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sezione lavoro; sentenza 21 ottobre 1994, n. 8671; Pres. Micali, Est. Guglielmucci, P.M. Leo (concl....

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sezione lavoro; sentenza 21 ottobre 1994, n. 8671; Pres. Micali, Est. Guglielmucci, P.M. Leo (concl. conf.); Inps (Avv. Pansarella, Cantarini) c. Catalano (Avv. Biondi, Di Cerbo). Cassa Trib. Benevento 5 febbraio 1992 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 3 (MARZO 1995), pp. 837/838-841/842 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23189107 . Accessed: 28/06/2014 18:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.188 on Sat, 28 Jun 2014 18:50:21 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 21 ottobre 1994, n. 8671; Pres. Micali, Est. Guglielmucci, P.M. Leo(concl. conf.); Inps (Avv. Pansarella, Cantarini) c. Catalano (Avv. Biondi, Di Cerbo). Cassa Trib.Benevento 5 febbraio 1992Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 3 (MARZO 1995), pp. 837/838-841/842Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189107 .

Accessed: 28/06/2014 18:50

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 21 otto bre 1994, n. 8671; Pres. Micali, Est. Guglielmucci, P.M. Leo (conci, conf.); Inps (Aw. Pansarella, Cantarini) c. Catalano (Aw. Biondi, Di Cerbo). Cassa Trib. Benevento 5 febbraio 1992.

Previdenza e assistenza sociale — Pensione integrativa — Con

titolarità di pensione dell'assicuratone generale obbligatoria — Quota aggiuntiva per variazioni del costo della vita — Re strizioni nel computo — Applicabilità (L. 3 giugno 1975 n.

160, norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale, art. 10; 1. 21

dicembre 1978 n. 843, disposizioni per la formazione del bi lancio annuale e pluriennale dello Stato, art. 19; d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, stato giuridico del personale delle uni

tà sanitarie locali, art. 75; d.leg. 30 dicembre 1985 n. 787, fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mez

zogiorno e intervento a favore di settori economici, art. 4; 1. 28 febbraio 1986 n. 45, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.leg. 30 dicembre 1985 n. 787, art. 1).

Il diritto di percepire la quota aggiuntiva per aumento del costo

della vita sulla pensione erogata dal fondo aziendale ex Inam, anche nel caso di cumulo di tale prestazione con la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, pur non ri

sultando inciso dal divieto di erogare l'indennità integrativa

speciale, o altro trattamento analogo, per più di una volta

in caso di fruizione di diverse pensioni, subisce tuttavia la

disciplina restrittiva del computo della quota aggiuntiva espres samente previsto dall'art. 75, 7° comma, d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, per i sistemi di previdenza integrativa di natura privatistica già esistenti nel settore sanitario. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 8 ottobre

1994, n. 8234; Pres. Onnis, Est. Berni Canani, P.M. Arena

(conci, diff.); Inps (Aw. Pansarella, Boer, Cantarini, Ro

zera) c. Romanelli (Aw. L. Romanelli). Cassa Trib. Fermo

9 marzo 1991.

Previdenza e assistenza sociale — Pensione integrativa — Inde bita percezione dell'indennità integrativa speciale — Irripeti bilità — Esclusione (L. 27 maggio 1959 n. 324, miglioramenti economici del personale statale, art. 2; d.p.r. 20 dicembre

1979 n. 761, art. 75; 1. 9 marzo 1989 n. 88, ristrutturazione

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, art. 52).

All'ipotesi di indebita percezione dell'indennità integrativa spe ciale sulla pensione erogata dal fondo aziendale ex Inam, non

è applicabile l'art. 52 l. 9 marzo 1989 n. 88 dettato solo per le gestioni obbligatorie, e non anche per i sistemi di previden za integrativa di natura privatistica. (2)

(1-2) Le sentenze che si riportano affermano entrambe il principio della separatezza della previdenza integrativa non obbligatoria dalla pre videnza sociale, in considerazione della loro diversa natura: privatistica e fondata sull'autonomia privata la prima, pubblicistica e disciplinata dalla legge la seconda. Principio dal quale discende l'inapplicabilità alla

previdenza integrativa privata di norme dettate a livello generale per la previdenza sociale e, viceversa, il limitato e circoscritto operare delle

disposizioni in materia di previdenza integrativa (ma per il futuro andrà verificata l'incidenza dei d.leg. 21 aprile 1993 n. 124 e 30 dicembre 1993 n. 585, che hanno legiferato sui fondi pensione).

L'affermazione di tale principio si rinviene anche nella giurisprudenza che, in conformità a Cass. 8671/94 che si riporta, ha ritenuto l'art. 19 1. 843/78 — secondo cui ogni trattamento collegato con le variazioni del costo della vita va erogato una sola volta al titolare di più pensioni — inapplicabile a prestazioni erogate da gestioni integrative non obbli

gatorie: v. Cass. 23 aprile 1992, n. 4882, Foro it., Rep. 1992, voce Previdenza sociale, n. 865; 26 maggio 1989, n. 2537, id., Rep. 1989, voce cit., n. 675; 4 ottobre 1988, n. 5351, id., Rep. 1988, voce cit., n. 768; 10 ottobre 1988, nn. 5452 e 5453, ibid., nn. 769, 770; 9 giugno 1988, nn. 3897 e 3898, ibid., nn. 771, 772; 17 giugno 1988, n. 4144, ibid., n. 773; 9 giugno 1988, n. 3896, ibid., n. 774; 29 aprile 1988, n. 3246, ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 2391; 10 dicembre 1987,

Il Foro Italiano — 1995.

I

Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Benevento ha

deciso che a Paolo Catalano — ex dipendente Inam che fruisce

oltre che della pensione a carico dell'a.g.o. di quella integrativa

corrisposta dalla gestione speciale spetti la perequazione anche su quest'ultima: e ciò in quanto la norma regolamentare (del sistema Inam) comporta la riduzione della stessa pensione inte

grativa per effetto della corresponsione di quote aggiuntive sul

la pensione a carico dell'a.g.o. Tanto per effetto dell'art. 4, comma 9 bis, d.l. 787/85 conv.

nella 1. 45/86 che dispone che continui la perequazione della

pensione integrativa allorché su di essa incida la predetta ri

duzione.

Tale norma — secondo il giudice di merito — rende inopera tivo l'art. 75 1. 761/79 che prevedeva il blocco dell'indennità

integrativa.

L'Inps ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di

Paolo Catalano — sorretto da tre motivi di annullamento —

che costituiscono, però, aspetti diversi di una medesima censura

e deduce la violazione dell'art. 75 d.p.r. 20 dicembre 1979 n.

761, dell'art. 4, comma 9 bis, d.leg. 30 dicembre 1985 n. 787

nella nuova formulazione ricevuta dalla legge di conversione 28

febbraio 1986 n. 45, oltre vizi della motivazione. Secondo l'Inps il tribunale aveva errato nell'aver ritenuto che l'attore, quale

pensionato del disciolto Inam con trattamento previdenziale a

carico dell'Inps e fruente, altresì, della pensione integrativa a

carico del fondo aziendale, gestito anch'esso fino ad estinzione

dall'Inps a decorrere dal 1° luglio 1981, ex art. 75, 3° comma,

d.p.r. 20 dicembre 1979 (concernente lo stato giuridico del per sonale delle unità sanitarie locali) avea il diritto di percepire anche sulla pensione integrativa la quota aggiuntiva di cui al

l'art. 10, 3° comma, 1. 3 giugno 1975 n. 160 a decorrere dalla

data suddetta, secondo il combinato disposto dell'art. 75, 7°

comma, d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e dell'art. 19, 1° com

ma, 1. 21 dicembre 1978 n. 843 (legge finanziaria) interpretato autenticamente dall'art. 4, comma 9 bis, 1. 30 dicembre 1985

n. 787.

Il giudice a quo, per contro, secondo la tesi esposta dall'isti

tuto ricorrente, avrebbe dovuto ritenere che la norma di cui

n. 9139, id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 1095; 20 ottobre

1987, n. 7735, ibid., n. 1099; 13 ottobre 1987, n. 7566, ibid., n. 1100.

Mentre, in ossequio allo stesso principio, per l'inapplicabilità alle pre stazioni della previdenza integrativa anche di norme di favore per il lavoratore previste per i trattamenti obbligatori, cfr. Cass. 23 maggio 1986, n. 3468, id., Rep. 1986, voce Impiegato dello Stato, n. 443; 20 novembre 1985, n. 5736, id., Rep. 1985, voce cit., n. 396; 12 novembre

1985, n. 5541, ibid., n. 398; 24 giugno 1985, nn. 3793 e 3792, ibid., n. 344 e id., 1987, I, 728, che hanno escluso l'applicabilità delle dispo sizioni sui cosiddetti benefici combattentistici.

Sulla questione riassunta nella seconda massima (Cass. 8234/94), non si rinvengono precedenti in termini.

Cass. 21 marzo 1992, n. 3563, id., Rep. 1992, voce Previdenza socia

le, n. 677, ha ritenuto precluso in sede di legittimità l'esame della que stione della natura della prestazione a carico del fondo ex Inam in una

fattispecie di percezione indebita della prestazione stessa. Sui limiti di applicabilità dell'art. 52 1. 88/89 a prestazioni previden

ziali percepite indebitamente, e per riferimenti, cfr. Corte cost. 14 di cembre 1993, n. 432, 14 dicembre 1993, n. 431 e Pret. Forlì 30 aprile 1993, id., 1994, I, 332, con nota di L. Carbone, Gli indebiti previden ziali nella recente giurisprudenza.

Per riferimenti sulla previdenza integrativa affidata all'autonomia pri vata, prima dei cit. d.leg. 124/93 e 585/93, v. Cass., ord. 15 dicembre

1989, n. 713, id., 1990, I, 79, con nota di richiami, e Corte cost. 3 ottobre 1990, n. 427, id., 1991, I, 2005, con osservazioni di O. Maz

zotta, Note minime su contribuzione obbligatoria e previdenza integra tiva. Invece, per i primi commenti sul d.leg. 124/93, cons. C. Camero

ta, I fondi pensione. Le nuove forme pensionistiche complementari di

sciplinate dal d.leg. 124/1993, Milano, 1993; F. Mazzarella I fondi pensione. Testo annotato e guida alla lettura, in Dir. e pratica lav., 1993, suppl. al n. 29; P. Sandulli, A. Pandolfo, F. Proietti, F.P.

Schiavo, P. Bozzao, I fondi pensione, ibid., suppl. al n. 35; P. Boer, Il ruolo dei gestori della previdenza obbligatoria nella previdenza inte

grativa, in Inpdap, 1993, 248; P. Bozzao, La previdenza pensionsitica complementare: il d.leg. 124/1993 alla luce dell'esperienza europea e

degli orientamenti comuntiari, in Dir. lav., 1993,1, 337; F.D. Mastran

geli, La disciplina dei fondi pensione nei d.leg. n. 124 e n. 585 del

1983, in Riv. it. dir. lav., 1994, I, 141.

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PARTE PRIMA

all'art. 75, 7° comma, 1. 20 dicembre 1979 n. 761 stabilisce espres samente che la quota aggiuntiva di cui all'art. 10, 3° comma, 1. 3 giugno 1975 n. 160 è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non già sulla

pensione integrativa aziendale.

Sul predetto art. 10, 3° comma, 1. 160/75 non ha alcun'inci

denza la norma interpretativa — di cui all'art. 4, comma 9 bis;

d.leg. 787/85 dell'art. 19 1. 843/78, attesa la specialità della

prima rispetto ad essa.

Motivi della decisione. — Il ricorso è fondato e dev'essere

accolto essenzialmente per la diversità del sistema assicurativo

nel cui ambito si pone la disciplina introdotta dall'art. 75, ulti

mo comma, 1.. 761/79 rispetto a quello dell'a.g.o. Dev'essere esaminata, infatti, con carattere preliminare, la na

tura della pensione integrativa erogata dall'Inps ai pensionati del disciolto Inam al fine di stabilire la sua origine privatistica ovvero pubblicistica e, di conseguenza, la legislazione applicabile.

Il sistema integrativo delle prestazioni a.g.o. erogabili ai di

pendenti del soppresso Inam è stato istituito secondo le regole del diritto privato in base ad una convenzione stipulata tra l'en

te datore di lavoro ed i suoi dipendenti, onde la gestione di

tale fondo da parte dell'Inps, subentrato all'Inam in base al

combinato disposto del 3°, 4°, 5° comma dell'art. 75 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (emesso in base alla delega concessa

al governo dall'art. 47 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva

del servizio sanitario nazionale) non ne muta la natura e la rela

tiva disciplina legislativa. Non v'è dubbio, pertanto, che alle provvidenze erogate dal

fondo suddetto non è applicabile alcuna disposizione di legge dettata nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria o dei

sistemi sostitutivi o integrativi di essa, come, per l'appunto, la

norma di cui all'art. 19 1. 21 dicembre 1978 n. 843 (interpretata autenticamente dall'art. 4, comma 9 bis, 1. 30 dicembre 1985

n. 787), dal momento che il fondo suddetto non è stato istituito

da alcuna norma di legge bensì da una convenzione privata.

Questa corte, infatti, ha già esaminato tale thema deciden

dum con una molteplicità di sentenze concernenti la disciplina di svariate gestioni integrative non obbligatorie istituite in favo

re dei dipendenti di enti pubblici, quali l'Ente porto di Trieste

(sent. n. 7735 del 20 dicembre 1987, Foro it., Rep. 1987, voce

Previdenza sociale, n. 1099) nonché alcuni consorzi di bonifica

(sent. n. 9139 del 10 dicembre 1987, ibid., n. 1095; n. 3246

del 29 aprile 1988, id., Rep. 1988, voce Lavoro (rapporto), n.

2391; nn. 3896, ibid., voce Previdenza sociale, n. 774 e 3897

del 9 giugno 1988, ibid., n. 771; n. 2537 del 26 maggio 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 575; n. 2822 del 9 giugno 1989,

ibid., voce Lavoro (rapporto) n. 2093; n. 4882 del 23 aprile

1992, id., Rep. 1992, voce Previdenza sociale, n. 865 ed altre

conformi), ed ha enunciato il principio di diritto seguente: «la

norma dettata dall'art. 19 1. 843/78 — che prevede che a decor

rere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico del

l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavo

ratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previ denza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione ge nerale obbligatoria o che ne comportino 1'eclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al 3° comma dell'art. 10 1. 160/75, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1

1. 364/75 od altro analogo trattamento collegato con le varia

zioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta — non

si riferisce anche alle gestioni integrative non obbligatorie, in

quanto previste — non già dalla legge — ma dalla contrattazio

ne collettiva o dalla regolamentazione aziendale» (cfr., per tut

te, inizialmente, la sentenza già citata n. 7735 del 20 ottobre

1987). Ora, tale interpretazione dell'art. 191. 843/79 è del tutto ido

nea a sorreggere la presente decisione dal momento che, come

già detto, il fondo integrativo del trattamento a.g.o. dei dipen denti del disciolto Inam ha natura essenzialmente privatistica e, quindi, non obbligatoria, onde il sistema di adeguamento au

tomatico previsto dalle clausole di tale fondo per la perequazio ne delle provvidenze erogate non può essere posto in forse o,

comunque, condizionato dalla disposizione dettata dalla 1.

843/78, ma lo potrebbe essere soltanto da una norma intesa

a mutare, per motivi d'interesse pubblico, la legge privata che

le parti contraenti si son volute dare.

Deve dirsi al riguardo che tale è, per l'appunto, la disposizio

II Foro Italiano — 1995.

ne di cui all'art. 75, 7° comma, d.p.r. 20 dicembre 1979 n.

761, che stabilisce, sia una disciplina restrittiva del computo della quota aggiuntiva prevista dall'art. 10, 3° comma, 1. 3 giu

gno 1975 n. 160, che dell'indennità integrativa speciale di cui

all'art. 1 1. 31 luglio 1975 n. 364 (analogamente a quanto previ sto dal già citato art. 19 1. 843/78), ma con riferimento esclusi

vo, per contro, ai sistemi integrativi di natura privatistica già esistenti nel settore sanitario.

Di conseguenza, non può trovare applicazione — come ha

invece ritenuto il tribunale — l'art. 4, comma 9 bis, d.leg. 787/85

conv. nella 1. 45/86 che prevede che le parole «o comunque,

integrative dell'assicurazione obbligatoria», di cui all'art. 19, 1° comma, 1. 843/78 non si devono intendere riferite ai tratta

menti integrativi per i quali in applicazione di norme di legge o di regolamento sia prevista la riduzione automatica dei tratta

menti stessi in relazione all'attribuzione sulla pensione dell'assi

curazione generale obbligatoria delle quote fisse di cui al 3°

comma dell'art. 10 1. 160/75.

E ciò per effetto della diversità ed autonomia delle due que stioni previdenziali.

Il 3°, il 4° ed il 5° comma, infatti, dell'art. 75 in esame det

tano una disciplina ad esaurimento della normativa previgente nel settore anche con riguardo specifico ai fondi integrativi, on

de soltanto tale nuovo esame, concepito con intenti sistematici

per dare una soluzione definitiva a tale condizione previdenzia

le, ha interferito sulla gestione dei fondi già costituiti con scopi

privatistici prevedendone addirittura il finanziamento e la pro secuzione della gestione col personale che vi era già addetto, onde giungere, almeno nel lungo periodo, alla sua estinzione.

Deve dirsi, quindi, che l'Inps ha fatto buon governo della

norma suddetta avendola applicata correttamente alla posizione assicurativa dell'attore costituita presso il fondo di previdenza.

Da quanto fin qui esposto consegue che il ricorso è fondato

e dev'essere accolto, onde la sentenza impugnata dev'essere cas

sata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice del

merito, che si adeguerà al principio di diritto suddetto.

II

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Fer

mo del 19 giugno 1989 Orlando Romanelli esponeva: — che in data 7 giugno 1989 l'Inps gli aveva comunicato

che aveva maturato competenze arretrate dalle quali doveva tut

tavia essere detratto l'importo dell'indennità integrativa specia le percepita sul trattamento pensionistico per gli anni 1974/1985;

— che la detrazione era illegittima poiché egli non aveva, nel periodo indicato, percepito l'indennità e comunque le som

me riscosse non erano, a norma dell'art. 52 1. 88/89, ripetibili.

Chiedeva, quindi, che l'Inps fosse condannato al pagamento dell'intero ammontare di dette competenze arretrate.

Con sentenza del 4 giugno 1990 il pretore accoglieva la

domanda.

L'Inps proponeva appello sostenendo che l'indennità era ri

petibile in quanto prestazione diversa dalla pensione e corrispo sta sul trattamento pensionistico integrativo di fonte regolamen tare di cui il Romanelli fruiva quale ex dipendente Inam.

Con sentenza del 9 marzo 1991 il Tribunale di Fermo respin

geva il gravame considerando: — che, non essendo stata provata e neppure dedotta la mala

fede del percipiente, l'Inps non poteva pretendere il recupero delle rate di indennità integrativa speciale riscosse dal Romanelli;

— che ininfluente era la fonte regolamentare del dedotto trat

tamento pensionistico potendo il potere regolamentare, ai sensi

dell'art. 3 disp. prel. c.c., essere esercitato nei limiti delle rispet tive competenze, con l'ovvia conseguenza che la legge in senso

formale può interferire sulla disciplina dettata dai regolamenti; — che la ratio dell'art. 52 della legge del 1989 non consente

di distinguere tra importo della pensione ed altre indennità.

Avverso la decisione del tribunale l'Inps ha proposto ricorso

per cassazione sorretto da un unico mezzo di annullamento illu

strato da memoria. Resiste il Romanelli con controricorso.

Motivi della decisione. — Con Punico motivo del ricorso si

denunzia violazione dell'art. 52 1. 9 marzo 1989 n. 88 in relazio

ne all'art. 75 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 ed all'art. 2 1.

27 maggio 1959 n. 324.

Premesso che con delibera 23 febbraio 1968 il consiglio di

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

amministrazione dell'Inam ha esteso ai titolari di pensione inte

grativa a carico del fondo di previdenza del personale l'indenni tà integrativa speciale prevista dalla 1. 27 maggio 1959 n. 324, con gli stessi criteri e modalità da questa fissati (e quindi ad un solo titolo in caso di più pensioni), e che con la soppressione dell'Inani l'erogazione è stata conservata in forza dell'art. 75

d.p.r. 761/79 (che ha istituito presso l'Inps una gestione specia le ad estinzione, intesa ad assicurare la continuità delle presta zioni già erogate dal fondo estinto, con rinvio alle norme rego lamentari preesistenti), si deduce che l'indennità corrisposta al l'intimato non rientra tra le pensioni a carico delle gestioni obbligatorie contemplate dall'art. 52 1. n. 88 del 1989, sia per ché eccede ad un trattamento integrativo originariamente a cari

co di una gestione disciplinata solo da norme regolamentari, sia perché estranea, in quanto indennità integrativa speciale, al

la nozione di pensione. Il motivo è fondato. L'art. 52 1. 9 marzo 1989 n. 88 dispone: — al 1° comma, che le pensioni a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive

0, comunque, integrative e delle indicate gestioni speciali «pos sono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi ero

gatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione»;

— ed al 2° comma, che «nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pen sioni risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle

somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato».

Con l'espressione «gestioni obbligatorie sostitutive o, comun

que, integrative» la norma si riferisce, ad avviso del collegio, alle sole gestioni obbligatorie, sostitutive o integrative dell'a.g.o.

I regimi previdenziali sostitutivi, dei quali costituiscono speci ficazioni, accanto ai regimi dichiarati tali dalla legge, quelli esclu

sivi e, prima della soppressione (art. 3 1. 218/90 e d.leg. 357/90),

quelli esonerativi, sono, infatti, tutti obbligatori poiché opera no in alternativa all'a.g.o. (per definizione le forme esclusive; ma l'iscrizione ad un fondo dichiarato dalla legge sostitutivo non consente la contemporanea iscrizione all'a.g.o. per lo stes

so rapporto di lavoro; e fondi, casse e gestioni esonerative do

vevano garantire agli iscritti prestazioni non inferiori a quelle

erogate dall'assicurazione generale obbligatoria).

L'aggettivo «obbligatorie» risulterebbe, quindi, se circoscrit

to nella norma alle sole gestioni sostitutive, del tutto pleonasti co; sicché al termine «comunque» può attribuirsi la sola funzio ne di introdurre, in forma quasi avversativa («in ogni caso», «non solo... ma anche...») l'estensione dell'ambito di riferimento

della disposizione a qualsiasi gestione obbligatoria (cfr. art. 19 1. 843/78).

Ora, nella legislazione previdenziale (che presenta un uso di

regola indifferenziato di termini quali «forme», «trattamenti»,

«regimi», «ordinamenti», «casse», «fondi» e «gestioni») le ge stioni integrative obbligatorie si contrappongono, siccome rego late da specifiche norme di legge, alle forme integrative di pre videnza aziendale, istituite e disciplinate dalla contrattazione col lettiva o da norme regolamentari (v., ad es., Cass. 3792/85, Foro it., Rep. 1985, voce Impiegato dello Stato, n. 343; 5736/85,

ibid., n. 346; 3468/86, id., Rep. 1986, voce cit., n. 443; 3689/87, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 845).

È pacifico nel caso in esame che l'indennità integrativa spe ciale di cui l'Inps pretende il recupero è stata corrisposta su

un trattamento pensionistico integrativo di fonte regolamentare interna (v. Cass. 3800/80, id., Rep. 1980, voce cit., n. 1294;

2021/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 822; 661/89, id., Rep. 1989, voce cit., 1373), in quanto tale estraneo alla previsione dell'art. 52, e non può certo aver cambiato natura, per diventa

re obbligatorio, con la costituzione presso l'Inps, ai sensi del

l'art. 75 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, di una gestione specia le ad esaurimento per l'erogazione dei trattamenti dovuti al per sonale dei soppressi enti mutualistici dai fondi, quali quello

dell'Inam, costituiti presso gli enti di provenienza. II ricorso deve essere, di conseguenza, accolto (superfluo è

l'esame della censura concernente il rapporto tra indennità inte

grativa speciale e pensione) e, annullata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altro giudice, designato in di

spositivo, perché, in applicazione dei principi innanzi enunciati,

proceda ad un nuovo esame della controversia.

Il Foro Italiano — 1995.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 29 set

tembre 1994, n. 7943; Pres. Sammartino, Est. Corona, P.M. De Nunzio (conci, diff.); Piemontese (Aw. Jannarelli, Ro

magnoli) c. Potenza e altri (Aw. Di Modugno, Starace) e De Sio (Avv. Testa, D'Angelo). Cassa App. Bari 15 mag gio 1990.

Danni in materia civile — Debiti di valore — Interessi sulla somma rivalutata — Decorrenza (Cod. civ., art. 1223).

Nei debiti di valore, gli interessi sulla somma rivalutata spetta no solo dalla data della liquidazione. (1)

Motivi della decisione. — (Omissis). È fondato, invece, il se condo motivo in ordine al cumulo tra rivalutazione ed interessi.

Si è affermato dalla giurisprudenza che in tema di risarci mento del danno da fatto illecito, la rivalutazione della somma

liquidata mira alla reintegrazione del danneggiato nella situa zione patrimoniale anteriore al fatto illecito e che gli interessi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti sulla

somma rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verifica to l'evento dannoso (Cass. 13 novembre 1989, n. 4791, Foro

it., Rep. 1989, voce Danni civili, n. 282; 16 giugno 1987, n.

5287, id., Rep. 1987, voce cit., n. 266). Di recente, tuttavia, dalla stessa giurisprudenza si è precisato

che, nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi moratori accor dati al creditore dal 1° comma dell'art. 1224 c.c. hanno funzio

ne risarcitoria rappresentando il ristoro, in misura forfetaria

mente predeterminata, della mancata disponibilità, a causa del

la mora, della somma dovuta. Pertanto, qualora in relazione ad apposita domanda del creditore si provvede all'integrale ri valutazione del credito all'attualità, tale rivalutazione si sosti

tuisce al danno presunto costituito dagli interessi legali ed è ido

nea, quale espressione del totale danno in concreto, a coprire

(1) Qualche tempo fa, su queste colonne, Filippo D'Aquino s'inter

rogava concettuosamente sull'incerta salute della costruzione pretoria relativa al credito di valore (Verso il tramonto dei crediti di valore?, nota a Corte cost. 2 giugno 1994, n. 207, e a Cass. 4 febbraio 1994, n. 1161, Foro it., 1994, I, 2628). Quel che il giovane e valoroso autore non poteva immaginare è che la malferma tenuta dell'oggetto del suo studio potesse esser minacciata da vere e proprie imboscate. Ma, si sa, oggi succede di tutto. E, in parte qua, la sentenza in epigrafe ha i tratti

inequivoci di un assalto alla diligenza. Vale la pena di esaminare più da vicino la dinamica del colpo di

mano: anche se la sbrigatività della motivazione — queste cose, va da

sé, devono essere condotte a termine con piglio risoluto, senza andare

troppo per il sottile — espone al rischio di un commento più ingom brante del suo tema. Punto di partenza: un sobrio résumé dei risultati cui è approdata un'elaborazione giurisprudenziale che è lecito definire alluvionale (ma l'estensore non avverte imbarazzo alcuno nel riferirsi a due pronunce della sezione terza di qualche anno addietro, poco im

porta che se ne diano legioni di fresca data, solo sfugge il perché di

quelle due nel mucchio selvaggio, ma è un dettaglio irrilevante . . .). La tecnica risarcitoria, si ricorda, consiste nell'accordar interessi sulla somma rivalutata a far tempo dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

Punto due: la novità. La Cassazione (quella stessa sezione terza, cui si devono le decisioni considerate rappresentative dell'intero trend) ha introdotto un principio in odore di rivoluzione copernicana. Infatti, nella massima della sentenza 7 maggio 1991, n. 5044, id., Rep. 1992, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 172, e Resp. civ., 1992, 380, con nota di M. Rozzio, massima diligentemente riprodotta in motiva

zione, si legge che, nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, qualora, in esito alla richiesta di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c., si sia provveduto all'integrale rivalutazione del credito, «tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli inte ressi legali ed è idonea, quale espressione del totale danno in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso fino alla data della liquidazione, con la conseguenza che solo da tale data spetta no, sulla somma rivalutata, gli interessi, verificandosi altrimenti l'effet to che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso dan no e conseguentemente più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazio ne fosse stata tempestivamente adempiuta». Era quel che ci voleva. Il nuovo principio può esser riversato nel calco del debito di valore, per saltare alla conclusione che «gli interessi sulla somma rivalutata spetta no solo dalla data dalla liquidazione». Semplice come bere un bicchier

d'acqua.

Qualcuno obietterà che la trasmigrazione nell'un campo di quel che si elabora nell'altro sfida la stessa logica della contrapposizione storica

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