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sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1986, n. 3470; Pres. Franceschelli, Est. Menichino, P. M. Gazzara...

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sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1986, n. 3470; Pres. Franceschelli, Est. Menichino, P. M. Gazzara (concl. conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c. Venegoni ed altri. Cassa Trib. Siena 12 dicembre 1981 Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 9 (SETTEMBRE 1986), pp. 2139/2140-2141/2142 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180637 . Accessed: 28/06/2014 09:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 09:35:08 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1986, n. 3470; Pres. Franceschelli, Est. Menichino, P. M.Gazzara (concl. conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c. Venegoni ed altri. Cassa Trib.Siena 12 dicembre 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 9 (SETTEMBRE 1986), pp. 2139/2140-2141/2142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180637 .

Accessed: 28/06/2014 09:35

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2159 PARTE PRIMA 2140

stesso siano state impresse le indicazioni tutte della ditta Arcese. Ne consegue che sul solo Arcese potevano ricadere i rischi inerenti all'esecuzione dei viaggi e che non prende vita a carico dell'Olivieri la presunzione di responsabilità che l'art. 1693 c.c. pone a carico

del vettore o del subvettore; b) che nell'iniziale comportamento dell'Olivieri, volto, secondo l'Arcese, a riconoscere la di lui respon sabilità e a promettere il risarcimento del danno, non è dato

riconoscere né una confessione stragiudiziale, trattandosi di una

valutazione dei fatti del tipo di quelle « espresse il più delle volte a caldo anche al fine di evitare una lite », né una promessa di

pagamento, mancando al riguardo la prova dell'esistenza del rap

porto fondamentale.

Avverso la sentenza della corte trentina, Eleuterio Arcese e la

s.p.a. Arcese Trasporti hanno proposto ricorso per cassazione affida

to a due motivi di censura. Hanno resistito con controricorsi

Alessandro Olivieri e Severino Scuriatti. Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione. — Nel primo motivo del ricorso per cassazione sono imputate alla sentenza impugnata la violazione e

falsa applicazione degli art. 13, 40, 50 ss. 1. 6 giugno 1974 n. 298, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un

punto decisivo della causa, rilevabile d'ufficio.

In proposito, si svolgono due argomentazioni concorrenti. Con la

prima si sostiene che l'istituto del noleggio degli autoveicoli per il

trasporto di cose per conto di terzi è stato abrogato con la citata 1.

n. 298 del 1974, sicché deve presumersi iuris et de iure che a

partire dal 1974 ogni contratto per servizi di detto trasporto integri necessariamente un contratto di trasporto, o di subtrasporto, o di

appalto di trasporto, o di subappalto di trasporto. Con la seconda si

denuncia che i giudici del merito hanno errato nel giudicare che

l'autotreno dell'Olivieri fosse nella « piena disponibilità dell'Arnese.

In entrambe le riassunte articolazioni, il motivo manca di fonda

mento.

Innanzitutto, la 1. 6 giugno 1974 n. 298, istituzione dell'albo

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, discipli na degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffa a

parcella per i trasporti di merci su strada, nei punti interessanti la

controversia ha avuto applicazione solo successivamente al rapporto dedotto in giudizio. Questo, come si è narrato, si svolse nel

febbraio 1975 e la legge ora menzionata ha operato dal 30

settembre 1978 quanto alle norme sulla iscrizione nell'albo (art. 1 1.

28 aprile 1978 n. 141, in relazione all'art. 65 1. n. 298 del 1974 come modificato dall'art. 3 1. 28 aprile 1975 n. 145) e dal 31 marzo 1979 quanto alla disciplina del rinnovo delle precedenti autorizza

zioni (art. 2 1. n. 141 del 1978, in relazione al citato art. 65 1. n.

298 del 1974 come modificato dall'art. 3 1. n. 145 del 1975). Perciò,

quand'anche fosse esatta la tesi propugnata dai ricorrenti, circa

l'innovatrice presunzione assoluta di contratto di trasporto o affine

introdotta dalla 1. n. 298 del 1974, dovrebbe rilevarsi che siffatta

efficacia si sarebbe spiegata solo successivamente all'istaurarsi e allo

svolgersi del contratto dedotto in giudizio, con la conseguenza che

l'invocata normativa non sarebbe comunque applicabile nella deci sione della causa. La sopravvivenza, nell'epoca considerata, delle

precedenti autorizzazioni ha comportato l'ultrattività delle disposi zioni della 1. 20 giugno 1935 n. 1349, la quale all'art. 1, lett. a),

prevedeva i servizi di noleggio per trasporto di merci e tale ordinamento ha retto in via transitoria, ratione temporis, il rappor to negoziale fra le parti.

V'è di più. La novella disciplina della 1. n. 298 del 1974, pur non prevedendo — a differenza della 1. n. 1349 del 1935 — il

noleggio per trasporto di merci, non contiene norme le quali qualifichino di diritto come trasporto, o contratto affine, un rappor to di noleggio stipulato per il trasporto di merci. Cosi', il non essere ulteriormente consentito lo svolgere professionalmente il noleggio di autoveicolo per il trasporto di cose, ovvero il trasporto di cose per conto di terzi mediante autoveicolo preso a noleggio, non si traduce nell'automatica conversione, per forza di legge, del contratto di

noleggio dell'autoveicolo in quello di trasporto o negozio affine. Fra le parti, la configurazione giuridica del rapporto resta quella conforme agli estremi negoziali civilisticamente apprezzati e la

regolamentazione del rapporto non può essere quella di specie negoziale diversa, da loro non valutata. Sarebbe arbitrario, dunque, appuntare, in pretesa osservanza della 1. n. 298 del 1974, a un

noleggiatore di un autoveicolo per il trasporto di merci per conto di terzi la responsabilità del vettore nel trasporto di cose.

La seconda argomentazione svolta nel motivo di ricorso in disamina trova smentita nella già riassunta, diffusa e logicamente coerente motivazione della sentenza di appello sui tratti qualificanti del rapporto intervenuto fra l'Arcese e l'Olivieri.

A proposito del convincimento dell'essere stato l'autotreno dell'O

livieri nella piena disponibilità dell'Arcese, soccorre anche un'ulte

riore circostanza, pure evidenziata in quella motivazione, quale l'essere stati prerogativa del solo noleggiante il dare ordini per il

caricamento della merce e l'impartire le istruzioni definitive agli autisti. L'apprezzamento del giudice di appello si sottrae, pertanto, a censura.

Nel secondo motivo del ricorso sono formulate altre due conte

stazioni, sotto la rubrica di violazione e falsa applicazione degli art.

57 e 58 d.p.r. 27 ottobre 1958 n. 996, 384-395 c. nav., della 1. 24 dicembre 1969 n. 990, 1665 ss., 1218, 2043 e 2049 c.c., nonché

omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Al

riguardo, si denuncia l'omessa disamina approfondita del metodo di determinazione del compenso per l'attività prestata dall'Olivieri, essendosi genericamente riferito nell'impugnata sentenza che quel corrispettivo era determinato a forfait, senza precisare se tale

ragguaglio fosse fatto in rapporto alla merce trasportata ovvero al

tempo o alla distanza del viaggio. Si aggiunge, poi, che nell'iden tificazione del regime pattizio del rischio del trasporto considerato non si è avuto riguardo al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto.

Anche queste due ultime contestazioni sono prive di fondamento.

Quanto alla prima, vale constatare ch'essa implica ingiustificata accezione restrittiva dell'accertamento fatto dal giudice del merito, circa il criterio forfettario adottato dalle parti per compensare il

noleggio. Nel contesto della motivazione della sentenza d'appello, la menzione del corrispettivo forfettario pattuito fra le parti ha

l'ampio e univoco significato di accertamento d'un metodo di

pagamento svincolato dal trasporto effettuato con l'autoveicolo

preso a noleggio. Tale individuazione — descritta, nella motivazione stessa, come

prova soltanto sussidiaria e ulteriore rispetto alle molte e significa tive circostanze acclarate, tutte cospiranti nella qualificazione del

negozio come noleggio — non necessita delle precisazioni pretese nel motivo d'impugnazione, perché nega, per necessario implicito, e

esclude ogni configurazione del forfait la quale possa ricondurre il

rapporto all'escluso contratto di trasporto. La seconda contestazione pretende inammissibilmente di sostituire

la prospettazione fattuale della parte all'incontestata percezione del

giudice del merito, circa il significato giuridico del comportamento tenuto dalle parti, specialmente dall'Olivieri, nell'immediatezza del

l'evento dannoso che dette poi luogo al giudizio. La sentenza di appello descrive a chiare lettere l'iniziale ammis

sione di responsabilità, da parte del noleggiatore, come una valuta

zione dei fatti del tipo di quelle espresse « a caldo » anche al fine

di evitare la lite, valutazione non avente valore confessorio e priva di causa per poter integrare una valida promessa di pagamento.

Questa descrizione esclude ineluttabilmente che il comportamen to considerato potesse avere valore ermeneutico del contratto pre cedentemente concluso fra l'Arcese e l'Olivieri, perché implica

negazione di qualsiasi nesso di dipendenza fra l'ammissione e quel

rapporto negoziale, configurando la prima come completamente estranea al rapporto stesso.

Il ricorso per cassazione, non sorretto da motivi fondati, merita

dunque il rigetto. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1986, n. 3470; Pres. Franceschelli, Est. Menichino, P. M.

Gazzara (conci, conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c. Venegoni ed altri. Cassa Trib. Siena 12 dicembre 1981.

Sanitario — Medico convenzionato — Blocco delle tariffe —

Validità (D.l. 8 luglio 1974 n. 264, norme per l'estin zione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e

l'avvio della riforma sanitaria, art. 8; 1. 17 agosto 1974 n. 386, conversione in legge, con modificazioni, del d.1. 8 luglio 1974

n. 264, art. unico; 1. 29 giugno 1977 n. 349, norme transi

torie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già eser citate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle con

venzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria, art. 11; dJ. 25 gennaio 1985 n. 8, ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sani

tarie, art. 6; 1. 27 marzo 1985 n. 103, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, art. unico).

Il Foro Italiano — 1986.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Giusto quanto chiarito dall'art. 6 d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, conver tito nella l. 27 marzo 1985 n. 103, con norma interpretativa, ai medici convenzionati non spetta alcuna forma di adeguamento delle tariffe previste dalle vecchie convenzioni, dovendosi ritene re operante il blocco di ogni aumento indicizzato, fino all'appli cazione delle nuove convenzioni nazionali uniche contemplate dalla l. 29 giugno 1977 n. 349, ed inapplicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 429, 3" comma, c.p.c., perché trattasi di debiti di valuta e non di valore. (1)

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il secondo motivo la stessa amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa appli cazione dell'art. 8 d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito, con

modificazioni, in 1. 17 agosto 1974 n. 386, degli art. 8 e 11 1. 29

giugno 1977 n. 349, 1. 23 dicembre 1978 n. 833 e 5 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazione in 1. 29 febbraio 1980 n.

33, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Omessa motivazione su

punto decisivo della controversia (per l'art. 360, n. 5, c.p.c.) e sostiene che il blocco tariffario, imposto dal d.l. 8 luglio 1974, è stato puntualmente confermato dal legislatore il quale, da ultimo, con la più recente delle norme citate (1. n. 33 del 1980) ha dettato la logica e conclusiva interpretazione delle precedenti normative confermando il principio dell'esclusione di ogni e qualsiasi indiciz zazione fino alla stipula dei nuovi accordi di categoria di cui all'art. 48 della nuova legge di riforma sanitaria.

In particolare l'amministrazione esclude qualunque efficacia (dal 1° luglio 1977) dell'art. 11 1. 29 giugno 1977 n. 349 — abrogativo dell'art. 8 del d.l. 264/74 — dato che anche detto art. 11 può operare solo in relazione alle altre previsioni della legge stessa n.

349/77, sulla stipulazione di tali nuove convenzioni, e quindi solo

dopo di esse, mentre fino a tale stipulazione, rimangono salve le norme del blocco per le precedenti tariffe e per le corrispondenti modalità di indicizzazione semestrale.

Su tale questione è intervenuta la norma dell'art. 6 1. 27 marzo

1985 n. 103, la quale testualmente dispone che gli art. 11, 1°

comma, 1. 29 giugno 1977 n. 349 e 8, 6° comma, d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con modificazioni della 1. 17 agosto 1974

n. 386, « vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute

efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uni

che contemplate dalla 1. 29 giugno 1977 n. 349, ai medici... con

venzionati ... sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le

categorie professionali prima dell'entrata in vigore del citato d.l.

8 luglio 1974 n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindi cate convenzioni nazionali uniche senza aumenti o adeguamenti di alcun genere ».

Tale norma ha carattere interpretativo — e quindi vincolante

ed obbligatorio — delle citate normative concernenti la successio

ne della disciplina di blocco delle anzidette tariffe.

La natura interpretativa della legge suddetta è strettamente

collegata alla precedente identica linea giurisprudenziale di que sta Suprema corte che — con una serie continua di sentenze

conformi — aveva già applicato tale normativa (v. sent. n. 365, Foro it., Rep. 1983, voce Sanitario, n. 48; 3512/83, ibid., n. 46; n.

3382/83, ibid., n. 78; 3162/83, ibid., n. 44; 4942/83, ibid., n. 76; n. 3559/82, id., Rep, 1982, voce cit., n. 44; n. 3807/81, id., Rep.

1981, voce cit., n. 43; n. 3649/81, id., 1981, I, 1513; n. 1791/80, id., 1980, I, 882).

Tali sentenze (specialmente quelle del 1983 con una completa e

analitica indagine della normativa di cui agli art. 7, 8, 9 e 11 1.

349/77) — e che qui è sufficiente richiamare con le essenziali

affermazioni di principio — hanno ritenuto che soltanto la stipula delle nuove convenzioni nazionali poteva sostituire l'intera com

pleta « normativa vigente » (di cui all'art. 8, 4° comma, stessa

legge) comportando anche l'abrogazione contemporanea, ma non

perciò immediata, e avulsa dalle altre norme del precedente

(1) È la prima pronunzia emanata dopo la 1. n. 103/85; trattasi di

principi costantemente affermati dalla Cassazione, anche prima della 1. 27 marzo 1985 n. 103, il cui art. 6 ha dettato una « interpretazione autentica » delle norme sul blocco delle tariffe nel senso già indicato dalla giurisprudenza della Cassazione: v. sent. 5 giugno 1981, n. 3649, Foro it., 1981, I, 1513 e Trib. Firenze 12 giugno 1981, ibid., 2854, con note di richiami, cui adde, fra le più recenti, Cass. 12 novembre 1984, n. 5702, id., Rep. 1984, voce Sanitario, n. 49; 13 ottobre 1984, n.

5140, ibid., n. 53; 29 giugno 1984, n. 3848, ibid., n. 39; 9 maggio 1983, n. 3162, id., Rep. 1983, voce cit., n. 44; Trib. Bari 12 maggio 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 47 (che esclude dal blocco la1

quota aggiuntiva di carovita). Per altre questioni concernenti il compenso spettante ai sanitari, v.

Cass. 16 gennaio 1986, n. 224, id., 1986, I, 1575, con nota di richiami.

blocco (di cui all'accordo 1973 ed all'art. 8, 6° comma, 1. 386/74). Di conseguenza, fino all'applicazione di tali nuove convenzioni

nessuna forma di adeguamento era consentito, dovendo continua

re ad operare il precedente sistema di blocco di ogni aumento

indicizzato. Detto sistema, è stato pure ritenuto, era convalidato dalla

sopravvenuta norma dell'art. 5, 3° comma, 1. 33/80 che prevedendo la possibilità di accordi tra OO.MM e regioni per regolare i

compensi dei medici ancora disciplinati dall'accordo 14 luglio 1973

escludeva ogni forma di indicizzazione ed ammetteva invece la

corresponsione di conguaglio in vista della futura definitiva rego lamentazione della materia. Ed in conformità a tale previsione la

convenzione nazionale, stipulata il 22 febbraio 1980, ed approvata con d.m. 16 maggio 1980 — e quindi cosi operante proprio in

virtù della 1. 29 febbraio 1980 n. 33 — ha previsto forme di

adeguamenti specifici per il 1979 ed un nuovo criterio di aumento

a far tempo dal 1° gennaio 1980.

Questa Suprema corte ha perciò rilevato che il complesso delle

richiamate norme (1. 386/74, 349/77 e 33/80) denotava il perma nere dell'espressa volontà legislativa di abolizione di ogni forma di

aumento automatico sulle misure dei compensi dei medici con

venzionati esterni degli enti mutualistici dal 1974 in poi; e ciò

anche in conformità alla unitaria e coeva previsione del blocco di

tutti gli incrementi salariali derivanti dalle norme indicizzate della

« contingenza » (d.l. 699/76 conv. in 1. 797/76; d.l. 12/77 conv. in

1. 91/77) restando invece estranea alla materia la 1. 102/77 di

conv. del d.l. n. 15/77, concernente all'art. 5 solo le obbligazioni

pecuniarie diverse da quelle dei rapporti di lavoro (compresi

quelli di « parasubordinazione » dei medici convenzionati).

Da ultimo, è bene richiamare brevemente quanto già pure è

stato affermato con tutte le sentenze fin qui citate, sempre a

conferma del carattere generale e permanente del blocco delle

tariffe, e cioè: l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 429, 3°

comma, c.p.c. e la natura delle tariffe come debiti di valuta non

di valore, e non comprendenti perciò due forme di corrispettivi

per l'opera e per i materiali, essendo esse unitariamente fissate in

sede di accordi sindacali, per l'intera attività del medico in

misura determinata.

Devesi pure aggiungere che ugualmente infondate e irrilevanti

sono state costantemente ritenute le varie eccezioni di illegittimità costituzionale del blocco delle tariffe mediche, sotto i pretesi

profili di violazione degli art. 3, 36, 38, 41, 42 e 43 Cost., per un

duplice ordine di considerazioni. Da un lato perché la particolare struttura del rapporto di « parasubordinazione » dei medici con

venzionati consentiva a costoro, in ogni momento, di disdire la

propria adesione alla convenzione; dall'altro perché non esiste

nessun principio costituzionale o nessuna altra norma di legge che

consenta l'esclusione per la sola anzidetta categoria dell'incidenza

degli oneri della generale inflazione sulle spese e sui costi di

produzione del reddito professionale, non trattandosi (come detto)

di crediti di valore.

La 1. n. 103/85 (art. 6) è perciò intervenuta a rendere ormai

generale ed assoluta tale linea interpretativa, con il proprio carattere di legge che indica espressamente il criterio da seguire nell'intendere e nell'applicare le suddette leggi sul blocco delle

tariffe mediche e dei relativi adeguamenti.

Pertanto, facendosi applicazione di tale norma in tutti i casi

ancora soggetti alla decisione anche in sede di legittimità, il

secondo motivo del ricorso deve essere accolto, con la cassazione

sul punto della sentenza impugnata. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 23

maggio 1986, n. 3460; Pres. Bile, Est. Muglia, P. M. Amirante

(conci, conf.); I.n.a. (Aw. De Vita, Punzi) c. Murru. Cassa

senza rinvio App. Genova 22 aprile 1982.

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Fondo di

garanzia — Liquidazione coatta amministrativa — Tardivo

pagamento — Interessi (D.l. 26 settembre 1978 n. 576, agevola zioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle

imprese di assicurazione poste in liquidazione, art. 4).

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicu

ratrice della r.c.a., il fondo di garanzia è tenuto alla correspon sione degli interessi sulla somma capitale spettante al terzo

danneggiato qualora sia decorso un congruo termine dal mo

Il Foro Italiano — 1986.

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