23 feb

braio 1987, n. 1919, id., Rep. 1987, voce cit., n. 580; 10 aprile 1990, n. 3033, id., Rep. 1990, voce cit., n. 482; 10 giugno 1992, n. 7102, id., 1992, I, 2367), precisandosi al riguardo che anche

nell'ipotesi di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro

conserva il potere, riconosciutogli dall'art. 96 disp. att. c.c., di assegnare al lavoratore la qualifica e le mansioni in relazione

alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa e cosi di

adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua

capacità ed esperienza, ricorrendo in tutto o in parte ad altri

lavoratori per lo svolgimento di quelle proprie del lavoratore

sostituito (Cass. 17 febbraio 1993, n. 1952, id., Rep. 1993, voce cit., n. 529).

Sempre, al fine di meglio delimitare l'ambito applicativo del la fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 1, 2° comma, 1. n.

230 del 1962, va altresì evidenziato che, ai fini di una deroga al regime ordinario del contratto di lavoro a tempo indetermi

nato, non è richiesta una sostituzione personale ma unicamente

la vacanza del posto di lavoro, sicché dove un lavoratore venga a trovarsi, per causa che comporti il diritto alla conservazione del rapporto, nella temporanea impossibilità di svolgere le pro

prie mansioni, non sembra pertinente distinguere tra il caso in

cui egli debba sospendere totalmente l'attività lavorativa e quel la in cui possa venire adibito a mansioni diverse, compatibili con le sue condizioni, perché in ambedue le ipotesi vi è, da

un lato, l'esigenza di coprire un posto vacante, e, dall'altro,

quella di lasciare al dipendente la possibilità di rioccupare il

proprio posto di lavoro alla cessazione dell'impedimento (Cass. 10 giugno 1992, n. 7102, cit.). Neanche è richiesta la coinciden

za tra l'inizio dell'assenza del sostituito e l'inizio del rapporto di lavoro del sostituto, in quanto il datore di lavoro non è ob

bligato a rimpiazzare immediatamente i lavoratori assenti con la conseguenza che egli ben può assumere dopo un certo tempo in base ad una sua discrezionale valutazione delle esigenze azien

dali. La mancanza di siffatta coincidenza costituisce pertanto un dato irrilevante ove non emerga un dimostrato intento frau

dolento da parte del datore di lavoro (Cass. 1952/93, cit.). Per concludere sul punto, può quindi affermarsi che il con

tratto a termine risulta consentito allorquando la vacanza di

un posto all'interno dell'organizzazione aziendale funga da cau sa determinante dell'assunzione del sostituto, chiamato a sop perire ad effettive esigenze aziendali sorte a seguito di suddetta

vacanza. Alla stregua della ratio della norma, l'indicazione nel

contratto a termine del «nome del lavoratore sostituito» e della «causa della sua sostituzione» costituisce pertanto elemento for male diretto a garantire il controllo sul collegamento causale tra vacanza del posto ed assunzione del nuovo lavoratore —

di cui si è già ribadita la necessità — al fine di scoraggiare

prima e di impedire poi la realizzazione di intenti elusivi e frau

dolenti da parte del datore di lavoro.

Orbene, il tribunale, con motivazione adeguata ed impronta ta a corretti principi logici-giuridici, ha sottolineato come fosse

decisivo ai fini della legittimità del contratto a termine l'esisten

za di «un nesso causale tra l'assenza del Martorano, con diritto

alla conservazione del posto, e l'assunzione del Mazzarelli», e come di contro risultasse irrilevante stabilire se il Mazzarelli avesse sostituito direttamente il Martorano o invece altri lavoratori; ed alla stregua di tali principi, con una esatta e corretta rico

struzione delle risultanze processuali, ha poi ritenuto che l'as sunzione del Mazzarelli era stata determinata da esigenze azien dali conseguenti all'assenza del Martorano.

Non assumeva pertanto alcun rilievo che il Mazzarelli fosse assunto come redattore ordinario mentre il Martorano aveva la qualifica di capo servizio.

Quel che contava infatti era individuare se di fatto vi era stata la necessità di sostituire il Martorano a causa della sua

This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 17:15:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: sezione lavoro; sentenza 20 febbraio 1995, n. 1827; Pres. Panzarani, Est. Vidiri, P.M. La Valva (concl. conf.); Mazzarelli (Avv. D'Amati) c. Soc. Rai - Radiotelevisione italiana (Avv.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

assenza e se il vuoto nel suo posto di lavoro avesse determinato

l'esigenza di procedere ad una assunzione a termine ai fini di

una diversa ripartizione di compiti lavorativi sino alla data del

rientro in servizio, e nelle sue originarie mansioni, del Martorano.

Punto questo decisivo della controversia, che è stato accerta

to dal giudice d'appello sulla base della documentazione esibita

dalla Rai (certificati medici relativi al Martorano, attestanti la sua infermità) e delle risultanze della prova per testi (deposizio ni del Trufelli e del Vigiani).

L'addebito mosso dal ricorrente al giudice d'appello di avere

trascurato un imponente materiale probatorio, raccolto nel pre sente giudizio ed in altro conclusosi con sentenza passata in

giudicato, e di essersi basato su dichiarazioni testimoniali «equi voche» e su cui si erano avanzati «specifici rilievi di inattendibi

lità», non può poi sortire alcun effetto. Come è noto, la valuta

zione delle risultanze di causa in riferimento alla prova testimo

niale ed il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla maggiore

credibilità di alcuni rispetto ad altri, come la scelta tra le varie

risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto, riservati, co

me tali, al prudente criterio discrezionale del giudice di merito

e sono insindacabili in sede di legittimità, se correttamente e

coerentemente motivati.

Nel rigetto dei primi due motivi del ricorso, e nel riconosci

mento della validità dei contratti a termine stipulati tra la Rai

ed il Mazzarelli, rimane assorbito il terzo motivo, con il quale

si deduce che il termine apposto al quinto contratto, stipulato

per la sostituzione del giornalista Bolano, doveva ritenersi nullo

«per conseguenza della nullità di quelli inseriti nei contratti pre

cedenti».

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e

la falsa applicazione dell'art. 1 1. n. 230 del 1962 nonché difetto

di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, so

stenendo che il tribunale ha errato nell'escludere la natura su

bordinata del lavoro sorto in virtù del contratto del 9 marzo

1984 per il programma «GR Calabria». Il giudice di appello ha ritenuto a tal fine sufficiente «la qualificazione come auto

noma del rapporto in sede contrattuale, finalizzato specifica

mente alla redazione di un testo in materia di arte», laddove

l'obbligo di redigere ben ventidue testi di contenuto non specifi

cato implicava una disponibilità dell'opera del ricorrente da parte

dei responsabili del giornale radio.

La censura non merita accoglimento in quanto il tribunale

ha fornito una adeguata motivazione, evidenziando correttamente

che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo

e subordinato, sia pure con tutte le peculiarità proprie della

attività giornalistica, rileva il vincolo di natura personale che

assoggetti il prestatore al potere direttivo del datore, con conse

guente limitazione della sua autonomia, postulando la subordi

nazione che il giornalista abbia, ad esempio, l'incarico di tratta

re in via continuativa un argomento, mettendo comunque co

stantemente a disposizione del datore di lavoro le sue energie

intellettuali con la redazione dei relativi articoli. Circostanze que

ste non risultate presenti nel rapporto lavorativo del Mazzarelli,

la cui qualificazione in termini di subordinazione non poteva

pertanto dipendere dal numero dei testi commissionati.

Nella sua decisione il giudice di appello ha cosi assegnato

il dovuto rilievo al contenuto del contratto, la cui interpretazio

ne, perché condotta alla stregua di una puntuale applicazione

delle regole ermeneutiche, non è suscettibile di critica in questa

sede.

Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione e/o

falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 2 1. 69/63 e dei

principi dell'ordinamento in materia di lavoro giornalistico non

ché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della con

troversia. Si duole infatti il ricorrente del rigetto della sua do

manda diretta ad ottenere l'accertamento della natura giornali

stica dell'attività prestata in condizioni di subordinazione nei

periodi relativi al primo, secondo, quarto ed ultimo contratto

a termine (con la condanna della Rai al pagamento delle conse

guenti differenze retributive e contributive), adducendo in pro

posito che il tribunale avrebbe errato a non considerare che la

sua attività, consistente nella effettuazione di interviste e nella

redazione di testi di servizi informativi e commenti, costituiva

una attività tipicamente giornalistica, non assumendo invece al

II Foro Italiano — 1995.

cun rilievo che il programma «Rotoquindici fosse amministrati

vamente inserito in strutture Rai non giornalistiche». Ancora una volta la motivazione del giudice d'appello non

lascia spazio a censure di alcun genere. Sull'individuazione dei dati concreti che differenziano la po

sizione del giornalista da qualsiasi altro addetto ad attività di

informazione, in assenza di elementi obiettivi rinvenibili nella legge professionale (1. 3 febbraio 1963 n. 69) o nella contratta

zione collettiva, questa corte ha statuito che per attività giorna listica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale

volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie,

destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale at

traverso gli organi di informazione. Il giornalista viene in tal

modo a porsi come «mediatore intellettuale» fra il fatto e la

diffusione della conoscenza dello stesso, nel senso cioè che sua

funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'e

vento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei desti

natari dell'informazione, e confezionare quindi il messaggio con

apporto soggettivo ed inventivo (Cass. 12 dicembre 1981, n.

6574, id., Rep. 1981, voce cit., n. 321; 19 maggio 1990, n. 4547,

id., Rep. 1990, voce cit., n. 533). Cosi, mentre deve, ad esem

pio, escludersi la natura giornalistica della attività dell'annun

ciatore radiofonico televisivo che non rielabori e reinterpreti le

notizie, ad opposte conclusioni deve pervenirsi per l'inviato spe ciale che rappresenta e commenta i fatti cui assiste.

Alla stregua dei canoni di comune esperienza, presupposti dalla

legge e dalla contrattazione collettiva, ai fini della individuazio

ne dell'attività giornalistica, devono poi assumere il dovuto ri

lievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma

o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato (proprio

per la continuità il «giornale» in senso proprio si distingue da

ogni altro «stampato»), nonché l'attualità delle notizie trasmes

se, in ordine alle quali si rinnova quotidianamente l'interesse

della generalità dei lettori, differenziandosi la professione gior

nalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di

una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini

a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per

la loro «novità», della dovuta attenzione e considerazione.

Orbene, passando, ora, ad esaminare alla luce dei criteri so

pra indicati le circostanze di fatto utilizzate dal tribunale nell'e

sercitare la natura giornalistica della attività prestata dal Maz

zarella deve osservarsi che, con i limiti propri dell'indagine con

sentita in questa sede di legittimità, circoscritta unicamente alla

sindacabilità di eventuali vizi logico-giuridici e di adeguatezza

intrinseca della motivazione adottata, la decisione del tribunale

non offre motivi di censura.

Il giudice d'appello ha infatti sottolineato — nel suo apprez

zamento valutativo — come le semplici interviste da parte del

Mazzarelli dei pittori locali non valessero ad assegnare al suo

lavoro quella «elaborazione intellettuale mediativa tra i fatti e

la formazione di un messaggio informativo» propria della atti

vità giornalistica, e come il profilo mansionistico del program

mista regista, qualifica attribuita al suddetto Mazzarelli, non

importasse l'esercizio dell'attività giornalistica, «consistente nella

raccolta, elaborazione e commento di notizie, in genere di at

tualità, e non di studi monografici che, pur fruibili dal pubbli

co, non nascono al fine di tenere aggiornati, risultando forma

tivi culturalmente ma non informativi».

In quanto sinora detto e nel riconoscimento della piena legit

timità dei contratti a termine, rimane assorbito il sesto motivo,

con il quale il ricorrente lamenta l'omessa pronunzia sulle do

mande dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità della

risoluzione del rapporto e la condanna della Rai all'adempi

mento degli obblighi da esso derivanti.

This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 17:15:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended