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sezione lavoro; sentenza 21 dicembre 2001, n. 16155; Pres. Mileo, Est. Mazzarella, P.M. Matera...

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sezione lavoro; sentenza 21 dicembre 2001, n. 16155; Pres. Mileo, Est. Mazzarella, P.M. Matera (concl. conf.); Inps (Avv. Morielli, Todaro, Cantarini, Tadris) c. Soc. Compagnia portuale di Ravenna (Avv. Montanari, Scicchitano, Licciardello). Cassa Trib. Ravenna 1° dicembre 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1429/1430-1431/1432 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198351 . Accessed: 24/06/2014 23:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.101 on Tue, 24 Jun 2014 23:44:59 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 21 dicembre 2001, n. 16155; Pres. Mileo, Est. Mazzarella, P.M. Matera(concl. conf.); Inps (Avv. Morielli, Todaro, Cantarini, Tadris) c. Soc. Compagnia portuale diRavenna (Avv. Montanari, Scicchitano, Licciardello). Cassa Trib. Ravenna 1° dicembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1429/1430-1431/1432Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198351 .

Accessed: 24/06/2014 23:44

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 21 di

cembre 2001, n. 16155; Pres. Mileo, Est. Mazzarella, P.M.

Matera (conci, conf.); Inps (Avv. Morielli, Todaro, Can

tarini, Tadris) c. Soc. Compagnia portuale di Ravenna (Avv.

Montanari, Scicchitano, Licciardello). Cassa Trib. Ra

venna 1° dicembre 1998.

Lavoro portuale —

Compagnie e gruppi portuali — Fondo

di garanzia per il trattamento di fine rapporto — Obbligo di contribuzione (L. 29 maggio 1982 n. 297, disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, art. 2).

Le compagnie ed i gruppi portuali, anche prima della trasforma zione in società e cooperative disposta dall'art. 21 l. 28 gen naio 1994 n. 84, erano tenuti al versamento del contributo a

carico dei datori di lavoro previsto dall'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297 per alimentare il fondo di garanzia per il tratta

mento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di la

voro. (1)

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 18 febbraio -

14 maggio 1998 il Pretore di Ravenna, in accoglimento della

domanda proposta dalla Compagnia portuale s.r.l. di Ravenna

(in appresso compagnia) contro l'Inps - Istituto nazionale della

previdenza sociale (in appresso Inps) dichiarava il diritto della compagnia alla restituzione da parte dell'Inps dei contributi in

debitamente versati a favore del fondo di garanzia per il tratta

mento di fine rapporto istituito con 1. 297/82, per il periodo lu

glio 1982 - marzo 1995. Aveva ritenuto il pretore la non deben

za di detti contributi perché i lavoratori erano legati alle compa

gnie portuali da rapporto associativo; a sostegno del proprio as

sunto il pretore aveva richiamato la sentenza della Corte costi

tuzionale n. 30 del 1996 (Foro it., Rep. 1996, voce Lavoro (rap

porto), n. 1639). Il Tribunale di Ravenna rigettava l'appello dell'Inps; spese a

carico dell'istituto appellante. Osservava il tribunale: il regime relativo ai fondi di garanzia

per il trattamento di fine rapporto per le compagnie portuali era

disciplinato fin dal 1975 da norme speciali; il relativo fondo ge stione istituti contrattuali lavoratori portuali (in appresso

g.i.c.l.p.) aveva anche il compito di provvedere all'erogazione dell'indennità di buonuscita ai lavoratori portuali; erano previ ste addizionali tariffarie del due per cento per il fondo assisten

za sociale; l'indennità di buonuscita era garantita, oltre che dal

gettito locale delle compagnie, anche da un fondo di solidarietà

nazionale gestito da quello di assistenza sociale; la detta

g.i.c.l.p., attraverso la gestione commissariale, come da autoriz

zazioni da decreti legge e ministeriali, aveva continuato a ga

rantire, anche dopo la sua messa in liquidazione con il d.l. n. 6

del 1990, tramite rimborso, l'indennità di anzianità anche in ca so di insolvenza del datore di lavoro; non esistendo il rischio, ed

anche per il principio di corrispettività, le compagnie non erano

tenute, fino al 18 marzo 1995, al contributo al fondo di cui alla

intervenuta 1. n. 297 del 1982; tale ultima data corrispondeva al

termine entro il quale, per la 1. n. 647 del 1996, le compa gnie portuali dovevano trasformarsi in società o cooperative se

condo i tipi civilmente previsti e quindi erano parificate ai dato

ri di lavoro tenuti al contributo di cui alla citata legge del 1982.

(1) Non si rinvengono precedenti specifici. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'escludere che il fon

do gestione istituti contrattuali lavoratori portuali abbia obblighi esclu sivi nella gestione degli istituti contrattuali e previdenziali dei soci e

dipendenti delle compagnie e gruppi portuali. Cfr., con riferimento alla

pensione integrativa di invalidità, Cass. 19 luglio 2001, n. 9778, Foro

it., 2001,1, 2779, con nota di richiami; con riferimento agli interessi le

gali e alla rivalutazione monetaria da corrispondersi sulle competenze di fine rapporto e sull'indennità prevista per l'esodo agevolato (per la cui corresponsione sono stati ritenuti coobbligati il fondo e la compa gnia portuale), Cass. 11 marzo 2000, n. 2840, id., 2000, I, 3214, con

nota di richiami cui si rinvia per altri precedenti. Per riferimenti, sull'ambito di applicazione dell'art. 2 1. 297/82, cfr.

la soluzione positiva adottata in relazione al contributo al fondo di ga ranzia per i soci delle cooperative anteriormente all'entrata in vigore della 1. 24 giugno 1997 n. 196 (che li ha equiparati ai lavoratori subor

dinati) da Cass. 21 marzo 2001, n. 4071, id., Mass., 330; 24 luglio 2000, n. 9712, id.. Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 245; 13 giu

gno 2000, n. 8069, id., 2000,1, 2477, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 2002.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps con

unico motivo di censura, articolato in due profili. La compagnia si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso

l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2 1. 29

maggio 1982 n. 297 e 14 1. 24 giugno 1997 n. 196, nonché vizio di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.: in virtù del richiamo ex art. 3, lett. g), 1. n. 26 del 1981 il tratta mento di fine rapporto dei dipendenti ed associati delle compa

gnie portuali era dovuto dalla compagnia portuale (con conse

guente sua legitimatio ad causam), avendo il fondo g.i.c.l.p. solo il compito di provvedere al pagamento dei contributi e

delle altre prestazioni, compresa l'indennità di buonuscita, a fa

vore dei lavoratori portuali per conto e in nome delle compa

gnie; a queste ultime si applicava la 1. n. 297 del 1982, sicché anche al fondo si applicava la medesima disciplina ivi compresa la norma di guarentigia dell'art. 2 della detta legge; in realtà, mentre il fondo g.i.c.l.p. si affiancava, per l'adempimento delle

obbligazioni, alle compagnie senza sostituirsi ad esse, il fondo

di garanzia Inps di cui alla I. n. 297 interveniva in sostituzione

del datore di lavoro insolvente, e quindi per l'adempimento di

una obbligazione propria; con la 1. n. 58 del 1990, di conversio

ne del d.l. n. 6 del 1990, era risultata finanche ribadita la qualità di assuntori originari delle obbligazioni contrattuali delle com pagnie, obbligandosi queste ultime al diretto versamento dei

contributi all'Inps e all'erogazione delle prestazioni contrattua

li; tali obbligazioni sussistevano precedentemente alla 1. n. 647

del 1996 (art. 2, in sostituzione dell'art. 21 1. n. 84 del 1994) e

cioè prima della c.d. equiparazione delle compagnie portuali ai

datori di lavoro privati, avendo detta legge, su sollecitazione

della Corte costituzionale (sentenze n. 334 del 1995, id., Rep. 1995, voce cit., n. 1727, e n. 30 del 1996, cit.) soltanto disposto l'estensione della 1. n. 297 del 1982 e del d.leg. n. 80 del 1992, già in vigore per i dipendenti delle compagnie e dei gruppi por tuali, ai crediti di lavoro dei soci delle cooperative.

Il ricorso è fondato.

La 1. n. 297 del 1982, come è noto, persegue l'obiettivo di un

livellamento dei trattamenti di fine rapporto di fronte alla dupli ce esigenza di mettere ordine nel fenomeno della c.d. giungla dei redditi e di razionalizzare in qualche modo il coacervo delle

varie voci retributive dirette alla formazione della paga base per la determinazione dell'importo dovuto al lavoratore. Lo stru

mento legislativo, pertanto, e proprio per la sua finalizzazione,

risponde, per Costituzione, all'esigenza della più ampia applica zione possibile, attraversando trasversalmente l'intera ed etero

genea gamma dei rapporti di lavoro privati anche speciali, sic

ché la stessa area di disapplicazione è espressamente prevista dalla legge stessa.

In particolare, ed a proposito del fondo di garanzia, istituito

dall'art. 2 della legge citata a tutela del diritto al trattamento di

fine rapporto spettante ai lavoratori in alcune ipotesi di accertata

insolvenza del datore di lavoro — in ottemperanza, fra l'altro, ad alcuni pronunciati della Corte costituzionale e alla necessità

di maggiori garanzie sottolineate dalla direttiva Cee n. 987 del

20 ottobre 1980 — si è parlato anche dell'esigenza di «socializ

zazione del rischio dell'insolvenza», anch'essa, per sua natura, confermativa di un'applicazione a largo raggio quanto mai inci siva per la realizzazione del conseguimento dell'obiettivo sopra indicato.

Le considerazioni appena fatte già pongono un primo profilo a favore del ricorso dell'istituto, nel senso che esse si muovono

nella duplice direzione di una interpretazione quanto mai re

strittiva e certa per l'inapplicabilità dell'intera disciplina della 1. n. 297 del 1982, nonché di una omessa considerazione da parte del tribunale di un elemento, come quello lato sensu solidaristi

co, se non proprio mutualistico, dello scopo dell'istituito fondo

di garanzia. L'esame delle disposizioni della legge in esame depongono

nello stesso verso. Innanzitutto, il nuovo testo dell'art. 2120

c.c., novellato proprio dall'art. 1 1. n. 297 del 1982 (il manteni

mento della collocazione della norma nel codice civile è quanto mai indicativo), prevede che in ogni caso di cessazione del rap porto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un tratta

mento di fine rapporto, così mostrando il legislatore di abbrac

ciare, finanche con esplicita previsione (art. 4 della legge), nel

l'unica denominazione di trattamento di fine rapporto tutte le

variegate indennità «comunque denominate» aventi la medesi

ma finalità, e facendo salva la sola disciplina legislativa in ma

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PARTE PRIMA 1432

teria di trattamento di fine servizio dei lavoratori del pubblico

impiego (6° comma dell'art. 4 cit.). Continua in tal senso la leg

ge prevedendo ancora la nullità e la sostituzione di diritto di

«tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del

trattamento di fine rapporto» (11° comma del medesimo art. 4) e l'espressa esclusione dell'applicabilità delle norme sul fondo

di garanzia per il trattamento di fine rapporto per i giornalisti e

per i dirigenti di aziende industriali. La stessa collocazione si stematica nel medesimo strumento legislativo (art. 3) delle

«norme in materia pensionistica» sulle prestazioni dell'assicu

razione generale obbligatoria a carico dell'Inps, alcune delle

quali con modifiche di carattere sostanzialmente innovative (ve di trimestralizzazione della perequazione automatica, determi

nazione della retribuzione pensionabile), non può non intendersi

come elemento a sostegno del citato ambito di applicazione della legge.

In conclusione, la generale applicazione della disciplina det

tata con la 1. n. 297 del 1982 individua il campo di riferimento nelle forme di rapporto di lavoro subordinato privato soggette al

versamento del contributo per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, e quindi anche alle compagnie portuali, che direttamente, ovve

ro per il tramite del fondo g.i.c.l.p., versavano detto contributo,

prima, alla cassa marittima, da sempre amministrata dall'Inps, tanto che quest'ultimo era anche legittimato ad agire per il re

cupero della contribuzione evasa (Cass. 13 marzo 1990, n. 2025,

id., Rep. 1990, voce Previdenza sociale, nn. 426-428), e poi di rettamente all'Inps, a seguito della soppressione della detta cas

sa con 1. n. 416 del 1984 e trasferimento all'istituto di tutti i

rapporti giuridici attivi e passivi ad essa facenti capo. Ponendosi nelle medesime posizioni di cui sopra, già questa

corte, pur in tema di trattazione di questioni diverse, ha affer

mato comunque il principio che il trattamento di fine rapporto

per i dipendenti o gli associati delle compagnie è disciplinato dalla legge generale 29 maggio 1982 n. 297, in virtù del richia mo operato dall'art. 3, lett. g), 1. 17 febbraio 1981 n. 26 (Cass. 13 gennaio 1996, n. 221, id., Rep. 1996, voce Lavoro portuale, n. 7; 1° febbraio 1993, n. 1188, id., Rep. 1993, voce Lavoro

(rapporto), n. 1692). La sentenza impugnata non può dirsi rispettosa dei principi

sopra enunciati.

In sostanza il giudice di appello si è limitato a rilevare una

pretesa assoluta autonomia del rapporto di lavoro degli associati

e degli stessi dipendenti delle compagnie portuali, e una coper tura a largo raggio del fondo di g.i.c.l.p., riconducendo il tutto

ad una disciplina speciale non compatibile con la 1. n. 297 del

1982 e, partitamente, per quanto qui interessa, con quella relati

va alla istituzione e alle competenze del fondo di garanzia di cui

all'art. 2 della legge citata, così rinvenendo in quest'ultima una

vera e propria inutile sovrapposizione che non poteva giustifica re l'assoggettamento al relativo contributo.

Tale risultato è conseguito dai giudici di merito attraverso il riferimento ad affermazioni di principio, quali, ad es., un'asso luta mancanza del rischio di inadempimento per effetto delle di

sposizioni che prevedevano «su scala nazionale delle addizio nali tariffarie denominate di solidarietà nazionale, affluenti al

l'allora operante fondo assistenza sociale lavoratori portuali» ovvero «che l'indennità di fine servizio dei lavoratori portuali venisse garantita per i suddetti, oltre che dal gettito locale delle

compagnie portuali, anche e soprattutto dal fondo di solidarietà nazionale gestito dal citato fondo di assistenza sociale», il tutto, se ben si intende, in considerazione del fatto che, in caso di «in

sufficienza del relativo gettito contributivo» erano previsti «in

terventi integrativi da parte dello Stato».

Tali argomentazioni, tuttavia, non appaiono a questo collegio idonei e sufficienti ad escludere per le compagnie o gruppi por tuali l'obbligo contributivo previsto dall'8° comma dell'art. 2 1.

n. 297 del 1982. Non certamente l'esistenza del fondo g.i.c.l.p., che, per pacifico principio giurisprudenziale (Cass. 11 dicembre 1991, n. 13355, id., Rep. 1991, voce Lavoro portuale, n. 5; 1°

ottobre 1998, n. 9764, id., Rep. 1998, voce cit., n. 6; 221/96, cit.) — e fuori dei casi previsti legislativamente, e quando già il

fondo in questione era stato posto in liquidazione, in tema di

prepensionamento attraverso la figura giuridica dell'accollo ex

lege cumulativo con intervento diretto dello Stato — non si so

stituisce alle compagnie o gruppi portuali assumendo in proprio i loro debiti, ma solo si affianca ad essi, agendo «quale semplice adiectus solutionis causa, ferma restando la titolarità dei rap

II Foro Italiano — 2002.

porti in capo alle compagnie» (Cass. 1° ottobre 1998, n. 9764,

cit.) o ai gruppi. Né, infine, appare decisivo il riferimento all'intervento inte

grativo dello Stato in caso di insufficienza del gettito contributi

vo, perché è pacifico che l'intervento del finanziamento statale, o pubblico in generale, assume rilevanza solo quando esso si

materializza per effetto del concreto conseguimento del finan

ziamento stesso (è consolidato il principio giurisprudenziale della irrilevanza anche della sola ammissione al finanziamento

pubblico ai fini della giurisdizione), tenuto conto che la sola previsione del detto finanziamento non garantisce, ad es. in caso

di esecuzione, il soddisfacimento dell'eventuale credito.

Conclusivamente, la sentenza impugnata merita la censura di

non aver fornito idonee e adeguate spiegazioni sulla statuita

inapplicabilità all'obbligo contributivo in favore del fondo di garanzia da parte delle compagnie o gruppi portuali, nonostante

l'applicabilità ad essi, quali soggetti di diritto privato, tenuti alla contribuzione per i propri dipendenti e/o associati a favore della

gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, certamente della 1. n.

297 del 1982; e in tal senso deve ritenersi fondato il ricorso in

esame; detta sentenza, pertanto, va cassata, e la causa va rimes

sa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di ap

pello di Bologna, che provvederà al riesame di essa nel rispetto delle osservazioni di cui sopra.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; ordinanza 11 di cembre 2001, n. 15644; Pres. Sciarelli, Rei. Vidiri, P.M. Se

pe (conci, diff.); G.C. Raffaelli (Avv. Boscagli, F. Raffa ello c. Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza e assistenza

per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Avv. Per siani). Regolamento di competenza avverso Trib. Milano 27

maggio 2000.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Lavora

tore autonomo — Ritardato versamento di contributi pre videnziali —

Competenza per territorio (Disp. sulla legge in generale, art. 12; cod. civ., art. 2753, 2754; cod. proc. civ., art. 444).

L'art. 444, 3° comma, c.p.c., in quanto introduce un'eccezione

al principio generale di competenza per territorio su contro

versie di previdenza ed assistenza obbligatorie, non è suscet

tibile di applicazione estensiva oltre i casi espressamente

contemplati e, pertanto, non può essere invocato in relazione

alla controversia inerente agli obblighi contributivi a carico

di un libero professionista, talché tale controversia resta sog

getta alla regola generale della competenza del tribunale

nella cui circoscrizione risiede l'attore ai sensi dell 'art. 444, 1° comma, c.p.c. (1)

(1) La Cassazione ritorna sui propri passi e, smentendo con diffusa ed articolata motivazione l'ultima pronuncia sul punto, conferma l'o rientamento fino ad allora seguito in modo costante, facendo leva sulla relazione di regola ad eccezione tra il 1° ed il 3° comma dell'art. 444

c.p.c., per escludere l'operatività di quest'ultimo fuori del caso espres samente contemplato delle controversie relative agli obblighi dei «dato ri di lavoro».

Cass. 15 maggio 1993, n. 5552, Foro it., 1994, 1, 3145, con nota di ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza, aveva infatti aderito al l'indirizzo diametralmente opposto, estensivo della regola di compe tenza stabilita dall'art. 444, 3° comma, c.p.c. anche all'ipotesi della controversia promossa dall'assicurato-lavoratore autonomo, innovati vamente affermando che «l'art. 444, 3° comma, c.p.c. deve applicarsi in via estensiva a tutte le controversie aventi ad oggetto obblighi con tributivi gravanti non solo sui datori di lavoro ma anche sui lavoratori autonomi: conseguentemente, competente a conoscere della controver sia relativa al versamento dei contributi dovuti dal lavoratore autonomo

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