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sezione lavoro; sentenza 22 agosto 1997, n. 7874; Pres. Santojanni, Est. Foglia, P.M. Martone(concl. conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Scognamiglio) c. Ferrante. Conferma Trib. Napoli27 dicembre 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 1237/1238-1239/1240Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193227 .
Accessed: 25/06/2014 10:16
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
La corte del merito, ponendo la questione nella giusta pro
spettiva, ha rigettato la tesi sostenuta dalla banca, rilevando
con una motivazione completa e coerente: che il Credito italia
no nel primo grado di giudizio non aveva per nulla sostenuto
la sussistenza di una cessione di credito a favore della banca; che i documenti prodotti non fornivano la benché minima di mostrazione dell'esistenza della volontà delle parti di cedere alla
banca il credito Iva, sia pure nei limiti della funzione di garan
zia; che la banca non aveva né allegato né dimostrato che il
mandato in esame dissimulasse una cessione di credito, sia pure con funzione di garanzia; che anche dalla correlazione tra il
mandato e l'apertura di credito non emergeva alcuna volontà
delle parti nel senso della cessione, tanto che le somme riscosse
dalla banca avrebbero dovuto comunque transitare, come poi
avvenne, sul conto intestato alla società poi fallita con previsio ne di obbligo di rendiconto, situazioni non coerenti con la pro
spettata titolarità dei crediti di Iva assertivamente conseguita dalla banca.
Vi fu, quindi, da parte della corte cagliaritana una valutazio
ne dei rapporti negoziali, non limitata alla lettera dei documenti
prodotti, ma estesa alla loro correlazione sistematica che soddi
sfa i principi normativi sull'interpretazione dei contratti e non
è violatrice di norme di diritto, secondo le linee logiche indicate.
La funzione di garanzia, empirica e di fatto, quale è inerente
al mandato irrevocabile all'incasso, è sufficiente a giustificare la correlazione logica tra i contratti richiamati, sul piano degli interessi dalle parti perseguiti, senza che l'ipotesi della cessione
del credito, sia pure con clausola risolutoria nei limiti della ga
ranzia, emerga da prova alcuna, documentale o logica. Né questa garanzia di mero fatto, caratterizzata dall'aspetta
tiva dell'incasso del credito ceduto e dalla previsione della pos sibilità solutoria mediante il versamento di conto scoperto, as
sume rilievo sotto il profilo della non revocabilità, decorso l'an
no, delle garanzie contestuali al credito. A parte il rilievo che
la garanzia in questione, come già indicata, non concretizza al
cun diritto di prelazione in senso giuridico, resta pur sempre il fatto che la prospettazione indicata gioverebbe alla ricorrente
sol quando la non revocabilità del mandato in rem propriam si concretizzasse nella non revocabilità di una cessione di credi
to, sia pure nei limiti della funzione di garanzia, nella specie non individuabile, per i motivi già esposti. In presenza, invece, di una mera garanzia di fatto concretizzata dalla legittimazione esclusiva alla riscossione del credito, e dall'aspettativa dell'in
casso per la rimessa in conto scoperto, la non revocabilità del
mandato non esclude la revocabilità autonoma dell'atto soluto
rio, che all'esecuzione del mandato consegue, secondo le alter
native ipotesi del 2° comma dell'art. 67 1. fall.
Sulla base delle argomentazioni svolte, la corte ritiene che
il ricorso non meriti accoglimento.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 22 agosto
1997, n. 7874; Pres. Santojanni, Est. Foglia, P.M. Marto
ne (conci, conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Aw. Scognami
glio) c. Ferrante. Conferma Trib. Napoli 27 dicembre 1993.
Lavoro (rapporto di) — Adibizione a mansioni superiori — Fer
rovie dello Stato — Comunicazione tardiva del nominativo
del sostituito — Conseguenze (Cod. civ., art. 2103; 1. 20 mag
gio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindale nei luo
ghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 13).
L'art. 41 ccnl 23 giugno 1988 relativo al rapporto di lavoro
dei ferrovieri è correttamente interpretato dal giudice di meri
to nel senso che non è consentito al datore di lavoro di impe dire — attraverso una comunicazione delle ragioni dell'attri
buzione di mansioni superiori e del nominativo del dipenden te sostituito fatta successivamente al momento di adibizione
alle nuove mansioni (nella specie, decorso integralmente tale
Il Foro Italiano — 1998.
periodo) — che il lavoratore che abbia in tali mansioni conti
nuativamente sostituito per oltre tre mesi ovvero per oltre cen
tottanta giorni discontinui, altro dipendente con diritto alla
conservazione del posto, acquisisca il diritto alla definitiva
assegnazione al profilo superiore. (1)
Motivi della decisione. — Con un unico motivo di ricorso
deduce l'ente la violazione e falsa applicazione degli art. 2103, 2697 c.c. nonché degli art. 1362 ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), oltre a carenza e contraddittorietà della motivazione su un pun to essenziale della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.).
Osserva l'ente appellante che il Ferrante era stato chiamato
a sostituire altro dipendente — tale Casale — inviato in missio
ne presso un diverso impianto, per novanta giorni. Protrattasi
questa missione oltre il termine prefissato, il Casale aveva per duto — alla stregua della disciplina collettiva — il diritto alla
conservazione del posto, sicché solo da questo momento (21
aprile 1988) era cominciato a decorrere il periodo considerato
dall'art. 2103 c.c. per la maturazione del diritto alla promozio ne. Tutto ciò risultava — secondo quanto prescritto dall'art.
41, 4° comma, del contratto collettivo — dalle deliberazioni
aziendali con le quali era stata disposta l'utilizzazione del Fer
rante nelle mansioni superiori in sostituzione di altro dipenden
te, ivi nominativamente individuato, avente diritto alla conser
vazione del posto. A giudizio dell'appellante, erroneamente, il giudice di appello
aveva inteso la clausola collettiva nel senso che la comunicazio
ne della causa della sostituzione e del nominativo del lavoratore
sostituito, dovesse avvenire contestualmente all'adibizione alle
mansioni superiori. Si tratterebbe di affermazione del tutto apo dittica e non suffragata da una legittima e ragionevole esegesi della clausola controversa la cui ratio (di porre in grado il lavo
ratore sostituto di valutare la conformità del comportamento dell'ente alla rigorosa disciplina della vicenda) potrebbe, se mai, indurre a ritenere che la comunicazione debba avvenire in ter
mini ragionevolmente brevi, ma non necessariamente contestua
li. Soggiunge il ricorrente che il principio di libertà negoziale
impone di ritenere che l'esercizio dei poteri datoriali, anche in
questa fattispecie, deve potersi svolgere in termini di congrua
discrezionalità, tenuto anche conto di esigenze tecniche o dei
c.d. «tempi di ufficio». Sennonché, il tribunale avrebbe dovuto
indagare se nel caso di specie le comunicazioni dei provvedi menti fossero seguite con un ritardo tale da impedire al lavora
tore ogni riscontro sulla rispondenza al vero che il lavoratore
sostituito si fosse allontanato dal servizio per una causa che
gli dava diritto alla conservazione del posto. E avrebbe dovuto
tener conto delle deduzioni dell'ente convenuto che la prima delibera di sostituzione risultava controfirmata dal dipendente medesimo per accettazione, mentre la seconda delibera era stata
(1) Non si rinvengono precedenti di legittimità in termini, anche per ché, diversamente da quanto fatto dalla sentenza in epigrafe, è princi pio giurisprudenziale consolidato che l'interpretazione dei contratti col
lettivi di diritto comune sia devoluta al giudice di merito e sia censura bile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (tra le ultime, Cass. 17 gen naio 1997, n. 435, Foro it., Mass., 43). Per una interpretazione confor me della medesima clausola contrattuale collettiva, cfr., appunto nella
giurisprudenza di merito, Trib. Napoli 21 febbraio 1991, id., Rep. 1992, voce Lavoro (rapporto), n. 852; contra, Pret. Prato 21 marzo 1991,
ibid., n. 855, e Pret. Firenze 11 dicembre 1990, ibid., n. 856, secondo
cui è sufficiente che la delibera di sostituzione sia consegnata al sostitu
to in un tempo ragionevole. Pret. Livorno 23 aprile 1991, ibid., n. 854, ha ritenuto che mentre è necessario che la notizia dell'esigenza debba
essere data al sostituto all'atto della sostituzione, ma con qualsiasi mez
zo, anche orale o telefonico, la comunicazione scritta del nome del so stituito e della causa dell'esigenza possa essere data successivamente, ma entro il termine per la maturazione del diritto; così anche Pret.
Milano 10 giugno 1994, est. de Angelis, Cambrea c. Soc. Ferrovie dello
Stato, inedita. Per ulteriori riferimenti, anche a giurisprudenza inedita, cfr. F. Petracci, Inquadramento e progressione in carriera dei dipen denti delle Ferrovie dello Stato: il ruolo della giurisprudenza di merito, in Riv. giur. lav., 1995, II, 657. Su aspetti vari relativi alla contrattazio ne collettiva dei ferrovieri, ivi compresa la progressione di carriera, cfr.
P. Tosi, A. Uberti, La privatizzazione «progressiva» del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in Quaderni dir. lav.
relazioni ind., 1995, fase. 18, 73; P. Bertozzi, G. Sambucini, Com
mento all'accordo di rinnovo del ccnl ferrovieri, in Dir. e pratica lav.,
1995, 1019.
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1239 PARTE PRIMA 1240
contestata dallo stesso lavoratore e le successive non erano state
più dallo stesso ritirate. Al contrario, il tribunale, considerato
che la prima deliberazione, emanata il 1° settembre 1988, e sot
toscritta dall'interessato il 10 settembre 1988, era ampiamente
posteriore al completo decorso dei termini previsti dalla clauso
la contrattuale, in riferimento all'art. 2103 c.c., aveva ritenuto
pienamente maturato il diritto del Ferrante alla definitiva matu
razione del profilo superiore. Ciò che è sfuggito al tribunale — secondo l'ente ricorrente
— è la circostanza che il Ferrante, con la sottoscrizione della
delibera del 1° settembre 1988, ne aveva preso visione a tutti
gli effetti, senza alcuna possibilità di sostenere successivamente
che il breve ritardo non gli avrebbe consentito di effettuare i
suoi riscontri sulla legittimità del provvedimento. Il ricorso è infondato. Va premesso che ai sensi dell'art. 41
del contratto collettivo per i dipendenti dell'ente Ferrovie dello
Stato del 23 giugno 1988, applicabile nella specie, l'utilizzazione
del personale in mansioni di profilo superiore non comporta
l'acquisizione del profilo stesso — in deroga alla regola genera le prevista dal 1° comma dello stesso articolo, quando essa,
pur protraendosi oltre i tre mesi, ovvero i centottanta giorni discontinui nell'arco dell'anno solare, avvenga per sostituire al
tro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. La norma collettiva precisa, tuttavia (al n. 4), che in quest'ulti mo caso «incombe all'ente l'obbligo di dare al dipendente sosti
tuto notizia dei motivi della sua adibizione a mansioni superiori e di comunicargli per iscritto il nominativo del dipendente da
lui sostituito. In mancanza trova applicazione, in favore del di
pendente sostituto adibito a mansioni superiori la disposizione del precedente punto 1», secondo cui l'assegnazione al profilo
superiore diviene definitiva.
La disposizione contrattuale costituisce una coerente specifi cazione della regola generale dettata dall'art. 2103 c.c. (come modificato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori) — della cor
rispondenza delle mansioni di fatto a quelle proprie della quali
fica, e della c.d. «promozione automatica», espressione diretta della tutela della professionalità del lavoratore contro abusi da
parte del datore di lavoro — e dell'unica eccezione prevista dal
la norma codicistica costituita, appunto, dall'intrinseca preca rietà dell'adibizione a mansioni superiori insita nell'esigenza di
ricoprire il posto di lavoro che resta attribuito al suo originario titolare per tutta la durata della sua assenza consentita dalla
legge o dal contratto.
Orbene, proprio perché trattasi di eccezione ad un principio che tocca diritti fondamentali del lavoratore, trova giustifica zione l'atteggiamento di estrema cautela con cui la giurispru denza ha apprezzato di volta in volta le fattispecie, non infre
quenti, di adibizione a mansioni superiori portate alla sua at
tenzione, verificandone con attenzione la sussistenza di effettive
esigenze organizzative dell'impresa, e non di intenti elusivi da
parte del datore di lavoro.
A questa stessa cautela risponde anche la disposizione collet
tiva contenuta nel n. 4 dell'art. 41 cit., alla cui redazione non
ha certamente mancato di influire l'esperienza giurisprudenziale formatasi in applicazione dell'art. 2103 c.c., una volta che al
rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato
è stato possibile trasferire — dopo la riforma del 1985, con
la stipula del primo contratto collettivo — tutto il patrimonio di principi e regole tradizionalmente proprie del rapporto di la
voro privato. Tale disposizione richiede senza ombra di dubbio che della necessità oggettiva di una sostituzione temporanea delle
proprie mansioni con altre superiori già espletate da altro di
pendente, venga informato lo stesso sostituto, al fine essenziale
di consentirgli di essere pienamente consapevole della decisione
datoriale e di potervi aderire in piena coscienza dei nuovi com
piti che gli vengono attribuiti; ed è evidente che a tal fine diven ta indispensabile la comunicazione — al più tardi, al momento
dell'adibizione alle nuove mansioni — del nominativo del di
pendente sostituito, oltre che delle ragioni della decisione. Del
resto — e questa costituisce un'ulteriore ragione di una tale let
tura della disposizione collettiva, dettata da una esigenza di tra
sparenza e di certezza nei rapporti — l'indicazione del nomina tivo del dipendente sostituito temporaneamente assente, proprio
perché elimina in origine ogni prospettiva di operatività della
regola della promozione automatica, non può seguire l'atto di
Il Foro Italiano — 1998.
adibizione alle mansioni superiori, costituendone piuttosto un
connotato essenziale della fattispecie. Appare, dunque, chiara
la finalità antifrodatoria (Cass. 11217/90, Foro it., 1991, I, 467) di una tale indicazione, mirante ad evitare — specie in un con
testo aziendale con un alto numero di dipendenti esposti ad una
fisiologica movimentazione — l'espediente di più sostituzioni
provvisorie in rapporto ad una medesima unità sostituita, o il
pericolo di indicazioni tardive, in prossimità della scadenza del
termine, strumentali al fine di neutralizzare l'effetto della pro mozione automatica, situazioni queste, che inevitabilmente da
rebbero origine a controversie di non agevole soluzione sul pia no probatorio.
Queste argomentazioni sono state invero condivise dai giudici di merito in entrambi i gradi che hanno preceduto il presente
giudizio. In particolare, la sentenza di appello ha correttamente
interpretato l'art. 41 del contratto collettivo in esame nel senso
che non è consentito all'ente di provvedere — attraverso una
comunicazione tardiva del nominativo del dipendente sostituito — ad una sanatoria a posteriori dell'inosservanza della disposi zione contrattuale. Ed è altresì pacifico che nessun rilievo giuri dico può attribuirsi alla sottoscrizione apposta dal ricorrente
alla delibera con cui l'ente tardivamente comunicava le ragioni della sostituzione e il nominativo del sostituito, trattandosi di
una mera «presa visione», senza alcun valore negoziale né, co
munque, dispositivo, preclusivo di una contestazione successi
va. Con la conseguenza — coerentemente tratta dalla sentenza
impugnata — che, all'atto di tale presa visione, ben posteriore al completo decorso del lasso temporale preso in considerazione
dal contratto collettivo in riferimento al precetto di cui all'art.
2103 c.c., il diritto del Ferrante alla definitiva assegnazione al
profilo superiore era pienamente maturato.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 18 lu
glio 1997, n. 6637; Pres. Grossi, Est. Nicastro, P.M. Ami
rante (conci, conf.); Cecotti (Avv. Beltrame) c. Soc. Fran
chi vernici. Cassa Pret. Udine 4 marzo 1994.
Esecuzione forzata in genere — Espropriazione mobiliare — Or dinanza di vendita — Opposizione agli atti esecutivi — Ter
mine — Decorrenza (Cod. proc. civ., art. 497, 529, 530, 617).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso
l'ordinanza che dispone la vendita dei beni mobili pignorati,
per essere stata l'istanza relativa depositata dopo che il pi gnoramento era divenuto inefficace, decorre dalla conoscenza
della ordinanza stessa e non dalla comunicazione della udien
za fissata per l'audizione delle parti. (1)
(1) Estinzione del processo esecutivo e opposizione ex art. 617 c.p.c. (con alcune considerazioni sulla distinzione atti «preparatori» - atto «fi nale» ai fini della proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi).
\. - Il caso. Tizio propone opposizione agli atti esecutivi avverso l'or dinanza con la quale il pretore ha disposto la vendita dei mobili pigno rati, assumendo che la relativa istanza era stata presentata oltre il ter mine di novanta giorni dal pignoramento previsto dall'art. 497 c.p.c. L'opposizione è dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termi ne di cinque giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione dell'u dienza per l'audizione delle parti. Tizio propone ricorso per cassazione,
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