+ All Categories
Home > Documents > sezione lavoro; sentenza 24 aprile 1987, n. 4003; Pres. Nocella, Est. Florio, P. M. Zema (concl....

sezione lavoro; sentenza 24 aprile 1987, n. 4003; Pres. Nocella, Est. Florio, P. M. Zema (concl....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: hoanghanh
View: 215 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
4
sezione lavoro; sentenza 24 aprile 1987, n. 4003; Pres. Nocella, Est. Florio, P. M. Zema (concl. conf.); Soc. Montaggi industriali internazionali (Avv. Belcastro, Tacchini) c. I.n.p.s. (Avv. Romoli, Fonzo, De Angelis). Cassa Trib. Bergamo 15 giugno 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 9 (SETTEMBRE 1987), pp. 2395/2396-2399/2400 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178999 . Accessed: 25/06/2014 04:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.37 on Wed, 25 Jun 2014 04:29:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione lavoro; sentenza 24 aprile 1987, n. 4003; Pres. Nocella, Est. Florio, P. M. Zema (concl. conf.); Soc. Montaggi industriali internazionali (Avv. Belcastro, Tacchini) c. I.n.p.s.

sezione lavoro; sentenza 24 aprile 1987, n. 4003; Pres. Nocella, Est. Florio, P. M. Zema (concl.conf.); Soc. Montaggi industriali internazionali (Avv. Belcastro, Tacchini) c. I.n.p.s. (Avv.Romoli, Fonzo, De Angelis). Cassa Trib. Bergamo 15 giugno 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 9 (SETTEMBRE 1987), pp. 2395/2396-2399/2400Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178999 .

Accessed: 25/06/2014 04:29

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 194.29.185.37 on Wed, 25 Jun 2014 04:29:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione lavoro; sentenza 24 aprile 1987, n. 4003; Pres. Nocella, Est. Florio, P. M. Zema (concl. conf.); Soc. Montaggi industriali internazionali (Avv. Belcastro, Tacchini) c. I.n.p.s.

2395 PARTE PRIMA 2396

Se, dunque, una costruzione, per la quale non sia stata chiesta

od ottenuta licenza o concessione, risponde oggettivamente a tut

te le prescrizioni regolamentari concernenti le caratteristiche degli

edifici, deve escludersi che essa leda un qualche diritto del vicino,

il quale di conseguenza non ha alcun interesse a lamentarsi della

costruzione, e può, al massimo, con una denuncia, eccitare l'au

torità competente a rilevare l'infrazione, che ha soltanto caratte

re formale nel puro campo della polizia edilizia (cfr., su ciò, sez.

un. n. 1484, id., 1960, I, 906). Ne discende che il principio della prevenzione, in tema di di

stanze fra costruzioni, opera anche nel caso in cui la costruzione

preveniente sia stata realizzata senza la prescritta licenza (o con

cessione), non essendo ipotizzabile, in tal caso, alcuna lesione

delle posizioni soggettive del prevenuto, il quale non ha nessun

diritto all'osservanza, da parte del preveniente, delle norme edili

zie non integrative del codice civile in materia di distanze, quali devono appunto ritenersi, come si è visto, quelle delle leggi urba

nistiche concernenti l'obbligo della licenza (o concessione) edilizia.

Viceversa, l'avere eseguito la costruzione in conformità alla li

cenza o concessione (ovvero al progetto approvato dalla compe

tente autorità amministrativa, sulla base del quale è stata rilasciata

la licenza), non esclude di per sé violazioni delle norme sulle di

stanze e, quindi, la possibilità da parte del proprietario del fondo

vicino — che sia preveniente — di chiedere la riduzione in pristino.

Ora, nella specie, il progetto approvato non prevedeva alcuna

costruzione fuori terra sul confine con il Daporta, per cui anche

il muro a nord della rampa di accesso al garage, costruito lungo

la linea di confine, avrebbe dovuto essere completamente interra

to, cosa che invece non era avvenuta per cui venne disposta con

ordinanza sindacale la sospensione dei lavori.

Se tale è la situazione in punto di fatto consegue che la costru

zione in questione, almeno per la struttura muraria fuori terra,

risulta eseguita non solo in difficoltà o addirittura senza la pre

scritta concessione edilizia ma anche in violazione delle distanze

dal confine con il fondo vicino.

Ed è sotto questo secondo aspetto che i giudici di appello do

vevano valutare la richiesta di rimessione in pristino, e non già,

come assume il ricorrente, sotto quello della difformità dal pro

getto approvato e della conseguente mancanza di concessione edi

lizia per la costruzione della struttura fuoriuscente dal suolo.

La corte trentina ha invece ritenuto di non poter ordinare de

molizioni nel sottosuolo per non incorrere nel vizio di extrapeti

zione, avendo l'istante fondato tale richiesta sul fatto che trattavasi

di costruzione sopra e non sotto il suolo. Cosi ragionando non

ha tenuto conto: a) che la riduzione in pristino era stata chiesta

nelle conclusioni della citazione introduttiva sulla base della si

tuazione prospettata nella narrativa, in cui era contenuta una de

scrizione esatta dello stato dei luoghi quale si era venuto a formare

a seguito della costruzione del garage, con la indicazione di quan to era emerso dal suolo che invece doveva restare interrato secon

do il progetto approvato dagli organi competenti; b) che

accennando al muro a nord della rampa di accesso al garage co

struito lungo la linea di confine, il quale avrebbe dovuto essere

completamente interrato mentre invece fuoriusciva dal terreno,

l'attore aveva chiaramente manifestato di ritenere illegittima det

ta opera sia nella parte emergente che nelle fondazioni, proprio

perché non costruita a distanza regolamentare dal confine, e quindi la chiesta demolizione non poteva non riferirsi sia all'una che

all'altra parte; c) che la domanda di rimessione in pristino, per

quanto innanzi detto, prescindeva da qualsiasi indagine avente

ad oggetto il progetto approvato e la concessione edilizia in base

ad esso rilasciata, e richiedeva un accertamento limitato alla de

dotta violazione delle distanze dal confine del lotto.

Per le ragioni suesposte il ricorso principale va accolto, nei

limiti risultanti dalla motivazione della presente pronuncia.

(Omissis)

Il Foro Italiano — 1987.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 24 aprile

1987, n. 4003; Pres. Nocella, Est. Florio, P. M. Zema (conci,

conf.); Soc. Montaggi industriali internazionali (Avv. Belca

stro, Tacchini) c. I.n.p.s. (Avv. Romoli, Fonzo, De Ange

lis). Cassa Trib. Bergamo 15 giugno 1984.

Previdenza sociale — Impresa operante all'estero — Dipendenti

assunti in Italia — Assoggettamento alla assicurazione italiana

(R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, perfezionamento e coordina

mento legislativo della previdenza sociale, art. 37).

Ai fini della individuazione della legge applicabile al rapporto assicurativo obbligatorio occorre far riferimento al luogo nel

quale avviene l'assunzione del lavoratore che, quale momento

genetico del rapporto di lavoro, comporta l'automatica costitu

zione, nel medesimo luogo, del rapporto di assicurazione socia

le; pertanto, i lavoratori assunti in Italia da impresa operante

all'estero, devono essere assoggettati alla assicurazione obbli

gatoria italiana. (1)

Svolgimento del processo. — Con decreto in data 17 settembre

1982 il Pretore di Bergamo su istanza dell'I.n.p.s. intimava alla

società Montaggi industriali internazionali, il pagamento della som

ma di lire 89.807.913 a titolo di contributi delle assicurazioni so ciali e relative sanzioni civili per il periodo 1° gennaio-31 dicembre

1980 da riferire alle somme erogate dalla società ai propri dipen

denti assunti per svolgere esclusivamente attività lavorativa in can

tieri ubicati in paesi esteri non convenzionati con l'Italia in materia

di assicurazioni sociali. Proponeva opposizione la intimata società, deducendo che in

applicazione del principio della territorialità, esplicitamente pre

visto dall'art. 1 d.p.r. 30 maggio 1955, recante norme in materia

di assegni familiari, ma generalmente ritenuto peculiare dell'inte

ro sistema previdenziale vigente nel nostro paese, non sussisteva,

con riferimento alle retribuzioni erogate a detti dipendenti, alcun

obbligo di assoggettamento a contribuzione, come d'altro canto

riconosciuto, implicitamente o esplicitamente, da numerose circo

lari di enti previdenziali e da note del ministero della previdenza

sociale. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Instauratosi regolare contraddittorio l'I.n.p.s. contestava la fon

datezza del ricorso e ne chiedva il rigetto.

Nel corso della causa veniva eseguito un accesso ispettivo e,

all'esito, il pretore, dato atto che l'opponente aveva rinunziato

parzialmente agli atti del giudizio e detta rinunzia era stata accet

tata dall'ente opposto, con sentenza resa all'udienza del 24 otto

bre 1983, dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla parte

oggetto della rinunzia, accoglieva l'opposizione proposta dalla

s.p.a. Montaggi internazionali industriali e conseguentemente re

vocava, il decreto ingiuntivo opposto nella parte non interessata

dalla rinunzia, compensando interamente tra le parti le spese di

causa.

Avverso tale sentenza l'I.n.p.s. proponeva appello che il Tri

bunale di Bergamo accoglieva con la sentenza qui impugnata os

servando preliminarmente che l'ampio richiamo fatto dall'appellata

s.p.a. Montaggi industriali internazionali a circolari ministeriali,

dell'I.n.p.s. e dell'I.n.a.m. non era pertinente, perché quelle istru

(1) La corte, richiamandosi con la presente decisione all'indirizzo affer

mato nelle sentenze 8 ottobre 1985, n. 4882, Foro it., Rep. 1985, voce

Infortuni sul lavoro, n. 204 e 29 luglio 1974, n. 2298, id., 1975, I, 2783, con nota di Andrioli, resa in materia di assicurazione contro gli infortu

ni sul lavoro, ha sancito l'obbligatorietà dell'assoggettamento alla assicu

razione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

gestita dall'I.n.p.s. per i lavoratori assunti in Italia, in base alla medesi

ma normativa dichiarata incostituzionale da Corte cost. 30 dicembre 1985, n. 369, id., 1986, I, 863, con nota di Ferrari, ed in Mass. giur. lav.,

1986, 17, con nota di Alibrandi; Riv. giur. lav., 1985, III, 345, con nota di Ferrari; Riv. it. dir. lav., 1986, II, 491, con nota di Cinelli; Dir lav., 1986, II, 266, con nota di P. Sandulli. Ciò consente pertanto ai lavoratori interessati di pretendere la regolarizzazione della propria po sizione assicurativa presso l'I.n.p.s. anche per i periodi di attività svolta

all'estero precedentemente al 9 gennaio 1986, data a partire dalla quale

l'obbligo contributivo per tale attività è stato esteso, per effetto della menzionata dichiarazione di incostituzionalità, a tutti i lavoratori operan ti all'estero.

This content downloaded from 194.29.185.37 on Wed, 25 Jun 2014 04:29:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione lavoro; sentenza 24 aprile 1987, n. 4003; Pres. Nocella, Est. Florio, P. M. Zema (concl. conf.); Soc. Montaggi industriali internazionali (Avv. Belcastro, Tacchini) c. I.n.p.s.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

zioni presupponevano che l'assicurazione in questione fosse fa

coltativa e quindi soggetta a preventiva autorizzazione, mentre

nel caso di specie si trattava di assicurazione obbligatoria, perché l'assicurazione stessa riguardava rapporti di lavoro sorti in Italia,

previo rilascio di nulla-osta da parte dell'ufficio di collocamento

di Ponte S. Pietro: perché tutta la normativa applicabile (istituti

contrattuali, clausole particolari, ecc.) era quella italiana; perché,

infine, il contratto era stato stipulato in Italia ed in Italia doveva

essere corrisposta la retribuzione. Il tribunale rilevava che dall'e

same delle singole voci relative alla retribuzione emergeva che

trattavasi di un rapporto sorto e sviluppantesi in Italia, con tra

sferta all'estero per la quale era prevista una specifica indennità.

Osservava inoltre, che la società aveva assolto all'obbligo del

l'assicurazione contro le malattie e poiché in regime di obbligato rietà dell'assicurazione l'unitarietà dell'imponibile contributivo non

può essere scissa con la conseguenza che non è possibile assicura

re il lavoratore relativamente a taluni istituti, secondo la propria convenienza o secondo, al limite, la convenienza stessa del lavo

ratore, affermava che essendo il rapporto di lavoro de quo assog

gettato integralmente alla legislazione italiana, tutte le contribuzioni

sono dovute, a prescindere dalla sussistenza di una autorizzazio

ne ministeriale necessaria solo in regime di rapporto di lavoro

iniziato ed esauritosi in ogni suo aspetto all'estero, sia pure tra

cittadini italiani. Ribadito che i contratti di lavoro erano stati stipulati in Italia,

e regolati dalla legge italiana, con richiamo a suoi specifici istitu

ti; che la retribuzione era stata erogata in italia, e che si era veri

ficata la sola circostanza della prestazione dell'opera lavorativa

all'estero, con una retribuzione extra sub specie di indennità di

trasferta, o di missione, il tribunale ne traeva la conclusiva conse

guenza dell'assoggettabilità delle retribuzioni alla contribuzione

I.n.p.s. in tutte le sue voci, e non solo relativamente all'assicura

zione contro le malattie.

E, poiché l'importo dovuto non era stato contestato, condan

nava la società appellata al pagamento in favore dell'I.n.p.s. del

la somma di lire 52.584.367 per residuo contributi i.v.s. e sanzioni

civili relativamente al periodo 1° gennaio 1980 - 31 dicembre 1980,

con gli interessi di legge. Per l'annullamento della riportata sentenza del Tribunale di

Bergamo affidato a quattro motivi, ricorre a questa corte la s.p.a.

Montaggi industriali internazionali e vi resiste l'I.n.p.s. con con

troricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione. — La società ricorrente denunzia:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 disp. sulla legge in generale, deducendo che, per quanto nella motivazione della

sentenza impugnata non sia citata alcuna norma di legge, il tribu

nale avrebbe erroneamente applicato l'art. 25 preleggi sul presup

posto che, essendo stato nel territorio dello Stato concluso il

rapporto di lavoro ed in esso avvenuto il pagamento della retri

buzione, al caso in esame si sarebbe resa applicabile la normativa

sulle assicurazioni obbligatorie, laddove avrebbe dovuto, invece, ritenere che il rapporto di lavoro, il quale è soltanto occasional

mente collegato con il rapporto assicurativo, non avrebbe com

portato l'applicazione della legge italiana, essendo stato

contrattualmente pattuito che la prestazione di lavoro doveva es

sere eseguita nel territorio di altri Stati: a sostegno delle esposte censure richiama la sentenza di questa corte n. 937 del 1962 (Fo ro it., 1962, I, 1498), aggiunge che, in ogni caso, si sarebbe reso

applicabile il 2° comma dell'art. 25 preleggi, secondo il quale

«le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del

luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano» ed aggiun

ge che la sottrazione del rapporto assicurativo alla legislazione dello Stato emergerebbe anche dalla disposizione di cui all'art.

I t.u. approvato con il d.p.r. n. 797 del 1955 in materia di asse

gni familiari che vanno corrisposti ai capi famiglia che prestino

lavoro retribuito alle dipendenze di terzi nel territorio della re

pubblica. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c. nonché

omessa o quanto meno insufficiente motivazione circa un punto

decisivo della controversia, deducendo che il tribunale avrebbe

erroneamente interpretato il documento redatto dall'organo ispet

tivo dell'I.n.p.s. dal quale risulta che i rapporti di lavoro, in for

za di espressa clausola pattizia, avevano avuto integrale esecuzione

all'estero, come da apposita autorizzazione della quale l'I.n.p.s.

aveva tenuto conto ai fini del calcolo dei contributi che erano

stati determinati con le percentuali previste per i contratti di lavo

ro da eseguirsi esclusivamente all'estero nella ipotesi che sia stata

II Foro Italiano — 1987.

autorizzata l'apertura della posizione previdenziale da parte del

ministero del lavoro; aggiunge che se il tribunale avesse tenuto

conto di tali circostanze avrebbe dovuto concludere per la sussi

stenza di un rapporto soggetto ad assicurazione facoltativa; ag

giunge, inoltre, che il tribunale non avrebbe tenuto conto delle

clausole dedotte nel contratto individuale e quindi della volontà

contrattuale da interpretarsi nel senso che essa era diretta a sot

trarre il rapporto di lavoro alla disciplina della legge italiana che,

invece, esso tribunale immotivamente avrebbe presupposto come

regolamentazione richiamata dalle parti contraenti.

3) Violazione e falsa applicazione del concetto di trasferta nel

diritto del lavoro e dell'art. 1362 c.c., assumendo che il tribunale

ha erroneamente qualificato come «trasferta» la prestazione di

lavoro all'estero, ipotesi che non ricorre nel caso di specie perché non sussisteva lo spostamento temporaneo del lavoratore, trat

tandosi di prestazione che per obbligo contrattuale doveva essere

eseguita all'estero; donde la violazione dei criteri di interpretazio ne dei contratti.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, 2° comma, c.c. ed imputa al tribunale di aver dato rilevanza al comporta mento di essa ricorrente la quale per il periodo successivo al 31

dicembre 1980 aveva regolarmente assicurato presso l'I.n.p.s. i

propri dipendenti in missione all'estero, a prescindere dalle auto

rizzazioni amministrative, mentre tale comportamento non avrebbe

meritato alcuna considerazione perché esso non riguardava mate

ria contrattuale.

La connessione delle censure sollevate nel primo e nel secondo

motivo consente che siano congiuntamente esaminate: esse, pe

raltro, risultano infondate. Infondatamente, invero, la società ri

corrente assume che il tribunale avrebbe applicato, sia pure con

un implicito riferimento, il principio della territorialità previsto dall'art. 25 disp. sulla legge in generale ed erroneamente assume,

inoltre, che il suddetto giudice avrebbe dovuto, se mai, applicare la regola indicata nel 2° comma del citato articolo.

Quanto alla censura da ultimo menzionata è sufficiente ricor

dare, per disattenderla, che la richiamata disposizione, secondo

la quale «le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla leg

ge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano», si rende applicabile nelle ipotesi in cui la fonte della obbligazione deve essere rinvenuta in un fatto illecito (art. 2043 c.c.) in rela

zione al quale il luogo nel quale esso è stato commesso o si è

verificato funziona da criterio di collegamento per l'applicazione della legge straniera (sent. n. 3034 del 1979, id., Rep. 1979, voce

Legge, n. 27). Non è, poi, esatta la supposizione della ricorrente secondo la

quale il tribunale avrebbe fatto un implicito richiamo al principio di territorialità sancito dal 1° comma dell'art. 25 preleggi. Quel

giudice, infatti, avendo affermato che il rapporto di lavoro è sta

to concluso nel territorio della repubblica ed avendo, in conse

guenza, ritenuto che il rapporto assicurativo, ad esso correlato,

doveva essere assoggettato alle leggi italiane che riguardano la

imposizione contributiva e l'adempimento della relativa obbliga

zione, ha chiaramente dimostrato di aver rinvenuto in altre fonti

la sussistenza dell'obbligo contributivo posto a carico del datore

di lavoro e di avere, perciò, disapplicato il principio della territo

rialità ipotizzato nell'art. 25, 1° comma, preleggi, principio paci ficamente applicabile ai rapporti contrattuali e non anche ai

rapporti riferibili alle assicurazioni obbligatorie, regolamentate da

inderogabili norme della legge italiana.

Il tribunale, invero, pur senza espressamente menzionarla, ha

fatto puntuale e corretta applicazione della norma di carattere

generale contenuta nell'art. 37 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, con

vertito con modificazioni nella 1. 6 aprile 1936 n. 1155, a mente

della quale le assicurazioni gestite dall'I.n.p.s. nel territorio dello

Stato (art. 1) sono obbligatorie per le persone che prestino lavoro

retribuito alle dipendenze di terzi.

E, invero, una volta accertato che il contratto di lavoro a

termine (circostanza pacifica) era stato concluso nel territorio dello

Stato tra cittadini italiani e che la retribuzione veniva corrisposta

nel suddetto territorio, quel giudice ha esattamente ritenuto che

il rapporto di lavoro, caratterizzato, appunto, dalla prestazione

di lavoro retribuito alle dipendnze della società impianti indu

striali (che, quindi, assume la configurazione giuridica di datore

di lavoro) si era compiutamente realizzato nel territorio dello Sta

to italiano, nel quale era sorto il vincolo dalla subordinazione

che costituisce l'essenza del rapporto di lavoro prestato alle di

pendenze altrui e che implica l'intervento della repubblica per

This content downloaded from 194.29.185.37 on Wed, 25 Jun 2014 04:29:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezione lavoro; sentenza 24 aprile 1987, n. 4003; Pres. Nocella, Est. Florio, P. M. Zema (concl. conf.); Soc. Montaggi industriali internazionali (Avv. Belcastro, Tacchini) c. I.n.p.s.

2399 PARTE PRIMA 2400

la sua tutela sotto qualsiasi forma (art. 35, 1° comma, Cost.)

in essa compresa l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la

vecchiaia, le malattie e gli infortuni: (art. 38, 2° comma, Cost.).

Posto, quindi, che il rapporto di lavoro era stato costituito

nel territorio dello Stato italiano, non ha rilevanza il fatto che

la prestazione di lavoro doveva essere eseguita nel territorio di

Stati esteri, essendo, invece, rilevante, ai fini dell'obbligo assicu

rativo, che risulti assunta nel territorio della repubblica l'obbliga

zione del prestatore di eseguire l'attività lavorativa alle dipendenze

della società datrice di lavoro ed alle condizioni stabilite nel con

tratto individuale.

È stato, infatti, ritenuto che, ai fini della costituzione del rap

porto assicurativo obbligatorio che avviene ope legis, assume rile

vanza il momento genetico del rapporto di lavoro che si perfeziona

con l'assunzione del lavoratore, assunzione che, creando il rap

porto sinallagmatico e, quindi, la nascita dei rispettivi diritti, ob

blighi e doveri delle parti contraenti, ingenera il vincolo della

subordinazione. E, perciò, se l'assunzione del lavoratore viene

formalizzata in un contratto individuale che regolamenta il rap

porto, occorre fare riferimento a codesto strumento pattizio, per

effetto del quale si attua l'inserimento del lavoratore subordinato

nella organizzazione imprenditoriale (sent. n. 4882 del 1985, id.,

Rep. 1985, voce Infortuni sul lavoro, n. 204).

Ciò detto e ricordato che l'assunzione del lavoratore comporta

l'automatica costituzione del rapporto assicurativo obbligatorio

che sorge ex lege (sent. n. 189 del 1984, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 195), consegue che, ai fini della identificazione della legge

applicabile al rapporto assicurativo, occorre fare riferimento al

luogo nel quale avviene l'assunzione del lavoratore e nel quale

si verifica la automatica costituzione del rapporto assicurativo.

Alla stregua delle fatte considerazioni non è contestabile che

al caso di specie si rende applicabile la legge italiana che regola

menta le assicurazioni obbligatorie, sicché sotto tale profilo, non

è censurabile la sentenza impugnata che della suddetta legge ha

fatto puntuale applicazione allorché ha ritenuto che le retribuzio

ni corrisposte ai lavoratori per la prestazione eseguita all'estero

dovevano essere assoggettate a contribuzione previdenziale.

L'esattezza della decisione qui impugnata, già conforme ai prin

cipi enunciati da questa corte nella sentenza n. 4882/85 innanzi

richiamata, nella quale sono stati chiariti i motivi per i quali ai

casi, come quello di specie, non si attagliano le pronunce rese

da questo Supremo collegio con le sentenze n. 937 del 1962, n.

1901 del 1973 (id., Rep. 1973, voce Previdenza sociale, n. 149)

e n. 2298 del 1974 (id., Rep. 1974, voce Infortuni sul lavoro,

n. 163), trova ulteriore conferma nella sentenza n. 369 del 1985

(id., 1986, I, 863) della Corte costituzionale. Detta corte ha, in

fatti, dichiarato «illegittimo, per violazione dell'art. 35, 4° com

ma, Cost., l'art. 1 r.d.l. n. 1827 del 1935» che, seppur formulato

in maniera da impedire una interpretazione meno rigida, tuttavia

«delimita al territorio dello Stato italiano l'efficacia dell'assicura

zione obbligatoria esercitata dall'I.n.p.s., lasciando privi di tutela

previdenziale i lavoratori italiani operanti alle dipendenze di im

prese italiane in Stati esteri con i quali non intercorra una con

venzione internazionale di protezione sociale dal contenuto

conforme ai principi dettati dalla Costituzione italiana in materia

di previdenza sociale».

E, dunque, se la protezione sociale conforme ai principi dettati

dalla Costituzione italiana deve essere, in ogni caso, assicurata

ed attuata nei confronti dei lavoratori italiani che svolgono la

prestazione lavorativa negli Stati con i quali non intercorra una

convenzione internazionale di siffatto contenuto, a maggior ra

gione tale tutela deve essere attuata allorché risulti — come nel

caso in esame — che nel territorio dello Stato italiano sia stato

formato il contratto di lavoro in forza del quale il lavoratore

italiano assume l'obbligo di eseguire alle dipendenze di un im

prenditore il quale, configurato come datore di lavoro secondo

la legge italiana, è obbligato a costituire, a mente dell'art. 37

r.d.l. n. 1827 del 1935, la posizione assicurativa obbligatoria in

favore del suo dipendente.

E, perciò, la clausola pattizia, con la quale le parti avevano

convenuto che la prestazione lavorativa sarebbe stata eseguita al

l'estero, non può portare a conseguenze diverse da quelle che, ai fini della obbligatorietà delle assicurazioni sociali, ne ha tratto

il tribunale, dal momento che la prestazione di lavoro in uno

Stato il quale non appresti in favore del lavoratore un sistema

Il Foro Italiano — 1987.

di sicurezza sociale conforme a quello dettato dalla Costituzione

italiana, non consente alcuna deroga al regime delle assicurazioni

obbligatorie regolamentato dalle leggi della repubblica, né tanto

meno può rimettere alla discrezionalità del datore di lavoro la

attuazione della protezione sociale.

Non hanno pregio, perciò, le censure sollevate con il secondo

motivo di ricorso sia perché la interpretazione dei contratti indi

viduali di lavoro non avrebbe giammai consentito al tribunale

di affermare che la prestazione di lavoro all'estero, ancorché espres

samente pattuita, avrebbe esonerato il datore di lavoro dall'ob

bligo di costituire la posizione assicurativa in favore dei dipendenti

obbligati a rendere la prestazione alle condizioni contrattualmen

te convenute, sia perché l'autorizzazione ministeriale, peraltro ri

chiesta ai soli fini del collocamento, non può derogare alle fonti

primarie che sanciscono l'obbligatorietà delle assicurazioni socia

li. E, pervero, il giudice dell'appello nelle circolari provenienti

dal ministero e dagli istituti previdenziali non ha ravvisato alcuna

deroga alla obbligatorietà delle assicurazioni: quel giudice ha, in

fatti, osservato che «l'ampio richiamo fatto dalla società appella

ta a circolari ministeriali, dell'I.n.p.s. e dell'I.n.a.m. non è

pertinente, perché presupposto di detto richiamo è che l'assicura

zione sia facoltativa e quindi soggetta ad autorizzazione preventi

va, mentre nel caso di specie deve ritenersi che l'assicurazione

di cui trattasi era ed è obbligatoria».

Poiché la interpretazione del giudice del merito risulta adegua

tamente motivata ed informata ad esatti principi giuridici con

la conseguenza che essa interpretazione è incensurabile in sede

di legittimità, anche le censure che si appuntano sulla violazione

delle regole dell'ermenautica contrattuale e sul vizio di motiva

zione debbono essere disattese.

Va ugualmente disatteso il terzo motivo di ricorso col quale

la società ricorrente assume che il tribunale avrebbe attribuito

la natura di trasferta alla esecuzione della prestazione lavorativa

nel territorio dello Stato estero.

A tal fine è sufficiente considerare che il tribunale — il quale

non era stato chiamato a pronunziarsi specificamente sulla que

stione — ha soltanto incidentalmente chiarito, dopo aver affer

mato che il rapporto di lavoro era sorto e si era sviluppato nello

Stato italiano nel quale si era verificata l'assunzione dei lavorato

ri, che la destinazione di essi nello Stato estero doveva essere

configurata come trasferta all'estero per la quale era prevista una

specifica indennità. E, però, esso giudice, non essendogli stata

prospettata la relativa questione, non aveva l'obbligo di pronun

ciarsi (e non lo ha fatto) in ordine alla natura di detta indennità

che ha, invece, ritenuto integrativa della retribuzione, in quanto

tale, assoggettabile a contribuzione ai sensi dell'art. 12, 1° com

ma, 1. 30 aprile 1969 n. 153.

Non è infine rilevante la doglianza (4° motivo) con la quale

la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 1362, 2° com

ma, c.c. per aver il tribunale tenuto conto del fatto che successi

vamente alla contestazione della omissione contributiva essa società

aveva assoggettato a contribuzione previdenziale le retribuzioni

corrisposte ai lavoratori operanti all'estero.

Trattasi, invero, di una osservazione che nella economia della

sentenza impugnata non assume il carattere della decisività, in

quanto la sentenza stessa si regge sulle assorbenti e fondamentali

considerazioni che il tribunale ha svolto per affermare che la so

cietà aveva l'obbligo di assoggettare a contribuzione obbligatoria

le retribuzioni di cui si è discusso.

Alla stregua delle fatte considerazioni il ricorso deve essere ri

gettato.

This content downloaded from 194.29.185.37 on Wed, 25 Jun 2014 04:29:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended