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sezione lavoro; sentenza 23 novembre 2004, n. 22065; Pres. Senese, Est. De Matteis, P.M.Finocchi Ghersi (concl. diff.); Cherubini (Avv. Maffei) c. Inps (Avv. Biondi, Fabiani, Jeni).Cassa App. Ancona 26 luglio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 5 (MAGGIO 2005), pp. 1399/1400-1403/1404Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200609 .
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1399 PARTE PRIMA 1400
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 27 di cembre 2004, n. 24022; Pres. Calfapietra, Est. Oddo, P.M. Marinelli (conci, conf.); Malpaga (Avv. Schwienbacher,
Manzi) c. Kofler e altro (Avv. Taber). Conferma Trib. Bol
zano 23 luglio 2001.
Prova documentale — Scrittura privata — Copia fotostatica — Sottoscrizione — Disconoscimento — Acquisizione del
l'originale — Nuovo disconoscimento — Necessità (Cod. civ., art. 2719; cod. proc. civ., art. 214, 215).
La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura pri vata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della medesima scrittura, suc cessivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa. ( 1 )
Motivi della decisione. — La ricorrente, denunciando con il
primo motivo la violazione e la falsa applicazione degli art. 214, 215, 216 e 221 c.p.c., nonché degli art. 950, 1350 e 2724 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., si duole del valore probatorio decisivo attribuito dal giudice d'appello alla dichiarazione del 10 agosto 1977 diretta al comune di Nalles, atteso che, non es sendo stata verificata la scrittura, anche l'utilizzazione nel giu dizio dell'originale del documento sarebbe stata preclusa dal suo disconoscimento della firma risultante dalla fotocopia e, in
ogni caso, dalla sua mancata decadenza dal termine per effettua re il disconoscimento dell'originale medesimo, non essendovi
(1) Nello stesso senso della massima le richiamate Cass. 11 aprile 2002, n. 5189, Foro it.. Rep. 2002, voce Prova documentale, n. 62, e 21
gennaio 1985, n. 194, id., Rep. 1985, voce cit., n. 17. Cass. 14 maggio 1992, n. 5738, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 23, pure
invocata come conforme dalla pronuncia in rassegna, si è occupata in realtà di altra questione avendo affermato che in presenza dell'altrui di sconoscimento della conformità all'originale della fotocopia di docu mento prodotto da una parte, questa è tenuta o ad esibire l'originale (e a chiedere la verificazione della scrittura in caso di persistente discono scimento della controparte) ovvero a fornire, in mancanza dell'indicata esibizione, altre prove del suo assunto, purché ovviamente ammesse, in sé e per sé, dalla legge.
L'individuazione dell'effettivo contenuto, in parte qua, della citata Cass. n. 5738 del 1992, consente di ricordare che le enunciazioni di tale
pronuncia sul punto trovano precisa conferma sulle successive afferma zioni di Cass. 19 ottobre 1999. n. 11739, id., 2000, I, 3272, con richia mi e nota (Disconoscimento e verificazione della copia fotografica di scrittura) di F. De Santis. Secondo tale decisione, infatti, in caso di di sconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione (su cui Trib. Milano 20 febbraio 2003, id., 2004, I, 1649, con nota di ri chiami; ai quali adde App. Napoli 21 dicembre 2001, id., 2003, I, 277, con ulteriori indicazioni di precedenti); altrimenti del contenuto del do cumento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Per varie implicazioni dell'applicazione degli art. 2719 c.c. e 214 215 c.p.c. alle contestazioni concernenti originali e fotocopie di scrittu re, si possono, comunque, indicare: Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727, id., 2004, I, 1318, con nota di richiami, per la quale la parte che abbia disconosciuto la scrittura privata oppostale in giudizio, può legittima mente proporre, nel corso dello stesso processo, querela di falso avver so la medesima scrittura; 13 settembre 2002, n. 13427, id., 2002, I, 3533, con nota di richiami, ad avviso della quale la fotocopia di un as
segno, non contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c., ha la stessa efficacia probatoria del titolo originale ed è utilizzabile, da chi ne ha perso il possesso, non ai fini dell'esercizio dell'azione cartolare ma
per dimostrare l'esistenza della promessa di pagamento; 18 febbraio 2000, n. 1831, id., 2000, I, 3042, con nota di richiami, secondo cui la parte che non abbia disconosciuto la conformità all'originale della fo tocopia di testamento olografo, contro di essa prodotta in causa, è le
gittimata a chiedere al giudice l'emanazione di ordine di esibizione a carico del notaio, depositario dell'originale del medesimo testamento, onde sollecitare la verificazione, ininvocabile in relazione alla fotoco pia.
Per riferimenti, a proposito dell'applicabilità al disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle regole previste dagli art. 214 e 215 c.p.c., in motiva zione, Cass. 21 gennaio 2004, n. 935, id., 2004, I, 1075, con nota di ri chiami anche al contrario orientamento giurisprudenziale; adde, Cass. 8 novembre 2002, n. 15699, id., 2003, I, 312, con altre indicazioni di pre cedenti. [C.M. Barone]
Il Foro Italiano — 2005.
alcuna certezza in ordine alla data nella quale l'atto era stato
acquisito agli atti del processo. Il motivo è infondato.
Il tribunale non ha attribuito un valore probatorio decisivo alla sottoscrizione da parte dell'attrice della dichiarazione di
retta da lei e dal fratello nell'anno 1977 al comune di Nalles, ma
ha apprezzato tale circostanza unitamente a quella che l'erede
dell'altro comproprietario non aveva disconosciuto in giudizio la sottoscrizione dell'atto da parte del suo dante causa, e da tale
unitaria considerazione ha tratto la conclusione che dal docu
mento, tenuto conto che nelle more del processo l'erede aveva non solo rinunciato alla propria adesione alle richieste iniziali
dell'attrice, ma aveva fatto proprie quelle del convenuto, poteva trarsi il convincimento sull'avvenuto riconoscimento del confi ne tra i fondi segnato dalla rete metallica.
Va aggiunto, in ogni caso, che costituisce un orientamento di
questa corte, dal quale la ricorrente non ha indicato alcun argo mento per discostarsi, che il disconoscimento della sottoscrizio ne di un documento prodotto in copia fotostatica non esime la
parte che lo abbia effettuato dal reiterare tale disconoscimento una volta che l'originale, a seguito dell'istanza di verificazione, sia stato acquisito al processo a cura della parte ovvero d'ufficio
(cfr. Cass. 11 aprile 2002, n. 5189, Foro it., Rep. 2002, voce Prova documentale, n. 62; 14 maggio 1992, n. 5738, id., Rep. 1992, voce cit., n. 23; 21 gennaio 1985, n. 194, id., Rep. 1985, voce cit., n. 17).
Ciò perché, costituendo l'acquisizione dell'originale di un documento un quid novi che sostituisce e, nel contempo, elide
ogni valenza probatoria della copia fotostatica precedentemente
prodotta, è al contenuto del primo e, conseguentemente, alla sua sottoscrizione che deve essere fatto riferimento ai fini del giudi zio, potendo l'originale recare elementi difformi dalla fotoco
pia. Né assume rilievo nel giudizio l'asserita incertezza circa la
data di acquisizione al processo dell'originale del documento,
giacché, essendo l'acquisizione pacificamente avvenuta in un momento anteriore alla chiusura dell'istruzione della causa da vanti al giudice di primo grado, il termine per il disconosci mento dell'atto era sicuramente decorso prima che il pretore si riservasse la decisione della controversia. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 no vembre 2004, n. 22065; Pres. Senese, Est. De Matteis, P.M. Finocchi Ghersi (conci, diff.); Cherubini (Avv. Maffei) c.
Inps (Avv. Biondi, Fabiani, Jeni). Cassa App. Ancona 26 lu
glio 2001.
Previdenza e assistenza sociale — Indennità di malattia —
Assenza alla visita di controllo — Giustificato motivo — Fattispecie (Cost., art. 32; d.l. 12 settembre 1983 n. 463, mi sure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il conte nimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, art. 5; 1. 11 novembre 1983 n. 638, conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, art. 1).
Il giustificato motivo di irreperibilità del lavoratore al controllo domiciliare di malattia nelle fasce orarie costituisce una clausola elastica che il giudice del merito deve applicare avendo riguardo alla gerarchia dei valori protetti che si con
trappongono nella fattispecie concreta esaminata (nella spe cie, la Suprema corte ha ravvisato un capovolgimento di tale
gerarchia nella decisione di merito che aveva ritenuto ingiu stificata l'assenza dal domicilio dovuta al prolungarsi dei
tempi connessi a visita medica specialistica, fissata in ora
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
antecedente alla fascia di reperibilità, che non avevano con sentito un tempestivo rientro a casa, con la considerazione che il lavoratore avrebbe dovuto farsi seguire non dal medico
specialista prescelto, ma da uno qualsiasi prossimo alla pro pria abitazione, in tal modo attribuendo alla funzione accer tativa della reperibilità una posizione prioritaria rispetto alla cura della salute). (1)
Svolgimento del processo. — Il Pretore di Ascoli Piceno ha
respinto la domanda della sig. Maria Pia Cherubini volta ad ot tenere l'indennità economica di malattia, negata dall'Inps per ché assente alla visita di controllo del 7 dicembre 1995, ritenen do che non costituisse giustificato motivo l'essersi recata a vi sita presso il proprio medico di fiducia.
Il pretore ha ritenuto che l'assicurata, con l'approvare una vi sita medica privata (alle ore 16) in prossimità dell'orario di re peribilità (ore 17-19) a distanza di circa una trentina di chilo metri dalla propria abitazione, ha in sostanza accettato il rischio concreto ed agevolmente prevedibile di non essere presente, per qualsiasi contrattempo, presso la propria abitazione al momento della visita di controllo Inps. Ciò tanto più ove si consideri che,
per stessa allegazione contenuta in ricorso, gli appuntamenti forniti dal Di Saverio erano «senza alcuna precisione». Il preto re ha aggiunto che non vale a sottrarre l'assicurato dall'inadem
pimento colpevole la circostanza che sia stato il medico privato a fissare l'appuntamento in dipendenza dei propri impegni, per ché non consta che l'interessato abbia richiesto la visita in altri orari compatibili con il suo obbligo di reperibilità oppure si sia adoperato per ricercare altri medici specialisti in grado di visi tarla in tali ultimi orari o, ancora, che la necessità della visita del 7 dicembre sia sorta improvvisamente e l'abbia costretto ad accettare l'appuntamento in quel giorno ed in quell'ora.
(1) Nel senso che il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla vi sita di controllo durante le fasce di reperibilità, non si identifica esclu sivamente nello stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere costituito da una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, cfr. Cass. 29 novembre 2002, n. 16996, Foro it., Rep. 2002, voce Previden za sociale, n. 435; 22 giugno 2001, n. 8544, id.. Rep. 2001, voce cit„ n. 419; 26 maggio 1999, n. 5150, id., Rep. 2000, voce cit., n. 510; 23 di cembre 1999, n. 14503, id., Rep. 1999, voce cit., n. 415; 8 agosto 1996, n. 7276, id., Rep. 1997, voce cit., n. 648.
Sulla verificabilità della consistenza del giustificato motivo attraver so un giudizio di prevalenza, riservato al giudice del merito, della si tuazione che ha determinato l'assenza rispetto alla necessità di essere
reperibile nelle fasce orarie, v. Cass. 10 agosto 2004, n. 15446, id., Mass., 1209; 2 agosto 2004, n. 14735, ibid., 1157; 2 marzo 2004, n. 4247, ibid., 289; 22 giugno 2001, n. 8544, cit.; 4 aprile 2000, n. 4124, id., Rep. 2000, voce cit., n. 503; 7 ottobre 1997, n. 9731, id., 1998, I, 94, con nota di richiami.
L'illegittimità dell'art. 5, 14° comma, d.l. 463/83, convertito, con modificazioni, in 1. 638/83, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulterio re periodo successivo ai primi dieci giorni, è stata dichiarata da Corte cost. 26 gennaio 1988, n. 78, id., 1988, I, 687, con nota di richiami, e 2152, con nota di O. Mazzotta, e Mass. giur. lav., 1988, 2 e 222, con nota di Papaleoni; Riv. it. dir. lav., 1988, II, 305, con nota di Del Pun ta; Riv. giur. lav., 1988, III, 308, con nota di Lipari.
Per riferimenti sull'obbligo contributivo connesso all'indennità di malattia, gravante anche sul datore di lavoro tenuto per legge o per contratto collettivo ad erogare l'indennità, con esonero dell'Inps dal
pagamento, cfr. sez. un. 27 giugno 2003, n. 10232, Foro it., 2004, I, 817, con nota di richiami, e Mass. giur. lav., 2003, 866, con nota di Boer; Dir. e pratica lav., 2003, 2683, con nota di Greido e Casotti; Dir. e giustizia, 2003, fase. 32, 21, con nota di Cardarello.
In tema di «clausole elastiche», cons., da ultimo, Cass. 26 giugno 2004, n. 11919, Foro it., 2005,1, 179, con nota di E. Fabiani.
Sull'estensibilità al lavoratore assente per infortunio, tramite il con tratto collettivo, della normativa concernente le fasce di reperibilità, v. Cass. 9 novembre 2002, n. 15773, id.. Rep. 2002, voce Lavoro (rap porto), n. 1124; 30 gennaio 2002, n. 1247, ibid., 1125; contra, Cass. 2
giugno 1998, n. 5414, id., 1998,1, 2866. In dottrina, da ultimo, esclude tale possibilità di estensione, M.
Meucci, Il controllo dello stato di malattia, in Notiziario giurispruden za lav., 2002, 730; ammette l'estensione per il tramite del contratto collettivo, A. Fontana, Malattia, infortunio, malattia-infortunio (nota a Cass. 30 gennaio 2002, n. 1247, cit.), in Dir. lav., 2002, II, 97.
Il Foro Italiano — 2005.
La Corte d'appello di Ancona, investita dell'appello dalla la
voratrice, lo ha rigettato con sentenza 29 giugno - 26 luglio
2001, n. 207. Il giudice d'appello ha ritenuto provato che la Cherubini do
veva presentarsi alle ore 16 dello stesso giorno 7 dicembre 1995
presso l'ambulatorio (sito a trenta chilometri dalla propria abi
tazione) del dott. Di Saverio, dal quale era seguita essendo stata
operata il 24 ottobre 1995 di safenectomia, e che l'attesa della visita si era protratta fino alla fascia oraria 17-19, ma ha ritenuto che la stessa non ha fornito la prova dell'impossibilità di sotto
porsi alla visita presso il proprio medico di fiducia in orario di verso da quello previsto per il controllo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
Cherubini, con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi del l'art. 378 c.p.c.
L'intimato istituto si è costituito con controricorso, resisten do.
Motivi della decisione. — Con unico motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli art. 5 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in 1. 11 novembre 1983 n. 638; 2697 c.c.; 421 e 437 c.p.c.; omesso esa me di un punto decisivo della controversia, motivazione insuffi ciente e contraddittoria (art. 360, n. 5, c.p.c.), censura la senten za impugnata sotto vari profili motivazionali, per avere omesso di valutare: a) la deposizione del dott. Di Saverio nella parte in cui ha dichiarato che le visite erano da lui stesso fissate secondo la propria disponibilità, e che le stesse potevano essere ritardate anche di ore, per la propria mole di lavoro; b) quella dei testi Antonini e Latini sulla necessità per l'assicurata di un controllo continuo e periodico da parte dello specialista in chirurgia va
scolare; e) la circostanza che nella località in cui abitava la Che rubini non vi era uno specialista in chirurgia vascolare che po tesse sostituire il dott. Di Saverio.
Il motivo è fondato.
In siffatte controversie è necessaria prima di tutto un'ottica
equilibrata tra i beni giuridici protetti dalle norme che vengono in considerazione.
Il diritto alla salute è costituzionalmente protetto dall'art. 32
Cost., il cui contenuto normativo è stato definito da più sentenze della Corte costituzionale, nel senso che il bene della salute è tutelato dall'art. 32 non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'indivi
duo, sicché si configura come diritto primario ed assoluto (ex
plurimis, sent. 26 luglio 1979, n. 88, Foro it., 1979,1, 2542). L'ordinamento statuale garantisce la libertà di scelta del me
dico (art. 25 1. 23 dicembre 1978 n. 833; art. 88 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124).
Esso può prevedere controlli per verificare l'effettività della
malattia, in relazione alle provvidenze economiche dallo stesso, o da suoi enti strumentali, elargite.
A tal fine l'art. 5, 14° comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463,
convertito, con modificazioni, in 1. 11 novembre 1983 n. 638 di
spone: «Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal di
ritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da prece dente visita di controllo».
La nozione di giustificato motivo costituisce una clausola ela stica che dottrina e giurisprudenza concorrono a definire.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988 {id., 1988, I, 687), ha dichiarato l'illegittimità della dispo sizione riportata nella parte in cui non prevede una seconda vi sita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qual siasi trattamento economico di malattia nella misura della metà
per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni. Questa corte si è occupata numerose volte del problema di
quando l'assenza dal proprio domicilio durante le fasce orarie
possa essere considerata giustificata da motivi attinenti alla
malattia stessa, sia sotto il profilo di controlli diagnostici, in
specie del proprio medico curante, sia di terapie da effettuare. Il
pensiero della corte può essere riassunto nei seguenti termini:
«L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata
dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi del l'art. 5, 14° comma, d.l. n. 463 del 1983, convertito nella 1. n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza
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1403 PARTE PRIMA 1404
maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insupera bile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesio
ne di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza
personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite medi
che, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il
lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in ora
rio diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperi bilità» (Cass. 26 maggio 1999, n. 5150, id., Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 510; 22 giugno 2001, n. 8544, id., Rep. 2001, voce cit., n. 419; 29 novembre 2002, n. 16996, id., Rep. 2002, voce cit., n. 435).
Trattasi, con ogni evidenza, di accertamento di fatto, rimesso
al giudice del merito, sindacabile dalla corte di legittimità solo
per violazione di legge o per illogicità e contraddittorietà della
motivazione.
Tali vizi ricorrono nella sentenza impugnata. Risulta gravemente erronea, in quanto costituisce capovolgi
mento della gerarchia dei valori protetti sopra cennati, l'affer
mazione del primo giudice, la cui motivazione il giudice d'ap
pello condivide, secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto farsi
seguire non dal medico specialista prescelto, ma da uno qualsia si prossimo alla propria abitazione, in modo da poter essere re
peribile nelle fasce orarie, così attribuendo a tale funzione una
posizione prioritaria rispetto alla cura della salute.
La sentenza impugnata è afflitta poi da varie contraddizioni
ed illogicità; omette di considerare che la visita dal medico di
fiducia era stata fissata fuori dalle fasce orarie, ed addebita illo
gicamente all'assistita il ritardo dovuto agli impegni del medi
co; cade poi in contraddizione, quando ripete, con il primo giu dice, che la Cherubini, scegliendo un medico lontano 30 km
dalla propria abitazione, aveva assunto il rischio del ritardo o
dell'assenza alla visita fiscale, in quanto la stessa sentenza rife
risce che la Cherubini si era premurata di far presente ad una
precedente visita di controllo (positiva) la sua esigenza di conti
nui controlli presso il proprio medico, ricevendone risposta ras
sicurante.
Non considera poi la sentenza impugnata se, date le fasce ora
rie (10-12 e 17-19), dati i tempi di percorrenza e di attesa nel
l'ambulatorio privato, dati gli orari consueti dei medici privati e
quelli specifici del dott. Di Saverio, dati i possibili contrattempi evocati dallo stesso giudice del merito, fosse stato possibile fis
sare siffatta visita privata in modo da non interferire con le fa
sce. Infine, posto che la visita fiscale può essere effettuata in
qualsiasi giorno del periodo di assenza per malattia, se corri
sponde a un criterio logico l'affermazione che il lavoratore
avrebbe potuto differire la visita dal medico di fiducia ad altro
giorno dello stesso periodo di malattia.
Esula dalla presente causa la tematica dell'eventuale onere di
preavviso da parte dell'ammalato all'ente previdenziale per as
senze di breve momento (per una fattispecie di trasferimento
dell'abitazione, v. Cass. 9 novembre 2002, n. 15766, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 503), e dei correlativi oneri di organizzazione allo scopo dell'ente ed informativa ai lavoratori.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bologna.
Il Foro Italiano — 2005.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 3 no
vembre 2004, n. 21056; Pres. Vittoria, Est. Chiarini, P.M.
Scardaccione (conci, parz. diff.); C. e altro (Avv. Zabeo) c.
Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Mongenet, Grisafi). Cassa App. Venezia 10 maggio 2000.
Circolazione stradale — Scontro tra veicoli — Accertamento
della colpa di uno dei conducenti — Presunzione di colpa concorrente dell'altro —
Superamento — Condizioni
(Cod. civ., art. 2054). Prescrizione e decadenza — Risarcimento del danno — So
lidarietà — Azione di regresso — Prescrizione — Decor
renza (Cod. civ., art. 2055, 2935). Circolazione stradale — Scontro tra veicoli — Accertamento
della colpa di uno dei conducenti — Presunzione di colpa concorrente dell'altro — Solidarietà — Diritto di regresso — Fattispecie (Cod. civ., art. 2054, 2055).
In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della
colpa di uno dei conducenti non determina il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria,
ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme
sulla circolazione e della comune prudenza, e di essere stato
messo in condizioni di non poter fare alcunché per evitare il
sinistro. (1) Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, la
(1) La giurisprudenza degli ultimi anni si presenta frastagliata, anche se per la più parte schierata nel senso che la prova liberatoria, di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi raggiunta solo quando il conducente del veicolo dimostri di aver posto in essere una condotta di
guida particolarmente prudente e di aver fatto tutto il possibile per evi tare il sinistro: v. Cass. 10 agosto 2004, n. 15434, Foro it., Mass., 1207, che, pur richiamando la funzione sussidiaria della presunzione di
eguale concorso di colpa, operante soltanto nel caso in cui le risultanze
probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misu ra la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, ri badisce come l'accertamento in concreto della colpa di uno dei condu centi non comporti di per se' il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, a tal fine occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza; 11 dicem bre 2003, n. 18941, id.. Rep. 2003, voce Circolazione stradale, n. 257, che, quale prova liberatoria, richiede — oltre alla dimostrazione del ri
spetto per le norme sulla circolazione e di comune prudenza — anche
quella di aver effettuato una manovra di emergenza, pur infruttuosa, per evitare il sinistro; 15 gennaio 2003, n. 477, ibid., n. 254, secondo cui
l'infrazione, anche grave (come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti) non dispensa ii giudice dal verificare il com
portamento dell'altro guidatore, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella deter minazione dell'evento dannoso; 25 febbraio 2002, n. 2739, ibid., n. 253, e, per esteso, Giust. civ., 2003, I, 205, con nota di F.M. Andreani, che ha ritenuto perfettamente in linea con l'enunciato principio la deci sione di merito secondo cui, correttamente individuato dai giudici di
prime cure nei quattro quinti il prevalente apporto causale colposo dello stesso danneggiato, all'altro conducente doveva addossarsi il fatto per il residuo quinto, non avendo questi superato la presunzione di respon sabilità di cui all'art. 2054 c.c. per la parte residua; 5 maggio 2000, n.
5671, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 272, e, per esteso, Danno e
resp., 2001, 620, con osservazioni di F. Agnino, Scontro tra veicoli, accertamento della responsabilità dei conducenti e presunzione di col
pa ex art. 2054 c.c.; 18 dicembre 1998, n. 12692, Foro it., Rep. 1999. voce cit., n. 259, e, per esteso, Giur. it., 1999, 2044, con nota di F. Pa
tarnello, Art. 2054 c.c.: presunzione di colpa e prova liberatoria, an cora incerta l'interpretazione della Corte di cassazione, è forse il mo mento di una pronuncia a sezioni unite; 7 febbraio 1997, n. 1198, Foro it.. Rep. 1997, voce cit., n. 220; 22 febbraio 1995, n. 1953, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 210; 28 novembre 1994, n. 10156, ibid., n. 204; 25
maggio 1987, n. 4689, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 193; 16 marzo 1984, n. 1820, id., Rep. 1984, voce cit., n. 53; 15 novembre 1982, n. 6096, id., 1983, I, 317, con nota di R. Pardolesi, ove si precisa che l'invasio ne della carreggiata, riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, non importa di per sé la colpa esclusiva del conducente che abbia oltre
passato la linea mediana, con la conseguente liberazione dell'altro con ducente dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., perché biso
gna accertare se quella irregolare manovra debba ascriversi al compor tamento colpevole del conducente invasore o sia stata necessitata, e, in
ogni caso, se l'altro conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per una particolare ipotesi di applicazione della regola in una fatti
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