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sezione lavoro; sentenza 22 agosto 1997, n. 7874; Pres. Santojanni, Est. Foglia, P.M. Martone...

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sezione lavoro; sentenza 22 agosto 1997, n. 7874; Pres. Santojanni, Est. Foglia, P.M. Martone (concl. conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Scognamiglio) c. Ferrante. Conferma Trib. Napoli 27 dicembre 1993 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 1237/1238-1239/1240 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193227 . Accessed: 25/06/2014 10:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.107 on Wed, 25 Jun 2014 10:16:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 22 agosto 1997, n. 7874; Pres. Santojanni, Est. Foglia, P.M. Martone(concl. conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Scognamiglio) c. Ferrante. Conferma Trib. Napoli27 dicembre 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 1237/1238-1239/1240Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193227 .

Accessed: 25/06/2014 10:16

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La corte del merito, ponendo la questione nella giusta pro

spettiva, ha rigettato la tesi sostenuta dalla banca, rilevando

con una motivazione completa e coerente: che il Credito italia

no nel primo grado di giudizio non aveva per nulla sostenuto

la sussistenza di una cessione di credito a favore della banca; che i documenti prodotti non fornivano la benché minima di mostrazione dell'esistenza della volontà delle parti di cedere alla

banca il credito Iva, sia pure nei limiti della funzione di garan

zia; che la banca non aveva né allegato né dimostrato che il

mandato in esame dissimulasse una cessione di credito, sia pure con funzione di garanzia; che anche dalla correlazione tra il

mandato e l'apertura di credito non emergeva alcuna volontà

delle parti nel senso della cessione, tanto che le somme riscosse

dalla banca avrebbero dovuto comunque transitare, come poi

avvenne, sul conto intestato alla società poi fallita con previsio ne di obbligo di rendiconto, situazioni non coerenti con la pro

spettata titolarità dei crediti di Iva assertivamente conseguita dalla banca.

Vi fu, quindi, da parte della corte cagliaritana una valutazio

ne dei rapporti negoziali, non limitata alla lettera dei documenti

prodotti, ma estesa alla loro correlazione sistematica che soddi

sfa i principi normativi sull'interpretazione dei contratti e non

è violatrice di norme di diritto, secondo le linee logiche indicate.

La funzione di garanzia, empirica e di fatto, quale è inerente

al mandato irrevocabile all'incasso, è sufficiente a giustificare la correlazione logica tra i contratti richiamati, sul piano degli interessi dalle parti perseguiti, senza che l'ipotesi della cessione

del credito, sia pure con clausola risolutoria nei limiti della ga

ranzia, emerga da prova alcuna, documentale o logica. Né questa garanzia di mero fatto, caratterizzata dall'aspetta

tiva dell'incasso del credito ceduto e dalla previsione della pos sibilità solutoria mediante il versamento di conto scoperto, as

sume rilievo sotto il profilo della non revocabilità, decorso l'an

no, delle garanzie contestuali al credito. A parte il rilievo che

la garanzia in questione, come già indicata, non concretizza al

cun diritto di prelazione in senso giuridico, resta pur sempre il fatto che la prospettazione indicata gioverebbe alla ricorrente

sol quando la non revocabilità del mandato in rem propriam si concretizzasse nella non revocabilità di una cessione di credi

to, sia pure nei limiti della funzione di garanzia, nella specie non individuabile, per i motivi già esposti. In presenza, invece, di una mera garanzia di fatto concretizzata dalla legittimazione esclusiva alla riscossione del credito, e dall'aspettativa dell'in

casso per la rimessa in conto scoperto, la non revocabilità del

mandato non esclude la revocabilità autonoma dell'atto soluto

rio, che all'esecuzione del mandato consegue, secondo le alter

native ipotesi del 2° comma dell'art. 67 1. fall.

Sulla base delle argomentazioni svolte, la corte ritiene che

il ricorso non meriti accoglimento.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 22 agosto

1997, n. 7874; Pres. Santojanni, Est. Foglia, P.M. Marto

ne (conci, conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Aw. Scognami

glio) c. Ferrante. Conferma Trib. Napoli 27 dicembre 1993.

Lavoro (rapporto di) — Adibizione a mansioni superiori — Fer

rovie dello Stato — Comunicazione tardiva del nominativo

del sostituito — Conseguenze (Cod. civ., art. 2103; 1. 20 mag

gio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindale nei luo

ghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 13).

L'art. 41 ccnl 23 giugno 1988 relativo al rapporto di lavoro

dei ferrovieri è correttamente interpretato dal giudice di meri

to nel senso che non è consentito al datore di lavoro di impe dire — attraverso una comunicazione delle ragioni dell'attri

buzione di mansioni superiori e del nominativo del dipenden te sostituito fatta successivamente al momento di adibizione

alle nuove mansioni (nella specie, decorso integralmente tale

Il Foro Italiano — 1998.

periodo) — che il lavoratore che abbia in tali mansioni conti

nuativamente sostituito per oltre tre mesi ovvero per oltre cen

tottanta giorni discontinui, altro dipendente con diritto alla

conservazione del posto, acquisisca il diritto alla definitiva

assegnazione al profilo superiore. (1)

Motivi della decisione. — Con un unico motivo di ricorso

deduce l'ente la violazione e falsa applicazione degli art. 2103, 2697 c.c. nonché degli art. 1362 ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), oltre a carenza e contraddittorietà della motivazione su un pun to essenziale della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Osserva l'ente appellante che il Ferrante era stato chiamato

a sostituire altro dipendente — tale Casale — inviato in missio

ne presso un diverso impianto, per novanta giorni. Protrattasi

questa missione oltre il termine prefissato, il Casale aveva per duto — alla stregua della disciplina collettiva — il diritto alla

conservazione del posto, sicché solo da questo momento (21

aprile 1988) era cominciato a decorrere il periodo considerato

dall'art. 2103 c.c. per la maturazione del diritto alla promozio ne. Tutto ciò risultava — secondo quanto prescritto dall'art.

41, 4° comma, del contratto collettivo — dalle deliberazioni

aziendali con le quali era stata disposta l'utilizzazione del Fer

rante nelle mansioni superiori in sostituzione di altro dipenden

te, ivi nominativamente individuato, avente diritto alla conser

vazione del posto. A giudizio dell'appellante, erroneamente, il giudice di appello

aveva inteso la clausola collettiva nel senso che la comunicazio

ne della causa della sostituzione e del nominativo del lavoratore

sostituito, dovesse avvenire contestualmente all'adibizione alle

mansioni superiori. Si tratterebbe di affermazione del tutto apo dittica e non suffragata da una legittima e ragionevole esegesi della clausola controversa la cui ratio (di porre in grado il lavo

ratore sostituto di valutare la conformità del comportamento dell'ente alla rigorosa disciplina della vicenda) potrebbe, se mai, indurre a ritenere che la comunicazione debba avvenire in ter

mini ragionevolmente brevi, ma non necessariamente contestua

li. Soggiunge il ricorrente che il principio di libertà negoziale

impone di ritenere che l'esercizio dei poteri datoriali, anche in

questa fattispecie, deve potersi svolgere in termini di congrua

discrezionalità, tenuto anche conto di esigenze tecniche o dei

c.d. «tempi di ufficio». Sennonché, il tribunale avrebbe dovuto

indagare se nel caso di specie le comunicazioni dei provvedi menti fossero seguite con un ritardo tale da impedire al lavora

tore ogni riscontro sulla rispondenza al vero che il lavoratore

sostituito si fosse allontanato dal servizio per una causa che

gli dava diritto alla conservazione del posto. E avrebbe dovuto

tener conto delle deduzioni dell'ente convenuto che la prima delibera di sostituzione risultava controfirmata dal dipendente medesimo per accettazione, mentre la seconda delibera era stata

(1) Non si rinvengono precedenti di legittimità in termini, anche per ché, diversamente da quanto fatto dalla sentenza in epigrafe, è princi pio giurisprudenziale consolidato che l'interpretazione dei contratti col

lettivi di diritto comune sia devoluta al giudice di merito e sia censura bile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (tra le ultime, Cass. 17 gen naio 1997, n. 435, Foro it., Mass., 43). Per una interpretazione confor me della medesima clausola contrattuale collettiva, cfr., appunto nella

giurisprudenza di merito, Trib. Napoli 21 febbraio 1991, id., Rep. 1992, voce Lavoro (rapporto), n. 852; contra, Pret. Prato 21 marzo 1991,

ibid., n. 855, e Pret. Firenze 11 dicembre 1990, ibid., n. 856, secondo

cui è sufficiente che la delibera di sostituzione sia consegnata al sostitu

to in un tempo ragionevole. Pret. Livorno 23 aprile 1991, ibid., n. 854, ha ritenuto che mentre è necessario che la notizia dell'esigenza debba

essere data al sostituto all'atto della sostituzione, ma con qualsiasi mez

zo, anche orale o telefonico, la comunicazione scritta del nome del so stituito e della causa dell'esigenza possa essere data successivamente, ma entro il termine per la maturazione del diritto; così anche Pret.

Milano 10 giugno 1994, est. de Angelis, Cambrea c. Soc. Ferrovie dello

Stato, inedita. Per ulteriori riferimenti, anche a giurisprudenza inedita, cfr. F. Petracci, Inquadramento e progressione in carriera dei dipen denti delle Ferrovie dello Stato: il ruolo della giurisprudenza di merito, in Riv. giur. lav., 1995, II, 657. Su aspetti vari relativi alla contrattazio ne collettiva dei ferrovieri, ivi compresa la progressione di carriera, cfr.

P. Tosi, A. Uberti, La privatizzazione «progressiva» del rapporto di

lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in Quaderni dir. lav.

relazioni ind., 1995, fase. 18, 73; P. Bertozzi, G. Sambucini, Com

mento all'accordo di rinnovo del ccnl ferrovieri, in Dir. e pratica lav.,

1995, 1019.

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1239 PARTE PRIMA 1240

contestata dallo stesso lavoratore e le successive non erano state

più dallo stesso ritirate. Al contrario, il tribunale, considerato

che la prima deliberazione, emanata il 1° settembre 1988, e sot

toscritta dall'interessato il 10 settembre 1988, era ampiamente

posteriore al completo decorso dei termini previsti dalla clauso

la contrattuale, in riferimento all'art. 2103 c.c., aveva ritenuto

pienamente maturato il diritto del Ferrante alla definitiva matu

razione del profilo superiore. Ciò che è sfuggito al tribunale — secondo l'ente ricorrente

— è la circostanza che il Ferrante, con la sottoscrizione della

delibera del 1° settembre 1988, ne aveva preso visione a tutti

gli effetti, senza alcuna possibilità di sostenere successivamente

che il breve ritardo non gli avrebbe consentito di effettuare i

suoi riscontri sulla legittimità del provvedimento. Il ricorso è infondato. Va premesso che ai sensi dell'art. 41

del contratto collettivo per i dipendenti dell'ente Ferrovie dello

Stato del 23 giugno 1988, applicabile nella specie, l'utilizzazione

del personale in mansioni di profilo superiore non comporta

l'acquisizione del profilo stesso — in deroga alla regola genera le prevista dal 1° comma dello stesso articolo, quando essa,

pur protraendosi oltre i tre mesi, ovvero i centottanta giorni discontinui nell'arco dell'anno solare, avvenga per sostituire al

tro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. La norma collettiva precisa, tuttavia (al n. 4), che in quest'ulti mo caso «incombe all'ente l'obbligo di dare al dipendente sosti

tuto notizia dei motivi della sua adibizione a mansioni superiori e di comunicargli per iscritto il nominativo del dipendente da

lui sostituito. In mancanza trova applicazione, in favore del di

pendente sostituto adibito a mansioni superiori la disposizione del precedente punto 1», secondo cui l'assegnazione al profilo

superiore diviene definitiva.

La disposizione contrattuale costituisce una coerente specifi cazione della regola generale dettata dall'art. 2103 c.c. (come modificato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori) — della cor

rispondenza delle mansioni di fatto a quelle proprie della quali

fica, e della c.d. «promozione automatica», espressione diretta della tutela della professionalità del lavoratore contro abusi da

parte del datore di lavoro — e dell'unica eccezione prevista dal

la norma codicistica costituita, appunto, dall'intrinseca preca rietà dell'adibizione a mansioni superiori insita nell'esigenza di

ricoprire il posto di lavoro che resta attribuito al suo originario titolare per tutta la durata della sua assenza consentita dalla

legge o dal contratto.

Orbene, proprio perché trattasi di eccezione ad un principio che tocca diritti fondamentali del lavoratore, trova giustifica zione l'atteggiamento di estrema cautela con cui la giurispru denza ha apprezzato di volta in volta le fattispecie, non infre

quenti, di adibizione a mansioni superiori portate alla sua at

tenzione, verificandone con attenzione la sussistenza di effettive

esigenze organizzative dell'impresa, e non di intenti elusivi da

parte del datore di lavoro.

A questa stessa cautela risponde anche la disposizione collet

tiva contenuta nel n. 4 dell'art. 41 cit., alla cui redazione non

ha certamente mancato di influire l'esperienza giurisprudenziale formatasi in applicazione dell'art. 2103 c.c., una volta che al

rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato

è stato possibile trasferire — dopo la riforma del 1985, con

la stipula del primo contratto collettivo — tutto il patrimonio di principi e regole tradizionalmente proprie del rapporto di la

voro privato. Tale disposizione richiede senza ombra di dubbio che della necessità oggettiva di una sostituzione temporanea delle

proprie mansioni con altre superiori già espletate da altro di

pendente, venga informato lo stesso sostituto, al fine essenziale

di consentirgli di essere pienamente consapevole della decisione

datoriale e di potervi aderire in piena coscienza dei nuovi com

piti che gli vengono attribuiti; ed è evidente che a tal fine diven ta indispensabile la comunicazione — al più tardi, al momento

dell'adibizione alle nuove mansioni — del nominativo del di

pendente sostituito, oltre che delle ragioni della decisione. Del

resto — e questa costituisce un'ulteriore ragione di una tale let

tura della disposizione collettiva, dettata da una esigenza di tra

sparenza e di certezza nei rapporti — l'indicazione del nomina tivo del dipendente sostituito temporaneamente assente, proprio

perché elimina in origine ogni prospettiva di operatività della

regola della promozione automatica, non può seguire l'atto di

Il Foro Italiano — 1998.

adibizione alle mansioni superiori, costituendone piuttosto un

connotato essenziale della fattispecie. Appare, dunque, chiara

la finalità antifrodatoria (Cass. 11217/90, Foro it., 1991, I, 467) di una tale indicazione, mirante ad evitare — specie in un con

testo aziendale con un alto numero di dipendenti esposti ad una

fisiologica movimentazione — l'espediente di più sostituzioni

provvisorie in rapporto ad una medesima unità sostituita, o il

pericolo di indicazioni tardive, in prossimità della scadenza del

termine, strumentali al fine di neutralizzare l'effetto della pro mozione automatica, situazioni queste, che inevitabilmente da

rebbero origine a controversie di non agevole soluzione sul pia no probatorio.

Queste argomentazioni sono state invero condivise dai giudici di merito in entrambi i gradi che hanno preceduto il presente

giudizio. In particolare, la sentenza di appello ha correttamente

interpretato l'art. 41 del contratto collettivo in esame nel senso

che non è consentito all'ente di provvedere — attraverso una

comunicazione tardiva del nominativo del dipendente sostituito — ad una sanatoria a posteriori dell'inosservanza della disposi zione contrattuale. Ed è altresì pacifico che nessun rilievo giuri dico può attribuirsi alla sottoscrizione apposta dal ricorrente

alla delibera con cui l'ente tardivamente comunicava le ragioni della sostituzione e il nominativo del sostituito, trattandosi di

una mera «presa visione», senza alcun valore negoziale né, co

munque, dispositivo, preclusivo di una contestazione successi

va. Con la conseguenza — coerentemente tratta dalla sentenza

impugnata — che, all'atto di tale presa visione, ben posteriore al completo decorso del lasso temporale preso in considerazione

dal contratto collettivo in riferimento al precetto di cui all'art.

2103 c.c., il diritto del Ferrante alla definitiva assegnazione al

profilo superiore era pienamente maturato.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 18 lu

glio 1997, n. 6637; Pres. Grossi, Est. Nicastro, P.M. Ami

rante (conci, conf.); Cecotti (Avv. Beltrame) c. Soc. Fran

chi vernici. Cassa Pret. Udine 4 marzo 1994.

Esecuzione forzata in genere — Espropriazione mobiliare — Or dinanza di vendita — Opposizione agli atti esecutivi — Ter

mine — Decorrenza (Cod. proc. civ., art. 497, 529, 530, 617).

Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso

l'ordinanza che dispone la vendita dei beni mobili pignorati,

per essere stata l'istanza relativa depositata dopo che il pi gnoramento era divenuto inefficace, decorre dalla conoscenza

della ordinanza stessa e non dalla comunicazione della udien

za fissata per l'audizione delle parti. (1)

(1) Estinzione del processo esecutivo e opposizione ex art. 617 c.p.c. (con alcune considerazioni sulla distinzione atti «preparatori» - atto «fi nale» ai fini della proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi).

\. - Il caso. Tizio propone opposizione agli atti esecutivi avverso l'or dinanza con la quale il pretore ha disposto la vendita dei mobili pigno rati, assumendo che la relativa istanza era stata presentata oltre il ter mine di novanta giorni dal pignoramento previsto dall'art. 497 c.p.c. L'opposizione è dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termi ne di cinque giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione dell'u dienza per l'audizione delle parti. Tizio propone ricorso per cassazione,

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