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sezione lavoro; sentenza 22 marzo 2005, n. 6126; Pres. Ciciretti, Est. De Luca, P.M. Pivetti (concl....

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sezione lavoro; sentenza 22 marzo 2005, n. 6126; Pres. Ciciretti, Est. De Luca, P.M. Pivetti (concl. conf.); Min. lavoro e politiche sociali e altra (Avv. dello Stato) c. Comune di Lauro (Avv. Rispoli). Cassa Trib. Avellino 12 aprile 2002 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 9 (SETTEMBRE 2005), pp. 2363/2364-2365/2366 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200846 . Accessed: 25/06/2014 04:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.156 on Wed, 25 Jun 2014 04:08:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 22 marzo 2005, n. 6126; Pres. Ciciretti, Est. De Luca, P.M. Pivetti(concl. conf.); Min. lavoro e politiche sociali e altra (Avv. dello Stato) c. Comune di Lauro (Avv.Rispoli). Cassa Trib. Avellino 12 aprile 2002Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 9 (SETTEMBRE 2005), pp. 2363/2364-2365/2366Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200846 .

Accessed: 25/06/2014 04:08

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2363 PARTE PRIMA 2364

del tutore, riconoscendogli invece il potere di chiedere la nomi

na di un curatore speciale ai fini della proposizione della do

manda di divorzio, v. sent. n. 9582 del 2000, id., Rep. 2000, vo ce Matrimonio, n. 143).

E la conferma dell'inesistenza, in capo al tutore, di una rap

presentanza generale degli interessi dell'interdetto con riguardo a siffatto genere di atti si rinviene, nella, previsione codicistica

della necessaria nomina, da parte del giudice tutelare, non appe na avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, oltre che del tutore, anche del protutore (art. 346 c.c.), nonché

nelle ulteriori previsioni che «il protutore rappresenta il minore

nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'inte

resse del tutore».

«Se anche il protutore si trova in opposizione di interessi con

il minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale» (art. 360 c.c.).

E ben vero che le menzionate norme sono inserite nella «tu

tela dei minori»; ma tale tutela è richiamata nella sua interezza

per l'interdizione, alla quale pertanto è applicabile: l'art. 424

c.c., infatti, sancisce che «le disposizioni sulla tutela dei minori

... si applicano ... alla tutela degli interdetti...».

Le conclusioni raggiunte non contrastano né possono ritenersi

derogate dalla convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedici

na, fatta ad Oviedo il 24 aprile 1997 — della quale la 1. 28 mar

zo 2001 n. 145 ha autorizzato la ratifica — dal momento che

tale convenzione prevede che il rappresentante legale (o co

munque un'apposita autorità od altro soggetto) possa esprimere il consenso che l'incapace non è in condizione di dare (art. 6), ma non preclude ai singoli Stati di fissare condizioni specifiche — che essa convenzione non ha previsto

— per la validità della

prestazione del consenso (sostitutivo). L'affermata sussistenza di altro soggetto quale necessario

contraddittore nel giudizio costituisce ragione sufficiente per la

dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. Rimane pertanto as

sorbita la questione, proposta nella memoria, relativa alla neces

sità o no della notifica del ricorso al procuratore generale a quo. La ravvisata inammissibilità del ricorso esclude l'esame del

merito, e, quindi, anche della questione di legittimità costituzio

nale sollevata dal ricorrente.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 22 mar

zo 2005, n. 6126; Pres. Ciciretti, Est. De Luca, P.M. Pivetti

(conci, conf.); Min. lavoro e politiche sociali e altra (Avv. dello Stato) c. Comune di Lauro (Avv. Rispoli). Cassa Trib.

Avellino 12 aprile 2002.

Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Ordinanza

ingiunzione — Opposizione — Ministero sovraordinato al

l'autorità che ha emesso l'ordinanza — Ricorso per cas

sazione — Inammissibilità (L. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art. 23).

Previdenza e assistenza sociale — Agricoltura — Sezione

matricola e paga del registro di impresa — Invio tardivo

— Effetti (Cod. proc. civ., art. 155; 1. 29 aprile 1949 n. 264, provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assi stenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, art. 19; d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e

nel settore previdenziale, art. 9 quater\ 1. 28 novembre 1996 n. 608, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1°

ottobre 1996 n. 510, art. unico).

E inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso

per cassazione proposto, avverso la sentenza che abbia deci

li Foro Italiano — 2005.

so sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, dal ministero

gerarchicamente soyraordinato all'autorità che ha emesso

l'ordinanza stessa. ( 1 ) La violazione per l'omesso invio all'Inps e alla sezione circo

scrizionale per l'impiego e il collocamento in agricoltura, entro cinque giorni dall'assunzione, di un esemplare della se

zione matricola e paga del registro di impresa, sussiste anche

nel caso di semplice ritardo. (2)

Svolgimento del processo. — Con la sentenza ora denunciata,

il Tribunale di Avellino accoglieva l'opposizione proposta, dal

comune di Lauro, all'ordinanza-ingiunzione della direzione

provinciale del lavoro di Avellino — che gli aveva inflitto san

zione amministrativa, per aver omesso (in violazione dell'art. 9

quater, 4° comma, d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla 1. 28 novembre 1996 n. 608) di inviare al l'Inps ed alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il

collocamento in agricoltura, entro cinque giorni dalla data di as

sunzione, un esemplare della sezione matricola e paga del regi stro d'impresa, relativa ad alcuni lavoratori — essenzialmente

in base ai rilievi che «le suddette comunicazioni sono avvenute

in ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge» e che — risul

tando la sanzione comminata (18° comma dello stesso art. 9

quater d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazio

ni, dalla 1. 28 novembre 1996 n. 608, cit.) per la «violazione de

gli obblighi di comunicazione» — si deve ritenere, «in base al

l'applicazione del principio di legalità», che non sia prevista al

cuna sanzione «in caso di semplice ritardo», e, pertanto, l'acco

glimento del motivo di opposizione — in tal senso proposto dal

comune di Lauro — comporta il «conseguente assorbimento de

gli altri motivi addotti» dallo stesso comune.

Avverso la sentenza, il ministero del lavoro e delle politiche sociali e la direzione provinciale del lavoro di Avellino propon

gono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L'intimato comune di Lauro resiste con controricorso e pro

pone, contestualmente, ricorso incidentale condizionato, ecce

pendo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso principale, «per la carenza di legittimazione attiva del ricorrente ministero del

lavoro».

Motivi della decisione. — 1. - Preliminarmente, va disposta la

riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto

proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335

c.p.c.). 2. - In via pregiudiziale e nel rito, ritiene la corte che l'ecce

zione di inammissibilità del ricorso principale del ministero del lavoro e delle politiche sociali — sollevata dal comune resi

stente — sia fondata e, perciò, debba essere accolta.

Invero, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione,

spetta soltanto all'autorità che l'ha emessa (quale, nella specie, la direzione provinciale del lavoro di Avellino) — in base ai

principi speciali (di cui all'art. 23 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale), che derogano i principi generali in

materia di rappresentanza dello Stato (v. Cass. 968/89, Foro it.,

Rep. 1989, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n.

83) — non solo la legittimazione passiva a resistere all'opposi zione, ma anche la legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione (e, in genere, impugnazione) contro la sentenza di

accoglimento della stessa opposizione, con la conseguenza che — secondo la giurisprudenza di questa corte (vedine le sentenze

(1-2) La prima massima è conforme al consolidato orientamento della Suprema corte: v., con specifico riferimento alla materia delle sanzioni amministrative correlate alle violazioni dei datori di lavoro, Cass. 5 dicembre 2003, n. 18595, Foro it.. Rep. 2003, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 173; nonché la puntualizzazione, non esplicitata nella massima ufficiale, di Cass. 2 agosto 2002, n. 11614, id., Rep. 2002, voce Lavoro (rapporto), n. 653; nello stesso sen so, v. Cass. 26 giugno 1998, n. 6353, id.. Rep. 1998, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 135, entrambe citate in motiva zione; 7 agosto 1991, n. 8616, id., Rep. 1991, voce cit., n. 121.

In senso conforme alla seconda massima, v. Cass. 16 settembre 2004, n. 18714, id.. Mass., 1898; 9 agosto 2003, n. 12031, id., Rep. 2003, vo ce Lavoro (collocamento), n. 58.

Va sottolineato che il 4° comma dell'art. 9 quater d.l. n. 510 del

1996, convertito dalla 1. n. 608 del 1996, è stato abrogato dall'art. 85, 1° comma, lett. e), d.leg. 10 settembre 2003 n. 276, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 24 ottobre 2003.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

6353/98, id., Rep. 1998, voce cit., n. 135; 11614/02, id., Rep. 2002, voce Lavoro (rapporto), n. 653, nonché la sentenza

968/89, cit., con riferimento alla legittimazione del prefetto) —

non è ammissibile, per difetto della legittimazione appunto, il

ricorso per cassazione — contro la sentenza di accoglimento

dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione — che sia proposto, come nella specie, dal ministero gerarchicamente sovraordinato

all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta

(quale, appunto, il ministero del lavoro e delle politiche sociali). Pertanto va dichiarato inammissibile il ricorso principale pro

posto dal ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ammissibile risulta, invece, il ricorso principale proposto dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino.

3.1. - Con l'unico motivo del ricorso principale — denun

ciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa ap

plicazione di norme di diritto (art. 9 quater, 4° comma, d.l. 1°

ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla 1. 28

novembre 1996 n. 608, e 19 1. 29 aprile 1949 n. 264) — la dire zione provinciale del lavoro di Avellino (oltre che, inammissi

bilmente, il ministero del lavoro e delle politiche sociali) censu

ra la sentenza impugnata per aver ritenuto che non fosse sanzio

nato il ritardo delle prescritte comunicazioni.

Il ricorso principale, proposto dalla direzione provinciale del

lavoro di Avellino, è fondato.

3.2. - Invero la disposizione (art. 9 quater, 4° comma, d.l. 1°

ottobre 1996 n. 510, convertito in 1. 28 novembre 1996 n. 608) — la cui violazione integra l'illecito amministrativo, che forma

oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta nel presente giudi zio — sancisce testualmente: «La sezione matricola e paga è

composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in

cinque esemplari (...). Il primo esemplare va inviato all'Inps entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla se

zione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in

agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione (...). 1

termini della comunicazione all'Inps e alla sezione circoscrizio

nale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi».

Per la violazione prospettata, poi, la disposizione, (18° comma

dello stesso art. 9 quater d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito

in 1. 28 novembre 1996 n. 608, cit.) — che ne commina la san

zione — così recita: «La violazione degli obblighi di comunica

zione di cui al 4° comma e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire

cinquecentomila a lire tre milioni per ciascun lavoratore interes

sato (...)». Evidente ne risulta lo scopo (ratio legis) di dare informazioni

adeguate e tempestive —

per consentire, ai destinatari delle

stesse informazioni (quali, nella specie, la sezione circoscrizio

nale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e l'Inps), accertamenti ispettivi immediati — circa i dati contenuti nella

sezione matricola e paga del registro d'impresa (concernenti, ai

sensi del 3° comma dello stesso art. 9 quater, l'iscrizione di

«tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione,

con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di

svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo

applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda

giornaliera convenuta, data di assunzione» e, per i lavoratori as

sunti a tempo determinato, anche l'indicazione di «tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste ed il relativo pe riodo di svolgimento»).

In funzione della ratio prospettata, infatti, non solo risulta

univocamente stabilito il termine («entro cinque giorni dalla

data di assunzione») — per ottemperare all'obbligo, conte

stualmente imposto al datore di lavoro, di inviare un esemplare della sezione matricola e paga a ciascuno dei destinatari — ma

viene precisato, altresì, che — in deroga al principio generale

(di cui all'art. 155, 3° comma, c.p.c.) — «i termini della comu nicazione all'Inps e alla sezione circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi».

L'univoco tenore letterale e la ratio del precetto prospettato

consentono, quindi, di concludere che l'elemento oggettivo del

l'illecito amministrativo della «violazione degli obblighi di co municazione di cui al 4° comma» —

per il quale è comminata la

sanzione (di cui al 18° comma dell'art. 9 quater d.l. 1° ottobre

1996 n. 510, convertito in 1. 28 novembre 1996 n. 608, cit.) — è

integrato non solo dalla omessa, ma — come questa corte ha già avuto occasione di ritenere in casi analoghi (vedine, per tutte, le

sentenze 12031/03, id., Rep. 2003, voce Lavoro (collocamento),

Il Foro Italiano — 2005.

n. 58; 18714/04, id., Mass., 1898) — anche dalla tardiva comu

nicazione.

Infatti, ne risulta violato il termine imposto, dalla legge, per

l'adempimento di quell'obbligo —

significativamente stabilen

done i criteri speciali di computo — e, nel contempo, frustrato

lo scopo (ratio) di consentire (eventuali) accertamenti ispettivi immediati.

In altri termini, il mancato rispetto del termine — fissato per

l'adempimento degli «obblighi di comunicazione di cui al 4° comma», significativamente stabilendone i criteri speciali di

computo, appunto — costituisce mancato adempimento («viola

zione») — entro il termine essenziale, parimenti imposto dalla

legge (v. Cass. 12031/03, cit.) — di quegli obblighi e, peraltro, risulta incompatibile

— per quanto-si è detto — con la ratio le

gis ta sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto

enunciato, laddove nega che la «violazione degli obblighi di

comunicazione» — della quale si discute — possa ritenersi in

tegrata «in caso di semplice ritardo».

Tanto basta per accogliere il ricorso principale della direzione

provinciale del lavoro di Avellino.

Inammissibile risulta, invece, il ricorso incidentale condizio

nato, proposto dal comune di Lauro. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 15 mar

zo 2005, n. 5582; Pres. Saggio, Est. Panebianco, P.M. Sor

rentino (conci, diff.); Fall. soc. Arti grafiche editoriali (Avv. Adriano) c. Porcheddu (Avv. Monacchia, Passino). Cassa

App. Cagliari-Sassari 21 dicembre 2001.

Fallimento — Ammissione al passivo — Credito di impresa — Prova — Scritture contabili — Insufficienza (Cod. civ., art. 2709; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 93, 95).

Nel procedimento di accertamento del passivo, il creditore per ottenere l'ammissione al passivo, del proprio credilo non può limitarsi a produrre le scritture contabili del fallito, in quanto la norma dell'art. 2709 c.c. si applica al debitore-imprendi tore e non al curatore il quale assume una posizione di ter

zietà, potendo tali scritture costituire un indizio cui devono

accompagnarsi altri elementi di giudizio. (1)

( 1 ) Il principio affermato trova ascendenti, a proposito del contiguo art. 2710 c.c., in Cass. 19 novembre 2003, n. 17543, Foro it.. Rep. 2003, voce Fallimento, n. 304; 9 maggio 2001, n. 6465, id., 2001, I, 3542, con nota di richiami.

Non trova smentita in Cass. 8 settembre 2004, n. 18059, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 318; 18 aprile 2003, n. 6306, id.. Rep. 2003, voce Libri e scritture contabili, n. 2 (e Fallimento, 2004, 655, con nota entu siastica di F. Signorelli, Novità in tema di efficacia probatoria delle

scritture contabili dell'imprenditore); 13 aprile 2001, n. 5529, Foro it..

Rep. 2001, voce cit., n. 4, decisioni emesse in occasione di controversie

aventi ad oggetto la riscossione di un credito del fallito, ovverosia giu dizi nei quali il curatore non si trovava in posizione di terzietà, quanto invece di successore del fallito.

La differenza fra il regime dell'art. 2709 c.c. e quello di cui all'art.

2710 c.c. si ritrova nel fatto che solo per il secondo è — espressamente — previsto il libero apprezzamento del magistrato; da qui la considera

zione con la quale il giudice di legittimità si è rifugiato nella qualifica zione del risultato della prova documentale come mero indizio, da cor

roborare con altri elementi di giudizio. Sull'art. 2709 c.c. e sulla ratio

della norma che viene ravvisata nella regola d'esperienza in base alla

quale, normalmente, nessuno predispone in una documentazione, dati a

proprio carico ma non corrispondenti al vero, nonché sul valore di pre

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